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Dr A. Zagari - Evoluzione giurisprudenziale e Evoluzione giurisprudenziale e legislativa della legislativa della responsabilità responsabilità infermieristica penale e infermieristica penale e civile. civile. La responsabilità La responsabilità disciplinare dopo la disciplinare dopo la c.d. “Riforma Brunetta”. c.d. “Riforma Brunetta”. Dott. A. Zagari Dott. A. Zagari COLLEGIO IPASVI DELLA PROVINCIA DI LECCO

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Evoluzione giurisprudenziale eEvoluzione giurisprudenziale elegislativa della responsabilitàlegislativa della responsabilitàinfermieristica penale e civile.infermieristica penale e civile.

La responsabilità disciplinare dopo laLa responsabilità disciplinare dopo lac.d. “Riforma Brunetta”.c.d. “Riforma Brunetta”.

Dott. A. ZagariDott. A. Zagari

Lecco 2010Lecco 2010

COLLEGIO IPASVI DELLA PROVINCIA DI LECCO

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RIFERIMENTI NORMATIVIRIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 42/99Legge n. 42/99(abolizione mansionario- (abolizione mansionario- definizione campo attività)definizione campo attività)

Legge 251/00Legge 251/00 Autonomia professionale (art. 1)Autonomia professionale (art. 1)

ArticolazioneArticolazione professionisti sanitari (art. 6)professionisti sanitari (art. 6)

Disciplina per l’accesso alla dirigenza infermieristicaDisciplina per l’accesso alla dirigenza infermieristica

Legge 43/06Legge 43/06

DPCMDPCM 25 gennaio 200825 gennaio 2008

D.M. 739/94D.M. 739/94(Profilo professionale)(Profilo professionale) Codice Codice

deontologico 2009deontologico 2009

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Decreto 14 settembre 1994, n. 739G.U. 9 gennaio 1995, n. 6

L’infermiere …

è l’operatore è l’operatore sanitario che in sanitario che in possesso del possesso del

diploma diploma universitario universitario

è responsabile è responsabile dell’assistenza dell’assistenza

generale generale infermieristicainfermieristica

IdentificaIdentificaPianificaPianificaGestisceGestisce

ValutaValutaGarantisceGarantisce

per l’espletamento delle per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove funzioni si avvale, ove

necessario, dell’opera del necessario, dell’opera del personale di supportopersonale di supporto

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Il campo proprio di attivitàIl campo proprio di attività

Legge 42/99Legge 42/99

In ambito sanitario … è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionaliprofili professionali e degli

ordinamentiordinamenti didatticididattici, dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-baseformazione post-base nonché degli specifici codici codici

deontologicideontologici,, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea,

nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionalinel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

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Legge 01/02/2006 n.43 Pubbl. sulla Gazzetta Ufficiale del 17/02/2006, n.40 - Serie generale

1. (Art. 3-4) Istituzione Ordini Professionali per le professioni sanitarie;

2. (Art. 2) Obbligo iscrizione ordine anche per i dipendenti pubblici;

3. (Art. 6) articolazione professionisti sanitari in :

P. in possesso del diploma di laurea o titolo equipollente

P.Specialisti con master per le funzioni

specialistiche

P. coordinatori in possesso master

coordinamento

P.in possesso di laurea specialistica

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IL SIGNIFICATO POSITIVOIL SIGNIFICATO POSITIVO del termine responsabilità è legato alla consapevolezza di un soggetto di assumersi degli obblighi connessi con lo svolgimento di un incarico, ovvero l’impegno dell’operatore sanitario a mantenere un comportamento congruo e corretto ex ante.

Corrisponde a:• rispetto dei presupposti scientifici delle attività e delle funzioni proprie della professione; • rispetto dei valori etici condivisi e delle indicazioni che derivano dalla coscienza personale; • rispetto delle norme di riferimento.

