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La nuova disciplina dei SPL a seguito degli interventi regolatori di adeguamento al referendum popolare e alla normativa dell’Unione europea Laura Cavallo, PCM-MSE*

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La nuova disciplina dei SPL a seguito degli interventi regolatori di adeguamento al referendum popolare e alla normativa

dell’Unione europea

Laura Cavallo, PCM-MSE*

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Premesse – Liberalizzazioni e Crescita

I principali vincoli che da decenni opprimono il potenziale di crescita del nostro Paese:

• l’insufficiente concorrenza dei mercati, • l’inadeguatezza delle infrastrutture • gli ostacoli burocratici all’avvio e allo sviluppo delle

imprese.

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Liberalizzazioni e crescita

Le liberalizzazioni vanno valutate in modo sistemico, per il loro impatto in termini Economici e di Credibilità e per la loro potenzialità di:

Aumentare la crescita suscitare nuova domanda interna tramite nuovi

investimenti e occupazione generare una maggiore produttività promuovere l’innovazione aumentare l’attrattività degli investimenti in Italia

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Impatto delle liberalizzazioni sulla crescita

Per quanto difficile quantificare l’impatto sulla crescita delle liberalizzazioni,

• studi recenti (Banca d’Italia, 2009) indicano che:▫ livelli di regolamentazione del settore dei servizi simili a quelli dei Paesi con i

migliori standard produrrebbero una crescita della produttività totale dei fattori nei settori che impiegano tali servizi, quantificabile in oltre 10 punti percentuali

▫ una riduzione delle rendite nel settore dei servizi al livello medio degli altri Paesi dell’euro determinerebbe un aumento nel lungo periodo del Pil dell’11 per cento, di cui la metà verrebbe realizzata nei primi tre anni

• Stime DEF 2012: le misure di liberalizzazione e semplificazione adottate dal governo produrranno un effetto cumulato sulla crescita del 2,4% tra 2012 e 2020, con un impatto medio annuo dello 0,3% del Pil ; +1,2 punti di Pil grazie ad una maggiore concorrenza

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Liberalizzazioni e concorrenza• Sia il diritto europeo che quello nazionale stabiliscono il principio di

prevalenza della disciplina della concorrenza, con termini simili. • In particolare, l’art. 106 del TFUE (ex art. 86 del TCE) e l’art. 8 della l. 287

del 1990 dispongono che:

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Art. 106 del TFUE

la disciplina della concorrenza si applica anche a imprese pubbliche e imprese dotate di diritti speciali o esclusivi «nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata»

Art. 8 l. 287/1990

fatto salvo quanto «strettamente connesso all'adempimento degli specifici compiti loro affidati»

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Liberalizzazioni e regolazione

La liberalizzazione dei settori di pubblica utilità ha comportato la soppressione dei regimi di riserva o di monopolio legale, dove possibile ed economicamente conveniente, che è stata però accompagnata da una regolazione dell’attività motivata :

▫ dagli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale (“missione” o compiti specifici affidati ai gestori del servizio)

▫ da altri obblighi che si rendono necessari proprio per promuovere l’apertura alla concorrenza nel settore e che vincolano l’impresa, disciplinandone l’attività (ad. es. disciplina dell’interconnessione o dell’accesso alle essential facility).

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Liberalizzazioni e regolazione

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La liberalizzazione: non è in antitesi con la regolazione e/o regolamentazione delle attività privatepuò comportare al contrario la necessità, almeno nella fase iniziale, di una regolazione pubblica dell’attivitàRuolo dei regolatori Importanza di favorire un coordinamento e una complementarietà tra disciplina della regolazione e quella della concorrenza e tra le rispettive autorità

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Necessità di rispettare una duplice esigenza:

rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera

prestazione dei servizi nella gestione di servizi di interesse

generale in ambito locale

garantire il diritto di tutti gli utenti alla

universalità ed accessibilità dei servizi

pubblici locali ed al livello essenziale delle

prestazioni

Liberalizzazioni e regolazione

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Liberalizzazioni e semplificazione

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Liberalizzazione economica:

soppressione di limiti all’entrata in settori economici particolari

Liberalizzazione amministrativa:

soppressione dei vincoli pubblici gravanti su operatori privati

obiettivo comune : ripristinare la libertà di iniziativa privata eliminando, o riducendo, i condizionamenti pubblici esistenti.

