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STUDIO SOCIETARIO & TRIBUTARIO Massimo Esposito
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1
Circolare n. 3
del 08/07/2009
La disciplina delle operazioni di locazione finanziaria: aspetti fiscali del
riscatto anticipato, della cessione del contratto e del sale and leaseback
Indice
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1 – Premesse
2 – Il riscatto anticipato del bene
3 – La cessione del contratto
3.1 – Disciplina per l‟impresa cedente
3.2 – Disciplina per l‟impresa acquirente
3.3 - Cessione intervenuta nell‟ambito di un trasferimento di azienda
3.4 - Soggetti Ias Adopter
4 - La cessione dell‟automezzo riscattato da contratto di leasing
5 - Il contratto di sale and leaseback
5.1 - Profili civilistico-contabili
5.2 - Profili fiscali
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1. Premessa
Le operazioni di leasing finanziario di beni strumentali possono caratterizzarsi per talune
vicende – come il riscatto anticipato del bene o la cessione del contratto – o come
operazioni complesse, quali il sale and leaseback, composte da due rapporti giuridici
distinti (la vendita da una parte e la retrolocazione dall‟altra) ma collegati dal punto
di vista economico-funzionale che presentano aspetti peculiari e talora non
completamente definiti sotto il profilo fiscale. L‟analisi che segue intende evidenziare tali
aspetti sia con riguardo ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili
internazionali (Ias adopter) che a quelli che non adottano tali princìpi.
2. Il riscatto anticipato del bene
L‟impresa utilizzatrice può, successivamente alla stipula del contratto:
• riscattare il bene anticipatamente;
• cedere il contratto a terzi.
L‟esercizio del riscatto anticipato da parte dell‟utilizzatore – pur interrompendo il
periodo di durata minima richiesto dalla normativa fiscale per la deducibilità del canoni –
è stato ammesso dalla ris. n. 183/E del 4 dicembre 2000 (2), secondo cui è sufficiente, a
tal fine, che il contratto preveda alla sua stipula una durata non inferiore a quella fissata
nel comma 7 dell‟art. 102 del Tuir (3). L‟imposizione di una durata minima sui
contratti di leasing risponde all‟esigenza di evitare manovre elusive da parte dell‟impresa
utilizzatrice con la deduzione dei canoni in un arco temporale notevolmente più breve
rispetto a quello occorrente per l‟ammortamento dello stesso bene, se acquisito a titolo
di proprietà.
Secondo tale risoluzione, la durata del contratto va intesa come durata prevista dal
contratto e non come durata effettiva, in quanto il riscatto anticipato del contratto
abbrevia la durata del contratto, ma non lo annulla. Tale interpretazione risulta
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supportata anche da una risposta ad una interrogazione parlamentare del 21 luglio 1993,
n. 5-01465 e si ritiene che essa trovi applicazione non solo in caso di riscatto anticipato ma
anche in quello di risoluzione anticipata per inadempimento da parte dell‟impresa
utilizzatrice o per impossibilità sopravvenuta.
A seguito delle modifiche apportate all‟art. 102, comma 7, del Tuir dall‟art. 1,
comma 33, lettera n), n. 2), della L. 24 dicembre 2007, n. 244, l‟imposizione di una durata
minima rileva solo per i soggetti non Ias adopter. La questione del rispetto della durata
non dovrebbe, dunque, porsi per i soggetti che redigono il bilancio in base agli Ias.
Con il riscatto anticipato, l‟utilizzatore acquisirà il bene di norma ad un costo superiore a
quello originariamente stabilito per il riscatto – la società di leasing addebiterà oltre al
prezzo di riscatto anche i canoni residui al netto degli interessi impliciti e,
presumibilmente, anche degli oneri aggiuntivi – con conseguente applicazione sul costo
così determinato, di ammortamenti calcolati in conformità al decreto del 31 dicembre
1988: non vi sarà pertanto alcun effetto elusivo di carattere fiscale.
L‟Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che – ai fini dell‟applicazione
dell‟art. 86, comma 4, del Tuir e cioè del periodo di possesso triennale per poter
rateizzare la plusvalenza – rileva non solo il periodo in cui il bene è posseduto in proprietà
ma anche quello in cui la detenzione deriva da un contratto di locazione finanziaria (4).
