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In ambito fiscale

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Il codice civile non menziona il contratto di locazione finanziaria , ma viene identificato come contratto “atipico”.

Nella legislazione tributaria invece, il contratto di leasing è definito in maniera precisa e sono presenti alcune note fiscali che devono essere rispettate.

I canoni di locazione finanziaria rappresentano per l'utilizzatore (impresa o lavoratore autonomo) un costo deducibile in sede di dichiarazione dei redditi.(IRPEF/IRES)

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Il DL 16/2012 è intervenuto a modificare la disciplina contenuta nell'art.102, comma 7, del TUIR in merito alla deducibilità dei canoni di leasing da parte delle imprese. La norma riguarda le imprese utilizzatrici che utilizzano il metodo patrimoniale, cioè le imprese che avendo preso un bene in leasing imputano a Conto economico i canoni di locazione finanziaria.

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 LA NORMA PRECEDENTELa norma precedente prevedeva che, l'impresa utilizzatrice poteva dedurre i canoni di locazione finanziaria solamente se il contratto rispettava dei particolari limiti di durata. Essi erano:Generalità dei beni mobiliDurata non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento fiscale. Beni immobili Durata non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento fiscale.  Se applicando tale regola si ha un risultato inferiore a undici anni, ovvero, superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del  contratto non è, rispettivamente, inferiore a 11 anni, ovvero, pari almeno a 18 anni. Autoveicoli (ad eccezione dei veicoli esclusivamente strumentali, dei veicoli adibiti ad uso pubblico, dei veicoli dati in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta) Durata non inferiore a 4 anni.La durata del periodo di ammortamento va determinata tenendo conto del coefficiente di ammortamento applicabile in base all'attività esercitata dall'impresa. 

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LA NORMA ATTUALE

Per i contratti stipulati a partire dal 29 aprile 2012 i canoni di locazione finanziaria sono deducibili a prescindere dalla durata del contratto.

Generalità dei beni mobili Per un periodo non inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento fiscale.  

Adesso invece, per il leasing immobiliare se:

Calcolando i 2/3 del periodo di ammortamento si ha un risultato inferiore a undici anni, ovvero, superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a 11 anni, ovvero , pari almeno a 18 anni.

Autoveicoli (ad eccezione dei veicoli esclusivamente strumentali, dei veicoli adibiti ad uso pubblico, dei veicoli dati in uso ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta) Per un periodo non inferiore a 4 anni

 

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Altre imposte dirette sono:

•IRAP;

•IRPEF;

•IMU.

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 Il leasing ai fini IRAP risulta vantaggioso rispetto all’acquisto diretto /altro finanziamento grazie alla maggiore quota capitale deducibile rispetto all’ammortamento. La base imponibile IRAP è data da: (valore della produzione – Costi di produzione + Costi del personale + svalutazioni immobilizzazioni e Crediti + accantonamenti Rischi e Altri accantonamenti). Pertanto la quota capitale del canone e gli ammortamenti, che sono inclusi nei costi di produzione, riducono la base imponibile. Gli interessi, impliciti nei contratti di leasing, come per tutte le altre forme di finanziamento, non riducono la base imponibile

IMPOSTE DIRETTE

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L'Imposta municipale propria o Imposta municipale unica (IMU) è un'imposta del sistema tributario italiano che si applica sulla componente immobiliare del patrimonio, atta ad accorpare in un unico tributo l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari su beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

IMPOSTE DIRETTE

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*L'imposta sul reddito delle persone fisiche, abbreviata con l'acronimo IRPEF, è un'imposta italiana diretta, personale, progressiva e generale, regolata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, emanato con d.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

*È stata istituita con la riforma del sistema tributario del 1974 e fornisce circa un terzo del gettito fiscale per lo Stato italiano. Infatti nel 2009, a fronte di Entrate Tributarie pari a 433,37 miliardi, 184,89 erano dovuti a IRPEF[1].

IMPOSTE DIRETTE

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Il contratto di leasing è soggetto a queste due imposte indirette:

*IVA;

*IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI;

THE END

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L’aliquota di riferimento, applicata al canone periodico da corrispondere al locatore, è in via generale la medesima che si sarebbe applicata in caso di cessione dei beni oggetto del contratto di leasing. La detrazione dell’IVA opera nell’esercizio in cui vengono registrate le fatture relative al leasing. Vi sono regole particolari applicabili per alcune tipologie di beni: 

*AUTOVEICOLI ;

*TELEFONI CELLULARI; 

IMPOSTE INDIRETTE

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A seguito delle più recenti modifiche normative, l’IVA sui canoni di leasing relativi ad autoveicoli è ammessa in detrazione nella misura forfetaria del- 40% per la generalità dei soggetti;- 35% per il settore dell’agricoltura e della pesca;- 50% per gli autoveicoli con propulsori non a combustione interna,ferma restando la detrazione integrale per i veicoli che formano oggetto dell’attività dell’impresa (autonoleggi, scuole guida, taxi …) e per gli agenti e rappresentanti di commercio.

IVA

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Il legislatore fiscale prevede la detraibilità parziale al 50% dell’IVA per i canoni di leasing relativi ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre. 

IVA

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Il contratto di leasing è soggetto a: imposta di registro in misura fissa, in quanto è imponibile ai fini IVA come prestazioni di servizi (quindi in linea col principio dell’alternatività tra l’imposta di registro e l’IVA). *imposta ai fini “ipo-catastali”, relativa agli

immobili strumentali, cosi strutturata alla luce delle modifiche introdotte dalla “Legge di Stabilità” a partire dal 1° gennaio 2011:*imposta in misura proporzionale pari al 4%,

in sede di rogito notarile di acquisto dell’immobile strumentale oggetto del contratto di leasing;*imposta in misura fissa in sede di riscatto

finale.

IMPOSTE INDIRETTE

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CREATORI: Giuseppe Putignano;

Domingo Capasso;

Fabrizio Signorile.

Si ringrazia la collaborazione del sito:

http://www.leasint.it/le-note-fiscali.asp