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i Evoluzione delle norme sulle cambiali finanziarie d.l. 83/2012 convertito 6 luglio 2022 www.personaedanni.it Avv. Adolfo Tencati

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Evoluzione delle norme sulle cambiali finanziaried.l. 83/2012 convertito

13 maggio 2023

www.personaedanni.it

Avv. Adolfo Tencati

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Capitolo 1 Problemi fondamentali del finanziamento alle imprese

Principi.

¨ Il d.l. 22 giugno 2012,n. 83 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, 1º co., l. 7 agosto 2012, n. 134, contiene, all’art. 32, disposizioni relative agli «strumenti di finanziamento per le imprese».

¨ Tali strumenti sono alcune particolari categorie di obbligazioni e le cambiali finanziarie, ché oggi «possono essere emesse anche in forma dematerializzata».

¨ Tali «strumenti di finanziamento» vengono esaminati con riflessioni destinate ad inquadrare la nuova disciplina nel preesistente ordinamento della materia.

Sommario

Capitolo 1 Problemi fondamentali del finanziamento alle imprese

Principi.

Sommario

Casistica.

1.1 Novità riguardanti le obbligazioni.

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1.2 Novità riguardanti le cambiali finanziarie.

Capitolo 2 Innovazioni alle norme sulle cambiali finanziarie.

2.1 Le parti del rapporto documentato da cambiali finanziarie.

2.2 Quali doveri ha la società emittente cambiali finanziarie?

2.3 Quali doveri ha lo sponsor?

2.4 La dematerializzazione delle cambiali finanziarie.

2.5 Rapporti con l’imposta di bollo.

Capitolo 3 Una parola conclusiva.

Capitolo 4 Opere citate

Casistica.

Non si sono trovate sentenze edite sulle obbligazioni subordinate e partecipative, nonché sulle cambiali finanziarie.

1.1Novità riguardanti le obbligazioni.

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1.2

L’art. 32, nei co. da 18 a 26, d.l. 83/2012 convertito legittima le società «diverse dalle banche e dalle microimprese» (sono quelle «il cui organico sia inferiore a 10 persone e il cui fatturato o il totale di bilancio annuale non superi 2 milioni di euro»: v. art. 2, 3º co., Allegato alla Raccomandazione della Commissione UE 6 maggio 2003,n. 361/2003/CE, GUCE, 20 maggio 2003, L 124) ad emettere obbligazioni postergate e partecipative.

L’istituto non è una novità assoluta per l’ordinamento italiano, perché l’art. 2411 c.c. disciplina le obbligazioni subordinate e partecipative.

Le novità consistono:

Nei soggetti legittimati ad emettere le obbligazioni in esame; Nella scadenza, pari o superiore a 36 mesi; Nella miglior definizione delle condizioni, ricorrendo le quali è consentito

prevedere la «subordinazione ad altri creditori», ovvero la partecipazione ai risultati d’impresa.

La disciplina ora sintetizzata si collega a quella codicistica sulle obbligazioni, sulla quale bisogna, ovviamente, rinviare alla bibliografia esistente in materia

[tra la quale si vedano: Cavallo Borgia 2005, tutto il libro; Giannelli 2007, 221; Benvenuto 2011, tutto il libro].

1.3Novità riguardanti le cambiali finanziarie.

Le innovazioni introdotte dall’art. 32 d. l. 83/2012 convertito riguardano innanzi tutto la norma definitoria delle cambiali finanziarie. Questa, infatti, oggi dispone:

«le cambiali finanziarie sono titoli di credito all'ordine emessi in serie ed aventi una scadenza non inferiore ad un mesi e non superiore a trentasei mesi»

(art. 1, 1º co., l. 13 gennaio 1994, n. 43, come modificato dalla legge di conversione del d.l. 83/2012).

Dal confronto tra la disposizione aggiornata, qui riferita, e la sua stesura originaria emergono:

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L’abbreviazione del termine minimo di scadenza, passato da 3 mesi ad 1 mese;

L’allungamento del termine massimo di scadenza, passato da 12 a 36 mesi.

