KIOSCOS Reimp2...tresmontes lucchetti . Title: KIOSCOS Reimp2 Created Date: 7/15/2010 1:15:40 PM
Istituzioni Di Diritto Romano Appunti Lucchetti Pt Storia
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Istituzioni di diritto romano
appunti delle lezioni
Parte storica - Cap. 1
Diritto romano è necessario perchè è alla base del diritto vigente ed è quindi un ottimo punto di
partenza per costruire un comune diritto europeo.
Il diritto romano, anche se variando e con alternate vicende, perdura in Europa fino al ‘700
quando inizia ad essere sostituito dai codici (1804 - Codice Napoleone; 1900 - Codice Tedesco;
1942 - Codice Greco). Esso perdura oggi, anche se modificato, nella Repubblica di San Marino e
in Andorra.
Il diritto romano cambia nei secoli da Romolo a Giustiniano, in un arco di 13 secoli.
In questo periodo piuttosto vasto, sono individuabili 5 fasi:
I fase - Epoca Arcaica (Romolo 754/753 a.C. - 367 a.C.)? ? 400 anni
In quest’epoca finisce la monarchia con la cacciata di Tarquinio il Superbo (509 a.C.) e si
passa alla repubblica.
Il diritto romano si basa su agricoltura e pastorizia ovvero sulla struttura della famiglia e
del diritto di proprietà (tranne i contratti).
Le leggi Licinie-Sestie del 367 a.C. creano il PRETORE, una figura che amministra la
giustizia e presiede il processo e che assomiglia alla nostra figura del magistrato.
Questa figura nasce dall’esigenza di avere una persona che si occupi delle liti che vanno
aumentando con l’incontro con altre culture, a tal punto che si rende necessario un
secondo pretore, il PRETORE PELLEGRINO, che si occupi solo dei contrasti in cui almeno
una delle parti è uno straniero.
II fase - Epoca preclassica o tardo repubblicana (367 a.C. - 27/23 a.C. avvento principato,
1° imperatore Augusto)?? 340 anni
In questo periodo Roma diventa una potenza: intensifica gli scambi e l’economia cresce.
Nascono nuove categorie contrattuali.
Il periodo termina con la fine della repubblica e l’avvento del principato.
III fase - Epoca classica (27/23 a.C. - 235 d.C.)? ? 250 anni
La fase del principato si apre con l’Imperatore Augusto e terminerà con l’ultimo dei
Severi, Severo Alessandro.
Roma si espande al massimo e l’Editto di Caracalla (o Constitutio Antonina) del 212 concede
a tutti i residenti nell’Impero, la cittadinanza romana.
Questa fase è quella più importante per la GIURISPRUDENZA ROMANA, grazie alla
presenza dei giuristi che creano la dottrina.
Nel 235 d.C. finisce l’epoca classica e per 50 anni (284 d.C.) vi è un periodo “grigio” di
anarchia militare caratterizzato da dissesti politici e sociali, senza alcun riflesso sul diritto.
IV fase - Epoca tardo impero o dominato (284 d.C. Diocleziano - 526 d.C.) 240 anni
In questo periodo cambia il modo di vedere l’Imperatore (assoluto e Dio - DOMINUS ET
DEUS) rispetto a quello precedente (gli altri non sono sottomessi a lui) e si afferma il
Cristianesimo.
V fase - Giustinianea (527 d.C. - 565 d.C.)? 40 anni
Il legislatore per antonomasia (Dante - Paradiso) codifica il diritto romano, diritto che
arriverà fino a noi.
Il diritto per i romani è:
- L’arte del buono e del giusto (CELSO, giurista - IUS EST ARS BONI ET EQUI);
- un qualcosa che và nella stessa direzione rispetto alla giustizia (IUS e IUSTITIA)
Attraverso le Istituzioni di Gaio (4 libri) è stato possibile individuare:
FONTE DI PRODUZIONE? ? ? ? ? FONTE DI COGNIZIONE
che pongono in essere la norma ? che permettono di conoscere la norma
Mentre oggigiorno la legge è sia fonte di produzione che di cognizione, nel diritto romano le
fonti di cognizione sono le fonti storiche e non i testi originali che non sono in nostro possesso.
