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S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO 1 LE NOVITA' SUL REDDITO D'IMPRESA (problematiche aperte) ALESSANDRO CERATI FISCODAY – La Legge di Stabilità. Novità e prospettive Milano 20/2/2014 – Sala Orlando

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LE NOVITA'SUL REDDITO D'IMPRESA(problematiche aperte)

ALESSANDRO CERATI

FISCODAY – La Legge di Stabilità. Novità e prospettive

Milano 20/2/2014 – Sala Orlando

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La RIVALUTAZIONE dei BENI e delle PARTECIPAZIONI

nel BILANCIO 2013

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NORMATIVA e PRASSI di RIFERIMENTO

L. 342/2000 (artt. 10-15)L.266/2005 (art. 1 commi 469-471)DL 185/2008 (art. 15)

DM 162/2001DM 86/2002

CIRC 57/2001CIRC 18/2006CIRC 11/2009CIRC 22/2009

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L. 147/2013 Art.1 140. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, [...] che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.

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141. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 140, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

BILANCIO 2013

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143. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.

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LA RIVALUTAZIONE SOLO CIVILISTICA è POSSIBILE?Le rivalutazioni da considerare sono sostanzialmente quattro:L 342/2000: dice chiaramente che sui maggiori valori dei beni iscritti è dovuta un’imposta sostitutiva;L 266/2005: è una pura e semplice riapertura della 342 e segue le stesse regole;DL 185/2008: è una norma nuova che consente esplicitamente la sola rivalutazione civilistica ed ammettendo solo in via eventuale quella fiscale;L. 147/2013 (L. di Stabilità 2014): mostra una locuzione interpretabile: “Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto […] mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi”

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L’interpretazione dell’Agenzia a Telefisco 2014 è opinabile. Fa riferimento al fatto che la norma, nella sua parte in cui ammette il riconoscimento ai fini fiscali dei beni rivalutati usa la stessa locuzione del 2005. Ma il dettato letterale cui si fa riferimento, riguarda il versamento dell’imposta sostitutiva e di per sé, non esclude la rivalutazione ai soli fini civilistici.

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Cosa succede quindi? Sotto il profilo civilistico, la norma ammette la deroga al CC per cui l’effetto civilistico non può essere contestato.L’iscrizione a bilancio dei maggiori valori, poi – di per sé – conferisce l’efficacia civilistica alla rivalutazione.

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Gli effetti fiscali (secondo l’Agenzia – cfr. RIS 362/2008 con riferimento alla rivalutazione del 2005 e CIRC 11/2009 per la rivalutazione 2008) si perfezionano con l’indicazione in UNICO della rivalutazione (vale sia per la rivalutazione obbligatoria del 2005 che quella facoltativa del 2008). Se la rivalutazione non viene richiesta/denunciata in UNICO non dovrebbe produrre effetti ai fini fiscali, almeno nel quadro destinato al calcolo dell’imposta sostitutiva. Mentre invece dovrebbe venire comunque indicata nel quadro RV per indicare i disallineamenti tra civile e fiscale. Potrebbe però darsi che UNICO 2014 ci sia un blocco tra RV e RQ (sezione XXI)

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QUALI SOGGETTI SONO AMMESSI ALLA RIVALUTAZIONE?L’art. 1, comma 140 parla espressamente dei soggetti di cui all’art. 73 TUIR commi 1 e 2.Tuttavia, si ammette espressamente l’applicabilità dell’art. 15 L. 342 /2000: “1. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 si applicano, per i beni relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati […] nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 87 e alle […] stabili organizzazioni. 2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la […] rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta.“

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INFATTI UNICO SP (Sezione XXI del quadro RQ) EUNICO PF (Sezione XXI del quadro RQ) presentano appositi campi per la rivalutazione.

