LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al...

283
LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri

Transcript of LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al...

Page 1: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

LA PREVIDENZA PUBBLICA

1

La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti

maria concetta maugeri

Page 2: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

PERIODI UTILI

PERIODI VALUTABILI AI FINI DELLA QUIESCENZA

2

Page 3: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il Computo

L’istituto del computo è proprio della normativa previdenziale dei dipendenti dello Stato. Si sostanzia nella valorizzazione, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, di periodi di lavoro prestati presso lo Stato o altri Enti pubblici, la cui contribuzione è stata versata all’INPS.

3

Page 4: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

IL COMPUTO

L’art. 11 del D.P.R. 1092/73 sancisce la computabilità gratuita dei servizi resi allo Stato con iscrizione all’INPS.

Il riconoscimento avviene a domanda dell’interessato.

4

Page 5: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il Computo

Ai sensi dell’art. 147 del D.P.R la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, almeno 2 anni prima del limite d’età previsto per la cessazione dal servizio (65 anni uomini e donne).

Se la cessazione avviene per dimissioni volontarie entro 90 giorni dal collocamento a riposo.

5

Page 6: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il ComputoL’art. 24, comma 15, Legge 11/3/88 n.67 ha sancito che il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria, degli istituti professionali e di istruzione artistica è assoggettato, a decorrere dal 1° gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato.

6

Page 7: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il Computo

L’istanza di computo deve essere presentata dagli iscritti che hanno servizio pre-ruolo antecedente l’1/1/1988.

Deve essere corredata dai relativi certificati di servizio o da un’autocertificazione.

Sarà oggetto di computo il servizio coperto da contribuzione, sarà oggetto di riscatto il servizio senza copertura assicurativa

7

Page 8: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il Computo

L’onere di riscatto del servizio pre-ruolo è comunque determinato secondo l’aliquota agevolata fissa dello 0,0875 .

L’INPS verserà all’INPDAP i contributi riscossi, compresi quelli a carico dell’interessato, relativamente ai periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza statale. Nulla è dovuto al dipendente.

8

Page 9: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

RISCATTO

Rende utili periodi espressamente previsti dalla legge, non altrimenti valutabili e non contemporanei ad altri servizi gia’ utili, previo pagamento di un contributo determinato secondo I periodi da riscattare e il sistema di calcolo della pensione da adottare.

9

Page 10: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

RISCATTO: art.1 comma 7 L.335/95

Per i destinatari di un sistema di calcolo pensionistico retributivo o misto, i periodi riscattati sono utili sia ai fini del diritto che della misura

Per i destinatari di un sistema di calcolo contributivo (iscritti dall’ 1/1/96), i periodi riscattati sono utili solo ai fini della misura a prescindere dalla loro collocazione temporale

10

Page 11: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

PER I DIPENDENTI ISCRITTI ALLA CTPS

Le leggi fondamentali sul riscatto a fini pensionistici per I dipendenti statali sono:

DPR del 29 dicembre 1973 n.1092

Decreto legislativo 16 /9/1996 n.564

Decreto Legislativo 30 aprile 1997 n.184

Decreto Legislativo 26/03/2001 n.151

Art.1, comma 77, L. 24/12/2007 n. 104

11

Page 12: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

FONDAMENTO NORMATIVO

Per I dipendenti dello Stato I periodi ammessi a riscatto sono disciplinati dagli artt. 13 e ss. Del DPR 1092/73.

L ’art 13 individua I corsi di studio che possono essere riscattati

L ’art. 14 individua gli ulteriori periodi ammessi a riscatto.

12

Page 13: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

TIPOLOGIE DI RISCATTO

Diploma di laurea

Diploma universitario, che si consegue dopo un corso di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3

Diploma di specializzazione

Dottorato di ricerca

13

Page 14: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

TIPOLOGIE DI RISCATTODipendente statale non di ruolo senza iscrizione all’INPSIl periodo intercorrente tra decorrenza giuridica ed economicaVice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesiAssistente straordinario non incaricato o assistente volontario nelle UniversitàDocente presso Università estere prima della nomina a professore di ruolo negli istituti italiani di istruzione superiore

14

Page 15: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

TIPOLOGIE DI RISCATTOLettore di lingua e letteratura italiana presso Università estere, prima della nomina a insegnante di ruolo delle scuole statali di istruzione secondaria o istituti professionali, istruzione artistica o universitàDocente o non docente presso scuole legalmente riconosciute limitatamente ai periodi retribuitiDocente o non docente direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica statale

15

Page 16: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Periodo di laurea

Il riscatto del periodo relativo al corso legale di laurea, e in genere I corsi universitari, erano riscattabili, prima dell’entrata in vigore del D.Lgs 184/97, a condizione che tali titoli di studio fossero stati richiesti come condizione necessaria per l’ammissione in servizio . Dal 12 luglio 1997 I titoli di studio universitari possono essere riscattati a prescindere dal fatto che siano stati richiesti per il posto ricoperto

16

Page 17: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Diploma di conservatorio e coreutici

Alla luce dell’art.2, comma 2, del D.Lgs 184/97 non era possibile riscattare il corso di studi per il conseguimento del diploma di conservatorio perché non equiparabile a quello universitario.

17

Page 18: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Diploma di conservatorio e coreuticiSuccessivamente, la L.21/12/99 n. 508 di riforma dell’Accademie di belle arti,della Accademia nazionale di danza,della Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori e dei Conservatori di musica, ha previsto, per i diplomati che ne facevano richiesta entro 3 anni dall’entrata in vigore della legge, in possesso del diploma di scuola media superiore,l’istituzione di corsi integrativi di 1 anno per conseguire diplomi accademici

18

Page 19: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Diploma di conservatorio e coreutici

Il D.L. 212\2002 ha ammesso coloro che sono in possesso dei diplomi di cui all’art.4,comma 1 l.508/99, purché in possesso del diploma di scuola media superiore, ai corsi di diploma accademico di II livello. Sono state poste le basi normative per equiparare il vecchio titolo alla laurea triennale.

19

Page 20: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Diploma di conservatorio e coreutici

Il diploma di conservatorio rilasciato prima dell’entrata in vigore del D.L 212/2002 è riscattabile perché la norma, direttamente, attribuisce a coloro che siano in possesso del vecchio diploma,il valore di laurea di I livello, a condizione che il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

20

Page 21: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 257 del 1991

Riscattabilità del corso di preparazione organizzato dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione per il reclutamento di impiegati delle amministrazioni statali

21

Page 22: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il riscatto

Anche le forme di riscatto previste dal DPR1092/73 sono esercitabili nei termini previsti dall’art.147 e cioè:

2 anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro se la cessazione avviene per limiti d’età

Entro il termine perentorio di 90 giorni dal collocamento a riposo negli altri casi

22

Page 23: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il riscatto

Nel caso di decesso in servizio del dipendente,anche se in corso nella decadenza di cui al primo punto, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dell'invito dell'ufficio.

Page 24: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il riscatto: la circolare 38 del 11 giugno 2004

In detta circolare si precisa che per tutte le tipologie di riscatto introdotte dai decreti legislativi n.564/96, n.184/97, n.151/2001, le domande di riscatto sono utilmente prodotte, se presentate in attività di servizio, e, indipendentemente dalla causa di cessazione, entro 90 giorni dal collocamento a riposo

24

Page 25: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il riscatto: la nota n.10 del 17 febbraio 2005oL’art.24, comma 15 L.11/3/88 n.67 ha disposto per il personale a tempo determinato del comparto scuola , l’assoggettamento alle ritenute previdenziali in conto entrate del tesoro. Per effetto di tale assoggettamento, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato del comparto scuola, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza di cui al DPR 1092/73.

25

Page 26: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il riscatto: la circolare n.55 del 9 settembre 2004Il personale del comparto scuola deve trasmettere direttamente sia alla sede INPDAP competente sia alla scuola di appartenenza la domanda di riscatto.

La scuola che riceve l’istanza deve prontamente trasmettere la suddetta all’INPDAP

26

Page 27: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il riscatto: la circolare n.55 del 9 settembre 2004

La data della domanda da prendere a base per il calcolo dell’onere di riscatto è quella di assunzione a protocollo della sede provinciale INPDAP.

27

Page 28: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il riscattoAi fini del calcolo del contributo di riscatto gli elementi che vengono presi in considerazione, il giorno di presentazione della domanda, sono:

L’età dell’iscritto

Il servizio prestato già utile a pensione

La retribuzione annua contributiva

La norma di legge vigente

28

Page 29: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il riscatto

La concessione del riscatto è deliberata e resa esecutiva con decreto, che viene comunicato all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

29

Page 30: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il riscatto

Se l’iscritto ha presentato istanza prima del 6 dicembre 2000 ha facoltà di accettare:

Entro un anno, a pena decadenza, dalla notifica, pagando in unica soluzione.

Entro 90 giorni, dalla notifica, per accedere alla forma rateale, che prevede trattenute mensili per un numero di anni doppio rispetto al periodo riscattato e in ogni caso, non maggiore di anni 15.

30

Page 31: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il riscatto: il silenzio-assenso

Se l’iscritto ha presentato istanza dopo il 6 dicembre 2000 ha facoltà entro 90 giorni dalla notifica di pagare in unica soluzione o di rinunciare. In mancanza del versamento in unica soluzione o della rinuncia, l’onere sarà trattenuto mediante ritenute mensili per un numero di anni pari a quelli riscattati, a decorrere dal secondo mese successivo ai 90 giorni dalla notifica

31

Page 32: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il riscatto

Nell’ipotesi che il pagamento rateale non possa avvenire mediante trattenute sullo stipendio effettuate dalla Amministrazione dalla quale l’iscritto dipende, quest’ultimo dovrà provvedere direttamente al versamento sul conto corrente postale indicato nel provvedimento.

32

Page 33: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il riscatto: la riforma DamianoL’art.1, comma 77, della L.247/07 ha modificato l’art. 2 del D.Lgs introducendo 3 nuovi commi che, a partire dal 1° gennaio 2008, integrano e modificano le modalità di riscatto dei seguenti titoli:

Diploma universitario

Diploma di laurea

Diploma di specializzazione

Dottorato di ricerca

33

Page 34: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il riscatto: la riforma Damiano

Il nuovo comma 4 bis prevede,per tutti coloro che presentano domanda di riscatto a partire dal 1° gennaio 2008, la possibilità di pagare l’onere del riscatto in unica soluzione ovvero in un massimo di dieci anni senza interessi.

34

Page 35: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il riscatto: la riforma Damiano

Il comma 5 bis consente anche a coloro che non abbiano iniziato l’attività lavorativa, e quindi non sono stati iscritti ad alcuna forma di previdenza obbligatoria, la facoltà di riscatto dei titoli universitari oggetto della riforma.

35

Page 36: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il riscatto: la riforma Damiano

L’istanza deve essere presentata all’INPS ed il relativo onere è determinato in misura fissa prendendo a parametro il minimo imponibile annuo di cui all’art 1, comma 3, L.233/90 moltiplicato per l’aliquota di computo (33%)delle prestazioni pensionistiche dell’A.G.O. per i lavoratori dipendenti.

36

Page 37: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il riscatto: la riforma Damiano

L’importo dell’onere può essere pagato con una rateizzazione massima di dieci anni ed è deducibile fiscalmente, nella misura del 19% dell’importo stesso, dai soggetti cui risulta a carico il richiedente qualora lo stesso non percepisca un reddito personale tassabile.

37

Page 38: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il riscatto: la riforma Damiano

L’importo da pagare viene accreditato all’INPS che provvederà a versarlo, previa richiesta dell’interessato e senza alcun onere a carico di quest’ultimo alla gestione presso la quale il soggetto verrà successivamente iscritto.

