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L’imposta sul valore aggiunto nelle operazioni internazionali Stefania Zivelonghi dottore commercialista revisore contabile

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L’imposta sul valore aggiunto nelle operazioni internazionali

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Imposta applicata nell’Unione Europea sul valore aggiunto di beni e servizi utilizzati o consumati all’interno della Comunità.

IVA = VAT (Value Added Tax)

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I beni esportati o i servizi prestati a soggetti esteri (= destinati all’utilizzo o a consumo fuori della UE) normalmente non sono soggetti all’imposta.

Le importazioni sono soggette all’imposta al fine di equiparare sul mercato le forniture esterne con quelle interne.

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L’IVA è:

imposta di consumo

Sopportata in via definitiva dal consumatore finale. Non è un’imposta sul business:

imposta generale

Applicata, in linea di principio, a tutte le attività commerciali riferibili alla produzione e distribuzione di beni e alla prestazione di servizi.

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L’IVA è:

Imposta “frazionata”

Sostanzialmente neutra nei passaggi intermedi del bene/servizio mediante il meccanismo della detrazione.

imposta percentuale

Determinata in percentuale sul prezzo di cessione e dunque quantificabile ad ogni stadio di commercializzazione del bene di riferimento.

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L’IVA è:

imposta indiretta Versata all’erario dal venditore ma effettivamente “sopportata” dall’acquirente.

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MECCANISMO DELLA DETRAZIONE

OPERAZIONE

Pagamento a fornitore

Incasso da cliente

Debito v/Erario

Credito v/Erario

“zero ratio”

acquisto -100 +100

Cessione interna

+160 -160

Cessione CEE

Non imponibil

e

Cessione ExtraCee

Non imponibil

e

HP: ACQUISTO A 500€ E VENDO A 800€

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NORMATIVA IVA NELLA UE

11/04/1967: adozione delle prime due direttive recanti la definizione delle linee generali dell’imposta ; agli stati membri viene lasciata ampia facoltà riguardo l’area di copertura dell’imposta e le aliquote di imposta

17/05/1977: adozione della Sesta direttiva e definizione di una copertura uniforme all’interno della UE

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NORMATIVA IVA NELLA UE

01/01/2007: la Sesta direttiva viene sostituita dalla Direttiva n. 2006/12/EC, la quale armonizza l’applicazione dell’IVA all’interno della UE. Agli stati membri viene concessa la possibilità di deroghe ed eccezioni nell’applicazione dell’imposta. Attualmente le aliquote IVA nei paesi membri variano dal 15% al 25%.

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NORMATIVA IVA IN ITALIA

DPR 633/72: IVA

DL 331/93 - titolo II: armonizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto

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REQUISITI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

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REQUISITI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

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REQUISITI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

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Requisito oggettivo:CESSIONI DI BENI

Costituiscono cessioni di beni gli atti a titolo oneroso che importano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su beni di ogni genere. (art. 2, c 1 DPR 633/72)

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Requisito oggettivo:CESSIONI DI BENI – art. 2

NOZIONE PRINCIPALE

OPERAZIONI ASSIMILATE

OPERAZIONI ESCLUSE

Trasferimento di proprietà e diritti reali

• Vendite con riserva

• Locazioni vincolanti

• Contratti di commissione

• Cessioni gratuite• Autoconsumo

esterno• Assegnazione ai

soci

• Denaro e aziende• Terreni non

edificabili• Campioni gratuiti• Conferimenti

sociali• Fusione e

trasformazione• Valori bollati

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Requisito oggettivo:PRESTAZIONI DI SERVIZI

Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte. (art. 3, c 1 DPR 633/72)

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Requisito oggettivo:PRESTAZIONI DI SERVIZI – art. 3

CONTRATTI

OBBLIGAZIONI

ASSIMILAZIONI

ESCLUSIONI

•Opera•Appalto•Trasporto•Mandato•Spedizione•Agenzia•Mediazione•Deposito

• Fare • non fare• permettere

• Locazioni e affitto

• Diritti d’autore• Invenzione e

marchi• Prestiti• Somministrazion

e alimenti e bevande

• Cessioni di contratto

• Diritti d’autore per titolari e eredi

• Prestiti obbligazionari

• Cessioni di contratto relative a denaro, aziende e terreni non edificabili

• Conferimenti• Mandato e

mediazione su diritti d’autore

• Commissionari e mandatari

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Requisito soggettivo:ESERCIZIO DI IMPRESA – art. 4

Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa, nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile. (art. 4, c 1 DPR 633/72)

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Requisito soggettivo:ESERCIZIO DI IMPRESA – art. 4

Art. 2135 Imprenditore agricoloE' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo,selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

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Requisito soggettivo:ESERCIZIO DI IMPRESA – art. 4Art. 2195 Imprenditori soggetti a registrazioneSono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:1) un'attività industriale diretta alla

produzione di beni o di servizi2) un'attività intermediaria nella circolazione

dei beni3) un'attività di trasporto per terra, per acqua

o per aria;4) un'attività bancaria o assicurativa5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

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Requisito soggettivo:ESERCIZIO DI ARTI E PROFESSIONI – art. 5Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse. (art. 4, c 1 DPR 633/72)

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Art. 7 DEFINIZIONI

Art. 7 bisCESSIONI DI BENI

Art. 7 terPRESTAZIONI DI

SERVIZI

Art. 7 quaterPARTICOLARI SERVIZI

Art. 7 quinquiesS. CULTURALI,

ARTISTICI

Art. 7 sexiesSERVIZI RESI A SOGG.

NON PASSIVI

Art. 7 septiesSERVIZI A SOGG. NON PASSIVI E NON CEE

REQUISITO DI TERRITORIALITA’

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TERRITORIO – art. 7, c1

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CESSIONI INTERNE DI BENI

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OPERAZIONI NAZIONALI

CESSIONI IMPONIBI

LI

ACQUISTI IMPONIBILI

OPERAZIONI INTERNE

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CESSIONI/ACQUISTI NAZIONALI

Le cessioni di beni si considerano effettuate nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni immobili ovvero beni mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio dello stesso (…). (art. 7bis, c1)

NON RILEVA LA RESIDENZA DI CEDENTE E ACQUIRENTE MA LA PRESENZA FISICA DEI BENI

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CESSIONI/ACQUISTI NAZIONALIOPERAZIO

NEPagamento a fornitore

Incasso da cliente

Debito v/Erario

Credito v/Erario

acquisto -100 +100

Cessione interna

+160 -160

Se l’acquirente opera in regime di impresa l’IVA versata sarà neutralizzata mediante il meccanismo della detrazione;Se l’acquirente è il consumatore finale egli resterà definitivamente inciso dell’IVA versata all’Erario per suo conto dal venditore.

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CESSIONI INTRACOMUNITARIE

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OPERAZIONI INTRACOMUNITAR

IE

CESSIONI NON

IMPONIBILI

ACQUISTI IMPONIBILI

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

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CESSIONI INTRACOMUNITARIECostituiscono cessioni intracomunitarie:le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d'imposta;. (art. 41 c1 DL 331/93)NON RILEVA LA RESIDENZA DI CEDENTE E ACQUIRENTE MA LA MOVIMENTAZIONE FISICA DEI BENI

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ACQUISTI INTRACOMUNITARICostituiscono acquisti intracomunitari le acquisizioni, derivanti da atti a titolo oneroso, della proprietà di beni o di altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o trasportati nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal cedente, nella qualità di soggetto passivo. (art. 38 DL 331/93).

NON RILEVA LA RESIDENZA DI CEDENTE E ACQUIRENTE MA LA MOVIMENTAZIONE FISICA DEI BENI

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TERRITORIALITA’ DELLE OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Gli acquisti intracomunitari sono effettuati nel territorio dello Stato se hanno per oggetto beni, originari di altro Stato membro o ivi immessi in libera pratica ai sensi degli articoli 9 e 10 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, spediti o trasportati dal territorio di altro Stato membro nel territorio dello Stato. (art. 40, c1 DL 331/93)

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ADEMPIMENTI AI FINI IVACessioni intracomunitarie:

• Emissione di fattura NI ex art. 41 DL 331/93• Annotazione nel registro delle vendite• Presentazione in via telematica all’Agenzia delle

Dogane elenchi riepilogativi INTRASTAT

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ADEMPIMENTI AI FINI IVA

Acquisti intracomunitari:

• Integrazione della fattura del fornitore con IVA italiana

• Rilevazione della fattura integrata nel registro degli acquisti e nel registro delle vendite (neutralità dell’imposta)

• Presentazione in via telematica all’Agenzia delle Dogane elenchi riepilogativi INTRASTAT

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OPERAZIONI A CATENA

A

C

B A – primo fornitoreB – promotore della triangolazioneC – acquirente finale

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OPERAZIONI A CATENA

“triangolazioni comunitarie” :operazioni in cui intervengono 3 operatori diversi appartenenti a tre differenti paesi comunitari.

