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Il bilancio consolidato

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IL BILANCIO CONSOLIDATO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Analisi dei principali aspetti tecnici e legali alla luce della riforma del diritto societario 

 PROGRAMMA

 

Prima giornata

Il bilancio consolidato:         Fonti normative         Scopo         Presupposti di base         Casi di esonero

 

Il processo di consolidamento:§ Le fasi per la redazione del bilancio consolidato: fase propedeutica

Definizione dell’area di consolidamentoScelta del metodo di consolidamentoPrincipi contabili di riferimento

Le fasi per la redazione del bilancio consolidato: il preconsolidamentoEliminazione delle interferenze fiscaliOmogeneizzazione dei principi contabiliLe fasi per la redazione del bilancio consolidato: il consolidamentoAggregazioneEliminazione dei rapporti intragruppoRettifiche di consolidamento 

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IL BILANCIO CONSOLIDATO DELLE IMPRESE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Analisi dei principali aspetti tecnici e legali alla luce della riforma del diritto societario  

PROGRAMMA (segue)

Seconda giornata

 

I documenti finali         Lo Stato Patrimoniale, Il Conto Economico e la Nota Integrativa

§ La Relazione sulla Gestione§ I prospetti allegati§ Pubblicazione del bilancio consolidato

Il controllo contabile nell’ambito del bilancio consolidato§ Il procedimento di formazione del consolidato§ Le responsabilità degli amministratori§ Gli organi che devono svolgere il controllo§ Il contenuto dei controlli§ Cambiamenti introdotti dalla riforma del diritto societario

Esempi pratici

Domande e risposte sugli argomenti trattati

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IL DECRETO LEGISLATIVO N° 127/91

Con l’attuazione in Italia, a mezzo del D.Leg.vo 9 Aprile 1991 n. 127, della VII Direttiva CEE in materia di diritto delle società è stata introdotta in Italia la disciplina generale del bilancio consolidato dei gruppi di imprese.

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SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE FINANZIARIA

SITUAZIONE ECONOMICA

IL BILANCIO CONSOLIDATO HA LO SCOPO DI RAPPRESENTARE

DI UN GRUPPO DI IMPRESE FRA LORO LEGATE DA VINCOLI DI CONTROLLO

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IL BILANCIO CONSOLIDATO

VA CONSIDERATO COME IL BILANCIO DI UN’UNICA IMPRESA

“L’IMPRESA DI GRUPPO”

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IL BILANCIO CONSOLIDATO

NON E’ SUFFICIENTE “SOMMARE LE ATTIVITA’ E LE PASSIVITA’ DELLA CAPOGRUPPO E DELLE

CONTROLLATE”

MA

VANNO ELIMINATE TUTTE LE OPERAZIONI INTERNE AL GRUPPO

RAPPRESENTA SOLO GLI EFFETTI DI OPERAZIONI CON SOGGETTI ESTERNI

AL GRUPPO

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IL DECRETO LEGISLATIVO N° 127/91 STABILISCE ALCUNI PRINCIPI E CRITERI DI

CONSOLIDAMENTO

Al fine di raggiungere gli obiettivi che si pone il bilancio consolidato,

occorre rifarsi alle norme tecniche (principi contabili) per evitare discrezionalità nei metodi di

applicazione delle norme

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PRINCIPI E CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

Art. 25 - Imprese obbligate a redigere il consolidato

S.p.A. S.a.p.A S.r.l

che controllano un’impresa

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PRINCIPI E CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

Controllo

DI DIRITTO:“disponibilità” della maggioranza dei voti che

possono essere esercitati in assemblea ordinaria

DI FATTO: Società in cui si dispone di voti sufficienti ad

esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria (frazionamento capitale sociale, accordi con altri soci, patti di sindacato). Deve essere situazione duratura e riferita almeno alle deliberazioni più importanti.

CONTRATTUALE:Imprese in cui si ha il diritto, in virtù di un

contratto o clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante (ove consentita dalla legge).

