Appunti Di Diritto Romano

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1 APPUNTI DIRITTO ROMANO La parabola storica del diritto Romano che si conclude nel 565, può essere articolata in 5 fasi - Arcaica - preclassica - classica - tardo impero del dominato - giustiniano Che cos’è il diritto per i Romani? Definizione attribuita al giurista Celso (epoca classica): “Il diritto è l’arte di ciò che è buono e giusto” (il giurista padroneggia un’arte, un’insieme di tecniche raffinate). Ius e iustitia devono andare a braccetto perché hanno la stessa radice. Il diritto romano è un esempio di divisione tra il diritto e l’etica (religione), in certe realtà diverse dalla nostra, questa distinzione tuttora non c’è (mondo islamico). La cultura giuridica romana, ci ha insegnato che il diritto è separato, sia rispetto alla religione che alla morale. Sicuramente nelle origini del diritto romano troviamo una commistione tra i due, in epoca arcaica. L’autonomia del diritto non è così netta. Come si forma il diritto romano? È stato creato da diversi meccanismi, facciamo un riferimento al “catalogo” di fonti del diritto, dal giurista Gaio, è un giurista del II d.C. (classico), è autore di un’opera di Istitutiones, un manuale didattico, era un giurista che era dedicato all’insegnamento. Per farlo utilizza le istituzioni di Gaio che si divide in 4 libri: Gaio ci individua le fonti di produzione normativa. Quei meccanismi che producono dal suo punto di vista, l’ordinamento giuridico Romano. Cosa intendiamo per fonte di produzione e fonte di cognizione? Fonti di produzione: vengono individuati come meccanismi giuridici che pongono in essere la norma, nell’ambito di un ordinamento. Fonti di cognizione: gli strumenti che ci permettono di conoscere la norma. Questa distinzione vale molto di più per l’ordinamento romano che per gli ordinamenti contemporanei. Nel nostro ordinamento la legge è la fonte di produzione, ma per conoscere quella norma la troviamo nel testo della legge, quindi c’è sovrapponibilità dei 2 concetti. Per il diritto romano non è così. Anche se abbiamo conoscenze lacunose, a causa del poco che ci è pervenuto. Non abbiamo testi originali, abbiamo testimonianze della loro emanazione e del loro contenuto. Sono fonti atecniche, sono fonti storiche (opere letterarie).

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APPUNTI DIRITTO ROMANO

La parabola storica del diritto Romano che si conclude nel 565, può essere articolata in 5 fasi- Arcaica- preclassica- classica- tardo impero del dominato- giustiniano

Che cos’è il diritto per i Romani?Definizione attribuita al giurista Celso (epoca classica): “Il diritto è l’arte di ciò che è buono e giusto” (il giurista padroneggia un’arte, un’insieme di tecniche raffinate). Ius e iustitia devono andare a braccetto perché hanno la stessa radice.Il diritto romano è un esempio di divisione tra il diritto e l’etica (religione), in certe realtà diverse dalla nostra, questa distinzione tuttora non c’è (mondo islamico). La cultura giuridica romana, ci ha insegnato che il diritto è separato, sia rispetto alla religione che alla morale.Sicuramente nelle origini del diritto romano troviamo una commistione tra i due, in epoca arcaica. L’autonomia del diritto non è così netta.

Come si forma il diritto romano?È stato creato da diversi meccanismi, facciamo un riferimento al “catalogo” di fonti del diritto, dal giurista Gaio, è un giurista del II d.C. (classico), è autore di un’opera di Istitutiones, un manuale didattico, era un giurista che era dedicato all’insegnamento. Per farlo utilizza le istituzioni di Gaio che si divide in 4 libri: Gaio ci individua le fonti di produzione normativa. Quei meccanismi che producono dal suo punto di vista, l’ordinamento giuridico Romano.

Cosa intendiamo per fonte di produzione e fonte di cognizione?Fonti di produzione: vengono individuati come meccanismi giuridici che pongono in essere la norma, nell’ambito di un ordinamento.Fonti di cognizione: gli strumenti che ci permettono di conoscere la norma.Questa distinzione vale molto di più per l’ordinamento romano che per gli ordinamenti contemporanei.Nel nostro ordinamento la legge è la fonte di produzione, ma per conoscere quella norma la troviamo nel testo della legge, quindi c’è sovrapponibilità dei 2 concetti.Per il diritto romano non è così. Anche se abbiamo conoscenze lacunose, a causa del poco che ci è pervenuto.Non abbiamo testi originali, abbiamo testimonianze della loro emanazione e del loro contenuto. Sono fonti atecniche, sono fonti storiche (opere letterarie).Fonti di produzione:- Leggi (lex): Gaio fa riferimento alla legge comiziale, (a Roma il popolo partecipava alle assemblee popolari, che si chiamavano comizi “comitium”, era un sistema “democratico” diretto, il cittadino faceva parte all’assemblea, il nostro ordinamento vi sono rappresentanti, una sorta di filtro. Il popolo elegge le cariche istituzionali, e in base a un sistema articolato vota anche le leggi. Erano privilegiati i cittadini più facoltosi, il valore del voto variava in base al patrimonio. La rogatio è la proposta di legge, era fatta dai magistrati, i consoli. Il cittadino poteva votare a favore o contro o astenersi (non liquet: mi astengo) il cittadino romano non poteva fare altro. Nel nostro sistema il parlamentare può emendare, il cittadino romano no. Questa è la lex rogata, i cittadini sono chiamati a votare. I cittadini romani non hanno potere di proporre leggi, neanche aggregandosi.Lex data, è simile alla legge emanata dal governo attraverso una delega parlamentare. Il popolo viene chiamato a conferire una delega ad un magistrato affinché il magistrato emani il testo della legge proposto. È una delega di poteri, che provvederà alla stesure delle disposizioni, ecc.La legge delle 12 tavole, è la prima grande codificazione romana, arcaica, che viene portata a compimento negli anni tra il 451 e il 450 a.C. (nel pieno dell’epoca arcaica). Deriva dagli antichi mores, le consuetudini, un ordinamento giuridico consuetudinario in cui esistono delle regole di comportamento non scritte, che

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però vengono considerate dai consociati come giuridicamente vincolanti, perché hanno risalenza antica, perché lo facevano gli avi. Veniva definito come un diritto dato, un diritto che veniva dal cielo.Ad un certo punto si sentì l’esigenza di trasferire questo diritto orale in diritto scritto. Le leggi delle 12 tavole codifica i mores. Perché? Ci sono problemi politici che lo giustificano.Patrizi erano sostanzialmente gli antichi abitanti della città della città al momento in cui Romolo la fonda o poco dopo, erano delle gentes, dei gruppi di persone radicate a Roma fin dall’origine. I plebei sono diversi anche etnicamente, erano quasi degli extracomunitari. I plebei sono il sostegno politico della monarchia Etrusca (traquini). Appena viene cacciata Tarquinio, i commercianti plebei perdono potere e iniziano i conflitti, quindi viene la necessità di scrivere i mores, diritto patrizio. I plebei, i nuovi arrivati, erano sia poverissimi, ma anche ricchissimi grazie al commercio.Chi è che decide se esistono i mores, chi decide? Il collegio dei pontefici, erano sacerdoti pagani, solamente patrizi. Quindi il monopolio dei mores era affidato ad un unico ceto sociale.La battaglia tra patrizi e plebei è un conflitto per la certezza del diritto, e per questo vengono trascritti nelle leggi delle 12 tavole. Erano affisse nel foro, i galli boi, le distruggono durante l’invasione. Cosa fanno? Le tavole non verranno mai ricostruite, viene di nuovo trasmesso in modo orale. I romani esercitavano la memoria imparando a memoria le 12 tavole.- plebisciti: sono le deliberazioni della plebe, nel 509 vengono cacciati i tarquini, i patrizi ci considerano delle bestie, noi ce ne andiamo sul monte sacro, secedono. Si danno organi propri. I comizi raggruppano il popolo, invece i plebei fanno il concilium, l’assemblea plebea. Creano una comunità alternativa ad immagine e somiglianza di quella cittadina dei patrizi. I deliberati si chiamano plebisciti.Pongono norme che valgono solo per l’ambito dell’ordinamento plebeo. Questo conflitto tra due classi sociali, si esaurisce con la creazione di una nuova classe la Nobilitas patrizio-plebea, in conflitto con il popolo (sia plebea che patrizia).La legge Hortensia stabilisce che i plebisciti vengano equiparati alla legge, come fonte di produzione normativa. Questa segna la fine del conflitto patrizio e plebeo.Per individuare un plebiscito da una legge. Le leggi sono indicate normalmente con due nomi, i consoli roganti, quando invece ci troviamo di fronte a un plebiscito abbiamo un solo nome di un magistrato.- editti dei magistrati: il principale dei magistrati è proprio il pretore, ma non solo, verrà creato un nuovo pretore, il pretore pellegrino (peregrinus: straniero), ha il compito di amministrare la giustizia, in cui sia coinvolto almeno uno straniero. Il pretore originario, diventa pretore urbano.L’editto viene emanato anche da altri magistrati, i cosiddetti edili curuli (esistevano vari tipi di edili). L’editto degli edili curuli, avevano la giurisdizione sui mercati di Roma. Nei mercati venivano trattati, comprati e venduti gli schiavi. Nelle provincie c’era un governatore provinciale, a sua volta emana un editto, simile a quello del pretore, ottimizzato per la provincia che governa.Cos’è l’editto? È un programma, emanato da un magistrato, in base al quale il magistrato emanante si impegna a amministrare la giustizia nel periodo della sua carica. Vengono fissati i criteri, le regole, i principi, in base ai quali amministrerà la giustizia durante il suo mandato. Questi editti si susseguono nel tempo.Perché è importante l’editto? Sono fonti di produzione normativa. Il momento processuale può anticipare il momento sostanziale, talvolta si crea una norma che in precedenza non c’era. Ci si accorge che il diritto civile è insufficiente per tutte le situazioni che possono verificarsi, siamo di fronte a un ordinamento lacunoso, e qui intervengono i magistrati con gli editti. Oltre alle lacune era presente anche una forte rigidità. Se sulle 12 tavole si parlava di alberi non si poteva parlare di viti. Se non parlavi genericamente di alberi, nel formulario pronunciato solennemente, perdevi la lite.Alcune figure contrattuali non erano previste, quindi non tutelate. Il comodato, è un contratto reale, prestito d’uso gratuito. Anche il contratto di deposito non era previsto. Non prevedeva tutela nel caso in cui il depositario non restituisse al depositante quanto depositato. Il problema diventa quello di fornire tutela.E qui interviene il pretore attraverso l’editto.Il pretore quindi concede una nuova azione, che si chiamerà actio comodati. Questa norma viene creata durante il processo. L’organo giurisdizionale, che durante l’attività processuale, produce la norma.Nella fase in iure la parte che ritiene leso un proprio diritto, deve pronunciare delle parole in un preciso formulario. Viene verificato che il formulario sia corretto, senza inutili precisazioni non previste dal diritto.Si conclude la fase in iure, e inizia la fase apud iudicem, davanti a un giudice, che non è più un magistrato, un cittadino scelto dalle parti che provvederà a emanare la sentenza. In iure si fissa il motivo del

