6016 - Istituzioni Di Diritto Romano

download 6016 - Istituzioni Di Diritto Romano

of 24

Transcript of 6016 - Istituzioni Di Diritto Romano

  • 6016 ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO

    CLMG (8 cfu I semestre del 1 anno)

    Testi d'esame

    - E. CANTARELLA, Istituzioni di diritto romano, Milano, Cuem.

    Prof. Antonio Banfi

    Anno accademico 2006/2007

    Classe 20

  • 1

    FONTI DI COGNIZIONE

    - Giuridiche (o tecniche): opere dei giuristi, documenti o reperti che riportano direttamente norme giuridiche o applicazioni di queste.

    - Extragiuridiche (o atecniche): tutti gli altri documenti o reperti da cui indirettamente si desumono informazioni (principalmente opere di letteratura, di storiografia e di lingua).

    A- DALLA NASCITA DI ROMA (VIII A.C.) ALLA MET DEL III A.C.

    - Extragiuridiche (quasi tutte): autori non giuristi greci e latini (Plauto, Terenzio, Cicerone, Varrone, Livio, Plutarco).

    - Giuridiche (solo fonti materiali): epigrafi e reperti archeologici (reperto con iscrizione di regola giuridica o decisione giudiziale

    rinvenuto nel Foro romano, sotto il lapis niger, la pietra sotto la quale si sarebbe trovata la tomba di Romolo).

    B- DALLA MET DEL III A.C. ALLA MET DEL III D.C.

    - Giuridiche: Institutiones di Gaio (giurista provinciale dellet degli Antonini), papiri e tavolette cerate con riportati atti giuridici (sentenze, testamenti, contratti di matrimonio, verbali di udienza).

    - Extragiuridiche: Cicerone, Quintiliano, Catone, Plinio il Vecchio, Giovenale e Marziale (satira), Catullo, Ovidio e Tibullo

    (elegia).

    C- DALLANARCHIA MILITARE ALLA MORTE DI GIUSTINIANO (DALLA MET DEL III D.C. AL VI D.C.)

    Dalla necessit pratica di ordinare il crescente numero di costituzioni imperiali e opere della giurisprudenza, nascono le prime

    raccolte private di leggi e di pareri.

    - Codices (dal fascicolo di fogli di pergamena) = collezioni di leges, composte di brevi massime che esprimevano i principi

    regolatori dei vari casi concreti: Codex Gregorianus e Codex Hermogenianus (et di Diocleziano). - Collezioni di iura: Tituli di Ulpiano e Sententiae di Paolo. - Raccolte di leges e iura: Fragmenta Vaticana.

    - Corupus Iuris Civlis di Giustiniano: Codice (534), Digesto (533), Istituzioni, Novelle.

    FONTI DI PRODUZIONE

    A1- ET ARCAICA

    1- Consuetudine. Si ritiene che i mores maiorum nascessero a partire da una decisione giudiziale, da una sentenza emessa dal

    re.

    2- Leges regiae. Disposizioni attribuite ai diversi re di Roma, da cui emerge il carattere sacrale del potere del re e quello

    religioso delle prime norme giuridiche.

    3- Interpretazione pontificale. In origine i pontefici creavano ed interpretavano il diritto, poi, a partire dal V a.C., persero questo

    monopolio (il leggendario pontefice Sesto Papirio, il decemviro Appio Claudio, il censore Appio Claudio Cieco).

    4- XII tavole = ius legitimum vetus. Legge emanata nel 451-450 a.C da un magistratura straordinaria di dieci uomini sia patrizi

    che plebei, nominata a seguito di una lotta della plebe per sottrarre ai patrizi lesclusivit nellamministrazione della giustizia.

    A2- PRIMA ET REPUBBLICANA

    1- Legge comiziale = ius legitimum novum (anche le leges publicae sono attratte nella sfera dello ius). La lex era una norma

    giuridica che esprimeva la volont popolare, era una deliberazione vincolante, approvata dal popolo, a questo scopo riunito nei

    comizi centuriati da un console o un pretore (ius agendi cum populo). Gaio: lex est quod populus iubet atque constituit.

    - Iter legis: Promulgatio trinundinum (contiones) uti rogas/antiqua.

  • 2

    - Corpo elettorale e sistema di voto: tutti i cittadini avevano diritto di voto, indipendentemente dal censo. I comizi centuriati

    riunivano la popolazione in base allappartenenza ad una delle cinque classi di censo, queste classi erano organizzate in

    centurie per un totale di 193, ogni centuria pu esprimere un voto, ma 98 di esse appartenevano alla prima classe.

    2- Plebiscita. Lex Hortensia (287 a.C.) stabil che i plebisciti, le deliberazioni prese dalla plebe riunita in assemblea, universum populum tenerent.

    B- DALLA MET DEL III A.C. ALLA MET DEL III D.C.

    1- Ius respondendi. Diritto di dare pareri ex auctoritate principis, quindi con valore di legge (Papiniano, Paolo, Ulpiano e

    Modestino). Nelle et precedenti i responsa prudentium (i pareri dei giuristi) avevano valore di legge quando erano concordi, in

    realt per non creavano norme, individuavano solo quali applicare in relazione al caso concreto.

    2- Ius honorarium = complesso delle regole introdotte dai magistrati nella loro attivit giurisdizionale. Le leges Liciniae Sextiae (367 a.C.) attribuirono al praetor urbanus la giurisdizione civile. A partire dalla fine della prima guerra punica (242 a.C.) venne istituito il praetor peregrinus, incaricato della giurisdizione civile in caso di controversie tra stranieri, o tra romani e stranieri. Interdicta = primi interventi del pretore urbano a tutela di situazioni soggettive. Lintroduzione del processo per formulas (perch basato su un documento scritto, chiamato forumula), increment lattivit giurisdizionale dei magistrati. Edictum perpetuum = programma redatto dal magistrato ad inizio carica in cui esponeva i criteri a cui si sarebbe attenuto nella sua attivit di giurisdizione. Papiniano: supplendi vel adiuvandi vel corrigendi iuris civilis causa.

    3- Senatusconsulta. Il Senato con lavvento del Principato dapprima diede pareri di diritto pubblico e privato, di fatto vincolanti

    per i magistrati giudicanti, poi introdusse direttamente nuove norme, poi a partire dal II d.C. le proposte di senatoconsulti

    vennero sempre pi spesso fatte dal principe stesso e lapprovazione del Senato era una formalit.

    4- Constitutiones: edicta (norme di carattere generale e astratto), mandata (ordini e direttive generali indirizzate ai governatori delle province), rescripta (pareri vincolanti del principe su questioni sottoposte a suo giudizio da privati o funzionari), decreta (sentenze sia in materia di diritto privato che penale). Ulpiano: quod principi placuit legis habet vigorem.

    (- Consuetudine)

    C- DALLANARCHIA MILITARE ALLA MORTE DI GIUSTINIANO (DALLA MET DEL III D.C. AL VI D.C.)

    1- Legge delle citazioni di Valentiniano III (426): raccolta dei pareri di Gaio, Papiniano, Paolo, Ulpiano e Modestino, a cui il

    giudice doveva attenersi solo se vi era communis opinio.

    2- Leges generales: prima erano valide automaticamente, poi dovevano essere trasmesse allaltro imperatore con una

    costituzione (pragmatica sanctio), poi dovevano essere promulgate dallimperatore che le riceveva.

    3- Codex Theodosianus (438): raccolta di sole leges.

    4- Leggi romano-barbariche. Nel V, VI d.C. alcune delle popolazioni barbariche stanziate sul territorio occidentale dellImpero

    costituirono veri e propri Stati e, sotto linfluenza del sistema romano, si afferm il principio che lunica fonte del diritto era lo

    Stato. Lex romana Wisigothorum (Alarico), lex romana Burgundiorum (Gundobado), edictum Theodorici. (Leggi barbariche: lex Wisigothorum, lex Gundebada)

    5- Consuetudine. Leditto di Caracalla nel 212 estende la cittadinanza romana a tutti gli abitanti dellimpero, i vari diritti nazionali

    cessano di aver vigore, ma solo in teoria, cos si riconosce che le regole localmente applicate non erano regole giuridiche di un

    diverso ordinamento, ma norme consuetudinarie.

  • 3

    PERSONE

    - Liberi (ingenui o libertini) / Schiavi

    - Liberi romani / Liberi peregrini

    - Liberi romani sui iuris / Liberi romani alieni iuris (ascendente maschio in vita o non emancipati)

    Capacit di diritto privato: status libertatis, civis romanus (maschio o femmina), sui iuris. Capacit di diritto pubblico: status di libero, cittadino romano (maschio), adulto (ispectio corporis). Capacit dagire: status di maschio, pubere, sano di mente, non prodigo.

    - Tutela, tutore, in tutela: donne e impuberi.

    - Curatela, curator, in curatione: furiosi e prodighi.

    - Tutela/curatela testamentaria e legittima (o adgnatitia). Grave sanzione per violazione della fides, vincolo sociale e religioso.

    - Adgnatus proximus = parente pi stretto in linea maschile; in mancanza si passa ai gentiles. Lex Atilia (fine III a.C.): da istituto potestativo a istituto protettivo, il tutore ha potestas (poteri patrimoniali e personali) e munus.

    - Et classica: infans (gestio), infans maior (auctoritatis interpositio).

    Lex Laetoria (fine III a.C.): curatela dei minori di 25 anni.

    SCHIAVITU

    A- DALLA NASCITA DI ROMA (VIII A.C.) ALLA MET DEL III A.C.

    Fonti della schiavit:

    - Captivitas. Postliminium = istituto che garantiva al cittadino romano caduto prigioniero, ma che era riuscito a fuggire o comunque a rientrare in patria, il ripristino dei diritti di cui era stato titolare.

    - Nascita da madre schiava

    - Deditio. Consegna a uno Stato straniero di un individuo che aveva violato le regole internazionali tra Roma e quello Stato.

    - Vendita trans Tiberim

    - Addictio del fur nocturnus al derubato

    - Vendita del filius da parte del paterfamilias. Causa mancipi = potere esercitato sul filius venduto o consegnato a nossa. Lo schiavo era oggetto di diritto, il padrone aveva su di lui dominica potestas, potere assoluto (patrimoniale, non personale,

    giacch era oggetto e non soggetto). Era considerato uomo agli effetti della capacit dagire e del diritto penale (se commetteva

    delitti privati, quelli che originariamente scatenavano la vendetta familiare, la vittima poteva agire in giudizio contro il dominus,

    che pure poteva liberarsi di ogni responsabilit compiendo la noxae deditio, ossia consegnandolo alla famiglia delloffeso, o vendendolo).

    Modi di liberazione:

    - Manomissioni civili (o dello ius civile): manumissio testamento, vindicta, censu; libert (status di libertini, lex dominus diventava patronus) e cittadinanza romana.

    B- DALLA MET DEL III A.C. ALLA MET DEL III D.C.

