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CAMBIALI FINANZIARIE E MINIBOND

ISTRUZIONI PER L’USO

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Cambiali finanziarie e Minibond: Istruzioni per l’uso

• Le Cambiali Finanziarie (Legge 13 gennaio

1994, n. 43)

• I MiniBond per società di Capitali (SPA-SRL-Soc. Coop- Consorzi – Etc)

• Decreto Sviluppo (art. 32 D.L. 83/2012 conv. L. 134/2012)

• Decreto Sviluppo Bis (D.L. 179/2012 conv. L. 221/2012: modifiche al DS)

• Decreto Fare 2 (D.L. 69/2013 conv. L. 98/2013: modifiche al DS)

• Decreto Destinazione Italia (D.L. 145/2013 convertito con L. 21 febbraio 2014, n. 9)

La disciplina civilistica

e fiscale delle cambiali finanziarie, delle

obbligazioni e dei titoli similari è stata oggetto

di importanti modifiche, introdotte

inizialmente dal Decreto Sviluppo e

dalle successive disposizioni normative:

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Le Cambiali Finanziarie (Legge 13 gennaio 1994, n. 43) L’art. 32 del DS introduce rilevanti modifiche alla disciplina generale delle cambiali finanziarie: 1. scadenza della cambiale (1 mese e 36 mesi dalla data di emissione)

2. tipologia di emittenti (società di capitali, società cooperative e

mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese)

3. Certificazione dell'ultimo bilancio dell'emittente da parte di un revisore contabile o di una società di revisione

4. Dematerializzazione del titolo (le cambiali finanziarie possono essere emesse in forma dematerializzata, tramite una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari)

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Le Cambiali Finanziarie (Legge 13 gennaio 1994, n. 43) Segue: 5. tipologia di investitori (le CF possono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali. Questi ultimi non possono essere soci diretti o indiretti dell'emittente) 6. assistenza di uno sponsor (l'emissione di cambiali finanziarie da parte di PMI deve essere assistita da uno sponsor, ossia da banche, imprese d'investimento, società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV), ovverosia società di gestione armonizzata, operanti mediante una succursale costituita nel territorio della Repubblica Italiana) 7. co-investimento dello sponsor / emissione garantita (vedi in seguito)

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Elevata Normale Bassa

Ottima Buona Soddisfacente Scarsa Negativa

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Le Cambiali Finanziarie (Legge 13 gennaio 1994, n. 43) Principali attività dello sponsor A. assistenza nella procedura di emissione e supporto nella fase di collocamento B. se l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione emesse dall'emittente è superiore al totale dell'attivo corrente, come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato (anche consolidato) segnalazione ad opera dello sponsor C. attribuzione di una classificazione all'emittente al momento dell'emissione sulla base di una scala di cinque livelli nel caso di emissioni garantite: attribuzione di una valutazione della relativa garanzia La descrizione della classificazione adottata dallo sponsor è resa pubblica

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Le Cambiali Finanziarie (Legge 13 gennaio 1994, n. 43) Le società diverse dalle PMI possono rinunciare all'assistenza dello sponsor (quindi anche grandi aziende possono emettere CF) 7. co-investimento dello sponsor / emissione garantita le cambiali finanziarie devono beneficiare di una delle seguenti tutele alternative:

1) (cd: Retention rule) Lo sponsor, nel proprio portafoglio e fino a naturale scadenza, deve mantenere una quota in percentuale al valore di emissione delle cambiali finanziarie emesse,, da calcolarsi come da tabella seguente: Valore di emissione Quota di co-investimento dello sponsor

Fino a € 5 milioni 5%

Oltre 5, fino a € 10 milioni 3%

Oltre € 10 milioni 2%

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Le Cambiali Finanziarie (Legge 13 gennaio 1994, n. 43) Ovvero: 2) Emissione garantita in misura non inferiore al 25% del valore di emissione le cambiali finanziarie, da parte di una banca, un'impresa di investimento o un Confidi

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I MINIBOND (Art. 32 D.L. D.L. 83/2012 conv. L. 134/2012) Art. 32 Strumenti di finanziamento per le imprese q PMI (SRL – SPA) non quotate, diverse dalle banche e dalle micro-

imprese. Definizione PMI -> Raccomandazione 2003/361/CE

q Nuova formulazione art. 2412 c.c.: nessun limite al valore di emissione

(doppio del capitale sociale + riserve disponibili)

Società Lavoratori Fatturato Totale di bilancio

MICRO IMPRESA < 10 < 2 Milioni

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I MINIBOND (Art. 32 D.L. D.L. 83/2012 conv. L. 134/2012) q Emissione per un periodo uguale o superiore a 36 mesi

q Ultimo bilancio certificato da revisore contabile o società di revisione

q Collocati esclusivamente presso Investitori Istituzionali [Società di

investimento (SGR-SICAV), Istituti bancari e finanziari, fondazioni di origine bancaria, le casse di previdenza privatizzate, credit funds], che non detengano, direttamente o indirettamente una partecipazione societaria all’emittente superiore al 2%

q Titoli destinati a circolare esclusivamente tra tali investitori istituzionali

q Opportunità di emettere obbligazioni e titoli similari, subordinati e/o partecipativi

q Nessuna necessità di utilizzare un soggetto «Sponsor» (costi di emissione

minori)