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PRINCIPI E CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

Controllo

CONTRATTUALE – di dominazioneContratti di dominazione o clausole statutarie.

Contemplate dal diritto tedesco. Non previsto dal nostro ordinamento.

CONTRATTUALE – patti di sindacato o accordi tra soci

CONTRATTUALE – in virtù di contratti stipulati con la società

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PRINCIPI E CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

Art. 26 - Imprese controllate

(art.2359 C.C.)Società in cui in cui si dispone della maggioranza

dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Società in cui si dispone di voti sufficienti ad

esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria.

Inoltre

Imprese in cui si ha il diritto, in virtù di un contratto o clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominanate (ove consentita dalla legge).

Imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

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PRINCIPI E CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

Casi particolari (P.C. 17 par 9.10)

LE AZIONI PROPRIE DELLA CONTROLLANTE:

NON RILEVANO

LE AZIONI PROPRIE DI UNA CONTROLLATA

SONO ANNULLATE CONTRO L’APPOSITA RISERVA E VIENE RICALCOLATA LA PERCENTUALE “NETTA” DI CONTROLLO

LE AZIONI DELLA CONTROLLANTE POSSEDUTE DA UNA CONTROLLATA

NON SI TIENE CONTO NEL CALCOLO DELLE PERCENTUALIVENGONO ESPOSTE COME AZIONI PROPRIE NEL

CONSOLIDATO

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PRINCIPI E CRITERI DI CONSOLIDAMENTO

Art. 27 – CASI DI ESONERO

(a) LIMITI QUANTITATIVI

(b) SUB-HOLDING

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ESONERO DALL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO PER LIMITI QUANTITATIVI

I NUOVI LIMITI SONO

(a) 12.500.000 di Euro per il totale degli attivi degli stati patrimoniali;

(b) 25.000.000 di Euro per il totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;

(c) 250 dipendenti occupati in media durante

l'esercizio.

N.B. Tale esonero non si applica se la controllante o una delle controllate è quotata

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ESONERO DALL'OBBLIGO DI REDAZIONEDEL BILANCIO CONSOLIDATO IN CASO DI SUB-HOLDING

Condizioni alternative:

1 Sub-holding la cui controllante abbia più del 95% delle azioni o delle quote.

2 La redazione del consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima da soci che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Altre condizioni:

(a) la controllante deve appartenere ad uno stato CEE;

(b) la sub-holding non deve aver emesso titoli quotati;

(c) indicazione in nota integrativa della controllante delle ragioni dell’esonero e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese della copia del bilancio della controllante.

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Devono essere escluse le imprese:

che svolgono attività non omogenea a quella della controllante;

in liquidazione.

CASI DI ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO ARTICOLO 28

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Possono essere escluse le imprese:

singolarmente irrilevanti;

Per le quali l’esercizio dei diritti da parte della controllante è sottoposto a gravi e durature restrizioni;

dalle quali non si possono ottenere le informazioni se non a costi sproporzionati;

Possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione

CASI DI ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO ARTICOLO 28

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LE FASI DEL PROCESSO DI CONSOLIDAMENTO

FASE PROPEDEUTICA

PRECONSOLIDAMENTO

CONSOLIDAMENTO

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DEFINIRE L'AREA DI CONSOLIDAMENTO

SOCIETA' CONSOLIDATE

Bilancio della capogruppo

+

Bilanci delle partecipate controllate

SOCIETA' VALUTATE COL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

SOCIETA' VALUTATE AL "COSTO"

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Metodo di consolidamento

INTEGRALE

PROPORZIONALE

PATRIMONIO NETTO

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METODO DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE

1 Sommatoria, voce per voce, di tutte le voci risultanti dai singoli bilanci, a prescindere dalla quota di partecipazione.