Cosa significa responsabilità professionale?Cosa significa responsabilità professionale?

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IL SIGNIFICATO NEGATIVOIL SIGNIFICATO NEGATIVO della responsabilità è legato alla possibilità di essere chiamati a rispondere davanti ad un giudicante di una condotta professionale riprovevole o a rendere conto del proprio operato e colpevolezza.

In ragione della norma violata ci può essere:

responsabilità penale

responsabilità Civile

responsabilità amministrativa

responsabilità disciplinare

responsabilità deontologica-disciplinare

Responsabilità dirigenziale

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Il diritto penale è una branca del diritto pubblico che Il diritto penale è una branca del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato. disciplina i fatti costituenti reato. Vi è responsabilità Vi è responsabilità penale quando per un fatto penalmente rilevante, penale quando per un fatto penalmente rilevante, sia possibile imputare tale fatto ad un determinato sia possibile imputare tale fatto ad un determinato soggetto, ove sia accertato il nesso di causalità, e la soggetto, ove sia accertato il nesso di causalità, e la colpevolezza.colpevolezza.

La Responsabilità penaleLa Responsabilità penale

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Quando c’è la responsabilità colposa Quando c’è la responsabilità colposa dell’infermiere?dell’infermiere?

La responsabilità professionale di natura colposa l'art. 43 c. p.43 c. p.prevede che la colpa, si configura quando un determinatofatto-reato non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenzanegligenza o imprudenzaimprudenza o imperizia (colpa generica),imperizia (colpa generica), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline(colpa specifica)..

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Art. 40 c.p. 2° comma prevede che Art. 40 c.p. 2° comma prevede che ““Non impedire Non impedire un eventoun evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, , che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarloequivale a cagionarlo”;”; questa è l’ipotesi generale questa è l’ipotesi generale

del delitto omissivo improprio.del delitto omissivo improprio.

Avere un comportamento passivo e Avere un comportamento passivo e non fare nulla, può evitare delle non fare nulla, può evitare delle

responsabilità ?responsabilità ?

Delitto omissivo improprio

La Responsabilità penaleLa Responsabilità penale

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SOGGETTO GARANTE SOGGETTO GARANTE ((ex lege ex lege Infermiere)Infermiere)

LEGGE 42/99LEGGE 42/99

LEGGE 251/2000LEGGE 251/2000

D.M.739/94D.M.739/94

BENE GIURIDICO BENE GIURIDICO

(la Salute)(la Salute)

TITOLARE DEL BENE TITOLARE DEL BENE GIURIDICOGIURIDICO

(Persona in carico) (Persona in carico)

POSIZIONE DI GARANZIAPOSIZIONE DI GARANZIA (SPECIALE VINCOLO DI TUTELA)(SPECIALE VINCOLO DI TUTELA)

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Sussiste il nesso di causalità, qualora l'azione Sussiste il nesso di causalità, qualora l'azione doverosa omessa fosse stata invece compiuta, il doverosa omessa fosse stata invece compiuta, il singolo evento lesivo non si sarebbe verificato, singolo evento lesivo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe inevitabilmente verificato ma in ovvero si sarebbe inevitabilmente verificato ma in epoca significativamente posteriore ovvero avrebbe epoca significativamente posteriore ovvero avrebbe avuto luogo con minore intensità lesiva avuto luogo con minore intensità lesiva Sentenza Corte di Cassazione - Sezione Quarta Penale 24-06-2005, n. 23724

La Responsabilità penaleLa Responsabilità penaleNesso di causalitàNesso di causalità

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Quando ci sono due sanitari che cambiano il turno, e omettono ambedue di avere un comportamento corretto, chi è il vero

responsabile?