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Le recenti politiche di liberalizzazione

d.l. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 148/2011 “liberalizzazioni, privatizzazioni ed altre misure per favorire lo sviluppo”

Art. 3 “Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche”

Art. 3-bis (introdotto dall’art. 25 del D.L. “Sviluppo) Art. 4 (Soppresso dalla sentenza 199/2012)

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SPL

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Le recenti politiche di liberalizzazione: art. 3 D.L. 138/2011

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Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è

permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge

“Principio fondamentale per lo sviluppo economico e attua la piena tutela della concorrenza tra le imprese”

restrizione giustificata solo se: “rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata”

Proporzionalità“Missione” pubblica

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Le recenti politiche di liberalizzazione

“Salva Italia”art. 34 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 “Liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex-ante” (comma 2)

“La disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l'ordinamento comunitario, che possono giustificare l'introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità

“Decreto Sviluppo”n. 1 del d.l. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27/2012.

L’art. 1, dal titolo “Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese”,

Abrogazione di “norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni (…) che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, ovvero non adeguati ovvero non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate “

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Servizi pubblici locali

Le novità:

• l’art. 3-bis del decreto 138/2011 inserito dall’art. 25 del D.L. n.1/2012 e le successive modifiche inserite nell’art. 53 del D.L. 83/2012 e che non è stato intaccato dal giudizio della Corte

• L’art. 34 del D.L. “Crescita 2.0” approvato al CdM del 4 ottobre 2012

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…. Qualche passo indietro…• disciplina generale sugli affidamenti di servizi pubblici locali (art. 113 D.

Lgs. n. 267/00 – T.U.E.L.)• “riforma” introdotta dall’art. 35 L. n. 448/2001 (“Legge Finanziaria 2002”)• seguita dall’intervento di cui all’art. 14 D.L. n. 269/2003 (cosiddetto

“decreto Buttiglione”, convertito in L. n. 326/2003).• art. 23 bis D.L. n. 112/2008 (cosiddetto “decreto Fitto”, convertito in L. n.

133/2008) successivamente integrato dall’art. 15 D.L. n. 135/2009 (“decreto Ronchi”, convertito in L. n. 166/2009), con il relativo regolamento attuativo - D.P.R. n. 168/2010 e poi abrogato da parte del D.P.R. n. 133 del 2011, in esito al referendum del 12 e 13 giugno 2011

• l’art. 4 del D.L. n. 138/2011 (cosiddetto “decreto di Ferragosto”, convertito in L. n. 148/2011), successivamente integrato dall’art. 9 della L. n. 183/2011 (“Legge di Stabilità 2012”) dall’art. 25 D.L. n. 1/2012 (“Decreto Cresci Italia”) e dall’art. 53 del D.L. n. d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (Decreto crescita) e poi dichiarato illegittimo dalla sentenza della Corte 199/2012

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Servizi pubblici locali

• l’abrogazione dell’art. 4 non comporta alcuna reviviscenza delle norme precedenti ma implica l’applicazione immediata nell’ordinamento italiano della normativa europea

• opportunità per assegnare prevalente rilievo alle discipline settoriali riservando alle norme europee l’indicazione dei principi concorrenziali e delle condizioni per l’affidamento dei servizi da parte degli enti locali

• Non nuovi interventi normativi, ma dare concreta attuazione alle norme vigenti, accompagnare i processi di trasformazione e rafforzare il sistema di regolazione e le competenze delle amministrazioni pubbliche impegnate nel nuovo ruolo di indirizzo e controllo del sistema dei servizi pubblici

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Servizi pubblici localiL’approccio alla regolazione dei servizi pubblici locali deve essere improntato

sui seguenti principi:

essere sempre orientato agli obiettivi della liberalizzazione e dell’apertura dei mercati, senza forzature e in conformità con i principi europei;

perseguire una logica di politica industriale volta al superamento della frammentazione e all’aggregazione della domanda e dell’offerta dei servizi secondo logiche imprenditoriali e nella prospettiva di favorire una ripresa degli investimenti;

essere sostenuto da un assetto istituzionale e regolatorio a livello centrale e territoriale coerente e in grado di dare certezza agli operatori e agli investitori e di tutelare gli interessi degli utenti;

prevedere misure di regolazione e di controllo e vigilanza da parte delle Autorità competenti in grado di promuovere l’efficienza e l’efficacia del servizio e la tutela dell’ambiente, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore (in coerenza con l’art. 345 del TFUE) e dalla forma di affidamento prescelta.

