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Il progetto Valori: percorsi per l’inclusione sulla costa toscana MASSIMO CARAMELLI REPONSABILE SERVIZIO LAVORO PROVINCIA DI GROSSETO NORMATIVA SUL LAVORO JFT 28 ottobre 2009 Valori: valorizzare le differenze con percorsi di formazione, inclusione, lavoro LLP-LDV/TOI/08/IT/551 LEONARDO DA VINCI Trasferimento di Innovazione

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Il progetto Valori:percorsi per l’inclusione sulla costa

toscana

MASSIMO CARAMELLI REPONSABILE SERVIZIO LAVORO

PROVINCIA DI GROSSETO NORMATIVA SUL LAVORO

JFT28 ottobre 2009

Valori: valorizzare le differenze con percorsi di formazione, inclusione, lavoroLLP-LDV/TOI/08/IT/551

LEONARDO DA VINCITrasferimento di Innovazione

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La Strategia Europea per l’Occupazione (SEO)

Avviata nel 1997 in occasione del Consiglio straordinario di Lussemburgo, è stata originariamente articolata in quattro pilastri (sulla cui base la Commissione Europea articola i propri orientamenti per l’occupazione)

Occupabilità: finalizzato a migliorare le capacità delle persone di essere occupate, di cercare attivamente un impiego e mantenerlo;

Imprenditorialità: finalizzato ad incoraggiare la cultura del fare impresa per sfruttare a pieno le potenzialità occupazionali delle imprese;

Adattabilità: con obiettivo prioritario la modernizzazione dell’organizzazione del lavoro (migliorare l’adattabilità delle imprese e degli stessi lavoratori);

Pari Opportunità: indirizzato non solo ad aumentare la presenza femminile nel mercato del lavoro, ma al complessivo superamento delle difficoltà d’inserimento di categorie svantaggiate.

In linea con la Strategia di Lisbona l’articolazione sui quattro pilastri è stata rivista e superata da una nuova impostazione, incentrata ora su tre obiettivi (COM 6/003)

•Piena occupazione •Qualità e produttività sul posto di lavoro•Coesione e integrazione economica e sociale

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 Fondo Sociale Europeo (Regolamento CEE n. 1081/2006) Il fondo sociale europeo (FSE) fornisce sostegno alle politiche degli Stati membri che si attengono strettamente alle raccomandazioni e agli orientamenti formulati nell’ambito della strategia europea per l’occupazione e agli obiettivi della Comunità in materia di inclusione sociale, non discriminazione, promozione della parità, istruzione e formazione. Sostiene azioni intese a potenziare l’inclusione sociale delle persone svantaggiate ai fini della loro integrazione sostenibile nel mondo del lavoro e combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, promuovendo in particolare: percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per persone svantaggiateaccettazione della diversità sul posto di lavoro e lotta alla discriminazione nell’accesso al mercato del lavoro e nell’avanzamento nello stesso   

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 Soggetti svantaggiati – Definizione  Legge n. 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali  Art. 4 “Persone svantaggiate: invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno. 

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  Regolamento CEE 2204/2002  art. 2 comma f: • qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:

• qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione da non più di due anni e che non abbia ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;

• qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all’interno della Comunità o divenga residente nella Comunità per assumervi lavoro;

• qualsiasi persona appartenente ad una minoranza etnica di uno Stato membro che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa per incrementare le possibilità di ottenere un’occupazione stabile;

• qualsiasi persona che desideri intraprendere o riprendere un’attività lavorativa e che non abbia lavorato, né seguito corsi di formazione, per almeno due anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;

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• qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico;

• qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente, priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

• qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro o in procinto di perderlo;

• qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro per 12 dei 16 mesi precedenti, o per 6 degli 8 mesi precedenti nel caso di persone di meno di 25 anni;

• qualsiasi persona riconosciuta come affetta, al momento o in passato, da una dipendenza ai sensi della legislazione nazionale;

• qualsiasi persona che non abbia ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente da quando è stata sottopotsa a una pena detentiva o a un’altra sanzione penale;

• qualsiasi donna di un’area geografica al livello NUTS II nella quale in tasso medio di disoccupazione superi il 100% della media comunitaria da almeno due anni e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150% del tasso di disoccupazione maschile dell’area considerata per almeno due dei tre anni precedenti.

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Lo stesso art. 2, al successivo comma “g” definisce il lavoratore disabile come:

 • qualsiasi persona riconosciuta come disabile ai sensi della legislazione nazionale, o

• qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico

Art. 2, lett. K) del D. Lgs. n. 276/2003

 “lavoratore svantaggiato “: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell’art. 2, lett. f), del Regolamento CEE n. 2204/2002, nonché ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381”   

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DETENUTI (legge 193/2000 – Legge Smuraglia) Il provvedimento (art. 3) prevede la concessione di agevolazioni (in forma di sgravio fiscale) alle imprese che assumono (per un periodo non inferiore a 30 giorni) persone detenute o che svolgono attività formative nei confronti dei detenuti. Finalità: Favorire l’attività lavorativa dei detenuti Tipo di contratto: Contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale per un periodo non inferiore ai 30 giorni. Datori di lavoro: Tutti i datori di lavoro. Tipologia di incentivi: Fiscale – Credito d’imposta mensile pari a Euro 516,46, in misura proporzionale alle giornate di lavoro effettivamente prestate nel mese o, nel caso di rapporto a part time, in misura proporzionale alle ore prestate. Il credito d’imposta compete anche nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione del soggetto.  Le aziende private o pubbliche che organizzano attività produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenziari, impiegando persone detenute, beneficiano dello sgravio contributivo totale limitatamente ai contributi dovuti per questi soggetti.  