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contendere, il giudice deve provvedere se le cose sono andate come le parti sostengono, è un organo di controllo.Le azioni per formula (per formulas): un cittadino si presenta dal magistrato gli racconta gli eventi ed è il magistrato redige la formula e la adegua al caso concreto, ed ecco che si abbatte il formalismo.Le formule astratte sono scritte nell’editto, il magistrato cercherà nell’editto la formula giusta per ogni caso.La storia degli editti può essere ricostruita con una certa semplicità. L’editto viene chiamato in vari modi, l’editto perpetuo che rimane per tutto l’anno del pretore che l’ha emanato. L’editto dell’editto tralatizio è quella parte dell’editto che rimane sempre uguale da magistrato a magistrato, una sorta di cristallizzazione.Si parla anche di editto perpetuo in altri casi, è anche l’editto codificato. Con la codificazione non è più possibile modificare l’editto, che potrà si essere modificato, ma non più dai magistrati, ma solo dall’imperatore. Garantisce la certezza del diritto, ma espropria il magistrato dal potere di modifica.Le azioni in factum (concepte): non hanno nessun aggancio con il diritto civile, vengono create per sanare le lacune.Le azioni fittizie: sono basate su una finzione (fictio), si finge presente un elemento che nella fattispecie non c’è, (esempio della tutela dello straniero, fingendo che sia cittadino romano).Le azioni utili: si applica il meccanismo dell’analogia(ex lege aquilia, in analogia alla legge aquilia), corpore corpori, previsto dalla legge, in caso di contatto corpo a corpo e in caso di danno materiale, per esempio omicidio. Se io convinco lo schiavo di un altro a fare una cosa rischiosa provocando la morte dello schiavo. Nonostante non ci sia stato il contatto, come nel caso di strangolamento o pugnalato. Il pretore, in analogia applica la legge come se ci fosse stato il contatto (convincimento dello schiavo), se non si trova nessun collegamento si arrivava anche a concedere un’azione in factum.- senato consulti: Il senato è rappresentato dalle famiglie più autorevoli. È un organo costituzionale, non ha poteri sul piano normativo, un organo che ha il compito di direzione politica. In epoca repubblicana ha solo scopo politico. I magistrati sono il braccio del senato (la mente. Il timone). Il senato poteva convincere un magistrato a proporre una rogatio, se il magistrato non obbediva la sua carriera politica poteva finire. Ha un potere normativo indiretto attraverso i magistrati. Fondamentalmente era il senato a decidere le proposte di legge e il popolo poteva essere favorevole o contrario.Dopo la fase repubblicana il senato acquista poteri e facoltà normative, ma perde progressivamente il potere politico che va a raccogliersi nelle mani dell’imperatore. Questa fonte di produzione normativa dopo il II d.C tende ad inaridirsi, l’iniziativa circa le deliberazioni senatorie vengono assunte dal principe, che pronuncia in senato, la cosiddetta oratio principi, una sorta di rogatio (proposta) che il principe fa ai senatori in assemblea. Progressivamente con l’atrofizzarsi del potere del senato. A partire dal II a.C. non si parla più di senato consulti, ma di oratio principi, quasi come se assumesse direttamente valore normativo, indipendentemente da quello che diceva il senato.Mentre il voto del comizio era un voto segreto, quindi fondamentalmente libero, il voto in senato era diverso, non era segreto, si votava per discissio, i senatori favorevoli si radunavano da una parte dell’aula e i contrari dall’altra. Finche il potere del senato era equiparato a quello del principe, vi erano votazioni negative, poi ovviamente con l’aumento del potere del principe il senato non era mai sfavorevole a causa del metodo di votazione così plateale (nessuno si azzardava a contrariare il principe).- le costituzioni imperiali: l’accentramento del potere normativo nelle mani dell’imperatore, Adriano, tolse l’emanazione dell’editto da parte dei magistrati, ma lo emanava lui attraverso i magistrati. Quello che contava era quello che decideva l’imperatore. Comizi e plebisciti in epoca classica spariscono, l’editto è codificato, i senato consulti non hanno più valore.Le costituzioni imperiali sono espressione della volontà in maniera diretta, senza la mediazione di altri. L’imperatore produce diritto direttamente..Costituzioni imperiali che hanno carattere generaleGli editti: è uno strumento normativo attrverso il quale l’imperatore pone norme che hanno carattere generale anches se non necessariamente universale, gli editti possono valere per una pluralità di soggetti, ma solo in determinati ambiti, per esempio una singola città o provincia.I mandati: l’imperatore invia istruzioni al funzionario imperiale (un funzionario), che ha l’obbligo ad estenderli a tutti gli abitanti della provincia sottoposta al funzionario. Ad esempio un funzionario della provincia non può sposare una donna della provincia, a causa del conflitto di interessi, un ricco gruppo famigliare potrebbe imparentarsi con il potere.

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.Costituzioni imperiali che hanno carattere particolareEpistole (processuale): risposte del’imperatore a quesiti che gli vengono posti o da un funzionario imperialeRescritti (pre-processuale): risposte del’imperatore a quesiti che gli vengono posti o da un privato cittadino, sono soluzioni di problemi giuridici sollecitati da una domanda, domanda che proviene da un funzionario o da un cittadino.Hanno carattere particolare perché regolano normativamente il caso singolo. Posso avere dubbi e prima di andare in giudizio chiedo all’imperatore, se il caso che gli sottopongo che mi coinvolge, se ho ragione ho torto, chiedo un parere, avviene in una fase pre-processuale.Nell’epoca del principato si afferma la cognitio extra ordinem, si muove al di fuori dell’ordine costituito. Non ci son più le varie fasi, c’è n’è una sola. Un funzionario istruisce la causa al posto del magistrato e la decide al posto del giudice privato. È una forma più vicina al nostro ordinamento. Questo processo extra ordinem, ha un’altra differenza, è appellabile (prima no), se il funzionario secondo me sbaglia posso chiedere all’imperatore. A questo punto il funzionario, nel dubbio, piuttosto di emanare una sentenza sbagliata, e rischiare di essere smentito, scrive all’imperatore una epistola.Il rescritto veniva risposto in un unico foglio per evitare che il cittadino cambiasse la domanda o portasse al funzionario solo la risposta e costruendo una domanda diversa per ricoprire i suoi interessi (magari cambiando un particolare (o omettendo un dettaglio fondamentale alla risposta). Invece le epistole emanate dal funzionario, quindi privo di interesse, venivano risposte su un altro foglio.Decreti: Siamo in fase processuale, è una sentenza emanata dal tribunale imperiale nell’ultimo grado di giudizio (dopo vari appelli), è la soluzione di un caso singolo, è una sorta di epilogo, l’imperatore non era stato ancora contattato. Verranno usati come precedente giudiziario, che viene direttamente dall’imperatore, ha un forte valore. Attraverso questi strumenti che apparentemente risolvono un caso singolo, l’ordinamento giuridico si evolve e si innova.Attività (opinione) dei giuristi (responsa prudentium , i prudentes sono i giuristi): oggi parlando di giurisprudenza, si fa riferimento a sentenze di giudici. Invece nel diritto romano si parla di attività dei giuristi, come produzione di norme. Oggi la dottrina può sottolineare incongruenze normative e poi il legislatore successivamente ci mette mano, modificando la norma in conformità di quello che ha presentato la dottrina. Nel diritto romano, l’attività dei giuristi, non tutti, solo alcuni giuristi importanti, possono creare diritto.

Nel nostro ordinamento esiste una gerarchia nel sistema delle fonti.Il sistema che ci da Gaio non è un sistema gerarchico, è un sistema orizzontale, il ruolo della legge è solamente formale, sono tutte equiparate alla legge.

La GiurisprudenzaCome i giuristi creano diritto e nelle varie epoche storiche, qual è la posizione della giurisprudenza.I primi giuristi sono i pontefici, coloro che facevano parte del collegio pontificale, sono i depositari e gli interpreti dei mores. Dopo la stesura delle 12 tavole perdono il ruolo di depositari, ma rimangono interpreti. Il potere del collegio pontificale viene a meno intorno alla metà del III a.C. dalla fase arcaica alla fase preclassica, processo di laicizzazione delle giurisprudenza, i giuristi non sono più solo i pontefici, ma anche soggetti estranei. All’inizio i giuristi davano consulenza al cittadino, chiunque poteva rivolgersi ai giuristi per chiedere consulto e chiarimenti attraverso l’attività respondente (simile ai rescritti ed epistole dell’imperatore). Non tutti i giuristi avevano la stessa autorità, in base alle cariche politiche che ricoprivano, molto spesso consoli, pretori, in generale famiglie senatorie, era una posizione aristocratica.Con la laicizzazione della giurisprudenza, cominciano a redigersi anche opere giurisprudenziali. La prima fase di giurisprudenza romana era orale, il responsum per definizione è un responso, almeno in origine orale, la richiesta del privato è orale e la risposta del giurista è orale.I giuristi iniziano a scrivere opere giurisiche.La prima fu un opera di commento della legge delle 12 tavole a opera di Sesto Elio.Cominciano a comparire i primi importanti giuristi, che introducono il metodo scientifico (metodo dia eretico) per l’organizzazione della materia, preso dalla filosofia greca: Publio Mucio Scevola, Bruto, Manilio.Alla fine della repubblica appaiano altre 2 figure: Quinto Mucio Scevola (I a.C), Servio Sulpicio Rufo.

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Un conto era trascrivere le risposte ai quesiti in raccolte, un conto è dire ora illustro e commento una intera branca dell’ordinamento giuridico, questo è quello che fa Quinto Mucio Scevola, commenta il diritto civile.Servio Sulpicio Rufo è il primo commentatore dell’editto intorno alla metà del I a.C. proprio con la cristallizzazione dell’editto.Con il principato inizia la giurisprudenza classica, siamo di fronte al momento più elevato dell’evoluzione del diritto a Roma. La giurisprudenza in questa fase si può suddividere in altre 3 sottofasi:Protoclassica: Abbraccia il I d.C. da Augusto fino a Traiano escluso, è caratterizzata da un contrasto tra scuole, i sabiniani (Capitone -> Sabino) e i proculiani (Labeone -> Proculo), sono due scuole di giuristi contrapposti, che si contrastano tra tematiche giuridiche. Avevano un diverso comportamento nei confronti del principato, Labeone è un oppositore del nuovo corso costituzionale, mentre Capitone si adegua.Labeone scrive un altro commentario all’editto, che rimpiazza quello di Servio, sono poassati 50/70 anni.Il contrasto si esaurisce e si entra nel periodo medioclassico.Medioclassica: fine del I d.C. fino all’epoca di Marco Aurelio esclusa l’epoca dei Severi più o meno il II d.C.Il contrasto tra le due scuole è attribuito a un grande giurista Salvio Giuliano a cui Adriano aveva dato il compito di codificare l’editto , ma è anche colui che risolve il contrasto.Un altro è Celso.Pomponio e Gaio sono prevalentemente dediti alla didattica, all’insegnamento. Fino a quel momento non si insegnava il diritto nelle aule, ma si insegnava facendo in modo che chi era interessato doveva seguire i giuristi nel loro lavoro (come un tirocinio).Tardoclassica: è l’epoca dei grandi giuristi Severiani, non perché erano qualitativamente superiori, ma perché le loro opere sono state conservate per secoli e Giustiniano e il digesto, quindi questa è la giurisprudenza che noi conosciamo meglio.Paolo e Ulpiano sono giuristi che svolgono un’attività volta alla costruzione del sistema, commentari al diritto civile e commentari all’editto.Papinano scrive ancora opere di responsa e questionesModestino fa da cerniera tra la grande esperienza della giurisprudenza Romana e quello che verrà dopo a partire dall’epoca del Dominato

Chiuso il periodo arcaico, preclassico e classico

Il Dominato (post-classico)Inizia grossomodo con l’ascesa al potere di Diocleziano 284 d.C.È un’epoca considerata di decadenza e crisi, si parla di crisi politiche dopo gli anni dell’instabilità politica del III e crisi militare.Lo stato progressivamente riconosce la legittimità del culto cristiano (l’editto di Milano di Costantino) con l’editto di Tessalonica si riconoscerà il cristianesimo come religione ufficiale. Da religione perseguitata diventa prima religione tollerata e poi religione ufficiale.Cosa succede alle norme di produzione normativa?La legge comiziale si era estinta alla fine del I d.C. i plebisciti erano scomparsi già prima, gli Editti dopo la codificazione di Adriano ad opera di Salvio Giuliano. Queste fonti non sono più attive, fanno parte di un passato. I senato consulti hanno avuto un momento di espansione, ma alla fine del II d.C. erano una via d’espressione della volontà normativa dell’imperatore, con l’oratio principis.Rimangono le costituzioni imperiali e i responsa prudentium.Ius publice respondendi ex autori tate principis. La facoltà di dare responsi pubblicamente, si può ottenere l’autorizzazione a parlare come se il giurista parlasse a nome dell’imperatore. Ius respondendi, una sorta di patente del buon giurista. Viene concesso ai giuristi autorevoli, ma anche ai giuristi d’accordo al nuovo ordinamento costituzionale. Diventa uno strumento di pressione nei confronti del giurista. Sei un buon giurista solo se la pensi come l’imperatore. È un’intrusione nella libera facoltà del giurista.Si faceva parte del consilium imperiale. Strumento fortissimo di pressione politica.Nell’epoca dei Severi, il giurista diventa un burocrate, entra a far parte del potere. Non è più una figura indipendente, ma fa parte dell’organizzazione amministrativa dell’impero. Determina un controllo sull’attività del giurista.

