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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO Diritto oggettivo: norma agendis Diritto soggettivo: facultas agendis INTRODUZIONE: Le tre fasi storiche ARCAICO 751 - 146 a.C. Dalle origini di Roma alla distruzione di Cartagine e Corinto Ius civile quiritium (diritto dellʼetà arcaica) - Unica codificazione quella delle Dodici Tavole - consuetudini degli antenati (mores maiorum, ius non scriptum) - interpretazione letterale - dominium (assoluta signoria sulla ricchezza della famiglia) pater familia - obbligazioni: asservimento del debitore al creditore 146 a.C. – 284 d.C. Dalla distruzione di Cartagine e Corinto allʼimpero di Diocleziano Ius honorarium (o ius praetorium): leggi emanate ogni anno dal pretore urbano (spesso contrapposto al Ius Civile) che enuncia con un edictum: - una serie di casi non sufficientemente regolati dallo ius civile (adiuvandi) - una serie di casi non contemplati nello ius civile (supplendi) - una serie di casi che lo ius civile regola in modo iniquo (correggendi) Ius gentium (240 a.C.) ordinamento speciale fondato sui principi comuni a tutti i popoli (naturalis ratio ). Nasce dallʼeditto del praetor peregrinus che regola le controversie tra cittadini romani e peregrini (o tra peregrini) in base a principi comuni. Si forma lʼordinamento ius gentium, che si affianca e viene assorbito dallo ius civile. A. Senatus consulta : deliberazioni del senato con valore consultivo che assumono il carattere di mezzi creatori di norme giuridiche (fonti del diritto). Costituzioni imperiali: manifestazioni di volontà del princeps in materia giuridica (constitutiones principis). Prassi delle cognitiones extra ordinem: materie di lite sottoposte alla cognizione di magistrati o funzionari particolarmente competenti, i quali giudicano al di fuori della normale procedura, che vanno a formare una serie di principi costanti spesso difformi dallo ius civile. EDITTO DI CARACALLA (212 d.C.) editto che estese la cittadinanza a tutti gli abitanti dellʼimpero. 284 d.C. – 565 d.C. Da Diocleziano a Giustiniano (scomparsa repubblica e principato) Diritto romano volgare : nella prassi delle cognizioni extra ordinem fusione dello ius civile con lʼhonorarium, con prevalenza dellʼhonorarium. Unica fonte del diritto è la volontà del monarca (dominus e non più princeps). Fonti del diritto Iura et leges (es.Corpus iuris di Giustiniano). Iura: scritti dei più famosi

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ISTITUZIONI DI DIRITTO ROMANO Diritto oggettivo: norma agendis Diritto soggettivo: facultas agendis INTRODUZIONE: Le tre fasi storiche ARCAICO 751 - 146 a.C. Dalle origini di Roma alla distruzione di Cartagine e Corinto Ius civile quiritium (diritto dellʼetà arcaica) - Unica codificazione quella delle Dodici Tavole - consuetudini degli antenati (mores maiorum, ius non scriptum) - interpretazione letterale - dominium (assoluta signoria sulla ricchezza della famiglia) pater familia - obbligazioni: asservimento del debitore al creditore 146 a.C. – 284 d.C. Dalla distruzione di Cartagine e Corinto allʼimpero di Diocleziano Ius honorarium (o ius praetorium): leggi emanate ogni anno dal pretore urbano (spesso contrapposto al Ius Civile) che enuncia con un edictum: - una serie di casi non sufficientemente regolati dallo ius civile (adiuvandi) - una serie di casi non contemplati nello ius civile (supplendi) - una serie di casi che lo ius civile regola in modo iniquo (correggendi) Ius gentium (240 a.C.) ordinamento speciale fondato sui principi comuni a tutti i popoli (naturalis ratio). Nasce dallʼeditto del praetor peregrinus che regola le controversie tra cittadini romani e peregrini (o tra peregrini) in base a principi comuni. Si forma lʼordinamento ius gentium, che si affianca e viene assorbito dallo ius civile.

A. Senatus consulta: deliberazioni del senato con valore consultivo che assumono il carattere di mezzi creatori di norme giuridiche (fonti del diritto). Costituzioni imperiali: manifestazioni di volontà del princeps in materia giuridica (constitutiones principis). Prassi delle cognitiones extra ordinem: materie di lite sottoposte alla cognizione di magistrati o funzionari particolarmente competenti, i quali giudicano al di fuori della normale procedura, che vanno a formare una serie di principi costanti spesso difformi dallo ius civile. EDITTO DI CARACALLA (212 d.C.) editto che estese la cittadinanza a tutti gli abitanti dellʼimpero. 284 d.C. – 565 d.C. Da Diocleziano a Giustiniano (scomparsa repubblica e principato) Diritto romano volgare: nella prassi delle cognizioni extra ordinem fusione dello ius civile con lʼhonorarium, con prevalenza dellʼhonorarium. Unica fonte del diritto è la volontà del monarca (dominus e non più princeps). Fonti del diritto Iura et leges (es.Corpus iuris di Giustiniano). Iura: scritti dei più famosi

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giureconsulti dellʼetà classica. Lex: non più sinonimo di volontà popolare ma di volontà dellʼimperatore. - Semplificazione e unificazione dei vari ordinamenti giuridici classici. - Scompaiono le magistrature classiche e vengono sostituite da funzionari imperiali che dipendono dallʼimperatore. - Influsso dei diritti provinciali in seguito allʼeditto di Caracalla (212 d.C.), che estendeva la cittadinanza agli abitanti dellʼimpero. FONTI GIURIDICHE DEL DIRITTO ROMANO: divise in pregiustinianee e giustinianee, che si rifanno al corpo iuris civilis dellʼimperatore Giustiniano (530/565 d.C.). CAPITOLO PRIMO: Lʼordinamento giuridico Romano FONTI DEL DIRITTO: Età Arcaica Mores maiorum: regole di condotta derivanti dalla volontà divina (fas) che compongono lo ius civile e ne conferiscono lʼimmutabilità. Venivano dapprima interpretate e adattate dai pontifices (ai danni della plebe), poi dai giuristi laici (dal III secolo). XII Tavole: corpo di leggi scritte che rappresenta la prima codificazione scritta del diritto romano (450 a.C.) Leges: votate da comizi patrizio-plebei Plebis scita: votate da assemblee della plebe Età classica Ius civile: mores maiorum + leges comiziali (solo cives romani) Successivamente crisi repubblica e avvento del principato no leges comiziali ma: Senatus Consulta + princeps che sostituirono le leggi comiziali. Età Postclassica Lʼunica fonte del diritto è la volontà del monarca (dominus) Iura et leges: scritti dei più famosi giureconsulti dellʼetà classica che sotto lʼimperatore assumono il valore di norme giuridiche (es. Corpus iuris di Giustiniano) LE PARTIZIONI DEL DIRITTO OGGETTIVO:

A) Ius publicum e ius privatum: diritto pubblico riguarda la struttura dello stato romano (ente sempre sovrano) ius privatum concerne lʼutilità dei singoli.

B) Ius commune, ius singulare, privilegium: il Ius commune rappresenta la regola, il ius singulare lʼeccezione (introdotto a favore di determinate categorie). Privilegium: prima norma indetta contro una singola persona (vietata dalle XII Tavole), poi assume significato favorevole e va a confondersi con il ius singulare

C) Ius civile e ius honorarium D) Ius civile, ius gentium, ius naturale: prima ius gentium e ius naturale coincidono,

poi vengono separati (es. schiavitù). Ius naturale risponde ad esigenze filosofiche.

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E) Ius strictum e ius aequum: la distinzione sorge quando si presenta una disarmonia tra il contenuto di una norma e un ideale astratto di giustizia (ius aequum). I romani risolvevano la questione mediante lʼinterpretatio (no abrogazione). Seconda fase strictum=civile, aequum=honorium+gentium

DIRITTI SOGGETTIVI E DOVERI Diritti soggettivi = diritti relativi (uno o più soggetti passivi, es. obbligazione) diritti assoluti (no consociati, diritti reali) Acquisto del diritto: deriva da fatti giuridici (a titolo oneroso / a titolo gratuito) Trasferimento/Successione: età classica mortis causa o inter vivos. Diritto giustinaneo: (no inter vivos) successio in universum ius (successione a titolo universale) e successio in singola res (successione a titolo particolare, un solo rapporto giuridico)

CAPITOLO SECONDO: I soggetti del diritto privato La personalità giuridica: soggetto, singolo o collettivo, destinatario del diritto oggettivo (norme-doveri) e titolare del diritto soggettivo (diritti). Capacità giuridica: attitudine di una persona ad essere titolare di diritti e destinatario di doveri. Romani no termini tecnici per esprimere questi concetti: persona, designa solo lʼessere umano in generale, status, indicativo solo condizione di un individuo in relazione ad un sistema di rapporti (es. famiglia).

• Le norma non hanno sempre per destinatari gli stessi soggetti, ad esempio filius familias non aveva capacità nel diritto privato (si pubblico e criminale), schiavo solo nel diritto criminale etc.

Persone fisiche e persone giuridiche: enti morali che riguardo alla materia patrimoniale sono titolari di diritti e doveri. Presupposto per il riconoscimento della capacità giuridica è che la persona sia nata viva. Sabiniani: nato avesse dato qualsiasi segno di vita. Proculiani: vagito. Casi in cui il nascituro poteva essergli nominato un curatore (curatore ventris) che aveva i poteri del tutore. La persona cessa di esistere con la morte. Fino al II sec. La prova era data solo da dichiarazioni private (testationes). Status personae e capitis diminutio: capacità giuridica circoscritta agli uomini liberi (ius libertatis) > cittadini romani (ius civitatis) > e sui iuris (ius familiare). Sui iuris: pater familias, se di sesso maschile. Alieni iuris: persone sottoposte al potere di altri come il filii familias, le donne in manu e liberi in mancipio. Modificazioni dello status incidenti sulla capacità giuridica di d. privato dei soggetti: capitis deminutio: maxima quando è conseguenza della perdita della libertà media o minor: quando è conseguenza della perdita della cittadinanza. minima: quando è conseguenza di altri fatti che però influiscono sullo status familiare. Ignominia e infamia: concetto esistente già dalle XII Tavole, in età classica Infamia: coloro che per atti immorali perdono la publica stima: infamia mediata, conseguente a delitti infamanti e giudizi civili basati sulla bona fides, o dalla vendita allʼasta di tutto il patrimonio da parte dei creditori;