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I MINIBOND (Art. 32 D.L. D.L. 83/2012 conv. L. 134/2012) MINIBOND SUBORDINATI E/O PARTECIPATIVI. COSA SIGNIFICA? q Sono tali le obbligazioni e i titoli similari contenenti una clausola di subordinazione ai

sensi della quale vengono definiti i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori dell'emittente e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale

q L’obbligazione è uno strumento duttile: rimborso graduale, preammortamento, bullet

q Se postergati, alla società emittente si applica l’art. 2435 c.c. (entro 30 gg dall’approvazione, copia del bilancio + elenco soci + titolari di diritti su azioni depositati in CCIAA)

q Il corrispettivo dell’obbligazione può essere in parte fissa (interessi sul capitale) ovvero fissa e/o variabile (interessi + partecipazione agli utili d’impresa) =>No singolo affare? (art. 2447 bis-decies).

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I MINIBOND (Art. 32 D.L. D.L. 83/2012 conv. L. 134/2012) QUANDO I MINIBOND SONO PARTECIPATIVI: q Tasso di interesse sul capitale non può essere inferiore a quello ufficiale di riferimento

vigente BCE (13/11/2013 – 0,25%) (cd. Parte fissa)»»

q il corrispettivo può essere «ibrido», costituito anche dalla componente variabile, ossia

partecipativa

q la parte variabile del corrispettivo fissata dalla clausola di partecipazione agli utili d'impresa:

a. costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle

perdite dell'emittente;

b. rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata

in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza; e

c. gli utili netti annuali si considerano ad ogni effetto depurati dalla parte variabile del

corrispettivo.

q All'Articolo 32, comma 25, è stabilita l'inapplicabilità della Legge Usura (Legge 7 marzo 1996,

n. 108) alla parte variabile del corrispettivo.

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Trattamento e benefici fiscali MINIBOND E CAMBIALI FINANZIARIE q Interessi pagati sulle obbligazioni sono interamente deducibili dall’emittente e

soggetti esclusivamente alle regole fissate dall’articolo 96 del TUIR. Sulla base di quest’ultima

disposizione, gli interessi passivi e gli oneri assimilati sono deducibili in ciascun periodo

d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è

deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (ROL).

Gli interessi indeducibili nell’esercizio ed il ROL eventualmente eccedente possono essere

riportati in avanti senza limiti di tempo. (Agenzia delle Entrate CIRCOLARE N. 4/E – 2013)

q Disapplicazione della ritenuta del 20% sui proventi corrisposti dai titoli, anche non

quotati, ai fondi di investimenti (ampliamento ai fondi voluto da Decreto Destinazione Italia)

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Trattamento e benefici fiscali (segue) MINIBOND E CAMBIALI FINANZIARIE q deducibilità delle spese di emissione: le spese sostenute dall'emittente per l'emissione di

cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari nei casi previsti dall'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 239/1996 sono deducibili nell'esercizio in cui sono state effettivamente sostenute, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio

q esenzione dall'imposta di bollo per le cambiali finanziarie: le cambiali finanziarie emesse in forma dematerializzata ai sensi del nuovo articolo 1-bis della Legge sulle Cambiali Finanziarie sono esenti dall'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ferma restando comunque l'esecutività del titolo

q Applicazione opzionale dell’imposta sostitutiva dello 0,25% sulle garanzie in luogo

delle imposte di bollo, di registro, ipo-catastali. (in caso di garanzia ipotecaria: 2% dell’ammontare garantito). Non esiste vantaggio nell’ipotesi di differenti garanzie, in quanto le operazioni di credito sono soggette ad IVA, anche se in regime di esenzione, quindi applicabile l’imposta di registro in misura fissa (€ 200,00 dal 1/1/14)

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Decreto-Legge “FARE 2” e “Destinazione Italia” Modifiche relative alla disciplina applicabile alle operazioni di cartolarizzazione nonché alle imprese di assicurazione, ai fondi pensione ed agli enti pubblici di natura previdenziale e assicurativa Allo scopo di accrescere la diffusione di obbligazioni e titoli similari (cd. minibonds) nei portafogli degli investitori istituzionali, sono introdotte alcune modifiche alla disciplina relativa alle operazioni di cartolarizzazione (prevedendo che si possano cartolarizzare anche i titoli obbligazionari) e a quella sugli strumenti ammissibili per gli investimenti delle compagnie di assicurazione e dei fondi previdenziali. In tal modo si consente, lato Investitore, di utilizzare le emissioni per operazioni di rifinanziamento presso la BCE, superando il problema della scarsa liquidità delle singole emissioni.