“triangolazioni interne intracomunitarie”:triangolazioni in cui il primo fornitore e il promotore sono residenti in Italia.

“triangolazioni improprie”:operazioni in cui uno dei soggetti è extracomunitario

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OPERAZIONI EXTRACOMUNITARIE

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OPERAZIONI IMPORT/EXPORT

ESPORTAZIONI

NON IMPONIBI

LI

IMPORTAZIONI

IMPONIBILI

OPERAZIONI EXTRACOMUNITARIE

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ESPORTAZIONI

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ESPORTAZIONIEsportazioni indirette:Il soggetto residente cede beni ad altro soggetto residente il quale, avendo lo Status di “esportatore abituale” (esportazioni > 10% del volume d’affari totale nell’anno o nei 12 mesi precedenti) usufruisce della facoltà di effettuare acquisti senza il pagamento dell’imposta. Il limite massimo di acquisti senza pagamento dell’imposta è dato dal c.d. “PLAFOND”, corrispondente al totale delle cessioni verso l’estero effettuate nell’anno precedente.

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ESPORTAZIONI

Operazioni assimilate alle esportazioni: cessioni di navi, aeromobili e servizi connessi (art. 8bis)

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IMPORTAZIONI

Costituiscono importazioni le operazioni aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari da Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità (art. 67 c1)

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IMPORTAZIONI

VALORE DEL BENE

DIRITTI DOGANALI

SPESE DI INOLTRO FINO AL LUOGO DI

DESTINAZIONE NELLA CEE

BASE DI CALCOLO PER LIQUIDAZIONE

IMPOSTA

(art. 69 c1 )

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ADEMPIMENTI AI FINI IVAEsportazioni:

• Emissione di fattura NI ex art. 8 c1 l. a) / b) / c), secondo la natura dell’operazione

• Conservazione della prova dell’avvenuta esportazione

• Annotazione nel registro delle vendite

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ADEMPIMENTI AI FINI IVAImportazioni:

• Pagamento dell’imposta alla dogana/spedizioniere

• Annotazione nel registro degli acquisti della sola IVA versata (fornitore “dogana”)

• Inoltre, dal 2/11/10 per operazioni effettuate dal 1/7/10, trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate della comunicazione delle operazioni intercorse con soggetti residenti in paesi Black list.

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PRESTAZIONI DI SERVIZI

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Art. 7ter – PRESTAZIONI DI SERVIZIREGOLA GENERALE DI RILEVANZA IVA

B to B (Business to Business)= servizi resi a soggetti passivi di imposta

B to C (business to consumer)= servizi resi a soggetti non passivi di imposta

RILEVA NEL PAESE DEL COMMITTENTE

RILEVA NEL PAESE DEL PRESTATORE

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Art. 7 quater– PRESTAZIONI DI SERVIZI PARTICOLARI

PARAGRAFO

SERVIZIOREGOLA DI

RILEVANZA IN ITALIA

Lett. A) SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI

IMMOBILE SITUATO IN ITALIA

Lett. B) TRASPORTO PASSEGGERI LA TRATTA PERCORSA IN ITALIA

Lett. C) RISTORAZIONE E CATERING RESI MATERIALMENTE IN ITALIA

Lett. D) RISTORAZIONE E CATERING SU NAVI, AEREI E TRENI

SE LA PARTENZA DEL VIAGGIO E’ IN ITALIA, I SERVIZI RESI NELLA TRATTA CEE

Lett. E)LOCAZIONE BREVE DI MEZZI DI TRASPORTO (< 30 gg. O 90 gg per natanti)

I MEZZI MESSI A DISPOSIZIONE IN ITALIA E UTILIZZATI NELLA CEE, OPPURE MESSI A DISPOSIZIONE FUORI CEE E UTILIZZATI IN ITALIA

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Art. 7 quinquies– SERVIZI CULTURALI, ARTISTICI E ALTRO