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infamia immediata: colpisce una persona senza bisogno di giudizio (attori teatrali o gladiatori). Comporta la perdita del ius suffragii e del ius honorum. Addictio: condizionale per cui il debitore inadempiente veniva assegnato al creditore. Nexium: situazione del debitore affidato al creditore come “pegno”. Donna: struttura patriarcale della società romana. Totale incapacità nel diritto pubblico, no patria potestas. Classi e condizioni sociali: fino età repubblicana patriziato e plebe. Ultima età repubblicana nobiltas, ordo equestre e plebs. Periodo postclassico colonato: contadini e loro figli legati alla terra tanto da formare u tuttʼuno giuridico (alienazione col fondo etc.). Religione: A: religione pagana tollerante. B: cristianesimo contrastato per i suoi riflessi giuridici politici e sociali che presentava ( soprattutto rifiuto culto imperatore crimine publica) C: con avvento cristianesimo culto altra religione influisce capacità giuridica. Capacità di agire: capacità concreta di compiere atti giuridici. Romani riconoscevano capacità di agire indipendentemente dalla capacità giuridica. Possono agire in giudizio anche il filius famiglia, la persona in manu o in mancipio e lo schiavo, purchè non arrechino danno al patrimonio del soggetto rispetto al quale si trovano in protestate, in manu o in mancipio. Esclusione o limitazione della capacità di agire delle persone sui iuris. A) Età: la capacità di agire si acquista con il raggiungimento della pubertà. Sabiniani:

habitus corporis, caso per caso. Proculiani: 14 anni uomo, 12 anni donna. IMPUBERES: infans il bambino nei primi anni di vita, infantia maior dai sette anni circa, solo atti a proprio vantaggio ma per atti svantaggiosi assistenza tutore. PUBERES: minore di 25 anni capacità limitata in quanto se subiva danno unʼazione penale “popolare” rendeva ineficcace il negozio dannoso. Ultima fase imperiale venia aetatis: facoltà di amministrare il proprio patrimonio. B) Donna: appena uscita dalla tutela degli impuberi ricade sotto la tutela mulierum. C) Infermità: infermità di mente furor o dementia. Il furioso è sostituito nella sua attività dal

curator furiosi. D) Prodigalità: curatore. Corporazioni: insieme di persone collegate dal perseguimento di uno scopo comune. Un primo gruppo è costituito dalle collettività politiche (es. stato Populus Romanus). Populus Romanus sempre e solo capacità di diritto pubblico (ius publicum), municipi e colonie anche ius privatum. Sodalitates (associazioni con finalità di culto) collegia (ass. professionali) solo ius privatum. Prima assoluta libertà di associazione (XII Tavole) poi, nellʼetà di Augusto, la lex Iulia de collegiis dopo aver sciolto tutti collegia esistenti ne esigette il riconoscimento per la formazione di nuovi. Fondazioni: complesso di beni destinati ad un fine. Diritto moderno personifica il patrimonio. Classici lasciato a una corporazione che destinava il reddito al fine determinato.

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Nellʼepoca cristiana i lasciti detsinati a scopi di beneficenza sono piae causae e sono soggetti distinti dalla chiesa in cui accedono. CAPITOLO TERZO: Lʼoggetto del diritto (patrimonio, le cose) Le cose: lʼinteresse, oggetto del diritto, può essere rivelato dal soggetto oppure presunto in base allʼid quod plerumque accidit. Le “cose” sono oggetti a sé stanti che hanno valore patrimoniale. Patrimonium: complesso di elementi (bona) che attribuiscono a un soggetto privato vantaggi economici. È diviso in res corporales (tangibili) e res incorporales (situazioni giuridiche oggettive; usufrutti etc.), sono vantaggi che il diritto consente di trarre dalle res corporales a soggetti a cui non appartengono, entrano nel patrimonio solo attraverso fatti giuridici. Res mancipi e nec mancipi: mancipatio. Res in patrimonio ed extra patrimonio. Res in commercio, res extra commercio. Res extra patrimonium. Res divini iuris: escluse dal commercio e extra patrimonium. Res humani iuris: in commercio e suscettibili di entrare a far parte del patrimonium, ad eccezione della res publicae. Res divini iuris: A) res sacrae: entrano a far parte della corporazione a cui è affidato il culto tramite una cerimonia pubblica (consacratio, dedicatio). B) res religiosae: sepolcri extracommerciabilità mediante seppellimento del cadavere. C) res sanctae: mura e porte della città, consacrazione religiosa, proprietà dello stato. Res umani iuris quarum commercium non est: A) res publicae: appartengono allo stato mediante la cerimonia della publicatio, appartengono al populus romanus. B) res universitatis: cose pubbliche che appartengono alle singole comunità politiche: civitates, municipi, colonie. Cose infungibili - species: considerate per la loro individualità specifica. Cose fungibili - Genere: genus, dotate tutte delle stesse caratteristiche qualitative, quindi prese in considerazione solo per la quantità. CAPITOLO QUARTO: I fatti giuridici Fatti giuridici: eventi che si verificano indipendentemente dalla volontà umana. -decorso del tempo -errore: Error iuris: giuridicamente irrilevante. Nel dir.rom. si ignoranza della norma, minore 25 anni. Error facti: rilevante in una serie di ipotesi stabilite, può anche attribuire validità a un atto invalido. Atti giuridici: si verificano per effetto dellʼumano volere (negozi giuridici) Negozio giuridico: ogni manifestazione della volontà rivolta a uno scopo consentito dallʼordinamento (causa). Solenni e non solenni. Unilaterali e bilaterali. Puri o clausule limitative (sub condizione, sub modo). A titolo oneroso e a titolo gratuito. Inter vivos e mortis causa.

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Elementi essenziali del negozio giuridico: la manifestazione di volontà e la causa. La manifestazione di volontà: espressa (qualsiasi mezzo) o tacita (si ricava implicitamente dal comportamento del soggetto) – diversa dal silenzio, alcuna volontà. Causa: il risultato ultimo nel quale tutti i motivi trovano realizzazione. Es.compravendita: scambio di una merce contro un prezzo. Elementi accidentali del negozio giuridico: clausule, precisazioni e delimitazioni non essenziali al negozio giuridico. Condicio: clausola per cui si fa dipendere lʼefficacia di una negozio da un avvenimento futuro e incerto. Futuro - Efficacia: condizione sospensiva. Incerto - Risoluzione: risolutiva. Romano solo sospensiva. 1 Lʼevento dedotto dalla condizione deve essere futuro, altrimenti sono condizioni improprie. 2 Lʼevento deve essere incerto, altrimenti sarebbe una scadenza. 3 Lʼevento deve essere possibile. Romano favor testamenti condizione impossibile disposizione testamentaria, la successione veniva considerata valida (regula Sabiniana) 4 Lʼevento deve essere lecito, altrimenti il negozio è nullo. La condizione non poteva essere apposta ai c.d. actus legitimi (acceptilatio, mancipatio, cretio) certa verba no aggiunte o modificazioni. Sempre due stadi: condicio pendet (attesa) condicio extat (qualora lʼevento si sia verificato) inizia a produrre i suoi effetti come se fosse puro, in genere dal verificarsi della condizione (ex nunc), nel diritto giustinianeo nel momento del verificarsi della conclusione del negozio (ex tunc: efficacia retroattiva della condizione). condicio deficit (quando lʼevento non potrà più verificarsi) si considera il negozio come se non fosse mai stato concluso. CASO SPECIALE - condizione potestativa negativa apposta ad una disposizione testamentaria: Cautio Muciana: il destinatario acquista il lacito come se fosse puro, impegnandosi mediante stipulazione a restituirlo, qualora avesse compiuto lʼatto vietato. Dies: termine. Il termine è la clausula con cui si collegano ad un avvenimento futuro e certo (certus an, non necessariamente certus quando) lʼefficacia di un negozio (termine iniziale, dies a quo) o la sua cessazione (termine finale, dies ad quem). Il diritto sub dies esiste sin dalla conclusione del negozio che ne è fonte, salvo che potrà essere fatto valere solo dopo la scadenza. In questo negozio è perfettamente valido lʼadempimento ante diem. Il termine non può essere apposto ai così detti actus legitimi. La condizione risolutiva annulla, con effetto retroattivo, tutti gli effetti del negozio. Il termine finale fa si che il negozio non ne continui a produrre effetti per il futuro. Modus: clausola con cui si si impone al beneficiario di un atto di liberalità lʼonere di tenere un determinato comportamento. Solitamente consistente nel destinare lʼoggetto dellʼatto per scopi di pubblica utilità o a favore di terzi.

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Gli effetti del negozio sub modo non sono subordinati allʼadempimento dellʼonere da parte del gravato, quindi si producono in ogni caso (a differenza della condizione). Il diritto giustinianeo trasformò il modus in obbligo diretto. Negozio giuridico e legittimazione dei soggetti: la rappresentanza. Dicesi rappresentanza lʼattività di una persona che compie un negozio giuridico non nel proprio interesse ma per conto dʼaltri. Il rappresentante manifesta la propria volontà nellʼinteresse del rappresentato. Può essere di carattere necessario o legale quando è il diritto a conferire il potere di rap. (tutela, curatela) Di carattere volontario quando si tratta di un incarico (mandato). 2 tipi di rappresentanza: diretta: il rappresentante agisce nel nome del rappresentato (atto considerato come compito dal rappresentato). Indiretta: il rappresentante agisce per conto del rappresentato. Necessario ulteriore negozio col quale il rappresentante trasferisce gli effetti del negozio al rappresentato. Lo ius civile vietava la rappresentanza diretta, ammettendo solo quella diretta. Il pater familias aveva però la possibilità di servirsi dei sottoposti alla propria potestà come rappresentanti. Il pretore poi introdusse nel suo Editto una serie di azioni con cui il pater familias poteva concludere affari prima per mezzo dei suoi dipendenti (actio instistoria) poi addirittura di estranei fingendo (actio ficticia) che il rappresentante fosse sottoposto alla sua potestà. Invalidità e inefficacia del negozio giuridico Invalidità comprende Nullità: un negozio si dice nullo quando manca dei requisiti essenziali, non è quindi necessario che lʼinteressato promuova un provvedimento dellʼautorità giudiziaria. In questo caso il negozio non è suscettibile di sanatoria o convalescenza. Annullabilità: è annulabile quando, pur avendo i requisiti essenziali, è affetto da un vizio che lo rende suscettibile allʼannullamento. In questo caso la sentenza del giudice non serve ad accertarne la nullità, ma ad annullare il negozio. Lʼannullabilità è derivata dalla fusione del diritto civile con il pretorio (prima no) Inefficacia: inidoneità del negozio a produrre effetti. Scaturisce spesso dallʼinvalidità ma può anche derivare da altre circostante (es. erede che non accetta lʼeredità). Cause di nullità

A) Incapacità dei soggetti (tanto giuridica quanto di agire) B) Inidoneità dellʼoggetto – assoluta: cosa non suscettibile di rapporti patrimoniali

(res extra commercium). – relativa: inidoneità a formare lʼoggetto di quel negozio(es. cosa consumabile no comodato)

C) Mancanza di volontà (errore): errata convinzione che la persona abbia manifetstao la sua volontà. Senza reale manifestazione di volontà il negozio è nullo.

