Diritto Romano Classico

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    IL DIRITTO ROMANO CLASSICO

    Caratteristica fondamentale fu lespansione mondiale della civilt romana. Roma, non

    soltanto port a massima estensione il suo impero, ma riusc anche ad imprimere il suo

    marchio nei confronti dei popoli assoggettati. La base di tutto fu data dal regime di

    governo, il principatus. La r.pass, con Augusto, a considerare necessaria listituzione

    extra ordinem di un princeps che garantisse lordine interno e la pax romana nelle

    province. Il prezzo da pagare furono i poteri difficilmente controllabili di costui.

    Levoluzione del sistema politico e strutturale divisa in 3 fasi:

    LA FASE AUGUSTEA (27 a.c./117 a.c.)

    Fase fu dominata da Augusto, che cerc di riportare la pace e lordine nello stato,

    esausto dalla lunga crisi dei sec.I/II. La figura del princeps romanorum garant la stabilit

    della situazione interna. Il 1atto della politica dOttaviano (imperator Caesar Augustus),

    fu quello di restaurare le istituzioni repubblicane. Egli rinunci al consolato e ottenne in

    cambio dal senato e dai concilia plebis, il conferimento della tribunitia potestas, e il titolo

    dAugustus. Cos ebbe il potere di paralizzare tutta lattivit degli altri magistrati,

    convocare plebe e senato. Le vicende del suo principato furono alterne. Il 18 e 17

    a.c.furono anni tranquilli, di cui egli approfitt per far approvare dalle assemblee

    importanti leggi, restauratrici dei valori fondamentali del costume romano; quelle in tema

    di matrimonio, repressione di vecchi e nuovi crimina. Si propose 3 compiti; risanamento

    sociale e politico di Roma, pacificazione dellimpero e coesione di questultimo con la

    repubblica. Poich la sua posizione era fondata sul carisma personale, era difficile

    ricorrere ad una disciplina legislativa fondata sulla successione. I sistemi per risolvere il

    problema furono 2: quello della correggenza, grazie al quale il princeps, in vita, chiamava

    un successore a collaborare agli affari di governo (metodo adottato da Augusto); quello

    dinastico. Mor a Nola nel 14 d.c. Dal 14 al 68 d.c.il principatus fu successivamente

    attribuito a Tiberio, Caligola, Claudio e Nerone, appartenenti alla gens claudia. Tiberio

    figlio adottivo dAugusto, tenne il principato dal 14 al 37 d.c. il suo avvento al potere fu

    gradito al senatus, al quale favor il trasferimento della decisione politica in ordine alla

    designazione dei candidati alle magistrature. Tiberio, dopo la morte del figlio Druso, si

    allontan da Roma. Morto Tiberio nel 37 d.c.il senatus scelse come princeps il figlio di

    Germanico, Gaio alias Caligola, uomo troppo ambizioso. Egli cerc di superare lurto con

    il senato ricercando il favore delle categorie infime della popolazione, ma ebbe la peggio e

    fu ucciso dopo solo 3 anni di principato. Dopo la morte di Caligola fu eletto Claudio

    Nerone, fratello di Germanico, scelto dai pretoriani. La sua tempra era debole, dato che la

    cerchia di liberti di cui si circond prese il sopravvento su di lui, orientandone la politica in

    modo favorevole alle province. A ci si aggiunse linvadenza della famiglia. La 3moglie,Messalina, era talmente viziosa che la fece uccidere. La 4moglie, Agrippina minore, figlia

    di suo fratello Germanico, che dalle prime nozze aveva avuto Domizio Nerone spinse

    affinch alla successione ci fosse lui e non Britannico, convincendo Claudio ad adottarlo.