2 Eliminazione dei saldi intragruppo (debiti, crediti, costi, ricavi).

3 Eliminazione dei valori delle partecipazioni

4 Eliminazione di utili o perdite non realizzati.

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METODO DI CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE

PRESUPPOSTI

ADATTAMENTI

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CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE

APPLICABILE nei confronti di imprese sulle quali la partecipante non ha un controllo autonomo, ma congiunto con altri soci

LA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE non deve essere inferiore al 20% se quotata in Borsa al 10%

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SCELTA DELLA DATA DI CONSOLIDAMENTO(art. 30 DLgs 127/91)

COINCIDE CON LA DATA DI CHIUSURA DELLA CONTROLLANTE

FACOLTA’ DI USARE DATA DELLA MAGGIOR PARTE DELLE IMPRESE CONSOLIDATE (MENZIONE IN NOTA INTEGRATIVA)

DEVONO ESSERE PREDISPOSTI BILANCI (ANNUALI) INTERMEDI PER SOCIETA’ CON CHIUSURA DIFFERENTE DA QUELLA DEL CONSLIDATO

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SCELTA DEI PRINCIPI CONTABILI DI GRUPPO(art 34 e 35 DLgs 127/91)

“GLI ELEMENTI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO DEVONO ESSERE VALUTATI CON CRITERI UNIFORMI”

RETTIFICARE I VALORI DI ELEMENTI VALUTATI CON CRITERI DIFFORMI (DEROGA PER IRRILEVANZA O PER “MIGLIOR RAPPRESENTAZIONE”)

SONO QUELLI DELL’IMPRESA CHE REDIGE IL

CONSOLIDATO

AMMESSI ANCHE ALTRI CRITERI PURCHE’ AMMESSI DALL’ART 2423 DEL C.C. (MOTIVARE IN NOTA INTEGRATIVA)

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ESIGENZA DI PROCEDURE E MANUALI CHE CONTENGANO

Principi contabili generici.

Principi contabili specifici.

Modalità di applicazione dei principi contabili.

Piano dei conti omogeneo.

Procedure per la concordanza dei crediti/debiti - costi/ricavi fra società consolidate e di gruppo.

Prospetti ed analisi aggiuntivi per la preparazione del bilancio e della nota integrativa.

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OTTENERE I BILANCI DELLE SOCIETA' DA CONSOLIDARE

Bilanci alla stessa data.

Bilanci omogenei come classificazione e come principi contabili applicati.

Conversione dei bilanci in valute estere:

a) Metodo del cambio di chiusurab) Metodo temporale

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RETTIFICARE I BILANCI OTTENUTI PER RENDERLI OMOGENEI

STORNO INTERFERENZE FISCALI Ammortamenti anticipati contabilizzazione del leasing secondo lo I.A.S. 17

PRINCIPALI RETTIFICHE DI OMOGENEIZZAZIONE adeguamento valore rimanenze (p.es., LIFO-FIFO) valutazione partecipazioni con il metodo del patrimonio netto adeguamento aliquote di ammortamento … …… ……… …….. stanziamento imposte differite

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RETTIFICARE I BILANCI OTTENUTI PER RENDERLI OMOGENEI

Ricordarsi di determinare l'effetto delle rettifiche sia sul conto economico che sugli "utili riportati".

Ricordarsi che ci deve essere continuità tra le rettifiche dell'anno e quelle dell'anno precedente.

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METODO DEL PATRIMONIO NETTO

L'applicazione di tale metodo comporta la rettifica del costo sostenuto per l'acquisizione della partecipazione, per rilevare, in ogni esercizio, la quota di utile o di perdita della partecipata di pertinenza della partecipante

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METODO DEL PATRIMONIO NETTO REGOLE TECNICHE

1 RETTIFICHE AL PATRIMONIO NETTO DELLA CONTROLLATA Rettifiche richieste dai principi di redazione del consolidato Rettifiche per uniformare i principi contabili

