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Realizzato dagli esperti di PwC, il volume espone con un approccio pratico la disciplina contabile delle imprese sia per la gestione corrente sia per le operazioni straordinarie.

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Numerosi casi pratici, esempi e tabelle completano la trattazione.

Indispensabile per tutti i professionisti contabili.

MEMENTO PRATICO

CONTABILE 2018NUOVA EDIZIONE

Tra le principali novità della nuova edizione 2018:

• Capitolo interamente dedicato agli strumenti derivati:

Tratta tutte le tematiche utili a imprese industriali, commerciali e PMI per la rappresentazione in bilancio delle operazioni di copertura dei rischi finanziari, dei derivati e delle operazioni di investimenti temporanei di liquidità

• Costo ammortizzato e attualizzazioni:

Un completo set di esempi e casi pratici per fornire uno strumento alle PMI e alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria per l’applicazione del metodo del costo ammortizzato ai crediti, ai debiti e ai titoli immobilizzati

• Casi pratici per l’applicazione delle attualizzazioni di crediti e debiti, in particolare per i finanziamenti intercompany a tassi agevolati

• Capitolo interamente dedicato alle PMI, bilancio abbreviato e alle micro-imprese

• Un intero capitolo dedicato alla redazione del bilancio di aziende NO-profit e ONLUS

• Prime indicazioni riguardanti i bilanci di sostenibilità

CaratteristicheAggiornato al 26 settembre 2017Prezzo: 150,00 3Pagine: 1.520Codice: 00217107

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Piano generaledell’opera

Introduzione

TITOLO I Regole di base della contabilita

CAP. I Regole base di contabilita ........................................................................................................ 5CAP. II Obblighi generali ............................................................................................................................ 1000

TITOLO II L’attivita corrente dell’impresa

CAP. III Ricavi e crediti ................................................................................................................................. 6000CAP. IV Costi di esercizio e debiti .......................................................................................................... 10000CAP. V Rimanenze di magazzino ......................................................................................................... 14000CAP. VI Lavori in corso su ordinazione ............................................................................................... 18000CAP. VII Immobilizzazioni materiali ........................................................................................................ 22000CAP. VIII Immobilizzazioni immateriali ................................................................................................... 26000CAP. IX Titoli e partecipazioni .................................................................................................................. 29000CAP. X Liquidita, crediti finanziari e debiti a M/L termine ...................................................... 32000CAP. XI Derivati ................................................................................................................................................ 35000CAP. XII Ratei e risconti attivi e passivi ................................................................................................ 39000CAP. XIII Fondi .................................................................................................................................................... 40000CAP. XIV Patrimonio netto ........................................................................................................................... 42000CAP. XV Conto economico ......................................................................................................................... 45000CAP. XVI Documenti di sintesi ................................................................................................................... 48000CAP. XVII Imprese minori ............................................................................................................................... 51000CAP. XVIII Organizzazioni senza scopo di lucro .................................................................................. 52000

TITOLO III Ampliamento e cooperazione

CAP. XIX Costituzione della societa ......................................................................................................... 59000CAP. XX Trasformazione ............................................................................................................................... 61000CAP. XXI Liquidazione ..................................................................................................................................... 62000CAP. XXII Aggregazioni aziendali ................................................................................................................ 64000CAP. XXIII Fusioni e scissioni .......................................................................................................................... 67000CAP. XXIV Sedi secondarie e contabilita plurimonetaria ................................................................ 70000CAP. XXV Bilancio consolidato ..................................................................................................................... 71000

TITOLO IV Informazione e controllo

CAP. XXVI Pubblicita e controllo .................................................................................................................. 75000CAP. XXVII Revisione legale .............................................................................................................................. 76000CAP. XXVIII Attualita e prospettive ................................................................................................................ 82000

Appendice 90000

Indice analitico pag. 1457

Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre PIANO GENERALE DELL’OPERA 9

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© Ed. Francis Lefebvre 3

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Royalties Si tratta di corrispettivi riconosciuti al proprietario di un bene o all’autore diun’opera dell’ingegno come ricompensa per la cessione del diritto di utilizzare a fini com-merciali il bene o l’opera stessi. La royalty (o diritto di licenza) puo essere calcolata inpercentuale del fatturato o in relazione al numero dei pezzi venduti, o in misura fissa.Generalmente i costi sostenuti per royalties si classificano nella voce B.8 del conto econo-mico «costi per il godimento di beni di terzi».

Fiscalmente ai fini IVA (artt. 7 ter e 7 septies DPR 633/72) le royalties rientrano tra le prestazioni immaterialicomuni, che si considerano effettuate in Italia quando rese a un committente:— soggetto passivo stabilito in Italia (in base alla regola generale), indipendentemente dalla residenza delprestatore e dal luogo di utilizzazione della prestazione,— privato (non soggetto passivo) residente o domiciliato nella UE, quando il prestatore ha sede in Italia,indipendentemente dal luogo in cui le prestazioni sono di fatto eseguite. Non si considerano mai effettuate

in Italia quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori UE.Ai fini delle imposte sui redditi e previsto che all’atto del pagamento della royalty sia operata una ritenuta, lacui misura e base imponibile variano a seconda del soggetto che percepisce il compenso e delle modalita diacquisizione dei diritti. In particolare, in caso di:1) percipiente residente in Italia (art. 25 c. 1 DPR 600/73):a) nessuna ritenuta se la prestazione e effettuata nell’esercizio di imprese;b) ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’IRPEF sulle seguenti basi imponibili:— se percipiente e l’autore o l’inventore, ritenuta sull’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nelperiodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25% a titolo di deduzione forfettaria dellespese, ovverodel 40% se i relativi compensi sonopercepiti da soggetti di eta inferiore a 35 anni (art. 54 c. 8DPR 917/86),— se percipiente e un soggetto diverso dall’autore o dall’inventore e ha acquistato i diritti a titolo oneroso,ritenuta sull’ammontare percepito nel periodo d’imposta, ridotto del 25%, mentre se tale soggetto ha acqui-stato i diritti a titolo gratuito (es. erede, legatario o donatario), ritenuta sul 100% dell’ammontare lordocorrisposto (art. 71 c. 1 DPR 917/86);2) percipiente residente all’estero (art. 25 c. 4 DPR 600/73): ritenuta del 30% a titolo d’imposta, anche per leprestazioni effettuate nell’esercizio di imprese, su di una base imponibile che dipende dal titolo per il quale ilcompenso e stato erogato (75% dell’ammontare della royalty pagata se percipiente e l’autore o un acquirentea titolo oneroso, sul 100% se percipiente e un acquirente a titolo gratuito, quale l’erede, il legatario o ildonatario); per ulteriori approfondimenti v. MF2017 n. 24074.

Esempio - Liquidazione e pagamento di diritti di licenza (royalties) per E 6.000 a favore di un soggetto residenteall’estero senza una stabile organizzazione ne un rappresentante in Italia. L’IVA e pari al 22%. La ritenuta d’acconto edel 30% sul compenso imponibile.

DIVERSI a DIVERSI 7.320,00

Emissione di autofattura per royalties a favore di soggetti residenti all’estero

ROYALTIES 6.000,00

IVA A CREDITO 1.320,00

a FORNITORI DI SERVIZI 6.000,00

a IVA A DEBITO 1.320,00

FORNITORI DI SERVIZI a DIVERSI 6.000,00

Pagamento royalties a favore di soggetti residenti all’estero

a BANCA C/C 4.200,00

a ERARIO C/RITENUTE 1.800,00

ERARIO C/RITENUTE a BANCA 1.800,00

Versate le ritenute

C. Costi per il personale

Definizione Il lavoro rappresenta un fattore della produzione con caratteristiche pe-culiari e assai diverse rispetto agli altri fattori produttivi.Innanzi tutto esso e un fattore immateriale, in quanto consiste in prestazioni dalle quali

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Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre COSTI DI ESERCIZIO E DEBITI 279

Royalties Si tratta di corrispettivi riconosciuti al proprietario di un bene o all’autore diun’opera dell’ingegno come ricompensa per la cessione del diritto di utilizzare a fini com-merciali il bene o l’opera stessi. La royalty (o diritto di licenza) puo essere calcolata inpercentuale del fatturato o in relazione al numero dei pezzi venduti, o in misura fissa.Generalmente i costi sostenuti per royalties si classificano nella voce B.8 del conto econo-mico «costi per il godimento di beni di terzi».

Fiscalmente ai fini IVA (artt. 7 ter e 7 septies DPR 633/72) le royalties rientrano tra le prestazioni immaterialicomuni, che si considerano effettuate in Italia quando rese a un committente:— soggetto passivo stabilito in Italia (in base alla regola generale), indipendentemente dalla residenza delprestatore e dal luogo di utilizzazione della prestazione,— privato (non soggetto passivo) residente o domiciliato nella UE, quando il prestatore ha sede in Italia,indipendentemente dal luogo in cui le prestazioni sono di fatto eseguite. Non si considerano mai effettuate

in Italia quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori UE.Ai fini delle imposte sui redditi e previsto che all’atto del pagamento della royalty sia operata una ritenuta, lacui misura e base imponibile variano a seconda del soggetto che percepisce il compenso e delle modalita diacquisizione dei diritti. In particolare, in caso di:1) percipiente residente in Italia (art. 25 c. 1 DPR 600/73):a) nessuna ritenuta se la prestazione e effettuata nell’esercizio di imprese;b) ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’IRPEF sulle seguenti basi imponibili:— se percipiente e l’autore o l’inventore, ritenuta sull’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nelperiodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25% a titolo di deduzione forfettaria dellespese, ovverodel 40% se i relativi compensi sonopercepiti da soggetti di eta inferiore a 35 anni (art. 54 c. 8DPR 917/86),— se percipiente e un soggetto diverso dall’autore o dall’inventore e ha acquistato i diritti a titolo oneroso,ritenuta sull’ammontare percepito nel periodo d’imposta, ridotto del 25%, mentre se tale soggetto ha acqui-stato i diritti a titolo gratuito (es. erede, legatario o donatario), ritenuta sul 100% dell’ammontare lordocorrisposto (art. 71 c. 1 DPR 917/86);2) percipiente residente all’estero (art. 25 c. 4 DPR 600/73): ritenuta del 30% a titolo d’imposta, anche per leprestazioni effettuate nell’esercizio di imprese, su di una base imponibile che dipende dal titolo per il quale ilcompenso e stato erogato (75% dell’ammontare della royalty pagata se percipiente e l’autore o un acquirentea titolo oneroso, sul 100% se percipiente e un acquirente a titolo gratuito, quale l’erede, il legatario o ildonatario); per ulteriori approfondimenti v. MF2017 n. 24074.

Esempio - Liquidazione e pagamento di diritti di licenza (royalties) per E 6.000 a favore di un soggetto residenteall’estero senza una stabile organizzazione ne un rappresentante in Italia. L’IVA e pari al 22%. La ritenuta d’acconto edel 30% sul compenso imponibile.

DIVERSI a DIVERSI 7.320,00

Emissione di autofattura per royalties a favore di soggetti residenti all’estero

ROYALTIES 6.000,00

IVA A CREDITO 1.320,00

a FORNITORI DI SERVIZI 6.000,00

a IVA A DEBITO 1.320,00

FORNITORI DI SERVIZI a DIVERSI 6.000,00

Pagamento royalties a favore di soggetti residenti all’estero

a BANCA C/C 4.200,00

a ERARIO C/RITENUTE 1.800,00

ERARIO C/RITENUTE a BANCA 1.800,00

Versate le ritenute

C. Costi per il personale

Definizione Il lavoro rappresenta un fattore della produzione con caratteristiche pe-culiari e assai diverse rispetto agli altri fattori produttivi.Innanzi tutto esso e un fattore immateriale, in quanto consiste in prestazioni dalle quali

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Royalties Si tratta di corrispettivi riconosciuti al proprietario di un bene o all’autore diun’opera dell’ingegno come ricompensa per la cessione del diritto di utilizzare a fini com-merciali il bene o l’opera stessi. La royalty (o diritto di licenza) puo essere calcolata inpercentuale del fatturato o in relazione al numero dei pezzi venduti, o in misura fissa.Generalmente i costi sostenuti per royalties si classificano nella voce B.8 del conto econo-mico «costi per il godimento di beni di terzi».

Fiscalmente ai fini IVA (artt. 7 ter e 7 septies DPR 633/72) le royalties rientrano tra le prestazioni immaterialicomuni, che si considerano effettuate in Italia quando rese a un committente:— soggetto passivo stabilito in Italia (in base alla regola generale), indipendentemente dalla residenza delprestatore e dal luogo di utilizzazione della prestazione,— privato (non soggetto passivo) residente o domiciliato nella UE, quando il prestatore ha sede in Italia,indipendentemente dal luogo in cui le prestazioni sono di fatto eseguite. Non si considerano mai effettuate

in Italia quando sono rese a committenti non soggetti passivi domiciliati e residenti fuori UE.Ai fini delle imposte sui redditi e previsto che all’atto del pagamento della royalty sia operata una ritenuta, lacui misura e base imponibile variano a seconda del soggetto che percepisce il compenso e delle modalita diacquisizione dei diritti. In particolare, in caso di:1) percipiente residente in Italia (art. 25 c. 1 DPR 600/73):a) nessuna ritenuta se la prestazione e effettuata nell’esercizio di imprese;b) ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’IRPEF sulle seguenti basi imponibili:— se percipiente e l’autore o l’inventore, ritenuta sull’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nelperiodo d’imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ridotto del 25% a titolo di deduzione forfettaria dellespese, ovverodel 40% se i relativi compensi sonopercepiti da soggetti di eta inferiore a 35 anni (art. 54 c. 8DPR 917/86),— se percipiente e un soggetto diverso dall’autore o dall’inventore e ha acquistato i diritti a titolo oneroso,ritenuta sull’ammontare percepito nel periodo d’imposta, ridotto del 25%, mentre se tale soggetto ha acqui-stato i diritti a titolo gratuito (es. erede, legatario o donatario), ritenuta sul 100% dell’ammontare lordocorrisposto (art. 71 c. 1 DPR 917/86);2) percipiente residente all’estero (art. 25 c. 4 DPR 600/73): ritenuta del 30% a titolo d’imposta, anche per leprestazioni effettuate nell’esercizio di imprese, su di una base imponibile che dipende dal titolo per il quale ilcompenso e stato erogato (75% dell’ammontare della royalty pagata se percipiente e l’autore o un acquirentea titolo oneroso, sul 100% se percipiente e un acquirente a titolo gratuito, quale l’erede, il legatario o ildonatario); per ulteriori approfondimenti v. MF2017 n. 24074.

Esempio - Liquidazione e pagamento di diritti di licenza (royalties) per E 6.000 a favore di un soggetto residenteall’estero senza una stabile organizzazione ne un rappresentante in Italia. L’IVA e pari al 22%. La ritenuta d’acconto edel 30% sul compenso imponibile.

DIVERSI a DIVERSI 7.320,00

Emissione di autofattura per royalties a favore di soggetti residenti all’estero

ROYALTIES 6.000,00

IVA A CREDITO 1.320,00

a FORNITORI DI SERVIZI 6.000,00

a IVA A DEBITO 1.320,00

FORNITORI DI SERVIZI a DIVERSI 6.000,00

Pagamento royalties a favore di soggetti residenti all’estero

a BANCA C/C 4.200,00

a ERARIO C/RITENUTE 1.800,00

ERARIO C/RITENUTE a BANCA 1.800,00

Versate le ritenute

C. Costi per il personale

Definizione Il lavoro rappresenta un fattore della produzione con caratteristiche pe-culiari e assai diverse rispetto agli altri fattori produttivi.Innanzi tutto esso e un fattore immateriale, in quanto consiste in prestazioni dalle quali

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derivano effetti produttivi diretti o indiretti. In secondo luogo l’acquisto del fattore pro-duttivo in parola avviene in forza di un rapporto di lavoro subordinato dal quale scaturisceper il datore di lavoro una serie di obblighi di natura economica e sociale, che derivanoda norme di legge, da contratti collettivi di lavoro e da accordi aziendali collettivi oindividuali.Il lavoro, infine, si differenzia rispetto agli altri fattori produttivi per le modalita con cui vienecommisurata la sua retribuzione. Essa e riconosciuta periodicamente in via posticipata ecomprende una quota corrisposta agli enti assicurativi e previdenziali; inoltre, parte dellaremunerazione viene riconosciuta durante lo svolgimento dell’attivita lavorativa e parteviene corrisposta alla conclusione del rapporto di lavoro.

Aspetti giuridici Le disposizioni giuridiche di riferimento consistono in alcuni arti-coli del libro V del codice civile e in altre leggi speciali. Ad esse si uniformano e si riferi-scono i contratti collettivi di lavoro, stipulati fra le organizzazioni sindacali dei soggettiinteressati. Tali contratti hanno un’efficacia generalizzata, e disciplinano in dettaglio il rap-porto di lavoro, definendo aspetti economico-retributivi, diritti e doveri delle parti, condi-zioni qualitative di svolgimento del lavoro, frequenza dei rinnovi degli accordi.Una validita piu limitata nello spazio hanno poi i contratti a livello aziendale: questi sonosiglati fra il singolo datore di lavoro e la rappresentanza sindacale presso la propria impresae hanno valore unicamente all’interno dell’impresa stessa. Unico vincolo alla loro stipula el’obbligatoria previsione di condizioni piu favorevoli ai lavoratori rispetto al contratto col-lettivo di categoria.

Registrazioni contabili Le registrazioni contabili del costo del lavoro riguardanola liquidazione delle competenze spettanti ai dipendenti commisurate al periodo di ef-fettiva prestazione lavorativa, generalmente con periodicita mensile; il computo avvienecon riferimento al singolo dipendente sulla base delle ore o giornate di presenza nelmese.Oltre al pagamento delle spettanze «nette» occorre rilevare ad ogni liquidazione di retribu-zione diretta alcune altre operazioni di carattere eventuale od obbligatorio quali: la liqui-dazione degli assegni familiari; lo storno, dalla retribuzione lorda, di somme che l’impresa eautorizzata o obbligata a prelevare alla fonte a vario titolo (ritenute previdenziali, sindacali,fiscali, ecc.); il versamento di tali ritenute agli enti deputati a riscuoterle.Prima ancora di rilevare la determinazione della retribuzione diretta, la contabilita puoessere interessata per la concessione di anticipi sulla retribuzione, riconosciuti ad alcunidipendenti.Devono essere classificati nel conto economico alla voce B9 «Costi per il personale» tutti icosti sostenuti nel corso dell’esercizio per il personale dipendente.Se esistono corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collabora-zione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, tali costi vanno iscritti nelconto economico tra le prestazioni di servizi, al rigo B7 (v. n. 10772).

Anticipi ai dipendenti Le imprese, specie se di grandi dimensioni, sono solitericonoscere, a richiesta del personale, degli anticipi che danno luogo al sorgere di creditiverso il personale.Le partite creditorie in parola non pongono solitamente problemi di recupero e d’incasso inquanto, in costanza di rapporto di lavoro, e sempre possibile effettuare il recupero medianteritenute operate in busta paga. Inoltre, allorche l’ammontare dei suddetti crediti dovesseraggiungere importi assai rilevanti, sara necessario contenere la loro entita entro il limite delTFR (Trattamento di Fine Rapporto) maturato, che puo costituire la relativa copertura.Le principali tipologie che comportano la corresponsione di anticipi sono:a) anticipi in conto retribuzione;b) anticipi in conto spese da regolare;c) anticipi in conto TFR.Si procede all’esame delle singole fattispecie presentando le corrispondenti registrazionicontabili.

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280 COSTI DI ESERCIZIO E DEBITI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre

(omissis)

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Anticipi in conto retribuzione Tale forma e richiesta da dipendenti che abbisogna-no di una parte della loro retribuzione in anticipo rispetto alla data prevista per la corre-sponsione stessa. Nella prassi il relativo recupero avviene, di norma, al momento del paga-mento della retribuzione.

Esempio: Concesso all’operaio «Rossi» un anticipo in c/retribuzione per E 1.500 relativo al mese di novembre.Lo stipendio netto dell’operaio «Rossi» per il mese di novembre ammonta a E 1.800. I salari complessivi del mese dinovembre ammontano a E 40.000.

OPERAI C/ANTICIPI

17/11a BANCA 1.500,00

Corresponsione di anticipo al dipendente «Rossi» in c/retribuzione

SALARI E STIPENDI27/11a DIVERSI 40.000,00

Liquidati gli stipendi del mese di novembrea OPERAI C/ANTICIPI 1.500,00a INPS C/TRATTENUTE 3.600,00a ERARIO C/RITENUTE 6.500,00a DEBITI V/PERSONALE 28.400,00

Anticipi in conto spese da regolare I dipendenti che svolgono attivita e missionifuori dalla sede dell’azienda richiedono normalmente degli anticipi per fronteggiare le spesedi trasferta per viaggio, vitto, pernottamento e simili.Questi anticipi vengono contabilizzati in appositi conti di credito e dovranno essere docu-mentati dai dipendenti al momento del loro rientro. Tale regolazione e effettuata sulla basedei documenti originari che solitamente sono riuniti ed esposti in un’apposita lista, deno-minata nota spese.

DIVERSI a BANCA 16.000,00

Riconoscimento di anticipi in conto spese da regolare

ANTICIPI IN C/ SPESE SIG. A 4.000,00

ANTICIPI IN C/ SPESE SIG. B 7.000,00

ANTICIPI IN C/ SPESE SIG. C 5.000,00

SPESE DI VIAGGIO a DIVERSI 5.800,00

Rilevazione costi da note spese con corresponsione di conguaglio

a ANTICIPI C/SPESE SIG. C 5.000,00

a CASSA 800,00

DIVERSI a ANTICIPI C/SPESE SIG. B 5.000,00

Rilevazioni costi da note spese con restituzione anticipo eccedente

SPESE DI VIAGGIO 4.700,00

CASSA 300,00

Alla presentazione della nota spese l’azienda provvede a rilevare contabilmente i costi per lespese sostenute dai dipendenti.Talora, specie nelle imprese di grandi dimensioni, il rimborso tramite retribuzione di even-tuali differenze tra anticipi e spese sostenute e regolato, per il conguaglio, in busta paga.In certi casi gli anticipi in parola sono mantenuti permanentemente a dipendenti che svol-gono un’attivita prevalentemente esterna e debbono sostenere determinate spese per contodell’impresa da cui dipendono. In questo caso l’anticipo non sara recuperato ogni volta che

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Anticipi in conto retribuzione Tale forma e richiesta da dipendenti che abbisogna-no di una parte della loro retribuzione in anticipo rispetto alla data prevista per la corre-sponsione stessa. Nella prassi il relativo recupero avviene, di norma, al momento del paga-mento della retribuzione.

Esempio: Concesso all’operaio «Rossi» un anticipo in c/retribuzione per E 1.500 relativo al mese di novembre.Lo stipendio netto dell’operaio «Rossi» per il mese di novembre ammonta a E 1.800. I salari complessivi del mese dinovembre ammontano a E 40.000.

OPERAI C/ANTICIPI

17/11a BANCA 1.500,00

Corresponsione di anticipo al dipendente «Rossi» in c/retribuzione

SALARI E STIPENDI27/11a DIVERSI 40.000,00

Liquidati gli stipendi del mese di novembrea OPERAI C/ANTICIPI 1.500,00a INPS C/TRATTENUTE 3.600,00a ERARIO C/RITENUTE 6.500,00a DEBITI V/PERSONALE 28.400,00

Anticipi in conto spese da regolare I dipendenti che svolgono attivita e missionifuori dalla sede dell’azienda richiedono normalmente degli anticipi per fronteggiare le spesedi trasferta per viaggio, vitto, pernottamento e simili.Questi anticipi vengono contabilizzati in appositi conti di credito e dovranno essere docu-mentati dai dipendenti al momento del loro rientro. Tale regolazione e effettuata sulla basedei documenti originari che solitamente sono riuniti ed esposti in un’apposita lista, deno-minata nota spese.

DIVERSI a BANCA 16.000,00

Riconoscimento di anticipi in conto spese da regolare

ANTICIPI IN C/ SPESE SIG. A 4.000,00

ANTICIPI IN C/ SPESE SIG. B 7.000,00

ANTICIPI IN C/ SPESE SIG. C 5.000,00

SPESE DI VIAGGIO a DIVERSI 5.800,00

Rilevazione costi da note spese con corresponsione di conguaglio

a ANTICIPI C/SPESE SIG. C 5.000,00

a CASSA 800,00

DIVERSI a ANTICIPI C/SPESE SIG. B 5.000,00

Rilevazioni costi da note spese con restituzione anticipo eccedente

SPESE DI VIAGGIO 4.700,00

CASSA 300,00

Alla presentazione della nota spese l’azienda provvede a rilevare contabilmente i costi per lespese sostenute dai dipendenti.Talora, specie nelle imprese di grandi dimensioni, il rimborso tramite retribuzione di even-tuali differenze tra anticipi e spese sostenute e regolato, per il conguaglio, in busta paga.In certi casi gli anticipi in parola sono mantenuti permanentemente a dipendenti che svol-gono un’attivita prevalentemente esterna e debbono sostenere determinate spese per contodell’impresa da cui dipendono. In questo caso l’anticipo non sara recuperato ogni volta che

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derivano effetti produttivi diretti o indiretti. In secondo luogo l’acquisto del fattore pro-duttivo in parola avviene in forza di un rapporto di lavoro subordinato dal quale scaturisceper il datore di lavoro una serie di obblighi di natura economica e sociale, che derivanoda norme di legge, da contratti collettivi di lavoro e da accordi aziendali collettivi oindividuali.Il lavoro, infine, si differenzia rispetto agli altri fattori produttivi per le modalita con cui vienecommisurata la sua retribuzione. Essa e riconosciuta periodicamente in via posticipata ecomprende una quota corrisposta agli enti assicurativi e previdenziali; inoltre, parte dellaremunerazione viene riconosciuta durante lo svolgimento dell’attivita lavorativa e parteviene corrisposta alla conclusione del rapporto di lavoro.

Aspetti giuridici Le disposizioni giuridiche di riferimento consistono in alcuni arti-coli del libro V del codice civile e in altre leggi speciali. Ad esse si uniformano e si riferi-scono i contratti collettivi di lavoro, stipulati fra le organizzazioni sindacali dei soggettiinteressati. Tali contratti hanno un’efficacia generalizzata, e disciplinano in dettaglio il rap-porto di lavoro, definendo aspetti economico-retributivi, diritti e doveri delle parti, condi-zioni qualitative di svolgimento del lavoro, frequenza dei rinnovi degli accordi.Una validita piu limitata nello spazio hanno poi i contratti a livello aziendale: questi sonosiglati fra il singolo datore di lavoro e la rappresentanza sindacale presso la propria impresae hanno valore unicamente all’interno dell’impresa stessa. Unico vincolo alla loro stipula el’obbligatoria previsione di condizioni piu favorevoli ai lavoratori rispetto al contratto col-lettivo di categoria.

Registrazioni contabili Le registrazioni contabili del costo del lavoro riguardanola liquidazione delle competenze spettanti ai dipendenti commisurate al periodo di ef-fettiva prestazione lavorativa, generalmente con periodicita mensile; il computo avvienecon riferimento al singolo dipendente sulla base delle ore o giornate di presenza nelmese.Oltre al pagamento delle spettanze «nette» occorre rilevare ad ogni liquidazione di retribu-zione diretta alcune altre operazioni di carattere eventuale od obbligatorio quali: la liqui-dazione degli assegni familiari; lo storno, dalla retribuzione lorda, di somme che l’impresa eautorizzata o obbligata a prelevare alla fonte a vario titolo (ritenute previdenziali, sindacali,fiscali, ecc.); il versamento di tali ritenute agli enti deputati a riscuoterle.Prima ancora di rilevare la determinazione della retribuzione diretta, la contabilita puoessere interessata per la concessione di anticipi sulla retribuzione, riconosciuti ad alcunidipendenti.Devono essere classificati nel conto economico alla voce B9 «Costi per il personale» tutti icosti sostenuti nel corso dell’esercizio per il personale dipendente.Se esistono corrispettivi per prestazioni di lavoro autonomo in base a rapporti di collabora-zione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione, tali costi vanno iscritti nelconto economico tra le prestazioni di servizi, al rigo B7 (v. n. 10772).

Anticipi ai dipendenti Le imprese, specie se di grandi dimensioni, sono solitericonoscere, a richiesta del personale, degli anticipi che danno luogo al sorgere di creditiverso il personale.Le partite creditorie in parola non pongono solitamente problemi di recupero e d’incasso inquanto, in costanza di rapporto di lavoro, e sempre possibile effettuare il recupero medianteritenute operate in busta paga. Inoltre, allorche l’ammontare dei suddetti crediti dovesseraggiungere importi assai rilevanti, sara necessario contenere la loro entita entro il limite delTFR (Trattamento di Fine Rapporto) maturato, che puo costituire la relativa copertura.Le principali tipologie che comportano la corresponsione di anticipi sono:a) anticipi in conto retribuzione;b) anticipi in conto spese da regolare;c) anticipi in conto TFR.Si procede all’esame delle singole fattispecie presentando le corrispondenti registrazionicontabili.

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viene presentata la nota spese, ma solo quando, venute meno le ragioni che ne avevanooriginato la corresponsione, sara richiesta la restituzione.Il conto «spese viaggio» costituisce, secondo il principio OIC 12.63 un costo per prestazionidi servizi, e quindi da classificare al rigo B7 del conto economico.

TFR in busta paga A partire dalla legge di stabilita 2015 esiste la possibilita per ilavoratori dipendenti del settore privato di ottenere in busta paga le quote maturande delTFR.Questa componente del costo del lavoro costituisce una quota di TFR. Pertanto non deveessere classificata (alla voce B.9.a) del conto economico, ma si iscrive alla voce B.9.c«trattamento di fine rapporto» del conto economico.

Anticipi in conto TFR L’art. 2120 c.c., prevede anticipazioni erogabili a fronte del TFR.Il riconoscimento delle suddette anticipazioni e possibile allorche il lavoratore si trovi:a) in costanza di rapporto di lavoro;b) in situazione di anzianita di almeno otto anni presso lo stesso datore di lavoro.La richiesta della suddetta anticipazione dovra essere giustificata e comprovata dalle se-guenti esigenze:a) acquisto della prima casa di abitazione per se oppure per i propri figli;b) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competentistrutture pubbliche.L’anticipazione puo essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e vienedetratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.L’entita dell’anticipazione non puo superare il 70% sul trattamento cui si avrebbe dirittonel caso di cessazione al momento della richiesta; tali richieste possono essere soddisfatteentro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipen-denti.Fino al 31 dicembre 2006, il TFR non destinato alla previdenza complementare restava inazienda fino alla cessazione del rapporto, salvo le eventuali anticipazioni richieste daldipendente; inoltre la gestione del trattamento era completamente demandata al datoredi lavoro. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il TFR ha assunto la finalita prevalente distrumento di finanziamento previdenziale: e cambiata la disciplina del conferimento deltrattamento alle forme pensionistiche complementari, con l’obbligo per i lavoratori di deci-dere al momento dell’assunzione la destinazione del TFR maturando (v. n. 11200 e s.).Il TFR che i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti decidono di mantenere presso ildatore di lavoro e di non destinare a forme di previdenza complementare viene gestito da unapposito fondo istituito presso l’Inps (Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti delsettore privato dei trattamenti di fine rapporto, c.d. Fondo Tesoreria: art. 1, c. 749 - 766, L.296/2006; D.M. 30 gennaio 2007). In questo caso l’azienda eroga l’anticipo e successivamen-te effettua la compensazione con i contributi dovuti all’INPS successivamente.L’OIC 31 stabilisce che dalla passivita per TFR sono detratte le anticipazioni parziali del TFRmaturato, erogate ai sensi di legge o in forza di contratti collettivi o individuali o di accordiaziendali, per le quali non e richiesto il rimborso.

Esempio: Il dipendente «X» richiede per l’acquisto della prima casa una anticipazione pari al 70% del Fondo TFRmaturato. L’anticipo erogato ammonta a E 120.000; ritenute fiscali E 13.500.

TFR DIPENDENTI a DIVERSI 120.000,00

Erogazione anticipazione su relativo fondo

a BANCA C/C 106.500,00

a ERARIO C/IRPEF 13.500,00

Precisazione: L’esempio si riferisce al caso in cui il TFR sia quello accantonato in azienda. Per gli anticipi sullequote maturate post-riforma si rileva un credito verso l’INPS.

Salari e stipendi Il costo per salari e stipendi e da intendersi al lordo delle imposte edegli oneri sociali a carico del dipendente. L’espressione e antitetica alla locuzione «retri-

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viene presentata la nota spese, ma solo quando, venute meno le ragioni che ne avevanooriginato la corresponsione, sara richiesta la restituzione.Il conto «spese viaggio» costituisce, secondo il principio OIC 12.63 un costo per prestazionidi servizi, e quindi da classificare al rigo B7 del conto economico.

TFR in busta paga A partire dalla legge di stabilita 2015 esiste la possibilita per ilavoratori dipendenti del settore privato di ottenere in busta paga le quote maturande delTFR.Questa componente del costo del lavoro costituisce una quota di TFR. Pertanto non deveessere classificata (alla voce B.9.a) del conto economico, ma si iscrive alla voce B.9.c«trattamento di fine rapporto» del conto economico.

Anticipi in conto TFR L’art. 2120 c.c., prevede anticipazioni erogabili a fronte del TFR.Il riconoscimento delle suddette anticipazioni e possibile allorche il lavoratore si trovi:a) in costanza di rapporto di lavoro;b) in situazione di anzianita di almeno otto anni presso lo stesso datore di lavoro.La richiesta della suddetta anticipazione dovra essere giustificata e comprovata dalle se-guenti esigenze:a) acquisto della prima casa di abitazione per se oppure per i propri figli;b) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competentistrutture pubbliche.L’anticipazione puo essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e vienedetratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.L’entita dell’anticipazione non puo superare il 70% sul trattamento cui si avrebbe dirittonel caso di cessazione al momento della richiesta; tali richieste possono essere soddisfatteentro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipen-denti.Fino al 31 dicembre 2006, il TFR non destinato alla previdenza complementare restava inazienda fino alla cessazione del rapporto, salvo le eventuali anticipazioni richieste daldipendente; inoltre la gestione del trattamento era completamente demandata al datoredi lavoro. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il TFR ha assunto la finalita prevalente distrumento di finanziamento previdenziale: e cambiata la disciplina del conferimento deltrattamento alle forme pensionistiche complementari, con l’obbligo per i lavoratori di deci-dere al momento dell’assunzione la destinazione del TFR maturando (v. n. 11200 e s.).Il TFR che i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti decidono di mantenere presso ildatore di lavoro e di non destinare a forme di previdenza complementare viene gestito da unapposito fondo istituito presso l’Inps (Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti delsettore privato dei trattamenti di fine rapporto, c.d. Fondo Tesoreria: art. 1, c. 749 - 766, L.296/2006; D.M. 30 gennaio 2007). In questo caso l’azienda eroga l’anticipo e successivamen-te effettua la compensazione con i contributi dovuti all’INPS successivamente.L’OIC 31 stabilisce che dalla passivita per TFR sono detratte le anticipazioni parziali del TFRmaturato, erogate ai sensi di legge o in forza di contratti collettivi o individuali o di accordiaziendali, per le quali non e richiesto il rimborso.

Esempio: Il dipendente «X» richiede per l’acquisto della prima casa una anticipazione pari al 70% del Fondo TFRmaturato. L’anticipo erogato ammonta a E 120.000; ritenute fiscali E 13.500.

TFR DIPENDENTI a DIVERSI 120.000,00

Erogazione anticipazione su relativo fondo

a BANCA C/C 106.500,00

a ERARIO C/IRPEF 13.500,00

Precisazione: L’esempio si riferisce al caso in cui il TFR sia quello accantonato in azienda. Per gli anticipi sullequote maturate post-riforma si rileva un credito verso l’INPS.

Salari e stipendi Il costo per salari e stipendi e da intendersi al lordo delle imposte edegli oneri sociali a carico del dipendente. L’espressione e antitetica alla locuzione «retri-

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viene presentata la nota spese, ma solo quando, venute meno le ragioni che ne avevanooriginato la corresponsione, sara richiesta la restituzione.Il conto «spese viaggio» costituisce, secondo il principio OIC 12.63 un costo per prestazionidi servizi, e quindi da classificare al rigo B7 del conto economico.

TFR in busta paga A partire dalla legge di stabilita 2015 esiste la possibilita per ilavoratori dipendenti del settore privato di ottenere in busta paga le quote maturande delTFR.Questa componente del costo del lavoro costituisce una quota di TFR. Pertanto non deveessere classificata (alla voce B.9.a) del conto economico, ma si iscrive alla voce B.9.c«trattamento di fine rapporto» del conto economico.

Anticipi in conto TFR L’art. 2120 c.c., prevede anticipazioni erogabili a fronte del TFR.Il riconoscimento delle suddette anticipazioni e possibile allorche il lavoratore si trovi:a) in costanza di rapporto di lavoro;b) in situazione di anzianita di almeno otto anni presso lo stesso datore di lavoro.La richiesta della suddetta anticipazione dovra essere giustificata e comprovata dalle se-guenti esigenze:a) acquisto della prima casa di abitazione per se oppure per i propri figli;b) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competentistrutture pubbliche.L’anticipazione puo essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e vienedetratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.L’entita dell’anticipazione non puo superare il 70% sul trattamento cui si avrebbe dirittonel caso di cessazione al momento della richiesta; tali richieste possono essere soddisfatteentro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipen-denti.Fino al 31 dicembre 2006, il TFR non destinato alla previdenza complementare restava inazienda fino alla cessazione del rapporto, salvo le eventuali anticipazioni richieste daldipendente; inoltre la gestione del trattamento era completamente demandata al datoredi lavoro. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il TFR ha assunto la finalita prevalente distrumento di finanziamento previdenziale: e cambiata la disciplina del conferimento deltrattamento alle forme pensionistiche complementari, con l’obbligo per i lavoratori di deci-dere al momento dell’assunzione la destinazione del TFR maturando (v. n. 11200 e s.).Il TFR che i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti decidono di mantenere presso ildatore di lavoro e di non destinare a forme di previdenza complementare viene gestito da unapposito fondo istituito presso l’Inps (Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti delsettore privato dei trattamenti di fine rapporto, c.d. Fondo Tesoreria: art. 1, c. 749 - 766, L.296/2006; D.M. 30 gennaio 2007). In questo caso l’azienda eroga l’anticipo e successivamen-te effettua la compensazione con i contributi dovuti all’INPS successivamente.L’OIC 31 stabilisce che dalla passivita per TFR sono detratte le anticipazioni parziali del TFRmaturato, erogate ai sensi di legge o in forza di contratti collettivi o individuali o di accordiaziendali, per le quali non e richiesto il rimborso.

Esempio: Il dipendente «X» richiede per l’acquisto della prima casa una anticipazione pari al 70% del Fondo TFRmaturato. L’anticipo erogato ammonta a E 120.000; ritenute fiscali E 13.500.

TFR DIPENDENTI a DIVERSI 120.000,00

Erogazione anticipazione su relativo fondo

a BANCA C/C 106.500,00

a ERARIO C/IRPEF 13.500,00

Precisazione: L’esempio si riferisce al caso in cui il TFR sia quello accantonato in azienda. Per gli anticipi sullequote maturate post-riforma si rileva un credito verso l’INPS.

Salari e stipendi Il costo per salari e stipendi e da intendersi al lordo delle imposte edegli oneri sociali a carico del dipendente. L’espressione e antitetica alla locuzione «retri-

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viene presentata la nota spese, ma solo quando, venute meno le ragioni che ne avevanooriginato la corresponsione, sara richiesta la restituzione.Il conto «spese viaggio» costituisce, secondo il principio OIC 12.63 un costo per prestazionidi servizi, e quindi da classificare al rigo B7 del conto economico.

TFR in busta paga A partire dalla legge di stabilita 2015 esiste la possibilita per ilavoratori dipendenti del settore privato di ottenere in busta paga le quote maturande delTFR.Questa componente del costo del lavoro costituisce una quota di TFR. Pertanto non deveessere classificata (alla voce B.9.a) del conto economico, ma si iscrive alla voce B.9.c«trattamento di fine rapporto» del conto economico.

Anticipi in conto TFR L’art. 2120 c.c., prevede anticipazioni erogabili a fronte del TFR.Il riconoscimento delle suddette anticipazioni e possibile allorche il lavoratore si trovi:a) in costanza di rapporto di lavoro;b) in situazione di anzianita di almeno otto anni presso lo stesso datore di lavoro.La richiesta della suddetta anticipazione dovra essere giustificata e comprovata dalle se-guenti esigenze:a) acquisto della prima casa di abitazione per se oppure per i propri figli;b) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competentistrutture pubbliche.L’anticipazione puo essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e vienedetratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.L’entita dell’anticipazione non puo superare il 70% sul trattamento cui si avrebbe dirittonel caso di cessazione al momento della richiesta; tali richieste possono essere soddisfatteentro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipen-denti.Fino al 31 dicembre 2006, il TFR non destinato alla previdenza complementare restava inazienda fino alla cessazione del rapporto, salvo le eventuali anticipazioni richieste daldipendente; inoltre la gestione del trattamento era completamente demandata al datoredi lavoro. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il TFR ha assunto la finalita prevalente distrumento di finanziamento previdenziale: e cambiata la disciplina del conferimento deltrattamento alle forme pensionistiche complementari, con l’obbligo per i lavoratori di deci-dere al momento dell’assunzione la destinazione del TFR maturando (v. n. 11200 e s.).Il TFR che i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti decidono di mantenere presso ildatore di lavoro e di non destinare a forme di previdenza complementare viene gestito da unapposito fondo istituito presso l’Inps (Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti delsettore privato dei trattamenti di fine rapporto, c.d. Fondo Tesoreria: art. 1, c. 749 - 766, L.296/2006; D.M. 30 gennaio 2007). In questo caso l’azienda eroga l’anticipo e successivamen-te effettua la compensazione con i contributi dovuti all’INPS successivamente.L’OIC 31 stabilisce che dalla passivita per TFR sono detratte le anticipazioni parziali del TFRmaturato, erogate ai sensi di legge o in forza di contratti collettivi o individuali o di accordiaziendali, per le quali non e richiesto il rimborso.

Esempio: Il dipendente «X» richiede per l’acquisto della prima casa una anticipazione pari al 70% del Fondo TFRmaturato. L’anticipo erogato ammonta a E 120.000; ritenute fiscali E 13.500.

TFR DIPENDENTI a DIVERSI 120.000,00

Erogazione anticipazione su relativo fondo

a BANCA C/C 106.500,00

a ERARIO C/IRPEF 13.500,00

Precisazione: L’esempio si riferisce al caso in cui il TFR sia quello accantonato in azienda. Per gli anticipi sullequote maturate post-riforma si rileva un credito verso l’INPS.

Salari e stipendi Il costo per salari e stipendi e da intendersi al lordo delle imposte edegli oneri sociali a carico del dipendente. L’espressione e antitetica alla locuzione «retri-

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viene presentata la nota spese, ma solo quando, venute meno le ragioni che ne avevanooriginato la corresponsione, sara richiesta la restituzione.Il conto «spese viaggio» costituisce, secondo il principio OIC 12.63 un costo per prestazionidi servizi, e quindi da classificare al rigo B7 del conto economico.

TFR in busta paga A partire dalla legge di stabilita 2015 esiste la possibilita per ilavoratori dipendenti del settore privato di ottenere in busta paga le quote maturande delTFR.Questa componente del costo del lavoro costituisce una quota di TFR. Pertanto non deveessere classificata (alla voce B.9.a) del conto economico, ma si iscrive alla voce B.9.c«trattamento di fine rapporto» del conto economico.

Anticipi in conto TFR L’art. 2120 c.c., prevede anticipazioni erogabili a fronte del TFR.Il riconoscimento delle suddette anticipazioni e possibile allorche il lavoratore si trovi:a) in costanza di rapporto di lavoro;b) in situazione di anzianita di almeno otto anni presso lo stesso datore di lavoro.La richiesta della suddetta anticipazione dovra essere giustificata e comprovata dalle se-guenti esigenze:a) acquisto della prima casa di abitazione per se oppure per i propri figli;b) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competentistrutture pubbliche.L’anticipazione puo essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e vienedetratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.L’entita dell’anticipazione non puo superare il 70% sul trattamento cui si avrebbe dirittonel caso di cessazione al momento della richiesta; tali richieste possono essere soddisfatteentro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipen-denti.Fino al 31 dicembre 2006, il TFR non destinato alla previdenza complementare restava inazienda fino alla cessazione del rapporto, salvo le eventuali anticipazioni richieste daldipendente; inoltre la gestione del trattamento era completamente demandata al datoredi lavoro. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il TFR ha assunto la finalita prevalente distrumento di finanziamento previdenziale: e cambiata la disciplina del conferimento deltrattamento alle forme pensionistiche complementari, con l’obbligo per i lavoratori di deci-dere al momento dell’assunzione la destinazione del TFR maturando (v. n. 11200 e s.).Il TFR che i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti decidono di mantenere presso ildatore di lavoro e di non destinare a forme di previdenza complementare viene gestito da unapposito fondo istituito presso l’Inps (Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti delsettore privato dei trattamenti di fine rapporto, c.d. Fondo Tesoreria: art. 1, c. 749 - 766, L.296/2006; D.M. 30 gennaio 2007). In questo caso l’azienda eroga l’anticipo e successivamen-te effettua la compensazione con i contributi dovuti all’INPS successivamente.L’OIC 31 stabilisce che dalla passivita per TFR sono detratte le anticipazioni parziali del TFRmaturato, erogate ai sensi di legge o in forza di contratti collettivi o individuali o di accordiaziendali, per le quali non e richiesto il rimborso.

Esempio: Il dipendente «X» richiede per l’acquisto della prima casa una anticipazione pari al 70% del Fondo TFRmaturato. L’anticipo erogato ammonta a E 120.000; ritenute fiscali E 13.500.