Ove, vi siano due omissioni, succedutesi nel tempo e Ove, vi siano due omissioni, succedutesi nel tempo e anche, per l'omissione del successore si produca anche, per l'omissione del successore si produca l'evento, lo stesso avrà due antecedenti causali, non l'evento, lo stesso avrà due antecedenti causali, non

potendo la seconda omissione configurarsi come fatto potendo la seconda omissione configurarsi come fatto eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a eccezionale, sopravvenuto, sufficiente da solo a

produrre l’evento.produrre l’evento.

Cassazione penale sez. IV, 1 ottobre 1998, n. 11444 in Ced Cassazione 2000.Cassazione penale sez. IV, 1 ottobre 1998, n. 11444 in Ced Cassazione 2000.

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In che cosa consiste la responsabilità In che cosa consiste la responsabilità civile?civile?

La responsabilità civile è costituita La responsabilità civile è costituita

dall'obbligo di rispondere delle dall'obbligo di rispondere delle

conseguenze che la legge civile prevede conseguenze che la legge civile prevede

per una condotta illecita che abbia per una condotta illecita che abbia

provocato un danno.provocato un danno.Cazzaniga A. Compendio di medicina legale e delle assicurazioni op. cit. p. 558

La Responsabilita’ civileLa Responsabilita’ civile

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Quali sono le fonti della responsabilità Quali sono le fonti della responsabilità civile?civile?

Atto illecito ex art. 2043 c.c.Atto illecito ex art. 2043 c.c.

Responsabilità contrattuale ex art. 1218Responsabilità contrattuale ex art. 1218

La Responsabilità CivileLa Responsabilità Civile

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RESPONSABILITARESPONSABILITA’’

CONTRATTUALECONTRATTUALE

RESPONSABILITARESPONSABILITA’’

EXTRACONTRATTUALEEXTRACONTRATTUALE

Mancato rispetto del contratto

Danno ingiusto ex art. 2043

Il creditore (paziente) deve dimostrare il

risultato non soddisfacente rispetto al pattuito. Il debitore

(Infermiere) deve dimostrare che non

era possibile ottenere risultato migliore

Il paziente deve dimostrare sia il danno che la colpa

FONDAMENTOFONDAMENTO

ONEREONEREDELLA PROVADELLA PROVA

Trimarchi P. Istituzioni di diritto privato Giuffrè nona edizione p. 354

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La responsabilità disciplinare La responsabilità disciplinare è quella particolare forma di è quella particolare forma di responsabilità che grava sul responsabilità che grava sul dipendente per la violazione dipendente per la violazione

dei doveri di servizio.dei doveri di servizio.

La Responsabilità disciplinareLa Responsabilità disciplinare

Che cosa è laChe cosa è laResponsabilità disciplinare?Responsabilità disciplinare?

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Si risponde indipendentemente dal fatto Si risponde indipendentemente dal fatto che la condotta tenuta o gli eventi da essa che la condotta tenuta o gli eventi da essa

cagionati abbiano prodotto un danno cagionati abbiano prodotto un danno economicamente valutabile a carico economicamente valutabile a carico

dell'ente pubblicodell'ente pubblico

La Responsabilità disciplinareLa Responsabilità disciplinare

Per rispondere dal punto di vistaPer rispondere dal punto di vista disciplinare, è necessario aver causatodisciplinare, è necessario aver causato

un danno all’ente?un danno all’ente?

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improvero verbale; * rimprovero scritto (censura); * multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione; * sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;* sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;* licenziamento con preavviso; * licenziamento senza preavviso.

La Responsabilità disciplinareQuali sono le sanzioni previste?

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La Responsabilità disciplinareLa Responsabilità disciplinareQuali sono le sanzioni?Quali sono le sanzioni?