3. La cessione del contratto
3.1. Disciplina per l’impresa cedente
Con una disposizione avente chiare finalità antielusive si è stabilito che, in caso di
cessione del contratto di locazione finanziaria, il valore normale del bene costituisce – ai
sensi del comma 5 dell‟art. 88 del Tuir – una sopravvenienza attiva imponibile che va a
compensare la deduzione dei canoni effettuata dal cedente che non viene, pertanto,
recuperata. Si è così inteso contrastare il fenomeno di cessione dei contratti prima
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della scadenza del termine previsto per l‟esercizio del diritto di riscatto prevedendo
che concorre a formare il reddito il valore normale del bene oggetto del contratto, anche
in assenza di corrispettivo e cioè nell‟ipotesi di cessione gratuita.
Secondo il disposto dell‟art. 9 del Tuir, per valore normale si intende il prezzo o
corrispettivo mediamente praticato sui beni della stessa specie in condizioni di libero
mercato e al medesimo livello di commercializzazione.
Il valore normale può così situarsi su livelli superiori a quelli del corrispettivo pattuito,
in specie quando il contratto viene ceduto dopo pochi mesi dalla sua stipula. Ai fini
della determinazione del reddito di impresa, l‟Agenzia delle Entrate ritiene che il valore
normale debba essere assunto al netto dei canoni (quota capitale) relativi alla residua
durata del contratto e del prezzo stabilito per il riscatto, che dovranno essere pagati dal
cessionario in dipendenza della cessione, attualizzati alla data della cessione medesima, in
quanto ove si assumesse il valore normale al lordo di tali canoni (e del prezzo di riscatto)
si verrebbe a stabilire che il cessionario per il subentro nel contratto sostiene due
costi rappresentati dal valore normale e dall‟ammontare dei canoni (e del prezzo di
riscatto) ancora da pagare (5). Se la sopravvenienza attiva è superiore al corrispettivo
pattuito per la cessione del contratto, la differenza sarà oggetto di variazione in aumento
nel Modello UNICO (6).
3.2. Disciplina per l’impresa acquirente
L‟acquisizione del contratto di locazione finanziaria riconosce al cessionario con il
pagamento dei canoni residui, da un lato, il diritto di godimento del bene nel residuo
periodo di vigenza del contratto e, dall‟altro, la facoltà di esercitare l‟opzione di
acquisto della proprietà del bene alla scadenza del contratto. Il trattamento fiscale
del corrispettivo pagato dal cessionario è, pertanto, da ricollegare alle funzioni di
godimento del bene e all‟opzione per l‟acquisto dello stesso insite nel contratto di
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cessione (7). Di conseguenza, la parte del corrispettivo pagata per il godimento del
bene costituisce un onere pluriennale da ripartire sulla durata residua del contratto
utilizzando la tecnica dei risconti, al pari di un costo anticipato e in analogia al
trattamento fiscale del maxicanone, mentre la restante parte – cioè quella pagata per
l‟opzione di acquisto – dovrebbe essere considerata, secondo l‟Agenzia delle Entrate,
“come „costo sospeso‟, fiscalmente deducibile con la procedura dell‟ammortamento in
uno con il prezzo di riscatto del bene medesimo” (8).
Con riguardo alla prima componente, l‟eventuale differenza positiva, tra il corrispettivo
versato per il godimento del bene e “il valore normale del bene” al netto del debito residuo
costituirebbe per il cessionario un costo sostenuto per il subentro nel godimento del bene,
come tale deducibile in funzione della residua durata del contratto (9). Circa la
componente del prezzo pagata per l‟opzione per l‟acquisto, essa deve essere considerata
“anticipo del prezzo del bene” nella misura in cui lo stesso abbia costituto una
sopravvenienza attiva per il cedente del contratto, il quale – in base a quanto previsto
dall‟art. 88, comma 5, del Tuir – assoggetta a tassazione “il valore normale del bene” al
netto del debito residuo (sommatoria delle quote di capitali e del prezzo di riscatto) (10).
All‟atto del riscatto del bene, l‟acconto che è stato pagato al precedente utilizzatore si
somma al prezzo pagato alla società locatrice per comporre l‟importo su cui
effettuare l‟ammortamento del bene di cui si è acquisita la proprietà.
A seguito della cessione del contratto di leasing da un locatario finanziario ad un
altro, continueranno ad applicarsi i coefficienti riferibili al primo locatario, sempre che
la modifica negoziale sia tale da non dare luogo ad un nuovo contratto di locazione
finanziaria; in presenza di un nuovo contratto di leasing si avrà una nuova decorrenza del
periodo di ammortamento, che andrà commisurato facendo riferimento ai coefficienti
ministeriali applicabili al settore di attività che caratterizza il nuovo locatario finanziario
(11).
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L‟utilizzatore può cedere il contratto di leasing a terzi al termine del rapporto
contrattuale al solo fine, in questa ipotesi, di cedere il diritto di riscatto. In tal caso dovrà
fatturare il contratto di cessione e applicarvi l‟Iva con aliquota ordinaria secondo il
disposto dell‟art. 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche e
integrazioni, in quanto prestazione di servizi, il cui momento impositivo coincide con il
pagamento del corrispettivo. Il costo di acquisizione del contratto, acquisito poco
prima della scadenza, va a comporre, assieme al prezzo di riscatto, il valore del bene
strumentale da iscrivere nell‟attivo dello stato patrimoniale (12).
3.3. Cessione intervenuta nell’ambito di un trasferimento di azienda
Nell‟ipotesi in cui la cessione del contratto di leasing si realizzi nell‟ambito di una
cessione d‟azienda, secondo il disposto dell‟art. 2555 del codice civile, il valore attribuito
al leasing va ad integrare il valore dell‟intero complesso aziendale al fine di determinare
il corrispettivo della cessione stessa. L‟operazione, ai sensi dell‟art. 2 del D.P.R. n.
633/1972 e successive modifiche e integrazioni, non è soggetta ad Iva e, ai fini delle
imposte dirette, genera una plusvalenza o una minusvalenza secondo che il prezzo
della cessione sia superiore o inferiore all‟ultimo costo fiscalmente riconosciuto di tutti i
beni dell‟azienda al netto delle passività trasferite (13).
3.4. Soggetti Ias Adopter
Per i soggetti che adottano gli Ias, la cessione del contratto di leasing dovrebbe
produrre plusvalenze da assoggettare a tassazione ai sensi dell‟art. 86 del Tuir, ossia nel
periodo di imposta in cui vengono realizzate oppure, se i beni sono stati posseduti da
almeno tre anni, in quote costanti nell‟esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre
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il quarto. La determinazione di tali plusvalenze dovrebbe essere effettuata con riguardo al
solo costo residuo ammortizzabile del bene e il valore del debito residuo del leasing
non dovrebbe avere alcun impatto sull‟entità della plusvalenza.
In sostanza, per le imprese che adottano gli Ias non dovrebbe trovare ingresso la
disposizione di cui al comma 5 dell‟art. 88 del Tuir secondo cui - come detto – “ in caso di
cessione del contratto di locazione finanziaria il valore normale del bene costituisce
sopravvenienza attiva”, in quanto – come è stato rilevato – tale disposizione non appare
coerente, sul piano sostanziale, con la contabilizzazione del leasing secondo il
metodo finanziario e sul conseguente trattamento dei beni detenuti a tale titolo quali
“beni ammortizzabili”, dato che per le cessioni senza corrispettivo o in presenza di un
corrispettivo inferiore al valore normale, possono trovare applicazione le medesime
disposizioni applicabili con riguardo alla cessione di beni strumentali o patrimoniali
detenuti a titolo di proprietà, ai fini della determinazione delle plusvalenze (14).
4. La cessione dell’automezzo riscattato da contratto di leasing
L‟art. 164, comma 2, del Tuir prevede che, ai fini della determinazione del reddito di
impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali relative ai mezzi di trasporto
rilevano “nella stessa proporzione esistente tra l‟ammontare dell‟ammortamento
fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato”. Ossia trova ingresso la
seguente formula:
Plus/minus fisc. ril. = Plus/minus civ. X amm.to fiscalmente
dedotto/amm.to compl. effettuato
Ad esempio, se con la cessione di un mezzo di trasporto si realizza una plusvalenza di
100 e l‟ammortamento complessivamente effettuato è di 1.000, di cui l‟80% dedotto, la
plusvalenza patrimoniale concorrerà a formare la base imponibile nella misura di 80,
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dando pertanto luogo – in sede di dichiarazione dei redditi – ad una variazione in
diminuzione del reddito complessivo di 20.
Nel caso in cui il bene sia stato ammortizzato per almeno un periodo di imposta per il
computo della plusvalenza o minusvalenza rilevante trova pertanto applicazione la
precedente formula. Nell‟ipotesi, invece, di cessione di un bene – cui si applica l‟art.
164, comma 1, lettere b) e b-bis), del Tuir – riscattato a seguito di un contratto di
locazione finanziaria ceduto nello stesso periodo di imposta del riscatto, in assenza di
quote di ammortamento pregresse a cui far riferimento, l‟Agenzia delle Entrate ritiene
che la plusvalenza realizzata assuma rilevanza fiscale nella misura pari al rapporto tra
ammontare dei canoni dedotti e ammontare complessivo dei canoni dovuti e propone,
come esemplificazione, il seguente caso:
“si consideri un‟autovettura, detenuta in leasing, non utilizzata esclusivamente
nell‟attività propria di impresa e le cui spese sono deducibili nella misura del 40% ai
sensi dell‟art. 164, comma 1, lett. b) del Tuir.
Nel periodo di imposta n il bene è riscattato a un prezzo di riscatto pari a 100,
ammortizzato civilisticamente per 20 e fiscalmente dedotto per 8 (40% di 20).
Se, nel periodo di imposta n + 1, il bene è ceduto ad un prezzo pari a 120 il
contribuente rileva una plusvalenza civilistica pari a 40 (120-80).
Per determinare la quota imponibile occorre, in primo luogo, rapportare
l‟ammortamento fiscalmente dedotto (8) a quello imputato a conto economico (20).
Applicando la percentuale ottenuta (40%) al valore della plusvalenza civilistica (40) si
ottiene il valore rilevante (16) per la determinazione del reddito di impresa” (15).
Pertanto l‟Agenzia delle Entrate ritiene corretta un‟interpretazione sistematica della
norma sulle cessioni di beni acquisiti in proprietà, adattandola ai canoni dedotti e quelli
dovuti (canoni anziché ammortamenti) (16) e la formula precedente diviene la seguente:
Plus/minus fisc. ril. = Plus/minus civ. X canoni dedotti/totale canoni
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dovuti
Per la plusvalenza o la minusvalenza relativa ai mezzi di trasporto riscattati al
termine del periodo di leasing è da ritenere, secondo quanto precisato dall‟Agenzia delle
Entrate, che essa sia costituita dalla differenza tra il corrispettivo conseguito e il
costo fiscalmente riconosciuto, costituito non solo dagli ammortamenti non dedotti
dopo il riscatto ma anche dalle quote capitale dei canoni di leasing non dedotte
precedentemente (17).
5. Il contratto di sale and leaseback
Trattasi di un‟operazione con cui un‟impresa commerciale o industriale vende un bene
(sale), di solito un immobile, ad un acquirente – di norma una società di leasing – che, a
sua volta, lo cede in locazione finanziaria al venditore originario (lease back) il quale in
contropartita corrisponde i canoni pattuiti e riceve l‟opzione di riacquistare la proprietà
del bene venduto al termine della durata del contratto attraverso il pagamento del prezzo
stabilito per il riscatto (18). Si realizza, in tal modo, la coincidenza tra cedente e
utilizzatore di un bene oggetto del leasing con la finalità di assicurasi un finanziamento a
fronte di una garanzia reale. In particolare, secondo la Corte di Cassazione, nelle
operazioni in questione “la vendita non è in funzione di garanzia di un preesistente
credito, ma costituisce presupposto necessario per l‟instaurazione della locazione
finanziaria del bene, e non è, inoltre, soggetta a condizione risolutiva, dovendo il
venditore-utilizzatore, per riacquistare la proprietà, esercitare il diritto di opzione” (19).
5.1. Profili civilistico-contabili
Secondo il disposto dell‟art. 2425-bis, comma 4, del codice civile, le eventuali
plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita del bene con locazione finanziaria al
venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione. Analogo
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trattamento risulta dai princìpi contabili internazionali secondo cui l‟eventuale
plusvalenza emergente a seguito della vendita del bene al locatore deve essere differita e
imputata a conto economico in base alla durata del contratto di leasing al fine di
assicurare il pieno rispetto del principio di correlazione tra i costi derivanti dal leasing e
i ricavi emergenti in sede di vendita (20).
Il codice civile e i princìpi contabili internazionali non disciplinano l‟ipotesi in cui dalla
vendita del bene e successiva retrolocazione in leasing finanziario allo stesso venditore
emerga anziché una plusvalenza una minusvalenza. È da ritenere che, in tal caso, la
minusvalenza vada imputata direttamente a conto economico nell‟esercizio in cui si
realizza la compravendita, in ossequio al principio di prudenza e a quello di competenza
e indipendentemente dalla tipologia di leasing (operativo o finanziario) utilizzata per
retrocedere il bene (21).
Ai fini di una corretta applicazione dei princìpi contabili internazionali nel sale
and lease back finanziario, il bene deve essere iscritto nel bilancio dell‟utilizzatore al
suo fair value, oppure al valore attuale dei canoni di locazione, se inferiore e, quindi,
ammortizzato in funzione della vita utile come per tutti gli altri beni di proprietà (22).
5.2. Profili fiscali
L‟operazione di leaseback è considerata lecita sotto il profilo tributario e soggetta
alle norme fiscali ordinarie che trovano ingresso per le vendite e per i contratti di leasing,
con differenti discipline correlate al criterio di contabilizzazione adottato (patrimoniale o
finanziario). È confermata, in ogni caso, l‟irrilevanza fiscale dei contratti aventi scopi
illeciti o fraudolenti (23).
Secondo il Ministero (24), ai fini delle imposte sui redditi la cessione di un bene
strumentale ad una società di leasing dà luogo ad una plusvalenza o a una minusvalenza,
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rispettivamente, imponibile o deducibile in capo al cedente secondo le disposizioni del
Tuir le quali stabiliscono, come norma generale, che i ricavi e gli altri componenti positivi
di reddito concorrono a formare la base imponibile nell‟esercizio di competenza.
L‟impresa di leasing cessionaria può dedurre le quote di ammortamento del costo
fiscalmente riconosciuto del bene oggetto del contratto. La società concedente introita
i canoni di locazione finanziaria che costituiscono componenti positivi di reddito
mentre l‟impresa utilizzatrice che corrisponde tali canoni subisce dei componenti
negativi di reddito deducibili secondo le norme che disciplinano la locazione
finanziaria. Nel caso in cui l‟utilizzatore decida di avvalersi della facoltà di riscattare
il bene, al termine del contratto, il prezzo di riscatto può essere ammortizzato
secondo le regole del Tuir.
Ai fini dell‟imposta sul valore aggiunto (Iva) il trattamento dell‟operazione in
questione può così essere sintetizzato:
• la cessione del bene nei confronti della società di leasing è soggetta ad Iva;
• la concessione del bene in leasing rientra nel campo di applicazione dell‟Iva e si
applica l‟aliquota che sarebbe applicabile alla cessione del bene oggetto del contratto; il
tributo trova ingresso sui canoni
periodicamente addebitati all‟utilizzatore;
• il riscatto del bene costituisce un‟operazione di cessione anch‟essa imponibile.
Per le imprese che adottano gli Ias, tenendo conto che l‟art. 83 del Tuir stabilisce che
si applicano i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in
bilancio previsti da detti princìpi, la plusvalenza dovrebbe concorrere alla formazione
del reddito di impresa secondo i criteri di imputazione temporale del conto economico
stabiliti dallo Ias 17. Di conseguenza, le imprese utilizzatrici Ias adopter potranno
imputare la plusvalenza realizzata a graduale riduzione del debito per canoni lungo la
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durata del contratto di leasing con imputazione a conto economico del solo interesse
passivo e della quota di ammortamento “tecnico” del bene (25).
Le perplessità maggiori che sussistono sul trattamento fiscale dell‟operazione di
sale and lease back riguardano l‟imputazione temporale della plusvalenza in capo
all‟impresa utilizzatrice nel caso in cui quest‟ultima non adotti i princìpi contabili
internazionali e, in particolare, la possibilità o meno di ripartire tale plusvalenza lungo
la durata del contratto come previsto dal codice civile (26).
Dalle indicazioni fornite dall‟Amministrazione finanziaria sembrerebbe potersi dedurre
che nella fattispecie si applica il disposto dell‟art. 86, comma 4, del Tuir secondo cui le
plusvalenze concorrono a formare il reddito per l‟intero ammontare nell‟esercizio in cui
vengono realizzate, salva, ovviamente, la possibilità di essere rateizzate nel rispetto del
disposto del menzionato articolo del Tuir (27).
Tale interpretazione si fonda su una visione “atomistica” dell‟operazione che
non tiene conto dell‟unitarietà del contratto in questione o, comunque, del fatto che
la vendita e la successiva retrolocazione non sono rapporti autonomi e indipendenti
l‟uno dall‟altro (28).
Sulla base del principio, a più riprese sostenuto dall‟Amministrazione finanziaria, della
necessaria neutralità fiscale tra l‟acquisizione di un bene in leasing e l‟acquisto dello
stesso in proprietà – principio la cui applicazione dovrebbe estendersi anche alle
operazioni di sale and lease back – in dottrina si è sostenuto che tale risultato può
essere raggiunto nella fattispecie con la ripartizione lungo la durata del contratto della
plusvalenza derivante da operazioni di sale and lease back (29).
In merito si può anche rammentare che, secondo la Fondazione Centro Studi
U.N.G.D.C (30), il sale and lease back deve essere inquadrato in “un contratto
continuativo (per effetto delle caratteristiche proprie della retrolocazione), il cui fine
economico sostanziale è quello di un finanziamento a favore dell‟utilizzatore”, di
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modo che troverebbe applicazione l‟art. 109, comma 2, lettera b) del Tuir secondo
cui i componenti di reddito dipendenti da contratti da cui derivano corrispettivi periodici
vanno rilevati alla loro data di maturazione. Pertanto, le disposizioni previste, in tal
senso, dal codice civile di ripartizione della plusvalenza, in funzione della durata del
contratto, avrebbero rilevanza anche ai fini fiscali.
Secondo tale orientamento dottrinale, l‟operazione di sale and lease back finanziario
si caratterizza per fungere in pratica da operazione di finanziamento con garanzia reale
che si dovrebbe riflettere, da un lato, in più elevati ammortamenti del bene negli anni
residui di vita utile e, dall‟altro, nella possibile spalmatura della plusvalenza sullo
stesso periodo di riferimento, di modo che nell‟ipotesi in cui la durata del contratto di
locazione finanziaria si approssimi a quella della residua durata utile del bene tale
impatto tende a compensarsi. Diverso è, ovviamente, il caso in cui la vita utile residua
del bene risulti superiore a quella del contratto di leasing (31).
Pur condividendo la validità della menzionata tesi dottrinale che consentirebbe di
realizzare la necessaria correlazione delle componenti positive e negative di reddito,
secondo i princìpi che regolano la determinazione del reddito di impresa, eliminando lo
sfasamento temporale tra la rilevanza del costo – la quota capitale del canone di leasing –
e di una componente reddituale rettificativa dello stesso – la plusvalenza – sembrano
opportuni, per i soggetti non Ias adopter, appositi chiarimenti ministeriali (32).
L‟operazione di sale and leaseback può assumere varie configurazioni tra cui quella del
sale and leaseback di un‟azienda, di partecipazioni azionarie o di marchi. Tali operazioni
sono state oggetto, con riguardo al loro trattamento fiscale, di specifici chiarimenti
dell‟Agenzia delle Entrate (33). Nell‟ipotesi in cui l‟operazione abbia per oggetto un
fabbricato strumentale, dal valore complessivo occorre scorporare il valore dell‟area che
è indeducibile. In particolare, se l‟area è stata acquistata autonomamente
dall‟utilizzatore prima della cessione alla società di leasing, rileva il costo effettivo
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sostenuto mentre, se è stata acquistata dal medesimo utilizzatore insieme al fabbricato, si
applica la percentuale forfetaria del 20% o, per i fabbricati industriali, del 30% in
funzione del concreto utilizzo del conduttore (34).