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    Le sue opere maggiori furono: larghe concessioni della cittadinanza romana e aumento

    del numero delle corti pretorie. Ci fece pensare ad una monarchia burocratica e

    universale. Quando questi mor fu eletto nel 54 a 17 anni Nerone, che govern con i

    consigli della madre Agrippina e del filosofo Seneca. Maturato, fece uccidere nel 59 la

    madre, poi nel 62 la moglie ripudiata Ottavia (rimpiazzata da Poppea) e cos Seneca. Si

    erse quindi a monarca assoluto. Con lui decadde leconomia, dilag linflazione, fino a

    quando egli si uccise nel 68. qualche anno prima, aveva distrutto con un incendio met

    Roma, per costruirne una nuova, e incolp i cristiani. Dalla morte di Nerone fino allanno

    successivo ci fu un anno di disordini militari tra i vari pretendenti, che va sotto il nome di

    1anarchia militare, che implic la scelta dei nuovi princeps sulla base di doti personali e

    sul loro ascendente sugli eserciti.. Si apr cos la fase della dinastia dei Flavi. Tito Flavio

    Vespasiano (69/79) si dedic al risanamento delle finanze, dissipate da Nerone, con un

    sistema rigido nelle spese pubbliche, non si appoggi allesercito, n approfitt della sua

    forza. Tito F.V.II (79/81), successe al padre, continuando la sua opera con elargizioni di

    denaro al popolo che parve portare a Roma un periodo di pace. Mor nel 81. Gli successe

    il fratello minore, T.F.Domiziano (81/96). Sul piano militare comp molte imprese; dal

    completamento della conquista Britannica allistituzione di 2 importanti province oltre il

    Reno. Le forti spese militari e la tendenza assolutistica del princeps mobilitarono la

    nobilitas, che uccise Domiziano. Cos fin la dinastia dei Flavi. Per un breve periodo fu

    princeps Nerva, fino al 98. poi tutto pass a Marco Ulpio Traiano, che concluse la fase

    augustea della r.u.r.in ottimo modo, tanto da ottenere il titolo doptimum princeps.

    Svilupp una politica interna caratterizzata da unaccorta svalutazione della nobilitas

    senatoria a vantaggio degli equites. Alla crisi finanziaria fece fronte con unulteriore

    svalutazione della moneta. Fece grandi imprese militari, con la conquista della parte

    media e inferiore del Danubio a spese dei Daci, riuscendo a sconfiggere laccanita difesa

    di Decebalo. Sicuro del Danubio, pass in oriente, per risolvere il problema dei Parti, che

    per non riusc mai a distruggere totalmente, meritando per il titolo onorifico di Partico.

    Mor nel 117 d.c.il Lo scontro definitivo con i Parti fu abbandonato per sempre.

    LA FASE ADRIANEA (117 d.c./235 d.c.)

    Il successore di Traiano, Adriano (117/138), inizi lomonima fase. Estimatore

    dellellenismo, valorizz al massimo le tradizioni provinciali. Riordinata lamministrazione

    statale e le finanze, e sostitu il Senato con un consilium principis, del quale facevano

    parte i pi alti funzionari e i pi qualificati giuristi. Gli ultimi anni del suo governo (132/5)

    furono funestati dalla sanguinosa rivolta degli ebrei in Palestina, provocata dallincauta

    costituzione della colonia Aelia Capitolina, che lui elimin con molta fatica. Tornato a

    Roma nel 134, inizi a pensare alla sua successione. La scelta cadde su LucioCommodo, di rango senatorio, con malcontento degli aspiranti Serviano e Salinatore,

    che furono uccisi da Adriano. Questiniziativa non favor Commodo, che mor nel 138 in

    Pannonia. Cos Adriano nomin Antonino Pio (138/161) poco prima della morte, che apr

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    la medesima dinastia. La sua politica cancell gli istituti repubblicani tradizionali (comizi,

    senato, mag.) e lo stesso princeps, si circond di un consilium princips da lui scelto.