    Fonti della schiavit:

    - Captivitas. Lex Cornelia de captivis: matrimonio e possesso non sono diritti, ma situazioni di fatto produttive di effetti giuridici che dipendono da una volont permanente, e perci sono esclusi dal campo di applicazione del postliminium.

    - Nascita da madre schiava; il figlio nasceva libero se la madre lo fosse stata al momento del concepimento o della nascita.

  • 4

    - Deditio

    - S.c. Claudianum (52 a.C.): la donna che intratteneva relazioni sessuali con uno schiavo diventava schiava del padrone di

    questo, se dopo tre diffide del dominus continuava nella relazione.

    Modi di liberazione:

    - Manomissioni civili (soprattutto testamento, quella censu scomparve durante il Principato, quella vindicta fu semplificata).

    - Manomissioni pretorie: manumissio inter amicos, per epistulam, per mensam; libert limitata (no capacit di fare testamento).

    Leggi limitative delle manomissioni: lex Fufia Canina (2 a.C.) e lex Aelia Sentia (4 d.C.). Trattamento degli schiavi: s.c. Silanianum (vd. pg. 144) e lex Petronia (divieto di far combattere i propri schiavi contro le belve e di venderli perch fossero destinati a questa attivit). Sanzioni per chi uccideva lo schiavo proprio o altrui, per chi

    abbandonava lo schiavo malato e per chi non rispettava la clausola del ne prostituatur.

    Peculium = somma di denaro o beni affidata allo schiavo, che poteva disporne liberamente, anche se la propriet restava del

    padrone.

    - Il padrone rispondeva dei debiti contratti dal servo solo nei limiti del peculium, se aveva preposto lo schiavo ad una actio de peculio; con tutto il suo patrimonio, se lo aveva preposto ad una actio institoria (attivit commerciale terrestre), ad una actio exercitoria (attivit commerciale marittima) e ad una actio quod iussu (se lo aveva autorizzato a concludere un atto giuridico). Addicti = persone formalmente libere, ma che erano fisicamente vincolate ad una persona (fur manifestus al derubato,

    debitore che aveva subito la manus iniectio dal creditore).

    Auctorati = persone che si vincolavano ad unaltra persona che si occupava di organizzare le loro esibizioni come gladiatori.

    C- DALLANARCHIA MILITARE ALLA MORTE DI GIUSTINIANO (DALLA MET DEL III D.C. AL VI D.C.)

    Fine delle grandi guerre di conquista e avvento del cristianesimo che diffuse la pratica della manomissione dei propri schiavi.

    Fonti della schiavit: nascita da madre schiava. Favor libertatis = principio secondo il quale un figlio nasceva libero se la madre era stata libera in qualunque momento (anche uno solo) nel periodo decorso tra il concepimento e la nascita del figlio.

    Modi di liberazione: manumissio in sacrosanctis ecclesiis, ossia dichiarazione di volont del dominus alla presenza del

    vescovo e dei correligionari.

    Nuovi modi di acquisto dello status libertatis: schiavo che denunciava di delitti particolarmente gravi; schiava concubina

    qualora il padrone fosse morto senza lasciare testamento; schiavo vissuto in buona fede come libero per 20 anni (poi per 16).

    - Qualunque manumissio conferiva libert e cittadinanza romana.

    COLONATO (a partire dal IV) = istituto fortemente limitativo della libert personale che impedisce al colono di abbandonare la terra e al proprietario di allentare il colono da essa.

    Fonti del colonato:

    - Nascita da madre colona

    - Colui che, pur avendo forza e capacit di lavorare, era sorpreso a mendicare ed era per questo denunciato, diventava colono

    di chi aveva sporto la denuncia.

    - Chi era colono da 30 anni (poi anche i loro discendenti) non potevano pi lasciare il fondo.

    La liberazione dallo status di colono era possibile, ma difficile:

    - Assunzione di determinate cariche ecclesiastiche o dello stato monacale.

    - Attivit di decurione (membro del senato dei municipi di colonie e citt) o membro di collegia (o corpora, ossia corporazioni

    professionali) per 30 anni.

    - Usucapione dello stato di libert, dopo 30 anni per il colono, dopo 20 per la colona.

  • 5

    CITTADINANZA

    A- DALLA NASCITA DI ROMA (VIII A.C.) ALLA MET DEL III A.C.

    Modi di acquisto:

    - Nascita

    - Manomissione

    - Concessione individuale o collettiva

    - Annessione di territorio conquistato

    - Esercizio del ius migrandi da parte dei latini

    Modi di perdita:

    - Perdita della libert

    - Acquisto di altra cittadinanza

    - Partecipazione a colonia latina

    - Condanna penale: alla sacert e alla aquae et igni interdictio (condannati a morte riusciti a fuggire da Roma)

    Latini = membri delle comunit appartenenti alla lega latina, con cui Roma nel 493 stipul il foedus Cassianum, un accordo militare e politico. Latini prisci = cittadini delle comunit appartenenti alla lega latina. Latini colonarii = abitanti delle citt fondate nei territori conquistati dalla lega latina.

    - Privilegi: ius migrandi, ius suffragii, ius commercii, ius conubii. B- DALLA MET DEL III A.C. ALLA MET DEL III D.C.

    - Agli stranieri concessa tutela giuridica anche individuale (fictio civitatis).

    Modi di acquisto:

    - Lex Minicia - S.c. voluto da Adriano Modi di perdita:

    - Condanna penale: alla deportatio e ai lavori forzati.

    - Nel 212, con la Constitutio antoniniana Caracolla concesse la cittadinanza a tutti gli abitanti dellImpero, esclusi i dediticii

    Aeliani (schiavi turpi, manomessi contro il divieto della lex Aelia Sentia)

    C- DALLANARCHIA MILITARE ALLA MORTE DI GIUSTINIANO (DALLA MET DEL III D.C. AL VI D.C.)

    Giustiniano abol la condizione di latini Iuniani, i latini Aeliani e di dedicticii Aeliani, ormai tutti gli abitanti dellImpero erano

    romani, peregrini erano solo i barbari che vivevano al di l dei confini imperiali.

    PATRIA POTESTAS

    Mancipium = originario potere unico del paterfamilias, che and frantumandosi con la progressiva distinzione fra poteri

    personali e patrimoniali. Patria potestas sui figli, in protestate; manus sulle mogli (la propria e quella dei figli), in manu; dominica potestas sugli schiavi, in mancipio; dominuim ex Quiritium sulle cose. - La patria potestas era originariamente un potere illimitato, che col tempo sub progressive limitazioni, soprattutto in et

    postclassica e giustinianea (punizioni per i padri che avessero abusato del loro potere, poena cullei per il padre che avesse

    ucciso il figlio, cancellazione di fatto del ius vitae ac necis)

    - Il primo potere era quello di decidere se accettarlo come figlio o rifiutarlo ed esporlo; una lex regia attribuita a Romolo stabil

    una sanzione economica a carico di chi esponeva un figlio maschio o la figlia primogenita.

  • 6

    - Diritto di vita e di morte sui figli maschi se colpevoli di crimini contro lo stato, in particolare di proditio o perduellio, ossia di attentato alle istituzioni, sulle figlie femmine se colpevoli di stuprum, ossia di aver perso la pudicitia, di aver intrattenuto rapporti sessuali al di fuori del matrimonio o del concubinato.

    - Diritto di venderli (ius vendendi), le XII tavole stabilirono che se un padre vendeva un figlio per tre volte, dopo la terza vendita il

    figlio usciva dalla patria potestas.

    Modi di acquisto:

    - naturale: sui nati ex iustis nuptiis allinterno del gruppo familiare; giuridico: adrogatio e adoptio. - Adrogatio: solenne interrogazione con cui il paterfamilias adottante chiedeva a colui che doveva essere adottato se accettava

    di entrare nella sua famiglia. Latto si svolgeva dinanzi ai comizi curiati convocati dal Pontefice Massimo (controllo politico e

    religioso). Ladottato era un paterfamilias che entrando nella famiglia delladottante perdeva la condizione di sui iuris, acquistava

    quella di filius e portava con s i suoi sottoposti e il suo patrimonio (esclusi i debiti). Potevano adrogare ed essere adrogati solo

    maschi adulti sui iuris; nel 291 Diocleziano concesse alle donne di adrogare e di essere adrogate.

    - Adoptio: passaggio di un filius da una famiglia allaltra. Ladottando viene emancipato, dinanzi al pretore ladottante rivendica

    ladottando come suo figlio, mentre lex-padre tace.

    Modi di estinzione:

    - Morte

    - Perdita della libert (sia del padre sia del figlio)

    - Cambio di cittadinanza (sia del padre sia del figlio)

    - assunzione della carica di Flamen Dialis da parte del figlio o di vergine Vestale da parte della figlia.

    - Emancipatio = modo volontario di perdita della patria potestas; il figlio viene venduto per tre volte ad una persona di fiducia,

    alla terza esce dalla patria potestas, viene venduto allex-padre, questi lo manomette e diventa il suo parens manumissor, il suo

    patrono.

    Augusto introdusse, oltre peculium profecticium concesso dal padre, il peculium castrense, che comprendeva ci che il figlio acquistava durante il servizio militare, e ammise che il figlio potesse disporne per testamento. Costantino estese le norme

    in materia di peculium castrense al peculium quasi castrense, ossia ai beni acquistati durante il servizio presso la corte imperiale come avvocato o funzionario imperiale o ecclesiastico.

    FAMIGLIA E MANUS

    Familia proprio iure: composta dai cognati, da persone legate da un vincolo di parentela sanguigna. Organizzazione patriarcale, patrilineare e patrilocale.

    Familia communi iure: composta dagli agnati, dai parenti in linea maschile entro il sesto grado, da persone legate da un vincolo di parentela civile. La adgnatio era la parentela che legava coloro (maschi e femmine) che discendevano in linea maschile da un paterfamilias

    comune (vivente o defunto) o che erano a lui sottoposti, indipendentemente dai vincoli di sangue. Si consideravano parte della

    stessa famiglia anche se alla morte di un pater i suoi discendenti non appartenevano pi tutti alla stessa famiglia, infatti i suoi

    discendenti immediati diventano sui iuris. Si estingueva per emancipatio e per conventio.

    Modi di acquisto della manus:

    - Confarreatio (panis farreus = focaccia di farro che gli sposi dividevano come simbolo della futura vita comune): cerimonia

    nuziale riservata ai patrizi; consisteva in un solenne sacrificio a Giove Farreo alla presenza del Pontefice Massimo, del Flamen

    Dialis (il sacerdote di Giove) e di 10 testimoni; comprendeva numerosi e solenni rituali (dexterarum iunctio, pellis lanata,

  • 7

    dexteratio, ubi tu Gaius ego Gaia ecc.). Produceva due effetti giuridici: la costituzione del vincolo del matrimonio e la conventio, ossia il trasferimento della moglie nella famiglia del marito.

    - Presto la confarreatio cadde in desuetudine e rest in uso solo in occasione del matrimonio del Flamen Dialis. E poich gli altri

    riti nuziali celebravano solo linizio del matrimonio, inteso come rapporto personale fra i coniugi, si introdussero appositi atti e

    fatti capaci di produrre la conventio.