TFR DIPENDENTI a DIVERSI 120.000,00

Erogazione anticipazione su relativo fondo

a BANCA C/C 106.500,00

a ERARIO C/IRPEF 13.500,00

Precisazione: L’esempio si riferisce al caso in cui il TFR sia quello accantonato in azienda. Per gli anticipi sullequote maturate post-riforma si rileva un credito verso l’INPS.

Salari e stipendi Il costo per salari e stipendi e da intendersi al lordo delle imposte edegli oneri sociali a carico del dipendente. L’espressione e antitetica alla locuzione «retri-

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Anticipi in conto retribuzione Tale forma e richiesta da dipendenti che abbisogna-no di una parte della loro retribuzione in anticipo rispetto alla data prevista per la corre-sponsione stessa. Nella prassi il relativo recupero avviene, di norma, al momento del paga-mento della retribuzione.

Esempio: Concesso all’operaio «Rossi» un anticipo in c/retribuzione per E 1.500 relativo al mese di novembre.Lo stipendio netto dell’operaio «Rossi» per il mese di novembre ammonta a E 1.800. I salari complessivi del mese dinovembre ammontano a E 40.000.

OPERAI C/ANTICIPI

17/11a BANCA 1.500,00

Corresponsione di anticipo al dipendente «Rossi» in c/retribuzione

SALARI E STIPENDI27/11a DIVERSI 40.000,00

Liquidati gli stipendi del mese di novembrea OPERAI C/ANTICIPI 1.500,00a INPS C/TRATTENUTE 3.600,00a ERARIO C/RITENUTE 6.500,00a DEBITI V/PERSONALE 28.400,00

Anticipi in conto spese da regolare I dipendenti che svolgono attivita e missionifuori dalla sede dell’azienda richiedono normalmente degli anticipi per fronteggiare le spesedi trasferta per viaggio, vitto, pernottamento e simili.Questi anticipi vengono contabilizzati in appositi conti di credito e dovranno essere docu-mentati dai dipendenti al momento del loro rientro. Tale regolazione e effettuata sulla basedei documenti originari che solitamente sono riuniti ed esposti in un’apposita lista, deno-minata nota spese.

DIVERSI a BANCA 16.000,00

Riconoscimento di anticipi in conto spese da regolare

ANTICIPI IN C/ SPESE SIG. A 4.000,00

ANTICIPI IN C/ SPESE SIG. B 7.000,00

ANTICIPI IN C/ SPESE SIG. C 5.000,00

SPESE DI VIAGGIO a DIVERSI 5.800,00

Rilevazione costi da note spese con corresponsione di conguaglio

a ANTICIPI C/SPESE SIG. C 5.000,00

a CASSA 800,00

DIVERSI a ANTICIPI C/SPESE SIG. B 5.000,00

Rilevazioni costi da note spese con restituzione anticipo eccedente

SPESE DI VIAGGIO 4.700,00

CASSA 300,00

Alla presentazione della nota spese l’azienda provvede a rilevare contabilmente i costi per lespese sostenute dai dipendenti.Talora, specie nelle imprese di grandi dimensioni, il rimborso tramite retribuzione di even-tuali differenze tra anticipi e spese sostenute e regolato, per il conguaglio, in busta paga.In certi casi gli anticipi in parola sono mantenuti permanentemente a dipendenti che svol-gono un’attivita prevalentemente esterna e debbono sostenere determinate spese per contodell’impresa da cui dipendono. In questo caso l’anticipo non sara recuperato ogni volta che

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buzioni nette» genericamente usata per esprimere l’ammontare effettivamente percepito, inbusta paga, dai dipendenti. Le varie ritenute che spiegano il differenziale non alterano lamisura del costo per l’impresa (valore lordo) in quanto rappresentano soltanto trasferimentidi somme fra enti percettori diversi.L’OIC 12 precisa che si classificano nel conto economico alla voce B9a «salari e stipendi» icosti del personale al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipen-dente, comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribu-zione per legge e/o per contratto. Si comprendono in questa voce anche i compensi perlavoro straordinario, le indennita e tutti gli elementi che compongono la retribuzionelorda figurante in busta paga, come ad esempio, indennita per rischio, indennita sostitu-tiva di mensa, indennita di trasferta, indennita di mancato preavviso, premi aziendali, ecc.Inoltre si considerano salari e stipendi anche le quote maturate e non ancora corrisposterelative alle mensilita aggiuntive (13a, 14a, ecc.) e le ferie non godute (v. n. 11230 e s.). Idebiti di fine esercizio si classificano tra gli «Altri debiti» alla voce D.14 del passivo (v. n.11760).Contestualmente agli emolumenti lordi, vengono liquidati ai dipendenti che ne hannodiritto, gli assegni familiari, una forma di integrazione salariale per dipendenti aventi familiaria carico. Tali assegni familiari sono erogati dal datore di lavoro per conto dell’Istituto dellaPrevidenza Sociale. Per l’impresa si tratta di una contemporanea movimentazione di unapartita di credito e di debito, e non del sostenimento di un costo.

Esempio: Liquidate in data 31/3 le retribuzioni lorde del mese di marzo relative agli operai, per E 25.000, ritenuteINPS E 2.140, ritenute sindacali E 350 e assegni familiari per E 1.000.

DIVERSI a DIVERSI 26.000,00

Retribuzione da erogare ai dipendenti e relative ritenute - mese di marzo

SALARI E STIPENDI 25.000,00

INPS C/ASSEGNI FAMILIARI 1.000,00

a DEBITI VERSO PERSONALE 23.510,00

a INPS C/RITENUTE 2.140,00

a SINDACATI C/RITENUTE 350,00

In realta, il versamento delle ritenute previdenziali all’INPS avviene unitamente ai contributisociali a carico dell’azienda.

Fiscalmente per quanto riguarda le ritenute fiscali sulle retribuzioni a carico del dipendente, l’azienda operain qualita di sostituto d’imposta: e obbligata a prelevare l’IRPEF in capo al singolo dipendente ed al successivoversamento nelle casse dell’Erario.Coerentemente con i principi generali del diritto tributario il prelievo fiscale va applicato pero ai redditipercepiti dal soggetto d’imposta; cio comporta che per l’azienda l’obbligo di ritenuta scatta solo all’attodell’effettivo pagamento delle retribuzioni, in altri termini nel momento in cui il dipendente monetizza ilsuo reddito. E questo un aspetto da sottolineare in quanto solo le ritenute fiscali hanno questo vincolo dicollegamento con la corresponsione; le altre, viste in precedenza, vanno applicate per competenza a pre-scindere dal periodo di regolamento delle retribuzioni nette.Per il dettaglio del meccanismo di effettuazione delle ritenute alla fonte, si rinvia a MF2017 n. 24060 e ss. Laresponsabilita solidale nei contratti di appalto e subappalto e stata abrogata dal 13 dicembre 2014 (art. 28D.Lgs. 175/2014 e Circ. AE 30 dicembre 2014 n. 30/E).

L’aliquota media non e predeterminabile: varia in funzione della posizione fiscale personale(detrazioni, oneri deducibili, ecc.) del dipendente. La base imponibile e in ogni caso costi-tuita dalle retribuzioni lorde, decurtate dei contributi previdenziali a carico del lavoratore,dei contributi ai fondi pensione (se trattenuti dal datore di lavoro), dei compensi esenti intutto o in parte e di quelli reversibili a carico di terzi. Cio risponde a criteri di equita inquanto le ritenute previdenziali sono disposte ex-lege, pertanto rappresentano un «mancatoreddito» per il dipendente; le altre ritenute hanno invece carattere volontario e rientrano nelreddito percepito dal soggetto. Non rientrano nella base imponibile gli assegni familiari perla loro natura di integrazione retributiva agevolativa per determinate situazioni.

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Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre COSTI DI ESERCIZIO E DEBITI 283buzioni nette» genericamente usata per esprimere l’ammontare effettivamente percepito, inbusta paga, dai dipendenti. Le varie ritenute che spiegano il differenziale non alterano lamisura del costo per l’impresa (valore lordo) in quanto rappresentano soltanto trasferimentidi somme fra enti percettori diversi.L’OIC 12 precisa che si classificano nel conto economico alla voce B9a «salari e stipendi» icosti del personale al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipen-dente, comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribu-zione per legge e/o per contratto. Si comprendono in questa voce anche i compensi perlavoro straordinario, le indennita e tutti gli elementi che compongono la retribuzionelorda figurante in busta paga, come ad esempio, indennita per rischio, indennita sostitu-tiva di mensa, indennita di trasferta, indennita di mancato preavviso, premi aziendali, ecc.Inoltre si considerano salari e stipendi anche le quote maturate e non ancora corrisposterelative alle mensilita aggiuntive (13a, 14a, ecc.) e le ferie non godute (v. n. 11230 e s.). Idebiti di fine esercizio si classificano tra gli «Altri debiti» alla voce D.14 del passivo (v. n.11760).Contestualmente agli emolumenti lordi, vengono liquidati ai dipendenti che ne hannodiritto, gli assegni familiari, una forma di integrazione salariale per dipendenti aventi familiaria carico. Tali assegni familiari sono erogati dal datore di lavoro per conto dell’Istituto dellaPrevidenza Sociale. Per l’impresa si tratta di una contemporanea movimentazione di unapartita di credito e di debito, e non del sostenimento di un costo.

Esempio: Liquidate in data 31/3 le retribuzioni lorde del mese di marzo relative agli operai, per E 25.000, ritenuteINPS E 2.140, ritenute sindacali E 350 e assegni familiari per E 1.000.

DIVERSI a DIVERSI 26.000,00

Retribuzione da erogare ai dipendenti e relative ritenute - mese di marzo

SALARI E STIPENDI 25.000,00

INPS C/ASSEGNI FAMILIARI 1.000,00

a DEBITI VERSO PERSONALE 23.510,00

a INPS C/RITENUTE 2.140,00

a SINDACATI C/RITENUTE 350,00

In realta, il versamento delle ritenute previdenziali all’INPS avviene unitamente ai contributisociali a carico dell’azienda.

Fiscalmente per quanto riguarda le ritenute fiscali sulle retribuzioni a carico del dipendente, l’azienda operain qualita di sostituto d’imposta: e obbligata a prelevare l’IRPEF in capo al singolo dipendente ed al successivoversamento nelle casse dell’Erario.Coerentemente con i principi generali del diritto tributario il prelievo fiscale va applicato pero ai redditipercepiti dal soggetto d’imposta; cio comporta che per l’azienda l’obbligo di ritenuta scatta solo all’attodell’effettivo pagamento delle retribuzioni, in altri termini nel momento in cui il dipendente monetizza ilsuo reddito. E questo un aspetto da sottolineare in quanto solo le ritenute fiscali hanno questo vincolo dicollegamento con la corresponsione; le altre, viste in precedenza, vanno applicate per competenza a pre-scindere dal periodo di regolamento delle retribuzioni nette.Per il dettaglio del meccanismo di effettuazione delle ritenute alla fonte, si rinvia a MF2017 n. 24060 e ss. Laresponsabilita solidale nei contratti di appalto e subappalto e stata abrogata dal 13 dicembre 2014 (art. 28D.Lgs. 175/2014 e Circ. AE 30 dicembre 2014 n. 30/E).

L’aliquota media non e predeterminabile: varia in funzione della posizione fiscale personale(detrazioni, oneri deducibili, ecc.) del dipendente. La base imponibile e in ogni caso costi-tuita dalle retribuzioni lorde, decurtate dei contributi previdenziali a carico del lavoratore,dei contributi ai fondi pensione (se trattenuti dal datore di lavoro), dei compensi esenti intutto o in parte e di quelli reversibili a carico di terzi. Cio risponde a criteri di equita inquanto le ritenute previdenziali sono disposte ex-lege, pertanto rappresentano un «mancatoreddito» per il dipendente; le altre ritenute hanno invece carattere volontario e rientrano nelreddito percepito dal soggetto. Non rientrano nella base imponibile gli assegni familiari perla loro natura di integrazione retributiva agevolativa per determinate situazioni.

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Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre COSTI DI ESERCIZIO E DEBITI 283

buzioni nette» genericamente usata per esprimere l’ammontare effettivamente percepito, inbusta paga, dai dipendenti. Le varie ritenute che spiegano il differenziale non alterano lamisura del costo per l’impresa (valore lordo) in quanto rappresentano soltanto trasferimentidi somme fra enti percettori diversi.L’OIC 12 precisa che si classificano nel conto economico alla voce B9a «salari e stipendi» icosti del personale al lordo delle ritenute per imposte ed oneri sociali a carico del dipen-dente, comprensivi di tutti gli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribu-zione per legge e/o per contratto. Si comprendono in questa voce anche i compensi perlavoro straordinario, le indennita e tutti gli elementi che compongono la retribuzionelorda figurante in busta paga, come ad esempio, indennita per rischio, indennita sostitu-tiva di mensa, indennita di trasferta, indennita di mancato preavviso, premi aziendali, ecc.Inoltre si considerano salari e stipendi anche le quote maturate e non ancora corrisposterelative alle mensilita aggiuntive (13a, 14a, ecc.) e le ferie non godute (v. n. 11230 e s.). Idebiti di fine esercizio si classificano tra gli «Altri debiti» alla voce D.14 del passivo (v. n.11760).Contestualmente agli emolumenti lordi, vengono liquidati ai dipendenti che ne hannodiritto, gli assegni familiari, una forma di integrazione salariale per dipendenti aventi familiaria carico. Tali assegni familiari sono erogati dal datore di lavoro per conto dell’Istituto dellaPrevidenza Sociale. Per l’impresa si tratta di una contemporanea movimentazione di unapartita di credito e di debito, e non del sostenimento di un costo.

Esempio: Liquidate in data 31/3 le retribuzioni lorde del mese di marzo relative agli operai, per E 25.000, ritenuteINPS E 2.140, ritenute sindacali E 350 e assegni familiari per E 1.000.

DIVERSI a DIVERSI 26.000,00

Retribuzione da erogare ai dipendenti e relative ritenute - mese di marzo

SALARI E STIPENDI 25.000,00

INPS C/ASSEGNI FAMILIARI 1.000,00

a DEBITI VERSO PERSONALE 23.510,00

a INPS C/RITENUTE 2.140,00

a SINDACATI C/RITENUTE 350,00

In realta, il versamento delle ritenute previdenziali all’INPS avviene unitamente ai contributisociali a carico dell’azienda.

Fiscalmente per quanto riguarda le ritenute fiscali sulle retribuzioni a carico del dipendente, l’azienda operain qualita di sostituto d’imposta: e obbligata a prelevare l’IRPEF in capo al singolo dipendente ed al successivoversamento nelle casse dell’Erario.Coerentemente con i principi generali del diritto tributario il prelievo fiscale va applicato pero ai redditipercepiti dal soggetto d’imposta; cio comporta che per l’azienda l’obbligo di ritenuta scatta solo all’attodell’effettivo pagamento delle retribuzioni, in altri termini nel momento in cui il dipendente monetizza ilsuo reddito. E questo un aspetto da sottolineare in quanto solo le ritenute fiscali hanno questo vincolo dicollegamento con la corresponsione; le altre, viste in precedenza, vanno applicate per competenza a pre-scindere dal periodo di regolamento delle retribuzioni nette.Per il dettaglio del meccanismo di effettuazione delle ritenute alla fonte, si rinvia a MF2017 n. 24060 e ss. Laresponsabilita solidale nei contratti di appalto e subappalto e stata abrogata dal 13 dicembre 2014 (art. 28D.Lgs. 175/2014 e Circ. AE 30 dicembre 2014 n. 30/E).

L’aliquota media non e predeterminabile: varia in funzione della posizione fiscale personale(detrazioni, oneri deducibili, ecc.) del dipendente. La base imponibile e in ogni caso costi-tuita dalle retribuzioni lorde, decurtate dei contributi previdenziali a carico del lavoratore,dei contributi ai fondi pensione (se trattenuti dal datore di lavoro), dei compensi esenti intutto o in parte e di quelli reversibili a carico di terzi. Cio risponde a criteri di equita inquanto le ritenute previdenziali sono disposte ex-lege, pertanto rappresentano un «mancatoreddito» per il dipendente; le altre ritenute hanno invece carattere volontario e rientrano nelreddito percepito dal soggetto. Non rientrano nella base imponibile gli assegni familiari perla loro natura di integrazione retributiva agevolativa per determinate situazioni.

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Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre COSTI DI ESERCIZIO E DEBITI 283

viene presentata la nota spese, ma solo quando, venute meno le ragioni che ne avevanooriginato la corresponsione, sara richiesta la restituzione.Il conto «spese viaggio» costituisce, secondo il principio OIC 12.63 un costo per prestazionidi servizi, e quindi da classificare al rigo B7 del conto economico.

TFR in busta paga A partire dalla legge di stabilita 2015 esiste la possibilita per ilavoratori dipendenti del settore privato di ottenere in busta paga le quote maturande delTFR.Questa componente del costo del lavoro costituisce una quota di TFR. Pertanto non deveessere classificata (alla voce B.9.a) del conto economico, ma si iscrive alla voce B.9.c«trattamento di fine rapporto» del conto economico.

Anticipi in conto TFR L’art. 2120 c.c., prevede anticipazioni erogabili a fronte del TFR.Il riconoscimento delle suddette anticipazioni e possibile allorche il lavoratore si trovi:a) in costanza di rapporto di lavoro;b) in situazione di anzianita di almeno otto anni presso lo stesso datore di lavoro.La richiesta della suddetta anticipazione dovra essere giustificata e comprovata dalle se-guenti esigenze:a) acquisto della prima casa di abitazione per se oppure per i propri figli;b) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competentistrutture pubbliche.L’anticipazione puo essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e vienedetratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.L’entita dell’anticipazione non puo superare il 70% sul trattamento cui si avrebbe dirittonel caso di cessazione al momento della richiesta; tali richieste possono essere soddisfatteentro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipen-denti.Fino al 31 dicembre 2006, il TFR non destinato alla previdenza complementare restava inazienda fino alla cessazione del rapporto, salvo le eventuali anticipazioni richieste daldipendente; inoltre la gestione del trattamento era completamente demandata al datoredi lavoro. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il TFR ha assunto la finalita prevalente distrumento di finanziamento previdenziale: e cambiata la disciplina del conferimento deltrattamento alle forme pensionistiche complementari, con l’obbligo per i lavoratori di deci-dere al momento dell’assunzione la destinazione del TFR maturando (v. n. 11200 e s.).Il TFR che i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti decidono di mantenere presso ildatore di lavoro e di non destinare a forme di previdenza complementare viene gestito da unapposito fondo istituito presso l’Inps (Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti delsettore privato dei trattamenti di fine rapporto, c.d. Fondo Tesoreria: art. 1, c. 749 - 766, L.296/2006; D.M. 30 gennaio 2007). In questo caso l’azienda eroga l’anticipo e successivamen-te effettua la compensazione con i contributi dovuti all’INPS successivamente.L’OIC 31 stabilisce che dalla passivita per TFR sono detratte le anticipazioni parziali del TFRmaturato, erogate ai sensi di legge o in forza di contratti collettivi o individuali o di accordiaziendali, per le quali non e richiesto il rimborso.

Esempio: Il dipendente «X» richiede per l’acquisto della prima casa una anticipazione pari al 70% del Fondo TFRmaturato. L’anticipo erogato ammonta a E 120.000; ritenute fiscali E 13.500.

TFR DIPENDENTI a DIVERSI 120.000,00

Erogazione anticipazione su relativo fondo

a BANCA C/C 106.500,00

a ERARIO C/IRPEF 13.500,00

Precisazione: L’esempio si riferisce al caso in cui il TFR sia quello accantonato in azienda. Per gli anticipi sullequote maturate post-riforma si rileva un credito verso l’INPS.

Salari e stipendi Il costo per salari e stipendi e da intendersi al lordo delle imposte edegli oneri sociali a carico del dipendente. L’espressione e antitetica alla locuzione «retri-

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282 COSTI DI ESERCIZIO E DEBITI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre

viene presentata la nota spese, ma solo quando, venute meno le ragioni che ne avevanooriginato la corresponsione, sara richiesta la restituzione.Il conto «spese viaggio» costituisce, secondo il principio OIC 12.63 un costo per prestazionidi servizi, e quindi da classificare al rigo B7 del conto economico.

TFR in busta paga A partire dalla legge di stabilita 2015 esiste la possibilita per ilavoratori dipendenti del settore privato di ottenere in busta paga le quote maturande delTFR.Questa componente del costo del lavoro costituisce una quota di TFR. Pertanto non deveessere classificata (alla voce B.9.a) del conto economico, ma si iscrive alla voce B.9.c«trattamento di fine rapporto» del conto economico.

Anticipi in conto TFR L’art. 2120 c.c., prevede anticipazioni erogabili a fronte del TFR.Il riconoscimento delle suddette anticipazioni e possibile allorche il lavoratore si trovi:a) in costanza di rapporto di lavoro;b) in situazione di anzianita di almeno otto anni presso lo stesso datore di lavoro.La richiesta della suddetta anticipazione dovra essere giustificata e comprovata dalle se-guenti esigenze:a) acquisto della prima casa di abitazione per se oppure per i propri figli;b) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competentistrutture pubbliche.L’anticipazione puo essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e vienedetratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.L’entita dell’anticipazione non puo superare il 70% sul trattamento cui si avrebbe dirittonel caso di cessazione al momento della richiesta; tali richieste possono essere soddisfatteentro i limiti del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipen-denti.Fino al 31 dicembre 2006, il TFR non destinato alla previdenza complementare restava inazienda fino alla cessazione del rapporto, salvo le eventuali anticipazioni richieste daldipendente; inoltre la gestione del trattamento era completamente demandata al datoredi lavoro. A decorrere dal 1º gennaio 2007, il TFR ha assunto la finalita prevalente distrumento di finanziamento previdenziale: e cambiata la disciplina del conferimento deltrattamento alle forme pensionistiche complementari, con l’obbligo per i lavoratori di deci-dere al momento dell’assunzione la destinazione del TFR maturando (v. n. 11200 e s.).Il TFR che i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti decidono di mantenere presso ildatore di lavoro e di non destinare a forme di previdenza complementare viene gestito da unapposito fondo istituito presso l’Inps (Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti delsettore privato dei trattamenti di fine rapporto, c.d. Fondo Tesoreria: art. 1, c. 749 - 766, L.296/2006; D.M. 30 gennaio 2007). In questo caso l’azienda eroga l’anticipo e successivamen-te effettua la compensazione con i contributi dovuti all’INPS successivamente.L’OIC 31 stabilisce che dalla passivita per TFR sono detratte le anticipazioni parziali del TFRmaturato, erogate ai sensi di legge o in forza di contratti collettivi o individuali o di accordiaziendali, per le quali non e richiesto il rimborso.

Esempio: Il dipendente «X» richiede per l’acquisto della prima casa una anticipazione pari al 70% del Fondo TFRmaturato. L’anticipo erogato ammonta a E 120.000; ritenute fiscali E 13.500.

TFR DIPENDENTI a DIVERSI 120.000,00

Erogazione anticipazione su relativo fondo

a BANCA C/C 106.500,00

a ERARIO C/IRPEF 13.500,00

Precisazione: L’esempio si riferisce al caso in cui il TFR sia quello accantonato in azienda. Per gli anticipi sullequote maturate post-riforma si rileva un credito verso l’INPS.

Salari e stipendi Il costo per salari e stipendi e da intendersi al lordo delle imposte edegli oneri sociali a carico del dipendente. L’espressione e antitetica alla locuzione «retri-

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Page 8: dell’opera93.46.214.246/.../pdf/Contabile_2018_Estratto_Memento.pdfRealizzato dagli esperti di PwC, il volume espone con un approccio pratico la disciplina contabile delle imprese

Esempio - Liquidazione ritenute fiscali Liquidate ritenute fiscali sulle retribuzioni dei dipendenti E 4.500,versate nei termini di legge tramite banca.

DEBITI VERSO PERSONALE a ERARIO C/RIT.SU RETRIBUZIONI

4.500,00

Registrate ritenute fiscali sulle retribuzioni

ERARIO C/RIT.SU RETRIBUZIONI

a BANCA C/C 4.500,00

Versate ritenute fiscali sulle retribuzioni

Il pagamento delle retribuzioni nette ai dipendenti avviene, di solito, tramite la banca.

DEBITI VERSO PERSONALE a BANCA C/C 19.010,00

Pagamento delle retribuzioni

Indennita di preavviso E a carico del datore di lavoro nel caso abbia mancato dipreavvisare il licenziamento del dipendente; e a carico del dipendente se il recesso e statoesercitato da quest’ultimo senza dare il preavviso.In genere i giorni di preavviso sono stabiliti dai contratti di lavoro.Quando il preavviso e a carico dell’azienda, l’indennita pagata rappresenta un costo, impu-tabile nel conto economico, per competenza, alla voce «salari e stipendi».

Esempio - In data 27/5 viene licenziato un dipendente, senza preavviso. Il dipendente aveva maturato alla finedell’esercizio precedente un Fondo trattamento di fine rapporto per E 10.000; il TFR maturato nella frazione del-l’esercizio 1/1 - 27/4 ammonta a E 800; l’indennita di preavviso, pari a 15 giorni, ammonta a E 1.750.

DIVERSI a DEBITI VERSO PERSONALE 12.550,00

Licenziamento del dipendente

FONDO TFR 10.000,00

TRATTAMENTODI FINE RAPPORTO 800,00

INDENNITA DI PREAVVISO 1.750,00

DEBITI VERSO PERSONALE a DIVERSI 12.550,00

Pagamento trattamento netto di fine rapporto

a BANCA C/C 10.000,00

a ERARIO C/RITENUTE 2.550,00

Quando l’indennita di preavviso e a carico del dipendente, l’indennita di preavviso tratte-nuta al dipendente costituisce un componente positivo del reddito, che va a rettificare ilcosto del lavoro.

Esempio - Un dipendente da le dimissioni e lascia l’azienda in data 27/4 senza preavviso; il dipendente avevamaturato alla fine dell’esercizio precedente un Fondo trattamento di fine rapporto per E 10.000; il TFR maturatonella frazione dell’esercizio 1/1 - 27/4 ammonta a E 800; l’indennita di preavviso, pari a 15 giorni, ammonta a E 1.750(si suppongano imposte per IRPEF a carico del dipendente pari a E 2.000).

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DIVERSI a DIVERSI 10.800,00

Dimissioni dipendente

FONDO TFR 10.000,00

TRATTAMENTODI FINE RAPPORTO 800,00

a DEBITI V/DIPEND. 7.050,00

a INDENNITA DI PREAVVISO 1.750,00

a ERARIO C/RITEN. 2.000,00

Fringe benefits ai dipendenti Sono integrazioni del reddito dei dipendenti, erogatedalle imprese in varie forme (auto aziendali, premi, viaggi, incentivi).Per l’azienda rappresentano dei costi del personale, e sono imputati nel conto economiconella voce B.9.a «salari e stipendi», per competenza.Trattandosi di costi relativi ai dipendenti, essi devono essere annotati sul libro unico del lavoro.

Fiscalmente, i fringe-benefits sono regolati dall’art. 51 DPR 917/86, e rappresentano integrazione delreddito per il dipendente, generalmente tassata, fatte salve alcune eccezioni (beni e servizi di modico valore,mense, buoni pasto, servizi sociali, ecc., v. MF2017 n. 7370 e s.).Ai fini della determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, per i soggetti con esercizio coincidentecon l’anno solare, le spese e gli altri componenti negativi relativi a veicoli dati in uso promiscuo ai dipendentiper la maggior parte del periodo d’imposta sono deducibili nella misura del 70% (art. 164 c. 1 lett. b-bis DPR917/86, v. n. 1233).

Premi aziendali Si tratta di compensi «extra», erogati una tantum dalle aziende a parti-colari categorie di lavoratori, come premi di produzione o di rendimento. Per il dipendenterappresentano una integrazione del reddito, e sono soggetti alle ritenute fiscali e previden-ziali previste per le retribuzioni (su cui vedi MF2017 n. 7650). Tali costi sono da classificarealla voce B9a «salari e stipendi».

Fiscalmente, i premi di risultato correlati ad incrementi di produttivita, redditivita, qualita, efficienza ed inno-vazione aventi determinate caratteristiche e che si sostanziano in benefit come l’educazione, l’istruzione, anche ineta prescolare o il beneficio corrisposto tramite borse di studio, nonche servizi di assistenza destinati a familiarianziani, usufruiscono di una tassazione agevolata che prevede un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionaliregionale e comunale nella misura del 10 per cento (L. Stabilita 2016; Circ. AE n. 28/E del 15 giugno 2016).

Buoni pasto e ticket restaurant I costi di buoni pasto distribuiti ai dipendenti sonocosti del personale. L’OIC 12.67 dispone infatti che sono rilevati tra i salari e gli stipendi tuttigli elementi fissi e variabili che entrano a comporre la retribuzione per legge e/o per con-tratto. Le indennita di mensa (e dunque i ticket) compongono la retribuzione lorda figurantein busta paga e dunque si rilevano per competenza nella voce B.9.a. «salari e stipendi».Nel caso in cui la societa acquisti tranche cartacee periodiche di tickets, l’eventuale residuonon distribuito alla fine dell’esercizio rappresenta dei risconti attivi.

Oneri sociali I contributi sociali a carico dell’azienda sono disposti per legge. L’azien-da e obbligata a versare presso appositi enti di previdenza e assistenza, somme che garanti-scono ai lavoratori assunti una copertura pensionistica e sanitaria. In termini economico-aziendali cio da luogo ad un maggior costo per acquisire unita del fattore produttivo lavoro.Si tratta delle contribuzioni INPS, INAIL (Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gliInfortuni sul Lavoro) e simili.Attraverso la contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore l’INPS assicura leseguenti posizioni:— assicurazioni sociali obbligatorie: per invalidita, vecchiaia e superstiti;— assicurazioni obbligatorie: per TBC, disoccupazione ed ENAOLI (Ente Nazionale Assi-stenza Orfani Lavoratori Industria);— assicurazioni sociali obbligatorie per contributi assegni familiari;— cassa integrazione guadagni.

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Infine l’INAIL, che viene alimentato con il versamento di contributi solamente a caricodel datore di lavoro, assicura i dipendenti contro gli infortuni e le malattie professionali.Le rilevazioni contabili attinenti l’INPS sono impostate con la logica seguente: si rileva ildebito dell’azienda nei confronti dell’istituto che misura in contropartita il corrispondentecosto a carico dell’azienda.Ai fini della rilevazione in contabilita va ricordato che i contributi sociali sono liquidati subase mensile, parallelamente alle retribuzioni lorde, depurati delle diverse agevolazioni.I contributi sociali sono determinati applicando una percentuale sul valore complessivodelle retribuzioni lorde del mese di riferimento. La misura della percentuale varia soprattuttoin funzione del settore di attivita. V. ML n. 48980.

Esempio

ONERI SOCIALI INPS a INPS C/CONTRIBUTI 43.200,00

Contributi INPS a carico del datore di lavoro, mese di ....

Per quanto concerne la contribuzione INAIL, le modalita di rilevazione mutano in quantosono diverse le operazioni di versamento di tale contributo. Infatti i versamenti INAIL sonoeffettuati in due soluzioni: la prima di acconto, da effettuare entro il 20 gennaio di ogni anno;la seconda di conguaglio, che viene richiesta nel corso dell’anno successivo; nel contempo,ogni mese l’azienda procede a rilevare l’ammontare mensile dei costi maturati a tale titolo.

Esempio - Si ipotizza un acconto di E 380.000 ed una stima del costo complessivo di E 444.000 (cioe E 37.000 almese). L’anno successivo il conguaglio richiesto e di E 70.000.

ACCONTI INAIL a BANCA C/C 380.000,00

Versamento acconto INAIL per l’esercizio

ONERI SOCIALI PER INAIL a INAIL C/CONTRIBUTI 37.000,00

Contributi INAIL, mese di...

INAIL C/CONTRIBUTI1/12/XX

a ACCONTI INAIL 380.000,00

Per giroconto dell’acconto in diminuzione del debito verso INAIL

DIVERSI a BANCA C/C 70.000,00

Conguaglio a favore INAIL

SOPRAVVENIENZE PASSIVE 6.000,00

INAIL C/CONTRIBUTI 64.000,00

Si puo osservare che la normativa vigente e particolarmente ampia e frastagliata, con alcuniobblighi, imposti a tutte le imprese, ma con modalita di calcolo dei contributi sociali moltoarticolate ed eterogenee. Ci sono infatti differenze in base al settore di attivita, al tipo diazienda, all’ubicazione geografica, alla forma del contratto di lavoro, ai requisiti personalidei dipendenti, ecc. Tali differenze configurano, per l’azienda, forme di riduzione del costoper contributi, originariamente previsto dalla legge. Si tratta della c.d. «fiscalizzazione deglioneri sociali», cioe l’accollo, da parte dello Stato, di una quota dei contributi a carico delleimprese per garantire comunque il gettito finanziario agli enti di previdenza ed assistenza.

Benefici contributivi L’elevata incidenza degli oneri sociali sulla formazione del costodel lavoro tende a elevare notevolmente il costo del lavoro per unita di prodotto e, diconseguenza, a penalizzare le produzioni nazionali sui mercati internazionali.Tuttavia precise disposizioni di legge consentono, in determinati casi, di usufruire di particolaririduzioni contributive. La «fiscalizzazione degli oneri sociali» e la pratica secondo cui lo Stato sisostituisce, in genere parzialmente, alle imprese negli obblighi di pagare i contributi previden-

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ziali dovuti per il rapporto di lavoro dipendente da cui scaturisce l’obbligo, agli enti previden-ziali, al fine di ridurre il costo del lavoro in particolari situazioni giuridico-economiche, senzache vi sia pregiudizio per le future prestazioni previdenziali dei lavoratori interessati. La fisca-lizzazione degli oneri sociali ovvero dei contributi previdenziali e dei contributi assistenzialilegati alle assicurazioni sociali obbligatorie, avviene a norma di legge con la specificazione dialiquote pensionistiche di finanziamento ridotte in particolari situazioni o addirittura eliminate.In tal caso lo Stato paga con la fiscalita generale la differenza agli enti previdenziali cosicche leimprese hanno un beneficio in termini di riduzione del costo del lavoro e del cuneo fiscale,mentre i lavoratori dipendenti interessati non subiscono pregiudizi sulle future prestazioniprevidenziali, per il ridotto contributo pagato dalle imprese in quanto agli enti previdenzialiviene trasferito dallo Stato il costo della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Esempio - I contributi sociali a carico dell’impresa per il mese di marzo ammontano a E 10.000. Su tale valorel’impresa usufruisce di oneri fiscalizzati per 400.

ONERI SOCIALI a INPS C/COMPETENZE 10.000,00

Liquidazione dei contributi sociali

INPS C/COMPETENZE a ONERI SOCIALIFISCALIZZAZIONE

400,00

Fermo restando che il costo effettivo per contributi sostenuto dall’impresa e dato dai con-tributi al netto della fiscalizzazione (nell’esempio E 9.600) e preferibile evidenziare in un’ap-posita scrittura il minor debito verso l’ente di previdenza e la decurtazione del costo liqui-dato per l’ammontare lordo. Il conto «Oneri sociali fiscalizzati» e infatti acceso a valorirettificativi di un costo e la rappresentazione distinta si giustifica per la diversa natura dellenorme che regolano la contribuzione «lorda» (norme a carattere permanente e di applica-bilita generale) rispetto alle misure agevolative (leggi e decreti di carattere transitorio edapplicabilita differenziata in base a vari requisiti).Il principio OIC 12.68 dispone di classificare la fiscalizzazione degli oneri sociali nel contoeconomico nella voce B.9.b. «Costi della produzione, oneri sociali», in detrazione del costosostenuto per i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro: la fiscalizzazione, infatti, euna posta rettificativa del costo dei contributi sociali.

Contribuzione aggiuntiva al fondo pensione Oltre ai contributi a caricodell’impresa e il computo della fiscalizzazione, sempre con periodicita mensile e con riferi-mento alle retribuzioni maturate, l’art. 3 L. 297/82, prevede un obbligo ulteriore per le imprese.Esso consiste nella liquidazione, e successivo versamento, a favore dell’INPS, di contributiulteriori, pari allo 0,5% delle retribuzioni lorde. Questi contributi sono anticipati dal datoredi lavoro e sono destinati ad alimentare un fondo per il miglioramento del trattamento pen-sionistico. L’impresa funge in questo caso solo da tramite: esegue cioe il versamento per contodei dipendenti. Nella prassi si liquidano i contributi anticipati come credito verso i dipendentie, contemporaneamente, come debito verso l’INPS. V. ML n. 47905.

Esempio - I contributi anticipati dello 0,5% per fondo miglioramento pensioni relativi al mese di marzo ammon-tano a E 125.

DIP. C/CONTR. ANTICIPATI a INPS C/COMPETENZE 125,00

Liquidazione dei contributi anticipati

La scrittura si concreta in una variazione finanziaria data dal contestuale sorgere del credito di rivalsa verso idipendenti e dell’obbligo di versamento all’ente destinatario. Come indicato la rilevazione avviene mensil-mente in corrispondenza alle retribuzioni mentre la rivalsa dell’impresa avviene in un’unica soluzione, a fineanno, in sede di adeguamento del fondo per il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipen-denti.

FONDO TFR a DIP. C/CONTR. ANTICIPATI 1.750,00

Rivalsa per contributi anticipati

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ziali dovuti per il rapporto di lavoro dipendente da cui scaturisce l’obbligo, agli enti previden-ziali, al fine di ridurre il costo del lavoro in particolari situazioni giuridico-economiche, senzache vi sia pregiudizio per le future prestazioni previdenziali dei lavoratori interessati. La fisca-lizzazione degli oneri sociali ovvero dei contributi previdenziali e dei contributi assistenzialilegati alle assicurazioni sociali obbligatorie, avviene a norma di legge con la specificazione dialiquote pensionistiche di finanziamento ridotte in particolari situazioni o addirittura eliminate.In tal caso lo Stato paga con la fiscalita generale la differenza agli enti previdenziali cosicche leimprese hanno un beneficio in termini di riduzione del costo del lavoro e del cuneo fiscale,mentre i lavoratori dipendenti interessati non subiscono pregiudizi sulle future prestazioniprevidenziali, per il ridotto contributo pagato dalle imprese in quanto agli enti previdenzialiviene trasferito dallo Stato il costo della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Esempio - I contributi sociali a carico dell’impresa per il mese di marzo ammontano a E 10.000. Su tale valorel’impresa usufruisce di oneri fiscalizzati per 400.

ONERI SOCIALI a INPS C/COMPETENZE 10.000,00

Liquidazione dei contributi sociali

INPS C/COMPETENZE a ONERI SOCIALIFISCALIZZAZIONE

400,00

Fermo restando che il costo effettivo per contributi sostenuto dall’impresa e dato dai con-tributi al netto della fiscalizzazione (nell’esempio E 9.600) e preferibile evidenziare in un’ap-posita scrittura il minor debito verso l’ente di previdenza e la decurtazione del costo liqui-dato per l’ammontare lordo. Il conto «Oneri sociali fiscalizzati» e infatti acceso a valorirettificativi di un costo e la rappresentazione distinta si giustifica per la diversa natura dellenorme che regolano la contribuzione «lorda» (norme a carattere permanente e di applica-bilita generale) rispetto alle misure agevolative (leggi e decreti di carattere transitorio edapplicabilita differenziata in base a vari requisiti).Il principio OIC 12.68 dispone di classificare la fiscalizzazione degli oneri sociali nel contoeconomico nella voce B.9.b. «Costi della produzione, oneri sociali», in detrazione del costosostenuto per i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro: la fiscalizzazione, infatti, euna posta rettificativa del costo dei contributi sociali.

Contribuzione aggiuntiva al fondo pensione Oltre ai contributi a caricodell’impresa e il computo della fiscalizzazione, sempre con periodicita mensile e con riferi-mento alle retribuzioni maturate, l’art. 3 L. 297/82, prevede un obbligo ulteriore per le imprese.Esso consiste nella liquidazione, e successivo versamento, a favore dell’INPS, di contributiulteriori, pari allo 0,5% delle retribuzioni lorde. Questi contributi sono anticipati dal datoredi lavoro e sono destinati ad alimentare un fondo per il miglioramento del trattamento pen-sionistico. L’impresa funge in questo caso solo da tramite: esegue cioe il versamento per contodei dipendenti. Nella prassi si liquidano i contributi anticipati come credito verso i dipendentie, contemporaneamente, come debito verso l’INPS. V. ML n. 47905.

Esempio - I contributi anticipati dello 0,5% per fondo miglioramento pensioni relativi al mese di marzo ammon-tano a E 125.

DIP. C/CONTR. ANTICIPATI a INPS C/COMPETENZE 125,00

Liquidazione dei contributi anticipati

La scrittura si concreta in una variazione finanziaria data dal contestuale sorgere del credito di rivalsa verso idipendenti e dell’obbligo di versamento all’ente destinatario. Come indicato la rilevazione avviene mensil-mente in corrispondenza alle retribuzioni mentre la rivalsa dell’impresa avviene in un’unica soluzione, a fineanno, in sede di adeguamento del fondo per il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipen-denti.

FONDO TFR a DIP. C/CONTR. ANTICIPATI 1.750,00

Rivalsa per contributi anticipati

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Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre COSTI DI ESERCIZIO E DEBITI 287

(omissis)

ziali dovuti per il rapporto di lavoro dipendente da cui scaturisce l’obbligo, agli enti previden-ziali, al fine di ridurre il costo del lavoro in particolari situazioni giuridico-economiche, senzache vi sia pregiudizio per le future prestazioni previdenziali dei lavoratori interessati. La fisca-lizzazione degli oneri sociali ovvero dei contributi previdenziali e dei contributi assistenzialilegati alle assicurazioni sociali obbligatorie, avviene a norma di legge con la specificazione dialiquote pensionistiche di finanziamento ridotte in particolari situazioni o addirittura eliminate.In tal caso lo Stato paga con la fiscalita generale la differenza agli enti previdenziali cosicche leimprese hanno un beneficio in termini di riduzione del costo del lavoro e del cuneo fiscale,mentre i lavoratori dipendenti interessati non subiscono pregiudizi sulle future prestazioniprevidenziali, per il ridotto contributo pagato dalle imprese in quanto agli enti previdenzialiviene trasferito dallo Stato il costo della fiscalizzazione degli oneri sociali.

Esempio - I contributi sociali a carico dell’impresa per il mese di marzo ammontano a E 10.000. Su tale valorel’impresa usufruisce di oneri fiscalizzati per 400.

ONERI SOCIALI a INPS C/COMPETENZE 10.000,00

Liquidazione dei contributi sociali

INPS C/COMPETENZE a ONERI SOCIALIFISCALIZZAZIONE

400,00

Fermo restando che il costo effettivo per contributi sostenuto dall’impresa e dato dai con-tributi al netto della fiscalizzazione (nell’esempio E 9.600) e preferibile evidenziare in un’ap-posita scrittura il minor debito verso l’ente di previdenza e la decurtazione del costo liqui-dato per l’ammontare lordo. Il conto «Oneri sociali fiscalizzati» e infatti acceso a valorirettificativi di un costo e la rappresentazione distinta si giustifica per la diversa natura dellenorme che regolano la contribuzione «lorda» (norme a carattere permanente e di applica-bilita generale) rispetto alle misure agevolative (leggi e decreti di carattere transitorio edapplicabilita differenziata in base a vari requisiti).Il principio OIC 12.68 dispone di classificare la fiscalizzazione degli oneri sociali nel contoeconomico nella voce B.9.b. «Costi della produzione, oneri sociali», in detrazione del costosostenuto per i contributi obbligatori a carico del datore di lavoro: la fiscalizzazione, infatti, euna posta rettificativa del costo dei contributi sociali.

Contribuzione aggiuntiva al fondo pensione Oltre ai contributi a caricodell’impresa e il computo della fiscalizzazione, sempre con periodicita mensile e con riferi-mento alle retribuzioni maturate, l’art. 3 L. 297/82, prevede un obbligo ulteriore per le imprese.Esso consiste nella liquidazione, e successivo versamento, a favore dell’INPS, di contributiulteriori, pari allo 0,5% delle retribuzioni lorde. Questi contributi sono anticipati dal datoredi lavoro e sono destinati ad alimentare un fondo per il miglioramento del trattamento pen-sionistico. L’impresa funge in questo caso solo da tramite: esegue cioe il versamento per contodei dipendenti. Nella prassi si liquidano i contributi anticipati come credito verso i dipendentie, contemporaneamente, come debito verso l’INPS. V. ML n. 47905.

Esempio - I contributi anticipati dello 0,5% per fondo miglioramento pensioni relativi al mese di marzo ammon-tano a E 125.

DIP. C/CONTR. ANTICIPATI a INPS C/COMPETENZE 125,00

Liquidazione dei contributi anticipati

La scrittura si concreta in una variazione finanziaria data dal contestuale sorgere del credito di rivalsa verso idipendenti e dell’obbligo di versamento all’ente destinatario. Come indicato la rilevazione avviene mensil-mente in corrispondenza alle retribuzioni mentre la rivalsa dell’impresa avviene in un’unica soluzione, a fineanno, in sede di adeguamento del fondo per il trattamento di fine rapporto maturato a favore dei dipen-denti.

FONDO TFR a DIP. C/CONTR. ANTICIPATI 1.750,00

Rivalsa per contributi anticipati

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Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre COSTI DI ESERCIZIO E DEBITI 287© Ed. Francis Lefebvre 11

Page 12: dell’opera93.46.214.246/.../pdf/Contabile_2018_Estratto_Memento.pdfRealizzato dagli esperti di PwC, il volume espone con un approccio pratico la disciplina contabile delle imprese

Secondo l’impostazione contabile sopra indicata in sede di valutazione della partecipazione effettuata secondo il

metodo del patrimonio netto il ricavo connesso ai dividendi non risulta essere esposto in conto economico: questa ela soluzione prevista dal codice civile (art. 2426 n. 4 c.c.).