38

Page 39: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il riscatto: la riforma Damiano

Il comma 5 ter introduce una deroga esplicita a quanto previsto dall’art.1, comma 7, della L.335/95, disponendo che i periodi di studio necessari al conseguimento dei titoli universitari, una volta riscattati saranno considerati utili anche ai fini del raggiungimento dei 35 e dei 40 anni di contribuzione e non solo ai fini della misura della pensione anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa istanza

39

Page 40: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il riscatto: la rinuncia

L’iscritto ha facoltà di rinunciare ad un provvedimento di riscatto legittimamente adottato, anche dopo l’integrale pagamento del relativo onere (inf.n.6 del 5/5/99) a condizione che il periodo riscattato non sia già stato utilizzato per la determinazione dell’ammontare della pensione e senza la possibilità di chiedere la restituzione dell’onere già versato.

40

Page 41: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Il riscatto: la rinuncia

La nota operativa n.48 del 17 dicembre 2008 chiarisce che anche con la rinuncia al riscatto l’anzianità contributiva complessivamente maturata rimane tale, ai fini di cui al comma 11 dell’art. 72 del D.L. 25/6/2008 n.112 (raggiungimento dei 40 anni nella posizione assicurativa).

41

Page 42: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

PER I DIPENDENTI ISCRITTI ALLE ALTRE CASSE ENTI LOCALI E SANITÀ

I riferimenti normativi relativi al riscatto pensionistico per I dipendenti degi enti locali e sanità, sono

Art. 67 R.D.L. n.680/1938

Art. 21 L. 11/4/55 n.379

Decreto Legislativo 16/9/96 n.564

Decreto Legislativo 30 aprile 1997 n.184

Decreto Legislativo 26/03/2001 n.151

Art.1, comma 77, L.204/2007

42

Page 43: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Periodi riscattabili

43

Page 44: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Periodi riscattabili i periodi di studio impiegati per il conseguimento

di diplomi sono ammessi a riscatto a condizione che il titolo di studio sia espressamente richiesto per l'ammissione al posto ricoperto. Sono riscattabili, pertanto, i seguenti periodi per conseguire titoli e diplomi:• i periodi di iscrizione agli albi professionali,

esclusivamente per il numero di anni richiesti quale condizione necessaria per l'ammissione al posto;• i corsi delle scuole universitarie dirette a fini

speciali;• corsi di specializzazione del personale laureato in

medicina;

44

Page 45: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Periodi riscattabiliperiodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti;i corsi, non inferiori ad un anno, di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle Provincie autonome di Trento e di Bolzano;i periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario nelle Università;i periodi di servizio resi in qualità di assistente volontario ospedaliero da parte di iscritto CPS (limitatamente a 2 anni);

45

Page 46: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Periodi riscattabiliperiodi di tempo trascorsi in qualità di assegnatari di borse di studio a condizione, però, che il rapporto intercorso tra l'ente che effettua la formazione e l'assegnatario della borsa di studio si sia svolto con modalità tali da configurare un rapporto di lavoro subordinato;e i corsi per diplomi di:

tecnico fisioterapista;infermiere professionale;ostetrica;assistente sociale;

46

Page 47: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Periodi riscattabilitecnico della riabilitazione;

tecnico in logopedia;

vigilatrice d'infanzia;

educatore professionale.

47

Page 48: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DEI DIPENDENTI ISCRITTI ALLE EX CASSE La domanda di riscatto può essere presentata

all'amministrazione di appartenenza, dai dipendenti di ruolo dalla data di assunzione ed entro il 90° giorno dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell'iscritto, la domanda può essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione entro il termine di 90 giorni dalla data della morte. L'iscritto, se dipendente non di ruolo, può presentare la domanda di riscatto dopo un anno d'iscrizione e entro e non oltre il 90° giorno dalla cessazione. Si può presentare più di una domanda di riscatto e si può chiedere la limitazione del riscatto ad un numero determinato di anni.

Page 49: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

49

PERIODI RISCATTABILI

PER TUTTI I DIPENDENTI PUBBLICI

Page 50: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Decreto Legislativo n. 564 del 1996

Copertura assicurativa mediante riscatto dei periodi non assistiti da contribuzione nelle ipotesi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, di periodi di formazione professionale, studio e ricerca, dei periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e un altro nel caso di lavori discontinui nonché di periodi intercorrenti nel rapporto di lavoro a tempo parziale

50

Page 51: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art. 5 D.Lvo n. 564 del 1996

Riscatto dei periodi di interruzione o sospensione dal rapporto di lavoro previsti da specifiche disposizioni di legge e contrattuali: per esempio le aspettative per motivi di famiglia, le aspettative per motivi di studio, le interruzioni per motivi disciplinari

tutti i periodi che possono formare oggetto di riscatto (massimo tre anni) devono collocarsi in epoca successiva al 31.12.1996

d.artuso 51

Page 52: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Riscatto dei periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia

Il Decreto interministeriale del 31 agosto 2007 ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 1, commi 789 e 790 della Legge n. 296/2006, che prevedono la facoltà di riscatto dei periodi per aspettativa per gravi motivi di famiglia fruiti antecedentemente il 31/12/96.La facoltà di presentare la domanda è estesa anche a coloro che sono cessati anteriormente al 6 novembre 2007 (data di entrata in vigore del decreto in esame) purchè gli stessi fossero in servizio al 1° gennaio 2007 e a condizione che la relativa istanza venga presentata entro il termine di 90 giorni dall’entrata in vigore del citato decreto

52

Page 53: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

RISCATTO DEI PERIODI DI ASPETTATIVA PER GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA: CIRCOLARE N.6 DELL’8/4/2008

L’istanza deve essere corredata dal provvedimento con il quale il datore di lavoro ha concesso l’aspettativa, in mancanza l’INPDAP procede alla relativa istruttoria nei confronti dell’Ente. Se non è possibile individuare con chiarezza il provvedimento, l’interessato dovrà produrre idonea documentazione da cui si evinca che l’aspettativa sia stata concessa per una delle motivazioni indicate nel DM 31 agosto 2007

53

Page 54: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

RISCATTO DEI PERIODI DI ASPETTATIVA PER GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA: CIRCOLARE N.6 DELL’8/4/2008I gravi motivi si sostanziano in:

Necessità familiari derivanti dal decesso dei soggetti individuati dall’art.433 C.C. (coniuge, figli, genitori, generi e nuore, fratelli e sorelle).

Situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente nella cura di uno dei soggetti suddetti

Situazioni di grave disagio personale

Situazioni derivanti da patologie che affliggono i soggetti suddetti

54

Page 55: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Sospensione cautelare Il periodo trascorso in sospensione cautelare

non è utile ai fini pensionistici perché durante tale periodo il dipendente non percepisce alcuna retribuzione né presta attività di servizio

L’interessato può presentare istanza di riscatto entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di destituzione

55

Page 56: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art. 6 D.Lvo n. 564 del 1996

Riscatto dei periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro.

L ’esatta individuazione di tali periodi avverrà con decreto del Ministero del lavoro a tutt’oggi non emanato

i periodi oggetto di riscatto devono collocarsi dopo il 31.12.1996

56

Page 57: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art.7 D.Lvo n. 564 del 1996

Periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e un altro nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei successivi al 31.12.1996

Le domande devono essere corredate da certificazione comprovante la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il permanere dello stato di disoccupazione per il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto

57

Page 58: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art. 8 D.Lvo n. 564 del 1996

Riscatto dei periodi intercorrenti nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico (settimane o mesi alterni) e orizzontale che temporalmente si collocano dopo il 31.12.1996

58

Page 59: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

D.Lvo n. 184 del 1997

• Art. 2 comma 2 ( riscattabilità dei titoli di studio universitari)

• art. 3 comma 1 (riscatto dei periodi di lavoro all’estero)

• art. 3 comma 2 (riscatto dei periodi di aspettativa)

59

Page 60: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art. 2 comma 2 D.Lvo 184/1997

Sono riscattabili in tutto o in parte I periodi corrispondenti alla durata dei corsi universitari a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall’art. 1 della legge n. 341 del 1990

60

Page 61: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

In particolare:

Diploma Universitario

Diploma di laurea

Diploma di specializzazione

Dottorato di ricerca

61

Page 62: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

INTERPRETAZIONE DELLA LOCUZIONE “DIPLOMI UNIVERSITARI”

E’ riscattabile ogni titolo rilasciato dalle Università in considerazione del fatto che per l’ammissione a qualsiasi corso universitario è necessario il possesso di un diploma di istruzione superiore

62

Page 63: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

• I LAVORATORI PUBBLICI HANNO LA FACOLTÀ DI RISCATTARE TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARIO ANCHE SE NON PRESCRITTI PER IL POSTO RICOPERTO

• E ’ possibile riscattare due o più dei corsi universitari di cui alla legge n. 341 del 1990 a seguito dei quali siano stati conseguiti i relativi titoli

63

Page 64: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Riscatto del dottorato di ricerca

E’ ammissibile esclusivamente per coloro che hanno partecipato ai corsi di dottorato di ricerca conseguendo il relativo titolo al di fuori del rapporto di pubblico impiego.

Il pubblico dipendente ammesso al dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario

64

Page 65: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Dottorato di ricercadipendente pubblico

Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e ai fini della progressione della carrieraPer i dipendenti pubblici sussiste in capo all’ente datore di lavoro l’obbligo del versamento dei contributi rapportato alla retribuzione annua contributiva goduta dall’interessato al momento del congedo

65

Page 66: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art. 3 I comma D.Lvo n. 184/1997

Riscatto dei periodi di lavoro all’estero non coperti da assicurazione sociale

Dopo l’entrata in vigore del Regolamento C.E. n. 1606 del 1998 che ha previsto la totalizzazione dei periodi di lavoro prestati in uno degli stati dell’Unione Europea la portata di tale norma ha un effetto limitato

66

Page 67: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

RISCATTO DI PERIODI DI LAVORO ALL’ESTERO

Coloro i quali hanno presentato tale tipo di domanda prima del 25.10.1998, data di entrata in vigore del Regolamento C.E. n. 1606 del 1998 che ha previsto la totalizzazione, hanno la possibilità di rinunciareE’ possibile riscattare qualunque periodo indipendentemente dalla collocazione temporale

67

Page 68: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

D.Lvo n. 184 del 1997Riscatto dei periodi di aspettativa

L’art. 3 comma 2 prevede la possibilità per i lavoratori collocati in aspettativa, perché il coniuge presta servizio all’estero, di riscattare in tutto o in parte i periodi di fruizione dell’aspettativa medesima non coperti da contribuzione

E’ possibile riscattare qualunque periodo indipendentemente dalla collocazione temporale

68

Page 69: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL’ONERE DI RISCATTO AI SENSI DEL D.LVO 184 1997Modalità di calcolo dell’onere di riscatto per le domande presentate dal 12 Luglio 1997 in poi.Si applicano i criteri della riserva matematica di cui all’art.13 l.n. 1338/1962 per i periodi antecedenti l’1.1.1996.Per i periodi successivi al 31.12.1995 l’onere è determinato utilizzando l’aliquota contributiva vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto.

