48299806 Diritto Romano

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 __ ESAME DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO__  APPUNTI  Età arcaica : dopo 7 re > 27 a.C. Augusto  Età del Principato : 27 a.C. > 280 d.C.  Età del Dominato : 280 d.C. > 453 d.C.  Ius Quirintium > diritto dell'età arcaica. I quiriti sono le prime comunità formatesi sul territorio di Roma. Per darsi una pacifica convivenza devono porsi delle regole di comportame nto, queste sono diritto orale: i mores. In questa fase il diritto è legato al fas (elemento religioso) infatti i custodi dei mores sono le alte magistrature del tempo: i pontifex. Con l'allargamento di Roma nelle prime guerre conquista nuovi territori>sviluppo commerciale> ius civile (azionabile solo dai cittadini romani). Le prime fonti di ius civile sono i mores stessi e si aggiungono nuovi mezzi giuridici, in particolare il verbo oportere . Molte erano le formalità. La rigidità del sistema in rapporto all'evoluzione di Roma porta a iniquità ossia l'applica zione dello ius in una società commerciale non regge più e  porta a situazioni non eque. Come rimediare: il pretore urbano che r iconosce anno per anno nuove azioni ai cittadini romani. Dal pretore si forma lo ius honorarium dalla concessione, anno per anno di nuove azioni. Ha 3 azioni nei confronti dello  ius civile: 1) Adiuvandi : aiuta nei negozi di ius civile ad adattarsi alle nuove esigenze di Roma. 2) Supplendi : interviene un'azione che supplisce alla mancanza dello ius civile. 3) Correggendi : lo ius civile provoca iniquità allora si fa funzionare lo stesso negozio con altre azioni 3 sistemi per rimediare alle iniquità. Lo ius honorarium nasce completamente staccato ma negli anni, prima si integra, poi si unisce (età del principato). E' l'editto del pretore (carica che assume rilevanza nella repubblica). Anno per anno il pretore fa un nuov o editto anche se vengo no riconosci ute sempre alcun e azion i (nocci olo duro).  Nell'età del principato l'imperatore ha paura di perdere potere e nel 130 d. C. Adriano fa fare l'editto perpetuo> il pretore perde potere. Lo ius honorario diventa stantio come lo ius civile: 4° sec a.C. i romani voglio no comme rciare con le genti vinte ma non hann o le azioni giuridi che per commerciare>si formano strumenti giuridici nuovi: ius gentium. Nel 212 d.C. Caracalla  concede a tutti la cittadinanza: ius civile, ius honorarium, ius gentium sono un tutt'uno.  DALL'ETA' ARCAICA > REPUB BLICA 07/11/95 Le fonti di produzione nel loro ordine. 1) MORES MAIORUM e INTERPRETATIO PRUDENTIUM: rappresentano lo ius Quirintium. 2) LEGES e PLEBISCITA> contrassegnano la nascita dello ius civile: in particolare le 12 Tavole (databili V sec. a.C.) rappresentano la prima fonte di diritto scritto avente la principale funzione di limitare la interpretazione da parte del pontefice. 3) EDITTO DEL PRETORE> quest'ultimo quale magistrato interviene a correggere, supplire o aiutare lo ius civile nelle sue iniquità dovute allo stretto formalismo. Tale meccanismo avviene attraverso il programma di governo annuale del pretore (>editto) nel quale di volta in volta vengono riconosciute nuove azioni (rimedi pretori) a tutela delle situazioni giuridiche non riconosciute dallo ius civile. L'evoluzione di tale editto in editto tralaticio e successivamente editto perpetuo (Adriano, 130 d. C. ) porta la formazi one de ll o ius hono rarium il quale si affianca e successivamente si interseca con lo ius civil . 4) Attività del  praetor peregrinus  avrà la funzione di svilup pare il diritto di tutte le genti . 1-- Fonti del diritto.  1) Leges: ciò che il popolo prescrive e stabilisce. 1

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  __ ESAME DI ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO__  

APPUNTI 

Età arcaica : dopo 7 re > 27 a.C. A!"to  Età de# Pri$cipato : 27 a.C. > 2%& d.C.  Età de# Do'i$ato : 2%& d.C. > ()* d.C.

 Ius Quirintium  > diritto dell'età arcaica.

I quiriti sono le prime comunità formatesi sul territorio di Roma. Per darsi una pacifica convivenza

devono porsi delle regole di comportamento, queste sono diritto orale: i mores. In questa fase il

diritto è legato al fas (elemento religioso) infatti i custodi dei mores sono le alte magistrature del

tempo: i pontifex. on l'allargamento di Roma nelle prime guerre conquista nuovi territori!sviluppo

commerciale! ius civile (aziona"ile solo dai cittadini romani).

#e prime fonti di ius civile sono i mores stessi e si aggiungono nuovi mezzi giuridici, in particolare

il ver"o oportere. $olte erano le formalità. #a rigidità del sistema in rapporto all'evoluzione diRoma porta a iniquità ossia l'applicazione dello ius  in una società commerciale non regge pi% e

 porta a situazioni non eque. ome rimediare: il pretore ur"ano c&e riconosce anno per anno nuove

azioni ai cittadini romani. al pretore si forma lo ius honorarium dalla concessione, anno per anno

di nuove azioni. a azioni nei confronti dello ius civile:

*) Adiuvandi : aiuta nei negozi di ius civile ad adattarsi alle nuove esigenze di Roma.

+) Supplendi : interviene un'azione c&e supplisce alla mancanza dello ius civile.

) Correggendi : lo  ius civile provoca iniquità allora si fa funzionare lo stesso negozio con altre

azioni sistemi per rimediare alle iniquità.

#o ius honorarium nasce completamente staccato ma negli anni, prima si integra, poi si unisce (età

del principato). ' l'editto del pretore (carica c&e assume rilevanza nella repu""lica). -nno per anno

il pretore fa un nuovo editto anc&e se vengono riconosciute sempre alcune azioni (nocciolo duro).

 ell'età del principato l'imperatore &a paura di perdere potere e nel +*& d.. Adria$o fa fare

#,editto perpeto! il pretore perde potere. #o ius honorario diventa stantio come lo ius civile: /0

sec a.. i romani vogliono commerciare con le genti vinte ma non &anno le azioni giuridic&e per

commerciare!si formano strumenti giuridici nuovi: ius gentium. el 2+2 d.C. Caraca##a concede a

tutti la cittadinanza: ius civile, ius honorarium, ius gentium sono un tutt'uno. 

DA--,ETA, ARCAICA > REPU-ICA  123**345

#e fonti di produzione nel loro ordine.

+) MORES MAIORUM e INTERPRETATIO PRUENTIUM: rappresentano lo ius !uirintium.

2) "E#ES e P"E$IS%ITA! contrassegnano la nascita dello ius civile: in particolare le *+ 6avole

(data"ili 7 sec. a..) rappresentano la prima fonte di diritto scritto avente la principale funzione di

limitare la interpretazione da parte del pontefice.

*) I668 # PR68R! quest'ultimo quale magistrato interviene a correggere, supplire o

aiutare lo  ius civile nelle sue iniquità dovute allo stretto formalismo. 6ale meccanismo avviene

attraverso il programma di governo annuale del pretore (!editto) nel quale di volta in volta vengono

riconosciute nuove azioni (rimedi pretori) a tutela delle situazioni giuridic&e non riconosciute dallo

ius civile. #'evoluzione di tale editto in editto tralaticio e successivamente editto perpetuo (-driano,

*1 d..) porta la formazione dello ius honorarium  il quale si affianca e successivamente si

interseca con lo ius civil &

() -ttività del praetor peregrinus  avrà la funzione di sviluppare il diritto di tutte le genti .

*99 /o$ti de# diritto.  *) Leges: ci c&e il popolo prescrive e sta"ilisce.

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  +) Plebiscitis: ci c&e prescrive e sta"ilisce la ple"e, inizialmente non aveva valore vincolante

 per il popolo, solo con l'emanazione della lex 'ortentia nel +;2 a.. fu equiparata alla lex&

  ) Senatus consulta: è ci c&e prescrive e sta"ilisce il senato ed &a lo stesso valore della legge.

  /) Costitutiones principis: < ci c&e l'imperatore sta"ilisce mediante (ecretum  o e(ictum  ed &a

lo stesso valore della legge.

  5) Aedictis magistratum: sono i precetti di coloro c&e &anno lo ius ae(icen(i, ci è il potere diemettere ordinanza (pretore ur"ano e pellegrino).

  =)  Responsa Prudentes: pareri ed opinioni di coloro cui è stato concesso di produrre diritto,

ossia i giuristi.

Il diritto romano si pu dividere in :

  A0 diritto proprio della civitas  o ius civile

  0 diritto di tutte #e !e$ti o ius gentium

  A0 #o ius civile si compone di particolari elementi c&e sono :

*99 mores

  +99 leges 99 apporto dei prudentes 

>uesti elementi &anno carattere vincolante nella fase primordiale (età arcaica), questo carattereandrà perdendosi man mano c&e la relazione tra individuo e individuo non riguarderà pi% solo i

cittadini romani ma romani e stranieri.

 ell ' ampliarsi dei confini geografici romani si allargano anc&e i confini economici e quindi le

relazioni con questi popoli: il principio della personalità del diritto (in "ase al quale io romano

voglio vivere secondo il mio diritto, i miei dei) non è pi% sufficiente per regolare i rapporti fra le

 popolazioni. ?orge la necessità di ela"orare un nuovo sistema giuridico idoneo regolare tali rapporti

. asce quindi lo ius gentium.  0 #o i" !e$ti' si forma su varie componenti:

  +0. adattamento del diritto civile anc&e agli stranieri ad es. attraverso lo svilire alcuni

formalismi ed estensioni dello ius civile. Il diritto antico infatti è un diritto formale per eccellenza, si

rappresenta attraverso delle forme solenni e di rituali particolari al fine di attirare attraverso il rito

immuta"ile e ripetuto l' attenzione degli dei su quella c&e è la vita degli uomini. In realtà questo rito

è necessario perc&< rappresenta l'em"rione della lotta primitiva quando non vi era lo stato a regolare

le liti e la ragione era quella del pi% forte. #'intervento dello stato vuole evitare la lite e dato c&e gli

dei romani non sono gli stessi dei stranieri è necessario c&e venga svilito per poter essere adattato

anc&e agli stranieri. -d es. la sponsio  con l'uso di un ver"o diverso diventa stipulatio  ed è

applica"ile anc&e agli stranieri.

  20. è il riconoscimento dell'esperienza comune di tutti i popoli di consuetudini giuridic&e

c&e sono uguali e comuni perc&< discendono dallo stesso gruppo etnico primordiale: i romani

scoprono c&e i latini &anno la stessa divisione politica delle curie @ c&e esiste nella Roma primitiva

(curia è la ripartizione politica @ c&e comprendeva le famiglie pi% ricc&e dei patrizi della città). Iromani riconoscono c&e tutte le popolazioni vicine &anno le stesse regole c&e stanno alla "ase

dell'istituto famigliare, gli elementi comuni vengono ricondotti nello ius gentium  ed è per questo

c&e Aaio lo definisce diritto comune a tutte le genti

( inizio ?capini)

 Ius Quiritium  B ordinamento di Roma nel periodo arcaico (deriva dai costumi di vita ed è

l'ordinamento originario di Roma ). Posizione di potere su persone e cose !  (ominium ! proprietà.

- qui si fanno risalire istituti come la patria potestas , manus , mancipatio& 

 Ius civile B diritto dei soli cittadini di Roma (prodotto dai mores , dalle *+ 6avole, etc ....), assor"C lo

ius !uirintium. (8""ligazioni, crediti, de"iti).

  Il primo verrà assor"ito dal secondo.

  ius praetorium  Ius honorararium B si contrappone allo ius civile  per migliorarne l'applicazione : D

  iuris(icio praetor peregrino

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 Ius gentium  B formatosi per regolare i rapporti tra cittadini e stranieri . (futuro diritto

internazionale)

 Ius publicum e Ius privatum B suddivisione formulata in un noto testo i Elpiano .

 Ius comune e Ius singulare B il primo è applica"ile in generale, il secondo solo in casi particolari.

 Ius naturale B complesso di norme non scritte ma universali: F ci c&e è sempre "uono ed equo F .

 Ius novum e Ius extraordinarium B il primo sono le costituzioni imperiali, il secondo sono le fontiderivanti dalla cognitio  extra or(inem  .

/ONTI DI PRODUZIONE E /ONTI DI CO1NIZIONE.

#e I0 sono quelle c&e prodco$o  diritto (norme), le II0 sono quelle c&e ne permettono la

co$o"ce$a 

CAP+ ai 7 re al 27 a.c. (ovvero A!"to)

  DA--,ET3, ARCAICA A--A /INE DE--A REPU-ICAa) /ONTI DI PRODUZIONE .

 G*  Mores maiorum e interpretatio pru(entium .

 I  prudentes (pontefici) con i loro responsa creano il diritto prendendo spunto dai mores maiorum

(ordinamento non scritto risalente a un costume antic&issimo, fenomeno consuetudinario ed

ancestrale) creando un precedente utile a tutti i successivi casi analog&i. #a legge delle +2 Ta4o#e &a intaccato il monopolio interpretativo del pontefice.

Il colpo definitivo, (dopo la pu""licazione dei (ies fasti 1/ a. .) venne dato nel 2)(  a..  da

Ti5erio Cor$ca$io  (primo pontefice massimo ple"eo) c&e esercit pu""licamente l'attività di

giurista, c&e era triplice: a) respon(ere  (dare un parere), ") cavere (apprestare sc&emi negoziali

idonei), c) agere (assistere le parti nei formulari).

#a giurisprudenza laica ( dal II sec. a.. ) prosegue un'attività ricognitiva della giurisprudenza pi%

antica. -lla fine della Repu""lica, l'attività ricognitiva9creativa dei giuristi apparentemente si

inaridisce, anc&e se, l)interpretatio  pru(entium sarà importante nello Ius honorarium &

G+ "eges e ple*iscita. Rapporti con lo Ius civile& #a posizione delle *+ 6avole.

#a lex  è Fci6 ce pre"cri4e e "ta5i#i"ce i# popo#oF(Aaio) dopo la votazione dei comizi centuriati (o

tri"uti, dopo la loro istituzione). Il magistrato ! iniziativa ! proposta di legge respinta o approvata

dal popolo nei comizi. ?ullo stesso piano della lex troviamo i  plebiscita (equiparati alle leges  dalla

legge Hortentia  nel 2%8 a. . da Aaio) sanciti dalla ple"e nei concilia tri*uta  ple*is convocati dai

tri"uni, c&e vincolarono prima solo i ple"ei, e poi tutti i cittadini. In 5 sec. di storia della Roma

repu""licana vi furono non pi% di *& leges ! assai limitato. #e Leges erano: Inperfecta ($o$ a$$o

"a$io$e: es.  "ex %incia (e (onis et  muneri*us), Minus uam perfecta  ("a$io$a$o:  "ex +uriatestamentaria)9 Perfecta  ($##ità dell'atto: "ex +alci(ia (e legatis).

 G #'editto del  praetor urbanus e gli altri magistrati muniti di uris(icio &

ontrapposto allo Ius civile venne a crearsi il diritto, del tutto nuovo, detto pretorio o o$orario.

Il pretore innestava la propria attività (la uris(ictio c&e promanava dal suo imperium) nel processo

 "ipartii delle  legis actiones  e delle  formulae, ma solo nella II0 pot<, grazie alla  Lex Aebutia, a

 partire dal II sec. a.., creare realmente nuove norme (qui diviene il signore incontrastato del

 processo). Il pretore divenne il vero signore del processo perc&< a lui competeva iudicium dare eiudice dare  e poteva anc&e paralizzare, con l'exceptio, l'azione. #a  !urisdisdictio del pretore si

esplicava con lHesposizione nel foro, allHinizio dellHanno, dell'edictum, nel quale spiegava i criterisecondo i quali avre""e esercitato la sua giurisdizione. #-e(ictum si trasmetteva di anno in anno da

un pretore allHaltro, cosC c&e lHeditto, salvi alcuni cam"iamenti, presentava un nocciolo duro. Ali

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editti non furono per solo del  praetor ur*anus, ma anc&e del praetor peregrinus  e dei curili.

 ellHeditto, accanto ai mezzi processuali veri e propri, troviamo anc&e i rimedi complementari

come: stipulationes praetoriae, missiones in possesionem, restitutiones in integrum, inter(icta.

G / #'attività del praetor peregrinus (+/+a..)e il Ius gentium .

opo la prima guerra punica (+=/9+/*), Roma estese i propri interessi e nel   2(2  a.. vi fu

lHistituzione praetor peregrinus. el processo del praetor peregrinus vennero a"olite le procedure

lente delle parole sacramentali, i contendenti erano li"eri nell'esposizione. ?i adott il criterio della

 fides bona (fedeltà alla parola data) e nacque cosC lo ius gentium del praetor   peregrinus c&e venne

 presto adottato anc&e a Roma. #o  Ius gentium pu essere  Ius civile (perc&< "en presto applicato

anc&e nel tri"unale del praetor ur*anus ), il contrario no.

 G 5 Ius civile, Ius honorarium e Ius gentium nel sistema repu""licano delle fonti.

#o Ius praetorio o honorario serve ad integrare ed aiutare lo Ius civile (c&e trova la propina ragione

nei mores). #o ius gentium è, invece, espressione dellHevoluzione dellHeconomia.

 ") -E /ONTI DI CO1NIZIONE .

Poco rimane della storia di Roma di prima del +11 a.., anno della stesura di Se"to E#io Peto.

Possiamo avere solo nozioni frammentarie per quanto riguarda le II Ta4o#e a noi non pervenute.

>ualcosa rimane negli ultimi + sec. della Repu""lica. ?i ricorda: a) Ta5#a a$ti$a !scritta in

dialetto osco, e rinvenuta vicino anzi è interessante il processo di esecuzione sulla persona del

de"itore ! manus iniectio .5) Ta5#a di ;e#eia ! in(efensio e confessio in iure /4 a.., norme di

 procedura civileJc) Lex coloniae "enetivae #uliae seu $rsonensis, / tavole in "ronzo rinvenute in

?pagna. 7anno ricordate anc&e le opere co'ice (Plauto, 6erenzio, $enandreo) e teo#o!ice. 6ra i

!ra''atici  va ricordato, Tere$io ;arro$e  (**= a..) ! (e lingua latina, 5 li"ri. atone il

ensore ( "i*er (e agri cultura), icerone ( e legi*us, le orationes Pro %aecina, Pro !uinctio,

 Pro Tullio).

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

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 CAP 2 al 27 a.C. ( A!"to ) al 2%& d.C.  -,ETA, DE- PRINCIPATO

a) /ONTI DI PRODUZIONE ( poca detta C-ASSICA )

#Helenco delle fonti del diritto nel principato ci derivano da 1AIO, e sono <80:= #e!!i, p#e5i"citi, "e$atoco$"#ti, co"titio$i dei pri$cipi, editti, re"po$"i =.

 G* "eges e ple*iscitas .

?otto A!"to, formalmente restaurata la costituzione repu""licana, con la sovrapposizione della

figura del  princeps, si e""e, da parte dei comizi, una fertile proliferazione di lege "  come quelle

demografic&e, manomissione sc&iavi, etc.. . Importanti sono anc&e le leggi c&e regolano il processo

civile e criminale.

opo -ugusto, sotto Ti5erio, incontriamo ancora una  Lex Iunia %orbana (viene qui disciplinata

la posizione equivoca degli sc&iavi manomessi nel diritto onorario) , "ex Iunia Petronia, "ex/isellia, ma lHattività legislativa si inaridisce. on erva (4=94; d..) le leggi diminuiscono

 progressivamente moltissimo. rano tutte perfectae (nullità dell'atto).

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G Senatusconsulta .

ef.(1AIO) FI# "e$atoco$"#to ci6 ce i# "e$ato ordi$a e "ta5i#i"ce e ?e"to a 4a#ore di #e!!e$o$o"ta$te "e $e "ia di"c""oF.

Il senato incominci (ultimo sec.. della repu""lica, I Principato) suggerendo al pretore lHinserimentonell'editto di nuovi rimedi processuali, a favore dei privati. Il divenire legge (direttamente 9 Aaio !

dapprima il senato suggerisce, poi emana direttamente la legge tramite &ratio  ! mediante cui

imperatori o legati facevano proposte, sempre accettate, al senato) dei  senatusconsulta  fu una

conquista del tempo, e del declinare dellHattività legislativa dei comizi (es. è la manomissione legale

degli sc&iavi, grazie ad un senatoconsulto Si#ia$o  ove lo sc&iavo denunci lHuccisore del padrone).

 G #a constitutiones principum .

Co"titio$e dei pri$cipi: Kci6 ce #,i'peratore "ta5i#i"ce co$ decreto9 editto o #ettera@  ef di

Aaio (Inst. I , 5).

Ali atti dell ' imperatore sono ( : <  E.M.E.D. 0*)edicta: ordinanze emanate dal principe in virt% dello ius ae(icen(i, erano validi in tutto lHimpero.

+)mandata: istruzioni ai funzionari e governatori delle provincie, e sopravvivevano alla persona.

)epistulae  (e rescripta  c&e nel ominato divengono adnotatio): risposte scritte, date

dallHimperatore, a domande dei magistrati (erano di vario genere).

/)decreta: sentenze emanate dal principe extra or(inem su controversie portate direttamente alla sua

cognizione in unica istanza o in sede di appello, erano atti giurisdizionali c&e risolvevano casi

concreti e divenivano un precedente per le successive controversie.

#a teoria del principe9legislatore si afferm a""astanza lentamente. #a  Lex de imperio

'(SPASIA%I  è l'unica mai pervenuta, c&e ne dimostra l'ampio potere discrezionale.

G Ali e(icta magistratum. (editto perpetuo di -driano del *1 d..)

7enivano fatti dal magistrato sia ur*anus c&e  peregrinus. 7i è per il graduale "4ota'e$tode##opera del pretore c&e culmina nel +*& d.. quando l'imperatore Adria$o diede incarico al

giurista Sa#4i$o 1i#ia$o  (?a"iniano) di riordi$are #,editto e Bi""ar$e i# te"to deBi$iti4o: nasce

cosC l) editto perpetuo c&e i pretori d'ora in poi avre""ero dovuto pu""licare senza modific&e. sso

era per il praetor  ur*anus, ma non è difficile ritenere c&e vi fosse anc&e un editto perpetuo per il

 praetor   peregrinus. essa dunque la creazione del diritto da parte del pretore.

  G #a giurisprudenza. Il  us respon(en(i ex auctoritate principi. #e + scuole dei ?a"iniani e dei

Proculeiani .

#o  !us respondendi ex auctoritate principi  (manifestazione mediata della volontà imperiale) è una

specie di pate$te c&e veniva assegnata ai giuristi di acquisita fama. <responsa prudentium  Kpareri

ed opinioni di coloro ai quali è stato consentito di creare dirittoKJF se i loro pareri sono tutti

concordi, ci c&e essi cosC pensano tiene luogo di legge J se invece siano discordanti, il giudice pu

seguire lHopinione c&e vuoleJ e ci indicato in un rescritto del divinino -drianoF 1aio0. Il giudice

era dunque vincolato dal responso dato da un giurista munito di us respon(en(i.

 el principato si formano + scuole: i Sa5i$ia$i (calorosi fautori di A!"to, sistematici, L potenti)

e i Proc#eia$i  (conservatori legati all'antica li"ertà repu""licana, casistici,   potenti), c&e

contrastarono per solo su questioni molto specific&e.

-E /ONTI DI CO1NIZIONE. (poca detta C-ASSICA)

 

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Rilievo assumono l'epi!raBia (per il diritto pu""lico), i papiri, i doc'e$ti de##a pra""i !iidica e

le opere de##a !iri"prde$a c#a""ica a noi direttamente pervenute.

 G I papiri.

7enivano fatte dalla pianta di papiro, e vari furono ritrovati, tra cui: a ) )orma idiologi  (*519*=1d..): grande rotolo di papiro (+ m) scoperto in gitto (una serie di man(ata, istruzioni

dellHimperatore, risalenti ad -ugusto!è importantissimo in quanto si enunciano norme relative alle

nozze tra persone di nazionalità diversa, norme sullH import9eMport, norme sul credito e vendita a

credito  ) J 5) Constitutio Antoniniana de civitate peregrinis danda  (2+2  d..): vari editti

(ordinanze) dell'imperatore Caraca##a, tra cui quello c&e nel 2+2 d.C . concedeva la cittadinanza a

tutti gli a"itanti dell'impero. ( 7edi G*+ : la proprietà nel diritto postclassico e giustinianeo).

 G I documenti della pra""i !iridica. (tavolette)

a) #e tavolette tra$"i#4a$ice : trittici contenenti diversi tipi di contratti (compravendita, locazione).

 ") 6avolette di po'pei  *+2 atti di natura economico9finanziaria.c) 6avolette di erco#a$o  (contratti e testamenti J atti processuali).

d) *estamentum  Antonii Silvani ec0uitis (testamento here(is institu1io assai complesso).

e) #esta apu( Praefctum Aeg2pti (e reorum contumacia .

 G #e opere della !iri"prde$a c#a""ica.

#e I"titio$i di 1aio (sostituite con le Institu+iones, da Aiustiniano nel )**) sono l'unica opera

della giurisprudenza classica a noi pervenuta, manuale elementare diviso in ( #i5ri . #'opera si

dividerà in * parti dedicate alla persona (B I0 li"ro) , res (II0 e III0 li"ro) , actiones (I70 li"ro) ove

egli parlando delle fonti delle o""ligazioni, per quelle riguardanti gli illeciti eMtracontrattuali, inserC

solo: furto, rapina, (amnum iniuriam (atum, iniuria.

#'età postclassica apprese il diritto romano proprio dalle Istituzioni di Aaio.

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CAP * dal 2%& d.C. al ()* ( esattamente nel (78 lHimpero dHoriente finisce *111 anni dopo )

  -,ETA, DE- DOMINATO

a) -E /ONTI DI PRODUZIONE IN 1ENERA-E .

Il sovrano, con lHistituzione della monarc&ia assoluta, diviene l'unica fonte di produzione nel

 periodo del dominato ! unificazione delle fonti nella nuova accezione di lex.

 G Norme delle constitutiones principum.