B. Metodo del costo

Costo delle partecipazioni Al momento della acquisizione a titolo oneroso diattivita finanziarie, esse devono essere contabilizzate al costo di acquisto, inteso come prezzopagato per l’acquisto o come valore determinato dalle condizioni del contratto di acquisto. Ilconcetto di «costo» per le attivita finanziarie e diverso a seconda della natura dell’attivita stessa.Infatti il concetto di costo di acquisto di modesti quantitativi di titoli a reddito fisso puo esseresostanzialmente diverso dal costo di acquisto di un pacchetto di maggioranza di azioni, o dalcosto attribuito alla acquisizione di titoli a seguito di un conferimento. Queste differenzepossono essere generate ad esempio dalla tipologia degli oneri accessori imputabili (v. n.29820 e v. n. 30620), ovvero dalle valutazioni di un perito. L’acquisizione di attivita finanziarie,non sempre scaturisce dal semplice mandato di acquisto ad un intermediario, ma potrebbeoriginarsi da fusioni, scissioni, conferimenti, esecuzione di contratti derivati, e quindi nonsempre il costo e desumibile da un contratto di acquisto.

Precisazione: I principi internazionali (IFRS 3 par. 32) precisano che quando il contratto di acquisizioneprevede rettifiche al corrispettivo di acquisto derivanti da eventi successivi e se le rettifiche sono probabili e illoro ammontare puo essere determinato in modo attendibile, esse devono essere incluse nel costo di acqui-sizione con riferimento alla data di acquisto.

Dato che lo stato patrimoniale previsto dal codice civile e fondato sul principio di destinazioneeconomica delle attivita (v. n. 29020 e s.), il costo di acquisto e determinato in modo diverso,sia per metodologie di costo sia per oneri accessori imputabili, per le attivita finanziarie checostituiscono immobilizzazioni rispetto a quelle che costituiscono il circolante.Per quanto riguarda le azioni e le quote immobilizzate in questa tipologia di attivita finanziarie sonocomprese le partecipazioni in societa controllate e collegate e le partecipazioni immobilizzate inaltre imprese. Si tratta quindi di partecipazioni (azioni o quote) destinate per decisione degliamministratori ad investimento duraturo, finalizzato: al controllo di societa controllate, ovveroad influenza dominante; oppure ad influenza notevole (partecipazioni in societa collegate oequiparabili in relazione alla misura della partecipazione) sulla gestione della partecipata;oppure ancora soltanto con lo scopo di ottenere, mediante la partecipazione, vantaggi econo-mici indiretti (partecipazioni in societa non qualificate). Per questa tipologia di attivita finanzia-rie il costo e l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalita di pagamento,comprensivo degli oneri accessori (v. n. 29820). Nel caso di acquisizione di un certo numero diazioni o quote il costo e l’importo pattuito nel contratto; nel caso invece di acquisizione diun’impresa mediante conferimento, il costo e il valore attribuito in sede di conferimento, chepuo essere uguale o inferiore al valore risultante da una perizia (per le partecipazioni nelcircolante v. n. 30350 e s.).

Precisazione: L’IFRS 3 precisa che quando un’acquisizione comporta piu di un’operazione di scambio, il,costo dell’acquisizione e rappresentato dal costo complessivo delle singole operazioni (v. n. 30230).

Applicabilita del metodo del costo Le attivita finanziarie consistenti in quote opartecipazioni in altre societa, indipendentemente da come sono classificate in bilancio sonorilevate in contabilita al costo. L’art. 2426 n. 1 c.c. precisa infatti che «le immobilizzazioni sonoiscritte al costo di acquisto o di produzione», e l’art. 2426 n. 9 c.c. che «... le rimanenze, i titoli e leattivita finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o diproduzione, calcolato secondo il n. 1)». Agli amministratori, inoltre, lo stesso art. 2426 c.c.impone, in tema di valutazione di attivita finanziarie, alcuni obblighi e concede alcune facolta:per le partecipazioni immobilizzate vi e l’obbligo di verificare che non vi siano perdite perma-nenti di valore, perche, in caso contrario, nasce l’obbligo di effettuare una svalutazione (v. n.30000 e s.). Per le partecipazioni in imprese controllate o collegate l’art. 2426 c.c. concede lafacolta di valutarle, con riferimento ad una o piu tra dette imprese, anziche secondo il criteriodel costo, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante

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Secondo l’impostazione contabile sopra indicata in sede di valutazione della partecipazione effettuata secondo il

metodo del patrimonio netto il ricavo connesso ai dividendi non risulta essere esposto in conto economico: questa ela soluzione prevista dal codice civile (art. 2426 n. 4 c.c.).

B. Metodo del costo

Costo delle partecipazioni Al momento della acquisizione a titolo oneroso diattivita finanziarie, esse devono essere contabilizzate al costo di acquisto, inteso come prezzopagato per l’acquisto o come valore determinato dalle condizioni del contratto di acquisto. Ilconcetto di «costo» per le attivita finanziarie e diverso a seconda della natura dell’attivita stessa.Infatti il concetto di costo di acquisto di modesti quantitativi di titoli a reddito fisso puo esseresostanzialmente diverso dal costo di acquisto di un pacchetto di maggioranza di azioni, o dalcosto attribuito alla acquisizione di titoli a seguito di un conferimento. Queste differenzepossono essere generate ad esempio dalla tipologia degli oneri accessori imputabili (v. n.29820 e v. n. 30620), ovvero dalle valutazioni di un perito. L’acquisizione di attivita finanziarie,non sempre scaturisce dal semplice mandato di acquisto ad un intermediario, ma potrebbeoriginarsi da fusioni, scissioni, conferimenti, esecuzione di contratti derivati, e quindi nonsempre il costo e desumibile da un contratto di acquisto.

Precisazione: I principi internazionali (IFRS 3 par. 32) precisano che quando il contratto di acquisizioneprevede rettifiche al corrispettivo di acquisto derivanti da eventi successivi e se le rettifiche sono probabili e illoro ammontare puo essere determinato in modo attendibile, esse devono essere incluse nel costo di acqui-sizione con riferimento alla data di acquisto.

Dato che lo stato patrimoniale previsto dal codice civile e fondato sul principio di destinazioneeconomica delle attivita (v. n. 29020 e s.), il costo di acquisto e determinato in modo diverso,sia per metodologie di costo sia per oneri accessori imputabili, per le attivita finanziarie checostituiscono immobilizzazioni rispetto a quelle che costituiscono il circolante.Per quanto riguarda le azioni e le quote immobilizzate in questa tipologia di attivita finanziarie sonocomprese le partecipazioni in societa controllate e collegate e le partecipazioni immobilizzate inaltre imprese. Si tratta quindi di partecipazioni (azioni o quote) destinate per decisione degliamministratori ad investimento duraturo, finalizzato: al controllo di societa controllate, ovveroad influenza dominante; oppure ad influenza notevole (partecipazioni in societa collegate oequiparabili in relazione alla misura della partecipazione) sulla gestione della partecipata;oppure ancora soltanto con lo scopo di ottenere, mediante la partecipazione, vantaggi econo-mici indiretti (partecipazioni in societa non qualificate). Per questa tipologia di attivita finanzia-rie il costo e l’onere sostenuto per l’acquisto, indipendentemente dalle modalita di pagamento,comprensivo degli oneri accessori (v. n. 29820). Nel caso di acquisizione di un certo numero diazioni o quote il costo e l’importo pattuito nel contratto; nel caso invece di acquisizione diun’impresa mediante conferimento, il costo e il valore attribuito in sede di conferimento, chepuo essere uguale o inferiore al valore risultante da una perizia (per le partecipazioni nelcircolante v. n. 30350 e s.).

Precisazione: L’IFRS 3 precisa che quando un’acquisizione comporta piu di un’operazione di scambio, il,costo dell’acquisizione e rappresentato dal costo complessivo delle singole operazioni (v. n. 30230).

Applicabilita del metodo del costo Le attivita finanziarie consistenti in quote opartecipazioni in altre societa, indipendentemente da come sono classificate in bilancio sonorilevate in contabilita al costo. L’art. 2426 n. 1 c.c. precisa infatti che «le immobilizzazioni sonoiscritte al costo di acquisto o di produzione», e l’art. 2426 n. 9 c.c. che «... le rimanenze, i titoli e leattivita finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al costo di acquisto o diproduzione, calcolato secondo il n. 1)». Agli amministratori, inoltre, lo stesso art. 2426 c.c.impone, in tema di valutazione di attivita finanziarie, alcuni obblighi e concede alcune facolta:per le partecipazioni immobilizzate vi e l’obbligo di verificare che non vi siano perdite perma-nenti di valore, perche, in caso contrario, nasce l’obbligo di effettuare una svalutazione (v. n.30000 e s.). Per le partecipazioni in imprese controllate o collegate l’art. 2426 c.c. concede lafacolta di valutarle, con riferimento ad una o piu tra dette imprese, anziche secondo il criteriodel costo, per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante

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dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richiestedai principi di redazione del bilancio consolidato (v. n. 29500 e s.).Per le partecipazioni che sono destinate alla vendita, il codice civile impone di verificare cheil valore di mercato delle stesse non sia inferiore al costo sostenuto, perche in caso contrariosi rende necessaria una svalutazione (v. n. 30380 e s.).Il criterio consigliabile e quello del metodo specifico, che consiste nell’assegnare ad ogniquota o azione acquistata lo specifico costo sostenuto. Peraltro, in caso di titoli fungibili, ecioe quote o azioni della stessa impresa e con caratteristiche qualitative uguali, e possibileadottare uno qualsiasi dei metodi consentiti dal codice civile, e cioe scegliere tra il metododel costo medio ponderato, il LIFO o il FIFO. La scelta deve essere coerente per tutte lepartecipazioni e quindi non e possibile valutare certe attivita finanziarie al LIFO e altre adesempio al costo medio ponderato. Si ritiene tuttavia accettabile valutare alcune quote oazioni al costo specifico (perche facilmente identificabile) ed altre azioni o quote con unodegli altri tre metodi consentiti OIC 21.28.

Oneri accessori di acquisto L’art. 2426 n. 1, 2, e 3 c.c., stabilisce i criteri divalutazione delle attivita finanziarie immobilizzate, e stabilisce che il criterio di base e ilcosto, comprensivo degli oneri accessori, mentre per le attivita finanziarie ai punti 9 e 10stabilisce che esse siano iscritte al costo di acquisto o di produzione.Il legislatore non precisa quali siano gli oneri accessori iscrivibili in bilancio nelle vocirelative alle partecipazioni immobilizzate o costituenti l’attivo circolante, mentre il principiocontabile OIC 21 par. 21 stabilisce che nel caso di acquisizione di pacchetti azionari gli oneriaccessori si iscrivono in aumento del costo delle partecipazioni acquisite. Spesso infatti taleoperazione comporta oneri accessori molto significativi in quanto sono compresi oltre aglioneri diretti di intermediazione bancaria, gli oneri relativi alle consulenze e alle prestazionidi servizi. Tali consulenze possono riguardare i costi di professionisti e specialisti per lapredisposizione di contratti, gli studi di fattibilita dell’operazione, i costi per la due diligencee la revisione dei bilanci dell’impresa acquisita, gli oneri per l’analisi di convenienza all’ac-quisto. Nulla vieta di iscrivere invece tali oneri tra i costi dell’esercizio nel conto economico(v. anche n. 29870).E esclusa la capitalizzazione tra i costi accessori degli oneri finanziari sostenuti in relazioneall’acquisto.A nostro avviso non e possibile capitalizzare tali costi tra gli oneri di impianto e di amplia-mento, ne tra le altre immobilizzazioni immateriali: il principio contabile OIC 24 relativo alle«Immobilizzazioni immateriali» precisa che tra i costi di impianto e di ampliamento siiscrivono solo i costi relativi alla costituzione della societa o i costi relativi all’aumentodel capitale sociale (v. n. 26300 e s.), mentre nelle altre immobilizzazioni immateriali siiscrivono quei costi che non esauriscono la loro utilita in un solo periodo, ma che produr-ranno benefici per l’impresa lungo un arco temporale di piu esercizi e se vi e una chiaraevidenza della loro recuperabilita nel futuro. Non si ritiene pertanto che gli oneri accessoriall’acquisto di pacchetti significativi di azioni o quote possano essere distintamente iscrivibilitra le altre immobilizzazioni immateriali, in quanto non genereranno mai in futuro beneficieconomici distinti dall’acquisto delle partecipazioni stesse.Per quanto riguarda le spese per l’ammissione in borsa: v. n. 26335.

Versamenti in conto capitale I versamenti in conto capitale effettuati dalla ca-pogruppo, compresi quelli in conto aumento capitale sociale (gia deliberato o futuro), siimputano in aumento al valore della partecipazione.Particolare attenzione deve essere posta al momento della valutazione della partecipazioneper verificare eventuali perdite permanenti di valore soprattutto nei casi di versamenti inconto capitale non proporzionali alle quote possedute.Nel caso di aumenti di capitale deliberati a seguito di riduzione del capitale per perdite, ilprincipio contabile OIC 21, par. 22-26 stabilisce che l’aumento di capitale a pagamentosottoscritto dalla partecipante, modifica il valore di costo a cui e iscritta in bilancio lapartecipazione immobilizzata che e aumentato dall’importo corrispondente all’importo sot-toscritto.La stessa cosa avviene anche in caso di versamenti a fondo perduto o rinunce ai crediti. In tutti i

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casi sopra esposti, il nuovo valore contabile della partecipazione e assoggettato al processo divalutazione necessario per verificare l’eventuale esistenza di perdite durevoli di valore.

Esempio: Si supponga che la capogruppo A possieda il 100% del capitale della societa B; la partecipazione, valutata alcosto, e iscritta in bilancio a 150.000 euro che corrisponde esattamente all’importo del capitale sociale della societa B(si supponga che la societa B sia stata costituita dalla societa A).Nel mese di settembre «X0» la societa B redige un bilancio intermedio che mostra una perdita di 60.000 euro, el’assemblea dei soci decide di effettuare la riduzione del capitale sociale e il contemporaneo aumento sottoscrittointeramente dalla societa A.In questo caso la societa A deve, nell’esercizio X0, provvedere a svalutare di 60.000 la partecipazione. Se A esercita ilcontrollo su B e sottoscrive l’aumento per ripianamento perdite, A nello stesso esercizio deve ripristinare il valoredella partecipazione a 150.000 euro.

PARTECIPAZIONI a BANCA 150.000,00Sottoscrizione dell’intero capitale della societa B

PERDITA DI VALORE a PARTECIPAZIONI 60.000,00Svalutazione per perdita durevole di valore a seguito di riduzione delcapitale di B

PARTECIPAZIONI a BANCA 60.000,00Sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale di B

Il conto «perdita di valore» si iscrive nel conto economico alla voce D.19.a rettifiche di valore: svalutazione di parte-cipazioni.Si puo constatare che A, dopo aver ripristinato il valore della partecipazione mediante sottoscrizione del capitale, nonha imputato al conto economico il ripristino di valore, in quanto effettivamente A ha finanziato in denaro la coperturadella perdita.

Esercizio X1

Nell’esercizio X1 la partecipata B sostiene una ulteriore perdita di 50.000 euro e la controllante A sottoscrive un nuovoaumento di capitale di pari importo (a seguito della delibera dei soci di ridurre il capitale e ripianare la perdita con unnuovo aumento del capitale sociale di pari importo). Il trattamento contabile della partecipazione di A e il medesimodell’esercizio precedente:

PERDITA DI VALORE a PARTECIPAZIONI 50.000,00Svalutazione per perdita durevole di valore a seguito di riduzione delcapitale di B

PARTECIPAZIONI a BANCA 50.000,00Sottoscrizione e versamento dell’aumento di capitale di B

Esercizio X2

Si supponga che nell’esercizio X2 la societa B consegua un utile di 125.000 euro. In questo caso le perdite permanentidi valore che erano state imputate in passato non hanno piu ragione di esistere: i finanziamenti effettuati da A hannoconsentito a B di sviluppare redditivita.A nostro avviso e possibile ripristinare il valore della partecipazione per riflettere l’effettivo investimento in B.In questo caso quindi e possibile ripristinare il valore della partecipazione nel limite di 110.000 euro, corrispon-denti ai versamenti in conto capitale effettuati da A. Il patrimonio netto di B (pari a 275.000 euro) giustifica talescelta.

PARTECIPAZIONI a RIPRISTINI DI VALORE 110.000,00Ripristino di valore a seguito di utili realizzati da B e eliminazione dellecondizioni che avevano indotto la perdita di valore in esercizi precedenti

V. n. 42260 e s. per la contabilizzazione da parte della societa partecipata. Per gli aspetti giuridici v. Memento SocietaCommerciali 2018 n. 6309 e s.

Partecipazioni in valuta Le partecipazioni in valuta immobilizzate, se valutate conil metodo del costo, sono contabilizzate al cambio del giorno in cui e effettuata l’operazione.In detta data l’acquirente rileva il costo storico, in moneta di conto, della partecipazioneacquistata al controvalore del cambio del giorno; le successive fluttuazioni del cambio sonogeneralmente ininfluenti, ma devono essere tenute in considerazione insieme a tutti gli altrielementi che possono influenzare il valore recuperabile (OIC 26.26). E chiaro che unaoscillazione temporanea nel cambio non deve essere considerata, perche il presupposto

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per una svalutazione della partecipazione deve essere una perdita duratura. Di conseguenzase le variazioni negative del cambio sono temporanee perche e attesa una ripresa dei tassinel breve-medio termine, non si deve contabilizzare una svalutazione della partecipazione.Tuttavia quando le diminuzioni nei tassi di cambio sono confermate da una situazioneeconomico-politica di crisi nel paese e non sono previste favorevoli evoluzioni nel breveperiodo, le probabilita che la perdita di valore esista aumentano.La valutazione di una perdita durevole di valore e un procedimento complesso che devetenere in considerazione molteplici variabili. La partecipazione in valuta non deve essereadeguata alla fine di ogni esercizio, ma l’eventuale svalutazione deve trovare conferma inuna criticita che potrebbe comportare in futuro perdite, oppure quando la componente«cambio» nel costo della partecipazione acquisita ha una rilevanza tale che potrebbe com-promettere l’effettiva redditivita dell’investimento. La valutazione dell’esistenza di perdite divalore in una partecipazione comporta non solo l’analisi del valore realizzabile in caso dialienazione della partecipazione, ma anche del valore dell’azienda nel suo complesso e inparticolare del suo valore in uso (v. n. 30020 e s.). Nella determinazione della eventualesvalutazione da apportare ad una partecipazione in valuta quando si e considerato che ilribasso della quotazione della valuta estera rispetto alla moneta di conto sara duraturo sideve anche considerare la consistenza del patrimonio netto dell’azienda e la sua redditivita:questi infatti sono preziosi indicatori che consentono di valutare se la crisi del paese eriflessa anche nelle attese di redditivita dell’impresa oppure se l’investimento ha prospettivetali che anche considerando il deprezzamento della moneta, la perdita di valore non trovagiustificazione. Potrebbero infatti esserci casi in cui le aziende controllate, localizzate inpaesi dove si deprezza la moneta in cui e espresso l’investimento, comunque danno redditiche giustificano l’investimento e la convenienza economica della capogruppo che e in ognicaso giustificata senza dover considerare la svalutazione della moneta.In caso si debba procedere ad un adeguamento del valore della partecipazione perche ildeprezzamento della moneta ne conferma la perdita duratura di valore, la svalutazione deveessere imputata al conto economico alla voce D.19.a svalutazioni di partecipazioni.

Rivalutazioni di partecipazioni Il valore delle partecipazioni puo modificarsinel tempo, ma non sempre tali variazioni costituiscono delle «rivalutazioni» in senso strettodi partecipazioni: cio puo dipendere dal criterio di valutazione adottato oppure da leggispecifiche che permettono la rivalutazione. Infatti, qualora l’impresa adotti, per le parteci-pazioni di controllo, il criterio di valutazione «metodo del patrimonio netto», il valore dellepartecipazioni si modifica in ogni esercizio allineandosi alla frazione di patrimonio nettodella partecipata. Nel caso il valore della partecipazione aumenti, a seguito dei risultaticonseguiti dalla partecipata, la differenza rispetto al valore indicato nel bilancio dell’eserci-zio precedente deve essere iscritta nel conto economico nella voce D.18.a rivalutazioni dipartecipazioni; negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall’applicazione del me-todo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedentesono iscritte in una riserva non distribuibile (v. n. 29600 e s.). In questo caso non si tratta diuna rivalutazione di partecipazioni, ma, come conseguenza tecnica di applicazione delmetodo, di un adeguamento di valore della partecipazione alla corrispondente frazione dipatrimonio netto. Nel caso invece di applicazione del metodo del costo, l’eventuale ripri-

stino di valore effettuato a seguito del venir meno delle motivazioni che avevano indotto, inpassato, a svalutare la partecipazione, non costituisce «rivalutazione», ma in sostanza costitui-sce ricostituzione parziale o totale del costo storico.La rivalutazione, invece, costituisce una nuova valutazione, di natura eccezionale, chepermette di iscrivere in bilancio un valore piu aggiornato rispetto a quello storico. Le unicherivalutazioni consentite dalla legge italiana sono quelle disciplinate da leggi speciali, chenella prassi sono state denominate «rivalutazioni monetarie».Qualora negli esercizi precedenti la societa avesse effettuato operazioni di rivalutazionedelle partecipazioni secondo disposizioni di legge l’importo relativo a tali rivalutazioni deveessere portato ad aumento del valore delle attivita detenute dalla partecipante con contro-partita una riserva non distribuibile, assoggettata a tassazione solo in caso di utilizzo perscopi diversi dalla copertura di perdite e dall’aumento di capitale.In una vendita di partecipazioni precedentemente rivalutate, il valore di libro da confrontare

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con il ricavo e superiore rispetto al costo storico e conseguentemente l’eventuale plusva-lenza che ne deriva e inferiore e cio comporta un indiretto beneficio fiscale.

Rivalutazioni previste da leggi speciali Le rivalutazioni monetarie sono state con-sentite, in passato, da apposite leggi speciali che consentivano di adeguare i valori di alcuneposte contabili ai valori correnti a quella data.Nel caso di partecipazioni immobilizzate la rivalutazione puo assumere valori diversi aseconda che la partecipata abbia o meno eseguito la rivalutazione sui propri beni. Nelprimo caso la partecipazione puo essere rivalutata fino a concorrenza della corrispondentefrazione di patrimonio netto. Nel caso invece la partecipata non abbia rivalutato i propribeni, la partecipazione puo essere incrementata per un importo non superiore alla frazionedel maggior valore del patrimonio netto che sarebbe derivato se la partecipata avesseeseguito la rivalutazione sui beni rivalutabili ai sensi della legge. L’OIC 21 par. 52 tratta solodella rivalutazione intesa come ripristino di valore delle partecipazioni precedentementesvalutate per perdita durevole di valore. Queste rivalutazioni devono essere rilevate a contoeconomico nella voce D18a) «rivalutazioni di partecipazioni» (OIC 21 par. 19). L’OIC 21tratta delle rivalutazioni ai sensi di leggi speciali solo per quanto riguarda l’informativa dafornire nella nota integrativa (OIC 21 par. 60).Non e possibile aumentare il valore delle partecipazioni per eventuali aumenti nei corsidelle quotazioni delle azioni in mercati regolamentati, ne per altre ragioni.

Rivalutazioni economiche Tali rivalutazioni sono vietate dalla disciplina civilisticaitaliana. Infatti ne il D.Lgs. 127/91 ne le successive modifiche del codice civile hanno eser-citato la facolta concessa dalla IV direttiva Comunitaria che permette la valutazione delleimmobilizzazioni finanziarie al fair value.Lo IAS 39 invece consente di valutare al fair value le immobilizzazioni finanziarie. Quandopero si utilizza tale principio contabile, e necessario che esso si applichi a tutti i beni dellastessa specie e che si adotti con coerenza nel tempo.

a. Acquisti e vendite

Acquisto di azioni La contabilizzazione dell’acquisto di azioni comporta la rileva-zione della partecipazione valorizzando il prezzo di acquisto piu gli oneri accessori all’ac-quisto.

Precisazione: Le commissioni di intermediazione e le imposte sull’operazione costituiscono oneri accessorisostenuti per acquistare la proprieta dei titoli e pertanto dovrebbero essere considerate parte del costo storicoe contabilizzate nell’attivo in aumento del costo valorizzato al corso secco. In realta gli operatori non differi-scono questi costi, ma li considerano costi di periodo imputandoli direttamente al conto economico. La prassidescritta, che e quella seguita negli esempi di questo capitolo, e considerata accettabile perche i costi percommissioni sono generalmente irrilevanti e l’imputazione al conto economico e coerente con il principiodella prudenza, considerato che il corso secco del titolo corrisponde al valore di mercato al momento del-l’acquisto.

Esempio: Acquisto da parte della societa ALFA di n. 50.000 azioni in data 2/5/X0 della societa XYZ al prezzo di E62,50, commissioni bancarie pari allo 0,07%.

Controvalore di acquisto: 50.000 � 62,50 = E 3.125.000,00Commissioni bancarie : 3.125.000,00 � 0,7% = E 21.875,00

Scritture contabili:

PARTECIPAZIONI

30/5/Xa BANCA C/C 3.146.875,00

Acquisto di n. 50.000 Azioni XYZ

Precisazione: Il conto «partecipazioni» e classificato in bilancio secondo la destinazione della partecipazione(v. n. 29020 e s.): se destinata a permanere in azienda in quanto investimento duraturo, si classifica alla voceB.III.1 dello stato patrimoniale «Immobilizzazioni finanziarie». Se invece l’acquisto dei titoli azionari ha unoscopo di tipo speculativo, e quindi tali azioni sono destinate ad essere rivendute, devono essere classificatenell’attivo circolante alla voce C.III.

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Cessione di partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni Se dalla cessio-ne di partecipazioni, facendo riferimento al valore netto contabile e al prezzo di cessione,emergono componenti positivi o negativi di reddito, essi devono essere considerati rispettiva-mente proventi da partecipazioni classificati nella voce C.15 del conto economico o onerifinanziari classificati nella voce C.17, secondo lo schema previsto dal codice civile, conevidenza separata dei proventi ed oneri riguardanti societa controllate, collegate e control-lanti.

Precisazione: Non e possibile rivalutare partecipazioni sulla base di plusvalenze realizzate nell’eserciziosuccessivo anche se conosciute prima della approvazione del bilancio.

Esempio: In data 20/7/X0 la societa ALFA Spa decide di cedere il pacchetto costituito da 50.000 azioni dellasocieta Beta. Tali azioni erano state acquistate in precedenza al valore di E 32,27 cadauna. Il prezzo di venditapattuito e di E 33,21. Le commissioni bancarie ammontano allo 0,7% del prezzo di vendita.� Controvalore di vendita : 50.000 � 33,21 = E 1.660.500,00� Commissioni bancarie : 1.660.500,00 � 0,7%. = E 11.623,50Utile su titoli : (33,21 – 32,27) � 50.000 = E 47.000,00

DIVERSI1/8/X0

a DIVERSI 1.660.500,00

Vendita di 50.000 azioni XYZBANCA C/CCOMMISSIONI BANCARIE

1.648.876,5011.623,50

aa

TITOLI AZIONARIUTILE SU TITOLI

1.613.500,0047.000,00

Acquisto di titoli con la «clausola di garanzia» In presenza di acquisti dipacchetti azionari conseguenti all’acquisizione di una societa, il costo sostenuto non hanatura definitiva. Infatti l’acquirente, al fine di tutelarsi dalla presenza di eventuali passivitanon correttamente stanziate in bilancio, puo chiedere al venditore il rilascio di opportunegaranzie per coprirsi dal rischio di passivita occulte che, qualora verificatesi, genererebberoun conguaglio del corrispettivo a carico del venditore.

Diritto di opzione nei titoli azionari Il diritto di opzione e riconosciuto agliazionisti e agli obbligazionisti detentori di obbligazioni convertibili in azioni ed e costituitoda una cedola negoziabile, rappresentante la facolta di sottoscrivere, in sede di aumento dicapitale sociale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario, nuovi titoli proporzio-nalmente a quanto gia detenuto secondo un rapporto di emissione prestabilito (art. 2441c.c.). Relativamente ai diritti non esercitati il codice civile prevede diversi trattamenti aseconda se essi riguardano titoli quotati o non quotati in borsa. Infatti, nel primo caso, idiritti di opzione non esercitati devono essere offerti in borsa dagli amministratori peralmeno cinque riunioni, mentre, nel secondo caso, e riconosciuto un diritto di prelazionea coloro che hanno esercitato i diritti loro spettanti, purche ne facciano espressa richiesta. Ildiritto di opzione ha un contenuto patrimoniale, il cui valore teorico corrisponde alladifferenza tra la quotazione al prezzo di mercato di una vecchia azione (prima dell’aumentodi capitale) e il prezzo dell’azione optata: tanto piu tale differenza tende ad aumentare, tantopiu i potenziali sottoscrittori interessati ad acquistare il diritto devono sostenere un esborsoelevato.Nel caso di aumenti gratuiti del capitale della partecipata, questi non comportano alcun onere,ne modificano la percentuale di partecipazione; conseguentemente non si deve procederead alcuna variazione nel valore della partecipazione. Pero dato che le azioni gratuite, con uncosto pari a zero, si sommano in numero a quelle esistenti, il costo unitario medio si riduce.Il principio contabile OIC 21 par. 22 precisa che le azioni gratuite relative ad azioni classi-ficabili come partecipazioni immobilizzate non devono essere rilevate come utile, in quantoesse aumentano il numero delle azioni senza modificare l’interessenza del percipiente.Nella nota integrativa si deve dare informazione sull’operazione (ossia aumento del capitalee modalita, azioni o quote gratuite assegnate, modalita di iscrizione in bilancio).Nel caso di aumenti a pagamento del capitale della partecipata, il diritto di opzione pagatodeve essere rilevato in contabilita e in bilancio al costo di acquisto.Il principio OIC 21 par. 30 prevede che se il diritto di opzione scade senza essere esercitato si

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deve valutare se la diluizione della partecipazione che ne deriva genera una perdita dure-vole di valore che deve essere rilevata. L’assegnazione del diritto di opzione non e un ricavoper il percipiente che solo al momento della vendita del diritto puo rilevare il ricavo rea-lizzato.Nessun addebito o accredito va effettuato al conto economico nel caso di conversione inazioni di obbligazioni convertibili.

Esempio

Si ipotizzi che la societa ALFA effettui a pagamento un aumento di capitale sociale che passa da 40.000.000 a50.000.000 mediante l’emissione alla pari di n. 10.000 di azioni con regolare godimento aventi valore nominale di E1.000; la quotazione dei titoli corrisponde a E 9.000. La societa non indica il rapporto di offerta che e cosı calcolato:� 10.000.000 : 40.000.000 = 1/4Il valore teorico delle azioni dopo l’aumento di capitale sociale e cosı calcolato (dal punto di vista del soggetto giaazionista della societa):� [(9.000 � 4) + (1.000 � 1)]/(4+1) = E 7.400Quindi il valore teorico del diritto di opzione ammontera a:� E 9.000 – E 7.400 = E 1.600Nella realta il valore teorico e influenzato anche dalle quotazioni di mercato per la contrapposizione della relativadomanda ed offerta.La cessione del diritto di opzione comporta per il socio un parziale disinvestimento della propria partecipazione;tale operazione e possibile unicamente se esiste la delibera di un aumento di capitale sociale a pagamentofissante il prezzo di emissione delle nuove azioni ad un livello minore rispetto al valore di mercato. Viceversa,se il diritto d’opzione ha un valore superiore a E 1600, e piu conveniente acquistare le azioni sul mercatopiuttosto che sottoscrivere quelle di nuova emissione.Nel caso in cui il soggetto interessato all’acquisto delle azioni di nuova emissione si trovi di fronte all’alternativa direperirle sul mercato o con acquisto dei diritti di opzione, non si puo tralasciare un’analisi comparata.Infatti ipotizzando il caso in cui il rapporto di offerta sia mantenuto a 1:4, con la sottoscrizione dell’aumento, sipaghera E 1.000 per ogni azione avente un valore di E 7.400:7.400 – 1.000 = 6.4006.400 : 4 = 1.600Se il diritto di opzione ha un valore di mercato inferiore a E 1.600 conviene acquistare n. 4 diritti di opzione persottoscrivere nuove azioni.Se invece il diritto di opzione ha un valore superiore a E 1.600 conviene acquistare le azioni sul mercato.

b. Perdite durevoli di valore

Perdita durevole di valore Per le partecipazioni immobilizzate, cioe compresetra le immobilizzazioni finanziarie dello stato patrimoniale (sottogruppo B.III), l’art. 2426 n. 3c.c. dispone che il costo non puo essere mantenuto in bilancio qualora, alla data di chiusuradell’esercizio l’immobilizzazione risulti durevolmente di valore inferiore.La legge non da spiegazioni sul concetto di «durevolmente» e di «perdita di valore». Ilprincipio contabile OIC 21 par. 31 chiarisce che la perdita durevole di valore e determinataconfrontando il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recu-perabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia dellapartecipante.Le ragioni che possono indurre a svalutare una partecipazione per perdita duratura di valoredevono essere legate, non tanto alle perdite di esercizio sostenute, temporanee o riferite adepisodi sporadici, ma piuttosto a perdite che intaccano la consistenza patrimoniale dellapartecipata. Generalmente una perdita di esercizio significativa e accompagnata da situa-zioni negative interne all’impresa (ad esempio, eccesso di costi fissi rispetto al volume diaffari, obsolescenza degli impianti, struttura finanziaria squilibrata, perdite operative, ecc.)oppure esterne (ad esempio, crisi del settore in cui l’impresa opera, ribasso dei prezzi divendita, leggi che influenzano negativamente la redditivita, ecc.). Affinche la perdita vengaqualificata come durevole, si deve presumere che tali circostanze, interne od esterne, per-mangano per un arco temporale non breve. In questo senso il principio contabile n. 21 par. 38chiarisce che «Una perdita di valore e durevole quando fondatamente non si prevede che leragioni che l’hanno causata possono essere rimosse in un breve arco temporale, cioe in unperiodo cosı breve da permettere di formulare previsioni attendibili e basate su fatti obiettivie ragionevolmente riscontrabili. Se invece la partecipata ha predisposto piani e programmitesi al recupero delle condizioni di equilibrio economico-finanziario, con caratteristiche tali

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da far fondatamente ritenere che la perdita di valore della partecipazione abbia caratterecontingente, questa puo definirsi non durevole».E necessario, peraltro, che tali piani e programmi siano concreti, risultino da deliberazionidegli organi societari, siano attuabili nel breve periodo, siano sufficientemente chiari dapoter capire che i benefici saranno ottenuti effettivamente e che sia definito in modoesplicito il tempo entro cui il recupero dell’equilibrio economico sia atteso.In ogni caso, la discrezionalita degli amministratori nelle valutazioni della perdita durevoledi valore deve essere caratterizzata dal principio della prudenza.E possibile inoltre trarre giudizi in merito alla perdita durevole di valore quando l’avviamento

pagato in sede di acquisizione di azienda presenta un valore minore o, addirittura, si eazzerato.Per quanto riguarda la quantificazione della svalutazione per perdita durevole di valore, ilprincipio contabile OIC 21 non fa distinzioni tra partecipazioni quotate e non quotate.Quando si manifesta la necessita di effettuare una svalutazione per perdita durevole divalore il valore di iscrizione in bilancio e ridotto al valore recuperabile (OIC 21 par. 40).

Perdite delle societa partecipate Qualora un’impresa abbia partecipazioni insocieta controllate comprese nelle immobilizzazioni (valutate al costo) relative a societa cheregistrano perdite, e possibile che la controllante effettui un accantonamento in un fondorischi, qualora abbia l’intenzione o l’obbligo di coprire tali perdite per la quota di pertinen-za. Qualora le perdite della controllata siano invece indicatore certo di una perdita durevoledi valore e necessario procedere alla riduzione di valore rispetto al costo della partecipa-zione imputando una svalutazione per rettifica di valore.Nel caso in cui la tipologia dell’impegno evidenzi un onere a carico della controllanteavente natura di debito, esso dovra essere riflesso nel bilancio tra i debiti del passivo distato patrimoniale. Tali disposizioni sono contenute nel principio contabile OIC 31 relativo aifondi per rischi e oneri.La valutazione della partecipazione rimane immutata, mentre la quota di perdita di compe-tenza va riflessa nel conto economico alla voce B.12 accantonamenti per rischi. Il fondocopertura perdite si classifica nello stato patrimoniale alla voce B.4 del passivo altri fondi peroneri e rischi.

Precisazione: Queste classificazioni devono essere utilizzate esclusivamente quando la passivita rilevata hala natura di debito. Se si tratta invece di una rettifica di valore di un’attivita finanziaria la classificazione nelconto economico e nella voce D.19 (OIC 12.99).

Impairment test - casi pratici Nel caso di partecipazioni controllate e collegatedetenute al fine di investimento duraturo, classificate nello stato patrimoniale tra le immo-bilizzazioni finanziarie e valutate con il metodo del costo, gli amministratori che redigono ilbilancio sono tenuti ad effettuare una valutazione critica delle partecipazioni per compren-dere se esistono motivi che possano far supporre una perdita di valore delle partecipazionistesse. In sostanza si tratta di determinare il valore recuperabile della partecipazione ossia, inaltre parole, determinare il maggiore tra il valore in uso e il presumibile valore realizzabiletramite alienazione.

Precisazione: Lo IAS 36 «Impairment of asset» precisa che un’impresa deve valutare, a ogni data di chiusuradel bilancio di esercizio, se si sono verificate le condizioni affinche sia presumibile che un’attivita potrebbeessere svalutata per una perdita di valore. Se alcuni indicatori fanno presumere che potrebbe esistere unaperdita di valore su un’attivita, l’impresa deve stimare il valore recuperabile dell’attivita stessa. Secondo lo IAS36 le condizioni che possono indicare una perdita di valore possono ricondursi a fonti esterne, come adesempio se il valore di mercato dell’attivita ha subito una forte riduzione, se durante il periodo si sono verificatisignificativi cambiamenti nella tecnologia, nel mercato, nella legislazione, nell’ambiente economico con effettinegativi per l’impresa, oppure se ad esempio il valore contabile dell’attivita e superiore alle quotazioni di borsa.Lo IAS 36 suggerisce anche di esaminare fonti interne che riguardano, nel caso di una partecipazione, l’evi-denza contabile che i risultati economici di un’attivita sono o saranno peggiori rispetto alle aspettative, e cioe:� i flussi di cassa relativi alla acquisizione dell’attivita, o i costi relativi all’utilizzo e manutenzione dell’attivitastessa sono molto piu alti rispetto al budget;� i flussi di cassa netti, o i risultati operativi derivanti dall’attivita sono peggiori rispetto ai budget;� si verifica un declino del budget dei flussi di cassa netti o dei risultati operativi di un’attivita, oppure aumentail budget delle perdite operative;� esistono perdite operative oppure flussi di cassa negativi quando gli importi dell’esercizio sono sommati agliimporti degli esercizi successivi.

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da far fondatamente ritenere che la perdita di valore della partecipazione abbia caratterecontingente, questa puo definirsi non durevole».E necessario, peraltro, che tali piani e programmi siano concreti, risultino da deliberazionidegli organi societari, siano attuabili nel breve periodo, siano sufficientemente chiari dapoter capire che i benefici saranno ottenuti effettivamente e che sia definito in modoesplicito il tempo entro cui il recupero dell’equilibrio economico sia atteso.In ogni caso, la discrezionalita degli amministratori nelle valutazioni della perdita durevoledi valore deve essere caratterizzata dal principio della prudenza.E possibile inoltre trarre giudizi in merito alla perdita durevole di valore quando l’avviamento

pagato in sede di acquisizione di azienda presenta un valore minore o, addirittura, si eazzerato.Per quanto riguarda la quantificazione della svalutazione per perdita durevole di valore, ilprincipio contabile OIC 21 non fa distinzioni tra partecipazioni quotate e non quotate.Quando si manifesta la necessita di effettuare una svalutazione per perdita durevole divalore il valore di iscrizione in bilancio e ridotto al valore recuperabile (OIC 21 par. 40).

Perdite delle societa partecipate Qualora un’impresa abbia partecipazioni insocieta controllate comprese nelle immobilizzazioni (valutate al costo) relative a societa cheregistrano perdite, e possibile che la controllante effettui un accantonamento in un fondorischi, qualora abbia l’intenzione o l’obbligo di coprire tali perdite per la quota di pertinen-za. Qualora le perdite della controllata siano invece indicatore certo di una perdita durevoledi valore e necessario procedere alla riduzione di valore rispetto al costo della partecipa-zione imputando una svalutazione per rettifica di valore.Nel caso in cui la tipologia dell’impegno evidenzi un onere a carico della controllanteavente natura di debito, esso dovra essere riflesso nel bilancio tra i debiti del passivo distato patrimoniale. Tali disposizioni sono contenute nel principio contabile OIC 31 relativo aifondi per rischi e oneri.La valutazione della partecipazione rimane immutata, mentre la quota di perdita di compe-tenza va riflessa nel conto economico alla voce B.12 accantonamenti per rischi. Il fondocopertura perdite si classifica nello stato patrimoniale alla voce B.4 del passivo altri fondi peroneri e rischi.

Precisazione: Queste classificazioni devono essere utilizzate esclusivamente quando la passivita rilevata hala natura di debito. Se si tratta invece di una rettifica di valore di un’attivita finanziaria la classificazione nelconto economico e nella voce D.19 (OIC 12.99).

Impairment test - casi pratici Nel caso di partecipazioni controllate e collegatedetenute al fine di investimento duraturo, classificate nello stato patrimoniale tra le immo-bilizzazioni finanziarie e valutate con il metodo del costo, gli amministratori che redigono ilbilancio sono tenuti ad effettuare una valutazione critica delle partecipazioni per compren-dere se esistono motivi che possano far supporre una perdita di valore delle partecipazionistesse. In sostanza si tratta di determinare il valore recuperabile della partecipazione ossia, inaltre parole, determinare il maggiore tra il valore in uso e il presumibile valore realizzabiletramite alienazione.

Precisazione: Lo IAS 36 «Impairment of asset» precisa che un’impresa deve valutare, a ogni data di chiusuradel bilancio di esercizio, se si sono verificate le condizioni affinche sia presumibile che un’attivita potrebbeessere svalutata per una perdita di valore. Se alcuni indicatori fanno presumere che potrebbe esistere unaperdita di valore su un’attivita, l’impresa deve stimare il valore recuperabile dell’attivita stessa. Secondo lo IAS36 le condizioni che possono indicare una perdita di valore possono ricondursi a fonti esterne, come adesempio se il valore di mercato dell’attivita ha subito una forte riduzione, se durante il periodo si sono verificatisignificativi cambiamenti nella tecnologia, nel mercato, nella legislazione, nell’ambiente economico con effettinegativi per l’impresa, oppure se ad esempio il valore contabile dell’attivita e superiore alle quotazioni di borsa.Lo IAS 36 suggerisce anche di esaminare fonti interne che riguardano, nel caso di una partecipazione, l’evi-denza contabile che i risultati economici di un’attivita sono o saranno peggiori rispetto alle aspettative, e cioe:� i flussi di cassa relativi alla acquisizione dell’attivita, o i costi relativi all’utilizzo e manutenzione dell’attivitastessa sono molto piu alti rispetto al budget;� i flussi di cassa netti, o i risultati operativi derivanti dall’attivita sono peggiori rispetto ai budget;� si verifica un declino del budget dei flussi di cassa netti o dei risultati operativi di un’attivita, oppure aumentail budget delle perdite operative;� esistono perdite operative oppure flussi di cassa negativi quando gli importi dell’esercizio sono sommati agliimporti degli esercizi successivi.

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da far fondatamente ritenere che la perdita di valore della partecipazione abbia caratterecontingente, questa puo definirsi non durevole».E necessario, peraltro, che tali piani e programmi siano concreti, risultino da deliberazionidegli organi societari, siano attuabili nel breve periodo, siano sufficientemente chiari dapoter capire che i benefici saranno ottenuti effettivamente e che sia definito in modoesplicito il tempo entro cui il recupero dell’equilibrio economico sia atteso.In ogni caso, la discrezionalita degli amministratori nelle valutazioni della perdita durevoledi valore deve essere caratterizzata dal principio della prudenza.E possibile inoltre trarre giudizi in merito alla perdita durevole di valore quando l’avviamento

pagato in sede di acquisizione di azienda presenta un valore minore o, addirittura, si eazzerato.Per quanto riguarda la quantificazione della svalutazione per perdita durevole di valore, ilprincipio contabile OIC 21 non fa distinzioni tra partecipazioni quotate e non quotate.Quando si manifesta la necessita di effettuare una svalutazione per perdita durevole divalore il valore di iscrizione in bilancio e ridotto al valore recuperabile (OIC 21 par. 40).

Perdite delle societa partecipate Qualora un’impresa abbia partecipazioni insocieta controllate comprese nelle immobilizzazioni (valutate al costo) relative a societa cheregistrano perdite, e possibile che la controllante effettui un accantonamento in un fondorischi, qualora abbia l’intenzione o l’obbligo di coprire tali perdite per la quota di pertinen-za. Qualora le perdite della controllata siano invece indicatore certo di una perdita durevoledi valore e necessario procedere alla riduzione di valore rispetto al costo della partecipa-zione imputando una svalutazione per rettifica di valore.Nel caso in cui la tipologia dell’impegno evidenzi un onere a carico della controllanteavente natura di debito, esso dovra essere riflesso nel bilancio tra i debiti del passivo distato patrimoniale. Tali disposizioni sono contenute nel principio contabile OIC 31 relativo aifondi per rischi e oneri.La valutazione della partecipazione rimane immutata, mentre la quota di perdita di compe-tenza va riflessa nel conto economico alla voce B.12 accantonamenti per rischi. Il fondocopertura perdite si classifica nello stato patrimoniale alla voce B.4 del passivo altri fondi peroneri e rischi.

