Riassunti Istituzioni Diritto Romano

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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO MATTEO MARRONE CAPITOLO I – IL DIRITTO ROMANO E LE SUE FONTI Norma agendi diritto oggettivo norma, regola di condotta Facultas agendi diritto soggettivo pretesa di un soggetto riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo, cui corrisponde il dovere di soddisfarla da parte di altri. Potestà : potere che un soggetto può esercitare su altri a prescindere dall’altrui volontà. Facoltà : possibilità riconosciuta e garantita al titolare di un diritto soggettivo. Dovere giuridico: posizione giuridica soggettiva passiva correlata al diritto soggettivo altrui. Onere : sacrificio che il diritto soggettivo addossa a un soggetto affinché possa conseguire un risultato utile o evitare un pregiudizio. Il diritto romano si sviluppa dal 754 a.C. al 565 d.C. (morte di Giustiniano). Ius ricorre nei significati di potestà, diritto oggettivo, soggettivo…situazione giuridica soggettiva… nelle fonti più antiche indica la situazione giuridica che si realizza concretamente in dipendenza di certi atti. Il diritto privato è il settore dello ius che regola i rapporti tra individui in quanto tali; il diritto pubblico è il settore dello ius che regola l’organizzazione e il funzionamento della collettività, i rapporti tra collettività e singoli (ius del populus Romanus). Periodi diritto romano Età arcaica 754 a.C. – metà III sec. a.C. Regime costituzionale monarchico (Rex, Senato, assemblea popolare) fino al V secolo a.C. Dalla fine del V secolo a.C. regime costituzionale repubblicano (magistratura, Senato, assemblee popolari).

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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO MATTEO MARRONE

CAPITOLO I – IL DIRITTO ROMANO E LE SUE FONTINorma agendi diritto oggettivo norma, regola di condottaFacultas agendi diritto soggettivo pretesa di un soggetto riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo, cui corrisponde il dovere di soddisfarla da parte di altri.Potestà : potere che un soggetto può esercitare su altri a prescindere dall’altrui volontà.Facoltà : possibilità riconosciuta e garantita al titolare di un diritto soggettivo.Dovere giuridico: posizione giuridica soggettiva passiva correlata al diritto soggettivo altrui.Onere : sacrificio che il diritto soggettivo addossa a un soggetto affinché possa conseguire un risultato utile o evitare un pregiudizio.Il diritto romano si sviluppa dal 754 a.C. al 565 d.C. (morte di Giustiniano).Ius ricorre nei significati di potestà, diritto oggettivo, soggettivo…situazione giuridica soggettiva… nelle fonti più antiche indica la situazione giuridica che si realizza concretamente in dipendenza di certi atti.Il diritto privato è il settore dello ius che regola i rapporti tra individui in quanto tali; il diritto pubblico è il settore dello ius che regola l’organizzazione e il funzionamento della collettività, i rapporti tra collettività e singoli (ius del populus Romanus).Periodi diritto romano Età arcaica 754 a.C. – metà III sec. a.C.

Regime costituzionale monarchico (Rex, Senato, assemblea popolare) fino al V secolo a.C. Dalla fine del V secolo a.C. regime costituzionale repubblicano (magistratura, Senato, assemblee popolari).Espansione territoriale, sviluppo militare e delle attività commerciali.Ius formalistico (certa verba), povero di strutture e riservato ai cives; fondato sui mores (i costumi giuridici degli antenati), presto integrati dalle leges publicae.Legge XII Tavole 451-450 a.C. le prime 10 tavole furono emanate dai decemviri, le ultime due dai consoli Valerio e Orazio.Leges rogatae il magistrato propone la legge, su cui interroga il popolo. Se viene approvata diventa lex.Plebes scita dapprima obbligano solo i plebei, a partire dal 286 a.C. con la Lex Hortensia, vengono equiparati alle leges ed acquistano efficacia nei confronti di tutti.I pontefici sono i primi giuristi romani, detengono la conoscenza e l’interpretazione dello ius. Ius Quiritium: riconosce posizioni giuridiche soggettive assolute (appartenenza ex iure Quiritium dominium, poi proprietas) e potestà su persone libere. Qualificato ius civile perché riservato ai cives. Fonti ius civile: mores, leges, plebisciti, interpretatio pontificale. Oportere = vincolo di ius civile, necessità giuridica del debitore di tenere il comportamento dovuto. I diritti soggettivi sono espressi in termini di:- potere su cose o persone ex iure Quiritium

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- ius che il titolare pretende competergli - oportere che il creditore pretende gravare sul debitore.

Età preclassica metà III sec. a.C. – 27 a.C.Anni della Repubblica, guerre puniche (264 a.C.), organizzazione di Roma in provinciae, sviluppo del commercio.Ius si arricchisce di nuove posizioni giuridiche soggettive, nuovi illeciti privati, nuovi negozi giuridici fruibili anche dai peregrini. Rileva la bona fides. Fonti ius: mores, leges e plebisciti. I pontefici perdono il monopolio della conoscenza e interpretazione del diritto, il ruolo maggiore nell’evoluzione del diritto appartiene al pretore e alla giurisprudenza laica. Ius civile: a partire dal III secolo a.C. si diede tutela giudiziaria a nuovi negozi, anche se compiuti da peregrini, ai quali si riconobbe l’effetto di dar luogo ad obblighi qualificabili in termini di oportere.Ius gentium: negozi di buona fede, si estende anche ai peregrini, l’obbligo del debitore spesso è espresso in termini di oportere. Gradualmente si estende la fruibilità ai peregrini a negozi del ius civile negozi iuris gentium per la fruibilità, iuris civilis per gli effetti).Ius honorarium: diritto risultante dall’attività creativa dei magistrati eletti dal popolo con carica annuale. Pretore urbano istituito dalle leges Liciniae Sextiae nel 367 a.C. con il compito di dicere ius. Dotato di imperium = potere supremo dei magistrati repubblicani, limitato solo dai diritti essenziali dei cittadini e dalle leges publicae.In forza dello ius edicendi, il pretore emanava un editto per l’anno di carica, in cui prometteva strumenti giudiziari nuovi e indicava i provvedimenti che avrebbe emanato.Si forma l’edictum tralaticium: ogni anno i pretori confermavano l’editto dell’anno precedente, apportando solo piccole modifiche.Edili curuli magistrati sine imperio, gli spetta la cura annonae, competenti per controversie dipendenti dalla vendita di schiavi o animali.Pretore peregrino istituito nel 242 a.C., dicere ius tra cittadini romani e peregrini oppure fra peregrini, stessa dignità e imperium rispetto al pretore urbano.Il ius honorarium presuppone il processo formulare.L’intervento pretorio si manifesta in tre direzioni: adiuvandi vel supplendi vel corrigendi iuris civilis gratia il pretore non può negare il ius civile, può solo concedere gli strumenti idonei a paralizzarne l’attuazione.

Età classica 27 a.C. – 312 d.C. (ascesa al trono di Costantino)Regime ibrido: sopravvivono gli organi repubblicani a cui si sovrappongono il princeps e i suoi funzionari. Fonti ius: nuove fonti senatoconsulti e costituzioni imperiali; si estingue l’attività legislativa del popolo; il pretore perde il ruolo innovatore del ius.Nel 130 d.C. Salvio Giuliano, per conto dell’imperatore Adriano, stabilì il testo definitivo dell’editto pretorio editto perpetuo (perde significato lo ius edicendi).Giurisprudenza classica: aumentano i giureconsulti, definiscono classico il periodo in cui vivono e il loro diritto.Due sectae di giuristi: sabiniani e proculiani, posizioni sempre opposte.II secolo: Gaio, scrive le Istituzioni

Età postclassica 312 d.C. - L’impero è diviso in due parti: pars occidentis con capitale Roma, pars Orientis con capitale Costantinopoli. Invasioni barbariche disgregazione territoriale 476 fine Impero Romano d’Occidente. Sopravvive l’Impero d’Oriente con Giustiniano.

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Età di decadenza, l’imperatore è l’unica fonte viva del diritto. Codice Teodosiano: raccolta costituzioni imperiali da Costantino a Teodosio II.VI secolo: Corpus Iuris Civilis a opera di Giustiniano.Si attenuano le distinzioni fra diritto civile e onorario.

Fonti di produzione: ogni atto o fatto da cui scaturisce il diritto oggettivo (giurisprudenza ed editti del pretore).Fonti di cognizione: ogni materiale che ci consente di conoscere forme e contenuti del diritto (mores e leges).I classici equipararono alle leges la consuetudine osservanza generale e costante da tempo immemorabile di un comportamento da parte di una collettività con la convinzione della sua necessità.Corpus Iuris Civilis: compilazione di iura e leges su iniziativa di Giustiniano. Institutiones, 533 : manuale didattico, ricalcato sulle Istituzioni di Gaio. Digesta, 533 : antologia giuridica, raccoglie brani tratti da opere di giuristi classici

organizzate per materia, ha forza di legge. Codex, 534 : raccoglie costituzioni imperiali in ordine cronologico Novellae : raccoglie le costituzioni di Giustiniano emanate in seguito al Codex.Istituzioni di Gaio: quattro libri (persone, cose, azioni), giurisprudenza classica. Codice Teodosiano: 438, 16 libri, contiene le costituzioni imperiali da Costantino a Teodosio II.

CAPITOLO II – IL PROCESSOProcesso privato: complesso delle attività volte all’accertamento e alla realizzazione di diritti soggettivi, vi da impulso il singolo soggetto privato, interviene un organo giudiziario pubblico.Il diritto sostanziale consta di norme primarie, che regolano direttamente i rapporti tra uomini nella vita consociata; in esso hanno fondamento i diritti soggettivi, realizzabili tramite il processo. Azione: potere di promuovere un giudizio per far valere le proprie ragioni.Le actiones sono tipiche: sono actiones solo quelle riconosciute espressamente e singolarmente una ragione è tutelabile solo se vi è un’apposita actio per diritto romano il diritto soggettivo presuppone l’azione.Nel diritto onorario determinate posizioni giuridiche soggettive acquistano rilievo giuridico nel momento in cui il pretore propone nell’editto lo strumento giudiziario adatto a tutelarle l’esistenza del mezzo processuale può consentire la configurazione di una posizione giuridica soggettiva riconosciuta e tutelata.Legis actiones unico processo privato fruibile dai cittadini romani durante l’età arcaica. Dichiarative (rivolte all’accertamento di situazioni giuridiche incerte o controverse) sacramenti, per iudicis arbitrive postulationem, per condictionem.Esecutive (rivolte alla realizzazione di posizioni giuridiche certe) per manus iniectionem, per pignoris capionem.Accessibili solo ai cives, orali, certa verba. Richiesta la partecipazione attiva e la presenza di ambedue i litiganti e di un magistrato con iuris dictio dal 367 a.C. pretore emana provvedimenti con cui autorizza la prosecuzione del procedimento.In ius vocatio: atto privato per cui una parte ingiunge all’altra, mediante la pronuncia di certa verba, di seguirla dinanzi al magistrato; la parte convocata non si può sottrarre. Le legis actiones dichiarative si dividono in due fasi: in iure e apud iudicem.

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In iure: dinanzi al magistrato si fissano i termini giuridici della lite. Il pretore nomina poi un giudice per consentire alle parti di procedere apud iudicem. I contendenti in iure compiono la litis contestatio, ovvero la convocazione di testimoni che attestino il rito compiuto principio di preclusione – non si può più ripetere la lite circa lo stesso rapporto. Apud iudicem: dinanzi al giudice nominato dal pretore, solitamente un privato cittadino che riveste il ruolo di giudice o arbitro. Nelle liti di libertà o ereditarie giudicano organi collegiali pubblici raccogliere le prove ed emanare la sentenza. Non è necessaria la presenza di entrambe le parti però “post meridiem litem praesenti addictio” se la parte non si presenta entro mezzogiorno, otterrà la ragione la parte presente. Legis actio sacramenti generalis perché utilizzabile per ogni pretesa per la quale non fosse prescritta un'altra actio.L.a. sacramenti in rem: impiegata per il riconoscimento e la tutela di posizioni giuridiche soggettive assolute vindicationes. Azione reale, il proprietario persegue la cosa che afferma appartenergli, l’erede persegue un’eredità che dice sua… Procedimento rei vindicatio ( chi persegue una cosa propria): In iure atto di apprensione della cosa da parte dell’attore con una festuca (vindicatio), uguale da parte del convenuto (contravindicatio). Mittite ambo rem: deposizione cosa. Sfida al sacramento. Il pretore assegna il possesso provvisorio alla parte che presenta più validi garanti (praedes). Apud iudicem: onere della prova grava su entrambe le parti. Il giudice decide quale dei due sacramenta è iustum proprietario cosa.L.a. sacramenti in personam: tutela di posizioni giuridiche soggettive relative (es. crediti).Procedimento: il creditore insoddisfatto agisce contro il proprio debitore affermando in iure l’esistenza del credito, chiedendo al debitore di ammettere o negare. Se il debitore ammette confessio in iure, fine del rito. Se nega sfida al sacramentum.Contro il debitore inadempiente, il creditore può poi esercitare la l.a. per manus iniectionem.L.a. per manus iniectionem: carattere esecutivo, realizzazione di posizioni giuridiche soggettive per cui una legge vi abbia fatto rinvio.Esperibile per l’esecuzione di un giudicato manus iniectio iudicati per il creditore in favore del quale viene emessa una sentenza per cui l’avversario è stato riconosciuto debitore di una somma o per il confessus (convenuto che in iure ammette il proprio debito).Manus iniectio pro iudicato per lo sponsor che ha prestato garanzia, ha saldato il debito e il debitore garantito non lo ha rimborsato entro 6 mesi. Manus iniectio pura per gli eredi contro i legatari che percepiscono un legato di più di mille assi (lex Furia testamentaria).Procedimento: dinanzi al magistrato il creditore enuncia la causa del credito che pretende spettargli, l’importo e dichiara di manum inicere, afferrando il debitore. Il debitore può indicare un vindex per sottrarsi alla manus iniectio, se no il pretore pronuncia l’addictio del debitore in favore dell’attore (può tenerlo in catene per 60 giorni).Nella manus iniectio pura il debitore può sottrarsi anche se non interviene nessun vindex e può negare il debito affermato dall’attore in caso di soccombenza condanna in duplum. L.a. per pignoris capionem: esecutiva, non richiede la presenza né del magistrato né dell’avversario, si può svolgere anche nei giorni nefasti. Il creditore pronuncia certa verba e prende in pegno cose del debitore.L.a. per iudicis arbitrive postulationem: dichiarativa. Esperibile per crediti nascenti da stipulatio (rito simile alla l.a. sacramenti in personam), per divisione di eredità, per divisione

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di beni comuni. Le parti devono fare riferimento alla causa dei diritti vantati, e rivolgersi poi al pretore chiedendo la nomina di un giudice. L.a. per condictionem: dichiarativa, introdotta per crediti aventi ad oggetto una somma determinata di denaro, estesa poi ai crediti aventi ad oggetto cosa determinate diverse dal denaro (certa res). In iure l’attore afferma il proprio credito con certa verba senza precisarne la causa; vincolo riconosciuto dal ius civile – oportere. Se il convenuto nega, l’attore lo invita a ripresentarsi dopo 30 gg per nominare un giudice. Processo formulare con l’intensificarsi dei rapporti commerciali fra Romani e stranieri, il pretore urbano consente agli interessati di litigare per formulas processo che si realizza in forza dei poteri del pretore (iuris dictio e imperium).242 a.C. istituzione praetor peregrinus, dicere ius tra cives e peregrini o fra peregrini.Le legis actiones vengono soppresse nel 130 a.C. con lex Iulia Iudiciaria processo formulare diventa il processo ordinario.Carattere unitario, può essere impiegato per l’esercizio della varie actiones, nell’editto è prevista una diversa formula. Due fasi: in iure e apud iudicem, in entrambe le parti possono esprimere liberamente le loro ragioni. Scrittura, ruolo più attivo e dinamico del magistrato. In ius vocatio: chiamata in giudizio, atto privato dell’attore per assicurare la presenza in iure del convenuto, l’attore deve precisare al convenuto l’azione che intende promuovere; l’attore non può fare ricorso alla forza, solo il pretore può esercitare coazione indiretta con la missio in bona. Vadimonium: il convenuto, mediante stipulatio, promette all’avversario di comparire il giorno concordato dinanzi al magistrato. In iure: vengono fissati i termini giuridici della lite, necessaria la presenza di entrambe le parti. Datio actionis il magistrato con iuris dictio concede l’azione richiesta, così la lite può essere decisa con sentenza – presuppone che le parti abbiamo concordato il testo della formula da adottare – si rivolge al giudice l’invito a condannare o assolvere il convenuto. Editio actionis l’attore indica all’avversario la formula dell’azione che intende promuovere facendo riferimento all’albo pretorio. Postulatio actionis l’attore chiede al pretore di procedere con l’azione indicata.Denegatio actionis se il pretore è convinto che la pretesa attrice sia infondata – non concede l’azione e il giudizio non ha seguito. Litis contestatio: dare iudicium del pretore + dictare iudicium dell’attore (recita il contenuto della formula) + accipere iudicium del convenuto (accetta la formula). I termini giuridici della lite restano fissati definitivamente come espressi nella formula. Effetti esclusori l’azione non può più essere ripetuta. Effetti conservativi qualsiasi evento successivo non pregiudica la pretesa dell’attore. L’invocazione solenne dei testimoni è superflua perché la controversia è impostata su un documento scritto. Indefensio: atteggiamento passivo di non collaborazione all’istituzione della lite da parte del convenuto. Il giudizio non può avere luogo e l’attore non può ottenere una sentenza che dichiari fondata la sua pretesa. Contro questo atteggiamento del convenuto il pretore minaccia sanzioni diverse. Apud iudicem: dinanzi al giudice (privato cittadino scelto dalle parti d’accordo con il magistrato, organo singolo o collegiale). Il nome figura in apertura della formula “Titius iudex esto”. Presenza di ambedue le parti, ciascuna espone liberamente le proprie ragioni e adduce le prove che ritiene utili. Il giudice apprezza le prove secondo il suo libero convincimento; è rigorosamente vincolato ai termini della formula, che lo invita a condannare il convenuto se ricorrono certe condizioni o assolverlo in caso contrario.

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Si conclude con la sentenza, definitiva perché non esiste possibilità di appello nel processo formulare. La condanna è sempre espressa in denaro e da luogo alla obligatio iudicati. Parti ordinarie della formula:1. Iudicis nominatio: nomina del giudice (Titius iudex esto). 2. Demonstratio: indica la causa della pretesa attrice. Non è necessaria, esistono formule

astratte in cui la causa non è espressa. Inizia con la parola quod in senso causale (poiché).

3. Intentio: esprime la pretesa vantata dall’attore, caratterizza la formula, ne denuncia la natura e consente di stabilire il tipo di azione quando manca la demonstratio. Certa quando la pretesa attrice è determinata, incerta negli altri casi (sempre incerta quando la formula è con demonstratio). Nelle formule con intentio certa l’attore rischia di incorrere in pluris petitio e perdere la lite; in quelle con intentio incerta questo rischio non esiste perché l’attore deduce in giudizio quello che gli spetta senza specificarlo.

4. Condemnatio: parte di formula con cui si invita il giudice a condannare il convenuto se sussistono le condizioni indicate, in caso contrario ad assolverlo. Deve precisare l’oggetto eventuale della sentenza di condanna, inevitabilmente espressa in denaro. Può essere integrata da una taxatio, in modo da limitare la condanna.

5. Adiudicatio: solo nelle formule della azioni divisorie e per il regolamento di confini, autorizza il giudice ad aggiudicare ai partecipanti alla comunione o ai confinanti parti definite di quanto oggetto della divisione o del terreno confinante.

Praescriptio: è scritta prima della iudicis nominatio, in forza di questa l’oggetto dell’azione e l’effetto preclusivo della litis contestatio vengono limitati a quanto l’attore vuole o può perseguire nel frattempo – rimedio a favore dell’attore (es. caso di una stipulatio avente ad oggetto un pagamento rateale. Se il creditore propone azione pura e semplice alla prima scadenza ottiene la condanna relativa alla prima rata, ma non potrà riproporre l’azione per l’eventuale mancato pagamento di altre rate).Exceptio: rimedio a favore del convenuto, inserita nella formula su richiesta del convenuto dopo l’intentio e prima della condemnatio. Condizione negativa della condanna: il giudice deve condannare il convenuto solo se le circostanze dedotte in exceptio non risultano vere, altrimenti lo deve assolvere (es. se viene accertato che Numerio Negidio è debitore, ma in exceptio questi chiede di accertare un eventuale dolo di Aulo Agerio se il giudice accerta il dolo di Aulo Agerio, deve assolvere Numerio Negidio).Il pretore concede l’exceptio quando le circostanza da considerare non erano manifeste e venivano contestate dall’attore così da rendere necessario un accertamento incorporata nella formula previa litis contestatio e il giudizio continua apud iudicem. È necessaria quando il giudice, senza di essa, non può tenere conto di fatti molto importanti. L’effetto ipso iure è automatico e di ius civile, il giudice deve tenerne conto pure se la formula non lo menziona (es. la solutio estingue l’obbligazione ipso iure, la pretesa creditoria attrice non sussiste perché estinta). Gli effetti che necessitano di exceptio per essere fatti valere si dicono effetti ope exceptionis (es. pactum de non petendo non estingue ipso iure il debito, ma il debitore deve opporre l’actio pacti conventi per essere assolto). Rimedio pretorio perché nato dal pretore; rimedio volto a correggere il ius civile perché permette al convenuto di opporre circostanze iure civili non rilevanti. Tipicità.Si può inserire una replicatio in modo che, se fondata, il giudice non deve tenere conto dell’exceptio. Azioni civili (azioni fondate sul ius civile) o onorarie (fondate sul diritto onorario) azioni civili quelle le cui pretese si risolvono in affermazioni di appartenenza ex iure Quiritium, di

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spettanza di un ius o di obbligazioni a carico del convenuto espresse come oportere. Ogni altra pretesa è di diritto onorario. Le azioni pretorie hanno fondamento in apposite clausole dell’editto, dove il pretore indica le circostanze in presenza delle quali avrebbe concesso l’azione. Iudicia bona fidei: azioni civili, dovere giuridico del debitore di adempiere espresso in termini di oportere ex fide bona, tutela giudiziaria anche ai peregrini, azioni in personam, formula con demonstratio, intentio incerta e condemnatio (tutto quel che in dipendenza di quanto indicato nella demonstratio Numerio Negidio è tenuto ex fide bona a fare nei confronti di Aulo Agerio) il giudice stabilisce secondo criteri di buona fede quali sono gli obblighi a carico del convenuto. Sono azioni di buona fede quelle nascenti dai quattro contratti consensuali (compravendita, locazione, società, mandato).Iudicia stricta: azioni civili in personam, dovere giuridico di adempiere da parte del debitore espresso nell’intentio con un oportere puro e semplice, non ex fide bona.Azioni pretorie sono rimedi supplendi iuris civilis gratia: tutelano rapporti iure civili non specificamente tutelati. Azioni utiles: azioni nelle cui intentio si fa riferimento allo ius civile. Azioni in factum: prescinde del tutto dal ius civile, nella formula la condanna o assoluzione si fa dipendere dal verificarsi o no di certi eventi. Manca ogni riferimento a ius Quiritium, ius, oportere…Actiones ficticiae: nell’intentio il giudice è incitato a giudicare sulla base di una finzione, come se esistesse un elemento in effetti mancante, ma che secondo il ius civile sarebbe stato necessario per dar luogo ad una situazione riconosciuta e tutelata. Azioni con trasposizioni di soggetti: per dar modo al giudice di condannare il convenuto nonostante il difetto nell’attore di legittimazione attiva, si indica nell’intentio il nome del soggetto effettivamente legittimato e nella condemnatio il nome della parte che sta effettivamente in giudizio al posto del legittimato.Azioni in rem: la pretesa dell’attore è erga omnes affidandosi al giudice, nell’intentio, il compito di accertare la spettanza all’attore di un potere assoluto sulla cosa per cui si controverte. Nell’intentio figura solo il nome dell’attore, nella demonstratio figurano quello del convenuto e dell’attore insieme. La persona del convenibile con azioni reali si determina al momento della litis contestatio, non a priori l’azione reale segue la cosa – è proponibile contro chi possieda il bene che ne è oggetto (es. rei vindicatio).Azioni in personam: l’attore si afferma creditore ed assume che l’avversario è tenuto verso di lui ad un certo comportamento. La pretesa attrice è specifica verso un soggetto determinato, il nome del convenuto figura già nell’intentio con il nome dell’attore. La figura del debitore è determinata sin dal momento in cui sorge la relativa obbligazione (es. condictio, giudizi di buona fede, azioni penali).Es. formula condictio = intentio + condemnatio (actio certae creditae pecuniae se il credito è costituito da una certa somma di denaro).Diverso regime processuale. In caso di indefensio nelle azioni in personam il pretore può dare corso all’esecuzione patrimoniale (missio in bona di tutti i beni dell’indefensu) o all’esecuzione personale. In caso di azioni reali il convenuto deve consentire all’avversario l’esercizio di fatto del diritto che questi reclamava translatio possessionis – sanzioni se il convenuto non soddisfa neanche l’onere del trasferimento del possesso – actio ad exhibendum per beni mobili, inderdicta vari per beni immobili.

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Se una volta si agisce con actio in personam (intentio in ius concepta) la lite non è ripetibile ipso iure. Nel caso di azioni reali l’azione è ipso iure ripetibile, ma il convenuto avrebbe opposto validamente l’exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae. Azioni arbitrarie: azioni la cui formula contiene una particolare clausola per cui il giudice, verificata l’intentio, prima di procedere alla condanna pecuniaria avrebbe dovuto invitare il convenuto a restituire, e condannarlo sono in caso di mancata restituzione (condanna sempre espressa in denaro) – giova a entrambe le parti (l’attore consegue il vero oggetto della sua pretesa con la restituzione e il convenuto evita la condanna ad un pagamento che potrebbe non essere in grado di affrontare). Se il convenuto su invito del giudice non restituisce, l’importo della condanna pecuniaria è stabilito dall’attore sotto giuramento – sicuramente avrebbe giurato un valore superiore a quello di mercato, aggiungendo un valore affettivo. Se manca la clausola restitutoria il giudice deve condannare il convenuto pure se dopo la litis contestatio questi soddisfa le giuste pretese dell’avversario riferimento alla situazione giuridica al tempo della litis contestatio. La clausola restitutoria esiste solo nelle azioni reali.Azioni penali: azioni in personam, poenam persequimur. Il privato, vittima di un illecito, ne persegue l’autore con una pena corporale o pecuniaria (nel processo formulare solo pecuniaria). Azioni reipersecutorie: rem persequimur, persegue la res = ogni interesse patrimoniale che si assumeva leso, chi agisce pretende di essere reintegrato funzione risarcitoria. Le azioni penali sono tutte reipersecutorie, quelle in personam no riferimento al regime giuridico dell’azione. Le azioni penali sono passivamente intrasmissibili (non si possono esercitare contro gli eredi dell’autore dell’illecito) e sono cumulabili (in caso di + autori dell’illecito, l’azione può essere esercitata per intero contro ognuno di essi, tutti devono pagare l’intera pena obbl. solidale cumulativa). Nelle azione reipersecutorie il cumulo è escluso: l’interessato che esige una volta il risarcimento per intero deve ritenersi soddisfatto.Pena e risarcimento non sono incompatibili: è quindi possibile cumulare azione penale e azione reipersecutoria se nascenti dallo stesso illecito; è impossibile cumulare più azioni reipersecutorie. Le azioni penali possono essere civili o pretorie (queste sono annali – entro un anno dall’illecito); possono essere esperite in via nossale (es. azioni penali per gli illeciti commessi da soggetti a potestà l’azione viene data come noxalis contro l’avente potestà, il quale, se soccombente, è posto davanti all’alternativa di pagare la pena prevista o dare a nossa il colpevole soggetto alla sua potestà tramite mancipatio) noxa caput sequitur: la responsabilità penale per i delitti segue la persona del colpevole. Dagli inizi del principato inizia un processo di depenalizzazione del diritto privato: in id quod pervenit: contro gli eredi del colpevole può essere proposta azione non penale

nei limiti dell’arricchimento; deroghe al principio del cumulo tra azioni penali e reipersecutorie nossalità solo per schiavi e non più per filii familiasActio iudicati: per l’esecuzione della sentenza nel processo per formulas soccorre l’actio iudicati, actio in personam che presuppone una sentenza di condanna espressa in denaro, con conseguente obligatio iudicati, e che il debitore non abbia adempiuto entro 30 giorni. Avviata la fase in iure dell’actio iudicati, se il convenuto riconosce di essere tenuto, il pretore da corso all’esecuzione. Il convenuto può anche negare i presupposti dell’actio, opponendo che non vi fosse stata alcuna valida sentenza di condanna, che i termini per

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l’adempimento non fossero ancora trascorsi o di avere già adempiuto azione di accertamento l’infitiatio comporta la condanna in duplum se la contestazione è infondata. Procedure esecutive contro il iudicatusEsecuzione personale: il pretore pronunzia addictio del debitore in favore del creditore, autorizzandolo a condurre il debitore nelle proprie carceri e tenerlo in stato di assoggettamento fino a quando altri non lo avesse riscattato o lo stesso debitore non avesse riscattato il debito con il suo lavoro.Esecuzione patrimoniale: inizia con la missio in bona, mediante la quale il pretore immette il creditore nel possesso di tutti i beni del debitore custodia e conservazione patrimonio. Il pretore dispone anche la proscriptio, per dare notizia della procedura in corso a tutti gli altri eventuali creditori e dar loro l’opportunità di intervenire (procedura concorsuale). Passati 30 giorni dalla proscriptio senza che il creditore fosse stato soddisfatto, il debitore diviene infame. Intervenuti i creditori e trascorsi i termini della proscriptio, il pretore può nominare un curator bonorum per gestire in via provvisoria il patrimonio del debitore. I creditori designano un magister bonorum, che prepara la vendita all’asta del patrimonio, stabilendone le condizioni approvazione del pretore. Vince l’asta chi offre di pagare la più alta percentuale di debiti = bonorum emptor subentra dal lato attivo e da quello passivo nella situazione giuridica patrimoniale del debitore, considerato successore iure pretorio del debitore. Le azioni sono le stesse che spetterebbero al debitore, adattate attraverso una fictio (formula in cui si invita il giudice a giudicare come se il bonorum emptor fosse l’erede del debitore) o attraverso una formula con trasposizione di soggetti. Procedure esecutive in assenza di giudicato: si può dar luogo alle procedure esecutive anche a prescindere dal preventivo esercizio dell’actio iudicati (es. per i convenuti che ricusano di se difendere nelle azioni in personam, vocatus in ius che non segue l’attore nel luogo del giudizio, assenti per cui nessuno assume la defensio…)Cessio bonorum: cessione volontaria di tutto il patrimonio ai creditori, consentita al debitore insolvente perché sfortunato avranno luogo procedura concorsuale, vendita all’asta e acquisto dei beni ad un bonorum emptor, ma non proscriptio, esecuzione personale e infamia. Distractio bonorum: il pretore nomina un curator bonorum per alcuni incapaci, il quale provvede a vendere singoli cespiti ereditare fino a soddisfare i creditori con il ricavato. Interdicta: ordini processuali che vietano determinati comportamenti, emessi su domanda di un privato contro altro privato. Agli inizi di trattava di divieti perentori del magistrato, poi divennero ordini condizionati: proibitoria, restitutoria o exhibitoria. Il pretore procede ad esame sommario delle ragioni degli interessati ma l’interdictum è molto articolato, facendo riferimento ai presupposti che lo giustificano se l’intimato riconosce l’esistenza di quei presupposti, obbedisce all’ordine del magistrato. Se no si da luogo ad un accertamento. Gli interdicta sono tipici, previsti nell’editto caso per caso. In integrum restitutio: rimedio pretorio corrigendi iuris civilis gratia. Comporta il ripristino della situazione giuridica quale era prima dell’evento i cui effetti giuridici il pretore vuole rimuovere. Procedimento: contradditorio tra le parti, il pretore accerta se sussistono o no le ragioni per la concessione della restitutio. Il pretore non avrebbe potuto rendere nulli effetti giuridici già prodotti iure civili, concede solo mezzi giudiziari tali da neutralizzare gli effetti senza formalmente annullarli. I casi in cui il pretore avrebbe fatto ricorso ad in integrum restitutio sono solitamente indicati nell’editto.