    - Coemptio: matrimonio per compera.

    - Usus: un anno di convivenza produceva la conventio, il marito (se sui iuris) o il suo paterfamilias usucapivano la manus sulla

    moglie. Trinoctium = norma delle XII Tavole che stabiliva che non si poteva usucapire la manus sulla moglie che, ogni anno per tre notti, si allontanava dalla casa coniugale, prima che scadesse il termine dellusus.

    Modi di estinzione della manus:

    - Morte del marito

    - Diffarreatio: divorzio nel caso il matrimonio era stato contratto per confarreatio.

    - Remancipatio: atto che estingueva la manus nel caso la conventio era stata operata per coemptio.

    - Procedura analoga a quella con cui i padri davano in adozione un figlio estingueva la manus nel caso la conventio era stata

    operata per usus.

    MATRIMONIO

    A- DALLA NASCITA DI ROMA (VIII A.C.) ALLA MET DEL III A.C.

    Conubium = capacit matrimoniale, che entrambi gli sposi dovevano avere per contrarre matrimonio legittimo. Status di

    persona libera (contubernium = unione con schiavo o tra schiavi), cittadinanza romana e raggiungimento della pubert. Sponsalia = rito che inaugurava un periodo pi o meno lungo di fidanzamento; consisteva in una promessa di matrimonio

    fatta dal padre della futura sposa nella forma della sponsio, ossia di un solenne impegno verbale.

    - Il marito aveva diritto di vita o morte sulla moglie in caso di adulterio e nellipotesi che avesse bevuto del vino.

    Scioglimento del matrimonio:

    - Morte di uno dei coniugi.

    - Venir meno del conubium: perdita della libert o della cittadinanza di uno dei coniugi.

    - Volont di uno dei coniugi (se sui iuris) o del paterfamilias di uno di questi (se alieni iuris).

    In et arcaica la possibilit di divorziare era concessa solo al marito e solo in alcuni dei casi previsti: aborto procurato dalla

    donna allinsaputa del marito, sottrazione delle chiavi (della cantina) e adulterio. Il marito ripudiava la moglie pronunciando la

    celebre frase tua res tibi abeto, tuttavia questa formula non aveva alcun effetto sulla manus. Concubinato = unione stabile tra un uomo e uno donna, che non poteva essere riconosciuta come matrimonio o per

    mancanza di conubium o perch non era stato celebrato alcun rito nuziale, dove richiesto.

    B- DALLA MET DEL III A.C. ALLA MET DEL III D.C.

    A partire dal II a.C. il matrimonio cum manu, in particolare la confarreatio e la coemptio, caddero in disuso. Linizio della

    convivenza continuava ad essere accompagnato da cerimonie, ma nessuna era tassativa e tutte avevano valore probatorio e non costitutivo dellunione. - Il matrimonio veniva contratto quando due persone fornite di conubium (capacit matrimoniale che avevano tutti i romani di et

    pubere e che poteva essere concessa agli stranieri) iniziavano a convivere e manifestavano la maritalis affectio, ossia lintenzione di essere marito e moglie.

  • 8

    - Il matrimonio era libero nel senso che non richiedeva forme costitutive; era liberamente scelto dai coniugi e basato

    esclusivamente sul loro consenso solo se erano entrambi sui iuris.

    Scioglimento del matrimonio:

    - volont di uno dei coniugi: bastava che cessassero di convivere (uomo e donna formalmente erano uguali, ma la donna aveva

    molti condizionamenti sociali ed economici).

    - volont del paterfamilias: il diritto di abducere filiam venne sempre pi considerato un sopruso (prima matrimonio della figlia furiosa, poi accertamento dei desideri della figlia, a partire dallet degli Antonini cess).

    - venir meno del coniubium: capitis deminutio maxima (prigionia o servitus poenae, ossia condanna penale) e capitis deminutio

    media (perdita della cittadinanza romana).

    - morte di uno dei coniugi.

    Locatio ventris = pratica con cui i romani risolvevano il problema della fertilit coniugale, consisteva nella cessione, nel prestito delle donne incinte (Ortensio e la Marcia di Catone, Pompeo e la figlia di Silla, Ottavio e la moglie di Claudio Nero).

    Aborto: gravissima colpa femminile, poich defraudava il marito del diritto di controllare la moglie e la discendenza. Col tempo crebbe la convinzione che laborto mettesse in pericolo la compagine sociale (messa in discussione del potere maschile

    e crescente denatalit), sotto il regno di Severo e Caracalla (198-211 d.C.) per la prima volta una donna accusata di

    interruzione della gravidanza allinsaputa del marito venne punita con lesilio, laborto da fatto privato passa a fatto pubblico. Dote = beni che il paterfamilias della sposa trasferiva allo sposo o al suo paterfamilias per contribuire a sostenere i pesi economici del matrimonio. La dote veniva restituita in caso di scioglimento del matrimonio, anche se la moglie veniva ripudiata

    senza motivo (res uxoria, poich serviva a garantire la sopravvivenza della donna divorziata). Posizione successoria: ammesse alla bonorum possessio, poi alla successione ab intestato (le donne in manu, poi anche quelle non in mano, potevano ereditare contemporaneamente da due famiglie).

    La ricchezza femminile: lex Oppia (215 a.C., nessuna donna poteva avere pi di mezza oncia doro) e lex Voconia (169 a.C., nessuna donna poteva ereditare da coloro che appartenevano alla prima classe di censo)

    Crisi del matrimonio, legislazione augustea:

    - lex Iulia de maritandis ordinibus (18 a.C.) e lex Papia Poppaea (19 d.C.): gli uomini tra i 25 e i 60 anni e le donne tra i 20 e i 50 anni dovevano contrarre matrimonio. Chi non lo faceva era considerato caelebs e in quanto tale perdeva la capacit di ereditare; gli orbi, ossia i senza figli, potevano ereditare solo met di quanto a loro destinato. - lex Iulia de adulteriis (18 a.C.): tutte le relazioni intrattenute fuori del matrimonio da una donna (coniugata, vergine o vedova) erano considerate un crimen, cio reato pubblico, giudicato da un apposito tribunale e perseguibile su iniziativa del marito, dei

    familiari interessati e di qualunque cittadino (vd. pg. 216).

    C- DALLANARCHIA MILITARE ALLA MORTE DI GIUSTINIANO (DALLA MET DEL III D.C. AL VI D.C.)

    In materia di scioglimento del matrimonio la legislazione imperiale and affermando i principi cristiani, pur cercando di non

    stravolgere la mentalit romana, per cui il divorzio era una normale pratica sociale.

    - Il divorzio divenne un atto formale, prima si stabil linvio di un libellus repudii, poi la presenza di 7 testimoni, a pena non di

    nullit, ma di sanzione.

    - Ex iusta causa: per iniziativa di un solo coniuge, nei casi previsti dalla legge (vd. pg. 222).

    - Sine ulla causa: per iniziativa di un solo coniuge, fuori dei casi previsti dalla legge.

    - Communi consensu: per volont di entrambe le parti, senza giusto motivo.

    - Limitazioni dei casi di perdita della capacit matrimoniale.

  • 9

    PROCESSO

    Insieme dei mezzi che una comunit politica usa al fine di accertare lesistenza o la titolarit di un diritto (di cognizione) e di

    garantire lesercizio di tale di diritto da parte del titolare (di esecuzione).

    - Processo privato (oggi processo civile): interesse privato (actor/reus), accertare e garantire.

    - Processo pubblico (oggi processo penale): interesse della collettivit (crimina = comportamenti considerati lesivi degli interessi

    della collettivit), infliggere una pena pari ad un multiplo del pregiudizio subito dallattore.

    LEGIS ACTIONES (dalle origini al I a.C)

    - Modelli processuali pi antichi. Il termine significa modo di agire secondo la legge.

    Con funzione di cognizione (o di dichiarazione):

    1a- Legis actio sacramento in rem: tutela di diritti assoluti (diritto di propriet, di potest, di signorie relative a rapporti

    familiari o ereditari, accertamento dello stato di una persona); attore e convenuto avanzavano pretese uguali e contrapposte su

    una persona o una cosa. Procedura (p. 258)

    1b- Legis actio sacramento in personam: tutela di diritti di credito; lattore avanzava una pretesa in denaro nei

    confronti del convenuto.

    2- Legis actio per iudicis arbitrative postulationem: tutela di crediti nascenti da stipulatio (giudice), giudizi relativi alla

    divisione di eredit e poi anche alla divisione di beni comuni fra condomini (arbitro, ossia di un tecnico con le competenze

    necessarie a operare la divisione).

    3- Legis actio per condictionem (lex Silia, seconda met del III a.C.): tutela di crediti di cose fungibili (consumabili e

    restituibili nella stessa quantit e qualit), prima solo di somme determinate di denaro (certa pecunia), poi anche di crediti di

    cose determinate diverse dal denaro (certa res).

    Con funzione di esecuzione:

    1- Manus iniectio (o legis actio per manus inectionem): nei confronti del iudicatus (soggetto che era stato condannato al termine di una l.a. di cognizione) e del confessus (soggetto che nel corso di una l.a. non aveva contrastato la pretesa avversaria). Se il giudicato entro 30 giorni dalla sentenza contraria e definitiva non adempiva lobbligo impostogli, lattore poteva

    trascinarlo in giudizio e imporre le mani su di lui. Il convenuto non poteva pi difendersi personalmente, ma un vindex poteva

    intervenire a suo favore, esperire una nuova l.a. di cognizione, ma se soccombente, il vindex stesso veniva condannato al

    doppio.

    Nel corso di 60 giorni laddictus veniva esposto per tre mercati successivi; se nessuno lo comprava o lo riscattava, poteva

    essere venuto come schiavo o ucciso.

    2- Pignoris capio (o legis actio per pignoris capionem): sui beni del debitore, per crediti legati allambito militare e sacrale. Casi previsti dai mores: esperibile dai soldati che non avevano ricevuto il pagamento dello stipendio; dai cavalieri che

    volevano ottenere il denaro per acquistare il cavallo e lorzo per nutrirlo. Casi previsti dalla legge: esperibile contro chi aveva

    comprato un animale al fine di sacrificarlo, senza pagarne il prezzo; contro chi aveva preso in affitto un animale, senza pagarne

    il canone, destinato dal locatore alla celebrazione di un sacrificio; esperibile dai publicani (esattori delle tasse) contro i debitori di

    imposta. Poteva essere compiuta ovunque, senza bisogno della presenza n del magistrato, n della controparte, e anche nei

    giorni nefasti, quelli in cui non si poteva svolgere attivit pubblica; era unazione desecuzione molto veloce, ma con poche

    garanzie nei confronti di chi la subiva.

  • 10

    Motivi di crisi: eccessivo formalismo (certa verba); a tutela solo dei rapporti nascenti dal ius civile; esperibili solo dai cittadini

    romani (patresfamilias); non applicabili ai rapporti con stranieri; inoltre erano orali, richiedevano la presenza dei litiganti e del

    magistrato (no processo in contumacia).

