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1 L’evoluzione degli L’evoluzione degli scenari regolatori scenari regolatori nazionali nazionali e comunitari nelle e comunitari nelle comunicazioni elettroniche comunicazioni elettroniche Dott.ssa Maria Pia Caruso Servizio Relazioni Esterne e rapporti con la stampa IV Forum annuale sull’ICT Roma, 28 aprile 2005

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L’evoluzione degli scenari L’evoluzione degli scenari regolatoriregolatori nazionali e comunitari nazionali e comunitari

nelle comunicazioni nelle comunicazioni elettronicheelettroniche

Dott.ssa Maria Pia Caruso

Servizio Relazioni Esterne e rapporti con la stampa

IV Forum annuale sull’ICT

Roma, 28 aprile 2005

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Indice

• INTRODUZIONE: AGCOM

• IERI: La regolamentazione asimmetrica (ex ante)

• OGGI: La regolamentazione che utilizza gli strumenti antitrust“ il modello sta evolvendo e deve andare a regime

• LA VISIONE PROSPETTICA: non solo “survey” sui 18 mercati, la vera sfida sarà far funzionare un modello di regolamentazione convergente. Definizione degli obblighi degli operatori TELCO con SMP/PD coerenti con l’apertura dei mercati, accesso alle reti, ma anche ai diritti televisivi

• CONCLUSIONI

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1. Istituzione

L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è un’autorità indipendente, istituita dalla legge 249/97. Indipendenza e autonomia sono elementi costitutivi che ne caratterizzano l’attività e le deliberazioni.L’ Agcom è un’autorità “convergente”: con l’avvento del digitale, telefono, televisione e computer sono destinati a integrarsi, a convergere sulla medesima piattaforma tecnologica.

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2. Finalità

• assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato

• tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini

• promuovere l’innovazione tecnologica

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• regolamentazione e vigilanza e di risoluzione delle controversie finalizzate all’attuazione della liberalizzazione nel settore delle telecomunicazioni,

• razionalizzazione delle risorse nel settore dell’audiovisivo;

• applicazione della normativa antitrust nel settore integrato delle comunicazioni e verifica di eventuali posizioni dominanti;

• gestione del Registro Unico degli Operatori di Comunicazione;

• tutela del diritto d'autore nel settore informatico ed audiovisivo, affidata a un'apposita Unità di antipirateria istituita presso l'Autorità.

3a. Attività settore operatori

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vigilanza sulla qualità e sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, compresa la pubblicità;

• risoluzione delle controversie tra operatori e utenti;

• disciplina del servizio universale e la predisposizione di norme a salvaguardia delle categorie disagiate;

• tutela del pluralismo sociale, politico ed economico nel settore della radiotelevisione.

3b. Attività settore utenti

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4. Aree di competenzaTelecomunicazioni

– Interconnessione– Assegnazione delle risorse

di numerazione– Regolamentazione delle

tariffe– Monitoraggio degli

operatori con notevole forza di mercato

– Servizio Universale– Number portability– Accesso disaggregato alla

rete– Qualità dei servizi– Risoluzione delle

controversie

Audiovisivo– Frequenze– Pubblicità– Tutela dei minori– Tutela delle minoranze

linguistiche– Pluralismo politico e

dell’informazione– Monitoraggio delle

trasmissioni televisive

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• Il PRESIDENTE

• La COMMISSIONE per le infrastrutture e le reti

• La COMMISSIONE per i servizi e per i prodotti

• Il CONSIGLIO

5. Organi

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Obiettivi nell’azione delle Autorità Nazionali di Regolamentazione

Obiettivi delle ANR:

regolamentazione tecnologicamente neutrale, ovvero finalizzata a non avvantaggiare l’utilizzo di una determinata tecnologia a scapito di altre, né a discriminare tra tecnologie;

promozione della diversità culturale e linguistica e pluralismo dei mezzi di comunicazione;

promozione della concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione, dei servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati;

sviluppo del mercato interno;

promozione degli interessi dei cittadini dell’Unione europea.