Le fonti di produzione, che non hanno un ordine gerarchico come accade oggi in Italia, sono:
? LEGGE (Lex)
- leggi comiziali
sono leggi che originano dai comizi (COMITIUM) ovvero assemblee popolari a cui
partecipa il popolo direttamente.
Le leggi potevano originare da una proposta di legge fatta dai magistrati (LEX ROGATA
da ROGATIO) o da un qualcosa di simile ai nostri decreti legislativi (LEX DATA) per il
quale il popolo delega il magistrato a creare una legge.
La votazione poteva essere: a favore, contraria o astensione (NON LIQUET).
- legge delle XII tavole
è la prima grande codificazione romana che viene fatta partendo dai MORES
(consuetudini) su richiesta dei plebei che, stanchi di essere continuamente imbrogliati
dai patrizi, conoscitori di queste leggi non scritte, ne chiesero la trascrizione.
La ottennero e nel 450 a.C., le XII tavole vennero affisse nel foro e quando, nel 390
a.C. i Galli le distrussero, tornarono ad essere tramandate oralmente. Per questo motivo
esistono diverse versioni a seconda della fonte che le riporta.
? PLEBISCITI (Scita Plebis)
Sono deliberazione della plebe che si hanno quando, cacciati i Tarquini nel 509 a.C., i patrizi
ottengono il potere e i plebei se ne vanno sull’Avventino e creano un’assemblea (CONCILIUM
PLEBIS) solo della plebe.
Ad un certo punto però finisce il contrasto tra patrizi e plebei perchè nasce una nobiltà
patrizio-plebea che porta a nuove differenze sociali, questa volta tra NOBILITAS (ricchi) e
POPOLO (poveri).
Quando nell’Epoca Pre-classica la legge HORTENSIA stabilisce che i plebisciti hanno lo stesso
valore della legge, termina il contrasto.
I plebisciti hanno solo un nome, dal magistrato che lo segue; mentre le leggi hanno solitamente
due nomi, quelli dei Consoli che le hanno ideate.
? EDITTI DEI MAGISTRATI
Nati nel ‘300 a.C., gli editti possono essere emanati da diversi soggetti:
• pretore urbano
• pretore peregrino
• EDILI CURULI (magistrati)
• governatore provinciale
L’editto è comunque un programma che il magistrato segue nell’amministrazione della giustizia.
Esso ha una durata di un anno, come la carica del magistrato e il magistrato successivo ne emana
uno nuovo, anche se in realtà venivano solo corrette od integrate le parti rivelatesi poco utili.
La norma nasceva comunque durante il processo e non prima come succede nel diritto italiano.
Con l’editto s’intendono coprire le carenze dello IUS CIVILE (leges e scita plebis).
? Che tipi di azione sono concesse dal pretore tramite l’editto?
Con l’editto, il pretore può concedere due tipi di azione:
1. AZIONI IN IUS CONCEPTE ovvero concesse dal pretore perchè basate sullo IUS
CIVILE;
2.AZIONI PRETORIE create dal pretore e lontane dallo IUS CIVILE, sono 3:
➡ AZIONI IN FACTUM CONCEPTE
concepite in relazione al fatto descritto dalle parti;
➡ AZIONI FITTIZIE
basate su una finzione (FICTIO) di un elemento che non c’è:
a. azione concessa allo straniero che viene finto romano
per poter dar vita al processo (prima dell’avvento del
pretor peregrinus);
b. ACTIO PUBLICIANA (da pretore PUBLICIO) che finge
che un possessore sia un proprietario per rimpossessarsi
della cosa sottrattagli
➡ AZIONI UTILI
? ? ? ? utilizzando il principio dell’analogia, si estende la giustizia di un
? ? ? ? caso, ad un altro
L’editto può essere:
? ? ? un anno
- PERPETUUM
? ? sempre
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? - TRALATICIUM (tralatizio) ___ parte invariata
? - REPENTINUM ___ durante l’anno per necessità
? Il processo
Dapprima con le LEGIS ACTIONES si ha la fase IN IURE con la corretta ripetizione mnemonica
dei casi previsti dallo IUS CIVILE davanti al pretore, poi seconda fase APUD IUDICE, davanti al
privato cittadino scelto come giudice dalle parti che emette la SENTENTIA.