    Il pretore urbano estese il campo di applicazione delle legis actiones grazie allespediente dellagere per sponsionem, del

    ricorso alla sponsio praeiudicialis, ossia prima di iniziare il processo, dinnanzi al magistrato, una della parti si faceva promettere una somma di denaro qualora fosse stata accertata lesistenza del diritto da lei rivendicato. In tal modo si

    permetteva il ricorso alla l.a. per iudicis arbitrative postulationem se si trattava di un diritto di credito non nascente da sponsio;

    se di un diritto reale, il ricorso allagere in rem per sponsionem.

    PROCESSO FORMULARE (dal II a.C. al periodo postclassico)

    - Lo si fa nascere in seguito allistituzione del pretore peregrino (242 a.C.), tuttavia era un processo in uso gi da tempo anche

    nei tribunali del pretore urbano.

    - Si basava sullimperium (editto e azioni decretales) del magistrato (prima mores e legge), si svolgeva per concepta verba, con

    parole concertate di volta in volta tra le parti e il magistrato (prima certa verba), la condanna era sempre pecuniaria, anche in

    merito ad un diritto reale (no condanna a fare, a non fare o a consegnare, almeno fino allet classica).

    FORMULA = documento che le parti redigevano di comune accordo sotto la guida del magistrato; venivano composte di volta in volta sulla base di schemi assai flessibili e ampiamente modificabili. Presto si cre un repertorio di formule e il magistrato

    prese labitudine di pubblicare nel suo editto (programma redatto allinizio dellanno di carica) quelle relative alle situazioni che egli riteneva degne di tutela. Decretales (o actiones ex decreto) = formule non previste dalleditto, che il pretore concedeva in relazione a situazioni nuove sorte durante il suo anno di carica.

    - Intentio: parte della formula in cui lattore esprime la sua pretesa, non come certa, ma come ipotetica. Certae o incertae = per oggetto una somma determinata di denaro o una cosa determinata oppure meno. In factum = per oggetto rapporti non ancora tutelati dal ius civile. In ius = per oggetto rapporti tutelati dal ius civile. - Condemnatio: parte della formula in cui si attribuisce al giudice il potere di condannare o di assolvere (il magistrato attribuiva il potere al giudice, le parti, al momento della litis contestatio, si limitavano a consentire che venisse nominato). Cum taxatione o infinita: la condanna prevede o meno un ammontare massimo. Se la intentio certa e la pretesa in denaro espressa, la condanna a quella somma di denaro; se la intentio certa, ma la pretesa in denaro non espressa, il giudice deve fare una

    aestimatio; se la intentio incerta, con demonstratio, il giudice deve valutare linteresse dellattore.

    - Demonstratio: presente solo nelle formule con intentio incerta, la parte della formula dove viene indicata la questione per la

    quale si agisce, ossia i fatti da cui era nata la pretesa dedotta in giudizio. Segue la iudicis nominatio e precede la intentio.

    - Adiudicatio: presente solo nelle azioni divisorie, la parte della formula in cui si autorizza il giudice ad assegnare alle parti

    quanto oggetto di divisione o regolazione di confini.

    - Exceptio (rimedio a favore del convenuto): clausola inserita tra la intentio e la condemnatio su richiesta del convenuto, qualora

    questo, pur non negando la pretesa dellattore, sosteneva lesistenza di altre circostanze sulla base delle quali una sua

    condanna sarebbe stata ingiusta.

    - Praescriptio (pro actore o pro reo): clausola premessa alla formula, precisava i limiti della controversia per evitare che

    venissero dedotte in giudizio pretese che non si voleva venissero dedotte.

    - Azione arbitraria o restitutoria: clausola inserita soprattutto nelle azioni in rem, subordinava la condanna del convenuto alla

    mancata restituzione della cosa.

    Il numero di AZIONI, intese come modelli di atto, coincideva col numero delle formule.

  • 11

    - In personam: a tutela di un diritto di credito, il nome della persona compariva nella intentio. In rem: a tutela di un diritto reale, il nome della persona non compariva nella intentio, ma solo nella condemnatio.

    - Penali: contro chi aveva commesso un illecito privato (delictum) civile o pretorio, al fine di infliggere una pena; si caratterizzavano per la intrasmissibilit (passiva: la pena personale, non pu passare agli eredi), la cumulativit (a- pi persone avevano commesso lillecito; b- lillecito aveva leso linteresse di pi persone; c- azione penale cumulabile con quella

    reipersecutoria) e la nossalit (in caso di azioni esperibili contro persone libere alieni iuris o schiavi, il paterfamilias sceglieva se difenderli o darli a nossa) . Reipersecutorie: al fine di reintegrare linteresse leso (le azioni personali possono essere o penali o reipersecutorie, tutte le azioni reali sono reipersecutorie).

    - Civili: basate su una norma del diritto civile. Lo ius civile comprendeva lo ius quiritium (nucleo pi antico, riservato ai soli cittadini) e lo ius gentium (istituti del diritto di tutte le genti del mondo, norme che davano luogo ad obblighi secondo buona fede,

    accessibile anche agli stranieri). Onorarie o pretorie: basate su una norma del diritto onorario, introdotto dai magistrati al fine di integrare, aiutare o correggere il diritto civile. Actiones utiles = nella intentio si fa riferimento a rapporti non espressamente

    tutelati dal ius civile, a cui perci il magistrato estende una norma del diritto civile (azioni fittizie e azioni con trasposizione di

    soggetti). In factum = nella intentio manca ogni riferimento allo ius civile.

    - Con formule fittizie: caratterizzate da una finzione con la quale si affermava esistente un elemento di fatto inesistente o viceversa.

    - Con formula con trasposizione di soggetti: il pretore, daccordo con le parti, inseriva nella condemnatio un nome diverso da quello della intentio.

    - Di rigore: il giudice era strettamente legato alla formula. Di buona fede: il giudice aveva maggiore discrezionalit, poteva tener conto del dolus e del metus, senza bisogno di exceptio doli o exceptio metus.

    - Con formula in bonum et aequum: il giudice era invitato a stabilire lammontare della condanna secondo i criteri dellequit. Fase IN IURE. Editio actionis stragiudiziale = atto con cui lattore doveva comunicare al convenuto lintenzione di esperire

    unazione giudiziaria contro di lui. In ius vocatio = in qualsiasi luogo pubblico lo incontrasse lattore poteva invitare il convenuto a

    seguirlo davanti al magistrato (o vadimonium = invito a comparire ad una determinata ora di un determinato giorno,

    accompagnato da stipulatio con cui il convenuto si impegnava a pagare una certa somma di denaro, qualora non si fosse

    presentato). Editio actionis giudiziale = lattore ripeteva la editio davanti al magistrato. Postulatio actionis = lattore chiedeva al

    magistrato di concedergli lazione desiderata. Causae cognitio = valutazione con la quale il magistrato decideva se concedere o

    negare lazione (datio/denegatio actionis). Litis contestatio = lattore leggeva al convenuto la formula concessa dal magistrato e

    il convenuto la accettava. Il pretore aveva iuris dictio, ma non era suo compito giudicare, il giudice era indicato dalle parti in

    testa alla formula.

    Fase APUD IUDICEM. Comperendinatio = atto con cui le parti erano invitate a comparire dinnanzi al giudice il dopodomani.

    Entrambe le parti avevano interesse a dimostrare linconsistenza delle prove altrui, tuttavia lattore aveva lonere della prova. La sentenza era definitiva e pecuniaria, condanna e assoluzione riguardavano solo il convenuto, mai lattore. Lesecuzione: 1-

    processo di cognizione, condanna, obligatio iudicati; se mancava di adempiere 2- actio iudicati, infitatio, condanna al doppio; se

    mancava nuovamente di adempiere 3- esecuzione sulla persona: ductio (prima addictio) o sul patrimonio: bonorum venditio (sullintero patrimonio, anche se il debitore doveva una somma minore) e pignus in causa iudicati captum (solo sui cespiti patrimoniali sufficienti a recuperare il credito).

    Ulteriori provvedimenti dei magistrati per tutelare le situazioni ritenute meritevoli: La restituito in integrum = ripristino per motivi di equit di una situazione giuridica, modificata da un fatto, atto o negozio giuridico efficace secondo il ius civile, ma che il pretore riteneva aver creato uno stato di fatto ingiusto (minori di 25 anni; restituere = rimettere in pristino, ricreare la situazione

    precedente e consegnare). Le missiones in possessionem = decreto con cui il giudice autorizzava chi ne aveva fatto richiesta a

  • 12

    prender possesso dei beni altrui (missio in bona, su tutto il patrimonio; missio in rem, su singoli beni); questi provvedimenti

    avevano funzione cautelare o coercitiva. Le cautiones o stiplationes praetoriae = stipulatio imposta dal magistrato, con cui il convenuto prometteva di dare una determinata somma o di tenere un determinato comportamento; vi si ricorreva quando

    mancava un obbligo giuridico ad eseguire una certa prestazione, cos nasceva unobbligazione iuris civilis. Gli interdica

    (proibitori, restitutori ed esibitori) = ordini con cui il magistrato, su richiesta di una parte, imponeva allaltra di tenere un determinato comportamento (interdicere = proibire, in origine erano solo ordini di divieto).

    - Indefensus = soggetto che non collabora, che ha un comportamento passivo al momento della scritturai della formula.

    - Linfamia colpisce la capacit di diritto pubblico e privato (linfame non pu far testamento).

    - Pupilli = minori sottoposti a tutela.

    - Lite temeraria: soggetto che, pur avendo torto, esperisce sempre nuove azioni giudiziarie, intasando cos il sistema.

    COGNITIO EXTRA ORDINEM (ha influenzato il processo medievale, canonico e moderno)

    Le modifiche al processo formulare cominciano nelle province (specialmente circa chiamata in giudizio, nomina del giudice,

    composizione della formula), mentre a Roma si conserva pi a lungo nella sua forma pura. Dopo Diocleziano decade

    rapidamente, anche perch cessa la magistratura pretoria, e nel 342 Costanzo e Costante lo vietano. I principali aspetti innovativi sono: 1- il venir meno della litis contestatio e della distinzione fra fase in iure e apud iudicem; 2- la citazione in giudizio tramite la pubblica autorit; 3- il processo in contumacia in caso il convenuto non si presentasse; 4- la scomparsa del giudice privato, ormai il giudizio si svolgeva dinnanzi ad un organo pubblico (magistrato o funzionario); 5- il maggiore potere discrezionale del giudice (non pi vincolato da formule) circa la sentenza, la conduzione del processo e

    lammissione di prove; 6- la possibilit di appello (prima non era possibile per via degli effetti preclusivi della litis contestatio, per la quale non si poteva giudicare due volte sulla stessa questione); 7- Lesecuzione in ipsam rem, ossia condanna non pi necessariamente a dare, ma anche a fare.

    - Fidecommessi = clausole inserite nel testamento con cui si chiedeva allerede determinate prestazioni.