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L’evoluzione del modello regolamentare:una regolamentazione per la convergenza delle

industrie delle comunicazioni elettroniche

Nella regolamentazione (intervento ex ante): con significativo potere di mercato si intendeva “la posizione di un organismo che detiene oltre il 25% della quota di un particolare mercato delle telecomunicazioni in ambito nazionale o nell’ambito geografico ove è autorizzato ad operare”. La procedura per l’identificazione di tali soggetti prevedeva che l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, potesse comunque stabilire che un organismo con quote inferiori al 25% avesse significativo potere di mercato e, allo stesso tempo, che un organismo con quote superiori al 25% non la detenesse.

Diversamente, nella disciplina antitrust si sanziona l’abuso di posizione dominante (intervento ex post), laddove per: posizione dominante si intende una “situazione di potenza economica grazie alla quale un’impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi e ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti ed, in ultima analisi, di consumatori” (sentenza Corte di Giustizia delle Comunità europee, United Brands del 14 febbraio 1974, causa n. 27/76).

La differenza tra significativo potere di mercato (SPM) e posizione dominante (PD) è assolutamente rilevante, se si considera che la quota di mercato del 25% (che identifica il significativo potere di mercato), nel diritto antitrust non è considerata sufficiente per identificare una posizione dominante.

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Le differenze che permangono tra le due discipline sono:

la regolamentazione si applica alla posizione dominante, mentre il diritto antitrust all’abuso di posizione dominante e alla costituzione di una posizione dominante (operazioni di concentrazione);

negli artt. 81 e 82 (intese e abusi di PD) del Trattato UE, il mercato viene definito ex post, a valle di un comportamento ritenuto lesivo della concorrenza da parte di una o più imprese: ciò che viene analizzato sono gli effetti di un comportamento che si è già prodotto sul mercato;

nel caso dell’analisi delle concentrazioni, anche se la definizione del mercato è prospettica (ex ante, dal momento che l’analisi è sui potenziali effetti della concentrazione, prima che essa si verifichi), l’analisi non ha carattere periodico;

in sostanza, nel nuovo Quadro regolamentare, i mercati sono definiti ex ante (Raccomandazione), così da prevenire eventuali comportamenti lesivi della concorrenza da parte delle imprese (diff. con intese e abusi PD della disciplina antitrust) e vengono analizzati periodicamente (diff. con disciplina concentrazioni).

Regolamentazione e Antitrust:differenze

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Le analisi di mercato -1

Lo svolgimento delle analisi:

Identificazione del mercato rilevante sotto il profilo merceologico (servizi/prodotti) e geografico (nazionale, regionale, locale, ecc);

verifica del grado di concorrenza;

identificazione di eventuali organismi in posizione dominante;

individuazione degli obblighi regolamentari (remedies).

Le analisi dovranno essere effettuate in un’ottica prospettica (ovvero dovranno verificare che l’assenza di concorrenza sia duratura) perché gli obblighi regolamentari potranno essere imposti solo qualora non esista una concorrenza effettiva e dopo aver verificato che i mezzi di tutela del diritto nazionale e comunitario della concorrenza non sono sufficienti a risolvere il problema.

QUINDI:

nelle analisi si dovranno considerare gli sviluppi tecnologici ed economici previsti o prevedibili su un arco di tempo ragionevole.

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Le analisi di mercato - 2

Come riferimenti:

la Raccomandazione sui mercati rilevanti, indica i mercati sui quali le ANR dovranno esercitare la propria attività:

le Linee guida indicano i criteri antitrust che le ANR dovranno utilizzare nell’effettuare l’analisi dei mercati;

la direttiva quadro (articoli 6 e 7) definisce le procedure per effettuare le analisi dei mercati che porteranno all’individuazione delle imprese in PD e all’imposizione dei conseguenti obblighi regolamentari.

.

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I mercati 1/2

I mercati che le Autorità di regolamentazione sono chiamate ad analizzare sono quelli identificati nella Raccomandazione sui mercati rilevanti (in tutto 18, nella lista che segue raggruppati in residenziali e non residenziali):

A) SERVIZI AL DETTAGLIO

accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (n.1 e 2);

servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (n. 3 e 5);

servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali (n. 4 e 6);

insieme minimo di linee affittate ai clienti finali (n. 7);

B) SERVIZI ALL’INGROSSO

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I mercati 2/2

raccolta e terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa (8 e 9);

servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa (10);

accesso disaggregato all’ingrosso alla rete locale e accesso a banda larga (n.11 e 12);

fornitura all’ingrosso di segmenti terminali di linee affittate e di linee affittate su circuiti urbani (n. 13 e 14);

accesso, raccolta e terminazione delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (n. 15 e 16);

mercato nazionale all’ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili (n. 17);

servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali (n. 18).

