Federalismo Fiscale in Italia: introduzione, attuazione e prospettive per la gestione degli Enti...

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Federalismo fiscale in Italia: introduzione, attuazione e prospettive per la gestione degli Enti Locali Dott. Stefano Tripi Università di Siena – Dip. Studi Aziendali e Sociali Università di Modena e Reggio Emilia – Dip. Economia Aziendale Piacenza, 17 gennaio 2012

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Federalismo fiscale in Italia: introduzione, attuazione e prospettive per la gestione degli Enti

Locali

Dott. Stefano Tripi Università di Siena – Dip. Studi Aziendali e Sociali

Università di Modena e Reggio Emilia – Dip. Economia Aziendale

Piacenza, 17 gennaio 2012

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Premessa

● Obiettivo: presentare il federalismo fiscale, nel contesto italiano, come processo e come sistema “a regime”

● Taglio: introduzione alla normativa con un'ottica operativa-gestionale

● N.B. Argomenti (e relative disposizioni normative ed attuative) in costante evoluzione● Federalismo fiscale → importanti novità nel corso del 2011

– Decreti attuativi e manovre (governo Berlusconi)

– Modifiche relative ad IMU, TCRES (governo Monti)

● Province → innovazioni normative ancora in corso rendono ancora più importante lo studio del federalismo, da tutti i punti di vista di Regioni ed EE.LL.

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Indice

1.Introduzione al federalismo fiscale. Il percorso italiano

2.Federalismo fiscale: la Legge 42/2009

3.L'attuazione del federalismo fiscale

4.Conclusioni. Le prospettive del federalismo fiscale per le Province

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1.Introduzione al federalismo fiscale. Il percorso italiano

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Cos'è il federalismo fiscale?

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Federalismo fiscale o federalismi fiscali?

● Federalismo fiscale: eterogeneità● nelle definizioni● nelle applicazioni

● Termine “Federalismo”: sistema di governo federale● esperienze internazionali: molto diverse (es. USA, Belgio)● peculiarità italiana: pluralismo degli Enti

● Termine “Fiscale”● riferito alle risorse finanziarie● non solo entrate, ma anche uscite

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Definire e realizzare il federalismo fiscale

● Verso una prima definizione: ● “Decentramento dei poteri di spesa e di entrata a

favore delle istituzioni territoriali”

● Come si realizza il federalismo fiscale?● Occorre contemperare due fattori strettamente

connessi tra loro:– autonomia– responsabilità

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Autonomia

● Autonomia: potere di decisione di ciascuna istituzione territoriale

● Autonomia relativa a:● servizi da erogare● risorse da impiegare

– Finanziarie– Umane– Strumentali– Intelettuali– ...

● Consiste nell'autogoverno delle entrate e delle spese

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Responsabilità

● Responsabilità per amministratori: motivazione delle proprie scelte, in seguito ad aumento autonomia

● Responsabilità per gli amministrati (cittadini, imprese, ...): possibilità di determinare proprio destino ed influenzare scelte collettive attraverso

– Controllo– Voto– Spostamento da un territorio all'altro

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Italia: i rapporti tra i diversi livelli di governo. La Costituzione del 1948

● Stato accentrato, presenza autonomie

● Sistema di finanza derivata

● Art. 114: " La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni"

● Art. 115: "Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"

● Art. 117 comma 1: per quanto riguarda il potere legislativo delle Regioni, esse hanno potestà legislativa soltanto nelle materie elencate dallo stesso art.117 e devono esercitare tale potestà concorrente "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni"

● Art. 123: approvazione Statuto Regioni, in accordo con leggi nazionali

● Art. 128: "Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni"

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Italia: i rapporti tra i diversi livelli di governo. Tra Stato e Regioni

● 1949: Finanziamento EE.LL.: sistema misto, compartecipazione tributi erariali + sovvenzioni statali

● 1949-1968 ● dibattito e stallo relativamente all'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

● Forte ripresa spesa pubblica locale

● 1968: approvazione legge elettorale regionale

● 1970● Elezione Consigli regionali

● L. 281 “Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario”

– Entrate tributarie proprie regionali

– Trasferimento personale a Regioni

● 1973: Abolizione tributi EE.LL. e conferma sistema di finanza derivata

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Italia: i rapporti tra i diversi livelli di governo. Verso il decentramento

● 1990: Avvio stagione riforme PP.AA.● Modernizzazione amministrativa – avvio riforme “manageriali”

● Decentramento amministrativo

● Finanza locale: responsabilizzazione EE.LL., entrate certe e stabili

● L. 142/90: definisce il quadro delle autonomie locali, testo base che ha ridefinito le funzioni dei comuni → D.lgs. 507/93

● L. 59/97 (Bassanini 1) e L. 127/97 (Bassanini 2), pongono le basi per le moderne relazioni tra Stato, Regioni, EE.LL.