69

Page 70: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

L’ONERE DI RISCATTO

Se i periodi da riscattare temporalmente si collocano entro il 31.12.1995, si determina la retribuzione pensionabile alla data della domanda di riscatto e sulla base della complessiva anzianità di servizio utile si elabora il maggiore importo annuo di pensione da capitalizzare applicando i coefficienti previsti dal D.M. 19.2.1981

70

Page 71: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Coefficienti attuariali di cui al D.M. 19/2/1981

Si determinano in relazione all’età, al sesso e all’anzianità contributiva complessiva

Sono gli stessi coefficienti utilizzati dall’INPS

L ’utilizzo di questi coefficienti era stato già previsto dal D.M. 8/4/1983 successivamente annullato e sostituito

71

Page 72: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

L’ONERE DI RISCATTOSe i periodi da riscattare temporalmente si collocano dopo il 31.12.1995 per determinare l’onere del riscatto si applica l’aliquota contributiva di finanziamento pari al 32,95% alla retribuzione annua, proporzionalmente alla durata del periodo da riscattare

72

Page 73: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

L’ONERE DI RISCATTO

Il contributo posto a carico del richiedente per il riscatto, altro non è che la monetizzazione in valore attuale, riferito alla data della domanda, del maggior onere economico che la futura rendita pensionistica subirà per effetto del periodo ammesso a riscatto.

73

Page 74: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

ACCREDITO FIGURATIVO E RISCATTO PER MATERNITÀ AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO

74

Page 75: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

FONDAMENTO NORMATIVO DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2001 N. 151 ARTT.25 E 35

75

Page 76: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

ACCREDITO FIGURATIVO PER MATERNITÀ AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, è stato emanato con l’intento di garantire coerenza logica e sistematica alla complessa normativa vigente in tema di tutela e sostegno della maternità

76

Page 77: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

IL 2° COMMA DELL’ART. 25 DEL D.LGS 151/2001 SANCISCE LE CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ACCREDITO FIGURATIVO PER I PERIODI DI MATERNITÀ, CORRISPONDENTI ALL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA, AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO:1) È NECESSARIA LA DOMANDA2) LE MATERNITÀ SONO RICONOSCIUTE INDIPENDENTEMENTE DALLA COLLOCAZIONE TEMPORALE3) OCCORRONO 5 ANNI DI CONTRIBUZIONE VERSATA PER EFFETTIVA ATTIVITÀ LAVORATIVA

77

Art. 25 D.Lgs 151/2001

Page 78: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

ART. 25 D.LGS 151/2001

LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA:1) AUTOCERTIFICAZIONE DELLA NASCITA2) DICHIARAZIONE RELATIVA AL POSSESSO DI 5 ANNI DI CONTRIBUZIONE VERSATA PER EFFETTIVA ATTIVITÀ LAVORATIVA 3)CERTIFICATO DI SERVIZIO ATTESTANTE TUTTI GLI INCARICHI SINO AL PASSAGGIO DI RUOLO

78

Page 79: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art. 25 D.Lgs 151/2001

Al fine di determinare il periodo da coprire assicurativamente mediante l’accredito figurativo, occorre individuare il periodo temporale in cui si colloca l’evento maternità e applicare la norma vigente in quel momento

79

Page 80: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

CORTE DI CASSAZIONE – SENT.7385DEL 19/03/2008

Il diritto all’accredito

figurativo deve essere

riconosciuto prescindendo

dalla collocazione temporale dell’evento

80

Page 81: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Circolare INPDAP n.17 del 14/12/2009

Il periodo da accreditare in modo figurativo, corrispondente al congedo di maternità, è pari in ogni caso a complessivi 5 mesi e 1 giorno, in quanto la data del parto costituisce il “dies a quo”per computare a ritroso il periodo di astensione “ante partum” che è quindi di 2 mesi e 1 giorno, mentre il periodo “post partum” è 3 mesi.

81

Page 82: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

RISCATTO DEI PERIODI CORRISPONDENTI ALL’ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITÀ AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO

82

Page 83: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art. 35 D.Lgs.151/2001 Disciplina vigente

Il comma V dell’art.35 del D.Lgs 151/2001 dispone che”…i periodi non coperti da assicurazione e corrispondenti a quelli che danno luogo a congedo parentale, collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro, possono essere riscattati, nella misura massima di 5 anni…”.

83

Page 84: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

ART. 35, D.LGS. 151/2001DISCIPLINA VIGENTE

CONDIZIONI PER IL RISCATTO:1) LA DOMANDA2) CINQUE ANNI DI CONTRIBUZIONE

84

Page 85: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

ART. 35, D.LGS. 151/2001 AL FINE DI DETERMINARE IL PERIODO DA AMMETTERE A RISCATTO, OCCORRE INDIVIDUARE IL PERIODO TEMPORALE IN CUI SI COLLOCA L’EVENTO MATERNITÀ E APPLICARE LA NORMA VIGENTE IN QUEL MOMENTO

85

Page 86: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

FONDAMENTO NORMATIVO DELL’ASTENSIONE FACOLTATIVA PER MATERNITÀ

Legge n. 394 del 1951Legge n. 903 del 1977Legge n. 53 del 2000

86

Page 87: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

PERIODI RISCATTABILI E SOGGETTI LEGITTIMATI (L. 394/1951)PER LE NASCITE AVVENUTE DAL 4 GENNAIO 1951 AL 17 DICEMBRE 1977 SOGGETTO LEGITTIMATO È ESCLUSIVAMENTE LA MADRESI POTRÀ AMMETTERE A RISCATTO UN PERIODO COMUNQUE NON ECCEDENTE LA DURATA DI SEI MESI PER CIASCUNA MATERNITÀ, COLLOCABILI TEMPORALMENTE ENTRO IL PRIMO ANNO DI VITA DEL BAMBINO, NEL LIMITE MASSIMO DI 5 ANNI

87

Page 88: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Periodi riscattabili e soggetti legittimati (Legge n. 903 del 1977)

Per le nascite avvenute dal 18 dicembre 1977 al 27 Marzo 2000

Soggetto legittimato è anche il padre in alternativa alla madre

Si potrà ammettere a riscatto un periodo comunque non eccedente la durata di sei mesi per ciascuna maternità, collocabili temporalmente entro il primo anno di vita del bambino, nel limite massimo di 5 anni

88

Page 89: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Periodi riscattabili e soggetti legittimati (L.53/2000)

Per le nascite avvenute dal 28 Marzo 2000 in poi Soggetti legittimati sono entrambi i genitoriSi potrà ammettere a riscatto un periodo comunque non eccedente la durata complessiva di dieci mesi, collocabili temporalmente entro i primi otto anni di vita del bambino, nel limite massimo di 5 anni

89

Page 90: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Circolari n.15 del 11/03/2003 e n.31 del 20/07/2005Il riscatto del congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro e il riscatto del corso legale di laurea sono azionabili in via alternativa, cioè l’esercizio dell’uno esclude la possibilità di avvalersi dell’altro, indipendentemente dall’entità dei periodi riscattati e ancorché gli stessi non si sovrappongano cronologicamente.

90

Page 91: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Circolare n.12 del 7 luglio 2008

A seguito dell’entrata in vigore della L.244/2007 il trattamento dei genitori affidatari ed adottivi è stato equiparato a quello dei genitori naturali per quanto riguarda i congedi di maternità e parentali a prescindere dall’età del bambino adottato o affidato

91

Page 92: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Allegati alla domandaAutocertificazione della nascita

Dichiarazione relativa al possesso di 5 anni di contribuzione versata per effettiva attività lavorativa

Dichiarazione sostitutiva di notorietà in base alla quale l’iscritto non abbia richiesto in alcuna gestione previdenziale il riscatto del periodo legale di laurea

92

Page 93: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

SERVIZI VALUTABILI EX SE PER I DIPENDENTI ISCRITTI C.T.P. S. -Art 8 DPR 1092/73

fino al 31/12/1995 tutti i periodi prestati con ritenuta in conto entrate del Tesoro e dal 1° gennaio 1996 con ritenuta CTPS.

l’intero periodo di servizio militare comunque prestato

93

Page 94: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione: art. 112 D.P.R.1092/73

Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse amministrazioni statali, servizi per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, ha diritto alla riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati.

94

Page 95: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione: art. 63 R.D.L 680/38

I servizi resi con iscrizione a due o più Casse Pensioni amministrate dalla Direzione Generale degli Istituti di Previdenza (CPS, CPDEL, CPI, CPUG) sono ricongiungibili ai fini di un unico trattamento di quiescenza.

95

Page 96: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione: L. 22 giugno 1954 n.523 e art. 113 DPR 1092/73

Il servizio prestato dal personale civile delle amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo e il servizio militare permanente o continuativo sono ricongiungibili ai fini di un unico trattamento di quiescenza, con il servizio reso alle dipendenze degli Enti Locali con iscrizione alle ex Casse Pensioni

96

Page 97: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione:art.114 DPR 1092/73

All’atto della definitiva cessazione dal servizio il dipendente ha diritto ad un trattamento di quiescenza determinato sulla base della totalità dei servizi resi allo Stato e agli Enti di cui all’art. 113

97

Page 98: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione:art.114 DPR 1092/73

Il trattamento di quiescenza, sia per il diritto che per la misura, è stabilito secondo l’ordinamento statale se l’ultimo servizio è stato reso allo Stato, ovvero secondo le regole dell’ente o dell’istituto al quale il dipendente è iscritto all’atto della cessazione.

98

Page 99: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Valore capitale: L. 523/54

Se il transito del dipendente da un Istituto iscritto alle ex Casse Pensioni ad un’amministrazione statale (e viceversa) è avvenuto prima del 1 giugno 1974 la pensione è liquidata per intero dallo Stato e ripartita a carico della ex Cassa Pensioni in proporzione alla durata del servizio.

99

Page 100: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Valore capitale:art.115 Dpr 1092/73

Se il transito da un Ente Locale allo Stato è avvenuto a decorrere dal 1 giugno 1974, l’Istituto di previdenza, cui l’interessato era iscritto, versa allo Stato il valore capitale determinato alla data di inizio del nuovo rapporto.

100

Page 101: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione Legge 7 febbraio 1979 n.29

L’iscritto alle Casse Pensioni o il dipendente statale, a decorrere dal 24 febbraio 1979, può chiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione presso la Cassa, in cui è iscritto alla data della domanda, di tutti i periodi precedenti di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, dei quali sia titolare presso altre forme o fondi di previdenza, che non hanno dato luogo a trattamento di quiescenza sia sotto forma di pensione o indennità una tantum o assegno vitalizio.

101

Page 102: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione Legge 7 febbraio 1979 n.29

Non è ammessa la ricongiunzione parziale dei servizi. Tuttavia, qualora alla data della domanda con la ricongiunzione si superi il 40° anno di servizio utile, l’onere del richiedente è limitato al minimo influente per conseguire il massimo della pensione e l’eventuale contribuzione eccedente viene scomputata dall’onere posto a carico e quindi rimborsata

102

Page 103: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione Legge 7 febbraio 1979 n.29

Ai fini della ricongiunzione per il dipendente non di ruolo è richiesto un minimo di un anno di iscrizione INPDAP, salvo che non si tratti di ricongiunzione dei servizi dei lavoratori autonomi iscritti presso le 3 gestioni speciali gestite dall’INPS e cioè: coltivatori diretti, artigiani ed esercenti attività commerciali. In tal caso il minimo di iscrizione all’INPDAP , immediatamente antecedente la domanda non può essere inferiore ad anni cinque.