Una problematica particolare, oggetto anche di una recente sentenza della Corte di
Cassazione (35), è quella secondo cui il sale and leaseback “tra due società del
medesimo gruppo realizza un abuso di diritto tributario”. Le conclusioni della Corte
sono state oggetto di approfondite analisi in dottrina secondo cui non si comprendono
quali siano nella fattispecie i possibili vantaggi tributari dell‟operazione con riguardo
all‟imposizione reddituale e perché, nella fattispecie, l‟operazione non rispettasse i
criteri di continuità/discontinuità intersoggettiva e intertemporale che governano la
tassazione analitico-aziendale (36).
Note:
(1) Cfr. E. Mignarri, La disciplina e le convenienze fiscali delle operazioni di leasing per i soggetti Ias e non Ias adopter, in “il
fisco” n. 21/2009, fascicolo n. 1, pag. 3388.
(2) In “il fisco” n. 5/2001, pag. 1466.
(3) Art. 102 “Ammortamento dei beni materiali”, comma 7, del Tuir:
“7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l‟impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote
di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per
l‟impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la
durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del
comma 2, in relazione all‟attività esercitata dall‟impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l‟applicazione della regola di cui
al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la
durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni.
Per i beni di cui all‟articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la
durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La
quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell‟articolo 96”.
(4) Cfr. la ris. n. 379/E del 17 dicembre 2007. Per un commento alla risoluzione si veda A. Cotto, Risoluzione 17 dicembre
2007, n. 379/E: rateizzazione della plusvalenza in caso di cessione di beni riscattati dal contratto di leasing, in “il fisco” n.
48/2007, fascicolo n. 2, pag. 6277.
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(5) Cfr. la circ. del Ministero delle Finanze n. 108/E del 3 maggio 1996, punto 6.11 e la ris. n. 212/E dell‟8 agosto 2007, in “il
fisco” n. 33/2007, fascicolo n. 1, pag. 4675; S. Cerato-G. Popolizio, Aspetti contabili e fiscali della cessione del contratto di
leasing, in “il fisco” n. 40/2007, fascicolo n. 1, pag. 5822. Le quote interessi, comprese nei canoni ancora da pagare, non devono
essere detratte in quanto rappresentano debiti che devono ancora maturare.
(6) Cfr. la ris. dell‟Agenzia delle Entrate n. 212/E dell‟8 agosto 2007.
(7) Cfr. la ris. dell‟Agenzia delle Entrate n. 212/E, cit. e A. Crisconio, Riflettori su … Il contratto di leasing, in “FISCOoggi”
del 17 dicembre 2004.
(8) Cfr. la ris. n. 212/E, cit., che indica anche il corretto trattamento fiscale da riservare alle somme corrisposte da una
società all‟atto del subentro in un contratto di leasing immobiliare.
(9) Cfr. la circ. Assilea n. 28/07 del 9 agosto 2007. Per il cedente va considerato un componente positivo di reddito.
(10) Cfr. la circ. n. 108/E del 3 maggio 1996.
(11) Cfr. la circ. n. 10/E del 13 marzo 2006, in “il fisco” n. 13/2006, fascicolo n. 1, pag. 1974. Per un commento alla circolare si
veda C. Rossi, Il punto sulla deducibilità dei canoni di leasing immobiliare alla luce dell'interpretazione fornita dall'Agenzia delle
Entrate con la circolare n. 10/E del 2006, in “il fisco” n. 14/2006, fascicolo n. 1, pag. 2130.
(12) Cfr. A. Crisconio, op. cit., che fa riferimento al riguardo alla nota della D.R.E. Emilia Romagna del 4 maggio 1999.
(13) Cfr. la circ. n. 108/E del 3 maggio 1996.
(14) Cfr. G. Andreani-F. Giommoni, Eliminazione delle deduzioni extracontabili e IAS: effetti sul regime fiscale del leasing, in
“Corriere Tributario” n. 33/2008, pag. 2642.
(15) Cfr. la circ. n. 47/E del 18 giugno 2008, paragrafo 5.2, in “il fisco” n. 26/2008, fascicolo n. 1, pag. 4735.