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Cautiones (stipulations praetoriae): espedienti pretori per colmare le lacune del ius civile, vi si ricorre in casi determinati per i quali manca un obbligo giuridicamente sanzionato al compimento di una certa prestazione e il pretore ritiene equo che quell’obbligo ci sia. Su istanza dell’interessato compiuti gli accertamenti, il pretore impone alla parte contro cui è stata avanzata l’istanza di obbligarsi con stipulatio, promettendo all’avversario la prestazione nasce obligatio iuris civilis, sanzionata da actio ex stipulatu – l’obbligo giuridicamente mancante scaturisce così da un contratto riconosciuto iure civili. I contenuti della cautiones sono previsti nell’editto pretorio. Missiones in possessionem: disposte dal pretore con decretum, su postulatio dell’interessato e previa cognitio pretoria per l’accertamento dei suoi presupposti. Con la missio, l’istante è autorizzato ad immettersi in possessionem o di un singolo bene o di un complesso patrimoniale. Missio concessa solo nelle ipotesi per cui l’editto le prevede. 342 viene formalmente abolito il processo formulare. Sostituito dalle cognitio extra ordinem. Augusto stabili la competenza dei consoli per le controversie relative ai fedecommessi cognitio extra ordinem, processo né per formulas, né per legis actiones. Organi competenti a giudicare extra ordinem: nelle province è competente il governatore, a Roma sono competenti sia magistrati dell’ordine costituzionale repubblicano, sia funzionari direttamente nominati e dipendenti dal principe. Il princeps prese ad intervenire nei giudizi privati: su istanza degli interessati dava pareri vincolanti ed emanava rescritti.Nelle chiamate in giudizio interveniva un organo pubblico: il convenuto che non si presentava in udienza dopo esservi stato chiamato era considerato contumace, non obbediente all’invito dell’organo investito di pubblica autorità. Il giudizio si sarebbe svolto nonostante la sua assenza, ma il giudice avrebbe dovuto comunque valutare per quanto possibile le ragioni dell’assente. Il processo non era diviso nelle due fasi in iure e apud iudicem, il giudizio si svolgeva tutto dinanzi a un organo pubblico, investito anche del potere di emanare la sentenza. Non esiste alcuna litis contestatio simile a quella formulare, gli effetti conservativi nascono dalla chiamata in giudizio, gli effetti preclusivi dalla sentenza. Alla sentenza extra ordinem si attribuiscono effetti pregiudiziali positivi: se la questione già decisa fosse stata riproposta davanti ad altro giudice, questi avrebbe dovuto conformarsi al precedente giudicato. La cognitio è caratterizzata dalla massima libertà di apprezzamento del giudice sia per quanto riguarda il merito della lite sia per quanto riguarda la conduzione del procedimento. Assente ogni formalismo: l’attore illustra le proprie ragioni, il convenuto oppone la sua difesa (praescriptio).Nella sentenza la condanna poteva anche non essere espressa in denaro. Quando la sentenza è di condanna pecuniaria si da luogo alla procedura esecutiva il giudice extra ordinem avrebbe potuto evitare esecuzione personale e bonorum venditio disponendo il pignoramento e la vendita di singoli beni del soccombente per soddisfare le ragioni dell’altra parte. Processo postclassico e giustinianeoGli organi preposti alle nuove circoscrizioni territoriali (praeses per province, vicario per diocesi) sono gli organi giudiziari competenti territorialmente, in primo o secondo grado. L’imperatore decide in ultima istanza.

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Vengono introdotte le spese giudiziarie, sono eliminate le carceri private, perde significato la distinzione tra azioni civili e pretorie, permane la differenza tra azioni di stretto diritto e di buona fede, a cui vengono assimilate le azioni arbitrarie.

CAPITOLO III – GLI ATTI NEGOZIALIFatto giuridico = ogni evento produttivo di effetti giuridici. Involontari (fatti naturali, eventi verificatisi indipendentemente dalla volontà dell’uomo) o volontari = atti giuridici leciti o illecitiAtti illeciti: fatti giuridici volontari vietati dall’ordinamento giuridico. L’effetto giuridico collegato al compimento di un atto illecito è l’applicazione di una sanzione a carico dell’autore. L’atto in sé è voluto, le conseguenze no.Negozi giuridici: manifestazioni di volontà da parte di privati dirette al conseguimento, che l’ordinamento garantisce, di risultati pratici giuridicamente definibili in termini di acquisto, perdita o modificazione di situazioni giuridiche soggettive - fatti giuridici volontari, consentiti dall’ordinamento giuridico, gli effetti collegati sono gli stessi voluti dall’autore dell’atto. Tipici: effetti giuridici si riconobbero solo da determinati negozi giuridici singolarmente individuati, ognuno con struttura e regime propri. Elementi essenziali: elementi strutturali fondamentali del negozio giuridico, es manifestazione di volontà che deve far capo a soggetti che siano al contempo capaci di agire e legittimati a compiere il negozio. Elementi naturali: elementi conseguenti automaticamente al negozio tipo pur nel silenzio delle parti, le quali potranno, con patto contrario, escluderli. Elementi accidentali: clausole non essenziali, non sono proprie dei singoli tipi negoziali, ma le parti le possono espressamente inserire = condizione, termine, modus. Si dice invalido il negozio che presenta un difetto intrinseco in alcuno dei suoi elementi; si dice inefficace il negozio che non produce gli effetti propri. Il negozio invalido è anche inefficace, il negozio inefficace può essere valido. È nullo il negozio che, per difetto di uno dei suoi elementi essenziali o per altro grave motivo, non produce i suoi effetti. È annullabile un negozio che presenti vizi meno gravi, con l’annullamento il negozio cessa di produrre effetti e diventa inefficace. Ai negozi nulli non vengono riconosciuti gli effetti propri; nullità e invalidità coincidono. Il negozio nullo è trattato ipso iure come se non esistesse. Con l’affermazione del diritto pretorio si moltiplicano le ipotesi di negozi iure civile validi ed efficaci i cui effetti vengono neutralizzati con rimedi pretori (denegatio actionis, exceptio, in integrum restitutio…) – il negozio non viene annullato, gli effetti già prodotti restano solo che se ne impedisce la realizzazione o si ignorano. Leges perfectae: stabiliscono insieme un divieto e la nullità dell’atto compiuto nonostante il divieto (es. divieto donazione fra coniugi).Leges minus quam perfectae: stabiliscono un divieto e una sanzione contro i trasgressori senza sancire la nullità dell’atto compiuto in difformità (lex Furia testamentaria). Leges imperfectae: stabiliscono un divieto senza stabilire né nullità dell’atto contrario né sanzioni a carico dei trasgressori. Classificazione dei negozi giuridiciNegozi formali (negozi nei quali la volontà deve essere manifestata in una forma determinata, la forma prescritta è elemento essenziale) o non formali (la volontà può essere manifestata liberamente, in qualsiasi forma).

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Negozi causali (la causa determina la struttura del negozio, elemento costitutivo ed essenziale) o astratti (negozi nei quali la causa non emerge dalla struttura del negozio, gli effetti negoziali si producono indipendentemente da essa).Negozi unilaterali (una sola parte manifesta la sua volontà, es. testamento), bilaterali (manifestazioni di volontà di due parti, es. contratto) o plurilaterali ( manifestazioni di volontà di tre o più parti, es. societas). Ogni parte rappresenta un centro di interessi. Per diritto romano la parte coincide con la persona singola ma è possibile che una parte sia formata da più persone, quando queste sono portatrici di interessi identici. Negozi a titolo oneroso (ciascuna parte consegue un vantaggio dietro corrispettivo) o a titolo gratuito (si consegue un vantaggio senza corrispettivo, es. atti di liberalità, negozi di giuridici che danno luogo ad un’attribuzione definitiva in favore di chi ne trae vantaggio). Negozi inter vivos (destinati a produrre effetti in vita dei soggetti partecipi del negozio, es. contratti) o mortis causa (destinati a produrre effetti dopo la morte del loro autore, es. testamento). Negozi con effetti reali ( idonei al trasferimento della proprietà, costituzione o estinzione di diritti reali limitati, es. mancipatio, in iure cessio e traditio) o con effetti obbligatori (idonei alla nascita o estinzione di obbligazioni, es. contratti).Negozi dispositivi (atti di disposizione, atti in forza dei quali taluno aliena, estingue o comprime un proprio diritto, es. rinunzia ad un credito, affrancazione di un servo).Negozi fiduciari (atti che eccedono negli effetti lo scopo che si intende raggiungere, in cui allo stesso tempo le parti stringono un’intesa che consentirò di realizzare esattamente lo scopo, es. mancipatio).La volontà deve essere manifestata, i negozi formali esigono l’impiego di forme determinate. Spesso le formalità prescritte erano orali, richiedendo l’uso di certa verba. La forma era rigorosamente imposta, lo schema dell’atto rigidamente predeterminato. Le forme negoziali del ius civile esprimevano di per sé in modo stilizzato i contenuti del negozio che andavano a realizzare = formalismo interno. La mancata adozione delle forme prescritte è fonte di nullità.Mancipatio: fondata sugli antichi mores, negozio di ius Quiritium, fruibile solo dai cives. Gesta per aes et libram: una parte consegue un vantaggio dietro pronunzia di certa verba, impiego della bilancia e metallo, presenza di 5 testimoni cittadini romani puberi e di un libripens.La mancipatio comporta l’acquisto di un potere su persone o cose in favore del mancipio accipiens e la perdita di un potere sulle stesse nel mancipio dans; è impiegata per il trasferimento della proprietà delle res mancipi, per la costituzione di servitù rustiche, per l’acquisto della manus sulla donna, per l’acquisto del mancipium sui filii…La mancipatio di beni mobili trasferisce sia proprietà sia possesso, per la mancipatio di immobili era necessario dapprima recarsi sul luogo per acquistare proprietà e possesso. Più avanti per acquistare il possesso era necessaria la traditio. Dall’età preclassica viene definita imaginaria venditio: atto che della vendita ha solo l’aspetto negozio astratto, produce i suoi effetti a prescindere dall’esistenza di una causa, può essere compiuta anche per cause diverse dalla vendita.Leges mancipii : leges privatae, manifestazioni di volontà espresse oralmente dal mancipio dans, volte a limitare o integrare gli effetti tipici della mancipatio.Scompare del tutto con Giustiniano.

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In iure cessio: negozio di ius civile, impiegata per il trasferimento del dominium su res mancipi e nec mancipi, per costituzione o rinuncia di servitù prediali e usufrutto, per l’acquisto della patria potestas nell’adoptio… forma imposta: si compie in iure dinanzi a magistrato con iuris dictio (367 a.C. pretore), parti: cedente e cessionario. Appare come un finto processo, ricalca la prima parte della legis actio sacramenti in rem. In sostanza è un vero negozio giuridico bilaterale, l’accordo è presupposto. Effetti reali, negozio astratto. Se impiegata per trasferire la proprietà, comporta anche il passaggio di possesso solo quando si tratta di cose mobili. Scompare in età postclassica. Stipulatio: negozio formale, bilaterale, effetti obbligatori, Parti: stipulante e promittente. Si compie in forza di una interrogazione e di una congrua risposta. Nasce a carico del promittente (debitore) e stipulante un’obbligazione sanzionata iure civili avente ad oggetto la prestazione promessa. Essendo negozio astratto, può essere impiegata per le cause più diverse, l’effetto voluto deve sempre essere quello di far obbligare qualcuno al compimento di una prestazione. Prototipo: sponsio, riservata ai cives.Forme scritte: esistono negozi in cui la scriptura era di per sé produttiva di effetti giuridici, in particolare fonti di obbligazioni; altri in cui il documento scritto rappresenta solo il contenitore della volontà che si manifesta con il negozio.Traditio: negozio bilaterale riconosciuto a Roma sin da età arcaica per il trasferimento del possesso, si compie essenzialmente con la consegna della cosa che si intende trasferire. Contratti consensuali: compravendita, locazione, società, mandato. È sufficiente che la volontà sia manifestata in qualche modo. Divergenza tra manifestazione e volontà: nei negozi solenni il compimento delle formalità richieste è necessario e sufficiente per la validità dell’atto; nei contratti consensuali e negli altri negozi non formali la mancanza di volontà ne comporta la nullità. dichiarazioni ioci causa: fatte per scherzo, durante una rappresentazione teatrale…non

possono essere prese sul serio, neppure se compiute rispettando le modalità dei negozi formali;

riserva mentale: caso di chi, consapevolmente e senza averlo concordato con altri, dichiari ciò che non vuole negozio valido comunque.

Simulazione: presuppone negozio almeno bilaterale. S. assoluta se le parti dichiarano di volere un negozio, ma in realtà non ne vogliono alcuno; relativa se le parti vogliono un negozio diverso da quello palesemente dichiarato. La consapevolezza di non volere ciò che si dichiara è comune alle parti, l’accordo simulatorio è un patto . Il negozio dissimulato (quello realmente voluto) è valido purché sussistano i requisiti di forma e sostanza.

Errore: divergenza tra dichiarato e voluto inconsapevole. errore ostativo: nei negozi bilaterali può nascere perché una parte attribuisce alla

manifestazione di volontà dell’altra parte un valore diverso da quello obiettivo, dissenso; errore vizio: di per sé non esclude la volontà, incide sul suo processo formativo; taluno,

convinto di circostanze non vere e in dipendenza di ciò, compie il negozio. La volontà c’è ma è viziata.

I giuristi romani non distinguono fra errore vizio ed errore ostativo. Quando l’errore riguarda le parti fisse dei negozi formali del ius civile, l’errore è irrilevante e il negozio ugualmente valido.

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L’errore di diritto (dipende da ignoranza o fraintendimento di norme e istituti giuridici) è solitamente irrilevante e il negozio valido, perché su tutti i consociati incombe l’onere di conoscere l’o.g. in cui vivono.L’errore su elementi di fatto è solitamente ritenuto rilevante e il negozio nullo, a patto che sia un errore scusabile (non grossolano) ed essenziale (investe il negozio nei suoi aspetti fondamentali).Error in negozio (sull’identità del negozio da compiere), error in persona (sull’identità del destinatario, sempre rilevante nelle disposizioni mortis causa), error in corpore (identità fisica dell’oggetto del negozio, sempre rilevante), error in materia (riferito alla composizione materiale dell’oggetto del negozio).Dolo negoziale: macchinazione volta a trarre in inganno altra persona si che questa compia un negozio per lei pregiudizievole che diversamente non avrebbe voluto induce l’errore dolus malus. Il dolus bonus comprende le usuali furberie tollerate dal costume. Per ius civile il negozio viziato da dolo era valido ed efficace – se era voluto, un eventuale vizio di volontà non veniva preso in considerazione. Exceptio doli: necessaria per invalidare i negozi dai quali nascevano azioni che non erano di buona fede; la vittima del raggiro avrebbe potuto essere chiamata in giudizio per l’adempimento, contro di lui l’azione sarebbe stata iure civili fondata. In virtù dell’exceptio doli il convenuto, accertato l’inganno, sarebbe stato assolto – gli effetti del negozio iure civili vengono neutralizzati iure praetorio. Generalis: fa riferimento non solo al dolo commesso dall’attore prima del giudizio, ma anche al dolo che l’attore commette nel momento stesso in cui agisce (preferito) e per il fatto stesso che agisce (presente, non è inganno ma comportamento iniquo).Actio de dolo: esperibile dalla vittima contro l’autore del dolo, azione penale al simplum, comporta l’infamia a carico del condannato, azione arbitraria (il convenuto evita la condanna se prima della sentenza su invito del giudice risarcisce il danno), sussidiaria (il pretore concede l’actio de dolo solo in difetto di altro mezzo giudiziario in favore dell’ingannato). Esperibile in via nossale, annale e non trasmissibile. Il negozio già eseguito non viene di per sé invalidato, ma l’ingannato può ottenere la condanna dell’autore del dolo ad una pena corrispondente alla stima del pregiudizio subito. Metus: timore generato dall’altrui violenza, intesa come minaccia di provocare un male se il minacciato non compie un certo negozio, violenza morale. In conseguenza di tale timore, taluno può essere indotto a compiere un negozio per lui pregiudizievole occorre che il male minacciato sia ingiusto e la minaccia seria vizio di volontà. Il negozio estorto compiuto per metus era iure civili valido ed efficace; il convenuto con un’azione ex fide bona avrebbe potuto ottenere l’assoluzione opponendo che il negozio di cui l’altra parte pretendeva l’adempimento gli era stato estorto con la minaccia.Exceptio metus: la persona convenuta per l’adempimento di un negozio estorto con la violenza avrebbe ottenuto l’assoluzione in virtù di questa exceptio. Giova al convenuto con azioni di stretto diritto, reali o non di buona fede. L’eccezione è opponibile pure a persona diversa dall’autore della violenza exceptio in rem scripta. Actio quod metus causa: data a chi avesse dato esecuzione al negozio estorto con la violenza ancora prima di essere chiamato in giudizio per l’adempimento, azione penale, arbitraria, esperibile anche contro terzi che si fossero avvantaggiati in dipendenza del metus. In integrum restitutio propter metum: in alternativa all’actio quod metus causa, tende a neutralizzare gli effetti già prodotti iure civili.

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Causa: ragion d’essere oggettiva del negozio, funzione che si intende realizzare attraverso gli effetti che il negozio andrà a produrre, elemento oggettivo a base del negozio. Nei negozi bilaterali è comune alle parti. Nei negozi causali, la causa determina la struttura del negozio; il difetto di causa il negozio non viene giuridicamente ad esistenza. Nei negozi astratti, la causa non emerge dalla struttura del negozio perché è ad esso esterna; la struttura del negozio esprime solo gli effetti giuridici. In linea di massima restano iure civili validi ed efficaci pure se la causa manca o è illecita. Condictio: versione formulare della legis actio per condictionem, serve per perseguire crediti per cui l’attore pretendeva sussistere a carico dell’altra parte un obbligo di dare espresso con oportere, può avere per oggetto una certa pecunia (actio certae creditae pecuniae) o una certa res (condictio certae rei).Azione civile, in personam e di stretto diritto. La formula è senza demonstratio, la condictio presuppone una datio, intesa come trasferimento di proprietà presuppone che l’attore avesse in precedenza trasferito al convenuto la proprietà di una res. Deve sussistere una ragione valida per cui il convenuto non debba trattenere la cosa obbligo del convenuto soccombente di trasferire all’attore la proprietà della stessa cosa ricevuta (se si tratta di cosa individuata nella specie) o dell’equivalente (se si tratta di denaro o cose fungibili).Età classica: condictio ex causa furtiva, non presuppone una tecnica datio, il convenuto soccombente non sarebbe stato tenuto a una datio in senso tecnico. Applicazioni contrattuali: presuppongono una datio compiuta con l’intesa che quanto si trasferiva sarebbe stato poi restituito (es. mutuo).Applicazioni extracontrattuali: riguardando dationes compiute per una causa inesistente o venuta a mancare. Condictio impiegata come rimedio contro il difetto di causa nei negozi astratti di trasferimento (es. taluno trasferisce la proprietà di qualcosa nell’erronea convinzione di esservi obbligato, il falso creditore è perseguibile con la condictio indebiti e tenuto a restituire la stessa cosa o l’equivalente).Elementi accidentali del negozio giuridico: anche nei negozi giuridici tipici è possibile aggiungere di volta in volta clausole diverse, sia per modificare gli effetti negoziali tipici sia per integrarli, compatibilmente con la natura del negozio. Condizione: evento futuro e oggettivamente incerto dal quale si fanno dipendere gli effetti del negozio + clausola che contempla l’evento. Un negozio con condizione sospensiva non produce i suoi effetti fino a che non si verifichi l’evento; un negozio con condizione risolutiva produce i suoi effetti e cesserà di farlo quando si verificherà l’evento. Il negozio soggetto a condizione si definisce condicionalis, quello senza condizioni puro. Gli actus legitimi sono negozi che non tollerano l’aggiunta di condizioni, la quale comporta l’invalidità dell’atto. Sono actus legitimi la mancipatio, l’in iure cessio, l’acceptilatio, la manumissio vindicta… negozi che si compiono dietro pronuncia di certa verba. Condicio iuris: condizione implicita, non è soggetta al regime giuridico della condizione negoziale. Gli effetti di certi atti sono di per sé subordinati al verificarsi di certi eventi (es. legati subordinati alla morte del testatore e all’efficacia del testamento).Condiciones in praesens vel in praeteritum conlatae: fa dipendere gli effetti del negozio da eventi attuali o passati. Il negozio a cui viene aggiunta questa clausola è subito efficace se l’evento dedotto risulta verificato, altrimenti non viene nemmeno ad esistenza nel mondo giuridico.

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Condizioni impossibili: l’impossibilità materiale o giuridica della condizione comporta, nei negozi inter vivos, l’invalidità del negozio (non potendosi verificare l’evento dedotto in condizione, il negozio non produrrà mai effetti). Nei negozi mortis causa la condizione si considera come non apposta, quindi il negozio mantiene validità ed efficacia. Condizioni illecite: nei negozi inter vivos di buona fede l’aggiunta di una condizione illecita da luogo a nullità, nella stipulatio da luogo a invalidità iure praetorio (età classica nullità ipso iure). Condizioni positive (subordinano gli effetti del negozio al verificarsi dell’evento dedotto in condizione) o negative (non verificarsi dell’evento). Condizioni potestative (il loro avveramento dipende da un atto volontario di persona interessata), casuali (l’avveramento dipende dal caso o dalla volontà di terzi) e miste (l’avveramento dipende sia dalla volontà della persona interessata, sia dal caso o dalla volontà di terzi). Si ritenne nullo il negozio con condizione potestativa il cui avveramento dipendesse dalla pura e semplice volontà della parte che vi ha interesse contrario. Condizioni potestative negative (l’avveramento è rimesso alla circostanza che la persona che dal negozio trarrebbe vantaggio non adotti in futuro un determinato comportamento, es. se non affrancherai alcun servo). Se non è posto un termine, bisogna attendere la morte dell’interessato, il quale potrebbe far mancare la condizione sino all’ultimo istante di vita durante la vita dell’interessato il negozio non potrà mai produrre effetti. Condictio pendet (la condizione pende, non si è verificata ed è tuttora incerto se si verificherà, il negozio non produce i suoi effetti e non si sa se li produrrà, il debitore che adempia in pendenza della condizione avrebbe potuto pretendere la restituzione), deficit (la condizione viene a mancare, il negozio resterà senza effetti) e extitit (la condizione si è verificata, il negozio comincerà a produrre i suoi effetti, gli effetti decorrono ex nunc – dal momento dell’avveramento della condizione o ex tunc – dal momento del compimento del negozio, retroattivi). Condizioni risolutive: eccezioni a cui si ricorre nella costituzione di usufrutto con deductio o legato per vindicationem. Se aggiunte ad una stipulatio si ritengono come non apposte e la stipulatio resta valida e pura. Il pretore concede l’exceptio pacti conventi contro l’azione dello stipulante esercitata dopo l’avveramento della condizione, dandole efficacia iure pretorio trattata come un patto. Patti risolutivi sospensivamente condizionati si poterono aggiungere ad altri negozi: se aggiunti a negozi che davano luogo a giudizi non di buona fede, sarebbe stati tutelati solo in via di exceptio; se aggiunti a negozi che davano luogo a giudizi di buona fede avrebbero avuto anche tutela in via di azione. Termine: clausola che prevede un avvenimento futuro e certo dal quale si fanno dipendere gli effetti del negozio. Se t. iniziale, il negozio non produce effetti fino alla scadenza in cui si verifica l’evento. Se t. finale il negozio produce immediatamente effetti, i quali cessano alla scadenza.Alcuni negozi non tollerano l’apposizione di termini, in alcuni comportano la nullità dell’atto (v. actus legitimi), in altri si considera come non apposto (es. traditio e stipulatio). Nella stipulatio il pretore da rilevanza al termine finale concedendo l’exceptio pacti conventi contro lo stipulante che agisce dopo la scadenza del termine. Prima della scadenza i negozi con termini iniziali non producono gli effetti tipici. Scaduto il termine iniziale il negozio comincia a produrre i suoi effetti automaticamente (ipso iure), con decorrenza dal momento della scadenza. Nei negozi con termine finale gli effetti già prodotti cessano alla scadenza, con decorrenza dalla scadenza stessa e ipso iure.

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Modus: imposizione al destinatario di un atto di liberalità di adottare un comportamento determinato (simile alla condizione potestativa, ma questa subordina gli effetti del negozio all’avveramento della condizione, se questa non si verifica, il negozio non produce effetti). Il negozio modale è immediatamente efficace e lo rimane a prescindere dall’adempimento del modus, il beneficiario sarà obbligato a compiere quanto il modus gli impone.Il modus aggiunto a un legato può comportare prestazioni in favore di terzi, talché l’erede può non avere interessi ad opporre l’exceptio doli al legatario. Se aggiunto ad un istituzione di erede, se più sono gli eredi ciascuno di essi può pretendere l’adempimento del modus al momento della divisione dell’eredità. Donazione reale: il donante trasferisce al donatario la proprietà del bene che dona, il trasferimento avviene attraverso negozi astratti (mancipatio, in iure cessio, traditio). Se si stabilisce un modus a carico del donatario, può apparire come causa dell’atto di trasferimento in sostanza ha luogo una datio per una causa che, se venisse a mancare (l’onerato non esegue il modus) legittimerebbe il donante all’esercizio della condictio per la restituzione del donato. Imputazione degli effetti negoziali: gli effetti principali si imputano di solito alle parti del negozio. Il nuntius è un semplice portavoce, che riferisce solo quanto è stato invitato a riferire – non può essere detto l’autore del negozio perché non dichiara una volontà propria. I negozi formali e solenni non possono essere compiuti tramite nuntius perché esigono la presenza delle parti. I rappresentanti legali agiscono come organi di una collettività alla quale viene riconosciuta soggettività giuridica. Questi esprimono una volontà propria, gli effetti dell’atto però si producono direttamente ed esclusivamente in capo all’ente rappresentanza organica. I negozi di acquisto conclusi da soggetti alieni iuris sono validi ed efficaci, ma l’acquisto avviene in capo all’avente potestà gli alieni iuris sono organi di acquisto. Responsabilità adiettizia: gli effetti principali del negozio si imputano direttamente agli autori del negozio, se in determinate circostanze le obbligazioni con atto lecito vengono assunte da un alieni iuris, ne è vincolato anche l’avente potestà.Rappresentanza: un soggetto autonomo, giuridicamente capace (rappresentante) conclude un negozio ed esprime una propria volontà in nome e per conto di un altro soggetto, con effetti in via immediata diretta ed esclusiva in capo al rappresentato. R. volontaria: i poteri al rappresentante sono conferiti dal rappresentato con un suo atto volontario. R. legale negli altri casi.Il nuntius non è un rappresentante perché non esprime una volontà propria. Non vi rientra la rappresentanza organica perché a concludere il negozio non è un soggetto autonomo, no responsabilità adiettizia perché in essa gli effetti negoziali si imputano sia al dichiarante sia a un terzo. Rappresentanza indiretta: conclusione di un negozio per conto altrui ma in nome proprio con effetti che si imputano al dichiarante, salvo trasferire al terzo per conto del quale aveva concluso il negozio i diritti acquistati ed il dovere del terzo di addossarsi gli obblighi assunti in nome proprio dal dichiarante. Deroghe: la legittimazione ad acquistare e trasferire il possesso con effetti diretti in capo ai proprio amministrati fu riconosciuta al tutor impuberis, ai curatores furiosi e prodigi, al curatore del minore di 25 anni, al procurator omnium bonorum. Nell’età classica si giunse ad ammettere che ogni persona libera, agendo a nome di un terzo, potesse acquistargli il possesso, persino a sua insaputa.