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DEDUZIONI dei CREDITIin BILANCIO

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Art. 101 TUIR comma V (modif. dall’art. 1 comma 105 LDS 2014): 5. Le perdite […] su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, […] se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti […]Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando:- il credito sia di modesta entità - e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento[…]. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione […] e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei princìpi contabili

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Principio Contabile 15 (Crediti):1)i crediti vanno esposti al valore presumibile di realizzo;2)il fondo svalutazione crediti eventualmente appostato deve essere “adeguato ma non eccessivo”;3)«Le perdite per inesigibilità […] devono gravare sugli esercizi in cui le perdite si possono ragionevolmente prevedere»4)Gli esempi sull’inesigibilità dei crediti del documento OIC sono: “debitori falliti o comunque in dissesto, di liti giudiziarie, di contestazioni, di debitori irreperibili”.

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fattispecie valutazioni contabili

valutazionifiscali

procedura concorsuale

valore presumibile di

realizzo

sempre

atti realizzativi (senza regresso)

estinzione totale o parziale

elementi certi e precisi

atti valutativi

valore presumibile di

realizzo

elementi certi e precisi (C.26/13)

prescrizione valore presumibile di realizzo=zero

ipso jure

remissione formalizzata

estinzione totale

v. principio contabile

rinuncia non formalizzata

mantenimento e svalutazione

totale

0,5% - 5%(art. 106)

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Le cessioni di crediti sono incluse nel novero delle operazioni per cui l’Amministrazione Finanziaria può disconoscerne gli effetti ai sensi dell’art. 37 bis DPR 600/1973 («Disposizioni antielusive»).Non è così per la rinuncia al credito.

La deducibilità del credito prescritto sembrerebbe però legata all'annualità in cui si verifica la prescrizione. Per lo più riferendosi al principio di inerenza.

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MODIFICHE ai LEASING

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bene contratti fino al 28.4.2012

dal 29.4.2012al 31.12.2013 dal 2014

mobile deducibile se durata non

inferiore 2/3 tabella min.

doppio binario con fiscale pari ai 2/3 tabella

doppio binario con fiscale pari ai 1/2 tabella

immobile deducibile se 2/3 durata non inferiore a 11 e non sup. 18

doppio binario se 1/2 durata inf. a 11 anni o sup. a 18

doppio binario se durata inferiorea 12 anni

art. 164 (auto, moto, ecc.)

deducibile se durata non inferiore a tabella min.

doppio binario con fiscale pari alla tabella

doppio binario con fiscale pari alla tabella

N.B. Le auto assegnate ai dipendenti seguono il limite breve dei comuni beni mobili

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• Nel caso di «doppio binario» la Circ. 17/2013 ha fornito precisazioni sulle modalità di conteggio, soprattutto con riferimento alla quota di «interessi impliciti» che, in ognuno dei tre casi appena visti, soggiace alle limitazioni dell’art. 96 (30% ROL).

• E’ il caso di ricordare che Assonime aveva precedentemente fornito istruzioni non completamente recepite dall’Agenzia.

• AI fini IRAP si assumono invece i canoni iscritti a CE (depurati della componente interessi). A meno che non si sia soggetti alla determinazione della base imponibile ex art. 5-bis Legge IRAP.

• Sul riscatto dei veicoli dal leasing esenzione IPT dal 2014.• In deroga al principio IVA/registro la cessione di contratti di leasing x

immobili strumentali sconta il 4%

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Per i professionisti è ammessa la deduzione di leasing sugli immobili per un periodo non inferiore a 12 anni («doppio binario»).

Si ritiene implicitamente abrogato l’art. 1 L. 296/2006«335. Le disposizioni introdotte dal comma 334 [che modifica l’art. 54 TUIR] in materia di deduzione dell'ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un terzo.»

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TRANSFER PRICING ai fini IRAP

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L.147/2013 Art. 1281. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.

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La CIRC 58/2010, con una laconica affermazione, reputava applicabile all’IRAP la disciplina del TP che sembrava escludere l’IRAP dopo l’introduzione dal 2007 della disciplina della derivazione diretta della base IRAP dal Bilancio.La norma appena introdotta (periodi successivi al 2007) sembra evidentemente una norma di interpretazione autentica ma senza i requisiti dello Statuto del Contribuente (art. 1).Sono escluse sanzioni per eventuali rettifiche fatte alle dichiarazione fino al 2012 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare)