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IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

 

Website della presidenza svedese

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Il sito internet del Consiglio

http://www.consilium.europa.eu/showPage.ASP?lang=it

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Il Consiglio:composizione

Un rappresentante di rango ministeriale per ciascun paese membro, assistiti da comitati di esperti. Essi rappresentano la volontà dei singoli Stati.

Circa 80 riunioni l’anno, dal 2004 sempre a Bruxelles (prima nel paese che aveva la presidenza). Nei mesi di aprile, giugno e ottobre anche a Lussemburgo.

E’ assistito da un Segretariato permanente con sede a Bruxelles. Presidenza semestrale a turno. “Troika”: presidente in carica + i due presidenti successivi.

 

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La Presidenza del Consiglio

La presidenza del Consiglio viene assunta a turno dagli Stati membri ogni sei mesi. In

pratica, ogni paese dell'UE si fa carico dell'agenda del Consiglio e presiede tutte le

riunioni per un periodo di sei mesi, promuovendo le decisioni legislative e politiche e

negoziando compromessi tra gli Stati membri.

Dal 1° gennaio 2007 l’ordine di rotazione è stabilito dalla decisione 2007/5/CE:

2007: Primo semestre: Germania - Secondo semestre: Portogallo

2008: Primo semestre: Slovenia - Secondo semestre: Francia

2009 Primo semestre: Repubblica ceca - Secondo semestre: Svezia

2010 Primo semestre: Spagna - Secondo semestre: Belgio

L’Italia ha avuto la Presidenza nel secondo semestre 2003. Le toccherebbe di nuovo nel secondo semestre 2014.

In rosso la troika, che ha preparato un programma congiunto per 18 mesi.

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Le formazioni del Consiglio

Il Consiglio è composto dai ministri degli Stati membri. La composizione di ciascuna sessione del Consiglio varia a seconda degli argomenti trattati. Le formazioni sono attualmente 9 (dal 2002). Prima erano 22, poi 16 dal 2000:

1. AFFARI GENERALI E RELAZIONI ESTERNE (CAGRE)2. ECONOMIA E FINANZA (Ecofin)3. COOPERAZIONE NEI SETTORI DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI

INTERNI4. OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE, SALUTE, CONSUMATORI5. COMPETITIVITA’6. TRASPORTI, TELECOMUNICAZIONI, ENERGIA7. AGRICOLTURA E PESCA8. AMBIENTE9. ISTRUZIONE, GIOVENTU’, CULTURA 

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La composizione del Consiglio:cosa cambia con il T. di Lisbona

Il nuovo TUE stabilisce che il Consiglio si riunisce in varie formazioni, ma ne menziona solo due: quello affari generali (CAG) e quello affari esteri (CAE), attualmente concentrati nel CAGRE.

Il Consiglio Affari Esteri sarà presieduto stabilmente dall’Alto Rappresentante per la politica estera dell’Unione (su questa figura vedi slides successive).

Le altre formazioni verranno presiedute da una team presidency (o troika) secondo un criterio di rotazione che verrà stabilito con decisione del Consiglio da adottare a MQ.

La troika dura 18 mesi e al suo interno ciascuno dei tre Stati eserciterà la presidenza per sei mesi, secondo accordi interni.

Quindi, per uno Stato piccolo il momento di maggiore visibilità sarà costituito dal semestre di Presidenza, particolarmente con riferimento al CAG.

Con questo sistema si approfondisce la separazione fra Consiglio europeo (vedi slides successive) e Consiglio dei ministri.

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Il Segretario generale / Alto Rappresentante per la PESC

La presidenza del Consiglio è assistita dal Segretariato generale che preparae garantisce il buon funzionamento del lavoro del Consiglio a tutti i livelli.

Nel 1999 Javier Solana è stato nominato Segretario generale del Consiglio.La nomina è stata riconfermata nel 2004.Egli svolge anche le funzioni di Alto rappresentante per la politica estera e disicurezza comune (PESC) e in tale qualità assiste il Consiglionell'elaborazione e nell'attuazione delle decisioni politiche. Inoltre, a nomedel Consiglio, promuove il dialogo politico con i paesi terzi.

Il Segretario generale è assistito da un segretario generale aggiunto

responsabile della gestione del Segretariato generale. 

Javier Solana

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L’Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza

E’ nominato (o destituito) dal Consiglio europeo a MQ rafforzata (72% dei membri e 65% della popolazione).

Ha il doppio ruolo di a) Vicepresidente della Commissione europea nonché responsabile

dell’azione esterna (e in questa veste la sua nomina è soggetta al voto di approvazione del PE);

b) Presidente del Consiglio affari esteri. Ottiene potere di iniziativa legislativa in materie legate all’azione esterna

dell’Unione. Problema 1: come coordinare il doppio ruolo di membro del Consiglio e

della Commissione? Problema 2: come coordinare i rapporti con le altre figure apicali (cioè il

Presidente del Consiglio europeo, il Presidente della Commissione e il Presidente di turno del Consiglio)?