- - Simulazione: divergenza cosciente nella manifestazione fatta per simulazione. Simulazione assoluta: volontà che il negozio non produca nessun effetto. Relativa:

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maschera un negozio che vogliono tenere nascosto. In entrambi i casi il negozio è sempre nullo.

- - Errore ostativo: divergenza incosciente tra manifestazione di volontà e interno volere. Lʼautore del negozio commette un errore perché esprime una volontà diversa da quella voluta (es. sbaglio del nome). Non vale ciò che manifesta, né vale cio che voleva.

D) Mancanza di forma: quando lʼordinamento prescrive una data forma. E) Mancanza di causa: quando la manifestazione è diretta ad uno scopo empirico

non tutelato dal diritto manca la causa (elemento essenziale del negozio). È nullo anche quando la causa è illecita o contraria alla morale.

Cause di annullabilità: quando il soggetto ha dovuto subire durante il processo formativo della sua volontà influenze perturbatrici dallʼesterno dette “vizi di volontà”. A) Violenza morale: il soggetto passivo della violenza premuto dal timore (metus) si

adatta al negozio impostogli. Se rapporto tutelato da azioni di buona fede il giudice può far riottenere alla vittima quanto prestato o può rifiutarsi di adempiere. Se rapporto striati iuris la vittima non aveva rimedio (ius civile). Dal I secolo a.c. pretore con Editto: a) restitutio in integrum propter metum: se il negozio aveva determinato una diminuzione patrimoniale. b) exceptio metus: se la promessa non era stata ancora stata adempiuta (nessuna prestazione). In entrambi i casi il negozio restava valido per lo ius civile ma era praticamente inefficace.

B) Dolo: qualsiasi astuzia, intrigo o raggiro rivolti a circuire o a trarre in inganno glia altri. Segue le sorti del negozio viziato dal metus: exceptio doli, restitutio in integrum propter metum.

C) Errore sui motivi: incide sui motivi del negozio che però non sono giuridicamente rilevanti. In via eccezionale il diritto romano tutela la vittima dellʼerrore.

Sanatoria (convalescenza) dei negozi giuridici – ratifica Sanatoria: successiva sanzione del vizio di un negozio. Il soggetto che può invocare lʼannullabilità del negozio lo conferma (espressamente o tacitamente). Avviene automaticamente con la decadenza del termine stabilito dal diritto per lʼimpugantiva. Ratifica: consiste nel posteriore completamento di un negozio da parte del successivo intervento di un terzo che non vi ha preso parte. Gli atti illeciti Dicesi illecito ogni atto umano vietato dal diritto in quanto lede un interesse giuridicamente protetto, cioè un altrui diritto soggettivo. Illecito di carattere pubblico (ceremen): quando lede, anche indirettamente, un interesse della collettività. La pena, a differenza di oggi, nel diritto romano resta sempre di carattere privato. Fra gli atti illeciti che danno luogo ad una pena (delicta), lo ius civile considera: il furto, la rapina, il danneggiamento e lʼiniuria. Le altre ipotesi comportavano solo lʼobbligo di risarcire il danno. Illecito contrattuale: atti commessi da chi era legato alla parte lesa da un precedente rapporto giuridico. Illecito extracontrattuale: non era precedentemente legato al danneggiato.

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La responsabilità: condizione giuridica di colui che, avendo commesso un atto illecito, è costretto a subire la relativa sanzione. Perché allʼutore possa essere attribuita la responsabilità dellʼatto è necessario che:

1) lʼatto abbia prodotto un danno (la reale lesione di un diritto altrui). Romani damnum solo quello di carattere patrimoniale, ma veniva tutelata anche lesione di un diritto non patrimoniale.

2) lʼatto sia addebitabile al suo autore A che lʼautore abbia la capacità di intendere e di volere. B che lʼatto sia stato compiuto volontariamente. Le ipotesi della volontarietà sono: B.1 Dolo: la volontà di compiere un atto pur sapendo che questo è lesivo di un diritto altrui. Lʼatto è voluto come mezzo per il raggiungimento di un fine, la lesione è prevista solo come conseguenza dellʼatto. B.2 Colpa: lʼatto è voluto ma senza alcuna previsione o coscienza del danno. La copla (culpa) significa dunque negligenza, imprudenza, imperizia. Cupla lata: quando il soggetto non osserva nessuna regola di diligenza. Culpa levis: quando la negligenza non è di particolare gravità. Culpa in abstracto: quando è commisurata alla diligenza media di un uomo assennato. Levis - abstracto Culpa in concreto: quando è commisurata alla diligenza che lʼautore dellʼillecito suole usare nelle cose. 3) Che tra lʼatto e il danno vi sia un nesso di diretta.

Custodia: tipo di responsabilità che prescinde dal requisito di volontarietà dellʼatto. Soggetti detentori di una cosa latrui (comodatario). CAPITOLO QUINTO: La difesa dei diritti Il processo privato: lʼattività giurisdizionale, nellʼesperienza romana, prevede due tipi di processo: - processo criminale: quello che punisce fatti lesivi di interessi collettivi (crimina) e si svolge ad iniziativa di un organo dello stato) - processo privato: tutela gli interessi dei privati e nasce dallʼiniziativa dei diretti interessati. Il diritto soggettivo si configurava dal punto di vista dellʼazione con cui il titolare poteva tutelarlo. Il processo privato presuppone un atto dʼimpulso del titolare della situazione giuridica violata: questo atto dʼimpulso è lʼazione (actio). In ogni lite giudiziaria (lis) troviamo due parti contrapposte: attore (att.) e convenuto (pas.) In origine entrambe le parti dovevano intervenire personalmente in giudizio, ad eccezione del pupillo (tutore), lʼadsertor libertatis (schiavo), qualunque cittadino assente per rei publicae causa. In seguito fu ammessa la rappresentanza processuale nelle figure del cognitor e del procurator. Nel diritto giustinianeo sopravvisse la sola procura. Lʼazione non si estingue con la morte ma s trasmette agli eredi, ad eccezione ATTIVO: dei diritti intrasmissibili (quelli che si estinguono con la morte del titolare; soddisfazione morale) PASSIVO: azioni penali. In antico tutte le azioni erano perpetuae, furono temporales (annales-carica) quelle introdotte dal magistrato. Da Teodosio II prescrizione trentennale.

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Tre diversi sistemi processuali: legis actiones, processo per formualas e le cognitiones extra ordinem. Le legis actiones Le legis actiones (il processo di cognizione): corrisponde al periodo storico el diritto quiritario (Ius quiritium). Caratteristica principale solennità, cinque schemi prestabiliti che trovano il loro fondamento nei mores e sono un rito simbolico costituito da gesti e parole sacramentali. Magistrato come moderatore tra le parti. Tre legis actiones hanno come scopo lʼaccertamento del diritto controverso (processo di cognizione), tutte due fasi:

- - la prima alla presenza del magistrato (detta in iure): - si apre con la in ius vocatio, le parti pronunciano le parole e compiono i gesti della

legis actio. - La prima fase si chiude con la lis contestatio, cioè con lʼinvocazione dei testes. - - la seconda (detta in iudicio o apud iudicem) si apre alla presenza del iudex,

privato cittadino scelto dalle parti e dal magistrato. - Il iudex pronuncia la sentenzia che non implica la coattiva osservanza della parte

soccombente.

Tre legis actiones che danno vita al processo di cognizione: 1) Legis actio sacramento: le parti affermavano lʼappartenenza ad esse di una cosa, da

questo nasceva una scommessa (sacramentum) e si impegnavano a pagare, in caso di soccombenza, una summa sacramenti.

2) Legis actio per iudicis arbitrive postulationem: si applicava alle liti circa i crediti nascenti da stipulatio. Lʼattore rivolgeva istanza al magistrato (postulatio). Non fa subire al soccombente la pena del sacramento.

3) Legis actio per condictionem: fu introdotta da una lex Silia per i crediti aventi oggetti una somma di denaro (certa pecunia) , estensione ai crediti aventi oggetto uan cosa (certa res).

Le legis actiones esecutive (il processo di esecuzione): Hanno come scopo la coattiva soddisfazione delle ragioni già certedellʼattore: 1) Legis actio per manus iniectionem: lʼattore che aveva vinto la lite, trascorso il termine (30

gg.) poteva trascinare in iure il debitore che, se non pagava o non interveniva per lui un vindex, veniva dato dal magistrato in balia del creditore che, dopo 60 gg. di prigionia e tre giorni di mercato, se nessuno si faceva avanti per pagare il debito, poteva vendere lʼaddictus come schiavo o ucciderlo. Il debitore non poteva opporsi alla manus iniectio, era consentito solo che intervenisse per lui un vindex che mettendo in discussione il fondamento dellʼazione, poteva far riaprire un nuovo processo.

2) Legis actio per pignoris capionem: consisteva nellʼimpossessarsi di una cosa del debitore (pignus). Si svolgeva extra ius ed era ammessa per i crediti connessi a una destinazione sacra o alla riscossione delle imposte, crediti dei soldati, acquisto cavallo o foraggio.

Il processo per formulas Introdotto verso la fine della repubblica. È imperniato su un documento scritto (formula). È stato favorito dalla prassi del praetor peregrinus. Si divide in due stadi (in iure – apud iudicem), no riti solenni ma formula che contiene le istruzioni impartite dal magistrato

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(praetor) al giudice per la decisione, le direttive generali sono da lui fissate nellʼEditto (che andrà a formare lo ius honorarium)

I FASE 1) si apre con la in ius vocatio o con il vadimonium (promessa del convenuto di

presentarsi). 2) Lʼattore indica lʼazione che intende esperire e ne fa richiesta al pretore (postulatio) che

può dare o denegare actionem. 3) ECCEZIONE: Se il convenuto paga il debito o ne giura lʼinesistenza, con un giuramento

necessarium, il processo si arresta. Il ius iurandum in iure da causa vinta al convenuto. 4) Il pretore redige la formula, che il convenuto dvee accettare. Questʼatto costituisce la

nuova litis contestatio. Questa: - determina la soggezione delle parti alla decisione del giudice - blocca gli estremi della controversia rendendo irrilevanti le modificazioni del rapporto.

- a questa è collegata la consunzione dellʼazione (non è ammessa una seconda azione per il medesimo rapporto). ECCEZIONI: in materia di atti illeciti.

II FASE (apud iudicem) 1) Il giudice emette la sententia che si accompagna al iudicatum: ordine del giudice che

costituisce la base per lʼesecuzione forzata, a meno che non venga impugnato, mediante appelatio rivolta extra ordinem allʼimperatore.