103

Page 104: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione: Legge 7 febbraio 1979 n.29

La domanda di ricongiunzione dei servizi, finalizzata esclusivamente al conseguimento della pensione unica e non ai fini dell’indennità di buonuscita, può essere presentata dall’iscritto in attività di servizio e comunque prima della cessazione

104

Page 105: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione: Legge 7 febbraio 1979 n.29

I superstiti di un lavoratore, ossia coloro i quali abbiano diritto a pensione indiretta, hanno facoltà di esercitare la ricongiunzione dei periodi stessi in ogni momento. La relativa domanda non è soggetta a termini di decadenza

105

Page 106: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione: Legge 7 febbraio 1979 n.29

La domanda di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, per cui non sono ammesse ricongiunzioni parziali. La ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione, può essere esercitata una seconda volta, ma solo all’atto del pensionamento oppure trascorsi 10 anni dalla prima domanda

106

Page 107: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione:Legge 7 febbraio 1979 n.29

L’onere di ricongiunzione si determina moltiplicando la retribuzione annua pensionabile alla data della domanda per il coefficiente relativo al periodo da ricongiungere. Si ottiene così la quota pensione che va moltiplicata per un coefficiente relativo all’età e servizio complessivo alla data della domanda. Si ottiene così la riserva matematica, dalla quale devono essere sottratti i contributi INPS e moltiplicare la differenza per 0,50.

107

Page 108: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art.12 legge 30 luglio 2010 n.122 Il comma 12-decies dell’art. 12 L.122/2010 modifica i criteri di determinazione della riserva matematica pe le ricongiunzioni art.2 L.29/79 , stabilendo che si applicano i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all’art. 13 L.1338/62, come successivamente adeguati in base alla normativa vigente

108

Page 109: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art.12 legge 30 luglio 2010 n.122

Per le domande presentate a decorrere dal 31/07/2010 l’onere per la ricongiunzione andrà determinato in base ai coefficienti contenuti nelle tabelle vigenti alla data di presentazione dell’istanza di ricongiunzione (attualmente le tabelle sono state aggiornate dal DM 31 agosto 2007)

109

Page 110: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione:Legge 7 febbraio 1979 n.29

Per le domande presentate in data anteriore al 31/07/2010, continuano ad applicarsi, per la determinazione della riserva matematica , i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all’art. 13 L. 12 agosto 1962 n. 1338

110

Page 111: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione: Legge 7 febbraio 1979 n.29

Il beneficio della ricongiunzione è deliberato e reso esecutivo con decreto, che viene comunicato all’interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

111

Page 112: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione:Legge 7 febbraio 1979 n.29

Se l’iscritto ha presentato istanza prima del 6 dicembre 2000 ha facoltà di accettare:Entro un anno, a pena decadenza, dalla notifica, pagando in unica soluzione.Entro 90 giorni, dalla notifica, per accedere alla forma rateale, che prevede trattenute mensili per un numero di anni:1.pari al doppio del periodo periodo ricongiunto fino a un massimo di 15 anni(iscritto ex Casse)2.Uguale al periodo ricongiunto (iscritto CTPS)

112

Page 113: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione:Legge 7 febbraio 1979 n.29: silenzio assenso

Se l’iscritto ha presentato istanza dopo il 6 dicembre 2000 ha facoltà entro 90 giorni dalla notifica di pagare in unica soluzione o di rinunciare. In mancanza del versamento in unica soluzione o della rinuncia, l’onere sarà trattenuto mediante ritenute mensili, a decorrere dal secondo mese successivo ai 90 giorni dalla notifica:

Per gli iscritti CTPS: per un numero di anni pari a quelli ricongiunti senza alcun limite.

Per gli iscritti alle ex Casse: per un numero di anni doppio rispetto a quello valutato per un massimo di 15 anni

113

Page 114: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione:Legge 7 febbraio 1979 n.29

Per i dipendenti dello Stato che hanno presentato domanda di ricongiunzione prima dell’entrata in vigore della L.122/2010 (31/07/2010) il pagamento rateale dell’onere di ricongiunzione non è gravato da interessi.

L’onere rateale della ricongiunzione la cui domanda è stata presentata dopo il 30 luglio 2010 è gravato da interessi.

114

Page 115: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione:Legge 7 febbraio 1979 n.29

Per effetto di quanto stabilito dall’art. 5 L.29/79 il provvedimento di ricongiunzione è irrevocabile.

Dalla data di accettazione del provvedimento ( o decorsi i 90 giorni per esplicitare la rinuncia) è sottratta al dipendente la possibilità di revoca della domanda di ricongiunzione

Un provvedimento di ricongiunzione perfezionato non può essere modificato al di fuori delle ipotesi e dei termini previsti dall’Ordinamento.

115

Page 116: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Circolare n. 4 del 25 gennaio 2007:Valutazione dei periodi svolti in progetti di lavori

socialmente utili

Possono essere valorizzati , a domanda dell’interessato, mediante la ricongiunzione ex art. 2 L.29/79 a condizione che esista una pregressa posizione assicurativa presso l’INPS, e distinguendo:

1.Periodi sussidiati sino al 31/7/95, ricongiungibili in quanto esplicitamente collegati al versamento di contribuzione figurativa e utili sia ai fini del diritto che della misura.

2.Periodi sussidiati dopo il 31/7/95, poiché utili solo ai fini del diritto, sono ricongiungibili solo se l’interessato li abbia riscattati presso l’INPS ai fini della misura

116

Page 117: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione art.6 L. 29 febbraio 1979

La ricongiunzione dei periodi assicurativi connessi al servizio prestato alle dipendenze di uno o più enti pubblici soppressi per legge (nel quadro della politica di ristrutturazione delle prestazioni e dei servizi per la realizzazione di un interesse pubblico generale) il cui personale è stato trasferito ad altri Enti pubblici iscritti alle ex Casse, è disposta d’ufficio senza alcun onere a carico dell’iscritto.

117

Page 118: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione: Legge 5 marzo 1990 n. 45

In applicazione delle norme di cui alla legge 5 marzo 1990, gli iscritti INPDAP possono ricongiungere i pregressi periodi di contribuzione ed iscrizione a forme di previdenza per liberi professionisti ai fini del diritto e della misura di una pensione unica

118

Page 119: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione: Legge 5 marzo 1990 n. 45

Le categorie professionali individuate sono:

Avvocati e procuratori,

Geometri,

Dottori commercialisti,

Ragionieri e periti commerciali,

Ingegneri ed architetti,

Consulenti del lavoro,

Farmacisti,

Veterinari,

Medici,

Ostetriche,

Notai,

Spedizionieri doganali

119

Page 120: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione: Legge 5 marzo 1990 n. 45La domanda di ricongiunzione ai sensi della L.45/90 può essere presentata dall’iscritto fino all’ultimo giorno di servizio. I superstiti possono presentare l’istanza entro 2 anni dal decesso dell’interessato

120

Page 121: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione: Legge 5 marzo 1990 n. 45

La domanda di ricongiunzione L.45/90 può essere esercitata una volta sola, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data della prima domanda, un periodo di assicurazione di almeno 10 anni, o all’atto del pensionamento.

121

Page 122: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione: Legge 5 marzo 1990 n. 45Per determinare la riserva matematica relativa alla ricongiunzione di periodi assicurativi riguardanti i liberi professionisti, occorre tener conto:

•Dell’età dell’iscritto alla data della

domanda.

•Del periodo di servizio già utile a tale data.

•Del periodo da ricongiungere.

•Della retribuzione pensionabile.

122

Page 123: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione: Legge 5 marzo 1990 n. 45

L’onere della ricongiunzione si determina sottraendo dalla riserva matematica l’ammontare dei contributi risultanti nella gestione previdenziale per liberi professionisti.

123

Page 124: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La ricongiunzione: Legge 5 marzo 1990 n. 45

La ricongiunzione prevista dalla L.45/90 produce i suoi effetti solo se i periodi utili ai fini del trattamento di quiescenza , comprensivi di quelli da ricongiungere, siano pari ad almeno 35 anni oppure siano stati raggiunti i requisiti per la pensione di vecchiaia o di invalidità. In caso contrario i contributi vengono restituiti alla Cassa di provenienza.

124

Page 125: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Ricongiunzioni verso altre gestioni previdenziali

125

Page 126: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Ricongiunzioni verso INPS

• Legge 2/4/58 n. 322 (articolo unico)

• Legge 29/1/92 n. 58 (art. 5)

• DPR 17/3/65 n.144 (art.9)

• Legge 7/2/79 n. 29 (artt.1 e 2)

126

Page 127: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Ricongiunzioni verso altri fondi• Art. 2 L.29/79 trasferisce i contributi INPDAP

verso fondi pensioni particolari

• Legge 45/90 trasferisce i contributi INPDAP verso i fondi liberi professionisti

• Legge 44/73 trasferisce i contributi INPDAP verso l’INPDAI

127

Page 128: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art.1 L.9/2/79 n.29

Prevede la possibilità di ricongiungere all’INPS qualsiasi periodo di iscrizione all’INPDAP, utile a pensione: contributi obbligatori, contributi figurativi, periodi ricongiunti e periodi riscattati a qualunque titolo, fino alla data della domanda di ricongiunzione.

128

Page 129: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art.1 L.9/2/79 n.29

A differenza della costituzione di posizione assicurativa ai sensi della L.322/58, la ricongiunzione ai sensi dell’art.1 L.29/79, può essere richiesta:

129

Da dipendente in attività di servizio

Da iscritto che abbia conseguito diritto a pensione

Page 130: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art.1 L.9/2/79 n.29

Sono trasferiti all’INPS contributi calcolati utilizzando le aliquote contributive vigenti presso le singole Casse pensioni gestite dall’INPDAP . Tali contributi devono essere maggiorati dell’interesse composto annuo del 4,50%, per tutti gli iscritti alle 5 Casse pensioni, calcolato dal 1° gennaio dell’ anno successivo a quello cui si riferiscono, fino al 31 dicembre dell’anno precedente quello del trasferimento dei contributi all’INPS.

130

Page 131: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art.1 L.9/2/79 n.29

I periodi riscattati vengono ricongiunti mediante il versamento del contributo di riscatto maggiorato dell’interesse del 4,50% dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell’intero contributo di riscatto ovvero della prima rata, fino al 31 dicembre dell’anno precedente il trasferimento.

131

Page 132: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art.1 L.9/2/79 n.29

I periodi già ricongiunti, ai sensi dell’art. 2 L.29/79 vengono rimborsati all’INPS, aumentati dell’interesse composto del 4,50%, calcolato dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui l’INPS ha versato i contributi fino al 31 dicembre dell’anno precedente il trasferimento

132

Page 133: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art.1 L.9/2/79 n.29

La relativa istanza deve essere presentata all’INPS e può essere presentata anche in attività di servizio. In tal caso la ricongiunzione dei periodi assicurativi è limitata all’intero mese di presentazione della domanda. La ricongiunzione non comporta alcun onere a carico dell’interessato, se la domanda è stata presentata entro il 30 giugno 2010 (Legge 30 luglio 2010 n.122).

133

Page 134: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art.12 legge 30 luglio 2010 n.122 Il comma 12-septies estende, a decorrere

dal 1° luglio 2010, alle ricongiunzioni di cui all’art.1 L.29/79 le disposizioni di cui all’art. 2, commi 3, 4 e 5 della stessa legge.

L’onere a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall’art. 2 D.lgs. 184/97

134

Page 135: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art.1 L.9/2/79 n.29

Il trasferimento di tutta la contribuzione avviene contestualmente alla comunicazione dei dati all’INPS, se la domanda è stata presentata entro il 30 giugno 2010 (art. 12 comma 12 D.L.n.78 del 31 maggio 2010)

135

Page 136: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Legge 30 luglio 2010 n.122

A decorrere dal 1°luglio 2010, le ricongiunzioni di cui all’art.1 L.29/79 sono potenzialmente onerose

L’eventuale onere a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall’art 2 del D.Lgs.30 aprile 1997 n. 184

Il trasferimento dei contributi avviene a richiesta dell’Inps

136

Page 137: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

137

Situazione antecedente all’entrata in vigore della Legge 31 Luglio 2010 n.122

Page 138: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Legge 2 aprile 1958 n.322

L’iscritto cessato definitivamente dal servizio senza aver conseguito diritto a pensione presso una delle casse gestite dall’INPDAP poteva chiedere la costituzione della posizione assicurativa all’INPS.