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L’indebolimento dei giuristi fa si che la giurisprudenza diventi anonima, ma abbiamo perso memoria del loro nome (o poci), viene svolto tutto dalla cancelleria imperiale, quindi vi è una burocratizzazione della giurisprudenza.Le opere di quest’epoca seconda meta del III, IV e V d.C. sono opere anonime e opere che rielaborano opere giurisprudenziali classiche, a tal punto da riprendere i nomi che vengono riediti.La riedizione delle opere classiche, vengono ristampate le opere del periodo classico. In questo periodo si passa dal rotolo al codice, il supporto scrittorio un tempo era il rotolo e diventa il codice, una sorta di nuova tecnologia. Il codice è una sorta di libro rilegato. Oltre a introdurre errori, venivano introdotte glosse, spiegazioni. A causa di questo si tende a distanziarsi dall’originale. Prendono piede vere e proprie rielaborazioni libere. A causa di queste trascrizioni si perde la certezza di diritto.Tutte le opere dei giuristi vengono definite iura. Un lato dell’ordinamento appoggia su questo e dall’altro appoggia sulle leges, che non sono più le leggi comiziali, ma le costituzioni imperiali. Tutto l’ordinamento in epoca post classica, si basa sui giuristi da un lato e dall’altro le costituzioni imperiali. IURA e LEGES.Una legge emanata a Ravenna nel 426 d.C e si chiama legge delle citazioni, Valentiniano III (aveva pochi anni, era sottoposto alla reggenza della madre Galla Placidia) stabilisce delle regole in materia di utilizzazione giudiziale dei iura, cioè delle opere dei giuristi.La costituzione di Valentiniano dice che possono essere utilizzate in giudizio le opere di solo 5 dei tantissimi giuristi, questi 5 sono: I tre più importanti dell’epoca Severiana Paolo, Urpiano e Papiniano, sono i più recenti, quindi hanno meno probabilità di essere modificate. Il quarto è Modestino e il protagonista della giurisprudenza postclassica, Gaio. Al di fuori di queste le altre perono valore autoritativo. È una legge di decadenza. Può essere che questi si pronuncino in un determinato caso giuridico in maniera differente, quindi in caso di contrasto la legge delle citazioni stabilisce il criterio della maggioranza, se si determina una parità si stabilisce che debba prevalere l’opinione di Papiniano, se Papiniano non si era pronunciato, il giudice riacquista una libertà di giudizio, ma non assoluta, solo nell’ambito delle soluzioni espresse.La legge delle citazioni determina una sconfitta alla libertà dei giuristi.La legge delle citazioni è una legge occidentale, e verrà applicata anche ad oriente. L’impero si divide in due partes, l’oriente e l’occidente, ma troverà applicazione in oriente ma con una modifica, potranno essere usate in giudizio anche le opere dei giuristi citati da questi 5, a condizione che sia presente l’opera originale citata.Leges, costituzioni imperiali, a partire da Augusto va a incrementarsi la mole di costituzioni imperiali. Queste raccolte si chiamano codici privati: privati vuol dire che questi codici non vengono redatti in virtù di un codice ufficiale, vengono redatti da privati, probabilmente giuristi che lavoravano nell’ambito della cancelleria imperiale, non avevano carattere imperiale. Codice è un termine dal punto di vista tecnico, che indica la raccolta di leges (raccolte di costituzioni imperiali) avvenute per iniziativa privata.Il codice Gregoriano e il codice Ermogeniano sono i più antichi. Il codice Gregoriano è principalmente una raccolta di rescritti raccolti in libri, ma ci è arrivato in modo molto frammentario. Il codice Ermogeniano è un’appendice di aggiornamento, era un solo libro, quindi ridotto, da quanto ci è pervenuto sappiamo che conteneva scritti appartenenti a un breve periodo.Con Teodosio II si stabilisce che si deve essere emanato un nuovo codice, la gestazione di questo codice è molto lunga e complessa, il tutto comincia nel 429 d.C. viene nominata una commissione, e si pensa di dividere il lavoro in 2 codici. Una raccolta di costituzioni da Costantino in poi, per il censimento del materiale. Viene pensato anche un secondo codice destinato alla pratica, in cui si sarebbe fornita una scelta delle costituzioni emanate dall’inizio del principato con solo quelle in vigore.Nel 435 il progetto è uno solo, un unico codice. Un codice che doveva raccogliere le costituzioni emanate da Costantino in poi, solo quelle che avevano carattere generale e erano in vigore. Questo codice vede la luce nel 439. Non è solo una composizione orientale, ma ha anche valore nella parte occidentale.Nel 476 cade l’impero d’occidente e rimane viva solo la parte orientale, e diventa protagonista attraverso l’opera di Giustiniano Imperatore dal 527.

GIUSTINIANOÈ l’ultimo imperatore della “Romanità”, persegue un’impresa di sistemazione del diritto tale da far identificare con essa, per secoli, la stessa nozione di diritto romano.

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L’imperatore si sente il tramite tra gli uomini e la divinità, i cui fini egli deve realizzare sulla terra, tramite la monarchia universale romana.L’imperatore vuole la sistemazione dell’ordinamento giuridico, eliminando ciò che delle norme appare superfluo e contraddittorio, dando ad esse certezza e immutabilità.Il Primo CodiceAppena salito al trono, Giustiniano dà attuazione ai suoi progetti. Pende l’iniziativa con una costituzione, che dà il via ai lavori, ed è individuata, come le enciclopediche papali, con le parole iniziali.Nomina una commissione, presieduta da Giovanni di Cappadocia, con il compito di redigere una nuova raccolta di costituzioni imperiali. I materiali vengono prelevati dalle raccolte private rese ufficiali da Teodosio, cioè i codici di Gregoriano ed Ermogeniano e la raccolta ufficiale del Teodosiano.Il DigestoCon la costituzione Deo auctore, nel dicembre del 530, viene programmata la più complessa e ambiziosa delle opere.Si istituisce una commissione, che chiamerà al suo fianco sedici collaboratori.Sono il ministro del tesoro Costantino, quattro professori e undici avvocati del foro imperiale. Si coniugano così scienza e pratica, per un lavoro che deve estrapolare dalla sapienza antica i materiali utili al presente.I commissari devono estrarre dalle opere dei giuristi aventi il ius respondendi, tutti i passi necessari, ricomponendo i frammenti utilizzati all’interno di una vasta opera di 50 libri.L’opera si chiamerà, con vocabolo della giurisprudenza classica, Digesta (da dirigere, ordinare) ovvero, alla greca, Pandette.Con il digesto viene radicalmente modificato il regime postclassico dei iura.Il digesto consta di 50 libri, suddivisi in titoli la cui rubrica si fornisce l’argomento. L’ordine della materia è, per la parte privatistica, quello dell’Editto perpetuo.Le istituzioniMentre la redazione del Digesto volgeva al termine, Giustiniano dava informalmente ordine a una commissione, presieduta da Triboniano e composta da Teofilo e Doroteo, rispettivamente professori delle università di Costantinopoli e Berito.Le Iustiniani Istitutiones sono pubblicate, ancor prima del Digesto, con la costituzione Imperatoriam.Il libro non è solo uno strumento didattico, Espressione della volontà imperiale, esso ha in tutto e per tutto valore di legge. Giustiniano lo afferma solennemente nella Imperatoriam, ove lo equipara alle costituzioni, dove le Istituzioni vengono accomunate al Codice e al Digesto in un unico destino legislativo.Gli eventi occorsi negli anni tra il 529 e il 533 condussero all’inevitabile superamento del Novus Iustinianus Codex. Al di fuori di questo vigevano infatti molte e importanti pronunce imperiali emanate tra la redazione del Codice e l’inizio dei lavori per il Digesto al fine di risolvere controversie insorte tra gli antichi giuristi, le costituzioni emanate durante l’attività dei commissari per risolvere i problemi presentatisi durante la redazione dell’opera. Vi erano inoltre norme da eliminare perché superate per effetto delle iniziative intermedie. Non sappiamo quando siano iniziati i lavori per la nuova dizione del Codice. Abbiamo però la costituzione che lo promulga nel novembre del 534 facendolo entrare in vigore il 29 divembre, da cui apprendiamo la composizione della commissione, di cinque membri, preseduta ancora una volta da Triboniano.Il compito di questa era di aggiungere nuove costituzioni e togliere quelle superate, con facoltà di modificare i testi ove necessario. Si divide in 12 libri. Così come nella partizione del materiale l’ultima raccolta ufficiale del mondo romano si collega alla prima, la legge delle XII tavole.Le NovelleIn un arco di tempo relativamente breve si era compiuta la rinnovazione del manuale istituzionale e la sistemazione dei iura e delle leges. Giustiniano non può tuttavia illudersi di aver fermato per sempre il diritto. Concludendo l’opera con la pubblicazione della seconda edizione del Codice, egli, mentre vieta la citazione di costituzioni in esso non ricomprese, eccettua quelle che si renderà necessario emanare in seguito. Di norme future viene prevista non solo la statuizione, ma anche la raccolta, indicata col titolo di “Novelle costituzioni”.La materia trattata è prevalentemente di diritto pubblico. Le costituzioni di argomento privatistico, non molto numerose, apportano tuttavia diversi elementi di novità e anche di rottura, con l’avvenuta compilazione, particolarmente nella materia delle persone e dell’eredità-

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Le Novelle. In assenza di una raccolta ufficiale, ci sono pervenute attraverso collezioni private.Nel novembre del 565 muore Giustiniano. La sua opera è modello e punto di riferimento nei secoli e ancora la sua morte p il termine simbolico di una millenaria esperienza giuridica.

Seconda parte del corso

La nozione di persona e gli status personarumL’intero diritto è creato per le persone. Negli ordinamenti giuridici moderni, tutti sono dotati di quella che noi chiamiamo capacità giuridica (la capacità di essere titolari di diritti e di obblighi), ma non tutti, a causa di ragioni di età o di malattia hanno capacità di agire (la capacità di compiere atti che ricadono nella nostra sfera giuridica).In diritto romano queste categorie non erano note. Per i romani il termine persona è polisemantico, si parla di persona in senso biologico e di persona in senso giuridico. Persona in senso biologico è anche lo schiavo, ma non è persona giuridica, lo schiavo per il diritto romano è “res” cosa, quindi di proprietà di qualcuno.I diritti e i doveri dello schiavo ricadono su qualcun altro, che è il dominus, il padrone.Il filius è paragonato a uno schiavo per l’ordinamento nei confronti del dominusCapacità giuridica e capacità di agire sono creati dal diritto moderno, non erano presenti nel diritto romano.Li utilizziamo per capire similitudini e diversità.Nel nostro ordinamento la capacità giuridica è qualcosa di più ampio rispetto alla capacità di agire, perché tutti hanno capacità giuridica, ma non tutti hanno capacita d’agire.Questo quadro è quasi rovesciato nel diritto romano. Nel diritto romano ci sono delle persone che sono tali in senso biologico, ma non lo sono in senso giuridico, questo vale non solo per gli schiavi, ma anche per i soggetti in potestà del pater.Lo schiavo nel senso biologico è una persona, ha delle capacità intellettive, può compiere atti, ha capacità di agire, il problema è che le conseguenze di questi atti non cadono sullo schiavo, ma sul padrone, perché non hanno capacità giuridica.Il figlio può compiere atti giuridicamente rilevanti, però questi atti, come nel caso dello schiavo, ricadono sul padre e non il dominus.Lo schiavo è res, parte di un patrimonio, il figlio no, non avrà capacità giuridica, ma non è res, non ha un valore economico.Nel diritto ultimo la situazione dei figli si evolve…Se uno schiavo riceve un’eredità, va al dominus, se ne ha interesse, perché lo schiavo non può avere patrimonio.La patria potestas è potenzialmente perpetua, ma la vita media era bassa, era intorno ai 40 anni. Alla morte del titolare della patria potestas, anche il nonno, alla morte dell’avo, rimane sottoposto al padre effettivo. Parliamo di conseguenze civili, le conseguenze penali tendenzialmente tendono a essere personali.Quando si acquista lo status di Persona (in senso biologico)? Si pensa, ovvio, quando si nasce. invece no, il diritto romano dava valore soprattutto di aspettative sotto il piano delle successioni, anche i concepimento. Il concepito può essere soggetto di diritto. Quando si nasce? Al primo vagito, per dimostrare la vitalità.La manifestazione di vita è espressa dal primo respiro o altre manifestazioni di vitalità.Deve avere anche capacità di sopravvivere, magari nasceva vivo, ma a causa di malformazioni non sopravvivevano, oppure venivano uccisi, perché non potevano definirsi persone.I romani non avevano registri dello stato civile. Lo stato non provvedeva all’archiviazione dei dati personali.Non c’è un’anagrafe, semplicemente è tutto rimesso ai dati del censimento e alla pubblica conoscenza, tutto questo è semplicissimo in una realtà ristretta, ma in una grande città la cosa può essere più difficile.I cambi di stato erano chiamati capitis diminutio, diminuzione della testa, individuano generalmente la perdita da parte di un gruppo di un’unità (persona in senso giuridico).Sono di 3 tipi:.Maxima: riguarda lo status liberatis, si ha quando si perde la condizione di libero, e si diventa schiavi, questo è possibile.Media: riguarda lo status civitatis, si ha quando si perde la cittadinanza romana, non hai più la piena capacità giuridica di una persona in senso biologico.

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.Minima: si ha quando un soggetto esce dalla famiglia e quindi esce dalla patria potestà, o per atto volontario del titolare della patria potestà, attraverso l’emancipazione.