2) La condanna è sempre pecuniaria Allʼesecuzione sulla persona del debitore si affianca anche lʼesecuzione sul complesso dei suoi beni in forza di un decreto pretorio (missino in bona). Trascorsi i 30 giorni si nominava un magister bonorum che procedeva alla vendita in blocco dei beni. Il compratore subentrava nei diritti del debitore con lʼobbligo di pagare i creditori. La bonorum venditio produceva infamia. Accanto alla venditio sorse la bonorum distractio, che consentiva la vendita di singoli beni nella misura necessaria a coprire il debito. PARTI DELLA FORMULA La formula: struttura variabile. Parti più ricorrenti (che non appaiono tutte in una medesima formula): 1) INTENTIO: esprime la pretesa che lʼattore fa valere in giudizio 2) DEMONSTRATIO: individua il fondamento della controversia (i presupposti dellʼazione) 3) CONDEMNATIO: il magistrato conferisce al giudice il potere di condannare o assolvere. 4) AIUDICATIO: il magistrato conferisce al giudice il potere singole cose o diritti a una delle

parti (giudizi divisori). Al tre parti accessorie: a) TAXATIO: limita lʼammontare della condanna. b) EXCEPTIO: si utilizza quando il convenuto adduce lʼesistenza di un altro fatto che, se

vero, renderebbe iniqua la condanna. Il pretore modifica la formula inserendovi una exceptio, di cui il giudice, in caso di condanna, dovrà accertare lʼinesistenza. Può essere exceptio doli o metus (convenuto vittima di inganno o violenza morale) etc. Caso importante: exceptio doli generalis: concessa allʼattore che intende far valere una pretesa ingusta, contraria alla bona fides, anche se fondata sul ius civile.

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Le ecezioni sono dette peremptoriae se permanenti, o dilatoriae se possono essere fatte valere solo per un cero periodo.

c) PRAESCRIPTIO: il pretore sottrae alla cognizione del giudice una parte del rapporto controverso (es. affitto).

Altri tipi di azioni introdotte dal magistrato (honorariae) o ottenute mediante lʼestensione di quelle fondate sul ius civile (civiles): a) Azioni in factum conceptae: tutela azioni di fatto non riconosciute dal ius civile. b) Formula ficticia: metodo attraverso il quale il pretore fa rientrare in unʼaltra ipotesi già

tutelata dallo ius civile una situazione analoga; fingendo che esista un presupposto che non cʼè o, al contrario, che non esista un presupposto esistente. È unʼazione in ius concepta che non viene detta directa ma utilis.

c) Formule con trasposizione di soggetti. Es. pter familias debiti sottoposti. d) Azioni reali (in rem, azionabili erga omens) o personali (in personam) e) Azioni di stretto diritto (striati iuris, ha rilevanza solo il comportamento negoziale) e di

buona fede (bonae fidei, senza la necessità che nella formula sia presente una exceptio f) Azioni popolare per tutela di interessi collettivi g) Azioni nossali che permettevano a chi avesse in suo potere lo schiavo o il filius familias

delinquenti di assumersi la responsabilità o abbandonare allʼoffeso il colpevole. INTERVENTI STRAORDINARI DEL MAGISTRATO (mezzi fondati sul potere di imperium) p.s.: interdictum = divieto, decretum = ordine A) INTERDICTA: ordine o divieto. Gli interedetti possono essere: esibitori: ordine di esibire in iure una cosa restitutori: ordine di restituire una cosa proibitori: ordine di astenersi da un comportamento. B) può ordinare a una parte la prestazione di una solenne promessa (stipulatio praetoria = cautio) C) RESTITUTIO IN INTEGRUM: rimedio pretorio che considera come non avvenuto un atto o un fatto. Reintegra il anneggiato nella condizione giuridica di prima. D) Missino in possessionem: rimette un individuo in possesso di una cosa o di un complesso di beni. Le cognitiones extra ordinem: A partire dalla ultima età repubblicana. Procedura che non segue le regole della procedura ordinaria del processo fra privati. Archetipo del processo moderno. - È soppressa lʼabolizione del processo in due stadi perché il giudicare è funzione dello Stato. Questo non è più legato allʼosservanza dello ius civile, infatti la prassi del pretore è codificata sotto Adriano nellʼEdictum perpetuum, che diventa ius. Si fondono diritto civile e pretorio. - La condanna non è più solo pecuniaria e può essere eseguita coattivamente. - Lʼappello diventa un normale mezzo dʼimpugnativa che introduce un secondo grado di giurisdizione. Fasi storiche: 1) le controversie amministrative che dovevano essere sottratte alla sentenza di un giudice privato. Giudicava quindi un magistrato. 2) nelle province il processo si svolgeva davanti al governatore, erano quindi extra ordinem.

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3) con lʼaffermazione del Principato il princeps interveniva sempre più spesso nei giudizi tra privati. 4) con la monarchia scomparsero magistratura e pretore, solo extra ordinem. PROCEDIMENTO: - prima ordine di comparizione a cui si sostituisce la lis denuntiatio, citazione fatta dallʼattore notificata da un pubblico ufficiale. - dinanzia al giudice lʼattore espone la sua pretesa, il convenuto la sua difesa. - Le prove vengono vagliate secondo principi legali. - Sentenza ha caratteri di ufficialità, appellabilità ed esecutorietà. PARTE II: Diritto delle persone e della famiglia Cap. I Status Libertatis - status libertatis. Ingenui e libertini. Cause della schiavitù. Manumissioni civili (con accenno alla struttura della legis actio sacramento in rem) e manumissioni pretorie (il concetto di morari in libertate). Il postliminium.

Tutti gli uomini sono schiavi o liberi, i liberi si dividono in ingenui (nati liberi) e liberti (liberati dalla schiavitù). Pemessa storica: Età antica: schiavo come compagno di lavoro del dominus. Fine della repubblica: oggetto di traffico a scopo di speculazione, numero dei servie enormemente accrecsiuto. Età del principato: movimento a favore degli schiavi. Giustiniano: ispirato dal cristianesimo, migliorò la loro condizione Condizione giuridica degli schiavi: lo schiavo, secondo lo ius civile, non è soggetto di diritto (né personale, né patrimoniale) e non può stare in giudizio. Esso è un oggetto di diritto, è una res (corporalis e mancipi 34,35) anche se privo di padrone (sine dominio, res nullius, 36) Lo schiavo può manifestare la volontà negoziale del dominus (nuntius 58), anche se il lati passivi (debiti) non obbligano il padrone, parte attiva si riversa sul dominus. Eccezioni: i debiti derivanti da un delitto dello schiavo, per i quali il padrone può assumersene la responsabilità o abbandonare il servo allʼoffeso (actio noxalis 79) Il padrone concedeva al servo un peculium (gruzzolo) con cui lo schiavo poteva trafficare liberamente coperto dalla responsabilità del domino (actio de peculio). CAUSE DELLA SCHIAVITUʼ: Cause inerenti alla nascita: è schiavo il figlio della schiava (partus ancillae). Durante principato favore libertatis libero figlio schiva libera per un periodo tra concepimento e parto. Cause posteriori alla nascita: Prigionia bellica: la prigionia deve derivare da un bellum iustum (guerra conforme diritto internazionale) È iuris gentum (comune a tutti i popoli) e ha carattere di reciprocità.

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Eccezioni: per i romani ius postliminii: se cittadino romano torna in patria per restarvi torna libero (non si reintegrano però con il postliminio il matrimonio e possesso). - Fictio legis Corneliae: il romano morto prigioniero si considerava deceduto nellʼistante in cui era caduto in mano del nemico per salvare la validità del testamento. Cause iuris civilis: possono colpire solo i Romani. Periodo antico: diventa schiavo il venditore inadempiente venduto, il renitente alla leva, chi si sottraeva al censimento, il ladro flagrante addictus al derubato. Classico: lʼuomo libero maggiore di 20 anni che si sia fatto vendere come schiavo per dividere il ricavato con il venditore, la donna libera che mantenga una tresca con uno schiavo altrui etc. CAUSE ESTINTIVE DELLA SCHIAVITUʼ: Manomissione civile Manomissione civile: Il servo acquista la libetà, divenendo liberto (cittadino romano) mediante lʼatto volontario del suo padrone per manumissio. Il ius civile riconosce tre forme di manomissione:

1) Manomissione testamento (mortis causa) disposta dal testatore. Lo schiavo diviene liberto senza padrone.

2) La manomissione vindicta. Prima si presentava in iure un adsertor libertatis, il domius non contraddiceva. Dalla fine della repubblica si svolge in qualunque luogo senza adsertor libertatis. Lo schiavo veniva toccato con la vindicta (verga), nel diritto giustinianeo diventa una dichiarazione.

3) La manumissio censo: iscrizio dello schiavo nell liste censuali degli uomini liberi. Manomissione pretoria Sono liberi di fatto ma schiavi iure civili e quindi privi di uno status civitatis. Non producono lʼacquisto della libertà (no formalità richieste dal ius civile). Il manomesso poteva tornare schiavo ma per evitare ciò il pretore introdusse la vindicatio in servitutem. Giustiniano li equiparò a tutti i manomessi con forme civili. Altre forme Il dominus poteva pregare lʼerede, facendo testamento, di manomettere lo schiavo. Limitazioni alle manomissioni Due leggi: - la Fufia Caninia (2 a.c.) che impose di indicare nominativamente nel testamento e limitò il numero degli schiavi manomessi. - la Aelia Sentia (4 d.c.) che vietà la manomissione di uno schiavo minore di 30 anni da parte di un padrone minore di 20. Nellʼetà imperiale avanzata (stoicismo) si delineò un movimento teso a favorire con ogni mezzo le manomissioni (favor libertatis). Questo si accentua con cristianesimo. Acquisto della libertà per disposizione di legge: circostanze particolari, indipendentemente dalla volontà del domino. Il diritto di patronato: liberto limitato diritto pubblico (no pubblici uffizi, da Augusto in poi eliminabile attraverso la concessione dellʼanello dʼoro tipico dellʼingenuo) e privato (no connubium con classe senatoria, 107). Il libero resta parzialmente vincolato al manomittente, detto patrono. Assume il suo prenome e il nome, non può accusarlo nei giudizi criminali, deve prestargli una serie di servigi (speciali munera di natura patrimoniale).