2 ELIMINAZIONE DEI DIVIDENDI PERCEPITI

3 PARTICOLARITA' DELLA PRIMA APPLICAZIONE

4 RILEVAZIONE DEI MOVIMENTI DEL PATRIMONIO NETTO DELLA CONTROLLATA

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METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Variazioni del patrimonio netto della controllata:

Aumenti del capitale sociale

Rimborsi del capitale sociale

Versamenti per copertura perdite

Rivalutazioni

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METODO DEL CAMBIO DI CHIUSURA

Attività e passività: Conversione al cambio corrente alla data di bilancio

Differenze: Componenti negative/positive del patrimonio netto

Costi e ricavi: Conversione al cambio: Corrente; del momento delle operazioni che li hanno

originati; medio di periodi infrannuali; medio dell'esercizio.

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METODO TEMPORALE

Attività e passività: cambio corrente data di bilancio

cambio storico

Costi e ricavi: Cambio del momento delle operazioni che li hanno generati

OPPURE

Cambi medi di periodi infrannuali Cambi medi d'esercizio

ECCEZIONE Costi e ricavi connessi ad elementi patrimoniali convertiti a cambi storici (ammortamenti di immobilizzazioni tecniche)

Monetarie

Non Monetarie

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IMPOSTE E BILANCIO CONSOLIDATO

Il bilancio consolidato non ha rilevanza fiscale

Eliminazione delle interferenze fiscali

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VANNO PERO' RECEPITI GLI EFFETTI CONTABILI FISCALI LEGATI A

Operazioni di preconsolidamento (per es., omogeneizzazione principi contabili)

Operazioni di consolidamento (p. es., eliminazione di utili o perdite non realizzate)

Riserve di consolidamento e utili indivisi delle partecipate consolidate

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ACCANTONAMENTO DELLE IMPOSTE nel bilancio consolidato che la controllante dovrà eventualmente pagare per il percepimento di utili distribuiti dalla partecipata

NESSUN ACCANTONAMENTO se si ritiene che la distribuzione degli utili sia dilazionata indefinitivamente

EFFETTI FISCALI SULLE RISERVE DI CONSOLIDAMENTO E GLI UTILI INDIVISI DELLE PARTECIPATE CONSOLIDATE

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ELIMINAZIONE DI UTILI O PERDITE NON REALIZZATE

il consolidato riflette soltanto il risultato delle operazioni che le società del gruppo hanno effettuato con terzi estranei al gruppo

facoltà di non procedere all'eliminazione

eliminazione di perdite

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Sulla base dell'area di consolidamento individuare tutti i crediti, debiti, costi e ricavi tra società consolidate

Confrontare i singoli crediti con i rispettivi debiti evidenziando le differenze. Indagare la causa di tali differenze (le più significative)

"Allineare" i saldi effettuando scritture di rettifica o di riclassifica (fatture non stanziate, merce in viaggio, pagamenti in corso)

Una volta allineati i saldi procedere all'elisione

ELIMINARE I SALDI DI STATO PATRIMONIALE E DI CONTO ECONOMICO

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ELIMINAZIONE UTILI (PERDITE) INFRAGRUPPO RELATIVI A VALORI COMPRESI NEL PATRIMONIO

L'utile o la perdita emergente dal bilancioconsolidato deve rappresentare solo il risultato delle operazioni effettuate dal gruppo con terzi esterni allo stesso

Eliminazione degli utili o perdite derivanti da transazioni effettuate tra le imprese incluse nel consolidato

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DEROGHE INTRODOTTE DAL COMMA 2 ARTICOLO 31

IMPORTI IRRILEVANTI

relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati

se incorporati in rimanenze per lavori in corso su ordinazione di terzi che hanno dato luogo a sub-appalti nell'ambito del gruppo

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RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO ARTICOLO 33/127

1 Allocazione del maggiore o minore prezzo pagato

2 Annullamento di dividendi, svalutazioni, rivalutazioni, accantonamenti al fondo copertura perdite

3 Determinazione delle interessenze minoritarie

4 Annullamento delle partecipazioni e dei patrimoni netti; determinazione degli utili (perdite) portati a nuovo

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RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO PREMESSA

1 Gli utili (perdite) portati a nuovo rappresentano normalmente gli utili non distribuiti della partecipata (escluso il risultato dell'esercizio in corso) o le perdite accumulate (esclusa quella dell'esercizio in corso). Qualora questi non siano recepiti dalla controllante attraverso l’adeguamento del valore di carico della partecipazione determinano una differenza tra il valore di carico ed il patrimonio netto (escluso il risultato dell'esercizio).