#a forma tipica di leges divenne quella degli edicta o leges generales  (imperator &&&& (ixit ), vista la

trasformazione istituzionale dello ?tato in monarc&ia assoluta.  Rescripta  (risposte in calce a

domande dei magistrati, c&e persero carattere di fonte e si contrapposero alle constitutiones

 generales) e mandata (istruzioni del principe ai funzionari) persero importanza come i (ecreta. #a

 pu""licazione delle leges   generales  (c&e venivano discusse nel consistorium, e la cui

approvazione definitiva da parte dellHimperatore, veniva suggellata da questi con inc&iostro

 purpureo) avveniva mediante affissione nelle capitali e nelle città pi% importanti. ompaiono +

nuovi tipi di costituzioni:  adnotatio  B rescripta, ma pi% solenni.

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   pragmatica: disposizioni relative a singole provincie o a gruppi di persone, o erano destinate a

risolvere pro"lemi transitori con carattere dHurgenza, stanno tra il rescritto e leges  generales.

#e  pragmatica sanctio  furono anc&e il raccordo tra i + imperi dopo Teodo"io II  <Codex

*heodosianus, c&e nel (*%  sta"ilC per lHinnanzi c&e le leges emanate da un imperatore avessero

vigore anc&e nellHaltra parte dellHimpero solo se trasmesse con una  pragmatica santio, con la

facoltà, per, di rifiutarla0. Teodo"io 'ore $e# *) e #i'pero 4ie$e di4i"o tra i 2 Bi!#i   <ad-rcadio tocca lH8riente, ad 8norio lH8ccidente0.

 G I !ura.(opere della giurisprudenza precedente).

-""iamo un grande proliferare di epitomi delle grandi opere della giurisprudenza classica, e

addirittura, delle opere già di per s< elementari. ?ono le grandi opere della giurisprudenza

 precedente il cui uso venne disciplinato e "urocratizzato per togliere incertezza ed a"usi. 7enne

vietato, soprattutto da Co"ta$ti$o nel *2+, lHuso delle note (di Elpiano e Papiniano)J Teodo"io II e;a#e$ti$ia$o III fecero una costituzione nota come la O#e!!e de##e citaio$iK (estremamente vastaJ

mantenuta da Aiustiniano nel primo codice, fu a"rogata dopo il igesto escludendola dal Codex

repetitae praelectionis), con la quale si cerca di disciplinare tutte le fonti di diritto. #a costituzionericonosce valore normativo alle opere di Papiniano, Paolo, Elpiano, $odestino Aaio, ?cevola,

?a"ino, Aiuliano e $arcello. Nu detta Ktri"unale dei morti viventi presieduto da PapinianoK ed e""e

vigore per oltre un secolo. #'uso delle notae  di U#pia$o  è qui vietata. In caso di contrasto di

opinione, il giudice deve seguire l'opinione della maggioranza, se paritetica quella di Papiniano, e in

mancanza di questa, quella c&e gli è preferi"ile.

a)  Pauli Sententiae , 5 li"ri

 ") Tituli ex corpore Ulpiani , operetta elementare

c)  (pitome "ai  , riassunto istituzioni gaiane

d)  +ragmenta Auusto(uniensia  , commentario con i caratteri di una modestissima e prolissa

 parafrasi.

 G -ntitesi leges3ura .

Il complesso di ura  (ovvero la giurisprudenza precedente) &a valore normativo nei limiti e secondo

i presupposti fissati dalla legislazione imperiale, mentre è alla lex c&e "isogna fare riferimento se

vogliamo dare un fondamento al valore normativo dei ure  medesimi. ellHetà del dominato è infatti

solo la lex   a produrre diritto . asti pensare al Di!e"to di Aiustiniano, raccolta imponente di ura,

c&e acquista efficacia di legge dello ?tato solo perc&< cosC &a sta"ilito lHimperatore nella

costituzione detta, con la prima parola, *anta.

a) )ragmenta 'aticana , cost.L ura&

 ") Mosaicarum et romanorum legum collatio , confronta il diritto mosaico con quello romano .c) %onsultatio veteris cuius(am urisconsulti&

d 4 Scholia Sinaitica , annotazioni ai li"ri di Elpiano .

G #a consuetudine .

DeB: omportamento costante, convincimento dei consociati e il rilievo c&e l'esistenza della norma

consuetudinaria si desume dal comportamento costante sono le caratteristic&e della consuetudine.

#Hefficacia della consuetudine, pari a quella della legge, è ri"adita nel igestoJ ma non rientra nelle

forme di produzione considerate nelle enunciazioni fatte da Aaio.

Aiuliano ! la consuetudine è come la lex pu""lica, manifestazione di volontà del popolo solo fatta

in modo tacito rispetto alla manifestazione espressa della lex.#a co$"etdi$e  $o$ rie$tra $e##e Bo$ti di prodio$e 'a a 4a#ore pari a##a #e!!e (ove la

legge non c'è) Aiustiniano la consider integrazione alla legge (c&e comunque vince sempre).

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#a desuetudine mancata applicazione di una norma per la non utilizzazione protratta nel tempo.

 ") /ONTI DI CO1NIZIONE.

#e prime raccolte di leges  furono pri4ate, e risalgono al tempo di Dioc#eia$o e furono opera di

1ra!orio  e Er'o!e$ia$o, due maestri orientali (codex di "regorius 2+ d.C.  , *5 li"ri, seguelHordine dellHeditto perpetuo, rescritti imperiali di diritto privato, e  Hermogenianus 2* d.C. ,integrazione al Aregorio, mai a noi pervenute). (2F(*%  *heodosianus  rispetto ai due codici

 precedenti &a pi% diritto  p55#ico c&e  pri4ato . Nece + tentativi nel /+4 e nel (*%: Codex

*heodosianus , larga diffusione soprattutto in 8ccidente ove venne inviata, presso il senato di

Roma, con una pragmatica sanctio a 7alentiniano III (disposizioni relative a singole provincie o

gruppi di persone), e qui venne approvata per esclamazione. In 8riente essa venne successivamente

soppiantata dalla compilazione giustinianea.

 G Co##eio$i di !ura  .

7ista la difficoltà di utilizzare direttamente gli ura , nel I7 e7 sec. d.. , si fecero delle raccolte.a)  Pauli Sententiae, 5 li"ri

 ") Tituli ex corpore Ulpiani, operetta elementare

c)  (pitome "ai , riassunto istituzioni gaiane

d)  +ragmenta Auusto(uniensia, commentario con i caratteri di una modestissima e prolissa

 parafrasi.

 G Co##eio$i 'i"te di leges e !ura  &

Per la pratica e la scuola vennero proposti passi ricavati da testi originali in una con le costituzioni

imperiali raggruppati per argomenti.

a) )ragmenta 'aticana , cost.L ura&

 ") Mosaicarum et romanorum legum collatio , confronta il diritto mosaico con quello romano.

c) %onsultatio veteris cuius(am urisconsulti&

d 4 Scholia Sinaitica , annotazioni ai li"ri di Elpiano.

 G #e leggi romano9"ar"aric&e .

 el ; e ;I sec. le popolazioni "ar"aric&e si stanziano nei territori dell'impero romano . a 0 #a Lex

 Romana -isigothorm ()&8 6olosa) è composta da estratti di diverse opere, ed è la pi% importante

delle leggi romane dei "ar"ari .50  La Lex Romana .urgundionum  ()&&  d..) emanata da

1$do5ado per i romani residenti in orgogna. c 0  (dictum *heodorici regis ()&&)2( d..).

 G -a co'pi#aio$e !i"ti$ia$ea. Il Di!e"to. #e Institutiones. Il codex repetitae praelectionis.

1i"ti$ia$o  sale al trono nel )27 d.C.. el )2  pu""lica il  %ovus Iustinianus Codex

(attinse a Aregoriano, rmogeniano e 6eodosiano tutto quello c&e è anteriore al * d.., non ci è

 pervenuto, ed è stato sostituito dal Codex repetitae praelectionis )*() doveva servire ad eliminare

quelli precedenti sopprimendone le contraddizioni ed eliminando ci c&e non è pi% in uso. #a

raccolta di !ura dà origine al Di!e"to *= dicem"re )** (in soli * a$$i divisi in )& #i5ri a loro volta

suddivisi in titoli muniti di ru"rica. #Hopera fu compilata "eco$do #Editto perpeto 9 -driano *1

d.. 9, e lo stesso imperatore la suddivise in 2 parti), c&e servC a sostituire la vecc&ia Klegge delle

citazioniK. Poi venne il momento di "o"titire #e I"titio$i di 1aio con le Institutiones nel )** (èun manuale elementare in quanto la codificazione delle leges  e dei  ura  , ric&iedeva un

aggiornamento. ?i mantenne la divisione in ( #i5ri  di Aaio e mantennero la tripartiio$e  di "ase in

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 personae , res , actiones. ?ola differenza è lHaggiunta di un titolo: quello penale nel /0 li"ro, e una

maggiore trattazione delle o""ligazioni c&e vengono a ricomprendere una parte del quarto li"ro).

 

G Il codes repetitae praelectionis.

 

 el )*( con il solito aiuto di Tri5o$ia$o, pu""lic il Codex repetitae praelectionis  (c&e sostituC ilNo4" I"ti$ia$" CodeG). In +2 #i5ri diviso in 4ari tito#i, è #$ico a $oi per4e$to, &a L diritto

 privato, e segue lHordine dei codici precedenti (di Aregoriano e rmogeniano ossia dei  igesta

classici )J prevalgono i re"critti .

 G #e novelle di Aiustiniano .

Aiustiniano riserv a se il potere di legiferare su eventuali casi non contemplati nelle compilazioni

con le %ovellae Constitutiones .

a) ollezione greca di *=; ovelle (52;).

 ") Authenticum (5).

ollezioni epitomate di ovelle sono invece:a) (pitomae Iuliani  ( 555 )

 ") pitome greca di 6eodoro di rmopoli (=11)

c) pitome greca di -tanasio di mesa (525)

 G enni sullo studio e la critica della compilazione giustinianea e sulle vicende del diritto romano

dopo Aiustiniano

/INE  I$S E -E SUE /ONTI

DIRITTO DE--A PERSONA E DI /AMI1-IA  Romano/.doc*

ap.primo Il soggetto di diritto

G ozioni generali

?oggetto di diritto è colui c&e è titolare di diritti soggettivi ! personalità giuridica.

#a capacità !iridica è lHattitudine ad essere soggetto di diritti o a essere soggetto attivo o passivo,

di un rapporto giuridico, mentre la capacità di a!ire, è attitudine a porre in essere atti volontari ai

quali lHordinamento giuridico attri"uisce effetti.

(Per"o$e, res ed actiones sono le parti in cui si articola l'esposizione del diritto privato sia nelle

I"titio$i di 1aio sia in quelle di 1i"ti$ia$o.Il termine persona nel diritto romano è inteso diversamente rispetto ai tempi odierni ed è riferito

solo a quelle c&e per noi sono persone fisic&e.

6utti gli esseri umani sono detti persone ma non tutti &anno la capacità !iridica: possono averla

le persone li"ere, $o$  possono mai averla gli sc&iavi . #a capacità di a!ire era riconosciuta alle

 persone capaci di intendere e di volere ma diversamente rispetto a oggi non presupponeva in modo

necessario la capacità giuridica: il paterfamilias era contemporaneamente !iridica'e$te capace e capace di a!ire, invece gli sc&iavi e i  filiifamilias  erano capaci di a!ire  ma $o$  avevano la

capacità !iridica. Per esemplificare la capacità giuridica delle persone fisic&e nel diritto romano è

utile rifarsi allo sc&ema degli status  proposto dai giuristi romani:  status libertatis , status civitatis ,

 status familiae.

G #a persona fisica e i pre"ppo"ti della capacità !iridica .

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<#a parola status indica la posizione giuridica della persona: piena capacità giuridica &a la persona

c&e nel contempo li"era cittadino romano e paterfamilias o comunque non soggetto a potestà ( sui

iuris). -i sui iuris si contrappongono gli alieni iuis, persone giuridicamente incapaci soggette ad

altrui potestà c&e pu essere (ominium , mancipium,  patria  potestas o manus&

 Status libertatis ! il possesso di tale status, cioè essere uomo li"ero, era la prima condizione per

 poter godere a Roma di capacità giuridica.-i5eri "i $a"ce o "i di4e$ta: nascono li"eri i nati li"eri da madre li"era, diventano li"eri gli sc&iavi

li"erati .

Scia4i "i $a"ce o "i di4e$ta: si nasce sc&iavi per nascita da 'adre "cia4a, e il figlio della

sc&iava è un frutto, si diventa sc&iavi per captivitas , cioè per prigionia di guerra. ra infatti regola

diffusa nel mondo antico c&e la persona li"era catturata dal nemico perdesse la li"ertà e divenisse

sc&iava, un'autorità pu""lica avre""e provveduto alla vendita, cosC c&e, i nuovi sc&iavi si

acquistassero in proprietà ai privati. 8vviamente tale regola valeva sia per i romani c&e per i loro

nemici, ma i romani prevedevano l'istituto ius post liminii per il quale il cittadino romano catturato

e diventato sc&iavo avre""e riacquistato li"ertà, cittadinanza e posizione giuridica personale e

 patrimoniale una volta in patria (ad eccezione del matrimonio e del possesso). Inoltre, non era

dapprima prevista la possi"ilità di avere eredi per lo sc&iavo, ma una  "ex %ornelia  dellH;* a..sta"ilC c&e il testamento fatto prima della captivitas mantenesse la sua validità nellHipotesi in cui il

cittadino morisse nella condizione di prigioniero di guerraJ la disciplina classica estese questa

disciplina a tutte le successioni. #a sc&iavit% è un istituto antico (già noto alle II 6avole), è istituto

del ius  civile  infatti #o "cia4o  era oggetto di dominium ex iure Quiritium e come tale era

classificato tra le res mancipi & In età post classica fu consentita la vendita dei figli ancora neonati

c&e sare""ero diventati sc&iavi del compratore: si dava per ai genitori la possi"ilità di riscatto cosC

da restituire il figlio alla condizione di li"ertà. Aiustiniano limit la facoltà dei genitori di vendere i

figli ai soli casi di estrema indigenza.)

 P(C$LI&

' già dall'epoca arcaica la presi di concedere ai "er4i e ai filifamilias (per i quali il peculio pot<

essere anc&e castrense, ossia acquisito durante il servizio militare)  un  peculio: dapprima un

gruzzolo di denaro poi anc&e "eni di differente natura, nel caso anc&e altri sc&iavi, servi vicari, e

 persino immo"ili. Proprietario del peculio  restava il dominus , ma si ammise presto c&e i servi

 potessero, purc&< a tito#o o$ero"o, trasferire il possesso delle res peculiari salva la facoltà del

(ominus di revocare il peculio in ogni momento. I servi c&e avevano  peculio  potevano con esso

trafficare con i terzi ed eventualmente anc&e con il (ominus, potevano quindi accrescerlo ed anc&e

spenderlo, il c&e significava fare onore agli impegni assunti. i qui il riconoscimento di fatto c&e i

servivi potessero adempiere agli o""lig&i assunti con atto lecito e potessero adempiervi validamente

 pure se i terzi mai avre""ero potuto costringerveli (i servi non stavano in giudizio per lo ius civile , il

(ominus risponde per i loro o""lig&i , ma le o""ligazioni sono naturali).

 ella crescita dell'economia romana l'esigenza di utilizzare i servi nella gestione degli affari del(ominus fu sempre maggiore, "isognava per c&e i terzi potessero fare pieno affidamento sul fatto

c&e il servo avre""e fatto onore ai propri impegni, occorreva quindi c&e i terzi potessero disporre di

strumenti giuridici idonei. - ci provvide il pretore non in termini generali ma con riferimento a

situazioni determinate nelle quali il (ominus in via preliminare si fosse assunto esplicitamente, o per

le quali era dato pensare c&e si fosse assunto implicitamente, la responsa"ilità di certe operazioni

finanziarie compiute dal proprio servo. on riguardo a tali situazioni il pretore a partire  dal II "ec. a.C.  accord promettendo nel proprio editto talune azioni co$tro  i#  dominius. ?ono dette azioni

addiettiie  per significare c&e veniva in considerazione una responsa"ilità aggiunta, la

responsa"ilità del (ominus (sanzionata da actio) c&e si aggiungeva a quella naturale del servo. 6ali

azioni erano:

*) Actio uod iussu (presupponeva l' autorizzazione del (ominus rivolta al 0 di negoziare col servo)+) Actio exercitoria (F c&e il proprietario dello sc&iavo fosse uno exercitor navis9armatore)

+) Actio de peculio et de in rem verso (c&e prevedeva una trasposizione di soggetti).0

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Pre"ppo"ti de##a capacità !iridica sono:

  A 9 e"i"te$a   9 status (li*ertatis +, civitatis 2, familiae *)

A) E"i"te$a: + scuoleJ Proc#eia$i (4a!ito), e Sa5i$ia$i (?a#"ia"i  segno di vita )

?e era nato da nozze legittime assumeva lo  status  del padre , se nato fuori da esse assumeva lo

 status della madre .+) Status libertatis. Ali uomini nascono li"eri o sc&iavi (vedi A-I8 nelle sue Istituzioni). -i5eri"i $a"ce (in presenza di iustae nuptiae da madre li"era ! ingenuus) o "i di4e$ta (manomissione o

li"erazione legale !  li*ertus). #o status si perde se ridotti in sc&iavit%. Scia4i "i $a"ce (nato da

madre sc&iava) o "i di4e$ta (per varie cause tra cui: la prigionia di guerra, vendita trans Ti*erium,

condanna a morte o lavori forzati perpetui, consegna ad altro stato, in forza del ?enatoconsulto

laudiano del 5+ d.., per editto pretorio, per vendita del proprio figlio, per   revocatio in

 servitutem). #a sc&iavit% pu avere termine per 'a$o'i""io$e  o per #i5eraio$e #e!a#e. $-8$I??I8:

>Seco$do #o ius civile vi furono * modi di manomissione:

+) manumissio vindicta  (davanti al magistrato come finto processo)

2) manumissio testamento  (il paterfamilias nel testamento dispone c&e il proprio sc&iavo sia li"eroJsono i pi% privilegiati perc&< non de""ono ossequiare il loro padrone).

*) manumissio censu  (ci si fa iscrivere nelle liste del censo)

#o sc&iavo cosC manomesso diveniva li"ero ed acquistava la cittadinanza romana.

>Seco$do #o  ius honorarium si poteva avere con semplice dic&iarazione del dominus . H una

manomissione di fatto , non di diritto (ex ius civile) e venne regolamentata dalla  Lex   Iunia

 %orbana 5 "atini coloniarii (vedi: le fonti nellHetà del principato)

>Seco$do #extra ordinem vi furono 2 tipi di manomissione:

+) manumissio  fideicommissaria efficacie anc&e giuridicamente (divenne possi"ile disporre c&e la

 persona gravata di fedecommesso, manomettesse uno sc&iavo del disponente, del gravato o di un

terzo)

2) manumissio in ecclesia  (in età postclassica, volontà di manomettere uno sc&iavo scritta alle

autorità ecclesiastic&e).

1i"ti$ia$o attri"uC piena efficacia ad ogni tipo di manomissione.

#a "ex +ufia %aninia e la "ex Aelia Sentia diminuirono le manomissioni e vennero tolte (tranne una

 parte della II) da Aiustiniano .

-IERAZIONE -E1A-E: diventa li"ero lo sc&iavo:

a) se per di"po"iio$e  del ?enatoconsulto ?ilaniano denunci lHuccisore del proprio padrone

 ") si a55a$do$ato infermo dal proprio padrone

c) per +1 anni sia ri'a"to #i5ero senza contestazioni

d) c&e de$$ci  gravi crimini , come la delazione, il ratto

e) c&e sia stato 4e$dto affinc&< il compratore lo manometta e costui non compia la manomissionenel tempo dovuto.

Ena volta li"erato, lo sc&iavo diventa libertus  (legato allHeM padrone da o*se0uium).

2) Status civitatis. Per avere la piena capacità giuridica era necessaria (ex ius civile) la qualità di

cittadino. ittadini si nasce (da padre o madre cittadini) o si diventa (sc&iavo manomesso, per atto

dello stato). el 2+2 Caraca##a dà la cittadinanza a tutti gli a"itanti dellHimpero, livellandoli come

sudditi.

*)  Status familiae. H la posizione c&e il cittadino &a nella  familia. #a qualità di paterfamilias

costituisce il tero pre"ppo"to  della piena capacità giuridica .

9 #a dote ( (os ) ( pag. ++* del $arrone )

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A0 ?ino alla fine dellHetà classica. H istituto di diritto romano arcaico. onferimento di uno o pi%

diritti al marito.

a) /$io$e : originariamente era la rico'pe$"a a##a Bi!#ia per la perdita dellHeredità nelle nozze

cum manu .

 ") Co"titio$e : la dote si costituiva mediante  /otis 0 datio  ,  promissio  ,  dictio  ( c&e poi

scompare ) .c) Apparte$e$a: era il marito c&e diveniva titolare dei diritti, ma doveva restituire la dote alla

moglie al momento della separazione .

d) Re"titio$e : frequentemente mediante stipulatio (pi% tardi mediante : actio rei uxoriae ) .

 0 a età postclassica .

?compare la dotis dictio , si afferma la 'a!!iore apparte$e$a de##a dote a##a 'o!#ie ( actio in

rem ) ed utilizzo del suo mantenimento dopo il matrimonio .

9 eni parafernali e donazioni propter nuptias .

I "eni parafernali sono "eni extra dotem della moglie c&e ella affidava al marito . #e donazioni ante

nuptias sono di influsso orientale e di notevole consistenza .

9 Il matrimonio . premesse .

 

I# 'atri'o$io ro'a$o consisteva nel Batto in s< della  co$4i4e$a "ta5i#e di de per"o$e di sesso diverso con la 4o#o$tà co"ta$te  di vivere in unione monogamica come marito e moglie (effectio

maritalis, senza il quale si aveva concu"inato). -l matrimonio poteva accompagnarsi la conventio 

in manu  per effetto della quale la moglie cadeva sotto la manus del marito cosC c&e veniva

incorporata nella famiglia del marito, mutava lo status familiae e perdeva iure civili ogni legame

con i parenti di prima. ?i avrà cosC il matrimonio cum manu o sine manu .

9 Ali sponsali . ( promessa di matrimonio )

Il matrimonio era generalmente preceduto dalla pro'e""a di 'atri'o$io  mediante sponsio  (da

cui sponsalia) vero e proprio 4i$co#o !iridico, mitigato pi% tardi.

9 Il matrimoni : condizioni giuridic&e per la costituzione.

Pre"ppo"to per la costituzione di una famiglia erano le iustae nuptiae (matrimonio legittimo) c&e

ric&iedevano: +) il connubium ( era una sorta di capacità civile , attitudine a vivere in matrimonio

legittimo con lHaltro coniuge ), 2) #età p5ere (capacità di generare), *) il co$"e$"o ( escluso per i

 pazzi, e se filifamilias, dei genitori).

9 Il matrimonio : struttura ed effetti.

No$ riciede4a a#c$ rito per #a co"titio$eJ unico requisito era la convivenza. ra

monogamico. #e conseguenze erano c&e solo i nati da iustae nuptiae  erano legittimi e cadevano

sotto la  patria potestas . Inoltre lHactio   furti   era esclusa tra i cognugi . #a moglie adultera poteva

essere uccisa. 7ietate erano le donazioni tra cognugi.

9 Il matrimonio : scioglimento .

?e il matrimonio era insieme convivenza e( affectio maritalis  si scioglieva (divortium , o repudiumse unilaterale) per il venir meno dellHaffectio  maritalis  , o per morte , senza formalità . Poteva

interrompersi anc&e per intervento del paterfamilia della sposa ( se sine manu ).

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  ( Nine $arrone riinizio ?capini pag /5 )

9 stinzione della persona fisica come soggetto di diritto .

?i aveva lHestinzione per morte o per il venir meno di uno degli status !capitis diminutio  (ovvero

 peggioramento della situazione), c&e poteva essere: maxima (sc&iavit%, ad es. per guerra), media

(perdita della cittadinanza), minima(perdita dello status familiae).

9 ondizioni c&e escludono o limitano la capacità giuridica .

#imitano la capacità giuridica: il sesso, lHinfamia (i condannati nellHactio (oli, o nellHactio pro

 socio, secondo lHeditto pretorio. Aiustiniano allarga le possi"ilità di infamia), la confessione

religiosa, la condizione di li"erato, la condizione di colono.

9 Presupposti della capacità di agire .

Raggiungimento dellHetà pu"ere (capacità di generare *+3donne, */ o concreta 3uomini).

9 ondizioni limitatrici della capacità di agire.

6olgono o limitano la capacità di agire: età, sesso (donne), infermità di mente e fisica (! per la II

solo per alcuni atti come per es. la stipulatio c&e consisteva in domanda e contestuale risposta, ed

era dunque impossi"ile per il sordo), la prodigalità (rovinosa gestione del proprio patrimonio).

9 #a tutela degli impu"eri .

Ali i'p5eri (pupilli) pur avendo la capacità giuridica erano, a causa dellHetà, i$capaci di a!ire e

venivano cosC sottoposti a tte#a (da parte di un tutore, rappresentanza indiretta prima, diretta poi).

#a tutela poteva essere: te"ta'e$taria  (nomina del tutore nel testamento del  paterfamilias),

#e!itti'a  (già nelle II 6avole), dati4a  (dHufficio quando mancano il tutore testamentario e

legittimo. Introdotta a Roma dalla "ex Atilia del *;= a.. c&e attri"uC la competenza per la nomina

al pretore ! assicura un ordinato svolgimento della vita del pupillo e amministrare il suo

 patrimonio).

9 #a tutela mulie"re .

 

#e donne  sui iuris  anc&e se pu"eri sono quasi tutte soggette a tutela. #a tutela pu essere

te"ta'e$taria, #e!itti'a,  dati4a (attri"uita dal magistrato alla donna c&e ne faceva ric&iesta) .

9 #a cura dei furiosi e dei prodig&i.(solo amministrazione del patrimonio). etc... vedi li"ro

 pag/5Q/=Q/2

#a cura presenta un carattere meno unitario rispetto alla tutela, ed &a per oggetto la sola

amministrazione del patrimonio. I curatores  si distinguono in legitimi (istituiti dalla legge) e dagli

honorari  (dati dal magistrato).I pazzi venivano dati in curatela agli agnati, o ai gentili, e in

mancanza di questi, il magistrato nominava un curatore. on si aveva la cura testamentaria. el

diritto giustinianeo tende a prevalere il vincolo di sangue sul vincolo agnatizio. Il prodigo, a

differenza del furioso , non era considerato del tutto incapace di agire cosicc&< egli poteva compiere

atti acquisitivi ( migliorativi della condizione patrimoniale), contrarre matrimonio, ma non poteva

testare. 