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Patti e contratti in favore di terzi: vietati, pena la nullità. Deroga in età classica avanzata con la concessione di actiones utiles e in factum a terzi in materia di donazioni, deposito, dote e pegno. Cognitor: sostituto processuale nominato direttamente dalla persone che desiderava farsi sostituire nel processo, con pronunzia orale e solenne rivolta direttamente all’avversario. Partecipa al giudizio nomine alieno, in nome altrui. Contesta la lite con una formula con trasposizione di soggetti (nell’intentio si trova il nome del dominus litis, soggetto legittimato all’azione, il nome del cognitor figura solo nella condemnatio). Gli effetti preclusivi della litis contestatio si producono direttamente nei confronti del dominus litis, come gli effetti conservativi. Una volta emanata la sentenza di condanna, l’actio iudicati sarebbe spettata direttamente al dominus litis o contro di lui. Procurator ad litem: nominato informalmente, anche in assenza dell’avversario. Formula con trasposizione di soggetti, litis contestatio e sentenza non hanno effetto nei confronti nel dominus litis. L’avversario che sostiene la lite nel ruolo di convenuto solitamente pretende che il procurator presti la cautio ratam rem dominum habiturum (promessa che il dominus litis ratifichi l’iniziativa del procurator, non riproponendo l’azione); l’avversario attore pretende dal procurator la cautio iudicatum solvi, promettendo che l’eventuale sentenza di condanna sarebbe stata comunque adempiuta.

CAPITOLO IV – LE PERSONECapacità giuridica: idoneità ad essere titolari di diritti ed obblighi, di situazioni giuridiche soggettive.Capacità di agire: idoneità a compiere personalmente atti giuridici. Per diritto romano, erano dette persone tutti gli esseri umani, ma non tutti avevano capacità giuridica: potevano averla le persone libere, non l’avevano mai gli schiavi. A Roma la c. di agire è riconosciuta alle persone intellettualmente capaci, ma non presuppone la c.: un p.f. adulto e sano di mente ha sia la c.g. sia la c. di agire; schiavi e filii adulti e sani di mente sono capaci di agire ma non hanno c.g. Presupposto di ogni capacità è l’esistenza: inizia con la nascita, finisce con la morte. Dottrina dei tre statusStatus = posizione giuridica della persona (status libertatis – comunità di uomini liberi; status civitatis – comunità cittadina; status familiare – familia). Ha piena capacità giuridica la persona che si trova in una certa posizione rispetto a tutti e tre gli status: libera, cittadina romana e pater familias = sui iuris. Le persone giuridicamente incapaci soggette ad altrui potestà sono dette alieni iuris. Status libertatis: solo i liberi possono avere c.g. Liberi si nasce o si diventa.La diffusione della schiavitù avviene con la cattura di prigionieri di guerra il prigioniero diventa schiavo, un’autorità pubblica provvede alla vendita in modo che i nuovi schiavi vengano acquistati in proprietà ai Romani. Ius postlimini: istituto per cui il cittadino romano catturato e divenuto schiavo del nemico avrebbe riacquistato libertà e cittadinanza una volta tornato in patria, inoltre sarebbe stato reintegrato nella posizione giuridica personale e patrimoniale precedente alla cattura. Età postclassica: regolamentazione vendita figli neonati, che sarebbero diventati schiavi del compratore; i genitori hanno la possibilità di riscattarlo per restituire al figlio la libertà. Condizione giuridica dei servi: i servi, quali esseri umani, nelle Istituzioni di Gaio, rientrano tra le personae, ma quali possibili oggetti di diritto sono res mancipi non sono giuridicamente capaci, le unioni tra servo e serva non hanno rilievo (contubernium), non

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hanno rilievo i vincoli tra genitori e figli, né gli altri vincoli di sangue potere dei proprietari di separare le famiglie servili di fatto costituite. Gli schiavi sono sottoposti alla domenica potestas del proprietario, nel suo dominium ex iure Quiritium potere assoluto, ius vitae ac necis. Solo con Giustiniano si riconobbe rilievo giuridico alle famiglie servili.Ai servi, sebbene alieni iuris, si riconobbe una certa capacità di agire, dando rilevanza giuridica a certi comportamenti volontari purché migliorassero la posizione giuridico – patrimoniale del dominus. Fungono da organi di acquisto del dominus, possono partecipare validamente a negozi che comportino l’acquisto di diritti soggettivi, ma l’acquisto si verifica in capo al proprietario del servo. Responsabilità nossale: contro il servo altrui responsabile di delicata, la vittima può esercitare la vendetta direttamente, impossessandosene o applicando la pena corporale stabilita, salva la facoltà del dominus di pagare una pena pecuniaria per salvare lo schiavo. Peculio: il servo non poteva obbligare se stesso e nessun negozio da lui compiuto poteva generare obligatio a carico del dominus (non può peggiorare la sua situazione).In età arcaica prassi di concedere ai servi e ai filii una somma di denaro guadagnata con il lavoro o con altre attività commerciali. Il proprietario del peculio resta il dominus, ma si ammise presto che gli schiavi potessero trasferire il possesso delle res peculiari e anche la proprietà nel caso di res nec mancipi, salva la facoltà del dominus di revocare il peculio in ogni momento. Obbligazioni naturali: obblighi assunti con atto lecito dai servi, ma al cui adempimento non possono essere costretti dal terzo. Il dominus non può pretendere dal terzo la restituzione di quanto il servo gli avesse dato in adempimento di un proprio obbligo. Le obbligazioni naturali non danno luogo ad actiones, il principale effetto è la soluti retentio, per cui il creditore, pur non potendo costringere il servo ad adempiere, avrebbe potuto trattenere quanto ricevuto in adempimento. Azioni adiettizie: alla responsabilità naturale del servo si aggiunge la responsabilità del dominus, sanzionata da actio, nei casi in cui il dominus si fosse assunto esplicitamente la responsabilità di certe operazioni finanziare compiute dal servo. Actio quod iussu: presuppone che l’impegno del servo nei confronti del terzo sia stato assunto di seguito ad un’autorizzazione, dal dominus al terzo, di negoziare col servo, assumendone il dominus ogni rischio dominus risponde dell’intero debito.Actio exercitoria: presuppone che il proprietario dello schiavo sia un exercitor navis, un armatore, il quale può affidare la gestione e l’amministrazione della nave ad un proprio schiavo, preponendolo quale magister navis. Actio institoria: il dominus può preporre il servo ad un settore di attività economica quale institor il dominus risponde dei debiti contratti dal servo. Actio de peculio et de in rem verso: nella formula esistono due taxationes. Una de peculio (presuppone che il servo abbia un peculio, la responsabilità del dominus per i debiti assunti dal servo verso terzi non va oltre l’ammontare del peculio stesso) e una de in rem verso (il dominus risponde nei limiti del suo eventuale arricchimento).Il peculio viene calcolato al netto dei debiti naturali che il servo ha verso il proprio padrone. Presupposti per queste actio: il servo deve aver assunto obbligazioni in ordine a beni peculiari affidatigli dal dominus per commerciarne; i terzi creditori, avendo fondate ragioni di temere un dissesto finanziario del servo, si sono rivolti al pretore e questi ha invitato il dominus a procedere alla ripartizione dell’attivo peculiare tra i creditori.

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Liti di libertà: quando lo status libertatis viene contestato, si istituisce un processo di libertà. Rito della legis actio sacramenti in rem, si adottano formule ricalcate sulla rei vindicatio, giudicano i recuperatores. La persona sul cui status si disputava era oggetto della lite; le parti del giudizio sono il preteso dominus e l’adsertor in libertatem (a fare gli interessi della persona il cui status era contestato, ruolo di attore o convenuto).Da Giustiniano si permise all’interessato di litigare personalmente pro sua libertate.Cessazione stato di schiavitù: con l’affrancazione da parte del dominus – manumissio il servo affrancato acquista libertà e cittadinanza.Manumissio vindicta: si svolge dinanzi al magistrato, in iure, presenti il dominus e lo schiavo. Un adsertor in libertatem dichiara libero il servo toccandolo con una bacchetta, il dominus non si opponeva, il magistrato pronunziava l’addictio secundum libertatem, il servo acquista la libertà.Manumissio censu: in occasione della redazione delle liste del censo, il censore vi iscrive il servo dietro autorizzazione del dominus. Così il servo viene incluso tra i cives romani.Manumissio testamento: disposizione testamentaria, occorre l’impiego di termini imperativi, tollera l’apposizione di condizioni sospensive o termini iniziali (durante questi, il servo manomesso è detto statuliber).Manumissio pretorie: inter amicos (con dichiarazione informale resa dal dominus alla sua cerchia di amici), per epistulam (semplice lettera). I manomessi in forme pretorie vengono chiamati Latini Iuniani, liberi ma non cittadini romani. Manumissio fedecommissaria: manomissione indiretta, sull’erede cui il testatore avesse fatto carico di manomettere un servo si fa gravare l’obbligo di procedere alla manumissio; in caso di rifiuto, l’onerato può esservi costretto extra ordinem. Nuove forme: in età postclassica compaiono la manumissio in sacrosantis ecclesiis (dichiarazione di volontà di voler liberare il servo resa dal dominus durante la messa presieduta dal vescovo) e la manumissio per mensam (durante un convivio). Acquisto automatico della libertà: prigioniero di guerra che iure postliminii riacquista la libertà; schiava venduta a patto che non sia prostituita diventa libera una volta violato il patto. Limitazioni alle manumissio: Lex Fufia Caninia, 12 a.C. pone un limite percentuale alle manomissioni testamentarie. Lex Aelia Sentia del 4 d.C. vieta la manomissione degli schiavi di condotta turpe e le manomissioni in frode ai creditori. Liberti: condizione dello schiavo liberato (i nati liberi si dicono ingenui), il quale soffre di una minore considerazione sociale (non può esercitare le artes liberales, riservate agli ingenui) e subisce discriminazioni per il diritto pubblico (esclusione cariche pubbliche). L’ex dominus assume la qualifica di patrono e gode nei confronti del liberto del diritto di patronato, trasmissibile mortis causa ai discendenti (aspettative successorie sui beni del liberto, diritto alla tutela legittima, diritto agli alimenti in caso di indigenza).Personae in causa mancipii: liberi, cittadini romani ma assoggettati al mancipium di un’altra persona (es. filii familias mancipati dal loro p.f.). Possono vivere in matrimonio ed avere figli legittimi, ma non hanno c.g. per i rapporti patrimoniali e sono qualificati alieni iuris, soggetti al mancipium. Morta la persona che esercita su di essi il mancipium non diventano sui iuris, ma cadono sotto il mancipium dell’erede. Sono liberati dalla soggezione del mancipium e diventano sui iuris con la manumissio. Colonato: altra situazione di dipendenza personale, non comporta privazione della c.g. i coloni sono persone libere di umile condizione, piccoli affittuari di terre o liberi lavoratori giornalieri dei campi (locatio operarum). Subiscono gravi limitazioni alla c.g. e alla c. di

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agire: i loro beni sono considerati quasi come un peculio servile, alienabile solo col consenso del proprietario del fondo, limitata la libertà matrimoniale, su di essi il proprietario terriero può esercitare legittimamente atti di coercizione fisica. Status civitatis: possesso della civitas romana, presuppone lo status libertatis, solo ai cives può essere applicato il ius civile. Cittadini si nasce o si diventa. Nascono cives i nati da padre cittadino purché procreati in matrimonio legittimo, i nati fuori da matrimonio legittimo da madre cittadina; diventano cives gli schiavi liberati o gli stranieri per concessione dello Stato. Perdono la cittadinanza romana i cives ridotti in stato di schiavitù; quelli stabiliti in colonie di nuove istituzione (latini coloniarii); quelli che, liberamente o per sfuggire alla pena capitale, avessero scelto l’esilio presso altro stato sovrano legato a Roma da trattato; i cives che per i crimini commessi avessero subito condanna all’esilio. Peregrini: soggetti al ius gentium, talora gli viene concesso il ius commercii (capacità di alienare ed acquistare con mancipatio), più raramente il connubium (capacità di contrarre iustae nuptiae con i cives). Latini: categoria privilegiata di peregrini. Latini prisci: cittadini delle città laziali vincolate a Roma da antica alleanza e formalmente sovrane. A parte il ius migrandi (diventano cives trasferendosi stabilmente a Roma e ivi iscrivendosi in una delle tribù), i latini prisci mantengono le loro istituzioni, godono del ius commercii e del ius connubii, possono ricevere per testamento da cittadini romani. Latini coloniarii: coloro che si stabilivano nelle colonie fondate da Roma, perdono la cittadinanza di origine. Latini iuniani: schiavi liberati nelle forme pretorie, minori di 30 anni manomessi senza le garanzie stabilite dalla lex Aelia Sentia. Peregrini dediticii: membri di collettività straniere arrese a Roma senza condizioni, all’interno delle quali il vincitore aveva abrogato ogni ordinamento nazionale, soggetti solo al ius gentium. Status familiae: persone sui iuris. Gli alieni iuris sono sottoposti a potestà (dominium per gli schiavi, mancipium per le persone in causa mancipii, patria potestas per i filii familias, manus per le donne).Familia proprio iure dicta: gruppo unitario composto da una sola persona sui iuris (libera e cittadina romana) e, se il sui è di sesso maschile, anche dai filii e dalle donne in manu assoggettati alla sua potestà. Le persone sui iuris potevano esserlo indipendentemente dall’età o dal sesso. Tuttavia solo i patres familias (sui iuris maschi) potevano avere filii sotto la propria potestas. La donna sui iuris è familiae suae et caput et finis. Sponsali: promessa di matrimonio. Nell’età più antica si compie tramite sponsio, il pater familias della donna fa al fidanzato promessa di matrimonio sponsalia, tra i due fidanzati se entrambi sui o tra i rispettivi patres se entrambi alieni iuris. Dall’età preclassica la promessa di matrimonio si compì con il semplice reciproco consenso comunque espresso. Matrimonio legittimo presupposto per la costituzione di una familia proprio iure dicta si richiede il connubium (attitudine a vivere in matrimonio legittimo con l’altro coniuge), che gli sposi fossero almeno in età pubere e il loro consenso reciproco. Il divieto di connubium tra patrizi e plebei fu rimosso dalla lex Canuleia del 445 a.C connubium sussiste tra cives. Lutto vedovile: è vietato alla vedova un nuovo matrimonio prima del decorso del tempus lugendi. Dapprima sanzioni di carattere sacrale, poi infamia. In età postclassica perdita dei

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lasciti disposti in favore della moglie nel testamento del primo marito e perdita capacità di acquisto mortis causa da terzi. Matrimonio romano: consiste nel fatto in sé della convivenza stabile di due persone di sesso diverso, con la volontà costante di vivere in unione monogamica come marito e moglie = affectio maritalis. Il matrimonio è un fatto prima sociale, poi giuridico.Conventio in manum: la moglie cade sotto la manus del marito, viene di diritto incorporata nella famiglia del marito, muta lo status familiare e perde iure civili ogni legame con i parenti di prima se si accompagna al matrimonio, questo è cum manu. Nei matrimoni sine manu, la moglie mantiene lo status familiare di prima. Struttura matrimonio: non si esige alcun rito, è sufficiente che tra due persone di sesso diverso si stabilisse convivenza con la volontà di vivere come marito e moglie (affectio maritalis): senza affectio, non è matrimonio ma è concubinato. Monogamia, se un coniuge desidera costituire un nuovo matrimonio deve prima sciogliere quello esistente. L’inizio della convivenza accompagnata da affectio maritalis segna la nascita del matrimonio. L’affectio maritalis è difficile da provare, si può desumere dalla preesistenza di sponsali, da un’eventuale costituzione di dote, dalla conventio in manum…più facile da provare se la donna è ingenua ed onesta, o se uomo e donna sono di pari condizione sociale. Effetti matrimonio: solo i figli nati da iustae nuptiae sono figli legittimi e cadono sotto la patria potestas del padre, la donna acquista la dignità sociale e giuridica del marito (honor matrimonii) e vi è dovere reciproco di fedeltà fra i coniugi. L’infedeltà della moglie è configurata come adulterio, questa può essere uccisa dal marito. Sono vietate le donazioni fra coniugi, pena la nullità; con il diritto pretorio e per effetto di costituzioni imperiali si stabilirono reciproche aspettative successorie fra marito e moglie; esclusa l’azione penale di furto fra marito e moglie, actio rerum amotarum per le cose che la moglie avesse sottratto al marito in vista del divorzio. Il marito ha sempre il beneficium competentiae contro ogni azione contrattuale della moglie. Il matrimonio si scioglie per morte o perdita della libertà o cittadinanza di uno dei coniugi, per il venir meno in uno dei coniugi dell’affectio maritalis o per l’interruzione della convivenza divortium. Il divorzio determina lo scioglimento del matrimonio qualunque ne fosse la causa, ma il comportamento del coniuge che vi da causa può essere sanzionato. Nessun ostacolo si oppone al divorzio per mutuo consenso; il ripudio viene ritenuto lecito solo nei casi di divortium bona gratia, in presenza di motivi ritenuti validi e non imputabili ad alcuno dei coniugi (vita claustrale di un coniuge, impotenza, scomparsa, deportazione...).Il divorzio viene consentito in ipotesi di comportamento gravemente colpevole dell’altro coniuge (adulterio moglie, concubinato marito, essersi macchiati di gravi crimina…).In ogni altra ipotesi il ripudio sarebbe stato illecito perché sine causa: il matrimonio si scioglie comunque, ma il coniuge che da inizio al divorzio viene colpito da sanzioni diverse, dalla perdita della dote alla deportatio in insulam. Si richiese poi che la volontà di divorziare venisse notificata al coniuge mediante l’invio di un libellus repudii. Dote: una o più cose o diritti che la moglie (dote adventicia) o il suo p.f. (dote profecticia) conferivano al marito. Per i giuristi classici rappresenta un contributo per sostenere i pesi del matrimonio giova direttamente al marito. Funzione di mantenimento della moglie dopo divorzio o morte marito. Costituzione dote: datio dotis, trasferimento di proprietà realizzato tramite mancipatio, in iure cessio o

traditio (la dote è causa esterna)

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promissio dotis, stipulatio compiuta dotis causa. Lo stipulator è il marito, diventa creditore in seguito alla promissivo dell’altra parte (non proprietario)

dotis dictio, negozio solenne esclusivo della dote, causale, con la pronunzia di certa verba, effetto obbligatorio, il marito diventa creditore e ha un’actio in personam di ius civile per l’adempimento.

Tempi costituzione: prima del matrimonio (dotis dictio e promissio dotis compiute sotto condizione sospensiva che avessero effetto a nozze avvenute, se il marito agisce per l’adempimento prima del matrimonio, l’azione viene respinta ipso iure) o durante il matrimonio. Il marito diventa titolare dei beni e diritti dotali, ma in ambito sociale la dote è considerata res della donna. Lex Iulia de fundo dotali vieta al marito di alienare beni immobili dotali senza il consenso della moglie, pena la nullità dell’atto.Il marito, una volta sciolto il matrimonio, ha l’obbligo di restituire la dote actio rei uxoriae. Azione in personam e in ius, presuppone matrimonio sine manu, esperibile dopo lo scioglimento del matrimonio, spetta alla moglie o al suo p., attivamente intrasmissibile (se il matrimonio è sciolto per morte della moglie, la dote resta al marito), prescinde da ogni precedente promessa di restituzione. In certe circostanze il marito può trattenere parte della dote retentiones dell’actio rei uxoriae (propter liberos e propter mores di carattere etico, sanzionano il cattivo comportamento della moglie nei suoi costumi o verso i figli; propter res amotas per le cose sottratte al marito in vista del divorzio, propter res donatas per le cose donate alla moglie durante il matrimonio, propter res impensas per le spese erogate dal marito sui beni dotali).Giustiniano abolisce l’actio rei uxoriae e la sostituisce con un’actio ex stipulatu.Filii familias: liberi e cittadini romani, alieni iuris sottoposti alla patria potestas del p.f. , privi di capacità giuridica. Nati da matrimonio legittimo (caduti sotto la patria potestas del padre sui iuris o dell’avo paterno se il padre è alieni iuris) o per adozione (adrogatio se prima era sui iuris, adoptio se prima era alieni iuris). Adrogatio: con la partecipazione dei comitia curiata (assemblea popolare). Il pontefice, avendo già compiuto le indagini necessarie, interroga i soggetti interessati sulle rispettive volontà di adrogare ed essere adrogato. A risposta positiva, rivolge rogatio al popolo, il quale da il suo assenso. In età classica si ammette adrogatio per rescriptum principis. Effetti adrogatio: l’adrogato diventa filius familias, passa da sui iuris ad alieni iuris sotto la potestas del p.f. adrogante. I beni e i diritti soggettivi che fanno capo all’adrogato sono acquisiti dall’adrogante. I debiti contratti in precedenza dall’adrogato iure civili si estinguono. Adoptio in senso stretto: riguarda un alieni iuris filius familias il quale passa dalla famiglia di origine alla famiglia dell’adottante, spezzando iure civili ogni vincolo con la famiglia d’origine; cessa la patria potestas del padre che lo ha dato in adozione. Il padre mancipa per tre voglio il figlio all’adottante il quale, acquistandolo in causa mancipii, dopo la prima e la seconda mancipatio lo manomette. Con la terza mancipatio il padre perde la patria potestas, l’adottante rimancipa il figlio al padre, il quale acquista l’adottando come persona in causa mancipii (non più come filius). Il magistrato pronunzia poi addictio in favore dell’adottante. Legittimazione: età postclassica, i figli nati fuori dal matrimonio diventano figli legittimi e cadono sotto la potestas del padre naturale quando i genitori si uniscono in matrimonio legittimo.

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Posizione personale dei filii: soggezione al potere personale del p.f., il quale esercita ius vitae ac necis.Rapporti patrimoniali: filii privi di capacità giuridica, acquistano al p.f. ma non lo obbligano. Per gli illeciti sanzionati da azioni penali il p.f. è convenibile con azioni nossali. I filii possono essere titolari di un peculio e possono contrarre obbligazioni naturali rispetto al p.f.; i filii maschi possono assumere, con atto lecito e rispetto ai terzi, obligationes civiles ( i terzi creditori da atto lecito possono procedere con azioni di cognizione per accertare il credito e conseguente sentenza di condanna; per l’esecuzione della sentenza non adempiuta spontaneamente i creditori avrebbero dovuto attendere che sul filius cessasse la patria potestas) si applica il regime della responsabilità adiettizia (non si può agire in via esecutiva contro i filii). Macedoniano vieta i mutui in denaro ai filii familias. Peculio castrense: Augusto concesse ai filii familias militari di potere disporre validamente per testamento dei proventi del servizio militare e dei beni acquistati con tali proventi (in generale tutti i beni acquistati in relazione al servizio militare). Il filius ne può disporre sia mortis causa, sia inter vivos, a titolo oneroso o gratuito. Il pater non ne può fare ademptio. Peculio quasi castrense: insieme dei guadagni, dei beni e dei diritti acquistati dal filius con i proventi ricavati dall’esercizio di funzioni civili a servizio dello Stato, dall’esercizio di attività forensi e del sacerdozio. Bona adventicia: il filius, in età postclassica, ottiene la proprietà dei beni provenienti da successione materna, poi dei beni provenienti comunque dal lato materno… con Giustiniano di tutti i beni in ogni modo acquistati dal filius purchè non provenienti dal padre. L’amministrazione e il godimento dei bona adventicia spetta comunque al pater familias, che non li può alienare. Cessazione status filius familias: i figli possono essere emancipati dal proprio pater e diventare personae in causa mancipi; in caso di adoptio i filii cadono sotto la patria potestas di un altro pater familias, la moglie può cadere sotto la manus del marito, i filii possono uscire dalla familia di appartenenza in conseguenza di capitis deminutio. Cessata la patria potestas, il filius diventa sui iuris,.La patria potestas si estingue normalmente con la morte del pater familias (o la sua capitis deminutio maxima o media) . I filii diventano tutti sui iuris, i maschi diventano patres familias, raccogliendo in una nuova familia tutti i figli, per nascita o adozione…Emancipatio: per consentire a un filius familias di diventare sui iuris ancora vivo il pater, si fa riferimento alla norma delle XII tavole che sancisce la perdita della patria potestas a carico del padre che mancipa per tre volte il filius. Tre mancipationes successive a persona di fiducia, seguite, la prima e la seconda, da manumissio; si estingue la patria potestas, il figlio si trova in causa mancipii del terzo fiduciario, il quale lo rimancipa al padre; il padre manomette il figlio, il quale diventa sui iuris. Il figlio emancipato cessa di appartenere alla familia di origine (spezza i vincoli di agnatio) e subisce una capitis deminutio minima. Donne in manu: persone libere soggette a potestà, condizione giuridica acquistata per effetto della conventio in manum (le donne sui iuris cadono sotto la manus del marito e diventano alieni iuris, le filiae familias cessano di appartenere alla famiglia di origine ed entrano a far parte di quella del marito)La conventio in manum si compie mediante: Usus: convivenza coniugale protratta per un anno. La donna può interromperla

allontanandosi per tre notti consecutive da casa del marito (usurpatio trinoctii).

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Confarreatio: pronuncia di certa verba in presenza di dieci testimoni, con l’intervento degli sposi e la partecipazione di sacerdoti di rango elevato si consuma un sacrificio a Giove.

Coemptio: mancipatio adattata, oggetto è la donna, mancipio dans è la donna stessa se sui iuris o il suo pater familias, mancipio accipiens è il marito se sui iuris o il suo p.f.

La donna in manu nella sua famiglia è filiae loco rispetto al marito, neptis loco rispetto al suocero p.f., sororis loco rispetto ai suoi figli… Per la cessazione della manus si ha la diffarreatio, rito uguale e contrario alla confarreatio. Parentela e affinitàAgnatio: vincolo tra più componenti della stessa famiglia, parentela civile esclusivamente in linea maschile che prescinde dal vincolo di sangue, riguarda solo i cives. Può mancare, es. manca tra p.f. e figli adottivi. Con la morte del p.f. la familia proprio iure dicta si spezza in tante familiae quanti erano i filii familias, il vincolo di agnatio però non si estingueva familia communi iure, composta dall’insieme di persone libere e cives che sarebbero state sotto la potestas dello stesso p.f. se fosse stato ancora in vita. Il vincolo di agnatio si estingue per emancipatio, datio in adoptionem, coemptio di una filia, conventio in manum, diffarreatio e adrogatio. Si estingue anche per perdita della cittadinanza e della libertà.Cognatio: parentela di sangue sia in linea maschile sia in linea femminile. Stessi effetti giuridici dell’agnatio. Parentela in linea retta (ascendenti e discendenti tra loro, genitori e figli, nonni e nipoti..) o in linea collaterale (quanti hanno un ascendente in comune, fratelli e sorelle, zii e nipoti…). Computo dei gradi risalendo all’ascendente comune (capostipite) e discendendo al parente in relazione al quale si vuole stabilire il grado. Adfinitas: legame che unisce un coniuge ai parenti (agnati e cognati) dell’altro coniuge. Affini in linea retta di primo grado suoceri rispetto a generi e nuore, affini in linea collaterale di secondo grado ciascun coniuge con i fratelli e sorelle dell’altro coniuge. Alimenti: mezzi di sostentamento tra agnati e tra cognati. Viene sanzionato extra ordinem un reciproco dovere alimentare tra genitori e figli, presto esteso agli altri parenti in linea retta, a prescindere dal vincolo potestativo.Capitis deminutio: mutamento di status per cui si spezzano i precedenti vincoli di agnatio.