    Cerc di perfezionare la centralizzazione dei pubblici poteri e la fusione tra ambiente laico

    e provinciale. Morto nel 161, lasci il trono ad uno dei suoi figli adottivi, Marco Aurelio

    Antonino (161/181), che non volle essere solo al governo ma fece eleggere come

    correggente il fratello Lucio Vero (1correggenza, collegialit uguale). Dur 8 anni, fino

    al 169 per la morte di Lucio. Vinta non definitivamente la guerra con i Parti per la morte di

    Lucio, questi fu sostituito da Lucio Aurelio Commodo che fece ammalare le finanze, a

    causa degli sperperi e fu strangolato. I suoi cospiratori scelsero come successore

    Pertinace, che chiese ed ottenne la designazione dal senato. Ripristin alcune libert

    repubblicane, ma quando volle ripristinare le finanze attraverso contrazioni di spese fu

    vittima di una congiura da parte degli stessi pretoriani. Si apr cos il periodo della

    2anarchia militare, conclusa nello stesso anno (193) da Settimo Severo (193/211), con

    il quale inizi la dinastia dei Severi, che dur fino al 235. egli svalorizz la repubblica e

    condusse Roma verso lassolutismo imperiale. Si confer il titolo di dominus ed eresse una

    monarchia assoluta. La sua opera fu proseguita dal figlio, M.A.Antonino, detto Caracalla

    (211/217), che assieme al fratello Geta cre la 2correggenza per volere del padre. Ma i

    rapporti tra i due non furono mai idilliaci, cos Caracalla fece uccidere il fratello. Egli

    eman la famosa constitutio Antoninianacon cui concesse ai quasi tutti i sudditi romani

    la cittadinanza. Fu il colpo di grazia alla repubblica. Fu ucciso nel 217 per istigazione di

    Macrino, suo successore, che govern per poco tempo (218), poich aveva contro la

    famiglia dei Severi, che lo sostituirono con Avito Bassiano, detto Elagabalo. Costui

    trascur nel modo pi assoluto di adattarsi alle tradizioni romane, cercando anzi di

    introdurre in Occidente i riti della religione di cui era sacerdote. Ucciso dai pretoriani, fu

    sostituito da Severo Alessandro, che copr il principato dal 222 al 235. Egli ripristin i

    valori della tradizione romana, e si dimostr aperto verso quelle dei provinciali. La

    situazione dellimpero era deteriorata, a causa della crisi finanziaria e dei disordini ai

    confini. Cerc il possibile per risanarla, ottenendo molte vittorie contro i Parti, i soldati lo

    uccisero insieme alla madre. Non avendo eredi si spense la dinastia dei Severi.

    LA FASE DI CRISI DELLA RESPUBLICA UNIVERSALE (235 d.c./284 d.c.)

    Cos si apr il periodo della 3anarchia militare, nella quale accadde la crisi della r.u. Le

    cause furono molteplici. I princeps, avendo poteri politici e militari, finirono per

    sovrapporsi al senatus. Sulla scena politica rimase cos il solo princeps con il sostegno

    dellesercito; nacque cos la figura dellimperatore soldato. Altre cause furono la

    decadenza economica, quando cess lafflusso di ricchezze a Roma ottenute attraverso

    le conquiste territoriali; la provincializzazione dellesercito, dopo la constitutioAntoniniana di Caracalla; i principi, infatti, per sopperire alle deficienze delle milizie

    italiche, furono costretti a ricorrere ai provinciali; lopera corrosiva del cristianesimo;

    religione non conciliabile con unorganizzazione politica non cristiana. Il suo

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    insegnamento consisteva nella dipendenza del cristiano prima da Dio e poi dallo Stato e

    ci comportava una separazione delle 2 sfere di potere (date a Cesare..date a Dio..). Di

    conseguenza, i cristiani furono osteggiati e, tra Nerone e Diocleziano, si contano almeno

    10 persecuzioni feroci; la pressione dei barbari, che aspettavano il lento indebolimento

    interno di Roma; la disgregazione politica ed economica, cio quando lItalia, per motivi

    economici, dovette riconoscere lautonomia a molte province. Inizi cos lepoca dei

    tiranni, per indicare lillegalit degli imperatori che si succedettero e contrapposero. Il

    posto di Alessandro Severo fu preso nel 235 dal capo dei rivoltosi, Massimino, il primo

    imperatore soldato, con il quale ebbe inizio la 3anarchia militare. Si successero poi,

    Marco Giordano, Giordano II, Filippo, Decio, a Ostiliano, Valeriano. La svolta arriv poi

    con Diocleziano nel 285.