Summa divisum personarum, dice Gaio e dirà Giustiniano nelle istituzioni:Liberi e schiavi, le persone in senso biologico possono essere o liberi o schiavi. Schiavi si nasce e schiavi si diventa subendo una sapitis deminutio maxima.Perché il mondo antico conosce la schiavitù?Chi nasce schiavo? Si nasce schiavi perché si è partoriti da madre schiava, qui c’è una rivincita al femminile.Mater semper certa est, quindi la condizione la fissa la madre. Ma a quale momento la madre deve essere libera? All’inizio si guarda al momento del parto, ma se uno viene concepito da madre libera e diventa schiava prima di partorire. Se viene concepito da madre libere libera nascerà libero, si favorisce lo status di libero, il favor libertatis.La madre concepisce schiava, diventa libera, ma al momento del parto ritorna schiava, per il favor libertatis, il nascituro nasce libero.Schiavi si diventa, principalmente per prigionia di guerra, e si viene venduti come schiavi, anticamente si poteva diventare anche schiavi anche in virtù di debiti non pagati.Il maggiore di 20 anni che si è fatto vendere per condividere il prezzo: qui entra in gioco il pretore, è ovvio che le prime volte, poiché colui che si è fatto vendere purché abbia più di 20 anni, per condividere il prezzo, e adesso rimani schiavo. Come punizione per il comportamento fraudolento.

Il Senatoconsulto Claudiano (normativo)Prevede un divieto e delle sanzioni: divieto alla donna libera che si unisce con uno schiavo altrui, la sanzione per la donna può essere quella di perdere la libertà. Il dominus dello schiavo deve mettere in avviso la donna libera prima di passare alla denuncia.Perché si va a sanzionare il rapporto di una donna libera con uno schiavo altrui? Una donna può possedere degli schiavi, infatti la sanzione è prevista solo per schiavi altrui.In epoca post-classica nel periodo del dominato sarà vietato il rapporto anche con schiavo proprio, ma a quel punto evidentemente il divieto diventa di ordine etico-sociale.Lo schiavo altrui viene deteriorato dalla relazione con schiavo altrui.Il nato da questa relazione nasce libero, il problema non si pone con lo schiavo è proprio, invece con il dominus dello schiavo, su quei figli quindi non ha nessun diritto di alcun genere, non sono in potestà di nessuno, sono sui iuris.Quindi la donna diventa schiava se non tronca la relazione in tal modo il figlio sarà sotto la potestà del dominus dello schiavo.Giustiniano abolisce il Claudiano, perché la costituzione era ritenuta femminista, non consono al modo di pensare dei nostri tempi più evoluti.

Si può nascere schiavi e diventare liberi (più facile e più frequente)La libertà, si acquista: o per volontà del dominus o per leges in virtù di una disposizione, in virtù di un atto del dominus. Lo schiavo è una res, il padrone può concedergli la libertà, questo strumento è la manumissio, la manomissione, allontanare dalla mano del dominus.Un soggetto schiavo può acquistare la libertà in virtù di meriti propri o di demeriti del dominus:ci sono casi in cui l’ordinamento prevede che la libertà venga conferita allo schiavo a titolo di premio, si parla di diritto premiale, sono casi previsti all’inizio del dominato.Ottiene la libertà lo schiavo che abbia denunciato addetti alla monetazione che abbiano contraffatto monete, lo schiavo ottiene la libertà, è una legge che serve per controllare coloro che sono addetti alla monetazione.Lo schiavo che abbia denunciato un disertore, ottiene la libertà. C’è un interesse pubblico in questa legge.Lo schiavo che abbia denunciato un reato di ratto passato sotto silenzio, perché ratto e non rapimento, il fenomeno non era a fine del riscatto, era un rapimento a fini di matrimonio. Caso dell’innamorato che rapisce l’amata.

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Esistono altri casi in cui il dominus viene sanzionato: è il caso in cui il dominus abbia abbandonato lo schiavo malato (che era fondamentalmente un costo, un peso economico). Perde la dominica potestas, e lo schiavo acquista la libertà. Se o schiavo guarisce non ha più nessun dovere nei confronti del dominus.Se la schiava viene venduta con la clausola ne prostituatur, quindi non potrà essere prostituita, qualora colui che l’ha acquistata, contravvenga all’impegno assunto, la sanzione prevede la perdita della potestà della schiava che pertanto diventerà libera, a causa del comportamento illegittimo del dominus.

La manomissioneSi fa in vari modi, alcuni previsti dal diritto civile (comizi, plebisciti, senatoconsulti…), altri dal diritto pretorio (editti dei magistrati). Sono diverse le conseguenze.Lo schiavo manomesso acquista lo status di libertino. I liberi si dividono tra ingenui, che sono nati liberi o che lo sono diventati, i libertini.I 3 modi previsti dal diritto civile (cioè quelli più antichi):- Censu: in virtù del censo, ogni pater familias dichiarava l’entità della propria famiglia, in questo contesto poteva essere iscritto nelle liste dei cittadini lo schiavo, in sostanza era un atto volontario del dominus iscrivendo il proprio schiavo nella lista dei cittadini lo liberava. Lo schiavo lo potevo liberare solo ogni 5 anni.- Vindicta: poco utilizzata perché procedura complessa, inter vivos, quindi che serve a manomettere lo schiavo quando siamo vivi, è complesso, ma immediato, è una sorta di sceneggiata, in sostanza tutto avviene sotto forma di un finto processo. Ciò implica la presenza di un magistrato. Si fingeva anche che un amico del dominus dichiarasse libero lo schiavo e il dominus non ribatteva, quindi lo schiavo diventava libero. Un silenzio assenso.A questo punto, si usava la vindicta, un bastoncino di legno con sui si toccava lo schiavo. In virtù di questa finzione al pretore non rimaneva altro che proclamare la libertà dello schiavo.- Testamento: Forma di manomissione che produce la liberazione dello schiavo, ma non è immediata, nel testamento posso scrivere che il mio schiavo venga liberato, lo schiavo è parte del patrimonio, quindi posso stabilire che lo schiavo sia libero. Ciò predispone la morte del dominus. Questa manomissione è compiuta dall’erede. Quindi rimane il rapporto di patronato. Il liberto deve riverenza nei suoi confronti.

Nascono anche forme di manomissione previste dal pretore:Inter amicos: Dico che voglio che il mio servo sia libero, per esempio durante una passeggiata tra amici, che diventano testimoni della liberazione dello schiavo.Per mensam: In un banchetto, è una derivazione di quella inter amicos, il dominus dichiara davanti a testimoni la sua volontà di liberare lo schiavo. Anche se ubriaco, e la mattina dopo non si ricorda più nulla, lo schiavo rimane libero.Per epistolam: Scrivo una lettera e dico che voglio che il mio servo sia libero, molto veloce pratica e snella.

L’ultimo modo di manomissione è di origine cristiana ed è previsto da Costantino, prevede la manomissione in eclesia, in chiesa, è una derivazione della manumissio inter amicos, la manomissione davanti a testimoni.

Le altre distinzioni nell’ambito del diritto delle personeTra i liberi si distinguono gli ingenui dai libertini. L’ingenuo è colui che è nato libero, libertino è colui che libertino è diventato.Chi sono gli alieni iuris? Chi sono coloro che non sono soggetti di diritto o titolari di capacità giuriedica: gli schiavi, i figli in potestà quindi i discendenti in potestà, la moglie in mano, e coloro che sono in mancipio.I sui iuris sono coloro che sono soggetti di diritto, quindi non sono sottoposti a nessun altri diritto.Cos’è la manus? La moglie può essere sottoposta alla manus del marito o dell’ascendente del marito, e quindi essere rispetto al marito, in luogo di figlia. Cioè la moglie in mano è equiparata a un figlio, quindi il marito ha lo stesso potere, o potere analogo a quello che ha rispetto ai propri figli, però c’è una differenza, nei confronti dei figli esercita la potestas, nei confronti della moglie esercita la manus. La moglie che è in manus è in luogo di figlia, è una finzione giuridica.Se il marito è in potestà, la mano la acquista il suo ascendente, quindi è donna in mano, perché non è detto che sia esercitata dal marito. Tutte le donne quando si sposano sono in mano? No, non tutti i matrimoni

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comportano l’acquisto della manus. L’istituto della manus e del matrimonio sono diversi, a parte in un caso, quello della confarreatio, è un matrimonio solenne, che normalmente viene utilizzato tra coloro che appartengono alle più alte classi sociali e consiste in una cerimonio in cui viene tagliato un pane fatto con il farro, una sorta di torta nuziale, l’acquisto della manus è conseguente al matrimonio stesso.Il marito non sempre voleva la moglie in manus, perché fare entrare la moglie nella propria famiglia consisteva nel farla uscire dall’altra famiglia, uscendo dall’altra famiglia perdeva i diritti di successione del padre della moglie, perde le aspettative successorie per il diritto civile.La manus si acquista:Farreo: sopraUso: la donna è in mano, se per un anno intero non si allontana dalla casa coniugale, il matrimonio è già in atto (quindi non era confarreatio), la mano viene acquistata con la convivenza non interrotta, se la donna si allontanava 3 giorni e 3 notti dalla casa coniugale, ogni anno, in caso di volontà contraria, la manus non veniva acquisita. È una sorta di usucapione. Per i romani (nella legge delle 12 tavole, la donna era un mobile).Coemptione: la donna viene comprata, l’acquisto della moglie mediante un pagamento di un prezzo in denato, non è più basato sul pagamento di un prezzo, ma più in modo simbolico, è arcaico, non più esistente nel diritto romano, forse solo nelle origini.

La patria potestas è tendenzialmente perpetua, perché si estingue con la porte del titolare della patria potestas stessa. È il tessuto connettivo della famiglia romana. È un istituto di ius civile, è un diritto che riconosce al pater famiglias, dal ius civile. È una particolarità del diritto romano.In che cosa consistono i poteri del pater familias, sono poteri tendenzialmente illimitati, potremmo dire che in origine, il pater esercita nei confronti dei discendenti nei poteri simile al potere esercitato sugli schiavi, attenuato dall’affetto, da un punto di vista giuridico però è analogo a quello che esercita sui propri schiavi.Quindi il riconoscimento al pater familias del così detto ius vitae ac necis, il titolare ha nei confronti dei discendenti il diritto di vita e di morte, ha la facoltà di disporre della loro vita a suo piacimento. Questo potere viene attenuato in virtù di una serie di controlli sociali.I censori dovevano occuparsi dei comportamenti illegittimi che i cittadini tenevano, sia in ambito sociale che in ambito familiare. Nei fatti non viene esercitato, soprattutto la facoltà di disporre della vita dei discendenti. Non si ha notizia di padri che uccidono i propri figli.Questi poteri variavano in base al periodo storico, una sorta di grafico ad onde per quanto riguarda la forza di questi poteri. Il potere del padre si attenua, ma si modifica.Gli viene riconosciuto lo ius corrigendi, un potere correttivo molto forte. In ius exponendi: Il padre ha la facoltà di esporre i propri figli o discendenti, di abbandonarli, legato al diffondersi di centri di accoglienza legati alla religione cristiana, spesso ‘abbandonato veniva raccolto in virtù dell’intervento di quelli che genericamente definiamo organismi religiosi. Almeno in origine colui che raccoglie l’esposto, può stabilire a sua discrezione lo status giuridico. Potrà decidere a quale titolo tenerlo presso di se. Giustiniano cambierà questa prospettiva e dirà che comunque agli esposti dovrà essere riconosciuto lo statu giuridico di ingenui, nati liberi, quindi proibisce la facoltà di scelta dello status dell’esposto.In ius vendendi: Il pater può anche vendere i propri discendenti, il venderli fa si che si perda lo status di libero, la vendita implica la perdita della libertà. L’ordinamento prevede delle attenuazioni. Possono essere venduti solo figli sanguinolenti, quindi appena nati. Solo in una condizione, cioè che la famiglia non sia in grado di provvedere al sostentamento del figlio stesso. La povertà poteva giustificare la vendita di un figlio.Il figlio può sempre essere riscattato, qualora si modificassero le condizioni economiche della famiglia, il pater ha il diritto di riscattare, quindi riacquistare il figlio che ha venduto, che diventerà libero nel momento che verrà riacquistato.Il grande potere iniziale svanisce, ma poi ritorna con questi nuovi poteri trasformati.Ci sono dei modi per fare cessare la patria potestas, il pater familias può rinunciare alle proprie facoltà, con l’emancipazione.