Perdita status libertatis capitis deminutio maxima Perdita status civitatis capitis deminutio media Mutamento status familiare capitis deminutio minima

Limitazioni alla capacità giuridicaInfamia: colpisce le persone che, per comportamenti riprovevoli loro imputabili, per l’esercizio di determinate attività o per la condanna subita in certi giudizi, vanno incontro a disistima sociale (es. persone dedite a mestieri turpi – prostitute, gladiatori -, condannati per taluni crimina e condannati in azioni famosae, debitori che proseguono nell’inadempimento nonostante la proscriptio). Gli infami vanno incontro a gravi incapacità di diritto pubblico, divieto di postulare pro aliis (proporre istanze giudiziare nell’interesse altrui), nominare cognitores e procuratores ad litem nell’interesse altrui. Alle feminae probrosae (donne di cattiva reputazione) è negata la capacitas di acquistare eredità e legati.

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Donne: escluse dall’esercizio della patria potestas, dagli uffici di tutore e di curatore, non possono rappresentare altri in giudizio, divieto di postulare pro aliis e intercedere pro aliis (garantire o assumere obbligazioni nell’interesse altrui).Capacità di agire: idoneità ad operare direttamente nel mondo del diritto, a compiere personalmente atti giuridici. Riconosciuta anche agli alieni iuris in maniera limitata.Età: distinzione tra impuberi (coloro che non hanno raggiunto la capacità fisiologica di generare) e puberi (coloro che hanno raggiunto la capacità di generare o ne hanno le apparenze). Per le femmine 12 anni, per i maschi prima ispezione corporale, poi 14 anni.Fra gli impuberi si distinguono infantes (fanciulli fino ai 7 anni, non ancora in grado di un eloquio ragionevole) e infantia maiores (impuberi oltre i 7 anni). Ai puberi si riconosce capacità di agire, pienamente ai maschi; negata del tutto agli infantes, riconosciuta in parte agli infantia maiores (possono compiere solo negozi che comportano l’acquisto di un diritto, non atti di alienazione o atti dispositivi). Tutela impuberum: gli impuberi sui iuris vengono soggetti a tutela, esercitata dal tutore sul pupillo. Tutela legittima: le XII Tavolo chiamano al ruolo di tutore del pupillo l’agnatus

proximus (fratello pubere); Tutela testamentaria: il p.f., temendo di morire prima che il figlio raggiungesse la

pubertà, provvede con tutoris datio testamentaria, a nominare un tutore; Tutela dativa: il pretore ha il potere di nominare, su istanza della madre o di altri

congiunti, un tutore all’impubere sui iuris. Il tutore esercita un potere nell’interesse della familia per la buona conservazione del patrimonio familiare e al contempo assicura al pupillo assistenza e protezione.Poteri del tutore: auctoritas (il tutore è legittimato ad intervenire negli atti negoziali del pupillo infantia maiores interponendo la sua dichiarazione di volontà integrativa), gestione autonoma del patrimonio pupillare, potere di acquistare e trasferire il possesso nell’interesse del pupillo con effetti imputati direttamente all’impubere (oratio Severi, pena la nullità pone il divieto al tutore di alienare fondi rustici e suburbani appartenenti al pupillo, rimane al tutore il potere di alienare beni di scarso valore). La tutela cessa con il raggiungimento dell’età pubere.Responsabilità: actio rationibus distrahendis data all’ex pupillo contro l’ex tutore in duplum per gli abusi compiuti dolosamente a danno del patrimonio pupillare.Actio tutelae in età preclassica, azione reipersecutoria, di buona fede, infamante, per cui il tutore è obbligato a trasmettere gli acquisti fatti a nome proprio e nell’interesse del pupillo.Minori di 25 anni: 200 a.C. lex Laetoria istituisce l’actio legis Laetoriae contro quanti, negoziando con un minore di 25 anni pubere e sui iuris, l’avessero raggirato.Il pretore propose ulteriori rimedi in favore del minore che avesse compiuto negozi a lui pregiudizievoli: l’exceptio legis Laetoriae se il negozio non ha ancora avuto esecuzione, la in integrum restitutio propter aetatem a negozio eseguito.Cura minorum: istituzione della figura del curatore del minore adolescente, con il compito di assisterlo nella gestione degli affari. Il rapporto tra il curator e il minore rientra nella negotiorum gestio, con ricorso alle azioni negotiorum gestorum.Venia aetatis: in età classica il minore di 25 anni può amministrare liberamente il proprio patrimonio e gestire liberamente i propri affari, senza però poter invocare i rimedi pretori in favore degli adolescenti.Furiosi (infermi di mente) e prodigi (incapaci di amministrare i propri beni, tendenza allo sperpero): negata totalmente la capacità di agire, se sui iuris sono soggetti a cura, alla quale

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è chiamato l’agnatus proximus (cura legittima). Quando questo manca il magistrato provvede alla nomina del curator (cura honoraria). I compiti del curator furiosi riguardano sia la persona sia il patrimonio, quelli del curator prodigi riguardano solo il patrimonio.Sordi, muti e altri soggetti colpiti da certe malattie croniche invalidanti sono capaci di agire per il diritto, ma impediti ad operare nel mondo del diritto nomina curatori speciali. Tutela muliebre: la donna pubere, una volta cessata su di lei la patria potestas, e la donna impubere sui iuris, raggiunta la pubertà, passano sotto la tutela del tutor mulieris. Può essere legitima (spetta all’agnatus proximus), testamentaria (prevale sulla legittima, persona designata in testamento dal p.f.), dativa (tutore nominato dal pretore su istanza della donna che non ne avesse alcuno). Il tutor mulieris non gestisce il patrimonio della donna, i suoi compiti sono di assistenza e controllo della gestione del patrimonio.Optio tutoris: in testamento il p.f., anziché nominare il tutore, da alla figlia che sarebbe divenuta sui iuris alla sua morte il tutore che sceglie lei liberamente.Lex Iulia et Papia Poppaea: ius liberorum alle donne con 3 figli se ingenuae o 4 figli se liberte, esonerate dalla tutela, piena capacità di agire.410 d.C. ius liberorum a tutte le donne.Persone giuridiche: entità diverse a cui è riconosciuta capacità di agire.Corporazione: aggregazione di persone con propria organizzazione interna, cui possano far capo diritti e doveri che non siano al contempo diritti e doveri delle persone fisiche che la compongono. Populus Romanus: collettività dei cittadini romani politicamente organizzati, tutto ciò che la riguarda è estraneo al diritto privato.Civitates: municipia (composti da cives Romani) e colonie (composte da Latini coloniarii) capacità giuridica di diritto privato, i rappresentanti possono compiere validamente compravendite, locazioni, mutui, possono stare in giudizio tramite actores, possono acquistare per mezzo dei propri schiavi e mortis causa in forza di testamento. Collegia: associazioni di minore importanza, con scopi di culto o congregazioni di povera gente col fine di provvedere ai riti funebri e al seppellimento dei propri membri. Gli associati hanno la libertò di stabilire uno statuto capacità giuridica di diritto privato.Fondazione: complesso patrimoniale volto a uno scopo considerato titolare dei beni che lo compongono e delle situazioni giuridiche soggettive che a quel complesso patrimoniale si collegano, sì che i rapporti giuridici non facciano capo che alla fondazione stessa.Hereditas iacens: complesso ereditario nell’intervallo tra la morte dell’ereditando e l’accettazione da parte dell’erede. Non appartiene a nessuno – sine domino. Piae causae: pratica di disporre lasciti o donazioni in favore di corporazioni religiose vincolandone il reddito a scopi di culto o di beneficenza.

CAPITOLO V – LE COSERes = oggetto, entità materiale, inclusi gli schiavi.Res corporales (quae tangi possunt = che si possono toccare + diritto di proprietà) e incorporales (quae tangi non possunt = iura, diritti soggettivi o posizioni giuridiche soggettive, anche se questi diritti hanno ad oggetto cose corporali, es. ius successionis per l’eredità, ius utenti fruendi per l’usufrutto).Cose in commercio (possono formare oggetto di proprietà privata e di rapporti giuridici patrimoniale, es le res publicae se si tratta di beni dai quali il populus Romanus trae un’utilità diretta, res humani iuris) o fuori commercio (non possono essere oggetto di proprietà privata, come le res divini iuris, le res sacrae dedicate agli dei, le res religiosae –

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luoghi utilizzati come sepolture –, le res sanctae, le res publicae se destinate all’uso pubblico).Res mancipi (fondi del suolo italico, schiavi, animali da tiro e da soma, servitù rustiche; cose di maggior pregio nella società romana arcaica, si richiede il trasferimento di proprietà attraverso mancipatio) e res nec mancipi (tutte le res che non si qualificano mancipi, per il trasferimento di proprietà è sufficiente la traditio).Beni mobili (animali, oggetti inanimati amovibili, schiavi) e beni immobili (suolo e tutto ciò che vi inerisce stabilmente).Cose fungibili (cose che rilevano in base al peso, numero, misura, per le quali è rappresentabile un equivalente – tantundem) e cose infungibili (cose considerate nella loro individualità).Genere (appartenenza ad una categoria – genus) o specie (cose perfettamente individuate).Cose consumabili (suscettibili di una sola consumazione, si consumano per il fatto stesso di usarle) o inconsumabili (consentono un uso continuato).Cose divisibili (suscettibili di divisione materiale senza perire e senza apprezzabile pregiudizio economico) o non divisibili.Cose semplici (costituiscono una unità naturale, es. schiavo), composte (costituite da + cose semplici congiunte tra loro artificialmente, sempre che le componenti siano riconoscibili es. edificio) e collettive (più cose semplici non congiunte ma considerate collettivamente es. gregge, biblioteca).Frutti naturali (prodotti delle piante e degli animali, divengono propriamente frutti una volta separati dalla cosa madre, prima ne sono partes, frutti pendenti) o civili (corrispettivo ottenuto concedendo una cosa in godimento). Diritti reali: diritti soggettivi su una cosa e a carattere assoluto, opponibili a tutti i membri della collettività (erga omnes). Diritti reali di godimento (attribuiscono, su una cosa di cui altri è proprietario, facoltà di godimento più o meno limitate) o di garanzia (conferiscono al titolare il diritto di soddisfare un proprio credito rivalendosi su una cosa altrui in caso di inadempimento). Proprietà: diritto soggettivo reale per cui al proprietario si riconosce sulla cosa che ne è oggetto una signoria generale, il contenuto è il più esteso ed esclusivo. Elasticità: limitazioni volontarie (es. costituzioni sulla cosa stessa di diritti reali limitati a favore di altri) o legali del diritto di proprietà comprimono le facoltà di godimento del proprietario, che riacquistano pienezza quando la causa delle limitazioni viene meno. Il diritto di proprietà non si perde per il fatto in sé che non venga esercitato, ma sussiste sin quando non si verifichi un fatto che ne determini l’estinzione, es. usucapione. Il proprietario è anche possessore della cosa propria, ma può non esserlo e restare proprietario.Affermazione di appartenenza – dico che questa cosa è mia (mancipatio, in iure cessio, vindicatio della legis actio sacramenti in rem) potere legittimamente acquistato e riconosciuto dal ius più antico dico che questa cosa è mia ex iure Quiritium.Nella tarda età repubblicana compare il dominium ex iure Quiritium – istituto del ius civile riconosciuto e tutelato, con il termine dominus si indica il proprietario. Possono esserne titolari solo i cives, ne sono oggetto res corporales mancipi e nec mancipi, mobili e immobili (solo se res mancipi, quindi sul suolo italico).Origini proprietà immobiliare: le comunità preciviche che contribuirono alla formazione di Roma non conoscevano la proprietà privata, le terre appartenevano alla collettività – ager publicus, lasciate in godimento esclusivo a privati. Da un certo momento delle porzioni di ager publicus cominciarono ad essere assegnate in via definitiva, diventavano propri dei

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privati ex iure Quiritium attraverso la limitatio, rito compiuto con magistrato e agrimensore per stabilire i confini + limes, spazio libero tra due fondi che non può essere usucapito, per ridurre al minimo le interferenze tra vicini. Tra aedes (edifici) di diversi proprietari viene lasciato un ambitus libero, non usucapibile. La limitatio cessa di essere indispensabile da età repubblicana, nasce la possibilità di agri arcifinii – fondi direttamente confinanti, l’importantè è che si assicuri ad ogni proprietario un accesso indipendente.La prima idea di proprietà è quella di un ius utendi et abutendi re sua (diritto di usare e abusare della cosa propria). Il diritto romano non conosce un divieto generale degli atti emulativi, comportamenti del proprietario di un fondo nell’esercizio di un proprio diritto senza trarne vantaggio, ma solo per nuocere al vicino – qui suo iure utitur neminem ledit – chi esercita un proprio diritto non lede nessuno.Fino al 292 (Diocleziano) la proprietà civile immobiliare è esente da tributi; il dominio quiritario si estende illimitatamente in altezza e in profondità. Limitazioni legali alla proprietà: alcune interferenze tra immobili di proprietari diversi devono essere tollerate, perché dipendenti da un uso normale del fondo, es rami d’albero del vicino sporgenti nel mio terreno, solo se sono alti + di 15 piedi. Modi di acquisto della proprietàAcquisto iure civili (effetti riservati solo ai cives, mancipatio, in iure cessio, usucapio) e iure gentium (effetti estesi ai peregrini, occupazione, accessione, specificazione, traditio).Acquisti originari (prescindono da ogni relazione tra chi acquista e il precedente proprietario, possono avere come oggetto una res nullius – occupazione o una cosa altrui – accessione, specificazione; rileva solo l’acquisto in sé e le modalità di attuazione) e derivativi (l’acquisto dipende dalla trasmissione che ne fa il titolare, evidente connessione tra il dante causa e l’avente causa; la proprietà viene acquistata così com’era presso il dante causa – nessuno può trasferire ad altri più di quanto egli stesso abbia). Acquisti costitutivi (taluno diventa titolare di un diritto soggettivo che si costituisce ex novo, in precedenza inesistente, ma ha la sua radice nel più ampio diritto del soggetto che lo costituisce, es usufrutto).Il dominio quiritario si acquistava a titolo originario per occupazione, accessione, specificazione; a titolo derivativo per mancipatio, in iure cessio, traditio, legato per vindicationem, adiudicatio, pagamento della litis aestimatio.Acquisti a titolo universale (l’acquisto dei beni e dei diritti consegue all’acquisto di complessi patrimoniali dalle componenti di per sé non necessariamente definite) o particolare (tutti quelli già menzionati, in cui si acquistano uno o più beni individuati o determinati).Occupazione: presa di possesso di res nullius – animali allo stato selvatico (cacciagione e pesca), cose trovate sulla riva del mare, cose sottratte dai privati al nemico in tempo di guerra, isola emersa dal mare, alveo abbandonato dal fiume, isola formatasi nel letto del fiume. Per occupazione si può acquistare il dominio quiritario delle cose abbandonate se res nec mancipi. Delle res mancipi il proprietario mantiene il dominio finché un eventuale occupante ne fosse diventato proprietario per usucapione. Il tesoro (denaro e preziosi rimasti sepolti in un fondo da epoca remota), se rinvenuto da persona diversa dal proprietario del fondo, spetta metà al dominus fundi e metà a chi lo scopre (con Adriano).Accessione: una cosa corporale – principale – subisce un arricchimento per l’aggiunta di un’altra cosa – accessoria – che non appartiene allo stesso proprietario. Acquisto a titolo

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originario, prescinde dal consenso del dominus della cosa accessoria, è a vantaggio del proprietario della cosa principale. Unione di cose di qualità diversa: organica se ha per luogo la compenetrazione di corpi sì

che la cosa accessoria diventa tutt’uno con la cosa principale (semina effettuata con sementi proprie su terreno altrui, tintura con colore proprio su tessuti altrui, ferruminatio – unione di due oggetti metallici di due proprietari diversi).

Incrementi fluviali: i proprietari dei fondi rivieraschi non limitati estendono il loro dominium fino alla linea mediana del fiume (alveo abbandonato), l’isola di terra affiorata nel mezzo del fiume è di proprietà dei domini dei fondi non limitati opposti, con confine segnato dalla linea mediana del fiume.

Inaedificatio: costruzione di un edificio con materiale appartenente a persona diversa dal proprietario del suolo – superficies solo cedit – il proprietario del suolo diventa automaticamente proprietario anche dell’edificio, ma non necessariamente dei materiali quindi, demolito l’edificio, avrebbero potuto essere utilizzati per altre costruzioni.

Costruzione su terreno proprio con materiali altrui: finché dura la costruzione il dominus fundi non può usucapire i materiali; avvenuta la demolizione il proprietario dei materiali può pretenderne la restituzione con rei vindicatio. Durante l’unione il proprietario ha l’actio de tigno iuncto, penale e in duplum.

Costruzione su terreno altrui con materiali propri: al costruttore non si dava l’actio de tigno iuncto, il proprietario dei materiali mantiene la proprietà quiescente su di essi solo se alla costruzione era in buona fede.

Specificazione: trasformazione di una cosa altrui sino a farne altre cose che appare nuova (es. uva – vino), per i proculiani lo specificatore acquista la proprietà della res nova, per i sabiniani il proprietario della materia ne mantiene il dominio anche dopo la specificazione. Età classica: se la specificazione è reversibile, il dominus materiae mantiene la proprietà; se non è reversibile, lo specificatore acquisisce la res nova.Mancipatio e in iure cessio: la in iure cessio è il risultato di adattamento di strutture processuali a funzioni negoziali, in queste due forme solo chi acquista ha un ruolo attivo sono modi di acquisto a titolo derivativo perché l’acquisto del dominium nel mancipio accipiens o nel cessionario prescinde dall’esistenza dello stesso potere nel mancipante e nel cedente. Trasferiscono la proprietà sulle res mancipi (effetti reali), ma comportano anche il passaggio di possesso solo per i beni mobili, per i beni immobili si richiede la traditio.Traditio: negozio bilaterale che si tiene con la consegna di una cosa, iuris gentium, oggetto beni mobili o immobili, trasferisce il possesso (solo per res corporales). Quando riguarda res nec mancipi trasferisce possesso e proprietà (se fatta dal proprietario).Si può mancare la consegna materiale, in caso di atteggiamento del tradens quando fa conseguire all’accipiens la disponibilità della cosa. T. symbolica (per consegnare le merci contenute in un magazzino si consegnano le chiavi del magazzino), t. longa manu (traditio del fondo valida con l’indicazione dei confini dall’alienante all’acquirente e dichiarazione di voler trasferire l’immobile), t. brevi manu (l’acquirente tiene già la cosa che l’alienante gli trasmette). Costituto possessorio: l’alienante trattiene presso di sè la cosa che vende (es in affitto) e al compratore non viene fatta una materiale consegna, ma la cosa si intende tradita. È traditio in senso proprio solo la consegna in cui la persona che riceve acquista il possesso; non è traditio la consegna della cosa a scopo di custodia o del locatore all’inquilino. Per il passaggio del possesso occorre la concorde volontà di tradens e accipiens di fare acquistare all’accipiens una posizione indipendente in ordine alla cosa che viene

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consegnata. Per il passaggio della proprietà si richiede la volontà delle parti di fare acquistare all’accipiens il possesso uti dominus, quale proprietario.Iusta causa traditionis: ragione per cui si procede a traditio che giustifica l’acquisto della proprietà. Definite: causa vendendi, causa donandi, causa solvendi indice di volere effettivamente trasferire la proprietà. Legato per vindicationem : atto mortis causa, modo di acquisto derivativo a titolo particolare. Disposizione testamentaria con la quale il testatore attribuiva direttamente (do lego) una cosa propria a un terzo, detto legatario – questi acquista sulla cosa legata la proprietà civile una volta che, morto il testatore, il testamento fosse divenuto efficace. Adiudicatio: pronunzia del giudice formulare, trae fondamento dall’omonima parte delle formule dei giudizi divisori (il giudice assegna a ciascuna delle parti una o + res tra quelle comuni oggetto della divisione – cessano di essere comproprietari di quote ideali, diventano proprietari esclusivi di beni determinati – adiucatio costitutiva) e delle azioni per il regolamento dei confini (confini fissati in modo incontrovertibile – proprietà su un terreno definito).Litis aestimatio: condanna pronunziata dal giudice del processo formulare espressa in denaro, il possessore convenuto con la rivendica dal proprietario, una volta soccombente, anziché restituire, subisce la condanna pecuniaria, il cui importo corrisponde al valore della cosa rivendicata. Con l’offerta di pagare la litis aestimatio il convenuto mantiene il possesso della cosa rivendicata e ne diventa proprietario ex iure Quiritium se è una res nec mancipi.Delle res mancipi il convenuto acquista la proprietà pretoria (possesso valido ai fini dell’usucapione).Usucapione: comporta l’acquisto del dominium ex iure Quiritium, riservato ai cives. Requisiti: Res habilis: sono usucapibili le cose suscettibili di dominium ex iure Quiritium che sono

al contempo habiles, idonee ad essere usucapite. Sono escluse le res furtivae (cose rubate) e le res vi possessae (cose di cui taluno si fosse impossessato con la violenza), fino a che non ritornino nel possesso del proprietario.

Possessio: necessario l’animus domini, ovvero l’atteggiamento di coloro che tengono la cosa altrui come propria.

Tempus: le XII Tavole stabiliscono il decorso di due anni per l’usucapione degli immobili e di un anno per le altre cose. Durante questi termini la cosa doveva essere posseduta in modo continuo e non interrotto. Con la morte del possessore il tempus usucapionis procede nell’erede e non si interrompe successio possessionis.Accessio possessionis: il compratore può sommare il suo possesso a quello del dante causa in modo da terminare l’usucapione iniziata dal venditore.

Titulus o iusta causa: ragione oggettiva a base dell’acquisto del possesso tale da giustificare l’acquisto della proprietà per effetto del possesso continuato per il tempo stabilito.Il titolo più frequente è quello pro emptore (titolo del compratore cui il venditore avesse trasmesso il possesso della cosa venduta, ma non la proprietà, o perché il venditore non era proprietario della cosa venduta, o perché si tratta di res mancipi).

Fides: convinzione del possessore di non recare ad altri un ingiusto pregiudizio. Deve sussistere al tempo dell’acquisto del possesso, se viene meno dopo l’usucapione si compie ugualmente.

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Usucapio pro herede: la persona che prende possesso anche di una sola cosa ereditaria, purchè appartenente ad un’eredità giacente, trascorso un anno avrebbe acquistato l’eredità nel suo complesso, pure in difetto di titolo ed anche se in mala fede. Rei vindicatio: difesa del dominium ex iure Quiritium, prototipo delle azioni reali, spetta al proprietario non possessore contro il possessore non proprietario – si agisce con legis actio sacramenti in rem, poi con formula arbitraria (con clausola restitutoria).Il giudice deve verificare che la cosa controversa appartenga all’attore ex iure Quiritium, se non gli risulta o se la cosa è stata restituita, assolve il convenuto. Il giudice condanna solo se il convenuto, invitato a restituire, non lo avesse fatto condanna in denaro, valore della cosa determinato dall’attore mediante giuramento. Il convenuto possessore mantiene il possesso della cosa durante il giudizio, l’attore deve provare di essere proprietario: il convenuto viene assolto solo se l’attore non riesce a dare questa prova, gode del commodum possessionis. L’onere della prova è a carico dell’attore: ogni qualvolta si invocava un modo di acquisto derivativo bisognava provare di aver acquistato in forza di un adeguato negozio traslativo di proprietà, ma anche di aver acquistato dal proprietario. Per l’usucapione bastava che l’attore dimostrasse di avere posseduto la cosa, in buona fede e con iusta causa per il tempo necessario per usucapirla. Il principio della successio possessionis e quello dell’accessio possessionis rendono più agevole la prova dell’attore. Ius retentionis: il convenuto possessore, prima della lite, può aver erogato delle impensae – spese sulla cosa. Ai fini del rimborso può opporre l’exceptio doli, reputandosi iniquo il comportamento dell’attore che insistesse nell’azione senza prima aver rimborsato le spese necessarie (se senza di esse la cosa sarebbe perita o deteriorata) o utili (se migliorano la redditività della cosa); verificata l’exceptio il convenuto sarebbe stato assolto e avrebbe trattenuto la cosa. Il possessore di mala fede non ha diritto ad alcun rimborso. La rivendica deve essere diretta contro il possessore, il quale vi è passivamente legittimato risulta dalla clausola restitutoria. Il convenuto per essere assolto avrebbe dovuto restituire anche i frutti percepiti dopo la litis contestatio e risarcire i danni che la cosa, dopo la litis contestatio, avesse subito per suo dolo o colpa. L’esercizio della rivendica non avrebbe interrotto l’eventuale decorso dell’usucapione in favore del convenuto il possessore che avesse usucapito dopo la litis contestatio doveva ritrasferire all’attore la proprietà con idoneo atto traslativo.Il convenuto che, una volta rimasto soccombente, non avesse restituito la cosa rivendicata, sarebbe stato condannato a pagarne il valore litis aestimatio. Azioni negatorie di servitù e di usufrutto, di ius civile e di natura reale, con clausola

restitutoria, date al proprietario possessore contro quanti esercitassero illegittimamente sul bene servitù e usufrutto.

Actio aquae pluviae arcendae spetta al proprietario di un fondo rustico contro il proprietario del fondo vicino nel caso in cui questi o altri ne avessero alterato lo scorrere naturale delle acque piovane, con la conseguenza che queste confluissero più abbondanti nel fondo dell’attore. Actio in personam, con clausola restitutoria (convenuto deve consentire all’attore di ripristinare lo stato dei luoghi antecedente alle opere pregiudizievoli).

Cautio damni infecti: stipulatio pretoria con la quale il proprietario del fondo da cui si temeva un danno prometteva al proprietario del fondo minacciato di risarcirgli il danno temuto nel momento in cui questo si verifichi.

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Contro il vicino che rifiuti di prestare la cautio il pretore emette un decreto di missio in possessionem, in modo che il proprietario del fondo minacciato abbia libero accesso nell’altro fondo – detenzione utile ai fini di sorveglianza e protezione, non possesso.

Operis novi nuntiatio: vi ricorre l’interessato quando sul fondo del vicino sono in corso opere di costruzione o demolizione ritenute lesive di un proprio diritto (es. il proprietario del fondo vicino gravato da servitù di non sopraelevare inizia a costruire dove non dovrebbe). L’intimato è quindi vincolato a sospendere l’esecuzione dell’opera; se la continua, il pretore emette contro di lui l’interdictum demolitorium, per cui l’intimato sarebbe stato tenuto a demolire quanto avesse costruito dopo la nuntiatio; gli effetti sospensivi dell’operis novi nuntiatio cessano dopo un anno.

Interdictum quod vi aut clan: il proprietario del fondo può ottenere la rimozione della costruzione che taluno avesse realizzato sul fondo di parte attrice vi (nonostante il suo divieto) o clam (clandestinamente, senza chiedere autorizzazione, nella convinzione che sarebbe stata negata).

Actio finium regundorum: utilizzata se, per alterazione dello stato dei luoghi dipendente da forze naturali, non si scorgessero più i confini tra due fondi rustici e sorgesse una controversia a riguardo. Formula con adiudicatio, la pronunzia del giudice ha efficacia costitutiva nel ristabilire i confini.

Azione Publiciana: speciale tutela per quanti, possessori di buona fede e cum iusta causa di una cosa suscettibile d’essere usucapita, ne avessero perduto il possesso prima del compimento dei termini per l’usucapione azione in rem e con clausola arbitraria, a cui è passivamente legittimato colui che avesse in precedenza posseduto la cosa in maniera utile ai fini dell’usucapione. Il giudice avrebbe dovuto accertare se l’attore, prima di perdere il possesso, avesse posseduto la cosa cum iusta causa e in buona fede finge trascorso il termine dell’usucapione, actio ficticia. Può sorgere conflitto tra il proprietario quiritario e il possessore ad usucapionem: secondo i principi dovrebbero prevalere il proprietario. Il possessore ad usucapionem, perduto il possesso prima che fosse trascorso il termine per l’usucapione, avrebbe avuto l’actio Publiciana contro ogni possessore attuale (eventualmente anche il proprietario quiritario), ma il dominus ex iure Quiritium avrebbe opposto l’exceptio iusti dominii, respingendo l’azione Publiciana risolvere la questione a favore del proprietario civile è giusto solo se il possessore ad usucapionem ha acquistato il possesso da un terzo non proprietario. Nel caso in cui il venditore di res mancipi non ne avesse fatto al compratore mancipatio o in iure cessio, ma solo traditio intervenne il pretore, concedendo al compratore, contro la rivendica del dominus alienante, l’exceptio rei venditae ac traditae + possibilità di neutralizzare l’exceptio iusti dominii (in caso di azione publiciana) con la replicatio doli. Proprietà pretoria: il possessore ad usucapionem, legittimato all’azione Publiciana, gode a volte di tutela relativa (prevalendo di fronte ai terzi, ma dovendo cedere di fronte al proprietario civile), a volte di tutela assoluta (anche di fronte al proprietario civile nel caso di res mancipi tradita). Nei casi di tutela assoluta il diritto del proprietario civile è qualificato nudum ius Quiritium, il possessore ad usucapionem tiene la cosa in bonis. Proprietà provinciale: dominium sulle terre dei paesi assoggettati dai Romani e organizzate in province, gravate da imposta compete al Populus Romanus o all’imperatore, il potere dei privati su di esse si dice possessio. In sostanza si tratta di proprietà, per i contenuti del tutto simili a quelli del dominium ex iure Quiritium sui fondi italici.