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Servizi pubblici locali

Art. 3-bis

1. non vincola la scelta dell’ente locale in merito alle procedure di affidamento e non influisce sulla concorrenza tra modelli gestionali

2. favorisce il confronto concorrenziale tra imprese attraverso un sistema di priorità e vincoli

3. contribuisce al completamento e il rafforzamento dell’assetto istituzionale e regolatorio di settore

4. favorisce il rispetto dei requisiti di economicità, efficienza ed efficacia e la congruità dei costi, indipendentemente dalla natura pubblica o privata del gestore e dalla forma di affidamento prescelta

5. promuove il superamento della frammentazione, l’efficienza e il perseguimento di logiche imprenditoriali nella gestione dei servizi

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Servizi pubblici locali

Art. 3-bis

• Comma 1: Accelerazione organizzazione in ambiti dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica

▫ dimensioni adeguate a garantire una organizzazione più efficiente dei servizi e lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo (solo “di norma”non inferiore a quella provinciale)

▫ rafforzare il ruolo di programmatore dell’ente locale ▫ superare la frammentazione e promuovere l’aggregazione di imprese e la

creazione di un contesto favorevole all’imprenditorialità.

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Servizi pubblici locali

Art. 3-bis

• Comma 2 prevede che nell’affidamento con gara, l'adozione di strumenti di tutela dell'occupazione costituisca elemento di valutazione dell'offerta.

• Comma 3 l’affidamento dei servizi pubblici degli enti territoriali e di quelli d’ambito o bacino, se effettuato mediante procedura ad evidenza pubblica, costituisce elemento di valutazione della virtuosità per gli stessi enti (ai sensi dell’art. 20 c.2 del dl 98/11 smi). Comunicazione PCM al MEF

• Comma 4 destinazione prioritaria dei finanziamenti derivanti da risorse pubbliche statali agli enti di governo degli ambiti o bacini ottimali o relativi gestori selezionati con gara o a quelli di cui l’Autorità di settore abbia verificato la qualità e l’efficienza in base a specifici parametri dalla stessa definiti.

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Servizi pubblici locali

Art. 3-bis

• Comma 5 dispone che gli affidatari in house sono soggetti al patto di stabilità interno, secondo le modalità previste dall’art. 18 comma 2 bis del dl 112/2008 smi, con vigilanza affidata all’ente locale ovvero a quello d’ambito o bacino.

• Comma 6 sancisce che le società in house per l'acquisto di beni e servizi, applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 smi; per il conferimento degli incarichi ed il reclutamento del personale applicano propri provvedimenti, nel rispetto dei principi del d.lgs. 165/01 smi art. 35, c. 3, nonché tutte le disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie.

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Servizi pubblici locali

Altre disposizioni dell’art. 25 del dl 1/2012 di rilievo per i SPL

Il comma 2 interviene sulle Aziende speciali e sulle Istituzioni, modificando l’art. 114 del d.lgs. 267/2000 s.m.i. (TUEL)

• Prevedendo l’applicazione anche alle Aziende speciali ed alle Istituzioni del Patto di stabilità interno

• Prevedendo che sia le Aziende speciali che le Istituzioni devono applicare tutti i divieti e le limitazioni previste per l’ente locale sia per il contenimento dei costi, che per le assunzioni, le retribuzioni, le consulenze, gli oneri contrattuali, ecc. L’ente locale vigila sull’osservanza di tali adempimenti da parte dei succitati organismi ed il Consiglio comunale ne approva i bilanci e gli altri atti fondamentali. Esclusione per le Aziende speciali e le Istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie

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Servizi pubblici localiIl comma 5 prevede alcune disposizioni in materia di gestione dei rifiuti,

contenute, poste a parziale modifica del Codice ambientale (D.lgs 152/2006) riguardante la materia degli affidamenti.