Mancipio

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Le persone si trovano in uno stato di provvisorietà, in una situazione tipicamente transitoria, coloro che venivano venduti. Normalmente queste vendite comportavano l’acquisto di un potere di facoltà simili a quelle del padrone che aveva nei confronti degli schiavi, coloro che venivano venduti erano in una condizione non propriamente servile, ma era assimilata a quella degli schiavi.Nella legge delle XII tavole si diceva che il padre che avesse venduto il figlio per 3 volte, perdesse la potestà, questo sanziona l’abuso delle facoltà del pater.Colui che veniva venduto, era in una posizione analoga dello schiavo ed era in mancipio, l’idea che i figli potessero vendute più di una volta, erano probabilmente delle vendite a termine, portavano all’acquisto del potere sul figlio altrui, in modo temporaneo, si dice in base ai periodi legati alla coltivazione del fondo.I romani, sulla base di quella norma, costituiscono un istituto, che prende il nome di emancipazione.EmancipazioneViene creato e adattato sulla base della norma delle XII tavole che sanzionava il pater ce vendesse il figlio per 3 volte.Se il pater familias vuole emancipare il discendente, vende il proprio figlio, esercita il ius vendendi, è una vendita fittizia, il terzo acquirente manomette il figlio altrui, come se fosse uno schiavo, il figlio altrui torna al pater, lo vende di nuovo e torna in mancipio, viene manomesso e torna in potestà dell’ascendente, fino a 3 e alla terza vendita, in questo modo si libera dal vincolo di potestà, l’acquirente però la terza volta non manomette il figlio, per evitare il rapporto di reverenza, e diventava un soggetto potenzialmente ereditario.Invece di manomettere, lo rivende al padre, a questo punto abbiamo un nostro discendente che non ha più in potestà il discendente, ma in mancipio, e a questo punto l’ex titolare della patria potestas lo manomette. In questo modo noi abbiamo compiuto una capitis deminutio minima, quel soggetto ha la piena capacità giuridica, acquisisce la possibilità di avere patrimonio, e in caso di morte prematura va all’ex detentore della patria potestas.E la figlia e i nipoti? Si deve applicare il meccanismo delle 3 vendite? No, la norma era prevista per i figli maschi.Per le figlie si faceva vendita, rivendita e manomissione da parte dell’ex detentore della patria potestas.Il nipote è come la figlia, basta una sola vendita.Questo meccanismo va avanti per secoli, sarà poi Giustiniano nel 531, in cui Giustiniano dirà che l’emancipazione si fa mediante un’apposita dichiarazione fatta a un funzionario.Per Giustiniano le persone alieni iuris erano o sotto dominus o sotto pater familias, non esisteva più la mancipio, ecc. Assistiamo a una semplificazione degli status personarum.La patria potestas si acquista in via naturale con dei discendenti, ma si può acquistare anche in altro modo.

L’adozinePuò riguardare soggetti sui iuris e soggetti alieni iuris, a seconda delle due situazioni vi sono delle diversità:- arrogazione: si ha quando viene sottoposto alla potestà altrui un soggetto che era un soggetto sui iuris.Come si compie e quali conseguenze giuridiche poduce? Si compie auctoritate populi, un’adozione fatta in forma pubblica. Acquisto il suo patrimonio ed eventualmente anche i suoi discendenti. Fondamentalmente si creavano gruppi di potere. L’arrogatore arroga un altro soggetto, l’arrogato. Perché uno dovrebbe voler farsi arrogare, conviene anche a lui, l’arrogato perde il patrimonio e la piena capacità giuridica, ma è anche vero che acquista delle aspettative successorie.- adozione: si ha quando vengono sottoposti alla potestà soggetti che erano già sottoposti a potestà altrui.Il problema è che abbiamo una potestà da estinguere e allora si adatta all’adozione il sistema delle vendite e manomissioni, nel momento in cui sarà uscito dalla vecchia patria potesta, in atto finale l’adottante, adotta il figlio tramite il riconoscimento. Si svolge davanti al magistrato (almeno nella sua ultima fase).In diritto giustinianeo si trasformano le modalità.Gaio si pone 3 quesiti e da 3 risposte:- Può una donna adottare un figlio? No, perché non può esercitare la patria potestà. In diritto Giustinianeo le donne non possono adottare, come conforto nel caso la donna abbia perso i propri figli, ma possono tenere i figli presso di loro.- Può essere adottato da uno più giovane? In origine non c’erano limitazione, ma Giustiniano la limita alla natura, è impossibile che chi sia nato sia più vecchio. Ci deve essere una differenza di età tra l’adottante e l’adottato, ci deve essere una differenza di almeno 18 anni.

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- Può un impotente adottare un figlio? Qui si differenzia tra impotenti e castrati, in natura i castrati non possono adottare perché impossibile, invece nel caso degli impotenti non è cosa sicura, quindi è permessa.Nel periodo del dominato, mediante rescritto si fa l’arrogazione, quindi interpellando l’imperatore. Perché il potere si è spostato dal popolo del periodo repubblicano all’imperatore.Giustiniano modifica la forma dell’adozione, anche questa si fa davanti a un funzionario competente.Ne modifica l’effetto tipico dell’adozione, quello di fare acquisire la patria potestas, Giustiniano distingue tra due tipi di adozione:.ad optio minus plena: meno che piena, non produce tutti i suoi effetti, l’effetto che essa produce è quella di fare acquisire da parte dell’adottato diritti di successione nei confronti dell’adottante, mantenendolo però sotto la patria potestas originaria..ad optio plenissima: un’adozione a tutti gli effetti. Quando produce gli effetti tipici, il trasferimento effettivo della patria potestas.Le donne possono adottare in diritto Giustiniano, perché nel caso della ad optio minus plena ci sono dei pater che non hanno la patria potestà. Quindi ormai le donne potranno adottare, perché l’adozione, in alcuni casi, non ha più l’effetto tipico della patria potestas.Il diritto decideva il tipo di adozione che andati a compiere. Se l’adozione è compiuta da un estraneo, l’adozione è minus plena, se invece ad adottare è l’ascendente naturale, l’adozione è naturale.Come fa ad adottare il soggetto ascendente? L’ascendente dovrebbe averla già, ma prendiamo l’avo materno, non ha la potestà sul figlio di sua figlia.

Il MatrimonioLa determinazione dello status del nascituro, questo è vero al di fuori dell’ambito del matrimonio, l’effetto della nascita è la sottoposizione al padre.Cos’è il matrimonio per i Romani? È diverso concettualmente dal nostro.La più famosa definizione è quella di Modestino: Il matrimonio viene visto come coniungtio dell’uomo e della donna. Innanzitutto la eterosessualità del matrimonio, è inevitabilmente così.Coniungtio da l’idea di una certa fisicità, ma per il matrimonio non è richiesta la consumazione.Il matrimonio romano è dissolubile. Anche Giustiniano ammette il divorzio, in una novella si prende atto, dicendo che tutto ciò che è umano è divisibile.Il nostro matrimonio è una dichiarazione, una celebrazione. Per il diritto romano, il matrimonio è basato sul consenso, la volontà di essere marito e moglie. Questo pensiero deve però essere esteriorizzato, perché ha conseguenze giuridiche per la prole. Nel diritto romano viene valorizzata la continuità del consenso, una volontà continua di mantenere viva quell’unione, è una concezione più alta di quella che abbiamo noi.Nel momento in cui l’uomo dimostra di volere un’altra donna immediatamente si scioglie il matrimonio precedente, il secondo si sostituisce al primo. È incompatibile un consenso matrimoniale con un precedente consenso.Come bisogna manifestarlo? Non è necessaria a livello giuridico una cerimonia.Si cercano indici, che indichino la volontà del matrimonio:Ad esempio la costituzione di dote, è l’apporto patrimoniale della donna con una finalità, quella di contribuire al sostentamento della nuova famiglia. Ci può essere matrimonio senza dote, ma non ci può essere dote senza matrimonio.Onor Matrimoni: Rendere socialmente apprezzabile la presenza di una moglie. Per esempio presentandola come moglie nell’attività sociale. Siamo davanti all’onor matrimoni, manifestare la volontà di avere questa donna al tuo fianco.Deductio in domum mariti: Condurre la donna nella casa del marito. Ha una sua formalità, doveva essere una dimostrazione, un atto esplicito. Ad esempio, prima di entrare in casa, il marito prende in braccio la moglieIl consensus è l’unico elemento costitutivo, ma nella realtà bisogna vedere se si può essere marito e moglie. Devono essere due soggetti liberi, gli schiavi non potevano contrare matrimonio, e per un iustum matrimonium, cioè che produca gli effetti sul profilo giuridico, bisogna che siano due cittadini romani, o due soggetti a cui sia stato concesso il ius connubi,, cioè la facoltà di contrarre legittimo matrimonio.Ci vuole il raggiungimento della pubertà, l’astratta capacità di procreare.Per le femmine la pubertà è fissata in 12 anni, la pubertà maschile in 14 anni.

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Il titolare doveva prestare il suo assenso, il padre o avo, doveva dare il benestare.Nel caso del pater furiosus (pazzo con lucidi intervalli) il mentecattus (pazzo del tutti) quindi non può prestare assenso, ma il furiosus forse si. I due che si dovevano sposare, dovevano aspettare il momento di lucidità. Si risolse la situazione applicando la norma che valeva per la figlia anche ai figli maschi, l’assenso.L’assenso è più forte per il matrimonio della figlia o del figlio. L’assenso esplicito per il figlio e il non dissenso da parte del pater della figlia. Giustiniano disse che anche nel caso del figlio bastava il non dissensus, per facilitare la situazione.Ha più valenza il matrimonio dl figlio, perché il figlio maschio, si auspica la nascita di figli, quelli che nascono da nostro figlio sono sottoposti alla nostra potestà, quelli della figlia vanno al padre del marito.Il matrimonio è legittimo se ci sono tutti questi elementi e se non ci sono impedimenti.Hanno il connubium coloro che sono in una situazione giuridica tale da contrarre legittimamente il matrimonio. Il matrimonio legittimo era vietato tra classi con troppa differenza, ad esempio un patrizio con la proprietario di un’osteria, quindi donna di malaffare.Altri divieti erano stati introdotti dai mandati.Il matrimonio era vietato tra i governatori provinciali e figlie di famiglia della provincia, per evitare che famiglie potenti si legassero al governo. I matrimoni possono essere illegittimi, quindi non possono avere conseguenze giuridiche, con il consensus possono essere sposati, ma non per il diritto romano.Le unioni non matrimoniali ricadono nella definizione di concubinato.Il concubinato è l’unione stabile al di fuori del matrimonio.Nel caso vi sia l’unione con almeno uno schiavo ci troviamo di fronte al contubernium. È il concubinato tra schiavi, è sempre un’unione di fatto.Nel caso della donna ingenua e onesta, cioè nata libera e onesta di comprovata moralità, quella non la puoi tenere come concubina, la devi per forza sposare. Altrimenti se non lo fai la reazione dell’ordinamento è durissima, si parla di stuprum, che per il diritto romano non implica la violenza. Però è un reato.Ovviamente non ci si può sposare con una donna già sposata. La donna già sposata inplica adulterium, però è possibile che un uomo possa avere contemporaneamente una moglie e una concubina.Se la prole nasce all’interno del giusto matrimonio vanno in potestà del padre o dell’avo, nel caso di figli all’infuori del matrimonio prendono lo status della madre.I figli illegittimi sono di tipi diversi:- Naturali: nati da un unione di fatto stabile che però non è soggetta ad alcun divieto. Sono quelli con la condizione migliore, giuridicamente non hanno padre, ma biologicamente ce l’hanno.- Spurii (vulgo concepti): nascono da unioni occasionali, i figli che la donna concepì dandosi a tutti. Sono figli che non si sa chi sia il padre biologico.- Adulterini e incestuosi: sono illegittimi, il padre si conosce, ma non si poteva avere come padre, perché si sanzionava l’unione. La differenza è che i naturales (Naturali) possono trasformarsi in legittimi, gli altri no.Con Costantino, ad un certo punto si vieta di lasciare alcunché ai figli Naturali, successivamente si lascerà una percentuale della successione. Questa limitazione era voluta a favorire il matrimonio.La legittimazione è per susseguente matrimonio (nel caso di figli naturali), è un provvedimento che va a regolarizzare la posizione dei figli, però spingendo il matrimonio. Costantino la definisce transitoria, sarà Giustiniano a fissarla.Da Teodosio II ne introduce un altro (tra Costantino e Giustiniano):- Oblatio curie: la legittimazione per offerta alla curia, il sistema della riscossione delle imposte, a partire da Diocleziano utilizzava i decuriones, o curiali. Erano i senatori delle assemblee locali. Veniva iposta una determinata quantità di denaro. Se una comunità non riusciva a pagare la somma richiesta, veniva sanata dal decurione. Non essendo più un lavoro vantaggioso i decurioni si arruolano nell’esercito, si dedicano alla vita ecclesiastica, pur di scappare al lavoro si crea un epoca di crisi. Quindi puntano sulla sensibilità dei padri, se offri il figlio naturale alla curia per fare il decurione, le limitazioni alla successione vengono meno, nell’interesse di tutti. Non diventa subito legittimo, ma può ricevere mortis causa la successione del padre. È un istituto usato meno rispetto alla legittimazione con matrimonio.Giustiniano introduce un terzo modo: Si può fare anche per rescritto dell’imperatore.

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Il figlio naturale lo posso solo arrogarlo, (perché non è sotto la potestà di nessuno). Ma l’ordinamento vieta anche l’adozione, per evitare che un soggetto faccia arrogare da un amico e poi successivamente vi faccia l’adozione, quindi per favorire la legittimazione per conseguente matrimonio.