(16) Cfr. S. Sirocchi, Il trattamento fiscale degli autoveicoli in caso di leasing, fringe benefits, interessi e ammortamenti, in “Pratica
fiscale e professionale” n. 29/2008, pag. 32.
(17) Cfr. G. Ferranti, Interessi passivi e ammortamenti dei costi dei mezzi di trasporto nel reddito di impresa, in “Corriere
Tributario” n. 25/2008. p. 1991 e seguenti.
(18) Cfr. la circ. n. 218/E del 30 novembre 2000 e G. Cristofori, Sale and lease back, in “Contabilità, finanza e controllo” n.
10/2006.
(19) Cfr. la sent. Cass., Sez. III civ., del 16 ottobre 1995, n. 10805, con commento di A. Luminoso.
(20) Cfr. lo Ias n. 17, paragrafo 59.
(21) Cfr. l‟Appendice di aggiornamento al Principio contabile Oic n. 1
del 30 maggio 2005.
(22) Cfr., per ulteriori dettagli riguardo alla contabilizzazione delle operazioni della specie secondo lo Ias n. 17, G. De Candia-G.
Ferranti-L. Miele-V. Russo, La disciplina dei contratti di leasing, in “Corriere Tributario” n. 46/2008, Inserto n. 2, p. IV.
(23) Cfr. la circ. n. 218/E, cit.
(24) Cfr. la circ. n. 218/E, cit.
(25) Cfr. G. De Candia, Soggetti non Ias: plusvalenza in più esercizi, in “Il Sole 24-Ore” del 27 aprile 2009.
(26) Cfr. G. De Candia-G. Ferranti-L. Miele-V. Russo, op. cit., p. XIII.
(27) Cfr. la circ. n. 218/E, cit. e le affermazioni dei rappresentanti della Direzione regionale delle Entrate del Piemonte in
occasione della diretta Map del 6 aprile 2006 i quali hanno precisato che “nel caso di specie le plusvalenze debbano seguire le
regole di cui all‟art. 86 del Tuir”.
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(28) Cfr. la circ. n. 2 del 23 gennaio 2007 della Fondazione Centro Studi U.N.G.D.C, p. 5.
(29) Cfr. G. Cristofori, op. cit., G. Gavelli, La plusvalenza da sale and lease back tra competenza e rateizzazione, in “Corriere
Tributario” n. 26/2006, pagg. 1942 e seguenti, e G. Andreani e F. Giommoni, op. cit., pagg. 2643 e 2644.
(30) Cfr. la circ. n. 2 del 23 gennaio 2007, cit., p. 6.
(31) Tale differenza potrebbe, comunque, essere eliminata applicando la soluzione individuata in Leasing-Ias 17. Il sale and lease
back, in “Guida ai principi contabili internazionali”, Milano, Dicembre 2004, pagg. 56 e seguenti.
(32) Cfr. G. De Candia, Soggetti non Ias: plusvalenza in più esercizi, in “Il Sole 24-Ore” del 27 aprile 2009.
(33) Cfr., rispettivamente, la risposta protocollo n. 2005/78112 del 24 maggio 2005, la ris. n. 69/E del 10 maggio 2004, in “il fisco”
n. 21/2004, fascicolo n. 2, pag. 3241 e la ris. n. 27/E del 25 febbraio 2005, “il fisco” n. 12/2005, fascicolo n. 2, pag. 1872. Per ulteriori
dettagli, cfr. G. De Candia-G. Ferranti-L. Miele-V. Russo, op. cit., pp. XIII-XVI.
(34) Cfr. la risposta parlamentare alla Camera dei Deputati del 4 luglio 2007, n. 5-01210.
(35) Sent. n. 8481 dell‟8 aprile 2009 della Corte Cass., Sez. tributaria, in “il fisco” n. 17/2009, fascicolo n. 1, pag. 2757,
con commento di P. Turis, La Suprema Corte dichiara la natura elusiva ed abusiva del sale and leaseback infragruppo.
(36) Cfr. R. Lupi-D. Stevanato, Lease back infragruppo e “paradosso di elusività senza vantaggio fiscale”, in “Corriere
tributario” n. 24/2009, pagg. 1923 e seguenti.
Firenze, lì 08/07/2009
A disposizione per eventuali chiarimenti.
Dr. Massimo Esposito