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I fondi provinciali rientrano tra le res nec mancipi, si trasmettono mediante traditio, non si acquistano per usucapione. Praescriptio longi temporis:il possessore di un fondo che lo avesse posseduto per lungo periodo, convenuto con l’azione reale da chi, assumendosene titolare, ne reclamava la restituzione, può opporre una praescriptio – strumento di difesa del convenuto, non è utile per il recupero del possesso perduto e non è modo di acquisto della proprietà. Vi si estendono i requisiti dell’usucapione, tranne il tempus, stabilito in 10 anni inter praesentes e 20 anni inter absentes.Diritto giustinianeo: si torna a distinguere nettamente la proprietà (diritto soggettivo al possesso) dal possesso e da altre posizioni giuridiche reali istituto unitario, l’imperatore sopprime la qualifica ex iure Quiritium e vi assimila la proprietà pretoria. Non c’è + differenza tra fondi italici e fondi provinciali, tutti assoggettati a imposta fondiaria. Si oscura la distinzione tra negozi astratti di trasferimento e relative causae esterne ad essi: vendita e donazione si considerano al contempo cause e atti causali di trasferimento della proprietà. Costantino istituì una longissimi temporis praescriptio, quarantennale, opponibile, a prescindere da titolo e buona fede, dal possessore di un immobile. Giustiniano riduce il termine a 30 anni, dispone la fusione di usucapio (solo per beni mobili, 3 anni) e longi temporis praescriptio (solo per beni immobili, 10 o 20 anni).L’azione fondamentale a difesa del dominio rimane la rei vindicatio. Consortium ercto non cito: prima manifestazione di comproprietà.Si costituisce automaticamente alla morte del pater familias tra più heredes sui (discendenti soggetti all’immediata potestas del defunto) o si costituisce tramite legis actio fra estranei.Ciascun consorte può, senza il concorso degli altri, sia gestire e fruire delle cose comuni, sia alienarle, disporne per l’intero con effetti verso tutti gli appartenenti al consortium. Per la divisione del consortium: actio familiae erciscundae tra heredes sui e actio communi dividundo tra estranei. Communio di proprietà: volontaria o incidentale (prescinde dalla volontà dei partecipanti, es. per legato per vindicationem in favore di più persone in ordine alla stessa res). Ciascun partecipante – socius – è titolare di una quota ideale del bene più persone non possono essere proprietarie per l’intero della stessa cosa. Ogni comproprietario quindi può alienare la propria quota senza il consenso degli altri, non oltre; può costituirvi pegno e usufrutto, ma non servitù prediali, partecipa alle spese e fa suoi i frutti, risponde dei danni che la cosa comune provoca ai terzi pro quota. Ius prohibendi: ciascun comproprietario può, senza il consenso preventivo degli altri, operare nella gestione e fruizione della cosa comune trattandosi di innovazioni, spetta a ciascuno dei contitolari il diritto di veto. Ius adcrescendi: se un socius rinunziasse alla sua quota, questa si accresce agli altri, a ciascuno in proporzione della misura del suo diritto sulla cosa comune.Manumissio del servo comune: la manomissione da parte di uno dei socii non rende lo schiavo libero, ma da luogo ad accrescimento in favore degli altri comproprietari. Lo schiavo diventa libero solo se tutti i socii compiono l’atto di affrancazione. Actio communi dividundo: rimedio per la divisione dei beni comuni, formula con adiudicatio e condemnatio (esigenza di conguagli in denaro). Non può prescindere dalla divisione (per conteggi e saldi bisogna attendere la divisione giudiziale), nel diritto giustinianeo si ammette la possibilità di esercitare l’actio communi dividundo solo per esigere dagli altri

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contitolari il dovuto in relazione alla gestione della cosa comune, senza dover contemporaneamente procedere alla divisione. Servitù prediali: diritti soggettivi di natura reale per cui il proprietario di un fondo può pretendere dal proprietario di un fondo vicino un comportamento determinato di tolleranza o di omissione. Riguardano solo beni immobili, spettano al proprietario in quanto tale di un fondo segue il fondo, non la persona, non è alienabile separatamente dai fondi. La servitù deve essere utile al fondo dominante, ne deriva la necessità che i fondi siano almeno vicini. Servitus in facendo consistere nequit il proprietario del fondo servente può essere solo tenuto a pati – tollerare o non facere, non a fare qualcosa. Considerando il lato attivo del rapporto, esistono servitù positive (per il cui esercizio il proprietario del fondo dominante non potrà non tenere un comportamento attivo, corrisponde un pati del fondo servente) e servitù negative (il cui esercizio non comporta in sé alcuna attività, vi corrisponde un non facere del fondo servente).Le servitù sono indivisibili e tipiche modus servitutis, precisa le modalità di esercizio della servitù. Sono servitù solo quelle relative a fondi italici. Servitù di passaggio: iter (passaggio a piedi), actus (passaggio con carri e animali) e acquedotto (derivazione di acqua attraverso il fondo altrui).Servitù rustiche (relative a fondi rustici, sono res mancipi) e urbane (relative a edifici, sono res nec mancipi).Nel III secolo il termine servitutes si estende a usufrutto e uso servitù personali. Costituzione: mediante negozi con effetti reali, con mancipatio le servitù rustiche e con in iure cessio

le servitù sia rustiche, sia urbane pactio et stipulatio (patto + stipulatio con oggetto il contenuto di una servitù) deductio servitutis, quando il proprietario di due fondi, nell’alienarne uno mediante

mancipatio, d’accordo con l’acquirente e in forza di una lex mancipii, costituisce servitù fra di essi

legato per vindicationem, il legatario è proprietario di un fondo e l’altro fondo, destinato ad essere servente, è del testatore, dal quale si trasmette all’erede o ad altro legatario per vindicationem.

Le servitù non si costituiscono mediante traditio, perché di tratta di res incorporales, non suscettibili di possesso. Lex Scribonia del I secolo a.C. vieta l’usucapione delle servitù. Estinzione: confusione: i due fondi appartengono allo stesso proprietario remissio servitutis: rinuncia mediante in iure cessio non usus: mancato esercizio continuato per due anni.

Per le servitù urbane (generalmente negative, quindi si esercitano per il fatto stesso di possedere il fondo dominante) la servitù si considera non esercitata dal momento in cui il dominus del fondo servente tiene un comportamento incompatibile con l’esercizio della servitù.

Tutela giudiziaria della servitù: vindicatio servitutis, detta anche actio confessoria da età classica avanzata. Usufrutto: diritto soggettivo reale di usare e percepire i frutti di una cosa altrui, senza alterarne la destinazione economica – il titolare è detto usufruttuario, il proprietario della cosa gravata è detto nudo proprietario.

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L’usufrutto viene riconosciuto come diritto autonomo in seguito alla diffusione dei matrimoni sine manu (la donna non entra a far parte della familia del marito) con la morte del p.f. c’è il rischio che la moglie sui iuris cada nell’indigenza, inoltre c’è il timore che i beni da lei acquistati ex testamento poi vadano alla famiglia originaria e non ai figli, che nel matrimonio sine manu non sono iure civili eredi legittimi della madre prassi di legare alla moglie l’usus fructus di certi beni a partire da metà II secolo a.C. tutelato con vindicatio e qualificato ius. Giustiniano qualifica l’usufrutto, insieme all’usus, come servitus (servitù personale).Può avere ad oggetto cose mobili e immobili, mancipi e nec mancipi, purché inconsumabili e fruttifere. Il testatore può legare l’usufrutto di tutti i propri beni.L’usufruttuario può usare la cosa gravata da usufrutto e percepirne i frutti, i quali diventano suoi dal momento dell’effettiva percezione. Gli acquisti dello schiavo gravato da usufrutto vanno all’usufruttuario se dipendono da un suo esborso o dall’attività dello schiavo, altrimenti vanno al nudo proprietario. Manutenzione ordinaria della cosa a spese dell’usufruttuario. Cautio fructuaria: imposta a garanzia dell’adempimento degli obblighi dell’usufruttuario, stipulatio pretoria con cui l’usufruttuario promette al nudo proprietario la restituzione del bene una volta estinto l’usufrutto e l’uso della cosa con criteri di correttezza. La cautio è pretesa dal nudo proprietario quando l’usufrutto si costituisce con atto inter vivos, se l’usufrutto si costituisce con legato per vindicationem il pretore denega al legatario di usufrutto la vindicatio usus fructus finché non presta la cautio al nudo proprietario.L’usufrutto ha carattere personale, è inalienabile e intrasmissibile agli eredi. L’usufruttuario può cederne l’esercizio, ma comunque il diritto si estingue con la sua morte.Costituzione: legato per vindicationem in iure cessio (modellata sulla vindicatio usus fructus, il cessionario afferma il suo diritto

di usare e percepire i frutti di una res) adiudicatio nelle azioni divisorie, quando il giudice lo ritiene opportuno in sede di

attribuzione delle quote deductio, quando chi aliena la cosa con mancipatio o in iure cessio ne trattiene

l’usufrutto pactio et stipulatioNon si costituisce con traditio perché è res incorporalis, non suscettibile di possesso, né per usucapione. Giustiniano estende all’usufrutto la longi temporis praescriptio con effetti acquisitivi. Estinzione: morte usufruttuario o capitis deminutio avveramento della condizione risolutiva (se contemplata dell’atto costitutivo) scadenza del termine finale (se contemplata dell’atto costitutivo) trasformazione della cosa e della destinazione economica rinunzia consolidazione (il proprietario acquista l’usufrutto e viceversa) non usus (1 anno per mobili, 2 anni per immobili) longi temporis praescriptio dopo GiustinianoTutela giudiziaria con vindicatio usus fructus (azione confessoria)

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Quasi usufrutto: possono essere oggetto di legato di usufrutto anche denaro e altre cose in consumabili, con obbligo al legatario di prestare una cautio con la quale promette la restituzione dell’equivalente una volta estinto l’usufrutto.Usus: il titolare – usuario – ha il diritto di usare direttamente e personalmente la cosa, ma non di percepirne i frutti. Non è divisibile, più usuari eserciterebbero il totale usus sulla cosa, non pro quota.Diritto di superficie: il proprietario di un terreno non può non essere al contempo proprietario della superficie, ma nulla gli impedisce di darla in locazione e venderla (es. inaedificatio). Il superficiario acquista solo un diritto di credito al godimento dell’edificio tutela del superficiario di tipo possessorio con interdictum de superficiebus (contro turbative al godimento anche provenienti da terzi) e azione reale in factum, esperibile contro chiunque tenesse il godimento della superficie al suo posto. Agri vectigales: terre pubbliche che i censori e i municipia erano soliti dare in concessione ai privati (possessores, tutelati con interdica contro turbative e spossessamenti).Le concessioni possono essere a termine, revocabili per mancato pagamento del canone, qualificate generalmente locazioni. Fine I secolo a.C.: azione reale in factum concessa per il recupero del possesso ius in agro vectigalii, trasmissibile mortis causa e inter vivos, vi si possono costituire diritti reali limitati in favore di terzi, il concessionario può esercitare certe azioni spettanti al dominus in sostanza diritto reale di godimento su cosa altrui, sempre soggetto a revocabilità per mancato pagamento del vectigal.Enfiteusi: concessione di terra pubblica, l’enfiteuta è tenuto al miglioramento del fondo e obbligato al pagamento di un canone annuo. Se decide di alienare il fondo enfiteutico, il concedente ha diritto di prelazione; in caso di alienazione a terzi, il concedente ha diritto al 2% del prezzo di vendita. Estinzione: mancato pagamento del canone o dell’imposta fondiaria per oltre 3 anni alienazione del fondo a terzi effettuata senza cura degli adempimenti verso il concedente confusione (proprietario = concedente)Pegno e ipoteca diritti reali di garanzia.Datio pignoris: pegno manuale, consegna di una cosa al creditore in modo che la tenga fino alla soddisfazione del credito, la proprietà della cosa resta a chi effettua la consegna (debitore). Conventio pignoris: patto tra creditore e proprietario di una cosa (debitore) con cui, pur restando la cosa presso il proprietario, si conviene che il creditore ne prenda possesso in caso di inadempimento e la tenga fino all’estinzione del debito. Tutela giudiziaria nella conventio pignoris: interdictum Salvianum, I secolo a.C., data al creditore pignoratizio contro il conduttore di fondi rustici che non paga la mercede convenuta, il creditore prende possesso degli attrezzi di lavoro come pegno a garanzia del pagamento. Interdictum de migrando, spettante al conduttore di immobili urbani contro il locatore che gli impedisca di portare via dall’alloggio le cose ivi immesse, presuppone un regolare pagamento del canone e che le cose non siano state convenute in pegno.Actio Serviana, in factum e di natura reale, esperibile dal creditore pignoratizio contro il possessore attuale della cosa (debitore o terzo), diretta al conseguimento del possesso.Il pegno è validamente costituito da chi abbia la cosa in bonis, ovvero proprietario quiritario o pretorio.

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Il creditore pignoratizio può avere il possesso utile per la difesa possessoria interdettale, ma non il godimento o l’uso (se avesse usato la cosa, avrebbe commesso furtum usus). Il creditore può trattenere la cosa fino all’estinzione del debito.Patto commissorio: il creditore, inadempiente il debitore, acquista in proprietà il bene pignorato. Vietato da Costantino.Ius vendendi: si tiene tacitamente stabilito in ogni dazione e convenzione di pegno, elemento naturale del rapporto di pegno, escludibile con patto contrario. Il creditore pignoratizio è autorizzato ad alienare la cosa in caso di inadempienza, ma non a emanciparla né a farne in iure cessio – può farne solo traditio. In caso di res mancipi il compratore ne acquista solo il possesso ad usucapionem e la proprietà pretoria; in caso di res nec mancipi ne acquista la proprietà quiritaria.La stessa cosa può essere convenuta in pegno a più creditori, in tempi diversi e per obbligazioni diverse precedenze tra i creditori – prior in tempore, potior in iure. Prevale il creditore in favore del quale l’ipoteca è stata convenuta prima.Ai creditori di grado inferiore si da il ius offerenti; offrendo di pagare quando dovuto al creditore di rango superiore, il creditore di grado inferiore gli subentra nel rango.Estinzione pegno: perimento della cosa ad oggetto confusione vendita in esecuzione del ius vendendi inadempimento in forza del patto commissorio (sino a Costantino) exceptio pacti conventi nella rinunzia del creditore longi temporis praescriptio con Giustiniano.Possesso: nasce con la concessione dell’ager publicus ai privati, detti possessores, il loro potere possessio protezione dei possessores contro molestie e spossessamenti con interdica, stessa protezione accordata a quanti avessero l’usus di un immobile ai fini dell’usucapione, estesa poi ai precaristi, ai creditori pignoratizi, ai sequestratari e a tutti quanti tenessero come propria una cosa mobile. Sono esclusi dal possesso i coloni, gli inquilini e gli altri che tengono la cosa in forza di un contratto di locazione, i depositari, i comodatari, gli usufruttuari, i servi e filii familias. Detentori = soggetti che, pur avendo una relazione materiale con la cosa, non vengono riconosciuti possessori nel diritto romano naturalis possessio.Interdetti possessori: volti alla conservazione (proibitori) o al recupero del possesso. Interdictum uti possidetis: riguarda gli immobili, tende a far cessare turbative e molestie, esperibile entro l’anno dal giorno d’inizio delle molestie. Ne fa parte l’exceptio vitiosae possessionis, per cui prevale il litigante fra i due che possiede la cosa in modo non violento, non clandestino e non precario chi ha acquistato il possesso con violenza (vi) gode della difesa possessoria con l’uti possidetis, ma non nei confronti della persona che ha spossessato.Interdictum utrubi: si applica a schiavi, animali e altre cose mobili, vi prevale non il possessore attuale, ma il litigante fra i due che ha posseduto la cosa per maggior tempo durante l’ultimo anno. Interdictum unde vi: riguarda solo i beni immobili, si da entro l’anno alla persona che ha subito spoglio violento del possesso, volta al recupero del possesso perduto. Contiene l’exceptio vitiosae possessionis, tutela solo il possessor iustus.

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Interdictum de vi armata: senza limiti di tempo, spetta alla vittima di uno spoglio violento contro la persona che commette lo spoglio avvalendosi di una banda armata. Non contiene l’exceptio vitiosae possessionis (tutela la vittima anche se possessor iniustus).Il possesso è uno stato di fatto che prescinde dal corrispondente stato di diritto il possessore uti dominus è protetto sia che sia effettivamente proprietario della cosa posseduta, sia che no; è protetto sia contro terzi, sia contro lo stesso proprietario se è lui a violare il possesso. La questione di proprietà va decisa in sede di rivendica, il dominus non possessore, per avere il possesso della cosa propria, deve ricorrere alla rivendica.L’usucapione riguarda solo i possessori uti domini (coloro che tengono la cosa come propria, con animus domini) se non sono già proprietari, lo diventano con il decorso dell’usucapione possesso ad usucapionem, tutela con azione Publiciana.Il possesso ad interdicta è il possesso che da luogo alla tutela possessoria interdittale.I possessori uti domini di norma possiedono sia ad interdicta, sia ad usucapionem; gli altri possessores hanno solo la possessio ad interdicta. Corpus possessionis: riconosciuto a quanti avessero un controllo materiale con la cosa e a quanti ne avessero l’effettiva disponibilità e il controllo. Animus possidendi: intenzione di tenere la cosa nel proprio interesse, in maniera indipendente. Il possesso di una res si acquista dal momento in cui taluno, con l’animus possidendi, ha la possibilità di disporne si conserva finché il corpus perdura senza smettere l’animus, si perde quando viene meno il corpus o l’animus.Nessuno può mutare a se stesso la causa del possesso: chi ha iniziato a tenere una cosa in forza di un titolo, non può pretendere di possederla ad altro titolo per avere mutato da sé il proprio animus, non ha effetto l’interversione del possesso senza intervento di altra persona.Oggetto del possesso: il possesso di una cosa composta non comporta il possesso anche delle singole partes, il possessore dell’intero, durante l’unione, non usucapisce le partes.Il possesso riguarda solo le res corporales (no possesso per usufrutto e servitù, ovvero res incorporales). Il diritto di proprietà non è concepito come ius perché si identifica con la cosa che ne è oggetto. Quasi possessio: coloro che esercitano usufrutto e servitù non sono ritenuti possessori, ma quasi possessori, gli sono concessi in via utile gli interdicta uti possidetis e unde vi.

CAPITOLO VI – LE OBBLIGAZIONIObligatio: vincolo giuridico per cui un soggetto (debitore) è tenuto ad un determinato comportamento (prestazione) nei confronti di un altro soggetto (creditore). Al creditore contro il debitore spetterà un’azione in personam.La prestazione del debitore consiste in un comportamento spesso positivo il debitore inadempiente incorre di responsabilità (posizione di chi deve render conto, esposto al rischio di dover subire una sanzione).L’unico tipo di reazione ammesso agli inizi contro i comportamenti illeciti era la vendetta: l’offensore doveva essere punito con una poena corporale, inflitta dal pater familias del gruppo familiare offeso impossessamento immediato dell’autore dell’illecito. L’offeso può rinunciare alla vendetta se l’offensore offre di pagare una composizione pecuniaria da un certo momento si stabilisce che l’offeso non può rifiutare la composizione pecuniaria offerta dall’offensore riscatto (no obbligazione perché non è una prestazione a cui è tenuto l’offensore).L’idea di obbligazione nasce per gli atti leciti.

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Nexum: gestum per aes et libram, 5 testimoni cives puberi + libripens, ricorso in caso di prestiti di denaro o metalli usati come merce di scambio. Creditore e debitore presenti, creditore pronunzia certa verba com cui afferma per sé un potere costituito sul debitore, il quale ne fa atto di apprensione debitore = nexus, resta persona libera, ma è assoggettato al creditore, il quale esercita sul nexus materiale coercizione, punizioni corporali, sfruttamento lavorativo fino allo sconto del debito. Per liberare il nexus è necessaria la solutio per aes et libram. Con il nexum si costituisce un potere diretto e immediato su una persona, viene abolito dalla lex Poetelia Papiria, 326 a.C.Praedes: nella legis actio sacramenti in rem garantiscono che la parte cui il pretore abbia assegnato provvisoriamente il possesso della cosa controversa la restituisca all’avversario in caso di soccombenza.Vades: garantiscono la ricomparsa in giudizio del convenuto quando l’udienza è rinviata ad altro giorno. Praedes e vades garantiscono il fatto di un terzo. Sponsio: prototipo della stipulatio, vi partecipano un interrogante e un promittente. Il promittente resta vincolato alla promessa (prestazione futura) ed è responsabile in caso di inadempimento obligatio. La pena pecuniaria nata come riscatto per gli atti illeciti viene considerata alla stregua di una prestazione.Quando l’esecuzione per debiti si effettuava per mezzo della legis actio per manus iniectionem, il responsabile era esposto al rischio dell’assoggettamento personale al potere del creditore. Con l’abolizione delle legis actiones l’esecuzione personale rimane, ma gli addicti vengono trattati con minore rigore e si afferma la bonorum venditio (esecuzione patrimoniale in alternativa a quella personale).Dalla sponsio nasce un vincolo giuridico di oportere. Nelle azioni in personam il vincolo di oportere si accompagna ad un vincolo di ius civile. Età preclassica, il pretore concede actiones in personam e nelle formule vengono descritte situazioni di fatto, senza una intentio che esprima un oportere a carico del convenuto contrapposte alle altre azioni che esprimono nell’intentio un oportere del convenuto, azioni in ius. Per i rapporti di diritto onorario, sottostanti ad azioni in personam, la parte obbligata era tenuta in virtù di un’azione – non obligatio, ma actione teneri. Obbligazioni naturali: rapporti non sanzionati da azioni il debitore non può essere costretto all’adempimento (sorgono soprattutto in merito a debiti da atto lecito assunti dagli schiavi in favore di persona diversa dal dominus, obbligazioni assunte dal pupillo senza l’auctoritas del tutore). I rapporti sanzionati sono dette obbligazioni civili. Soluti retentio: il creditore può trattenere quanto adempiuto spontaneamente, in quanto non è proponibile la condictio indebiti.L’obbligazione naturale può essere oggetto di novazione, è valutabile ai fini della compensazione e per essa possono essere costituite garanzie reali e personali. Contenuti della prestazione: Dare – trasferire la proprietà o costituire altro diritto reale. Non basta che il debitore

faccia mancipatio o in iure cessio della cosa, occorre l’effetto di traslazione della proprietà. È considerato inadempiente il debitore che compie l’atto traslativo senza essere proprietario della cosa.

Facere – comprende ogni comportamento diverso dal dare, attività materiale, compimento di un negozio, non facere.

Praestare: ogni possibile prestazioneRequisiti della prestazione:

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Carattere patrimoniale, valutazione in denaro. La stipulazione penale è una stipulatio con la quale una parte promette all’altra di pagare una pena in denaro se la prestazione non dovesse essere eseguita come e quando convenuto anche se la prestazione non ha carattere patrimoniale, così glielo si attribuisce. La poena è convenzionale, stabilita preliminarmente d’accordo tra le parti, ha la sua fonte nella stipulatio. Segue le regole proprie delle obbligazioni da atto lecito ed è perseguibile con l’actio ex stipulatu.

Il creditore deve avere interesse alla prestazione, divieto di contratti in favore di terzi, divieto di stipulatio in cui il debitore promette di compiere una prestazione in favore di un terzo estraneo al negozio. Anche qui può soccorrere una stipulazione penale del tipo “Prometti di darmi 200 se non darai 100 a Caio entro domani?”

L’oggetto della prestazione deve essere un comportamento proprio del debitore.I classici negano validità all’assunzione di responsabilità per comportamenti altrui; negata efficacia ai contratti in favore di terzi, non è valida nemmeno l’assunzione dell’impegno che un terzo estraneo al negozio tenga un certo comportamento

La prestazione deve essere possibile nel momento in cui si compie il negozio. Impossibilità materiale e giuridica (es. trasferire al creditore la proprietà di una cosa già sua) sono equiparate.

La prestazione deve essere lecita (non contraria al diritto oggettivo o al buon costume), pena la nullità.

La prestazione deve essere determinata o determinabile, anche con rinvio ad elementi esterni al negozio compiuto o affidando la precisazione ad un terzo (il quale deve agire con arbitratus bone viri, criteri dell’uomo onesto.

Un’obbligazione non può iniziare dalla persona dell’erede. In tema di stipulatio e mandato si sancisce la nullità del negozio se questo è strutturato in maniera tale che l’obligatio nasca direttamente in capo all’erede di una delle parti ricorso all’ adstipulator – valida la stipulatio per la quale il promittente avrebbe adempiuto in punto di morte + valido il mandato post mortem se è ravvisabile un inizio di esecuzione in vita delle parti. Obbligazioni indivisibili: sempre quelle di facere. Divisibili le obbl. di dare quando la prestazione ha ad oggetto denaro, cose fungibili, cose individuate nella specie. Indivisibili solo se è indivisibile il diritto oggetto della prestazione (es. obbl di costituire una servitù, costituire il diritto di usus).Ovviamente le obbl indivisibili non possono essere adempiute parzialmente regime delle obbl solidali elettive. Obbligazioni alternative: due o + prestazioni, in cui il debitore si libera con l’adempimento di una delle due. La scelta spetta di regola al debitore e costui la può cambiare sino al momento dell’adempimento (ius variandi), spetta al creditore solo se espresso nell’atto costitutivo. Con l’impossibilità sopravvenuta di una delle prestazioni l’obbligazione alternativa diventa semplice e il debitore è tenuto ad adempiere la prestazione ancora possibile. Se l’impossibilità sopravvenuta è imputabile al debitore, il creditore può scegliere tra la prestazione possibile e la stima di quella divenuta impossibile. Obbligazioni generiche: obbl in cui la prestazione ha ad oggetto cose fungibili, nasce da stipulatio o da legato per damnationem, è necessario che l’oggetto sia indicato con ragionevole determinatezza, pena la nullità. La scelta deve orientarsi su res di media qualità. La prestazione non può diventare impossibile per perimento della cosa perché il genus non può perire. Responsabilità contrattuale

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Il debitore è responsabile se l’impossibilità della prestazione è a lui imputabile.Nelle obbl di dare cose determinate, il debitore risponde dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione se essa consegue a un suo comportamento positivo e cosciente (factum debitoris), non importa se voluto o non. Quando il debitore tiene a proprio vantaggio una cosa altrui, con l’obbligo poi di restituirla, risponde per custodia. Il debitore è liberato solo se la prestazione diventa impossibile, per caso fortuito o forza maggiore; in ogni altra ipotesi egli è responsabile. Il depositario risponde solo per dolo (inteso come volontarietà dell’evento dannoso provocato dal comportamento), perché tiene la cosa non a proprio vantaggio, ma a vantaggio del deponente. Commette dolo il depositario che volontariamente provoca il perimento della cosa depositata. In conformità ai criteri della buona fede, è giusto che il debitore risponda dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione sulla base del criterio di custodia.In altri casi il grado di responsabilità del debitore è limitato al dolo o alla colpa colpa = comportamento negligente o imprudente. Culpa lata: colpa grave, nella quale incorre il debitore che non intende quel che tutti intendono, in quanto agli effetti è equiparata al dolo.Culpa levis: la persona non adopera la diligentia propria dell’uomo medio, culpa in abstractoCulpa in concreto: colpa di chi non cura le cose altrui come le cose proprie. Ai criteri di imputazione dell’inadempimento si può derogare con patto contrario nelle obbligazioni da contratto. È nullo il patto di esonero dal dolo.Periculm; rischio dipendente da un evento pregiudizievole per taluno e non imputabile a nessuno. Nelle obbl è solitamente a carico del creditore. Perpetuatio obligationes: divenuta impossibile la prestazione per causa imputabile al debitore, invece di estinguersi si perpetua. Il debitore cade in mora quando, consapevolmente e senza alcuna giustificazione, non adempie il proprio debito. Interpellatio = prassi di invitare il debitore ad adempiere, da quel momento il debitore cade in mora. È superflua in caso di obbl con il termine iniziale previsto nel negozio costitutivo e in caso di obbl nascenti da furto (perché il ladro è sempre in mora).Il debitore moroso è sempre responsabile dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione, il periculum è sempre a suo carico e l’obbligazione, diventata impossibile la prestazione, si perpetua. Nelle fattispecie di iudicia bona fidei il debitore moroso è liberato se prova che, eseguita tempestivamente la prestazione, la cosa sarebbe perita ugualmente; inoltre il debitore moroso deve corrispondere al creditore anche i frutti della cosa dovuta dal momento in cui sia caduto in mora o gli interessi, in caso di debiti pecuniari. Le conseguenze della mora del debitore vengono meno quando lo stesso debitore purga la mora, offrendo di eseguire la prestazione.Il creditore cade in mora quando rifiuta la prestazione offerta dal debitore. Il debitore, divenuta impossibile la prestazione, resta responsabile per dolo soltanto. Se il debitore offre di pagare specificando le cose che offriva in pagamento e queste, rifiutate dal creditore, periscono per cause non riconducibili al dolo del debitore, questi è liberato in forza di exceptio.In caso di obbl pecuniarie, il debitore ha la possibilità di liberarsi depositando la pecunia (dopo averla obsignata, così da renderla riconoscibile) in luogo pubblico.

