Federalismo Fiscale 3 F.Stradini

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Il federalismo fiscale Modulo III L’IMU A cura della Dott.ssa Francesca Stradini Assegnista Università di Urbino

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Il federalismo fiscale Modulo III

L’IMU A cura della Dott.ssa Francesca Stradini

Assegnista Università di Urbino

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Disciplina di riferimento

• Legge n. 42 /2009

• D. Lgs. N. 23/2011

• Successive modifiche:

- Decreto “Salva Italia” n. 201/2011 convertito nella Legge n.214/2011

- Decreto Legge “Liberalizzazioni” 24/1/2012 n. 1

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D. lgs. N. 23/2011

• obiettivo del decreto ex art. 14, comma IV:

concorre ad assicurare, in primaapplicazione della legge 5 maggio 2009, n.42, e successive modificazioni, e in viatransitoria, l’autonomia di entrata deiComuni.

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• scelta compiuta dal legislatore: valorizzare la connessione tra territoriocomunale e settore immobiliare. Infatti1. devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare relativa a quegliimmobili localizzati nel territorio di ogni rispettivo Comune attribuendovi ilgettito di una serie di imposte a questi connessi (art. 2).2. creazione di un Fondo sperimentale di riequilibrio (art.2, comma III): perrealizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzioneai Comuni della fiscalità immobiliare.3. come sistema alternativo facoltativo a quello ordinario IRPEF per ilreddito fondiario, creazione di un’imposta sotto forma di cedolare seccasugli affitti con un’aliquota ordinaria del 21%, sostitutiva di IRPEF e relativeaddizionali, imposta di registro e bollo sul contratto di locazione (art. 3).

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4. attribuzione di una compartecipazione – alquantodiscutibile - al gettito dell’iva in percentuale equivalentealla compartecipazione del 2% al gettito dell’IRPEF.5. si dispone poi in merito a due particolari imposte, giànote nell’ordinamento tributario: l’imposta di soggiorno(art. 4) e l’imposta di scopo (art. 6).6. graduale cessazione, anche parziale, – da attuarsi conregolamento - della sospensione del potere dei Comunidi istituire l’addizionale comunale all’IRPEF o diaumentarla nel caso in cui sia stata istituita (art. 5).

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7. ex art. 7 – rubricato non a caso federalismo fiscalemunicipale - per il finanziamento dei Comuni istituzionedell’imposta municipale, propria e secondaria, e attribuzionedi una compartecipazione al gettito dei tributi pari al 30% nelcaso di trasferimento immobiliare.

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Quindi nella versione originaria ex D. Lgs n. 23/2011

Imposta municipale propria

• sostituisce – dal 2014 – per la parte immobiliare l’IRPEF e leaddizionali relativamente ai redditi fondiari non locati e l’ICI (art. 8).

• Presupposto: possesso di immobili diversi dall’abitazione principale.

• base imponibile: coincide con il valore dell’immobile (comedeterminato ex art. 5 del D. Lgs.vo n. 504/1992).

• Aliquota: per gli immobili diversi dall’abitazione principale l’impostaè applicata con aliquota pari allo 0,76%.

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• Soggetti passivi: proprietario o titolare di diritto reale digodimento su tali immobili.

quindi→ gli elementi essenziali sono determinati con fontestatale.→ al Comune- facoltà di variare, con deliberazione del Consigliocomunale, in aumento e riduzione entro un certo rangel’aliquota, nonché di ridurla fino alla metà- introdurre l’accertamento con adesione o altristrumenti deflativi del contenzioso.

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• periodo di applicazione dell’imposta: anno solare cuicorrisponde un’autonoma obbligazione tributaria;

• termini di pagamento dell’imposta: due rate di pariimporto scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre

• regime di esenzione: si riprendono le fattispecie di cuiall’art. 7 del Decreto Ici;

• indeducibilità dell’Imu ai fini dell’Irpef, dell’Ires edell’Irap;

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Imposta municipale secondaria

• sostituisce – sempre a partire dal 2014 – specifici tributi locali quali:

- la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche

- il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche

- l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubblicheaffissioni

- il canone per l’autorizzazione all’installazione di mezzipubblicitari.