    LA RESPUBLICA UNIVERSALE ROMANA

    La struttura dello stato romano dal 27 al 284 fu sempre quella di una respublica. La sua

    nuova caratteristica fu nelluniversalit, cio lapertura a tutti i popoli inclusi nel perimetro

    dellimpero (Caracalla), purch viventi secondo un livello minimo di organizzazione civile,

    determinando un affievolimento della concezione nazionalistica dello stato romano.

    Scomparve ogni residuo di civitas e cambiarono solo i criteri di ammissione dei non

    romani alla cittadinanza romana. Il mezzo attraverso cui ci si arrivava era la

    naturalizzazione (civitas donatio). Esclusi i dediticii (schiavi) e i barbari residenti in Roma

    Per il godimento delle funzioni di governo, rimase intatta la distinzione tra cittadini a

    capacit piena e limitata, alla quale si sovrappose quella tra: Honestiores, cittadini

    optimo iure appartenenti alle alluterque ordo, diviso in ordo senatorius

    (requisito:concessione del latus clavus) e ordo equestre(cives optimo iure)che valse il

    godimento di un certo numero di privilegia (ius suffragi, esclusiva dello ius Honorarium);

    Humiliores, membri dellordo plebeius. Lestensione territoriale della r.u.r.corrispose a

    quella del periodo precedente. Lurbs Roma fu divisa da Augusto in 14 regiones e 265

    vici. Lamministrazione fu sottratta dai magistrati e deferiti ai funzionari imperiali: Il

    territorio italico non appartenente allurbs di Roma fu diviso da Augusto in 11 regiones,

    con la giurisdizione ordinaria mantenuta dai pretori urbanus e peregrinus. La r.u.r.rimase

    un governo aperto, formalmente democratico di regime autoritario, perch i poteri furono

    accentrati nel princeps privo dellereditariet. Continuarono ad esistere le assemblee

    popolari, tutti comandati dal princeps. Nel sistema finanziario aumentarono le spese

    ordinarie, come quelle relative alle opera pubblica, al mantenimento delle legiones e la

    beneficenza alimentare per i fanciulli poveri (alimenta, Nerva e Traiano). Le entrate furono

    costituite da vari tributum, varie imposte dirette e dazi doganali. Lesigenza di un

    risanamento del bilancio fu soddisfatta dal sistema dei munera publica, oneri posti acarico di singoli o collettivit favore dello Stato Il principatus assunse vari aspetti; nella

    fase augustea, manc del tutto la configurazione dellereditariet e della designazione. Il

    princeps fu ritenuto quindi un cittadino liberamente portato dalle assemblee popolari

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    allaltissima carica. Gli organi repubblicani erano diretti dal princeps, che ne fece strumenti

    della sua politica normativa Nella fase adrianea mut la fisionomia del regime, che

    divenne autoritario. Si diffuse il fatto che i poteri del princeps fossero gi insiti in lui, e che

    il populus e senatus dovessero solo prenderne atto. Si fece largo la designazione fatta in

    vita dal predecessore, alla quale il senato non pot opporsi se non in casi eccezionali.

    Nellultima fase i princeps basavano la propria supremazia sulla forza dei propri eserciti,

    pretendendo lobbedienza dei cives, con una forte svalutazione dei criteri di democrazia

    GLI ORGANISMI TRADIZIONALI ROMANI

    Le assemblee persero importanza sul piano delle attribuzioni. Le assemblee popolari

    persero le attribuzioni giurisdizionali, ma no quelle lgsl. Si limitarono a pronunciare leggi di

    investitura dei princeps (nomina): la lex centuriata de imperio, con cui attribuivano al

    princeps limpero preconsolare a vita; la lex tributa de protestate tribunizia, con cui gli

    riconoscevano la potest dei tribuni. La loro funzione elettorale fu limitata perch esse

    potevano solo approvare o no lelenco di magistrati formati da senatori e equites. A partire