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La mora accipiendi cessa una volta che il creditore manifesta la concreta disponibilità a ricevere la prestazione. Fonti delle obbligazioni: Contratti (atti leciti con effetti obbligatori, poi negozi giuridici almeno bilaterali in cui si

ravvisa tra le parti un accordo volto a far nascere l’obbligazione) Delitti (atti illeciti extracontrattuali sanzionati da azioni penali) Variae causarum figurae di Gaio (solutio indebiti, vari altri atti leciti con effetti

obbligatori non classificabili tra i contratti per difetto di accordo volto a far nascere l’obbligazione…)

Obbligazioni quasi ex contractu (relative ad atti leciti obbligatori non contrattuali per difetto di consenso) e obbligazioni quasi ex maleficio (relative ad illeciti meno gravi già sanzionati dal pretore con azioni penali)

Contratti: negozi giuridici almeno bilaterali con effetti obbligatori, produttivi dell’obbligazione concordemente voluta dalle parti. Tipici perché sono tipiche le azioni in personam che li sanzionano, esistono dei correttivi (es stipulatio è un contratto in cui la tipicità sta nella forma e non nei contenuti, contratti innominati…)I contratti del diritto romano hanno solo effetti obbligatori, gli effetti reali si riconoscono ad altri negozi giuridici bilaterali non qualificati contractus.Contratti unilaterali (sorgono obbl a carico di una sola persona, es stipulatio, mutuo), bilaterali (sorgono obbl a carico di entrambe le parti, es compravendita, locazione) o bilaterali imperfetti (è obbligata una sola parte, ma può nascere obbl a carico anche dell’altra). Contratti consensuali: l’obbligazione si contrae in virtù del consenso, il quale è necessario e sufficiente (compravendita, locazione, società, mandato, tutti sanzionati da azioni di buona fede). Finché non hanno avuto esecuzione si sciolgono per mutuo dissenso. Contratti reali: l’obbligo si contrae in virtù della consegna della cosa e a partire da quel momento, il consenso è incorporato nella consegna, che può essere una traditio (mutuo –> proprietà, pegno –> possesso).Contratti verbali (l’obbl nasce per effetto della pronunzia di certa verba) o letterali (l’obbl nasce con la materiale registrazione per iscritto di certe operazioni contabili). Il consenso è espresso mediante verba o mediante scriptura. Mutuo: contratto reale unilaterale, una parte (mutuante) consegna all’altra (mutuatario) una somma di denaro o altre cose fungibili con l’impegno del mutuatario di restituire altrettanto dello stesso genere, negozio causale che realizza un prestito di consumo. Con la traditio il mutuatario acquista la proprietà del denaro o delle altre res nec mancipi che gli vengono consegnate – datio. Nasce un’obbligazione sola a carico del mutuatario, che deve restituire l’equivalente di quanto ricevuto. Il periculum è a suo carico. Per la restituzione il creditore mutuante agisce con una condictio, azione per la restituzione del dato, di stretto diritto, in personam e in ius, con formula senza demonstratio, astratta, nell’intentio vi è un dare oportere a carico del convenuto. Il mutuo è un istituto del ius civile, riconosciuto e tutelato anche nei confronti dei peregrini, quindi qualificato iuris gentium.

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Il debitore è tenuto a restituire l’equivalente di quanto ricevuto, non al pagamento di interessi, data la gratuità del contratto. I patti aggiunti sono tutelati solo in via di exceptio, se il creditore vuole ricevere gli interessi deve fare ricorso a una distinta stipulatio. Limite massimo agli interessi, pena la nullità della parte eccedente il limite: fenus unciarium (XII tavole, 100% su base annua), poi 12% in età repubblicana e 6% con Giustiniano. È vietato l’anatocismo, patto per cui gli interessi non pagati avrebbero prodotto altri interessi. Fenus nauticum: prestito marittimo, riguarda somme di denaro date in prestito per operazioni commerciali d’oltre mare, con tassi consentiti pure se al di sopra del limite legale per l’elevato rischio corso durante il trasporto. Periculum a carico del mutuante.Deposito: contratto per cui una parte (deponente) consegna all’altra (depositario) una cosa mobile, con l’intesa che il depositario la custodisse gratuitamente e la restituisse al deponente su semplice richiesta. Il depositario acquista solo la detenzione, non può usare la cosa se non commettendo furtum usus. Per il perimento o deterioramento della cosa è responsabile per dolo, da Giustiniano anche per culpa lata. Il deponente è tenuto a rimborsare al depositario le eventuali spese necessarie e risarcirgli i danni che la cosa gli ha procurato bilaterale imperfetto. Contratto gratuito, la pattuizione di un compenso fa rientrare il rapporto nella locatio operis. Tutela giudiziaria doppia, pretoria e civile: il deponente ha, per la restituzione della cosa, un’actio depositi in factum e un’actio depositi in ius ex fide bona (azioni dirette); il depositario ha un’actio depositi contraria per eventuali spese o danni.Sequestro: se sull’appartenenza di una cosa c’è controversia tra due o + persone, queste possono decidere di affidarla a un terzo sequestratario perché la custodisca, con l’intesa di restituirla al deponente che verrà riconosciuto proprietario. Il sequestratario acquista la possessio ad interdicta; i deponenti hanno l’actio sequestrataria contro il sequestratario per la restituzione della cosa. Per le spese e i danni il sequestratario ha la stessa tutela del depositario. Deposito irregolare: affidamento ad altri di pecunia numerata che l’accipiente, divenuto proprietario, può mescolare con il proprio denaro contante e utilizzare. A richiesta deve restituire l’equivalente.Comodato: contratto reale e bilaterale imperfetto, una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile con l’impegno del comodatario di restituire la stessa cosa; il comodatario acquista solo la detenzione della cosa. Il comodato è un prestito d’uso gratuito nell’interesse del comodatario, il quale può usare la cosa comodata e non deve alcun compenso per l’uso. Il comodatario, perita o deteriorata la cosa, risponde per custodia; ha diritto al rimborso per eventuali spese necessarie erogate sulla cosa e al risarcimento per eventuali danni che la cosa gli abbia procurato.Tutela pretoria e civilistica: azione diretta in favore del comodante per la restituzione della cosa, azione contraria in factum (pretoria) in favore del comodatario per eventuali spese e danni.Contratto di Pegno: rapporto obbligatorio che, per effetto della datio pignoris, si istituisce tra chi da la cosa in pegno (oppignorante – debitore) e il creditore che la riceve. Il creditore pignoratizio che riceve la cosa in pegno assume la veste di debitore perché, estinto il debito, sarà tenuto alla restituzione della res pignerata. Il debitore potrà quindi pretendere la restituzione della cosa.Contratto reale bilaterale imperfetto, per cui l’oppignorante a garanzia di un debito consegna al creditore una cosa con l’intesa che, estinto il debito, la stessa cosa gli venga restituita. Il

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creditore pignoratizio acquista sulla cosa la possessio ad interdicta, ma non può utilizzarla; per perimento o deterioramento risponde per custodia; ha diritto al rimborso di spese necessarie e danni. In età repubblicana il pretore promette un’actio pigneraticia in factum e in personam contro chi, avendo ricevuto una cosa in pegno a garanzia di un proprio credito, una volta estinto il credito non l’avesse restituita.Fiducia: una parte (fiduciante) trasferisce all’altra (fiduciario) la proprietà di una cosa mediante mancipatio o in iure cessio col patto che, verificate certe condizioni, la stessa cosa sarebbe stata ritrasferita in proprietà al fiduciante. Cum creditore (il passaggio di proprietà è a garanzia di un credito del fiduciario, stessa causa del pegno, estinto il debito il creditore-fiduciario deve ritrasferire al fiduciante la proprietà della res) e cum amico (la causa può essere la custodia, il fiduciario deve ritrasferire la proprietà su semplice richiesta). Il fiduciante, nella fiducia cum creditore, può trattenere il possesso, riacquistando la proprietà per usureceptio (usucapione che si compie in un anno a prescindere da iusta causa) evita l’usureceptio solo se lascia la cosa all’altra parte a titolo di locazione o precario. Processo formulare: al fiduciante si da un’actio fiduciae per il riacquisto di proprietà e possesso, in personam, reipersecutoria e infamante (rif a criteri di lealtà e correttezza, alla stregua di iudicia bona fidei). Responsabilità del convenuto per colpa; il fiduciario può far valere con exceptio doli e retentio le proprie eventuali contropretese per spese necessarie e danni, oltre ad avere un’actio fiduciae contraria.Nella fiducia cum creditore la garanzia è assicurata per il fatto in sé che il creditore-fiduciario acquisti la proprietà – prassi di attribuire al fiduciario il ius vendendi (inadempiente il debitore, il creditore-fiduciario può soddisfare il proprio credito vendendo la cosa).Contratti verbali: il consenso è espresso verbis.Stipulatio: carattere astratto, struttura agile anche se formale, ampia gamma di applicazioni – contratto tipico anche se la tipicità attiene alla forma e non ai contenuti. Schema: interrogazione dello stipulante – congrua risposta del promittente (Prometti di darmi cento? Prometto), il quale assume l’impegno di compiere la prestazione indicata dall’interrogante l’obbligazione sorge solo a carico del promittente – c. unilaterale. Necessaria la contemporanea presenza delle due parti, la risposta deve seguire alla domanda entro un tempo breve di risposta (unitas actus). È nulla la stipulatio in cui si riscontra difetto di consenso. Prototipo = sponsio, la più antica fonte di obligatio. Riservata ai cives, effetti di ius civile (nasce un’actio ex stipulatu civile). Nelle forme diverse dalla sponsio, la stipulatio è negozio di ius civile per gli effetti, ma di ius gentium per la fruibilità. L’interrogazione della stipulatio può essere formulata in modo che l’altro prometta di adempiere o allo stipulante o a un terzo, denominato adiectus solutionis causa, il quale può esigere la prestazione solo se il promittente si rivolge a lui per l’adempimento (non è creditore diretto). L’adstipulator è un secondo stipulante che, avuto incarico dal primo, vi si affianca rivolgendo pure lui al promissor invito a compiere in suo favore la stessa prestazione già promessa all’altro – con la risposta positiva del promittente nascono due stipulationes. Per il fenomeno della solidarietà il promittente è liberato con una prestazione soltanto.

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Al promittente possono affiancarsi degli adpromissores, che promettevano di prestare quanto già promesso allo stesso stipulante. Actio ex stipulatu: azione dello stipulante contro il debitore inadempiente. In età repubblicana si usa attestare il compimento della stipulatio con dei documenti scritti (instrumenta); solo in età postclassica si riconosce efficacia al documento in sé. 472: l’imperatore Leone dispone che la stipulatio si possa compiere validamente con l’impiego di parole qualsiasi, anche al di fuori del tradizionale schema. Giustiniano i verba della stipulatio devono presumersi pronunziati salvo prova che le parti non fossero nella stessa città durante la redazione del documento.Dotis dictio e promissio iurata liberti – altri contratti verbali, si compiono uno loquente, con verba pronunziati solo dalla parte che si obbliga. Per la sostanza il consenso della controparte (marito o patrono) non può mancare. Contratti letterali: l’obbligazione nasce litteris, per il fatto in sé della scriptura, che presuppone il consenso manifestato tra le parti. Nomen transscripticium: operazione contabile eseguita dal pater familias nel codex accepti et expensi: Transcriptio a re in personam: il pater familias, creditore di una somma di denaro,

registra nel codex accepti quanto dovuto dal debitore, come se l’avesse incassato, e nel codex espensi la stessa cifra, come se l’avesse data a mutuo al debitore.

Transcriptio a persona in personam: il pater familias, avendone avuto delega da un proprio debitore e d’intesa con un terzo, segna nel codex accepti la somma che quello gli deve e nel codex expensi la stessa cifra, come se l’avesse data a mutuo al terzo – novazione.

Il creditore ha un actio certae creditae pecuniae. Compravendita:contratto consensuale in cui il venditore si obbliga a fare conseguire al compratore il pacifico godimento di una cosa, il compratore si obbliga a pagare al venditore un corrispettivo in denaro nella misura convenuta. Iuris gentium, sanzionata da azioni in ius di buona fede. III secolo a.C. le obligationes nascono per effetto del solo consenso.Il consenso deve essere manifestato, anche tacitamente, attraverso un nuntius o per lettera. Per esigenze probatorie si iniziò a redigere per iscritto un documento che attestasse l’accordo concluso e le condizioni della vendita consenso ha efficacia traslativa del dominio. Giustiniano lasciò alle parti decidere se la vendita doveva essere compiuta per iscritto o oralmente. Ricorso a una caparra per confermare il consenso prestato (nella vendita per iscritto ha valore penitenziale).Oggetto: merx. Res corporales, ma anche eredità, superficie, crediti… ammessa la vendita di cose future, emptio rei speratae (vendita sottoposta a condizione sospensiva che le cose vendute venissero ad esistenza) o emptio spei (vendita aleatoria, non condizionata).Il prezzo deve essere espresso in denaro contante, stabilito liberamente tra le parti. Solo da Diocleziano nasce il principio per cui il prezzo debba corrispondere al valore della cosa venduta (così se il prezzo era inferiore alla metà del valore della cosa – laesio ultra dimidium – il venditore può ottenere la rescissione della vendita).Obbligazioni del compratore: Pagare il prezzo (traditio delle monete) Pagare gli interessi moratori se ritarda il pagamentoActio venditi di buona fede contro il compratore inadempiente. Periculum a carico del compratore. Obbligazioni del venditore:

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Far conseguire al compratore il pacifico godimento della merx (nella vendita di res corporales è tenuto a farne traditio vacuae possessionis)

Risponde per custodia se la merce non consegnata contestualmente alla vendita periva. Actio empti di buona fede contro il venditore inadempiente. Il venditore che vende cosa non propria non è per questo in sé responsabile, purchè faccia conseguire al compratore il pacifico godimento della cosa venduta. La resp del venditore sorge solo se il compratore subisce evizione fatto del terzo che rivendichi con successo, presso il compratore, la cosa venduta. Vizi occulti: vizi o difetti materiali della cosa non manifesti al compratore all’atto della vendita la resp del venditore non discende di per sé dal contratto di vendita. Contro il emancipante del fondo venduto che in seno alla mancipatio avesse, con lex mancipii, precisato l’estensione del fondo, spettava al compratore l’actio de modo agri per il doppio del minor valore del fondo se il fondo stesso risulta di estensione inferiore. Actio ex stipulatu una volta verificato che le qualità promesse con stipulatio non esistono o i vizi dichiarati assenti sono invece presenti. Edili curuli – obbligano i venditori di schiavi e di animali esposti in vendita a dichiarare preliminarmente al compratore i vizi delle res in vendita. Il compratore ha un’actio rehdibitoria (il compratore riottene il prezzo previa restituzione del servo o animale – 6 mesi) e un’actio quanti minoris (per recuperare il minor valore dello schiavo o animale – 1 anno).Patti aggiunti patti risolutivi sospensivamente condizionati, per cui la vendita, nel suo complesso, risulta soggetta a condizione risolutiva. Patto commissorio, a favore del venditore,se il compratore non paga il prezzo entro il

termine convenuto si risolve la compravendita. In diem addictio, a favore del venditore, se il venditore entro un certo termine riceve una

migliore offerta, si risolve la compravendita. Pactum diplicentiae, a favore del creditore, se il compratore dichiara, nel termine

convenuto, di non gradire la cosa, la vendita è risolta.Locazione: contratto consensuale e bilaterale per cui, con l’esplicita previsione di una mercede, il locatore si impegna a mettere a disposizione del conduttore, per un periodo di tempo limitato e con uno scopo preciso, una cosa (mobile o immobile) e il conduttore si impegna a prenderla in consegna, per poi restituirla una volta scaduto il termine convenuto o raggiunto lo scopo previsto. Azioni locati e conducti, in ius ex fide bona, contratto iuris gentium in relazione ai soggetti che ne fruiscono, iuris civilis in quanto agli effetti.Locatio rei: ha ad oggetto cose mobili o immobili (inquilinus = conduttore di immobili urbani, colonus = conduttore di fondi rustici). Il locatore assume l’obbligo di consegnare la cosa, idonea all’uso convenuto ed esente da vizi non dichiarati, e di assicurarne al conduttore il godimento. Il conduttore assume l’obbligo di pagare la mercede, mantenere la cosa nelle condizioni in cui gli è stata consegnata e restituirla alla scadenza.Il conduttore acquista la detenzione della cosa, è responsabile per custodia. Locatio operis: il locatore si obbliga a consegnare una cosa, il conduttore a esercitare autonomamente, ma nell’interesse del locatore, una certa attività relativa alla cosa stessa, sì da raggiungere il risultato convenuto, per poi restituirla al locatore trasformare la res. Il conduttore acquista la detenzione, responsabile per custodia in caso di perimento o deterioramento della res locata. Risponde per imperitia (equiparata alla culpa) per cattiva esecuzione dell’opera. È liberato per impossibilità sopravvenuta dipendente da caso fortuito

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o forza maggiore (il periculum è a carico del locatore, che deve ugualmente pagare la mercede). Se, per difficoltà della navigazione, si è costretti a gettare in mare parte delle merci locate per il trasporto, il rischio dovrebbe essere sopportato dai locatori, ma per la lex Rhodia de iactu, il rischio viene ripartito proporzionalmente tra tutti i locatori delle merci imbarcate sulla stessa nave. Locatio operarum: un uomo libero assume l’impegno di mettere la propria attività lavorativa alle dipendenze di altra persona, la quale si obbliga a pagare, come corrispettivo, una certa mercede. Periculum a carico del datore di lavoro, deve pagare la mercede anche se il lavoratore non presta le suo opere per causa a lui non imputabili. Societas: contratto consensuale bilaterale, eventualmente plurilaterale, per cui i socii convengono di mettere in comune beni e attività lavorative al fine di conseguire un lucro per tutti, previa divisione di profitti e perdite. Iuris gentium (tutelato anche nei confronti dei peregrini) e di ius civile (sanzionato dall’actio pro socio, in ius di buona fede).Il grado di resp del socio è diverso a seconda delle situazioni. Societas omnium bonorum: società più antica, dove i soci convengono di mettere in comune tutti i loro beni, presenti e futuri. Nella società consensuale le parti si obbligano in forza del semplice consenso comunque manifestato, ma è necessario che questo permanga nel tempo – affectio societatis. Scioglimento della società: Reciproco dissenso Manifestazione di voler recedere dal contratto di anche solo un socio Esaurimento dello scopo Impossibilità sopravvenuta di raggiungere lo scopo Morte o capitis deminutio anche di un solo socio Procedura esecutiva per insolvenza con bonorum venditio di anche solo un socio.Profitti e perdite vanno divisi in parti uguali se nulla è convenuto in proposito. È nullo il patto leonino (patto che limita la partecipazione di un socio alle sole perdite e lo esclude dagli utili); è valido il patto per cui non socio partecipi solo agli utili e sia escluso dalle perdite. Per la fraternitas che si stabiliva tra soci e per la fiducia reciproca fra di essi, la condanna dell’actio pro socio è infamante. Il convenuto gode del beneficium competentiae, quindi può evitare la condanna pagando una pena. La societas romana non da luogo alla costituzione di un patrimonio autonomo distinto da quello personale dei soci, né la societas assume rilevanza esterna verso i terzi. Per limitare la responsabilità si svolge l’attività comune per mezzo di schiavi forniti di peculio.Mandato: contratto bilaterale imperfetto per il quale il mandante conferisce un incarico al mandatario, il quale si impegna a eseguirlo. Al mandatario non è dovuto alcun compenso, in quanto se fosse previsto il rapporto potrebbe rientrare nella locatio operis. Il mandato può essere nell’interesse del solo mandante o di terzi.Il mandante ha, contro il mandatario, l’actio mandati directa (infamante); il mandatario ha, contro il mandante, l’actio mandati contraria azioni in ius ex fide bona, iuris gentium.Il mandatario ha l’obbligo di eseguire fedelmente l’incarico e trasferire al mandante beni, diritti e crediti acquistati in relazione al mandato; sul mandante grava l’obbligo di rimborsare al mandatario le spese e risarcire i danni occorsi, e sollevarlo dai debiti assunti. Sistema di rappresentanza indiretta. Per inadempimento o cattiva esecuzione del mandato, il mandatario risponde per dolo.

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Estinzione mandato: Revoca del mandante Rinunzia del mandatario Morte di una delle parti Reciproco dissenso Espletamento dell’incarico Contratti innominati: negotia in cui ciascuna delle parti viene onerata di un dare o di un facere, il cui valore obbligatorio deriva dall’esecuzione data da una delle parti do ut des...Il pretore è il primo a dare efficacia a queste convenzioni, con actiones in factum decretales, nel II secolo a.C. si afferma il principio per cui la parte che avesse fatto la prestazione avrebbe potuto avanzare la pretesa alla controprestazione tramite un actio praescriptis verbis (azione in personam e in ius, in cui l’intentio esprime l’obbligo alla controprestazione del convenuto con il verbo oportere ed è preceduta da praescriptio). La responsabilità del debitore è estesa alla colpa. Unilaterali (si obbliga solo la parte che riceve la prestazione).Condictio causa data causa non secuta: la parte che compie una datio può esperire la condictio extracontrattuale per ripetere quanto prestato nel caso in cui manchi la controprestazione. donazione modale permuta contratto estimatorio – una parte da all’altra una cosa stabilendone il valore, l’accipiente

si obbliga o a venderla e restituire il ricavato nei limiti della stima, o a restituire la cosa stessa

datio ad inspiciendum – una parte consegna all’altra una cosa perché ne determini il valore e la restituisca.

Precario – concessione di un bene che il concedente fa al precarista perché ne goda gratuitamente e lo restituisca a semplice richiesta. Il precarista è tutelato contro terzi con l’interdictum uti possidetis – qualifica di possessore. Il concedente può riprendere possesso della cosa in ogni momento con atto di autodifesa, anche contro la volontà del precarista (interdictum quod precario). Iuris gentium, Giustiniano nega al concedente di poter riprendere possesso della cosa in via di autodifesa.

Nuda pacta: convenzioni, accordi, in qualsiasi forma manifestati, che non rientrano nello schema di alcun contratto tipico. Nella prima età repubblicana l’editto pretorio de pactis diede efficacia limitata mediante l’exceptio pacti conventi – non danno luogo ad obbligazioni. La parte che ne trae vantaggio non può promuovere giudizio, convenuta in violazione del patto avrebbe opposto l’exceptio per essere assolta una volta che il giudice avesse verificato l’effettiva esistenza del patto. I patti aggiunti ai contratti dai quali derivano azioni di buona fede si distinguono tra: pacta adiecta in continenti, contestuali alla conclusione del contratto, per la loro

attuazione può essere proposta la stessa azione di buona fede propria del contratto cui il patto inerisce, sono parte integrante del contratto.

pacta adiecta ex intervallo: successivi alla conclusione del contratto. Giustiniano diede efficacia obbligatoria al patto extragiudiziario con cui due parti convenivano di rimettere all’arbitrato di un terzo scelto di comune accordo la decisione di una controversia tra loro. I classici vi davano rilevanza giuridica indiretta: ciascuna parte prometteva all’altra con stipulazioni penale una pena pecuniaria se la parte promittente non si fosse adeguata alla pronunzia dell’arbitro compromesso patto legittimo.

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Atti leciti non contrattualiNegotiorum gestio: gestione di affari altrui senza mandato, intrapresa con la convinzione che si trattasse di affari altrui e iniziata utilmente, non rilevando se poi l’esito della gestione fosse stato utile o no per il gerito, effetti obbligatori. Ambedue le parti hanno le actiones negotiorum gestorum, diretta per perseguire il gestore e contraria per perseguire il gerito, di buona fede.Obblighi del gestore: portare a termine l’affare intrapreso trasferire al gerito beni e diritti che ricava o avrebbe dovuto ricavare dalla gestione responsabilità per dolo, poi per colpaObblighi del gerito: assumere su di sé le obbligazioni che l’altro contrae in relazione alla gestione rimborso spese e danni al gestoreSistema di rappresentanza indiretta.Gestione della tutela impuberum: cessata la tutela, il tutore dell’impubere deve rendere conto all’ex pupillo della gestione tutelare. L’ex pupillo deve rimborsare all’ex tutore e sollevarlo dai debiti assunti per la gestione. Il tutore risponde per culpa in concreto.Communio incidens (gestione cosa comune) e coeredità seguono gli stessi criteri di responsabilità. Legati obbligatori: legati per damnationem e sinendi modo danno luogo ad obbligazioni tra erede e legatario quando il testamento acquista efficacia. Nel legato per damnationem il testatore, con certa verba, onera l’erede di compiere una prestazione determinata in favore del legatario. Nel legato sinendi modo il testatore pone a carico dell’erede un obbligo di non facere per consentire al legatario di fare qualcosa. Il legatario ha l’actio ex testamento, in personam in ius e di stretto diritto, comporta condanna al doppio in caso di contestazione infondata. Fedecommessi: disposizioni di ultima volontà in favore di terzi che il testatore rimette alla fides dell’erede o del legatario per l’esecuzione. Sanzionati per la prima volta in sede di cognitio extra ordinem, che concede la petitio fideicommissi al fedecommissario (il giudice deve giudicare con criteri di equità).Solutio indebiti: ricorre ogni qual volta un soggetto esegua una datio nell’erronea convinzione di esservi tenuto, e l’accipiens riceva la prestazione inconsapevole che non sia dovuta applicazione della condictio indebiti per la restituzione del dato obbligazione dell’accipiens di restituire l’indebito al solvens, la stessa cosa se è una cosa specifica, l’equivalente per cose fungibili.Applicazioni non contrattuali della condictio = si procede a datio dotis e il matrimonio non ha luogo, il donante sopravvive nella donatio mortis causa… senza la condictio l’accipiens avrebbe realizzato un arricchimento ingiustificato.Delitti: comportamenti determinati che l’ordinamento riprova, tutti rientranti tra gli atti illeciti extracontrattuali. Obligatio = vincolo giuridico esistente tra offensore ed offeso per cui l’uno era tenuto verso l’altro al pagamento di una pena pecuniaria, perseguibile con azione penale furto, rapina, damnum iniuria datum e iniuria trattati nelle Institutiones di Gaio.Criterio generale del dolo: il delitto si imputa al suo autore se commesso col deliberato proposito di provocare all’offeso il pregiudizio che gliene deriva.

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I crimina sono i comportamenti più direttamente lesivi degli interessi della comunità, più gravemente riprovati, sanzionati con pene più gravi e repressi nell’ambito di iudicia publica. Furto: sottrazione illecita di una cosa mobile altrui (amotio rei) – ogni comportamento doloso che, non integrando gli estremi di altri delitti, provocasse ad altri una perdita o uno svantaggio relativo ad una cosa mobile o immobile. Aspetto oggettivo: per configurare il furto, si ritiene sufficiente la contrectatio rei, contatto fisico con la cosa pur senza la materiale sottrazione. Aspetto soggettivo: si richiede la contrectatio fraudolosa, si nega che sia furto la sottrazione di cose ereditarie e la sottrazione di cose tra marito e moglie. Genera furtorum: furtum manifestum: furto commesso dal ladro preso, catturato dal derubato sul fatto il

ladro deve essere fustigato e addictus dal magistrato al derubato. Se il ladro commette il furto di notte o se cerca di difendersi con le armi, il derubato può ucciderlo.

furtum nec manifestum: ogni furto non manifesto pena pecuniaria in duplum, poi perseguibile con l’actio furti nec manifesti in ius.

Età preclassica: actio furti manifesti, azione penale pretoria, il derubato persegue il quadruplo del valore della cosa rubata, esercitata direttamente contro il ladro se è sui iuris, contro l’avente potestà e in via nossale se il ladro è alieni iuris. Le actiones furti sono infamati, vi è attivamente legittimato il derubato che avesse un interesse giuridicamente apprezzabile che la cosa non venisse rubata.Condictio ex causa furtiva: reipersecutoria, vi è ammesso il proprietario della cosa rubata in quanto tale. Nel caso di furto di cosa comodata, il comodante agisce con la condictio, il comodatario con l’actio furti (cumulabili). Rapina: 76 a.C. actio vi bonorum raptorum volta a sanzionare la sottrazione di cosa altrui commessa con violenza, penale e infamante, entro l’anno al quadruplo, dopo l’anno in simplum. Danneggiamento (damnum iniuria datum): lex Aquilia III secolo a.C. articolata in 3 capitoli: uccisione iniuria di schiavi e pecudes altrui poena: maggior valore che lo schiavo o

l’animale ha avuto nell’anno precedente l’uccisione. adstipulator che, in frode allo stipulante, ha estinto il credito mediante acceptilatio

poena: importo del credito estinto. ferimento di schiavi e pecudes, uccisione e ferimento di animali non pecudes, distruzioni

o semplice danneggiamento di cose inanimate poena: maggior valore di schiavi, animali e cose inanimate nei 30 gg precedenti l’evento dannoso.

Actio legis Aquiliae, penale e in ius, contro l’autore del danno. Il pretore estende la tutela aquiliana anche ai non proprietari. L’autore del danneggiamento è responsabile anche per culpa levissima. Giustiniano qualifica l’azione aquiliana: reipersecutoria se il danno è provocato nel momento di maggior valore della res nell’ultimo anno o mese; mista nel caso in cui la cosa avesse perduto valore nell’ultimo anno o mese, la parte della condanna che supera il valore della res al tempo del danno è a titolo di poena.La legge Aquilia punisce il damnum iniuria datum = danno ingiusto, causato da comportamento negligente. Aspetto oggettivo: rileva il danno corpore corpori datum, prodotto direttamente dalla forza muscolare dell’agente all’integrità fisica della cosa. Iniuria: offese arrecate al fisico di un’altra persona.