138

Page 139: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Legge 2 aprile 1958 n.322

L’istanza di costituzione di posizione assicurativa poteva essere proposta anche dal superstite dell’iscritto che non avesse diritto a una pensione indiretta INPDAP.

In tal caso, veniva costituita presso l’INPS la posizione assicurativa del deceduto , solo se l’avente diritto avesse maturato il diritto a una pensione indiretta presso quella gestione previdenziale.

139

Page 140: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Legge 2 aprile 1958 n.322

Per costituire la posizione assicurativa presso l’INPS, occorrevano 2 condizioni:

140

ESSERE CESSATI DAL SERVIZIO

NON AVER MATURATO DIRITTO A PENSIONE

Page 141: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Legge 2 aprile 1958 n.322

La costituzione della posizione assicurativa all’INPS si effettuava per tutti i servizi utili a pensione, e pertanto anche per i servizi riscattati per i quali non vi fosse stata effettiva prestazione di lavoro subordinato.

141

Page 142: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Legge 2 aprile 1958 n.322

L’istanza di costituzione di posizione assicurativa doveva essere presentata all’INPDAP dagli iscritti alle ex Casse e dagli iscritti alla CTPS non di ruolo.

Per il personale di ruolo cessato prima del 31 luglio 2010 senza maturare diritto a pensione si procede d’ufficio alla costituzione della posizione assicurativa all’Inps.

La CPA non comporta alcun onere per l’iscritto L’importo complessivo dei contributi da versare

all’INPS è portato in detrazione dell’eventuale indennità una tantum

142

Page 143: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

INDENNITÀ UNA TANTUM

L’indennità una tantum è il trattamento di quiescenza sostitutivo della pensione. Essa spetta all’iscritto cessato dal servizio senza diritto a pensione, il quale abbia prestato:

almeno 5 anni di servizio (iscritti ex Casse)almeno 1 anno di servizio effettivo (iscritti CTPS)

143

Page 144: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

INDENNITÀ UNA TANTUM

Per cessazioni dal 10/9/91 in poi, agli iscritti alla CPDEL, CPI, CPS e CPUG non spetta più l’indennità una tantum, in quanto è stata soppressa dall’art. 19 della Legge n. 274/91.

144

Page 145: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art. 124 DPR 1092/73

Ai lavoratori di ruolo del Comparto Scuola, cessati dal servizio senza la maturazione del diritto a pensione, deve essere applicato d’ufficio l’art. 124 del DPR 1092/73, che chiaramente dispone la costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS per i dipendenti civili e militari dello Stato.

145

Page 146: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art. 124 DPR 1092/73

L’importo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, da versare all’INPS, è portato in detrazione dalla indennità una tantum spettante agli interessati e l’eventuale onere differenziale è a carico dello Stato.

146

Page 147: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

INDENNITÀ UNA TANTUM

Per gli iscritti alla CTPS, l’indennità una tantum concorre alla costituzione di posizione assicurativa all’INPS. Ai sensi dell’art. 39 Legge 22/11/62 n. 1646, nessuna somma è corrisposta all’interessato quando la indennità una tantum è inferiore ai contributi trasferiti all’INPS . Il trasferimento dei contributi è contestuale al provvedimento.

147

Page 148: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

INDENNITÀ UNA TANTUM

L’indennità una tantum si calcola moltiplicando la retribuzione alla cessazione (considerata per dodici mensilità, senza indennità integrativa speciale, maggiorata del 18%) per un coefficiente di rendimento derivato dall’anzianità di servizio.

148

Page 149: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

149

rr

Page 150: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art.12 D.L.n.78 del 31 maggio 2010 convertito nella L. 30/7/2010 n.122

Con il comma 12-undicies viene abrogata la legge 2 aprile 1958 n.322 nonché le ulteriori disposizioni connesse che disciplinano tale prestazione in relazione all’ordinamento di appartenenza (art. 40 l.1646/1962; art. 124 DPR 1092/1973; art.21, comma 4, e art. 40,comma 3, L.958/1986)

150

Page 151: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art.12 D.L.n.78 del 31 maggio 2010 convertito nella L. 30/7/2010 n.122

L’abrogazione della L.322/58 decorre dal 31 luglio 2010

Per gli iscritti alla CTPS cessati prima di tale data senza maturare diritto a pensione, la CPA sarà costituita d’ufficioPer gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPUG, CPI, sarà costituita la CPA, se hanno presentato domanda entro il 30 luglio 2010

151

Page 152: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art.12 D.L.n.78 del 31 maggio 2010 convertito nella L. 30/7/2010 n.122I dipendenti dello Stato cessati dopo il 30 luglio 2010, senza maturare diritto a pensione, possono chiedere l’INDENNITA’ UNA TANTUM, vista l’abrogazione della costituzione della posizione assicurativa presso l’Inps.

152

Page 153: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Pensione differita

Oppure, se sono cessati con almeno 20 anni di contributi possono chiedere la pensione al raggiungimento del requisito anagrafico.

153

Page 154: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Pensione differita -Art.12 D.L.n.78 del 31 maggio 2010 convertito nella L. 30/7/2010 n.122

L’effetto dell’abrogazione della L.322/58 è la possibilità per l’Inpdap di attribuire il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia, in presenza dei requisiti contributivi minimi prescritti, indipendentemente se l’interessato, al raggiungimento del requisito anagrafico minimo previsto dalla legge, sia ancora in attività di servizio o abbia cessato il rapporto di lavoro

154

Page 155: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Nota operativa INPDAP n.56del 22 dicembre 2010

Per gli iscritti alle ex Casse, cessati senza diritto a pensione, l’Istituto riconosce il diritto alla prestazione pensionistica, in presenza dei prescritti requisiti minimi contributivi e al compimento del requisito anagrafico , ancorche’ non raggiunto in costanza di attività lavorativa, se non è stata presentata alcuna domanda di CPA entro il 30 luglio 2010

155

Page 156: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Nota operativa INPDAP n.56del 22 dicembre 2010

Per gli iscritti alla Cassa Stato, la CPA operava d’ufficio in tutti i casi di cessazione senza diritto a pensione, di conseguenza solo per le cessazioni intervenute a partire dal 31 luglio 2010, l’Istituto riconosce, a domanda, il diritto al trattamento pensionistico, sempre in presenza dei requisiti minimi contributivi, al raggiungimento del requisito anagrafico

156

Page 157: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

PREROGATIVE RICONOSCIUTE A UN SOGGETTO ISCRITTO ALL’INPDAP (N.I.

56/2010)Dal 31 luglio 2010, l’iscritto (ovvero colui che può vantare contribuzione Inpdap che non abbia dato titolo al trattamento di quiescenza), puo’ presentare domanda di valutazione di servizio utile a pensione (riscatto, ricongiunzione, accredito figurativo) ancorchè abbia già risolto il rapporto di lavoro o sia cessato dal servizio.

157

Page 158: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

TOTALIZZAZIONE

158

TRA REGIMI ASSICURATIVI

DELLA COMUNITA’

EUROPEA

TRAREGIMI ASSICURATIVI

ESISTENTI IN ITALIA

Page 159: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Regolamento CE 1606/98

Con l’emanazione del regolamento CE N.1606/1998, entrato in vigore il 25 ottobre 1998, è stato esteso ai pubblici dipendenti, il sistema di sicurezza sociale già vigente per i lavoratori del settore privato (Regolamento CEE N.1408/1971)

159

Page 160: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Regolamento CE1606/98

Anche i dipendenti pubblici possono conseguire il diritto a pensione, considerando periodi di lavoro, assistiti da contribuzione, prestati nei paesi membri della Comunità europea.

160

Page 161: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Regolamento CE 1606/98

L’INPDAP è stato designato, per il settore del pubblico impiego, quale organismo di collegamento con le competenti istituzioni previdenziali estere.

161

Page 162: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Regolamento CE 1606/98

L’INPDAP svolge la relativa attività istruttoria, finalizzata al reperimento della certificazione dei periodi di lavoro svolti all’estero mediante scambio di formulari eguali in tutti i paesi aderenti.

162

E 205 I E 202 I E 212 I E 213 I

E 205 DE 205 FE 205 B E 205 S

Page 163: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Regolamento CE 1606/98

Il pubblico dipendente che, anteriormente all’impiego, abbia reso attività di lavoro dipendente in uno o più Stati aderenti alla Comunità europea, può presentare, nel paese di ultima residenza:

domanda di totalizzazione;

domanda di pensione a carico dello stato estero;

domanda di pensione di invalidità a carico dello stato estero.

163

Page 164: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Regolamento CE 1606/98

La totalizzazione consente all’iscritto di valorizzare i periodi di lavoro svolti all’estero, al fine del solo raggiungimento del diritto a pensione.

164

Page 165: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Regolamento CE 1606/98

Totalizzare significa sommare, ai fini del conseguimento del diritto a pensione, i contributi esistenti presso la attuale Cassa di previdenza con quelli versati presso l’Ente previdenziale di uno degli Stati della Comunità europea .

165

Page 166: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Regolamento CE 1606/98

Raggiunti così i requisiti contributivi previsti nell’ordinamento previdenziale italiano, la pensione verrà calcolata comprendendo anche i periodi prestati presso lo Stato membro, ma l’importo ottenuto verrà ridotto proporzionalmente in base al periodo di contribuzione versata presso la Cassa.

166

Page 167: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Regolamento CE 1606/98

L’Ente previdenziale dello Stato di ultima residenza e quello degli altri Stati competenti calcolano, secondo le rispettive normative, l’ammontare della prestazione in base a tutti i periodi maturati dall’interessato (pensione teorica).

167

Page 168: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Regolamento CE1606/98

La pensione teorica viene ridotta però, ai fini della misura, in proporzione alla contribuzione di propria pertinenza rispetto al totale dei periodi presi in considerazione (tecnica comunitaria del pro-rata).

168

Page 169: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Regolamento CE 1606/98La domanda di totalizzazione può essere presentata dal 25 ottobre 1998, data di entrata in vigore del regolamento CE 1606/98, anche dal personale già cessato dal servizio e che abbia già conseguito il diritto al trattamento di quiescenza

169

Page 170: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Regolamento CE1606/98 Tuttavia, gli effetti derivanti

dall’applicazione del Regolamento CE verranno attribuiti sin dall’entrata in vigore del Regolamento stesso, se la domanda è stata presentata entro due anni da detta data(24 ottobre 2000), oppure dalla data di presentazione della domanda, se prodotta dopo il 24 ottobre 2000.

170

Page 171: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Regolamento CE 1606/98

Per poter rideterminare il trattamento di quiescenza già attribuito, è indispensabile che il soggetto che ha presentato domanda sia in possesso , alla data del 25 ottobre 1998, dei requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti dall’ordinamento previdenziale per il conseguimento del trattamento di quiescenza.

171

Page 172: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Regolamento CE1606/98

Per i periodi prestati all’estero inferiori all’anno, poiché l’istituzione è esonerata della prestazione pensionistica, l’Inpdap ha ritenuto di dover valutare tale periodo sia ai fini del diritto che della misura, accollandosi pertanto l’onere relativo alla stregua di un periodo di contribuzione figurativa.

172

Page 173: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Regolamento CE1606/98 Con la Svizzera è stato concluso un

accordo, entrato in vigore il 1° giugno 2002, in base al quale le vigenti disposizioni comunitarie vengono estese anche alle domande prodotte dal 1° giugno 2002.

173

Page 174: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Regolamento CE1606/98

Da tale data, quindi, non sarà più possibile inoltrare domanda di trasferimento dei contributi dall’assicurazione svizzera a quella italiana, sulla base di quanto previsto dalla precedente convenzione italo-svizzera.