● L. 133/99, art. 10; d.lgs 56/2000 → primi tentativi di federalismo fiscale

● D.lgs 267/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali

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Italia: i rapporti tra i diversi livelli di governo. Verso il federalismo

● 2001: Riforma costituzionale ● Riforma Titolo V → nuovo assetto istituzionale● Art. 114 “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle

Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato...”● Art. 117: innovazione nel sistema di riparto delle competenze tra i

diversi livelli di governo

– Materie con competenza esclusiva → Stato

– Materie con competenza concorrente → Stato/Regioni

– Materie con competenza residuale (non espressamente attribuite allo Stato) → Regioni

● Art. 119 “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa...”

● Necessità di dare attuazione normativa ai nuovi dettami costituzionali

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Italia: i rapporti tra i diversi livelli di governo. Verso il federalismo

● Art. 119 Costituzione novellato

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

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Italia: i rapporti tra i diversi livelli di governo. Implementazione riforme

● 2001-...: Ritorno al passato? ● Effetti controversi nell'implementazione delle riforme manageriali e di

decentramento

– Incremento spesa pubblica

– Differenze significative tra territori nell'implementazione delle riforme

– Duplicazione e confusione nelle competenze tra i diversi livelli di governo

● Mutamento situazione economica

– Aumento vincoli per Enti locali in seguito all'introduzione del “Patto di Stabilità”, nelle sue diverse versioni

● Potenziale conflitto● Da un lato, decentramento amministrativo (“devolution”) → tentativi di

implementazione riforma costituzionale

● Dall'altro, accentramento amministrativo → aumento controlli e vincoli su EE.LL.

● Necessità di intervenire sui rapporti finanziari tra i livelli di governo

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Italia: i rapporti tra i diversi livelli di governo. Il federalismo fiscale

● 2007: disegno di legge C. 3100, senza seguito● 2008: avvio iter nuova bozza disegno di legge

approvato dal Governo → Conferenza unificata → Camere

● 2009: approvazione definitiva Legge n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”

● 2009-... Avvio iter attuativo

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Federalismo fiscale: principali fonti normative

● Costituzione (in particolare Titolo V e art. 119)● L. 42/2009● Decreti attuativi● Manovre “estive” 2011● Manovra “salva-Italia”● … (sono attesi ulteriori decreti

attuativi/correttivi)

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Federalismo fiscale e management pubblico

● Evoluzione delle teorie legate al management pubblico

Paradigma Caratteristiche principali

Burocrazia “tradizionale” AccentramentoGerarchia

Regole formali

(New) Public Management DecentramentoAziendalizzazioneCittadino “cliente”

Public Governance Apertura all'ambiente esternoCo-decisione

Creazione di reti

Valore Pubblico (Public Value) Sistemi di creazione del valore pubblico

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Federalismo fiscale e management pubblico

● Prospettiva: valore pubblico (public value) → le PP.AA. sono chiamate a coordinare sistemi di creazione del valore pubblico coinvolgendo● Soggetti interni alle PP.AA.● Soggetti esterni alle PP.AA.

● Valore pubblico: concetto ambivalente● significato economico: equivalente della creazione di

valore nelle aziende private● significato culturale: elemento fondante alla base di

una società

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Federalismo fiscale e management pubblico

● “Triangolo” del valore pubblico● Definizione del VP:

obiettivi e risultati attesi● Ambiente

“autorizzativo”: coalizione di supporto → portatori di interessi

● Creazione della capacità operativa: mobilitazione ed impiego risorse

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Federalismo fiscale e management pubblico

● Aumento delle possibilità di azione per il management pubblico locale

● Scelta tra differenti combinazioni di risorse per generare valore pubblico locale

● Possibilità di scelta → possibilità di innovazione (non solo tecnologica) anche in condizioni di risorse scarse