9 #a cura dei minori di +5 anni . 7edi li"ro pag. /2Q/;Q/4

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H di origine pi% recente ed &a inizio nel ++ a.. con la Lex   Plaetoria  (da cui l-exceptio legis

 Plaetoriae) c&e comminava pene pecuniarie contro colui c&e, nel concludere affari con un minore

di +5 anni, lo avesse raggirato. el diritto Aiustinianeo la cura finisce.

 9 #a persona giuridica.

#e per"o$e !iridice sono di due tipi : corporaio$e  (prevale lHelemento personale e scopo

comune corrispondente a un interesse proprio) e Bo$daio$e (risalta lHelemento patrimoniale e cHè

un interesse duraturo, sociale). Il modello c&e si form a Roma fu il  populus Romanus  c&e era

lHimmagine di un corpus. etc...vedi pag 5*Q5+Q5 .

ap.secondo ( pag 55 9 ?capini 9 )

  -o!!etto de# diritto?ono i I (def: Ktutto ci c&e presenta utilità per lHuomoK), c&e per sono tali se rispondono a

certi requisiti, quali:

+0 Co$cretea (appartenenza al mondo della realtà)J

20 Uti#ità (attitudine a soddisfare un "isogno)J*0 -i'itatea (interesse a compiere un sacrificio per appropiarsi di un dato "ene)J

() Di"po$i5i#ità pri4ata (appropia"ilità ovvero non pu""lico o religioso).

 9 ose e loro classificazioni .

e$i "o$o #e res  ce "o$o $a porio$e #i'itata de# 'o$do e"ter$o .

Aaio li suddivide dapprima in corpora#i (quelle c&e si possono toccare) e i$corpora#i (c&e non si

 possono toccare ! eredità, usufrutto, le o""ligazioni).

  A) al punto di vista della idoneità ad essere soggette a rapporti giuridici

 patrimoniali i 5e$i (res) si dividono in: res in patrimonio 6in commercio4, e res extra patrimonium

6extra commercium4 ! attitudine delle cose a far parte in concreto di un patrimonio.D  (A-I8) !. Poi

si suddividono in:

a) res divini iuris: res sacrae (sono le cose consacrate agli dei come i templi, i "osc&i sacri) , res

religiose (dedicate agli dei inferi, come i sepolcri ), res sanctae (porte e mura della città) ,  non

suscetti"ili di signoria da parte dellHuomo

5) res humani iuris :<res privatae , e res publicae, suscetti"ili di umana signoria0.  ) al punto di vista del prevalente interesse sociale le res privatae si possono a loro

volta suddividere in res mancipi   (ovvero le cose indispensa"ili, come i rustici, gli sc&iavi, la casa, il

 passaggio, i cavalli, etc... qui era necessaria la mancipatio e la in iure cessio in difetto delle quali,

non passava il dominio quirintario ma solo il possesso utile allHusucapione)e res nec mancipi  (tuttele altre). Aaio

  C) al punto di vista della valutazione c&e lHordinamento giuridico fa di talune loro

caratteristic&e : B$!i5i#i (grano, denaro 9 possono essere sostituite da cose dello stesso genere) e

i$B$!i5i#i (uno sc&iavo , unHopera dHarte)H  co$"'a5i#i ed i$co$"'a5i#i H di4i"i5i#i (un fondo)

e i$di4i"i5i#i (uno sc&iavo)H "e'p#ici (uno sc&iavo), co'p#e""e (una nave), co##etti4e (il gregge).

 9 Parti ed elementi accessori di una cosa.

Parte  di cosa è ogni elemento costitutivo c&e contri"uisce alla integrità della medesima, $ece""ario  perc&< la cosa possa dirsi completa. H invece acce""oria quella cosa c&e &a una

"e'p#ice B$io$e "tr'e$ta#e rispetto ad unHaltra. #a distinzione &a la sua importanza quando siconsidera c&e la cosa accessoria &a una sua autonomia, al contrario della parte.

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 9 Nrutti e spese

  NRE668 è la cosa c&e staccandosi da unHaltra senza diminuire la sostanza ne costituisce il reddito

e ne determina lHimportanza economica (es. i prodotti dellHal"ero da frutta, la lana, il latte).

Possono essere: pendenti, separati, precetti, percipiendi, esistenti, consumati (anc&e in senso

giuridico con alienazione, o trasformazione). ?P?- è era ci c&e veniva erogato per una data cosa o impiegato in essa, e poteva essere:

necessaria (per il mantenimento e la coservazione della cosa), utile (per rendere maggiormente

 produttiva la cosa), voluttuaria (per ornare o a""ellire la cosa).

ap.terzo  I# Batto !iridico  ( appunti ?ilvia e testo ?capini pag. 2 )

def /atto !iridico ?a#$?e a44e$i'e$to ce prodce eBBetti !iridici.

s .: dallHoccupazione della res nullius deriva lHeffetto giuridico della proprietà.

#$6I I# IRI6688AA66I78 RI8##A-

-I N-66I AIERIII

P8??88 ??R :

-) E"i"te$a , 'odiBicaio$e, ce""aio$e dei presupposti necessarial costituirsi, modificarsi, estinguersi dei rapporti giuridici in capo

al soggetto (cap.giu 9 cap. dHagire), ovvero lHattitudine alla

titolarità di un diritto o lHassunzione di o""lig&i.

) ffettiva $a"cita , 'odiBicaio$e, e"ti$io$e (di diritti

soggettivi e dei vincoli corrispondenti) dei rapporti giuridici

P-R6I8#-RI6-H ?E# $88 I PR8ER?I A#I NN66I AIERIII

a)effetti propri e di altro ordine ")pendenza dei rapporti giuridici ( o sospensione ) ! condizione

c)effetti anticipati o prodromi ( negozio sottoposto a condizione sospensiva )

d)efficacia retroattiva

e)efficacia differita o limitata nel tempo ( termine finale o iniziale )

f)quiescenza o riviviscenza

g)conversione di un rapporto giuridico(trasformazione di contenuto o natura di un rapporto giuridico)

  C-ASSI/ICAZIONE DEI /ATTI 1IURIDICI

a)fatti positivi(verificarsi) e negativi(non verificarsi)

 ") fatti semplici e complessidal punto di vista della loro natura oggettiva c) fatti momentanei e stati di fatto

d) fatti reali (situazioni realmente esistenti) e finzioni

di fatto (finzione legale dei fatti)

dal punto di vista della valutazione c&e fa lHordinamento

giuridico ai fatti siccome prodotti o meno dalla volontà umana

a) fatti giuridici in senso stretto

 ") atti giuridici

ecorso del tempo : computo

 NATURA"E %ONTINUOI7I# E6I#

99 ?i pu adempiere allHo""ligazione nellHintero ultimo giorno.

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99 Il termine importa decadenza, prescrizione, perdita di diritti ! solo se decorso ultimo giorno .

99 I termini il cui compimento importa acquisto di capacità o diritti dHaltri, si considerano scaduti

appena inizia lHultimo giorno.

 ap.quarto I# $e!oio !iridico  ( ?capini pag. ;4 )

DeB : 'a$iBe"taio$e di 4o#o$tà dei pri4ati dirette ad $o "copo pratico (o causa) rico$o"citoe tte#ato da##ordi$a'e$to !iridico. 

alla nozione di fatto inteso come un qualunque accadimento c&e determina effetti nella vita fisica

dell'uomo, la pandettistica (dottrina estetica tedesca dell';11) &a derivato il concetto fondamentale

di $e!oio !iridico, sulla "ase di un particolare processo di derivazione c&e trasporta i concetti dal

'o$do Bi"ico a ?e##o !iridico. Pertanto:

  *) Batto propria'e$te detto #,e4e$to Bi"co, ogni accadimento naturale +) Batto !iridico $ e4e$to da# ?a#e deri4a$o co$"e!e$e !iridica'e$te ri#e4a$ti J da

questa categoria deriva la distinzione tra:

a) Batto giuridico propriamente detto, evento c&e comporta conseguenze giuridic&e quando essonon sia determinato dalla volontà dell ' uomo o comunque risulti indipendente dalla stessa

  5) atto  giuridico , evento c&e comporta conseguenze giuridic&e volute dall'uomo, si distingue in:

 "*) atto giuridico propriamente detto o evento determinato dalla volontà dell'uomo per sua azione

od omissione dal quale derivano conseguenze giuridic&e non particolarmente volute oppure

indipendentemente dal fatto c&e siano volute.

 "+)  negozio giuridico evento determinato dalla volontà dell'uomo le cui conseguenze giuridic&e

risultano volute dall'uomo c&e l'&a posto in essere.

Pertanto negozio giuridico è quel fatto voluto dall'individuo le cui conseguenze anc&'esse

specificatamente volute siano giuridicamente rilevanti in quanto dirette a costituire, modificare o

estinguere rapporti giuridici patrimoniali. Pu essere:

*) UNI-ATERA-E:  la volontà è manifestata da una sola persona.

+) I-ATERA-E:  la volontà è manifestata da + persone.

) P-URI-ATERA-E: la volontà è manifestata da pi% di due persone.

/)  I%*(R 'I'&S :  la volontà esplica la sua efficacia durante la vita del dic&iarante.

5)  M&R*IS CA$SA: la F F F F F dopo la morte del dic&iarante o, se "ilaterale, di una

delle parti

Pre"ppo"ti  : a) capacità da!ire delle parti  ") ido$eità de##o!!etto (sua esistenza e possi"ilità c&e riceva gli effetti)

  c) #e!itti'aio$e de##e parti (ossia la loro competenza)

 ?e mancano a0 50 o c0 il negozio è $##o E#e'e$ti e""e$ia#i

-) 'a$iBe"taio$e de##a 4o#o$tà, qualsiasi modo di estrinsecazione della

volontà. #a forma pu essere comportamento o dic&iarazione (non recettizia o recettiziaJ espressa o

tacita)J costitutiva, essenziale o a( solemnitatem .

MANI/ESTAZIONE DI ;O-ONTA PER MEZZO DA-TRIa) %uncius (B strumento B alla lettera): lHinteressato non è estraneo alla formulazione del negozio,

era impossi"ile nei negozi solenni dello ius civile.

5) ?olo inter vivos  di carattere patrimoniale con esclusione dei negozi del diritto di famiglia e

testamento la !e"tio$e daBBari a#tri era: "e$a rappre"e$ta$a o co$ rappre"e$ta$a <diretta:con cui non vanno confuse alcune figure ( paterfamilias, persona giuridica, responsa"ilità adiettizia,

contratto a favore di terzi), il trasferimento è immediato in $o'e  e per co$to  dellHinteressato , è

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usato oggiJ i$diretta: usata tra i romani, il rapporto va poi perfezionato con un successivo contratto,

 per es.: tutore, curatore del pazzo ...0  ) "copo pratico <ca"a0 H e#e'e$to co"titti4o del negozio giuridico, e va tenuta distinta dai 'oti4i  e da##o!!etto  del

negozio.

8gnuno di questi elementi pu essere considerato sotto tre profili:  a) soggettivo ossia considerando l'atteggiamento psicologico di c&i compie l'atto (coscienza e

volontà).

 ") oggettivo ossia considerando l'evento nella sua realizzazione esteriore.

  c) l'intervento dell'ordinamento giuridico teso ad analizzare i motivi dell'intervento stesso nel

campo dell'autonomia privata e conseguente l'estensione ed i limiti della li"ertà concessa ai privati

di autoregolamentare i propri interessi. onsiderare l'atto dal punto di vista soggettivo significa

riferire l'atto alla volontà di c&i lo compie anc&e se coartato e dunque significa c&e esso deve essere

espressamente voluto dalle parti. onsiderare l'atto dal punto di vista oggettivo significa considerare

i modi e le forme delle manifestazioni dell'atto il quale pu essere:

  *) espresso: la volontà viene esternata con parole o scritti

+) tacito: quando l'interiore volontà appare da un movimento, comportamento o contegno .  onsiderare l'atto dal punto di vista della tutela dell'ordinamento giuridico significa riconoscere

come l'ordinamento stesso a""ia creato per astrazione degli sc&emi (tipi) astratti di negozio c&e

comportano di per se la tutela pu""lica in quanto previsti e quindi tipici. I tre profili dell'analisi

dell'atto sono importanti perc&< pu verificarsi l'eventualità di una manifestazione di volontà c&e

non corrisponda a quanto effettivamente voluto, perc&< il soggetto voleva c&e la situazione fosse

diversa da quello c&e è in realtà (errore) vuoi perc&< il soggetto è stato tratto in errore da un

comportamento altrui (dolo), vuoi perc&< il soggetto è stata coartata mediante la minaccia di male

ingiusto e notevole (violenza). onsiderare il contenuto dell'atto dal punto di vista:

  a) soggettivo: significa riconoscere al soggetto agente la consapevolezza (coscienza) del valore

giuridico dell'atto c&e compie.

 ") oggettivo: significa sottolineare il valore precettivo del negozio per cui le singole dic&iarazioni

impegnano le parti nei loro rapporti.

  c) 6utela dell'ordinamento giuridico: significa individuare i presupposti di validità senza i quali

l'atto non è idoneo a produrre gli effetti giuridici c&e gli sono propri. 6ali presupposti sono la

capacità delle parti e la legittimazione delle parti. onsiderare la causa dell'atto dal punto di vista:

 *) soggettivo significa rilevare come il negozio giuridico si de""a informare non solo all'utilità

individuale ma anc&e ad una funzione economico sociale c&e giustifica la tutela dell'ordinamento

+) oggettivo significa rilevare come l'utilità sociale c&e viene a caratterizzare i singoli atti o negozi

è una funzione economica sociale tipica per cui ad ogni tipo di negozio corrisponde una funzione

sociale ed economica c&e trascende quella del privato interesse

) tutela dell'ordinamento giuridico significa valutare la funzione tipica del negozio stesso.6ale valutazione mentre è implicita per i negozi tipici (previsti dallo ius civile  o dall'editto del

 pretore) dovrà essere effettuata di volta in volta quando riguarda negozi atipici (contratti

innominati), in quanto non previsti dall'ordinamento stesso.

In rapporto a tali negozi l'ordinamento offrirà loro tutela solo se la causa del negozio non è:

*) illecita in quanto contraria alla legge e ai *oni mores (legge, "uon costume, ordine pu""lico)

+) indifferente ossia comunque non meritevole di interesse da parte dell'ordinamento giuridico.

#'ordinamento romano riconosce pi% meritevoli di tutela i rapporti sinallagmatici o corrispettivi, c&e

indica come co$tratti i$$o'i$ati e li distingue in / categorie:

  A0 do ut des9 0 do ut facias9 C0  facio ut de" 9 D0  facio ut facias 

E#e'e$ti $atra#i de# $e!oio !iridico?ono le $or'a#i co$"e!e  c&e l'ordinamento di norma prevede dato un certo regolamento di

interessi tra le parti. >ueste ultime possono escludere tali conseguenze configurando diversamente

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il suddetto regolamento, es.: !ara$ia per e4iio$e  nel contratto di co'pra4e$dita. #e norme

giuridic&e da cui dipendono gli elementi naturali, possono essere evitate in presenza di un accordo

tra le parti.

  E#e'e$ti accide$ta#i:

Ipotesi in cui le parti su"ordinano la produzione degli effetti tipici del negozio giuridico o il permanere di tali effetti ad un evento futuro. 6ali limitazioni devono espressamente essere inserite

nel regolamento di interessi sotto forma di manifestazione di volontà (clausole o patti) c&e

appaiono come dic&iarazioni accessorie al regolamento fondamentale di interessi una volta sta"iliti

diventano vincolanti per le parti:

a) la co$diio$e è quell'evento Btro  e i$certo  a partire dal quale ovvero fino al quale il negozio

giuridico produce i suoi effetti ($o$ apponi"ile a tutti i negozi, è previsione di un evento Btro ed

oggettivo i$certo  al cui verificarsi è su"ordinato il prodursi o il risolversi degli effetti propri di un

determinato negozio). Pu essere ri"o#ti4a  (è la condizione c&e fa dipendere dal verificarsi

dellHevento futuro incerto gli effetti c&e si presumono già prodotti dal negozio) o "o"pe$"i4a(o con(icio  su"ordina al verificarsi dellHevento il prodursi degli effetti del .A.H #$ica

ti#iata $e# diritto ro'a$o )H po"iti4a o $e!ati4a (a seconda c&e sia previsto il verificarsi o ilnon verificarsi di un evento futuro ed incerto)H pote"tati4a(quando lHevento previsto consiste in un

comportamento di una delle parti),  ca"a#e  (lHevento previsto pu verificarsi o meno

indipendentemente dalla volontà delle parti) o 'i"ta. on possono essere sottoposti a condizione

gli atti legittimi vuoi per esigenze di certezza del diritto (accettazione e rinuncia dell'eredità) vuoi

 per ragioni di ordine morale (matrimonio).

#a condizione pu inoltre essere:

-) di fatto e di diritto a seconda c&e dipende dalla volontà delle parti l'apporle nel negozio ossia

sta"ilite dalla legge.

) potestativa casuale o mista a seconda c&e dipenda dalla volontà di una delle parti dal caso ovvero

da un insieme di circostanze.

) #ecita o i##ecita a seconda c&e sia o meno contraria a norme imperative, all'ordine pu""lico e al

 "uon costume.

#a co$diio$e i##ecita se apposta in un negozio:

*) inter vivos: il negozio è $##o.

  +) mortis causa: si &a per non apposta a meno c&e non rappresentasse il motivo da solo

determinante della volontà del testatore.

) possi"ile o impossi"ile a seconda c&e si tratti di un elemento realizza"ile meno dal punto di

vista sia fisico sia giuridico.

?e la co$diio$e i'po""i5i#e è apposta in un negozio:

*) mortis causa: si &a per non apposta

+) inter vivos: se sospensiva rende nullo il negozio, se risolutiva si &a per non apposta ) propria e i'propria a seconda c&e consista in un evento futuro ed incerto ovvero in un evento

incerto ma del passato o del presente caso in questo in cui l'incertezza non è oggettiva ma si riflette

solamente sulla conoscenza c&e dell'evento non &anno le parti.

urante la pendenza (quando l'evento non si è ancora verificato e perdura dunque lo stato di

incertezza) il soggetto è in una situazione di aspettativa per cui pu compiere atti conservativi del

diritto mentre l'altra parte &a l'onere di comportarsi secondo "uona fede.

6utto la condizione sospensiva &a efficacia ex tunc cioè gli effetti del negozio si considerano

 perduti dal momento della sua stipulazione. #a condizione risolutiva &a efficacia ex tunc, per cui gli

effetti del negozio si considerano come non mai prodotti .

5) ter'i$e evento Btro e certo  (è una data B dies (evento futuro ma certo) dalla quale si fanno

decorrere 9 i$iia#e 9 o alla quale si fanno cessare 9 Bi$a#e 9 gli effetti del negozio).c) 'odo o$ere o pe"o  c&e il disponente impone al "eneficiario , di destinare tutto o parte del lascito

a uno scopo particolare. (apponi"ile ai soli negozi di #i5era#ità ).

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C#a""iBicaio$e dei $e!oi !iridici

A0 al punto di vista della 'a$iBe"taio$e de##a 4o#o$tà.

a

 A8SI8UNI-ATERA-E

si &a la manifestazione di volontà, e questa è sufficiente, di un solo soggetto,(testamento, occupazione res nullius)

 A8SI8

I-ATERA-Enegozio costituito dalle manifestazione di volontà di de "o!!etti  contrapposti e

convergenti a formare un accordo e , quindi , due atti organicamente

fusi(tra(itio, mancipati, in iure cessio, acceptilatio, tutti i contratti)

5 A8SI

DICJIARATI;Ise la manifestazione di volontà consiste in una diciaraio$e  (testamento,

mancipatio, a(itio here(itas, contratti ver"ali e consensuali)

 A8SI REA-I se la manifestazione di volontà consiste in tutto o in parte in un

co'porta'e$to  (occupatio res nullius, (erelitio, pro here(e gestio, vari

contratti reali ! mutuo, deposito, comodato)

c A8SI

SO-ENNI(N8R$-#I )

lHordinamento giuridico assoggetta la mancanza di volontà a Bor'eo""ligatorie considerando irrilevante ogni mancanza di volontà c&e rivesta una

forma diversa da quella prescritta (testamento , mancipi, in iure cessio,

 sti pulatio)

 A8SI NONSO-ENNI ( 8 N8R$-#I )

lHorigine giuridica non assoggetta la mancanza di volontà a forme o""ligatorie

(compravendita, locazione, conduzione, mandato, mutuo, tra(itio)

d A8SI SEMP-ICI la manifestazione di volontà consta della dic&iarazione di $ "o#o "o!!etto

 A8SI COMP-ESSI la manifestazione di volontà di una parte (o di entram"e le parti) consta

delle dic&iarazioni di volontà di di4er"i "o!!etti , non contrapposte, come

nei negozi "ilaterali, ma parallele in quanto aventi il medesimo contenuto

e destinate a fondersi in unità. (costituzione di servit% prediali)

0 al punto di vista della ca"a a

 A8SI - 6I68#8 ONEROSO negozio patrimoniale in cui lHacquisto di una delle parti trova

il suo corrispettivo in una perdita o in un sacrificiocorrispondenteJ occorre quindi c&e il sacrificio patrimoniale

della parte si ponga come giustificazione per il suo

acquisto(co'pra4e$dita)

 A8SI - 6I68#8 1RATUITO negozio in cui lHacquisto di una delle parti non trova il

corrispettivo in una perdita corrispondenteJ non vi è quindi

un sacrificio patrimoniale di una parte c&e ne giustifica

lHacquisto (do$aio$e9 i"titio$e di erede9 #e!ato)

 A8SI ESSENZIA-MENTE1RATUITO

lHonerosità della causa o li rende nulli o li trasferisce in altro

tipo di negozio

 A8SI

INDI//ERENTEMENTEONEROSI 8 1RATUITI

MUTUO ! nel diritto romano è normalmente gratuito, ma è

oneroso se vengono stipulati i$tere""i 

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5 A8SI CAUSA-I #a ca"a  c&e caratterizza il tipo di negozio , appare attraverso la struttura

del negozio stesso (co'pra4e$dita, 'to)

 A8SI ASTRATTI la ca"a $o$ appare  dalla struttura del negozio e sono quindi idonei a

realizzare svariati scopi (mancipatio, stipulatio)

  C0 - seconda del 'o'e$to  in cui possono produrre gli effetti

 A8SI I%*(R 'I'&S   producono effetti dra$te #a 4ita dei loro autori (contratti,

manomissione, etc.)

 A8SI M&R*IS CA$SA la produzione di effetti è "5ordi$ata a##a 'orte  del loro autore

(testamento)

D0 - seconda della loro origine

NE1OZI DI I$S CI'IL(   A8SI IURIS %I/I"IS 

NE1OZI DI I$S PRA(*&R  A8SI IURIS #ENTIUM 

  I6RPR6-SI8 # A8SI8 AIERII8 ( vedi testo ) *=3*1345

onsiste $e##,accerta'e$to del "i!$iBicato de##a 'a$iBe"taio$e de##a 4o#o$tà. 6ale accertamento

avviene tramite un'operazione logica avente la funzione di individuare il contenuto concreto

(regolato da interessi) del negozio giuridico. Possiamo individuare alcuni punti essenziali di tale

 procedimento ideologico: a) la giurisprudenza classica seguiva una interpretazione tipica c&e si

desumeva da normale significato dell'atto nella valutazione sociale secondo le comuni massime di

esperienza. #'interpretazione giustinianea secondo alcuni sare""e piuttosto di carattere individuale

nel senso c&e intendere""e ad attri"uire alla manifestazione di volontà il significato pi% consono

all'effettiva intenzione individuale delle parti. ?econdo ?capini per i prodromi di tale metodo eranogià presenti nella giurisprudenza classica il fine perseguito è il medesimo, ad essere diverse sono le

vie per giungere all'effettivo significato della manifestazione di volontà. Per cui appare poco

corretto parlare di una contrapposizione tra la teoria della manifestazione e teoria della volontà, in

quanto  'a$iBe"taio$e e 4o#o$tà sono due entità inscindi"ili. ") I criteri di interpretazione

divergono a seconda c&e si tratti di negozi inter vivos, in cui a""iamo normalmente due parti in

conflitto di interessi tra di loro, o negozi mortis causa, in cui ci non avviene per cui nel primo caso

si tiene conto sia di come la manifestazione è stata intesa dal dic&iarante sia da come la stessa è

stata intesa dal destinatario, nel secondo caso non essendoci conflitto di interessi è sufficiente

l'intenzione del disponente. ei negozi inter vivos  è decisivo il significato oggettivo della

manifestazione mentre nei negozi mortis causa  è decisivo l'intento del disponente . c) el caso la

dic&iarazione sia am"igua o lacunosa si ricorre a differenti criteri: *) >ualora si tratti di negoziinter vivos  si fa ricorso al criterio dellT ato re"po$"a5i#ità privata per cui la parte c&e assume

l'iniziativa del negozio assume l'onere di controllare la c&iarezza delle espressioni usate. +) ?e si

tratta di nego+i mortis causa si fa ricorso per ricostruire il 4ero pe$"iero de# di"po$e$te, a quello

c&e sem"ra secondo le comuni massime di esperienza, il pensiero di una persona ragionevole c&e si

fosse trovata a disporre nelle diverse circostanze. ?e in tale modo nulla fosse possi"ile di costruire

in ordine alla volontà del disponente, la disposizione sare""e nulla.

2 INE//ICACIA E IN;A-IDITA DEI NE1OZI 1IURIDICI: PRINCIPI 1ENERA-I.I$eBBicace  in senso lato è il negozio c&e per qualsiasi causa non è idoneo a produrre in modo

durevole tutti gli effetti c&e lHordinamento giuridico ricollega al tipo cui esso appartiene.

#Hinefficacia pu essere IN;A-IDITA (negozio inidoneo a produrre gli effetti propri del tipo cui

appartiene per una causa ad esso intrinsecaJ qui si distingue tra $##ità 9 lo ius civile conosceva soloquesti 9 e a$$##a5i#ità), o INE//ICACIA IN SENSO STRETTO (quando il negozio c&e di per

s< sare""e idoneo a produrre gli effetti c&e gli sono propri non è invece in grado di produrli a causa

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di una circostanza di fatto ad esso estrinseca 9 a, mancata accettazione dellHerede estraneo fa cadere

il testamentoJ 5, rescissione del negozio concluso dal minore di +5 anniJ c, mancanza dellHevento

elevato dalle parti a condizione sospensiva).