Trovano invece conferma la configurazione delle cambiali finanziarie come «titoli all’ordine emessi in serie», nonché l’equiparazione, «ad ogni effetto di legge, alle cambiali ordinarie» (art. 1, 2º co., l. 13 gennaio 1994, n. 43).

Stante la non incidenza delle innovazioni sui caratteri essenziali delle cambiali finanziarie, possono richiamarsi gli ormai numerosi studi in argomento (tra i quali è particolarmente rilevante per l’attuale trattazione Sfameni 1996, 1235).

Stante il carattere maggiormente innovativo delle norme sulle cambiali finanziarie rispetto a quelle sulle obbligazioni, si preferisce dedicare il seguito della ricerca alle modifiche introdotte dal d.l. 83/2012 convertito nella l. 43/1994, tuttora contenente la disciplina delle cambiali finanziarie.

Capitolo 2 Innovazioni alle norme sulle cambiali finanziarie.

2.1Le parti del rapporto documentato da cambiali finanziarie.

Con norma non toccata dalle riforme ex art. 32, 5º bis co., d.l. 83/2012 convertito, si prescrive:

«l'emissione di cambiali finanziarie costituisce raccolta del risparmio ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ed è disciplinata dalle disposizioni del medesimo articolo»

(art. 1, 3º co., l. 43/1994).

Sostituita con la riferita disposizione quella che si legge all’art. 11, 1º co., d. lg. 385/1993, il richiamo a tale disposizione comporta che «la raccolta del risparmio tra il pubblico è vietata ai soggetti diversi dalle banche» (art. 11, 2º co., d. lg. 385/1993).

Fino riforma, quindi, l’emissione di cambiali finanziarie era esclusivo appannaggio delle banche.

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Lo scenario muta grazie all’art. 32, 5º bis co., d.l. 83/2012, introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134 che introduce i co. da 2º bis a 2º sexies all’art. 1 l. 43/1994.

L’art. 1, 2º bis co., l. 43/1994 abilita infatti ad emettere le cambiali finanziarie anche le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, diverse dalle banche e dalle microimprese(per la loro descrizione v. supra).

Prenditori o giratari delle cambiali finanziarie emesse da soggetti non bancari possono essere soltanto

«investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente; il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor è disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse»

(art. 1, 2º bis co., lettera d)l. 43/1994).

Non è possibile specificare il vago riferimento contenuto nella riferita disposizione, essendo numerosi i settori in cui i conflitti di interessi trovano apposita disciplina

[Pesando, come settore privilegiato, a quello bancario, si veda Scotti Camuzzi 2011, 734].

2.2Quali doveri ha la società emittente cambiali finanziarie?

L’emissione di cambiali finanziarie è consentita alle «società» ed agli «enti non aventi titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati» qualora «l'emissione» sia

«assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da una società di gestione del risparmio SGR), da una società di gestione armonizzata, da una società di investimento a capitale variabile (SICAV), purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica »

(art. 1, 2º bis co., lett. A), legge 43/1994).

La nomina dello sponsor è facoltativa (art. 1, 2º quater co., l. 43/1994) per le società diverse dalle:

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a. medie imprese (sono quelle «il cui organico sia inferiore a 250 persone e il cui fatturato non superi 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuale non sia superiore a 43 milioni di euro»: v. art. 2, 1º co., allegato alla raccomandazione 361/2003/CE);

b. piccole imprese (sono quelle «il cui organico sia inferiore a 50 persone e il cui fatturato o il totale del bilancio annuale non superi 10 milioni di euro»: v. art. 2, 2º co., raccomandazione 361/2003/CE).

Obbligo dell’emittente non bancario di cambiali finanziarie, aggiuntivo all’eventuale nomina dello sponsor, consiste nel sottoporre

«l'ultimo bilancio (…) (al giudizio di) un revisore contabile o (di) una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili.