• superare la frammentazione tenendo conto delle significative differenze esistenti tra un segmento e l’altro della filiera

• si consente una gestione separata delle diverse componenti della filiera▫ rimozione dell’obbligo di affidare l’intero ciclo integrato dei rifiuti▫ attività a monte assegnate alla responsabilità degli enti locali e sottoposte ad un

regime di affidamento▫ attività impiantistiche possono essere aperte alla concorrenza “nel” mercato

mediante semplici autorizzazioni▫ garanzia di accesso agli impianti a tariffe regolate e predeterminate per gli

affidatari dei servizi di raccolta, raccolta differenziata e avvio allo smaltimento

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Servizi pubblici locali

Art. 34 D.L. Crescita 2.0

Comma 13:

«Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che da conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste»

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Disciplina europea

SIEG:servizi di natura economica soggetti, in relazione alla loro organizzazione e fornitura, alle norme del Trattato CE in materia di mercato interno e concorrenza (rispettivamente TitoloI e Titolo VII)Il Protocollo espressamente ricomprende l’elettricità, il gas la gestione dei rifiuti, l’approvvigionamento idrico o del trattamento delle acque reflue

In ambito nazionale “servizi di rilevanza economica”

Sent.272/2004, Corte costituzionale ha riconosciuto “contenuto omologo” alle due definizioni

SIGA livello UE, in luogo della categoria dei servizi pubblici locali (SPL) si fa riferimento a quella dei“Servizi di interesse generale” (c.d. SIG) disciplinati dal Protocollo allegato al Trattato di Lisbona

(COM(2007)725 def) che introduce il concetto e li definisce come “i servizi […] che le autorità pubbliche classificano di interesse generale ed ai quali impongono specifici obblighi di servizio

pubblico” (v. anche Libro Verde sui servizi di interesse generale, 2003)

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APPALTI:si applicano al settore le direttive 2004/17/CE (appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali) e

2004/18/CE (aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi).

CONCESSIONI:In assenza di normativa specifica, come chiarito dalla Commissione nella Comunicazione interpretativa sulle concessioni nel diritto comunitario (GUCE C 121 del 29 aprile 2000) e come confermato dalla Corte di Giustizia (sentenza Telaustria in causa C-324/98)

l’affidamento deve avvenire nel rispetto delle norme e dei principi contenuti nel Trattato Ce (ora TFUE), segnatamente agli artt. 49 e 56 del TFUE.

Obbligo di trasparenza: pubblicità che consenta l’apertura del mercato dei servizi alla concorrenza nonché il controllo sull’imparzialità delle procedure di aggiudicazione.

Appalti e concessioni

Disciplina europea

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APPALTI:

Gli «appalti di forniture, di lavori e di servizi» sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto fra

unoo più enti aggiudicatori e uno o più imprenditori, fornitori o prestatori

di servizi.

CONCESSIONI:

Appalti e concessioniDisciplina europea

La «concessione di lavori» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di

lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori (o della fornitura di servizi nel caso di concessioni di servizi) consiste

unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto

accompagnato da un prezzo.

Nelle concessioni di servizi, a differenza che negli appalti il rischio di gestione viene sopportato dal concessionario e non dall’amministrazione concedente.

Definizioni presenti già nella direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

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Disciplina europea

“Concessione di servizi” contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto tra uno o più

operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori, avente per oggetto la prestazione di servizi […] ove il corrispettivo dei servizi da prestare consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto

accompagnato da un prezzo

Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’aggiudicazione dei contratti di concessione COM(2011) 897, approvata lo scorso 20 dicembre (articolo 2).