; -E? I I7-#II6-T I A8SI AIERIII : -)e )

-) I$4a#idità ri!arda$ti i pre"ppo"ti de# $e!oio.

a) $ancata  capacitàda!ire

9es. negozi compiuti da un infante, pazzo, incosciente. (capacità

generica).

9es. negozio compiuto da un peregrino in am"ito di ius civile oppure una

 stipulatio compiuta da un sordo. (capacità specifica).

 ") $ancata  ido$eitàde##o!!etto de# $e!oio

9es. vendita o stipulazione di res extra commercium (inidoneità generale).

9es. mutuo di cose infungi"ili o deposito di cosa immo"ile (inidoneità

s pecifica).

c)  $anca  o è  deficiente

la  #e!itti'aio$e de##eparti

9es. il marito non è legittimato ad alienare il fondo dotale senza il

consenso della moglie, oppure o""ligazioni tra padre e figlio.

) I$4a#idità ri!arda$ti !#i e#e'e$ti e""e$ia#i de# $e!oio !iridico.

III 0 A$or'a#ità ri!arda$ti #a ca"a

*) i##iceità della causa si persegue uno scopo pratico riprovato dal diritto in quanto contrario

a norme proi"itive: ad esempio do$aio$i tra co$i!i.+) i''ora#ità della causa quando lo scopo perseguito dalle parti è contrario al "uon costume: ad

esem pio dare cento a tizio per commettere un Brto.

) 'a$ca$a di causa inesistenza o venir meno di una causa remota: esempio il pa!a'e$toin un co$tratto $##o.

II0 A$or'a#ità ri!arda$ti i# rapporto tra 4o#o$tà eBBetti4a e 'a$iBe"taio$e di 4o#o$tà.

*) manifestazione

i$co"cie$temanifestazione c&e non fu affatto voluta , ad esempio quella compiuta sotto

ipnosi o sonnam"ulismo. $a anc&e tramite manifestazione di volontà voluta ad

altro scopo, ad es. lH alzata di mano per salutare un amico e non per accettare

lHofferta del "anditore di unHasta.

+) manifestazione

co"cie$te pu essere giuridicamente irrilevante nel caso in cui si tratti di negozi conclusi

 per sc&erzo palese o a scopo didattico (ioci causa, (emostran(i causa).

Aiuridicamente rilevanti sono i casi seguenti:

a) "cero occ#to: dic&iarazione fatta per "urla ad un soggetto c&e ignora

lHintenzione maliziosa. Il negozio non pu produrre i suoi effetti, se colui c&ericeve la dic&iarazione non si accorge dello sc&erzo pur usando la normale

diligenza.

  ") ri"er4a 'e$ta#e: manifestazione di volontà consapevolmente difforme

dalla volontà effettiva e con la volontà c&e resti ignota alla controparte. Ali

effetti del negozio non vengono modificati.

  c) "i'#aio$e: accordo tra due persone per dar vita ad un negozio c&e è

voluto per raggiungere scopi diversi dal suo scopo tipico. Pu essere

simulazione tota#e  se le parti manifestano di volere un negozio, ma non ne

vogliono nessuno. ?imulazione paria#e , se le parti vogliono un negozio

di4er"o  da quello dic&iarato J si parla quindi di negozio dissimulato c&e è quello

il cui scopo è realmente perseguito dalle parti, e negozio simulato c&e è quellocompiuto solo apparentemente.

Per il diritto giustinianeo il negozio simulato è nullo, quello dissimulato è

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valido. #e fonti ci rivelano c&e se ad essere simulato fosse stato un negozio nel

quale la volontà non poteva mancare (contratti consensuali), la nullità era

lHinevita"ile conseguenza. $entre se era un negozio solenne dello ius civile, il

negozio sare""e stato valido per lo  iure civili  ma poi invalidato dallo iure

 pretori.

)$anifestazione

voluta

dallHagente, ma

essa è

i$co$"ape4o#'e$te  di4er!e$tedalla volontà

effettiva.

Errore o"tati4o  o errore sulla diciaraio$e, ricordo c&e esso esclude lavolontà.

Per essere rilevante lHerrore deve essere essenziale, nei negozi inter vivos

lHerrore è irri#e4a$te, a meno c&e esso sia esternamente riconosci"ileJ nei

mortis causa  è sempre ri#e4a$te  e provoca nullità. Ali errori essenziali sono

tre:

*) error in persona: cade "##ide$tità o sulla ?a#ità di una delle parti  del

negozio, nei negozi mortis causa è sempre rilevante , in altri dipende dai casi.

+) error in corpore: cade "##ide$tità della co"a o!!etto del negozio , sia sulla

designazione materiale c&e intellettuale. ?empre rilevante. on è rilevante

l-error in nomine.

) error in negotio: errore sul negozio nel suo complesso, cade sullHidentità delnegozio da compiere. ?empre rilevante.

III0A$or'a#ità ri!arda$ti i# rapporto tra 'a$iBe"taio$i di 4o#o$tà reciproce.(dei

co$tratti )

a ) issenso sulla ca"a del

negozio

quando faccia venire meno lHaccordo delle parti circa la causa tipica

del negozio. Per essere rilevante si deve trattare di negozio causale.

 " ) issenso "##ide$titàdellHoggetto

accordo mancato a causa in ordine allHidentificazione dellHoggetto del

negozio. ?e il dissenso verte solo sulla denominazione dellHoggetto,

non è rilevante.c) issenso sulla 'i"radelle pre"taio$i reciproc&e

il negozio non è sempre invalido, è valido per la quantità minore se su

questa si pu ritenere formato lHaccordo, diversamente è invalido.

d ) issenso su 'oda#itàessenziali del regolamento

di interessi prescritto con il

negozio

è invalido per esempio se una parte su"ordina il suo impegno ad una

condizione per cui la controparte, qualora lHavesse conosciuta, non

avre""e manifestato la sua accettazione.

I;0 A$or'a#ità ri!arda$ti i# proce""o di Bor'aio$e de##a 4o#o$tà .

I vizi della volontà, sono anormalità relative al processo di formazione della determinazione della

volontà. Errore 4iio: non esclude la volontà, ma la vizia.

a) Errore"po$ta$eoè un erroneo apprezzamento della situazione di fatto dovuto a ignoranza o falsaconoscenza, ed è rilevante in casi di: a"norme portata dell'errore ! error in substantia

ed errore "i 'oti4i $e##e di"po"iio$i di #ti'a 4o#o$tà.

 " ) Errore provocato

da do#oaltrui :

è il ra!!iro  tendente a trarre altri in inganno . 7i è il dolus  bonus  c&e è invece

considerato tollera"ile e comprende le malizie usuali di commercio. Il pretore

consider il dolo come atto illecito e concesse: *) actio doli  <azione penale e infamante,

non poteva essere esperita oltre lHanno e &a carattere sussidiario. ?e ci si trova fuori dai

iu(icia *onae fi(ei  il negozio non viene invalidato, ma si ottiene una condanna

dellHautore tramite una riparazione pecuniaria0J +) exceptio doli <concessa alla vittima

convenuta in giudizio dallHautore del dolo per ottenere lHesecuzione del negozio, è

unHazione c&e paralizza rendendo improduttivo di effetti il negozio. Il negozio è

annulla"ile nellHam"ito dello ius civile praetorio. H concessa sia per dolo preterito c&e per dolo presente0.

c ) H la minaccia ingiusta di un male notevole fatta a taluno cosC da indurlo a compiere un

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;io#e$amorale, il

metus, o

timore

negozio giuridico incutendo timore ossia metus .

 el diritto classico la protezione della vittima avviene tramite: *)  actio uod metus

causa (esperi"ile quando la vittima aveva già dato esecuzione al negozio. H unHazione

 penale esprimi"ile in 0ua(ruplum, e dopo lHanno in simplum. on è infamante e non è

sussidiaria. ontiene la clausola ar"itraria c&e permette al convenuto di evitare la pena

al 0ua(ruplum se restituisce quanto &a estorto con la violenza)J +) exceptio metus (si &aquando la vittima della violenza, c&e non aveva dato esecuzione al negozio, era citata

in giudizio per lHadempimento. H opponi"ile anc&e se lHautore della violenza fosse

stato un terzo. on è necessaria nei iu(icia *onae fi(ei)J ) restitutio in integrum

 propter metum  (serve per il recupero della cosa oggetto del negozio estorto9 rei

ven(icatio utilis9. -zione contro lHautore e contro c&iunque avesse ricavato qualc&e

cosa dal negozio).

on 1i"ti$ia$o *) e ) vengono fusi in un mezzo mediante il quale il coactus pu

agire in duplice direzione: in simplum contro colui c&e &a ottenuto qualc&e cosa dal

negozio, e in triplum contro lHautore della violenza.

#a violenza è ritenuta rilevante quando:

9 la minaccia è contraria al diritto9 il male minacciato non deve essere di scarsa identità e deve impressionare una

 persona non paurosa

9 la minaccia deve concretarsi in fatti.

CON;A-ESCENZA I A8SI AIERIII CON;ERSIONE.

CON;A-ESCENZA

Il negozio giuridico pu acquistare una validità c&e originariamente gli mancava. #Hinvalidità pu

sanarsi in pi% modi, con effetto retroattivo (convalescenza), tramite fatti giuridici c&e eliminano la

causa invalidante sanando il negozio, essi sono:

a) CON/ERMA: si &a tramite un secondo negozio uguale a quello invalido ma non affetto da

invalidità oppure tramite un comportamento concludente (tolleranza consapevole).

 ") RATI/ICA: compiuta da una tera per"o$a  responsa"ile del fatto c&e altri , a sua insaputa,

&anno compiuto un negozio a suo nomeJ cosC tramite il suo consenso, completa il negozio altrimenti

vizioso (es. negozi compiuti dal pupillo).

c) RINUNCIA A--IMPU1NATI;A: si &a in due casi: nel caso in cui lHinvalidità è operativa

 per iniziativa della parte interessata, e nel caso di negozio soggetto a rescissione. #a rinuncia si pu

desumere anc&e per decorso del tempo.

d) /ATTO SOPRA;;ENUTO: tramite il quale, eccezionalmente, viene meno la causa

invalidante.

CON;ERSIONE ella conversione il negozio rimane invalido come negozio appartenente ad un determinato tipo,

ma è valido come negozio appartenente a tipo diverso. ?ono necessari due presupposti:

a) il negozio invalido deve contenere gli elementi del negozio in cui deve essere convertito

 ") lo scopo pratico delle parti sia approssimativamente raggiungi"ile mediante lHaltro negozio

#a conversione è un caso eccezionale, non usuale.

#a conversione pu anc&e non riguardare lHintero negozio, ma solo un elemento o una clausola

affetti da nullità.

 cap . quinto Atto i##ecito

+.DeB : @Atti !iridici ripro4ati da##ordi$a'e$to !iridico percK 4io#a$o $ precetto!iridico po"to a tte#a di $ i$tere""e a#triH vi si ricollega #a "a$io$e@.

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 ellHatto illecito si &a una lesione di un diritto soggettivo altrui, cosicc&< non si &a atto illecito

quando il titolare dellHinteresse leso a""ia consentito alla lesione. $a questa lesione non è

condizione sufficiente per costituire atto illecito perc&< è necessaria la violazione di una norma

giuridica.

7i sono gli illeciti p55#ici (crimina: es. uccisione dello sc&iavo altrui ex Lex Cornelia) e pri4ati

(delicta: es. uccisione dello sc&iavo altrui eM Lex Auilia). ellHatto illecito vi si pu distinguere dal punto di vista A) o!!etti4o: unHaio$e (comportamento

dellHattore), un e4e$to (è la lesione), unH a$ti!iridicità (comportamento contrario al diritto). al

 punto di vista ) "o!!etti4o invece a""iamo lHi'pta5i#ità (relazione tra azione ed evento) c&e per

aversi necessita del nesso causale, ed è la riferi"ilità dellHatto ad un determinato soggetto come suo

autore. >uesto per non è sufficiente perc&< è necessaria anc&e la 4o#o$tarietà  e dunque

lHi'pta5i#ità. #Hi'pta5i#ità  pu essere , considerata nel tempo: ex Lex Auilia  (ove era

sufficiente il nesso causale per rendere imputa"ile una persona), per  do#o (ove cHera volontarietà del

fatto e previsione), co#pa (grazie a 1i"ti$ia$o fu poi introdotta la colpa c&e era solo negligenza,

manca qui il torto).

2.  #a "a$io$e è la conseguenza della violazione di un precetto  giuridico posto a tutela di un

interesse altrui. Il precetto  è pri'ario  (c&e tutela un interesse vietando un determinatocomportamento o imponendo un comportamento) o "eco$dario  (prevedendo la violazione del

 primo, commina la sanzione a carico del trasgressore sta"ilendo cosC gli effetti della violazione del

 precetto primario). #a "a$io$e &a la funzione repre""i4a  e la funzione riparatoria. In origine

aveva carattere penale o repressivo, poi, consolidandosi la civitas, venne sottoposta a controllo. $a

sin da epoca antica la vendetta poteva essere evitata con composizione in denaro volontaria, c&e

divenne poi anc&e o""ligatoria (danno emergente e lucro cessante).

*. Per quanto riguarda lHatto illecito privato c&e &a avuto una evoluzione storica "en definita:

tà arcaicaJ la 4o#o$tarietà, e dunque lHimputa"ilità, dellHazione veniva desunta semplicemente dal

nesso causale tra azione ed eventoJ poi accanto a questa primitiva concezione nasce #i'pta5i#ità per dolo ove non "asta la volontarietà del fatto, ma cHè anc&e la previsione delle conseguenze

lesiveJ successivamente nasce la co#pa  in senso tecnico c&e è elemento psicologico c&e presuppone

la volontarietà dellHazione ma non la previsione delle conseguenze lesive.

(. #a Re"po$"a5i#ità co$tratta#e è il torto c&e si realizza nel quadro di un rapporto o""ligatorio

in corso tra lHattore dellHillecito e la vittima della lesione. >ui lHevento è la lesione dellHinteresse del

creditore della prestazione, lHazione consiste nellHinadempimento dellHo""ligazione. #a eGtraco$tratta#e si realizza al di fuori di ogni rapporto o""ligatorio.

Possiamo avere vari gradi di colpa: culpa  levis (omissione della diligenza), lata  (omissione della

 pi% elementare attenzione), in concreto (diligenza effettiva dellHautore del fatto lesivo).

cap . sesto

#a difesa dei diritti ( 7edi li"ro pag. .: *4* 9 +12 )

?i passa da una tutela privata (autotutela) ad un tutela KstatalizzataK con per la necessità da parte

del singolo di dare i'p#"o di parte. $ediante il processo lo ?tato attua la norma giuridica allorc&<

i destinatari non possono o non vogliono attuarla (questo, c&iaramente, non su"ito). #a

!iri"diio$e: Kattività degli organi dello ?tato diretta a formulare ed attare pratica'e$te  la

re!o#a !iridica co$creta c&e , a norma del diritto vigente, disciplina una determinata situazione

giuridicaK #I$-. - Roma la iurisdictio fu dapprima ritenuta un particolare potere dei

magistrati muniti di imperium, ma solo i magistrati della cognitio extra or(inem  esercitarono una

giurisdizione nei termini attuali (giurisdizione piena 9 UAR). #a co'pete$a è la 'i"radella giurisdizione fra i vari magistrati e funzionari incaricati secondo i criteri del diritto, della

materia e del valore. el diritto romano la ragione era tutela"ile in quanto vi fosse l actioJ il dirittosoggettivo presuppone lHactio.

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cap . settimo e successivi  I- PROCESSO  0+ : Processo per L("IS AC*I&%(S . (Kazioni di leggeK)

-"olito con la  Lex Iulia iudiciorum privatorum da A!"to +7 a. C. (inizio dellT età del

 principato) &a prevalenza del processo esecutivo su quello di cognizione, mentre inizi qui il III0 processo (prevalentemente cognitivo). ra lHunico processo frui"ile dai cittadini romani durante

lHetà arcaica, e comunque sempre frui"ile solo dai cittadini.

 In ius vocatio: atto totalmente privato, anc&e con mezzi coercitivi. -veva per dei limiti:

a"itazione, console, pretore, funerale, matrimonio. Poteva qui venir dato un garante detto: vin(ex o

va(imonium.

   In iure : fase I (molto solenne e formale)

?erviva per fissare i termini della controversia, e al suo termine il magistrato nominava un giudice

 privato ((are iu(icem).

  confessio (! 7 addictioB aggiudicazione del magistrato L maus iniectio)

#Hattore afferma il suo diritto L  > del convenuto, tutto con certa verba

  contravindicatio (defensio)

9  Litis contestatio: Ksiate testimoni K a futura memoria e nomina del giudice privato. opo questa

$o$  era possi"ile la ripetizione della lite (K*is (e ea(em re ne sit actio K). No$ a4e4a eBBicacia$e!oia#e della medesima nel processo formulare ed era solo lHatto conclusivo della fase in iure .

   Apud iudicem : fase II ( meno formale ).

No$ necessitava la presenza di entram"e le parti, si attendeva fino a le *+.11 e poi la parte assente

 perdeva la causa.

  9 Comperendinatio: dopodomani

  9 Causae coniectio: e"po"iio$e sintetica  ed informale delle parti (al mattino)

  9 peroratio: ar!o'e$ti e pro4e 9 il cui onere era per entram"i, ed erano a li"era valutazione del

giudice 9 (al pomeriggio) 9 (in personam vale il termine oportere).

  9 "e$te$a: sempre in de$aro . (nelle legis actiones in rem e personam il giudice diceva solo c&i

avesse vinto la scommessa).

7i sono: * processi di CO1NIZIONE (o accertamento):

+0  L1A1 Sacramento (il sacramentum è il !ira'e$to con cui si "co''ette4a) in rem descritta da

Aaio 9 vedi rei vindicatio  a difesa della proprietà 3  e in  personam  (rituale pi% semplice e il

convenuto doveva solo ammettere o contestare), poteva essere esperita per ogni pretesa fondata sul

ius o sui mores e le parti erano in assoluta parità.

20  L1A1 Iudicis Arbitrive Postulationem  9 da cui deriva la Bor'#a  9 per crediti derivanti dastipulatio, regolamento di confini (actio finium regundorum) o giudizi divisori, fu introdotta dalle

II 6avole, &a un rito pi% agile, vi era la nomina di un giudice o di un ar"itro ed era molto pi% agile

della l&a& sacramentoJ

*0  L1A1 per Condicionem (B intimare): venne disposta dalle leggi ?ilia e alpurnia, lHattore afferma

il suo diritto extra ius e il convenuto sarà tenuto, grazie allHintimidazione dellHattore, a comparire

entro 1 gg.J è la pi% recente ed è una l&a . a risc&io .

e 2 di ESECUZIONE:+0  L1A1 per Manus Iniectionem solo dopo *&  gg. dalla sentenza di cognizione dopo la pronuncia

delle parole della formula, lHattore afferrava il convenuto (c&e poteva dare un vin(ex eventualmente

 poi condannato al doppio) ! addictio  ! cate$e  =1gg.! 'ercato  gg.! 4e$dita trans *iberim  occi"io$e. H una azione c&e mostra tutte le caratteristic&e della difesa privata e teneva a far

soddisfare il creditore sulla persona del de"itore. ra in epoca arcaica il modo usuale di difesa dei

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diritti di credito, anc&e laddove non vi era sentenza passata in giudicato, ma vi erano situazioni

giuridic&e certe (Ta5#a a$ti$a, scritta in dialetto osco, processo di esecuzione della manus

iniectio). #a Lex 'alia  (III0 sec. A.C.) estese la manus iniectio pura a tutte le ipotesi di manus

iniectioJ 20  L1A1 per Pignoris Capionem esperi"ile anc&e in giorni $eBa"ti , anc&e $o$ i$ iure , $o$i$ tri5$a#e, in a""e$a de##a44er"ario, ma solo in particolari ipotesi in cui prevale #i$tere""e

p55#ico e "acra#e.999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

  02: processo per  )&RM$LA( &

Il processo formulare nacque grazie al  praetor   peregrinus per i rapporti tra stranieri residenti a

Roma e Romani e stranieri, e dalla Lex  Ae5tia (metà II sec a..) venne resa a#ter$ati4a con la

legis actiones c&e venne soppressa da A!"to &7iene a"olito dai figli di ostantino nel *(2. N..: $ doc'e$to "critto fissa i termini della lite e vi viene designato il giudice.

  99  In ius vocatio (atto esclusivamente pri4ato ) L 9 I  (dictio actionis: dic&iarazione (orale o

scritta) ove lHattore precisava al vocatus  lHazione c&e voleva promuovere. ra atto stragiudiziale ese non veniva fatto il convenuto poteva non seguire lHattore. Il convenuto poteva seguire lHattore,

dare un garante (vindex  o vadimonium), o, se non avesse fatto nessuna delle due, actio in factum !

condanna pecuniaria. 8ve il convenuto non era reperi"ile si procedeva da parte del pretore alla

missio in possessionem con lHattore c&e si immetteva nel patrimonio del convenuto bonorum venditio ( dopo (& gg ). ra necessaria la presenza in iure di entram"e le parti.

  99 In iure : fase I

9II (dictio actionis ove lHattore facendo eventualmente riferimento a##a#5o pretorio  faceva la

 postulatio actionis  (ric&iesta al pretore dellHazione) ed avveniva una eventuale discussione (se il

convenuto contestava la pretesa dellHattore). Il pretore (tranne ipotesi di denegatio actionis, ovvero

 palese infondatezza della pretesa) da4a #aio$e  (iudicium dabat ) c&e si suddivideva in (  (L+)

 parti:

9 NOMINA DE- 1IUDICE (iudice dare) (@)

* I%*(%*I&: pretesa su cui il giudice avre""e dovuto pronunciarsi. Pu essere certa e incerta+.

+9 /(M&%S*RA*I&: esposizione del fatto, di regola prima dellT intentio 

 C&%/(M%A*I&: si invita il giudice alla condanna pecuniaria, è sempre una somma di denaro.

- secondo della intentio poteva essere certa o incerta.

/9 A/I$/ICA*I&@: era lHaggiudicazione c&e avveniva per "o#o nei giudizi divisori e regolamento

dei confini (es. actio finium regundorum).

omponenti straordinarie delle formule erano:  PRA(SCRIP*I& (@ 4(B prima dello scritto):  Proactor o reo era riserva mediante la quale "i #i'ita4a$o certe co$"e!e$e (ad es.: della rata scaduta

 persegui"ile con unHunica azione), era scritta pri'a ce #a Bor'#a a4e""e i$iioH  (2C(P*I&:

 perentoriae  (quelle c&e in ogni momento erano idonee a paralizzare lHazione) o dilatoriae

(circostanza opponi"ile solo per un certo periodo di tempo, c&e pu essere evitata dallHattore al

contrario della prima) venivano ricie"te da# co$4e$to  ed erano inserite a##i$ter$o de##aBor'#a. >uesta distinzione concerne solo lHefficacia delle eccezioni prima della litis contestatio .

#-??INI-SI8 ## N8R$E# ## -SI8I

*) formulae in ius ( rapporti riconosciuti dallo ius civile ) e in factum (non riconosciuti ma ritenuti

degni di protezione) .

1 Attenzione alla PLUS  PETITIO.

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+) formulae utiles (è mezzo usato dal pretore per tutelare rapporti non riconosciuti dallo ius civile e

si usano le a0  formule con tra"po"iio$e di o!!etti  , o 50  formulae  ficticiae  9 es. formula di

rescissione actio Publiciana  89:9).

*) actiones in  rem (lHattore vanta un diritto soggettivo assoluto)  e  in  personam  (si fa valere un

diritto di credito verso un determinato soggetto).

+) actiones poenales  ( nascenti da atto illecito privato e dirette alla pena 9 sono i$tra"'i""i5i#i,$o""a#i, c'#ati4e, i$e4ita5i#i) e reipersecutoriae (sempre nascenti da atto i##ecito, ma dirette al

ri"arci'e$to del danno) .

) actiones civiles  e honorariae.

/) iu(icia stricta (il !idice è 4i$co#ato alla formula in modo pi% o meno rigido) e bonae fidei  (pi%

ampia di"creio$a#ità del !idice).

9 litis contestatio: fulcro della procedura, e presupposto indispensa"ile per passare alla fase apu(

iu(icem, aveva una dp#ice B$io$e, ovvero Bi""are i ter'i$i de##a co$tro4er"ia e  4i$co#areco$tratta#'e$te #e parti a##a "e$te$a de# !idice pri4ato. ra impossi"ile ripetere lHazione

dopo la litis contestatio. #Hattore recitava il contenuto della formula e il convenuto lHaccettava.

-ttenzione qui alla plus petitio c&e era re (somma troppo alta) , tempore (prima della scadenza deltermine della prestazione) ,  loco  (luogo diverso dal convenuto) 3 causa  (quando nelle o""ligazioni

alternative con scelta al de"itore il creditore c&iede una delle due cose)&

  99 Apud iudicem: fase II

-e parti  espongono li"eramente le proprie ragioni e presentano le pro4e utili a dimostrare la

fondatezza delle ragioni medesime. -vviene la discussione delle argomentazioni e delle prove

anc&e sul piano giuridico, e infine il !idice pronuncia la "e$te$a . -llHultimo minuto, prima della

sentenza, il convenuto poteva soddisfarre il suo dovere giuridico.

9 "e$te$a: c&e doveva, almeno nei iu(icia legitima, essere pronunciata entro *; mesi, nei iu(icia

0uae imperio continentur , doveva essere pronunciata prima della cessazione della carica del

magistrato, era: * Co$da$$a ("o#o pec$iaria) o + A""o#io$e. on cHè appello. ?i doveva

 pagare entro 1 giorni, se non avveniva si procedeva con la:  PR8??8 I ?ESI8 (B actio iudicati  al posto della manus

iniectionem)

99 actio iudicati  (c&e prende il posto della manus iniectio) i# ci procedi'e$to era !a#e a ?e##ode##a aio$e di co!$iio$e  (era unHactio in personam con la quale si pretendeva lHadempimento

dellHo*ligatio iu(icati) e dava origine ad una II sentenza. ella II co$da$$a  il pretore adottava

senzHaltro provvedimenti perc&< si potesse procedere alla e"ecio$e: sulla per"o$a  o sul

patri'o$io (il doppio della I0 sentenza, o bonorum venditio: missio in bona 7 proscriptio 9 con

cui si dava notizia della procedura in corso 9 5dopo 1Q*5 gg.: nota di i$Ba'ia ! elezione di unmagister bonorum ! vendita allHa"ta ! bonorum emptor  9 successore universale del de"itore 9).