Si ritiene che nei mercati non individuati non sia necessaria una regolamentazione ex ante, salvo che la ANR non lo dimostri.

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Le procedure per lo svolgimento dei

procedimenti istruttoriNello svolgimento delle analisi di mercato, le ANR:

devono tenere in massimo conto Raccomandazione e Linee guida;

possono richiedere informazioni alle imprese; devono effettuare una consultazione pubblica se la decisione

impatta in modo consistente sul mercato rilevante; devono richiedere il parere all’Autorità Antitrust; le ANR e le Autorità Antitrust possono scambiarsi informazioni

(protocollo d’intesa AGCOM/AGCM dal gennaio 2004); la Commissione UE può richiedere informazioni alle ANR.

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Le procedure:La consultazione pubblica

nazionale Al termine dell’analisi di mercato, se la NRA intende adottare misure che impattano in modo consistente sul mercato rilevante, deve fare la consultazione pubblica con le parti interessate, la Commissione UE e le altre ANR. Quest’ultima deve avvenire sulla bozza di decisione che deve contenere:

la definizione del mercato e le motivazioni; gli elementi su cui si basa la valutazione sul grado di concorrenza: la

constatazione della PD/effettiva concorrenza; indicazione delle imprese in PD; descrizione circostanziata degli obblighi proposti, con valutazione sul

rispetto del principio di proporzionalità.

Le parti hanno minimo 30 giorni per inviare le proprie osservazioni e per richiedere un’audizione (almeno 10 gg prima del termine della consultazione).

Nel corso dell’analisi, le NRA possono procedere ad effettuare altre consultazioni pubbliche (c.d. preconsultazioni - consultazione facoltativa).

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La situazione in Italia - 1I procedimenti istruttori sono stati avviati dall’Autorità l’8 maggio 2004, con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’avviso della determinazione 1/04;

I procedimenti sono stati avviati su tutti i 18 mercati indicati nella Raccomandazione UE sui mercati rilevanti;

Il termine di conclusione dei procedimenti è di 120 giorni, salvo sospensioni dei termini dovute a: Richieste informazioni e documenti; Consultazione pubblica nazionale (min. 30 gg.) Acquisizione parere Agcm (45 gg.); Acquisizione osservazioni Commissione europea (min. 30 gg.).

L’oggetto del procedimento è l’analisi del mercato, la valutazione di concorrenzialità, l’identificazione di eventuali soggetti in posizione dominante, la proposta in merito alla revoca/mantenimento/modifica/introduzione degli obblighi regolamentari.

Gli obblighi ad oggi esistenti rimangono in vigore fino alla conclusione dei procedimenti di cui alla delibera 118/04/CONS.

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Delibera n. 320/04/Cons – proroga dei termini dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS (60gg.)

Delibera n. 410/04/Cons – consultazione pubblica su mercati n. 3 e 5

Delibera n. 411/04/Cons – consultazione pubblica su mercato n. 7

Delibera n. 414/04/Cons – consultazione pubblica su mercati n. 4 e 6

Delibera n. 425/04/Cons – sospensione dei termini del procedimento di cui alla delibera n. 118/04/CONS su mercato 17

Delibera n. 29/05/Cons – proroga dei termini dei procedimenti istruttori di cui alla delibera n. 118/04/CONS (180gg.)

Delibera n. 415/04/Cons – consultazione pubblica su mercato n. 11

Delibera n. 153/05/Cons – consultazione pubblica su mercati n. 13 e 14

Delibera n. 117/05/Cons – consultazione pubblica su mercato n. 12

Delibera n. 69/05/Cons – consultazione pubblica su mercati n. 1 e 2

Delibera n. 30/05/Cons – consultazione pubblica su mercati n. 8, 9 e 1

La situazione in Italia - 2

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La situazione in Italia - 3

A MARZO 2005 il Consiglio ha approvato il testo sottoposto a consultazione pubblica con riferimento ai mercati da n. 1 a 14, nonché per il mercato 16.