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Le principali competenze del Consiglio

 Il Consiglio ha sei responsabilità principali:

1. Adottare atti normativi. Il Consiglio esercita il potere legislativo insieme al Parlamento europeo (codecisione) per un ampio spettro di competenze comunitarie.

2. Coordinare le politiche economiche generali degli Stati membri; 3. Approvare il bilancio dell'UE insieme al Parlamento europeo; 4. Concludere accordi internazionali tra l'UE e uno o più Stati o organizzazioni

internazionali (dopo la negoziazione da parte della Commissione europea); 5. Definire e implementare la politica estera e di sicurezza comune dell'UE, sulla base

degli orientamenti generali definiti dal Consiglio europeo; 6. Coordinare la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e adottare misure

in tale ambito.

• I punti 1-4 riguardano il cosiddetto “ambito comuntario” (primo pilastro). In questi ambiti il Consiglio può conferire alla Commissione europea competenze di attuazione.

• I punti 5 e 6 riguardano rispettivamente il secondo e il terzo pilastro (ambito intergovernativo).

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Le altre competenze del Consiglio

 Il Consiglio inoltre:

1. Nomina a MQ i membri della Commisisone europea, su proposta del Presidente della Commissione.

2. Nomina a MQ il Segretario generale (che è anche Altro Rappresentante per la PESC) e il Vicesegretario a maggioranza qualificata. Definisce il regolamento del Segretariato.

3. Ha autonomia organizzativa. Può istituire comitati tecnici di vario tipo (attualmente circa 250).

4. Può delegare alla Commissione europea competenze di attuazione.5. Può sollecitare la Commissione a presentare proposte legislative.6. Può promuovere ricorsi dinanzi alla Corte di Giustizia.7. Constata a MQ il rischio di violazione grave e persistente dei diritti umani da

parte di uno Stato membro (art. 7 TUE).8. Il suo ruolo nel secondo pilastro (PESC) si estende anche alla progressiva

definizione della PESD e alla lotta al terrorismo internazionale.

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Il Comitato dei RappresentantiPermanenti (CO.RE.PER)

Istituito con il Compromesso di Lussemburgo del 1966, ora formalizzato nel trattato CE, art. 207.

Costituito da rappresentanti degli Stati membri a Bruxelles (delegazioni permanenti). Circa 250 membri.

Riunioni a cadenza settimanale. CO.RE.PER 1: mercato interno, ambiente, affari sociali, trasporti (no agricoltura: se ne

occupa un comitato speciale). CO.RE.PER 2: politica estera e politica monetaria. Funzioni del CO.RE.PER:• prepara le riunioni del Consiglio (riunioni a cadenza settimanale);• coordina l’attività dei gruppi di lavoro;• esercita le competenze delegate dal Consiglio;• può adottare decisioni procedurali.

 

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I Comitati

Nel complesso, i vari Comitati e gruppi di lavoro sono circa 250. Fra i più importanti:

Co.Re.Per 1 e 2 (art. 207 CE) CSA (agricoltura) Comitato politica commerciale (art. 133 CE). Comitato politico e di sicurezza (istituito al C.E. di Helsinki dicembre 1999 e istituzionalizzato a

Nizza art. 25 TUE). Comitato di coordinamento della cooperazione giudiziaria (istituito ad Amsterdam, art. 36 TUE). Comitato economico e finanziario (a partire dalla terza fase UEM, art. 114 CE). Comitato permanente sull’occupazione (istituto ad Amsterdam, art. 130 CE). Vari Comitati tecnici, ad hoc o permanenti, istituiti dal Consiglio o dalla Commissione.

 

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Come decide il Consiglio?

 Gli atti del Consiglio possono assumere la forma di:

• regolamenti, direttive, decisioni (nelle materie del primo pilastro); • azioni comuni o posizioni comuni (nelle materie del secondo pilastro); • posizioni comuni, decisioni-quadro, decisioni (nelle materie del terzo pilastro) • raccomandazioni oppure pareri (atti non vincolanti);• conclusioni, dichiarazioni e risoluzioni (soft law).

a) Nelle materie del primo pilastro, si applica prevalentemente la procedura di codecisione (talvolta di consultazione) e il Consiglio decide prevalentemente a maggioranza qualificata. Per alcune materie però è prevista ancora l’unanimità (con possibilità di astensione). Le questioni procedurali possono essere decise a maggioranza semplice.

b) Nelle materie del secondo e del terzo pilastro, si applica un metodo decisionale intergovernativo. Il Consiglio decide per lo più all’unanimità, soprattutto nel pilastro PESC (alcuni settori del pilastro GAI sono aperti alla maggioranza qualificata).