Adriano (117 - 138 d.C.) permette al giurista
Salvio Giuliano di codificare l’editto.
Poi con il processo PER FORMULAS, formule, gli intervenuti si spiegano con parole proprie al
magistrato che trascrive in formula e indirizza al giudice per la SENTENTIA (le indicazioni per
il giudice sono date dal magistrato e sono di controllo e poi di soluzione).
? SENATOCONSULTI
Delibere del Senato costituito dai Patres, i membri più importanti della città.
Quando nel I sec. d.C. l’ultima legge comiziale viene emanata sotto NERVA, i comizi scompaiono
perchè non sono più rappresentativi.
Il Senato ottiene il potere normativo anche se è l’Imperatore che fa la ROGATIO.
Inizialmente conta la delibera del Senato, ma a poco a poco l’ORATIO PRINCIPI prende il
sopravvento e dal II sec. scompare il Senatoconsulto e l’oratio dell’Imperatore acquisisce potere
normativo (proprio come i magistrati facevano rogatio nella direzione scelta dal Senato).
Essendo la votazione fatta per DISCISSIO (schieramento fisico dei Senatori), non era segreta e
quindi tutti si dicevano concordi con l’Imperatore.
? LE COSTITUZIONI IMPERIALI
Sono l’espressione diretta della volontà normativa dell’imperatore esprimibile per la LEX DE
IMPERIO ovvero il conferimento dei poteri dal popolo all’imperatore.
Durante l’epoca del principato, sono 5 le possibili costituzioni imperiali:
. COSTITUZIONI IMPERIALI DI? ? ? ? . COSTITUZIONI IMPERIALI DI
CARATTERE GENERALE? ? ? ? CARATTERE PARTICOLARE
1) EDITTI? ? ? ? ? ? ? 3) EPISTOLE
che permettono di porre norme di carattere risposte dall’imperatore a funzionari
generale. Se rivolte a tutti gli abitanti dell‘ imperiali che chiedono come risolver
impero, sono UNIVERSALI. un caso (foglio diverso)
2) MANDATI 4) RESCRITTI
simile ad una circolare, viene inviato dall‘ risposte a privati cittadini prima di
imperatore ai funzionari per regolare i loro ruoli. andare dal magistrato (stesso foglio)
5) DECRETI
? ? ? ? ? ? ? ? permettono al cittadino non
? ? ? ? ? ? ? ? contento della sentenza di
? ? ? ? ? ? ? ? appellarsi (magistrato, tribunale del
? ? ? ? ? ? ? ? governatore provinciale e tribunale
? ? ? ? ? ? ? ? dell’Imperatore).
Epistole e rescritti sono previsti all’interno di un terzo tipo di processo, COGNITIO EXTRA
ORDINEM, dove un unico funzionario imperiale istruisce il processo e decide. Epistole, rescritti e
decreti vengono poi utilizzati come precedenti giudiziari in casi analoghi.
? RESPONSA PRUDENTIUM (l’attività della giurisprudenza)
Mentre la giurisprudenza odierna consiste nelle decisioni prese dagli organi disdicenti, la
giurisprudenza romana consiste nella dottrina del diritto ovvero nell’attività dei giuristi
(RESPONSA PRUDENTIUM).
L’attività dei giuristi consiste nel fornire una consulenza gratuita al privato.
La loro autorevolezza dipende dal riconoscimento dell’imperatore (IUS RESPONDENDI da
Augusto) che permette di avere credibilità agli occhi del giudice.
All’inizio orali, le risposte iniziarono ad essere scritte e iniziarono le prime raccolte:
? . 200 a.c. Sesto Elio commento alla legge delle XII tavole
? . 150 a.C. ? Publio Mucio Scevola, Bruto e Manilio applicano il metodo scientifico
? ? ? all’organizzazione del diritto, classificandolo in categorie;
? . I sec. a.C.? Quinto Mucio Scevola e Servio Sulpicio Rufo (Servio o Rufo) redigono opere
? ? ? sistematiche: il primo, un commento al diritto civile; il secondo, un
? ? ? commento all’editto dei magistrati.