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Cenni sui principali Covenants Si classificano, con riferimento agli obblighi posti in capo al debitore: q (finanziari) Clausole relative al rispetto di dati e rapporti di Bilancio

indebitamento finanziario netto su EBITDA / indebitamento totale su capitale netto, ecc.

q (informativi) Impegni di comportamento attivi da parte della debitrice

obblighi informativi verso i finanziatori (disclosure) / impegno restituzione rate finanziamento regolare

pagamento di ogni onere tributario / mantenimento congrue assicurazioni aziendali, ecc.

q (negativi) Vincoli o limitazione della capacità di agire della debitrice

negative pledge (divieto concessione nuove garanzie reali o di assunzione di crediti meglio garantiti) / pari

passu (obbligo del mutuatario che violi l’obbligo negativo di concedere garanzie equivalenti) / divieto

modifica attività della società /divieto cessione assets strategici / divieto acquisto azioni proprie, ecc.

q (positivi) Impegni da concordare o da assumere anche da parte di terzi

limitazione distribuzione dividendi ai soci / limitazione rimborso obbligazioni / immediata copertura delle

perdite di esercizio, ecc.

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Procedura prevista dal codice civile per l’emissione delle obbligazioni

SRL SPA

Art. 2483 c.c.: L’emissione del prestito obbligazionario è

ammissibile soltanto se esiste una specifica previsione

nello statuto sociale

Art. 2410 c.c.: L’emissione del prestito obbligazionario, se

non diversamente disposto dalla legge o dallo statuto

sociale, è deliberata dagli amministratori

La competenza a deliberare a favore dei soci o

dell’organo amministrativo deve essere stabilita in sede

di statuto sociale. Qualora non vi sia la previsione,

occorre la modifica dello statuto.

Art. 2420 bis c.c.: in caso di prestito obbligazionario

convertibile, la competenza a deliberare è dell’assemblea

straordinaria dei soci. Salvo che lo statuto sociale non

deleghi l’organo amministrativo.

Art. 2410 c. 2 cc e 2436 c.c.: la delibera dell’organo

amministrativo per l’emissione di un qualsivoglia prestito

obbligazionario deve risultare da verbale redatto da

notaio

Art. 2415: Assemblea degli obbligazionisti

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I Players dei Minibond: 1) La società Emittente

2) Società Advisory

3) Società di Rating (CRIF-CERVED- altro)

4) Banca arranger (che gestirà i flussi finanziari)

5) Investitori Istituzionali

6) Borsa Italiana (ExtraMot -> Documento

informativo essenziale, no Prospetto di quotazione)

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IN PRATICA: Analisi iniziale di fattibilità La PMI interessata a finanziarsi emettendo queste obbligazioni “minibond” per prima cosa deve verificare se ha le caratteristiche minimali richieste quanto a adeguatezza patrimoniale / reddituale e merito di credito, se cioè viene giudicata sufficientemente affidabile dai potenziali investitori. Il requisito amministrativo è semplice: la PMI deve avere l'ultimo bilancio sottoposto a revisione da parte di soggetto autorizzato. Sono verifiche semplici e veloci, se ci sono i requisiti si procede, se mancano si rimanda all'anno prossimo.

Il financial advisor verifica che vi siano i requisiti di base per l'emissione dei minibond,

prepara il business e financial plan della PMI, redige l'information memorandum di presentazione, definisce la tipologia di bond da emettere per far fronte alle necessità finanziarie dell'azienda (ammontare, tipo, durata, cedola, tasso, ecc.) e redige un prospetto dell'emissione, gestisce i rapporti con la banca arranger (la banca che gestirà i flussi finanziari) e col dealer che collocherà i bond presso gli investitori professionali in Italia ed all'estero, gestisce infine la domanda di ammissione alla quotazione dei minibond sull'apposito segmento di Borsa Italiana.

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IN PRATICA: I Costi L'emissione di minibond è apparentemente carissima: i costi fissi “upfront” (cioè da sostenere a

prescindere dal successo dell'emissione dei minibond) sono rilevanti specialmente se l'emissione è di

importo limitato, le fees su tutto il processo sembrano molto elevate, il tasso sui minibond è ovviamente

più elevato rispetto ad un mutuo ipotecario. Ma allora?

L'emissione di minibond ha però molti vantaggi non trascurabili:

1) le condizioni rimangono fisse per tutta la durata (quindi se la durata è di cinque anni, non ci sono

sorprese, rinegoziazioni dei tassi, richiesta di rientro ecc.),

2) il costo è all-inclusive (sembra alto, ma provate a paragonarlo col costo VERO dei finanziamenti

bancari, con calcolo dei giorni valuta, di tutte le commissioni aggiuntive, ecc. : il “tasso nominale” di

una linea di credito è una cosa ma il costo vero è un'altra),

3) infine l'azienda emittente alleggerisce l'utilizzo delle linee bancarie e migliora la propria posizione in

centrale rischi, il che significa ottenere condizioni migliori su tutte le linee bancarie che vengono

utilizzate. Quindi una fonte di finanziamento per la PMI stabile e certo a medio termine, su un canale

alternativo rispetto a quello bancario, ad un costo non molto superiore al credito delle banche,

sempre che tale credito sia disponibile.