Precisazione: Queste classificazioni devono essere utilizzate esclusivamente quando la passivita rilevata hala natura di debito. Se si tratta invece di una rettifica di valore di un’attivita finanziaria la classificazione nelconto economico e nella voce D.19 (OIC 12.99).

Impairment test - casi pratici Nel caso di partecipazioni controllate e collegatedetenute al fine di investimento duraturo, classificate nello stato patrimoniale tra le immo-bilizzazioni finanziarie e valutate con il metodo del costo, gli amministratori che redigono ilbilancio sono tenuti ad effettuare una valutazione critica delle partecipazioni per compren-dere se esistono motivi che possano far supporre una perdita di valore delle partecipazionistesse. In sostanza si tratta di determinare il valore recuperabile della partecipazione ossia, inaltre parole, determinare il maggiore tra il valore in uso e il presumibile valore realizzabiletramite alienazione.

Precisazione: Lo IAS 36 «Impairment of asset» precisa che un’impresa deve valutare, a ogni data di chiusuradel bilancio di esercizio, se si sono verificate le condizioni affinche sia presumibile che un’attivita potrebbeessere svalutata per una perdita di valore. Se alcuni indicatori fanno presumere che potrebbe esistere unaperdita di valore su un’attivita, l’impresa deve stimare il valore recuperabile dell’attivita stessa. Secondo lo IAS36 le condizioni che possono indicare una perdita di valore possono ricondursi a fonti esterne, come adesempio se il valore di mercato dell’attivita ha subito una forte riduzione, se durante il periodo si sono verificatisignificativi cambiamenti nella tecnologia, nel mercato, nella legislazione, nell’ambiente economico con effettinegativi per l’impresa, oppure se ad esempio il valore contabile dell’attivita e superiore alle quotazioni di borsa.Lo IAS 36 suggerisce anche di esaminare fonti interne che riguardano, nel caso di una partecipazione, l’evi-denza contabile che i risultati economici di un’attivita sono o saranno peggiori rispetto alle aspettative, e cioe:� i flussi di cassa relativi alla acquisizione dell’attivita, o i costi relativi all’utilizzo e manutenzione dell’attivitastessa sono molto piu alti rispetto al budget;� i flussi di cassa netti, o i risultati operativi derivanti dall’attivita sono peggiori rispetto ai budget;� si verifica un declino del budget dei flussi di cassa netti o dei risultati operativi di un’attivita, oppure aumentail budget delle perdite operative;� esistono perdite operative oppure flussi di cassa negativi quando gli importi dell’esercizio sono sommati agliimporti degli esercizi successivi.

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da far fondatamente ritenere che la perdita di valore della partecipazione abbia caratterecontingente, questa puo definirsi non durevole».E necessario, peraltro, che tali piani e programmi siano concreti, risultino da deliberazionidegli organi societari, siano attuabili nel breve periodo, siano sufficientemente chiari dapoter capire che i benefici saranno ottenuti effettivamente e che sia definito in modoesplicito il tempo entro cui il recupero dell’equilibrio economico sia atteso.In ogni caso, la discrezionalita degli amministratori nelle valutazioni della perdita durevoledi valore deve essere caratterizzata dal principio della prudenza.E possibile inoltre trarre giudizi in merito alla perdita durevole di valore quando l’avviamento

pagato in sede di acquisizione di azienda presenta un valore minore o, addirittura, si eazzerato.Per quanto riguarda la quantificazione della svalutazione per perdita durevole di valore, ilprincipio contabile OIC 21 non fa distinzioni tra partecipazioni quotate e non quotate.Quando si manifesta la necessita di effettuare una svalutazione per perdita durevole divalore il valore di iscrizione in bilancio e ridotto al valore recuperabile (OIC 21 par. 40).

Perdite delle societa partecipate Qualora un’impresa abbia partecipazioni insocieta controllate comprese nelle immobilizzazioni (valutate al costo) relative a societa cheregistrano perdite, e possibile che la controllante effettui un accantonamento in un fondorischi, qualora abbia l’intenzione o l’obbligo di coprire tali perdite per la quota di pertinen-za. Qualora le perdite della controllata siano invece indicatore certo di una perdita durevoledi valore e necessario procedere alla riduzione di valore rispetto al costo della partecipa-zione imputando una svalutazione per rettifica di valore.Nel caso in cui la tipologia dell’impegno evidenzi un onere a carico della controllanteavente natura di debito, esso dovra essere riflesso nel bilancio tra i debiti del passivo distato patrimoniale. Tali disposizioni sono contenute nel principio contabile OIC 31 relativo aifondi per rischi e oneri.La valutazione della partecipazione rimane immutata, mentre la quota di perdita di compe-tenza va riflessa nel conto economico alla voce B.12 accantonamenti per rischi. Il fondocopertura perdite si classifica nello stato patrimoniale alla voce B.4 del passivo altri fondi peroneri e rischi.

Precisazione: Queste classificazioni devono essere utilizzate esclusivamente quando la passivita rilevata hala natura di debito. Se si tratta invece di una rettifica di valore di un’attivita finanziaria la classificazione nelconto economico e nella voce D.19 (OIC 12.99).

Impairment test - casi pratici Nel caso di partecipazioni controllate e collegatedetenute al fine di investimento duraturo, classificate nello stato patrimoniale tra le immo-bilizzazioni finanziarie e valutate con il metodo del costo, gli amministratori che redigono ilbilancio sono tenuti ad effettuare una valutazione critica delle partecipazioni per compren-dere se esistono motivi che possano far supporre una perdita di valore delle partecipazionistesse. In sostanza si tratta di determinare il valore recuperabile della partecipazione ossia, inaltre parole, determinare il maggiore tra il valore in uso e il presumibile valore realizzabiletramite alienazione.

Precisazione: Lo IAS 36 «Impairment of asset» precisa che un’impresa deve valutare, a ogni data di chiusuradel bilancio di esercizio, se si sono verificate le condizioni affinche sia presumibile che un’attivita potrebbeessere svalutata per una perdita di valore. Se alcuni indicatori fanno presumere che potrebbe esistere unaperdita di valore su un’attivita, l’impresa deve stimare il valore recuperabile dell’attivita stessa. Secondo lo IAS36 le condizioni che possono indicare una perdita di valore possono ricondursi a fonti esterne, come adesempio se il valore di mercato dell’attivita ha subito una forte riduzione, se durante il periodo si sono verificatisignificativi cambiamenti nella tecnologia, nel mercato, nella legislazione, nell’ambiente economico con effettinegativi per l’impresa, oppure se ad esempio il valore contabile dell’attivita e superiore alle quotazioni di borsa.Lo IAS 36 suggerisce anche di esaminare fonti interne che riguardano, nel caso di una partecipazione, l’evi-denza contabile che i risultati economici di un’attivita sono o saranno peggiori rispetto alle aspettative, e cioe:� i flussi di cassa relativi alla acquisizione dell’attivita, o i costi relativi all’utilizzo e manutenzione dell’attivitastessa sono molto piu alti rispetto al budget;� i flussi di cassa netti, o i risultati operativi derivanti dall’attivita sono peggiori rispetto ai budget;� si verifica un declino del budget dei flussi di cassa netti o dei risultati operativi di un’attivita, oppure aumentail budget delle perdite operative;� esistono perdite operative oppure flussi di cassa negativi quando gli importi dell’esercizio sono sommati agliimporti degli esercizi successivi.

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Page 20: dell’opera93.46.214.246/.../pdf/Contabile_2018_Estratto_Memento.pdfRealizzato dagli esperti di PwC, il volume espone con un approccio pratico la disciplina contabile delle imprese

— acquisizione pro-soluto dei crediti da parte del cessionario/emittente, societa veicolocostituita ai sensi della legge 130/99 ed emissione da parte di quest’ultima di «notes» carat-terizzati da un diverso grado di rimborsabilita, al fine di reperire mezzi finanziari;— sottoscrizione di senior notes e mezzanine notes, da parte di intermediari collocatori;— sottoscrizione di junior notes da parte dell’originator, quale garanzia limitata con funzio-ne rafforzativa delle garanzie rappresentate dai crediti ceduti.

III. Misurazioni successive

L’OIC 19 stabilisce che, in generale, il costo ammortizzato si applica a tutti i debiti classificatinelle voci da D1 a D14 del passivo dello stato patrimoniale.

Precisazione: L’OIC 19 stabilisce tuttavia che Il criterio del costo ammortizzato puo non essere applicato aidebiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice civile. L’Organismo Italiano diContabilita presume che gli effetti sono irrilevanti se i debiti:— sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi),— se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono discarso rilievo rispetto al valore nominale.

In questi casi i debiti sono esposti al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degliabbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Nel caso di prestiti obbligazionari,gli aggi di emissione sono rilevati tra i risconti passivi nella classe E del passivo dello statopatrimoniale e i disaggi di emissione sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell’attivodello stato patrimoniale. I costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti,quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva su finanziamenti a mediotermine, gli oneri di perizia dell’immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziaried eventuali altri costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe Ddell’attivo dello stato patrimoniale.

A. Debiti iscritti al costo ammortizzato

Aspetti generali Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei debiti valutati al costoammortizzato e pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesseeffettivo.L’OIC 19 precisa che il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazioneiniziale, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio e ilseguente:a) determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesseeffettivo sul valore contabile del debito all’inizio dell’esercizio, o alla piu recente data dirilevazione iniziale;b) aggiungere l’ammontare degli interessi cosı ottenuto al precedente valore contabile deldebito; c) sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.

Tasso di interesse Generalmente il TIR (tasso di interesse effettivo) determinato insede di rilevazione iniziale non e successivamente ricalcolato ed e applicato fino all’estin-zione del debito.A partire dalla versione 2016 dell’OIC 19 viene data rilevanza, oltre al tasso effettivo, anche iltasso desumibile dalle condizioni contrattuali, cioe il tasso che prende in considerazione tutti iflussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati eogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito), senza considerare i costidi transazione. Se questo tasso di discosta in modo significativo dai tassi di mercato occorreprocedere con l’attualizzazione del debito al momento della rilevazione iniziale.

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— acquisizione pro-soluto dei crediti da parte del cessionario/emittente, societa veicolocostituita ai sensi della legge 130/99 ed emissione da parte di quest’ultima di «notes» carat-terizzati da un diverso grado di rimborsabilita, al fine di reperire mezzi finanziari;— sottoscrizione di senior notes e mezzanine notes, da parte di intermediari collocatori;— sottoscrizione di junior notes da parte dell’originator, quale garanzia limitata con funzio-ne rafforzativa delle garanzie rappresentate dai crediti ceduti.

III. Misurazioni successive

L’OIC 19 stabilisce che, in generale, il costo ammortizzato si applica a tutti i debiti classificatinelle voci da D1 a D14 del passivo dello stato patrimoniale.

Precisazione: L’OIC 19 stabilisce tuttavia che Il criterio del costo ammortizzato puo non essere applicato aidebiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice civile. L’Organismo Italiano diContabilita presume che gli effetti sono irrilevanti se i debiti:— sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi),— se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono discarso rilievo rispetto al valore nominale.

In questi casi i debiti sono esposti al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degliabbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Nel caso di prestiti obbligazionari,gli aggi di emissione sono rilevati tra i risconti passivi nella classe E del passivo dello statopatrimoniale e i disaggi di emissione sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell’attivodello stato patrimoniale. I costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti,quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva su finanziamenti a mediotermine, gli oneri di perizia dell’immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziaried eventuali altri costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe Ddell’attivo dello stato patrimoniale.

A. Debiti iscritti al costo ammortizzato

Aspetti generali Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei debiti valutati al costoammortizzato e pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesseeffettivo.L’OIC 19 precisa che il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazioneiniziale, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio e ilseguente:a) determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesseeffettivo sul valore contabile del debito all’inizio dell’esercizio, o alla piu recente data dirilevazione iniziale;b) aggiungere l’ammontare degli interessi cosı ottenuto al precedente valore contabile deldebito; c) sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.

Tasso di interesse Generalmente il TIR (tasso di interesse effettivo) determinato insede di rilevazione iniziale non e successivamente ricalcolato ed e applicato fino all’estin-zione del debito.A partire dalla versione 2016 dell’OIC 19 viene data rilevanza, oltre al tasso effettivo, anche iltasso desumibile dalle condizioni contrattuali, cioe il tasso che prende in considerazione tutti iflussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati eogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito), senza considerare i costidi transazione. Se questo tasso di discosta in modo significativo dai tassi di mercato occorreprocedere con l’attualizzazione del debito al momento della rilevazione iniziale.

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772 LIQUIDITA, CREDITI E DEBITI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre

Se il tasso di interesse nominale del prestito e variabile, invece, e necessario il ricalcolo, condecorrenza dalla data in cui lo stesso e stato rilevato in base al contratto.Quando il tasso di interesse nominale contrattuale e variabile e parametrato ai tassi dimercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazionidei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo e ricalcolato con decorrenzadalla data in cui lo stesso e stato rilevato in base al contratto. Non occorre ricalcolare il tassodi interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modoprestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazionilegate a parametri di mercato; 15 puo essere il caso delle clausole contrattuali di «step-up» odi «step-down» che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interessenominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell’8% dal terzoanno e fino alla data di scadenza).

Rimborso anticipato Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la societa rivedele proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il debito sara rimborsato anti-cipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito perriflettere i rideterminati flussi finanziari stimati.La societa ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussifinanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolatoin sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alladata di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabilealla stessa data e rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.Nel caso di estinzione anticipata di un debito a condizioni o in tempi non previsti nell’am-bito della stima dei flussi finanziari futuri, la differenza tra il valore contabile residuo deldebito al momento dell’estinzione anticipata e l’esborso di disponibilita liquide e rilevata nelconto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari. Cio si applica anche nel caso diestinzione anticipata di un prestito obbligazionario.

Esempio La societa X ha in corso un finanziamento di 1 milione di euro, ottenutonell’esercizio X0 al tasso del 2% annuo con pagamento degli interessi al 31 dicembreposticipati, e il rimborso del capitale e previsto al 31/12/X4. Al momento della erogazionedel prestito la societa aveva sostenuto spese di istruttoria per 20.000 euro e il TIR iniziale (chein questo caso e in linea con le condizioni di mercato) era pari al 2,4296%.Alla chiusura dell’esercizio X2 la societa decide di rimborsare anticipatamente il prestito il31 dicembre 20X3.La tavola del costo ammortizzato e la seguente:

Tavola 33032 - Costo ammortizzato

AnnoValore contabile

del debito all’iniziodell’esercizio

Interessi passivicalcolati al tasso diinteresse effettivo

Flussi finanziari inuscita per cedoleinteressi passivi

Valore contabiledel debito alla fine

dell’esercizio

a b = a � 2,496% c d = a + b + c

20X0 980.000 23.810 (20.000) 983.810

20X1 983.810 23.900 (20.000) 987.710

20X2 987.710 24.000 (20.000) 991.710

20X3 991.710 24.100 (20.000) 996.810

20X4 996.810 24.190 (1.020.000) —

Soluzione La societa deve rideterminare i flussi finanziari futuri e attualizzarli al tasso diinteresse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale per trovare il valore contabile deldebito da iscrivere in bilancio al 31 dicembre 20X2. Alla chiusura dell’esercizio 20X2 il valoredi iscrizione del debito e calcolato come valore attuale dei rideterminati flussi finanziarifuturi come segue:1.020 / (1,024296)1 = 995,81Il valore contabile del debito al 31 dicembre 20X2, prima della contabilizzazione degli effetti

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Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre LIQUIDITA, CREDITI E DEBITI 773

Se il tasso di interesse nominale del prestito e variabile, invece, e necessario il ricalcolo, condecorrenza dalla data in cui lo stesso e stato rilevato in base al contratto.Quando il tasso di interesse nominale contrattuale e variabile e parametrato ai tassi dimercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazionidei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo e ricalcolato con decorrenzadalla data in cui lo stesso e stato rilevato in base al contratto. Non occorre ricalcolare il tassodi interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modoprestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazionilegate a parametri di mercato; 15 puo essere il caso delle clausole contrattuali di «step-up» odi «step-down» che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interessenominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell’8% dal terzoanno e fino alla data di scadenza).

Rimborso anticipato Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la societa rivedele proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il debito sara rimborsato anti-cipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito perriflettere i rideterminati flussi finanziari stimati.La societa ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussifinanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolatoin sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alladata di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabilealla stessa data e rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.Nel caso di estinzione anticipata di un debito a condizioni o in tempi non previsti nell’am-bito della stima dei flussi finanziari futuri, la differenza tra il valore contabile residuo deldebito al momento dell’estinzione anticipata e l’esborso di disponibilita liquide e rilevata nelconto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari. Cio si applica anche nel caso diestinzione anticipata di un prestito obbligazionario.

Esempio La societa X ha in corso un finanziamento di 1 milione di euro, ottenutonell’esercizio X0 al tasso del 2% annuo con pagamento degli interessi al 31 dicembreposticipati, e il rimborso del capitale e previsto al 31/12/X4. Al momento della erogazionedel prestito la societa aveva sostenuto spese di istruttoria per 20.000 euro e il TIR iniziale (chein questo caso e in linea con le condizioni di mercato) era pari al 2,4296%.Alla chiusura dell’esercizio X2 la societa decide di rimborsare anticipatamente il prestito il31 dicembre 20X3.La tavola del costo ammortizzato e la seguente:

Tavola 33032 - Costo ammortizzato

AnnoValore contabile

del debito all’iniziodell’esercizio

Interessi passivicalcolati al tasso diinteresse effettivo

Flussi finanziari inuscita per cedoleinteressi passivi

Valore contabiledel debito alla fine

dell’esercizio

a b = a � 2,496% c d = a + b + c

20X0 980.000 23.810 (20.000) 983.810

20X1 983.810 23.900 (20.000) 987.710

20X2 987.710 24.000 (20.000) 991.710

20X3 991.710 24.100 (20.000) 996.810

20X4 996.810 24.190 (1.020.000) —

Soluzione La societa deve rideterminare i flussi finanziari futuri e attualizzarli al tasso diinteresse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale per trovare il valore contabile deldebito da iscrivere in bilancio al 31 dicembre 20X2. Alla chiusura dell’esercizio 20X2 il valoredi iscrizione del debito e calcolato come valore attuale dei rideterminati flussi finanziarifuturi come segue:1.020 / (1,024296)1 = 995,81Il valore contabile del debito al 31 dicembre 20X2, prima della contabilizzazione degli effetti

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(omissis)

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della rideterminazione dei flussi finanziari futuri, e pari a E 991,71 (si veda tabella prece-dente). La differenza di E 4,10 tra il valore attuale rideterminato del debito alla data direvisione della stima dei flussi finanziari futuri (E 995,81) e il suo precedente valore conta-bile alla stessa data (E 991,71) e rilevata a conto economico negli oneri finanziari a frontedell’incremento del valore contabile del debito.In tal caso nell’esercizio 20X2 la rappresentazione di bilancio muta come illustrato nellaseguente tabella:

Tavola 33034 - Costo ammortizzato rideterminato

Anno

Valore contabiledel debitoall’inizio

dell’esercizio

Interessi passivicalcolati al tasso

di interesseeffettivo

Flussi finanziariin uscita per

cedole interessipassivi

Rettifica delvalore contabileper rimborsoanticipato

Valore contabiledel debito alla

fine dell’esercizio

a b = a � 2,496% c d = a + b + c

20X0 980.000 23.810 (20.000) 983.810

20X1 983.810 23.900 (20.000) 987.710

20X2 987,710 24.000 (20.000) 4,10 996,810

20X3 995,81 24.190 (1.020.000) 0

20X4 - - - - -

Sconti e abbuoni Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio perpagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al computo del costo ammortizzatoperche non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del debito, sono rilevati almomento del pagamento come proventi di natura finanziaria.

Violazione di una clausola contrattuale Nel caso in cui la societa violi unaclausola contrattuale (covenants) prevista per un debito a lungo termine entro la data diriferimento del bilancio l’OIC 19 stabilisce che si deve classificare il debito a breve termine.Infatti la conseguenza contrattuale della violazione dei covenants e che il debito diventaimmediatamente esigibile.La classificazione a breve termine puo essere evitata solo se tra la data di chiusura dell’e-sercizio e prima della data di formazione del bilancio, intervengano nuovi accordi contrat-tuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine.L’OIC 19 precisa inoltre che se rilevante, tale evento e illustrato nella nota integrativa secon-do quanto previsto dall’OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Ristrutturazione del debito L’OIC ha emesso in passato il principio contabileOIC 6 «Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio». Il documento tratta essenzial-mente le ristrutturazioni connesse alle difficolta finanziarie del debitore e che comportanoconcessioni da parte del creditore rispetto alle condizioni originarie del contratto. L’OIC 6 ein revisione da parte dell’Organismo Italiano di Contabilita. L’OIC 19 tuttavia stabilisce che,se la ristrutturazione del debito comporta una variazione sostanziale dei termini contrattuali,contabilmente si procede all’eliminazione del debito originario con contestuale rilevazionedi un nuovo debito (par. 73).Generalmente le condizioni contrattuali sono modificate quando la ristrutturazione deldebito e attribuibile in tutto, o in parte, alle difficolta finanziarie del debitore. Le ristruttura-zioni in oggetto sono connesse a istituti previsti dalla legge fallimentare:� concordato preventivo (art. 160 l.f.);� accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis l.f.);� piani di risanamento della posizione debitoria (art. 67 c. 3 l.f.).Contabilmente il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazioneiniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione.La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito (in base al costo ammor-tizzato) meno il valore contabile del debito originario alla data di estinzione costituisce un

utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari. I costi

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774 LIQUIDITA, CREDITI E DEBITI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre

della rideterminazione dei flussi finanziari futuri, e pari a E 991,71 (si veda tabella prece-dente). La differenza di E 4,10 tra il valore attuale rideterminato del debito alla data direvisione della stima dei flussi finanziari futuri (E 995,81) e il suo precedente valore conta-bile alla stessa data (E 991,71) e rilevata a conto economico negli oneri finanziari a frontedell’incremento del valore contabile del debito.In tal caso nell’esercizio 20X2 la rappresentazione di bilancio muta come illustrato nellaseguente tabella:

Tavola 33034 - Costo ammortizzato rideterminato

Anno

Valore contabiledel debitoall’inizio

dell’esercizio

Interessi passivicalcolati al tasso

di interesseeffettivo

Flussi finanziariin uscita per

cedole interessipassivi

Rettifica delvalore contabileper rimborsoanticipato

Valore contabiledel debito alla

fine dell’esercizio

a b = a � 2,496% c d = a + b + c

20X0 980.000 23.810 (20.000) 983.810

20X1 983.810 23.900 (20.000) 987.710

20X2 987,710 24.000 (20.000) 4,10 996,810

20X3 995,81 24.190 (1.020.000) 0

20X4 - - - - -

Sconti e abbuoni Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio perpagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al computo del costo ammortizzatoperche non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del debito, sono rilevati almomento del pagamento come proventi di natura finanziaria.

Violazione di una clausola contrattuale Nel caso in cui la societa violi unaclausola contrattuale (covenants) prevista per un debito a lungo termine entro la data diriferimento del bilancio l’OIC 19 stabilisce che si deve classificare il debito a breve termine.Infatti la conseguenza contrattuale della violazione dei covenants e che il debito diventaimmediatamente esigibile.La classificazione a breve termine puo essere evitata solo se tra la data di chiusura dell’e-sercizio e prima della data di formazione del bilancio, intervengano nuovi accordi contrat-tuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine.L’OIC 19 precisa inoltre che se rilevante, tale evento e illustrato nella nota integrativa secon-do quanto previsto dall’OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Ristrutturazione del debito L’OIC ha emesso in passato il principio contabileOIC 6 «Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio». Il documento tratta essenzial-mente le ristrutturazioni connesse alle difficolta finanziarie del debitore e che comportanoconcessioni da parte del creditore rispetto alle condizioni originarie del contratto. L’OIC 6 ein revisione da parte dell’Organismo Italiano di Contabilita. L’OIC 19 tuttavia stabilisce che,se la ristrutturazione del debito comporta una variazione sostanziale dei termini contrattuali,contabilmente si procede all’eliminazione del debito originario con contestuale rilevazionedi un nuovo debito (par. 73).Generalmente le condizioni contrattuali sono modificate quando la ristrutturazione deldebito e attribuibile in tutto, o in parte, alle difficolta finanziarie del debitore. Le ristruttura-zioni in oggetto sono connesse a istituti previsti dalla legge fallimentare:� concordato preventivo (art. 160 l.f.);� accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis l.f.);� piani di risanamento della posizione debitoria (art. 67 c. 3 l.f.).Contabilmente il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazioneiniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione.La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito (in base al costo ammor-tizzato) meno il valore contabile del debito originario alla data di estinzione costituisce un

utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari. I costi

33050

33060

33065

774 LIQUIDITA, CREDITI E DEBITI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre

Se il tasso di interesse nominale del prestito e variabile, invece, e necessario il ricalcolo, condecorrenza dalla data in cui lo stesso e stato rilevato in base al contratto.Quando il tasso di interesse nominale contrattuale e variabile e parametrato ai tassi dimercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazionidei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo e ricalcolato con decorrenzadalla data in cui lo stesso e stato rilevato in base al contratto. Non occorre ricalcolare il tassodi interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modoprestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazionilegate a parametri di mercato; 15 puo essere il caso delle clausole contrattuali di «step-up» odi «step-down» che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interessenominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell’8% dal terzoanno e fino alla data di scadenza).

Rimborso anticipato Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la societa rivedele proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il debito sara rimborsato anti-cipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito perriflettere i rideterminati flussi finanziari stimati.La societa ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussifinanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolatoin sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alladata di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabilealla stessa data e rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.Nel caso di estinzione anticipata di un debito a condizioni o in tempi non previsti nell’am-bito della stima dei flussi finanziari futuri, la differenza tra il valore contabile residuo deldebito al momento dell’estinzione anticipata e l’esborso di disponibilita liquide e rilevata nelconto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari. Cio si applica anche nel caso diestinzione anticipata di un prestito obbligazionario.

Esempio La societa X ha in corso un finanziamento di 1 milione di euro, ottenutonell’esercizio X0 al tasso del 2% annuo con pagamento degli interessi al 31 dicembreposticipati, e il rimborso del capitale e previsto al 31/12/X4. Al momento della erogazionedel prestito la societa aveva sostenuto spese di istruttoria per 20.000 euro e il TIR iniziale (chein questo caso e in linea con le condizioni di mercato) era pari al 2,4296%.Alla chiusura dell’esercizio X2 la societa decide di rimborsare anticipatamente il prestito il31 dicembre 20X3.La tavola del costo ammortizzato e la seguente:

Tavola 33032 - Costo ammortizzato

AnnoValore contabile

del debito all’iniziodell’esercizio

Interessi passivicalcolati al tasso diinteresse effettivo

Flussi finanziari inuscita per cedoleinteressi passivi

Valore contabiledel debito alla fine

dell’esercizio

a b = a � 2,496% c d = a + b + c

20X0 980.000 23.810 (20.000) 983.810

20X1 983.810 23.900 (20.000) 987.710

20X2 987.710 24.000 (20.000) 991.710

20X3 991.710 24.100 (20.000) 996.810

20X4 996.810 24.190 (1.020.000) —

Soluzione La societa deve rideterminare i flussi finanziari futuri e attualizzarli al tasso diinteresse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale per trovare il valore contabile deldebito da iscrivere in bilancio al 31 dicembre 20X2. Alla chiusura dell’esercizio 20X2 il valoredi iscrizione del debito e calcolato come valore attuale dei rideterminati flussi finanziarifuturi come segue:1.020 / (1,024296)1 = 995,81Il valore contabile del debito al 31 dicembre 20X2, prima della contabilizzazione degli effetti

33030

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33034

Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre LIQUIDITA, CREDITI E DEBITI 773

Se il tasso di interesse nominale del prestito e variabile, invece, e necessario il ricalcolo, condecorrenza dalla data in cui lo stesso e stato rilevato in base al contratto.Quando il tasso di interesse nominale contrattuale e variabile e parametrato ai tassi dimercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazionidei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo e ricalcolato con decorrenzadalla data in cui lo stesso e stato rilevato in base al contratto. Non occorre ricalcolare il tassodi interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modoprestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazionilegate a parametri di mercato; 15 puo essere il caso delle clausole contrattuali di «step-up» odi «step-down» che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interessenominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell’8% dal terzoanno e fino alla data di scadenza).

Rimborso anticipato Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la societa rivedele proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il debito sara rimborsato anti-cipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito perriflettere i rideterminati flussi finanziari stimati.La societa ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussifinanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolatoin sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alladata di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabilealla stessa data e rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.Nel caso di estinzione anticipata di un debito a condizioni o in tempi non previsti nell’am-bito della stima dei flussi finanziari futuri, la differenza tra il valore contabile residuo deldebito al momento dell’estinzione anticipata e l’esborso di disponibilita liquide e rilevata nelconto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari. Cio si applica anche nel caso diestinzione anticipata di un prestito obbligazionario.

Esempio La societa X ha in corso un finanziamento di 1 milione di euro, ottenutonell’esercizio X0 al tasso del 2% annuo con pagamento degli interessi al 31 dicembreposticipati, e il rimborso del capitale e previsto al 31/12/X4. Al momento della erogazionedel prestito la societa aveva sostenuto spese di istruttoria per 20.000 euro e il TIR iniziale (chein questo caso e in linea con le condizioni di mercato) era pari al 2,4296%.Alla chiusura dell’esercizio X2 la societa decide di rimborsare anticipatamente il prestito il31 dicembre 20X3.La tavola del costo ammortizzato e la seguente:

Tavola 33032 - Costo ammortizzato

AnnoValore contabile

del debito all’iniziodell’esercizio

Interessi passivicalcolati al tasso diinteresse effettivo

Flussi finanziari inuscita per cedoleinteressi passivi

Valore contabiledel debito alla fine

dell’esercizio

a b = a � 2,496% c d = a + b + c

20X0 980.000 23.810 (20.000) 983.810

20X1 983.810 23.900 (20.000) 987.710

20X2 987.710 24.000 (20.000) 991.710

20X3 991.710 24.100 (20.000) 996.810

20X4 996.810 24.190 (1.020.000) —

Soluzione La societa deve rideterminare i flussi finanziari futuri e attualizzarli al tasso diinteresse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale per trovare il valore contabile deldebito da iscrivere in bilancio al 31 dicembre 20X2. Alla chiusura dell’esercizio 20X2 il valoredi iscrizione del debito e calcolato come valore attuale dei rideterminati flussi finanziarifuturi come segue:1.020 / (1,024296)1 = 995,81Il valore contabile del debito al 31 dicembre 20X2, prima della contabilizzazione degli effetti

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Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre LIQUIDITA, CREDITI E DEBITI 773© Ed. Francis Lefebvre 21

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di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell’utile o della perdita con-nessa all’eliminazione.Se al contrario non interviene l’eliminazione contabile del debito, si applicano le medesimenorme della revisione delle stime finanziarie future (ad esempio come se il debito avessemodificato semplicemente la data di scadenza). Pertanto in questo caso si rettifica il valorecontabile del debito per riflettere la rideterminazione dei flussi finanziari stimati. Si devepertanto ricalcolare il valore contabile del debito alla data di ristrutturazione attualizzando iflussi finanziari rideterminati al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazioneiniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione dellastima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data e rilevataa conto economico negli oneri o nei proventi finanziari. I costi di transazione sostenutirettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito.La rimodulazione delle scadenze dei pagamenti non incide necessariamente sul valore deldebito e pertanto la rilevazione di proventi e di oneri non deve basarsi sul valore attuale deiflussi di cassa futuri.Nella nota integrativa dovranno essere fornite informazioni approfondite sull’operazione diristrutturazione indicandone le caratteristiche e gli effetti.

Rinegoziazione del debito Per «rinegoziazione del debito» si intendono tutte lemodifiche dei termini contrattuali diverse da quelle che rientrano nelle fattispecie della«ristrutturazione del debito» trattata al n. 33065. Nella rinegoziazione del debito non siverificano contemporaneamente la situazione di difficolta finanziaria e la concessione dalcreditore che provoca un beneficio al debitore e una perdita per il creditore.Le rinegoziazioni possono essere costituite alternativamente da:� spostamento delle scadenze per il debitore in difficolta con onerosita pari o maggiore aquella originaria;� operazioni in cui il debitore non e in difficolta e che possono prevedere la modifica deitermini di rimborso o l’adeguamento dell’onerosita alle piu favorevoli condizioni correntidel mercato.Se la rinegoziazione comporta la variazione del valore capitale del debito l’effetto econo-mico deve essere immediatamente rilevato nel conto economico. L’effetto della variazionein piu o in meno del tasso di interesse viene rilevata nel corso del tempo in base allamaturazione degli interessi stessi. Gli eventuali costi connessi alla rinegoziazione sono rile-vati nel conto economico dell’esercizio di maturazione o sostenimento.

B. Debiti non valutati al costo ammortizzato

La norma di legge consente alle microimprese e alle societa che redigono il bilancio in formaabbreviata di non utilizzare il metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti.

Precisazione: Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile e nelbilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell’art. 2435-ter del codice civile, i debiti possono essere valutatial valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione

Se la societa decide di utilizzare questa facolta i debiti sono iscritti l valore nominale al nettodei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.Inoltre l’OIC 19 stabilisce che con riferimento ai debiti di natura commerciale tipicamente abreve termine e senza significativi costi di transazione, il costo ammortizzato non si applicae, conseguentemente non si introducono cambiamenti rispetto alle precedenti prassi. Perquanto riguarda i debiti di natura finanziaria, possono prodursi effetti per quelli di medio-lungo termine con costi di transazione di importo rilevante oppure senza corresponsione diinteressi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato.

Costi di transazione I costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sonoaddebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazionedegli interessi passivi nominali.

33070

33100

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Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre LIQUIDITA, CREDITI E DEBITI 775

di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell’utile o della perdita con-nessa all’eliminazione.Se al contrario non interviene l’eliminazione contabile del debito, si applicano le medesimenorme della revisione delle stime finanziarie future (ad esempio come se il debito avessemodificato semplicemente la data di scadenza). Pertanto in questo caso si rettifica il valorecontabile del debito per riflettere la rideterminazione dei flussi finanziari stimati. Si devepertanto ricalcolare il valore contabile del debito alla data di ristrutturazione attualizzando iflussi finanziari rideterminati al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazioneiniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione dellastima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data e rilevataa conto economico negli oneri o nei proventi finanziari. I costi di transazione sostenutirettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito.La rimodulazione delle scadenze dei pagamenti non incide necessariamente sul valore deldebito e pertanto la rilevazione di proventi e di oneri non deve basarsi sul valore attuale deiflussi di cassa futuri.Nella nota integrativa dovranno essere fornite informazioni approfondite sull’operazione diristrutturazione indicandone le caratteristiche e gli effetti.

Rinegoziazione del debito Per «rinegoziazione del debito» si intendono tutte lemodifiche dei termini contrattuali diverse da quelle che rientrano nelle fattispecie della«ristrutturazione del debito» trattata al n. 33065. Nella rinegoziazione del debito non siverificano contemporaneamente la situazione di difficolta finanziaria e la concessione dalcreditore che provoca un beneficio al debitore e una perdita per il creditore.Le rinegoziazioni possono essere costituite alternativamente da:� spostamento delle scadenze per il debitore in difficolta con onerosita pari o maggiore aquella originaria;� operazioni in cui il debitore non e in difficolta e che possono prevedere la modifica deitermini di rimborso o l’adeguamento dell’onerosita alle piu favorevoli condizioni correntidel mercato.Se la rinegoziazione comporta la variazione del valore capitale del debito l’effetto econo-mico deve essere immediatamente rilevato nel conto economico. L’effetto della variazionein piu o in meno del tasso di interesse viene rilevata nel corso del tempo in base allamaturazione degli interessi stessi. Gli eventuali costi connessi alla rinegoziazione sono rile-vati nel conto economico dell’esercizio di maturazione o sostenimento.

B. Debiti non valutati al costo ammortizzato

La norma di legge consente alle microimprese e alle societa che redigono il bilancio in formaabbreviata di non utilizzare il metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti.

Precisazione: Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile e nelbilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell’art. 2435-ter del codice civile, i debiti possono essere valutatial valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione

Se la societa decide di utilizzare questa facolta i debiti sono iscritti l valore nominale al nettodei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.Inoltre l’OIC 19 stabilisce che con riferimento ai debiti di natura commerciale tipicamente abreve termine e senza significativi costi di transazione, il costo ammortizzato non si applicae, conseguentemente non si introducono cambiamenti rispetto alle precedenti prassi. Perquanto riguarda i debiti di natura finanziaria, possono prodursi effetti per quelli di medio-lungo termine con costi di transazione di importo rilevante oppure senza corresponsione diinteressi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato.

Costi di transazione I costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sonoaddebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazionedegli interessi passivi nominali.

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33100

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Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre LIQUIDITA, CREDITI E DEBITI 775

della rideterminazione dei flussi finanziari futuri, e pari a E 991,71 (si veda tabella prece-dente). La differenza di E 4,10 tra il valore attuale rideterminato del debito alla data direvisione della stima dei flussi finanziari futuri (E 995,81) e il suo precedente valore conta-bile alla stessa data (E 991,71) e rilevata a conto economico negli oneri finanziari a frontedell’incremento del valore contabile del debito.In tal caso nell’esercizio 20X2 la rappresentazione di bilancio muta come illustrato nellaseguente tabella:

Tavola 33034 - Costo ammortizzato rideterminato

Anno

Valore contabiledel debitoall’inizio

dell’esercizio

Interessi passivicalcolati al tasso

di interesseeffettivo

Flussi finanziariin uscita per

cedole interessipassivi

Rettifica delvalore contabileper rimborsoanticipato

Valore contabiledel debito alla

fine dell’esercizio

a b = a � 2,496% c d = a + b + c

20X0 980.000 23.810 (20.000) 983.810

20X1 983.810 23.900 (20.000) 987.710

20X2 987,710 24.000 (20.000) 4,10 996,810

20X3 995,81 24.190 (1.020.000) 0

20X4 - - - - -

Sconti e abbuoni Gli sconti e gli abbuoni di natura finanziaria (per esempio perpagamento a pronta cassa), che non hanno concorso al computo del costo ammortizzatoperche non prevedibili al momento della rilevazione iniziale del debito, sono rilevati almomento del pagamento come proventi di natura finanziaria.

Violazione di una clausola contrattuale Nel caso in cui la societa violi unaclausola contrattuale (covenants) prevista per un debito a lungo termine entro la data diriferimento del bilancio l’OIC 19 stabilisce che si deve classificare il debito a breve termine.Infatti la conseguenza contrattuale della violazione dei covenants e che il debito diventaimmediatamente esigibile.La classificazione a breve termine puo essere evitata solo se tra la data di chiusura dell’e-sercizio e prima della data di formazione del bilancio, intervengano nuovi accordi contrat-tuali che legittimano la classificazione come debiti a lungo termine.L’OIC 19 precisa inoltre che se rilevante, tale evento e illustrato nella nota integrativa secon-do quanto previsto dall’OIC 29 per i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

Ristrutturazione del debito L’OIC ha emesso in passato il principio contabileOIC 6 «Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio». Il documento tratta essenzial-mente le ristrutturazioni connesse alle difficolta finanziarie del debitore e che comportanoconcessioni da parte del creditore rispetto alle condizioni originarie del contratto. L’OIC 6 ein revisione da parte dell’Organismo Italiano di Contabilita. L’OIC 19 tuttavia stabilisce che,se la ristrutturazione del debito comporta una variazione sostanziale dei termini contrattuali,contabilmente si procede all’eliminazione del debito originario con contestuale rilevazionedi un nuovo debito (par. 73).Generalmente le condizioni contrattuali sono modificate quando la ristrutturazione deldebito e attribuibile in tutto, o in parte, alle difficolta finanziarie del debitore. Le ristruttura-zioni in oggetto sono connesse a istituti previsti dalla legge fallimentare:� concordato preventivo (art. 160 l.f.);� accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis l.f.);� piani di risanamento della posizione debitoria (art. 67 c. 3 l.f.).Contabilmente il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazioneiniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione.La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito (in base al costo ammor-tizzato) meno il valore contabile del debito originario alla data di estinzione costituisce un

utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari. I costi

33050

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774 LIQUIDITA, CREDITI E DEBITI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre

— acquisizione pro-soluto dei crediti da parte del cessionario/emittente, societa veicolocostituita ai sensi della legge 130/99 ed emissione da parte di quest’ultima di «notes» carat-terizzati da un diverso grado di rimborsabilita, al fine di reperire mezzi finanziari;— sottoscrizione di senior notes e mezzanine notes, da parte di intermediari collocatori;— sottoscrizione di junior notes da parte dell’originator, quale garanzia limitata con funzio-ne rafforzativa delle garanzie rappresentate dai crediti ceduti.

III. Misurazioni successive

L’OIC 19 stabilisce che, in generale, il costo ammortizzato si applica a tutti i debiti classificatinelle voci da D1 a D14 del passivo dello stato patrimoniale.

Precisazione: L’OIC 19 stabilisce tuttavia che Il criterio del costo ammortizzato puo non essere applicato aidebiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice civile. L’Organismo Italiano diContabilita presume che gli effetti sono irrilevanti se i debiti:— sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi),— se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono discarso rilievo rispetto al valore nominale.

In questi casi i debiti sono esposti al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degliabbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Nel caso di prestiti obbligazionari,gli aggi di emissione sono rilevati tra i risconti passivi nella classe E del passivo dello statopatrimoniale e i disaggi di emissione sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell’attivodello stato patrimoniale. I costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti,quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva su finanziamenti a mediotermine, gli oneri di perizia dell’immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziaried eventuali altri costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe Ddell’attivo dello stato patrimoniale.

A. Debiti iscritti al costo ammortizzato

Aspetti generali Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei debiti valutati al costoammortizzato e pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesseeffettivo.L’OIC 19 precisa che il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazioneiniziale, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio e ilseguente:a) determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesseeffettivo sul valore contabile del debito all’inizio dell’esercizio, o alla piu recente data dirilevazione iniziale;b) aggiungere l’ammontare degli interessi cosı ottenuto al precedente valore contabile deldebito; c) sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.

Tasso di interesse Generalmente il TIR (tasso di interesse effettivo) determinato insede di rilevazione iniziale non e successivamente ricalcolato ed e applicato fino all’estin-zione del debito.A partire dalla versione 2016 dell’OIC 19 viene data rilevanza, oltre al tasso effettivo, anche iltasso desumibile dalle condizioni contrattuali, cioe il tasso che prende in considerazione tutti iflussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati eogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito), senza considerare i costidi transazione. Se questo tasso di discosta in modo significativo dai tassi di mercato occorreprocedere con l’attualizzazione del debito al momento della rilevazione iniziale.

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772 LIQUIDITA, CREDITI E DEBITI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre22 © Ed. Francis Lefebvre

Page 23: dell’opera93.46.214.246/.../pdf/Contabile_2018_Estratto_Memento.pdfRealizzato dagli esperti di PwC, il volume espone con un approccio pratico la disciplina contabile delle imprese

Rimborso anticipato Nel caso di estinzione anticipata di un debito (rispetto alleoriginarie scadenze contrattuali):� l’eventuale differenza tra il valore contabile residuo del debito e l’esborso relativo all’e-stinzione e rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari;� l’eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi e 16addebitato a conto economico tra gli oneri finanziari.

Prestiti obbligazionari Gli aggi di emissione rilevati tra i risconti passivi, sonoaccreditati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti a rettifica degliinteressi passivi nominali.I disaggi di emissione rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo ladurata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali.Al momento del rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sotto la pari, ilvalore residuo del disaggio e dei costi di transazione non ancora ammortizzati iscritti tra irisconti attivi e addebitato al conto economico come onere finanziario per la parte corri-spondente alle obbligazioni estratte.Al momento del rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sopra la pari,l’eventuale valore residuo dell’aggio non ancora ammortizzato iscritto tra i risconti passivi eaccreditato al conto economico come provento finanziario per la parte corrispondente alleobbligazioni estratte.

SEZIONE III

Controllo e corretta contabilizzazione

I principali controlli interni che devono essere presenti nel sistema organizzativo sono iseguenti:a) la suddivisione delle responsabilita per le attivita fra loro non compatibili;b) l’introduzione di punti di controllo operanti a livello di singola area.Riguardo alla cassa, l’attenzione deve essere focalizzata sul controllo delle entrate, delleuscite e dei sospesi effettuando anche periodiche conte fisiche. Riguardo alle operazioni

bancarie, il controllo delle entrate e delle uscite e conseguito mediante la redazione diprospetti di riconciliazione tra i dati risultanti in contabilita generale e quelli presenti suidocumenti bancari (estratti conto, contabili) e la verifica di tutte le operazioni effettuate conla banca e da questa confermate per iscritto. A titolo esemplificativo si esaminano di seguitoalcuni controlli:1) controllo di mandati e reversali, al fine di verificare la regolarita dei giustificativi e lacorretta compilazione dei documenti;2) il fondo cassa deve essere quadrato giornalmente ed il capocontabile deve introdurreadeguati controlli periodici, quali una conta fisica;3) le riconciliazioni periodiche dei conti bancari devono essere svolte da persone diverse daquelle responsabili dell’operativita con le banche;4) il saldo contabile della cassa deve essere quadrato periodicamente con quello del libro cassa;5) le movimentazioni contabili dei fondi trasferiti fra le banche devono essere verificate per igiorni di valuta applicati dalla banca;6) l’ufficio contabilita (e non il cassiere) deve ricevere gli e/c bancari;7) si deve introdurre una separazione delle funzioni e delle responsabilita; conseguente-mente le persone responsabili dell’ufficio Tesoreria non devono essere le stesse che sioccupano di altre funzioni aziendali;8) tutte le operazioni di tesoreria devono essere supportate da adeguata documentazioneche deve essere controllata e approvata prima dell’effettuazione delle scritture contabili;9) si deve controllare la correttezza e attendibilita delle scritture contabili; tali verifichedevono essere svolte da persone diverse da quelle che eseguono le scritture.