    - I funzionari imperiali (prefetti, procuratori e governatori) diventano giudici, pur non rivestendo alcuna magistratura. Augusto divise le province

    dellimpero in senatorie ed imperiali, Diocleziano pose fine a questa divisione, i funzionari erano solo imperiali e i magistrati con potere

    giurisdizionale (pretori e consoli) progressivamente scomparvero.

    - Listanza di 1grado assegnata per competenza territoriale, lappello era al funzionario di grado immediatamente superiore. I giudizi

    dellimperatore e del prefetto dellurbe erano inappellabili.

    - Il soccombente paga le spese giudiziarie come sanzione accessoria.

    OBBLIGAZIONI

    Istituzioni di Giustiniano: lobbligazione un vincolo giuridico in forza del quale siamo costretti dalla necessit di tenere un

    certo comportamento, secondo il diritto della nostra civitas. Istituzioni di Paolo: la sostanza delle obbligazioni non consiste nel

    rendere nostra una cosa corporale o una servit (actio in rem contro il quivis de populo), ma nel costringere altri nei nostri

    confronti a dare qualcosa, a fare o a prestare (actio in personam contro il debitore). Classificazioni delle fonti delle obbligazioni:

    - Bipartizione di Gaio: le obbligazioni nascono o da contratto o da delitto.

  • 13

    Il contratto : secondo i sabiniani ogni atto lecito produttivo di obbligazioni, secondo Labeone (giurista I a.C.) solo il contratto

    sinallagmatico o a prestazioni corrispettive, secondo Sesto Pedio (giurista I d.C.) per contrarre unobbligazione era necessaria

    una conventio, ossia un accordo dei contraenti sugli obblighi che nascevano dal contratto.

    - Tripartizione aurea, et classica (Re Cottidianae di autore ignoto): contratti, variae causarum figurae, delitti. Le diverse figure di cause erano una categoria residuale, ossia obbligazioni eterogenee, sia lecite sia illecite, che non

    nascevano n da contratto n da delitto

    - Quadripartizione di Giustiniano, et postclassica (Istituzioni di Giustiniano): contratti, quasi contratti, delitti, quasi delitti.

    CONTRATTI: negozi giuridici produttivi esclusivamente di effetti obbligatori, mai reali. Tipici: in numero definito, ciascuno con proprio regime, ciascuno sanzionato da specifiche actiones. Col tempo la tipicit viene attenuata dalla stipulatio (contratto

    estremamente flessibile, tipico pi nella forma che nei contenuti), dal progressivo riconoscimento di nuove figure contrattuali,

    dallefficacia riconosciuta ai pacta e ai contratti innominati.

    OBBLIGAZIONI DA ATTO LECITO

    - In base alle parti coinvolte: unilaterali, bilaterali, bilaterali imperfetti (di norma unilaterali, ma potevano diventare bilaterali).

    In base allelemento fonte dellobbligazione, quadripartizione gaiana: reali (dazione di una cosa), verbali (pronuncia di parole), letterali (scrittura) e consensuali (semplice consenso); classificazione di Modestino, fine dellet classica (met del III d.C.): le obbligazioni nascono o dalla dazione di una cosa, o dalla pronuncia di parole, o da entrambe insieme, o dal consenso, o dalla

    legge, o dal ius honorarium o da atto illecito.

    A- Contratti reali: le obbligazioni nascono dalla dazione di una cosa. MUTUO: contratto reale unilaterale con cui il mutuante prestava al mutuario una somma di denaro o altre cose fungibili (sostituibili), che il mutuario, al termine stabilito, doveva restituire. Era un istituto del ius gentium, dello ius civile in senso lato.

    - Comportava traditio, trasferimento di propriet, e vi trovava applicazione il principio secondo cui res perit domino (la cosa perisce al proprietario).

    - La legis actio per condictionem prima, la condictio formulare poi, era lazione di tutela del mutuo. - Rimase sempre un contratto gratuito, tuttavia per rispondere allesigenza sempre pi diffusa di pattuire gli interessi, le parti

    stipulavano un secondo contratto, una stipulatio usurarum, con la quale il debitore si impegnava a pagare gli interessi. FOENUS NAUTICUM o PECUNIA TRAIECTICIA (contratto dassicurazione): contratto reale importato a Roma dalla Grecia in et incerta, in base al quale chi si dedicava al commercio marittimo poteva ottenere denaro a credito e non era tenuto a

    restituirlo in caso di perimento della merce o della nave.

    - Deroga al principio della res perit domino, ma poich il rischio della navigazione era a carico del creditore, questo aveva diritto

    ad interessi pari ad un multiplo del tasso legale.

    DEPOSITO: contratto reale imperfettamente bilaterale con cui il deponente consegnava al depositario una o pi cose mobili (consumabili o inconsumabili) perch gratuitamente le custodisse e le restituisse allo scadere del termine stabilito o a semplice

    richiesta del deponente.

    - La dazione della cosa non trasferiva n propriet n possesso, il depositario era solo un detentore per conto altrui, doveva custodire la cosa e se la usava commetteva il delitto di furto duso (actio furti). Eccezione: il deposito irregolare (deposito bancario), contratto con cui il deponente consegnava al depositario una quantit di cose fungibili (di solito una somma di

    denaro), perch la custodisse e ne restituisse lequivalente; il depositario acquistava la propriet delle cose consegnategli. Era

    diverso dal mutuo perch a- era sollecitato dal deponente, chi riceveva era persona o ente che maneggiava grandi capitali,

  • 14

    investendoli e facendoli fruttare, mentre il mutuo era sollecitato dal mutuario, chi riceveva era persona che ne aveva fatto

    richiesta; b- la causa era la custodia, non il prestito di consumo; c- le parti non potevano stabilire un termine per la restituzione;

    d- non era necessaria la stilupatio usurarum per ricorrere agli interessi.

    - La tutela del deposito come contratto dovuta al pretore, che concesse prima unactio depositi in factum, poi una di buona fede in ius. In caso di deposito necessario o miserabile, ossia se il depositario profittava della situazione particolarmente miserevole del deponente, lactio depositi nei suoi confronti portava a una condanna al doppio del valore della cosa.

    - Di regola nascevano obbligazioni solo in capo al depositario, ma qualora questo avesse dovuto sostenere spese necessarie

    alla conservazione della cosa o avesse ricevuto danni dalla cosa depositata, il deponente aveva lobbligo di risarcirlo (il

    depositario aveva lo ius retentionis e poteva esperire unactio depositi contraria).

    - Dal deposito nascono obbligazioni di species: poich il deposito veniva concluso nellinteresse del deponente, il depositario non aveva lobbligo di custodia, rispondeva per la mancata restituzione solo in caso di dolus malus, ossia solo in caso di esplicita volont di non restituire o di far perire la cosa, non in caso di furto, perimento o danneggiamento a lui non imputabili.

    - Il sequestro: un tipo di deposito, lipotesi pi frequente quella del deposito giudiziale, ossia in caso di controversia circa la propriet della cosa, nellattesa che la questione venga chiarita, la cosa viene consegnata ad una persona di comune fiducia

    della parti perch la custodisca e la restituisca poi al proprietario.

    COMODATO: contratto reale imperfettamente bilaterale con cui il comodante consegnava al comodatario una o pi cose mobili (solo inconsumabili) e il comodario si impegnava a restituire le stesse; si trattava di un prestito duso a titolo gratuito

    nellinteresse del comodatario.

    - Il comodatario acquistava la detenzione, non il possesso per usucapione, perci un uso delle cosa eccessivo rispetto a quello normale e a quello che abitualmente faceva il comodante, comportava laccusa di furto duso.

    - Il pretore lo riconobbe come figura contrattuale, prima con la concessione di unazione di comodato in factum, poi di unazione di buona fede in ius.

    - Di regola nascevano obbligazioni solo in capo al comodatario, ma qualora questo avesse dovuto sostenere delle spese

    necessarie alla conservazione della cosa o avesse ricevuto danni dalla cosa depositata, il comodante aveva lobbligo di

    risarcirlo (ius retentionis, poteva esperire unazione contraria).

    - Poich il comodato veniva concluso nellinteresse del comodatario, questo rispondeva per custodia, aveva lobbligo di conservare la cose.

    PEGNO: diritto reale su cosa altrui, tuttavia, poich fra debitore e creditore pignoratizi cera anche un rapporto obbligatorio, il pegno era anche contratto reale imperfettamente bilaterale; il debitore consegnava al creditore una cosa corporale, il creditore

    aveva lobbligo di custodirla e di restituirla qualora il suo credito fosse stato soddisfatto, o comunque estinto, aveva il diritto di

    venderla e di trattenere lequivalente del suo credito, qualora il debitore fosse stato inadempiente.

    - Il creditore non aveva possesso per usucapionem, ma possessio ad interdica.

    - Il pretore concesse unactio in factum, detta actio pigneraticia in personam.

    - Di regola nascevano obbligazioni solo in capo al creditore, ma qualora questo avesse dovuto sostenere delle spese

    necessarie alla conservazione della cosa o avesse ricevuto danni dalla cosa depositata, il debitore aveva lobbligo di risarcirlo

    (ius retentionis, poteva esperire unazione contraria).

    - Il creditore rispondeva per custodia.

    FIDUCIA: mancipatio fiduciaria, ossia con patto di fiducia, in base al quale chi riceveva i beni si impegnava a restituirli a richiesta o a estinzione dellobbligazione; il risultato pratico era lo stesso di quello del deposito, del comodato e del pegno. Cum

    amico: i beni venivano trasferiti ad un amico; vi si ricorreva per custodia o per prestito duso. Cum creditore: debitore trasferiva i

  • 15

    beni al creditore, con laccordo che il creditore li avrebbe ritrasferiti al creditore al momento dellestinzione dellobbligazione; vi si

    ricorreva a garanzia di un credito.

    B- Contratti verbali: le obbligazioni nascono ex interrogatione et responsione. STILUPATIO: contratto verbale tipico quanto alla forma, ma estremamente duttile quanto ai contenuti, richiedeva che ad una domanda del creditore, il debitore desse una risposta congrua e immediata (prima solo spondis? spondeo, poi anche promittis?

    promitto; fidepromittis? fidepromitto; dabis? dabo; facies? facio, ed anche verbi greci), ma loggetto di tale domanda e relativa

    risposta potevano obbligare ai tipi pi vari di prestazione (dare, fare, prestare) e tutelare i tipi pi vari di operazioni commerciali

    ed economiche; in tal senso si considera la stipulatio un correttivo della tipicit contrattuale. Ebbe larga diffusione anche nei

    rapporti con gli stranieri e fra stranieri.

    - La stipulatio era un negozio giuridico del diritto civile in senso lato (anche i peregrini a anche altri verbi); la sponsio era una

    delle sue manifestazioni, un negozio giuridico del diritto civile in senso stretto (solo i romani e solo spondis? Spondeo).

    - Era un contratto unilaterale e un negozio astratto. In et arcaica il rispetto della forma era sufficiente a produrre gli effetti

    obbligatori; in et classica il difetto di consenso nella stipulatio era causa di nullit del contratto.