    da Adriano in poi, i magistrati furono eletti direttamente dal princeps. Il senatus fu quello

    che decadde in maniera minore, poich difeso dalla vecchia classe nobiliare, che con ci

    difendeva i propri interessi. La composizione fu ridotta a 600 unit e il requisito richiesto fu

    la civitas optimo iure e la provenienza da una magistratura. Le magistrature decaddero

    con linstaurazione del principatus. Le candidature furono limitate, e i magistrati eletti dal

    princeps che sceglieva esclusivamente tra i patrizi, i pretori e i consoli. Tra le magistrature

    ordinarie decaddero gli aedilitas, il tribunatus plebis e la censura. Il consulatus si vide

    sottratte le att.militari, ma gli furono conferiti incarichi organizzativi e funzioni

    giurisdizionali extra ordinem (cause civili in Roma in sede dappello). I pretori mantennero

    la presidenza delle quaestiones perpetuae. Il quaestordivenne ausiliario del princeps. Il

    vigintiviratus ridotto di numero, e fra i promagistrati rimase solo la figura del

    preconsole. Scomparve il dictator.

    IL PRINCEPS E I FUNZIONARI DIPENDENTI

    Ebbe 2 potest fondamentali. Limperium proconsulare maius et infinitum, implic il

    potere di alta sorveglianza e direzione sui governatori provinciali. La tribunitia potestas

    fu decretata da Augusto a titolo vitalizio dal senato a lui e ai suoi successori da

    unapposita lex tributa. Consist nel potere insindacabile di convocare e presiedere il

    senato e di intercedere contro tutti i magistratus populi romani, Potest minori furono

    limperium sulle province. Egli fu un magistrato extra ordinem, vitalizio, monocratico, con

    poteri attribuiti dalle assemblee popolari e dal senato. In caso di mancata fiducia era

    destituito. Le sue molte funzioni lo indussero a far ricorso ad una moltitudine crescente di

    fiduciari, i funzionari imperiali, da lui nominati e revocati per mansioni civili e militari.Quelli di maggior rilievo furono: il praefectus urbi funzionario di altissimo rango, le cui

    attribuzioni consistevano nella tutela dellordine cittadini, e funzioni giurisdizionale in

    materia penale e civile; il praefectus annonae provveva allapprovvigionamento cittadino;

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    il praefectum vigilum si occup della polizia notturna e del servizio anti incendio. i

    praefecti pretorio, potevano decidere in merito a sentenze civili e penali dei governatori

    provinciali. I praefecti esplicavano funzioni in sostituzione del princeps; i legati

    coadiuvavano il principe nel comando e amministrazione delle legioni; i procuratores

    svolgevano attivit finanziarie e i curatores funzioni anticamente attribuite ai censores.

    GLI ENTI PARASTATALI DELLA RESPUBLICA UNIVERSALE ROMANA

    Ci fu un largo sviluppo delle autonomie locali, con la struttura unica di municipium,

    sorvegliati per dai funzionari del princeps. Lorganizzazione dei municipia ricalcava da

    vicino quella della respublica. La popolazione era costituita dai cives (o municipes) ed

    eventualmente da incolae, cio coloro di origo diversa ma residenti nel municipium. Erano

    soggetti ai munera e ammessi allo ius suffragi. Diversi dai municipia erano i cannabae,

    comunit autonome formatesi intorno ai luoghi fortificati. Il governo dei municipia era

    ripartito sempre in comitia, senatus e magistratus. I comitia era lassemblea dei

    municipes, (10 unit). Il senatus era formato da 100 persone scelti a titolo vitalizio dai

    duoviri. Era convocato e presieduto dai magistrati e, fra le sue attribuzioni, cerano la

    deliberazione vincolante su tutti gli affari di comune interesse. Le magistrature furono

    elettive

    LORGANIZZAZIONE DELLIMPERIUM ROMANUM

    Nel 270 Augusto divise le province in senatorie e imperiali, secondo il criterio di necessit

    di difesa, per assicurare le province pi ricche e potenti, quindi in supremazia. Le