Tra i giuristi più importanti, anche se in realtà si conoscono poche cose di lui, troviamo Gaio
(nome, forse pseudonimo) con le Istituzioni, opera relativa alla giurisprudenza classica, unica
pervenutaci oltre il Digesto.
Essa si compone di 4 libri (o commentari): persone, cose, cose, azioni.
La giurisprudenza si divide in 3 fasi:
✓ GIURISPRUDENZA PROTOCLASSICA
dove nasce il contrasto tra le due scuole dominanti: Sabiniani (con la guida di
Capitone, sostengono il principato) e Proculiani (con la guida di Labeone,
oppositori del principato.
? ? ? ? ?
✓ GIURISPRUDENZA MEDIOCLASSICA
Il contrasto si esaurisce con un grande giurista, SALVIO GIULIANO a cui
Adriano affida la codificazione dell’editto, invariato da 150 anni.
Troviamo altri 2 giuristi: CELSO (opere di responsi) e POMPONIO che, come
Gaio, è un giurista didattico.
✓ GIURISPRUDENZA TARDOCLASSICA
Opere di PAOLO e ULPIANO (commenti al diritto civile e all’editto), ma anche
di Papiano (opere casistiche e raccolta di questiones poste dagli allievi) e
MODESTINO saranno conservate fino all’epoca di Giustiniano e da lui utilizzate
nella redazione del Digesto.
Dopo la dinastia dei Severi (235 d.C.) e l’anarchia militare, si individua il DOMINATO che ha
inizio con Diocleziano (284 d.C.).
Esso si distingue dal Principato dove l’autorità dell’Imperatore gli deriva dalla volontà popolare,
in quanto ora l’Imperatore è DOMINUS ET DEUS (Signore e Dio), un sovrano assoluto ben al di
sopra del popolo.
Le caratteristiche di quest’epoca sono:
1. decadenza, crisi politica e militare (dopo gli anni di instabilità e l’immigrazione dei
barbari) seguite da crisi economica (compare per la prima volta l’inflazione che porta
Diocleziano al calmieramento dei prezzi);
2.affermazione del Cristianesimo (le ultime persecuzioni risalgono proprio al periodo di
Diocleziano) che porta a norme punitive nei confronti di eretici ed ebrei. L’imperatore
successivo, Costantino, attraverso l’editto di tolleranza del 313 d.C. accetta infatti, il
Cristianesimo che con l’editto di Tessalonica del 380 d.C. ad opera di Teodosio I, diventa
la religione ufficiale dello stato;
3.modifiche alle fonti di produzione normative
- leggi comiziali: estinte alla fine del I sec. d.C
- plebisciti: scomparsi ancora prima
- editti: codificati in uno solo da Salvo Giuliano sotto Adriano (di fatto
era già permanente)
- senatoconsulti: dopo l’estensione augustea, vengono impoveriti
dall’oratio principis
- responsa prudentium: già nel principato, con lo IUS PUBLICAE
RESPONDENDI avevano una libertà d’azione relativa se non erano
“investiti” di autorità dall’imperatore; Adriano, inoltre, istituzionalizza
il CONCILIUM PRINCIPIS ovvero un consiglio stabile interpellato
dall’imperatore tra cui compaiono anche giuristi. L’indebolimento dei
giuristi porta ad una giurisprudenza anonima e acritica, basata sulle
opere dei giuristi precedenti. Cambia anche il supporto alla scrittura
che passa dal rotolo (1 rotolo, 1 libro), al CODEX, codice.
I codici sono raccolte di norme giuridiche, ma durante la copia esse
vengono spesso modificate con il risultato di una grande confusione.
4.la nuova organizzazione delle fonti normative
Tutte le opere classiche dei giuristi e le rielaborazioni fatte da altri prende il nome di
IURA. Dall’altro lato abbiamo, invece, le costituzioni imperiali che prendono il nome di
LEGES.