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Rimborso anticipato Nel caso di estinzione anticipata di un debito (rispetto alleoriginarie scadenze contrattuali):� l’eventuale differenza tra il valore contabile residuo del debito e l’esborso relativo all’e-stinzione e rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari;� l’eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi e 16addebitato a conto economico tra gli oneri finanziari.

Prestiti obbligazionari Gli aggi di emissione rilevati tra i risconti passivi, sonoaccreditati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti a rettifica degliinteressi passivi nominali.I disaggi di emissione rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo ladurata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali.Al momento del rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sotto la pari, ilvalore residuo del disaggio e dei costi di transazione non ancora ammortizzati iscritti tra irisconti attivi e addebitato al conto economico come onere finanziario per la parte corri-spondente alle obbligazioni estratte.Al momento del rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sopra la pari,l’eventuale valore residuo dell’aggio non ancora ammortizzato iscritto tra i risconti passivi eaccreditato al conto economico come provento finanziario per la parte corrispondente alleobbligazioni estratte.

SEZIONE III

Controllo e corretta contabilizzazione

I principali controlli interni che devono essere presenti nel sistema organizzativo sono iseguenti:a) la suddivisione delle responsabilita per le attivita fra loro non compatibili;b) l’introduzione di punti di controllo operanti a livello di singola area.Riguardo alla cassa, l’attenzione deve essere focalizzata sul controllo delle entrate, delleuscite e dei sospesi effettuando anche periodiche conte fisiche. Riguardo alle operazioni

bancarie, il controllo delle entrate e delle uscite e conseguito mediante la redazione diprospetti di riconciliazione tra i dati risultanti in contabilita generale e quelli presenti suidocumenti bancari (estratti conto, contabili) e la verifica di tutte le operazioni effettuate conla banca e da questa confermate per iscritto. A titolo esemplificativo si esaminano di seguitoalcuni controlli:1) controllo di mandati e reversali, al fine di verificare la regolarita dei giustificativi e lacorretta compilazione dei documenti;2) il fondo cassa deve essere quadrato giornalmente ed il capocontabile deve introdurreadeguati controlli periodici, quali una conta fisica;3) le riconciliazioni periodiche dei conti bancari devono essere svolte da persone diverse daquelle responsabili dell’operativita con le banche;4) il saldo contabile della cassa deve essere quadrato periodicamente con quello del libro cassa;5) le movimentazioni contabili dei fondi trasferiti fra le banche devono essere verificate per igiorni di valuta applicati dalla banca;6) l’ufficio contabilita (e non il cassiere) deve ricevere gli e/c bancari;7) si deve introdurre una separazione delle funzioni e delle responsabilita; conseguente-mente le persone responsabili dell’ufficio Tesoreria non devono essere le stesse che sioccupano di altre funzioni aziendali;8) tutte le operazioni di tesoreria devono essere supportate da adeguata documentazioneche deve essere controllata e approvata prima dell’effettuazione delle scritture contabili;9) si deve controllare la correttezza e attendibilita delle scritture contabili; tali verifichedevono essere svolte da persone diverse da quelle che eseguono le scritture.

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776 LIQUIDITA, CREDITI E DEBITI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre

di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell’utile o della perdita con-nessa all’eliminazione.Se al contrario non interviene l’eliminazione contabile del debito, si applicano le medesimenorme della revisione delle stime finanziarie future (ad esempio come se il debito avessemodificato semplicemente la data di scadenza). Pertanto in questo caso si rettifica il valorecontabile del debito per riflettere la rideterminazione dei flussi finanziari stimati. Si devepertanto ricalcolare il valore contabile del debito alla data di ristrutturazione attualizzando iflussi finanziari rideterminati al tasso di interesse effettivo calcolato in sede di rilevazioneiniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alla data di revisione dellastima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabile alla stessa data e rilevataa conto economico negli oneri o nei proventi finanziari. I costi di transazione sostenutirettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito.La rimodulazione delle scadenze dei pagamenti non incide necessariamente sul valore deldebito e pertanto la rilevazione di proventi e di oneri non deve basarsi sul valore attuale deiflussi di cassa futuri.Nella nota integrativa dovranno essere fornite informazioni approfondite sull’operazione diristrutturazione indicandone le caratteristiche e gli effetti.

Rinegoziazione del debito Per «rinegoziazione del debito» si intendono tutte lemodifiche dei termini contrattuali diverse da quelle che rientrano nelle fattispecie della«ristrutturazione del debito» trattata al n. 33065. Nella rinegoziazione del debito non siverificano contemporaneamente la situazione di difficolta finanziaria e la concessione dalcreditore che provoca un beneficio al debitore e una perdita per il creditore.Le rinegoziazioni possono essere costituite alternativamente da:� spostamento delle scadenze per il debitore in difficolta con onerosita pari o maggiore aquella originaria;� operazioni in cui il debitore non e in difficolta e che possono prevedere la modifica deitermini di rimborso o l’adeguamento dell’onerosita alle piu favorevoli condizioni correntidel mercato.Se la rinegoziazione comporta la variazione del valore capitale del debito l’effetto econo-mico deve essere immediatamente rilevato nel conto economico. L’effetto della variazionein piu o in meno del tasso di interesse viene rilevata nel corso del tempo in base allamaturazione degli interessi stessi. Gli eventuali costi connessi alla rinegoziazione sono rile-vati nel conto economico dell’esercizio di maturazione o sostenimento.

B. Debiti non valutati al costo ammortizzato

La norma di legge consente alle microimprese e alle societa che redigono il bilancio in formaabbreviata di non utilizzare il metodo del costo ammortizzato per la valutazione dei debiti.

Precisazione: Nel bilancio in forma abbreviata redatto ai sensi dell’art. 2435-bis del codice civile e nelbilancio delle micro-imprese redatto ai sensi dell’art. 2435-ter del codice civile, i debiti possono essere valutatial valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l’attualizzazione

Se la societa decide di utilizzare questa facolta i debiti sono iscritti l valore nominale al nettodei premi, degli sconti, degli abbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi.Inoltre l’OIC 19 stabilisce che con riferimento ai debiti di natura commerciale tipicamente abreve termine e senza significativi costi di transazione, il costo ammortizzato non si applicae, conseguentemente non si introducono cambiamenti rispetto alle precedenti prassi. Perquanto riguarda i debiti di natura finanziaria, possono prodursi effetti per quelli di medio-lungo termine con costi di transazione di importo rilevante oppure senza corresponsione diinteressi, o con interessi significativamente diversi dai tassi di interesse di mercato.

Costi di transazione I costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sonoaddebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazionedegli interessi passivi nominali.

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Se il tasso di interesse nominale del prestito e variabile, invece, e necessario il ricalcolo, condecorrenza dalla data in cui lo stesso e stato rilevato in base al contratto.Quando il tasso di interesse nominale contrattuale e variabile e parametrato ai tassi dimercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazionidei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo e ricalcolato con decorrenzadalla data in cui lo stesso e stato rilevato in base al contratto. Non occorre ricalcolare il tassodi interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modoprestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazionilegate a parametri di mercato; 15 puo essere il caso delle clausole contrattuali di «step-up» odi «step-down» che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interessenominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell’8% dal terzoanno e fino alla data di scadenza).

Rimborso anticipato Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la societa rivedele proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il debito sara rimborsato anti-cipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito perriflettere i rideterminati flussi finanziari stimati.La societa ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussifinanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolatoin sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alladata di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabilealla stessa data e rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.Nel caso di estinzione anticipata di un debito a condizioni o in tempi non previsti nell’am-bito della stima dei flussi finanziari futuri, la differenza tra il valore contabile residuo deldebito al momento dell’estinzione anticipata e l’esborso di disponibilita liquide e rilevata nelconto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari. Cio si applica anche nel caso diestinzione anticipata di un prestito obbligazionario.

Esempio La societa X ha in corso un finanziamento di 1 milione di euro, ottenutonell’esercizio X0 al tasso del 2% annuo con pagamento degli interessi al 31 dicembreposticipati, e il rimborso del capitale e previsto al 31/12/X4. Al momento della erogazionedel prestito la societa aveva sostenuto spese di istruttoria per 20.000 euro e il TIR iniziale (chein questo caso e in linea con le condizioni di mercato) era pari al 2,4296%.Alla chiusura dell’esercizio X2 la societa decide di rimborsare anticipatamente il prestito il31 dicembre 20X3.La tavola del costo ammortizzato e la seguente:

Tavola 33032 - Costo ammortizzato

AnnoValore contabile

del debito all’iniziodell’esercizio

Interessi passivicalcolati al tasso diinteresse effettivo

Flussi finanziari inuscita per cedoleinteressi passivi

Valore contabiledel debito alla fine

dell’esercizio

a b = a � 2,496% c d = a + b + c

20X0 980.000 23.810 (20.000) 983.810

20X1 983.810 23.900 (20.000) 987.710

20X2 987.710 24.000 (20.000) 991.710

20X3 991.710 24.100 (20.000) 996.810

20X4 996.810 24.190 (1.020.000) —

Soluzione La societa deve rideterminare i flussi finanziari futuri e attualizzarli al tasso diinteresse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale per trovare il valore contabile deldebito da iscrivere in bilancio al 31 dicembre 20X2. Alla chiusura dell’esercizio 20X2 il valoredi iscrizione del debito e calcolato come valore attuale dei rideterminati flussi finanziarifuturi come segue:1.020 / (1,024296)1 = 995,81Il valore contabile del debito al 31 dicembre 20X2, prima della contabilizzazione degli effetti

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Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre LIQUIDITA, CREDITI E DEBITI 77323© Ed. Francis Lefebvre

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Riconciliazioni bancarie Per assicurare la completezza delle rilevazioni contabilidegli incassi e dei pagamenti generalmente il sistema di controllo interno prevede la reda-zione periodica (normalmente su base mensile) di riconciliazioni bancarie che consistonoin un prospetto di concordanza fra il saldo contabile e il saldo riportato sull’estratto contodella banca. Le eventuali differenze possono essere dovute ai tempi in cui le informazionidivengono disponibili.Le voci in riconciliazione risulteranno, a seconda dei casi, dalla scheda di contabilita generaleo dall’estratto bancario del periodo successivo a quello della riconciliazione bancaria.Le riconciliazioni bancarie devono essere controllate e firmate dal responsabile dell’ammi-nistrazione. La separazione dei compiti prevede che chi redige controlla la riconciliazionesia una persona diversa da chi ha preparato le riconciliazioni.

RICONCILIAZIONE BANCARIA AL ______________________________BANCA ______________________________ C/C Nº

Importi

Saldo risultante dall’estratto conto (da indicare fra parentesi se a debito) _______________________________

Accrediti (movimenti avere) in estratto conto non ancora rilevati in contabilita ( ______________________________ )

Addebiti (movimenti dare) in estratto conto non ancora rilevati in contabilita _______________________________

Movimenti dare in contabilita non ancora passati in estratti conto _______________________________

Movimenti avere in contabilita non ancora passati in estratto conto ( ______________________________ )

Saldo risultante dalla contabilita (fra parentesi se saldo avere)

Corretta esposizione in bilancio Il sistema di controllo interno esistente deveessere in grado di assicurare l’attendibilita, la correttezza e la completezza dei dati presentatiin bilancio delle giacenze di cassa e dei crediti e debiti verso banche.Tali dati possono essere facilmente reperiti qualora l’azienda disponga di:a) un piano dei conti che permetta la classificazione e la descrizione delle giacenze di cassae dei crediti e debiti verso banche secondo quanto richiesto dalla legge e dagli statuitiprincipi contabili;b) rilevazioni extracontabili che riassumano particolari condizioni quali, ad esempio, per icrediti e debiti verso banche: vincoli, garanzie, accordi di compensazione, impegni perl’acquisto di valuta estera, ecc.

SEZIONE IV

Presentazione del bilancio ed altre informazioni

I. Stato patrimoniale e conto economico

Stato patrimoniale Nello schema di stato patrimoniale le disponibilita liquide sonoesposte nell’attivo circolante, tra le voci:IV) - Disponibilita liquide:1) depositi bancari e postali;2) assegni;3) denaro e valori in cassa.D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’eserciziosuccessivo:1) obbligazioni;2) obbligazioni convertibili;

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Riconciliazioni bancarie Per assicurare la completezza delle rilevazioni contabilidegli incassi e dei pagamenti generalmente il sistema di controllo interno prevede la reda-zione periodica (normalmente su base mensile) di riconciliazioni bancarie che consistonoin un prospetto di concordanza fra il saldo contabile e il saldo riportato sull’estratto contodella banca. Le eventuali differenze possono essere dovute ai tempi in cui le informazionidivengono disponibili.Le voci in riconciliazione risulteranno, a seconda dei casi, dalla scheda di contabilita generaleo dall’estratto bancario del periodo successivo a quello della riconciliazione bancaria.Le riconciliazioni bancarie devono essere controllate e firmate dal responsabile dell’ammi-nistrazione. La separazione dei compiti prevede che chi redige controlla la riconciliazionesia una persona diversa da chi ha preparato le riconciliazioni.

RICONCILIAZIONE BANCARIA AL ______________________________BANCA ______________________________ C/C Nº

Importi

Saldo risultante dall’estratto conto (da indicare fra parentesi se a debito) _______________________________

Accrediti (movimenti avere) in estratto conto non ancora rilevati in contabilita ( ______________________________ )

Addebiti (movimenti dare) in estratto conto non ancora rilevati in contabilita _______________________________

Movimenti dare in contabilita non ancora passati in estratti conto _______________________________

Movimenti avere in contabilita non ancora passati in estratto conto ( ______________________________ )

Saldo risultante dalla contabilita (fra parentesi se saldo avere)

Corretta esposizione in bilancio Il sistema di controllo interno esistente deveessere in grado di assicurare l’attendibilita, la correttezza e la completezza dei dati presentatiin bilancio delle giacenze di cassa e dei crediti e debiti verso banche.Tali dati possono essere facilmente reperiti qualora l’azienda disponga di:a) un piano dei conti che permetta la classificazione e la descrizione delle giacenze di cassae dei crediti e debiti verso banche secondo quanto richiesto dalla legge e dagli statuitiprincipi contabili;b) rilevazioni extracontabili che riassumano particolari condizioni quali, ad esempio, per icrediti e debiti verso banche: vincoli, garanzie, accordi di compensazione, impegni perl’acquisto di valuta estera, ecc.

SEZIONE IV

Presentazione del bilancio ed altre informazioni

I. Stato patrimoniale e conto economico

Stato patrimoniale Nello schema di stato patrimoniale le disponibilita liquide sonoesposte nell’attivo circolante, tra le voci:IV) - Disponibilita liquide:1) depositi bancari e postali;2) assegni;3) denaro e valori in cassa.D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’eserciziosuccessivo:1) obbligazioni;2) obbligazioni convertibili;

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Rimborso anticipato Nel caso di estinzione anticipata di un debito (rispetto alleoriginarie scadenze contrattuali):� l’eventuale differenza tra il valore contabile residuo del debito e l’esborso relativo all’e-stinzione e rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari;� l’eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi e 16addebitato a conto economico tra gli oneri finanziari.

Prestiti obbligazionari Gli aggi di emissione rilevati tra i risconti passivi, sonoaccreditati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti a rettifica degliinteressi passivi nominali.I disaggi di emissione rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo ladurata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali.Al momento del rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sotto la pari, ilvalore residuo del disaggio e dei costi di transazione non ancora ammortizzati iscritti tra irisconti attivi e addebitato al conto economico come onere finanziario per la parte corri-spondente alle obbligazioni estratte.Al momento del rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sopra la pari,l’eventuale valore residuo dell’aggio non ancora ammortizzato iscritto tra i risconti passivi eaccreditato al conto economico come provento finanziario per la parte corrispondente alleobbligazioni estratte.

SEZIONE III

Controllo e corretta contabilizzazione

I principali controlli interni che devono essere presenti nel sistema organizzativo sono iseguenti:a) la suddivisione delle responsabilita per le attivita fra loro non compatibili;b) l’introduzione di punti di controllo operanti a livello di singola area.Riguardo alla cassa, l’attenzione deve essere focalizzata sul controllo delle entrate, delleuscite e dei sospesi effettuando anche periodiche conte fisiche. Riguardo alle operazioni

bancarie, il controllo delle entrate e delle uscite e conseguito mediante la redazione diprospetti di riconciliazione tra i dati risultanti in contabilita generale e quelli presenti suidocumenti bancari (estratti conto, contabili) e la verifica di tutte le operazioni effettuate conla banca e da questa confermate per iscritto. A titolo esemplificativo si esaminano di seguitoalcuni controlli:1) controllo di mandati e reversali, al fine di verificare la regolarita dei giustificativi e lacorretta compilazione dei documenti;2) il fondo cassa deve essere quadrato giornalmente ed il capocontabile deve introdurreadeguati controlli periodici, quali una conta fisica;3) le riconciliazioni periodiche dei conti bancari devono essere svolte da persone diverse daquelle responsabili dell’operativita con le banche;4) il saldo contabile della cassa deve essere quadrato periodicamente con quello del libro cassa;5) le movimentazioni contabili dei fondi trasferiti fra le banche devono essere verificate per igiorni di valuta applicati dalla banca;6) l’ufficio contabilita (e non il cassiere) deve ricevere gli e/c bancari;7) si deve introdurre una separazione delle funzioni e delle responsabilita; conseguente-mente le persone responsabili dell’ufficio Tesoreria non devono essere le stesse che sioccupano di altre funzioni aziendali;8) tutte le operazioni di tesoreria devono essere supportate da adeguata documentazioneche deve essere controllata e approvata prima dell’effettuazione delle scritture contabili;9) si deve controllare la correttezza e attendibilita delle scritture contabili; tali verifichedevono essere svolte da persone diverse da quelle che eseguono le scritture.

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— acquisizione pro-soluto dei crediti da parte del cessionario/emittente, societa veicolocostituita ai sensi della legge 130/99 ed emissione da parte di quest’ultima di «notes» carat-terizzati da un diverso grado di rimborsabilita, al fine di reperire mezzi finanziari;— sottoscrizione di senior notes e mezzanine notes, da parte di intermediari collocatori;— sottoscrizione di junior notes da parte dell’originator, quale garanzia limitata con funzio-ne rafforzativa delle garanzie rappresentate dai crediti ceduti.

III. Misurazioni successive

L’OIC 19 stabilisce che, in generale, il costo ammortizzato si applica a tutti i debiti classificatinelle voci da D1 a D14 del passivo dello stato patrimoniale.

Precisazione: L’OIC 19 stabilisce tuttavia che Il criterio del costo ammortizzato puo non essere applicato aidebiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice civile. L’Organismo Italiano diContabilita presume che gli effetti sono irrilevanti se i debiti:— sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi),— se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono discarso rilievo rispetto al valore nominale.

In questi casi i debiti sono esposti al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degliabbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Nel caso di prestiti obbligazionari,gli aggi di emissione sono rilevati tra i risconti passivi nella classe E del passivo dello statopatrimoniale e i disaggi di emissione sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell’attivodello stato patrimoniale. I costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti,quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva su finanziamenti a mediotermine, gli oneri di perizia dell’immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziaried eventuali altri costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe Ddell’attivo dello stato patrimoniale.

A. Debiti iscritti al costo ammortizzato

Aspetti generali Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei debiti valutati al costoammortizzato e pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesseeffettivo.L’OIC 19 precisa che il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazioneiniziale, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio e ilseguente:a) determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesseeffettivo sul valore contabile del debito all’inizio dell’esercizio, o alla piu recente data dirilevazione iniziale;b) aggiungere l’ammontare degli interessi cosı ottenuto al precedente valore contabile deldebito; c) sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.

Tasso di interesse Generalmente il TIR (tasso di interesse effettivo) determinato insede di rilevazione iniziale non e successivamente ricalcolato ed e applicato fino all’estin-zione del debito.A partire dalla versione 2016 dell’OIC 19 viene data rilevanza, oltre al tasso effettivo, anche iltasso desumibile dalle condizioni contrattuali, cioe il tasso che prende in considerazione tutti iflussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati eogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito), senza considerare i costidi transazione. Se questo tasso di discosta in modo significativo dai tassi di mercato occorreprocedere con l’attualizzazione del debito al momento della rilevazione iniziale.

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Rimborso anticipato Nel caso di estinzione anticipata di un debito (rispetto alleoriginarie scadenze contrattuali):� l’eventuale differenza tra il valore contabile residuo del debito e l’esborso relativo all’e-stinzione e rilevata nel conto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari;� l’eventuale valore contabile residuo dei costi di transazione iscritti tra i risconti attivi e 16addebitato a conto economico tra gli oneri finanziari.

Prestiti obbligazionari Gli aggi di emissione rilevati tra i risconti passivi, sonoaccreditati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti a rettifica degliinteressi passivi nominali.I disaggi di emissione rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo ladurata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali.Al momento del rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sotto la pari, ilvalore residuo del disaggio e dei costi di transazione non ancora ammortizzati iscritti tra irisconti attivi e addebitato al conto economico come onere finanziario per la parte corri-spondente alle obbligazioni estratte.Al momento del rimborso anticipato di un prestito obbligazionario emesso sopra la pari,l’eventuale valore residuo dell’aggio non ancora ammortizzato iscritto tra i risconti passivi eaccreditato al conto economico come provento finanziario per la parte corrispondente alleobbligazioni estratte.

SEZIONE III

Controllo e corretta contabilizzazione

I principali controlli interni che devono essere presenti nel sistema organizzativo sono iseguenti:a) la suddivisione delle responsabilita per le attivita fra loro non compatibili;b) l’introduzione di punti di controllo operanti a livello di singola area.Riguardo alla cassa, l’attenzione deve essere focalizzata sul controllo delle entrate, delleuscite e dei sospesi effettuando anche periodiche conte fisiche. Riguardo alle operazioni

bancarie, il controllo delle entrate e delle uscite e conseguito mediante la redazione diprospetti di riconciliazione tra i dati risultanti in contabilita generale e quelli presenti suidocumenti bancari (estratti conto, contabili) e la verifica di tutte le operazioni effettuate conla banca e da questa confermate per iscritto. A titolo esemplificativo si esaminano di seguitoalcuni controlli:1) controllo di mandati e reversali, al fine di verificare la regolarita dei giustificativi e lacorretta compilazione dei documenti;2) il fondo cassa deve essere quadrato giornalmente ed il capocontabile deve introdurreadeguati controlli periodici, quali una conta fisica;3) le riconciliazioni periodiche dei conti bancari devono essere svolte da persone diverse daquelle responsabili dell’operativita con le banche;4) il saldo contabile della cassa deve essere quadrato periodicamente con quello del libro cassa;5) le movimentazioni contabili dei fondi trasferiti fra le banche devono essere verificate per igiorni di valuta applicati dalla banca;6) l’ufficio contabilita (e non il cassiere) deve ricevere gli e/c bancari;7) si deve introdurre una separazione delle funzioni e delle responsabilita; conseguente-mente le persone responsabili dell’ufficio Tesoreria non devono essere le stesse che sioccupano di altre funzioni aziendali;8) tutte le operazioni di tesoreria devono essere supportate da adeguata documentazioneche deve essere controllata e approvata prima dell’effettuazione delle scritture contabili;9) si deve controllare la correttezza e attendibilita delle scritture contabili; tali verifichedevono essere svolte da persone diverse da quelle che eseguono le scritture.

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Page 25: dell’opera93.46.214.246/.../pdf/Contabile_2018_Estratto_Memento.pdfRealizzato dagli esperti di PwC, il volume espone con un approccio pratico la disciplina contabile delle imprese

3) debiti verso soci per finanziamenti;4) debiti verso banche;5) debiti verso altri finanziatori;6) acconti;7) debiti verso fornitori;8) debiti rappresentati da titoli di credito;9) debiti verso imprese controllate;10) debiti verso imprese collegate;11) debiti verso controllanti;11-bis) debiti verso imprese sottoposte la controllo delle controllanti12) debiti tributari;13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;14) altri debiti.Le passivita connesse alle operazioni finanziarie devono essere classificate nel passivo alraggruppamento D. «Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigi-bili oltre l’esercizio successivo»: tenuto conto che lo schema previsto dalla legge non com-porta una classificazione del passivo secondo un criterio finanziario, le passivita devonoessere esposte prescindendo dal loro grado di liquidita.Gli importi esigibili oltre l’esercizio devono essere esposti separatamente in bilancio.In particolare si vuole precisare:— nella voce D.1. «Obbligazioni» e D.2. «Obbligazioni convertibili» sono iscritti i titoli ob-bligazionari in circolazione alla data di bilancio. I debiti verso obbligazionisti comprendonogli interessi per competenza.— i debiti strettamente di natura finanziaria, diversi dalle obbligazioni, devono essere clas-sificati nelle voci D.3. «Debiti verso soci per finanziamenti», D.4. «Debiti verso banche» e D.5.«Debiti verso altri finanziatori» salvo che siano verso societa controllate, collegate o control-lanti;— i debiti verso banche comprendono i debiti verso gli enti creditizi, indipendentementedalla loro veste tecnica, Conseguentemente la voce D.4 dello stato patrimoniale «Debitiverso banche» accoglie scoperti di conto corrente, anticipazioni a scadenza fissa, anticipisu fatture o ricevute bancarie, mutui, altri finanziamenti in euro o in valuta;— la voce D.5 «Debiti verso altri finanziatori» accoglie i debiti di natura finanziaria contratti conentita diverse da enti creditizi, soci, controllate, collegate e controllanti. E una voce residuale cheraccoglie le passivita di natura finanziaria verso soggetti come le societa di factoring, o altriinvestitori istituzionali e non, purche la forma tecnica dell’operazione non ne imponga la classi-ficazione in altre voci come nel caso delle obbligazioni e dei titoli di credito emessi.— nella voce D.6 «Acconti» si iscrivono gli anticipi da elenchi per forniture non ancoraconsegnate. Si iscrivono in D.6 anche gli acconti e le caparre.

Debiti verso soci per finanziamenti La voce D3 Debiti verso soci per finan-ziamenti contiene l’importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla societa sotto qual-siasi forma, per i quali la societa ha un obbligo di restituzione.L’OIC 19 stabilisce che non e rilevante ai fini della classificazione nella voce D3 la naturafruttifera o meno di tali debiti, ne l’eventualita che i versamenti vengano effettuati da tutti isoci in misura proporzionale alle quote di partecipazione. L’elemento discriminante perconsiderare il debito un finanziamento e non un contributo va individuato esclusivamentenel diritto dei soci previsto contrattualmente alla restituzione delle somme versate (indipenden-temente dalle possibilita di rinnovo dello stesso finanziamento).Conseguentemente qualora si concluda che un finanziamento soci non e restituibile siclassifica tra le voci di patrimonio netto.Infatti, per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a patrimonio nettonecessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando cosı ilfinanziamento in apporto di capitale.L’OIC 19 stabilisce inoltre che nella voce D3 sono iscritti i finanziamenti effettuati da un socioche e anche una societa controllante. Dunque nel caso di finanziamenti erogati dalla con-trollante il debito non si classifica come «debiti verso controllanti» ma tra i debiti verso soci.

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778 LIQUIDITA, CREDITI E DEBITI Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre

Riconciliazioni bancarie Per assicurare la completezza delle rilevazioni contabilidegli incassi e dei pagamenti generalmente il sistema di controllo interno prevede la reda-zione periodica (normalmente su base mensile) di riconciliazioni bancarie che consistonoin un prospetto di concordanza fra il saldo contabile e il saldo riportato sull’estratto contodella banca. Le eventuali differenze possono essere dovute ai tempi in cui le informazionidivengono disponibili.Le voci in riconciliazione risulteranno, a seconda dei casi, dalla scheda di contabilita generaleo dall’estratto bancario del periodo successivo a quello della riconciliazione bancaria.Le riconciliazioni bancarie devono essere controllate e firmate dal responsabile dell’ammi-nistrazione. La separazione dei compiti prevede che chi redige controlla la riconciliazionesia una persona diversa da chi ha preparato le riconciliazioni.

RICONCILIAZIONE BANCARIA AL ______________________________BANCA ______________________________ C/C Nº

Importi

Saldo risultante dall’estratto conto (da indicare fra parentesi se a debito) _______________________________

Accrediti (movimenti avere) in estratto conto non ancora rilevati in contabilita ( ______________________________ )

Addebiti (movimenti dare) in estratto conto non ancora rilevati in contabilita _______________________________

Movimenti dare in contabilita non ancora passati in estratti conto _______________________________

Movimenti avere in contabilita non ancora passati in estratto conto ( ______________________________ )

Saldo risultante dalla contabilita (fra parentesi se saldo avere)

Corretta esposizione in bilancio Il sistema di controllo interno esistente deveessere in grado di assicurare l’attendibilita, la correttezza e la completezza dei dati presentatiin bilancio delle giacenze di cassa e dei crediti e debiti verso banche.Tali dati possono essere facilmente reperiti qualora l’azienda disponga di:a) un piano dei conti che permetta la classificazione e la descrizione delle giacenze di cassae dei crediti e debiti verso banche secondo quanto richiesto dalla legge e dagli statuitiprincipi contabili;b) rilevazioni extracontabili che riassumano particolari condizioni quali, ad esempio, per icrediti e debiti verso banche: vincoli, garanzie, accordi di compensazione, impegni perl’acquisto di valuta estera, ecc.

SEZIONE IV

Presentazione del bilancio ed altre informazioni

I. Stato patrimoniale e conto economico

Stato patrimoniale Nello schema di stato patrimoniale le disponibilita liquide sonoesposte nell’attivo circolante, tra le voci:IV) - Disponibilita liquide:1) depositi bancari e postali;2) assegni;3) denaro e valori in cassa.D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’eserciziosuccessivo:1) obbligazioni;2) obbligazioni convertibili;

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Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre LIQUIDITA, CREDITI E DEBITI 777Riconciliazioni bancarie Per assicurare la completezza delle rilevazioni contabilidegli incassi e dei pagamenti generalmente il sistema di controllo interno prevede la reda-zione periodica (normalmente su base mensile) di riconciliazioni bancarie che consistonoin un prospetto di concordanza fra il saldo contabile e il saldo riportato sull’estratto contodella banca. Le eventuali differenze possono essere dovute ai tempi in cui le informazionidivengono disponibili.Le voci in riconciliazione risulteranno, a seconda dei casi, dalla scheda di contabilita generaleo dall’estratto bancario del periodo successivo a quello della riconciliazione bancaria.Le riconciliazioni bancarie devono essere controllate e firmate dal responsabile dell’ammi-nistrazione. La separazione dei compiti prevede che chi redige controlla la riconciliazionesia una persona diversa da chi ha preparato le riconciliazioni.

RICONCILIAZIONE BANCARIA AL ______________________________BANCA ______________________________ C/C Nº

Importi

Saldo risultante dall’estratto conto (da indicare fra parentesi se a debito) _______________________________

Accrediti (movimenti avere) in estratto conto non ancora rilevati in contabilita ( ______________________________ )

Addebiti (movimenti dare) in estratto conto non ancora rilevati in contabilita _______________________________

Movimenti dare in contabilita non ancora passati in estratti conto _______________________________

Movimenti avere in contabilita non ancora passati in estratto conto ( ______________________________ )

Saldo risultante dalla contabilita (fra parentesi se saldo avere)

Corretta esposizione in bilancio Il sistema di controllo interno esistente deveessere in grado di assicurare l’attendibilita, la correttezza e la completezza dei dati presentatiin bilancio delle giacenze di cassa e dei crediti e debiti verso banche.Tali dati possono essere facilmente reperiti qualora l’azienda disponga di:a) un piano dei conti che permetta la classificazione e la descrizione delle giacenze di cassae dei crediti e debiti verso banche secondo quanto richiesto dalla legge e dagli statuitiprincipi contabili;b) rilevazioni extracontabili che riassumano particolari condizioni quali, ad esempio, per icrediti e debiti verso banche: vincoli, garanzie, accordi di compensazione, impegni perl’acquisto di valuta estera, ecc.

SEZIONE IV

Presentazione del bilancio ed altre informazioni

I. Stato patrimoniale e conto economico

Stato patrimoniale Nello schema di stato patrimoniale le disponibilita liquide sonoesposte nell’attivo circolante, tra le voci:IV) - Disponibilita liquide:1) depositi bancari e postali;2) assegni;3) denaro e valori in cassa.D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l’eserciziosuccessivo:1) obbligazioni;2) obbligazioni convertibili;

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Se il tasso di interesse nominale del prestito e variabile, invece, e necessario il ricalcolo, condecorrenza dalla data in cui lo stesso e stato rilevato in base al contratto.Quando il tasso di interesse nominale contrattuale e variabile e parametrato ai tassi dimercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazionidei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo e ricalcolato con decorrenzadalla data in cui lo stesso e stato rilevato in base al contratto. Non occorre ricalcolare il tassodi interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modoprestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazionilegate a parametri di mercato; 15 puo essere il caso delle clausole contrattuali di «step-up» odi «step-down» che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interessenominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell’8% dal terzoanno e fino alla data di scadenza).

Rimborso anticipato Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la societa rivedele proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il debito sara rimborsato anti-cipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito perriflettere i rideterminati flussi finanziari stimati.La societa ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussifinanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolatoin sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alladata di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabilealla stessa data e rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.Nel caso di estinzione anticipata di un debito a condizioni o in tempi non previsti nell’am-bito della stima dei flussi finanziari futuri, la differenza tra il valore contabile residuo deldebito al momento dell’estinzione anticipata e l’esborso di disponibilita liquide e rilevata nelconto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari. Cio si applica anche nel caso diestinzione anticipata di un prestito obbligazionario.

Esempio La societa X ha in corso un finanziamento di 1 milione di euro, ottenutonell’esercizio X0 al tasso del 2% annuo con pagamento degli interessi al 31 dicembreposticipati, e il rimborso del capitale e previsto al 31/12/X4. Al momento della erogazionedel prestito la societa aveva sostenuto spese di istruttoria per 20.000 euro e il TIR iniziale (chein questo caso e in linea con le condizioni di mercato) era pari al 2,4296%.Alla chiusura dell’esercizio X2 la societa decide di rimborsare anticipatamente il prestito il31 dicembre 20X3.La tavola del costo ammortizzato e la seguente:

Tavola 33032 - Costo ammortizzato

AnnoValore contabile

del debito all’iniziodell’esercizio

Interessi passivicalcolati al tasso diinteresse effettivo

Flussi finanziari inuscita per cedoleinteressi passivi

Valore contabiledel debito alla fine

dell’esercizio

a b = a � 2,496% c d = a + b + c

20X0 980.000 23.810 (20.000) 983.810

20X1 983.810 23.900 (20.000) 987.710

20X2 987.710 24.000 (20.000) 991.710

20X3 991.710 24.100 (20.000) 996.810

20X4 996.810 24.190 (1.020.000) —

Soluzione La societa deve rideterminare i flussi finanziari futuri e attualizzarli al tasso diinteresse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale per trovare il valore contabile deldebito da iscrivere in bilancio al 31 dicembre 20X2. Alla chiusura dell’esercizio 20X2 il valoredi iscrizione del debito e calcolato come valore attuale dei rideterminati flussi finanziarifuturi come segue:1.020 / (1,024296)1 = 995,81Il valore contabile del debito al 31 dicembre 20X2, prima della contabilizzazione degli effetti

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Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre LIQUIDITA, CREDITI E DEBITI 77325© Ed. Francis Lefebvre

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Debiti rappresentati da titoli di credito Nella voce D8 si iscrivono tutti idebiti che sono rappresentati da titoli di credito, siano essi commerciali o finanziari.Generalmente si tratta di cambiali commerciali, cambiali finanziarie e certificati di investimento.L’OIC 19 precisa che non si rilevano in questa voce le cambiali rilasciate a fornitori, banche edaltri creditori esclusivamente a titolo di garanzia, utilizzabili dagli stessi qualora si rendessenecessario smobilizzare i propri crediti, in quanto il debito e gia esposto in bilancio.

Debiti verso imprese del gruppo Le voci D9, D10, D11 e D11-bis accolgonorispettivamente i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti e verso impresesottoposte al controllo delle controllanti.La voce D11 accoglie, oltre ai debiti verso le controllanti dirette diversi da quelli classificabiliin D3 (v. n. 33310), anche i debiti verso le controllanti che controllano la societa, indiretta-mente, tramite loro controllate intermedie.La voce D11-bis accoglie i debiti verso imprese soggette a comune controllo (cd. impresesorelle), diverse dalle imprese controllate, collegate o controllanti.

Altri debiti La voce D14 costituisce una posta residuale in cui confluiscono tutte levoci di debito che non hanno trovato una specifica collocazione nelle precedenti voci.A titolo esemplificativo l’OIC 19 dispone che si classificano nella voce i debiti nei confronti:� degli amministratori e dei sindaci per emolumenti;� dei soci per dividendi deliberati ma non ancora distribuiti, per restituzioni di capitalesociale e per distribuzioni di altre riserve deliberate ma non ancora eseguite;� di obbligazionisti per obbligazioni estratte;� dei dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato maturate ma non ancora corrisposteincluse le mensilita aggiuntive maturate e i debiti per ferie, permessi e altri istituti contrattualio legali maturati e non goduti.

Conto economico Nel conto economico le poste interessate sono le seguenti:........C) Proventi e oneri finanziari:15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese con-trollate e collegate e quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo dellecontrollanti;16) altri proventi finanziari:a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da impresecontrollate e collegate e di quelli da controllanti;b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) da proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese con-trollate e collegate e di quelli da controllanti;17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese con-trollate e collegate e verso controllanti;

Precisazione: A causa di un’omissione nel recepimento della direttiva 2013/34, il codice civile non richiededi indicare interessi e oneri finanziari verso le imprese controllate dalle controllanti, che sono invece richiestidallo schema di conto economico contenuto nell’allegato VI della direttiva.

17-bis) utili e perdite su cambi.

II. Nota integrativa

Bilancio in forma ordinaria La nota integrative e disciplinata dall’art. 2427 c.c. econ riferimento ai debiti e alla liquidita il codice civile e integrato dalle disposizioni dell’OIC19 e dell’OIC 14.Secondo le norme di legge la nota integrativa deve contenere:

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Debiti rappresentati da titoli di credito Nella voce D8 si iscrivono tutti idebiti che sono rappresentati da titoli di credito, siano essi commerciali o finanziari.Generalmente si tratta di cambiali commerciali, cambiali finanziarie e certificati di investimento.L’OIC 19 precisa che non si rilevano in questa voce le cambiali rilasciate a fornitori, banche edaltri creditori esclusivamente a titolo di garanzia, utilizzabili dagli stessi qualora si rendessenecessario smobilizzare i propri crediti, in quanto il debito e gia esposto in bilancio.

Debiti verso imprese del gruppo Le voci D9, D10, D11 e D11-bis accolgonorispettivamente i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti e verso impresesottoposte al controllo delle controllanti.La voce D11 accoglie, oltre ai debiti verso le controllanti dirette diversi da quelli classificabiliin D3 (v. n. 33310), anche i debiti verso le controllanti che controllano la societa, indiretta-mente, tramite loro controllate intermedie.La voce D11-bis accoglie i debiti verso imprese soggette a comune controllo (cd. impresesorelle), diverse dalle imprese controllate, collegate o controllanti.

Altri debiti La voce D14 costituisce una posta residuale in cui confluiscono tutte levoci di debito che non hanno trovato una specifica collocazione nelle precedenti voci.A titolo esemplificativo l’OIC 19 dispone che si classificano nella voce i debiti nei confronti:� degli amministratori e dei sindaci per emolumenti;� dei soci per dividendi deliberati ma non ancora distribuiti, per restituzioni di capitalesociale e per distribuzioni di altre riserve deliberate ma non ancora eseguite;� di obbligazionisti per obbligazioni estratte;� dei dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato maturate ma non ancora corrisposteincluse le mensilita aggiuntive maturate e i debiti per ferie, permessi e altri istituti contrattualio legali maturati e non goduti.

Conto economico Nel conto economico le poste interessate sono le seguenti:........C) Proventi e oneri finanziari:15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese con-trollate e collegate e quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo dellecontrollanti;16) altri proventi finanziari:a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da impresecontrollate e collegate e di quelli da controllanti;b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) da proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese con-trollate e collegate e di quelli da controllanti;17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese con-trollate e collegate e verso controllanti;

Precisazione: A causa di un’omissione nel recepimento della direttiva 2013/34, il codice civile non richiededi indicare interessi e oneri finanziari verso le imprese controllate dalle controllanti, che sono invece richiestidallo schema di conto economico contenuto nell’allegato VI della direttiva.

17-bis) utili e perdite su cambi.

II. Nota integrativa

Bilancio in forma ordinaria La nota integrative e disciplinata dall’art. 2427 c.c. econ riferimento ai debiti e alla liquidita il codice civile e integrato dalle disposizioni dell’OIC19 e dell’OIC 14.Secondo le norme di legge la nota integrativa deve contenere:

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3) debiti verso soci per finanziamenti;4) debiti verso banche;5) debiti verso altri finanziatori;6) acconti;7) debiti verso fornitori;8) debiti rappresentati da titoli di credito;9) debiti verso imprese controllate;10) debiti verso imprese collegate;11) debiti verso controllanti;11-bis) debiti verso imprese sottoposte la controllo delle controllanti12) debiti tributari;13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;14) altri debiti.Le passivita connesse alle operazioni finanziarie devono essere classificate nel passivo alraggruppamento D. «Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigi-bili oltre l’esercizio successivo»: tenuto conto che lo schema previsto dalla legge non com-porta una classificazione del passivo secondo un criterio finanziario, le passivita devonoessere esposte prescindendo dal loro grado di liquidita.Gli importi esigibili oltre l’esercizio devono essere esposti separatamente in bilancio.In particolare si vuole precisare:— nella voce D.1. «Obbligazioni» e D.2. «Obbligazioni convertibili» sono iscritti i titoli ob-bligazionari in circolazione alla data di bilancio. I debiti verso obbligazionisti comprendonogli interessi per competenza.— i debiti strettamente di natura finanziaria, diversi dalle obbligazioni, devono essere clas-sificati nelle voci D.3. «Debiti verso soci per finanziamenti», D.4. «Debiti verso banche» e D.5.«Debiti verso altri finanziatori» salvo che siano verso societa controllate, collegate o control-lanti;— i debiti verso banche comprendono i debiti verso gli enti creditizi, indipendentementedalla loro veste tecnica, Conseguentemente la voce D.4 dello stato patrimoniale «Debitiverso banche» accoglie scoperti di conto corrente, anticipazioni a scadenza fissa, anticipisu fatture o ricevute bancarie, mutui, altri finanziamenti in euro o in valuta;— la voce D.5 «Debiti verso altri finanziatori» accoglie i debiti di natura finanziaria contratti conentita diverse da enti creditizi, soci, controllate, collegate e controllanti. E una voce residuale cheraccoglie le passivita di natura finanziaria verso soggetti come le societa di factoring, o altriinvestitori istituzionali e non, purche la forma tecnica dell’operazione non ne imponga la classi-ficazione in altre voci come nel caso delle obbligazioni e dei titoli di credito emessi.— nella voce D.6 «Acconti» si iscrivono gli anticipi da elenchi per forniture non ancoraconsegnate. Si iscrivono in D.6 anche gli acconti e le caparre.

Debiti verso soci per finanziamenti La voce D3 Debiti verso soci per finan-ziamenti contiene l’importo di tutti i finanziamenti concessi dai soci alla societa sotto qual-siasi forma, per i quali la societa ha un obbligo di restituzione.L’OIC 19 stabilisce che non e rilevante ai fini della classificazione nella voce D3 la naturafruttifera o meno di tali debiti, ne l’eventualita che i versamenti vengano effettuati da tutti isoci in misura proporzionale alle quote di partecipazione. L’elemento discriminante perconsiderare il debito un finanziamento e non un contributo va individuato esclusivamentenel diritto dei soci previsto contrattualmente alla restituzione delle somme versate (indipenden-temente dalle possibilita di rinnovo dello stesso finanziamento).Conseguentemente qualora si concluda che un finanziamento soci non e restituibile siclassifica tra le voci di patrimonio netto.Infatti, per questa tipologia di versamenti il loro eventuale passaggio a patrimonio nettonecessita della preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione, trasformando cosı ilfinanziamento in apporto di capitale.L’OIC 19 stabilisce inoltre che nella voce D3 sono iscritti i finanziamenti effettuati da un socioche e anche una societa controllante. Dunque nel caso di finanziamenti erogati dalla con-trollante il debito non si classifica come «debiti verso controllanti» ma tra i debiti verso soci.

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— acquisizione pro-soluto dei crediti da parte del cessionario/emittente, societa veicolocostituita ai sensi della legge 130/99 ed emissione da parte di quest’ultima di «notes» carat-terizzati da un diverso grado di rimborsabilita, al fine di reperire mezzi finanziari;— sottoscrizione di senior notes e mezzanine notes, da parte di intermediari collocatori;— sottoscrizione di junior notes da parte dell’originator, quale garanzia limitata con funzio-ne rafforzativa delle garanzie rappresentate dai crediti ceduti.

III. Misurazioni successive

L’OIC 19 stabilisce che, in generale, il costo ammortizzato si applica a tutti i debiti classificatinelle voci da D1 a D14 del passivo dello stato patrimoniale.

Precisazione: L’OIC 19 stabilisce tuttavia che Il criterio del costo ammortizzato puo non essere applicato aidebiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice civile. L’Organismo Italiano diContabilita presume che gli effetti sono irrilevanti se i debiti:— sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi),— se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono discarso rilievo rispetto al valore nominale.

In questi casi i debiti sono esposti al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degliabbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Nel caso di prestiti obbligazionari,gli aggi di emissione sono rilevati tra i risconti passivi nella classe E del passivo dello statopatrimoniale e i disaggi di emissione sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell’attivodello stato patrimoniale. I costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti,quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva su finanziamenti a mediotermine, gli oneri di perizia dell’immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziaried eventuali altri costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe Ddell’attivo dello stato patrimoniale.