    - Actio certae pecuniae, a tutela delle stipulationes certi (prestazione di dare); actio incerti ex stipulatu, a tutela delle stipulationes incerti (prestazione di fare).

    - In et repubblicana si afferma luso di redigere un documento scritto nel quale venivano indicati i termini dellaccordo (solo

    valore probatorio); in et postclassica la forma scritta si sostituisce a quella orale ed il consenso pu essere manifestato

    liberamente.

    DOTIS DICTIO: uno dei modi di costituzione della dote, consisteva in una promessa unilaterale (dotem tibi dico) della nubenda, del suo paterfamilias o di un debitore della futura moglie da lei delegato a ci; con la pronuncia di queste parole il

    futuro marito diventava creditore.

    PROMISSIO IURATA: promessa solenne del liberto al suo padrone, verso il quale si obbligava a compiere determinati servigi. Il pretore concesse unactio operarum, purch le promesse fatte fare allo schiavo non fossero vessatorie.

    C- Contratti letterali: le obbligazioni nascono dalla redazione di una scrittura. NOMEN TRANSCRIPTICIUM: contratto che si concludeva quando un paterfamilias segnava nel suo libro dei conti una somma di denaro da lui data in prestito ad un terzo. Queste annotazioni erano di due tipi: le nomina arcaica, che servivano a ricordare unobbligazione precedente e avevano mero valore probatorio; le nomina trascripticia, che trasformavano una precedente obbligazione in una nuova perch diversa era o la causa (a re in personam) o la persona (a persona in personam).

    SINGRAFI E CHIROGRAFI: dichiarazioni scritte di un soggetto che riconosce un proprio debito; genere di obbligazioni proprio degli abitanti delle province.

    D- Contratti consensuali: contratti informali, giacch il solo consenso alla conclusione del contratto era sufficiente a far nascere obbligazioni; il principio di tipicit era tenuto in vita dalla tipicit della causa. Erano tutti contratti dello ius gentium.

    COMPRAVENDITA (emptio-venditio): contratto bilaterale meramente obbligatorio con cui il venditore si obbligava a garantire il pacifico godimento della cosa al compratore contro il pagamento di un prezzo. In termini strettamente giuridici,

    comprare e vendere non significava procedere ad uno scambio, ma accordarsi su di esso; gli atti relativi allo scambio sono atti

    esecutivi della compravendita.

    - E un negozio iuris gentium, tutelato dallactio empti, in ius ex fide bona. - Oggetto: la merx poteva essere qualsiasi cosa corporale o incorporale, purch avesse un valore economico e fosse determinata o determinabile. La vendita di cosa fuori commercio era nulla. La vendita di cosa futura era possibile: emptio rei speratae (compera della cosa sperata, se il prezzo della merx era determinato in base alla quantit della cosa futura) ed emptio

    spei (compera della speranza, se il prezzo della merx era determinato senza riferimento alla quantit della cosa futura).

  • 16

    - Prezzo: doveva essere certo e determinabile in denaro (pecunia numerata). I sabiniani assimilavano la permuta alla compravendita, mentre i proculiani, la cui tesi prevalse, le teneva distinte, poich nella permuta difficile stabilire chi vende e

    chi compra, mentre nella compravendita questa distinzione indispensabile dal momento che il compratore era obbligato a

    trasferire la propriet del prezzo e il venditore a trasferire il possesso della cosa.

    In et postclassica si afferma il principio del giusto prezzo (laesio enormis: il prezzo inferiore alla met del valore reale d diritto

    alla rescissione del contratto).

    - Obblighi del venditore: 1- Trasferire il possesso, ossia garantire il pacifico godimento della cosa. Anche se il venditore non era tenuto a trasferire la propriet, se loggetto del contratto era una res mancipi e se i contraenti erano romani (o stranieri dotati

    di ius comercii), il venditore poteva compiere la mancipatio del bene, trasferirne dunque la propriet; tuttavia il compratore era

    tutelato anche quando aveva ricevuto una res mancipi con semplice traditio, senza dunque diventarne propietario. 2- Garantire per levizione, ossia nel caso un terzo proprietario rivendicasse la cosa. In un primo momento si otteneva con stipluatio, in et classica divenne automatica, un elemento naturale del negozio, un obbligo del venditore secondo buona fede (poteva essere

    evitata con patto apposito). La garanzia per evizione era automatica in caso di vendita con mancipatio (obbligo di prestare

    lauctoritas). 3- Garantire per vizi occulti: il compratore poteva esperire unactio auctoritatis, qualora la cosa presentasse vizi espressamente esclusi dal venditore al momento della vendita; in seguito anche unactio ex empto, qualora la cosa presentasse

    vizi esclusi o dolosamente taciuti dal venditore. Gli edili curili (magistrati incaricati della sorveglianza dei mercati e della

    giurisdizione sulle controversie che nascevano dai contratti ivi conclusi) emanarono due editti con i quali obbligarono il venditore

    a indicare a voce o su appositi cartelli i difetti della merce offerta in vendita; actio redibitoria (entro sei mesi) con la quale il compratore restituendo la merce, poteva ottenere la restituzione del prezzo; actio quanti minoris (entro un anno) con la quale il compratore poteva ottenere il rimborso di quanto pagato in eccesso.

    - Obblighi del compratore: trasferire la propriet del denaro individuato come prezzo e gli eventuali interessi, qualora egli non

    avesse adempiuto entro i termini pattuiti.

    - Clausole aggiuntive che a volte accompagnavano la compravendita: Lex commissoria: la cosa tornava di propriet del venditore qualora il compratore non avesse pagato il prezzo entro un termine pattuito. In diem addictio: il contratto era efficace solo se il venditore non avesse ricevuto unofferta migliore entro un termine stabilito. Pactum displicentiae: il compratore poteva rendere la merce non gradita e ottenere la restituzione del prezzo entro un termine stabilito.

    LOCAZIONE-CONDUZIONE (locatio-conductio): contratto consensuale bilaterale con cui una persona (locatore), dietro pagamento di una somma di denaro (mercede), si impegnava a trasferire una cosa ad unaltra persona (conduttore), per un

    periodo di tempo limitato.

    - Era simile alla compravendita per il pagamento di una mercede, differiva per il carattere temporaneo del trasferimento della

    cosa, ma soprattutto nel fatto che a pagare la mercede poteva essere tanto il conduttore quanto il locatore stesso. Si

    configuravano tre ipotesi di locatio-conductio, accomunate non dalla funzione economica svolta, ma dalla consegna materiale della cosa: Locatio conductio rei o locatio rei utendae (locazione): il locatore si obbligava a cedere al conduttore il godimento

    temporaneo di una cosa, in corrispettivo di una mercede. La cosa veniva locata perch il conduttore ne godesse. - Il locatore doveva: a- consegnare la cosa al conduttore e permettergli di usarla nel tempo stabilito; b- rispondere per levizione

    e i vizi occulti: in caso di dolo il conduttore poteva esperire lactio ex conducto e ottenere il risarcimento dei danni, in caso di buona fede il conduttore non era pi obbligato a pagare la mercede. Valeva il criterio periculum est locatoris.

    - Il conduttore doveva: a- pagare la mercede; b- restituire la cosa alla scadenza nelle condizioni in cui gli era stata consegnata;

    c- rispondere per il perimento e il danneggiamento per cause a lui imputabili, altrimenti, per cause indipendenti dalla sua

    volont, la sola conseguenza era il venir meno o il ridursi del suo obbligo a pagare. Era responsabile per custodia

  • 17

    Locatio conducio operis (appalto): il conduttore si obbligava a svolgere unattivit lavorativa al fine di raggiungere un certo

    risultato, in corrispettivo di una mercede. La cosa veniva locata perch il conduttore svolgesse su di essa unattivit lavorativa. - Il locatore doveva: a- consegnare la cosa al conduttore; b- pagare la mercede. Valeva il criterio periculum est locatoris.

    - Il conduttore doveva: a- svolgere sulla cosa lattivit dovuta con la necessaria competenza; b- consegnare lopera che si era

    impegnato a realizzare. Era responsabile per custodia e per imperitia.

    Locatio conductio operarum (lavoro subordinato): il locatore-mercenario si obbligava a mettere a disposizione del

    conduttore-datore di lavoro la propria attivit lavorativa per un certo periodo di tempo e indipendentemente dal risultato, in

    corrispettivo di una mercede. Era la locazione che luomo libero faceva di se stesso. Tale contratto aveva per lo pi ad oggetto

    lavori di tipo manuale, infatti la locazione delle arti liberali, qualora praticata, era disprezzata dalla societ.

    - Il locatore-mercenario doveva: prestare la sua attivit lavorativa per il periodo pattuito.

    - Il conduttore-datore di lavoro doveva: pagare la mercede.

    - Oggetto: cosa o opera mobile o immobile, consumabile o inconsumabile; nel caso di locatio rei doveva essere inconsumabile,

    salvo che la locazione fosse volta a un uso diverso da quello normale della cosa.

    SOCIETA: contratto consensuale bi o plurilaterale con cui due o pi persone mettevano in comune beni o servizi al fine di raggiungere uno scopo per tutti vantaggioso, nacque come strumento per il commercio internazionale, ossia fra romani e

    peregrini.

    - Lorigine dallo ius gentium giustificava il carattere di contratto di buona fede. La personalit giuridica, dunque il concetto di autonomia patrimoniale perfetta era inesistente, ciascun socio agiva in nome e per conto di essa, con la successiva regolazione

    dei debiti e crediti fra i soci. In mancanza di altra disposizione debiti e crediti si dividevano in parti uguali; era vietata la societ

    leonina, in forza della quale qualcuno divideva solo le perdite e non i guadagni.

    - Il legame con lantichissimo istituto del ius civile, detto consortium ercto non cito giustificava il rapporto di fraternitas che si istituiva fra i soci. In et antichissima, alla morte del padre, i figli, pur diventando sui iuris, non dividevano il suo patrimonio, ma

    diventavano membri di una particolare societ, detta appunto consortium ercto non cito; questa societ poteva essere costituita

    anche fra estranei grazie ad un processo in cui i soci si riconoscevano solennemente come fratelli.

    - Era necessaria laffectio societatis, ossia il consenso di tutti i soci non solo al momento della costituzione della societ, ma per tutto il tempo in cui la societ era in vita.

    - In et classica esistevano due tipi di societ: la societas omnium bonorum, in cui i soci si obbligavano a mettere in comune tutti i loro beni presenti e futuri; la societas unius negotiationis, in cui i soci si obbligavano a mettere in comune alcuni beni o servizi al fine di realizzare un determinato scopo.

    - Modi di estinzione: recesso unilaterale di uno dei soci; morte di uno dei soci; capitis deminutio di uno dei soci; vendita allasta

    del patrimonio di uno dei soci a causa della sua insolvenza.

