IL DPR 122/2009

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IL DPR 122/2009 Regolamento della valutazione 1 S.Pace 2011

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IL DPR 122/2009. Regolamento della valutazione. CHE SCOPO HA. Il DPR 122/2009 è il regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169:. COSA DICE LA LEGGE DELEGA. - PowerPoint PPT Presentation

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Regolamento della valutazione

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CHE SCOPO HA

Il DPR 122/2009 è il regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia, ai sensi dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169:

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COSA DICE LA LEGGE DELEGAArt. 2.

Valutazione del comportamento degli studenti• In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il

comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e' con l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.

• La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo

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COSA DICE LA LEGGE DELEGAArt. 3.

Valutazione sul rendimento scolastico degli studenti• Dall' anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica è

effettuata mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno. I docenti, con decisione assunta all'unanimita', possono non ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

• Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi. Sono ammessi alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina .

• «4. L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo e espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno; conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei

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LA PREMESSA

“La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche” e che “ogni alunno ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva” coerente con gli obiettivi del corso di studi. (art.2, c. 3).

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OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

Con la locuzione “obiettivi del corso di studi” non si intende solo l’acquisizione delle conoscenze proposte dall’insegnamento delle singole discipline:“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi”. Art. 2, c. 3

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TITOLARI DELLA VALUTAZIONEGli organi collegiali della scuola sono coinvolti, ognuno per le sue competenze nelle varie fasi della valutazione e il Dirigente scolastico avrà cura che queste siano rispettate e che gli organi collegiali deliberino correttamente nel merito:

“Il Collegio dei Docenti definisce i criteri e le modalità per assicurare equità, omogeneità e trasparenza della valutazione nel rispetto della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte del Piano dell’Offerta Formativa”.

Sulla base dei deliberati del Collegio dei Docenti e della proposta di voto dei docenti, il Consiglio di Classe attribuisce il voto (proposto dal docente della disciplina) e, negli ultimi tre anni del secondo ciclo, i crediti scolastici.

Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano conseguito una valutazione non inferiore a 6/10 in tutte le discipline, ivi compreso il voto di condotta.

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I CREDITI ESTERNI I CREDITI SCOLASTICI

Il Collegio dei Docenti stabilisce:

i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi maturati in altri contesti (anche mondo del lavoro)

i crediti scolastici secondo la tabella di conversione stabilita dal Decreto Ministeriale 99/2009

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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE (II ciclo)

Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente scolastico e comprensivo, a pieno titolo, dei docenti di sostegno: qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

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GLI ESPERTI ESTERNI

“Il personale docente esterno e gli esperti dicui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno”.

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UNA PARENTESI

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, entrato in vigore come DPR 249 del 24 giugno 1998 e modificato dal DPR 235 del 21 novembre 2007, è formato da 6 articoli che contengono i diritti e i doveri degli studenti

Ma fa cui discendono doveri anche per la scuola

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COSA DICE lo statuto• Articolo 1 (Vita della comunità scolastica)• 1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,

l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.• 2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata

ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio…La scuola fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente

• 4. [...] Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

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DSA e H

Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli studenti, tenendo conto anche dei disturbi specifici di apprendimento e della disabilita' degli alunni, e sono stabilite eventuali ulteriori modalita' applicative del presente articolo.

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DSA - L. 170/10

Con l’acronimo DSA si intendono i disturbi specifici dell’apprendimento che,pur non configurandosi come handicap, si manifestano in presenza di capacità cognitiveadeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possonocostituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana.

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DSA - art. 1 della L. 170/2010

- dislessiadislessia, che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere e a decodificare i segni linguistici o anche solo come limitazione della correttezza e della velocità della lettura.- disgrafia, disgrafia, che consiste nella difficoltà a riprodurre graficamente simboli (alfabetici e/o numerici).- disortografiadisortografia, che consiste nella difficoltà a tradurre il linguaggio parlato in linguaggio scritto.- discalculia, discalculia, che consiste nell’incapacità o difficoltà a compiere calcoli.

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CONDIZIONI PER DSA

soggetti che:•non vivano un disagio sociale •intelligenza nella media•non soffrano di disturbi neurologici, sensoriali o psicologici primari.I disturbi possono presentarsi con diversa intensità, uno alla volta o insieme e sono destinati a permanere nel tempo anche se è possibile una educazione strumentale che ne contenga le manifestazioni.

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DSA e SCUOLA

• A tale riguardo è fondamentale la precocità della diagnosi in quanto prima si interviene,più efficacemente si possono trasmettere e far sedimentare stili di comportamentocompensativi. Si tenga inoltre presente che, essendo in genere tali disturbi associati alla scrittura, alla lettura e al calcolo, la famiglia non se ne accorge prima dell’ingresso a scuola.

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L. 170/10 – art. 3

“è compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare,previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi,idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti”. Sarà poi compito delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) l’elaborazione della diagnosi.

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DSA – COME OPERARE

L’art. 5 accenna solo agli aspetti didattici della questione: la strategia più opportuna è quella che il Consiglio di Classe, sulla base dei criteri e degli indirizzi del Collegio dei Docenti, appronti un piano individualizzato (o, se si preferisce, personalizzato) nel quale vengano individuati strumenti compensativi e misure dispensative“da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere”.

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COSA COMPORTANO I DSA

• non riescono ad imparare l’alfabeto o altri elementi seriali come i giorni della settimana o i mesi,

• hanno difficoltà nell’espressione verbale ed un lessico povero, risultando incapaci di memorizzare il linguaggio tecnico o specifico delle discipline.

• La discalculia, in particolare, vede compromessa la possibilità di elaborare calcoli, memorizzare tabelline o compiere numerazioni e seriazioni, memorizzare ed applicare formule. A seconda della difficoltà vanno, quindi, adottate specifiche

misure dispensative:

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MISURE DISPENSATIVE

- dispensa dalla lettura ad alta voce;- dispensa dalla scrittura veloce sotto dettatura;- dispensa dall' uso del vocabolario;- dispensa dallo studio mnemonico delle tabelline;- dispensa dallo studio della lingua straniera scritta;- concessione di tempi più lunghi per le prove scritte;- concessione di tempi più lunghi per lo studio a casa.

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MISURE COMPENSATIVE

tabelle (delle misure, delle formule geometriche, fisiche, chimiche, dei mesi, dell'alfabeto e dei caratteri, delle misure, delle formule geometriche);

- tavola pitagorica:- calcolatrice, registratore, computer con programmi di video

scrittura con correttore ortografico e sintesi vocale;- cartine geografiche e storiche, tabelle della memoria di ogni tipo - computer con programmi di videoscrittura con correttore

ortografico ed eventualmente - con sintesi vocale;- audiovisivi, dizionari elettronici.

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DSA E VALUTAZIONE art. 10“1. Per gli alunni con DSA adeguatamentecertificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni soggettivedi tali alunni; a tali fini, nello svolgimento dell'attività didattica e delle prove di esame,gli strumenti metodologico-didattici compensativi e dispensativi ritenuti più idonei.2. Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.”

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DSA ed ESAMI

La CM 51/2009 è rivolta al I ciclo ma la nota del 28 maggio 2009 sia al I che al II ciclo: si dispone che in sede esami di Stato non è possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte di lingua straniera ma che, per tutte le discipline le difficoltà degli alunni possono essere compensate (tempi più lunghi, apparecchiature, strumenti informatici, valutazione più attenta ai contenuti) purché tali misure siano state adottate durante l’anno dai docenti.

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H e VALUTAZIONELE LINEE GUIDA SULL’ HANDICAP DEL 2009

Singolo docente : “organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d’aula, a favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche in relazione ai bisogni degli alunni”.

Collegio Docenti: è tenuto a promuovere l’inclusione scolastica indicandonel Piano dell'Offerta Formativa le prassi didattiche che promuovono

effettivamente l’inclusione (gruppi di livello eterogenei, apprendimento cooperativo, ecc.).

• I Consigli di Classe coordinano le attività didattiche, preparano i materiali e tutto quanto “può consentire all'alunno con disabilità, sulla base dei suoi bisogni e delle sue necessità, la piena partecipazione allo svolgimento della vita scolastica nella sua classe”.

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H – cosa si valuta

la valutazione: la valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell’alunno con disabilità.Si rammenta inoltre che la valutazione in questione dovrà essere sempre considerata come valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.

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Diagnosi funzionale• è fatta dall’unità multidisciplinare– medico specialista della patologia– neuropsichiatra infantile– terapista della riabilitazione– operatori sociali

• si compone di elementi clinici e psicosociali• è funzionale al recupero del

soggetto, descrivendo le sue modalità e le sue potenzialità in sette aree

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• area cognitiva • area affettivo-relazionale• area linguistica • area sensoriale• area motorio-prassica• area neuropsicologica• area dell’autonomia personale e sociale

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Profilo dinamico funzionale

• è fatto dall’unità multidisciplinare (art. 3), dai docenti curricolari, dai docenti specializzati (sulla base di osservazione ed esperienza), con la collaborazione dei familiari

• si compone della descrizione funzionale dell’alunno in relazione alle difficoltà e dell’analisi dello sviluppo potenziale a breve e medio termine

• si aggiorna alla fine della scuola materna, elementare, media e durante il corso della secondaria superiore

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• è un quadro globale dell’evoluzione del percorso che operatori, insegnanti e famiglia intendono compiere per l’alunno e con l’alunno

• è una guida per la progettazione dell’intervento (bisogni, risorse, obiettivi)

• è un momento di integrazione di professionalità diverse (USL, scuola, famiglia)

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Il PEI• Il P.E.I. e' redatto, ai sensi del comma 5 del

predetto art. 12, congiuntamente dagli –operatori sanitari individuati dalla USL e/o

USSL–personale insegnante curriculare e di

sostegno della scuola– l'insegnante operatore psico-pedagogico ove

presente– i genitori o gli esercenti la potesta' parentale

dell'alunno.31

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PEI E TITOLO

Il PEI può prevedere:1.Conseguimento degli obiettivi del corso

(anche se con strumentalità e tempi diversi nelle prove) – si consegue il titolo

2.Non conseguimento degli obiettivi del corso – attestato di frequenza spendibile nmel campo della FP come credito.

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