Rimprovero scritto (censura)

Multa con importo non superiore a 4 ore di retribuzione

Rimprovero verbale

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi

Licenziamento Licenziamento CON PREAVVISOCON PREAVVISO

Licenziamento Licenziamento SENZA PREAVVISOSENZA PREAVVISO

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1.1. SEMPLIFICAZIONE dei procedimenti disciplinari;SEMPLIFICAZIONE dei procedimenti disciplinari;

2.2. ESTENSIONE dei poteri del dirigente della struttura in cui il dipendente ESTENSIONE dei poteri del dirigente della struttura in cui il dipendente lavoralavora

3.3. RIDUZIONE dei terminiRIDUZIONE dei termini

4.4. POTENZIAMENTO dell’istruttoriaPOTENZIAMENTO dell’istruttoria

5.5. ABOLIZIONE dei collegi arbitrali di impugnazioneABOLIZIONE dei collegi arbitrali di impugnazione

6.6. PREVISIONE della validità della pubblicazione del codice disciplinare sul sito PREVISIONE della validità della pubblicazione del codice disciplinare sul sito dell’amministrazionedell’amministrazione

La Responsabilità disciplinare La Responsabilità disciplinare D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 (Riforma Brunetta)D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150 (Riforma Brunetta)

NOVITÀNOVITÀ

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La La mancata collaborazione mancata collaborazione “richiesta o “richiesta o comunque dovuta” è sanzionata con la comunque dovuta” è sanzionata con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 15 gg. (55 bis comma 7)fino a 15 gg. (55 bis comma 7)

Il dirigente che, avendone il potere, Il dirigente che, avendone il potere, non non esercita l’azione disciplinare o ne causa la esercita l’azione disciplinare o ne causa la decadenzadecadenza, è punito con la sospensione dal , è punito con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 3 mesi e con servizio e dalla retribuzione fino a 3 mesi e con la decurtazione della retribuzione di risultato la decurtazione della retribuzione di risultato (55 sexies comma 3)(55 sexies comma 3)

Per l’effettività della responsabilità Per l’effettività della responsabilità disciplinaredisciplinare

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Analoga sanzione per i Analoga sanzione per i dipendenti dipendenti privi di qualifica dirigenziale privi di qualifica dirigenziale “ove “ove non stabilito diversamente dal non stabilito diversamente dal contratto” (55 sexies comma 3)contratto” (55 sexies comma 3)La La responsabilità civile responsabilità civile del del dirigente per “illiceità nello dirigente per “illiceità nello svolgimento del procedimento svolgimento del procedimento disciplinare” è limitata al dolo e alla disciplinare” è limitata al dolo e alla colpa grave (55 sexies comma 4)colpa grave (55 sexies comma 4)

Per l’effettività della responsabilità Per l’effettività della responsabilità disciplinaredisciplinare

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Infrazioni fino a 10 gg di sospensione nfrazioni fino a 10 gg di sospensione : :

L’ufficio L’ufficio NON PUÒNON PUÒ sospendere il procedimentosospendere il procedimento

Infrazioni più gravi Infrazioni più gravi ::

L’ufficio L’ufficio PUÒPUÒ sospendere il procedimento in sospendere il procedimento in presenza di due condizionipresenza di due condizioni

“ “particolare complessità dell’accertamentoparticolare complessità dell’accertamento” e ” e ““mancanza di elementi sufficienti a motivare mancanza di elementi sufficienti a motivare

l’irrogazione della sanzionel’irrogazione della sanzione””Deve poi riprendere entro 60 gg dalla Deve poi riprendere entro 60 gg dalla

comunicazione della sentenza e concludere comunicazione della sentenza e concludere entro 180 ggentro 180 gg

INDIPENDENZA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DAL INDIPENDENZA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DAL PROCEDIMENTO PENALE Art.55 terPROCEDIMENTO PENALE Art.55 ter

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Segue …Segue …1.1. Se il procedimento disciplinare si chiude con l’archiviazione ed il Se il procedimento disciplinare si chiude con l’archiviazione ed il processo processo

penale con una sentenza penale di condannapenale con una sentenza penale di condanna , l’autorità competente , l’autorità competente riapre il riapre il procedimento disciplinareprocedimento disciplinare per adeguare le determinazioni conclusive all’esito per adeguare le determinazioni conclusive all’esito del giudizio penaledel giudizio penale