A. Debiti iscritti al costo ammortizzato

Aspetti generali Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei debiti valutati al costoammortizzato e pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesseeffettivo.L’OIC 19 precisa che il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazioneiniziale, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio e ilseguente:a) determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesseeffettivo sul valore contabile del debito all’inizio dell’esercizio, o alla piu recente data dirilevazione iniziale;b) aggiungere l’ammontare degli interessi cosı ottenuto al precedente valore contabile deldebito; c) sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.

Tasso di interesse Generalmente il TIR (tasso di interesse effettivo) determinato insede di rilevazione iniziale non e successivamente ricalcolato ed e applicato fino all’estin-zione del debito.A partire dalla versione 2016 dell’OIC 19 viene data rilevanza, oltre al tasso effettivo, anche iltasso desumibile dalle condizioni contrattuali, cioe il tasso che prende in considerazione tutti iflussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati eogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito), senza considerare i costidi transazione. Se questo tasso di discosta in modo significativo dai tassi di mercato occorreprocedere con l’attualizzazione del debito al momento della rilevazione iniziale.

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Page 27: dell’opera93.46.214.246/.../pdf/Contabile_2018_Estratto_Memento.pdfRealizzato dagli esperti di PwC, il volume espone con un approccio pratico la disciplina contabile delle imprese

— i criteri di valutazione adottati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche divalore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legalenello Stato (art. 2427 c. 1 n. 1);— le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo (art.2427, c.1, n. 4);— distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residuasuperiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specificaindicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geogra-fiche (art. 2427, c1, n. 6). L’OIC 19 richiede inoltre che si indichino:� la scadenza, le modalita di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale;� il tasso di interesse applicato ai prestiti obbligazionari (nonche le altre principali caratteri-stiche del prestito, ad esempio modalita di rimborso e scadenza).Inoltre l’OIC 19 stabilisce che l’indicazione sulla ripartizione geografica riguarda tutti i debitidella societa;— distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad opera-zioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine (2427, c.1, n. 6-ter);— la composizione delle voci »ratei e risconti attivi» e »ratei e risconti passivi» e della voce«altri fondi» dello stato patrimoniale, nonche la composizione della voce «altre riserve»»(2427, c.1, n. 7);— l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivita potenziali nonrisultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate;gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonche gli impegniassunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonche controllanti e imprese sotto-poste al controllo di queste ultime sono distintamente indicati (art. 2427 c. 1 n. 9);— la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell’articolo 2425, n. 17),relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri (2427, c.1, n. 12);— le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titolio valori simili emessi dalla societa, specificando il loro numero e i diritti che essi attribui-scono (2427, c.1, n. 18);— il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla societa, conl’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali ca-ratteristiche delle operazioni relative (2427, c.1, n. 19);— i finanziamenti effettuati dai soci alla societa, ripartiti per scadenze e con la separataindicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori (2427 c.1, n. 19-bis). L’informativa di cui al n. 19-bis co. 1 art. 2427 c.c. e fornita anche con riguardo aifinanziamenti effettuati dai soggetti che esercitano l’attivita di direzione e coordinamento;— le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto eogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazio-ni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informa-zioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvoquando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delleoperazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economicodella societa (art. 2427, c. 1, n. 22-bis);— la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenutidopo la chiusura dell’esercizio (2427, c. 1, n. 22-quater).L’OIC 19 stabilisce inoltre che qualora l’informativa sia rilevante, la nota integrativa indica inoltre:— la suddivisione tra debiti per anticipi su lavori da eseguire ed acconti corrisposti in corsod’opera a fronte di lavori eseguiti;— la suddivisione dei debiti verso banche tra: i debiti per conto corrente, debiti per finan-ziamenti a breve, a medio e lungo termine;— la natura dei creditori e la composizione della voce D14 «altri debiti»;— l’ammontare dei debiti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed ilrelativo effetto sul conto economico;— il riacquisto sul mercato di obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalla societa.

Rilevanza In linea generale si sottolinea che l’art. 2423 prevede che «Non occorrerispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quan-

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Debiti rappresentati da titoli di credito Nella voce D8 si iscrivono tutti idebiti che sono rappresentati da titoli di credito, siano essi commerciali o finanziari.Generalmente si tratta di cambiali commerciali, cambiali finanziarie e certificati di investimento.L’OIC 19 precisa che non si rilevano in questa voce le cambiali rilasciate a fornitori, banche edaltri creditori esclusivamente a titolo di garanzia, utilizzabili dagli stessi qualora si rendessenecessario smobilizzare i propri crediti, in quanto il debito e gia esposto in bilancio.

Debiti verso imprese del gruppo Le voci D9, D10, D11 e D11-bis accolgonorispettivamente i debiti verso imprese controllate, collegate e controllanti e verso impresesottoposte al controllo delle controllanti.La voce D11 accoglie, oltre ai debiti verso le controllanti dirette diversi da quelli classificabiliin D3 (v. n. 33310), anche i debiti verso le controllanti che controllano la societa, indiretta-mente, tramite loro controllate intermedie.La voce D11-bis accoglie i debiti verso imprese soggette a comune controllo (cd. impresesorelle), diverse dalle imprese controllate, collegate o controllanti.

Altri debiti La voce D14 costituisce una posta residuale in cui confluiscono tutte levoci di debito che non hanno trovato una specifica collocazione nelle precedenti voci.A titolo esemplificativo l’OIC 19 dispone che si classificano nella voce i debiti nei confronti:� degli amministratori e dei sindaci per emolumenti;� dei soci per dividendi deliberati ma non ancora distribuiti, per restituzioni di capitalesociale e per distribuzioni di altre riserve deliberate ma non ancora eseguite;� di obbligazionisti per obbligazioni estratte;� dei dipendenti per retribuzioni di lavoro subordinato maturate ma non ancora corrisposteincluse le mensilita aggiuntive maturate e i debiti per ferie, permessi e altri istituti contrattualio legali maturati e non goduti.

Conto economico Nel conto economico le poste interessate sono le seguenti:........C) Proventi e oneri finanziari:15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese con-trollate e collegate e quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo dellecontrollanti;16) altri proventi finanziari:a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da impresecontrollate e collegate e di quelli da controllanti;b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;c) da titoli iscritti nell’attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;d) da proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese con-trollate e collegate e di quelli da controllanti;17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese con-trollate e collegate e verso controllanti;

Precisazione: A causa di un’omissione nel recepimento della direttiva 2013/34, il codice civile non richiededi indicare interessi e oneri finanziari verso le imprese controllate dalle controllanti, che sono invece richiestidallo schema di conto economico contenuto nell’allegato VI della direttiva.

17-bis) utili e perdite su cambi.

II. Nota integrativa

Bilancio in forma ordinaria La nota integrative e disciplinata dall’art. 2427 c.c. econ riferimento ai debiti e alla liquidita il codice civile e integrato dalle disposizioni dell’OIC19 e dell’OIC 14.Secondo le norme di legge la nota integrativa deve contenere:

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Se il tasso di interesse nominale del prestito e variabile, invece, e necessario il ricalcolo, condecorrenza dalla data in cui lo stesso e stato rilevato in base al contratto.Quando il tasso di interesse nominale contrattuale e variabile e parametrato ai tassi dimercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazionidei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo e ricalcolato con decorrenzadalla data in cui lo stesso e stato rilevato in base al contratto. Non occorre ricalcolare il tassodi interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modoprestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazionilegate a parametri di mercato; 15 puo essere il caso delle clausole contrattuali di «step-up» odi «step-down» che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interessenominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell’8% dal terzoanno e fino alla data di scadenza).

Rimborso anticipato Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la societa rivedele proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il debito sara rimborsato anti-cipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito perriflettere i rideterminati flussi finanziari stimati.La societa ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussifinanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolatoin sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alladata di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabilealla stessa data e rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.Nel caso di estinzione anticipata di un debito a condizioni o in tempi non previsti nell’am-bito della stima dei flussi finanziari futuri, la differenza tra il valore contabile residuo deldebito al momento dell’estinzione anticipata e l’esborso di disponibilita liquide e rilevata nelconto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari. Cio si applica anche nel caso diestinzione anticipata di un prestito obbligazionario.

Esempio La societa X ha in corso un finanziamento di 1 milione di euro, ottenutonell’esercizio X0 al tasso del 2% annuo con pagamento degli interessi al 31 dicembreposticipati, e il rimborso del capitale e previsto al 31/12/X4. Al momento della erogazionedel prestito la societa aveva sostenuto spese di istruttoria per 20.000 euro e il TIR iniziale (chein questo caso e in linea con le condizioni di mercato) era pari al 2,4296%.Alla chiusura dell’esercizio X2 la societa decide di rimborsare anticipatamente il prestito il31 dicembre 20X3.La tavola del costo ammortizzato e la seguente:

Tavola 33032 - Costo ammortizzato

AnnoValore contabile

del debito all’iniziodell’esercizio

Interessi passivicalcolati al tasso diinteresse effettivo

Flussi finanziari inuscita per cedoleinteressi passivi

Valore contabiledel debito alla fine

dell’esercizio

a b = a � 2,496% c d = a + b + c

20X0 980.000 23.810 (20.000) 983.810

20X1 983.810 23.900 (20.000) 987.710

20X2 987.710 24.000 (20.000) 991.710

20X3 991.710 24.100 (20.000) 996.810

20X4 996.810 24.190 (1.020.000) —

Soluzione La societa deve rideterminare i flussi finanziari futuri e attualizzarli al tasso diinteresse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale per trovare il valore contabile deldebito da iscrivere in bilancio al 31 dicembre 20X2. Alla chiusura dell’esercizio 20X2 il valoredi iscrizione del debito e calcolato come valore attuale dei rideterminati flussi finanziarifuturi come segue:1.020 / (1,024296)1 = 995,81Il valore contabile del debito al 31 dicembre 20X2, prima della contabilizzazione degli effetti

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do la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera ecorretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Lesocieta illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione allapresente disposizione.» Pertanto, qualora una societa, ai sensi di tale previsione normativa,decida di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato o di non attualizzare un debito,tale societa illustra in nota integrativa le politiche contabili adottate. Esempi di tali politichecontabili sono: la mancata attualizzazione dei debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, lamancata attualizzazione dei debiti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non siasignificativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la mancata applicazione delcriterio del costo ammortizzato per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, la mancataapplicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, lecommissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarsorilievo.

Fondi vincolati Se la societa detiene fondi liquidi vincolati (es. depositi bancari atermine, v. n. 32150) o c/c bancari esterni sottoposti a restrizioni valutarie deve dare specifi-che informazioni nelle note al bilancio. L’OIC 19, nel richiamare l’art. 2427 c.c., c. 1, n. 9stabilisce che nella nota integrativa si devono indicare le seguenti informazioni:— la natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo;— i conti cassa o conti bancari attivi all’estero che non possono essere trasferiti o utilizzati acausa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause.

Cash pooling Ai sensi del numero 22-bis dell’articolo 2427, la nota integrativa indica,l’utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrata che non sono regolati a normali condi-zioni di mercato.

Rapporti con amministratori e sindaci L’articolo 2427, comma 1, numero 16,del codice civile, richiede di indicare «l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e deicrediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria,precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati,cancellati o oggetto di rinuncia, nonche gli impegni assunti per loro conto per effetto digaranzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria».

Impegni e garanzie La legge richiede che la nota integrativa indichi distintamentel’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivita potenziali non risultantidallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate (art. 2427c. 1 n. 9). Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioniassunte dalla societa verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbli-gatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La categoria impegni com-prende sia impegni di cui e certa l’esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquistoe vendita a termine), sia impegni di cui e certa l’esecuzione ma non il relativo importo (adesempio: contratto con clausola di revisione prezzo). L’OIC 12 chiarisce che l’importo degliimpegni e il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione. Qualora l’impe-gno non sia quantificabile se ne da informativa in nota integrativa.Le garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale comprendono, secondo l’OIC 12, le garanzieprestate dalla societa. Le garanzie prestate sono quelle rilasciate dalla societa con riferimen-to ad un’obbligazione propria o altrui. Il valore di tali garanzie corrisponde al valore dellagaranzia prestata o se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce dellasituazione esistente in quel momento.Nelle garanzie prestate dalla societa si comprendono sia le garanzie personali che le garan-zie reali.Per garanzie personali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate dalla societa conriferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda indistintamentecon il proprio patrimonio.Per garanzie reali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate dalla societa con riferi-mento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda specificatamente con ibeni dati in garanzia. Rientrano tra le garanzie reali i pegni e le ipoteche.

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do la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera ecorretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Lesocieta illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione allapresente disposizione.» Pertanto, qualora una societa, ai sensi di tale previsione normativa,decida di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato o di non attualizzare un debito,tale societa illustra in nota integrativa le politiche contabili adottate. Esempi di tali politichecontabili sono: la mancata attualizzazione dei debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, lamancata attualizzazione dei debiti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non siasignificativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la mancata applicazione delcriterio del costo ammortizzato per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, la mancataapplicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, lecommissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarsorilievo.

Fondi vincolati Se la societa detiene fondi liquidi vincolati (es. depositi bancari atermine, v. n. 32150) o c/c bancari esterni sottoposti a restrizioni valutarie deve dare specifi-che informazioni nelle note al bilancio. L’OIC 19, nel richiamare l’art. 2427 c.c., c. 1, n. 9stabilisce che nella nota integrativa si devono indicare le seguenti informazioni:— la natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo;— i conti cassa o conti bancari attivi all’estero che non possono essere trasferiti o utilizzati acausa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause.

Cash pooling Ai sensi del numero 22-bis dell’articolo 2427, la nota integrativa indica,l’utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrata che non sono regolati a normali condi-zioni di mercato.

Rapporti con amministratori e sindaci L’articolo 2427, comma 1, numero 16,del codice civile, richiede di indicare «l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e deicrediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria,precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati,cancellati o oggetto di rinuncia, nonche gli impegni assunti per loro conto per effetto digaranzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria».

Impegni e garanzie La legge richiede che la nota integrativa indichi distintamentel’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivita potenziali non risultantidallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate (art. 2427c. 1 n. 9). Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioniassunte dalla societa verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbli-gatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La categoria impegni com-prende sia impegni di cui e certa l’esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquistoe vendita a termine), sia impegni di cui e certa l’esecuzione ma non il relativo importo (adesempio: contratto con clausola di revisione prezzo). L’OIC 12 chiarisce che l’importo degliimpegni e il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione. Qualora l’impe-gno non sia quantificabile se ne da informativa in nota integrativa.Le garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale comprendono, secondo l’OIC 12, le garanzieprestate dalla societa. Le garanzie prestate sono quelle rilasciate dalla societa con riferimen-to ad un’obbligazione propria o altrui. Il valore di tali garanzie corrisponde al valore dellagaranzia prestata o se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce dellasituazione esistente in quel momento.Nelle garanzie prestate dalla societa si comprendono sia le garanzie personali che le garan-zie reali.Per garanzie personali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate dalla societa conriferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda indistintamentecon il proprio patrimonio.Per garanzie reali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate dalla societa con riferi-mento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda specificatamente con ibeni dati in garanzia. Rientrano tra le garanzie reali i pegni e le ipoteche.

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— i criteri di valutazione adottati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle rettifiche divalore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legalenello Stato (art. 2427 c. 1 n. 1);— le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo (art.2427, c.1, n. 4);— distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residuasuperiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specificaindicazione della natura delle garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree geogra-fiche (art. 2427, c1, n. 6). L’OIC 19 richiede inoltre che si indichino:� la scadenza, le modalita di rimborso e il tasso di interesse per i debiti assistiti da garanzia reale;� il tasso di interesse applicato ai prestiti obbligazionari (nonche le altre principali caratteri-stiche del prestito, ad esempio modalita di rimborso e scadenza).Inoltre l’OIC 19 stabilisce che l’indicazione sulla ripartizione geografica riguarda tutti i debitidella societa;— distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti relativi ad opera-zioni che prevedono l’obbligo per l’acquirente di retrocessione a termine (2427, c.1, n. 6-ter);— la composizione delle voci »ratei e risconti attivi» e »ratei e risconti passivi» e della voce«altri fondi» dello stato patrimoniale, nonche la composizione della voce «altre riserve»»(2427, c.1, n. 7);— l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivita potenziali nonrisultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate;gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili, nonche gli impegniassunti nei confronti di imprese controllate, collegate, nonche controllanti e imprese sotto-poste al controllo di queste ultime sono distintamente indicati (art. 2427 c. 1 n. 9);— la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari, indicati nell’articolo 2425, n. 17),relativi a prestiti obbligazionari, a debiti verso banche e altri (2427, c.1, n. 12);— le azioni di godimento, le obbligazioni convertibili in azioni, i warrants, le opzioni e i titolio valori simili emessi dalla societa, specificando il loro numero e i diritti che essi attribui-scono (2427, c.1, n. 18);— il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla societa, conl’indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali ca-ratteristiche delle operazioni relative (2427, c.1, n. 19);— i finanziamenti effettuati dai soci alla societa, ripartiti per scadenze e con la separataindicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori (2427 c.1, n. 19-bis). L’informativa di cui al n. 19-bis co. 1 art. 2427 c.c. e fornita anche con riguardo aifinanziamenti effettuati dai soggetti che esercitano l’attivita di direzione e coordinamento;— le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto eogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazio-ni, qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informa-zioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvoquando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delleoperazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economicodella societa (art. 2427, c. 1, n. 22-bis);— la natura e l’effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenutidopo la chiusura dell’esercizio (2427, c. 1, n. 22-quater).L’OIC 19 stabilisce inoltre che qualora l’informativa sia rilevante, la nota integrativa indica inoltre:— la suddivisione tra debiti per anticipi su lavori da eseguire ed acconti corrisposti in corsod’opera a fronte di lavori eseguiti;— la suddivisione dei debiti verso banche tra: i debiti per conto corrente, debiti per finan-ziamenti a breve, a medio e lungo termine;— la natura dei creditori e la composizione della voce D14 «altri debiti»;— l’ammontare dei debiti per i quali sono state modificate le condizioni di pagamento ed ilrelativo effetto sul conto economico;— il riacquisto sul mercato di obbligazioni o altri titoli di debito emessi dalla societa.

Rilevanza In linea generale si sottolinea che l’art. 2423 prevede che «Non occorrerispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quan-

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— acquisizione pro-soluto dei crediti da parte del cessionario/emittente, societa veicolocostituita ai sensi della legge 130/99 ed emissione da parte di quest’ultima di «notes» carat-terizzati da un diverso grado di rimborsabilita, al fine di reperire mezzi finanziari;— sottoscrizione di senior notes e mezzanine notes, da parte di intermediari collocatori;— sottoscrizione di junior notes da parte dell’originator, quale garanzia limitata con funzio-ne rafforzativa delle garanzie rappresentate dai crediti ceduti.

III. Misurazioni successive

L’OIC 19 stabilisce che, in generale, il costo ammortizzato si applica a tutti i debiti classificatinelle voci da D1 a D14 del passivo dello stato patrimoniale.

Precisazione: L’OIC 19 stabilisce tuttavia che Il criterio del costo ammortizzato puo non essere applicato aidebiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice civile. L’Organismo Italiano diContabilita presume che gli effetti sono irrilevanti se i debiti:— sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi),— se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono discarso rilievo rispetto al valore nominale.

In questi casi i debiti sono esposti al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degliabbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Nel caso di prestiti obbligazionari,gli aggi di emissione sono rilevati tra i risconti passivi nella classe E del passivo dello statopatrimoniale e i disaggi di emissione sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell’attivodello stato patrimoniale. I costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti,quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva su finanziamenti a mediotermine, gli oneri di perizia dell’immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziaried eventuali altri costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe Ddell’attivo dello stato patrimoniale.

A. Debiti iscritti al costo ammortizzato

Aspetti generali Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei debiti valutati al costoammortizzato e pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesseeffettivo.L’OIC 19 precisa che il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazioneiniziale, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio e ilseguente:a) determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesseeffettivo sul valore contabile del debito all’inizio dell’esercizio, o alla piu recente data dirilevazione iniziale;b) aggiungere l’ammontare degli interessi cosı ottenuto al precedente valore contabile deldebito; c) sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.

Tasso di interesse Generalmente il TIR (tasso di interesse effettivo) determinato insede di rilevazione iniziale non e successivamente ricalcolato ed e applicato fino all’estin-zione del debito.A partire dalla versione 2016 dell’OIC 19 viene data rilevanza, oltre al tasso effettivo, anche iltasso desumibile dalle condizioni contrattuali, cioe il tasso che prende in considerazione tutti iflussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati eogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito), senza considerare i costidi transazione. Se questo tasso di discosta in modo significativo dai tassi di mercato occorreprocedere con l’attualizzazione del debito al momento della rilevazione iniziale.

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Nel caso di fidejussione prestata dalla societa insieme con altri garanti (co-fidejussione), eriportato l’intero ammontare della garanzia prestata, se inferiore, l’importo complessivo deldebito garantito alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito il beneficiumdivisionis, in nota integrativa, si precisa sia l’ammontare complessivo del debito esistente alladata di riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito.

Accordi fuori bilancio Gli accordi fuori bilancio sono accordi, od altri atti, anchecollegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale ma che possono esporrela societa a rischi o generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza e utile peruna valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dellasocieta, nonche del gruppo di eventuale appartenenza.Con riferimento all’articolo 2427, comma 1, numero 22 ter, del codice civile, la Direttiva2006/46/CE precisa che gli accordi possono essere associati alla creazione o all’uso di una opiu societa veicolo (SPE, Special Purpose Entities) e di attivita off-shore destinate a persegui-re, tra l’altro, obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Nella direttiva (precisamente nei«considerando») sono contenuti i seguenti esempi:� accordi per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti difactoring pro-solvendo»,� accordi combinati di vendita e riacquisto;� accordi in merito al deposito di merci;� accordi di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o menodella merce;� intestazioni patrimoniali tramite societa fiduciarie e trust;� beni impegnati;� accordi di leasing operativo; outsourcing (servizi esternalizzati) ed altre operazioni analo-ghe.

Bilancio in forma abbreviata Con riferimento ai debiti, nella nota integrativa delbilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall’art. 2427 c.c.1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nellaconversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato»;2) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residuasuperiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specificaindicazione della natura delle garanzie»; 22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finan-ziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio».Quando le societa che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis delcodice civile si avvalgono della facolta di valutare i debiti al costo ammortizzato, esse nedanno menzione in nota integrativa.

Micro-imprese Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrati-va quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primocomma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

III. Prima applicazione del costo ammortizzato

L’OIC 19 e la normativa che recepisce la dri 34/2013 (DLGS 139/15) si applica ai bilanci conesercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016 o da data successiva.Il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione dei debiti secondo le disposizioni dilegge5 possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’eser-cizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016. Questa disposizione transitoria e prevista dalDLgs 139/15.Qualora si usufruisca di tale facolta la societa applica il costo ammortizzato esclusivamente

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do la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera ecorretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Lesocieta illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione allapresente disposizione.» Pertanto, qualora una societa, ai sensi di tale previsione normativa,decida di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato o di non attualizzare un debito,tale societa illustra in nota integrativa le politiche contabili adottate. Esempi di tali politichecontabili sono: la mancata attualizzazione dei debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, lamancata attualizzazione dei debiti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non siasignificativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la mancata applicazione delcriterio del costo ammortizzato per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, la mancataapplicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, lecommissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarsorilievo.

Fondi vincolati Se la societa detiene fondi liquidi vincolati (es. depositi bancari atermine, v. n. 32150) o c/c bancari esterni sottoposti a restrizioni valutarie deve dare specifi-che informazioni nelle note al bilancio. L’OIC 19, nel richiamare l’art. 2427 c.c., c. 1, n. 9stabilisce che nella nota integrativa si devono indicare le seguenti informazioni:— la natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo;— i conti cassa o conti bancari attivi all’estero che non possono essere trasferiti o utilizzati acausa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause.

Cash pooling Ai sensi del numero 22-bis dell’articolo 2427, la nota integrativa indica,l’utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrata che non sono regolati a normali condi-zioni di mercato.

Rapporti con amministratori e sindaci L’articolo 2427, comma 1, numero 16,del codice civile, richiede di indicare «l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e deicrediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria,precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati,cancellati o oggetto di rinuncia, nonche gli impegni assunti per loro conto per effetto digaranzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria».

Impegni e garanzie La legge richiede che la nota integrativa indichi distintamentel’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivita potenziali non risultantidallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate (art. 2427c. 1 n. 9). Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioniassunte dalla societa verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbli-gatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La categoria impegni com-prende sia impegni di cui e certa l’esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquistoe vendita a termine), sia impegni di cui e certa l’esecuzione ma non il relativo importo (adesempio: contratto con clausola di revisione prezzo). L’OIC 12 chiarisce che l’importo degliimpegni e il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione. Qualora l’impe-gno non sia quantificabile se ne da informativa in nota integrativa.Le garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale comprendono, secondo l’OIC 12, le garanzieprestate dalla societa. Le garanzie prestate sono quelle rilasciate dalla societa con riferimen-to ad un’obbligazione propria o altrui. Il valore di tali garanzie corrisponde al valore dellagaranzia prestata o se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce dellasituazione esistente in quel momento.Nelle garanzie prestate dalla societa si comprendono sia le garanzie personali che le garan-zie reali.Per garanzie personali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate dalla societa conriferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda indistintamentecon il proprio patrimonio.Per garanzie reali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate dalla societa con riferi-mento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda specificatamente con ibeni dati in garanzia. Rientrano tra le garanzie reali i pegni e le ipoteche.

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do la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera ecorretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Lesocieta illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione allapresente disposizione.» Pertanto, qualora una societa, ai sensi di tale previsione normativa,decida di non utilizzare il criterio del costo ammortizzato o di non attualizzare un debito,tale societa illustra in nota integrativa le politiche contabili adottate. Esempi di tali politichecontabili sono: la mancata attualizzazione dei debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, lamancata attualizzazione dei debiti nel caso in cui il tasso di interesse effettivo non siasignificativamente diverso dal tasso di interesse di mercato, la mancata applicazione delcriterio del costo ammortizzato per i debiti con scadenza inferiore ai 12 mesi, la mancataapplicazione del criterio del costo ammortizzato nel caso in cui i costi di transazione, lecommissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarsorilievo.

Fondi vincolati Se la societa detiene fondi liquidi vincolati (es. depositi bancari atermine, v. n. 32150) o c/c bancari esterni sottoposti a restrizioni valutarie deve dare specifi-che informazioni nelle note al bilancio. L’OIC 19, nel richiamare l’art. 2427 c.c., c. 1, n. 9stabilisce che nella nota integrativa si devono indicare le seguenti informazioni:— la natura dei fondi liquidi vincolati e la durata del vincolo;— i conti cassa o conti bancari attivi all’estero che non possono essere trasferiti o utilizzati acausa di restrizioni valutarie del paese estero o per altre cause.

Cash pooling Ai sensi del numero 22-bis dell’articolo 2427, la nota integrativa indica,l’utilizzo di eventuali sistemi di tesoreria accentrata che non sono regolati a normali condi-zioni di mercato.

Rapporti con amministratori e sindaci L’articolo 2427, comma 1, numero 16,del codice civile, richiede di indicare «l’ammontare dei compensi, delle anticipazioni e deicrediti concessi agli amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria,precisando il tasso d’interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati,cancellati o oggetto di rinuncia, nonche gli impegni assunti per loro conto per effetto digaranzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria».

Impegni e garanzie La legge richiede che la nota integrativa indichi distintamentel’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passivita potenziali non risultantidallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate (art. 2427c. 1 n. 9). Gli impegni, non risultanti dallo stato patrimoniale, rappresentano obbligazioniassunte dalla societa verso terzi che traggono origine da negozi giuridici con effetti obbli-gatori certi ma non ancora eseguiti da nessuna delle due parti. La categoria impegni com-prende sia impegni di cui e certa l’esecuzione e il relativo ammontare (ad esempio: acquistoe vendita a termine), sia impegni di cui e certa l’esecuzione ma non il relativo importo (adesempio: contratto con clausola di revisione prezzo). L’OIC 12 chiarisce che l’importo degliimpegni e il valore nominale che si desume dalla relativa documentazione. Qualora l’impe-gno non sia quantificabile se ne da informativa in nota integrativa.Le garanzie non risultanti dallo stato patrimoniale comprendono, secondo l’OIC 12, le garanzieprestate dalla societa. Le garanzie prestate sono quelle rilasciate dalla societa con riferimen-to ad un’obbligazione propria o altrui. Il valore di tali garanzie corrisponde al valore dellagaranzia prestata o se non determinata, alla migliore stima del rischio assunto alla luce dellasituazione esistente in quel momento.Nelle garanzie prestate dalla societa si comprendono sia le garanzie personali che le garan-zie reali.Per garanzie personali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate dalla societa conriferimento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda indistintamentecon il proprio patrimonio.Per garanzie reali si intendono le obbligazioni di garanzia prestate dalla societa con riferi-mento ad un certo rapporto che prevedono che il garante risponda specificatamente con ibeni dati in garanzia. Rientrano tra le garanzie reali i pegni e le ipoteche.

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Nel caso di fidejussione prestata dalla societa insieme con altri garanti (co-fidejussione), eriportato l’intero ammontare della garanzia prestata, se inferiore, l’importo complessivo deldebito garantito alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito il beneficiumdivisionis, in nota integrativa, si precisa sia l’ammontare complessivo del debito esistente alladata di riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito.

Accordi fuori bilancio Gli accordi fuori bilancio sono accordi, od altri atti, anchecollegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale ma che possono esporrela societa a rischi o generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza e utile peruna valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dellasocieta, nonche del gruppo di eventuale appartenenza.Con riferimento all’articolo 2427, comma 1, numero 22 ter, del codice civile, la Direttiva2006/46/CE precisa che gli accordi possono essere associati alla creazione o all’uso di una opiu societa veicolo (SPE, Special Purpose Entities) e di attivita off-shore destinate a persegui-re, tra l’altro, obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Nella direttiva (precisamente nei«considerando») sono contenuti i seguenti esempi:� accordi per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti difactoring pro-solvendo»,� accordi combinati di vendita e riacquisto;� accordi in merito al deposito di merci;� accordi di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o menodella merce;� intestazioni patrimoniali tramite societa fiduciarie e trust;� beni impegnati;� accordi di leasing operativo; outsourcing (servizi esternalizzati) ed altre operazioni analo-ghe.

Bilancio in forma abbreviata Con riferimento ai debiti, nella nota integrativa delbilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall’art. 2427 c.c.1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nellaconversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato»;2) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residuasuperiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specificaindicazione della natura delle garanzie»; 22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finan-ziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio».Quando le societa che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis delcodice civile si avvalgono della facolta di valutare i debiti al costo ammortizzato, esse nedanno menzione in nota integrativa.

Micro-imprese Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrati-va quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primocomma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

III. Prima applicazione del costo ammortizzato

L’OIC 19 e la normativa che recepisce la dri 34/2013 (DLGS 139/15) si applica ai bilanci conesercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016 o da data successiva.Il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione dei debiti secondo le disposizioni dilegge5 possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’eser-cizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016. Questa disposizione transitoria e prevista dalDLgs 139/15.Qualora si usufruisca di tale facolta la societa applica il costo ammortizzato esclusivamente

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Nel caso di fidejussione prestata dalla societa insieme con altri garanti (co-fidejussione), eriportato l’intero ammontare della garanzia prestata, se inferiore, l’importo complessivo deldebito garantito alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito il beneficiumdivisionis, in nota integrativa, si precisa sia l’ammontare complessivo del debito esistente alladata di riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito.

Accordi fuori bilancio Gli accordi fuori bilancio sono accordi, od altri atti, anchecollegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale ma che possono esporrela societa a rischi o generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza e utile peruna valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dellasocieta, nonche del gruppo di eventuale appartenenza.Con riferimento all’articolo 2427, comma 1, numero 22 ter, del codice civile, la Direttiva2006/46/CE precisa che gli accordi possono essere associati alla creazione o all’uso di una opiu societa veicolo (SPE, Special Purpose Entities) e di attivita off-shore destinate a persegui-re, tra l’altro, obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Nella direttiva (precisamente nei«considerando») sono contenuti i seguenti esempi:� accordi per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti difactoring pro-solvendo»,� accordi combinati di vendita e riacquisto;� accordi in merito al deposito di merci;� accordi di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o menodella merce;� intestazioni patrimoniali tramite societa fiduciarie e trust;� beni impegnati;� accordi di leasing operativo; outsourcing (servizi esternalizzati) ed altre operazioni analo-ghe.

Bilancio in forma abbreviata Con riferimento ai debiti, nella nota integrativa delbilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall’art. 2427 c.c.1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nellaconversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato»;2) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residuasuperiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specificaindicazione della natura delle garanzie»; 22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finan-ziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio».Quando le societa che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis delcodice civile si avvalgono della facolta di valutare i debiti al costo ammortizzato, esse nedanno menzione in nota integrativa.

Micro-imprese Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrati-va quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primocomma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

III. Prima applicazione del costo ammortizzato

L’OIC 19 e la normativa che recepisce la dri 34/2013 (DLGS 139/15) si applica ai bilanci conesercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016 o da data successiva.Il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione dei debiti secondo le disposizioni dilegge5 possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’eser-cizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016. Questa disposizione transitoria e prevista dalDLgs 139/15.Qualora si usufruisca di tale facolta la societa applica il costo ammortizzato esclusivamente

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Nel caso di fidejussione prestata dalla societa insieme con altri garanti (co-fidejussione), eriportato l’intero ammontare della garanzia prestata, se inferiore, l’importo complessivo deldebito garantito alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito il beneficiumdivisionis, in nota integrativa, si precisa sia l’ammontare complessivo del debito esistente alladata di riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito.

Accordi fuori bilancio Gli accordi fuori bilancio sono accordi, od altri atti, anchecollegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale ma che possono esporrela societa a rischi o generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza e utile peruna valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dellasocieta, nonche del gruppo di eventuale appartenenza.Con riferimento all’articolo 2427, comma 1, numero 22 ter, del codice civile, la Direttiva2006/46/CE precisa che gli accordi possono essere associati alla creazione o all’uso di una opiu societa veicolo (SPE, Special Purpose Entities) e di attivita off-shore destinate a persegui-re, tra l’altro, obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Nella direttiva (precisamente nei«considerando») sono contenuti i seguenti esempi:� accordi per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti difactoring pro-solvendo»,� accordi combinati di vendita e riacquisto;� accordi in merito al deposito di merci;� accordi di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o menodella merce;� intestazioni patrimoniali tramite societa fiduciarie e trust;� beni impegnati;� accordi di leasing operativo; outsourcing (servizi esternalizzati) ed altre operazioni analo-ghe.

Bilancio in forma abbreviata Con riferimento ai debiti, nella nota integrativa delbilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall’art. 2427 c.c.1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nellaconversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato»;2) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residuasuperiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specificaindicazione della natura delle garanzie»; 22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finan-ziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio».Quando le societa che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis delcodice civile si avvalgono della facolta di valutare i debiti al costo ammortizzato, esse nedanno menzione in nota integrativa.

Micro-imprese Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrati-va quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primocomma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

III. Prima applicazione del costo ammortizzato

L’OIC 19 e la normativa che recepisce la dri 34/2013 (DLGS 139/15) si applica ai bilanci conesercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016 o da data successiva.Il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione dei debiti secondo le disposizioni dilegge5 possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’eser-cizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016. Questa disposizione transitoria e prevista dalDLgs 139/15.Qualora si usufruisca di tale facolta la societa applica il costo ammortizzato esclusivamente

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Nel caso di fidejussione prestata dalla societa insieme con altri garanti (co-fidejussione), eriportato l’intero ammontare della garanzia prestata, se inferiore, l’importo complessivo deldebito garantito alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito il beneficiumdivisionis, in nota integrativa, si precisa sia l’ammontare complessivo del debito esistente alladata di riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito.

Accordi fuori bilancio Gli accordi fuori bilancio sono accordi, od altri atti, anchecollegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale ma che possono esporrela societa a rischi o generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza e utile peruna valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dellasocieta, nonche del gruppo di eventuale appartenenza.Con riferimento all’articolo 2427, comma 1, numero 22 ter, del codice civile, la Direttiva2006/46/CE precisa che gli accordi possono essere associati alla creazione o all’uso di una opiu societa veicolo (SPE, Special Purpose Entities) e di attivita off-shore destinate a persegui-re, tra l’altro, obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Nella direttiva (precisamente nei«considerando») sono contenuti i seguenti esempi:� accordi per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti difactoring pro-solvendo»,� accordi combinati di vendita e riacquisto;� accordi in merito al deposito di merci;� accordi di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o menodella merce;� intestazioni patrimoniali tramite societa fiduciarie e trust;� beni impegnati;� accordi di leasing operativo; outsourcing (servizi esternalizzati) ed altre operazioni analo-ghe.

Bilancio in forma abbreviata Con riferimento ai debiti, nella nota integrativa delbilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall’art. 2427 c.c.1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nellaconversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato»;2) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residuasuperiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specificaindicazione della natura delle garanzie»; 22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finan-ziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio».Quando le societa che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis delcodice civile si avvalgono della facolta di valutare i debiti al costo ammortizzato, esse nedanno menzione in nota integrativa.

Micro-imprese Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrati-va quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primocomma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

III. Prima applicazione del costo ammortizzato

L’OIC 19 e la normativa che recepisce la dri 34/2013 (DLGS 139/15) si applica ai bilanci conesercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016 o da data successiva.Il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione dei debiti secondo le disposizioni dilegge5 possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’eser-cizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016. Questa disposizione transitoria e prevista dalDLgs 139/15.Qualora si usufruisca di tale facolta la societa applica il costo ammortizzato esclusivamente

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Se il tasso di interesse nominale del prestito e variabile, invece, e necessario il ricalcolo, condecorrenza dalla data in cui lo stesso e stato rilevato in base al contratto.Quando il tasso di interesse nominale contrattuale e variabile e parametrato ai tassi dimercato, i flussi finanziari futuri sono rideterminati periodicamente per riflettere le variazionidei tassi di interesse di mercato e il tasso di interesse effettivo e ricalcolato con decorrenzadalla data in cui lo stesso e stato rilevato in base al contratto. Non occorre ricalcolare il tassodi interesse effettivo quando il tasso di interesse nominale aumenta o diminuisce in modoprestabilito dalle previsioni contrattuali e le sue variazioni non sono dovute a indicizzazionilegate a parametri di mercato; 15 puo essere il caso delle clausole contrattuali di «step-up» odi «step-down» che prevedono incrementi o decrementi prestabiliti del tasso di interessenominale (es.: il tasso del 4% per il primo anno, del 6% per il secondo e dell’8% dal terzoanno e fino alla data di scadenza).

Rimborso anticipato Se, successivamente alla rilevazione iniziale, la societa rivedele proprie stime di flussi finanziari futuri (es.: prevede che il debito sara rimborsato anti-cipatamente rispetto alla scadenza), essa deve rettificare il valore contabile del debito perriflettere i rideterminati flussi finanziari stimati.La societa ricalcola il valore contabile del debito alla data di revisione della stima dei flussifinanziari attualizzando i rideterminati flussi finanziari al tasso di interesse effettivo calcolatoin sede di rilevazione iniziale. La differenza tra il valore attuale rideterminato del debito alladata di revisione della stima dei flussi finanziari futuri e il suo precedente valore contabilealla stessa data e rilevata a conto economico negli oneri o nei proventi finanziari.Nel caso di estinzione anticipata di un debito a condizioni o in tempi non previsti nell’am-bito della stima dei flussi finanziari futuri, la differenza tra il valore contabile residuo deldebito al momento dell’estinzione anticipata e l’esborso di disponibilita liquide e rilevata nelconto economico tra i proventi o tra gli oneri finanziari. Cio si applica anche nel caso diestinzione anticipata di un prestito obbligazionario.

Esempio La societa X ha in corso un finanziamento di 1 milione di euro, ottenutonell’esercizio X0 al tasso del 2% annuo con pagamento degli interessi al 31 dicembreposticipati, e il rimborso del capitale e previsto al 31/12/X4. Al momento della erogazionedel prestito la societa aveva sostenuto spese di istruttoria per 20.000 euro e il TIR iniziale (chein questo caso e in linea con le condizioni di mercato) era pari al 2,4296%.Alla chiusura dell’esercizio X2 la societa decide di rimborsare anticipatamente il prestito il31 dicembre 20X3.La tavola del costo ammortizzato e la seguente:

Tavola 33032 - Costo ammortizzato

AnnoValore contabile

del debito all’iniziodell’esercizio

Interessi passivicalcolati al tasso diinteresse effettivo

Flussi finanziari inuscita per cedoleinteressi passivi

Valore contabiledel debito alla fine

dell’esercizio

a b = a � 2,496% c d = a + b + c

20X0 980.000 23.810 (20.000) 983.810

20X1 983.810 23.900 (20.000) 987.710

20X2 987.710 24.000 (20.000) 991.710

20X3 991.710 24.100 (20.000) 996.810

20X4 996.810 24.190 (1.020.000) —

Soluzione La societa deve rideterminare i flussi finanziari futuri e attualizzarli al tasso diinteresse effettivo calcolato in sede di rilevazione iniziale per trovare il valore contabile deldebito da iscrivere in bilancio al 31 dicembre 20X2. Alla chiusura dell’esercizio 20X2 il valoredi iscrizione del debito e calcolato come valore attuale dei rideterminati flussi finanziarifuturi come segue:1.020 / (1,024296)1 = 995,81Il valore contabile del debito al 31 dicembre 20X2, prima della contabilizzazione degli effetti

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Page 30: dell’opera93.46.214.246/.../pdf/Contabile_2018_Estratto_Memento.pdfRealizzato dagli esperti di PwC, il volume espone con un approccio pratico la disciplina contabile delle imprese

ai debiti sorti successivamente all’esercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016 edell’esercizio della facolta occorre farne menzione in nota integrativa.Se, invece, la societa decide di non avvalersi di tale facolta, il criterio del costo ammortizzatoe l’attualizzazione devono essere applicati a tuti debiti iscritti in bilancio antecedentementeall’esercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016.

Costo ammortizzato applicato retroattivamente L’OIC 19 stabilisce che sela societa non si avvale della facolta concessa dal DLgs 139/2015 di non applicare il metododel costo ammortizzato ai debiti ammortizzato e l’attualizzazione dei debiti secondo ledisposizioni di legge5 possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio antecedente-mente all’esercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016, il criterio del costo ammor-tizzato e l’attualizzazione dei debiti devono essere applicati a tutti i debiti retroattivamente.Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del debito iscritto nel bilancio dell’esercizioprecedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalita deicasi 31 dicembre 2015) e il valore del debito calcolato al costo ammortizzato (ed eventual-mente attualizzato) all’inizio dell’esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nellanormalita dei casi il 1º gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo delpatrimonio netto, al netto dell’effetto fiscale. Lo stabilisce l’OIC 19 in linea con le previsionidell’OIC 29 «Cambiamenti di principi contabili, di stime contabili e correzioni di errori».Invece, al contrario, gli effetti sorti nel corso dell’esercizio sono imputati al conto economicodell’esercizio in corso.

Dati comparativi L’art. 2423 ter comma 5 c.c prevede che «Per ogni voce dello statopatrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispon-dente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizioprecedente devono essere adattate; la non comparabilita e l’adattamento o l’impossibilita diquesto devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa».L’OIC 19 stabilisce che, ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del contoeconomico dell’esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate comese l’OIC 19 fosse stato da sempre applicato e la differenza che e rilevata negli utili (perdite)portati a nuovo del patrimonio netto nell’esercizio di prima applicazione di questa disciplina(nella normalita dei casi nell’esercizio che inizia il 1º gennaio 2016) e rappresentata nelcomparativo evidenziando separatamente:— negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l’effetto cumulato derivante dalcambio di principio alla data di apertura dell’esercizio precedente (nella normalita dei casi1º gennaio 2015);— nel risultato dell’esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell’e-sercizio precedente.

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Nel caso di fidejussione prestata dalla societa insieme con altri garanti (co-fidejussione), eriportato l’intero ammontare della garanzia prestata, se inferiore, l’importo complessivo deldebito garantito alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito il beneficiumdivisionis, in nota integrativa, si precisa sia l’ammontare complessivo del debito esistente alladata di riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito.

Accordi fuori bilancio Gli accordi fuori bilancio sono accordi, od altri atti, anchecollegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale ma che possono esporrela societa a rischi o generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza e utile peruna valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dellasocieta, nonche del gruppo di eventuale appartenenza.Con riferimento all’articolo 2427, comma 1, numero 22 ter, del codice civile, la Direttiva2006/46/CE precisa che gli accordi possono essere associati alla creazione o all’uso di una opiu societa veicolo (SPE, Special Purpose Entities) e di attivita off-shore destinate a persegui-re, tra l’altro, obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Nella direttiva (precisamente nei«considerando») sono contenuti i seguenti esempi:� accordi per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti difactoring pro-solvendo»,� accordi combinati di vendita e riacquisto;� accordi in merito al deposito di merci;� accordi di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o menodella merce;� intestazioni patrimoniali tramite societa fiduciarie e trust;� beni impegnati;� accordi di leasing operativo; outsourcing (servizi esternalizzati) ed altre operazioni analo-ghe.

Bilancio in forma abbreviata Con riferimento ai debiti, nella nota integrativa delbilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall’art. 2427 c.c.1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nellaconversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato»;2) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residuasuperiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specificaindicazione della natura delle garanzie»; 22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finan-ziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio».Quando le societa che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis delcodice civile si avvalgono della facolta di valutare i debiti al costo ammortizzato, esse nedanno menzione in nota integrativa.