• Presupposto: occupazione di beni che appartengono al demanio o alpatrimonio indisponibile dei Comuni.

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• Soggetto passivo: colui che effettua l’occupazione

• Determinazione: in base a durata ed entità dell’occupazione contariffe diverse a seconda del tipo e del fine dell’occupazione stessa(art. 11).

quindi

→ è la fonte statale a prevederne l’introduzione ed i criteriessenziali. La disciplina d’attuazione in questi margini sarà poideterminata con regolamento ex art. 17, comma I, della legge n.400/1988.

→ il Comune può con proprio regolamento disporre esenzioni,agevolazioni ed altre modalità di applicazione.

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• Su questa disciplina istitutiva intervengono:

- Decreto “Salva Italia” n. 201/2011 convertito nellaLegge n. 214/2011

- Decreto Legge “Liberalizzazioni” 24/1/2012 n. 1

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Art. 13 del D.L. n. 201/2011

• Tassazione dell’abitazione “principale” ed eventuali pertinenzedel soggetto passivo

• Si incrementano le basi imponibili dei beni immobili, essendostati aumentati (e non di poco) i coefficienti moltiplicatoriconcernenti le rendite catastali dei fabbricati (urbani erurali) e i redditi dominicali dei terreni agricoli

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Sono state abrogate, a decorrere da 1/1/2012:

• Art. 1 del D.L. n. 93/2008 (convertito dalla L. n.126/2008), relativo all’esenzione dal pagamento dell’Iciper l’abitazione principale ed eventuali pertinenze delsoggetto passivo, ad eccezione delle abitazioni (edeventuali pertinenze) censite nelle categorie catastali A/1(abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9(castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

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• Art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, concernentela potestà comunale di aumentare la detrazione Ici perl’abitazione principale del soggetto passivo;

• Art. 59, comma 1, lettere d), e) e h), dello stesso D.Lgs. n.446/1997, concernente la potestà comunale ai finidell’Ici di:

– considerare parti integranti dell’abitazione principalele sue pertinenze;

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– considerare abitazioni principali, con conseguenteapplicazione dei relativi benefici (aliquota ridotta edetrazione d’imposta), quelle concesse in uso gratuito(comodato) a parenti in linea retta o collaterale,stabilendo il grado di parentela;

– disciplinare le caratteristiche di fatiscenzasopravvenuta del fabbricato, non superabile coninterventi di manutenzione, agli effetti della riduzionedell’imposta in misura pari al 50%, come previstodall’art 8,comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992 (in seguito“Decreto Ici”);

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• art. 8, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 23/2011,concernente l’applicabilità dell’aliquota Imu di base in caso dimancata deliberazione della variazione (in aumento o indiminuzione) dell’aliquota stessa;

• art. 9, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 23/2011, concernentela modalità di corrispondere l’Imu a partire dal 1° gennaio 2015secondo le disposizioni dei Comuni;

• art. 23, comma 1-bis, del D.L. n. 207/2008 (convertito dalla L.n.14/2009), concernente l’interpretazione autentica dell’art. 2,comma 1, lettera a), del Decreto Ici, secondo cui ai fini dell’imposta ifabbricati rurali sono esclusi dall’imposizione poiché non sonoconsiderati“fabbricati”;

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• art. 7, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del D.L. n. 70/2011(convertito dalla L. n. 106/2011), concernente la recentedisciplina dei fabbricati rurali abitativi e strumentali, se censitirispettivamente nelle categorie catastali A/6 e D/10.

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IMU sperimentale

• Presupposto: possesso formale a titolo di proprietà o dialtro diritto reale di godimento (usufrutto, uso,abitazione) di fabbricati, aree fabbricabili e terreniagricoli ubicati nel territorio dello Stato, a qualsiasi usodestinati, compresi quindi quelli strumentali o alla cuiproduzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

• anche l’abitazione principale del soggetto passivo e ifabbricati rurali ad uso sia abitativo, sia strumentale allosvolgimento delle attività agricole.