Per un periodo di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione appena riferita, ossia fino al 12 febbraio 2014) si può derogare all'obbligo, ivi previsto, di (valutazione) del bilancio, qualora l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 50 per cento del valore di emissione delle cambiali, da garanzie prestate da una banca o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore (…) (a) diciotto mesi»

(art. 1, 2º bis, lettera c), e 2º quater co., l. 43/1994. Le parole tra parentesi appartengono a chi scrive).

Il legislatore, in realtà, parla di «certificazione» del bilancio, così riecheggiando il linguaggio dell’ormai defunto d.p.r. 136/1975, che introdusse per la prima volta nell’ordinamento italiano la revisione legale dei conti.

Tuttavia è inutile riesumare il dibattito che, all’epoca, investì il concetto di «certificazione» del bilancio (per la ricostruzione di quel dibattito, accompagnata dalle necessarie citazioni, si rinvia a Bersano Begey 1987, 313).

La formulazione delle norme successive al predetto d.p.r. 136/1975 mostra infatti che il legislatore nega qualunque valore pubblicistico al giudizio sui bilanci.

Si tratta invero di un’opinione (termine mutuato dall’inglese opinion) professionalmente qualificata sui documenti contabili.

Stupisce quindi che, a quasi 15 anni di distanza dall’abrogazione del ricordato d.p.r. 136/1975 (dovuta all’art. 214, 1º co., lett. t), d. lg. 24 febbraio 1998, n. 58, t.u.

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finanziario, entrato in vigore il 1º luglio 1998: cfr. art. 216, 1º co., stesso provvedimento), il legislatore parli ancora di «certificazione» del bilancio.

Sul piano tecnico, tuttavia, la rilevata imperfezione linguistica non produce conseguenze. Basta infatti, come avvenuto riproducendo la norma, sostituire alla «certificazione» del bilancio il «giudizio», sul medesimo espresso dal revisore legale, per ottenere il contenuto aggiornato dell’obbligo gravante sull’emittente non bancario (non quotato) di cambiali finanziarie.

2.3Quali doveri ha lo sponsor?

La primaria funzione dello sponsor (obbligatoriamente o volontariamente nominato) consiste nell’assistenza all'«emittente nella procedura di emissione dei titoli e» nel supporto alla «fase di collocamento dei titoli stessi» (art. 1, 2º bis co., lett. a), l. 43/1994).

Oltre che con apporti lato sensu consulenziali, lo sponsor deve intervenire economicamente a fianco della società non bancaria (non quotata) che emette cambiali finanziarie.

Allo sponsor è infatti imposto (dall’art. 1, 2º bis co., lett. b), l. 43/1994) di «mantenere nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore» alle percentuali indicate dalla norma e così riassumibili.

Tabella 1 Apporto economico dello sponso - art. 1, 2º bis co., lett. b), l. 43/1994.Importo emissione Quota da includere nel portafoglio dello

sponsorFino ad € 5 milioni 5% del valore di emissione dei titoliEccedente € 5 milioni e fino ad € 10 milioni

8% del valore di emissione dei titoli

Eccedente € 10 milioni 10% del valore di emissione dei titoli.

L’art. 1, 2º quinquies co., l. 43/1994 peraltro consente allo sponsor di «derogare all’obbligo» attualmente esaminato «qualora l’emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25% del valore di emissione, da garanzia prestata da una banca o da un’impresa di investimento ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi» (Confidi). In tale ultimo caso, l’emittente le cambiali finanziarie dev’essere una società aderente al consorzio stesso.

Un obbligo gravante sullo sponsor — in aggiunta a quello di tenere nel proprio portafoglio la percentuale dell’emissione di cambiali finanziarie, individuata in

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precedenza — consiste nel «segnalare, per ciascun emittente, che» il rapporto tra l’«ammontare delle cambiali finanziarie in circolazione» ed il «totale dell'attivo corrente, come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato» è > 1 (v. art. 1, 2º ter co., I periodo, l. 43/1994).