  $SSI 8$P#$6-RI ( del magistrato o pretore )

9 I%*(R/IC*A: proi"ire, vietare. 8rdini del magistrato c&e vietano un determinato comportamento

(I$terdict' ?od 4iat c#a'  B rimozione della costruzione, molto usati nel po""e""o  ove

troviamo diversi inter(icta, ne ricordiamo alcuni: +) inter(icta a(ipiscen(ae possessionis (per

lHacquisto del possesso) 2) inter(icta retinendae  possessionis (per la manutenzione e la

conservazione del possesso) *) inter(icta recuperandae  possessionis ( per il recupero del

 possesso)).

3 R(S*(*$*I& I% I%*("R$M : attraverso  /ecretum  il 'a!i"trato  toglie efficacia a negozigiuridici ex ius civile ritenuti iniqui.

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3 S*IP$LA*I&%(S PRA(*&RIA( : il pretore se riteneva in certi casi equa una certa prestazione,

o""ligava lHindividuo tramite stipulatio 5 iuris civili.

  N* : processo C&"%I*I& (2*RA &R/I%(M 

?i fa risalire la nascita della cognitio extra or(inem ai Bedeco''e""i, visto c&e A!"to ne sancC

lHo""ligatorietà giuridica munendoli di azione esperi"ile davanti ai consoli c&e procedevano alrelativo giudizio extra or(inem.

99 &iamata in giudizio: $o$ pi atto pri4ato venne fatto, davanti al B$io$ario p55#ico (sotto

Dioc#eia$o, con la suddivisione del territorio in *+ diocesi la cognitio extra or(inem divenne

lHunico processo civile in tutto lHimpero), in età classica:

a) * (/IC*A 4 (/IC*$M P(R(MP*&RI$M H  ")   LI*IS /(%$%*IA*I&  con Co"ta$ti$o  intorno al *2&  d.. (ove risalgono gli effetti

conservativi della lite)H c)  LI.(LL$S C&%'(%*I&%IS   con 1i"ti$ia$o  dal )27  9 al 5=5 d.. (/2= d.. crollo

dellHimpero dH8ccidente).  H lHinizio della gerarc&ia del potere giudiziale. ?e il convenuto non

venne al processo è detto contumax  .

9 omparizione delle parti davanti al giudice: <+0 co$Be""are o <20 deferimento del iusiurandum ,

< E;%EPTIONE  pregiudiziali se ritenute necessarie dal convenuto, c&e mantengono gli effetti della

formula e devono essere fatte prima della litis contestatio 0, si passa alla !  I%*(RL&C$*I&

(sentenza interlocutoria c&e non tocca il merito della causa) e poi I$SI$RA%/$M CAL$M%IA(

(giuramento sui vangeli sacri delle parti e dei loro avvocati).

 

litis contestatio : %ARRA*I& ( con cui lHattore e"po$e4a i termini della controversia ) e 

C&%*RA/IC*I&  (del convenuto). In questo processo la litis contestatio $o$  produce gli effetti

degli altri processi visto c&e qui solo il passato in giudicato &a effetti vincolanti e il giudice di ?tato

non &a "isogno di un accordo contrattuale tra le parti per attuare la sua funzione di giudicare . Ali

effetti co$"er4ati4i  vengono qui anticipati nella  LI*IS /(%$%*IA*I& , e la  Litis Contestatio

diviene momento dal quale decorrono i termini per la pronuncia della sentenza.

pro4e: sono qui cosC ordinate gerarc&icamente:

*) doc'e$ta#i, +) deposizione dei te"ti'o$i , ) co$Be""io$e, /) !ira'e$to, 5) praesumptiones

(deduzione, solo in età giustinianea).

Bi$e Ba"e i"trttoria

9 "e$te$a: i$ter#octoria (provvedimento autoritativo del giudice e se è inimpugna"ile, apre la

fase esecutiva), redatta per i"critto e letta in pu""lica udienza.

 99I'p!$aio$e de##a "e$te$a. Doppio !rado di !idiio con 1i"ti$ia$o, ma lHorigine è con

-ugusto. #Happello si doveva fare entro + o giorni (*1 con Aiustiniano) dal momento in cui

lHinteressato era venuto a conoscenza della pronuncia della sentenza. ntro 1 giorni il giudice

doveva consegnare allHappellante uno scritto con le sue osservazioni c&e dovevano essere inoltrate

dallHappellante entro +9= mesi al giudice di appello. Il giudice superiore veniva cosC investito del

 potere di pronunciare una nuova sentenza. #a sentenza di appello era di norma ancora appella"ile,

fino a Aiustiniano.

Il processo co$t'acia#e.

Il giudice poteva esaminare la controversia indipendentemente dalla presenza delle parti. ?e il

convenuto non compariva nella litis (enuntiatio  o nel  li*ellus conventionis  si poteva comunque procedere.

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#a procedura ESECUTI;A: titolo era la "e$te$a $o$ pi appe##a5i#e  e divenuta quindi res

iu(icata.

-nc&e qui si pu avere la 4e$dita a##a"ta (tutto il "ene o parte dei "eni) del "ene per pagare il

creditore rispetto al capitale, interessi, spese giudiziarie.

PR8I$6I ?PI-#I .

-) procedura per rescriptum principis. Il principe nel II sec incomincia a risolvere su ric&iesta deimagistrati, questioni giuridic&e mediante epistula o rescriptum.

) summatim cognoscere. elle controversie su certe materie come gli alimenti o ammissi"ilità di

alcuni mezzi di prova, occorreva una rapida decisione, il magistrato emanava una sommaria

deli"erazione suscetti"ile di revisione.

) episcopalis audientia. H la giurisdizione civile del vescovo nel "asso impero. 7enne

ampiamente ripreso da Aiustiniano nelle sue Novellae .

999999999999999999999999999999999999999999 ( pag.+44 , diritti reali possesso , $arrone )

999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999

G*** . I diritti reali.

iritti reali: diritti "o!!etti4i " $a co"a, &anno carattere assoluto (erga omnes) e negativo (dal

lato passivo), ma nei diritti di credito sono relativi e positiva. iritto reale per eccellenza è la

proprietà  (rei vin(icatio) c&e garantisce un potere potenzialmente illimitato sulla cosa. sistono

 per anc&e i diritti reali di !odi'e$to  (usufrutto 9 vin(icatio usus ususfructus  9, servit%

9vin(icationes servitutis 9, etc. ) e di !ara$ia (pegno, ipoteca).

G**+ . #a proprietà .

#a proprietà: diritto "o!!etti4o rea#e ce a co'e co$te$to $a "i!$oria !e$era#e " $a co"a.

apprima vi fu lH apparte$e$a (questa cosa è mia) seguita su"ito dopo dal dominium  ex iure

Quiritium (nella tarda età repu""licanaJ secondo lo ius civile, poteva perci spettare solo ai cittadini

romani, e per quanto riguarda gli immo"ili erano ad essa assoggetta"ili solo quelli in suolo italico o

i fondi provinciali con ius italicum. -i peregrini si dava la possi"ilità di acquistare con occupatio e

tra(itio o mancipatio  qualcosa di simile alla proprietà), c&e per la proprietà pretoria , o "onaria,

divenne semplicemente dominium. on era possi"ile includere la proprietà per le cose incorporali.

on lHeditto di Caraca##a nel 2+2 d.. (estensione della cittadinanza romana) la proprietà peregrina

(ex iure gentium) venne praticamente meno, e in età postclassica le proprietà si fondono.

G ** . Il (ominium ex iure !uiritium & Regime . #imitazioni legali .

-nc&e se il (ominium ex iure !uirintium  non aveva quasi limiti (si estendeva in altezza e

 profondità, Ksino alle stelle e sino agli inferiK, ed era solo per cittadini romani) vi erano delle

limitazioni legali di diritto pri4ato ( Actio a0uae pluviae arcen(ae , Actio e<o cautio (amni infecti)

e p55#ico (es. costruire oltre ad una certa altezza in città. Per necessità pu""lica si poteva avere la

emptio a* invito).

G **/ . Il dominium ex iure Quiritium: rapporti di vicinanza e ulteriori limitazioni legali .

-llHassegnazione di porzioni di ager pu*licus in proprietà privata (prima revoca"ili e poi a carattere

definitivo) si procedette allHinizio con limitatio (c&e aveva connotazioni sacrali, venne meno in età

repu""licana ove si procedette con confini naturali). I confini, sempre attentamente delimitati(venivano disegnate sul suolo delle parallele e perpendicolari da nord a sud e da est a ovest), se

su"ivano variazioni, si procedeva alla actio finium regundorum c&e nel processo legis actiones si

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agiva con la legis actio per iudicis arbitrive postulationem, mentre nel processo formulare era

impiegata una formula con adiudicatio (fu considerato un modo di acquisto della proprietà).

Per quanto riguarda i rapporti ricordiamo:

a)  Actio auae pluviae arcendae  (B tenere lontane) ra unHactio in personam, c&e trovava

fondamento nelle odici 6avole e si dava al proprietario di un fondo rustico contro il vicino

nellHipotesi in cui, fosse stato alterato lo scorrere naturale delle acque piovane. elle legis actionessi agiva per iu(icis ar*itrive postulationem mentre nel processo formulare con clausola restitutoria

o ar"itraria.

 ") Actio e5o cautio damni infecti : quando vi era il timore c&e un edificio fosse in cattive condizioni

di sta"ilità. ( N&$& Actio è ius civile, mentre cautio è un rimedio pretorio). -l rifiuto del pretore si

sanzionava con missio in possessionem.

c) &peris novi nuntiatio: ra una intimidazione risalente allHetà arcaica, e si azionava quando nel

fondo del vicino vi erano opere lesive dHun proprio diritto.

d)  Interdictum uod vi aut clam: rimozione della costruzione c&e taluno avesse fatta sul fondo

dello stesso attore nonostante il suo divieto.

G **5 . Il (ominium ex iure !uiritium: modi di acquisto .

I negozi di acquisto della proprietà furono

iuris civilis: mancipatio, in iure cessio, usucapio , oiuris gentium (naturalis): occpaio$e , acce""io$e, "peciBicaio$e , traditio .#Hacquisto della proprietà pu essere a titolo ori!i$ario (occupazione della res nullius) o deri4ato(trasmissione del diritto di proprietà). >uesta classificazione è stata poi estesa dalla dottrina agli

altri diritti soggettivi.

Il (ominium ex iure !uiritium si acquistava a titolo

ori!i$ario: per occpaio$e9 co''i"tio$e di de$aro9 "peciBicaio$eJ mentre a titolo

deri4ato: si acquistava per mancipatio, in iure cessio, traditio 3 per vindicationem 3 adiudicatio3 e

litis aestimatio1

7a poi ricordata la differenza dellHacquisto a titolo partico#are (quelli visti sopra) e a titolo

$i4er"a#e (come quello ereditario, complessi di patrimonio dalle componenti di per s< non

necessariamente definite).

G **= . Il (ominium ex iure !uiritium: modi di acquisto ori!i$ari .+

-) #Hoccpaio$e era un modo di acquisto della proprietà a titolo originario e consisteva nella

 pretesa di possesso di cose c&e non appartenevano a nessuno: res nullius  (animali allo stato

selvatico, le cose sottratte al nemico in tempo di guerra, etc.).

) /rtti $atra#i sono acquisiti a titolo originario quando si separano dalla cosa madre.) Acce""io$e quando una cosa (detta principale) su"isce un incremento (accessorio)

) Co$B"io$e (mescolanza inscindi"ile di corpi liquidi o solidi) o co''i"tio$e (mescolanza di

 per s< scindi"ile di corpi solidi)

) SpeciBicaio$e (trasformazione di una cosa appartenente ad altri fino a frane altra cosa c&e possa

dirsi nuova ! dallHuva si ricava il vino)

N) U"capio$e

G **2 . Il (ominium ex iure !uiritium: modi di acquisto deri4ati . 2

I# dominium ex iure Quiritium si trasferiva con:

 Res mancipi :  a) mancipatio  (vendita apparente, vi troviamo un mancipio (ans  e un mancipioaccipiens, fu detta prima mancipium, era un dei  gesta per aes et li*ram, uno degli atti c&e si

compivano con il rame 9 o "ronzo 9 e con la "ilanciaJ una parte conseguiva un vantaggio dietro

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 pronunzia di parole determinate 9 certe verba 9 , dal peso del metallo, e dalla presenza di 5 cittadini

romani pu"eri L un cittadino c&e teneva la "ilancia 9 il li*ripens  9 ), ")  in iure cessio 6   (finto

 processo di rivendica, trasferiva res mancipi ! cose indispensa"ili come i fondi, gli sc&iavi ... vi

troviamo un cedente e un cessionario)H Res nec mancipi :  a)  traditio  (c&e è materialmente una co$"e!$a e, dunque, corporaleJ frui"ile

anc&e dai non cittadini), o, a volte, anc&e ") in iure cessio= (res nec  mancipi ! tutte le altre cose). 

-#6RI $8I PR #H->EI?68 # OMINIUM - 6I68#8 RI7-68 .

-) mancipatio  e  in iure cessio  trasferivano sulle  res mancipi   il dominio quirintario, ma $o$"e'pre i# po""e""o  (c&e passava solo per le cose mo"ili, per le altre era ancora necessaria la

tra(itio).

) #a traditio (era innanzitutto atto di trasferimento del possesso ed era $e!oio co$ eBBetti rea#i,giuridicamente rilevante già dallHetà arcaica) invece trasmetteva co$te'pora$ea'e$te po""e""o eproprietà sia di cose mo"ili c&e di cose immo"ili, e consisteva nella semplice consegna di una

cosa. ra frui"ile anc&e da non cittadini. ra lHunico modo in cui si trasferisce il (ominium ex iure 

!uirintium sulle res nec mancipi nel periodo classico .)  Legato per vendicationem era un atto mortis causa . ra infatti una disposizione testamentaria

con la quale il testatore attri"uiva direttamente una cosa propria ad un terzo: il legatario. >uesti

acquistava la proprietà civile una volta c&e, morto il testatore, il legato fosse divenuto efficace.

) #Hadiudicatio è la pronuncia del giudice formulare nei negozi divisori sulla "ase del potere a lui

attri"uito in quella parte della formula detta pure essa a(iu(icatio, con cui si assegnavano una o pi%

res.

) ella litis aestimatio del processo formulare, la condanna poteva essere espressa solo in denaro,

e un eventuale convenuto pagando per la causa c&e andava a perdere diveniva per proprietario

della cosa sulla quale era stata sviluppata la lite.

G **; . Il (ominium ex iure !uiritium: lusucapio . (res ha*ilis , possessio , tempus, fi(es , titulus4

1e$e"i: trova fondamento nelle odici 6avole c&e parlavano di usus e sta"ilivano c&e fosse di 2anni o + anno a seconda c&e si trattasse di  fundi   o  ceterae res. Nu un istituto dello ius civile e

comportava lHacquisto del dominium ex iure Quiritium (riservata ai cives Romani). H un modo di

acquisto della proprietà a titolo ori!i$ario per effetto del possesso e significa Ktenere in usoK.

 ecessitava di alcuni requisiti: res habilis , possessio, tempus, fides, titulus &

a) Res habilis: la cosa doveva essere ido$ea ovvero suscetti"ile di (ominium ex iure !uirintium.

 ") Possessio: era preso in considerazione solo il possesso di c&i teneva la cosa co'e  propria .c) *empus: 2 anni per le cose immo"ili e + anno per le altre.

d) )ides: sul finire della repu""lica compare la 5o$a Bede , requisito "o!!etti4o , ovvero laconvinzione da parte del possessore di non recare ad altri pregiudizio.

e) *itulus: o iusta causa  (non deve essere illecita) è la ragione o!!etti4a c&e deve essere alla "ase

dellHacquisto ! conforme allHordinamento giuridico. I titoli erano tanti ma definiti, indicati

solitamente con la particella pro ( pro emptore, pro (onato, pro solto).

f) Per la usureceptio e la usucapio pro erede si prescindeva dal titolo e dalla "uona fede. 7edi li"ro

 pag. /1Q*

G **4 . Il (ominium ex iure !uiritium: perdita.

?i aveva la perdita con: peri'e$to della cosa (li"ertà se servo), pa""a!!io del dominio ad altri, con

la derelictio (a""andono), co$Bi"ca (per effetto della emptio a* invito ! espropriazione per pu""licautilità).

 

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G +2&. Il (ominium ex iure !uiritium: la rei vindicatio e gli altri 'ei !idiiari  a difesa della

 proprietà civile. ( pag. /+ )

A) #o strumento pi% antico fu la rei vindicatio: spettava a# proprietario $o$ po""e""ore, era rivolta

co$tro i# po""e""ore non dominus  e tendeva a far conseguire al (ominus  il possesso . ella storia di

Roma la rei vin(icatio  conosce *  diverse forme in funzione delle quali variava anc&e il regimedellHazione. Per essa, nellH am"ito delle legis actiones era impiegata la:

+ legis actio sacramenti in rem <sia lHattore c&e il convenuto pronunciano la stessa vin(icatio . opo

la pronuncia dei certa verba  il pretore attri"uiva il possesso della cosa ad uno dei due c&e si

o""ligava alla restituzione della cosa e dei frutti. #a sentenza decideva il reale possesso della cosa e

dei frutti0, e poi dalla prima età postclassica si fece ricorso, in alternativa, nelle formule, alla:

2 agere in rem per sponsionem <è sempre una legis actio, ma solo il convenuto doveva pronunciare

i certa  ver*a J fino alla dimostrazione c&e lHactor  era veramente il proprietario, la persona c&e

 possedeva la cosa non doveva restituirla, $o$  aveva luogo alcuna consegna provvisoria e il

convenuto continuerà a possedere la cosa durante la lite dovrà solo promettere con la cautio pro

 prae(e litis et vin(iciarum  c&e restituirà la cosa in caso di soccom"enza. >uesti principi si

ritroveranno poi intatti nella rivendica formulare e tramite Aiustiniano e il diritto intermedio sitrasmetteranno allHetà moderna0 infine prevalse poi:

* agere per formulam petitoriam  o ri4e$dica Bor'#are <del periodo  c#a""ico, o !i"ti$ia$eo,

ove i processi non sono pi% +, ma si tratta di + parti dello stesso processo !  pronuntiatio, litis

aestimatio1 -ccertata la verità dellHactor , il giudice ordinava il iussum (a restituen(o  c&e

comprendeva anc&e la restituzione dei frutti0.) -l (ominus ex iure !uiritium spettavano anc&e le aio$i $e!atorie (6izio non è proprietario !

negargli lHuso): actiones negatoriae servitutis e actio negatoria usus fructus . rano azioni civili di

natura reale e spettavano, a differenza della rivendica, al (ominus possessore contro gli autori di

tur"ative.

C) -ltri ri'edi !idiiari "petta$ti a# proprietario ?ri$tario sono: actio finium regundorum

(regolazione dei confini del processo leges actiones o  formulare), actio auae pluviae arcendae,

actio e  cautio damni infecti, interdictum uod vi aut clam (vedi sopra al paragrafo G**/), condicio

ex causa furtiva, actio legis Auiliae e altre azioni penali di cui si parlerà pi% avanti.

G *+* .  Actio Publiciana e proprietà pretoria .( pag 51 ) )icticiae ! rimedio pretorio

#Halienazione di una res  mancipi con la semplice tra(itio non faceva acquistare allHacquirente il

(ominium ex iure !uiritium e, di conseguenza, prima c&e fosse trascorso il tempo necessario ad

acquistare la proprietà  per usucapionem, questi sare""e inevita"ilmente risultato soccom"ente. Il

 pretore, per tale ipotesi, concesse allHacquirente un-exceptio idonea a paralizzare la reivin(icatio e,

successivamente, unHactio  Publiciana  esperi"ile per pretendere il possesso della cosa controqualunque terzo ivi compreso lHalienante. #a rei vendicatio  era azione riservata al proprietario

quirintario. 7isto ci, per tutelare anc&e c&i possessore in 5o$a Bede e cum iusta  causa  dHuna res 

usucapi"ile, avesse perduto la res  usucapi"ile prima del compimento dei termini per lHusucapione , il

 pretore provvedette, appunto, con lHactio Publiciana  (metà I sec. a..). #Hazione era di $atrarea#e  (actio in rem ) e si dava solo ai cittadini romani, i "o#i  ce  pote""ero  "capire. - parte

#intentio  la formula era !a#e a##a ri4e$dica. #Hintentio   per era tale c&e il giudice era invitato 

ad accertare se, col decorso del termine, annuale o "iennale, lHattore sare""e divenuto per effetto

dellHusucapione proprietario della cosa già posseduta. #Hazione era pertanto del tipo delle actiones 

 ficticiae  ove il pretore trattava lHattore , c&e proprietario non era, come se fosse stato proprietario, la

finzione vale solo per il decorso dei termini. #a differenza con la rivendica staH nella legittimazione

attiva.

G *++ . Proprietà peregrina e proprietà provinciale.

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a) #Hespressione proprietà  pere!ri$a, (non &a riscontro nelle fonti) pu avere ad oggetto sia cose

'o5i#i  c&e i''o5i#i, ed è stata cognata dai moderni per fare riferimento a quei casi in cui un

cittadino acquistava una res  in forza di un modo di acquisto della proprietà qualificato iuris

 gentium e come tale accessi"ile ai non cives. #a proprietà peregrina perdette significato nel 2+2 

d.. con Caraca##a .5) #a proprietà pro4i$cia#e  poteva avere come o!!etto solo  cose  i''o5i#i, in particolare ai fun(i

in provinciali solo. rano fondi di territori assoggettati a Roma ed organizzati in provincie c&e in

gran parte vennero lasciati ai privati dietro pagamento di un tri"uto. (....pag. 5/Q5 )

G *+ . #a proprietà nel diritto postclassico e giustinianeo.

a) #a proprietà peregrina perde significato e praticamente scompare con Caraca##a 2+2 d.C. (vedi i

papiri nellHetà del principato con la %ostitutio Antoniniana). Il dominium non è pi% qualificato ex 

iure !uiritium e con Aiustiniano viene a"olita la distinzione tra proprietà pretoria e quirintaria .

5) 7a poi ricordata la tendenza ad aumentare i limiti legali.

c) #e novità per quanto riguarda gli acquisti di proprietà sono quelli a titolo deri4ato, mentrescompare la in iure cessio e diminuisce la mancipatio . -"olita la differenza tra res mancipi e nec 

mancipi.

d) #Hazione fondamentale della difesa del dominio rimane la rei vendicatio, con la formula

 petitoria.

e) 6utte le azioni già a difesa del dominium ex iure Quiritium si applicano alla proprietà.

G *+/ . #a comproprietà.

A) tà arcaica (Aaio) ! consortium ovvero Kdominio non divisoK. ?i costituiva automaticamente

alla morte del paterfamilias  tra pi% here(es sui , o anc&e tra estranei per altri motivi. 8gni consorte

 poteva compiere atti di godimento o disporne per #i$tero  con la conseguenza di riversare sugli altri

gli effetti da lui compiuti.

) Il communio  e""e sviluppo durante il pri$cipato  e rappresenta la matrice storica della

comproprietà. #a comunione di proprietà poteva essere volontaria (ad es. in vista della costituzione

di una società si compravano insieme certi "eni) oppure incidentale (coeredità). - parte ci la

communio era simile al consortium solo c&e ogni partecipante era proprietario "o#o di $a parte .erte decisioni vengono prese a maggioranza. Per la difesa ogni proprietario esercitava   pro parte larei vendicatio.

 G+2). #a "er4it.

a)DeB : Kpe"o "opra $ Bo$do per #ti#ità di $ a#tro Bo$do apparte$e$te a di4er"oproprietarioK, è un diritto rea#e " co"a a#tri. Riguarda solo "eni i''o5i#i  ed è una qualità

oggettiva del fondo (dominante o servente). #a servit%, dunque, non pu essere alienata

separatamente al fondo cui inerisce ed è indivisi"ileJ è sempre un $o$ Bare  mai un fare, sono

po"iti4e (di passaggio) o $e!ati4e (il vicino non pu sopraelevare), sempre i$di4i"i5i#i.5) elle ori!i$i si parl prima di iter (a piedi) e actus (per animali e carri) per passare in un fondo

vicino, poi di servizi tra fondi e iura o iura praedorium (diritti dei fondi), infine di servitutes (res

incorporales).

c) Tipicità: le servit% furono tipice, come le azioni e i negozi giuridici, e mai una categoria

unitaria.

d) ?ervit% r"tice e r5a$e: la suddivisione risale allHetà della rep55#ica relativamente ai fondir"tici (res mancipi) ed r5a$i (res nec mancipi).

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e) Il riconoscimento delle servit% avvenne nellHam"ito dello ius civile e solo per i Bo$di ita#ici,unici a poter essere oggetto di dominio quirintario. Il limite del fondo italico venne meno in età

 postclassica.

B ) el diritto !i"ti$ia$eo: servitutes personarum  uso e usufrutto, erano servit% in cui una res

veniva assoggettata ad una personaJ ( "er4it irre!o#ari: rapporti tipici delle servit%, ma a favore di

 persone determinate).!) Co"titio$e: ( vedi anc&e lHusufrutto )

*) Potevano essere istituite in forza di $e!oi  con effetti reali mediante mancipatio  e in iure cessio  1

+) ?i costituivano anc&e tramite exceptio servitutis  ! quando il proprietario di due fondi

nellHalienarne uno mediante mancipatio, costituiva servit% tra di essi.

) on adiudicatio  il giudice nei giudizi divisori costituiva servit% tra due fondi c&e venivano

assegnati a proprietari diversi.

/) Il legato per vindicationem c&e aveva effetti reali, ove vi era un legato proprietario di un fondo e

un testatore .

(5) No$ si pu costituire con tra(itio perc&< è una res incorporale).

=) el diritto !i"ti$ia$eo la servit% è costituita con atto inter vivos ed è rappresentato da pactio et

stipulatio tipico dei fondi provinciali, tutelati dallo ius honorario ed azioni in rem.2) #a servit% si pot< ac?i"ire anc&e per "capio$e ( longi temporis sotto Aiustiniano, c&e per si

compiva in +& a$$iJ presupponeva il possesso la "uona fede e la iusta causa ).

) E"ti$io$e: si estingue per co$B"io$e  (il proprietario di uno dei due fondi acquista lHaltro),

ri$$ia (con la in iure cessio e poi, pi% tardi, mediante pactio), non usus (il mancato uso di una

servit%).

i) DiBe"a !idiia#e: vindicatio servitutis  e legis actio sacramenti in rem (come la proprietà, ma

con clausola restitutiva o ar"itraria) sono le azioni a difesa delle servit%. ellHetà classica vi fu

unHactio confessoria@ (vedi usufrutto) contrapposta all Tactio negatoria servitutis  (vedi

 pag.2=Q22).