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Il patrono succede allʼeredità del liberto senza eredi (bona). Obbligo reciproco di alimenti in caso di indigenza. Cessazione del diritto di patronato: lʼingratitudine del liberto nei confronti del padrone può farlo tornare schiavo e viceversa quando il patrono compie gravi atti contro il liberto. Completa equiparazione allʼingenuo solo attraverso la restitutio natatlium (anello dʼoro). Persone in mancipio: i filii familias che il padre abbia emancipato ad altri e le donne in manu sono simili agli schiavi. Sono parificati ai liberi dal punto di vista dei diritti personali, dal punto di vosta patrimoniale = schiavi. La situazione cessa con la manomissione. Altre limitazioni: addicti e nexi (19), redempti ad hostibus (20), auctorati (21), coloni (22). Cap. II Status Civitatis - status civitatis: acquisto della cittadinanza; prerogative di diritto pubblico (ius suffragii, ius honorum) e di diritto privato (ius commercii, ius connubii, testamenti factio). I Latini: differenza tra prisci, coloniarii e Iuniani. I peregrini; i dediticii Aeliani. CITTADINANZA: solo il cittadino ha la piena capacità di diritto pubblico e privato (ius civile) - Pubblico: ius suffragii (diritto di votare nei comizi a cui sono attribuiti il potere legislativo, elettorale e giudiziario) ius honorum: diritto di essere eletti alle magistrature. - Privato: ius commercii: diritto di compiere atti giuridici nelle forme del ius civile ius connubii: diritto di contrarre matrimonio legittimo (iustae nuptiae) testamenti factio: diritto di disporre e ricevere per testamento patria potestas: potere giuridico assoluto riconosciuto al pater familias sui discendenti Tre categorie di cittadini CIVES ROMANI: la cittadinanza si acquistava per discendenza (iure sanguinis). Se era cittadino solo uno dei genitori il figlio seguiva la condizione del padre, se uniti in iustae nuptiae, in caso contrario della madre. Erano cives: lo schiavo manomesso con forme civili o per beneficio di legge quelli che la acquistavano per naturalizzazione (concessa sia a singoli che a gruppi) Editto di Caracalla (constitutio Antoniniana) 212 d.c. concesse la cittadinanza a tutti gli abitanti dellʼimpero. Soppressa tripartizione. LATINI: Latini prisci o veteres: le antiche comunità viventi nel Lazio. Condizione giuridica assimilata a quella dei cives romani. Godevano, entro certi limiti, del ius suffragii, del ius commercii e del ius connubii con i cives. Latini coloniarii: divenivano tali andando a stabilirsi nelle colonie. Perdevano lo status civitatis, erano simili ai prisci ma con qualche limitazione (ius connubii). Latini iuniani: schiavi manomessi con forme pretorie o da un padrone che ne avesse la sola propriet pretoria. Muoiono come servi, il loro patrimonio torna al padrone.

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PEREGRINI: sono esclusi dal godimento del ius civile, ma possono contrarre con i cives relazioni tutelate dallo ius gentium. Peregrini diversi da stranieri (non sudditi). Sono detti peregrini dediticii quelle comunità che, per aver resistito ad oltranza, godono del ius gentium ma non hanno un proprio ius civile. A questi peregrini la Lex Aelia Sentia equiparò quei liberti che durante la schiavitù avevano subito pene infamanti. Cap. III Status familiae Antichi negozi giuridici: sponsio e mancipatio. Capacità giuridica e capacità di agire: presupposti e definizione. - status familiae: la distinzione romana tra sui iuris e alieni iuris. Puberi e impuberi. Limitazioni della capacità di agire: tutela degli impuberi e tutela delle donne; i tre tipi di tutela (legitima, testamentaria, dativa) e la funzione dell’istituto; l’auctoritas tutoris. La cura: furiosus, prodigus e minore di 25 anni (la lex Laetoria). La famiglia romana non è fondata sulla base di un vincolo di sangue (cognatio 122) ma su un comune vincolo di soggezione giuridica ad un capo (adgnatio). Il pater familias ha un potere assoluto: la potestas che si divide in patria potestas sui figli e in dominica potestas sugli schiavi. Sono sottoposte al padre le donne in manu (entrate nella famiglia per matrimonio) e le persone in mancipio. I discendenti diventano sui iuris alla morte del pater familias, ciascuno pater familias. Lʼiniseme di queste famiglie forma la famiglia communi iure. Gens sono le famiglie che conservano un nomen comune. Nei rapporti esterni solo il pater familias è sui iuris, tutti gli altri sono alieni iuris. ACQUISTO E PERDITA DELLA PATRIA POSTESTAS Il pater familia acquista la patria potestas sui figli attraverso il matrimonio legittimo dalla nascita. Si presumono da lui procreati i figli nati dalla moglie. Altri modi: 1) legittimazione dei figli naturali 2) mediante adoptio di persone a lui estranee È perpetua e si estingue con la morte del pater o con la capitis deminutio del soggetto: capitis deminutio: maxima quando è conseguenza della perdita della libertà media o minor: quando è conseguenza della perdita della cittadinanza. minima: quando è conseguenza di altri fatti che però influiscono sullo status familiare. CASO SPECIALE: emanicipatio (proscioglimento dalla potestà paterna) Si usava un espediente: una disposizione delle XII Tavole perdita potestas padre che avesse venduto per tre volte suo figlio. Il pater così vendeva per tre volte il figlio con la forma della mancipatio. Essendo a questo punto estinta la patria potestas, il figlio cadeva in mancipio del pater che con unʼulteriore manomissione lo rendeva sui iuris. Anche figlie e discendenti con una sola vendita. CONTENUTO PERSONALE DELLA PATRIA POTESTAS Potere riconosciuto dai mores Pater poteva mettere a morte i discendenti

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Ius vendendi (in seguito solo per realizzare la mancipatio, abolita da Giustiniano) Ius noxae dandi per mancipare allʼoffeso un membro della sua famiglia Vindicatio filii contro chiunque tenesse presso di se i suoi sottoposti CONTENUTO PATRIMONIALE DELLA PATRIA POTESTAS Vantaggi padre; svantaggi no responsabilità padre Alcuni casi i terzi contraenti con alieni iuris possono convenire in giudizio con pater familia (come schiavo, actio quod iusss, insitoria, exercitoria) Peculio appartiene al figlio. Peculio castrense, è del figlio ciò che viene acquistato in quanto militare (prima mortis causa poi inter vivos). Da costantino peculio quasi castrense, figlio cariche pubblici uffici o ecclesiastiche o libere professioni. Figlio bona maternae bona maternis generis o matrimonio (padre usufrutto) Età giustinianea ogni suo acquisto gli appartiene Cap. IV Il Matrimonio Matrimonio: presupposti ed elementi qualificanti (coabitazione e affectio maritalis; parallelo con il possesso). Conventio in manum (confarreatio, coemptio, usus). Gli sponsali e l’arra. La dote: tipi e modi di costituzione. Il diritto romano considera il matrimonio uno stato di fatto (res facti), cionostante sarebbe sbagliata una concezione materialistica (affectio maritalis). Il matrimonio romano si perfeziona e perura quando sussistano sue elementi fondamentali: - La coabitazione: i coniugi devono essere considerati coabitanti alla stregua degli usi sociali, la coabitazione si inizia in modo pubblico con lʼingresso solenne della sposa a casa del marito - La maritalis affectio: la reciproca intenzione dei coniugi di convivere monogamicamente come marito e moglie. La m.a. può essere desunta dalla posizione di dignità che la donna occupa nella casa, dal suo titolo di mater familias etc. Il complesso di queste manifestazioni è denominato honor martimonii e differenzia la moglie dalla concubina. PRESUPPOSTI DEL MATRIMONIO:

a) Status libertatis: lʼunione tra schiavi non è matrimonio ma contubernium b) Il connubium o ius connubii: cioè la capacità giuridica di convogliare a giuste

nozze (cives e latini prisci, altri non iure civile ma matrimonio valido iure gentium). Poteva mancare anche per ragioni di parentela naturale o adottiva

c) Idoneità fisica: solo dopo la pubertà d) Inesistenza attuale di un altro matrimonio e) Consenso dei coniugi. Se alieni iuris anche pater familias, per il filius familias

anche discendenti intermedi.

GLI SPONSALI Coloro che usavano scambiarsi solenni reciproche promesse di nozze future nellʼantica forma della stipulatio denominata sponsio. Dallʼetà classica non sono più legati da questa forma quindi non creano più alcun obbligo di matrimonio, però producono conseguenze giuridiche: quasi affinità con i parenti, impediscono di contrarre altri sponsali.

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Nel IV sec., si ebbe lʼintroduzione di un istituto di origine orientale, lʼarrha sponsalicia, la prestazione di una caparra da parte del fidanzato. Lui, venendo meno alla promessa, avrebbe perso lʼarra prestata, lei avrebbe dovuto restituire il quadruplo (poi il doppio). LA MANUS. LA CONVENTIO IN MANUS In età antica tutti i matrimoni erano cum manu: la moglie entrava a far parte della famiglia agnatizia del marito diventando alieni iuris rispetto ad esso, se anche lui alieni iuris al suocero o allʼavo. La manus si acquistava per: Confarreatio: solennità di carattere religioso che si svolgeva alla presenza di dieci testimoni e del pontefice massimo e consisteva in un sacrificio a Giove. Coeptio: speciale applicazione della mancipatio Usus: in conseguenza della coabitazione ininterrotta per un anno della donna nella casa del marito. Disfacimento famiglia patriarcale matrimonio sine manu, marito nessun potere sulla moglie. Dalla fine della repubblica cadono la confarreatio e la coeptio e per lʼusus si afferma un espediente: la donna si allontanava ogni anno per tre notti. RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI Dote: ogni rapporto patrimoniale che la moglie, il pater familias o un terzo fanno al marito per contribuire agli oneri del matrimonio. La dote proveniente dal padre si dice profecticia, quella da altre fonti adventicia. 1) La dote può essere costituita o mediante la promissio dotis, che è una stipulatio, con cui il costituiente si obbliga a trasferire i beni dotali al marito in un momento successivo; 2) O mediante la dictio dotis, contratto verbale di egual contenuto effettuabile però solo dalla moglie dal pater familias o dal debitore di lei 3) O mediante la datio dotis; immediato ed effettivo trasferimento dei beni al marito La dote appartiene alla moglie ma il marito ne ha lʼusufrutto, deve però restituirla una volta scioltosi il matrimonio. Il divieto di donazione tra coniugi tra i romani non si applicava alle donazioni fatte prima del matrimonio (ante nuptias). Il concubinato era una forma di unione inferiore al matrimonio ma riconosciuta dal diritto. I figli nati dal concubinato sono detti liberi naturales. Cap. V La Filiazione Limitazioni della capacità di agire: tutela degli impuberi e tutela delle donne; i tre tipi di tutela (legitima, testamentaria, dativa) e la funzione dell’istituto; l’auctoritas tutoris. La cura: furiosus, prodigus e minore di 25 anni (la lex Laetoria). -I figli legittimi si dicono iusti solo se nati da iustae nuptiae, sono legati al padre da adgnatio. -Se per mancanza di connubium tra i coniugi il matrimonio vale solo per lo ius gentium i figli si dicono iniusti e sono legati al padre da cognatio.