    province senatorie si distinguevano in consolari e pretorie, a seconda del rango del

    governatore. Subordinati ad esso cerano i legati e i questori. Essi venivano eletti dal

    principe circondati da altri magistrati imperiali.. Le province imperiali erano affidate ai

    senatori oppure ai procuratori equestri, denominati legati augusti. Essi avevano il

    comando delle truppe stanziate sul territorio e funzioni giurisdizionali e amministrative. Il

    territorio fu lager provincialis, ager publicus delle provinciae. Gli occupatori privati di

    esso pagavano un imposta reale, lo stipendium. Il governo delle provinciae era

    autocratico, essendo incontrollato dai sudditi. I governatori ricevevano istruzioni dal

    princeps attraverso gli edicta e avevano il titolo di proconsules. I consilia provinciae

    erano ass.annuali dei deputati di tutte le civitates della provincia, le cui attribuzione furono

    deliberazioni circoscritte.

    LORDINAMENTO DELLA RESPUBLICA UNIVERSALE ROMANA

    Caratteristiche furono: la tendenziale universalit della sfera di applicazione dei suoi

    istituti, causato dalluniversalizzazione della respublica; lunificazione dei sistemi

    normativi preclassico in uno i.vetus; la formazione di uno ius novum di ispirazione

    imperiale, come complesso normativo complementare del i.v.; la progressivaidentificazione dellord.giuridico con quello statale. Nella f.augustea, i princeps

    cercarono di legare a s gli influenti giureconsulti per condizionare levoluzione dello i.civ.

    e loperativit dello i. pub. Nella f.adrianea si esaurirono tutte le fonti e i sistemi del diritto

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    nazionale romano, con il principe svolse apertamente le sue attivit norm. extra ordinem.

    Il diritto inizi ad aprirsi anche al Cristianesimo. Nella f.di crisi si ebbe listerilismo dello

    i.v.e lincapacit dello i.novum di darsi una struttura unitaria ed organica. Ci a causa della

    decadenza della giur. romana, che non riusc a tenere un ruolo dirigente onorario.

    IL DIRITTO ROMANO CLASSICO

    La produzione giuridica di questo periodo giunse al massimo dello splendore. Si pervenne

    alla distinzione tra i.pub. e i.priv., ad opera di Ulpiano. Furono intesi come ordinamenti

    giuridici diversi, che avevano come protagonisti il popolo romano nelle sue strutture di

    governo(assemblee, magistrature); e il pater familias ed i suoi interessi personali. Si oper

    anche una diversificazione delle norme giuridiche con riguardo ai modi di produzione,

    individuando un diritto derivante da fonti scritte e da un diritto derivante da fonti orali; si

    distinsero norme inderogabili e derogabili. Al vertice delle fonti si pose la lex publica. Le

    altre (senatus consulta, constitutiones princeps, edicta) colmano lacune della legge ma

    non possono abrogarla.

    IL IUS VETUS

    Con il termine ius vetus ci si rifer a tutti gli ordinamenti giuridici che avevano

    caratterizzato la tradizionale repubblica; il i.c.(vetus e novus), pub., h. La sua evoluzione

    si ebbe attraverso listituto del ius publicae respondendi, che attribuiva ai giuristi il diritto

    di emettere, a richiesta, dei pareri vincolanti per i magistrati, potendo cos creare istituzioni

    giuridiche nuove. Tale ius era attribuito dai princeps ai giuristi di sua fiducia, di cui

    controllava la loro attivit interpretativa. I responsa dei giureconsulti ebbero la stessa

    efficacia delle lex, per cui erano fonti del diritto. Il sistema del ius publicum respondendi

    ebbe per alcuni inconvenienti, tra i quali la disparit di trattamento nei giudizi relativi a

    situazioni simili, contrasti di pareri tra giuristi viventi e defunti. Da qui nacque la limitazione

    allattribuzione di tale potere ai giuristi, secondo responsa prudentium chevincolassero

    sia i magistrati sia i giudici ad una certa fattispecie, perch fossero conformi tra loro. Data

    per la contraddittoriet tra le sentenze e le opinioni, i privati persero fiducia nei giuristi e

    preferirono il sistema di esibire, in giudizio, direttamente al principe, i rescripta

    principium, a sostegno delle loro ragioni. I giuristi si limitarono quindi a funzioni di

    consiglio al principe.