G *+= . #H"Brtto e i diritti affini.

A) ef : lH"Brtto è un diritto rea#e #i'itato su co"a a#tri (mo"ile 9 il gregge 9 o immo"ile,

inconsuma"ile, fruttifera, res corporales, "e!i4a #a co"a presso qualsiasi proprietario c&e poteva

alienare a sua volta solo la nuda proprietà) di usare una cosa altrui, di percepirne i frutti, con il

limite di non alterarne la destinazione. -veva carattere per"o$a#e  e non era trasmissi"ile con

lHeredità o per vendita.

99#e ori!i$i  è da ricollegarsi alla diffusione di matrimoni sine manu , e la preoccupazione c&e la

donna, alla morte del marito, cadesse in indigenza, contro la impossi"ilità della moglie di fare

testamento, e dunque il pericolo c&e i "eni potessero andare ad estranei (gli agnati).

#Husufruttuario doveva curare a sue spese la manutenzione ordinaria e non doveva farla deteriorare.gli poteva cedere lHesercizio ad altri, ma rimaneva egli stesso responsa"ile della cosa verso il

 proprietario.

99?i co"titi4a mediante legato per vindicationem 3 in iure cessio, adiudicatio, pactio et stipulatio 3

longi temporis prescriptio, similmente alla "er4it  (mai per tra(itio ).

99#H e"ti$io$e si aveva per 'orte (o capitis (iminutio), "cade$a de# ter'i$e Bi$a#e , peri'e$tode##a co"a9 mutatio rei 9 ri$$cia9 co$"o#idaio$e  (B confusione), non usus  e  longi temporis

 praescriptio.

99Per la tte#a !idiiaria  vi era per lHusufruttuario la vindicatio usus fructus  (simile alla

vin(icatio  servitutis) detta poi nel diritto classico actio confessoria @. (vedi servit%).

) Il ?a"i "Brtto è lHusufrutto (di nome) di cose co$"'a5i#i (per es. denaro).

C) #H usus  è successivo allHusufrutto ed è un diritto rea#e " co"a a#tri. #Husuraio avre""e dovutousare personalmente la cosa, era indivisi"ile.

D) #Hhabitatio ricalca lHusus ma non si estingueva per gli stessi motivi.

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E) #e operae servorum  anc&Hesse simili allHuso giuridicamente, ma potevano essere date in

locazione dal legatario e per lHestinzione era simile allHha*itatioJ si trasmettevano per agli eredi

non estinguendosi per morte del titolare.

G *+2 . Superficies , ius in agro vectigali , e$Bite"i.

A)  Superficies  9 ra proprio dello ius civile, il principio Ksuperficies solo cedit O (la superficie

accede al suolo) per qui il proprietario di un suolo era proprietario anc&e di ci c&e vi era costruito

sopra essendo esclusa la divisione della proprietà per piani orizzontali. (....pag. ;;Q4941).

)  Agri vectigales  erano state dette quelle porzioni di ager pu*licus  c&e i censori sin dal I79III

secolo a.. andavano concedendo a privati dietro pagamento di un corri"petti4o  periodico  detto

vectigal . i essa fu ammessa lHaliena"ilità inter vivos e la successione. #a tte#a !idiiaria  fu

concessa dal pretore verso il primo secolo a.. con aio$e in factum  di natura reale, esperi"ile per

il recupero del possesso.

C) E$Bite"i. In età po"tc#a""ica si formarono altri tipi di concessione di terre pu""lic&e e non si

 parl pi% di agri vectigales e si sviluppano altri tipi di concessioni di terre pu""lic&e: ius perpetum

e ius emph7teuticum, e fu esteso alle terre di proprietà privata. #a legge di Ze$o$e è consideratalHatto di nascita de##e$Bite"i e venne poi regolato da 1i"ti$ia$o ove lHenfiteuta doveva pagare un

canone annuo, ma godeva di ampi poteri, poteva alienare il fondo (ma doveva notificarlo al

concedente c&e godeva di un diritto di prelazione) poteva costituire servit% o affrancare il fondo.

#Henfiteusi si estingueva per 'a$cato pa!a'e$to del ca$o$e  per tre anni , per co$B"io$e, ed

aveva lHo""ligo di conservare in "uono stato lHimmo"ile. (8ggi non pu essere inferiore a +1 anni e

 pu essere perpetua).

G *+; . Pe!$o e ipoteca. (iritti reali di garanzia)

99 ef: sono diritti rea#i " co"a a#tri di !ara$ia (cHè una res c&e assicura il creditore).

a) Pe!$o: una co"a veniva co$"e!$ata al creditore affinc&< la tenesse fino a quando il suo credito

non fosse stato soddisfatto. al II  secolo a. . si pass alla conventio pignoris per la quale $o$aveva luogo consegna. #a diBe"a !idiia#e era data da uti possidenti , utrubi  e unde vi , quelli, cioè,

c&e erano a difesa del possesso. Il primo intervento pretorio fu per dato dall Hinterdictum

 Salvianum  (*3+ del I0 secolo a..) e riguard la conventio pignoris  (pegno) di invecta et illata

(nellHipoteca sono le co"e  immesse nel fondo ) immessi dal conduttore nel fondo rustico locato,

concesso al locatore contro il conduttore in caso di mancato pagamento del canone. on esso il

pe!$o  si configura quale diritto reale su cosa altrui . ?uccessivamente venne introdotta #actio  Serviana, "en pi% importante delle precedenti, era in factum  e in rem, esperi"ile da parte del

creditore pignoratizio era diretta al conseguimento del possesso.5) Ipoteca: il precedente romano della h7potheca  (o  pignus  conventum) era dato dalla

co$4e$io$e di !ara$ia  c&e soleva intervenire nella locazione dei fondi: tra il locatore ed il

locatario interveniva un patto per cui #e co"e  da questi immesse nel fondo , (cose immesse in un

fondo c&e servono come garanzia per il pagamento di un canone complessivamente c&iamate

invecta et illata), servivano come garanzia per il pagamento del canone. ?u questa scia nacque la

figura di diritto reale di garanzia detta h7potheca. ?e sulla stessa cosa gravano pi% ipotec&e, si

applica il principio prior tempore potior iure: prevalevano cioè le ipotec&e costituite per prime. -l

creditore era concesso il ius offerendi : egli poteva cosC su"entrare nella posizione di un creditore

c&e lo perdeva. #e ipotec&e si e"ti$!e4a$o  per: a) estinzione della o""ligazione garantita, ")

 perimento della cosa, c) confusione, d) rinuncia, e) per acquisto del (ominium della cosa pignorata

da parte di un terzo c&e, in "uona fede, ignorasse lHesistenza del diritto reale di garanzia, f) comeconseguenza della lex commissoria, fino a c&e ostantino non viet il patto commissorio.

99 I mezzi di tte#a proce""a#e sono:

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a)  Interdictum Salvianum  (di 'età de# I "eco#o a.C.J restitutorio): tutela del #ocatore  contro il

conduttore di un rustico c&e in caso di mancato pagamento avesse voluto la restituzione.

5) Interdictum de migrando (proi"itorio): tutela del co$dttore di un fondo contro il locatore c&e

volesse impedirgli di portar via gli invecta et illata.

c)  Actio Serviana (5* a.. dal console Rufo, in  factum e in rem esperi"ile da parte del creditore

 pignoratizio ed era diretta al conseguimento del possessoJ si esercitava contro il possessore dellacosa pignorata fosse esso stesso il de"itore o un terzo. H stata estesa a tutti i tipi di pegno, ed è con

questa azione c&e il pegno si configura come diritto reale) o pigneraticia: al locatore di un fondo

rustico, contro c&iunque si fosse impossessato della res pignori conventa 

d) Actio pigneraticia in rem, o vindicatio pignoris, oppure actio uasi Serviana: a tutela di tutti i

creditori pi!$oratii contro ci$?e si impossessasse della res oggetto della garanzia.

  ( vedi li"ro pag 4=Q2Q;Q49/11 "ene ) .

G +2  . I# po""e""o. (i rimedi processuali sono gli  I%*(R/IC*A) ( pag /11 ! /*/ li"ro

 "ene )

$ai il diritto romano rappresent in modo unitario la dottrina del possesso, se ne occuparono

seriamente solo gli interpreti medioevali.99 DeB : il possesso è inteso come un Oe"erciio di Batto di un  diritto "o!!etti4oO possiamo dire c&e

è composto da: corpus e animus . %orpus possesionis e animus  (ominus , ossia te$ere la co"a co'epropriaJ (non "asta la detenzione) es.: il ladro pu possedere anc&e se in mala fede, lHinquilino $o 

 perc&< non tiene la cosa locata come propria. -l possessore spettano: i frutti, lHacquisto della cosa

con il passare del tempo, le azioni possessorie. - Roma il possesso era dominium per lo ius civile

ed era possessio per lo ius honorario. I tipi di possesso erano:  possessio naturalis ! detenzioneH possessio ! materiale disponi"ilità della cosaH  possessio civilis o ad  usucapionem per iusta causa.

a0 1ENESI :

A)  Agri publici : sono terre dello stato lasciate in godimento a privati, prima tramite occupazione

(agri  occupatorii) poi tramite speciali concessioni dei censori dietro pagamento (agri  vectigales).

>uanti tenevano legittimamente gli agri pu*lici erano detti possessores, e il loro potere sugli stessi,

 possessio. -lla fine dellHetà arcaica il pretore incominci a proteggere i  possessores contro molestie

e spossessamenti con gli interdicta.

)  Interdicta: provvedimento dei pretori, verso la Bi$e de##età arcaica, per proteggere i possessori

di agri pu*lici da molestie e spossessamenti (interdictum uti   possidentis riguarda gli immo"ili e lo

ritroviamo in età classica sotto gli inter(icta retinen(ae possessionis, era necessario possedere

senza vizi, in modo non violento). ?uccessivamente il pretore concesse ci anc&e a coloro c&e

avessero lHusus di una cosa immo"ile ai fini dellHusucapione: rendendo cosC anc&e loro possessori.

C) $trubi  (cose mo"ili), undevi , dictum de vi armata (cose immo"ili): sono altri provvedimenti,

cosC i possessori aumentano.

50 TUTE-A:Ali interdicta  in età c#a""ica vennero classificati (sono *) in:

*) inter(icta adipiscendae  possessionis (per #ac?i"to del possesso)

2) inter(icta retinendae  possessionis (per la 'a$te$io$e  e conservazione del possesso) *)

inter(icta recuperandae  possessionis ( per il recpero del possesso)

 20 e *0 riguardano la diBe"a de# po""e""o, *) no.

(2) -gli inter(icta  retinendae possessionis appartengono:  A) #inter(ictum  uti possidentis <relativo agli i''o5i#i. on "asta possedere per vincere una lite, "isogna possedere "e$a  4ii ,ossia in modo non violento, non clandestino, non per concessione precaria. Il possesso non viziato 9

 possesso iusta 9 serviva a far cessare le molestie e cioè a mantenere il possesso ma aveva anc&e una

funzione recuperatoria. E". nel caso in cui uno dei due litiganti fosse in  possesso iniustas, lHaltro

 poteva ricuperare il possesso mediante autodifesa privata0, e ) inter(ictum utrubi   <relativo ai "eni'o5i#i. 6utelava il possessore. s.: tutelava il ladro rispetto ai terzi, ma non rispetto al deru"ato e

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agiva anc&Hesso per recupero, ma a differenza dellHinter(ictum uti possi(etis esso non tutelava tanto

il possessor  attuale quanto quello c&e aveva posseduto di pi% durante lHultimo anno0.urante il diritto giustinianeo i due diritti vengono equiparati, e verrà tutelato solamente il

 possessore attuale.

 (*) -gli inter(icta  recuperandae possessionis appartengono: A) inter(ictum unde vi   < per c&i

avesse su"ito uno "po""e""a'e$to 4io#e$to. ra unHazione recuperatoria riguardante i "eniimmo"ili c&e i classici definirono  reciperan(ae possessionis. ra data anc&Hessa al possessore

giusto, $o$  a quello ingiusto. ra unilaterale, ossia lHordine di restituire era rivolto al convenuto

soltantoJ poteva essere esercitata non oltre lHanno ed era intrasmissi"ile passivamente0, e )

inter(ictum  de vi armata <riguardava uno spossessamento avvenuto tramite 5a$da ar'ata. ra

dato anc&e al  possessor iniustus. Co$ 1i"ti$ia$o 4ie$e a""i'i#ato a##unde vi  0. 6utto questo

venne fatto per la tutela dellHordine sociale.

c0 POSSESSORI E DETENTORI: i romani parlarono di naturalis possessio nel caso dei soggetti

ai quali era negato il possesso (e anc&e lHusucapione) anc&e se avevano una relazione materiale con

la cosa, es.: i servi, i filiifamilias, coloni, inquilini, depositari, comodatari, usufruttuari.

d0  P&SS(SSI& A/ $S$CAPI&%(M : discendeva e trovava fondamento nelle II 6avole.

#Husucapione: *) soddisfaceva lHesigenza di troncare i du""i circa la titolarità del (ominum, +)garantiva c&i curava i propri affari rispetto a c&i non lo faceva.

 on tutti i possessori interdittali potevano usucapire, e viceversa.

Ca"i "pecia#i ! Pegno e precario !si giungeva a una sorte di compromesso: si dava il possesso ad

usucapione a un soggetto (de"itore) e il possesso ad inter(icta  ad un altro (creditore) di una stessa

cosa.

Ca"o de# "e?e"tro ! il sequestratario aveva solo il possesso interdittale, non quello ad usucapione

c&e era negato anc&e ai deponenti in se0uestre .

e0C&RP$S  e A%IM$S1 ACUISTO  PERDITA # POSSESSO. Il possesso si ac?i"ta  per:

traditio (c&e è una consegna) 3 occupatio 3 adprehensio.

Il po""e""o "i perde4a per effetto di derelictio, oppure per es: il possessore di un fondo c&e, una

volta uscito, lo perde perc&< un terzo si è insediato clandestinamente o con violenza nel fondo

stesso. ?i acquistava o trasmetteva per mezzo di rappre"e$ta$ti diretti.Il possesso pu essere esercitato attraverso unHaltra persona, e il suo possesso era giustificato dal

fatto c&e il possessore potesse tuttavia disporre della cosa conservandone il controlloJ es.: il

 paterfamilias controllava la res del figlio o dello sc&iavo c&e teneva la cosa materialmente.

ifferenza tra animus possiendi   e  animus domini   (tenere la cosa come propina): #animus  possiendi  era lHintenzione di avere la cosa per s< nel proprio interesse, in propio nomineJ sempre

coincide con lHanimus dei sequestratori, dei precaristi, dei creditori pignoratizi, c&e avevano animus

 possien(i, ma non tenevano il "ene uti (omini&

 on si pu mutare da s< il propino animus : si pu mutare la causa possessionis solo per intervento

di unHaltra persona @c&i &a iniziato a possedere una cosa in forza di un titolo, non pu pretendere di possederla ad altro titolo per avere mutato da s< il propino animo@, o si vende la cosa, oppure la

cosa deve essere alienata da un terzo legittimato.

!0 -O11ETTO: il principio c&e riguarda lHusucapione è: @"i $e!a a# po""e""ore di $a co"aco'po"ta i# po""e""o de##e "i$!o#e partes @.

#a seconda regola pi% importante è c&e: il K possessio di  res incorporales $o$ co$Bi!ra5i#e K. Il

 possesso fu concepito dai romani materialisticamente, cosC c&e poteva riguardare "o#o res 

corporales. ?i possedeva la res, non il suo eventuale ius& Il diritto di proprietà non fu classificato fra

le res incorporales viceversa usufrutto e servit% erano in iura, res incorporales: c&i le esercitava

non venivano qualificati come possessori.

!UASI POSSESSIO e POSSESSIO IURIS 

#a uasi possessio  era #e"erciio di Batto di "Brtto e "er4it, era un potere c&e si potevaaccostare in qualc&e modo al possesso ed avente ad oggetto direttamente la cosa: era una uasi

 possessio rei &

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 egare il possesso a coloro c&e esercitavano usufrutto e servit%, significava negare la difesa

i$terditta#e (delle formulae) e lHacquisto per usucapione, inoltre tali diritti $o$  si possono costituire

tramite traditio . osC il pretore nella pri'a età c#a""ica  concesse in via utile agli interdetti uti  

 possidetis  e unde vi   e tutel con speciali inter(icta coloro c&e esercitassero certe servit% . ?.:

interdetti da itinere actuue privato 3 de rivis3 de cloacis&

 egli scritti degli stessi classici si accenna al  possessio iuris con riferimento alle servit% ma con laconsapevolezza intrinseca c&e erano espressioni adoperate impropriamente, solo per comodità

espositiva. -nc&e se era solo un inizio si tracci almeno la strada per ammettere insieme alla

 possessio anc&e usucapione, servit% e usufrutto c&e in sostanza avvenne per intervento legislativo o

di Aiustiniano.

0  apprima ai superficiari fu negata la qualifica di  possessor , ma già il pretore concesse loro

l8interdictum de superficibus simile di uti possi(etis.

RI-??E68 ?$-6I8 ## -SI8I - IN?- I IRI66I R-#I

PROPRIETA:a) actio  finum regun(orum: per la delimitazione dei confini.

 ") actio a0uae pluviae arcen(ae: è una actio in personam data al proprietario di un fondo rustico,contro il vicino, nel caso di alterazione dello scorrere naturale dellHacqua.

c) actio e3o cautio 6ius pretorio4 (amni infecti: per il timore di un edificio in cattive condizioni.

d) operis novi nuntiato: intimidazione per c&i compie opere lesive nel fondo del vicino.

e) inter(ictum 0uo( vi aut clam: rimozione della costruzione fatta nonostante il divieto dellHattore.

USUCAPIONE :

a) rei ven(icatio : azione c&e spettava al proprietario. 7i erano forme:

*) "egis actio sacramentum in rem &

  +) Agere in rem per sponsionem &

  ) Agere per formulam petitoriam &

 ") actio negatoriae servitutis > azione c&e spettava al (ominus possessores &

c) actio negatoria usus fructus > K K K K K K .

d) actio finum regun(orum

e) actio a0uae pluviae arcen(ae

f) actio (amni infecti  ( tutte azioni c&e spettano al proprietario quiritario ) 

g) inter(ictum 0uo( vi aut clam

&) con(icio ex causa furtiva

i) actio legis A0uiliae

l) actio Publiciana: azione a favore di c&i avesse perduto la res usucapi"ile prima del compimento

dei termini dellHusucapione.

COMPROPRIETA

a)rei ven(icatio >azione c&e veniva esercitata pro parte da ogni proprietario .SER;ITUa) vin(icatio servitutis :con clausola restitutiva ar"itraria .

 ") legis actio sacramenti in rem :con clausola restitutiva ar"itraria .

c) actio confessoria : in età classica

d) actio negatoria servitutis :in età classica

USU/RUTTOa) vin(icatio usus fructus : questa azione, nel diritto classico , diventa : actio confessoria , a tutela

dellHusufruttuario.

SUPER/ICIEa) actio in factum > azione di natura reale, esperi"ile per il recupero del possesso .

PE1NOa) uti possi(enti

 ") utru*i

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c) un(e vi

IPOTECAa) inter(ictum Salvianum >azione a tutela del locatore

 ")inter(ictum (e migran(o : azione a tutela del conduttore

c) actio Serviana : azione a tutela del locatore di un fondo rustico

d) actio pigneraticia in rem : azione a tutela di tutti i creditori pignoratizie) vin(icatio pignoris (opp. 0uasi Serviana ): azione a tutela di tutti i creditori pignoatizi

POSSESSOIn età classica ci sono inter(icta :

*) inter(icta a(ipiscen(ae possessionis ( per lHacquisto)

+) inter(icta retinen(ae possessionis ( per la manutenzione )

) inter(icta recuperan(ae possessionis ( per il recupero )

Per la manutenzione si &anno la soluzione a) inter(icta uti possi(ientis (immo"ili) ") inter(icta

utru*i (mo"ili).

Per il recupero si &anno la soluzione a) inter(icta un(evi (per c&i su"isce spossessamento violento)

 ") inter(icta (e vi armata (per c&i su"isce uno spossessamento da "anda armata). on Aiustiniano

a) e ") vengono unite.BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

ap 7II O-I1AZIONI  ( pag. /*5 $arrone )

G *1 Il concetto .

ef.: @-o55#i!aio$e $ 4i$co#o !iridico i$ Bora de# ?a#e "ia'o a"tretti da##a $ece""ità diade'piere $a ?a#ce pre"taio$e9 "eco$do i# diritto de##a $o"tra co'$ità@ (I"titio$i di

1i"ti$ia$o )**).

G ** #a genesi e la storia .

a)  %exum  un  gestum per aes et libram c&e si compiva con lHintervento di 5 testimoni cittadini

romani pu"eri e di un li*ripens con la "ilancia (a"olito nel += a..)J ") Praedes  erano utilizzati

nelle legis actiones in rem  per garantire c&e la parte cui il pretore avesse assegnato

 provvisoriamente il possesso della cosa controversa la restituisse allHavversario in caso di

soccom"enzaJ e vades si fece uso nelle legis actiones per garantire la ricomparsa in giudizio della

 parte convenuta quando lHudienza era rinviata ad altro giornoJ c) sponsio è il negozio pi% antico nel

quale si pu scorgere già la struttura dellHo*ligatio, era già nota nelle II 6avole c&e sta"ilirono c&e

 per la sponsio si dovesse procedere con la legis actio per iu(icis ar*itrive postulationem, consisteva

in interrogatio  e responsio  per cui una parte prometteva allHaltra un determinato proprio

comportamento (si dava cosC luogo ad un de"ito ed un credito).

G *+ 8""ligazioni civili e o""ligazioni onorarie.

Oportere era un termine ius civile, mentre dallHetà postclassica si incominci a parlare di actiones

in factum c&e esprimevano unHintentio.

G * #e o""ligazioni naturali (+1/ c.c.).

Rapporti non sanzionati da actiones, come i de"iti da atto lecito assunti dallo sc&iavo o  filiae

 familias  e donne  in manu in favore di persona diversa dal (ominus. ffetto principale delle

o""ligazioni naturali era la solutio retentio, grazie alla quale il creditore poteva trattenere quanto(per esempio) il servo gli aveva già corrisposto per lHadempimento dellHo""ligazione medesima.

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G */ #a prestazione: contenuti.

8ggetto della prestazione possono essere il dare o il fare (o non fare).

G *5 #a prestazione: requisiti.

ontenuti della prestazione sono: patrimoniale (suscetti"ile di valutazione), comportamento del

de"itore (de"ito e responsa"ilità de""ono fare capo alla stessa persona e dunque venne negata

efficacia ai contratti a favore di terzi), po""i5i#e (pena nullità), #ecita (pena nullità), deter'i$ata o

deter'i$a5i#e (diversamente il rapporto non si costituisce).

G *= #a prestazione : o""ligazioni i$di4i"i5i#i, a#ter$ati4e9  !e$erice e "peciBice.

a) 8""ligazioni di4i"i5i#i sono quelle c&e possono essere frazionate.

 ") A#ter$ati4e sono quelle ove trovando due o pi% prestazioni possi"ili, se ne pu scegliere una.

c) #e o""ligazioni di !e$ere sono quelle c&e &anno come prestazione una cosa generica come ad es.

o""ligazione di cose fungi"ili, con ovvia facoltà di scelta.

G *2 Inadempimento e responsa"ilità. Impossi"ilità sopravvenuta della prestazione imputa"ile al

de"itore.

#a responsa"ilità per inadempimento dellHo""ligazione è detta 86R-66E-# e se era

imputa"ile al de"itore dava luogo a sua responsa"ilità. Poteva essere iniziale (ne impediva il

costituirsi) o sopravvenuta (se non era imputa"ile al de"itore estingueva di norma lHo""ligazione).

- Proposito di responsa"ilità per inadempimento di o""ligazioni si parla di  periculum  c&e è il

risc&io dipendente da un evento pregiudizievole per taluno e non imputa"ile n< allo stesso n< ad

altri.

G *; #a 'ora.

7iene ad esistere nellHepoca repu""licana e pu essere solvendi   o  debitoris  se imputa"ile al

de"itore, mentre era accipiendi  se del creditore (ove egli non avesse accettato lHadempimento del

de"itore). Il de"itore cadeva in mora dal momento de## interpellatio  (costituzione in mora), la sua

 posizione si aggravava, il  periculum  sare""e stato a carico del de"itore moroso essendo egli

responsa"ile del perimento o deterioramento della cosa dovuta. on i classici questo viene

affievolito perc&< se il de"itore provava c&e la cosa sare""e comunque perita presso il creditore,

anc&e se lHavesse consegnata in tempo, egli non ne sare""e pi% stato ritenuto responsa"ile.

G *4 #e fonti delle o""ligazioni .

*)Istituzioni di Aaio: ogni o""ligazione nasce da co$tratto o da de#itto.+) elle Res cottidiane (di

Aaio) si arriva ad una tripartizione con lHaggiunta delle variae causarum figurae ( solutio in(e*iti,

conventio , negotiorum gestium, tutela, legato).) on le Istituzioni imperiali di 1i"ti$ia$o  si

arriva ad una quadripartizione: co$tratto, de#itto, ?a"i  co$tratto  (variae causarum figurae),

?a"i de#itto.

G */1 I contratti .

Prevalse il significato inteso come negozio giuridico "ilaterale produttivo di o""ligazione. Icontratti tipici erano un numero definito, ciascuno con proprio regime giuridico, ciascuno

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sanzionato da proprie actiones. $a la tipicità si affievolisce con il tempo e nellHetà postclassica

appare ulteriormente affievolito.

G */* I contratti rea#i: il 'to .

Il mutuo è un contratto rea#e, $i#atera#e, e negozio ca"a#e .?i costituiva con la datio  del mutuante, con cui una parte (mutuante), consegna ad unHaltra,

(mutuatario), una somma di denaro o altre cose fungi"ili, (olio, frumento, sementi, etc...) con

lHimpegno del mutuatario di restituire al mutuante altrettanto dello stesso genere.

H unHo""ligazione di genere, ed è tutelato dalla condicio formulare tramite:

a) actio certae 9pecuniae:  (op. altro, con la stessa quantità della (atio)

 ") actio in persona e in ius 

la formula era astratta, ossia senza (emostratio. on si pagano interessi (usurae).