La grande confusione dovuta alla presenza di opere classiche rielaborate (ancora di più
perchè ancora in circolazione, in Oriente) e da un insieme non ordinato di leges porta
Valentiniano III (o meglio chi per lui dato che era solo un bambino) a creare nel 426
d.C. “la legge delle citazioni” ovvero la legge secondo cui sono utilizzabili in giudizio solo
alcuni giuristi: PAPINIANO, PAOLO, GAIO, ULPIANO e MODESTINO. La scelta è dovuta
in parte alla loro importanza, ma in larga misura dalla presenza delle loro opere in
circolazione, in quanto sono i giuristi più recenti.
Se i 5 si producono in opinioni contrastanti, vince la maggioranza; se c’è parità, vince
l’opinione di Papiniano; se si verifica parità e Papiniano non si è espresso a riguardo, il
giudice sceglie una delle opinioni dei 5.
In questo modo le soluzioni sono precostruite per evitare che i giudici abbiano troppa
autonomia e che si seguano le opinioni di sconosciuti.
In realtà la conoscenza della Legge delle Citazioni ci è giunta dal CODICE TEODOSIANO a
cui occorre fare una premessa.
L’insieme delle costituzioni imperiali, LEGES si è incrementato da Augusto in avanti e ha
creato un enorme confusione in quanto per secoli non esistono raccolte delle stesse. A tal
punto che nel 294 ca. vengono redatti due codice privati: CODICE GREGORIANO e
CODICE ERMOGENIANO.
Il codice Gregoriano è di poco più antico e raccoglie i rescritti emanati da Adriano (medio
principato) fino al 292 a.C.; si compone di circa 15/16 libri di cui abbiamo solo frammenti e
rimane per lo più sconosciuto il contenuto.
Il codice Ermogeniano è costituito di un solo libro ed è un’appendice dell’altro codice in
quanto riporta i rescritti dal 293 al 294. Anch’esso ci è giunto molto frammentato.
In Oriente, essendo ancora presenti molti testi scritti antichi, ormai scomparsi a Roma,
viene fatta un’eccezione alla Legge delle Citazioni e viene concesso che si possa riportare
l’opinione di altri giuristi a patto che il testo degli stessi venga presentato al momento del
giudizio.
In tutta questa confusione di leges e IURA, l’imperatore Teodosio II sente una nuova
necessità e nei primi anni del 5° secolo ha l’idea di raccogliere tutte le costituzioni
imperiali in un codice.
Nomina dunque una commissione di giuristi che avrà il compito di creare 2 codici diversi:
? ? ? TUTTE LE COSTITUZIONI EMANATE
DA COSTANTINO IN AVANTI?? ? DALL’INIZIO DEL PRINCIPATO E VIGENTI
un censimento generale per la? ? un recupero da effettuarsi dai 2 codici
documentazione storica e lo studio dei? privati e dal 1° di Teodosio II, utile alla
giuristi, di completamento ai 2 codici? ? pratica e da integrare con lo IURA sempre
privati già esistenti.? ? ? ? ad opera della commissione.
Il progetto, iniziato nel 429 d.C., non vedrà mail la luce in quanto, sei anni dopo, nel 435,
Teodosio II si arrenderà alle difficoltà della commissione.
Procederà quindi ad incaricare una nuova commissione con lo scopo di creare un codice
soltanto, costituito dalle costituzioni emanate da Costantino in poi, aventi carattere
generale e in vigore.
Questo codice, CODICE TEODOSIANO sarà completato nel 438 per entrare in vigore con
l’inizio del nuovo anno e sarà inviato anche in Occidente.
Questo codice si compone di 16 libri, divisi in titoli e con costituzioni in ordine cronologico.
Le costituzioni posteriori al codice, anche emanate da Teodosio II, saranno chiamate
Novelle Post- Teodosiane.
Siccome a tale Codice manca tutta la legislazione pre-Costantiniana, Teodosio II risolve il
problema ufficializzando i due codici privati.
In questo modo si ha una raccolta piuttosto completa di costituzioni imperiali disposta su 3
codici: Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano.