    IUS PUBLICUM

    Il i.p. fu integrato da nuove leggi pubbliche e dai senatusconsulta normativi. Le leggi

    pubbliche erano proposte dallo stesso princeps e votate dalle assemblee popolari che,

    tuttavia, ben poca autonomia avevano, essendo costrette a votare, sovente, leggi votate

    dal princeps. I senatusconsulti erano pareri del senato. I principi ritenevano utile

    rivolgersi al senato per ottenere pareri (non vincolanti) in determinate materie.Lintegrazione del ius publicum ebbe ad oggetto la procedura accusatoria, le figura dei

    crimina e gli istituti civilistici. Una lex Iulia iudiciorium disciplin il procedimento

    accusatorio in merito alle quaestiones perpetue. Quanto ai crimina, intervennero varie

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    leggi a modificare la struttura di quelli gi previsti nel periodo preclassico. In particolare

    una lex Iulia distinse vis publica, ossia ogni azione violenta che intralciasse le pubbliche

    funzioni, e vis privata, cio violente turbative delle attivit private. Inoltre, la lex iulia de

    adulteris istitu un nuovo crimina: ladulterio, unione sessuale tra una donna sposata e un

    estraneo; lo stupro, unione di un uomo e donna di buoni costumi, non sposata. Interventi

    dello ius publicum sugli istituti imperialistici: sogg.di diritto furono considerati le

    associazioni private; successioni mortis causa: fu consentito di istituire eredi i figli nati

    al momento della redazione del testamento, a determinate condizioni: introdotta la

    successione senza testamento dei figli alla madre.

    IL IUS HONORARIUM

    Il i.h.sub un processo di isterilismo, perch non fu pi consentito al praetor di creare un

    nuovo diritto, perch fatto dal giurista non potesse essere pi modificato se non dal

    princeps. Si parl allora di editto perpetuo, eterno, caratterizzato da disorganicit di

    contenuti e variet di stili. I princeps non sostennero lattivit dei mag; anzi, limitarono la

    loro potenzialit di intervento. Il 1passo fu una l.Iulia che rese obbligatorio per quasi tutte

    le cause il procedimento per formulas.

    IL IUS NOVUM

    Il i.n.fu il frutto delle leggi rimesse alla potest del principe e trov il suo strumento di

    tutela nella cognitio extra ordinem, che era un procedimento giurisdizionale che si

    svolgeva con regole diverse stabilite dalla legge Iulia e riguardava sia il processo privato

    che pubblico. Le caratteristiche di tale procedura erano: lunit di procedimento, il

    magistrato davanti al quale era iniziata lazione istruiva e decideva la controversia;

    lufficialit del procedimento, al mag.erano riconosciuti poteri di indagine; la

    procedibilit contumaciale il processo poteva essere condotto a termine anche in

    mancanza del convenuto purch questi fosse stato avvertito; limpugnabilit della

    sentenza, chi fu vinto in una causa in giudizio poteva impugnare la sentenza davanti al

    principe, sospendendo cos lesecuzione; listruzione probatoria che fu affidata al

    giudice, tenuto a rispettare nella valutazione delle prove una certa gerarchia che vedeva

    al primo posto i documenti scritti, poi le testimonianze, le presunzioni iuris ecc.La cognito

    e.o.poteva svolgersi: in rapporto a materie speciali, ad opera del senato o dei magistrati o

    del princeps. Gli imperatori graduarono la loro attivit extra ordinem a seconda dei loro

    poteri: sulla base degli imperia magistratuali loro attribuiti, utilizzarono lo strumento del

    decreto, a carattere normativo, e il mandato, con i quali essi incaricavano i loro funzionari

    di compiere certe attivit; come titolari dellimperio proconsolare, poterono emanare

    decreti che sopravanzavano ogni altra fonte normativa tranne la lex. Questi atti furono

    denominati constitutiones principales. Erano di 3 tipi: decreti; istruzioni generali aigovernatori; istruzioni e consigli ai magistrati e funzionari imperiali. La cognitio

    e.o.intervenne sia in materia criminale sia fra le liti private. In materia criminale si

    specificarono le diverse figure di crimina perseguibili e.o., e furono previste pene