● Scelta: deve essere possibile, attraverso la piena implementazione di autonomia e responsabilità

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1.Introduzione al federalismo fiscale. Il percorso italiano

2.Il federalismo fiscale. La legge 42/2009

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La legge delega 42/2009

● Approvazione legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”

● Modalità di attuazione federalismo: legge delega e successivi decreti legislativi di attuazione

● La legge riprende elementi da disegno di legge gov. Prodi (2007)

● Ambito di intervento: attuazione dell'art. 119 della Costituzione (art. 1). A Regioni a statuto speciale si applicano solo piccole parti della norma

Costituzione(novellata)

Legge Delega

Attuazione(decreti)

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Ambito di intervento (art. 1)

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, citta' metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarieta' e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettivita' e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacita' fiscale per abitante nonche' l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresi' i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, citta' metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27.

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Modalità ed iter di attuazione

● Delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti attuativi del c.d. “federalismo fiscale” (art. 2)● Tempistica: entro 24 mesi, altri 24 mesi per

correzioni (L. 85/2011: proroga termini)● Iter “speciale” di approvazione decreti

GovernoConferenza

unificataCamere

Modifiche/Approvaz.ne

Ministeridiversi

Intesa Pareri Comm.ni● Comm.

fed. fiscale● comm.

competenti

Iter per modifiche o approvazione Governo

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Attori e funzioni

● Definizione organi e relative funzioni (artt. 3-6)

● Meccanismi di coordinamento finanziario e fiscale (artt. 17-18)

Organo Funzione

Governo Predisposizione decreti attuativi

Commissione Tecnica Paritetica

Supporto predisposizione decreti

Commissione Parlamentare Bicamerale

Pareri, relazioni sullo stato di attuazione

Conferenza Coordinamento

Finanza Pubblica

Organismo stabile di coordinamento (anche

a regime)

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Criteri generali di finanziamento e perequazione

● Nuovo sistema di finanziamento per Regioni (artt. 7-10) ed EE.LL. (artt. 11-15)

● Progressiva “fiscalizzazione” dei trasferimenti

● Superamento sistema finanza derivata (in 5 anni)

● Abbandono criterio spesa storica per Regioni ed EE.LL.

● Fabbisogno standard● “valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto al

quale comparare e valutare l’azione pubblica”.

● costituisce il livello ottimale di un servizio valutato a costi standard

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Criteri generali di finanziamento e perequazione

● Fabbisogno standard: finanziamento integrale● Spese Regioni per livelli essenziali prestazioni● Spese EE.LL. per esercizio funzioni fondamentali

● Perequazione della capacità fiscale: finanziamento● Spese Regioni non essenziali● Spese EE.LL. non funzioni fondamentali● → Fondo perequativo: riequilibrio tra territori

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I tributi locali

● Tributi delle Regioni● Tributi propri derivati● Addizionali su tributi erariali● Tributi propri istituiti dalle Regioni

● Tributi degli EE.LL.● Tributi propri derivati● Addizionali su tributi erariali e regionali● Tributi propri istituiti dalle Regioni

● Dl 93/2008 e L. 220/2010: Blocco tributi locali ad eccezione di quelli deliberati da norme ad hoc, in attesa di attuazione del federalismo fiscale

Page 30: Federalismo Fiscale in Italia: introduzione, attuazione e prospettive per la gestione degli Enti Locali

1.Introduzione al federalismo fiscale. Il percorso italiano

2.Il federalismo fiscale. La legge 42/20093.L'attuazione del federalismo fiscale

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Decreti e disposizioni attuative

● 8 decreti attuativi emanati e in vigore:● Federalismo demaniale● Roma Capitale● Fabbisogni standard● Federalismo municipale● Autonomia di entrata per Regioni e Province● Perequazione e rimozione squilibri● Armonizzazione sistemi contabili● Sanzioni e premi per Regioni, Province, Comuni

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Decreti e disposizioni attuative

● 2 decreti attuativi in approvazione● Ulteriori disposizioni in materia di Roma Capitale● Decreto correttivo in materia di federalismo fiscale –

avviato iter, ma ora superato da decreto Salva-Italia?