Ad integrazione dello IURA è invece inserita la possibilità di fare riferimento ai giuristi
che citano i 5 della Legge delle Citazioni decisa da Valentiniano III.
La certezza del diritto non è comunque presente nemmeno ora perchè gli incaricati da
Teodosio avevano la possibilità di apportare modifiche per aiutare la comprensione e l’uso
delle parti stesse.
Nel 476 d.C., con la Caduta dell’Impero d’Occidente con Romolo Augusto, rimane in piedi
solo l’oriente dove, dal 527, a Costantinopoli troviamo Giustianiano, da molti considerato per
molto tempo, il DIRITTO ROMANO.
Giustiniano
Giustiniano successe a suo zio Giustino alla di lui morte nel 527 d.C..
Dopo la nascita avvenuta nella penisola balcanica, nella zona oggi corrispondente alla Macedonia,
ha una brillante carriera politica che lo porta prima a diventare Senatore e poi Imperatore.
E’ proprio durante gli anni da Senatore che si sposa e suscita scandalo, decidendo di sposarsi con
Teodora, donna di teatro e , si dice, di facili costumi che si rivelerà però molto importante e
spesso, punto fermo durante gli anni come Imperatore del marito.
Gli obiettivi principali dell’Impero di Giustiniano sono 3:
1. politico-militare
consistente nella riconquista della parte d’Impero persa ad Occidente;
2. religioso
consistente nella scelta di una linea pacifica di coesistenza tra ortodossia e
monofisia;
3. giuridico
consistente nella credenza in una profonda e necessaria riorganizzazione del
diritto
In campo politico-militare, Giustiniano riesce a riconquistare l’Africa del Nord, parte della
Penisola Iberica e inizia la liberazione dell’Italia dai Goti che porterà alla riconquista da parte
dei Bizantini di Roma e Ravenna.
Ma sono solo successi effimeri perchè nel 565, alla morte di Giustianiano, in Italia arriveranno i
Longobardi e situazioni analoghe si verificheranno in Africa e nella Penisola Iberica.
In campo religioso, il diffondersi di sette eretiche da si che i contrasti crescano fino a mettere a
rischio anche la stabilità dell’Impero.
Giustiniano, ortodosso, crede nella doppia natura di Gesù, divina e umana (ancora oggi nel
Cristianesimo); Teodora, sua moglie, è monofisita e crede in un’unica natura di Gesù, quella
divina; alle due si aggiunge una terza possibilità, già emersa ai tempi di Costantino, l’Arianesimo,
il quale sostiene sempre un’unica natura di Gesù, ma quella umana.
Nonostante gli estremi siano inflessibili, Giustiniano riesce ad ottenere dei risultati, seppur
momentanei.
In campo giuridico, Giustiniano ottiene molto più che dei risultati, egli diventa universalmente
noto come “ Il Legislatore” (v. Dante).
Dal 527, anno dell’incoronazione, non perde tempo e già l’anno successivo procede con un
grande progetto legislativo: redigere un nuovo codice.
Erano passati 90 anni dal Codice Teodosiano e Giustiniano emana una costituzione HAEC QUAE
NECESSARIO con la quale nomina una commissione e la incarica di eseguire il lavoro utilizzando
i 3 codici precedenti (Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano), integrandoli con gli aggiornamenti.
I lavori sono molto veloci rispetto a quelli di Teodosio II e in poco più di un anno, nei primi mesi
del 529 d.C., il codice NOVUS IUSTINIANUS CODEX è pronto, viene pubblicato con la
costituzione “Summa rei pubblicae” (principale interesse dello Stato) ed entra in vigore.
Anch’esso è una raccolta di costituzioni imperiali, è composto da 12 libri e riporta tutta la
legislazione imperiale vigente.
Ma Giustiniano non è soddisfatto e Triboniano, uno dei commissari del codice, propone di creare
una raccolta di IURA, progetto già di Teodosio II, anche se fallito.