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Membrum ruptum: lesione fisica con perdita definitiva della funzionalità di un organo – pena del taglione o composizione pecuniaria concordata con la vittima;

Os fractum: frattura di un osso che non comporta perdita della funzionalità dell’organo – 300 assi per un libero, 150 assi per un servo;

Lesioni e altre violenze fisiche minori – 25 assi.Il pretore istituisce nel II secolo a.C. l’actio iniuriarum estimatoria per la persecuzione degli atti dolosi e ingiusti di violenza fisica alle persone, penale e infamante, giudicano i recuperatores, condemnatio con taxatio, intrasmissibile agli eredi. Actio de pauperie: XII Tavole, si riferisce ai danni prodotti da comportamenti spontanei e innaturali dei pecudes, è data contro il proprietario delle bestie, posto di fronte all’alternativa di risarcire il danno o dare a nossa l’animale trasferendone all’attore la proprietà. Dal lato attivo è legittimato il dominus della res danneggiata. Azione nossale, non penale.Obbligazioni quasi ex delicto: derivano dagli illeciti pretori non dolosi, enunciate da Giustiniano nelle Istituzioni. Iudex qui litem suam fecerit: per il giudice che giudica malamente per imperizia, actio in

factum, penale per la parte che ne risente; Effusum vel deiectum: danni a persona provocati da oggetti lanciati o lasciati cadere

dall’alto delle case di abitazione sulla pubblica via, azione penale in factum contro l’habitator. Per i danni a cosa la pena è il doppio dei danni arrecati, per il ferimento di un uomo libero la pena è determinata dal giudice secondo equità, per la morte di un uomo libero pena fissa.

Positum aut suspensum: azione penale, in factum, popularis con pena fissa, concessa contro l’habitator o il dominus della casa sul cui tetto o cornicione fosse stata posata una cosa che, cadendo, avrebbe potuto provocare danni ai passanti. Sorge per il solo fatto della situazione di pericolo, prescinde dall’evento dannoso.

Actiones adversus nautas, caupones, stabularios: per furti e danni a passeggeri e avventori che si verificano sulle navi, nelle locande o nelle stazioni per il cambio dei cavalli, azione penale in factum e in duplum.

Estinzione delle obbligazioni: ipso iure o ope exceptionis, con la compensazione ope iudicis. Solutio: adempimento, dalla prima età preclassica estingue le obbl ipso iure. Compiuta dal debitore o dal terzo nei confronti del creditore. Comporta l’adempimento per intero della prestazione (salvo che il creditore accetti un adempimento parziale o che il debitore goda del beneficium competentiae in virtù di una taxatio nella condemnatio formulare).Se il debitore è tenuto verso lo stesso creditore per più debiti omogenei e non si precisava per quale debito si compisse la solutio, il pagamento si imputava: al debito scaduto, a quello più gravoso per il debitore, a quello più antico; se non ricorre nessuna di queste circostanza, il pagamento è imputato proporzionalmente a tutti i debiti. Datio in solutum: il debitore può compiere una prestazione diversa solo con il consenso del creditore, sempre nei tempi e luogo indicati nell’atto costitutivo, se non risulta il luogo dall’atto la prestazione va compiuta al domicilio del debitore. Remissione del debito: atto col quale il creditore rinunzia ad esigere il proprio credito.Solutio per aes et libram: dinanzi a 5 cives puberi e a un libripens, presente il creditore, il debitore dichiara solennemente di liberare se stesso dal potere del creditore. È necessaria per la liberazione dei nexi dal potere del creditore, per lo scioglimento del vincolo a carico del condannato in un giudizio privato e per l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie da legato

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per damnationem. Effetto estintivo ipso iure, riconosciuto a prescindere dall’adempimento imaginaria solutio. Scompare in età postclassica.Acceptilatio: atto simmetrico e contrario rispetto alla stipulatio (Hai ricevuto quel che ti ho promesso? Sì) l’obbligazione si estingue verbis e ipso iure. Si estinguono mediante acceptilatio solo le obbl nate verbis. Gaio definisce l’acceptilatio imaginaria solutio, la quale produce i suoi effetti indipendentemente dalla causa – negozio astratto. Pactum de non petendo: il creditore può rimettere il debito impegnandosi con semplice patto a non pretendere l’adempimento della prestazione, con efficacia propria dei nuda pacta. Estingue ipso iure le obbligazioni perseguibili con le azioni penali furti e iniuriarum.Transazione: è una specifica causa di negozi astratti e una particolare applicazione del pactum de non petendo. Presuppone una lite in corso tra le parti e queste, per mettere fine alla lite pattuiscono reciproche attribuzioni (tramite stipulatio, la transactio ne è la causa) e rinunzie (pactum transactionis, opponibile mediante exceptio). Nel tardo diritto romano per l’attuazione si diede alla parte interessata l’actio praescriptis verbis contratto innominato.Novazione: sostituzione di un’obbligazione con un’altra per cui la prima si estingue ipso iure e al suo posto sorge la nuova. Si verifica per effetto di una stipulatio che, avendo ad oggetto la stessa prestazione, fa espresso riferimento al rapporto obbligatorio che con essa si vuole estinguere si estinguono anche eventuali garanzie personali e reali e si interrompe il corso di eventuali interessi. Requisiti: Idem debitum Aliquid novi: la nuova obbligazione deve presentare qualcosa di nuovo rispetto alla

vecchia Animus novandi: intenzione delle parti di procedere a novazioneGiustiniano ammette che la novazione possa aver luogo a prescindere dal requisito dell’idem debitum. Stipulatio Aquiliana: novazione oggettiva, in un’unica stipulatio si deduce in maniera generica il corrispettivo pecuniario di ogni debito del promittente verso lo stipulante in modo che, compiuta la stipulatio, il promittente fosse tenuto verso lo stipulante ad una sola prestazione. Delegatio promittendi: l’elemento nuovo nella novazione soggettiva è la persona del creditore o del debitore in seguito a un’autorizzazione unilaterale e informale.D.p. attiva: il debitore (delegato) si impegna con stipulatio con un terzo (delegatario) in seguito all’invito del creditore (delegante).D.p. passiva: un terzo (delegato) si impegna con stipulatio con il creditore (delegatario) su invito del debitore (delegante). Litis contestatio: nelle azioni civili in personam – effetto preclusivo ipso iure il creditore non potrà più agire quindi il suo credito è estinto, se il giudice assolve il convenuto debitore. Tuttavia il debitore rimane tenuto in forza di un vincolo di natura processuale, il condemnari oportere, che si estingue solo con la sentenza di condanna, dando luogo ad obligatio iudicati novazione sia per effetto della litis contestatio, sia per effetto della sentenza di condanna. Compensazione: se il creditore è anche debitore del proprio debitore, crediti e debiti reciproci si estinguono nella misura in cui concorrono. Sino a Giustiniano non esiste la compensazione “legale”.Perché il giudice nei giudizi di buona fede possa procedere a compensazione si richiede che i crediti siano ex eadem causa (dipendano dalla stessa causa, dallo stesso rapporto), non occorre l’omogeneità dei crediti perché la condanna è sempre espressa in denaro.

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Gli argentarii disponevano di sicuri strumenti di riscontro contabile, devono agire cum compensatione nei confronti dei clienti, quindi calcolare il saldo per cui i clienti restano creditori dedotti i debiti. I crediti in questo caso devono essere omogenei. Il bonorum emptor ha l’obbligo di agire cum deductione contro i debitori del fallito, se costoro fossero stati a loro volta creditori dello stesso. Concursus causarum: creditore di una cosa determinata, il quale, dopo che l’obbligazione è sorta, acquista la stessa cosa ad altro titolo – l’obbligazione si estingue ipso iure.Con Giuliano si afferma il principio per cui l’obbligazione si estingue se le due causae sono entrambe lucrative, senza oneri pecuniari per il creditore. Es. l’obbligazione si estingue se Tizio, legatario per damnationem di una certa cosa, acquista da un terzo, la stessa cosa per donazione. L’obbligazione non si estingue se Tizio, legatario per damnationem di una certa cosa, l’acquista perché la compra (la cv è una causa onerosa, non lucrativa).Confusione: le figure di creditore e debitore si riuniscono nella stessa persona.Impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitoreMorte di una parte in certe materieI contratti consensuali si sciolgono per reciproco dissenso e si estinguono ipso iure le rispettive obbligazioni.Con adrogatio e conventio in manum di donne sui iuris si estinguono ipso iure i debiti in precedenza contratti dall’adrogato e dalla donna. Cessione dei crediti: a Roma non era riconosciuta la possibilità giuridica di procedere a cessione di crediti e trasferimento di debiti in modo che passassero inalterati da un soggetto all’altro. Novazione soggettiva previa delegatio promittendi attiva, nella quale la persona che cede

il proprio credito assume il ruolo di delegante, la persona alla quale il credito era ceduto il ruolo di delegatario, il debitore il ruolo di delegato. Cambia la persona del creditore, ma non ha luogo una vera e propria cessione perché il cessionario non subentra nell’identica posizione del cedente il debitore poteva non essere disponibile.

Il cedente può nominare cognitor o procurator ad litem il cessionario, che avrebbe potuto così agire in giudizio contro il debitore con la stessa azione della quale era titolare il cedente. Il cessionario trattiene quanto ricavato è garantito solo a partire dal momento della litis contestatio. Prima di allora il debitore avrebbe potuto adempiere con effetto liberatorio, e il cedente avrebbe potuto in altro modo far estinguere l’obbligazione.

Trasferimento di debiti: su invito del debitore il creditore stipulava e il terzo prometteva quanto dovuto dal debitore (delegatio promittendi passiva) oppure il debitore nominava il terzo cognitor o procurator ad litem perché sostenesse col ruolo di convenuto la lite con il creditore.Obbligazioni parziarie: obbligazioni con pluralità di creditori in cui ogni creditore abbia il diritto di pretendere una parte soltanto dell’oggetto della prestazione o più debitori in cui ciascun debitore abbia il dovere di prestare una parte sola della prestazione. Obbligazioni solidali: obbligazioni con pluralità di creditori o debitori in cui ciascun creditore può esigere l’intero o ciascun debitore può essere tenuto ad adempiere per l’intero. Obbligazioni solidali cumulative:la prestazione è dovuta tante volte quanti sono i creditori o i debitori. Si ritrova nei legati per damnationem quando la stessa cosa è legata dal testatore disgiuntamente a più persone, ogni legatario può pretendere l’intero senza che la prestazione in favore di uno liberi l’erede rispetto agli altri. In caso di res specifica, l’erede presta a un legatario la res, agli altri l’aestimatio. Per gli illeciti sanzionati da azioni penali, se più erano

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gli autori dell’illecito tutti erano tenuti a pagare l’intera pena, senza effetto liberatorio verso gli altri. Obbligazioni solidali elettive: la prestazione è dovuta una volta sola, con l’adempimento da parte di un debitore o verso un creditore l’obbligazione è estinta per tutti. Estinzione o.s. elettive: Adempimento della prestazione Acceptilatio Novazione Impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore Confusione e capitis deminutio (obbl estinta solo nei confronti del creditore o debitore a

cui i fatti si riferiscono) Pactum de non petendo (in rem estingue per tutti, in personam estingue solo per le parti

tra le quali interviene il patto). Litis contestatio: nei iudicia stricta estingue l’obbligazione nei confronti di tutte le parti,

nei iudicia bona fidei finché il creditore non viene soddisfatto sussiste l’obbl a carico dei condebitori non ancora convenuti in giudizio e viceversa.

Contro il concreditore che esige la prestazione gli altri concreditori non hanno specifica azione di rivalsa per pretendere che il ricavato sia diviso fra tutti; il condebitore che compie la prestazione non ha specifica azione di regresso per il rimborso delle parti imputabili agli altri debitori. Le garanzie reali delle obbligazioni attribuiscono al creditore il diritto di rivalersi su una cosa altrui in caso di inadempimento; le garanzie personali si realizzano con l’intervento di un terzo garante che assume di adempiere la stessa obbligazione del debitore principale.Stipulazioni di garanzia – sponsio, da prestare subito dopo la promissio del debitore principale, intervenendo lo sponsor quale adpromissor. L’obbligazione di garanzia si estingue con la morte dello sponsor. Lex Publilia: contro il debitore che entro sei mesi non rimborsa quanto pagato al creditore, lo sponsor può procedere direttamente con la legis actio per manus iniectonem pro iudicato, poi con actio depenni. Fidepromissio: stipulatio con l’utilizzo del verbo fidepromittere. Regime giuridico della sponsio, fruibile sia da cives, sia da peregrini, non vi viene estesa l’azione di regresso della legge Publilia. Fideiussione: stipulatio accessibile a cives e peregrini. Con la morte del fideiussore l’obbl relativa passa agli eredi, possono essere garantite anche obbligazioni diverse da quelle contratte verbis, si può derogare alla regola dell’unità di tempo e di luogo (può essere prestata a distanza di tempo dopo l’assunzione dell’obbligazione principale). Adriano riconobbe che la prestazione fosse divisibile tra più fideiussori dello stesso credito, purché solvibili. Sono nulle le stipulazioni prestate per importi superiori a quelli del debito principale, ma valide se prestate per importi minori. L’estinzione dell’obbligazione principale comporta necessariamente l’estinzione delle obbligazioni di garanzia. L’obbligazione principale si estingue per effetto di solutio, acceptilatio, novazione, pactum de non petendo in rem, litis contestatio; non si estingue se l’obbligazione di garanzia si estingue per confusione, capitis deminutio, pactum de non petendo in personam. Mandato di credito: il garante(mandante) da incarico al futuro creditore (mandatario) di dare a mutuo una certa quantità di denaro a un terzo mandatum pecuniae credendae, al

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creditore spetta sia l’actio certae creditae pecuniae contro il debitore, sia l’actio mandati contraria contro il mandante. Se sono più i mandanti di uno stesso credito, l’esercizio dell’azione contro uno non avrebbe impedito al creditore di ripetere l’azione contro gli altri fino alla completa soddisfazione. Atti in frode dei creditori: tutela delle aspettative dei creditori contro il pericolo che il patrimonio del debitore si riduca oltre misura sino a rivelarsi insufficiente. Es. lex Aelia Sentia sancisce la nullità delle manomissioni dei servi fatte dal debitore in frode ai creditori. Per obbligazioni che il debitore insolvente ha assunto a proprio carico con il proposito di accrescere, aumentando il passivo, la sua situazione di insolvibilità, il pretore denega l’azione al terzo creditore contro il bonorum emptor. Con l’in integrum restitutio ob fraudem gli atti del debitore che ne riducono il patrimonio vengono sostanzialmente revocati. L’interdictum fraudatorium si da al singolo creditore dopo la bonorum venditio, riguarda gli atti di riduzione dell’attivo patrimoniale che il debitore compie in frode ai creditori, è rivolto contro il terzo in favore del quale tali atti sono stati compiuti, restitutoria termine di un anno dal giorno in cui l’istanza avrebbe potuto essere proposta.Requisiti comuni: Eventus damni : l’atto del debitore deve essere tale da aver recato effettivo pregiudizio ai

creditori, avendo ridotto il patrimonio del debitore in maniera tale che esso non è più sufficiente a soddisfare i creditori.

Consilium fraudis : determinazione di realizzare l’eventus damni da parte del debitore Scientia fraudis: conoscenza da parte del terzo che avrebbe tratto vantaggio dall’atto

fraudolento del consilium fraudis del debitore.

CAPITOLO VII – LE DONAZIONILa donazione è una possibile causa di negozi giuridici astratti (mancipatio, in iure cessio, traditio, stipulatio, acceptilatio possono essere compiuti anche donandi causa) il donante, con l’intento di compiere un atto di liberalità, effettua un’attribuzione patrimoniale in favore del donatario a titolo gratuito. Ha effetti variabili: reali quando il donante trasferisce la proprietà o costituisce/estingue diritti reali di godimento – donazioni in dando, obbligatori quando il donante, con stipulatio promette una prestazione – donazioni in obligando, estintivi quando il donante fa acceptilatio del proprio credito – donazioni in liberando. Lex Cincia, 204 a.C. proibisce le donazioni al di sopra di un certo limite, plebiscito nell’interesse dei ceti socialmente più deboli a fronte di sempre più numerose donazioni estorte. Dal divieto sono esclusi i parenti entro il sesto grado e alcuni affini personae exceptae. La lex Cincia è imperfecta in quanto non stabilisce l’invalidità delle donazioni fatte contro il divieto né altre sanzioni; solo il pretore propone un’exceptio legis Cinciae, che giova al donante solo se, trattandosi di donazione in dando o in obligando, non avesse dato esecuzione alla donazione. Quando si tratta di donazioni in obligando e non ricorrono i presupposti del divieto stabilito dalla lex Cincia, il donante, convenuto dal donatario con l’actio ex stipulatu per l’adempimento della stipulatio, avrebbe potuto invocare il beneficium competentiae. Età classica: con la morte del donante vengono meno le limitazioni della lex Cincia, la donazione non può più essere revocata.

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Donazioni ancora revocabili = imperfectae; donazioni non vietate e quelle vietate ma eseguite lo stesso = perfectae. Riforma di Costantino, 323: qualifica della donazione come contractus, riconoscimento di effetti di traslazione della proprietà. Formalità per le donazioni di immobili: forma scritta, consegna della cosa in presenza dei vicini, registrazione presso un ufficio pubblico perfecta, donazione irrevocabile. Giustiniano, Digesta: si esige la traditio per il passaggio della proprietà, efficacia alle donazioni in obligando anche se compiute con semplice patto. Donazioni tra coniugi: fra i mores vi è un principio che vieta le donazioni tra marito e moglie, che comporta la nullità dell’atto compiuto contro il divieto (es. mancipatio fatta dal marito alla moglie donationis causa non da luogo a trasferimento di proprietà). Sono esclusi dal divieto i doni di modico valore, specie se in occasione di particolari ricorrenze, e i beni dall’utilizzo quotidiano.Donatio mortis causa: la causa donandi si combina con la causa mortis. Taluno, credendo di essere in imminente pericolo di vita, o ritenendo di dovere morire prima del donatario, dona una cosa propria trasferendone al donatario la proprietà. Sopravvissuto al donatario o guarito il donante è legittimato all’esercizio della condictio sì da poter pretendere il ritrasferimento di quanto donato viene a mancare la causa per cui prima aveva donato.Giustiniano la parifica ai legati.

CAPITOLO VIII – LE SUCCESSIONI MORTIS CAUSAPassaggio di posizioni giuridiche soggettive da un soggetto a un altro, ferma restando la loro identità. Posizioni giuridiche attive o passive. Chi trasmette è il dante causa, la persona che acquista a titolo derivativo è l’avente causa.La successione può essere a titolo universale (se il successore subentra, per l’intero o per una quota, in un complesso, unitariamente considerato, di posizioni giuridiche soggettive che facevano capo ad altri) o a titolo particolare (se il successore subentra al posto di altra persona in singole determinate posizioni giuridiche soggettive). Inter vivos (in dipendenza di un negozio giuridico inter vivos, es. successione dal lato attivo in favore del p. familias in dipendenza di adrogatio, successione del bonorum emptor dopo la bonorum venditio) o mortis causa (in dipendenza della morte del titolare dei diritti e doveri che passano al successore). Successione mortis causa secondo il ius civileI successori a titolo universale sono gli eredi, il complesso di situazioni giuridiche soggettive che facevano capo al defunto costituisce l’hereditas l’acquisto dell’hereditas da parte degli eredi presuppone la chiamata all’eredità (delazione ereditaria, generalmente momento della morte).La delazione può essere testamentaria (in forza di testamento valido ed efficace, ex testamento) o legittima (ex lege o ab intestato, in forza di legge).Una volta deferita l’eredità, il chiamato diventa heres per il fatto stesso dell’avvenuta delazione, o dove richiesto in seguito ad accettazione. Una volta acquistata la qualità di erede non si perde più e non può essere ceduta. Incompatibilità fra successione testamentaria e ab intestato il de cuius o muore avendo fatto testamento o muore senza averlo fatto. Intrasmissibilità della delazione ereditaria: se il chiamato all’eredità muore prima di avere accettato i suo eredi non potranno acquistare l’eredita del primo decuius.

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Giustiniano introduce la transmissio Iustinianea, riconoscendo agli eredi del chiamato di acquistare in sua vece l’eredità entro un anno dal giorno in cui il dante causa aveva avuto notizia della delazione o dal giorno della delazione stessa se il dante causa non ne aveva avuto notizia. Sono vietati i patti successori, con cui una parte dispone direttamente della propria eredità in favore dell’altra, promette di istituirla erede o dispone di un’eredita futura che avrebbe potuto acquistare da un terzo ancora vivente. La delazione ereditaria, intrasmissibile mortis causa, è a fortiori trasmissibile con atti inter vivos – in iure cessio hereditatis, l’erede volontario ab intestato, prima di accettare, cede l’eredità, così il cessionario diventa egli stesso erede direttamente e immediatamente. Ereditando e heredes non possono essere privi di capacità giuridica, devono essere cives, liberi e sui iuris, sono chiamati anche i nascituri già concepiti al tempo della morte dell’ereditando. Nella successione ab intestato la capacità giuridica in capo all’ereditando doveva sussistere al tempo della morte, in capo agli eredi al tempo della delazione e per gli eredi volontari anche al tempo dell’accettazione. Testamenti factio – successione ex testamento: per la t.f. attiva si richiede capacità giuridica (deve sussistere al tempo della perfezione del testamento e durare senza interruzioni fino alla morte) e capacità di agire (necessaria solo al tempo della perfezione del testamento). Per la t.f. passiva si richiede la capacità giuridica sia al tempo della perfezione del testamento sia al tempo della delazione; per gli eredi volontari la capacità giuridica è richiesta anche al tempo dell’accettazione. Filii familias e servi manomessi nel testamento, anche se non hanno capacità giuridica, possono essere validamente istituiti eredi e diventano giuridicamente capaci con la morte dell’ereditando. Nulla vieta l’istituzione ad erede di filii e schiavi altrui, con l’accettazione questi non acquistano a se stessi ma all’avente potestà accettazione valida solo di seguito ad espresso invito dell’avente potestà (iussus). Gli incapaci non sono chiamati all’eredità, né testamentaria né ab intestato. Se viene istituito erede un incapace, al suo posto viene chiamato l’eventuale substitutus o la sua quota si accresce ai coeredi testamentari. Se sono incapaci tutti i chiamati, si apre la successione ab intestato (si apre anche se nel testatore manca la testamenti factio).Capacitas: lex Iulia de maritandis ordinibus (18 a.C.) e lex Papia Poppaea (9 d.C.) ne parlano a riguardo delle incapacità ad acquistare mortis causa per caelibes (non coniugati in età matrimoniale) e orbi (coniugati senza figli) totale incapacità di acquistare per testamento per i caelibes e metà per gli orbi. La capacitas è richiesta alla morte del testatore (i caelibes la possono conseguire nei 100 giorni successivi).Quanto non acquistato dai non capaces si accresce in favore dei coeredi che fossero discendenti o ascendenti del testatore. Se mancano, il patrimonio diventa caducum e viene devoluto ai coeredi con figli, poi a legatari con figli, per ultimo all’aerarium populi Romani. Caducorum vindicatio: azione extra ordinem per la persecuzione dei caduca da parte dell’erario (fisco da età classica avanzata).Dal regime dei caduca restano fuori le disposizioni testamentarie in favore dei parenti in linea retta e quelle nulle ab inizio (come non scritte). III secolo, Caracalla abolisce i privilegi di coeredi e legatari con figli, stabilisce che, in assenza di coeredi parenti in linea retta del testatore, la quota caducum sia devoluta al fisco. Indegnità a succedere: gli indegni non sono ritenuti incapaci ad acquistare iure ereditario, ma quello che acquistano viene rivendicato extra ordinem dal fisco. Una volta divenuti

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heredes restano tali anche dopo l’azione dell’erario o del fisco, ma il pretore avrebbe denegato le azioni ereditarie contro e a favore di essi. Sono ritenuti indigni: l’uccisore dell’ereditando, l’erede che contesta giudizialmente lo status personale dell’ereditando, chi impedisce all’ereditando di testare o ne impugna il testamento come inofficioso o falso, i rei di adulterio e stuprum…Eredi necessari: sia i sui sia gli schiavi manomessi nel testamento dal dominus e nello stesso testamento istituiti eredi diventano automaticamente eredi con la morte dell’ereditando, senza bisogno di accettazione ma senza possibilità di rinunciare. I sui heredes sono i familiari immediatamente soggetti alla potestas dell’ereditando al tempo della sua morte (filii e filiae familias, donne in manu) – con la morte dell’ereditando acquistano lo status di sui iuris. Solo un maschio può avere heredes sui.Subentrano al decuius sia nell’attivo, sia nel passivo se il passivo supera l’attivo – hereditas damnosa, gli eredi devono onorare il passivo ereditario col proprio patrimonio personale. In età repubblicana il pretore concede ai sui heredes il beneficium abstinendi – pur conservando la qualifica di eredi, possono evitare la praescriptio (insieme alla bonorum venditio avrebbero avuto luogo a nome del defunto, rendendone ignominiosa la memoria). Spesso l’ereditando manometteva nel testamento un proprio schiavo istituendolo erede – erede necessario, ma non essendo sui non avrebbe goduto del beneficium abstinendi e la bonorum venditio sarebbe stata a suo nome. Eredi volontari: altri chiamati all’eredita, sia ab intestato sia ex testamento. Non diventano eredi automaticamente per l’effetto della chiamata, ma di seguito ad accettazione (aditio). Prima dell’accettazione l’eredità è considerata giacente, esposta all’eventualità di usucapio pro herede.Accettazione dell’ereditàCretio: atto formale (fa parte degli actus legitimi), si compie con la pronuncia di certa verba (adeo cernoque) che esprimano la volontà di accettare l’eredità. Ricorso necessario alla cretio quando il testatore, nell’istituire taluno erede, subordina l’istituzione alla condizione che l’istituito accettasse mediante cretio entro un certo termine. Scompare in età postclassica. Pro herede gestio: fuori dai casi in cui il testatore impone la cretio, l’accettazione può anche aver luogo informalmente. Accettazione tacita dell’eredità, comportamenti che indicano senza possibilità di equivoci la volontà di accettare (atti concludenti); dichiarazione espressa e informale di accettazione. Deve essere compiuta personalmente senza condizioni o termini, dopo che ha avuto luogo la delazione (mai prima della morte dell’ereditando). Non si impongono iure civili termini entro cui il chiamato deve accettare, però li può imporre il pretore, dando al chiamato indeciso un tempus deliberandi trascorso il tempus, il chiamato è considerato rinunziante.In età postclassica rimane l’unico metodo di accettazione.Rinunzia all’eredità: non ci sono prescrizioni di forma, non si possono aggiungere condizioni o termini, pena la nullità.Con la successione ereditaria il patrimonio de decuius si fonde con quello personale dell’erede – quando l’hereditas è damnosa, spesso gli eredi volontari si sottraggono all’adizione e i creditori ereditari possono solo agire in via esecutiva sul patrimonio del defunto, con bonorum venditio, che comporta ignominia per il defunto e disonore per gli eredi espedienti: Pactum ut minus solvatur : prima di accettare, i chiamati all’eredità convengono con i

creditori ereditari che, una volta divenuti eredi, avrebbero pagato solo una percentuale

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dei debiti del defunto. Se fossero stati convenuti per un importo maggiore avrebbero opposto l’exceptio pacti conventi

Aditio mandato creditorum : i chiamati accettano l’eredità, ma dietro mandato dei creditori ereditari. Se fossero stati costretti a pagare oltre l’attivo ereditario, avrebbero potuto rivalersi contro i creditori mandanti con l’actio mandati contraria

Beneficium inventarii , Giustiniano: a vantaggio del chiamato all’eredità che, non avendo ancora accettato, entro un mese dalla notizia della delazione, abbia iniziato l’inventario dell’eredità – se accetta l’eredità, paga i debiti del defunto sino alla concorrenza dell’attivo.