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RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO PREMESSA (segue)

2 Frequentemente le società consolidate non sono di nuova costituzione ma acquistate da terzi. Gli utili (perdite) portati a nuovo misurano quindi la variazione positiva o negativa del patrimonio netto della partecipata a far data dall'acquisizione (per d.l. 127 a decorrere dalla data di primo consolidamento). Se il prezzo pagato per l'acquisto e' pari al patrimonio netto alla stessa data, gli utili (perdite) portati a nuovo sono ancora pari alla differenza tra il valore di carico ed il patrimonio netto (escluso il risultato) alla data di consolidamento

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3 Se il prezzo pagato non corrisponde al patrimonio alla data di acquisto, occorre quantificare ed analizzare le differenze

RETTIFICHE DI CONSOLIDAMENTO PREMESSA (segue)

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MAGGIOR COSTO DI ACQUISTO

L'eliminazione della partecipazione avviene sulla base dei valori contabili riferiti alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidato.

Maggior valore corrente rispetto a quello contabile

delle attivitàAvviamento

Ammortamento del maggior valore

ALLOCAZIONE DEL MAGGIOR PREZZO

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ALLOCAZIONE DEL MAGGIOR PREZZO

PRIMO CONSOLIDAMENTO

• ELIMINAZIONE ATTUATA SULLA BASE DEI VALORI CONTABILI RIFERITI ALLA DATA IN CUI L’IMPRESA E’ CONSOLIDATA PER LA PRIMA VOLTA

• OPPORTUNA UN ANALISI CRITICA DELLA DIFFERENZA (ES PERDITE ACCUMULATE)

• TRATTAMENTO DEL RISULTATO DEL PERIODO (CONSOLIDAMENTO DALL’ 1/1)

ACQUISIZIONI SUCCESSIVE

DALLA DATA IN CUI SI DETERMINA PER LA PRIMA VOLTA IL CONTROLLO

PER L’INTERO ESERCIZIO SE L’ACQUISTO E’ AVVENUTO NELLA PRIMA PARTE (SEMESTRE) DELL’ANNO

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ALLOCAZIONE DEL MAGGIORE O MINORE PREZZO PAGATO

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI DA CONSIDERARE

•COSTO ALLA DATA DI ACQUISTO (ESCLUDERE AD ES. LE SVALUTAZIONI AVVENUTE DOPO LA DATA DI ACQUISTO)

•CORRSIPONDENTE FRAZIONE DI PATRIMONIO NETTO ESPRESSO IN BASE AI PRINCIPI DI GRUPPO•VALORE CORRENTE DELLE ATTIVITA’ E PASSIVITA’ ASSUNTE ATTRAVERSO L’ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE

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ALLOCAZIONE DEL MAGGIORE O MINORE PREZZO PAGATO

VALORE CORRENTE DELLE ATTIVITA’ E PASSIVITA’ – LINEE GUIDA

•Crediti: valore del presumibile realizzo, tenuto conto anche dell’attualizzazione

•Magazzino prodotti finiti: sostanzialmente il costo di produzione

•Magazzino materie prime: sostanzialmente il costo di sostituzione

•Beni ammortizzabili: al valore corrente tenuto conto quindi del loro stato d’uso

•Beni in locazione finanziaria: capital lease•Avviamento iscritto nel bilancio della partecipata: non può essere iscritto in quanto viene ricompreso nella distribuzione del prezzo di acquisto

•Partecipazioni: a valori correnti•Passività: generalmente valutate al valore di carico nella partecipata. Attualizzazione. Le imposte differite iscritte nel bilancio vanno sostituite con quelle emergenti dall’allocazione dei maggiori prezzi.