Il divorzioÈ ammessa in tutto il diritto romano, in epoca post-classica però viene limitata, potete divorziare, ma sarebbe meglio che non lo faceste. Non si afferma mai l’insolubilità del matrimonio, ma si penalizza il matrimonio, sanzionandolo.Il divorzio consensuale: i due vogliono divorziare,quindi è pienamente legittimo.Divorzio per colpa di uno dei due coniugi: quindi avviene iusta causa, che legittima il divorzio.Al di fuori delle giuste cause il divorzio è illecito, ha conseguenze di tipo patrimoniale economico.Il divorzio bona gratia: il caso tipico è il divorzio incolpevole, quando un coniuge decide di prendere voti, la vocazione ecclesiastica.Il divorzio è un istituto che scioglie il matrimonio, anche se a volte considerato illegittimo.

Le ObbligazioniLe fonti dell’obbligazione, le cause che originano l’obbligazione stessa.È un vincolo giuridico, che ha origine in virtù di determinati atti e fatti. Le fonti delle obbligazioni posono essere: il contratto o l’atto illecito.Le res cotidianae vanno nel digesto sotto il nome di Gaio, nonostante ciò, alcuni sostengono non sia di Gaio, ma una rielaborazione postclassica.Nelle res cotidiane il sistema delle fonti delle obbligazioni risulta modificato rispetto alle istituzioni,L’obbligazione sorge da contratto, da atto illecito, ma anche da varie figure (causarum figure). Quindi ci sono altre figure che fanno sorgere l’obbligazione, ma che non sono riconducibili, ne alla categoria del delitto, ne alla categoria del contratto.Già nelle istituzioni si nota una insoddisfazione da parte di Gaio nella bipartizione, la maggiore difficoltà è costituita dal pagamento dell’indebito (un soggetto che si crede debitore paga per errore a un altro), qual è la conseguenza? Comporta il sorgere di un’obbligazione, di restituire da parte di chi ha ricevuto indebitamente. Ma chi paga per errore vuole estinguere la presunta obbligazione, e invece è esattamente il contrario. Questo non si riconduce alla definizione del contratto, perché la volontà delle parti è rivolta a un effetto diverso da quello prodotto.Gaio era un giurista abbastanza modesto, era un insegnante, quindi si rifaceva a modelli già esistenti.Il contratto per Labeone è quello che prevede prestazioni corrispettive, Labeone ci definisce il contratto in modo molto ristretto, in quanto per noi quelli sono solo i contratti bilaterali, cioè quelli in cui c’è uno scambio di prestazioni. Compravendita, locazione e società.Il mutuo è un contratto reale che produce obbligazione in capo solo a un solo soggetto, quindi è fuori dalla definizione di Labeone. Il comodato o prestito d’uso, è un contratto bilaterale imperfetto, comunque non c’è un comportamento corrispettivo, c’è uno sbilanciamento.È il polo opposto il contratto per Gaio, tutto ciò che non è atto illecito è contratto.Noi distinguiamo diverse forme (tipologie) di contratto: Sono fondamentalmente di due tipi, contratti consensuali e reali.I contratti consensuali sono quelli che si perfezionano con il consensoAnche nel contratto reale si perfeziona con il consenso, ma non basta perché il contratto si concluda, è reale perché è richiesto un elemento in più, è richiesta la consegna. Il comodato, il deposito.Si distinguono per il momento perfezionativo.La nozione di Labeone è estremamente riduttiva. Gaio faceva riferimento a una concezione di contratto più antica, che era contrapposta a quella di Labeone.Queste concezioni non coincidono con la nostra definizione di contratto, quella di Labeone è troppo stretta, e quella di Gaio è troppo vasto.Il giurista Sestio Pedio, dice, Ulpiano diceva pedio: alla base di ogni contratto ci dev’essere un accordo tra le parti (questa è l’idea più vicina alla nostra definizione). Nell’insoddisfazione di Gaio per il pagamento dell’indebito rientra questa definizione.

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Secondo Pedio il contratto consiste nell’accordo. Questo non comporta che ogni accordo sia un contratto. Perché questo discorso? Il sistema dei contratti nel diritto romano è un sistema di contratti tipici. Nel nostro ordinamento vige l’autonomia contrattuale, purchè non sia in contrasto con i principi, può essere un contratto.Gaio vive 100 anni dopo Pedio ma ha un sistema più “vecchio”…Il contratto verbale per eccellenza è la stipulatio: è lo scambio di domanda e risposta. Non si perfeziona con l’accordo ne con la consegna, lo scambio delle parole è ovvio che implica l’accordo, ma se non dico le parole corrette previste dalla stipulatio non è stipulatio, l’accordo quindi non basta, è necessario pronunciare in modo solenne precise parole.Giustiniano non ci da nuove notizie in termini di contratto, lui è già bizantino, a lui non gli va bene la tripartizione. La bipartizione non gli va bene, ma neanche la tripartizione. Cosa si inventano i compilatori delle istituzioni? La quadripartizione: al posto della figure varie trovano altre 2 suddivisioni, i quasi-contratti e i quasi-delitti.La quadri partizione è dovuta probabilmente all’amore per la simmetria.I quasi-contratti, gestione d’affari, il pagamento dell’indebito, non sono dei veri e propri contratti, ma non sono neanche dei delitti, si avvicinano di più ai contratti, quindi quasi.contratti.I quasi-delitti, sono degli illeciti non dolosi, sono illeciti colposi, quindi diversi dagli illeciti tipici.

I contratti realiIl contratto reale più antico è il MUTUO, è l’unico contratto riconosciuto dal diritto civile- Il mutuo: contratto reale mediante il quale il soggetto (mutuante) consegna a un altro soggetto (mutuatario) una somma di denaro o altre cose fungibili (cose che si pesano, si contano e si misurano) con la conseguenza di fare insorgere al mutuatario l’obbligazione di restituire altrettanto dello stesso genere e della stessa qualità.Tranne per un aspetto il mutuo romano è uguale alla nostra concezione di mutuo.La consegna (le cose date a mutuo, diventano del mutuatario) implica il trasferimento della proprietà, è un prestito di consumo. Vengono concesse azioni al mutuante, per riavere indietro il mutuo. È la condictio o intimazione, si distingue tra condictio certae rei e condictio certae pecuniae, se la cosa perisce, mi viene rubata, o marcisce. Ci sono dei motivi giuridici, con il mutuo, vi è il passaggio di proprietà, quindi il mutuatario non ne risponde. Le cose di genere non periscono mai, le cose generiche. Le cose di specie invece periscono.C’è una differenza con il mutuo odiernoIl mutuo romano è gratuito, non ha tassi di interesse, nel nostro ordinamento il mutuo si presume oneroso.In diritto romano il mutuo è gratuito, non sono previsti interessi, è basato sull’idea che tu devi restituire quanto hai ricevuto. Il mutuo veniva affiancato a un altro contratto, la stipulatio, un contratto verbale, prima di dare l’oggetto in mutuo, facevano una domanda: prometti di darmi 10 a titolo di interessi, in relazione al mutuo che ti presto? Si te lo prometto (altrimenti non veniva consegnato l’oggetto), la pattuizione di interessi è su un altro contratto orale, la stipulatio. Il mutuo rimane giuridicamente gratuito, ma economicamente oneroso.La stipulatio è un contratto verbale, che a la caratteristica dell’astrattezza, cioè colui che promette è obbligato alla prestazione a prescindere dalla causa, perché la causa normalmente non emerge, anche sine causa sei obbligato per esempio a pagare.Se il mutuo non si conclude, quindi non vi è lo scambio, non sussiste neanche la stipulatio dell’accordo per gli interessi.Il comodato ha da un lato delle similitudini con il mutuo e dall’altro con il deposito. Il mutuo viene chiamato prestito di consumo. Il comodato invece è un prestito d’uso.L’antico ius civile non sanzionava la mancanza della restituzione della cosa prestata in deposito o in comodato. I due cotratti subiscono un’evoluzione. Con Gaio venivano protetti da due azioni, una in factum (quindi il pretore doveva creare il diritto) da ritenersi la più antica, e una che invece è un’azione in ius (come se il codice civile si fosse ampliato), è una soluzione successiva, altrimenti non avrebbe avuto senso un’azione in factum.

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- Il comodato: è un contratto reale mediante il quale un soggetto, che si chiama comodante, presta, consegnando una cosa ad un altro soggetto, che ne può fare uso nei termini pattuiti, questo soggetto si chiama comodatario, assumendo l’obbligo di restituire la cosa ricevuto, su scadenza pattuita o su richiesta.Nel mutuo la consegna implica il passaggio di proprietà, nel comodato invece, ci viene prestata con la consegna, è momento perfezionativo, ma ovviamente non implica il trasferimento della proprietà. Il comodatario si trova in una condizione di detentore, ne ha la disponibilità materiale, ma è consapevole di non essere ne proprietario ne possessore.L’obbligo principale è quello che grava sul comodatario, quello di restituire la cosa. Il comodante può essere tenuto a rispondere del pagamento di eventuali danni o al pagamento di alcune eventuali spese che l’oggetto in prestito abbia cagionato al comodatario. La configurazione di comodato come contratto bilaterale imperfetto, l’accordo implica la presenza di almeno 2 soggetti.Quando parliamo di contratti unilaterali, fa riferimento non al momento dell’accordo, quanto al momento delle obbligazioni che sorgono, il mutuo è basato sull’accordo, ma è un contratto unilaterale perché l’obbligazione sorge in capo esclusivamente a uno dei contraenti, il mutuatario, il mutuante non ha nessun obbligo.Nei contratti bilaterali imperfetti, ci troviamo in una situazione zoppa, entrambi le parti possono sorgere delle obbligazioni, ma hanno carattere e natura diversa, le obbligazioni del comodante sono eventuali, solo nel caso di danni o spese causate dall’oggetto.Il comodatario che non restituisce può dar luogo a due azioni diverse, actio comodatis directa (è l’azione che intenta il comodante nei confronti del comodatario che non restituisce) e actio comodatis contraria (che è quella che intenta il comodatario nei confronti del comodatario che non gli risarcisca il danno e non gli rimborsi spontaneamente le spese.Il comodato è un contratto gratuito, se io volessi il pagamento di una somma di denaro come corrispettivo, non siamo più nel comodato, ma in un’altra figura contrattuale, la locazione.È possibile il comodato di una somma di denaro? No, perché non devo restituire il genere, ma l’oggetto specifico, dovrei restituire le banconote con lo stesso numero di serie. Normalmente non è possibile il comodato di denaro. Ci sono altri casi, il comodato ad pompam, ad ostentationem. Per esempio un bene di una rappresentazione teatrale o di una collezione. Nella finzione scenica è necessario che compaiano delle banconote, in quel caso vengono restituite non altre banconote, non vengono utilizzate secondo quello che avviene di solito, ma vengono utilizzate solo per la scena. Ci sono alcune circostanze in cui è possibile il comodato di una somma di denaro.Il periculum nel mutuo non c’è, perché passa la proprietà, se viene rubato, non ci sono problemi, ma per il comodato se viene per esempio rubata una macchina, come ci si comporta? Chi ne risponde?Le cose di genere non possono perire, se mi vengono rubate delle banconote ce ne sono delle altre. Se ci viene rubata la macchina prestata. Il comodatario risponde in caso di deperimento, colui che ha ricevuto la cosa in prestito, si guardava a quali delle parti era interessato al contratto, chi si avvantaggia del contratto, il comodatario si avvantaggia del prestito gratuito e su di lui ricadono i rischi in caso di negligenza (esempio bicicletta senza lucchetto) il comodatario non risponde del deperimento nel caso fortuito o nella forza maggiore.Comunque la condanna per formulas è sempre una condanna pecuniaria, vuol dire che se io non ti restituisco la cosa che mi hai prestato, tu agirai in giudizio, ma non potrai costringermi alla restituzione, ma verrai condannato con una somma di denaro pari al valore della cosa che non hai restituito.Ovviamente per disincentivare questo comportamento la somma di denaro spesso era sconveniente rispetto alla restituzione dell’oggetto.

Anche il DEPOSITO è un contratto gratuito, la finalità del comodato e quella del deposito sono diverse, nel comodato ti presto una cosa in modo che tu la possa usare, nel deposito ti consegno una cosa (contratto reale) non perché tu ne faccia quello che vuoi, ma che tu la custodisca. L’approccio nei confronti della cosa è diverso.Il vantaggio dovuto dal contratto, nel comodato va a chi riceve l’oggetto in prestito, invece nel caso del deposito, va a vantaggio di chi consegna obbligando il depositante (chi riceve) a custodire la cosa in maniera diligente e adeguata.

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Questo incide sul periculum, tendenzialmente il depositario è molto inferiore nei confronti del comodatario (che è sempre gravato da periculum, a meno che non dimostri il caso fortuito o causa maggiore).