    MANDATO: contratto consensuale, imperfettamente bilaterale e a titolo gratuito (altrimenti si aveva la locazione) con cui il mandante incaricava il mandatario di svolgere una determinata attivit. Il mandato poteva essere mea grazia, nellinteresse del mandante, o aliena grazia, nellinteresse di un terzo, ma non tua grazia, non nellinteresse del mandatario (raccomandazione). - Loggetto del mandato doveva essere lecito e non contrario ai buoni costumi, poteva essere anche unattivit giuridica.

    - Il mandatario doveva: a- svolgere lincarico secondo le istruzioni ricevute; b- trasferire gli effetti di eventuali atti giuridici in capo

    al mandante.

    - Il mandante era obbligato alleventuale rimborso delle spese e risarcimento dei danni.

    - Modi di estinzione: completamento del mandato; revoca o rinuncia del mandatario; morte o capitis deminutio di una delle parti.

  • 18

    - La procura non nasceva da contratto, ma da un atto unilaterale con cui il padrone preponeva un liberto o un familiare alla gestione della totalit dei suoi affari o di una parte.

    CONTRATTI INNOMINATI: in et classica fu riconosciuta tutela giuridica anche ai contratti atipici con obbligo di dare o di fare, purch a prestazioni corrispettive e purch una delle due prestazioni fosse gi stata eseguita. 1- Do ut des (permuta). 2- Do ut

    facies (aestimatum). 3- Facio ut facies. 4- Facio ut des.

    - La condictio, ossia il diritto di restituzione, tutelava la prestazione di dare. Lactio doli, ossia il risarcimento del danno subito,

    tutelava la prestazione di fare. Prima lactio in factum ex decreto, poi lactio paescriptis verbis consentivano a chi aveva dato o

    fatto di ottenere la controprestazione.

    PATTI (nudae pactiones): accordo fra persone tra le quali non esisteva un precedente vincolo giuridico; originariamente era laccordo che consentiva alloffensore di evitare prima la vendetta, poi il taglione. Il pretore teneva conto dei patti fra le parti,

    purch non contrari alle regole del ius civile o alla buona fede, concedendo la exceptio pacti conventi, quindi il nudo patto non

    generava obbligazione, ma solo eccezione.

    OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI DA ATTO LECITO

    - La indebiti solutio: un soggetto trasferiva ad un altro una somma di denaro o una cosa, nella errata convinzione di dover adempiere ad unobbligazione di dare. Solo se lerrore era sia del solvente sia dellaccipiente (altrimenti o donazione o furto), chi

    aveva ricevuto doveva restituire il corrispettivo o la cosa stessa.

    - La negotiarum gestio: una persona curava gli interessi (anche giuridici) di unaltra persona, senza aver ricevuto mandato e, a volte, senza che linteressato ne fosse a conoscenza. Solo se la gestio era stata utilmente iniziata e il gestore era consapevole

    di gestire affari altrui, questi era obbligato a portare a termine la gestione ed eventualmente a trasferirne gli effetti, il gestito a

    rimborsare eventuali spese e a risarcire eventuali danni.

    - Il legato per damnationem e il legato sinendi modo: disposizione testamentaria a titolo particolare con cui il testatore imponeva allerede un obbligo di fare (trasferire a un terzo la propriet di una cosa o costituire in favore di questi un diritto reale) o di non fare (consentire a un terzo di appropriarsi di un bene del patrimonio o anche dellerede).

    OBBLIGAZIONI DA ATTO ILLECITO: illetici pubblici (crimina) e illeciti privati (delicta)

    Gaio elenca quattro tipi di delitti: il furto, la rapina, il danneggiamento e la iniuria. Il soggetto leso poteva intentare un processo

    privato, che terminava con una condanna pecuniaria, il comportamento delittuoso era dunque fonte di una obbligazione di dare.

    1- Furto (da ferre = sottrarre): fino alla tarda et repubblicana era un concetto molto ampio, andavano infatti sotto il nome di furto sia il furto vero e proprio (manifestum e nec manifestum) sia altre fattispecie, quali il danneggiamento, il comportamento

    infedele del depositario e listigazione del servo alla fuga.

    - Actio furti, azione penale con condanna ad un multiplo del valore dalla cosa rubata a seconda del tipo di furto. - Elementi costitutivi: oggettivo: contatto fisico, materiale con la cosa, non necessariamente la sottrazione; soggettivo: dolo. 2- Rapina = sottrazione violenta di beni, era un tipo di furto, un furto violento, pertanto di socialmente pi pericoloso, sicch comporta la condanna ad un quadruplo. 3- Danneggiamento. La lex Aquilia (III a.C.) era composta di tre capi: 1- Puniva luccisione dello schiavo o dellanimale altrui appartenente al numero dei pecudes (bovini, ovini, suini, equini, caprini, ecc.). 2- Puniva il comportamento fraudolento

  • 19

    delladstipulator, ossia persona che si poneva come secondo creditore facendosi promettere, nella forma della sponsio, la

    stessa somma promessa al primo creditore; cadde presto in desuetudine. 3- Puniva il ferimento dello schiavo altrui o degli animali altrui appartenenti alla categoria dei pecudes, luccisione o il ferimento di altro animale, il danneggiamento di cose

    inanimate.

    - Secondo linterpretazione giurisprudenziale il damnum inuiria datum era punibile solo se corpore corpori illatum, cio: a- doveva essere stato inferto attraverso unazione materiale del danneggiatore; b- doveva aver danneggiato nel corpo o nella

    struttura materiale. In et classica cadde il requisito del danno inferto corpore, ma non quello del danno inferto corpori. - In et classica il danno veniva punito indipendentemente dal dolo e dalla colpa, secondo un criterio di responsabilit oggettiva,

    sulla base del semplice rapporto di causa-effetto; solo successivamente si configur lelemento della colpa.

    4- Iniuria: in origine comprendeva solo le lesioni personali fisiche (rottura di un osso, percosse), col tempo si estese anche alle lesioni personali dellonorabilit (malum carmen incantare = cantare versi che offendevano lonorabilit; adsectatio = seguire per strada, insistentemente e silenziosamente, una donna per bene o un minorenne), in et classica arriv a

    comprendere ogni offesa al decoro e allonore. - Actio iniuriarium aestimatoria, azione penale infamante, la pena era variabile a seconda della gravit del delitto ed era stabilita dal giudice.

    ILLECITI PRETORI. Il pretore concesse a- azioni che riconducevano comportamenti non delittuosi a una delle fattispecie delittuose esistenti; b- azioni che individuavano nove fattispecie di delitti.

    - Illeciti processuali: actio contro il iudex qui litem sua facit, contro il giudice che con dolo avesse giudicato non imparzialmente.

    - Illeciti extraprocessuali: actio de dolo, contro chi avesse ottenuto con la frode un indebito arricchimento; actio de posito et suspenso, contro colui che abitava un edificio dal cui balcone o sul cui tetto stava una cosa, che, cadendo, avrebbe potuto provocar danni alle persone (reato non di danno, ma di pericolo, responsabilit oggettiva).

    - In et giustinianea vennero considerati fonte di obbligazione, andarono a costituire la categoria dei quasi delitti.

    SUCCESSIONI

    - Oggi, in tema di successioni, la prima distinzione che si fa quella fra successione a titolo universale, in cui il successore

    subentra nella titolarit di tutto il patrimonio, tanto nei rapporti attivi tanto in quelli passivi, e successione a titolo particolare, in

    cui il successore subentra nella titolarit di un singolo rapporto. Ebbene, i Romani non avevano questa distinzione, per loro

    successione era solo quella a titolo universale e, pur conoscendo quella a titolo particolare, non la facevano rientrare nella

    categoria della successione.

    - Successioni mortis causa: intestata (o legittima) e testamentaria.

    - Successioni inter vivos: adrogatio e bonorum venditio.

    - Nei primi secoli il patrimonio ereditario era indicato col termine familia o pecunia, solo in et classica, quando vennero riconosciuti come eredi non solo gli heredes sui, ma anche gli adgnati, i gentiles e coloro che il testatore aveva istituito come

    tali, quando insomma la figura dellerede and a coincidere con quella del successore mortis causa, per indicare il patrimonio

    ereditario si cominci ad usare il termine eredit.

    - Del patrimonio ereditario facevano parte le res, i crediti e i debiti; no i debiti derivanti da delitto e i vincoli materiali (quali la

    posizione di addictus o di vas).

  • 20

    SUCCESSIONE INTESTATA

    Alla morte del titolare di un patrimonio succedevano:

    1- Gli heredes sui: discendenti immediati del de cuius (defunto), quelli sotto la sua potest, ossia figli e figlie, figli e figlie dei figli maschi eventualmente premorti, moglie in manu, mogli in manu dei figli eventualmente premorti.

    - Subentravano nella globalit dei beni del defunto, tra di essi si stabiliva una forma di comunione detta consortium erecto non

    cito, nel quale ciascuno era titolare del tutto e su un piano di parit con gli altri. A questa comunione potevano metter fine

    esperendo unazione divisoria, a seguito della quale ciascuno acquistava la titolarit di una quota ideale dei beni.

    - Succedevano per stirpi; quindi se al momento in cui si apriva la successione vi erano tre sui heredes, un figlio del de cuius e due figli di un figlio premorto, leredit si divideva in due, non in tre; una met andava al figlio, laltra met ai due nipoti che poi

    se la dividevano fra di loro (oggi si dice che gli eredi del pre-defunto gli succedono per rappresentazione).

    - Non potevano rifiutare leredit e rispondevano dei debiti del de cuius anche con il loro patrimonio.

    - Potevano essere diseredati. Al tempo delle XII tavole i patresfamiliae potevano testare solo in mancanza di heredes sui;

    presto per linterpretazione pontificale introdusse lespediente dellexereditatio per eludere linviolabilit di questa norma.

    - In et classica lintervento pretorio consent di succedere anche a soggetti non heredes sui, ma che sarebbe stato iniquo

    escludere dalla successione (es. figli emancipati, mogli non in manu).

    2- In mancanza, gli adgnati proximi dello stesso grado (es. due fratelli del defunto), ossia i parenti pi stretti in linea maschile. - Leredit era divisa in parti uguali per persona, cio in base al numero degli adgnati.

    3- In mancanza, (se non vi erano o se avevano rifiutato) i gentiles, ossia gli appartenenti alla stessa gente, i quali acquistavano una propriet collettiva delleredit.

    - Heredes sui et necessarii: discendenti immediati; erano eredi di diritto e costretti ad esserlo.

    - Heredes necessarii: schiavi; erano costretti ad essere eredi se istituiti tali nel testamento, con contestuale manomissione.

    - Heredes voluntarii: i parenti collaterali e gli estranei istituiti eredi per testamento; potevano accettare o rifiutare leredit.

    SUCCESSIONE TESTAMENTARIA Richiedeva la capacit di testare (testamenti factio attiva) e quella di essere istituiti eredi (testamenti factio passiva). - Non possono fare testamento: 1- Coloro che non sono titolari di un patrimonio (coloro che non sono liberi). 2- Coloro che non possono disporre del loro patrimonio in quanto ritenuti incapaci di agire (sordi, pazzi, prodighi, impuberi sui iuris, donne sui

    iuris).