Nel 530 d.C. viene quindi emanata un’altra costituzione programmatica, DEO AUCTORE (Dio
stesso è chiamato ad aiutare per creare l’opera), che segna l’inizio della compilazione della
raccolta di IURA, il Digesto.
Per la commissione non nomina i commissari la costituzione perchè Triboniano viene lasciato
libero di scegliere i propri collaboratori in qualità di QUAESTOR SACRI PALATII, l’odierno
Ministro della Giustizia.
Al contrario dei precedenti tentativi, la commissione che si costituisce è formata da addetti ai
lavori: Triboniano (giurista e presidente), Costantino (ministro del Tesoro, burocrate), 4 professori
universitari e 11 avvocati.
Quindi persone teoriche, ma anche persone pratiche del diritto.
L’obiettivo è di raccogliere frammenti dei testi classici per avere solo ciò che è utile, sceglibile e
modificabile dai commissari.
L’opera, un lavoro che si comporrà di 50 libri, richiede solo 3 anni e prende il nome di DIGESTO
(da DIGERERE, ordinare).
I libri letti dai commissari sono 2000 e nel 533, con la costituzione bilingue (latino-greca)
TANTA-DEDOKEN, viene pubblicato il sunto di essi.
? POSITIVO: il 2,5% dei testi classici viene salvato (50 libri su 2000 di partenza);
? NEGATIVO: tutto il resto viene cancellato perchè ciò che non è stato scelto per essere
? inserito, perde ogni valore. Solo 39 giuristi sopravvivono senza distinzioni, al contrario
? della “Legge delle citazioni” anche se i 5 contribuiscono per più dei 2/3.
Come hanno fatto a fare così presto?
? teoria 1 - Bluhme, tedesco
? La velocità è dovuta all’ordine con cui è stato compilato il digesto, “la teoria delle
? masse” (diverso dall’ordine cronologico usato fino a quel momento) secondo cui la
? commissione si è divisa in 3 gruppi che si sono divisi i libri:
a. Commenti allo IUS CIVILE (massa sabiniana)
b. Commenti all’editto (massa edittale)
c. Opere casistiche (massa papinianea)
? In tutti i titoli sono rintracciabili i 3 blocchi anche se in ordine diverso; ogni frammento è
? inoltre preceduto da autore e opera da cui è stato tratto.
? Vi è poi una quarta massa nella realtà:
d. Appendice
opere che sono state aggiunte in seguito alla prima assegnazione ai gruppi e
sono state affidate al gruppo papinianeo.
Teoria predominante.
? teoria 2 - Hoffman, austriaco
? I giustinianei si attribuirono il merito di un lavoro già esistente, ovvero catene di
? materiali fatti da altri.
Teoria poco seguita perchè un grande giurista del tempo, MOMMSEN THEODOR si oppose alla
stessa ed essendo un’autorità, stroncò la teoria sul nascere.
La teoria del “pre-digesto” non è per completamente sbagliata, ma solo eccessiva e
generalizzata.
Problema: INTERPOLAZIONI
Le interpolazioni, ovvero la concessione ai commissari, di apportare modifiche ai testi classici,
non rende possibile, all’interprete moderno, essere certo che il frammento riportato sia davvero
dell’autore indicato.
L’esistenza delle modifiche è stata verificata confrontando i pochi testi originali giunti fino a noi
con quanto riportato nel Digesto.
Ma anche questo controllo non dà la certezza che le modifiche siano state fatte dai compilatori
del Digesto perchè tra gli originali e quest ultimo sono intercorse diverse edizioni delle opere
classiche.
Rimane il dubbio se quanto riportato nel Digesto non sia un ulteriore rimaneggiamento od un
ritorno verso il primo originale.
L’opera di Giustiniano non si esaurisce con il Digesto e anzi, contemporaneamente alla stesura
dello stesso, Giustiniano incarica Triboniano di redigere un testo per la CUPIDA LEGUM
IUVENTUS, ovvero la gioventù desiderosa di apprendere il diritto.