Le concessioni di servizi sono affidate nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità

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Disciplina europeaArticoli del TFUE di maggior rilievo

Capo 2 – IL DIRITTO DI STABILIMENTO

Art 49 (ex articolo 43 del TCE) : divieto di restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro

Stato membro

Accesso alle attività autonome e al loro esercizio nonché alla costituzione e gestione di imprese e società alle condizioni definite dalla

legislazione del paese di stabilimento

Capo 3 - I SERVIZI

Art 56 (ex articolo 49 del TCE): le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all'interno dell'Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati

membri stabiliti in uno Stato membro che non sia quello del destinatario della prestazione.

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Art 14 (ex articolo 16 del TCE)

Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione

sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati,

provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere

i propri compiti.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e

fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi

Disciplina europeaArticoli del TFUE di maggior rilievo

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Art 106(ex articolo 86 del TCE):

1. Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o

esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati(in particolare degli articoli 14, 18 e da 101 a 109 inclusi)

2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle

norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento della specifica

missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione.

3. La Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo rivolgendo, ove occorra, agli Stati membri, opportune direttive o

decisioni.

Disciplina europeaArticoli del TFUE di maggior rilievo

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Disciplina europeaConcessione di servizi

• Forme di affidamento

Procedure ad evidenza pubblica (gare, concorrenza “per il” mercato)

Affidamenti a società mista pubblico privata ammessa a condizione che (gara a “doppio” oggetto): la scelta del socio privato avvenga “mediante procedure competitive

ad evidenza pubblica” e a tale socio siano attribuiti “specifici compiti operativi connessi alla

gestione del servizio“ Affidamento diretto a società che rispetti i requisiti per l’”in house

providing”

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Disciplina europeaConcessione di servizi

Affidamento diretto (Sentenza C-107/98 – Teckal )

l’amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi

nel contempo, la stessa persona giuridica realizza la parte più importante (proposta di Direttiva sulle concessioni: 90%) della propria attività con l’amministrazione aggiudicatrice/le amministrazioni aggiudicatrici che la controlla/controllano.

• In ragione del "controllo analogo" e della "destinazione prevalente dell’attività", l’ente in house non può ritenersi "terzo" rispetto all’amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell’amministrazione stessa (“longa manus”)

Le condizioni dettate a livello comunitario per l’

in house providing costituiscono un “minimo

inderogabile”per gli Stati membri

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• Sentenza Stadt Halle, 11 gennaio 2005 C-26/03: profilo del 100% capitale pubblico. E’ escluso il controllo analogo nel caso di partecipazione, anche minoritaria, di un'impresa privata al capitale di una società alla quale partecipi anche l'amministrazione aggiudicatrice

• Sentenze C-573/07 (SEA) e C-371/05:▫ Requisito 100% capitale pubblico al momento dell’aggiudicazione. La mera possibilità

astratta di una partecipazione privata al capitale di un’entità in-house non pregiudica di per sé la configurazione di un rapporto in-house tra l’amministrazione aggiudicatrice e la sua società.

▫ Nel caso in cui l’entità in house sia posseduta da diverse amministrazioni aggiudicatrici non è essenziale che il controllo sia esercitato individualmente. L’attività della società aggiudicataria è limitata al territorio degli enti che dovrebbero essere oggetto di controllo analogo ed è esercitata fondamentalmente a beneficio di questi ultimi (requisito rilevante della territorialità)

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Disciplina europeaConcessione di servizi

“Controllo analogo”

Proposta Direttiva Concessioni:

“…. quando esercita un’influenza

decisiva sugli obiettivi strategici e sulle

decisioni significative della persona

giuridica controllata”.

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Aiuti di Stato (artt. 107 e 108 TFUE)

• I SIEG sono soggetti alle norme in materia di aiuti di stato dal momento che può rendersi necessario un sostegno finanziario da parte delle autorità pubbliche per coprire i costi relativi agli obblighi di servizio pubblico

• L’articolo 107 del TFUE dichiara incompatibili con il mercato interno, “nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.

• La giurisprudenza comunitaria è intervenuta a chiarire gli elementi in presenza dei quali le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi della disciplina richiamata.

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Disciplina europeaConcessione di servizi

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Sentenza c.d. Altmark, la Corte di giustizia ha precisato che le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato se :

1. l'impresa beneficiaria è stata effettivamente incaricata dell'adempimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro.

2. i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente.

3. la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti nonché di un margine di utile ragionevole.