«Per attivo corrente si intende l'importo delle attività in bilancio con scadenza entro l'anno dalla data di riferimento del bilancio stesso. Nel caso in cui l'emittente sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato o sia controllato da una società o da un ente a ciò tenuto, può essere considerato l'ammontare rilevabile dall'ultimo bilancio consolidato approvato»

(art. 1, 2º ter co., II periodo, l. 43/1994).

Allo sponsor compete altresì l’assegnazione, «all’atto dell’emissione», di una «qualità creditizia» (rating) all’emittente: «ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa, da mettere in relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa» (art. 1, 2º ter co., III periodo, l. 43/1994).

«Lo sponsor rende pubbliche le descrizioni della classificazione adottata» (art. 1, 2º ter co., IV periodo, l. 43/1994).

La norma, dunque, non interviene direttamente nel dibattito sulla responsabilità civile di chi attribuisce un rating errato per colpa, od addirittura per dolo.

Tuttavia la pubblicità delle «classificazioni adottate», esplicitando il significato delle «classi di qualità creditizia», assegnate alle cambiali finanziarie, orienta gli operatori interessati. Si trasferiscono così all’emissione di cambiali finanziarie le considerazioni relative alla responsabilità civile dell’agenzia di rating (fattispecie sulla quale si rinvia a Giudici 2011, 1451).

Essendo peraltro i prenditori od i giratari delle cambiali finanziarie, come sopra precisato, soggetti professionalmente qualificati, chi chiede il risarcimento, per superare l’eccezione di concorso di colpa (art. 1227 c.c. ), deve provare che le circostanze poste a fondamento di una valutazione di «qualità creditizia» errata, od addirittura volontariamente falsa, non erano conoscibili neppure da un operatore professionale.

2.4La dematerializzazione delle cambiali finanziarie.

Quando la l. 43/1994 fu scritta, le cambiali finanziarie — aventi (ex art. 1, 2º co., l. 43/1994), oltre alla loro specifica denominazione, i contenuti dei comuni pagherò

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cambiari (art. 100 r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669) — erano redatte esclusivamente su supporto cartaceo

[per un documentato studio sull’originaria stesura della l. 43/1994 si rinvia a Callegari 2000, 162].

La descritta situazione si è protratta fino all’innovazione recata dall’art. 32, 7º co., d.l. 83/2012 convertito.

Quest’ultima disposizione introduce nella l. 43/1994 l’art. 1 bis, il cui primo co. si apre mantenendo «fermo (…) quanto previsto dall'art. 83-bis, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni».

Tale norma, inaugurando la disciplina degli strumenti finanziari dematerializzati, prescrive:

«gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati italiani non possono essere rappresentati da documenti»

(art. 83 bis, 1º co., decreto legislative 58/1998).

Richiamando i «documenti» — anziché i «titoli, ai sensi e per gli effetti della disciplina di cui al titolo V, libro IV, del codice civile», come previsto dall’originario art. 83 bis, 1º co., d. lg. 58/1998 — l’innovazione recata a quest’ultima norma dall’art. 2, 4º co., lett. a), d. lg. 18 giugno 2012, n. 91 dichiara apertamente che gli strumenti finanziari dematerializzati hanno disciplina autonoma da quella dei titoli di credito.

Ex art. 1 bis, 1º co., I periodo, l. 43/1994, il ragionamento investe anche le cambiali finanziarie «emesse (…) in forma dematerializzata».

La loro dematerializzazione tuttavia costituisce una mera facoltà (testimoniata dall’«anche», presente all’art. 1 bis, 1º co., I periodo, l. 43/1994).

Qualora detta facoltà sia esercitata, le cambiali finanziarie sono soggette, «ove compatibili», alle «disposizioni contenute nel capo II del titolo II della parte III del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni» (art. 1 bis, 4º co., l. 43/1994).