2.2. Il procedimento è riapertoIl procedimento è riaperto anche nel caso in cui dalla anche nel caso in cui dalla sentenza sentenza irrevocabile di irrevocabile di condanna risulti che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare condanna risulti che il fatto addebitabile al dipendente in sede disciplinare comporta il licenziamentocomporta il licenziamento, mentre è stata applicata sanzione diversa, mentre è stata applicata sanzione diversa

3.3. La ripresa o la riapertura del procedimento disciplinare avviene, La ripresa o la riapertura del procedimento disciplinare avviene, rispettivamente, rispettivamente, entro sessantaentro sessanta giorni giorni dalla comunicazione della sentenzadalla comunicazione della sentenza all’amministrazione d’appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione all’amministrazione d’appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell’istanza di riaperturadell’istanza di riapertura

4.4. Il Il procedimento è concluso entro centottanta giorniprocedimento è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla dalla ripresa o dalla riaperturariapertura

INDIPENDENZA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DAL INDIPENDENZA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE DAL PROCEDIMENTO PENALE Art.55 terPROCEDIMENTO PENALE Art.55 ter

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STRUMENTI “COLLATERALI” (1)STRUMENTI “COLLATERALI” (1)

•Possibilità per il capo della struttura/ufficio procedimenti di Possibilità per il capo della struttura/ufficio procedimenti di acquisire da altre p.a. informazioni/documenti acquisire da altre p.a. informazioni/documenti rilevanti per l’indagine disciplinare (art.55bis comma 6)rilevanti per l’indagine disciplinare (art.55bis comma 6)

In caso di In caso di trasferimentotrasferimento del dipendente nelle more di del dipendente nelle more di procedimento disciplinare, conclusione di questo presso la procedimento disciplinare, conclusione di questo presso la nuova amministrazione (art.55bis comma 8)nuova amministrazione (art.55bis comma 8)

•In caso di In caso di dimissionidimissioni del dipendente nelle more di del dipendente nelle more di procedimento per violazioni disciplinari punite con procedimento per violazioni disciplinari punite con licenziamento o se vi è stata sospensione cautelare, questo licenziamento o se vi è stata sospensione cautelare, questo viene comunque concluso (art.55bis comma 9)viene comunque concluso (art.55bis comma 9)•concluso (art.55bis comma 9)concluso (art.55bis comma 9)

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Quali sono i reati a cui può andare incontro un’infermiere nell’ambito della sua attività professionale?

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Titolo del reato Art. c.p.

Omicidio colposo 589

Lesione personale colposa 590

Violenza Privata 610

Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità

340 .

La responsabilità penalePrincipali reati di evento

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LLa Responsabilità penalePrincipali reati di condotta

Titolo del reato Art. c.p.

Omissione di soccorso 593

Rifiuto di atti di ufficio 328

Rivelazione segreto professionale 622

Rivelazione segreto d’ufficio 326

Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità

481

Falsità materiale in atti pubblici 476

Falsità ideologica in atti pubblici 479

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LLa Responsabilità penaleprincipali reati di condotta

Titolo del reato Art. c.p.

Omissione di referto 365334c.p.p.

Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio

362331c.p.p.

Commercio o somministrazione di medicinali guasti 443

Esercizio abusivo di professione 348 c.p

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RESPONSABILITÀ PROFESSIONALERESPONSABILITÀ PROFESSIONALELA GIURISPRUDENZALA GIURISPRUDENZA

19301930

Tribunale di Pavia Tribunale di Pavia

““nonnon risponde di risponde di lesioni colpose lesioni colpose un un

infermiere, il quale nell'eseguire, infermiere, il quale nell'eseguire,

legalmente autorizzato, delle iniezioni, legalmente autorizzato, delle iniezioni,

abbia perforato il nervo sciatico del abbia perforato il nervo sciatico del

paziente, producendone la paralisi, paziente, producendone la paralisi,

perché perché un infermiere non è tenuto a un infermiere non è tenuto a

conoscere l'anatomia topograficaconoscere l'anatomia topografica".".