Se è l’erede volontario ad essere oberato di debiti e il patrimonio personale insufficiente a soddisfarli, ovviamente i creditori ereditari vogliono salvare il patrimonio ereditario – iniziata l’esecuzione per debiti contro l’erede, il pretore emette un decretum di separatio bonorum, la bonorum venditio per i debiti dell’erede riguarda solo i suoi beni personali e i creditori del decuius possono soddisfarsi interamente sui beni ereditari. Hereditas: complesso unitariamente considerato di corpora (beni in proprietà) e iura (crediti e debiti), possibile oggetto di bonorum venditio e di specifica azione giudiziaria (hereditas petitio). L’hereditas può essere damnosa (il passivo supera l’attivo), può subire incrementi e perdite, è suscettibile di propria autonoma considerazione prima dell’accettazione degli eredi volontari, può essere giacente per un certo periodo universitas. Comprende anche le situazioni soggettive trasmissibili che fanno capo al defunto al tempo della sua morte; non passano agli eredi usufrutto e diritti affini, le potestà familiari, tutela e curatela si estinguono con la morte dei titolari, si trasmette la potestà sui servi insieme al dominium su di essi ius successionis, classificato tra le res incorporales. Gli eredi necessari sono trattati automaticamente quali possessores delle cose già in possesso del decuius; gli eredi volontari, dopo la presa di possesso, vengono considerati continuatori del possesso dell’ereditando – successio possessionis.All’ereditando possono far capo situazioni che non si estinguono con la sua morte, ma che si trasmettono ai più stretti familiari, eredi o no sacra familiaria, ius sepulcri, patronato. Hereditas petitio: azione specifica a tutela dell’hereditas, spettante agli heredes (vindicatio hereditatis. Nelle l.a il rito è quello della legis actio sacramenti in rem, nel processo formulare si agisce con formula petitoria, simile alla rei vindicatio. Legittimazione passiva: nei testi classici l’azione compete contro il possessore di cose ereditaria, purchè possessore pro herede (che assume di essere erede) o pro possessore (chi non adduce alcun titolo al suo possesso). Se il convenuto invoca a giustificazione del suo possesso uno specifico titolo particolare, l’attore avrebbe dovuto procedere con la rivendica, non con l’hereditatis petitio.L’hereditas petitio in età classica viene ammessa anche contro colui che ha accettato di hereditatem difendere per distogliere l’attore dal vero legittimato e per colui che ha cessato dolosamente di possedere prima della litis contestatio. Il convenuto con la petizione di eredità, in buona o mala fede, oltre a restituire i frutti maturati dopo la litis contestatio e a rispondere del suo comportamento doloso e colposo successivo all’istituzione del giudizio, deve anche restituire i frutti precedenti alla lite e restituire le res acquistate con denaro ereditario e i pretia delle cose ereditarie vendute. Coeredità: regime giuridico simile alla comunione di proprietà, ogni erede è titolare di una quota ideale, con diritti e doveri analoghi a quelli del comproprietario sul bene comune. Ius adcrescendi: uno o più contitolari, ognuno in proporzione alla sua quota, in determinate circostanze acquistano automaticamente la quota di altro contitolare. L’accrescimento

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presuppone che uno dei chiamati all’eredità, per incapacità, rinunzia o altro, non divenga coerede – accrescimento ipso iure in favore degli altri chiamati, sempre che questi abbiano acquistato quanto loro deferito. Si deroga al ius adcrescendi: quando trova applicazione la legislazione caducaria quando il testatore provvede alla nomina di un substitutus (sostituzione volgare) quando il testatore istituisce congiuntamente più eredi per la stessa quota. Divisione eredità comune: dalla divisione sono esclusi crediti e debiti ereditari perché vengono imputati direttamente ai coeredi, a ciascuno in proporzione della quota ad ognuno spettante – le obbligazioni (trasmissibili) attive e passive che facevano capo al defunto seguono il regime delle obbl parziarie (se divisibili) o il regime delle obbl solidali elettive (se indivisibili). Actio familiae erciscundae: azione propria per la divisione dell’eredità, fondata nelle XII Tavole, dispone che per essa si proceda con legis actio per iudicis arbitrive postulationem, dopo la legge Ebuzia si procede per formulas. Simile all’actio communi dividundo, formula con adiudicatio – il giudice procede alla distribuzione dei cespiti ereditari in tanti lotti quante sono le quote ereditarie, e mediante adiudicatio li aggiudica ai partecipanti alla divisione, con effetti costitutivi di proprietà.Ad eventuali conguagli il giudice provvede mediante condemnationes – la comunione ereditaria è per questo classificata tra le fonti di obbligazioni. L’arbiter dell’azione deve tener conto di circostanze molteplici, dei modus messi a carico di alcuni eredi dal testatore, delle praeceptiones spettanti ai singoli coeredi sull’asse ereditario indivisio, della certa res da assegnare per rispetto della volontà del testatore all’erede istituito ex certa re.Successione mortis causa secondo il diritto pretorioDall’età repubblicana si sviluppa la successione universale mortis causa pretoria, attuata mediante la concessione della bonorum possessio.Origini: dicere vindicias – il magistrato nella l.a. sacramenti in rem assegna a una delle parti il possesso provvisorio della cosa in contestazione, nel caso di controversia ereditaria assegna il possesso interinale dei beni ereditari. Età preclassica: adozione della formula petitoria, il pretore continua a provvedere all’assegnazione provvisoria del possesso quando sorge questione su quale delle parti sia in effetti nel possesso dell’eredità e debba sostenere la lite nel ruolo di convenuto bonorum possessio assegnata alla persona che appare più probabile erede o che, affermandosi tale, da maggiori garanzie per la restituzione in caso di soccombenza. Tarda età repubblicana: bonorum possessio assegnata alla persona che sembra essere il successore del decuius secondo ragioni di opportunità. Negli editti i pretori indicano i soggetti ai quali avrebbero dato la bonorum possessio.Stato giuridico dei bonorum possessores: bonorum possessor è il successore universale iure praetorio, heres è il successore universale iure civile. Il pretore non può annullare posizioni soggettive acquistare e riconosciute iure civili o crearle – non crea heredes. Ai bonorum possessores assicura posizioni di vantaggio e di svantaggio analoghe a quelle degli heredes civili. Tutela giudiziaria: interdictum quorum bonorum. Il successore pretorio, non al contempo erede civile, non acquista il dominium ex iure Quiritium dei corpora hereditaria, ma ne detiene la possessio ad usucapionem (detiene i corpora in bonis) e ne può diventare

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proprietario civile con il decoso del tempus usucapionis; se ne perde il possesso prima, può recuperare con un’azione analoga all’actio Publiciana. Al bonorum possessor e contro di lui si danno in via utile le azioni che iure civili spettano agli heredes e contro di essi. La bonorum possessio è spesso concessa a soggetti che sono al contempo eredi iure civili, che hanno convenienza a conseguire la doppia qualifica – bonorum possessio adiuvandi iuris civilis gratia. Se viene concessa a soggetti non heredes in presenza di essi, è cum re (se in caso di conflitto il bonorum possessor prevale sull’erede civile grazie all’exceptio) o sine re (se prevale l’erede civile).Bonorum possessor loco heredis: il bonorum possessor succede in luogo dell’erede, hereditas e bonorum possessio sono accostabili per certi profili (es. entrambe sono universitas e ius).La delazione è testamentaria (bonorum possessio secundum tabulas) o ab intestato (sine tabulis o contra tabulis).La delazione dei successibili ha luogo secondo criteri diversi da quelli di ius civili, specificati nell’edictum successorium. I successibili sono chiamati alla bonorum possessio per categorie, ma la delazione ha una durata limitata nel tempo – se il termine per essere ammessi alla bonorum possessio decorre inutilmente, l’istanza viene preclusa a quella categoria e vengono chiamati quelli appartenenti alla categoria successiva.In presenza di testamento valido alla bonorum possessio sono ammessi prima di tutti gli eredi testamentari (b.p. secundum tabulas), altrimenti i successibili ab intestato (b.p. sine tabulis).Tempo: 1 anno per i figli e i genitori dell’ereditando, 100 giorni per gli altri chiamati. I chiamati alla successione pretoria sono tutti volontari, dopo un’istanza degli interessati (petitio) e una datio del pretore agnitio bonorum possessionis. Nel diritto giustinianeo le figure di heredes e bonorum possessores si assimilano. CollazioneCollatio bonorum: introdotta dal pretore per la bonorum possessio ab intestato (sine tabulis e contra tabulas). Il pretore si occupa delle disparità di trattamento tra sui e figli emancipati: gli acquisti compiuti dai sui in vita del pater familias vanno all’avente potestà, mentre quelli degli emancipati sono fatti propri dagli stessi morto il padre, gli acquisti dei sui, rientrando nella massa ereditaria, sarebbero stati divisi tra sui ed emancipati, mentre gli acquisti degli emancipati no. Il pretore addossa quindi ai figli emancipati, pena la denegatio dei mezzi giudiziari loro spettanti, l’onere di procedere a collatio bonorum in modo che del patrimonio loro personale si avvantaggiassero in uguale misura anche i sui che conseguono la bonorum possessio. L’emancipato è tenuto a prestare tante cautiones quanti sono i sui che hanno titolo alla collazione, promettendo loro la quota dovuta dei propri beni personali, detratto il passivo. Collatio dotis: riguarda la figlia cui il padre avesse costituito dote e a cui, sciolto il matrimonio, sarebbero stati restituiti i beni dotali – dei beni dotali si avvantaggia solo la figlia, nonostante provengano dal patrimonio paterno collatio dotis a carico della figlia ancora in potestate al tempo della morte del suo p.f., che concorre alla bonorum possessio ab intestato nella successione paterna, garantendo così la parità di trattamento tra fratelli e sorelle.Nel diritto postclassico collatio dotis e collatio bonorum confluiscono nella collatio descendentium. Giustiniano estende l’onere della collazione alla successione testamentaria.

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Successione universale ab intestato: si apre in difetto di testamento valido ed efficace. Il momento della delazione ab intestato nella successione civile è lo stesso della morte dell’ereditando, gli eredi sono chiamati all’eredità quando si è certi che non esistono eredi testamentari. I successibili pretori ab intestato sono chiamati alla bonorum possessio sine tabulis una volta trascorsi inutilmente i termini per l’agnitio della bonorum possessio secundum tabulas. Ius civileOrdine di chiamata: sui: persone libere che al tempo della morte del decuius erano assoggettate alla sua

potestas o manus e che alla sua morte sarebbero diventate sui iuris figli in potestate nati da iustae nuptiae e adottivi (non figli illegittimi), moglie in manu del marito, nipoti del figlio premorto, postumi sui (non ancora nati ma già concepiti alla morte del p.f.. Se ci sono più sui, ciascuna stirpe ha diritto ha una quota.Diritto di rappresentazione – successio in locum: ai nipoti ex filio ai quali fosse premorto il padre si assegna globalmente quando sarebbe spettato al padre loro se questi fosse stato ancora in vita.

agnati: persone libere discendenti in linea maschile da un capostipite comune di sesso maschile, sempre che il vincolo di agnatio non si sia spezzato per capitis deminutio agnati non sui: parenti in linea collaterale e maschile (fratelli e sorelle). Gli agnati maschi sono chiamati senza limiti di grado, le donne fino al 2° grado. Agnatus proximus: l’agnato di grado + vicino esclude l’agnato di grado + lontano – no successio graduum. Se esistono più agnati dello stesso grado vengono alla successione tutti per quote uguali, successione per capita, non per stirpi.

gentiles: appartenenti alla stessa gens dell’ereditando (legati all’ereditando da vincoli di parentela reali o supposti), eredi volontari.

Successione del patrono: secondo le XII Tavole il patrono succede al proprio liberto se questi, morto senza avere fatto testamento, non avesse avuto sui heredes – il patrono tiene il ruolo che nella successione degli ingenui aveva l’agnatus proximus. Successione del parens manumissor: il padre è chiamato alla successione civile del figlio emancipato.Diritto pretorioNel ius civile la successione ab intestato è un sistema lacunoso e iniquo: a succedere ab intestato erano solo parenti in linea maschile, non esistono aspettative successorie tra madri e figli nei matrimoni sine manu o tra mariti e mogli, spezzato il vincolo di agnatio in dipendenza di emancipatio o adoptio, i figli, non più in potestate, non erano chiamati alla successione del proprio padre naturale bonorum possessio sine tabulis da età repubblicana. Ordine di chiamata: liberi: sui, figli emancipati, figli dati in adozione già sui iuris al tempo della morte

dell’ereditando, attribuzione per stirpi se vi sono più liberi; legitimi: successibili ab intestato iure civili (sui, agnati, gentiles, patrono e parens

manumissor); cognati: parenti di sangue in linea maschile e femminile, non oltre il sesto grado.

Succedono quelli più lontani se i parenti che li precedono nel grado non avanzano nei termini istanza di bonorum possessio, ammessa la successio graduum. Attribuzione per capita tra cognati di pari grado;

vir et uxor: marito e moglie reciprocamente.

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Ogni soggetto contemplato come heres ab intestato nella successione civile è presente nella bonorum possessio sine tabulis. In virtù dell’edictum successorium gli appartenenti a una classe sono chiamati sia se mancano successibili nella classe precedente sia se esistono e fanno decorrere inutilmente i termini per l’agnitio della bonorum possessio.Per diritto pretorio, i figli succedono alla madre e la madre ai figli, nella classe dei legitimi solo se la madre fosse stata uxor in manu del padre, se no nella classe dei cognati. Senatoconsulto Tertulliano (117/138, Adriano): chiama a succedere ab intestato ai propri figli la donna con ius liberorum (donne ingenue con 3 figli, donne liberte con 4 figli).Senatoconsulto Orfiziano (178, Marco Aurelio): chiama i figli, anche illegittimi, a succedere alla propria madre a preferenza di chiunque. Età postclassica: gli agnati perdono gradualmente la posizione privilegiata che avevano rispetto ai cognati, il trattamento successorio dei parenti in linea femminile si assimila a quello dei parenti in linea maschile, scompaiono le limitazioni alla successione ab intestato delle donne, migliorano le aspettative successorie della madre rispetto ai figli e della vedova rispetto al marito, si ammette la successione in favore e nei confronti dei figli illegittimi, nella successione dei liberti si riconoscono i rapporti di parentela sorti durante la schiavitù, si indebolisce la posizione successoria del patrono.543, Giustiniano: rilievo esclusivo alla parentela di sangue.Eredità vacante: quando nessun erede o bonorum possessor acquista l’eredità, i creditori del defunto hanno via libera per procedere ad esecuzione patrimoniale. Lex Iulia de maritandis ordinibus, 18 a.C.:se non si fa avanti nessun creditore ereditario, l’eredità vacante va all’erario. TestamentoLa chiamata all’eredità o alla bonorum possessio può avere luogo in forza di testamento (la delazione testamentaria prevale su quella ab intestato. Il testamento è un atto unilaterale, mortis causa, personale, revocabile sino all’ultimo istante di vita, con il quale un soggetto dispone delle proprie sostanze per il tempo dopo la propria morte. Può contenere più negozi: l’istituzione di erede non può mancare, pena la nullità dell’atto. Testamento civileTestamento calatis comitiis – compiuto oralmente di fronte ai comitia curiata.Testamento in procinctu – per i militari, i quali possono testare con dichiarazione solenne e formale dinanzi all’esercito romano in armi pronto alla battaglia. Mancipatio familiae: negozio fiduciario con cui il testatore trasferisce il proprio patrimonio a persona di fiducia, il familiae emptor. Il mancipio dans, con lex mancipii, affida al familiae emptor l’incarico di trasferire, subito dopo la morte dello stesso mancipio dans, i singoli cespiti alle persone da lui indicate.Testamento per aes et libram: dal punto di vista formale è una mancipatio familiae, ma il familiae emptor recita una formula dalla quale traspare il carattere fittizio dell’affermazione di appartenenza della familia. Il testatore manifesta solennemente le sue ultime volontà nuncupatio = il testatore enuncia solennemente e con certa verba la propria volontà di testare, per le disposizione e le persone destinatarie si fa riferimento alle tavolette cerate su cui è scritto il testamento vero e proprio. Il testamento per aes et libram può essere compiuto tutto oralmente (nuncupativo totale) o con nuncipatio di rinvio (il contenuto sostanziale dell’atto è tutto nel documento scritto).

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Con la morte del testatore il testamento librale ha effetti immediati dando luogo direttamente alla delazione ereditaria – i designati diventano eredi.Testamento pretorio: per la bonorum possessio secundum tabulas il pretore esige un documento scritto, chiuso e sigillato con il contrassegno di sette testimoni, senza formalità orali.Fino all’età postclassica la forma testamentaria più applicata è quella del testamento per aes et libram; Costantino sopprime poi la necessità della mancipatio e della nuncupatio, accentuando il ruolo dei testimoni – si assimilano testamento civile e pretorio. Regime unitario con Teodosio II, 439: il testamento deve consistere in un documento scritto che il testatore presenta a 7 testimoni, dinanzi ai quali aggiunge la sua firma. I testimoni firmano e sigillano il testamento. Invalidità per inosservanza delle formalità prescritte, per incapacità del testatore, per vizio di forma dell’istituzione di erede, per incapacità degli eredi istituiti. L’invalidità può colpire un testamento anche dopo la sua perfezione: sopravvenienza di un figlio – suus, discendente naturale, figlio adottivo o donna

convenuta in manu e sopravvenienza di un postumo revoca: iure civili il testamento si revoca solo per effetto di un nuovo testamento. Il

testamento per aes et libram rimane valido anche se il testatore rompe i sigilli del documento cancellandone in parte o del tutto i contenuti. Iure praetorio un nuovo testamento avrebbe revocato il precedente, ma il pretore, per il fatto di esigere per la bonorum possessio secundum tabulas un documento scritto con garanzie di autenticità, nega la b.possessio agli eredi istituiti e la concede ai successibili ab intestato.

Istituzione di erede: può essere contenuta solo in un testamento. Caput et fundamentum totius testamentiil testamento deve iniziare con la heredis institutio, ogni disposizione adottata prima è nulla; nessun testamento è valido senza valida istituzione di erede, ha effetto solo se almeno uno degli eredi istituiti acquista l’eredità in base al testamento. Deve essere disposta in termini espliciti e in forma imperativa Titius heres esto.Costanzo (339) abolisce il rigore formale e riconosce valida l’istituzione di erede disposta in qualsivoglia forma che renda la volontà del testatore inequivocabile. Istituzione di erede: cum modo (impone un modus, un comportamento determinato all’erede) cum liberate (manomissione di un servo nel testamento istituendolo erede – necessario) cum cretione (erede a condizione di accettare con cretio entro un certo termine)Possono essere istituite eredi più persone: l’unico erede testamentario è erede per intero (ex asse); più eredi sono eredi per una quota (uncia, espressa in dodicesimi).Heredis institutio ex certa re: istituire un erede per un singolo bene determinato sarebbe stato un contraddizione (l’erede è universale). In età classica si ritenne che l’indicazione della certa res dovesse essere considerata come non aggiunta per salvare la validità dell’istituzione di erede. Nel caso di più eredi, l’indicazione della certa res doveva riemergere all’atto della divisione, così che l’arbiter dell’actio familiae erciscundae ne tenga conto nel procedere alla distribuzione agli eredi dell’asse ereditario.L’heredis institutio può essere disposta sotto condizione sospensiva, non risolutiva o termine finale perché incompatibili col principio di perpetuità della qualifica di erede. Non è ammessa l’istituzione di erede con termine iniziale. Se apposti, termini e condizioni risolutive si considerano come non apposti.

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Sostituzione volgare: istituzione di erede sotto la condizione sospensiva che il primo istituito fosse premorto al testatore, o non avesse accettato l’eredità o la sua istituzione fosse stata senza effetti – il chiamato in subordine al primo istituito si dice sostituto (eredi di primo e secondo grado). La sostituzione prevale sull’accrescimento (deroga al ius adcrescendi).Sostituzione pupillare: presuppone che il testatore istituisca erede un discendente soggetto alla sua immediata potestas – consiste nell’istituzione di un erede al pupillo qualora questi fosse morto ancora impubere, nell’impossibilità di testare. Il testatore nomina un erede al proprio discendente, facendo testamento al suo posto, in deroga al principio di atto personalissimo. Successione contro il testamentoIus civileSecondo la giurisprudenza pontificale i sui heredes devono essere o istituiti eredi o diseredati – la exheredatio deve essere adottata nel testamento e in forma imperativa, esclude il suus dall’eredità. L’omissione avrebbe comportato invalidità del testamento, con apertura della successione ab intestato successione necessaria formale, addossa al testatore l’onere di nominare i sui, non importa se per istituirli o diseredarli.Diritto pretorioTutela disposta dal pretore in favore dei più stretti congiunti del testatore, riguarda i liberi della successione pretoria (che comprendono anche i sui) in favore dei liberi che non fossero stati né istituiti eredi né diseredati dal testatore, il pretore da la bonorum possessio contra tabulas (prevista anche in favore del patrono per la metà dell’eredità del liberto morto senza figli)Querela inofficiosi testamenti: successione contro il testamento in favore di congiunti del testatore, volta a fare apparire infermo di mente il testatore che, senza serio motivo e violando l’elementare dovere di affetto verso i familiari più vicini, avesse escluso il figlio dalla propria successione i centumviri applicano questo espediente, considerando nullo sub colore insaniae il testamento inofficioso. La querela inofficiosi testamenti è una speciale petizione di eredità atta a fare perseguire al querelante la propria quota di eredità ab intestato. Deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro 5 anni dall’adizione dell’eredità da parte dell’erede istituito. Attivamente legittimati i figli del testatore, sui e non (in assenza di figli, genitori, fratelli e sorelle, con maggiori difficoltà probatorie). Esclusi il legittimato che da seguito alla volontà testamentaria, il congiunto che riceve mortis causa dal testatore almeno ¼ di quanto gli sarebbe spettato ab intestato.Passivamente legittimati gli eredi testamentari. Età postclassica: legittimazione attiva dei genitori, di fratelli e sorelle consanguinei e di agnati, a condizione che gli eredi istituiti nel testamento fossero persone turpi. Giustiniano: il congiunto che ha ricevuto qualcosa in testamento (meno della portio debita) è escluso dalla querela ed è ammesso all’actio ad implendam legitimam per integrare la portio debita.Legati: il testamento può contenere disposizioni a titolo particolare – mediante i legati il testatore, con intento di liberalità, attribuisce alle persone indicate singoli beni o singoli diritti, sottraendoli agli eredi.Quattuor genera legatorum: legato per vindicationem: disposto con le parole do lego, accompagnate dall’indicazione

dell’oggetto e del destinatario, ha effetti reali (traslativo di proprietà o costitutivo di servitù o usufrutto), ha ad oggetto beni propri del testatore;

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legato per damnationem: disposto con le parole heres meus damnas esto, integrate dall’indicazione della persona del legatario e dell’oggetto della prestazione. Il testatore fa così carico all’erede di compiere una prestazione di dare o di facere in favore della persona indicata, dando luogo a obligatio. Può avere ad oggetto cose del testatore, dell’erede o di terzi;

legato sinendi modo: disposto con le parole heres meus damnas esto + imposizione all’erede di consentire (sinere) qualcosa, es. che il legatario prendesse possesso di una cosa determinata, appartenente al testatore o all’erede. Con la presa di possesso il legatario sinendi modo acquista la proprietà delle res nec mancipi o il possesso ad usucapionem delle res mancipi

legato per praeceptionem: esige l’impiego dell’imperativo praecipito, preceduto dal nome del legatario e dall’indicazione dell’oggetto, è un legato di proprietà quindi può avere ad oggetto solo cose proprie del testatore.

Senatoconsulto Neroniano (54/68 d.C.) – conversione negoziale, il legato, invalido solo perché disposto con una formula propria di un tipo non adatto al caso, si considera come se disposto con la formula adatta. Costanzo 339 abolisce la necessità dell’uso delle antiche formule sia per l’istituzione di erede, sia per i legati. Giustiniano riconosce effetti obbligatori ai legati, oltre a quelli reali già riconosciuti. Così il legatario gode di doppia tutela, reale (con rei vindicatio) e obbligatoria (con actio ex testamento) – garanzia maggiore, spesso il legatario preferisce l’actio ex testamento, in quanto basta provare l’esistenza del legato (con la rei vindicatio occorre provare l’acquisto della proprietà); l’actio in personam è esperibile contro gli eredi dovunque sia la cosa legata, la rivendica presuppone l’esistenza fisica della cosa al tempo della litis contestatio, persegue la cosa com’è al momento e deve rivolgersi contro chi in quel momento la possegga. Il ricorso alla rei vindicatio è più conveniente solo se, essendo la cosa legata reperibile e non deteriorata, il debitore non sia in grado di far fronte con il suo patrimonio ai debiti contratti con altri il legatario nell’actio ex testamento agisce da creditore e concorre alla spartizione del saldo attivo, così da ottenere una percentuale del credito; esercitando la rivendica il legatario agisce da proprietario, sempre che la cosa sia reperibile e non deteriorata, potendone pretendere l’integrale restituzione. La testamenti factio passiva si esige anche per i legatari. L’onere dei legati grava sugli eredi, non oltre l’attivo ereditario; se sono più gli eredi istituiti il testatore può porre il legato a carico di uno solo o di alcuni di essi sempre nei limiti della loro quota, per la parte eccedente i legati vengono ridotti proporzionalmente, in caso di hereditas damnosa sono interamente nulli.I legati hanno effetto dal momento in cui l’erede onerato acquista l’eredità (momento della morte del testatore se l’onerato è heres suus, momento dell’accettazione dell’eredità se l’onerato è erede volontario). Se il legatario morisse dopo il testatore, ma prima dell’adizione da parte dell’erede volontario, il legato non ha effetti – la giurisprudenza afferma che al legato è riconosciuto l’effetto limitato di fare acquistare al legatario diritto al lascito sin dal dies cedens (momento della morte del testatore).Il legato disposto sotto condizione sospensiva non può avere alcun effetto prima dell’avveramento della condizione.

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Dies veniens: momento a partire dal quale il legato può essere fatto valere – il legatario, nei legati per damnationem e sinendi modo, acquista immediatamente il relativo credito, nei legati con effetti reali l’acquisto è immediato ma il legatario può rinunziare. Regula Catoniana: il legato invalido al tempo della redazione del testamento resta invalido pure se prima della morte del testatore la causa di invalidità cessa – negata la convalida del legato inizialmente nullo. Regola applicata solo quando il dies cedens coincide con il giorno della morte del testatore (non applicata ai negozi con condizione sospensiva). Il legato è revocabile dal testatore, con la revoca del testamento, con l’uso nel testamento di espressioni contrarie a quelle adoperate per il legato.Efficacia pretoria alla revoca del legato liberamente manifestata dal testatore dopo la perfezione del testamento – il testamento rimane valido iure civili, ma l’erede ha l’exceptio doli. Lex Furia testamentaria, II secolo a.C, lex minus quam perfecta, fissa in 1000 assi il valore massimo di ogni legato.Lex Voconia 169 a.C. stabilisce che l’importo di ciascun legato non può superare quanto rimane agli eredi.Lex Falcidia 40 a.C. stabilisce che il testatore possa disporre in legati massimo ¾ della sua eredità (calcolata al tempo della morte dell’ereditando), in modo che agli eredi resti la quarta Falcidia.Altre disposizioni testamentarieManumissio testamento: il testatore da la libertà ad un proprio servo, il quale diventa libertus Orcinus. Può essere disposta in unico contesto con l’istituzione di erede dello stesso servo manomesso, che diventa erede necessario; attribuzione esplicita di libertà, Giustiniano la ritiene implicita nell’istituzione di erede. Tutoris datio: il testatore nomina il tutore a un proprio discendente immediatamente soggetto alla sua potestà suus. Fedecommessi: uso del testatore di raccomandare informalmente all’erede o al legatario di compiere una prestazione determinata in favore della persona indicata. Augusto rende vincolanti i fedecommessi legittimando il beneficiato a proporre la petitio fideicommissi secondo il rito extra ordinem, effetti obbligatori.Deve essere disposto in forma precativa, non imperativa; per il resto è libera. Il fedecommesso può essere disposto sia nel testamento sia nel codicillo o oralmente. È libera anche la forma per revocare il fedecommesso revocabile nuda voluntate.Efficacia subordinata all’acquisto dell’onerato, ma il fedecommissario avrebbe trasmesso ai suoi eredi il diritto al lascito con il dies cedens (morte del disponente).Testamenti factio richiesta nel disponente, non nel fedecommissario. Fedecommessi di libertà – manumissio fedecommissaria: si obbliga l’onerato a manomettere un servo. Sostituzione fedecommissaria: il disponente indica un sostituto che acquisti non al posto della persona indicata per prima, ma dopo di lei (es. scadenza di un termine, avveramento condizione). Fedecommesso di famiglia: l’onorato del fedecommesso appartenente alla famiglia del disponente, avrebbe trasmesso alla sua morte il bene acquistato col fedecommesso ad altro membro della stessa famiglia. Senatoconsulto Pegasiano 69/69 d.C. estende ai fedecommessi i divieti di capere per caelibes e orbi della lex Iulia et Papia e la norma della legge Falcidia che riserva agli eredi almeno ¼ dell’attivo. Giustiniano equipara fedecommessi e legati.

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Fedecommessi particolari – hanno come oggetto prestazioni analoghe a quelle dei legati. Fedecommessi universali – si fa carico all’erede di trasmettere ad altri, dopo averla acquistata, l’intera eredità o una quota di essa – siccome la qualità di erede non è trasferibile, l’erede trasferisce al fedecommissario i corpora dell’eredità, per i crediti e debiti provvede con stipulationes reciproche. Senatoconsulto Trebelliano, 56 d.C. una voltà che l’erede ha fatto al fedecommissario atto di restituzione dell’eredità, il fedecommissario viene ammesso per la quota spettantegli all’esercizio in via utile delle azioni spettanti all’erede – i creditori ereditari avrebbero agito direttamente contro il fedecommissario – fedecommissario considerato heredis loco. Codicilli: idonei a contenere più disposizioni mortis causa, documento scritto che non richiede alcuna formalità per la sua perfezione. Confermati (se vi si fa riferimento nel testamento per ratificarli o per preannunciarli) o non confermati. I codicilli confermati possono contenere qualsiasi disposizione, ad eccezione di istituzioni di erede e diseredazioni; sono considerati parte integrante del testamento e ne seguono le sorti. I codicilli non confermati possono contenere solo fedecommessi, validi anche se disposti a carico dell’erede ab intestato.