Le riforme strutturali ed il federalismo fiscale.

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Le riforme strutturali ed il federalismo fiscale

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Art. 2 art. 117m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

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Quadro non aggiornato

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Primo Decreto: Federalismo demaniale Il primo decreto, emanato in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è stato il decreto legislativo n.85 del 28 maggio 2010, il c.d. “federalismo demaniale”. Attribuisce a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni un proprio patrimonio. In particolare, con uno o più decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono stati individuati i beni statali che possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, i quali sono tenuti a garantirne la massima valorizzazione funzionale.

Secondo Decreto: Roma CapitaleIl decreto legislativo n.156 del 17 settembre 2010,  recante  “Ordinamento transitorio  di  Roma  Capitale”  ed  emanato  in  attuazione  dell’articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42,  riguarda  l’ordinamento  provvisorio,  anche finanziario, di Roma capitale e configura,  in luogo del comune di Roma, l'ente territoriale “Roma Capitale”. Ulteriori decreti dovranno completare l'attuazione del citato articolo.

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Terzo Decreto: Fabbisogni standardìIl decreto legislativo n.216 del 26 novembre 2010,  recante:  “Disposizioni  in materia  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni  standard  di  Comuni,  Città metropolitane  e  Province”,  emanato  in  attuazione  di alcune disposizioni della legge 5 maggio 2009, n. 42, e  da  attuare  a  sua  volta  con  uno  o  più  decreti legislativi,  prevede  la  determinazione del fabbisogno standard, definito come l'indicatore che, coniugando efficienza ed efficacia, dovrà consentire la valutazione dell'azione pubblica.

Quarto Decreto: Federalismo fiscale municipaleIl  decreto legislativo 14 marzo 2011, n°23, emanato in  attuazione  de gli articoli 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, disciplina il rapporto economico tra lo Stato centrale e gli enti locali in modo che i comuni abbiano la possibilità di ottenere nuove entrate attraverso forme di tassazione versate e trattenute in loco.  Il decreto prevede una fase transitoria, dall’anno 2011, con la devoluzione ai comuni del gettito di alcuni  tributi vigenti connessi con  la fiscalità  immobiliare, ed una seconda fase, a partire dal 2014 con imposte sul possesso e sul trasferimento di immobili, sulla cedolare sulle locazioni e sulla compartecipazione all'Irpef.

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Quinto Decreto: Autonomia tributariaIl decreto legislativo 6 maggio 2011 n°68,  emanato  in attuazione   della  legge 5 maggio 2009, n. 42, e  recante "Disposizioni  in  materia  di  autonomia  di  entrata  delle  regioni  a statuto  ordinario  e  delle  province,  nonché  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni standard  nel  settore  sanitario" congloba  decreti  attuativi  sul  fisco  regionale,  sul  fisco provinciale e sui costi e fabbisogni standard nel settore sanitario.Il  decreto  legislativo  fornisce  le  linee guida per l'attuazione della compartecipazione degli enti locali all'Irpef, all'Irap e all'Iva, rivedendo i meccanismi delle addizionali e regolando i principi entro il quale potranno essere istituite le nuove tasse di  scopo da parte di province e  città metropolitane. Prevede,  inoltre,  che  il  fabbisogno  standard del settore sanitario sia determinato in coerenza con il quadro macroeconomico e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli obblighi a livello comunitario, distinguendo la quota destinata alle province e regioni autonome.

Sesto Decreto: Rimozione squilibri Il decreto legislativo n°88 del 31 maggio 2011,  attuativo  dell’articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e  recante“Disposizioni  in materia  di  risorse  aggiuntive  ed  interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali”, disciplina la destinazione delle risorse aggiuntive e l’effettuazione di interventi speciali.Il  decreto  attuativo  individua nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), ridenominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, lo strumento per la rimozione di squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese.

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Settimo Decreto: Meccanismi sanzionatoriIl decreto n°149 del 6 settembre 2011, recante “Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, provincie e comuni”, attua gli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il  decreto  disciplina i meccanismi premiali verso  gli  enti  che  assicurano  qualità  dei servizi offerti e assetti finanziari positivi, nonché quelli sanzionatori nei confronti degli enti  che  non  rispettano  gli  obiettivi  finanziari.  Introduce  il  Fallimento politico nei confronti  dei  rappresentanti  istituzionali  ritenuti  responsabili  del  dissesto  del  proprio ente  (Regioni,  Provincie,  Comuni)  e  istituisce  meccanismi  di  governance  degli  enti territoriali dettando principi e obiettivi organizzativi.