Micro-imprese Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrati-va quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primocomma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

III. Prima applicazione del costo ammortizzato

L’OIC 19 e la normativa che recepisce la dri 34/2013 (DLGS 139/15) si applica ai bilanci conesercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016 o da data successiva.Il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione dei debiti secondo le disposizioni dilegge5 possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’eser-cizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016. Questa disposizione transitoria e prevista dalDLgs 139/15.Qualora si usufruisca di tale facolta la societa applica il costo ammortizzato esclusivamente

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Nel caso di fidejussione prestata dalla societa insieme con altri garanti (co-fidejussione), eriportato l’intero ammontare della garanzia prestata, se inferiore, l’importo complessivo deldebito garantito alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito il beneficiumdivisionis, in nota integrativa, si precisa sia l’ammontare complessivo del debito esistente alladata di riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito.

Accordi fuori bilancio Gli accordi fuori bilancio sono accordi, od altri atti, anchecollegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale ma che possono esporrela societa a rischi o generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza e utile peruna valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dellasocieta, nonche del gruppo di eventuale appartenenza.Con riferimento all’articolo 2427, comma 1, numero 22 ter, del codice civile, la Direttiva2006/46/CE precisa che gli accordi possono essere associati alla creazione o all’uso di una opiu societa veicolo (SPE, Special Purpose Entities) e di attivita off-shore destinate a persegui-re, tra l’altro, obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Nella direttiva (precisamente nei«considerando») sono contenuti i seguenti esempi:� accordi per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti difactoring pro-solvendo»,� accordi combinati di vendita e riacquisto;� accordi in merito al deposito di merci;� accordi di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o menodella merce;� intestazioni patrimoniali tramite societa fiduciarie e trust;� beni impegnati;� accordi di leasing operativo; outsourcing (servizi esternalizzati) ed altre operazioni analo-ghe.

Bilancio in forma abbreviata Con riferimento ai debiti, nella nota integrativa delbilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall’art. 2427 c.c.1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nellaconversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato»;2) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residuasuperiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specificaindicazione della natura delle garanzie»; 22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finan-ziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio».Quando le societa che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis delcodice civile si avvalgono della facolta di valutare i debiti al costo ammortizzato, esse nedanno menzione in nota integrativa.

Micro-imprese Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrati-va quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primocomma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

III. Prima applicazione del costo ammortizzato

L’OIC 19 e la normativa che recepisce la dri 34/2013 (DLGS 139/15) si applica ai bilanci conesercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016 o da data successiva.Il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione dei debiti secondo le disposizioni dilegge5 possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’eser-cizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016. Questa disposizione transitoria e prevista dalDLgs 139/15.Qualora si usufruisca di tale facolta la societa applica il costo ammortizzato esclusivamente

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782 LIQUIDITA, CREDITI E DEBITI Q Ed. Ipsoa - Francis LefebvreNel caso di fidejussione prestata dalla societa insieme con altri garanti (co-fidejussione), eriportato l’intero ammontare della garanzia prestata, se inferiore, l’importo complessivo deldebito garantito alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito il beneficiumdivisionis, in nota integrativa, si precisa sia l’ammontare complessivo del debito esistente alladata di riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito.

Accordi fuori bilancio Gli accordi fuori bilancio sono accordi, od altri atti, anchecollegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale ma che possono esporrela societa a rischi o generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza e utile peruna valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dellasocieta, nonche del gruppo di eventuale appartenenza.Con riferimento all’articolo 2427, comma 1, numero 22 ter, del codice civile, la Direttiva2006/46/CE precisa che gli accordi possono essere associati alla creazione o all’uso di una opiu societa veicolo (SPE, Special Purpose Entities) e di attivita off-shore destinate a persegui-re, tra l’altro, obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Nella direttiva (precisamente nei«considerando») sono contenuti i seguenti esempi:� accordi per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti difactoring pro-solvendo»,� accordi combinati di vendita e riacquisto;� accordi in merito al deposito di merci;� accordi di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o menodella merce;� intestazioni patrimoniali tramite societa fiduciarie e trust;� beni impegnati;� accordi di leasing operativo; outsourcing (servizi esternalizzati) ed altre operazioni analo-ghe.

Bilancio in forma abbreviata Con riferimento ai debiti, nella nota integrativa delbilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall’art. 2427 c.c.1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nellaconversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato»;2) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residuasuperiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specificaindicazione della natura delle garanzie»; 22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finan-ziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio».Quando le societa che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis delcodice civile si avvalgono della facolta di valutare i debiti al costo ammortizzato, esse nedanno menzione in nota integrativa.

Micro-imprese Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrati-va quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primocomma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

III. Prima applicazione del costo ammortizzato

L’OIC 19 e la normativa che recepisce la dri 34/2013 (DLGS 139/15) si applica ai bilanci conesercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016 o da data successiva.Il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione dei debiti secondo le disposizioni dilegge5 possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’eser-cizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016. Questa disposizione transitoria e prevista dalDLgs 139/15.Qualora si usufruisca di tale facolta la societa applica il costo ammortizzato esclusivamente

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782 LIQUIDITA, CREDITI E DEBITI Q Ed. Ipsoa - Francis LefebvreNel caso di fidejussione prestata dalla societa insieme con altri garanti (co-fidejussione), eriportato l’intero ammontare della garanzia prestata, se inferiore, l’importo complessivo deldebito garantito alla data di riferimento del bilancio. Qualora sia stato pattuito il beneficiumdivisionis, in nota integrativa, si precisa sia l’ammontare complessivo del debito esistente alladata di riferimento del bilancio, che quello pro-quota garantito.

Accordi fuori bilancio Gli accordi fuori bilancio sono accordi, od altri atti, anchecollegati tra loro, i cui effetti non risultano dallo stato patrimoniale ma che possono esporrela societa a rischi o generare per la stessa benefici significativi la cui conoscenza e utile peruna valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dellasocieta, nonche del gruppo di eventuale appartenenza.Con riferimento all’articolo 2427, comma 1, numero 22 ter, del codice civile, la Direttiva2006/46/CE precisa che gli accordi possono essere associati alla creazione o all’uso di una opiu societa veicolo (SPE, Special Purpose Entities) e di attivita off-shore destinate a persegui-re, tra l’altro, obiettivi economici, legali, fiscali o contabili. Nella direttiva (precisamente nei«considerando») sono contenuti i seguenti esempi:� accordi per la ripartizione dei rischi e dei benefici od obblighi derivanti da contratti difactoring pro-solvendo»,� accordi combinati di vendita e riacquisto;� accordi in merito al deposito di merci;� accordi di vendita con obbligo di pagare il corrispettivo a prescindere dal ritiro o menodella merce;� intestazioni patrimoniali tramite societa fiduciarie e trust;� beni impegnati;� accordi di leasing operativo; outsourcing (servizi esternalizzati) ed altre operazioni analo-ghe.

Bilancio in forma abbreviata Con riferimento ai debiti, nella nota integrativa delbilancio in forma abbreviata sono fornite le seguenti informazioni richieste dall’art. 2427 c.c.1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nellaconversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato»;2) distintamente per ciascuna voce, l’ammontare dei crediti e dei debiti di durata residuasuperiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali, con specificaindicazione della natura delle garanzie»; 22-quater) la natura e l’effetto patrimoniale, finan-ziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio».Quando le societa che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435-bis delcodice civile si avvalgono della facolta di valutare i debiti al costo ammortizzato, esse nedanno menzione in nota integrativa.

Micro-imprese Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrati-va quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primocomma dell’articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

III. Prima applicazione del costo ammortizzato

L’OIC 19 e la normativa che recepisce la dri 34/2013 (DLGS 139/15) si applica ai bilanci conesercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016 o da data successiva.Il criterio del costo ammortizzato e l’attualizzazione dei debiti secondo le disposizioni dilegge5 possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio antecedentemente all’eser-cizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016. Questa disposizione transitoria e prevista dalDLgs 139/15.Qualora si usufruisca di tale facolta la societa applica il costo ammortizzato esclusivamente

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ai debiti sorti successivamente all’esercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016 edell’esercizio della facolta occorre farne menzione in nota integrativa.Se, invece, la societa decide di non avvalersi di tale facolta, il criterio del costo ammortizzatoe l’attualizzazione devono essere applicati a tuti debiti iscritti in bilancio antecedentementeall’esercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016.

Costo ammortizzato applicato retroattivamente L’OIC 19 stabilisce che sela societa non si avvale della facolta concessa dal DLgs 139/2015 di non applicare il metododel costo ammortizzato ai debiti ammortizzato e l’attualizzazione dei debiti secondo ledisposizioni di legge5 possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio antecedente-mente all’esercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016, il criterio del costo ammor-tizzato e l’attualizzazione dei debiti devono essere applicati a tutti i debiti retroattivamente.Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del debito iscritto nel bilancio dell’esercizioprecedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalita deicasi 31 dicembre 2015) e il valore del debito calcolato al costo ammortizzato (ed eventual-mente attualizzato) all’inizio dell’esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nellanormalita dei casi il 1º gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo delpatrimonio netto, al netto dell’effetto fiscale. Lo stabilisce l’OIC 19 in linea con le previsionidell’OIC 29 «Cambiamenti di principi contabili, di stime contabili e correzioni di errori».Invece, al contrario, gli effetti sorti nel corso dell’esercizio sono imputati al conto economicodell’esercizio in corso.

Dati comparativi L’art. 2423 ter comma 5 c.c prevede che «Per ogni voce dello statopatrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispon-dente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizioprecedente devono essere adattate; la non comparabilita e l’adattamento o l’impossibilita diquesto devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa».L’OIC 19 stabilisce che, ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del contoeconomico dell’esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate comese l’OIC 19 fosse stato da sempre applicato e la differenza che e rilevata negli utili (perdite)portati a nuovo del patrimonio netto nell’esercizio di prima applicazione di questa disciplina(nella normalita dei casi nell’esercizio che inizia il 1º gennaio 2016) e rappresentata nelcomparativo evidenziando separatamente:— negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l’effetto cumulato derivante dalcambio di principio alla data di apertura dell’esercizio precedente (nella normalita dei casi1º gennaio 2015);— nel risultato dell’esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell’e-sercizio precedente.

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ai debiti sorti successivamente all’esercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016 edell’esercizio della facolta occorre farne menzione in nota integrativa.Se, invece, la societa decide di non avvalersi di tale facolta, il criterio del costo ammortizzatoe l’attualizzazione devono essere applicati a tuti debiti iscritti in bilancio antecedentementeall’esercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016.

Costo ammortizzato applicato retroattivamente L’OIC 19 stabilisce che sela societa non si avvale della facolta concessa dal DLgs 139/2015 di non applicare il metododel costo ammortizzato ai debiti ammortizzato e l’attualizzazione dei debiti secondo ledisposizioni di legge5 possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio antecedente-mente all’esercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016, il criterio del costo ammor-tizzato e l’attualizzazione dei debiti devono essere applicati a tutti i debiti retroattivamente.Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del debito iscritto nel bilancio dell’esercizioprecedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalita deicasi 31 dicembre 2015) e il valore del debito calcolato al costo ammortizzato (ed eventual-mente attualizzato) all’inizio dell’esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nellanormalita dei casi il 1º gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo delpatrimonio netto, al netto dell’effetto fiscale. Lo stabilisce l’OIC 19 in linea con le previsionidell’OIC 29 «Cambiamenti di principi contabili, di stime contabili e correzioni di errori».Invece, al contrario, gli effetti sorti nel corso dell’esercizio sono imputati al conto economicodell’esercizio in corso.

Dati comparativi L’art. 2423 ter comma 5 c.c prevede che «Per ogni voce dello statopatrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispon-dente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizioprecedente devono essere adattate; la non comparabilita e l’adattamento o l’impossibilita diquesto devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa».L’OIC 19 stabilisce che, ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del contoeconomico dell’esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate comese l’OIC 19 fosse stato da sempre applicato e la differenza che e rilevata negli utili (perdite)portati a nuovo del patrimonio netto nell’esercizio di prima applicazione di questa disciplina(nella normalita dei casi nell’esercizio che inizia il 1º gennaio 2016) e rappresentata nelcomparativo evidenziando separatamente:— negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l’effetto cumulato derivante dalcambio di principio alla data di apertura dell’esercizio precedente (nella normalita dei casi1º gennaio 2015);— nel risultato dell’esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell’e-sercizio precedente.

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ai debiti sorti successivamente all’esercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016 edell’esercizio della facolta occorre farne menzione in nota integrativa.Se, invece, la societa decide di non avvalersi di tale facolta, il criterio del costo ammortizzatoe l’attualizzazione devono essere applicati a tuti debiti iscritti in bilancio antecedentementeall’esercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016.

Costo ammortizzato applicato retroattivamente L’OIC 19 stabilisce che sela societa non si avvale della facolta concessa dal DLgs 139/2015 di non applicare il metododel costo ammortizzato ai debiti ammortizzato e l’attualizzazione dei debiti secondo ledisposizioni di legge5 possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio antecedente-mente all’esercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016, il criterio del costo ammor-tizzato e l’attualizzazione dei debiti devono essere applicati a tutti i debiti retroattivamente.Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del debito iscritto nel bilancio dell’esercizioprecedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalita deicasi 31 dicembre 2015) e il valore del debito calcolato al costo ammortizzato (ed eventual-mente attualizzato) all’inizio dell’esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nellanormalita dei casi il 1º gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo delpatrimonio netto, al netto dell’effetto fiscale. Lo stabilisce l’OIC 19 in linea con le previsionidell’OIC 29 «Cambiamenti di principi contabili, di stime contabili e correzioni di errori».Invece, al contrario, gli effetti sorti nel corso dell’esercizio sono imputati al conto economicodell’esercizio in corso.

Dati comparativi L’art. 2423 ter comma 5 c.c prevede che «Per ogni voce dello statopatrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispon-dente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizioprecedente devono essere adattate; la non comparabilita e l’adattamento o l’impossibilita diquesto devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa».L’OIC 19 stabilisce che, ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del contoeconomico dell’esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate comese l’OIC 19 fosse stato da sempre applicato e la differenza che e rilevata negli utili (perdite)portati a nuovo del patrimonio netto nell’esercizio di prima applicazione di questa disciplina(nella normalita dei casi nell’esercizio che inizia il 1º gennaio 2016) e rappresentata nelcomparativo evidenziando separatamente:— negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l’effetto cumulato derivante dalcambio di principio alla data di apertura dell’esercizio precedente (nella normalita dei casi1º gennaio 2015);— nel risultato dell’esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell’e-sercizio precedente.

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ai debiti sorti successivamente all’esercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016 edell’esercizio della facolta occorre farne menzione in nota integrativa.Se, invece, la societa decide di non avvalersi di tale facolta, il criterio del costo ammortizzatoe l’attualizzazione devono essere applicati a tuti debiti iscritti in bilancio antecedentementeall’esercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016.

Costo ammortizzato applicato retroattivamente L’OIC 19 stabilisce che sela societa non si avvale della facolta concessa dal DLgs 139/2015 di non applicare il metododel costo ammortizzato ai debiti ammortizzato e l’attualizzazione dei debiti secondo ledisposizioni di legge5 possono non essere applicati ai debiti iscritti in bilancio antecedente-mente all’esercizio avente inizio a partire dal 1º gennaio 2016, il criterio del costo ammor-tizzato e l’attualizzazione dei debiti devono essere applicati a tutti i debiti retroattivamente.Gli effetti derivanti dalla differenza tra il valore del debito iscritto nel bilancio dell’esercizioprecedente alla data del bilancio in cui si applica la nuova disciplina (nella normalita deicasi 31 dicembre 2015) e il valore del debito calcolato al costo ammortizzato (ed eventual-mente attualizzato) all’inizio dell’esercizio di prima applicazione di questa disciplina (nellanormalita dei casi il 1º gennaio 2016) sono imputati agli utili (perdite) portati a nuovo delpatrimonio netto, al netto dell’effetto fiscale. Lo stabilisce l’OIC 19 in linea con le previsionidell’OIC 29 «Cambiamenti di principi contabili, di stime contabili e correzioni di errori».Invece, al contrario, gli effetti sorti nel corso dell’esercizio sono imputati al conto economicodell’esercizio in corso.

Dati comparativi L’art. 2423 ter comma 5 c.c prevede che «Per ogni voce dello statopatrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispon-dente dell’esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all’esercizioprecedente devono essere adattate; la non comparabilita e l’adattamento o l’impossibilita diquesto devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa».L’OIC 19 stabilisce che, ai soli fini comparativi, le voci dello stato patrimoniale e del contoeconomico dell’esercizio precedente a quello di prima applicazione sono presentate comese l’OIC 19 fosse stato da sempre applicato e la differenza che e rilevata negli utili (perdite)portati a nuovo del patrimonio netto nell’esercizio di prima applicazione di questa disciplina(nella normalita dei casi nell’esercizio che inizia il 1º gennaio 2016) e rappresentata nelcomparativo evidenziando separatamente:— negli utili (perdite) portati a nuovo del patrimonio netto l’effetto cumulato derivante dalcambio di principio alla data di apertura dell’esercizio precedente (nella normalita dei casi1º gennaio 2015);— nel risultato dell’esercizio precedente la quota relativa agli effetti sorti nel corso dell’e-sercizio precedente.

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— acquisizione pro-soluto dei crediti da parte del cessionario/emittente, societa veicolocostituita ai sensi della legge 130/99 ed emissione da parte di quest’ultima di «notes» carat-terizzati da un diverso grado di rimborsabilita, al fine di reperire mezzi finanziari;— sottoscrizione di senior notes e mezzanine notes, da parte di intermediari collocatori;— sottoscrizione di junior notes da parte dell’originator, quale garanzia limitata con funzio-ne rafforzativa delle garanzie rappresentate dai crediti ceduti.

III. Misurazioni successive

L’OIC 19 stabilisce che, in generale, il costo ammortizzato si applica a tutti i debiti classificatinelle voci da D1 a D14 del passivo dello stato patrimoniale.

Precisazione: L’OIC 19 stabilisce tuttavia che Il criterio del costo ammortizzato puo non essere applicato aidebiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell’art. 2423, comma 4, del codice civile. L’Organismo Italiano diContabilita presume che gli effetti sono irrilevanti se i debiti:— sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi),— se i costi di transazione, le commissioni e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono discarso rilievo rispetto al valore nominale.

In questi casi i debiti sono esposti al valore nominale al netto dei premi, degli sconti, degliabbuoni previsti contrattualmente o comunque concessi. Nel caso di prestiti obbligazionari,gli aggi di emissione sono rilevati tra i risconti passivi nella classe E del passivo dello statopatrimoniale e i disaggi di emissione sono rilevati tra i risconti attivi nella classe D dell’attivodello stato patrimoniale. I costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti,quali, ad esempio, le spese di istruttoria, l’imposta sostitutiva su finanziamenti a mediotermine, gli oneri di perizia dell’immobile, le commissioni dovute a intermediari finanziaried eventuali altri costi di transazione iniziali sono rilevati tra i risconti attivi nella classe Ddell’attivo dello stato patrimoniale.

A. Debiti iscritti al costo ammortizzato

Aspetti generali Alla chiusura dell’esercizio, il valore dei debiti valutati al costoammortizzato e pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri scontati al tasso di interesseeffettivo.L’OIC 19 precisa che il procedimento per determinare, successivamente alla rilevazioneiniziale, il valore dei debiti valutati al costo ammortizzato da iscrivere in bilancio e ilseguente:a) determinare l’ammontare degli interessi calcolati con il criterio del tasso di interesseeffettivo sul valore contabile del debito all’inizio dell’esercizio, o alla piu recente data dirilevazione iniziale;b) aggiungere l’ammontare degli interessi cosı ottenuto al precedente valore contabile deldebito; c) sottrarre i pagamenti per interessi e capitale intervenuti nel periodo.

Tasso di interesse Generalmente il TIR (tasso di interesse effettivo) determinato insede di rilevazione iniziale non e successivamente ricalcolato ed e applicato fino all’estin-zione del debito.A partire dalla versione 2016 dell’OIC 19 viene data rilevanza, oltre al tasso effettivo, anche iltasso desumibile dalle condizioni contrattuali, cioe il tasso che prende in considerazione tutti iflussi di cassa pagati tra le parti e previsti dal contratto (es.: commissioni, pagamenti anticipati eogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza del debito), senza considerare i costidi transazione. Se questo tasso di discosta in modo significativo dai tassi di mercato occorreprocedere con l’attualizzazione del debito al momento della rilevazione iniziale.

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CAPITOLO XI

Strumenti finanziari derivati

SOMMARIO

SEZIONE I Definizioni ed elementi costitutivi _________________________________ 35040

I. Definizioni _____________________________________________________________ 35040

II. Ambito di applicazione ________________________________________________ 35100

SEZIONE II Rilevazione iniziale e valutazioni successive _____________________ 35150

I. Aspetti generali _______________________________________________________ 35160

A. Fair value __________________________________________________________ 35180

B. Rilevazioni contabili________________________________________________ 35300

C. Derivati incorporati ________________________________________________ 35400

II. Swap __________________________________________________________________ 35500

III. Opzioni ________________________________________________________________ 35600

IV. Contratti a termine ____________________________________________________ 35700

V. Altri contratti __________________________________________________________ 35800

SEZIONE III Operazioni di copertura ____________________________________________ 36000

I. Relazioni di copertura _________________________________________________ 36050

II. Copertura del fair value _______________________________________________ 36300

III. Copertura dei flussi finanziari attesi ___________________________________ 36500

SEZIONE IV Controllo e corretta contabilizzazione ____________________________ 36900

SEZIONE V Presentazione del bilancio ed altre informazioni ________________ 37050

I. Stato patrimoniale e conto economico _______________________________ 37050

II. Nota integrativa _______________________________________________________ 37100

III. Prima adozione dell’OIC 32 ___________________________________________ 37300

Premessa A partire dai bilanci degli esercizi amministrativi iniziati dal 1º gennaio 2016gli strumenti finanziari derivati si iscrivono in bilancio valorizzati in base al criterio del fairvalue. Se sono stati sottoscritti senza un obiettivo di copertura da un rischio finanziario,oppure non e dimostrabile un’elevata correlazione con il rischio dell’operazione coperta, lavariazione di fair value del derivato e rilevata nel conto economico. La riforma contabile2016 ha sostanzialmente allineato i principi contabili nazionali con le disposizioni contenutenei principi contabili internazionali.

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Precisazione: Le disposizioni normative contenute nei principi contabili internazionali in merito ai derivatisono contenute nello IAS 32 «Strumenti finanziari: esposizione in bilancio», nello IAS 39 «Strumenti finanziari:rilevazione e valutazione», nell’IFRS 7 «Strumenti finanziari: informazioni integrative», nell’Interpretazione IFRIC9 «Rideterminazione del valore dei derivati incorporati» e nell’Interpretazione IFRIC 16 «Coperture di un inve-stimento netto in una gestione estera». A partire dagli esercizi che inizieranno dal 1º gennaio 2018 il sopra-citato principio contabile internazionale IAS 39 sara sostituito dall’IFRS 9 «Strumenti finanziari» che contiene inun unico documento il nuovo approccio di rappresentazione degli strumenti finanziari in bilancio (v. MementoPrincipi Contabili Internazionali n. 4800 e s.).

In Italia la normativa che disciplina gli strumenti finanziari derivati e contenuta nel codicecivile (art. 2426, c. 1, n. 11-bis, c.c.); le norme di legge sono interpretate dall’OIC 32, «Stru-menti finanziari derivati» che contiene i criteri per:— la rilevazione iniziale al momento della sottoscrizione di un contratto relativo a strumentifinanziari derivati;— la classificazione in bilancio delle operazioni in derivati, sia quelle di copertura sia quellenon di copertura;— la valutazione e le misurazioni successive alla rilevazione iniziale;— le tecniche di valutazione del fair value degli strumenti finanziari derivati;— le informazioni da presentare in nota integrativa.L’OIC 32 tratta di tutti i derivati sottoscritti per la copertura dei rischi finanziari, compresiquelli su merci sia dei derivati sottoscritti per il perseguimento di altri obiettivi aziendali.Sono invece esclusi dall’OIC 32 le relazioni di copertura in cui lo strumento di copertura none un derivato ovvero non e una passivita o un’attivita finanziaria derivata. Sono esclusidall’ambito di applicazione dell’OIC 32 anche i derivati sulle azioni proprie, quelli chederivano dalle business combination e le opzioni di riscatto dei contratti di leasing.

Origine storica dei derivati L’origine degli strumenti derivati in quanto strumentibasati sul valore di un’attivita sottostante risale indietro nei secoli: nel Medioevo si e assistoalla nascita dei mercati futures, che si tenevano presso fiere stagionali, in particolare nellaregione dello Champagne in Francia. Tali mercati si svilupparono per venire incontro allenecessita degli agricoltori e dei mercanti che in quelle occasioni stipulavano accordi cheavevano per oggetto un raccolto futuro con l’obbiettivo di definire un prezzo giusto econsentire alle parti di eliminare il rischio relativo all’incertezza sul prezzo futuro del grano.Successivamente, intorno al XVI e VII secolo nacquero i primi mercati organizzati per loscambio di derivati: nel 1600 ci fu l’ammissione alla negoziazione al Royal Exchange diLondra di contratti forward.Alcuni contratti simili alle opzioni e ai futures di oggi erano utilizzati alla borsa di Amster-dam, quando molti facoltosi interessati alle spedizioni dell’azienda «Compagnie delle Indie»utilizzavano tali strumenti per assicurarsi sulle somme investite nelle imbarcazioni coinvolte.Il susseguirsi di scandali legati alla contrattazione in derivati - tra cui la bolla speculativadella South Sea Company del 1725 - spingeva il legislatore inglese ad inibirne la negozia-zione dal 1773 al 1860 (Barnard’s Act).

Precisazione: Anche in Italia esistono norme che limitano l’uso dei derivati: per esempio gli Enti localiitaliani hanno il divieto di contrarre operazioni su derivati (Art. 62 DLgs 25 giugno 2008, n. 112).

Nel 1821 veniva costituito il Liverpool Cotton Exchange, per i futures sul cotone, mentre nel1848 veniva costituita la Chicago Board of Trade, in cui erano negoziati contratti derivati(futures) sul grano, inizialmente con finalita di hedging e poi (anche) speculativa. I predetticontratti furono standardizzati nel 1865 e nel 1925 veniva creata la prima stanza di compen-sazione delle operazioni sui predetti strumenti. Nascevano quindi i moderni contratti derivatinegoziati su mercati regolamentati, che in Italia il nostro legislatore sin dal 1922 iniziava aregolamentare (Grain Futures Act).Tuttavia la nascita e il forte sviluppo dei derivati finanziari, come oggi li conosciamo, puofarsi risalire all’inizio degli anni Settanta, con l’introduzione negli Stati Uniti dei futures sullevalute. Nel 1972 a Chicago veniva costituito il primo mercato dei futures su valute (Interna-tional Monetary Fund) e successivamente il mercato dei derivati si amplio a ricomprenderel’oro (1974). Il passo ai derivati su indici o strumenti finanziari fu quindi breve. I futures sutassi di interesse videro la luce nel 1975 (Government National Mortgage Association) equelli su titoli sovrani (U.S. Treasury Bond Futures) nel 1981. Da questo momento gli stru-menti derivati iniziarono ad avere a riferimento qualsiasi tipologia di «sottostante» e neglianni 80 iniziarono le contrattazioni dei derivati Over The Counter (OTC). Gli operatori

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iniziarono dunque a classificare i derivati in due macro categorie: i contratti «esotici» perloro natura atipici e i contratti standardizzati denominati significativamente «plain vanilla»dal nome del gusto di gelato piu diffuso (e semplice nella sua realizzazione).La dimensione del mercato globale dei derivati ha assunto numeri impressionanti: la Bancadei regolamenti internazionali (Bank for International Settlements) pubblica un osservatorioperiodico sulle esposizioni complessive nei mercati dei derivati e a dicembre 2015 il «mon-te» mondiale di questi strumenti finanziari ammontava a 492.911 miliardi di dollari, quasi 10volte il PIL mondiale. Di questi oltre il 90% si riferisce a contratti derivati scambiati suimercati OTC. Rispetto ai dati dell’esercizio 2014 tuttavia il valore complessivo dei derivatie diminuito (era di 628.251 miliardi di dollari).

SEZIONE I

Definizioni ed elementi costitutivi

I. Definizioni

Strumento finanziario Gli strumenti finanziari sono operazioni negoziali (contratti)che costituiscono l’oggetto dell’attivita delle imprese di investimento e delle banche. L’OIC32, in linea con le definizioni dello IAS 32, definisce uno strumento finanziario «qualsiasicontratto che dia origine ad un’attivita finanziaria per una societa e ad una passivita finan-ziaria o ad uno strumento di capitale per un’altra societa».La nozione di «strumento finanziario» ha un preciso significato giuridico che differisce da cioche comunemente si intende con questo termine nella letteratura finanziaria. Spesso infinanza si utilizza il termine «strumenti finanziari» come sinonimo di «prodotti finanziari»per indicare qualsiasi contratto diretto al trasferimento della moneta nello spazio (assegnibancari, carte di credito), nel tempo (depositi bancari, azioni, mutui, obbligazioni, eccetera)oppure volto al trasferimento del rischio (assicurazioni, swap, eccetera). In ambito giuridico,il Testo Unico della Finanza ha introdotto una precisa definizione di strumento finanziario;l’art. 1 c. 2 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (aggiornato con le modifiche apportate dalD.Lgs. n. 254 del 30.12.2016) individua come strumenti finanziari:a) valori mobiliari;b) strumenti del mercato monetario;c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», ac-cordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari,valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misurefinanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso ilpagamento di differenziali in contanti;e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», ac-cordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cuiregolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo avvenire in talmodo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta consegue ainadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altricontratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo avvenire attraverso la consegnadel sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multi-laterale di negoziazione;g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», con-tratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento puoavvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f),

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che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziariderivati, considerando, tra l’altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di com-pensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;i) contratti finanziari differenziali;j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», con-tratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche,tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economicheufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti opuo avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui talefacolta consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione delcontratto, nonche altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure,diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumentifinanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato oin un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanzedi compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.I mezzi di pagamento, quali ad esempio i conti correnti, gli assegni bancari, la moneta, lecarte di credito, non costituiscono strumenti finanziari secondo la definizione codicistica.Dunque gli strumenti finanziari rappresentano qualsiasi forma di investimento di naturafinanziaria (titoli di massa), e i derivati (strumenti finanziari derivati); mentre non costitui-scono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finan-ziari.Pertanto, sul piano giuridico, gli strumenti finanziari differiscono dalla piu ampia categoriaindicata con il termine «prodotti finanziari», che comprende anche i mezzi di pagamento eogni altra forma di investimento di natura finanziaria. La definizione nell’OIC 32 e piugenerica e si riferisce prevalentemente alle finalita di uno strumento finanziario e agli effettiper le parti del contratto.

Strumento finanziario derivato Si tratta di un contratto o di uno strumentofinanziario che possiede tutte le tre seguenti caratteristiche:— e regolato ad una data futura, cioe prevede la variazione finanziaria (uscita/entrata dicassa o di altra attivita finanziaria) al termine della durata contrattuale. La definizione diderivato comprende anche i contratti che sono regolati con la consegna dello strumentosottostante (ad esempio un contratto forward di acquisto di uno strumento di debito a tassofisso). Potrebbe anche trattarsi di un contratto per acquistare o vendere un elemento nonfinanziario che puo essere regolato in disponibilita liquide o con altro strumento finanziarioo scambiando strumenti finanziari (ad esempio un contratto per l’acquisto o la vendita diuna merce a un prezzo fisso in una data futura). Questo contratto e un derivato e rientranell’ambito di applicazione dell’OIC 32 a meno che esso sia stato sottoscritto e continui adessere posseduto al fine di consegnare un elemento non finanziario secondo le disposizionid’acquisto, vendita o uso previste dell’entita;— il suo valore varia come conseguenza della variazione di una variabile finanziaria. La variabilefinanziaria, denominata spesso «il sottostante» (v. n. 35060) determina il fair value delderivato e le variazioni di fair value. Generalmente un derivato presenta un valore nominale(denominato «nozionale»), rappresentato da un importo in valuta, un numero di azioni, unnumero di unita di peso o di volume o altre unita specificate nel contratto. Tuttavia, unostrumento derivato non richiede al possessore o all’emittente di investire o di ricevere ilvalore nominale alla stipula del contratto: il valore del derivato varia al variare della variabilefinanziaria di riferimento (tasso di interesse, tasso di cambio, prezzo di una commodity,ecc.). E un derivato anche uno strumento finanziario che prevede un pagamento fisso o ilpagamento di un ammontare variabile che non e proporzionale al variare della «variabilefinanziaria» o al variare dell’elemento coperto. Per esempio, un contratto puo richiedere unpagamento fisso di CU1.000 se il LIBOR a sei mesi aumenta di 100 punti base. Tale contrattoe un derivato anche se un importo nozionale non e specificato. Anche se il contratto nonprevede un valore nominale o non prevede un pagamento e possibile che un contrattorientri nella definizione di «derivato»;— richiede un investimento netto iniziale minore rispetto a quanto sarebbe richiesto per altri

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tipi di contratti che ci si aspetterebbe reagire in modo simile alle variazioni dei fattori dimercato. Lo IAS 39, l’IFRS 9 e l’OIC 32 spiegano questa caratteristica con alcuni esempi: uncontratto di opzione soddisfa tale definizione poiche il premio e inferiore all’investimentoche sarebbe richiesto per ottenere lo strumento finanziario oggetto del contratto al qualel’opzione finanziaria e collegata. Un currency swap che richiede uno scambio iniziale divalute diverse di pari fair value soddisfa la definizione perche ha un investimento nettoiniziale pari a zero.Esistono molteplici forme contrattuali che soddisfano la definizione di «strumento finanzia-rio derivato». Con riferimento alle modalita di negoziazione dei contratti derivati, nel mer-cato finanziario e possibile individuare i contratti standardizzati e gli OTC.I contratti «standardizzati» e quotati in mercati regolamentati: comprendono i contratti futures(v. n. 35700 e s.) e le opzioni put e call (v. n. 35600 e s.) quando sono quotate in mercatiregolamentati.I contratti «over the counter» (OTC) sono strumenti derivati progettati «su misura del cliente»per le sue specifiche esigenze. Sono trattati dagli intermediari finanziari e in circuiti specia-lizzati (mercati OTC). La quotazione nei mercati non regolamentati (OTC) avviene secondoil principio dell’incontro tra la domanda e l’offerta; percio il loro valore cambia continua-mente e in maniera non correlata rispetto all’andamento delle borse mondiali. Esempi diderivati OTC sono i contratti forward (v. n. 35710), le opzioni non quotate, gli swap, i derivaticreditizi (v. n. 35850).Le imprese industriali e commerciali generalmente utilizzano gli strumenti derivati percoprirsi da un rischio finanziario (hedging). In taluni casi sono utilizzati con il fine diarbitraggio (ossia l’acquisto di un prodotto in un mercato e la sua vendita in un altromercato) e di speculazione.Una delle caratteristiche peculiari del derivato e quella di essere uno strumento finanziarioacquistabile sui mercati da un numero indefinito di scommettitori che non vantano alcunrapporto diretto col titolo (o col bene) sottostante. Accade frequentemente che i derivatinon siano direttamente coinvolti nell’operazione finanziaria dal cui andamento il prodottoderivato trae il suo valore.

Analisi della definizione I derivati sono contratti il cui valore deriva (vale a diredipende) dal prezzo di un’attivita finanziaria sottostante oppure dal valore di un parametrofinanziario di riferimento (indice di borsa, tasso d’interesse, cambio).Si tratta in sostanza di strumenti finanziari che si collegano strettamente a:— valori mobiliari;— tassi d’interesse;— valute.Il DLgs 58/98, art. 1, c. 3 contiene la seguente definizione di strumenti finanziari derivati:«Per «strumenti finanziari derivati» si intendono gli strumenti finanziari previsti dal comma 2,lettere d), e), f), g), h), i) e j), nonche gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, letterad)».Le definizioni richiamate sono le seguenti:«d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap»,accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valorimobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziario misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante oattraverso il pagamento di differenziali in contanti;e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», ac-cordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cuiregolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o puo avvenire in talmodo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facolta consegue ainadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altricontratti derivati connessi a merci il cui regolamento puo avvenire attraverso la consegnadel sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multi-laterale di negoziazione;g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap»,

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contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regola-mento puo avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicatialla lettera f), che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altristrumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono compensati ed eseguitiattraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami dimargini;h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;i) contratti finanziari differenziali;j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap»,contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climati-che, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economi-che ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contantio puo avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cuitale facolta consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione delcontratto, nonche altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure,diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumentifinanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamen-tato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attra-verso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami dimargini.1-bis. Per «valori mobiliari» si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nelmercato dei capitali, quali ad esempio:... omissis...d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferi-mento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, arendimenti, a merci, a indici o a misure.»Per la definizione di alcuni contratti il c. 2-bis contiene un rinvio a un decreto ministerialeche non e ancora stato emanato:«2-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con il regolamento di cui all’articolo 18,comma 5, individua:a) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera g), aventi le caratteristiche di altristrumenti finanziari derivati, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazionericonosciute o soggetti a regolari richiami di margine;b) gli altri contratti derivati di cui al comma 2, lettera j), aventi le caratteristiche di altristrumenti finanziari derivati, negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multi-laterale di negoziazione, compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione ricono-sciute o soggetti a regolari richiami di margine.».Le figure contrattuali analizzate in questa sezione perseguono le seguenti finalita:– swap: limitare il rischio di cambio (o d’interesse), tramite lo scambio a termine dellaposizione di rischio con la controparte (v. n. 35500 e s.);– futures: fissare il prezzo di un’attivita a termine (v. n. 35700 e s.);– option: avere la possibilita di eseguire a termine un contratto di compravendita (di attivitafinanziarie, valute, beni), ad un prezzo prefissato, dietro il pagamento di un premio (v. n.35600 e s.).

Mercati di riferimento A fine anni ’80 a causa della diffusione di questi strumenti,che hanno consentito alle imprese industriali e commerciali di coprirsi in modo efficace dataluni rischi finanziari, il mondo finanziario ha reagito istituendo mercati quali il LIFFE (LondonInternational Financial Future Exchange) e il MATIF (Marche a Ferme des Instruments Finan-ciers), definiti regolamentati in quanto istituiti e disciplinati da apposite leggi e regolamenti.L’evoluzione dei mercati finanziari, accelerata dall’introduzione dell’euro, ha portato alla fu-sione, avvenuta nel 2000, dei mercati dei derivati di Amsterdam, Bruxelles e Parigi, ai quali sisono aggiunti nel 2002 i mercati di Lisbona e Porto ed il LIFFE di Londra. Il gruppo e statosuccessivamente acquistato dal NYSE nel 2007 e, nel 2013, da Intercontinental Exchange.I contratti negoziati sui mercati regolamentati sono standardizzati, le condizioni contrattualisono trasparenti e le prestazioni della controparte sono garantite dalla presenza di una

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clearing house, che si interpone tra i due soggetti contraenti e permette la compensazionegiornaliera delle posizioni.Paralleli ai mercati regolamentati si collocano i mercati non di borsa «Over - The - Counter»funzionanti essenzialmente con il supporto della rete telefonica nei quali i contratti sonoperfezionati su base bilaterale in relazione alle esigenze del richiedente. Normalmente leposizioni non si chiudono con l’accensione di un nuovo contratto di segno opposto (fattofrequente sui mercati regolamentati), ma con la liquidazione dei differenziali.I prodotti derivati trattati over the counter meritano particolare attenzione, poiche per essi lamancanza di una quotazione ufficiale puo portare ad una errata percezione del rischio dimercato che si aggiunge al rischio di controparte (o creditizio).Il rischio creditizio e connesso alla solvibilita del terzo e alla sua capacita di assolvere leobbligazioni assunte; il rischio finanziario e collegabile al rischio di potenziali perdite con-nesse all’andamento dei mercati finanziari.

Categorie di derivati In finanza i derivati sono classificati in due categorie, i derivatifinanziari e i derivati «creditizi».I derivati finanziari sono quelli che hanno come sottostante una variabile finanziaria (valuta,tasso di interesse, indice finanziario) oppure una variabile non finanziaria (prezzo dellecommodities). Tra i derivati finanziari si classificano:— contratti a termine, rappresentati da strumenti le cui principali categorie sono costituitedai contratti forward (v. n. 35710) e dai futures (v. n. 35720 e s.); essi prevedono lo scambiotra due parti di un determinato bene (o una specifica attivita finanziaria) a una data futura ead un prezzo prefissati al momento della stipula del contratto. Oggetto del contratto possonoessere sia merci (puo essere anche prevista la consegna fisica del bene a scadenza oppureno), strumenti finanziari, indici di borsa o valute.— opzioni, rappresentate da strumenti che attribuiscono all’acquirente il diritto, ma nonl’obbligo, di acquistare (nel caso delle opzioni call) o di vendere (nel caso delle opzioniput) attivita finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati) o attivitareali (merci e commodities) ad un prezzo prefissato (strike price) ad una certa data (opzio-ne europea) o entro la stessa data (opzione americana). Il diritto e rilasciato dal venditoreall’acquirente dietro la corresponsione di un premio che rappresenta la perdita potenzialemassima a cui va incontro chi acquista;— swap (v. n. 35500 e s.) rappresentati da strumenti mediante i quali due parti si impegnanoa scambiarsi tra di loro, a date prestabilite, flussi di cassa secondo uno schema convenuto.I derivati creditizi: sono quelli che hanno l’obiettivo di trasferire il rischio di credito sotto-stante ad una specifica attivita. In sostanza un soggetto acquista protezione e un altrosoggetto da protezione con riferimento ad un rischio creditizio. Spesso si tratta di una sortadi polizza assicurativa emessa a copertura del rischio di insolvenza creditizia. In tali opera-zioni l’oggetto della transazione e rappresentato dal rischio di credito in capo ad un bene-ficiario finale di fondi. I derivati creditizi comprendono i seguenti contratti:— credit default swap: in finanza sono denominati CDS. Il compratore di protezione, perevitare di sobbarcarsi (totalmente o solo parzialmente) il rischio di insolvenza del terzosoggetto (definito reference entity) preferisce cedere una quota del rendimento del suocredito (ossia, di solito, una quota dei suoi interessi attivi) a favore del protection seller:quest’ultimo, in cambio di tale beneficio, si impegna ad accollarsi tutta o una parte dell’e-ventuale perdita che il compratore di protezione dovesse subire in caso di insolvenza delterzo soggetto (reference entity).— credit spread swap/option: CSO e un contratto denominato differenziale o asimmetricopoiche alla data di scadenza soltanto una delle due controparti dovra effettuare un paga-mento. Tale pagamento viene determinato come differenza tra due prezzi. In particolare, laCSO offre al possessore la facolta di dar vita a un credit spread swap contro il pagamento diun premio. Il possessore esercitera l’opzione nel caso in cui, a scadenza, il merito creditiziodi un determinato emittente risultera inferiore ad un livello stabilito quale strike. Con unaCSO di tipo put il possessore si protegge contro il rischio che una determinata obbligazionesubira un downgrading in futuro che causera un aumento dello spread di rendimentorispetto ai titoli risk free e una diminuzione di valore del titolo. Analogamente, con unaCSO di tipo call, l’investitore che si aspetta un futuro upgrading e quindi una diminuzione

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del credit spread e un aumento nel valore di una obbligazione (non necessariamenteposseduta), puo sfruttare questo strumento per beneficiare della variazione del rischio dicredito di un determinato emittente.— total rate of return swap: e un contratto che consente all’investitore di replicare l’esposi-zione al rischio di un’attivita senza doverla acquistare, rientrando pertanto anche nell’insie-me dei cosiddetti replication products. Esso consiste in uno scambio tra l’ammontare com-plessivo dei flussi generati da una attivita di riferimento, contro un altro tipo di cash flows,legato ad un indice di mercato e maggiorato di uno spread, detto reference rate.La tavola 35058 contiene un elenco di alcuni derivati piu frequentemente utilizzati dalleimprese commerciali e industriali.

Tavola 35058 - Gli strumenti finanziari derivati

Strumenti finanziariderivati

Sottostante(v. n. 35060)

Descrizione

SwapPrezzi delle materieprimeAzioni

E il contratto con il quale due parti si accordano per scambiare tra di loroflussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamentipossono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loroammontare e determinato in relazione ad un sottostante.Gli swap sono contratti OTC (over-the-counter) e, quindi, non negoziati sumercati regolamentati.

Interest rate swapIRS

Tasso di interesse

E il contratto con il quale due parti si accordano per scambiarsireciprocamente, per un periodo di tempo predefinito al momento dellastipula, pagamenti calcolati sulla base di tassi di interesse differenti epredefiniti, applicati ad un capitale nozionale.Da sottolineare che non c’e scambio di capitali, ma solo di flussicorrispondenti al differenziale fra i due interessi (di solito uno fisso eduno variabile).

Currency swap Tasso di cambio

E il contratto con il quale due parti si accordano per scambiarsireciprocamente, per un periodo di tempo predefinito al momento dellastipula, pagamenti calcolati sulla base dei tassi di cambio di valutedifferenti, applicati ad un capitale nozionale.

Opzioni di acquisto(call)

Tassi di interesseTassi di cambioPrezzi delle materieprimeAzioniMerciAssets

Un’opzione call e un contratto che attribuisce il diritto, ma non l’obbligo,di comprare una data quantita di un bene (sottostante) ad un prezzoprefissato (strike price o prezzo di esercizio) a una certa data (scadenza omaturita).Se il contratto prevede di esercitare l’opzione entro una certa datal’opzione e definita «americana», se l’opzione e esercitabile alraggiungimento della data, l’opzione e definita europea.