I contratti verbaliLa stipulatioNon la conosciamo più come categoria di contratto (perché è scomparsa?)La stipulatio veniva usata per la costituzione di dote, la causa dell’impegno era il matrimonio, nel caso l’unione matrimoniale non abbia luogo, la stipulatio non può produrre effetto.Il contratto verbale è un contratto che si perfeziona con uno scambio di parole solenni, qui c’è l’accordo, è implicito, il contratto si perfeziona con lo scambio della domanda e della risposta, l’incontro delle volontà.Gli schemi verbali utilizzati sono vari.Bisogna differenziare la sponsio dalla stipulatio: la stipulatio può essere utilizzata anche dagli stranieri, mentre la sponsio è esclusiva dei cittadini romani, la sponsio è un istituto di ius civile: (Dari spondes? Sponse) nella stipulatio non si può usare il verbo sponseo, ma sinonimi come promitto (promittis? Promitto) tutto quello che non usa il verbo sponseo è stipulatio.Se non si usa la lingua latina anche in modo misto quindi per esempio domande in latino e risposte in greco o viceversa, si arrivò a dire che l’importante fosse la congruità tra domanda e risposta.Anche se la stipulatio fosse sine causa, il promittente si impegna, a meno che non venga inserita nella stipulatio l’indicazione della causa. (nel caso prometti di darmi 100 per la dote? Se il matrimonio non si fa cade la stipulatio. Nel caso invece di prometti di darmi 100? E il matrimonio non si fa, comunque devo dare 100). È importante per chi si impegna, stabilire la causa.Con la concessione della cittadinanza romana, inizialmente non era imposto il diritto romano ai neocittadini, ognuno applicava il proprio diritto, quindi il diritto progressivamente entra in contrasto con altri diritti.La stipulatio è destinata a sparire, non avviene più lo scambio di parole, vengono redatti documenti in cui veniva scritta la stipulatio e questi documenti sono destinati a inglobare la stipulatio, anche se non era stata fatta, diviene una pura formalità. Ormai è un atto scritto che documenta le volontà delle parti, ma ormai nessuno va più a vedere se c’è stato uno scambio di parole. La stipulatio si trasforma e perde l’oralità, l’incontro di domande e risposte congruenti.Andando avanti si perde l’idea di contratto orale, la stipulatio diventa un contratto consensuale.Giustiniano si occupa della stipulatio in una costituzione, un documento che attesta una stipulatio, attesta la compresenza delle parti, questo documento viene impugnato dalle parti, ma in realtà uno dei convenuti non era presente, quindi la stipulatio non può dirsi efficacemente compiuta, Giustiniano poteva rispondere: se tu attore mi dimostri che quel documento attesta una compresenza fittizia e puoi dimostrare che le parti non erano presenti al momento della redazione del documento, la stipulatio non è valida. Ma Giustiniano non risponde così e afferma il principio della presenza ridotta: colui che agisce volendo mettere in discussione l’effettiva valenza della stipulatio non dovrà limitarsi a dimostrare che le parti non erano compresenti, ma dovrà dimostrare che una delle parti non era presente nella città in cui risulta concluso il contratto. Basta che teoricamente potessero esserci per la stipulazione del documento (almeno nella stessa città). Questo percorso fa sparire il carattere del contratto autonomo orale.La promissio iurata liberti: essere libertino comportava degli obblighi, al rapporto dominus schiavo si sostituiva il rapporto patrono libertino, il libertino si obbligava all’obsequium e alla reverenza e a compiere delle opere a beneficio dell’ex dominus, un obbligo di riconoscenza.Consiste nell’impegno del liberto nel momento in cui viene liberato, di prestare determinate opere a beneficio del dominus. Questo avviene attraverso una promissio sostenuta da un giuramento. È una dichiarazione unilaterale.La dotis: la dote, ci può essere dote senza matrimonio, ma non matrimonio senza dote. La dote può essere data (datio) assegnata (dictio) promessa (promissio).La dotis datio implica l’immediato trasferimento.La dotis dictio (assegnata) è del tutto simile alla dote promessa, anche qui è verbale, ha effetti obbligatori e non reali, ma avviene attraverso una dichiarazione unilaterale di colui che si obbliga non sollecitata dalla domanda dello stipulante. Parla solo colui che si obbliga.

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I contratti consensualiÈ una categoria che si è conservata tra gli ordinamenti contemporanei affianco ai contratti reali.Abbiamo visto che nelle altre tipologie di contratto c’è il consenso, ma servono altre cose (consegna, ecc) invece nel caso dei contratti consensuali è sufficiente il consenso delle parti.La compravenditaI romani conoscevano un’altra forma antica di compravendita? Questo contratto nasce nella classe commerciale in cui si perfezionava solo con il consenso, rendeva snello e defomalizzata la stipulazione del contratto. Prende spunto dall’antica mancipatio, per il diritto classico è un atto traslativo è un negozio rivolto al trasferimento delle proprietà di un bene. Nel rituale dell’antica mancipatio, si utilizzava una bilancia e si usava il bronzo come contrappeso.Questa mancipatio in epoca classica non è più una compravendita, ma si è trasformata in un atto traslativo, atto a trasferire la proprietà di un bene.Nel frattempo si è diffusa la compravendita consensuale di compravendita.La compravendita consensuale come gli altri contratti ha effetti obbligatori(nel nostro ordinamento quando compro una cosa, quando diventa mia? Quando vi è il trasferimento di proprietà? Nel momento in cui c’è l’incontro delle volontà, l’accordo sul prezzo, ha effetti reali) il contratto reale si perfeziona con la consegna della cosa…, la compravendita è un contratto consensuale a effetti reali, perché il consenso produce come effetto il trasferimento del bene compravenduto.La compravendita romana ha effetti reali. Giustiniano per influenza di diritti orientali, Giustiniano va a distinguere una compravendita cum scriptis e una compravendita sine scriptis, con o senza documento. Alla compravendita cum scriptis si associa un effetto immediatamente traslativo.È possibile rimettere la determinazione del prezzo a un terzo? O ci si basa sulla buona fede di una delle parti? Alcuni dicevano uno e altri dicevano che il prezzo era da stabilire tra le parti.La questione verrà risolta da Giustiniano: è ammissibile che la determinazione del prezzo, ma se non esiste un terzo, sia determinata da una sola delle parti contraenti.Una permuta: scambio di cosa contro cosa, nel caso della permuta, il prezzo è determinato dalla cosa che è messa in vendita, la cosa data in cambio è il prezzo.L’obbligo del venditore (verrebbe da dire) è quello di trasferire la proprietà del bene, invece no, l’obbligo in capo al venditore è quello di trasferire il pacifico possesso del bene (un possesso non disturbato da diritto altrui).Il venditore è obbligato a compiere la consegna, la traditio.Lo straniero non è titolare di dominium ex iure quiritium (cioè la proprietà romana) proprietario po’ essere solamente il cittadino.Non sei proprietario, lo diventi, prima hai solo un possesso pacifico. E se sei cittadino romano diventi proprietario con il passare del tempo tramite l’usucapione. Lo straniero non può usucapire, rimane però in una situazione di proprietà peregrina, chi non è cittadino romano.

L’obbligazione può determinarsi da fatto illecito, da un comportamento illegittimo. Questi atti, fatti illeciti sono tecnicamente individuati come delicta (delitti) così come le figure contrattuali sono tipiche, anche i delitti hanno il carattere della tipicità, non qualunque fatto illecito è produttivo di obbligazione, ma solo quelli che l’ordinamento ritiene tali.I quattro delitti sono:- Il furto: privazione di oggetto altrui- La rapina: uguale al furto, ma con l’uso della violenza, della forza.- Il damnum iniuria dato (danneggiamento): è il danno cagionato ad altri ingiustamente, questa visione è da attribuire alla lex aquilia (286 a.C. data convenzionale). Il danno aquiliano (nella nostra terminologia comune). Quindi noi pensiamo sia una legge comiziale, qui invece abbiamo una smentita, in quanto sappiamo che la cosiddetta aquilia fu un plebiscito, c’era un problema formale, perché vi era l’equiparazione della lex e del plebiscito. Nasce sostanzialmente in forza di legge.Prima della lex aquilia esistevano ipotesi in cui il danneggiamento altrui veniva sanzionato? È probabile che giò la legge delle 12 tavole prevedesse fattispecie specifiche di danneggiamento

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La lex aquilia era articolata in 3 disposizioni (capitoli). Gaio disse che il secondo caso cadde subito in disuso, sanzionava il caso dell’adstipulator (costipulante), lo stipulante può aggiungere un costipulante, uno che può stipulare con lui, se rimette al promittente il debito, senza che lo stipulante (creditore, colui che ha posto la domanda) ne sia a conoscenza, commette reato..Il primo capo: in caso di uccisione dello schiavo o dell’animale che facesse parte della categoria dei quadrupedi (si arrivò a definire la categoria come animali che pascolano insieme) se vengono uccisi gli animali, o lo schiavo, colui che li ha uccisi, dovrà pagare una somma pari al maggior valore del bene venuto meno nell’anno.Il danno deve avvenire iniuria: quando si può dire che sia stato un danno ingiusto? Questo danneggiamento deve venire corpore corpori (materiale). Il danno può definirsi ingiusto, riferibile a qualunque comportamento doloso o colposo, anche in caso di una culpa lievissima.Perché il valore più alto dell’anno: invece si ipotizza che il risarcimento possa avere un valore maggiore del momento attuale del danno. Es: lo schiavo ucciso, aveva perso una gamba pochi mesi prima, ovviamente valeva poco, però sarò responsabile del valore dello schiavo durante l’anno, quindi un valore maggiore..Il terzo capo: è una previsione generica, venne interpretato come riferibile a ogni altra forma di danneggiamento, distruzione di cose inanimate, ma anche il ferimento di uno dei soggetti riguardo ai quali valeva la previsione del primo capo (schiavo o animale), l’uccisione degli altri animali non rientranti nel primo capo.La disposizione parlava di maggior valore nel primo capo, nel terzo si parlava di un anno di intervallo, nel terzo capo invece lì intervallo era si soli 30 giorni e si parlava di valore, quindi poteva essere anche un valore medio, quindi non per forza il valore maggiore.L’elemento soggettivo: sono obbligato in relazione al danno che compio su oggetto altrui, e deve essere ingiusto. Il danno può essere cagionato ingiustamente, ovviamente se il comportamento del danneggiante era di tipi doloso, dalla volontà di danneggiare. Se io danneggio una cosa e l’ho fatto non perché volevo farlo, ma perché il mio comportamento è stato disattento, non prudente. Anche il comportamento colposo è sanzionato come quello doloso per la legge aquilia. Si rispondeva non solo per il dolo, ma si arriverà a dire che si risponde per culpa levissima, colpa minima, una colpa. Il danno inizialmente era corpore corpori, doveva essere un danno materiale, corpore è il primo a svanire, quindi il danno rimane materiale, ma perde di valore corpore: con il corpo, non era più necessario.- L’ingiuriaIl derubato aveva nei confronti del ladro un diritto alla restituzione e una sanzione a titolo di pena, e tutto era sul piano civilistico, non c’era una persecuzione a livello criminale per questi illeciti.La parte lesa è chi viene derubato.Con il passare del tempo si sviluppa un’evoluzione dai delitti fino all’amministrazione criminale.

Qual è il danno risarcibile? Nelle fonti non viene evidenziato in maniera chiarissima, è quello che noi individuiamo non solo come danno emergente, ma anche come lucro cessante.Colui che compie il danneggiamento è tenuto non solo per il danno emergente, ma anche per il mancato guadagno che il mio comportamento ha provocato.