La consultazione pubblica è conclusa per tutti i 15 mercati;

Il mercato 18 (reti ed infrastrutture per il trasporto del segnale audiovisivo) è stato già esaminato dal Consiglio, senza una formale approvazione del testo, mentre per il mercato 15 (originazione e raccolta da rete mobile) la struttura è pronta ad inviare una prima informativa al Consiglio. Infine, il procedimento relativo al mercato 17 (roaming internazionale) è stato sospeso in quanto è stata avviata una attività a livello comunitario di raccolta ed analisi dei dati, con il coordinamento dell’Autorità italiana.

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Il processo, peraltro, si svolge attraverso tre distinti momenti che riguardano tutti i mercati per i quali si siano individuati soggetti in posizione dominante e quindi stabiliti obblighi.

a) la predisposizione di un testo che viene sottoposto a consultazione pubblica;

b) alla luce degli orientamenti emersi nel corso della consultazione pubblica e nelle audizioni con le parti, la predisposizione di una delibera da inviare all’Autorità Garante della Concorrenza del Mercato per acquisirne parere;

c) invio alla Commissione Europea del testo della menzionata delibera, in cui si dovrà tenere conto del parere dell’Autorità Antitrust italiana.

La situazione in Italia - 4

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Gli obblighi regolamentari agli Operatori SPM

Gli c.d. obblighi regolamentari da imporre in capo agli operatori notificati, sul mercato all’ingrosso, sono:

obbligo di trasparenza;

obbligo di non discriminazione;

obbligo di separazione contabile;

obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete;

obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi;

Sul mercato al dettaglio, gli obblighi sono:

obblighi in materia di tariffe finali;

obblighi in materia di selezione e preselezione del vettore;

obblighi in materia di linee affittate.

Gli obblighi devono rispettare i principi di obiettività, trasparenza, proporzionalità e non discriminazione.

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Gli obblighi regolamentari ad altri Operatori

Le ANR possono imporre obblighi di regolamentazione anche alle imprese NON designate con SMP. Tali obblighi sono individuati negli art. 5 e 8 direttiva accesso e sono obblighi: accesso e interconnessione; che coprono l’accesso ai sistemi di accesso condizionato e l’accesso alle interfacce dei programmi applicativi e alle guide elettroniche dei programmi; sulla co-locazione; di contabilità separata per le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica e che godono di diritti speciali o esclusivi in altri settori; relativi agli impegni assunti da una impresa nell’ambito di una procedura di gara; di usare specifiche risorse di numerazione; di attuare la portabilità del numero; in materia di protezione dei dati personali (direttiva); derivanti da impegni internazionali.

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Conclusioni

È terminata la fase di apertura dei mercati alla concorrenza;

è il momento di armonizzare i processi di intervento sui mercati dei diversi Stati membri, attraverso la definizione di regole comuni e valide a livello europeo;

viene creata un’unica procedura che tutte le Autorità degli Stati membri devono rispettare, e in cui l’elemento di convergenza è dato dal ruolo della Commissione europea (viene creata una sorta di diritto amministrativo comunitario);

tale diritto “sovranazionale” si applica ai procedimenti preparatori di atti amministrativi generale, ai quali non sempre si applicano le norme nazionali;

la Commissione UE aveva fissato al giugno 2004 il termine per valutare la necessità di riesaminare la Raccomandazione. Con un comunicato del 30 giugno ha posticipato alla fine del 2005 tale termine;

problema dello scambio di informazioni tra Commissione e ANR;

problema nell’utilizzo del potere di veto della Commissione.

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Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Centro Direzionale, Isola B5, Torre Francesco80143 NapoliTel: 081 7507111 - Fax: 081 7507616

Ufficio a Roma. Via delle Muratte, 2500187 RomaTel: 06 696441 - Fax: 06 69644926

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Per ulteriori informazioni, consultare il sito

dell’Autorità per le garanzie nelle

comunicazioni all’indirizzo

www.agcom.it [email protected]

Dott.ssa Maria Pia Caruso, Servizio Relazioni Esterne e rapporti con la stampa mail: [email protected] e tel. 06. 69644128