    - Gli heredes sui et necessarii e gli heredes necessari acquistavano automaticamente leredit. Tutti gli altri (heredes voluntarii) sia fossero eredi ab intestato o per testamento, dovevano accettarla. Accettazione formale tramite esplicita dichiarazione (cretio); era obbligatoria solo per gli eredi testamentari; andava fatta entro il termine stabilito dal testatore (di

    norma, 100 giorni). Accettazione informale tramite il comportarsi in maniera inequivoca come erede; era valida nel caso di testamento sine cretione e di vocazione ab intestato; andava fatta entro il termine istituito dal pretore.

    A- ET ARCAICA

    Testamentum calatis comitiis: testamento-adozione che si celebrava dinanzi ai comizi curiati e che poteva essere fatto solo

    due volte allanno e in date prefissate, quando cio i comizi si riunivano. Poich anche ladrogatio (con cui il paterfamilias

    rinunciava allo stato di sui iuris per sottoporsi in qualit di filius a un altro paterfamilias) si svolgeva dinanzi ai comizi, sembra

    che si trattasse di un medesimo atto, solo che ladrogatio produceva effetti immediati, mentre il testamento calatis comittis li

    produceva alla morte delladottante.

  • 21

    Testamentum in procinctu: testamento che si svolgeva dinnanzi allesercito armato e in tenuta da combattimento, cio pronto

    a partire; consentiva ai soldati di disporre dei loro beni prima di recarsi in guerra.

    Mancipatio familiae: un paterfamilias-venditore (mancipio dans) alienava i suoi beni a un terzo-compratore (familiae emptor)

    e lo incaricava di trasmettere, alla sua morte, parte di quei beni a chi lui stesso gli aveva indicato. La mancipatio familiae non

    era un testamento, il familiae emptor non era un erede e ancor meno lo erano coloro cui egli distribuiva i singoli cespiti

    patrimoniali secondo la volont del venditore.

    B- ET CLASSICA

    Testamentum per aes et libram: si svilupp dalla mancipatio familiae tra la seconda met del IV e la prima met del III a.C.,

    e nel II a.C. sera ormai affermato come il testamento tipico dei Romani.

    - Formalit esterne: a- Il testatore dichiarava a voce la sua volont in presenza del libripens, di cinque testimoni e del familiae emptor, che appunto lo ascoltava e redigeva un breve verbale, in cui dichiarava che le formalit della mancipatio erano state

    compiute. b- Successivamente, il testatore prese a dichiarare la sua volont per iscritto, tramite la redazione di tavolette cerate, che consegnava al familiae emptor pronunziando una solenne dichiarazione, cui il familiae emptor rispondeva con unaltrettanto

    solenne dichiarazione. c- Allesterno delle tavolette sigillate venivano apposti i sigilli dei testimoni, del libripens e del familiae emptor, per una totalit, dunque, di sette sigilli.

    - Formalit interne: Allinizio del testamento andava posta lheredis institutio, una formula predefinita (Titius heres esto) con cui il testatore istituiva lerede. La nomina di erede poteva essere sottoposta a condizione sospensiva, purch la sua

    realizzazione non dipendesse totalmente dallarbitrio di un terzo, no invece a condizione risolutiva o a termine (semel heres

    semper heres). Se il testatore istituiva pi eredi, doveva anche fissare le parti, tradizionalmente fatte per dodicesimi, che

    spettavano a ciascuno.

    Exheredatio: espediente introdotto dallinterpretazione pontificale per eludere la regola secondo cui un paterfamilias poteva

    far ricorso al testamento solo se non aveva heredes sui; consisteva in una solenne dichiarazione, fatta in maniera esplicita e

    con parole prestabilite, con cui il paterfamilias privava gli heredes sui (o alcuni di essi) della loro qualifica; cos una volta

    diseredati gli eredi (o alcuni di essi), il testatore era libero di destinare il suo patrimonio a chi voleva.

    - Gli heredes sui (compresi i postumi, ossia i concepiti non ancora nati) dovevano essere diseredati esplicitamente e secondo

    determinate formalit; potevano essere o istituiti eredi o diseredati, non ignorati.

    - Non era ammesso che la vocazione testamentaria concorresse con quella legittima; quindi se il testatore aveva istituito degli

    eredi testamentari, destinando loro solo met del suo patrimonio, la met residua non andava agli eredi legittimi, ma di nuovo a

    quelli testamentari.

    Sostituzione volgare: il testatore poteva indicare un altro erede, qualora quello istituito per primo non avesse accettato

    leredit, fosse premorto o comunque la sua istituzione fosse rimasta priva di effetti (es. non accettazione nei termini).

    Sostituzione pupillare: il testatore che istituiva suo erede un figlio impubere o postumo, poteva scegliere un sostituto qualora

    il figlio morisse prima di raggiungere la pubert. Questo tipo di sostituzione era molto diverso dal precedente, in questo caso il

    testatore non intendeva nominare un erede suo, bens un erede del figlio morto.

    Testamentum militis: i soldati potevano testare come volevano (sia rispetto alla forma che rispetto al contenuto) e quando

    volevano. Ratio: a- difficolt materiali e stato di pericolo inerenti alla vita militare; b- origine straniera e ignoranza della maggior

    parte dei soldati, che, pur essendo diventati cittadini romani, non conoscevano le regole giuridiche.

    C- ET POSTCLASSICA

    - Si poteva fare testamento anche senza il bisogno di fare la mancipatio, era sufficiente che le tavole testamentarie venissero

    sottoscritte da cinque testimoni.

  • 22

    Querela inofficiosi testamenti: mezzo processuale col quale figli, genitori, fratelli e sorelle del testatore, che erano stati

    diseredati o non istituiti eredi, potevano impugnare la validit del testamento in quanto ingiusto, sul presupposto fittizio

    dellinsania del testatore. Se la querela veniva accolta, il testamento veniva pronunciato inofficioso e si passava alla

    successione ab intestato.

    BONORUM POSSESSIO (o eredit pretoria)

    A partire dagli ultimi secoli della repubblica, a seguito dellattivit del pretore, venne a svilupparsi il sistema ereditario della

    bonorum possessio; il sistema pretorio affianc quello civile, finch poi in et postclassica finirono col fondersi in un tuttuno.

    Probabilmente nacque allinterno del processo di rivendica delleredit (hereditatis petitio), come il provvedimento con cui il

    pretore ammetteva il soggetto che gliene aveva fatto richiesta a prendere possesso dei beni ereditari. In seguito, divenne un

    provvedimento a s, slegato dalla rivendicazione processuale, sempre concesso dal pretore a chi lo chiedeva adducendo motivi

    convincenti.

    Sul finire della Repubblica il campo di applicazione della bonorum possessio si estese notevolmente, sempre allo scopo di

    aiutare (per dare migliore protezione allerede civile), supplire (per includere persone altrimenti escluse delleredit, come i parenti in linea femminile, la moglie non in manu) o corregge (per includere i figli emancipati) le regole del ius civile. - Sine re: in un primo momento, se lerede iure civili rivendicava leredit prima del tempo che consentiva al bonorum possessor

    di usucapire (sino ad Adriano, 1 anno). Cum re: in seguito, soprattutto in et classica, se lerede civile esperiva la hereditatis

    petitio, il magistrato gliela negava oppure concedeva al bonorum possessor una exceptio doli.

    - Ab intestato: a- Unde liberi, il primo grado della successione pretoria spettava ai figli (anche quelli emancipati). b- Unde

    legitimi, il secondo grado agli adgnati. c- Unde cognati, il terzo grado ai cognati

    - Secundum tabulas: in presenza di un testamento, il pretore assegnava la bonorum possessio anche se non tutte le formalit

    richieste dal testamento erano state rispettate. Infatti, perch il testamento per aes et libram fosse valido, dovevano essere

    tassativamente rispettate precise solennit. Il pretore per cercare di rispettare il pi possibile la volont del defunto, limit il

    numero degli elementi necessari perch il testamento fosse valido, considerando la sottoscrizione delle tavole testamentarie da

    parte dei sette testimoni elemento necessario e sufficiente.

    - Contra tabulas: in presenza di un testamento, il pretore assegnava la bonorum possessio anche contro la volont del

    testatore, in particolare quando un figlio emancipato non fosse stato considerato nel testamento, senza essere espressamente

    diseredato.

    LEGATO (a titolo particolare): disposizione di ultima volont con cui il testatore lasciava a determinate persone uno o pi beni specifici. Erano disposti nel testamento e nei codicilli, che doveva poi essere confermato nel testamento.

    - Per vindicationem: a Tizio do e lego lo schiavo Caio. a- Aveva effetti reali. b- Costituiva in capo al legatario il diritto di propriet o altri diritti reali sui beni del testatore.

    - Per preaceptionem: Tizio prenda prima lo schiavo Caio. a- Aveva effetti reali. b- Costituiva in capo al legatario il diritto di propriet o altri diritti reali sui beni del testatore. c- Dava al legatario il diritto di impossessarsi del bene legato prima della divisione ereditaria, aggiungendo questo bene alla sua quota ereditaria.

    - Per damnationem: che il mio erede sia obbligato a dare a Tizio lo schiavo Caio. a- Aveva effetti obbligatori. b- Il rapporto tra il legatario e la cosa non era immediato, ma mediato dallattivit dellerede.

    - Sinendi modo: che il mio erede sia obbligato a permettere che Tizio prende lo schiavo Caio. a- Aveva effetti obbligatori. b- Il rapporto tra il legatario e la cosa non era immediato, ma mediato dallattivit dellerede. c- Si perfezionava nel momento in cui

  • 23

    lerede accettava leredit; per evitare che il ritardo dellerede nellaccettare leredit danneggiasse i legatari, i romani avevano

    elaborato la teoria del dies cedens e del dies veniens, nel primo caso il legato entrava a far parte del patrimonio del legatario

    alla morte del testatore, nel secondo solo quando leredit veniva accettata.

    - Lex Falcidia (40 a.C.) il testatore non poteva fare legati per pi di dellattivo testamentario, doveva quindi riservare agli eredi

    almeno dei beni. Accadeva infatti spesso che i testatori disponessero legati con tale generosit da esaurire il loro patrimonio

    e da lasciare nulla o peggio debiti agli eredi, pur legalmente istituiti.

    FIDECOMMESSO (a titolo particolare o universale): disposizione di ultima volont sempre rivolta allerede, ma formulata in termini di preghiera; poteva essere contenuta nel testamento o nel codicilli. Dapprima ladempimento dei fidecommessi era

    rimesso solo alla buona fede di colui cui erano rivolti, poi col tempo si consolid lidea che si trattasse di unobbligazione sociale

    e dunque al fidecommissario fu riconosciuta una speciale forma di tutela giudiziaria.

    I fidecommessi ebbero una grande diffusione, permettevano infatti, senza richiedere alcuna formalit, di destinare il proprio

    patrimonio a persone che altrimenti non potevano essere istituite eredi (es. figli non ancora concepiti) o di aggirare disposizioni

    limitative