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- I figli non legittimi si dicono naturales, tra questi ci sono i liberi naturales (nati da concubinato), i figli spurii nati da unioni irrilevanti o illecite. LEGITTIMAZIONE: dovuto allʼinflusso dellʼetica cristiana, possibile solo in età costantiniana, due forme: 1 successivo matrimonio dei genitori (solo se sarebbero state possibili al momento del concepimento) 2 attraverso provvedimento dellʼimperatore. FIGLI ADOTTIVI: adoptio se lʼadottato è un filii familias, adrogatio se è un pater familia che perde i suoi attributi sui iuris. La forma utilizzata era quella della emancipatio, per lʼadrogatio partecipazione curia. Con lʼadrogatio successione universale inter vivos nel patrimonio del padre, debiti esclusi. Nel diritto gistiniano lʼadozione non interromope la patria potestà, è necessario il consenso dei due patres e dellʼadottando. Cap.VI La parentela e lʼaffinità ADGNATIO E COGNATIO: lʼadgnatio è il vincolo che lega al pater familias e tra loro tutti coloro che sono sottoposti alla potestas di un soggetto e non dipende dai voncoli di sangue. La cognatio è la parentela che lega tra loro tutti i parenti di sangue. LINEE E GRADI DI PARENTELA – Due linee: la retta (recta) è costituita ad ascendenti e discendenti allʼinfinito (gradi: intervalli che separano i parenti). La collaterale è costituita da tutti quelli che discendono da un capostipite ma non lʼuno dallʼaltro (gradi: salendo al capostipite e ridiscendendo, es: secondo tra fratelli, terzo tra zio e nipote, quarto cugini). AFFINITAʼ: vincolo che lega un coniuge con i parenti dellʼaltro. Cap.VII La tutela e la curatela TUTELA: nel diritto giustinianeo e nel moderno è un istituto che ha la funzione di supplire alla totale o parziale mancanza di capacità di agire di un soggetto (pupillo) sottoponendolo a un tutore. Anticamente rispondeva allʼesigenza di salvaguardare gli interessi della famiglia agnatizia mediante il controllo di una persona sui iuris. TUTELA IMPUBERUM: Prima chiunque fosse capace di patria potestas, da Giustiniano anche donne. Prima anche impubero poi sopra i 25. Testamentaria: il pater familias designa nel suo testamento il tutore (altrimenti al più prossimo parente in linea collaterale, liberto patrono, pater familias figli emancipati). Legittima: tutela degli adgnati, si dice legittima perché disposta da una norma delle XII Tavole. Dativa: nomina del tutore (tutor dativus) da parte del pretore. Da questo tipo di tutela nascono le cause dʼesonero (excusationes), estese in seguito anche al tutore testamentario e legittimo. POTERI DEL TUTORE - Infans: il tutore compie da solo e in nome proprio tutti gli atti giuridici necessari, salvo lʼobbligo di trasferire gli effetti al pupillo (rap. Indiretta) Infantia maior (7 anni): È il pupillo che compie lʼatto al quale assiste il tutore che da la sua approvazione. Validi negozi pupillo solo se vantaggiosi.

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RESPONSABILITà DEL TUTORE – I poteri del tutore furono limitati quando la tutela si affermò come istituto di protezione del pupillo. Il tutore doveva usare, nell gestione della tutela, la diligenza del bonus pater familias, quindi rispondeva per dolo e per colpa lieve. - Il tutore, già in epoca antica, doveva presentare una contabilità del patrimonio del pupillo separata dalla sua, la sottrazione era di natura penale (in duplum) e infamante. - Per la cattiva amministrazione del tutore esisteva un actio tutelae infamante ma di buona fede, che ammetteva quindi lʼesame della rettitudine del tutore. Fu poi estesa al caso di colposa astensione del tutore (cessatio) - In età imperiale il tutore doveva prestare una garanzia di salvaguardia del patrimonio del pupillo consistente in una promessa sotto forma della stipulatio. CONTUTELA: quando allo stesso pupillo sono nominati più tutori, o perché così ha disposto il testatore (testamentaria) o perché più di una persona si trova nello stesso grado di parentela (legittima). Prima responsabilità solidale poi divisione dei compiti. FINE DELLA TUTELA: quando il pupillo abbia raggiunto la pubertà. Inerenti al tutore: - morte del tutore - capitis deminutio maxima e media (la minima solo per la tutela legittima perché tutore esce dalla famiglia) - la rimozione del tutor suspectus (accusa popolare che portava allʼifamia) -la rinuncia - la pazzia del tutore Inerenti al pupillo - morte del pupillo - tutte le sue capitis deminutiones TUTELA MULIERUM: la donna sui iuris era sottoposta fino ai 12 anni alla tutela impuberum, uscitane ricadeva sotto la tutela mulierum. Lʼincapacità della donna era limitata a quegli atti che potevano causare pregiudizio economico al gruppo (levitas animi), atti di acquisto ma non ad esempio alienazione delle res mancipi, no agire in giudizio, no fare testamento, manomettere etc. Il tutore legitimus poteve cedere ad altri la tutela mediante in iure cassio. Il padre poteva lasciarle per testamento la scelta del tutore In mancanza del tutore no tutore dativus come ipuberi La donna poteva liberarsi del tuotore testamentario o dativo mediante la coemptio fiduciae causa. Conveniva in manum di una persona di fiducia che la mancipava al tuote che voleva che a sua volta la manometteva acquistandone la tutela. Sotto augusto no tutela con tre figli se ingenua, quattro se liberta. Sotto claudio no tutela. CURATELE: Già dalle XII Tavole lʼamministrazione del patrimonio del furioso (alienato) era affidata a un curator. Si poteva dare un curatore per tutto il patrimonio o per certa res. La curatela consisteva in una protezione limitata al campo patrimoniale, mentre la tutela conferiva un potere sulla persona (il tutore si dà alla persona, il curatore al patrimonio). I due istituti si fondono nellʼetà giustinianea. Le principali specie di cura sono: la cura del furioso 29 la cura del prodigo 28

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la cura del mionore di 25 anni 26 la cura absentia nomine, per lʼamministrazione del patrimonio dellʼassente la cura ventris 15 DIRITTI REALI CAP. I Natura dei diritti reali Diritto reale: diritto di esercitare un potere di godimento e talora di disposizione su determinati oggetti. Può farsi valere erga omnes. Lʼazione di tutela è unʼactio in rem: azione che mira ad affermare una pretesa sulla cosa, che può esperirsi contro chiunque entri in una relazione tale con la cosa da ledere il diritto del titolare. Diritto di obbligazione: riconosce ai singoli il diritto che un altro presti a loro favore una data attività economica. Risultato economico raggiunto mediante il potere che lʼordinamento giuridico riconosce al titolare (titolare) di pretendere che il debitore esplichi in suo favore unʼattività patrimoniale (dare, facere, praestare). Può farsi valere solo nei confornti della persona obbligata (actio in personam). DIRITTI REALI: propietà (cosa che appartiene al titolare del diritto diritti reali su cosa altrui (titolare solo alcuni poteri) diritti reali di godimento (usufrutto) diritti reali di garanzia (pegno, ipoteca) CAP. II La proprietà ASPETTI DELLA PROPRIETAʼ: la signoria, il potere immediato, assoluto e indipendente che il proprietario esercita sulla coa. La pertinenza: lʼoggetto della proprietà appartiene al titolare in modo completo ed esclusivo. LʼELASTICITAʼ DEL DOMINIO: il diritto del proprietario, anche se temporaneamente compresso dallʼesistenza di diritti altrui, tende ad espandersi quando questi diritti altrui vengono a cessare. LʼINDIPENDENZA: non dipende dallʼesistenza dellʼaltrui proprietà LIMITAZIONI: nellʼinteresse pubblico (espropriazione) e nellʼinteresse privato (rapporti di vicinanza tra immobili, servitù legali etc.) La proprietà è la più indipendente e assoluta signoria, in atto o in potenza, riconosciuta su una cosa dallʼordinamento giuridico. OGGETTO DELLA PROPRIETAʼ: ogni cosa, mobile o immobile, purchè corporale. Le res incorporales 34 sono gli stessi diritti. Beni immobili: i confini dei campi erano determinati con una cerimonia sacra detta limitatio (si recintava il fondo con una striscia di terreno limes). Quelli non limitati erano gli agri arcifinii. Il proprietario del suolo era sempre proprietario anche dello spazio sovrastante e sottostante (inammissibilità di una proprietà di un edificio separata per piani). TIPI DI PROPRIETAʼ: 1 DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM (quiritaria): Lʼantico ius civile tutelava solo questa proprietà dai caratteri religiosi e formalistici. È accessibile ai soli cives e si applica solo al suolo italico.

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2 PROPRIETAʼ PROVINCIALE: le terre conquistate fuori dalla penisola spettavano al populus romano (e poi ai princeps) e i concessionari ne avevano solo un godimento economico, in cambio delquale pagavano un canone detto stipendium per le province senatorie e tributum per quelle imperiali. 3 PROPRIETAʼ PRETORIA (o in bonis habere): attività del pretore intesa a tutelare il compratore di una res mancipi che non lʼavesse ricevuta con la forma solenne della mancipatio. Il pretore concedeva prima una exceptio con la quale lʼacquirente poteve evitare la condanna. Poi lo tutelò di fronte a terzi, concedendogli un azione reale fittizia detta Publiciana con la quale esso poteva pretendere da chiunque la restituzione di una cosa come se fosse sua. Dominium ex iure quirintium alienanti, godimento acquirente. IL CONDOMINIO: quando la proprietà spetta in concorrenza a due o più soggetti sulla medesima res. Può essere una comunione volontaria (società) o incidentale. 1: nel vero condominio ciascun condomino ha lʼintero diritto di proprietà sullʼintera cosa, ma poiché tutti egual diritto hanno gli altri condomini, i diritti si limitano reciprocamente (quote ideali). 2 Communio pro diviso: quando le cose sono distinte ma alcuni diritti accessori spettano in comune (es.una servitù di passaggio). Origini: dericva dalla consortium ercto non cito (Gaio), che si instaurava tra gli eredi alla morte del padre: tutti potevano compiere da soli gli atti di alienazione del bene. Da questo si passò alla situazione per cui ciascun condomino era libero di compiere solo gli atti di disposizione che investivano la sua quota, chiedendo il consenso agli altri per il resto. Lʼinosservanza di tali limiti legittimava la prohibitio degli altri condomini. Altre conseguenze del condominio sono: - Il ius adcrescendi: se una quota viene lasciata libera il diritto degli altri si espande (elasticità del dominio) - in caso di morte passa agli eredi. - i frutti e le spese sono divisi in base alle quote. - lo scioglimento, favorito dalla legge romana, avviene attraverso in iure cessio della quota ad uno dei condomini, alienazione a terzi della res. Lʼazione è detta actio communi dividundo la cui forma contiene lʼadiudicatio 78. MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETAʼ A TITOLO ORIGINARIO (nei quali si prescinde da ogni rapporto con un precedente proprietario) - Presa di possesso di una cosa che sia di nessuno: res nullius (nessun proprietario) res derelicta (cosa abbandonata) A) OCCUPAZIONE: Scuola sabiniana: considerava res nullius le cose abbandonate fin dal momento del loro abbadono, quindi lʼoccupazione si configurava come originario acquisto dellʼoccupante. Scuola Proculiana: considerava lʼatto della derelizione come una traditio in incertam personam, un abbandono fatto con lʼanimo di fare acquistare il dominio allʼignoto che le avrebbe occupate (in questo caso a tutolo derivativo), per le res mancipi quindi il relativo acquisto si sarebbe perfezionato con la successiva usucapione. B) NVENZIONE DEL TESORO: scoperta di qualsiasi cosa mobile di pregio di cui non si possa identificare il proprietario. Fino allʼetà di Adriano (138 d.c.) il tesoro spettava al proprietario del fondo, secondo adriano se lʼinventore persona diversa dal propietario tesoro diviso in 2.