174

Page 175: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Regolamento CE1606/98

175

Page 176: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Regolamento CE 1606/98

L’iscritto INPDAP che sia divenuto invalido, può inoltrare la domanda di pensione di invalidità anche a carico dello Stato estero.

176

Page 177: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

TOTALIZZAZIONE DEI

PERIODI ASSICURATIVI

Page 178: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

totalizzazione

La totalizzazione dei periodi assicurativi è uno strumento alternativo alla ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi (Legge 29/79- Legge 45/90) volto a garantire copertura previdenziale a coloro che nel corso della loro attività lavorativa sono stati iscritti a gestioni previdenziali diverse, ai fini del conseguimento di un’unica pensione, il cui importo è posto proporzionalmente a carico delle gestioni interessate (“pro-quota”).

La totalizzazione dei periodi assicurativi è uno strumento alternativo alla ricongiunzione onerosa dei periodi assicurativi (Legge 29/79- Legge 45/90) volto a garantire copertura previdenziale a coloro che nel corso della loro attività lavorativa sono stati iscritti a gestioni previdenziali diverse, ai fini del conseguimento di un’unica pensione, il cui importo è posto proporzionalmente a carico delle gestioni interessate (“pro-quota”).

178

Page 179: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La normativa attuale

• Decreto legislativo 2 febbraio 2006,n.42

• Legge sul Welfare- Legge 24 dicembre 2007,n.247

• Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201

179

Page 180: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2006, N.42 “DISPOSIZIONI IN MATERIA

DI TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI”.

Il suddetto decreto legislativo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2006 dà applicazione ai principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n.243, di riforma delle pensioni, in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi.

180

Page 181: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2006, N. 42 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI”.La nuova disciplina sostituisce le disposizioni contenute nell’articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e del successivo decreto di attuazione del 7 febbraio 2003, n.57, disposizioni che vengono di conseguenza abrogate

181

Page 182: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2006, N. 42 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI”.L ’istituto della totalizzazione consente al lavoratore, che nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, è stato iscritto a più gestioni previdenziali, di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini di un unico trattamento pensionistico, il cui onere è posto proporzionalmente a carico delle singole gestioni alle quali ha versato la propria contribuzione.

182

Page 183: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2006, N. 42 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI”.Tale facoltà può essere esercitata dai soggetti iscritti in due o più

forme pensionistiche a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.509 e 10 febbraio 1996, n.103, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, nonché agli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

183

Page 184: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

destinatari Sono soggetti iscritti a due o più forme di previdenza obbligatoria:

•AGO/IVS (ivi comprese le gestioni dei lavoratori autonomi);

•Forme sostitutive,esclusive ed esonerative della stessa;

•Forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli Enti di cui ai decreti legislativi n.509/94 e n.103/96 (Casse libero professionali);

•Gestione separata di cui all’art.2,comma 26 legge 335/95;

•Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culti delle confessioni religiose diverse dalla cattolica (Fondo Clero)

184

Page 185: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

enasarco

• La contribuzione ENASARCO si riferisce ad un fondo integrativo che eroga prestazioni integrative.

• Nell’anno 1965 è stata istituita la Gestione Speciale degli esercenti attività commerciali come assicurazione obbligatoria.

• Pertanto, stante l’ obbligo contributivo presso la predetta assicurazione, coincidente con la contribuzione versata all’ENASARCO, non può trovare applicazione il regime della totalizzazione dei periodi assicurativi.

• Infatti, la contribuzione ENASARCO ha sempre carattere integrativo con la contribuzione nella predetta Gestione Speciale, e, pertanto, non può essere utile ai fini della totalizzazione dei periodi assicurativi.

185

Page 186: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Le prestazioni

Le prestazioni conseguibili mediante l’esercizio della totalizzazione sono:

1)Pensione di vecchiaia con 65 anni di età e almeno 20 anni (senza alcun arrotondamento) di anzianità contributiva ;

2)Pensione di anzianità con 40 anni di anzianità contributiva (senza alcun arrotondamento),sganciati dall’età anagrafica;

3)Pensione di inabilità;

4)Pensione indiretta ai superstiti

186

Page 187: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Le nuove disposizioni si applicano praticamente a tutti, cioè in presenza di soggetti con:

più di 18 anni al 31/12/1995 meno di 18 anni al 31/12/1995 nuovi assunti dal 1/1/1996la facoltà di totalizzazione è concessa anche in presenza di un diritto a pensione maturato in una delle gestioni interessate

187

Page 188: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Condizioni:1)non essere titolari di pensione Diretta L’ iscritto/assicurato non deve essere titolare di un trattamento pensionistico autonomo erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione. Più precisamente, la titolarità di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni determina l’impossibilità di ottenere una prestazione diretta da totalizzazione, anche nel caso in cui si debbano cumulare periodi contributivi maturati in gestioni diverse.

188

Page 189: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Condizioni:1)non essere titolari di pensione Diretta

Non è invece preclusiva della possibilità di avvalersi della totalizzazione la titolarità di una pensione ai superstiti ai fini dell’ottenimento di una pensione diretta e ,allo stesso modo,è possibile ottenere la pensione indiretta da totalizzazione per un familiare già titolare di altro trattamento pensionistico diretto.

189

Page 190: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

CONDIZIONI:2) ANZIANITA’ MINIMAPer effetto delle innovazioni in materia,l’anzianità contributiva minima richiesta per includere una gestione assicurativa nella totalizzazione,al fine del conseguimento del diritto alla pensione di anzianità e di vecchiaia, è di 3 anni ,a far data dal 1° gennaio 2008.

Nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’interessato,ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda .

A tal fine sono considerati utili ,oltre i periodi di servizio,anche :

la contribuzione volontaria ;

i periodi già oggetto di :riscatto,computo , ricongiunzione,accredito figurativo;

quelli derivanti da totalizzazione in ambito U.E ;

le maggiorazioni di servizi previste da particolari disposizioni di legge

190

Page 191: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

CONDIZIONI:2) ANZIANITA’ MINIMA

Il comma 19 dell’art.24 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, sopprimendo le parole di durata non inferiore a tre anni contenute nell’art. 1, comma 1°, DLGS 42/2006, consente la facoltà di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti, indipendentemente dalla anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione previdenziale

191

Page 192: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Condizioni:3) I periodi sono considerati per intero

Non è quindi possibile la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione.

Ai fini del conseguimento del diritto ad un’unica pensione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti ,calcolati una sola volta.

192

Page 193: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

CONDIZIONI: 4) i contributi non devono essere stati rimborsatiLa richiesta di restituzione dei contributi, ove prevista dall’ordinamento di uno dei Fondi di iscrizione del lavoratore, presentata successivamente alla data di entrata in vigore (3/3/2006) del decreto legislativo n.42 del 2 febbraio 2006 ,preclude il diritto all’esercizio della facoltà di totalizzazione,con riferimento alla sola gestione (Fondo) destinataria della richiesta di rimborso.

193

Page 194: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La pensione di vecchiaia totalizzataLa domanda:

è presentata dagli assicurati presso l’Ente previdenziale di ultima iscrizione

I requisiti sono:

anzianità contributiva almeno pari a 20 anni;

età anagrafica di 65 anni (uomini e donne);

sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti (es.: cessazione del rapporto di lavoro dipendente, ecc.)

la totalizzazione deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi;

Determinazione dell’anzianità contributiva:

Sommatoria dei periodi contributivi non coincidenti

194

Page 195: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

LA PENSIONE DI ANZIANITA’ TOTALIZZATA La domanda:

• E’ presentata dagli assicurati presso l’Ente previdenziale di ultima iscrizione

I requisiti sono:

• Possedere un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;

• sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dai singoli ordinamenti (es.: cessazione del rapporto di lavoro dipendente)

Determinazione dell’anzianità contributiva

• Sommatoria dei periodi contributivi non coincidenti

195

Page 196: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA E ANZIANITA’ IN REGIME DI TOTALIZZAZIONEArt.12,comma 3 D.L.78/2010 (L.122/2010)

Per effetto della nuova normativa,l’art.5,comma 3 del d.lgs n.42/2006 è sostituito dal seguente :” Ai trattamenti pensionistici derivanti dalla totalizzazione si applicano le medesime decorrenze previste per i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all’A.G.O./I.V.S….omissis…”

La nuova disposizione in materia di decorrenza della pensione di vecchiaia in totalizzazione trova applicazione con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti di accesso al pensionamento,a seguito di totalizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2011

196

Page 197: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA E ANZIANITA’ IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

I soggetti che maturano i requisiti di età e di contribuzione dopo il 31/12/2010 (a decorrere dal 1° gennaio 2011) conseguono la pensione di vecchiaia in totalizzazione alle medesime decorrenze previste per i lavoratori autonomi finestra mobile ovvero trascorsi 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti anagrafici e contributivi.

197

Page 198: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art.24 commi 5 e 14 d.l. 201/2011

La finestra mobile continua a trovare applicazione per i lavoratori che accedono al trattamento pensionistico in regime di totalizzazione, ai quali continua ad applicarsi il comma 3 dell’art. 12 L.122/2010.

198

Page 199: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Comparto scuola

Nulla è innovato in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici del personale del comparto scuola nei confronti del quale continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all’art.59,comma 9 della legge 27 dicembre 1997,n.449 , cosi’ come modificato dall’art.1 , comma 21, D.L. 138/2011

199

Page 200: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Comparto scuola

Chi consegue i requisiti minimi per il diritto a pensione in regime di totalizzazione dal 1° gennaio 2012 , accede al trattamento pensionistico dall’inizio dell’anno scolastico o accademico dell’ anno successivo a quello di maturazione dei relativi requisiti.

200

Page 201: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

LA PENSIONE DI INABILITA’ TOTALIZZATA• La facoltà di TOTALIZZARE può altresì

essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici per inabilità assoluta e permanente.

• Il diritto alla pensione di inabilità totalizzata è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato inabilitante.

201

Page 202: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

LA PENSIONE DI INABILITA’ TOTALIZZATA

E’ la gestione di ultima iscrizione a provvedere all’accertamento della sussistenza del prescritto requisito sanitario.

202

Page 203: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

LA PENSIONE DI INABILITA’ TOTALIZZATA

Qualora lo stato invalidante si sia verificato in costanza di iscrizione a questo Istituto, il diritto al trattamento pensionistico in esame è riconosciuto in presenza di un’inabilità:

assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa ai sensi dell’art.2,comma 12 L.335/95 (5 anni compiuti di contribuzione, di cui almeno 3 compiuti nell’ultimo quinquennio);

assoluta e permanente inabilità a qualsiasi proficuo lavoro (15 anni = 14 anni,11 mesi e 16 giorni) ai sensi dell’art.7.lettera a) della legge n.379/55 ovvero, per il personale statale, ai sensi dell’art.42 del DPR n.1092/73;

203

Page 204: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

DECORRENZA DELLA PENSIONE DI INABILITA’ TOTALIZZATA

I trattamenti pensionistici di inabilità derivanti dalla totalizzazione decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.

204

Page 205: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

TOTALIZZAZIONE AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI

Il diritto alla pensione indiretta, esercitabile per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.lgs. 42/2006 (3/3/2006),è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli eventuali requisiti, richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte, ancorché quest’ultimo sia deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.

205

Page 206: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

TOTALIZZAZIONE AI FINI DEL DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI

Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni ove l’interessato sia stato iscritto, calcolati una de una sola volta, indipendentemente dalla durata di ciascun periodo.