G */+ I contratti rea#i: il depo"ito. (gratuito)

Il deposito è un contratto reale, "ilaterale, imperfetto, gratuito.Il deponente consegna al depositario una o pi% cose mo"ili affinc&< questHultimo le custodisca

!ratita'e$te e le restituisca a semplice ric&iesta. Il depositario acquista solo la detenzione, non

lHuso. ellHultima età repu""licana è tutelato da:

a) actio depositi in factum> contro il deposito infedele, &a caratteristic&e penali, c&e poi perse. ra

in simplum o in (uplum. In età classica è tutelato da:

a) actio depositi in ius ex fide bona: &a natura reipersecutoria per la restituzione.

 ") actio contraria: a favore del depositario per danni provocati dalla cosa o rim"orso delle spese.

c) actio directa: essa era infamante per il convenuto.

G */ I contratti rea#i : il co'odato. (prestito ad uso gratuito).

Il comodato è un contratto rea#e 5i#atera#e , i'perBetto.

H il prestito ad uso gratuito a favore del comodatario, ovviamente sare""e identico al deposito se il

comodatario non potesse far "o della cosa. Il comodante, consegna al comodatario una o pi% cose

mo"ili, con lHimpegno del comodatario di restituire poi le stesse cose. Il comodatario avre""e fatto

uso delle cose a lui comodate, e $o$ do4e4a per #"o a#c$ co'pe$"o. Il comodatario poteva fare

della cosa lHuso proprio, eventualmente solo quello diverso, pi% limitato c&e fosse stato convenuto .

In età repu""licana è tutelato da:

a) actio comodati in factum 

durante la prima età classica fu tutelato da:

a) actio comodati in ius ex fide bona &6utte e due le azioni erano per garantire la restituzione al comodante. 7i fu poi una actio directa,

c&e era unHactio como(ati a cui era legittimato il comodante per spese e danni.

 

G *// I contratti rea#i: il pe!$o.

Il pegno è un contratto rea#e , 5i#atera#e, i'perBetto. Per il diritto romano si intende una datio

 pignoris  o, conventio pignoris  ( sine (atione). Il creditore pignoratizio acquista la  possessio ad

interdicta, e una volta estinto il de"ito, sarà tenuto alla restituzione.

?i &a tutela tramite:

a) actio pignoraticia in personam: azione in factum per la restituzioneJ è unHactio (irecta&

 ")  actio pigneraticia in rem3 o Serviana: azione c&e si dava al creditore pignoratizio in caso dismarrimento.

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G */5 #a Bidcia .

?i tratta di un $e!oio Bidciario, adottato prima dellHetà repu""licana, per il deposito e il pegno.

Ena parte trasferiva allHaltra la proprietà di una cosa mediante mancipatio o in iure cessio  con il

 pactum fi(uciae. #a fiducia era cum cre(itore a garanzia di un credito del fiduciario, oppure, cum

amico ove la causa poteva essere la custodia o il comodato.#a tutela si &a tramite: (per il diritto antico)

a) pactum fiduciae: a cui ricorrevano solo i cives romani.

on il processo formulare:

a) actio fiduciae: azione in personam, reipersecutoria e infamante, per il riacquisto di proprietà e

 possesso.

 ella prima età classica:

a) actio fiduciae contraria : non era infamante .

 ") actio fiduciae directa : c&e era contrapposta alla a).

G =*. #a Mancipatio  (pag.* $arrone: negozi giuridici formali)

6rova certamente fondamento nei mores maiorum ed è confermata dalla legge delle II 6avole.

ra un negozio dello ius !uiritium e quindi dello ius civile. ra uno dei gesta per aes et li*ram uno

degli atti cioè c&e si compivano con il rame o "ronzo (aes) e con la "ilancia (li*ra)J una parte

conseguiva un vantaggio dietro pronunzia di parole determinate (certa ver*a)J dallHimpiego della

 "ilancia e del metallo c&e veniva pesatoJ dalla presenza come testimoni di 5 cittadini romani pu"eri

e da quella di un altro cittadino, il li*ripens, c&e reggeva la "ilancia e provvedeva alla pesatura del

metallo.

#a mancipatio  comportava lHacquisto di un potere su persone o cose in favore del mancipio

accipiens e la perdita di un potere sulle stesse nel mancipio (ans. ra utilizzato per lHacquisto di res

mancipi, per costituire servit% rustic&e, per lHacquisto sui filii familias altrui di quella particolare

 potestà c&e fu detta mancipium, con i necessari adattamenti anc&e al testamento (mancipatio

 familiae e testamentum per aes et li*ram).

G =+ #a in iure cessio  (pag.*; $arrone: negozi giuridici formali. ra simile allH  legis actio

 sacramenti in rem)

-veva forma rigorosamente imposta e apparteneva allo ius civile. ra caratterizzato da sc&emi e

strutture processuali ricalcando essa il rito della legis actio sacramenti in rem. Poteva essere

impiegata per il trasferimento della proprietà su res mancipi e nec mancipi, per la costituzione e la

rinunzia di servit% prediali ed usufruttoJ per lHacquisto della  patria potestas nel procedimento di

a(optioJ per la cessione della tutela mulieris J a determinate condizioni per la cessione di eredità.#a in iure cessio si compiva in iure  davanti ad un magistrato con iuris (ictio (di solito il pretore).

#e parti erano il cedente e il cessionario. ?e lHoggetto era uno sc&iavo il cessionario, tenendo lo

sc&iavo, prounciava la formula vindicatoriaJ il pretore interrogava il cedente se volesse

contravin(icare e , di fronte al suo diniego o silenzio, pronunciava lHa((ictio  del servo in favore del

cessionario.

G */= I contratti 4er5a#i . 

#a stipulatio. #a stipulatio &a un ruolo importante nella dottrina del diritto romano privato .

a caratteristic&e astratte e struttura agile composta da i$terro!aio$e  e co$!ra ri"po"ta

(prototipo della sponsio, c&e era un negozio iuris civilis perc&< sanzionata da unHazione civile, maiuris gentium perc&< estesa ai peregrini, è la pi% antica fonte di o""ligazioni).

#a stipulatio è un negozio giuridico 5i#atera#e , il cui consenso poteva essere espresso ver*is.

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Inoltre è un contratto la cui tipicità atteneva alla forma e non ai contenuti. Nu lo strumento per

realizzare la $o4aio$e.

ra necessaria la contemporanea presenza delle parti, si esigeva una unitas actu, la risposta seguiva

la domanda entro "reve tempo.

#a tte#a si &a:

  a) legis actio per iudicia postulationem (legge delle dodici tavole).  ") legis actio per condictionem : per la stipulazione di certa pecunia e certa res .

 el processo Bor'#are :

  c) actio ex stipulato: si dava al de"itore inadempiente, ed agiva in + casi:

*) per stipulazioni aventi ad oggetto un certum  (stipulazione di dare), ove la formula era

modellata su quella della condictio

  +) per stipulazioni aventi ad oggetto un incertum (stipulazione di fare), ove la formula era

modellata sulla demostratio.

 /otis dictio

?i parla di (otis (ictio a proposito della dote (vedi dote), ma scompare.

 Promissio iurata liberti

H il giuramento di prestare le operae al patrono rinnovato dal li"erto dopo la manomissione .

-vevano luogo in uno elo0uente, ossia: a pronunziare i verba era solo la parte c&e si o""ligava .

ra un $e!oio !iridico 5i#atera#e  (perc&< il consenso dellHaltra parte non poteva comunque

mancare), ma co$tratto $i#atera#e (perc&< solo una parte si o""ligava).

#a promissio iurata li*erti permarrà anc&e nel diritto giustinianeo.

G */2 I contratti #ettera#i .

 %omen trasscripticium (una sorte di novazione)

8perazione c&e eseguiva il  pater familias nel li"ro della conta"ilità domestica dove venivano

registrate separatamente le entrate e le uscite.

Aaio distingue tra: trascriptio a re in personam e trascriptio a persona in personamJ in entram"i i

casi aveva luogo una sorta di novazione. Aaio li classific nei contratti, specificando, c&e in essi

l-o**ligatio nasce litteris: non "astava il consenso, occorre4a la scriptura . ra un contratto

unilaterale. el terzo sec. non si us pi%.

Chirographa ; S7nographae

?ono diciaraio$i "critte in cui un soggetto riconosceva un proprio de"ito nei confronti di un

altro, oppure, gli prometteva una prestazione .

H un genere proprio dei peregrini, non ve ne è pi% traccia dopo lHetà post classica .

G */; I contratti co$"e$"a#i: la co'pra4e$dita.

Co'pra4e$dita

 el diritto romano pi% antico si parl di vendere in relazione alla mancipatio .

 (mptio venditio: contratto "ilaterale e negozio ius gentium . N.E #a co'pra4e$ditaco$"e$"a#e i$ ci i# venditor   "i o55#i!a4a a Bare co$"e!ire a##emptor   <co'pratore0 i# paciBico!odi'e$to di $a co"a9 i$ ca'5io di $ corri"petti4o i$ de$aro: i# pretium  .

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ra "a$io$ata da azioni in ius ex fi(e *ona:

a) actio empti : azione in favore del compratore .

 ") actio venditi : azione a favore del creditore ossia il venditore .

7i erano anc&e altre azioni pi% specific&e, ricordiamo:

a) actio ex stipulato> azione del venditore, per il pregiudizio patito dal compratore per lHassenza

delle qualità promesse, o presenza di vizi dei quali si era garantita la mancanza. Il venditorerispondeva in forza della stipulatio, non del contratto in s<.

 ") actio de modo agri : analoga alla a), presupponeva c&e il venditore avesse fatto la mancipatio del

fondo venduto, e c&e in essa , avesse precisato lHestensione del fondo .

c) actio de pauperie 

d) actio redhibitoria op. entro lHanno lHactio uanti minoris: azioni contro il venditore c&e tacesse o

dic&iarasse inesistenti 4ii poi in effetti riscontrati.

-nalizziamo singolarmente:

Il co$"e$"o : poteva essere tacito, per nuntius, per litteras.

-o!!etto: poteva essere merx   mancipi e nec mancipi, mo"ili e immo"ili. o alle res extra

commercium. ?i allHeredità.

Il preo : era espresso in pecunia numerata (denaro). oveva essere un iustum pretium .8""ligazione del co'pratore : il compratore è tenuto alla numeratio pecuniae, ossia il versamento

del denaro in contante, pi% gli interessi sta"iliti dal giudice se cHè ritardo

8""ligazione del 4e$ditore : compito del venditore è quello di ha*ere licere, ossia fare conseguire

al compratore il pacifico godimento della merx.

E4iio$e. Nu sancita la responsa"ilità per dolo del venditore il quale avesse venduto scientemente al

compratore ignaro cosa non propria.! actio auctoritatis (in (uplum).

Q */4 i contratti consensuali : #a #ocaio$e.

Nurono i classici a classificare la locatio con(uctio come contratto c&e si conclude con il semplice

consenso manifestato.

#a locazione è un contratto co$"e$"a#e, 5i#atera#e, per cui, con lHesplicita previsione di un

corrispettivo. Ena parte (locator ) si impegna a mettere a disposizione una cosa 'o5i#e o i''o5i#e per un determinato periodo e con uno scopo preciso, ad un altro (con(uctor ) c&e si impegna a

 prenderla in custodia e poi restituirla .

rano o""ligazioni sanzionate da :

a) actiones locati : azione in favore del #ocatore .

 ") actiones conducti : azione in favore del co$dttore (anc&e ai peregrini) .

I classici diedero classificazioni:

*) locatio rei : il conduttore (i$?i#i$i) pu usare e trarre frutti dalla cosa locata.

+) locatio operis  <lHappalto0: il locatore consegna al conduttore, il quale si o""liga a compiereautonomamente ma nellHinteresse del locatore unHattività: una volta raggiunto il risultato convenuto,

si restituisce al locatore (es. il rammendatore e oggi #appa#to).

) locatio operarum <-a4oro "5ordi$ato0: lHuomo li"ero c&e loca le proprie opere. Il locatore è il

lavoratore, il conduttore è il datore di lavoro.

Q *51 I contratti consensuali : #a "ocietà .

 Il tipo pi% antico di società è stato Ksocietas omnium bonorum K .

Ricordiamo / tipi di società :

*) societas omnium bonorum: i soci pongono in comune tutti i "eni di cui sono titolari e tutti gli

acquisti futuri, sia a titolo oneroso, sia a titolo gratuito, sia inter vivos  c&e mortis causa. ?onoesclusi gli acquisti da unHattività illecita.

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+) societas omnium uae ex uaestu veniunt : riguarda tutti gli acquisti a titolo $o$ !ratito fatti

dai soci. ?e si fosse fondata una società senza specificare lHoggetto, la giurisprudenza romana

riteneva c&e si fosse voluta compiere una società di questo tipo .

) societas "pecia#i : esse si prefiggono uno "copo eco$o'ico da raggiungere .

/) societas pubblicanorum: società c&e riguardano gli appa#ti p55#ici .

  #a "ocietà era un singolo co$tratto co$"e$"a#e, era necessario il consenso comune e continuatonel tempo , facendo nascere cosC le o""ligazioni reciproc&e tra i soci .

  #e o""ligazioni ex societas erano sanzionate da: Actio pro socio: azione c&e viene esperita per il

risarcimento dei danni c&e il recesso doloso o intempestivo di un socio avesse provocato ad altri.

omportava infamiaJ e il convenuto avre""e goduto di *eneficium competentiae, ossia, una

condanna pecuniaria limitata alle possi"ilità economic&e dello stesso.

Q *5* I contratti consensuali : i# 'a$dato .

Il mandato è un contratto 5i#atera#e, i'perBetto, per cui un soggetto conferisce un i$carico  ad un

altro soggetto, il quale si impegna a e"e!ir#o !ratita'e$te.

H un negozio iuris gentium . #e azioni di tutela sono:a) actio mandati directa: azione a favore del mandatario, comportava infamia.

 ") actio mandati contraria: azione a favore del mandante, comportava infamia.

G *5+ I contratti i$$o'i$ati 

Partendo dal do ut des , do ut facias , facias ut des , facias ut facias, contenuti nel igesto si possono

considerare alcuni contratti innominati, spesso sanzionati da actio prae"cripti" 4er5i":

Per'ta: ! consensuale "ilaterale. #Heffetto o""ligatorio si produce con la datio e lHo""ligazione

nasce solo a carico di c&i, avendo ricevuto una cosa, era tenuto a darne unHaltra. ( (o ut (es).

 Aestimatum:!contratto estimatorio!in cui uno dava ad unHaltro una cosa sta"ilendone il valore e

lHaltro assumeva lHimpegno di restituire la cosa o il ricavato di essa ((o ut (es. actio  praescriptis

verbis).

 /atio ad inspiciendum: consegna di una cosa perc&< unHaltra parte ne determini il valore e poi la

restituisca ((o ut facias. actio praescriptis verbis).

Do$aio$e 'oda#e o donazione per una causa e ove questa veniva a mancare, avre""e legittimato

il donante allHesercuzio della con(icio per la restituzione del donato.

Tra$"aio$e .

Precario: concessione di un "ene c&e il precario dans faceva ad altro soggetto perc&< ne godesse

gratuitamente e lo restituisse a semplice ric&iesta.

G *5 I patti

-ccordi comunque manifestati e al pactum vennero attri"uiti effetti giuridici già nelle II 6avole .

 ellHultima età della repu""lica il pretore promise in termini generali c&e avre""e tutelato i patti,

conclusi senza dolo, non contrari a legge, con exceptio pacti conventi .

G *5/ O*ligationes uasi ex contractu &-rricc&imento ingiustificato . -ltre o""ligazioni non da atto

illecito.

a )  %egotiorum gestio & -ssunzione "po$ta$ea della rappre"e$ta$a o !e"tio$e  senza mandato di

un (ominus  negotii  impedito di attendere ai propri affariJ la tutela:  Actio negotiorum gestiorum

(irecta  (accordata dal pretore). stremi della negotiorum  gestio:9 compimento di un atto c&eimportasse gestione di affari altrui J9 assenza di un mandato, sia tacito c&e espressoJ9 volontà di

gestire negozio altruiJ9 utilità della gestione intrapresa.

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 ") Solutio indebiti & ? Ricorreva ogni qualvolta taluno eseguiva una pre"taio$e $o$ do4ta K. #e

 parti dovevano essere incoscienti. 6utela della con(itio: II6I (è lHipotesi classica: quando il

 patrimonio di una persona fosse aumentato, in danno di altre persone, senza causa o per causa

disapprovata dalla legge)J ?I -E?- (accordata a c&i avesse dato una cosa ad altri per uno

scopo poi venuto meno) 8 6ERP$ -E?-$ (per ottenere la repetitio di una cosa, trasferita in

esecuzione di un atto contrario alla morale)J -E?-$ NER6I7- (in favore del (ominusderu"ato, tramite la quale era possi"ile c&iedere la restituzione di una res  già di proprietà

dellHattore). Aio$e di ripetiio$e.

G *55 I DE-ITTI ( delicta )

I delicta sono atti i##eciti diretta'e$te #e"i4i a##a co'$ità e pi !ra4e'e$te ripro4ati. Nurono

repressi nellHam"ito dei iu(icia pu**lica. ellHetà del pri$cipato saranno ormai poc&i i delitti non

 persegui"ili anc&e dalla giurisprudenza criminale. In età 'edioe4a#e, nel diritto privato in ordine

agli illeciti ci sarà posto solo per il risarcimento danni, no alle azioni penali.

I delitti sono: Brto, rapi$a, damnum in iuria datum , iniuria.

G *5= Il Brto

Nurto deriva da ferre B portare via.

#Hultima giurisprudenza repu""licana escluse alcune fattispecie rientranti in altri (elicta e si ritenne

sufficiente la contrectatio rei (contatto fisico con la cosa pur senza la sottrazione materiale di essa).

RBo distinse:

a) )urtum manifestum , con conseguente: actio furti manifesti &

 ") )urtum nec manifestum, con conseguente: actio furti nec manifesti .

c) Condictio ex causa furtiva: fu mantenuta, essa è unHazione reipersecutoria per la restituzione o

aestimatio della cosa.

G *52 #a rapi$a

Rapi$a è la sottrazione di cose altrui co$  4io#e$a  (*ona vi rapta).

#Hazione giudiziaria fu:

a) actio vi bonorum raptorum: esperi"ile per il uadruplum entro lHanno, per simplum dopo.

-actio  bonorum  era, per i classici, pe$a#e  e i$Ba'a$teJ Aiustiniano la classifica KmistaO:

reipersecutoria e penaleJ9simplum: valore delle cose asportateJ9triplum : a titolo di pena.

G *5; /amnum in iuria datum

Ricordo a proposito la Lex   Auilia ( detta de damno ) , articolata in * capitoli:

*) cci"io$e in iuria  di sc&iavi e animali da gregge.

+) adstipulator  : ossia colui c&e in frode allo stipulante estingue il credito mediante acceptilatio 

) Beri'e$to di sc&iavi e pecu(es.

#Hazione di difesa era:

a) actio legis Auiliae: azione a favore del danneggiato, azione pe$a#e.

 ") actiones utiles. tramite le quali, il pretore &a esteso la tutela aquiliana ad usufruttuari, comodatari

e possessori in "uona fede.

G *54 -8iniuria 

Risalendo alle II 6avole sappiamo c&e le #e"io$i , le 4io#e$e Bi"ice do#o"e ed i$!i"te a persone

(c&e non fossero sotto la potestà dellHoffensore) erano iniuria . Per il membrum ruptum  la pena era

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il ta!#io$e cui lHautore poteva sottrarsi pagando ! poi la compensazione pecuniaria divenne regola

! in età preclassica con la svalutazione monetaria le pene pecuniarie apparvero irrisorie e si sostituC

cosC con actio iniuriarum atta a perseguire una pena pecuniaria c&e il giudice avre""e "ta5i#ito di4o#ta i$ 4o#ta  sulla "ase dellHentità dellHoffesa . Actio iniuria  era di natura pe$a#e ed i$Ba'a$tecon carattere per"o$a#i""i'o  ed i$tra"'i""i5i#e  . #Himporto era quello dellHequità sta"ilita dal

giudice in "ase allHequità dellHoffesa .Riepilogando : momenti *) ta!#io , +) co'pe$"aio$e 4o#o$taria , ) co'pe$"aio$e #e!a#e .

G *=1 -ltri illeciti eMtracontrattuali . #Hactio (e pauperie &

1aio parl nelle sue Institutiones di azioni civili, azioni pretorie, e soprattutto le Actio de pauperieJ

erano i da$$i prodotti da a$i'a#i  (quadrupedi e soprattutto greggi e mandrie) e spettavano al

danneggiato contro il proprietario delle "estie c&e poteva risarcire il danno o dare a nossa lHanimale,

trasferendone allHattore la proprietà. ra unHazione $o""a#e, ma $o$ pe$a#e, e non riguardava

comportamento volontari .

 

G *=* O*ligationes uasi ex delicto &(6utte actio in  factum)

?ono / : iudex ui litem suam fecit   (contro il giudice c&e &a giudicato male per imperizia e

imprudenza pena pecuniaria contro il giudice secondo equitàJ actio in factum)J  effusum vel

deiectum  (in favore dei colpiti da oggetti lasciati cadere dallHalto di edificiJ actio in  factum)J

 positum et suspensum (contro lHha*itator  della casa sul cui tetto o cornicione fosse stata appoggiata

o posata una cosa c&e cadendo avre""e 9 solo il pericolo 9 potuto provocare danni ai passantiJ actio

in factum)J actiones adversus nautas, caupones, stabularius (azione contro furti e danneggiamenti

ai passeggeri o avventori c&e si verificano sulle navi, locande, stazioni per il cam"io dei cavalliJ

actio in factum)&

G *=+ stinzione delle o""ligazioni. -ade'pi'e$to.

on lHadempimento della prestazione la vicenda si conclude.

G *= stinzione delle o""ligazioni: remissione del de"ito. #a tra$"aio$e.

 el diritto romano: solutio per aes et libram, acceptilatio, pactum de non petendo.

G *=/ -ltri fatti giuridici estintivi delle o""ligazioni .

Contrarius consensu  e rece""o $i#atera#eJ capitis diminutioJ 'orteJ abrogatio  e conventio inmanuJ confusioJ i'po""i5i#ità "opra44e$taJ decor"o de# te'poJ concursus causarumJ

"e$te$a.

G *=5 stinzione delle o""ligazioni: la $o4aio$e .

?ostituzione di o""ligazione con unHaltra. No4aio$e e litis contestatio &

G *== stinzione delle o""ligazioni: la co'pe$"aio$e .

?e devo *11 a te e tu mi devi =1 , io ti do solo /1 : a""iamo compensato

G *=2 6rasmissione di crediti e de"iti .

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- Roma, al di fuori di alcuni casi (capitis (iminutio minima, conventio in manu), $o$ fu riconosciuta la possi"ilità giuridica c&e crediti e de"iti mutassero titolare passando inalterati da un

soggetto ad un altro.

G *=; 8""ligazioni parziarie e solidali .

#e pariarie sono quelle in cui troviamo una pluralità di de"itori e creditori, e ognuno &a diritto di

 pretendere "o#o $a parte dellHo""ligazione. elle "o#ida#i ogni de"itore o creditore è responsa"ile

 per #i$tero.

G *=4 Ali atti in frode dei creditori .

Per tutelare i creditori da atti fraudolenti compiuti nei loro danni dai de"itori, vennero introdotte

alcune azioni: denegatio actionis (contro il terzo creditore a cui il pretore negava lHazione contro il

*onorum emptor ). lex Aelia sentia (nullità della manomissione dei servi c&e il de"itore compisse in

frode ai creditori)J  in integrum restitutio ob fraudem  (revoca degli atti c&e &anno ridotto il

 patrimonio del de"itore)  interdictum fraudatorium  (riguardava gli atti della riduzione del patrimonio).

G *21 #e garanzie personali delle o""ligazioni.

a) Stip#aio$e di !ara$ia: sino tutta lHetà classica. Sponsio, fi(epromissio, fi(eiussio&

 ") Stip#aio$e di !ara$ia: diritto postclassico, *eneficium excussionis e il  *eneficium

ca(en(arum actionum.

c) Ma$dato di credito.

d) Ricordiamo inoltre a constitutum debiti alieni e  receptum argentarii  (G *5).

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

#e donazioni

G *2* oncetto ed evoluzione. #a lex Cincia.

?ino dallHetà classica la donazione $o$ B $ $e!oio autonomo  'a $a po""i5i#e ca"a di negozi

giuridici astratti "ilaterali compiuti (onan(i causa. osC la donazione e""e sempre effetti diversi a

seconda del negozio. Per ragioni di ordine sociale nel 2&( a.C. fu approvata la  Lex Cincia  c&e

proi5i4a #e do$aio$i a# di "opra di $ certo #i'ite, dal divieto furono esclusi i parenti entro il =0

grado e taluni affini. #a Lex Cincia fu una legge inperfecta (non aveva sanzione). on Co"ta$ti$o

la donazione (*2* d ..) di4ie$e $ tipico $e!oio ca"a#e c&e viene qualificato contractus. ?iesige Bor'a "critta, la consegna della cosa in presenza di vicini, la re!i"traio$e  presso un

 pu""lico ufficio. Ena volta adempiute le formalità la donazione si dice  perfecta  e $o$ pire4oca5i#e. 1i"ti$ia$o riprende ostantino e tiene conto del materiale giurisprudenziale raccolto

nel Di!e"to dando efficacia alle donazioni o""ligatorie anc&e quando realizzate con semplice patto

(e non con stipulatio). #a forma è "critta solo se #i'porto e a""ai a#to. #a Lex Cincia non viene

ripristinata.

G *2+ #e donazioni tra coniugi.

7enne 4ietata la donazione tra coniugi ed è da mettere in relazione alla diffusione dei matrimoni

sine manu (mantenere gli equili"ri di potere). Il divieto comporta la nullità dellHatto. 

G *2 #a (onatio mortis causa .

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#a donatio mortis causa è il trasferimento della proprietà mediante donazione vista la imminente

 possi"ilità di morte. Il donante, una volta guarito, avre""e potuto pretendere, con la con(itio, il

ritrasferimento di quanto donato.

-e "cce""io$i

6R$I8#8AI- I $-6RI- ?E??8RI- H(R(/(S  : colui c&e succedeva mortis causa  a titolo universale.

 H(R(/(S %(C(SSARI: erano i sui   (famigliari soggetti a  patria  potestas o alla manus  del (e

cuius al tempo della sua morte) e gli "cia4i #i5erati $e# te"ta'e$to e nello stesso i"tititi eredi.ssi diventavano eredi automaticamente, senza "isogno di rinunciare. Possono essere sia ab

intestato sia eredi te"ta'e$tari. >uesti soggetti passano da uno stato alieni iuris a uno sui iuris.