Opzioni di vendita(put)

Tassi di interesseTassi di cambioPrezzi delle materieprimeAzioniMerciAssets

Un’opzione put e un contratto che attribuisce il diritto, ma non l’obbligo,di vendere una data quantita di un bene (sottostante) ad un prezzoprefissato (strike price o prezzo di esercizio) a una certa data (scadenza omaturita).Se il contratto prevede di esercitare l’opzione entro una certa datal’opzione e definita «americana», se l’opzione e esercitabile alraggiungimento della data, l’opzione e definita europea.

Contratti a termineForwardFuture

Tassi di interesseTassi di cambioPrezzi delle materieprimeAzioniMerciAssets

E un contratto a termine con il quale due soggetti si accordano per laconsegna di una determinata quantita di un certo sottostante ad unprezzo (prezzo di consegna) e ad una data (data di scadenza o maturitydate) prefissati.I future generalmente sono contratti standardizzati.I forward generalmente sono OTC.

Il sottostante Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore dipendedall’andamento di un’attivita sottostante nota anche come «underlying asset». La definizionedi derivato, infatti, fa riferimento a variabili finanziarie e non finanziarie, cioe di queglielementi «sottostanti» dai quali «deriva» il valore dello strumento finanziario derivato.Per strumento sottostante ad uno strumento derivato, si intende quell’attivita (non necessa-riamente finanziaria) da cui dipende il derivato.Le variabili sottostanti di tipo finanziario possono essere:— Titoli di qualsiasi tipo (azioni, obbligazioni, ecc.);

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— Indici, es. Euribor, Mibtel, Nasdaq;— Valute;— Tassi d’interesse;— Commodity;— Fondi comuni di investimento.Oggetto del contratto non e mai il «sottostante» ma il differenziale (netting se relativo aipagamenti periodici, payoff per la liquidazione alla scadenza) tra il valore dell’entita diriferimento al momento della stipula e quello assunto dalla medesima entita al momentodella data di esecuzione del contratto.In funzione della natura del sottostante e possibile distinguere tra:� derivati su azioni;� derivati su indici;� derivati su tassi di interesse;� derivati su tassi di cambio (o su valute);� derivati sul rischio di credito;� derivati su merci (o commodities);� derivati su obbligazioni.Particolarmente innovativa e la categoria dei «weather derivatives» ossia strumenti derivati incui la variabile sottostante e rappresentata dalle condizioni atmosferiche; essi sono utilizzatiper coprirsi contro i rischi di variazioni climatiche inattese oppure quale strumento didiversificazione in quanto le condizioni atmosferiche rappresentano una variabile assoluta-mente non correlata con i mercati finanziari.

Fair value Il fair value e il prezzo che si percepirebbe per la vendita di un’attivitaovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una passivita in una regolare operazionetra operatori di mercato alla data di valutazione (v. n. 35180 e s.).Il fair value e previsto in Italia dal codice civile per la misurazione degli strumenti derivati(art. 2426 c. 1. n. 11-bis c.c.). L’OIC 32 contiene le linee guida per la sua determinazione. Ledisposizioni contenute nell’OIC 32 sono simili a quelle contenute nei principi contabiliinternazionali (IFRS 13).

Operazione programmata L’OIC 32 definisce un’operazione programmata qual-siasi operazione futura per la quale non vi e ancora un impegno irrevocabile (v. n. 35066).Per definire se un’operazione e «programmata» non esistono delle linee guida specifiche:tuttavia si ritiene che l’esistenza di piani industriali e strategici e la coerenza dell’operazionecon le linee di sviluppo aziendale, oppure l’attinenza dell’operazione con l’attivita tipicadell’azienda, la frequenza di transazioni simili in passato sono elementi oggettivi e verifica-bili a supporto dell’identificazione di queste operazioni. Questa definizione e utile, quandosi identificano le caratteristiche delle coperture dei rischi finanziari: e ammesso l’hedgeaccounting (v. n. 36000 e s.) anche quando si coprono i rischi di un’operazione program-mata che non ha ancora avuto effetti patrimoniali o finanziari.

Impegno irrevocabile Un impegno irrevocabile e un accordo vincolante per loscambio di una quantita prestabilita di risorse ad un prezzo stabilito tra le parti ad una dataprestabilita (o a piu date future prestabilite). Il codice civile (art. 1329 c.c.) definisce lacosiddetta «proposta irrevocabile» attraverso la quale il proponente si puo obbligare arendere irrevocabile la proposta per un certo tempo; la proposta rimane irrevocabile anchenel caso di morte o sopravvenuta incapacita del proponente, a meno che la natura dell’af-fare o altre circostanze rendano revocabile la proposta.

Tasso di cambio Nei mercati finanziari esistono due tipi di tassi di cambio, il tassospot (Spot Exchange Rate o a pronti) e il tasso forward (Forward Exchange Rates, oppuretasso a termine).Un’operazione in cambi a pronti e una transazione in cui si ha il trasferimento immediato diuna somma espressa in una valuta in cambio di un’altra somma espressa in un’altra valutasulla base dell’attuale valore del tasso di cambio (tasso di cambio a pronti). Nella prassioperativa il tasso spot e il tasso di cambio di una divisa con valuta 2 giorni lavorativi

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successivi a quello della rilevazione perche e il prezzo di negoziazione di quelle operazionidi acquisto o vendita di valuta estera in cui il ritiro e pagamento delle quantita trattataavviene il secondo giorno lavorativo dopo la data della compravendita.Ad esempio il tasso spot del cambio Euro/Dollaro il giorno 19 giugno ha come valuta ilgiorno 21 giugno. Generalmente e il cambio che si utilizza nella compravendita in valutaquando le parti regolano la negoziazione immediatamente, cioe se il prezzo e liquidato percontanti (nel caso di biglietti di banca) o, secondo gli usi internazionali, entro i due giornilavorativi successivi alla stipulazione del contratto e se le divise sono disponibili in giornata(nel caso di bonifici bancari o ordini swift) o a vista (nel caso di assegni, tratte a vista olettere di credito a vista).Il cambio a termine (anche detto tasso di cambio forward) e il prezzo di negoziazione diquelle operazioni in cui il ritiro e il pagamento della quantita trattata si effettua a partire dalterzo giorno lavorativo dopo la data della compravendita. Si tratta dunque di un acquisto o auna vendita la cui consegna e «differita», pur essendo fissato il prezzo all’istante. Pertanto ilmercato dei cambi a termine (forward) comprende tutte le operazioni di negoziazione didivisa (acquisti/vendite) con valuta di regolamento diversa dallo spot, con scadenze stabilitee un cambio prefissato.

Precisazione: Un’operazione «a termine», puo essere definita come un contratto, con cui le parti si accor-dano per scambiarsi, a una scadenza futura e a un prezzo prefissato, una quantita di una valuta controun’altra.

Se il differenziale tassi tra le valute e positivo, il prezzo a termine sara minore del prezzo apronti (per effetto del valore temporale del denaro e dell’effetto-sconto): se viceversa, ildifferenziale tassi e negativo, il prezzo a pronti sara superiore del prezzo a termine cioe apremio.Il cambio a pronti e il cambio a termine sono un valore che esprime le prospettive e il trenddi una determinata valuta (e dell’economia che essa rappresenta). Inoltre sono degli stru-menti che servono alle aziende esportatrici per coprire il cosiddetto rischio di cambio, cioe ilrischio che, quando il pagamento di una merce e differito nel tempo la valuta si sia nelfrattempo deprezzata o apprezzata e quindi l’esborso sia maggiore o minore di quellopreventivato. Percio, per azzerare il rischio di cambio, si utilizza il tasso di cambio forward,che consente di bloccare il prezzo a un tasso specifico.Il prezzo di una transazione nel mercato dei cambi differita nel tempo deve incorporare ildifferenziale dei flussi di interesse che sono generati dalla transazione stessa. Se si considerala formula dell’interesse semplice (capitale � gg � t) / (360 � 100) e possibile ricavare laformula base per ricavare il premio o lo sconto:

Tasso spot ¼ ½spot� ðtasso divisa incerta� tasso divisa certa� gg�½36:000þ ðtasso divisa certa� ggÞ�

Il cambio a termine e la somma algebrica del cambio spot +/- premio/sconto, dunquerappresenta il montante del cambio a pronti, ovvero il cambio a pronti piu (algebricamente)il «costo del tempo». Le quotazioni del cambio a termine avvengono mediante la quotazionedel premio o dello sconto e la quotazione del cambio a pronti.

Curva dei tassi di interesse La curva dei rendimenti o struttura a termine dei tassidi interesse e la relazione che lega i rendimenti dei titoli con maturita (scadenze) diversealle rispettive maturita. In pratica rappresenta il tasso di rendimento pagato dalle obbliga-zioni della stessa qualita di credito, ma a scadenza diversa.

Precisazione: La scadenza di un titolo obbligazionario e rappresentata dalla vita residua, cioe dal periodo ditempo che rimane prima del rimborso del capitale da parte dell’emittente. La struttura dei tassi d’interessesecondo la scadenza, quindi, non e che una funzione che lega il tasso d’interesse ottenibile da un certostrumento finanziario alla scadenza dello strumento stesso.

Si tratta dunque di un grafico che ospita nell’ascissa le scadenze e nelle ordinate i rendimentidei titoli: se si congiungono i punti associati ai singoli rendimenti si ottiene questa curva chepermette di rappresentare rapidamente un particolare contesto di tassi di interesse.Generalmente per la definizione della curva dei tassi di interesse si utilizzano i titoli deldebito pubblico di emittenti sovrani solidi, poiche avendo un bassissimo rischio d’insolven-za possono evidenziare essenzialmente la relazione esistente tra i rendimenti a diverse

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scadenze. Sono spesso utilizzati anche i tassi swap applicati nell’interbancario sulle variescadenze.Studiare la curva dei rendimenti dovrebbe fornire comunque delle indicazioni utili perchepuo indicare situazioni importanti e dove puo nascondersi un vantaggio in un momentoparticolare.L’inclinazione della curva dei rendimenti e influenzata da diversi fattori: attese, premi per ilrischio e segmentazione/preferenze dei mercati. Due le principali spiegazioni del suo anda-mento: i premi per il rischio, che gli investitori richiedono per investire in obbligazioni alungo termine rispetto a quelle a breve termine e le aspettative degli investitori sui tassid’interesse in futuro. Tali aspettative a loro volta riflettono cio che il mercato si attende circa:� la tendenza dei prezzi;� l’andamento dell’economia;� il comportamento della Banca centrale.Sono disponibili diverse curve dei tassi, a seconda dei titoli presi in esame, dei tassi diinteresse, della valuta e delle scadenze.

II. Ambito di applicazione

Normativa di riferimento Le Direttive CEE riguardanti la redazione dei contiannuali delle societa hanno ignorato per lungo tempo il tema delle «operazioni finanziarie»e in Italia, fino al 2016, il codice civile conteneva solo alcune limitate disposizioni al riguar-do. Al contrario, sia la disciplina comunitaria, sia quella italiana sui conti annuali degliistituti bancari e degli altri enti finanziari (D.Lgs. 87/92) avevano da tempo gia dettato unaserie di disposizioni per la rappresentazione in bilancio dei derivati e per l’applicazione delmodello del fair value.A partire dalle modifiche introdotte dalla direttiva 65/2001 il legislatore europeo invece hainiziato ad adottare delle norme specifiche sulla valutazione degli strumenti finanziari. At-tualmente la direttiva 2015/34, recepita in Italia con il Dlgs 139/2015, ha introdotto nei contiannuali la valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati e ha disciplinato gliaspetti contabili e di rappresentazione delle operazioni di copertura dei rischi finanziari.A partire dai bilanci 2016 e stata introdotta un’innovazione nelle norme contabili: le impreseindustriali e commerciali non descriveranno piu i derivati solo nelle note al bilancio o neiconti d’ordine ma rileveranno i derivati nello stato patrimoniale in base al fair value, convariazioni di fair value imputate in contropartita al conto economico (ad eccezione delleoperazioni di copertura dei flussi finanziari).Il tema della rappresentazione quantitativa in bilancio degli strumenti finanziari derivati hasempre diviso gli esperti contabili tra favorevoli e contrari alla contabilizzazione di utili eperdite derivanti da stime. Lo storico dilemma tra coloro che in virtu del principio diprudenza erano favorevoli al divieto di iscrivere utili non realizzati e coloro che invece,privilegiavano la trasparenza e la completezza dell’informazione contabile, e stato definiti-vamente risolto dalla recente «riforma contabile»: l’ammissione del fair value quale legittimocriterio di valutazione di bilancio adegua la normativa italiana alla miglior prassi interna-zionale e declina l’informazione contabile al fabbisogno informativo degli operatori finan-ziari. Nell’attuale contesto storico l’incertezza nei mercati e la volatilita delle quotazionihanno comportato un’evoluzione delle esigenze e delle aspettative sull’informativa esternadelle imprese da parte degli operatori finanziari. L’introduzione del criterio del fair value el’apertura del legislatore al suo integrale recepimento nella contabilizzazione degli strumentiderivati evitera d’ora in poi che molte transazioni finanziarie «sotto la linea» non siano piu«operazioni fuori bilancio» ma abbiano la dignita di essere iscritte negli attivi o nei passivipatrimoniali con gli impatti contabilizzati nel conto economico.Il legislatore, dunque, rende obbligatoria la misurazione al fair value di tutti i derivati a partiredai bilanci degli esercizi 2016, alla data di sottoscrizione e alla data del bilancio, conimputazione delle variazioni di fair value al conto economico, a meno che i derivati siano

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CAPITOLO XVII

Imprese minori

SOMMARIO

SEZIONE I Piccole imprese e bilancio in forma abbreviata _________________ 51000

I. Aspetti generali____________________________________________________ 51005

II. Stato patrimoniale_________________________________________________ 51100

III. Conto Economico _________________________________________________ 51150

IV. Nota integrativa ___________________________________________________ 51200

V. Relazione sulla gestione ___________________________________________ 51250

SEZIONE II

Bilancio delle micro-imprese __________________________________________ 51300

SEZIONE I

Piccole imprese e bilancio in forma abbreviata

Direttiva 2013/34 La direttiva europea sui bilanci (Dir. 34/2013) ha previsto quattrocategorie di imprese: grandi, medie, piccole e micro. La direttiva stabilisce che gli statihanno la facolta di concedere esenzioni e facilitazioni alle imprese minori o di imporredeterminati obblighi solo alle grandi imprese.Il legislatore italiano non ha recepito imposto obblighi differenziati per le medie e grandiimprese, ma ha esercitato la facolta di concedere esenzioni e facilitazioni alle piccoleimprese e alle micro-imprese.

I. Aspetti generali

Premessa A partire dagli esercizi 2016 e previsto nel nostro ordinamento una sempli-ficazione nella redazione del bilancio per le PMI.In particolare per le societa cosiddette «minori» e stata mantenuta la possibilita di redigere ilbilancio in forma abbreviata (v. 51020 e s.) ed e stata introdotta una nuova categoria dipiccole imprese con ulteriori semplificazioni nella redazione dell’informativa contabile. Sitratta delle microimprese (v. n. 51300 e s.).

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Le microimprese applicano le norme per le societa che redigono il bilancio in formaabbreviata, ma per loro sono previste ulteriori semplificazioni (v. n. 51310 e s.).

Limiti quantitativi Attualmente la presentazione del bilancio in forma abbreviata econsentita solo alle imprese in possesso di specifici requisiti (limiti dimensionali). Il bilancioin forma abbreviata permette delle semplificazioni nella presentazione dello stato patrimo-niale, del conto economico, della nota integrativa e della relazione sulla gestione. Inoltre chiredige il bilancio in forma abbreviata non ha l’obbligo di presentare il rendiconto finanziarioe ha la facolta di non applicare il criterio dell’amortized cost.L’art. 2435-bis c.c. (bilancio in forma abbreviata) fissa, al primo comma, i limiti che, se nonsuperati - nel primo esercizio (con riferimento alla costituzione della societa) o, successiva-mente, per due esercizi consecutivi - permettono all’impresa di ridurre in modo sensibile laquantita di informazioni contenute nello stato patrimoniale e nella nota integrativa.Il bilancio in forma abbreviata attualmente puo essere redatto quando l’impresa si trova al disotto di due dei seguenti parametri per due anni consecutivi (il primo esercizio in caso dicostituzione):� totale attivo di stato patrimoniale: E 4.400.000;� ricavi delle vendite e delle prestazioni: E 8.800.000;� dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unita.Al fine della verifica del superamento o meno dei limiti occorre tenere presente quantosegue:a. il totale dell’attivo deve essere considerato al netto dei fondi rettificativi (fondi di ammor-tamento e di svalutazione), che, come noto, devono essere iscritti a diretta deduzione dellevoci cui essi si riferiscono;b. il limite fissato per i ricavi, stante l’obbligo fissato dall’art. 2425-bis c.c., deve essereconsiderato al netto di resi, sconti, abbuoni e premi;c. il numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell’esercizio deve essere calcolatocome media giornaliera degli stessi e non, quindi, come mera media tra il dato di inizioesercizio e quello finale.La norma in esame richiede che, per poter usufruire dell’opportunita di redigere un bilanciosemplificato, non debbono essere superati i limiti stabiliti per due dei tre parametri. Cosı nelprimo dei due esercizi potrebbero non essere superati i parametri relativi ai ricavi ed aidipendenti mentre nel secondo potrebbero non essere superati i parametri relativi al totaledell’attivo ed ai dipendenti. Infatti, il legislatore non ha imposto che, nel corso degli esercizipresi a riferimento, i parametri considerati debbano essere gli stessi.

Precisazione: Il mancato superamento di due dei suddetti limiti concede alla societa una mera facolta enon impone un obbligo di redazione dei conti annuali in forma abbreviata. A tal proposito si rileva che gliamministratori, qualora in possesso di tutte le informazioni necessarie, potrebbero redigere il bilancio neimodi ordinari; in alternativa gli stessi potrebbero usufruire solo parzialmente delle semplificazioni previsteredigendo, ad esempio, lo stato patrimoniale nei modi ordinari ed omettendo di presentare la relazione sullagestione.

In ogni caso, le disposizioni imposte dalla norma sono subordinate al rispetto del principiogenerale della rappresentazione chiara, veritiera e corretta della situazione patrimoniale efinanziaria della societa, nonche del suo risultato economico. Infatti, a carico dei redattoridel bilancio vi e l’obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie al raggiungimento di taleobiettivo generale, al di la di quanto fissato dalle singole norme sul bilancio, in ossequio aldettato dell’art. 2423 c.c., c. 3 e c. 4.Si dovra valutare con attenzione, quindi, il peso delle informazioni che l’art. 2435-bis c.c.consente di omettere, in rapporto al valore che le stesse possono rivestire rispetto all’obiet-tivo generale. Non puo escludersi, infatti, che, pur a fronte di valori inferiori ai limiti fissatidalla normativa, gli amministratori debbano comunque fornire - in tutto o in parte - leinformazioni che, potenzialmente, l’art. 2435-bis c.c. permette di omettere.

Precisazione: Il recepimento della direttiva 2013/34 ha introdotto le «micro imprese», con ulteriori sem-plificazioni nella presentazione del bilancio (v. n. 9975).

Bilancio abbreviato Le disposizioni contenute nell’art. 2435-bis consentono alleimprese di minori dimensioni una riduzione delle informazioni con riguardo:� allo stato patrimoniale;� al conto economico;

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� alla nota integrativa;� alla relazione sulla gestione.

Precisazione: A partire dai bilanci 2016 sono introdotti alcuni cambiamenti all’art. 2435-bis c.c. a causa delrecepimento della direttiva 2013/34. In particolare:1) e eliminata la previsione secondo cui dalle immobilizzazioni immateriali e materiali iscritte nell’attivo dellostato patrimoniale debbano essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni. In effetti laprecisazione risultava superflua;2) viene aggiunto l’esonero della redazione del rendiconto finanziario da parte delle societa che redigono ilbilancio in forma abbreviata. L’esonero e conseguenza dell’introduzione dell’obbligo per le imprese mag-giori;3) viene aggiunto il c. 6-bis attraverso il quale e concessa la facolta di iscrivere i titoli immobilizzati al costo diacquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale: pertanto chi redige il bilancio informa abbreviata puo non applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato;4) sono eliminate le voci straordinarie del conto economico, come per lo schema di conto economico dell’art.2425 c.c.;5) sono introdotte nel conto economico abbreviato le voci: D.18.d «rivalutazioni di strumenti finanziari derivati»e D.19.d) «svalutazioni di strumenti finanziari derivati.

L’art. 2435-bis c.c., ha come obiettivo prioritario quello di semplificare le procedure ammi-nistrative delle imprese di dimensioni piu limitate.

Precisazione: Per la definizione di imprese minori v. n. 51010.

Holding finanziarie Con riferimento alle societa che posseggono partecipazioni epresentino nel conto economico «ricavi da dividendi delle partecipazioni» puo sorgere ildubbio se per l’individuazione dei limiti quantitativi che consentono la redazione del bi-lancio in forma abbreviata debbano essere presi in considerazione i ricavi da dividendi, cherappresentano i ricavi della attivita caratteristica dell’impresa oppure no.Una holding che possiede partecipazioni rileva i dividendi nella classe C del conto econo-mico. Uno degli indicatori previsti dall’art. 2435 bis c.c. fa riferimento ad un limite dei ricavidelle vendite e delle prestazioni (voce A.1 del conto economico) inferiore a E 8.800.000.A nostro avviso chi si trova in quella condizione dovrebbe considerare anche i dividendicompresi nella classe C per individuare il limite degli E 8.800.000 di proventi, in quantoquesti rappresentano la gestione caratteristica della societa.Anche se cio non corrisponde a un’interpretazione letterale della norma si ritiene tuttaviache essa rappresenti lo spirito della legge, che mira a consentire solo alle imprese minori laredazione di un bilancio semplificato.

Rendiconto finanziario L’OIC 10 non prevede esenzioni per le imprese di minoridimensioni (v. n. 6631).Tuttavia il DLgs 139/15 che recepisce la direttiva 2013/34, che rende obbligatorio il rendi-conto finanziario a partire dai bilanci 2016 come uno dei prospetti di bilancio, prevedel’esenzione dalla redazione del rendiconto finanziario per le societa che redigono il bilancioin forma abbreviata.

II. Stato patrimoniale

Le semplificazioni previste dall’art. 2435-bis c.c. riguardanti lo stato patrimoniale consistononella possibilita di omettere le poste contrassegnate, nello schema di cui all’art. 2424 c.c., dainumeri arabi (voci) e dalle lettere minuscole (dettagli). Inoltre le voci A (crediti verso sociper versamenti ancora dovuti) e D (ratei e risconti attivi) possono essere inserite nella voceC.II dello stato patrimoniale (crediti). Per quanto riguarda il passivo le agevolazioni consen-tono di comprendere la voce E (ratei e risconti passivi) direttamente nella voce D (debiti).Lo schema semplificato puo evidenziare, percio, nell’attivo e nel passivo, solamente i gruppi(contrassegnati da lettere maiuscole nell’art. 2424 c.c.) ed i sottogruppi o classi (numeriromani).Infine, relativamente alle voci C.II. dell’attivo «Crediti» e D. del passivo «Debiti», le quali non

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presentano, nella forma abbreviata, la ricchezza di dettagli di cui allo schema ordinario, eimposta l’indicazione separata degli ammontari esigibili oltre l’esercizio successivo.

Schema tipo La situazione patrimoniale in forma abbreviata per le imprese di minoridimensioni (v. n. 51010) potrebbe essere presentata secondo la seguente forma:ATTIVITA:

� Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:

— gia richiamati— non ancora richiamati� Immobilizzazioni:

Immobilizzazioni immaterialiImmobilizzazioni materialiImmobilizzazioni finanziarie� Totale immobilizzazioni� Attivo circolante:

RimanenzeCrediti— esigibili entro l’esercizio successivo— esigibili oltre l’esercizio successivoAttivita finanziarie che non costituiscono immobilizzazioniDisponibilita liquide� Totale attivo circolante� Ratei e risconti

Totale attivo

PASSIVITA E PATRIMONIO NETTO:

� Patrimonio netto

CapitaleRiserva da soprapprezzo azioniRiserve di rivalutazioneRiserva legaleRiserve statutarieAltre riserve distintamente indicateRiserve per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesiUtili (perdite) portati a nuovoUtile (perdita) dell’esercizioRiserva negativa per azioni proprie� Totale patrimonio netto

� Fondi per rischi ed oneri

� Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

� Debiti

— esigibili entro l’esercizio successivo— esigibili oltre l’esercizio successivo� Ratei e risconti, con separata indicazione dell’aggio su prestitiTotale passivita e netto.

Valutazioni Le societa che redigono il bilancio in forma abbreviata hanno la facolta dinon applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato.In tale caso esse devono iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibilerealizzo e i debiti al valore nominale.

Derivati Anche le piccole medie imprese sono soggette alla disciplina sui derivati invigore dal 1º gennaio 2016 (v. n. 35150 e s.). In particolare se la societa possiede strumentifinanziari derivati deve valutarli a fair value con contropartita al conto economico, a menoche si tratti di operazioni di copertura (v. n. 36000 e s.).Le variazioni di fair value dei derivati sono esposte nelle voci:D.18)d Rivalutazione di derivatiD.19.d) Svalutazione di derivati.

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Queste due voci nel bilancio abbreviato possono essere aggregate all’interno, rispettivamen-te, dalle voci D.18 e D.19.Non ci sono deroghe od eccezioni per le PMI, nemmeno per chi redige il bilancio abbreviato.Inoltre, con riferimento alla nota integrativa, ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile lanota integrativa deve fornire le informazioni richieste dall’articolo 2427-bis comma 1 n. 1 (v.n. 37100 e s.).

Patrimonio netto Ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile le societa che redi-gono il bilancio in forma abbreviata con riferimento al patrimonio netto forniscono solo leinformazioni di cui all’articolo 2427 comma 1 numero 1 del codice civile («i criteri applicatinella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valorinon espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato») e le informazioni richiestedall’articolo 2427-bis comma 1 numero 1b-quater) del codice civile (una tabella che indichi imovimenti delle riserve di fair value avvenuti nell’esercizio).

Crediti verso soci L’articolo 2435-bis del codice civile, inoltre, prevede che:— nell’attivo patrimoniale le voci A «Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti» e D«Ratei e risconti attivi» possano essere comprese nella voce CII «Crediti».

Ratei e risconti L’articolo 2435-bis del codice civile, inoltre, prevede che:— nell’attivo patrimoniale le voci A «Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti» e D«Ratei e risconti attivi» possano essere comprese nella voce CII «Crediti»;— nel passivo patrimoniale, la voce E «Ratei e risconti passivi» possa essere inclusa nellavoce D «Debiti».

III. Conto Economico

L’art. 2435-bis c.c. precisa che e possibile, per le societa non quotate che non superano ilimiti stabiliti dalla legge (v. n. 51010), la redazione del conto economico abbreviato. Lesemplificazioni previste per il conto economico delle piccole-medie imprese consistono neiseguenti raggruppamenti:— Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti con leVariazioni dei lavori in corso su ordinazione (voci A2 e A3);— Indicazione degli altri costi per il personale in totale, senza le distinzioni dei suoi com-ponenti (sottovoci da B9(c) a B9(e));— Indicazione degli ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni per totale, senza ledistinzioni fra ammortamenti di beni materiali o immateriali e le svalutazioni (sottovoci daB10(a) a B10(c));— Accorpamento dei proventi finanziari da crediti immobilizzati e da titoli immobilizzati(voci C16(b) e C16 (c));— Indicazione delle rivalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie, titoli estrumenti finanziari derivati per totale (voci da D18(a) a D18(d));— Indicazione delle svalutazioni di partecipazioni, immobilizzazioni finanziarie, titoli estrumenti finanziari derivati per totale (voci da D19(a) a D19(d)).

Schema tipo Il conto economico in forma abbreviata per le imprese di minori dimen-sioni (v. n. 51010) potrebbe essere presentato con il seguente schema che tiene conto ditutte le semplificazioni ammesse. Lo schema proposto recepisce le modifiche introdottedalla riforma contabile 2016.Valore della produzione:

� ricavi delle vendite e delle prestazioni;� variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e deilavori in corso su ordinazione;

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CAPITOLO XVIII

Organizzazioni senza scopo di lucro

SOMMARIO

SEZIONE I Aspetti generali ______________________________________________________ 52000

SEZIONE II Criteri di valutazione ________________________________________________ 52200

SEZIONE III Controllo e corretta contabilizzazione ____________________________ 52300

SEZIONE IV Presentazione del bilancio ed altre informazioni

I. Bilancio degli enti non lucrativi ________________________________________ 52400

II. Enti di piccole dimensioni _____________________________________________ 52490

III. Prospetti e schemi ____________________________________________________ 52600

SEZIONE I

Aspetti generali

Il D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 ha introdotto nell’ordinamento italiano le «ONLUS - Orga-nizzazioni non Lucrative di Utilita Sociale». Si tratta di enti non commerciali che operano neiseguenti settori:� assistenza sociale e socio-sanitaria;� assistenza sanitaria;� beneficenza;� istruzione;� formazione;� sport dilettantistico;� tutela, promozione e valorizzazione dei beni storici e artistici;� tutela dell’ambiente;� promozione culturale ed artistica;� tutela dei diritti civili;� ricerca scientifica.La normativa contenuta nel D.Lgs. 460/97 e principalmente di tipo fiscale ed e volta aregolamentare la tassazione dei redditi degli enti non lucrativi, il regime applicabile alleattivita commerciali da essi svolte e la detraibilita dei contributi versati alle Onlus da parte dipersone fisiche ed imprese. Per l’approfondimento si rinvia a MF 2017 n. 78240 e s.L’accezione di organizzazioni senza scopo di lucro comprende, oltre alle Onlus definite dalD.Lgs. 460/1997, anche tutte le altre organizzazioni non lucrative che la norma fiscale non farientrare in tale definizione, come ad esempio i sindacati, i partiti politici, le associazioni dicategoria.Il codice civile non stabilisce alcun obbligo su contenuti e forma del bilancio degli enti nonlucrativi.

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Precisazione: Il D.Lgs. 117/2017, Codice del terzo settore, stabilisce che tutti gli enti del terzo settore inpossesso degli idonei requisiti dovranno essere iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore. Le normedi attuazione relative dovranno essere emanate entro il 3 agosto 2018.

Bilanci degli enti non lucrativi Le norme del codice civile non contengonoalcuna disposizione sul contenuto del bilancio di associazioni, fondazioni ed altri enti nonlucrativi. Il codice civile stabilisce che le associazioni devono convocare l’assemblea alme-no una volta l’anno per l’approvazione del bilancio (art. 20 c.c.). Stabilisce altresı che«L’autorita governativa esercita il controllo e la vigilanza sull’amministrazione delle fonda-zioni; ...» (art. 25 c.c.).Altre norme sull’argomento sono molto datate, come la legge 17 luglio 1890, n. 6972, cheriguarda le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, ed altre norme sui bilanci deglienti di beneficenza che risalgono ai primi anni del ventesimo secolo.Le uniche norme esistenti che impongono obblighi contabili agli enti non lucrativi sonoquelle fiscali, che riguardano singole fattispecie o attivita come ad esempio gli obblighi deisostituti di imposta se l’ente ha personale dipendente, o gli obblighi in materia di IVA o diimposte sui redditi per l’ente che svolge attivita commerciale.L’11 febbraio 2009 l’Agenzia per le Onlus ha emesso l’atto di indirizzo «Linee guida e schemiper la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit». Pur non trattandosi di un attonormativo avente forza di legge, il documento ha un forte impatto sulle Onlus percheproviene dall’organismo di controllo preposto al settore non-profit.

Precisazione: Il Codice del terzo settore D.Lgs. 117/2017, art. 13 c. 3, stabilisce che il bilancio degli enti delterzo settore dovra essere redatto in conformita alla modulistica che sara definita da Ministero del lavoro edelle politiche sociali entro il 3 agosto 2018.

Fonti di riferimento Gli enti non commerciali, in Italia, non hanno l’obbligo di ap-plicare, per la redazione del proprio bilancio, le norme del Codice civile relative alle societacommerciali. Cio nondimeno, molto spesso, nella prassi, essi le applicano per analogia.Questo permette che i bilanci siano redatti in modo uniforme e applicando principi noti,sia per la presentazione, sia per la valutazione delle voci. Da parte sua, lo IASB non ha maiemesso principi contabili o altri documenti riferiti al bilancio degli enti non lucrativi. Il FASBstatunitense, invece ha emanato alcuni principi specifici aventi a oggetto gli enti non com-merciali (Statements of Financial Accounting Standards) e un documento della serie State-ments of Financial Accounting Concepts, relativo, quest’ultimo, agli obiettivi dei bilanci delle«nonbusiness organization».La tavola qui di seguito elenca i documenti emanati dal FASB e attualmente in vigore:

Documento Titolo

SFAC 4 Objectives of Financial Reporting by Nonbusiness Organizations

SFAS 93 Recognition of Depreciation by Not-for-Profit Organizations

SFAS 117 Financial Statements of Not-for-Profit Organizations

SFAS 124 Accounting for Certain Investments Held by Not-for-Profit Organizations

* SFAC = Statement of Financial Accounting ConceptsSFAS = Statement of Financial Accounting Standards

In Italia, pur non esistendo norme di legge che stabiliscano forma e contenuto deibilanci delle organizzazioni senza scopo di lucro, sono stati emessi nel 2002, sotto formadi «raccomandazioni», i primi documenti della «Commissione aziende non profit» istitui-ta dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. La commissione ritiene, infatti,che l’applicazione, nella misura in cui essa e possibile, dei principi e delle norme chedisciplinano i bilanci delle societa commerciali, benche auspicabile, non sia sempresufficiente a fornire ai lettori dei bilanci le informazioni effettivamente utili alla pienacomprensione dell’attivita dell’organizzazione. Le raccomandazioni emesse dalla com-missione in parola, pertanto, si propongono di stabilire regole piu specifiche per la

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predisposizione dei bilanci delle aziende non profit. Tali documenti, pur non avendoforza di legge, sono stati emanati da una fonte che gode di autonomia e autorevolezza incampo contabile e, per questa ragione, possono essere considerati un utile punto diriferimento. La tabella qui di seguito elenca le raccomandazioni della commissioneattualmente esistenti:

Raccomandazione Titolo

Raccomandazione n. 1 Documento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziendenon profit

Raccomandazione n. 2 La valutazione e l’iscrizione delle liberalita nel bilancio di esercizio delle aziende non profit

Raccomandazione n. 3 La nota integrativa e la relazione di missione

Raccomandazione n. 4 Prospetto di rappresentazione della movimentazione delle componenti del patrimonio netto

Raccomandazione n. 5 I sistemi e le procedure di controllo nelle aziende non profit

Raccomandazione n. 6 Le immobilizzazioni

Raccomandazione n. 7 Il bilancio sociale nelle aziende non profit: principi generali e linee guida

Raccomandazione n. 8 I conti d’ordine

Raccomandazione n. 9 Bilancio di gruppo

Raccomandazione n. 10 Gli indici e gli indicatori di performance nelle aziende non profit impegnate nella raccolta fondi edestinatarie di contributi pubblici e privati

Oltre alle suddette raccomandazioni la Commissione aziende non profit del consiglio na-zionale dei dottori commercialisti ha emesso tre documenti di approfondimento che sonoun utile punto di riferimento su temi collaterali a quello della preparazione del bilancio delleaziende del settore non profit. I documenti pubblicati sono:� Il bilancio sociale nelle aziende non profit: principi generali e linee guida per la suaadozione;� Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio delle aziende nonprofit;� Sistema di verifica della responsabilita e della trasparenza nelle aziende non profit.

Quadro sistematico Nel mese di maggio 2011 e stato pubblicato dall’Agenzia per leOrganizzazioni Non Lucrative di Utilita Sociale, dal CNDCEC e dall’OIC il principio n. 1«Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli Enti NonProfit». Tale documento, parallelamente all’OIC n. 11 «Bilancio d’esercizio - finalita e postu-lati», si pone quale obiettivo quello di rappresentare per le aziende del terzo settore la guidacui riferirsi in assenza di una specifica norma tecnica di riferimento per il trattamentocontabile di qualsivoglia operazione nell’ambito della predisposizione del bilancio degliEnti non profit (da ora anche solo «Enp»).I destinatari di tale documento sono quelle organizzazioni e quelle aziende la cui attivitanon e finalizzata alla realizzazione di un lucro bensı allo svolgimento di attivita di tiposolidaristico, alla erogazione di servizi sociali, ambientali, alla istruzione, alla ricerca scien-tifica (l’elenco non e esaustivo). Adottando una classificazione giuridica degli Enp, rientranoin tale tipologia di aziende, ad esempio, le associazioni e le fondazioni riconosciute, leassociazioni e le fondazioni bancarie che non esercitano in via prevalente l’attivita di hol-ding di partecipazioni, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, le organizza-zioni sportive. Il documento, nella definizione della gerarchia delle fonti contabili, individuain ordine: presunzioni contabili, clausole generali e principi generali.

Presunzioni contabili: di seguito si forniscono le presunzioni contabili che il suddettodocumento individua quali applicabili ai fini della formazione del bilancio degli Enp.

Continuita aziendale: il bilancio viene predisposto nell’assunto che l’Ente svolga lapropria attivita per un periodo ragionevolmente lungo. L’Alta direzione dell’Enp non deveavere quindi ne l’intenzione ne il bisogno di cessare e/o di ridurre significativamente il

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livello della propria attivita in un periodo che si ritiene generalmente corrispondere almenoai dodici mesi successivi alla data di predisposizione del bilancio.

Precisazione: L’estensione ai dodici mesi viene desunta nell’ambito dei principi e criteri individuati nel-l’ambito dell’OIC n. 5 «I bilanci di liquidazione».

In assenza di tale ragionevole certezza, oppure qualora si manifestino situazioni di patologiaaziendale, bisogna far riferimento a principi e criteri alternativi in grado di meglio rappre-sentare la situazione patrimoniale e finanziaria nonche i risultati della gestione aziendale.

Competenza economica: salvo che in situazioni di Enp di minori dimensioni dove econsentita la predisposizione di bilanci secondo il principio di cassa, i bilanci degli Enp do-vrebbero seguire il principio della competenza economica. Tale principio prevede che i fatti digestione contribuiscano alla formazione dei risultati di periodo a prescindere dalle dinamichefinanziarie. Data la natura dell’attivita svolta da un Enp, il principio della competenza econo-mica assume una connotazione piu estesa di quanto non avvenga per le aziende lucrative.In presenza di operazioni che sottendono uno scambio con il quale le parti si obbliganoreciprocamente ad eseguire specifiche prestazioni (c.d. sinallagma) il principio della com-petenza economica si applica mediante la correlazione dei ricavi conseguiti nel periodo diriferimento con i costi che sono stati sostenuti per la loro realizzazione.Con particolare riferimento agli oneri di gestione, in presenza di oneri difficilmente corre-labili a specifici ricavi, la competenza economica deve essere analizzata considerando, adesempio, se il processo produttivo dei beni o dei servizi e stato completato oppure se laerogazione del servizio e avvenuta. Per erogazione del servizio si intende il trasferimentosostanziale del titolo di proprieta o di godimento (nel caso di beni destinati a contropartiindividuate), ovvero la perdita sostanziale dei benefici connessi all’utilizzo del bene cheinvece sono divenuti di pubblico dominio.Queste fattispecie si manifestano per esempio negli Enp che organizzano manifestazioni edeventi a cavallo d’anno, oppure negli Enp che devolvono a specifici soggetti beneficiariparte delle proprie risorse produttive.La partecipazione degli oneri alla formazione dei risultati del periodo puo avvenire inoltrequalora gli stessi siano stati sostenuti per cedere utilita future nell’ambito dello specificoperiodo oppure nel caso non sia identificabile e valutabile con ragionevole certezza la futurautilita. Puo accadere che oneri precedentemente sottratti alla formazione dei risultati delperiodo perdano, al verificarsi di determinati eventi, il requisito della futura utilita, in tal casogli stessi contribuiranno alla formazione del risultato del periodo in cui tale valutazioneviene effettuata.La competenza puo essere infine determinata, assodata l’utilita futura dei benefici econo-mici correlati al sostenimento degli oneri, mediante metodologie di determinazione delflusso dei costi di periodo oppure mediante un criterio di allocazione sistematica degli onerialla formazione dei risultati. Tipici esempi di costi che seguono le sopra indicate metodo-logie di imputazione sono le giacenze di magazzino e le immobilizzazioni.Tra gli esempi di applicazione di questo principio si possono citare gli Enp che dispongonodi biblioteche, cioe mettono a disposizione di particolari classi di utenti il proprio patrimo-nio immobilizzato, oppure a quelli che erogano servizi mensa gratuiti che evidentementeattueranno un processo continuo di carico di giacenze di magazzino, elaborazione dellestesse e scarico all’atto della erogazione del pasto.Con riferimento ai proventi e da rilevare che sovente gli stessi non sono correlati alle attivitadi carattere istituzionale svolte dagli Enp secondo una logica sinallagmatica. In simili casi, iproventi non aventi natura sinallagmatica concorrono a formare il risultato dell’Enp nelperiodo in cui essi sono riscossi, ovvero nell’esercizio in cui il titolo alla riscossione hacarattere giuridico.In caso di donazioni o lasciti gli stessi andranno quindi a formare il reddito nel momento incui sono riscossi o si acquisisce il titolo giuridico alla riscossione degli stessi.Qualora sia comunque effettuabile una sorta di correlazione con specifiche attivita dell’Enp,seppure non di natura corrispettiva, si dovranno preliminarmente identificare gli onerisostenuti nell’esercizio per lo svolgimento delle attivita istituzionali, sia di natura certa chepresunta, e successivamente contrapporre ad essi i corrispondenti proventi.Sovente accade inoltre che gli Enp siano i destinatari di contributi e sovvenzioni per losvolgimento delle proprie attivita istituzionali a seguito di specifica istruttoria di sovvenzione

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avanzata agli Enti Eroganti (i.e Organizzazione di manifestazioni ricorrenti di interesse pub-blico); in simili casi, si ritiene che i proventi debbano concorrere alla formazione delrisultato solamente a seguito di una verifica del rispetto dei requisiti iniziali di ottenimentodelle sovvenzioni; in sostanza la realizzazione del provento dell’esercizio dovra seguireun’analisi tra costi preventivati ed inseriti nella domanda inviata all’Ente e costi effettiva-mente sostenuti. In presenza di economie dei costi, infatti, puo sussistere un rischio dirideterminazione delle somme assegnate con i possibili riflessi giuridici conseguenti.In sintesi la correlazione dei proventi nell’ambito della determinazione del risultato d’eser-cizio dell’Enp si puo realizzare: a) per associazione diretta di causa ed effetto tra proventi edoneri; b) per imputazione diretta di proventi al bilancio dell’esercizio o perche associati altempo o perche sia cessata la correlazione con l’onere; c) per imputazione indiretta diproventi al bilancio o perche associati al tempo o perche non essendo correlabili ad unospecifico onere sono comunque correlabili ad una o piu attivita dell’esercizio.

Clausole generali: di seguito si forniscono le clausole generali che il suddetto docu-mento individua quali applicabili ai fini della formazione del bilancio degli Enp.

Chiarezza: il bilancio deve consentire agli utilizzatori delle informazioni economiche dicomprendere in maniera oggettiva ed imparziale la natura e il contenuto delle poste nonchele modalita di determinazione quantitative delle stesse.Chiara informativa dovra essere fornita allorquando il trattamento contabile di taluni fatti digestione viene ad essere individuato in assenza di una specifica prassi generalmente accettata.

Veridicita: tale principio si estrinseca sia nel momento in cui si fornisce una rappresen-tazione completa delle attivita e delle operazioni oggetto di valutazione sia nel processo diselezione delle valutazioni economiche piu adatte a rappresentare gli eventi di gestione inaccordo non solo con la realta aziendale ma anche con il rispetto delle norme e delle regolegenerali che disciplinano i criteri di redazione del bilancio degli Enp.

Correttezza: il bilancio deve essere redatto selezionando le norme contabili ritenutemaggiormente idonee a rappresentare la sostanza dei fatti di gestione ed a determinare inmaniera non fuorviante i risultati raggiunti nel periodo di bilancio.

Sistema di responsabilita o Accountability: un Enp attraverso la propria comu-nicazione economico - finanziaria deve garantire un adeguato livello di trasparenza e coe-renza con le proprie finalita istituzionali; l’Enp deve conquistare e successivamente mante-nere un adeguato clima di fiducia nella comunita di riferimento. Uno degli strumenti perapplicare tale principio e rappresentato dalla Relazione di Missione; in essa l’Enp non solodeve fornire una chiara attestazione di responsabilita verso la comunita in cui opera conse-guente alla propria missione ma deve inoltre comunicare le azioni poste in essere ed il gradodi efficacia ed efficienza dei risultati raggiunti.Uno dei principali risvolti tecnici derivanti dall’applicazione di tale principio e l’utilizzo neltempo degli schemi di bilancio e della qualita e della quantita delle informazioni fornite acorredo dei risultati di periodo in modo da consentire agli utilizzatori di effettuare adeguateanalisi e comparazioni.

Principi generali: di seguito si forniscono i principi generali che il suddetto documentoindividua quali applicabili ai fini della formazione del bilancio degli Enp.

Comprensibilita: la rappresentazione dei risultati nonche degli schemi utilizzati nellapredisposizione del bilancio devono consentire un adeguato livello di comprensibilita degliaccadimenti di gestione nella sostanza e nella forma. Conseguenza naturale di tale assunto eche gli elementi che compongono il bilancio dovranno essere classificati nelle singole postein maniera chiara ed intellegibile. Il livello di analiticita della informazione fornita sia conriferimento alla identificazione dei prospetti di bilancio sia al contenuto delle note illustra-tive poste a corredo dello stesso dovra inoltre essere bilanciato dall’ottenimento di una

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