Le richiamate norme del t.u. dell’intermediazione finanziaria contengono la «disciplina della gestione accentrata» e si suddividono in:

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sez. I. (artt. da 83 bis ad 83 duodecies d. lg. 58/1998): «gestione accentrata in regime di dematerializzazione»;

sez. II. (artt. da 84 ad 89 d. lg. 5/1998): «gestione accentrata di strumenti finanziari rappresentati da titoli».

Il richiamo di entrambe le sezioni componenti il Capo II del Titolo II della Parte III d. lg. 58/1998 porta ad immaginare — per le cambiali finanziarie dematerializzate — un regime tanto di dematerializzazione «forte» (con completa scomparsa della chartula, quanto di dematerializzazione «debole» (dove il supporto cartaceo ancora esiste, ma la circolazione dei titoli è scritturale, grazie al loro «deposito accentrato» presso la s.g.a.) (sui vari tipi di dematerializzazione cfr. Cian M. 2008, 313).

Ma la frase iniziale dell’art. 1 bis, 1º co., I periodo, l. 43/1994 (che tiene fermo l’art. 83 bis, 1º co., d. lg. 58/1998) fa pensare alla sola dematerializzazione «forte».

Ciò premesso, grazie al vaglio di compatibilità, si ritengono applicabili tutte le disposizioni sulla «gestione accentata in regime di dematerializzazione», (Parte III, Titolo II, Capo II, sez. I, d. lg. 58/1998), tranne quelle relative al rilascio ed alla gestione delle comunicazioni e certificazioni necessarie per esercitare i diritti dei soci nelle società quotate

[per i rapporti tra la «titolarità di azioni dematerializzate e la record date» — prevista dall’art. 83 sexies d. lg. 58/1998, norma sicuramente inapplicabile alle cambiali finanziarie dematerializzate —, si veda Erede 2012, 59. Si è qui utilizataparte del titolo del suo lavoro].

Se vuole rilasciare cambiali finanziarie dematerializzate, «l’emittente si avvale esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata (s.g.a.: N.d.A.) di strumenti finanziari» (art. 1 bis, 1º co., II periodo, l. 43/1994).

È inoltre necessario inviare, a firma del legale rappresentante dell’emittente, alla s.g.a. (attualmente la sola Monte Titoli S.p.A.) «una richiesta contenente»:

a. «la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari;

b. l'ammontare totale dell'emissione;

c. l'importo di ciascuna cambiale;

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d. il numero delle cambiali;

e. l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;

f. la data di emissione;

g. gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669. Sono pertanto trasferiti nell’ambiente scritturale i requisiti del vaglia (o pagherò) cambiario cartaceo consistenti: - all'indicazione della scadenza;- nell'indicazione del luogo di pagamento;nel nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;- nell'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;- nella sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente);

h. le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia;

i. l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;

j. la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;

k. l'ufficio del registro delle imprese al quale l'emittente è iscritto»

(art. 1 bis, 2º e 3º co., l. 43/1994. I criteri di elencazione appartengono allo scrivente).

Il solo requisito a meritare qualche commento +è quello indicato alla lett. f) dell’elencazione. Trasferendo alle cambiali finanziarie dematerializzate requisiti proprio del pagherò cambiario cartaceo, il legislatore sottolinea infatti ulteriormente l’autonomia della presente normativa da quella ordinaria sulle cambiali (dettata dal tuttora vigente r.d. 1669/1933).

2.5Rapporti con l’imposta di bollo.

La disciplina della cambiale finanziaria dematerializzata si conclude con la sua esenzione dall’imposta di bollo, «ferma restando comunque l'esecutività del titolo» (art. 1 bis, 5º co., l. 43/1994).

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Si fa così eccezione alla norma secondo cui, ferma restando la validità dei titoli cambiari fiscalmente irregolari,

«essi (…), se non siano stati regolarmente bollati originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non hanno la qualità di titolo esecutivo»

(art. 104, 1º co., r.d. 1669/1933).

