Federalismo Fiscale 1 F.Stradini

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Il federalismo fiscale Modulo I La riforma del titolo V della Costituzione: l’art. 119 Cost. e la legge n. 42/2009 A cura della Dott.ssa Francesca Stradini Assegnista Università di Urbino

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Il federalismo fiscale

Modulo I La riforma del titolo V della Costituzione: l’art. 119 Cost. e la legge n. 42/2009

A cura della Dott.ssa Francesca Stradini Assegnista Università di Urbino

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Riforma titolo V Costituzione

• Con Legge 18/10/2001 n. 3, Modifiche al titolo V della parte IIdella Costituzione (in Gazzetta Ufficiale del 24/10/2001 n. 248)

in particolare, ai fini fiscali, occorre considerare questediposizioni:

artt. 114, 117, 118, 119

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in particolare interessa

art. 119 Cost.

a enti territoriali autonomia di entrata e di spesa :

di entrata cosa significa??????

ratio del federalismo, anche fiscale

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Come e se viene attuato il “nuovo” art. 119 Cost.

• Legge 5/5/2009 n. 42, Delega al governo in materia difederalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 dellaCostituzione (in Gazzetta Ufficiale, n. 103 del6/5/2009), cosiddetta Legge Calderoli

• D. Lgs. 14/3/2011 n. 23, Disposizioni in materia di federalismoFiscale Municipale

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Problema

• Autonomia di entrata

due livelli

legge statale (principi generali) – legge regionale – finanzalocale

legge regionale – finanza locale

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Legge n. 42 /2009

• art. 2→prevede la possibilità che con legge regionalesi possano- istituire tributi regionali e locali,- variare le aliquote e le agevolazioni checomuni, province e città metropolitane possonoapplicare nell’esercizio della propria autonomiacon riferimento ai tributi locali.

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→ riconosce come principio generale tra gli altri quellodella territorialità dei tributi e regionali e locali cioècorrelazione tra entrate ed esercizio delle funzioniattribuite a tali realtà territoriali – come indicato dall’art.119 Cost. – rispetto e alla loro autonomia politica, di cuiall’art. 5 Cost., e al riparto delle funzioni stesse, di cuiall’art. 117 Cost.Ne deriverebbe, dunque, un sistema costituito da tributi

manovrabili, per finanziare le spese che vanno oltre i livelli essenziali delle prestazioni e oltre le funzioni

fondamentali.

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• art. 12 costruisce un sistema tributario locale basatosostanzialmente su quello statale e regionale.→ è la legge statale ad individuare i tributi propri deicomuni, nonché delle province, definendone gli elementiessenziali (soggetti, presupposto, base imponibile) e lealiquote di riferimento valide su tutto il territorionazionale.→ alla Regione la possibilità di istituire nuovi tributi deiComuni - nonché delle Province e delle cittàmetropolitane - nel proprio territorio specificando gliambiti di autonomia riconosciuti agli stessi enti locali.

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• Nulla tuttavia dispone in merito a quelli che dovrebberoessere gli elementi necessari dei tributi propri degli enti locali

(vedi differenza tra tributi propri e tributi propri propri)

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• Come attuare l’autonomia di entrata???

problemi di

- coordinamento con i principi dello stato e imposizione statale

- compatibilità con il diritto comunitario

Vedi esempi concreti

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Attualmente

• Attualmente non esistono tributi propri propri (definizione di tributi propri propri)

• Vedi IRAP

• Vedi IMU

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Quindi

• La legge n. 42/2009 risulta estremamente ambigua in quanto

- propone un livello centralizzato per i tributi propri(regionali e locali)

- riconosce una ridotta autonomia locale

- riconosce un ruolo fondamentale allecompartecipazioni (quindi finanza derivata)

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• Il d. leg.vo N. 23/2011 rispecchia e rappresenta questa stessaambiguità presentando problemi di legittimità

- costituzionale (tassazione del turismo o dell’ambiente)

- comunitaria (rispetto divieto di aiuti di stato e dellelibertà fondamentali)