La proprietàIl diritto romano non conosce quello che noi chiamiamo funzione sociale della proprietà, il dominium, la signoria tendenzialmente assoluta sulla cosa. Finalizzate a garantire la proprietà altrui.Il dominum è riservato ai cittadini, lo straniero non poteva essere titolare, era in bonis habere, senza essere domini, è la “proprietà” in base al diritto onorario, pretorio. È un possesso qualificato, ma non può dirsi dominus.Il bonis habere prevede che qualcun altro sia dominus della cosa ma svuotato del possesso.Il caso tipico di in bonis habere si ha quando una res mancipi, sia trasferita mediante traditio, senza mancipatio.La grande distinzione tra beni è: beni immobili e mobili, ma per i romani questa distinzione esisteva, ma non era la distinzione più importante. Quella più importante sono le res mancipi e res nec mancipi.Res mancipi: erano le cose di maggior valore, in realtà questa distinzione con il passare del tempo perde distinzione, le cose di maggior valore non sono più le res mancipi, ma in origine lo erano, erano il fondo e

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tutto quello che riguardava ciò che serviva per coltivarlo. Era compresa nella res mancipi la forza lavoro di schiavi. (servitù di passaggio, di acquedotto). Erano importanti anche gli animali da coltivazione, i bovini e gli equini.Tutti gli animali che entrano in contatto coi romani entrano nel primo capo della lex aquilia, ma non è rex mancipi.Come si trasferisce la proprietà delle res mancipi? Richiedono la mancipatio, che si è trasformato in atto traslativo. La mancipatio è un atto solenne che avviene davanti a testimoni, 5 testimoni, cittadini romani perché è di ius civile e devono essere puberi, capaci di capire cosa succede (14 anni). Il libripens (quello che tiene la bilancia) l’acquirente e l’alienante. L’acquirente percuote il piatto della bilancia con del metallo non coniato, pronunciando parole solenni.Invece di compiere la mancipatio si fa la consegna, la traditio, senza tutta la procedura formale prevista dalla mancipatio, se uno è straniero non può ricevere il dominium, quindi la mancipatio sarebbe inutile, in quanto l’alienante è obbligato a trasferire solo il possesso. La cosa è in bonis, ti comporti come se fosse tua, con il passare del tempo un cittadino romano usucapisce, uno straniero non potrà usucapire, rimarra in possesso della cosa in bonis (possessore qualificato).Perché viene riconosciuta di rilevanza, perché di ogni cosa se ne può perdere il possesso, si può essere privati, ma se il dominus perde il possesso della cosa, che azione ha per il diritto civile: è l’azione di rivendica. Ma se io vengo spossessato dello schiavo stico, non mancipato, non può esercitare la rivendica.Il pretore Publicio si inventa l’actio publiciana, si finge un elemento mancante, che sia decorso il tempo ai fini dell’usucapione, che porta il bonis habere a dominum, quindi si da una sorta di azione di difesa di proprietà anche nel caso del possesso in bonis.In epoca post classica la mancipatio sparisce. Il termine mancipatio non c’è nel digesto, perché non si faceva più, è sostituito dalla traditio.Lo straniero? Non può essere dominus, ma può essere possessore, ecco che si parla di proprietà peregrina (nostra definizione, perché per i romani non era proprietà in quanto non poteva diventare dominum).La proprietà provinciale: per il fondo italico viene riconosciuta con il dominium, questo non avviene con il territorio provinciale, il territorio viene attribuito in concessione, riconoscendosi una signoria al popolo romano, che lo concede con il pagamento di un canone, stipendium vel tributum, chi gestisce il fondo della provincia, non è titolare di dominium, non è passibile di dominium, perché c’è un corrispettivo del pagamento di un canone. Hanno regime pubblicistico, ma vengono dati in concessione a privati.Con il passare del tempo le cose si semplificano:La costitutio antoniniana, tutti gli abitanti dell’impero diventano cittadini romani, quindi la proprietà peregrina diventa quantitativamente poco significativa, tende a sparire. I cittadini possono diventanre potenzialmente tutti titolari di dominium.La proprietà provinciale era in concessione, il diritto post-classico comporta una evoluzione, Diocleziano sottopone a imposizione fiscale il fondo italico, inizialmente sul fondo italico non si pagavano le tasse, Diocleziano invece le impone, quindi questo avvicina la proprietà italica alla proprietà provinciale, avranno tributi diversi, ma a livello giuridico c’è una parificazione, tende a venir meno la distinzione tra i tipi di fondi.Scompare la mancipatio, quindi tutte quelle diversità del diritto classico tendono ad atrofizzarsi, verso l’inizio del IV secolo, quelle distinzioni, tendono a venire meno.Giustiniano fa una costituzione in cui si dice che la proprietà è unica, questa si dovrà chiamare dominium.

Modi di acquisto delle proprietàModi di acquisto a titolo originario (usucapione e specificazione) e modi di acquisto a titolo derivativo (traditio, consegna)

L’usucapione: da quando i romani conoscono l’usucapione, da tempi immemorabili, probabilmente dai mores, si parla di usucapione nella legge delle XII tavole.L’usucapione richiede un tempo, prevedeva un tempo molto breve (nelle 12 tavole), la distinzione è tra mobili e immobili, per le prime si compie in 1 anno, per le seconde 2 anni.Non tutto è usucapibile, i romani dicevano che esistevano dei requisiti:tempus: per un certo periodo di tempo

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res habilis (ci deve essere una cosa usucapibile, non può essere usucapita per esempio una cosa che non può appartenere a privati, tipo oggetti sacri) anche cose in commercium o extra commercium.l’illecito vizia irreparabilmente la cosa, non rendendola più usucapibile, a meno ce la cosa non torni al dominus.Fides: il ladro non la può usucapire, perché non è in buona fede, l’ordinamento prevede che ci sia il possesso, ma deve essere in buona fede, quindi il ladro, in mala fede, non può usucapire.Possessio: è necessario il possesso della cosa.Titulus: Vuol dire che esiste una giusta causa, una giustificazione del mio possesso (esempio avendo pagato un prezzo, ma senza mancipatio. Il titulus c’è nel caso mi sia stata venduta. Quindi al ladro manca anche il titulus e la cosa non è res habilis.In presenza di questi elementi, la usucapione può aver luogo.

Longi temporis praescriptio: è una prescrizione dovuta al decorso di un lungo tempo, in cosa si differenzia dall’usucapione. Sul fondo provinciale non è possibile acquisire il dominio, chi coltivava il fondo lo faceva attraverso una concessione. Simile all’usucapione, ma parte dal presupposto che il possessore non può essere proprietario, è la prescrizione di un diritto. L’usucapione ha carattere acquisitivo, invece la longi temporis prascriptio si dice ha carattere prescrittivo: vuol dire che in virtù del decorso di un determinato tempo. Un concessionario che non usa il fonto, un altro si sostituisce a lui, questo soggetto non può usucapire, col decorso di un determinato tempo, il diritto del concessionario viene meno, si prescrive. Il tempo necessario è di 10 anni inter presentes (coloro che dimorano nella stessa provincia) e in 20 anni inter (coloro che dimorano in un’altra provincia) absentes, il concessionario può essere fuori provincia e quindi il temo di prescrizione è più lungo, perché è lontano dal suo fondo.Nei 10 o i 20 anni il diritto si prescrive e colui che coltiva il fondo non diventa proprietario, ma di fatto può respingere ogni pretesa, fondamentalmente serve per far acquisire il diritto di esercitare il possesso, ma va a proibire ogni pretesa.Si dilatano i tempi dell’usucapione, Giustiniano elimina la distinzione tra fondo provinciale e fondo italico, tutto è Dominium, quindi l’usucapione si realizza in 10 o 20 anni e i mobili in 3 anni.

La specificazioneSi ha quando io con una determinata materia ne creo un’altra che ha una destinazione economica diversa (l’uva, la prendo e la trasformo in vino, l’argento grezzo e faccio un vaso).La cosa finita devono appartenere al proprietario della materia, e c’è una ragione: in realtà senza la materia non si sarebbe potuto ottenere la nuova cosa, quindi l’olio appartiene a colui che era proprietario delle olive. Il bene rimane allo stesso soggetto.I proculiani invece dicono che l’olio sarà di chi ha trasformato le olive e ne ha fatto olio. Quindi per oro è un modo di trasferimento della proprietà.Si finì per arrivare a una soluzione intermedia.Dal vino non si ritorna all’uva, quindi il vino appartiene a chi l’ha trasformato, ma dal vaso d’argento si torna all’argento grezzo? Si, quindi anche il bene che è stato trasformato appartiene al proprietario della materia.

La traditio (consegna)Cos’è? È un atto materiale, è l’atto diffuso presso tutti i popoli, è i modo più facile d’acquisto a titolo derivativo, la consegna materiale di una cosa.La traditio è consegna materiale, ma se io do a uno che è di fronte a me un oggetto, non ha effetto traslativo, non c’è una giusta causa.È consegna, quindi traditio anche quella del comodante al comodatario, ma la causa, la giustificazione, consiste nel prestito, la causa della traditio è il comodato. Anche nel caso del deposito, non può avere efficacia traslativa della proprietà, invece nel mutuo la trasferisce la cosa, li c’è un vero e proprio trasferimento della proprietà.I romani conoscevano casi atipici di traditio. Ci vuole uno che la consegna e uno che la riceve, ma colui che veniva nominato console, aveva l’abitudine di gettare degli oggetti alla folla, traditio ad incertam personam.

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La traditio simbolica: Se io voglio consegnare una macchina non la sollevo, ma consegno le chiavi, che simboleggiano la macchina. Per il fondo si prendeva una zolla, ma è ancora materiale.La traditio longa manu, si va su una collina e poi si indica quello che si vuole trasferire, non una traditio materiale, ma mi limito ad indicartela, quindi è una traditio non più materiale.La traditio brevi manu, è ancora un caso di traditio smaterializzata, colui che possiede la cosa (es: comodato), viene trasformato in virtù di un accordo viene trasformato in proprietario possessore.Costituto possessorio, abbiamo un proprietario che si trasforma in semplice detentore, vendendolo, nel contratto però viene scritto che il bene mi rimane in comodato.

Diritti reali limitatiPossono essere di godimento o di garanzia

Le servitùÈ un diritto reale su una cosa altrui, finalizzata a beneficio di un altro bene. Va a beneficiare un fondo altrui, rispetto al proprietario del fondo servente nei confronti del fondo dominante.Deve essere diverso perché nel diritto Romano si applicava una regola: non c’è possibilità che il fondo servente e il fondo dominante appartengano allo stesso proprietario.Ius in re aliena, se la cosa è nostra il problema non si pone.La servitù non può essere una servitù di facere, cioè la servitù implica un non facere, quindi il titolare può o non fare qualcosa o sopportare che il proprietario del fondo dominante faccia qualcosa.Il proprietario del fondo servente non può avere un obbligo di fare.Si distinguono tra servitù rustiche o servitù urbane.Per i romani erano res mancipi le servitù rustiche (Il fondo e tutto ciò che è necessario alla coltivazione, alcuni animali).Ve ne sono fari tipi:- Iter: il diritto di passare sul fondo altrui a piedi o a cavallo - Actus: stesso diritto dell’iter, ma con la facoltà di usare un carro. Chi ha l’Actus si ha anche l’Iter- Via: Contiene insieme dell’Iter e l’Actus, cos’ha in più dell’Actus? È probabile che i romani percepissero la differenza che la Via fosse la possibilità di passaggio su un sentiero o strada lastricata, attraverso un percorso definito.- Aqueductus: il diritto di far passare per il fondo altrui dell’acqua, attraverso acquedotti.Le servitù rustiche sono servitù di sopportazione.

Servitù urbaneServitus de lumini bus officiatur: volta ad impedire che sia tolta la luce, la vista. In sostanza il proprietario del fondo servente non può fare in modo che il proprio edificio copra la vista.Anche questa implica un non facere.Stillicidio: la convogli azione delle acque, soprattutto piovane.

L’usufruttoÈ un diritto reale, diritto di usare e fruire della cosa altrui, senza alterarne la destinazione economica.Ius utendi extruendi, senza alterarne la sostanza.Se c’è un usufrutuario c’è anche un proprietario, chiamato nudo proprietario, la cosa non può essere alterato, neanche in modo migliorativo, anche se questo aspetto venne meno, si cominciò a dire che sarebbero stati ammessi a opera dell’usufruttiario, alterazioni che ne aumentassero la redditività della cosa.L’usufrtutto si estingueva con la morte del titolare del diritto. Il diritto reale minore, si va a riunire al diritto dinuda proprietà.L’usuario poteva semplicemente giovarsi dell’opera di concimazione che il gregge produceva, derivato dal pascolo. Il problema fu quello dell’uso del fondo.L’usuario è un diritto d’uso finalizzato al sostentamento della famiglia.

L’abitazione

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È un caso di usufrutto o uso? Giustiniano lo definisce come diritto autonomo. È un diritto diverso.Quindi in questo modo Giustiniano va a creare un diritto con regime diverso. Nasce da un problema di interpretazione.

Il possessoLa differenza tra proprietà e possesso?Il possessore è colui che ha la disponibilità materiale della cosa e esercita sulla cosa un potere di signoria come e in quanto proprietario, si comporta nei confronti della cosa come se fosse il proprietario.Nella maggioranza dei casi proprietà e possesso si sovrappongono, ma sono casi che dal punto di vista giuridico non creano problemi, al contrario del caso in cui possesso e proprietà diano divisi.Il possessore non è che non è proprietario, spesso lo è, ma c’è la possibilità di dividere questi due diritti.Nella maggioranza delle situazioni concrete il proprietario è anche possessore.Nel possesso è necessario che si sommino 2 elementi:- Corpus: si fa riferimento alla disponibilità materiale del corpus, della cosa, che è nella nostra disponibilità e nel nostro potere.Il possesso può essere di buona fede ma anche di mala fede. Il ladro: è possessore della cosa? Si, ha la disponibilità della cosa? Si, si comporta come proprietario della cosa? Si, il ladro è a tutti gli effetti un possessore, ma a tutti gli effetti di mala fede.- Animus: Ma ci sono anche soggetti in buonafede, che non hanno la consapevolezza di non essere proprietari legittimi.

La distinzione tra possesso e detenzione?Esempio di detenzione: il comodatario, chi riceve la cosa in deposito o locazione. La disponibilità materiale.Ha la disponibilità materiale ha il corpus.

L’usufruttuario è titolare di un diritto reale minore su cosa altrui di godimento, ma rispetto alla cosa ha la disponibilità materiale? Certo, la cosa deve essere nelle sue mani, ma non è possessore perché riconosce l‘altrui diritto, quindi è un detentore.