4. Nel caso la scelta dell'impresa non venga effettuata nell'ambito di una procedura ad evidenza pubblica che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire tali servizi al costo minore per la collettività, il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi che un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata dei mezzi necessari avrebbe dovuto sopportare.

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• Per tenere conto di tale orientamento, la Commissione CE ha adottato il pacchetto c.d. Monti-Kroes entrato in vigore nel luglio 2005.

• Nuovo pacchetto adottato 20 novembre 2011 composto da quattro strumenti che si applicheranno a tutte le autorità (nazionali, regionali e locali) che concedono una compensazione per la prestazione di servizi di interesse generale.

Introduce un approccio proporzionato e diversificato con norme semplificate per i SIEG che sono di portata ridotta (Aiuti di importanza minore, “de minimis”) o che perseguono un obiettivo sociale, tenendo nel contempo maggiormente conto degli aspetti relativi alla concorrenza nei casi di dimensioni più ampie.

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• Nuovo pacchetto composto da quattro strumenti ▫ La comunicazione strumento non presente nel precedente pacchetto,

chiarisce i concetti principali in materia di aiuti di Stato rilevanti per i SIEG,

▫ La nuova decisione che esenta gli Stati membri dall'obbligo di notificare alla Commissione le compensazioni di servizio pubblico per talune categorie di SIEG, ha un campo più ampio rispetto alla precedente. Si riduce la soglia per la notifica

▫ una nuova disciplina, che regola i casi di compensazione al di fuori del campo di applicazione della decisione di esenzione, quindi soggetti alla notifica alla Commissione europea, e che possono essere dichiarati compatibili se soddisfano i criteri indicati nella disciplina stessa;

▫ un regolamento de minimis specifico per i SIEG – Importo fissato in 500.000 euro per impresa su un arco di tre anni

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Nuova disciplina:

• introduce una metodologia precisa per stabilire l’ammontare della compensazione (la metodologia del “costo netto evitato”), l'obbligo per gli Stati membri di prevedere incentivi all'efficienza nei meccanismi di compensazione senza pregiudicare la qualità del servizio fornito; l'obbligo di rispettare le norme UE in materia di appalti pubblici e la parità di trattamento tra i fornitori dello stesso servizio nella determinazione della compensazione.

• La Commissione può inoltre chiedere agli Stati membri di adottare misure per ridurre gli effetti anticoncorrenziali di determinate compensazioni che hanno forti probabilità di falsare la concorrenza nel mercato interno.

• Gli stati membri devono svolgere una consultazione pubblica o utilizzare qualsiasi strumento appropriato per prendere in considerazione gli interessi degli utenti e dei fornitori prima di affidare oneri di servizio pubblico

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In prospettiva: Nuovo pacchetto UE in materia di appalti e concessioni (20 dicembre 2011)

proposta di direttiva sugli appalti nei cosiddetti “settori speciali”, vale a dire acqua, energia, trasporti e servizi postali (COM(2011)895) volta a sostituire la direttiva 2004/17/CE;

proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM(2011)896) volta a sostituire la direttiva 2004/18/CE;

proposta di direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897) – nuova disciplina

Disciplina europea

Obiettivo: Fornire un quadro giuridico certo nel settore delle procedure di aggiudicazione delle concessioni Creare un vero e proprio mercato europeo degli appalti per eliminare le condizioni di disparità tra gli operatori economici dovuti alle differenze tra le varie discipline nazionali.

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Proposta di direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (termine recepimento: 30 giugno 2014)[esclusi servizi pubblici di trasporto di passeggeri ai sensi del regolamento (CE) 1370/2007]

Definizione + precisa dei contratti di concessione (rischio operativo “sostanziale”: se non è garantito il recupero degli investimenti o dei costi sostenuti per la gestione dell’opera o dei servizi)

Soglia valore 5.000.000 euro; Codifica principi fissati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE

per l’”in house” Controllo analogo: influenza decisiva sugli obiettivi strategici e sulle decisioni

significative della persona giuridica controllata; Almeno il 90% delle attività svolte per l’amministrazione/ente aggiudicatore Partecipazione 100% pubblica

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