● Disposizioni ulteriori (↔ iter?): ● Manovre estive 2011● Decreto “Salva-Italia”

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D.lgs. 85/2010 “Federalismo demaniale”

● Trasferimento agli enti territoriali di beni diversi di proprietà dello Stato:● beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze,

salvo quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;● beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché

delle opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, ma con esclusione dei fiumi di ambito sovraregionale e dei laghi di ambito sovraregionale, se non sono oggetto di intesa tra le Regioni interessate;

● aeroporti di interesse regionale o locale;● miniere, cave e torbiere;● altri beni immobili dello Stato (es. beni immobili in uso al

Ministero delle difesa non utilizzati)

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D.lgs. 85/2010 “Federalismo demaniale”

● Alle Regioni e alle province sono trasferiti, senza oneri, il demanio idrico (fiumi e laghi), il demanio marittimo (le spiagge ad uso turistico-balneare, le coste edificate e non), le cave e le miniere, i porti e gli aeroporti, esclusi quelli di rilevanza internazionale.

● Ai comuni sono trasferiti quegli immobili del patrimonio disponibile dello Stato che gli stessi scelgono all’interno di un elenco predisposto dall’Agenzia del Demanio (esclusi gli immobili strumentali dello Stato) e che i comuni ritengono di poter valorizzare in un biennio.

● Elenco di beni → procedura di valorizzazione (entro due anni)

● Decreto “salva-Italia” mette a regime la procedura, incentivando intervento privati e società miste

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D.lgs. 216/2010 “Fabbisogni standard”

● Avvio fase transitoria: 2012

● Metodologia innovativa, simile agli “studi di settore” (società SOSE)● Individuazione metodologia tecnica (statistica-econometrica)

● Raccolta ed analisi dei dati → invio questionari ad Enti

● Approvazione fabbisogni standard

● Pubblicazione fabbisogni standard

● Verifica ed eventuale revisione

● Funzioni standard: individuazione provvisoria, in attesa di norma specifica (ddl S. 2259 “carta delle autonomie”, ancora fermo)

● Analisi possibili recuperi di efficienza tramite gestioni associate

● Iter difficile e ancora incerto (es. invio e raccolta questionari)

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D.lgs. 23/2011 “Federalismo municipale”

● Soppressione graduale trasferimenti statali e introduzione nuove entrate per i comuni

● Dal 2011● compartecipazione gettito IVA

● fondo sperimentale riequilibrio

– intero gettito Irpef sui redditi fondiari (escluso il reddito agrario) e quello relativo alle imposte di registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare;

30% gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento immobiliare ed una quota, pari al 21,7% nel 2011 ed al 21,6% dal 2012, del gettito della cedolare secca sugli affitti

● Imposta di soggiorno (per capoluoghi, Unioni di comuni, comuni turistici...)

● 55% partecipazione accertamento evasione

● maggiore gettito immobili non accatastati

● 75% sanzioni inadempimenti catastali

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D.lgs. 23/2011 “Federalismo municipale”

● Dal 2014, in aggiunta alle precedenti● devoluzione completa fiscalità immobiliare● fondo perequativo● Imposta Municipale Propria - IMUp → possesso

immobili diversi da abitazione principale● Imposta Municipale Secondaria - IMUs →

sostituisce TOSAP, imposte su pubblicità e pubbliche affissioni, canone mezzi pubblicitari

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D.lgs. 68/2011 “Federalismo regionale e provinciale”

● Soppressione graduale trasferimenti statali● Finanziamento Regioni:

● Addizionale IRPEF● Compartecipazione gettito IVA● Possibilità riduzione IRAP● Altri tributi regionali propri

Page 39: Federalismo Fiscale in Italia: introduzione, attuazione e prospettive per la gestione degli Enti Locali

D.lgs. 68/2011 “Federalismo regionale e provinciale”

● Finanziamento Province (“in attesa della loro soppressione o razionalizzazione”)● Tassa RC auto → dal 2012 tributo proprio → 12,5%

+- 3,5%● Compartecipazione IRPEF (al posto di addizionale

su energia elettrica) dal 2012● Compartecipazione tassa automobilistica regionale

(al posto di trasferimenti statali) dal 2013

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D.lgs. 149/2011 “Sanzioni e premi per gli Enti Locali”

● Relazione di fine legislatura

● Grave dissesto finanziario: responsabilità● Politica → rimozione e divieto di candidatura e nomina a tutti i

livelli● Tecnica → rimozione e divieto incarichi per dirigenti e revisori

● Relazione di fine mandato → certificata e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale

● Pesanti sanzioni per mancato rispetto patto di stabilità

● Meccanismi premiali

● Ulteriori incentivi per gli EE.LL. nella lotta all'evasione

● Gruppo lavoro per pagamento imprese da parte EE.LL.