206

Page 207: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

CONDIZIONI PER DIRITTO ALLA PENSIONE AI SUPERSTITI

La pensione ai superstiti spetta a condizione che il dante causa fosse titolare di pensione di vecchiaia, o di anzianità o di inabilità (pensione di reversibilità),nonché ai superstiti di assicurato ( pensione indiretta) a condizione che il lavoratore alla data della morte potesse far valere almeno 15 anni di assicurazione e di contribuzione (pieni, interamente compiuti) comunque collocati temporalmente ovvero cinque anni di assicurazione e di contribuzione, di cui almeno tre nei cinque precedenti la data di morte (interamente compiuti).

207

Page 208: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

ALIQUOTE DI REVERSIBILILITA’Le aliquote di reversibilità vigenti nell’ordinamento dell’ultima gestione di iscrizione dell’assicurato vengono prese a base per la determinazione della misura della pensione indiretta da totalizzazione. Se la morte interviene in costanza di iscrizione a questo Istituto, le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:Coniuge solo:60%Coniuge + 1 figlio:80%Coniuge + 2 o più figli:100%Un figlio:70%Due figli:80%Tre o più figli:100%Un genitore:15%Due genitori:30%Un fratello o sorella:15%Due fratelli o sorelle:30%Tre fratelli o sorelle:45%Quattro fratelli o sorelle :60%Cinque fratelli o sorelle:75%Sei fratelli o sorelle:90%Sette o più fratelli o sorelle:100%

208

Page 209: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

DECORRENZA DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE

In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decesso del dante causa

209

Page 210: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

INCOMPATIBILITA’ DELLA RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI CON LA DOMANDA DI TOTALIZZAZIONE DEGLI STESSI (ART.3,COMMA 2 D.LGS42/2006)

Il comma 2 disciplina i casi in cui la domanda di ricongiunzione sia stata presentata dopo l’entrata in vigore del decreto stesso,cioè dal 3 marzo 2006.

In questo caso,la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi perfezionata mediante accettazione da parte dell’interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, preclude l’esercizio del diritto alla totalizzazione.

210

Page 211: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

ART.3,comma 3 D.lgs42/2006

Il comma 3 disciplina il periodo transitorio relativo a coloro che hanno presentato la domanda di ricongiunzione prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo in argomento. In tal caso, la domanda di ricongiunzione non preclude il diritto all’esercizio della totalizzazione qualora il procedimento non si sia ancora concluso con l’integrale pagamento dell’onere in unica soluzione, ovvero in forma rateale.

211

Page 212: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

ART.3,comma 3 D.lgs42/2006

La mancata conclusione del procedimento consente al lavoratore di recedere e chiedere la restituzione dell’importo già versato a titolo di ricongiunzione, maggiorato degli interessi legali.

212

Page 213: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

ART.3,comma 3 D.lgs42/2006

In caso di recesso, la Sede provvederà a revocare il provvedimento di ricongiunzione e a restituire alla gestione pensionistica interessata la contribuzione eventualmente già introitata a tale titolo. Il suddetto recesso deve essere esercitato entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.42/2006,e cioè entro il 2 marzo 2008. La domanda di recesso deve essere inoltrata dall’interessato allo stesso Ente al quale era stata fatta domanda di ricongiunzione, prima o contestualmente alla presentazione della domanda di totalizzazione

213

Page 214: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Una domanda di totalizzazione presentata ai sensi del decreto legislativo in esame non annulla un’eventuale istanza di ricongiunzione presentata anteriormente al 3 marzo 2006 e per la quale non sia stato ancora emanato il relativo provvedimento formale di riconoscimento. In questa ipotesi la Sede Inpdap è tenuta a definire ,con sollecitudine,il relativo provvedimento finalizzato ad orientare la scelta dell’interessato ad accettare la ricongiunzione ovvero rinunciarvi per attivare la totalizzazione

214

Page 215: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DERIVANTI DA TOTALIZZAZIONE

Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, anche se coincidenti.

215

Page 216: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DERIVANTI DA TOTALIZZAZIONELa misura del trattamento a carico degli enti previdenziali pubblici e' determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo .

216

Page 217: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI DERIVANTI DA TOTALIZZAZIONESecondo i principi generali dell’ordinamento pensionistico in materia di salvaguardia dei diritti quesiti,qualora il lavoratore abbia già raggiunto in una gestione a carico degli enti previdenziali pubblici,i requisiti minimi richiesti per il diritto ad autonoma pensione,tale pro-quota sarà calcolato con il sistema di computo dell’ordinamento della predetta gestione

217

Page 218: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI• Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni

è effettuato dall’INPS.

• L’INPS è l’Istituto pagatore anche nei casi in cui non è interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.

• L’onere dei pagamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota.

• Per la regolazione dei rapporti finanziari, gli Enti provvederanno a rendicontare all’Istituto pagatore gli importi complessivi dei ratei pensionistici messi in pagamento a titolo di pensioni in regime di totalizzazione.

• L’importo della pensione viene pagato dall’Inps x 13

218

Page 219: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

LA CONTRIBUZIONE

VOLONTARIA

219

Page 220: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Tre verbi importanti per coniugare la contribuzione volontaria

Coprire

Integrare

Proseguire

220

Page 221: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Coprire volontariamente consente:

La valorizzazione di periodi di interruzione dal servizio non altrimenti coperti da contribuzione, anche figurativa, come ad esempio le aspettative per motivi di famiglia, le interruzioni per motivi disciplinari, i periodi intercorrenti nei lavori a tempo parziale di tipo verticale o ciclico, ecc.

221

Page 222: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Integrare volontariamente consente:

di valorizzare, ai fini contributivi, i periodi parzialmente scoperti durante un servizio prestato part-time di tipo orizzontale

222

Page 223: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Proseguire volontariamente consente:

Il versamento contributivo dopo la cessazione del rapporto di lavoro, conservando tutti i diritti derivanti dal rapporto assicurativo precedentemente instaurato con l’Inpdap sia per raggiungere i requisiti per il diritto a pensione sia per incrementare la misura della pensione

223

Page 224: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Versamenti volontari non ammessiIl versamento volontario della contribuzione non è ammesso quando per gli stessi periodi l’interessato risulti iscritto a forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.

224

Page 225: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

IL VERSAMENTO È AUTORIZZATO QUANDO:• L’interessato può far valere almeno 5 anni di

contribuzione Inpdap in qualsiasi epoca versata;

• L’interessato può far valere, nel quinquennio presente la domanda, almeno 3 anni di contribuzione effettiva. Tale è considerata anche quella versata a titolo di ricongiunzione o di riscatto;

• Il requisito di 3 anni è ridotto a 1 anno per i periodi, non coperti da contribuzione, intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l’altro, nel caso di lavori discontinui, stagionali o temporanei e quelli di non effettuazione della prestazione lavorativa nel caso di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o ciclico o orizzontale

225

Page 226: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Calcoli in settimane

La copertura contributiva volontaria, per espressa previsione normativa, è in settimane;Può essere esercitata a decorrere dal 1° sabato successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione;I contributi volontari sono versati per periodi trimestrali solari in numero corrispondente a quello dei sabati compresi nei periodi stessi;I versamenti dovranno essere effettuati entro il trimestre successivo a quello solare cui è riferita la contribuzioneLa contribuzione volontaria a richiesta, può essere versata anche per i 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda

226

Page 227: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

227

Page 228: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Riforme pensionistiche

228

Page 229: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Obiettivi e strumenti della riforma monti

La riforma si propone di accrescere:

• L’equità

• La sostenibilità

• L’adeguatezza

• La trasparenza e la semplificazione

Gli strumenti utilizzati per perseguire tali obiettivi sono:

• Contributivo per tutti

• Nuovi requisiti per il pensionamento legati alla speranza di vita

• Regole più semplici e uniformi

229

Page 230: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

L. 335/95 : Tre sistemi di calcolo

230

Page 231: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

A due sistemi di calcolo: L.214/2011

231

Page 232: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

I DESTINATARI DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Con nota divulgativa del 18/12/2008 in seguito a parere del Ministero del Lavoro

Per “ privi di anzianità contributiva” si deve intendere l’intera contribuzione esistente presso qualsiasi gestione previdenziale in quanto la legge 335/95 all’art 1 commi 12 e 13 letti in combinato disposto con il comma 6, richiama le diverse forme di previdenza senza puntualizzare che l’anzianità debba essere maturata nell’ambito di una sola di esse

In particolare, ai fini dell’individuazione del sistema di calcolo da applicare all’iscritto, devono essere considerati tutti i periodi coperti da contribuzione effettiva o figurativa, compresi il lavoro all’estero la “maternità obbligatoria” al di fuori del rapporto di lavoro e il servizio militare.

232

Page 233: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Rinuncia di periodi di servizio e sistema di calcolo contributivo

Nei confronti di coloro che possono vantare detti periodi antecedenti al 1996 presso qualsiasi gestione o Cassa, italiana o estera, non trova applicazione il sistema contributivo anche nell'ipotesi in cui tali periodi non vengano valorizzati presso l'ultima gestione pensionistica.... o ancorché tale contribuzione non sia più disponibile in quanto ha dato luogo ad un trattamento pensionistico.

233

Page 234: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Rinuncia ai periodi di servizio e sistema di calcolo pensionistico

L'eventuale rinuncia, laddove possibile, in tutto o in parte, di periodi o servizi già valorizzati a qualunque titolo presso questa Gestione pregiudica solo l'anzianità contributiva afferente la posizione assicurativa individuale, ma non l'individuazione del sistema di calcolo applicabile all'interessato, che rimane pur sempre destinatario di un sistema di calcolo retributivo o misto della pensione, laddove i periodi o servizi oggetto di rinuncia si collochino temporalmente ante 1/1/1996.

234

Page 235: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art. 24 comma 2 l.214/2011

A decorrere dal 1° gennaio 2012, con riferimento alle anzianità contributive

maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo.

235

Page 236: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

METODO RETRIBUTIVO

Con il sistema di calcolo retributivo la pensione dipende dalla retribuzione media degli ultimi anni di lavoro e dall’anzianità maturata.

Prescinde sia dall’età, sia dall’ammontare dei contributi versati

236

Page 237: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

METODO CONTRIBUTIVO

Con il metodo contributivo l’ammontare della pensione è commisurato ai contributi versati secondo il principio più versi più prendi .

Al momento del pensionamento, la somma dei contributi versati rivalutati (il cosiddetto montante dei contributi) è convertita in pensione utilizzando i coefficienti di trasformazione del montante di rendita, che dipendono dall’età del pensionamento

In particolare, più elevata è l’età più elevata sarà la pensione

237

Page 238: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Sistema del pro-rata

L’estensione a tutti dl metodo contributivo dal gennaio 2012 ha effetti sul calcolo delle prestazioni di coloro che avevano almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 2012.

Ad essi spetterà una pensione con il criterio del pro-rata, con applicazione del sistema retributivo alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 e del sistema contributivo alle anzianità maturate successivamente.

238

Page 239: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

239

Page 240: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La pensione di vecchiaia

• Dal 1° gennaio 2012 per aver diritto alla pensione di vecchiaia occorre aver maturato un’anzianità contributiva di almeno 20 anni e aver raggiunto i nuovi requisiti di età ( età pensionabile).

• L’età pensionabile minima in passato era diversa per uomini e donne e per le diverse gestioni.

• Il processo di convergenza verso un’età uniforme è in corso da tempo. La riforma lo porta a compimento.

• Nel 2018 l’età pensionabile delle lavoratrici private e del pubblico impiego sarà completamente equiparata.

• A partire dal 2013 , l’età pensionabile verrà aggiornata alla longevità.

• Per effetto di un vincolo europeo, nel 2021 non potrà essere inferiore a 67 anni.