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RESPONSABILITÀ PROFESSIONALERESPONSABILITÀ PROFESSIONALELA GIURISPRUDENZALA GIURISPRUDENZA

1980

Tribunale di Bolzano

Il medico Il medico è è responsabile dell'organizzazione responsabile dell'organizzazione interna interna del servizio a lui affidato e deve svolgere del servizio a lui affidato e deve svolgere attività di attività di controllo e verifica controllo e verifica sull'operato sull'operato degli ausiliaridegli ausiliari. Se il . Se il

medico effettua una prescrizione di farmaci e medico effettua una prescrizione di farmaci e l'infermiera la trascrive per consegnarla al malato, il l'infermiera la trascrive per consegnarla al malato, il

primo primo è tenuto a controllareè tenuto a controllare che la seconda non che la seconda non incorra in errore di trascrizione causativo della morte.incorra in errore di trascrizione causativo della morte.

Tribunale di Bolzano, sentenza 3 marzo 1980, in Rivista italiana di medicina legale, 605, 1983.

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RESPONSABILITÀ PROFESSIONALERESPONSABILITÀ PROFESSIONALELA GIURISPRUDENZALA GIURISPRUDENZA

Sussiste il reato di Sussiste il reato di omicidio colposo omicidio colposo in capo agli infermieri di un in capo agli infermieri di un ospedale per ospedale per nonnon avere prestato, nella loro qualità, avere prestato, nella loro qualità, idonea idonea

vigilanzavigilanza durante le ore notturne sui pazienti ricoverati ed in durante le ore notturne sui pazienti ricoverati ed in particolare sull’autore dell’aggressione mortale in danno del vicino particolare sull’autore dell’aggressione mortale in danno del vicino di camera. Agli infermieri di camera. Agli infermieri nonnon era stato contestato di avere agito era stato contestato di avere agito con con imperizia,imperizia, non essendo tenuti ad una diagnosi che è estranea non essendo tenuti ad una diagnosi che è estranea alla loro competenza, alla loro competenza, ma ma di avere agito con di avere agito con negligenzanegligenza, perché se , perché se

è vero che l'insorgenza della psicosi acuta dissociativa è è vero che l'insorgenza della psicosi acuta dissociativa è improvvisa, la imprevedibilità di tale stato riguarda le persone improvvisa, la imprevedibilità di tale stato riguarda le persone

sane, non i soggetti affetti da disturbi di tipo psichico, che sane, non i soggetti affetti da disturbi di tipo psichico, che palesano irrequietezza.palesano irrequietezza.

Cassazione Penale – Sezione IV, Sent. n. 8611 del 27/02/2008 conforme anche Tribunale  Milano  sez. V 26 febbraio 2009 in Foro ambrosiano 2008, 4, 396 (s.m.) (nota di: VILLA)

2008

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GIURISPRUDENZAQUALI LIMITI INTERPRETATIVI?

METODO DEDUTTIVO

PREMESSE teoriche NON sempre CORRETTE

DEDUZIONI NON COERENTI

con la realtà fattuale e professionale

INTERPRETI DEL DIRITTO

Spesso GIUDIZI ANCORATI alla

NORMATIVA PREVIGENTE

NON RICONOSCIMENTO

dell’ evoluzione normativa e

professionale e dell’AUTONOMIA INFERMIERISTICA

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Il buon senso c’era; ma se ne Il buon senso c’era; ma se ne stava nascosto, per paura del stava nascosto, per paura del

senso comune. senso comune.

A. Manzoni (I promessi sposi, XXXII)A. Manzoni (I promessi sposi, XXXII)