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D.lgs. 118/2011 “Armonizzazione sistemi contabili”

● Sperimentazione 2012 → 2014; avvio a regime dal 2014

● Adozione sistemi contabili omogenei → contabilità finanziaria, affiancata da economico-patrimoniale “ai fini conoscitivi”.

● Piano dei conti integrato per Regioni, EE.LL. e relative istituzioni → assolvimento obblighi europei per aggregabilità e confrontabilità dei dati

● Transazione elementare di bilancio codificata● Introduzione bilancio consolidato

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D.lgs. 118/2011 “Armonizzazione sistemi contabili”

● Nuovo criterio di competenza finanziaria:

“Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati”

● Fondo pluriennale vincolato● saldo pari alla differenza tra le risorse già accertate e l'esigibilità differita della spesa in

esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata

● consente di dare copertura, negli esercizi successivi a quello in cui è finanziato l'investimento, e di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria rendendo esplicita la distanza tra il finanziamento di un'opera e la sua effettiva realizzazione attraverso l'impiego nel tempo delle risorse già accantonate

● può essere costituito solamente a seguito dell'accertamento delle entrate che finanziano la spesa, la quale può essere impegnata solo a copertura finanziaria avvenuta

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D.lgs. 118/2011 “Armonizzazione sistemi contabili”

● Nuovi schemi di bilancio comuni → aumento ● omogeneità e standardizzazione● flessibilità

ClassificazioneEntrate

Approvazione/ Variazione

Titoli Consiglio

Tipologie Consiglio

Categorie Giunta (medesima Tipologia); altrimenti

Consiglio

Capitoli/Articoli Dirigente (medesima Categoria); altrimenti Giunta o Consiglio

ClassificazioneUscite

Approvazione/ Variazione

Missioni Consiglio

Programmi Consiglio

Macroaggregati Giunta (medesimo Programma); altrimenti

Consiglio

Capitoli/Articoli Dirigente (medesimo Macroaggregato); altrimenti Giunta o

Consiglio

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Manovre estate 2011 (DD.LL. 70, 98, 138): impatti sul federalismo

fiscale● Consistente riduzione di risorse a disposizione degli EE.LL.

● Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità

● Soppressione di 36 province e aggregazione piccoli comuni

● Disposizioni per federalismo demaniale per i comuni che applicano piani paesaggistici regionali

● Sblocco addizionale comunale Irpef, resa articolabile per scaglioni

● Addizionale regionale Irpef anticipata al 2012

● Aumento al 100% della partecipazione dei comuni all'accertamento

Page 45: Federalismo Fiscale in Italia: introduzione, attuazione e prospettive per la gestione degli Enti Locali

Decreto correttivo(CdM 24/10/2011)

● Decreto● approvato, ma non in vigore, destino incerto

● esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 24 ottobre 2011, per avvio iter di approvazione come decreti precedenti, ma nel frattempo

– È caduto il Governo Berlusconi

– Il nuovo Governo Monti ne ha ripreso parti nel c.d. “Salva-Italia”

● Anticipazione al 2012 della completa determinazione dei fabbisogni standard di comuni e province, con entrata in vigore nel 2013

● Anticipazione al 2012 del sistema a regime del federalismo fiscale dei comuni e province. Avvio dal 2013 del fondo perequativo

● Anticipazione al 2013 dell’IMU, nelle sue due componenti (propria e secondaria) sostituendo, per la componente propria, Ici, Irpef sul reddito fondiario e relative addizionali mentre per la componente secondaria una serie di piccoli tributi comunali minori; abbassamento aliquota base dal 7,6 per mille al 6,6 per mille

Page 46: Federalismo Fiscale in Italia: introduzione, attuazione e prospettive per la gestione degli Enti Locali

Decreto correttivo(CdM 24/10/2011)

● Anticipazione al 2013 della compartecipazione al 30% al gettito dei tributi erariali immobiliari

● Riordino delle modalità di finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti, con soppressione dei prelievi vigenti e istituzione dell’imposta relativa ai rifiuti ed ai servizi comunali (RES)