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COOPERATIVE SOCIALI (legge 381/91) Finalità: Favorire l’inserimento lavorativo di persone appartenenti a particolari target in condizioni di disagio sociale. Tipo di contratto: Qualsiasi tipologia contrattuale (tempo indeterminato, determinato, apprendistato). Le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa. Datori di lavoro: Cooperative sociali (di tipo B) che svolgono qualsiasi tipo di attività (agricola, industriale, commerciale o di servizio). Lavoratori: Persone svantaggiate intendendo per tali gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiari, condannati ammessi alle misure alternative al carcere. Tipologia di incentivi:

Economico – Le aliquote contributive (previdenziali ed assistenziali) relative alla contribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati sono ridotte del 100%.

Fiscali - Il costo del personale assunto con questa tipologia contrattuale si detrae dalla base imponibile dell’IRAP.

Normativo – i lavoratori svantaggiati sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi per l’applicazione di particolari normative ed istituti.   

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CONTRATTO D’INSERIMENTO Il contratto d’inserimento lavorativo, introdotto dal D. Lgs. n. 276/2003 (artt. da 54 a 59), sostituisce a seguito della cd. Riforma Biagi il contratto di formazione e lavoro.  Finalità: Favorire l’inserimento o il reinserimento di particolari categorie di soggetti in situazioni di difficoltà mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del soggetto a un determinato contesto lavorativo.  Tipo di contratto: Contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18 mesi (36 se si tratta di portatori di handicap). Datori di lavoro: Tutti, di qualsiasi settore produttivo, a condizione che abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti d’inserimento scaduti nei 18 mesi precedenti.  Lavoratori: lavoratori con più di 50 anni disoccupati, disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni, lavoratori che non hanno lavorato nell’ultimo biennio e che intendono riprendere l’attività lavorativa, giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, donne senza limiti di età che risiedono in zone in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno al 20% rispetto a quello maschile, ovvero il tasso di disoccupazione femminile sia superiore al 10% di quello maschile, persone con grave handicap fisico, mentale o psichico.  

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Tipologia di incentivi:

Economico - Riduzione degli oneri contributivi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro nelle seguenti misure: 25% per i datori di lavoro non imprenditori o imprenditori; riduzione pari a quella del contratto di apprendistato per le imprese artigiane e per le imprese del settore commerciale o turistico con meno di 15 dipendenti.

L’agevolazione superiore al 25% viene concessa solo laddove l’assunzione determini un incremento netto dei dipendenti o riguardi la copertura di posti vacanti a seguito di dimissioni volontarie o pensionamento. Ai lavoratori deve inoltre essere garantita la continuità dell’impiego per almeno 12 mesi ed essere considerati svantaggiati in base al Regolamento CEE 2204/2002.

Sono escluse dalle agevolazioni le assunzioni riguardanti i giovani in età compresa tra i 18 ed i 29 anni.

Fiscali - Il costo del personale assunto con questa tipologia contrattuale si detrae dalla base imponibile dell’IRAP

Normativo – i lavoratori svantaggiati sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi per l’applicazione di particolari normative ed istituti.     

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LAVORATORI DISABILI (legge n. 68/99) Finalità: Favorire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di persone disabili Tipo di contratto: Contratto di lavoro subordinato (tempo indeterminato, tempo determinato, apprendistato). Datori di lavoro: Tutti, di qualsiasi settore produttivo, anche se non soggetti agli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge 68/99.  Lavoratori: invalidi civili, invalidi del lavoro, invalidi per servizio, sordomuti, privi della vista.  Tipologia di incentivi:

Economico – l’art. 13 della legge 68/99 prevede in favore dei datori di lavoro privati, compresi gli Enti pubblici economici, che assumono disabili con determinate percentuali sgravi contributivi così sintetizzabili:

•fiscalizzazione totale, per un massimo di 8 anni, per l’assunzione di un disabili con invalidità superiore al 79% o con disabilità psichica;•fiscalizzazione per un massimo di 5 anni e nella misura del 50% per l’assunzione di un disabile con invalidità tra il 67% ed il 79%;•rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative del disabile con invalidità superiore al 50%, ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l’integrazione lavorativa ovvero per l’apprestamento di tecnologie di telelavoro.

Fiscali - Il costo del disabile assunto si detrae dalla base imponibile dell’IRAP.

Normativo – i lavoratori disabili sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti dalle leggi per l’applicazione di particolari normative ed istituti.  

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 SOGGETTI SVANTAGGIATI – art 13 del D. lgs. n. 276/2003 Finalità: garantire l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati, attraverso politiche attive e di workfare, mediante il ricorso ad Agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro Tipo di contratto: contratto di lavoro di durata non inferiore a sei mesi Datori di lavoro: Agenzie di somministrazione autorizzate Lavoratori: soggetti svantaggiati di cui all’art. 2, lett. k) del D. lgs. 276/2003 Tipologia di incentivo – Normativo/Economico – I benefici economici e normativi sono strettamente correlati, infatti, l’assunzione permette all’Agenzia di somministrazione di operare in deroga al regime generale di somministrazione e quindi di applicare trattamenti economici e normativi inferiori rispetto a quelli applicati ai lavoratori dipendenti dell’utilizzatore. Consente altresì di detrarre dal compenso dovuto l’ammontare dell’eventuale trattamento assistenziale percepito dalla persona (solo in caso di contratti non inferiori a nove mesi).