ATTIVITA’ SERVIZIREGOLA DI RILEVANZA IN ITALIA

•CULTURALI

• ARTISTICHE

•SPORTIVE

•SCIENTIFICHE

•RICREATIVE E SIMILI

•FIERE ED ESPOSIZIONI

•SERVIZI RELATIVI

•SERVIZI DEGLI ORGANIZZATORI

•PRESTAZIONI DI SERVIZI ACCESSORI

•SERVIZI DI ACCESSO ALE ATTIVITA’

ATTIVITA’ SVOLTE IN

ITALIA

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Art. 7 sexies– PRESTAZIONI RESE A COMMITTENTI PERSONE FISICHE

SERVIZIREGOLA DI RILEVANZ A IN

ITALIAINTERMEDIAZIONI IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE

LE OPERAZIONI INTERMEDIATE SONO EFFETTUATE IN ITALIA

TRASPORTO DI BENI NON INTRACOMUNITARIO TRATTA EFFETTUATA IN ITALIA

TRASPORTO DI BENI INTRACOMUNITARIO IL TRASPORTO INIZIA IN ITALIA

LAVORAZIONI E PERIZIE SU BENI MOBILI; SERVIZI ACCESSORI AI TRASPORTI (carico, scarico, movimentazioni, ecc)

ESEGUITE IN ITALIA

LOCAZIONE NON BREVE DI MEZZI DI TRASPORTO

RESE DA PRESTATORI RESIDENTI E UTILIZZATE NELLA CEE, oppure RESE DA SOGGETTI EXTRAUE E UTILIZZATI IN ITALIA

SERVIZI RESI MEDIANTE ELABORATORI ELETTRONICI DA SOGGETTI EXTRAUE

IL COMMITTENTE è DOMICILIATO IN ITALIA O IVI RESIDENTE SENZA DOMICILIO ALL’ESTERO

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E TELERADIODIFFUSIONE

RESE DA PRESTATORI ITALIANI A COMMITTENTI CEE E SE UTILIZZATI NELLA CEE, oppure RESE DA SOGGETTI EXTRAUE UTILIZZATI IN ITALIA

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Art. 7 septies– PRESTAZIONI RESE A COMMITTENTI PERSONE FISICHE EXTRAUE

SERVIZI REGOLA • CESSIONI DI PROPRIETA’ INDUSTRIALE EX ART. 3, C2, N2

DPR 633/72

• PRESTAZIONI PUBBLICITARIE

• CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA E LEGALE

• ELABORAZIONE E FORNITURA DATI

• OPERAZIONI BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE

• MESSA A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE

• LOCAZIONI DI BENI MOBILI DIVERSI DA MEZZID I TRASPORTO

• ACCESSO AI SISTEMI DI GAS NATURALE, ENERGIA ELETTRICA , ECC

• SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI E TELERADIODIFFUSIONE

• SERVIZI PRESTATI IN VIA ELETTRONICA

• SERVIZI INERENTI L’OBBLIGO DI NON ESERCITARE INTERAMENTE O PARZIALMENTE UNO DEI DIRITTI PRECEDENTI

NON SONO RILEVANTI IN

ITALIA SE RESE A

COMMITTENTI EXTRAUE

NON SOGGETTI PASSIVI DI IMPOSTA

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ADEMPIMENTI

Per le operazioni rilevanti in Italia effettuate da non residenti nei confronti di soggetti passivi residenti, gli obblighi relativi sono adempiuti dall’acquirente/beneficiario residente.

Il soggetto residente integra la fattura del prestatore CEE, emette autofattura (reverse charge) negli altri casi.

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ADEMPIMENTIPer le operazioni rilevanti in Italia effettuate da non residenti nei confronti di non soggetti passivi residenti o soggetti passivi di altro stato, gli obblighi relativi sono adempiuti dal cedente/prestatore non residente

Il prestatore non residente si identifica direttamente o nomina un rappresentante fiscale

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LinkIndirizzo descrizione

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/elearning/vat/index_en.htm

Corso on-line sui principi base della Direttiva 2006/112/EC

http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/links/tax/index_en.htm

Elenco dei siti delle autorità fiscali dei paesi UE

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/vat/how_vat_works/rates/index_en.htm

Aliquote IVA nei paesi UE