● Sostituzione della compartecipazione comunale al gettito dell’Iva con la compartecipazione comunale al gettito Irpef, a partire dal 2013

● Immediata soppressione della misura forfettaria della tariffa dell’Ipt per gli atti soggetti ad Iva ed estensione della misura anche alle regioni a statuto speciale

● Estensione a tutti i comuni della possibilità di istituire l’imposta di soggiorno

● Modifiche tecniche al decreto sull’armonizzazione dei bilanci degli enti locali

Page 47: Federalismo Fiscale in Italia: introduzione, attuazione e prospettive per la gestione degli Enti Locali

Decreto “salva-Italia”: impatti sul federalismo fiscale

● Incremento addizionale regionale Irpef

● Istituzione Tributo comunale su servizi e rifiuti → ispirata a RES, sostituisce TARSU, TIA, TIA 2

● Anticipazione sperimentale IMU propria dal 2012 (a regime nel 2015), anche su “prima casa”● IMU “prima casa” → 100% al Comune

● IMU “seconda casa” ed altri immobili → 50% Comune, 50% trasferito allo Stato

● Intervento fondo riequilibrio per compensare squilibri e differenze rispetto a ICI

● Revisione moltiplicatori catastali ed aggiornamento valori

● Misure su Province

● → queste misure non passano da iter previsto da L. 42

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1.Introduzione al federalismo fiscale. Il percorso italiano

2.Il federalismo fiscale. La legge 42/20093.L'attuazione del federalismo fiscale4.Conclusioni: le prospettive del federalismo fiscale per le Province

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Federalismo fiscale: le questioni ancora aperte

● Iter e tempistica: non sempre rispettati, non vi sono ad oggi previsioni per il futuro

● Restano ancora ● Punti da perfezionare (ad es. esclusione dall'Irpef delle

rendite catastali per le sole abitazioni non affittate)● Punti da attuare (ad es. Città metropolitane)

● Impatto delle attuali condizioni economico-finanziarie sulla situazione politica e sulle norme● Manovre d'estate● Manovra “salva-Italia”● Future disposizioni?

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Possibili implicazioni per gli Enti Locali

● Formazione ed organizzazione del personale e degli uffici → entrate, ma non solo

● Nuovi compiti in materia di accertamento e gestione dei tributi: problemi tecnici (banche dati, incasso, ecc.) e rapporti con altri Enti (incentivi/disincentivi a collaborare)

● Capacità implementazione federalismo in Enti più piccoli/meno attrezzati

● Aumento autonomia e responsabilità → necessità di presidiare la governance dei tributi locali, sotto tutti gli aspetti

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Il futuro delle Province

● Decreto “salva-Italia” interviene pesantemente sulle Amministrazioni provinciali

● Funzioni: esclusivamente di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nei limiti legislativamente imposti

● Organi:● Giunta provinciale → eliminata● Consiglio provinciale → mantenuto, composto al massimo da

10 consiglieri, eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia.

● Presidente → mantenuto, ma eletto tra i componenti del Consiglio

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Il futuro delle Province

● Entro il 30 aprile 2012, lo Stato e le Regioni dovranno con legge provvedere a trasferire ai Comuni funzioni e risorse (umane, finanziarie e strumentali) attualmente conferite alle Province

● E' fatta salva la possibilità di demandarle le funzioni alle Regioni, in presenza di esigenze di esercizio unitario e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione

● Il testo approvato ha stabilito che sarà la legge statale a determinare il termine di scadenza degli organi provinciali → le elezioni degli organi provinciali non si svolgono contestualmente nelle diverse Province → sono prevedibili decadenze differenziate

● Comparazione con altri paesi: ruolo intermedio Comune-Regione è importante, occorre valutarne lo scopo e i mezzi

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Ulteriori risorse

● www.portalefederalismofiscale.gov.it● federalismo.sspa.it● www.normattiva.it

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“Nel nostro Paese i rapporti tra finanza statale e finanza locale sono rimasti avvolti nell’incertezza e nell’empirismo dall’unità fino ad oggi; dominati da una costante, cioè dalle lotte per far rispondere risorse scarse alla tumultuosa sollecitazione di bisogni disparati e crescenti, lotta risoltasi sempre col sacrificio della finanza e dell’autonomia locale”

--Celestino Arena, 1963

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