•Perdite fiscali pregresse: è appropriato rilevare il beneficio fiscale solo se vi è la ragionevole certezza che tale beneficio sarà conseguito.

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ALLOCAZIONE DEL MAGGIORE O MINORE PREZZO PAGATO

VALORE CORRENTE DELLE ATTIVITA’ E PASSIVITA’ – LINEE GUIDA

IL VALORE ATTRIBUITO ALLE SINGOLE ATTIVITA’ NON PUO’ COMUNQUE SUPERARE QUELLO REALIZZABILE ATTRAVERSO L’USO (BENI DUREVOLI) E ATTRAVERSO IL LORO REALIZZO (ATTIVITA’ CORRENTI)

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ALLOCAZIONE DEL MAGGIORE O MINORE PREZZO PAGATO

VALORE CORRENTE DELLE ATTIVITA’ E PASSIVITA’ – EFFETTI FISCALI CONNESSI

SUI PLUSVALORI ALLOCATI ALLE SINGOLE ATTIVITA’ VA CONSIDERATO L’EFFETTO FISCALE

DUE POSSIBILITA’ CONSENTITE DAI PRINCIPI:

• ISCRIZIONE DEI PLUSVALORI AL NETTO DELL’EFFETTO FISCALE

•ISCRIZIONE DEI PLUSVALORI AL LORDO ED ISCRIZIONE DI UN FONDO PER IMPOSTE DIFFERITE

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ALLOCAZIONE DEL MAGGIORE O MINORE PREZZO PAGATO

Euro Euro

PREZZO DI ACQUISTO 10.000

PATRIMONIO NETTO CIVILISTICO 5.000

RETTIFICHE OMOGENEIZZAZIONE PRINCIPI 2.0007.000

MAGGIOR PREZZO 3.000

ALLOCATO A :

Cespiti 2.000

Fondo svalutazione crediti ( 500)

Magazzino 1.400

Storno immobilizzazioni immateriali ( 400)

2.500

Differenza di consolidamento 5003.000

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DIFFERENZA DI CONSOLIDAMENTO

E' una voce residuale dopo l'allocazione agli elementi dell'attivo o del passivo.

Iscritta all'attivo ed ammortizzata in un periodo di 5 esercizi. In taluni casi particolari può essere ammortizzato in un periodo più lungo che non può però superare i 20 anni. Periodicamente va valutata la recuperabilità dell’avviamento.

Nell'anno del primo consolidamento concessa la facoltà di portare la differenza di consolidamento in riduzione delle riserve di consolidamento fino a concorrenza delle stesse. Questo concetto va interpretato (cfr Principi contabili):

non è discrezionale se riconducibile a effettivo maggior valore = “differenza” se cattivo affare può essere portato a deduzione delle riserve

di consolidamento

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STORNO DEI DIVIDENDI

I dividendi sono costituiti da utili di esercizi precedenti della controllata che, attraverso il consolidamento, sono stati recepiti nel risultato consolidato di esercizi precedenti

Vanno stornati nell'esercizio in cui vengono percepiti dalla controllante per evitare che gli utili che li hanno generati transitino due volte dal conto economico:

nell'anno in cui l'utile si forma

nell'anno in cui la controllante percepisce il dividendo

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STORNO DEI DIVIDENDI

ANNO 1°

PARTECIPAZIONE CAPITALE E RISERVE

20

STORNO DEL DIVIDENDO E RIPRISTINO DEL PATRIMONIO INIZIALE

100 100

20

100 100

ANNO 2°

PARTECIPAZIONE CAPITALE E RISERVE

20

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STORNO DELLE SVALUTAZIONI

Le svalutazioni e gli accantonamenti al fondo copertura perdite vanno stornati nell'anno in cui vengono effettuati per evitare che le perdite della partecipata transitino due volte nel conto economico:

Nel risultato consolidato, aggregando il risultato della partecipata

Nel risultato della partecipante come svalutazione o accantonamento al fondo

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STORNO DELLE SVALUTAZIONI

ANNO 1°

PARTECIPAZIONE CAPITALE E RISERVE

20

STORNO SVALUTAZIONE

100 100

80100

ANNO 2°

PARTECIPAZIONE CAPITALE E RISERVE

- 20

SVALUTATA LA PARTECIPAZIONE PER 20

20

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INTERESSENZE DI TERZI

IL PATRIMONIO NETTO DI TERZI DEVE ESSERE EVIDENZIATOarticolo 32 DL 127/91 comma 3° e 5°

"... in una voce del patrimonio netto denominata capitale e riserve di terzi e la parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi sia iscritta in una voce denominata utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi".

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INTERESSENZE DI TERZI

DIRETTE

SUL CAPITALE, SULLE RISERVE E SUL

RISULTATO

INDIRETTE

SULLE RISERVE DI CONSOLIDAMENTO

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A

70%

PATRIMONIO NETTO= 1.000

80%

PARTECIPAZIONE IN C = 300

PATRIMONIO NETTO= 500

TERZI:

- DIRETTI IN B = 30% DI 1.000 = 300

- DIRETTI IN C = 20% DI 500 = 100

- INDIRETTI IN C = 30% DI (300 - 80% DI 500) = 30

INTERESSENZE DI TERZI

C

B

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CESSIONI DIPARTECIPAZIONI

1) VENDITA A TERZI DI UN’INTERA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO

ESCONO TUTTE LE ATTIVITA’ E PASSIVITA’ ESCE L’EVENTUALE DIFFERENZA RESIDUA DI

CONSOLIDAMENTO ESCONO TUTTE LE RETTIFICHE DI

PRECONSOLIDAMENTO LA PLUSVALENZA CIVILISTICA VIENE ADEGUATA

2) VENDITA DI UNA PARTE DELLA PARTECIPAZIONE MA CON MANTENIMENTO DEL CONTROLLO

PRINCIPIO CONTABILE 17: “ALL’OPERAZIONE VIENE ATTRIBUITA SOLO RILEVANZA PATRIMONIALE E NON SI DA LUOGO ALLA RILEVAZIONE DI UTILI O PERDITE NEL CONTO E CONOMICO CONSOLIDATO…” MA “ UNA RIDUZIONE DELLE RISERVE DI GRUPPO E UN AUMENTO NEL CAPITALE E RISERVE DI TERZI”. IMPOSTAZIONE NON CONDIVISIBILE IN QUANTO IL RISULTATO E’ REALIZZATO. ANCHE I PRINCIPI CONTABILI STESSI NEL DOC. 21 RETTIFICANO AMMETTENDO, IN ALTERNATIVA, L’IMPUTAZIONE A CONTO ECONOMICO DELLA PLUSVALENZA.

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CESSIONI DIPARTECIPAZIONI

3) VENDITA DI UNA PARTE DELLA PARTECIPAZIONE MA CON PERDITA DEL CONTROLLO

DECONSOLIDARE LA SOCIETA’ (DALLA DATA DI CESSIONE)

DETERMINARE IL PATRIMONIO NETTO DELLA PARTECIPATA ALLA DATA DI CESSIONE (CONSIDERANDO IL RESIDUO DEI PLUSVALORI ALLOCATI E GLI EFFETTI CUMULATI DELLE RETTIFICHE DI PRECONSOLIDAMENTO)

ADEGUARE LA PLUSVALENZA DELLA CESSIONE ADEGUARE IL VALORE DI CARICO RESIDUO ALLA

CORRISPONDENTE FRAZIONE DI PATRIMONIO NETTO