  • 8/4/2019 Diritto Romano Classico

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    straordinarie. Fu ampliata la gamma delle pene: ai lavori forzati, alla riduzione in schiavit,

    allesilio, alla confisca del patrimonio. La carcerazione fu ammessa solo in pendenza di

    giudizio. Contro una sentenza di 1grado, pronunciata in giudizio per formulas, era

    concessa lappellatio al princeps. Quanto allincidenza della c.e.o.sul diritto privato

    classico, basta ricordare interventi in materia di: soggetti di diritto, nel quale vennero

    ricompresi gli schiavi liberati, facilitando la procedura di manomissione; la famiglia,

    introdotto lobbligo degli alimenti tra stretti congiunti; successioni, dove era prevista la

    nomina di un tutore da parte di colui che trasferisse, alla sua morte, il patrimonio ad un

    determinato soggetto (es.un minore).

    LA GIURISPRUDENZA CLASSICA

    Fu caratterizzata da vari principi: loculato tradizionalismo, cio cautela

    nellabbandonare istituti di tradizione repubblicana; selezione dei giuristi ad opera dei

    princeps. In sostanza, lattivit dei giureconsulti si differenzi nelle 3 fasi: in quella

    augustea essi svolsero una limitata attivit autonoma, e si dedicarono alla

    riorganizzazione sistematica dello ius civile e honorarium; in quella adrianea assunsero le

    vesti di consiglieri del princeps e posero come oggetto del loro studio il diritto vigente,

    inteso come ununit sistematica, compiendo, quindi, unopera di coordinamento tra ius

    civile e honorarium; nellultima fase, ci fu la crisi della giurisprudenza, e ci si limit alla

    pubblicazione di testi vecchi. Lattivit dei giuristi continu a coesistere nellagere, cavere

    e rispondere, cui si aggiunse quella di consigliere e didattica; lagere, decadde in

    conseguenza del decadimento dello i.h., cui era collegata; quanto al cavere, cio alla

    redazione e collaborazione di atti giuridici negoziali, essa fu esercitata in materie di

    testamento, salvo poi esaurirsi nella predisposizione dei formulari che potevano essere

    tranquillamente riempiti dalle parti; lattivit del rispondere fu quella pi frequente. I

    giuristi si distinguevano in privilegiati, dotati del i.publicae respondendi, che attribuiva ai

    loro responsa unautorit di legge, e i non privilegiati, i cui responsa, pur se non efficaci

    quanto le leggi, erano tuttavia tenuti in considerazione. La nuova attivit dei giuristi nel

    periodo classico fu quella di consigliere. Essi cio costituivano il consilium di fiducia del

    princeps. Divenne organo ufficiale con Adriano. Di notevole rilievo fu lattivit didattica,

    che era rivolta ad illustrare le istituzioni del diritto romano. Nel periodo augusteo nacquero

    2 scuole di pensiero: la corrente Sabiniana (Capitone), conservatrice, effettuava

    uninterpretazione formale del diritto, diversamente dai Proculiani (Labeone), i quali

    interpretarono il diritto in maniera pi aderente alla vita sociale. Lattivit giurisprudenziale

    si caratterizz di opere di commento, casistica, monografiche ed elementari. Le opere di

    commento esposero la materia attraverso il commento di testi lgsl, giurisdizionali e

    giurisprudenziali. Quelle di casistica furono raccolte di casi e problemi, con le lorosoluzioni (libri responsarum). Le opere monografiche erano specifiche trattazioni di

    svariati argomenti, mentre quelle elementari furono scritte a scopo didattico e

    dinformazione.