Con il T. di Lisbona, l’applicazione della procedura legislativa (codecisione) verrà estesa.

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La maggioranza qualificata:come si calcola attualmente

La procedura di voto più comune in sede di Consiglio è il " voto a maggioranza qualificata". Ciò significa che per l'adozione di una proposta è necessario un numero minimo specifico di voti (attualmente 255 su 345, cioè il 73,9% del totale).

Il T. di Nizza ha stabilito che:- i voti devono essere espressi dalla maggioranza degli Stati membri;- quando il Consiglio agisce senza che una proposta della Commissione sia

necessaria (campi di politica estera e di sicurezza comune o di cooperazione giudiziaria in materia penale o di polizia), la maggioranza qualificata deve raccogliere almeno i 2/3 degli Stati membri (MQ rafforzata);

- ogni Stato membro potrà chiedere conferma che i voti favorevoli rappresentino almeno il 62% della popolazione dell'UE, altrimenti la decisione non sarà adottata 

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La ponderazione del voto: schema

Secondo la ponderazione attuale (T. di Nizza), il numero dei voti attribuito a ciascuno Stato membro è determinato soprattutto dal loro rispettivo peso demografico e da un adeguamento che determina una relativa sovrarappresentanza degli Stati meno popolosi.

Germania, Francia, Italia, Regno Unito: 29 votiSpagna, Polonia: 27 votiRomania: 14 votiPaesi Bassi: 13 votiBelgio, Repubblica ceca, Grecia, Ungheria, Portogallo: 12 votiAustria, Svezia, Bulgaria: 10 votiDanimarca, Irlanda, Lituania, Slovacchia, Finlandia: 7 votiCipro, Estonia, Lettonia, Lussemburgo, Slovenia: 7 votiMalta: 3 votiTOTALE: 355 voti

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La calcolatrice dei voti

http://www.consilium.europa.eu/App/calculette/default.aspx?lang=it&cmsid=1690

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La maggioranza qualificata: cosa cambia con il T. di Lisbona

Si passa dal sistema di ponderazione del voto alla regola della doppia maggioranza, ovvero:

a) occorre il voto favorevole di almeno il 55% degli Stati membri e del 65% della popolazione dell'Unione (le astensioni non si calcolano);

b) se la deliberazione del Consiglio non deriva da proposta della Commissione o dell’Alto rappresentante PESC, la MQ è del 72% dei membri + 65% della popolazione;

c) minoranza di blocco di almeno 4 Stati membri, altrimenti la MQ sarà considerata raggiunta (senza verifica);

d) un gruppo Stati che costituiscano il 75% del numero o della popolazione totale necessaria per la minoranza di blocco, non possono bloccare la decisione, ma possono chiederne al Consiglio un riesame. Dal 1° aprile 2017 la percentuale scenderà al 55%.

Queste regole si applicheranno a partire dal 1° novembre 2014. Tuttavia, fino al 31 marzo 2017 qualsiasi Stato membro potrà chiedere l’applicazione delle attuali regole di Nizza per ragioni di interesse nazionale vitale.

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Le procedure decisionali:cosa cambia con il T. di Lisbona

Aumento di materie (fino al 90%) per cui si applicherà la “procedura legislativa ordinaria” (ora procedura di codecisione)

La procedura è sospesa se un singolo membro del Consiglio dichiara che un progetto di atto legislativo lede aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne altera l'equilibrio finanziario.

Lo stesso accade se un singolo membro del Consiglio si oppone a un progetto di direttiva in materia di cooperazione giudiziaria sostenendo che esso incide su aspetti fondamentali del suo ordinamento giudiziario penale.

In caso di sospensione, sarà il Consiglio europeo a dover decidere entro 4 mesi se rinviare l’atto al Consiglio “sbloccando” la procedura oppure se la Commissione dovrà presentare una nuova proposta.

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La trasparenza nei lavori del Consiglio

Secondo le decisioni assunte nel 2005:a) tutte le deliberazioni del Consiglio nell'ambito della procedura di

codecisione sono aperte al pubblico;b) le prime deliberazioni del Consiglio su atti legislativi diversi da quelli

adottati secondo la procedura di codecisione sono aperte al pubblico.c) i lavori relativi ad atti non legislativi si svolgono in pubblico se implicano

importanti questioni per l’interesse dell’Unione e dei suoi cittadini.d) il Consiglio tiene dibattiti pubblici ad intervalli regolari su questioni

importanti che riguardano gli interessi dell'Unione e dei suoi cittadini, nonché dibattiti orientativi sui suoi programmi.

Si possono consultare i documenti delle sedute oppure anche assistervi tramite internet: http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1102&lang=IT