 H(R(/(S '$L$%*ARII : sono i non sui . ?ono gli agnati dellHereditando. ssi sono detti anc&e

here(es extranei. iventano eredi tramite #accettaio$e  o additio. Possono succedere sia a*

intestatio c&e ex testamento.

DE-AZIONE EREDITARIA: è la Kcia'ataO allHeredità c&e avviene al momento della morte

dellHereditando. #a delazione è intrasmissi"ile agli eredi . Pu essere te"ta'e$taria  o ex

testamento in forza di testamento valido e efficaceJ #e!itti'a o ex lege (in forza di legge): i romanila c&iamarono a* intestato .

SUCCESSIONE CONTRO TESTAMENTO: fenomeno c&e rientra nella successione legittima.

?ono solitamente i congiunti del testatore esclusi dallo stesso dallHeredità, essi sono in ogni caso

c&iamati alla successione in forza di legge.

CAPACITA 1IURIDICA: il principio generale è: ereditando ed erede devono essere: persone

li"ere, cittadini romani, sui iuris. ccezione fu fatta per i postumi (nascituri) c&e potevano essere

c&iamati a succedere purc&< già concepiti alla morte dellHereditando.

  a) per la successione a* intestato la capacità giuridica dellHereditando doveva sussistere al tempo

della morte, quella dellHerede al tempo della delazione e per gli eredi volontari al tempo

dellHaccettazione.

  ") per la successione testamentaria, do""iamo parlare di testamenti factio c&e indica sia la capacità

di fare testamento (attiva), sia la capacità di acquistare in forza di testamento (passiva).

*(S*AM(%*I )AC*I& ATTI;A : presuppone: la capacità giuridica al tempo del

 perfezionamento fino al momento della morte e la capacità di agire si esige solo al tempo della

 perfezione del testamento .

*(S*AM(%*I )AC*I& PASSI;A : presuppone la capacità giuridica c&e deve sussistere sia al

tempo della perfezione del testamento c&e alla c&iamata allHeredità. e sono esclusi i postumi.

-E1IS-AZIONE AU1USTEA: lex Iulia e lex Pappea c&e fecero riferimento ai celibes (persone

non coniugate ma in età da matrimonio) totalmente incapaci di acquistare testamento e agli or"i

(coniugati senza figli) c&e acquistavano solo la metà. Nu a"olita da Aiustiniano.

CA/$C$M : quanto non acquistato dai non capaces si accresceva in favore dei coerediJ in difetto,esso diveniva ca(ucum ed era devoluto ai coeredi e figli, legatari e figli, o, in ultima spiaggia

all-erarium  populi romani. 7i era anc&e la ca(ucorum vin(icatio per la persecuzione dei caduca. Nu

a"olita da Aiustiniano.

INDI1NI: coloro c&e erano sottoposti a Kindegnità a succedereK. ssi potevano accettare lHeredità,

ma poi il fisco avre""e potuto rivendicare a s< quanto gli indegni avessero acquistato. Il rito sare""e

stato quello delle classic&e cognitio extra or(inem. ?ono: lHuccisore dellHereditando e gli eredi c&e

non perseguono giudizialmente gli assassini, i rei di adulterio, colui c&e avesse impedito

allHereditando di testare.

CR(*I&: era un actus  legittimo a carattere formale : pronunzia di parole determinate c&e

esprimevano la volontà di accettare. adde in desuetudine in età post classica.

 PR& H(R(/( "(S*I&: era unHaccettazione tacita, consisteva nei cosC detti Katti concludentiO neiquali fosse implicita lHaccettazione. s. esigere un credito o compiere atti di gestione sul patrimonio

del defunto.

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 H(R(/I*AS : ?i tratta dellHoggetto della successione. 7enne nominata universitas. omprende:

 proprietà, de"iti, crediti. I romani la videro come: ius  successionis e ius here(itatis&

 H(R(/I*AS IAC(*: eredità giacente è lHeredità dellHereditando senza eredi c&e aspetta

lHaccettazione di eredi volontari . urante la giacenza il procuratore avre""e potuto nominare un

curatore.

EREDITA DESERTA: con il ripudio degli eredi volontari lHeredità andava deserta. Potevano cosCsu"entrare i creditori.

 H(R(/I*AS /AM%&SA: ove i# pa""i4o "pera #atti4o. Per scongiurarla i classici adottarono

un espediente: pactum ut minus salvator o lHa((itio mandato cre(itorum. (p.=*= marrone).

NON ERANO EREDITA: le potestà famigliari, tutela, curatela, sacra familia, ius sepolcri.

 H(R(/I*AS P(*I*I&: aio$e  a tutela dellHeredità c&e prende il nome di here(itatis petitio 

(formula petitoria).

# ?E??I8I I P-R6I8#-R

on il termine successione ci riferiamo a quel fenomeno di tra"'i""io$e di po"iio$i !iridice"o!!etti4e, sia  atti4e c&e  pa""i4e .

#a successione pu essere:a) a titolo $i4er"a#e  (universum  ius): è la successione per cui taluno su"entra per intero o per

quota i$ $ co'p#e""o di posizioni giuridic&e soggettive c&e facevano parte ad un altro soggetto.

5) a titolo partico#are  ( singulas res): è il caso in cui taluno su"entra, per lHintero o per quota, al

 posto di unHaltra persona i$ "i$!o#e e deter'i$ate po"iio$i giuridic&e soggettive .

#a successione pu avere luogo:

A0 inter vivos: cioè in dipendenza di un negozio giuridico inter   vivosJ queste successioni erano

riconosciute in età classica: iure civili   (adrogatio  e conventium  in manum di donne sui  iuris), e

iure  praetorio  (bonorum venditio).

0 mortis causa: in dipendenza della morte del titolare dei diritti o dei doveri c&e si trasmettono al

successore.

A0 SUCCESSIONI I%*(R  'I'&S  

 Adrogatio: un soggetto sui iuris cessa di essere tale e cade sotto la patria potestas dellHadragante

cosC entrando a fare parte della sua famiglia quale filius  familias.

ra un $e!oio "o#e$$e del diritto arcaico a cui partecipavano i comitia curiata in cui il popolo era

raggruppato in 1 curie, presiedute da un pontifex, c&e interrogava i + soggetti. on il consenso del

 popolo lHatto si perfezionava. ?i tratta di una #e!!e co'iia#eJ le donne erano escluse dai comizi.

Conventium in manum: tramite la quale, la donna, entrava a fare parte della famiglia del marito.

ssa  poteva riguardare , sia donne sui iuris, sia filiae  familias. Il tito#are della manus, o comunque

della  potestas, ac?i"ta4a i diritti ce Bace4a$o capo a##a do$$a, mentre i de"iti di lei si

estinguevano, salva, dallHultima età repu""licana , $8actio  utilis  in favore dei creditori contro ladonna, per i de"iti da lei contratti quando era  sui  iuris . ssa si compiva mediante: conferratio

(classi elevate), coemptio (modo pi% comune), usus (convivenza per un anno). #a posizione della

donna in manu  nella famiglia era di figlia rispetto al marito, nipote rispetto al suocero, sorella

rispetto ai suoi stessi figli.

 .onorum venditio: è un particolare tipo di e"ecio$e patri'o$ia#e in età preclassica . ?i iniziava

con la missio in bona, c&e aveva una funzione di custodia e conservazione. ?i proseguiva con la

 proscriptio, mediante la quale si dava notizia della procedura a tutti gli altri eventuali creditori

dando loro lHopportunità di intervenire. Intervenuti i creditori il pretore nominava un curator

bonorum  per gestire provvisoriamente il patrimonio del de"itore, e i creditori un magister

bonorum c&e preparava la vendita allHasta. Ena volta c&e il pretore aveva accettava le condizioni, si

 procedeva alla bonorum venditio, vinceva questa sorta di gara c&i offriva di pagare la pi% alta percentuale sui de"iti, e quindi acquistava in "locco tuttoJ lHacquirente era c&iamato bonorum

emptor .

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#a *onorum  ven(itio  era un istituto estraneo allo ius  civile . Poteva essere considerata una

successione universale del de"itore in iure  praetorio, $o$ in iure civili .

0 SUCCESSIONE UNI;ERSA-E M&R*IS CA$SA 

?uccessione universale mortis causa pu essere:A) de#aio$e ab intestato (successione co$tro  testamento o successione in presenza di testamento

4a#ido 'a i$eBBicace) oppureJ

) de#aio$e te"ta'e$taria (c&e presupponeva un te"ta'e$to 4a#ido ed eBBicace).

A ) ?E??I8 A. I%*(S*A*&

+0 I$R( CI'ILI

#a successione a* intestato  è secondo lo ius civile quella a cui partecipano gli heredes necessari  e

4o#o$tari, dove la delazione &a durata illimitata e lHaccettazione deve essere fatta personalmente.

#Hordine della successione a" intestato è:

se 'a"cio *)sui   here(es: erano gli heredes necessarii ossia persone assoggettate

allH i''ediata  potestas  o manus alla morte del (e  cuius, c&e da alieni  iuris

diventano sui  iuris .

ssi sono: figli in   potestate  (masc&i, femmine, adottivi)J moglie del defunto

con conventium  in  manum J nipoti ex   filio  se il padre era premorto

allHereditandoJ postumi sui non ancora nati, ma già concepiti. ?e i sui ere(es

erano pi% di uno a ciascuno spettava una ?ota c&e aveva luogo per stirpe.

+)a!$ati@: erano persone #i5ere  di"ce$de$ti  in #i$ea 'a"ci#e  da un

capo"tipite 'a"ci#e  (semprec&< il vincolo non si fosse spezzato per capitis

(eminutio).

ssi sono: parenti in linea collaterale masc&ile: fratelli e sorelle, madre e figli

erano di secondo grado. rano c&iamate le donne non oltre il secondo grado.

?ono eredi 4o#o$tari.  Agnatus  proximus è lHagnato pi% vicino c&e escludeva

lHagnato di grado pi% lontano.

) gentiles: appartenenti alla stessa gens dellHereditando. esueta in età classica

 perc&< viene meno lHorganizzazione gentilizia. on erano eredi necessari, ma

volontari (eredi solo con lHaccettazione)

 se do$$a sono c&iamati direttamente a) a!$ati @

<=  I$R( PRA(*&RI& #a successione pretoria, in ultima età repu""licana, si attua mediante la concessione dei bonorum

 possessor , dove gli eredi sono tutti 4o#o$tari, la de#aio$e a drata #i'itata (* anno per i figli e

genitori, *11 giorni per tutti gli altri), e lH accettaio$e  pu essere compiuta per mezzo di un

'a$datario o negotiorum gestor.

In età repu""licana avanzata, troviamo il regime pretorio della bonorum possessor sine tabula ?egue questo ordi$e :

*) un(e liberi Liberi   erano sui , figli e'a$cipati, figli in adoio$e, ma già sui  iuris  al tempo

della morte dellHereditando. #Hattri"uzione aveva luogo per stirpi. #Hereditando

doveva essere di sesso masc&ile.

+) un(e legitimi  Rientrano in questa categoria gli a!$ati e i gentiles (i sui erano già nei li"eri).) un(e cognati  rano i pare$ti di "a$!e, sia in linea 'a"ci#e c&e Be''i$i#e, non oltre il

sesto grado. ra ammessa la successio graduum. 6ra cognati di uguale grado,

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lHattri"uzione aveva luogo per capita.

/) un(e vir  et uxor  Reciprocamente 'arito e 'o!#ie.

*0 SENATOCONSU-TI 

 el periodo dei senatoconsulti, si cerca di 'i!#iorare la posizione della 'adre 4er"o i Bi!#i .

Il senatoconsulta Tert#ia$o sta"ilC c&e la madre succedesse a*  intestato  al proprio figlio . #a donnadoveva essere ius li*erorum. rano preferiti: i figli del defunto, il padre e i fratelli legati da agnatio

(non gli altri agnati).

Il senatoconsulta  OrBiia$o c&iam i  Bi!#i a  "ccedere alla  propria 'adre a preferenza di

c&iunque.

(0 DIRITTO POST C-ASSICO1IUSTINIANEO 

-"olito il processo formulare e venuta meno la giurisprudenza pretoria, perse significato la

distinzione tra ius  civil e e ius  honorarium. #e figure di here(es  e *onorum  possessor , anc&e se

distinte, finirono quasi per essere similmente equiparate nel regime giuridico. Inoltre:  gli agnati

 perdono la posizione di privilegio, il trattamento successorio femminile si equipara a quello

masc&ile, si ammette la successione nei confronti dei figli legittimi, si da rilievo esclusivo alla

 parentela di sangue .Aiustiniano sta"ilisce (  classi :

*) figli e discendenti

+) genitori, fratelli e sorelle germani

) fratelli e sorelle unilaterali ed i loro figli

/) parenti di sangue (cognati ) secondo il criterio della prossimità di grado.

) DE-AZIONE TESTAMENTARIA

#a de#aio$e te"ta'e$taria  presupponeva un te"ta'e$to  4a#ido  ed eBBicace, essa di norma

 prevaleva su quella a* intestato .Il te"ta'e$to: atto $i#atera#e, mortis causa, per"o$a#i""i'o, re4oca5i#e, con il quale una

 persona disponeva delle proprie sostanze per il tempo dopo la propria morte.

#Hi"titio$e di erede $o$ pote4a 'a$care, pe$a la $##ità.#e ) forme di testamento:

+) *estamentum calatis comitis: atto formale c&e il testatore faceva dinanzi ai comitia curiata  c&e

si riunivano + volte allHanno. ?i procedeva solo a istituzione di erede.

2) *estamentum in  procintu: dic&iarazione solenne e formale dei militari, dinanzi allHesercito

romano in armi pronti alla "attaglia. (si *) c&e +) caddero in desuetudine con Aaio)

*)  Mancipatio familiae> familiae è inteso in senso patrimoniale. un $e!oio Bidciario con il

quale il testatore trasferiva il proprio patrimonio ad un amicus  o persona di fiducia c&iamato

 familiae emptor, c&e alla morte del testatore provvedeva a dividerlo alle persone a lui indicate.() *estamentum per aes et libram> il familiae emptor  e il testatore la realizzavano con la pronuncia

da parte (ell-emptor  di una formula ela"orata da cui traspariva il vero scopo dellHatto.  

Poi il testatore manifestava solennemente le sue volontà, si parl a proposito di nuncupatio

(manifestazione solenne di volontà del legislatore), c&e poteva essere: totale, se completamente

oraleJ di rinvio, se il contenuto sostanziale fosse nel documento scritto per motivi di sicurezza.

))  .onorum  possessio secundum tabulas: testamento pretorio  ove le ta*ulas  erano tavolette

cerate, dove era uso redigere le volontà testamentarie. - tale fine il pretore esigeva un documento

scritto c&iuso e sigillato con un  signum  di 7  testimoni (no alle formalità orali, no ai riti). Il pretore

avre""e concesso la *onorum  possessor   secun(um ta*ulas pure agli eredi istituiti in un testamento

civile (/ forma), soltanto orale.

ETA C-ASSICA : si adotta la /) forma con nuncupatio di rinvio , i sigilli e firme di 5 testimoni.COSTANTINO: con ostantino, viene soppresso il rito della nuncupatio e si pone lHaccento sui

te"ti'o$i c&e devono essere 5 per quello civile e 2 per quello pretorio.

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TEODOSIO: con 6eodosio il testatore deve presentare un testamento già scritto a 2 testimoni, i

quali non o""ligatoriamente dovevano essere a conoscenza del contenutoJ poi il testatore firmava e

dopo di lui anc&e i 2 testimoni, infine venivano apposti i sigilli. >uesta forma fu mantenuta anc&e

da 1i"ti$ia$o.

Il te"ta'e$to pu su"ire:

I$4a#idità. ra "o#ita'e$te tota#e, solo eccezionalmente parziale.Invalidità i''ediata: per vizio del testamento in s<J oppure invalidità 'ediata: per vizio attinente

allHistituzione di erede, per incapacità dellHerede o per difetto di forma della here(is instituto .

Il testamento perde validità per sopravvenienza di un  suus  (adottivo, naturale, donna in  manus)

dopo la perfezione del testamento. ?e il  suus era in relazione ad un figlio naturale si parlerà di

invalidità sopravvenuta agnatione postumiJ se il suus era il figlio adottivo o la mulier in manu, era

invalidità sopravvenuta quasi agnatione postumi.

I$eBBicacia. Il caso di inefficacia è ric&iamato per il fatto c&e nessuno degli eredi istituiti nel

testamento avesse acquistato lHeredità, o la *onorum possessio , ex testamento.

Il testamentum desertum è c&iamato cosC dai romani, per il mancato acquisto.

Re4oca. Il testamento è un atto per sua natura li"eramente revoca"ile dal testatore.

  I iure  civili , poteva essere revocato solo con un $o4o  te"ta'e$to. i valeva anc&e per iltestamento per aes et li*ram  con nuncupatio di rinvio, la sua natura infatti rimaneva comunque

quella di atto orale, ecco perc&< non valeva nulla designare, cancellare e distruggere il documento.

 Per il diritto pretorio un nuovo testamento avre""e revocato il primo, ma "isogna ricordare c&e il

 pretore considerava gli elementi essenziali del testamento: scrittura e sigilli, cosC c&e, se i sigilli si

fossero rotti o se il documento fosse andato distrutto, il pretore avre""e dato una bonorum possesio

sine tabulis 5 bonorum possessio sine re con conseguenti modi di revoca c&e acquisteranno valore

generale in età post classica con la revoca per indegnità a succedere.

Il testamento contiene disposizioni:

A TITO-O UNI;ERSA-E: I"titio$e di erede e /edeco''e""o.

A TITO-O PARTICO-ARE: -e!ati, Ma$o'i""io$e, No'i$a di ttore .

  A tito#o U$i4er"a#eISTITUZIONE DI EREDE 

6esto di Aaio: Kl 8eredis istituto è #i$iio e i# Bo$da'e$to di ttto i# te"ta'e$toK.

i sono / regole da ricordare a proposito: la pri'a  è: Kogni disposizione c&e precede l-ere(is 

istituto è nulla K, questa regola perde valore con Aiustiniano. #a "eco$da  è c&e: Onessun testamento

è valido senza valida istituzione di eredeK, questo principio su"C poc&e derog&e. #a tera  è:

KlHistituzione di erede doveva essere disposta in termini espliciti e in forma imperativaK, questa

regola fu attenuata in età classica. #a ?arta regola è: KlHistituzione di erede avre""e potuto essere

disposta in qualsiasi forma, (a patto c&e fosse inequivoca"ile) e quindi anc&e diversa da quella

riconosciuta dai classiciK, è una regola enunciata da ostanzo nel 4 d.. e mantenuta nel %orpus

 Iuris.Potevano essere istituiti eredi: heres ex asse, unico erede per interoJ heres ex 0uota,  pi% eredi

testamentari.

Il testatore poteva su"ordinare lHistituzione di erede ad una co$diio$e "o"pe$"i4a , si poteva avere

in proposito: substitutio vulgaris applica"ile ad ogni istituzione di erede. In pratica è una doppia

istituzione di erede, il secondo su"entra se il primo è premorto al testatore, se non accetta o se la sua

istituzione è priva di effetti. redi di primo e secondo grado, quello di secondo è il  su*stituto. #a

sostituzione prevale sullHaccrescimento.

 Substitutio pupillare si &a invece quando il testatore istituisce come erede un discendente impu"ere

 pi% una istituzione di un erede al pupillo, qualora fosse morto impu"ere e quindi nellHimpossi"ilità

di fare testamento.

Istituzione di erede cum cretione: è lHimposizione allHerede di accettare entro "reve termine e concretio. 8ppure cum  libertate: riguardava lHere(is  instituto di un servo proprio del testatore, servo

istituito erede cum li*ertate, non godeva del *eneficium a*stinen(i.

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/EDECOMMESSO?i parl di fedecommesso a riguardo dellHuso per cui i# te"tatore racco'a$da4a i$Bor'a#'e$tea##erede, rimettendosi solo alla sua  fi(es , di co'piere $a deter'i$ata pre"taio$e a Ba4orede##a per"o$a i$dicata. (età repu""licana).

A!"to  rese ci vincolante per lHonerato , legittimando il "eneficiato B fedecommissario a

 proporre la petitio  fideicommissi  secondo un nuovo rito processuale extra or(inem.#a Bor'a  del fedecommesso era #i5era  (forma precativa non imperativa), la lingua adoperata

 poteva essere latina, greca, o altra. ssa è di"po"ta per testamento, codicillo, oralmente, anc&e solo

con gesto di assenso. #a re4oca  poteva essere tacita o esplicita. #HeBBicacia  era su"ordinata

allHacquisto dellHonerato.

So"titio$i.?ostituzione volgare uguale a quella c&e a""iamo incontrato nellHistituzione di erede .

?ostituzione fedecommissoria, dove il sostituto acquistava dopo, (non al posto) la persona indicata

 per prima, per sua morte, per scadenza di un termine, per avveramento di una condizione.

En caso particolare di sostituzione fedecommissoria è: Kfedecommesso di famigliaK ove

su"entravano via tutti i vari componenti di famiglia.

O!!etto. Ali oggetti della fedecommesso sono: #i5ertà di $ "er4o  (fedecommessi particolari),

i$tera eredità e ?ota di eredità (fedecommessi universali).- titolo particolare

-E1ATI 7i erano disposizioni con cui il te"tatore  con intentio  di #i5era#ità  e in forma imperativa,

attri"uiva, sottraendoli agli eredi, singoli "eni o singoli diritti soggettivi alle persone da lui stesso

indicate.

osC si afferm a Roma il costume di disporne con larg&ezza in favore di parenti e amici.

>= Legatio  per  vindicationem: aveva ad o!!etto 5e$i propri de# te"tatore. -veva eBBetti rea#i e la

forma utilizzata era lHuso delle parole do e lego.

ra: tra"#ati4o di proprietà, co"titti4o di "er4it, co"titti4o di "BrttoJ a favore del

delegatario si avevano: rei vindicatio ,vindicatio servitutis , vindicatio usus fructus &

<= Legatio  per   damnationem: poteva avere ad oggetto a$ce co"e de##erede o di terzi . -veva

eBBetti o55#i!atori: il testatore poneva a carico de##erede  lHo""ligo di compiere una prestazione

determinata di dare  o facere  in favore della persona indicata . ?i poneva cosC a carico del legatario a

carico dellHerede detta o*ligatio sanzionata dallHactio ex testamento.

?= Legatio sinendi modo: poteva avere ad oggetto co"e de# te"tatore o de##erede. -veva eBBicaciao55#i!atoria. ra #i'po"iio$e a##erede di co$"e$tire c&e il #e!ato Bace""e ?a#ce co"a . Presa

di possesso: proprietà  (res nec  mancipi), po""e""o  a(   usucapionem  (res  mancipi  ), entram"e si

configurano nellHactio ex  testamento.

I classici equipararono poi la legatio per (amnationem con la legatio sinen(i mo(o.

@= Legatio per praeceptionem: poteva avere ad oggetto "o#o co"e proprie de# te"tatore. sigevalHimpiego dellHimperativo K praecipitoO preceduto dal nome del legatario pi% il nome dellHoggetto.

Prima poteva essere disposto solo per un coerede, poi i Proculeiani allargarono la cerc&ia anc&e a

terzi, paragona"ile quindi ad un legato  per ven(icationem.

I !iri"ti c#a""ici  e, in fine, definitivamente 1i"ti$ia$o  $iBicaro$o i tipi di #e!ato: si

ricono""ero sia gli effetti o55#i!atori c&e rea#i del legato, si istituC in favore allHerede e contro il

legatario un actio in rem (vin(icatio) e un actio in  personam (ex testamento)J infine il legatario

avre""e avuto contro terzi un actio in rem. #Honere dei legati gravava sugli eredi: non oltre lHattivo

ereditario ?e gli eredi erano pi% di uno, il testatore avre""e potuto porre il legato ad uno solo o ad

alcuni di essi. el caso di here(itas (amnosa i legati sare""ero stati interamente nulli. I legati

 potevano essere aggiunti con condizioni, termini, modi.Ac?i"to: lHefficacia del legato dipendeva dallHacquisto dellHeredità da parte dellHoneratoJ il legato

avre""e comunque avuto efficacia se ad essere onerato fosse stato un heres suusJ il legato non

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avre""e avuto efficacia se ad essere onerato fosse stato un erede volontario c&e non adiva

allHeredità, o, c&e ritardava ad accettare. In età rep55#ica$a si volle porre rimedio a questHultima

affermazione affermando il principio c&e li legatario avre""e acquistato diritto al lascito e lHavre""e

trasmesso ai suoi eredi sin dal (ies ce(ens  (giorno della morte del testatore). - questo ultimo si

contrappose il (ies veniens (giorno c&e coincide con lHaddizione da parte dellHonerato).

RE1O-A CATONIANA: il legato invalido al tempo della realizzazione del testamento restavainvalido pure se prima della morte del testatore, la causa dellHinvalidità fosse cessata. ra negata la

convalida del legato nullo. Il legato, poteva essere revocatoJ poteva essere disposto oltre c&e per

testamento anc&e per codicilliJ infine Aiustiniano equipar i legati ai fedecommessi.

MANUMISSIONEra espressa in Bor'a i'perati4a e dipendente dallHefficacia del testamento.

#a manumissio testamento (era detta KdirettaO per distinguerla dalla fedecommissoria) era il modo

con cui il testatore da4a #a #i5ertà ad $ proprio "er4o o per"o$a in causa mancipi  , e poteva

essere disposta in un unico contesto con lHistituzione di erede dello stesso servo (heres necessarius).

TUTORIS DATIOspressa in Bor'a i'perati4a e dipendente dallHefficacia del testamento.

on la tutoris datio, il testatore nominava un tutore, impu*eris o mulieris, ad un propriodiscendente immediatamente soggetto a sua potestà. (figlio o figlia).

I CODICI--I?ono documenti scritti, spesso sotto forma di epistula, per la sua perfezione non si ric&iedevano

formalità.

odicilli co$Ber'ati: si fa riferimento nel testamento, possono contenere qualsiasi disposizione

eccetto lHistituzione di erede. ?eguono le sorti del testamento.

odicilli $o$ co$Ber'ati: non si fa riferimento ad alcun testamento. Possono contenere solo

fedecommessiJ prescindono dallHesistenza del testamento.

CO--ATIO ONORUM  (solo a*  intestato, tra i figli emancipati e i sui, ove i primi sare""ero

stati troppo avvantaggiati) e DOTIS (tra figlia emancipata e figlia in  potestate)