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C) ACCESSIONE: unione di una cosa accessoria a unʼaltra principale. Il propietario della principale acquista anche al proprietà di quella accessoria. I requisiti perché questo avvenga sono la:

- congiunzione: di cosa mobile a cosa mobile (scrittura con inchiostro sulla carta, tintura con porpora, pittura, intessitura etc.) di cosa mobile a cosa immobile (semina con semi altrui, costruzione, piantagione etc). Definitiva se inseparabile, in stato di quiescenza fino alla divisione se separabile, può anche essere provocata dal propietario preordinata alla rei vendicatio, - accessorietà: la cosa principale non era quella di maggior valore ma quella che imprimeva al tutto la funzione economica (anello rispetto alla gemma). Il proprietario della cosa principale deve comunque indennizzare il proprietario della cosa accessoria.

D) INCREMENTI FLUVIALI: solo se fondi sono arcifinii. Quattro ipotesi: - alluvione: detriti accumulati sulle sponde - avulsione: fondo accresciuto da un blocco di terra avulso da un altro - isola emersa tra le acque del fiume - letto del fiume rimasto allʼasciutto

E) CONFUSIONE E COMMISTIONE: quando due masse omogenee si mischiano, confusione-liquidi, commistione-solidi. Si crea un condominio sullʼintera massa ad eccezione della commistio di monete: chi mischia il proprio denaro a quello altrui ne diviene proprietario ma deve restituire lʼequivalente.

F) SPECIFICAZIONE: trarre da una materia prima altrui un manufatto. Sabiniani: la nuova cosa apparteneva al proprietario della materia prima. Proculiani: allo specificatore. Giustiniano: la nova species apparteneva al proprietario della materia se il prodotto della trasformazione potesse ricondursi allo stato originario, altrimenti no.

G) AIUDICATIO: si verifica nei tre giudizi divisori: actio communi dividundo tra i condomini 138, actio familiae erciscundae tra i coeredi 287, actio finium regundorum tra i proprietari di fondi limitrofi. Il giudice per effetto della aiudicatio inserita nella formula attribuisce ai litiganti la proprietà delle parti.

H) ACQUISTO DEI FRUTTI: quando il frutto si stacca dalla cosa madre è solitamente proprietà del domino. In caso di usufruttuario o conduttore lui lo acquista per percezione. A titolo originale perché collegato a un diritto reale (es. usufrutto).

MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETAʼ A TITOLO DERIVATIVO (si fondano su una relazione giuridica col precedente proprietario) A) MANCIPATIO: forma solenne dello ius civile che non si applicava solo allʼacquisto del dominium, ma anche ad altre cose (servitù) o persone (liberi in macipio, donne in manu). Rito: davanti ad almeno 5 testimoni, cittadini romani e puberi, e con lʼintervento di un libripens (con in mano una bilancia) lʼacquirente pronunciava gesti solenni e diceva parole rituali. La controparte taceva e quindi approvava. In caso di evizione lʼacquirente era tutelato da unʼactio autoritatis, il venditore avrebbe dovuto allʼacquirente il doppio del valore della cosa, per eliminare questo il valore della cosa veniva stimato simbolicamente a un solo nummo. La mancipatio fu sostituita dal pretore con la traditio. Nel diritto giustinianeo fu abolita. B) IN IURE CESSIO: è, come la mancipatio, un modo generale di acquisto di diritti assoluti. Si applica sia per il trasferimento delle res mancipi che delle nec mancipi. Negozio di origine processuale (finta lite) si inizia in iure ma non prosegue in iudicio. Lʼacquirente, davanti al

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magistrato, rivendica la cosa come sua. Lʼalienante consente o tace. No passaggio di proprietà ma riconoscimento giudiziale di una precedente proprietà. C) TRADITIO: materiale consegna della cosa dallʼalienante allʼacquirente accompagnata da una iusta causa traditiones: titolo che il diritto riconosce idoneo a trasferire la proprietà. Il tradens (alienante) e lʼaccipiens (acquirente) devono voler rispettivamente trasferire il diritto. Nellʼatà giustinianea unico modo di trasferimento della proprietà. In seguito trasmissione materiale più attenuata. D) LITIS AESTIMATIO: valutazione della cosa litigiosa stimata dallʼattore nella rei vindicatio del processo formulare, condanna sempre pecuniaria. E) LEGATO PER VINDICATIONEM: negozio mortis causa consistente nella solenne disposizione del testatore il quale ordina che un bene o un comlesso siano detratti dallʼasse ereditario e passino a una persona da lui indicata: il legatario. LʼACQUISTO DELLA PROPRIETAʼ PER USUCAPIONE Complementare rispetto agli altri. Si verifica quando lʼacquisto della proprietà, verificato nei modi anzidetti, contiene un vizio tale da escludere lʼacquisto della proprietà (es. res mancipi mancipata da chi non era il proprietario). Lʼeffettivo proprietario potrebbe rivendicare la cosa come sua (evizione) quindi lʼattuale proprietario dovrebbe provare di aver acquistato senza vizi da un alienante che ha acquistato senza vizi e via così (probatio diabolica). USUCAPIO: istituto che permette, grazie ad un limite temporale determinato dallʼordinamento giuridico, di sanare ogni vizio dellʼacquisto, in modo che il godimento di una cosa si trasformi in effettiva proprietà. Modo dʼacquisto a titolo originario. REQUISITI: sin dalle XII Tavole – il possesso della cosa e la durata del possesso fissata a due anni per i fondi e uno tutte le altre cose. Aggiunta in seguito la buona fede, e il fondamento (titolo o iusta causa) dellʼacquisto idoneo (compravendita, dote etc.) LIMITAZIONI: non poteva applicarsi ai non cives (istituto dello ius civile) o ai fondi fuori dal suolo italico. Per questi fondi longi temporis prescriptio (10 o 20 anni). Tutelava lʼacquirente solo da unʼeventuale rei vendicatio. Più tardi praescriptio longissimi temporis (30 anni) anche senza i requisiti del titolo e della buona fede. ETAʼ POSTCLASSICA: usucapione e longi temporis prescriptio si fondono. Ne deriva la disciplina giustinianea dellʼusucapione che richiede i seguenti requisiti: res habilis: idoneità dellʼoggetto ad essere usucapito tutulus (o iusta causa): la causa dellʼacquisto che sarebbe stata idonea a far acquistare la proprietà bona fides: convincimento del possessore di non ledere il diritto altrui possessio: la materiale detenzione della cosa temporum: durata ininterrotta del possesso (tre anni per le cose mobili, 10 residenti nella stessa provincia, 20 inter absentes. Il decorso del tempo può essere interrotto anche da unʼazione giudiziaria. PERDITA DELLA PROPRIETAʼ Perimento totale della cosa (distruzione materiale o inidoneità giuridica a formare oggetto di dominio). Perimento parziale. Cause soggettive volontarie (derelictio) o involontarie (incapacità del soggetto ad essere titolare di diritti). TUTELA DELLA PROPRIETAʼ

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A) REI VINDICATIO: può essere esperita dal proprietario che non possiede contro il possessore che non possa opporgli una iusta causa possidendi. Anticamente si svolgeva con la legis actio sacramento in rem (attore e convenuto posizione di parità); nella procedura formulare per mezzo di una formula detta petitoria (conservava il possesso il dententore della cosa). In entrambi pecuniarietà della condanna (litis aestimatio), condanna in rem solo cognitio extra ordinem. Mira a conseguire anche tutti i frutti, in caso di buona fede solo quelli percepiti dopo la litis contestatio, il secondo anche quelli prima, giustinianeo buona fede anche quelli percepiti prima solo se ancora extantes, secondo tutti. Tutelava solo il dominium ex iure Quirintium, per la proprietà pretoria fu introdotto lʼactio Publiciana.

B) ACTIONES NEGATIVAE: azioni in rem che respingono chiunque pretenda di esercitare una servitù o un usufrutto sulla cosa dellʼattore, pur non contestandone la proprietà. Il convenuto è invitato dal giudice ad evitare in futuro altri atti di turbativa. Il nome deriva dallʼaccertamento dellʼinesistenza di un diritto del convenuto. Prima forma legis actio sacramento in rem poi petitoria.

TUTELA DELLA PROPRIETAʼ IMMOBILIARE NEI RAPPORTI DI VICINATO: A) ACTIO FINIUM REGURANDORUM: per gli agri arcifinii conteneva nella formula una

aiudicatio che permetteva al giudice di assegnare e modificare i confini. B) ACTIO AQUAE PLUVIAE ARCENDAE: contro il proprietario del fondo che avesse

modificato il deflusso delle acque. C) INTERDICTUM DE GLANDE LEGENDA: entrare a giorni alterni nel fondo limitrofo per

raccogliere i frutti caduti dagli alberi sul confine. D) CAUTIO DAMNI INFECTI: promessa di risarcire un potenziale danno causato

dallʼimmobile vicino pericolante. Se non procede alle riparazioni prima co-possesso dellʼimmobile, poi pretore minacciato dal danno possesso esclusivo immbobile.