L’art. 1 bis, 5º co., l. 43/1004 ha, inoltre, tolto spazio ad un invero macchinoso procedimento, volto a superare la norma ex art. 104, 2º co., r.d. 1669/1933. Dato che la norma impedisce al portatore l’esercizio dei «diritti cambiari» finché non proceda alla regolarizzazione fiscale dalla cambiale, che però non diventa titolo esecutivo, il portatore stesso poteva recuperare l’«esecutività del titolo» agendo in questo modo:

a. Regolarizzare il bollo, pagando le relative sanzioni pecuniarie;b. Utilizzare la cambiale regolarizzata per ottenere un decreto ingiuntivo, oltre

tutto provvisoriamente esecutivo ex lege (art. 642, 1º co., c.p.c.); c. Procedere ad esecuzione forzata sulla scorte del provvedimento monitorio

(in questo senso Tedeschi 1987, 388; versione su DVD, da cui proviene la citazione)

[Percitazioni giurisprudenziali cfr. Tedeschi & Carboni 1995, 415].

Se la cambiale finanziaria è dematerializzata, invece, è possibile procedere immediatamente alla notifica del precetto, disponendo il creditore di un idoneo titolo esecutivo.

La l. 43/1994 riformata peraltro nulla dice circa la tutela del debitore. È d’altra parte inutile cercarla nelle norme sulla dematerializzazione degli strumenti finanziaria, atteso che le azioni non sono titoli esecutivi, indipendentemente dall’essere cartacee o dematerializzate.

Sostenendo, come avviene qui, l’autonomia delle norme su titoli dematerializzati da quella relativa ai corrispondenti cartacei, non è applicabile l’art. 64 r.d. 1669/1933, sulla sospensione dell’«esecuzione cambiaria».

Tuttavia l’art. 623 offre al debitore identica tutela, affidando al giudice dell’esecuzione il potere di sospenderla.

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Capitolo 3 Una parola conclusiva.La dematerializzazione «forte» dei documenti è un fattore che sicuramente abbatte i costi legati alla loro emissione e circolazione.

Resta ora da vedere se l’eliminazione del supporto cartaceo, unitamente alle altre disposizioni illustrate nel presente lavoro, darà effettivamente una mano alla diffusione delle cambiali finanziarie.

Capitolo 4 Opere citateBenvenuto L.

2011 Azioni, obbligazioni e strumenti finanziari. Torino: Giappichelli.

Bersano Begey S.

1987 Società (revisione e certificazione del bilancio delle). in NNDI, Appendice VII, 313.

Callegari M.

2000 Cambiale finanziaria e certificati di investimento. in DI IV DPriv Sezcom, Aggiornamento, 162.

Cavallo Borgia R.

2005 Delle obbligazioni (artt. 2410 - 2420 ter c.c.). In A. Scialoja, G. Branca, & F. Galgano (a cura di), Commentario del codice civile - libro V Del lavoro - società. Bologna - Roma: Zanichelli - Foro Italiano.

Cian M.

2008 Dematerializzazione. in ED Annali, II (2), 313.

Erede M.

2012 L'esercizio del diritto di intervento e voto in assemblea di società con titoli quotati: alcune riflessioni in tema di legittimazione e titolarità in seguito all'introduzione della record date. in BBTC, I, 59.

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Giannelli G.

2007 Obbligazioni (strumenti finanziari). in Il diritto - Enciclopedia giuridica, X, 221.

Giudici P.

2011 L'agenzia di rating danneggia l’emittente con i propri rating eccessivamente favorevoli? in Soc, 1451.

Scotti Camuzzi S.

2011 Attività di rischio delle banche nelle relazioni con soggetti correlati e disciplina dei conflitti di interessi. in CI, 734.

Sfameni P.

1996 Profili cartolari e societari della nuova disciplina della cambiale finanziaria. in RS, 1235.

Tedeschi G. U.

1987 Cambiale. in DI IV DPriv, Sezcom, II, 388.

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