Ottavo Decreto: Armonizzazione sistemi contabili e schemi di bilancio il decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011, emanato  in attuazione degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e recante “Disposizioni  in materia di armonizzazione dei  sistemi contabili e degli  schemi di bilancio delle Regioni, degli enti  locali e dei  loro organismi”,  si  pone  la finalità di rendere i bilanci degli enti territoriali,  ivi  compresi  i conti  del  settore  sanitario,  omogenei e confrontabili tra  loro,  anche  ai  fini  del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche.

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Nono Decreto : Ulteriori disposizioni Roma Capitale Lo schema di decreto, predisposto in attuazione dell’art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e recante “Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della  legge 5 maggio 2009,  n.  42,  in  materia  di  ordinamento  di  Roma  Capitale”,  disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato a Roma Capitale. Dispone,  inoltre,  che  il trasferimento delle funzioni di competenza legislativa dalla Regione Lazio sia effettuato con  apposita legge regionale.

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La L. 42/2009 è una legge delega che necessitava di decreti delegati da  emanare  entro  due  anni  dall’entrata  in  vigore  ma  si  è  resa necessaria una proroga di sei mesi per completarne l’iter. Dal  21 novembre 2011 decorrono poi  tre anni per l’adozione dei decreti legislativi integrativi e correttivi della normativa adottata. 

Che fine ha fatto il federalismo fiscale?

Nel  frattempo  il  quadro economico e normativo completamente mutato  per  l’aggravarsi  della  crisi economica  internazionale.  Le  scelte  del  governo  Monti sembrano  seguire  una  impostazione differente dagli indirizzi contenuti nella legge sul federalismo fiscale. 

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Ripristinato  il  regime  della  Tesoreria unica  introdotto  dalla  legge 720/1984.  Le  entrate  degli  enti  locali  dovevano  essere  versate presso due conti specifici giacenti presso la Banca d’Italia. L’articolo 35  del  Decreto  Legge  24  gennaio  2012  n.1,  recante  “Disposizioni urgenti  per  la  concorrenza,  lo  sviluppo  delle  infrastrutture  e  la competitività”  -  cosiddetto  Decreto  sulle  liberalizzazioni  -    è intervenuto  sulla  gestione  delle  tesorerie  di  Regioni  ed  Enti  locali, sospendendo  l’efficacia  delle  disposizioni  vigenti  e  riportando  in vigore le norme degli anni ’80. 

50% IMU su seconde case allo Stato anziché ai comuni (artt. 13 e 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 – il cosiddetto “salva-Italia”) 

Disposizioni recenti di segno opposto al federalismo

9/10/2912 - Avvio di una nuova riforma del Titolo V della Costituzione riportando competenze allo Stato 

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Il ddl approvato dal Governo il 9/10/2012 è incentrato sul principio dell’unità della Repubblica prevedendo che la sua garanzia costituisce compito primario della legge dello Stato, anche a prescindere dal riparto delle materie fra legge statale e legge regionale (cosiddetta clausola di supremazia presente in gran parte degli ordinamento federali).Il rapporto fra leggi statali e leggi regionali segue una logica di complementarietà e di non conflittualità. Si inseriscono nella legislazione esclusiva dello Stato materie in precedenza a legislazione concorrente: coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, grandi reti di trasporto e di navigazione, disciplina dell’istruzione, commercio con l’estero, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia. Nella competenza statale rientrano anche materie prima non individuate: disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e disciplina generale degli enti locali. Il turismo è stata altresì trasferito dalla competenza esclusiva delle regioni alla competenza concorrente dello Stato.Si attribuisce alla legge statale un ruolo più ampio nell’area della legislazione concorrente: spetta alla legge dello Stato non più di stabilire i problematici “principi fondamentali”, bensì di porre la disciplina funzionale a garantire l’unità giuridica ed economica della Repubblica.

Il ddl costituzionale di riforma del Titolo V della Costituzione (

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