Quindi:
* 529 d.C. Codice Giustinianeo
* 12/533 d.C. Digesto
* 11/533 d.C. Istituzioni
Le IUSTINIANI INSTITUTIONES (o Elementa) redatte da una commissione di 3 individui
(Triboniano + Teofilo, prof. di Costantinopoli + Doroteo, prof. di Berito, attuale Beirut) non hanno
una data certa di inizio dei lavori perchè non ci fu una costituzione programmatica come per gli
altri 2 lavori.
Ci fu solo una costituzione IMPERATORIAM che ne ordinò la pubblicazione.
Nella costituzione sono riportati solo dati generali; le INSTITUTIONES si compongono di 4 libri e
hanno uno scopo didattico a beneficio degli studenti di diritto del primo anno.
I 4 libri derivano da diverse opere istituzionali classiche anche se prevalgono le istituzioni di
Gaio, l’opera istituzionale per eccellenza.
Tutte e 3 le compilazioni hanno VALORE DI LEGGE.
Ma neanche con l’aggiunta delle Istituzioni alle due codificazioni precedenti, Giustiniano si
ritiene appagato e nel 534 d.C. emana un nuovo codice perchè sostiene che molte cose siano
cambiate dal 529 soprattutto a seguito della ricca legislazione (giustianianea, per giunta).
Pertanto con la costituzione “CORDI NOBIS EST” (ci stà a cuore) viene pubblicato un secondo
codice, anche questo senza una costituzione programmatica che ne certifichi l’inizio, che è
quello che è giunto a noi.
Anche questo codice si compone di 12 libri, ma il contenuto è più corposo perchè riporta l’intera
legislazione giustinianea.
Questo codice, CODEX REPETITAE PRAELECTIONES elimina, rispetto al primo codice, la legge
delle citazioni, sostituita e resa inutile dalla comparsa del Digesto, opera che riporta tutto lo
iura approvato.
Riassumendo
In 6 anni, Giustiniano promuove la creazione di:
- 2 CODICI
- 1 DIGESTO
- LE ISTITUZIONI
Egli progetta anche una nuova opera che però non vedrà mai la luce in quanto negli ultimi 30
anni della sua vita, Giustiniano si interessa sempre meno del diritto.
Questo disinteresse è legato in parti uguali alla scomparsa dei suoi “uomini di fiducia” (Triboniano
muore di peste, Giovanni di Cappadocia viene allontanato su richiesta di Teodora) e dalla morte
della moglie Teodora (che aveva avuto una grande influenza sul marito a tal punto che la
legislazione giustinianea è considerata femminista).
Quindi dal 534 d.C. non ci sono più raccolte ufficiale, ma solo NOVELLE COSTITUTIONES ovvero
costituzioni imperiali giustinianee giunte a noi attraverso opere private.
Infine, nel 565, Giustiniano muore.
LE NOVELLE hanno una redazione in greco che ne condiziona la conoscenza: nel 1088, anno di
nascita convenzionale dell’Università di Bologna, gli studiosi di diritto scrivevano che il greco non
lo si poteva leggere perchè non lo conoscevano.
Le costituzioni imperiali le conosciamo attraverso i codici e quindi ci sono arrivate frammentate,
ma le novelle sono giunte in forma integra attraverso diverse raccolte, le cui 3 principali sono:
1. Raccolta delle 168 novelle (o raccolta greca o raccolta marciana)
168 novelle in lingua greca, marciane perchè il manoscritto è nella Biblioteca
Marciana di Piazza San Marco a Venezia dove fu portato da un cardinale fuggito
dalla Costantinopoli invasa dai Turchi, qui rifugiatosi.
2. Autenticum
134 novelle in lingua latina, traduzioni dall’originale greco. Tutta la zona occidentale
(Italia, Yugoslavia (Illirio) e Africa del Nord) parlavano latino e quindi c’era bisogno di
costituzioni in latino. A maggior ragione dato che Giustiniano era di lingua latina,
essendo di origini macedoni.
Fu chiamato autenticum perchè Irnerio, fondatore dello studio a Bologna, fu chiamato
a verificare l’autenticità del manoscritto.
3. Epitome Iuliani
124 novelle in latino scritte da Giuliano, prof. universitario a Costantinopoli.
Contiene i riassunti (epitome) di testi per fini scolastici