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• i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengonosvolte le attività agricole di cui all’art. 2135 C.C.: cioè terreninormalmente inutilizzati (cosiddetti “incolti”) e di quelli, nonpertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelleagricole (ad esempio, terreni utilizzati come depositi di ghiaia osabbia);

• i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attivitàagricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: piccoliappezzamenti di terreno (cosiddetti “orticelli”) coltivati in modooccasionale senza strutture organizzative.

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• Inoltre manca conferma ufficiale per applicazione IMU sutali beni:

• fabbricati costruiti abusivamente, indipendentementedal fatto che sia stata presentata o meno l’istanza disanatoria edilizia (ris. 6 giugno 1994);

• impianti eolici finalizzati alla generazione di energiaelettrica che, solitamente, devono essere censiti allacategoria catastale D/1 (Agenzia del Territorio, circ. n.14/T del 22 novembre 2007).

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Molto interessante il discorso sulle esenzioni ex art. 9 D. Lgs 23/2011 che riguardano:

a) gli immobili, destinati esclusivamente ai compitiistituzionali, posseduti dallo Stato e, nel proprio territorio, dalleregioni, dalle province, dai Comuni, dalle comunità montane, daiconsorzi fra detti enti e dagli enti del servizio sanitario nazionale;b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali daE/1 a E/9;c) i fabbricati destinati ad usi culturali di cui all’art. 5-bis del D.P.R.n. 601/1973 (musei, biblioteche, archivi, cineteche);d) i fabbricati e loro pertinenze destinati esclusivamenteall’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni di cuiagli artt. 8 e 19 della Costituzione (cfr. art. 2 della L. n. 206/2003; ris.n. 1/DPF del 3 marzo 2004);

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e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede, come indicati negliartt.da 13 a 16 della L. n. 810/1929 (Trattato Lateranense);

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioniinternazionali per i quali, in base ad accordi resi esecutivi nelterritorio dello Stato, era prevista l’esenzione dal pagamentodell’Ilor;

g) i terreni agricoli situati nelle aree montane o di collina delimitateai sensi dell’art. 15 della L. n. 984/1977. L’elenco dei Comuni èriportato nella citata circ. n. 9/249 del 14 giugno 1993 (cfr. ris. n.5/DPF del 17settembre 2003; Cass., sez. trib., sent. n. 22125 del 29ottobre 2010);

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h) gli immobili utilizzati dagli enti pubblici e privati diversi dallesocietà, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno peroggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali(art. 73, comma1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986), destinatiesclusivamente allo svolgimento:

– delle attività assistenziali, previdenziali, sanitarie,didattiche,ricettive, culturali, ricreative e sportive;

– delle attività dirette all’esercizio del culto e alla cura delleanime, alla formazione del clero e dei religiosi (per scopimissionari),alla catechesi e all’educazione cristiana (art. 16, primocomma, lettera a),della n. L. 222/1985).

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• Sotto questo punto di vista interessante ed attuale è ildiscorso in relazione al rapporto IMU – Chiesa – entiecclesiastici

→ bozza d.m.settembre 2012

→ parere Consiglio di Stato

→ nuova proposta

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In conclusione

• Gli attuali tributi presenti a livello locale (anche quellirecentemente introdotti) non sembrano rispondere alleistanze ed ai principi federalisti

Infatti

• Mancano tributi propri propri (a livello locale anche perché ilComune ha la sola potestà regolamentare ma non è previstoun tale ruolo per la Regione)

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• Qualche autonomia di entrata potrebbe derivaredall’introduzione di agevolazioni ed esenzioni localizzate alivello territoriale

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• La legge n. 42/2009 risulta estremamente ambigua in quanto

- propone un livello centralizzato per i tributi propri(regionali e locali)

- riconosce una ridotta autonomia locale

- riconosce un ruolo fondamentale allecompartecipazioni (quindi finanza derivata)

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• Il d. leg.vo N. 23/2011 rispecchia e rappresenta questa stessaambiguità presentando problemi di legittimità

- costituzionale (tassazione del turismo o dell’ambiente)

- comunitaria (rispetto divieto di aiuti di stato e dellelibertà fondamentali)