240

Page 241: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Evoluzione dei requisiti per la pensione di vecchiaia

241

Page 242: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La pensione di vecchiaia: requisiti contributivi

• Il diritto a pensione si consegue con un’anzianità contributiva minima di 20 anni.

• Per i lavoratori destinatari del sistema contributivo è necessario che l’importo della pensione sia non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale

• Si prescinde da tale requisito di importo minimo nel caso di età pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità minima effettiva di 5 anni.

242

Page 243: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Gestione della soglia

243

aa

Page 244: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Adeguamenti agli incrementi della speranza di vita

Legge 3 agosto 2009, n. 102 di conversione del D.L. 78/2009 - legge 112/2010 di conversione del D.L. 78/2010 – legge

111/2011 – D.L. 201/2011• Le disposizioni prevedono l’adeguamento dei requisiti minimi per l’accesso alle pensioni di vecchiaia ed anticipata in ragione dell’incremento della speranza di vita.

• Con Decreto 06.12.2011 del MEF, è fissato al 1° gennaio 2013 il primo incremento della speranza di vita di 3 mesi

• Dal il 2013 l’adeguamento avrà periodicità triennale.

• Dal 2019 l’adeguamento alla speranza di vita sarà biennale (D.L. 201/2011).

• Qualora, per effetto dei predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata l'età minima di 67 anni, sono ulteriormente incrementati con decorrenza dall’anno 2021

244

Page 245: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La nuova pensione anticipata• Si tratta di una prestazione che è

indipendente dall’età del richiedente ed è concessa a chi ha un’anzianità contributiva di almeno 42 anni e 1 mese se uomo o 41 anni e 1 mese se donna.

• I requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e per il 2014 e sono soggetti anch’essi all’adeguamento alla speranza di vita

245

Page 246: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

PENSIONE ANTICIPATA – CANALE CONTRIBUTIVO

I destinatari del sistema contributivo possono accedere alla pensione anticipata al compimento di 63 anni, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva, a condizione che l’importo della prima rata di pensione risulti non inferiore, per l’anno 2012, a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale(importo annualmente rivalutato)

246

Page 247: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

La pensione anticipata per entrambi i sistemi art. 24, comma 10 D.L. n. 201 del 06.12.2011 e legge

n. 111/2011

247

* Anche i requisiti minimi per l’accesso alle pensioni anticipate sono adeguati in ragione dell’incremento della speranza di vita.

Page 248: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Evoluzione dei requisiti per la pensione anticipata

248

Page 249: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

DISINCENTIVIDISINCENTIVI•Per chi va in pensionePer chi va in pensione anticipata prima dei 62 anni è prevista una penalizzazione.

•La riduzione della pensione sarà pari all’1% per ogni anno di anticipo entro un massimo di due anni e al 2% per ogni anno ulteriore ai primi due.

• Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.

249

62 anni non incrementati con speranza di vita

p

Page 250: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

DISINCENTIVI

• Le riduzioni non si applicano ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, a condizione che l’anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro

• Sono inclusi i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia, per cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)

250

Page 251: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

DISAPPLICAZIONE DELLA “FINESTRA MOBILE”

• Con riferimento esclusivamentee ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 non trovano applicazione le disposizioni che prevedono la “finestra mobile”.

• La pensione, rispetto alla maturazione dei requisiti, avrà decorrenza immediata

• Per il personale del comparto scuola e AFAM decorrenza dal 1° settembre o 1° novembre dell’anno di maturazione dei requisiti secondo le disposizioni previste dall’art. 59 legge 449/98 (maturazione dei requisiti entro Il 31 dicembre dello stesso anno).

251

Page 252: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art.24, commi 3 e 14 decreto legge n. 201/2011

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 continuano a trovare applicazione:

………per soggetti che maturano i requisiti prescritti per il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 secondo la normativa vigente a tale data

252

Page 253: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Requisiti validi fino al 31.12.2011

253

Page 254: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Esempi pensione di vecchiaia nel vecchio regime

254

Page 255: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Esempi pensione di vecchiaia nel nuovo regime

255

Page 256: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Esempi pensione di vecchiaia nel nuovo regime

256

Page 257: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Requisiti validi fino al 31.12.2011: pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

257

la condizione che risultino versati almeno 5 anni di contribuzione effettiva e che l’importo della pensione risulti non inferiore a 1,2 volte l’importo dell’assegno sociale per età inferiori ad anni 65

Page 258: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Esempi pensione di vecchiaia con salvaguardia nel sistema contributivo

258

Page 259: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

ESEMPI PENSIONE VECCHIAIA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO – NUOVO REGIME

259

Page 260: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Esempi pensione anticipata nuovo regime

260

Page 261: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Requisiti validi fino al 31.12.2011

La pensione di anzianità

261

L’età anagrafica e, dal 01/07/2009, i 35 anni devono essere pienamente raggiunti e le frazioni concorrono al raggiungimento della quota prevista

60 2 14 +35 9 16 =96

61 2 14 +34 9 16 =96

59 2 14 +36 9 16 =96

Page 262: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

ESEMPI PENSIONI DI ANZIANITÀ CON SALVAGUARDIA

262

Page 263: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

ESEMPI PENSIONI DI ANZIANITÀ CON SALVAGUARDIA

263

Page 264: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Esempi nuovo regime

264

Page 265: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Esempi nuovo regime

265

Page 266: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Esempi nuovo regime

266

Naturalmente se si tratta di una donna ci sarà salvaguardia

Page 267: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

LA NUOVA DISCIPLINA DAL PUNTO DI VISTA

DELL’ENTE DATORE DI LAVORO

La nuova disciplina riguarda i requisiti per l’accesso al trattamento; l’art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata (comma 4 dell’art. 24).

“……..Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza…….”

267

Page 268: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

LA NUOVA DISCIPLINA DAL PUNTO DI VISTA

DELL’ENTE DATORE DI LAVORO

• Rimangono, pertanto, vincolanti per tutti i dipendenti i limiti fissati dalla normativa generale (compimento del 65° anno di età).

• In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente sino al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione.

• (il principio della prosecuzione si desume dall’art. 6, comma 2 bis, del d.l. n. 248 del 2007, convertito in l. n. 31 del 2008, a proposito del reintegro sul posto di lavoro a seguito di licenziamento)

268

Page 269: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

LA NUOVA DISCIPLINA DAL PUNTO DI VISTA

DELL’ENTE DATORE DI LAVOROSe il diritto alla percezione della pensione è stato già acquisito alla data del raggiungimento del limite di anni 65 l’amministrazione, se non si è avvalsa della facoltà del trattenimento, dovrà collocarlo a riposo.

269

Page 270: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

LA NUOVA DISCIPLINA DAL PUNTO DI VISTA DEL DATORE

DELL’ENTE DATORE DI LAVORO• In quest’ottica, il comma 7 dell’art. 24, nel quale si prevede

che si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel caso in cui il dipendente abbia un’età anagrafica di 70 anni, rappresenta una norma eccezionale, finalizzata a consentire la maturazione del diritto a pensione anche in favore di quei lavoratori che altrimenti - in caso di vigenza del limite di importo minimo – non sarebbero in grado di fruire del trattamento neppure alla prescritta età anagrafica.

• Inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale, rimane salvo anche dopo la recente riforma che, in caso di domanda, l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno ancora raggiunto il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione (Corte costituzionale, n. 282 del 1991)

270

Page 271: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

LA NUOVA DISCIPLINA DAL PUNTO DI VISTA DEL DATORE

DELL’ENTE DATORE DI LAVORO

271

Page 272: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

LA NUOVA DISCIPLINA DAL PUNTO DI VISTA DEL DATORE DELL’ENTE DATORE DI LAVORO - ART.24, COMMA 4 D. L. N. 201/2011

“…..Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni,……”

Nel settore del lavoro pubblico, pertanto, non opera il principio di incentivazione alla permanenza in servizio sino a 70 anni. I nuovi criteri di calcolo basati sulla modifica del coefficiente troveranno applicazione durante il periodo di prosecuzione del servizio: 1) per quei dipendenti i cui ordinamenti già stabiliscono tale età anagrafica quale limite di permanenza; 2) per quei dipendenti che ottengono il trattenimento in servizio per un biennio.

272

Page 273: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

LA NUOVA DISCIPLINA DAL PUNTO DI VISTA DEL DATORE DELL’ENTE DATORE DI LAVORO - ART.24, COMMA 4 D. L. N. 201/2011

“Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo.”.

273

Page 274: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO, LA RISOLUZIONE UNILATERALE DEL

RAPPORTO DI LAVORO.

274

Page 275: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

le amministrazioni potranno procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto al compimento dell’anzianità prevista per i pensionamenti anticipati nei confronti dei lavoratori che sono in possesso di almeno 62 anni

275

Page 276: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.• Con l’applicazione del sistema contributivo per le

anzianità maturate successivamente al 1 gennaio 2012, non è più attuale il concetto di “anzianità massima contributiva” ed è quindi mutato il presupposto per l’esercizio del potere unilaterale di risoluzione, che, in virtù del comma 20, per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012 è attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata.

• Il presupposto per l’applicazione dell’istituto della risoluzione nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età o di anzianità contributiva entro l’anno 2011 per effetto della norma rimane fissato secondo il regime previgente al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva.

276

Page 277: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Si rammenta quanto previsto dall’art. 16, comma 11, del d.l. n. 98 del 2011, convertito in l. n. 111 del 2011, secondo cui:

“In tema di risoluzione del rapporto di lavoro l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo.”.

277

Page 278: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

NORMATIVA DI SALVAGUARDIA:

Art.24, commi 3 e 14 d. l. 201/2011

278

Page 279: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art.24, commi 3 e 14 d. l. 201/2011: opzione donna

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 continuano a trovare applicazione:

……………lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 9 della legge n. 243/2004 (donne con 57 anni età e 35 di contribuzione che optano per il sistema di calcolo contributivo -disposizione prevista, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015) ancorché maturino i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio 2012;

279

Page 280: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art.24, commi 3 e 14 d. l. 201/2011: opzione donna• La disposizione ha vigenza fino al 31/12/2015 e

pertanto potrà essere utilizzata per le iscritte che maturano i requisiti (57* e 35) entro il 30/12/2014

• Se, infatti, i requisiti (57* e 35) fossero raggiunti il 31/12/2014 la decorrenza della pensione 01/01/2016 sarebbe fuori il limite di vigenza della norma

• Per il personale del comparto scuola ed AFAM la pensione decorrerà dal 1° settembre o 1° novembre dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti anche se questo avviene entro il 31/12/2014

* Dal 01/01/2013 57 anni e 3 mesi

280

Page 281: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Art.24, commi 3 e 14 d. l. 201/2011:

Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 201/2011 continuano a trovare applicazione nel limite massimo numerico stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze:

……………lavoratori collocati in mobilità e mobilità lunga ………………………….

…………. lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà ………………………

………….. lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione

…………. lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero (censimento)

281

Page 282: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

esonero

l’istituto dell’esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l’istituto dell’esonero, tranne che per i casi prima specificati.

282

Page 283: LA PREVIDENZA PUBBLICA 1 La nuova normativa, con particolare riferimento alla Legge 122/2010 e al Decreto Monti maria concetta maugeri.

Obiettivi della riforma

La riforma Monti opera una complessiva revisione del sistema:

Accelerando la transizione verso il sistema di calcolo contributivo, che ora si applica pro-rata a tutti i lavoratori.

Armonizzando per tutti i lavoratori i requisiti di accesso al pensionamento.

Potenziando i meccanismi interni al sistema di contrasto degli effetti negativi del processo di invecchiamento della popolazione sia sotto il profilo finanziario che dell’adeguatezza delle prestazioni.

283