CAP. III possesso POSSESSO: materiale detenzione di una cosa, indipendentemente dalla questione se egli ne abbia diritto o no. Situazione fondata su elementi fattuali (res facti). Varie figure di possesso: - Possessio ad interdicta (perfetto): rapporto con la cosa che permetta di riferire alla persona lʼappartenenza di essa (corpore possidere) intenzione, in buona o mala fede, di tenere la cosa per se (animus possidendi). Tutela mediante interdetti pretorii. - Naturalis possessio: mera detenzione materiale della cosa per conto di un altro. No animus possidendi (no protezione mediante interdetti). Protezione per chi ne ha realmente il possesso (animus possidendi), corpore possidere mediante il detentore - Possessio civilis o ad usucapionem: il possessore ha un titolo su cui è fondato il possesso (anche se viziato e insufficente a produrre la proprietà). Acquisto mediante usucapione. ACQUISTO DEL POSSESSO: quando il soggetto attua la detenzione e lʼanimus possidendi. A titolo originario (materiale apprensione della cosa) o derivativo (consegna della cosa mobile allʼacquirente, si attua mediante la traditio, senza iusta causa o animus dominii trasferendi altrimenti proprietà). Traditio non per forza fisica (traditio clavium – chiavi, traditio longa manu – vengono indicati confini dal terrazzo). In altri caso tradito si realizza attraverso il semplice consenso. Traditio brevi manu: per chi ha per se la cosa a titolo di mera detenzione, acquisto dellʼanimus possidendi così da far

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nascere una possessio ad interdicta. Figura inversa constitutum possessorium: quando chi ha il possesso ad interdicta di una cosa inizia a tenerla per conto di un altro. CONSERVAZIONE E PERDITA DEL POSSESSO Perdita: il venir meno del corpore possedere (pratica disponibilità del possessore) o dellʼanimus possidendi. Può estinguersi per la sopravvenuta incommerciabilità della cosa o per la capitis deminutio maxima del possessore (possessore dominus). CASI ANOMALI – in mancanza dellʼanimus possidendi il pretore considera possessio ad interdicta: - il possesso del creditore – il possesso del precarista (cosa concessagli e revocabile dal concedente – il possesso del sequestratario. DIFESA DEL POSSESSO: proteggono solo il possesso non affetto da vizi (a parte de vi armata che spetta atutti) due categorie di interdetti tutelate dallʼeditto pretorio: - retinendae possessionis: proteggono il possessore da molestie turbative, proteggono sempre il possessore attuale. Interdictum uti possidetis: ha il sopravvento il possessore attuale. Interdetto proibitorio mira ad impedire che si modifichi lo stato di fatto. Reciperandae possessionis: fa recuperare il possesso a chi ne è stato spogliato. - reciperandae possessionis: fanno recuperare il possesso a chi ne è stato spogliato. Interdictum de vi: assicura il recupero della cosa a colui che sia stato spogliato violentemente del possesso. Interdictum de vi armata: violenza esercitata con armi. QUASI POSSESSIO: colui che gode di un diritto diverso dalla proprietà (servitù o usufutto). Nel diritto giustinianeo con quasi possesso si intende il possesso di una cosa incorporale, anche definito possesso iuris (contrapposizione a possesso rei). CAP. IV le servitù Sono diritti reali di godimento su cosa altrui attraverso il quale si viene a creare un vincolo di subordinazione del fondo servente a favore di quello dominante. La subordinazione è indipendente dai propretari. Principi fondamentali:

a) nulli res sua servit: non può sussistere se non per fondi appartenenti a proprietari diversi.

b) il contenuto della servitù non può consistere nellʼobbligo di tenere una condotta attiva (facere).

c) il contenuto della servitù dvee rispondere ad unʼesigenza obbiettiva del fondo stesso e non da un esigenza personale e soggettiva del proprietario. No alienazione servitù senza alienazione del relativo immobile.

d) perpetuità della servitù e) vicinitas dei due fondi. f) Indivisibilità della servitù (la servitù si intende sempre estesa a tutto lʼimmobile e

non a una parte di esso). In caso di condominio occorre la partecipazione di tutti i condomini.

CLASSIFICAZIONE: le servitù si distinguono in Rustiche: costituite a favore di un fondo agricolo, sono: aquaeductus: far passare lʼacqua per lʼirrigazione

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iter: passaggio a piedi o a cavallo actus: passare cin carri, bestie e greggi a cui ne seguirono altre Urbane: costituite a favore di un edificio o di una villa. Si dividono in: iura stillicidiorum: di scoli e grondaie iura parietum: appoggiare travi o pareti allʼedificio iura luminum: sopraelevazione di un altro edificio, luce o panorama Nel sistema giustinianeo si distinguono le servitù prediali (di cui sopra) e le servitù personali (usufrutto, uso, bitazione, animali, schiavi. Concetto erroneo perché non applicabile il rapporto obbiettivo tra due immobili, la perpetuità e lʼindivisibilità. COSTITUZIONE DELLA SERVITUʼ: i due fondi devono essere in suolo italico. Lo ius civile riconosce i seguenti modi: a) il legato per vindicationem: mortis causa, il testatore dispone la servitù a carico del suo

immobile in favore di un immobile altrui b) la mancipatio servitutis: per le sole servitù rustiche che erano res mancipi c) la in iure cessio servitutis: per tutte le servitù d) la aiudicatio: disposta dal giudice nei giudizi divisori e) lʼusucapione: solo per il diritto romano antico Per i fondi posti fuori dal suolo italico: pactionibus et stipulationibus (patti e stipulazioni) che divenne in seguito la forma ordinaria per la costituzione inter vivos della servitù Nel diritto giustinianeo anche longis tempori praescriptio: termini della normale usucapione della proprietà immobiliare. ESTINZIONE: a) Per rinuncia del titolare del fondo dominante mediante in iure cessio, il proprietario del

fondo servente afferma in iure lʼinesistenza della servitù. b) Per non uso della servitù che produce una prescrizione estintiva per il titolare del fondo

dominante. c) Per confusione, quando viene meno lʼappartenenza dei due fondi a proprietari diversi d) Per perimento totale del fondo dominante o servente e) Per mutatio rei, quando diventa impossibile o inutile lʼesercizio della servitù DIFESA: la servitù è diritto reale quindi tutelata da unʼactio in rem (79) detta vindicatio servitutis. La formula è lʼinverso dellʼactio negativa chiamata actio confessoria. Compete al proprietario del fondo dom. contro il prop. del fondo servente. a completare la tutela mezzi analoghi a quelli della proprietà. CAP. V Lʼusufrutto e i diritti analoghi Lʼusufrutto è un diritto reale sua una cosa che conferisce al titolare il potere di usare una cosa e di percepirne i frutti, ma non gli attribuisce alcun potere sulla substantia (condizione giuridica e destinazione economica) della cosa che continua ad essere del proprietario, che viene detto nudo proprietario. Lʼusufrutto è intimamente connesso alla persona quindi si estingue con la morte o con la capitis deminutio. Lʼoggetto dellʼusufrutto deve essere inconsumabile.

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Lʼusufruttuario prima di iniziare lʼesercizio del suo diritto deve prestare una cautio fructuaria (promessa criteri di un bonus pater familia, restituire la cosa, no dolo). Lʼusufruttuario non può apportare alcuna modifica alla cosa (neanche servitù attive). Deve sopportare le spese in fructus e anche quelle in rem. COSTITUZIONE: come per la servitù esclusa mancipatio e lʼusucapio. Quindi legato per vindicationem, in iure cessio, lʼadiudicatio a cui si aggiunge la deductio. Più pactionibus e stipulationibus. In età giustinianea anche usufrutto legale. ESTINZIONE: è inalienabile. Può estinguersi per cause obbietive: a) perimento totale dellʼoggetto. Perimento parziale usufrutto parte superstite. b) Mutatio rei: mutamento della cosa tale da cambiarne la destinazione economica. c) Consolidazione: usufruttuario e proprietario medesima persona. d) Scadenza del termine Cause subbiettive: a) morte dellʼusufruttuario b) capitis deminutio usufruttuario c) rinuncia usufruttuario d) non uso, cosa mobile basta un anno e) rifiuto di prestare la cautio fructuaria DIFESA: vindicatio usus fructus, estesa anche allʼusufrutto costituito pactionibus et stipulationibus. Interdetti possessori. Nel diritto giustinianeo mezzi processuali esclusivi della difesa della proprietà. QUASI-USUFRUTTO: usufrutto su cose consumabili, nasce dallʼusufrutto sullʼintero patrimonio ereditario. Figura vicina al mutuo. Il titolare deve restituire in causa di morte o capitis deminutio il tantundem, stessa quantità stesso genere. Si poteva agire quasi ex usufructus con vindicatio. LʼUSO: è esclusa la percezione dei frutti. Nel diritto giustinianeo anche lʼusuario può percepire una parte dei frutti. Lʼusuario subisce parziale uso della cosa da parte del proprietario per la produzione e la percezione dei frutti. LʼABITAZIONE: testatore casa dʼabitazione senza specificare su uso o usufrutto. Giustiniano servitù personale che non si estingue né per non uso né per capitis deminutio del titolare. OPERE DEGLI SCHIAVI E DEGLI ANIMALI: altro tipo di servitù personale consisstente nella facoltà di godere lʼutile derivante dalle opere di animali e servi anche dandole in locazione. Operae trassimissibili ereditariamente. CAP. VI Enfiteusi e superficie ORIGINE: Nasce dalla locazione degli agri vectigales (vegtigal canone con cui i cittadini pagavano le terre municipali o di corporazioni) fino a quando il vectigal fosse stato pagato il fondo non avrebbe potuto essere tolto né al conduttore né ai suoi eredi.

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Rapporto obbligatorio tutelato da unʼactio in personam. Da questi precedenti sorse lʼenfiteusi: diritto reale sui generis trasmissibile sia inter vivos che mortis causa. ENFITEUSI: diritto reale alienabile e trasmissibile su fondo altrui, con lʼobbligo per lʼenfiteuta di pagare un canone annuo al concedente. Il dominio eminente che dà (concedente) può rivendicare il fondo se il canone non viene pagato per due anni. Ha il diritto ad essere preferito a qualsiasi altro acquirente del fondo (prelazione). Si costituisce per convenzione tra le parti o per disposizione di ultima volontà. Si estingue per perimento del fondo, per confusione, per rinuncia, per scadenza e ovviamente per devoluzione. IL DIRITTO DI SUPERFICIE: diritto di edificare su un suolo di cui non si è proprietario e di godere dellʼedificio costruito. Nel diritto giustinianeo si configura come un diritto alienabile e trasmissibile. si costituisce per contratto o per volontà e si estingue come lʼenfiteusi, esclusa devoluzione. CAP. VII Pegno e ipoteca PIGNUS DATUM: trasferire al creditore la mera detenzione di una cosa del debitore a garanzia di credito. PIGNUS CONVENTUM: accordo fra le parti non fondato sulla consegna materiale di una cosa. Arredi, masserizie, schiavi e animali (invecta et illata) come garanzia del pagamento della pigione. Convenzione tutelata dallʼinterdictio de migrando, no asportazione invecta e illata senza pagamento della pigione. Poi tutelatio da un actio in rem detta Serviana esperibile erga omnes. A questo punto il pegno si configura come diritto reale. Giustinianeo due istituti: pegno: beni dei quali si trasferisce il possesso. Ipoteca: gravanti sui beni in immobili che fino alla scadenza del debito rimangono nel possesso del debitore. La materiale detenzione della cosa si acquista arra COSTITUZIONE: per volontà delle parte, disposizione magistrato, volontà di legge. CONTENUTO DEL DIRITTO: il creditore pignoratizio non fa suoi i frutti del pegno. È ammesso un patto anticretico o anticresi per cui i frutti vengono percepiti dal creditore a titolo di interessi. Il creditore non poteva alienare il pegno, in seguito si introdusse un patto col quale il creditore poteva alienare il pegno dando il di più al debitore.