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Stefano Tonelato Dottore Commercialista - Revisore legale E mail: [email protected] PEC: [email protected] Sito internet: www.studiotonelato.it Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona, Sez. A al n. 662/A. Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili al n. 57980 con D.M. 12/4/1995, pubbl. su G.U. 21/4/1995 n. 31/bis Convegno I criteri per la determinazione dell’assegno di mantenimento del coniuge e dei figli La consulenza tecnica come attività rivolta a svelare i “segreti reddituali e patrimoniali” delle parti 11 marzo 2016 ore 14,15-16,30 FONDERIA APERTA TEATRO (EX FERRARIS) VIA DEL PONTIERE N. 40/A - VERONA Intervento dott. Stefano Tonelato Premessa Al fine di individuare i temi e le problematiche che si affrontano nello svolgimento delle consulenze tecniche in materia di famiglia si cercherà di dare, in questa breve e sintetica relazione, un inquadramento generale su come potrebbe svolgersi una consulenza tecnica in questo ambito; inoltre sono stati evidenziati tutti quegli elementi che consentono di pervenire ad una relazione definitiva con un contenuto qualitativo minimo e con un necessario approfondimento. Ci si è posti, quindi, l’obiettivo di definire alcune modalità operative concrete con le quali si potrebbe procedere (anche al fine contenere costi e tempi) alla valutazione della documentazione da acquisire presso le parti o i terzi e le relative modalità. Va premesso che questo tipo di perizie affrontano temi molto delicati perché nascono spesso nell’ambito di conflitti familiari anche molto accesi ed il CTU nominato dovrà necessariamente addentrarsi nell' approfondire le operazioni e le attività che di solito sono mantenute riservate dalle parti e che costituiscono quindi i segreti reddituali e patrimoniali più intimi delle persone che sono da pochi conosciuti. Il CTU, pertanto, dovrà mettere a nudo tutte quelle operazioni, quelle attività e quei patrimoni che le parti non vorrebbero mai far conoscere, anche alla luce dei modificati rapporti che si vengono a creare con nuove famiglie. In queste situazioni, infatti, è facile constatare l’esistenza di diverse operazioni che vengono poste in essere da una parte all’insaputa dell’altra o degli altri componenti della famiglia. Per questi motivi, dunque, è opportuno cercare di svolgere questi incarichi con il massimo rispetto per le parti, cercando di ottenere la massima collaborazione dei consulenti dalle stesse nominati, evitando però, nei limiti del possibile, la ricostruzione di redditi sulla base di mere presunzioni ma esclusivamente sulla base di riscontri obiettivi e documentati.

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Stefano Tonelato Dottore Commercialista - Revisore legale E mail: [email protected] PEC: [email protected] Sito internet: www.studiotonelato.it Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona, Sez. A al n. 662/A. Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili al n. 57980 con D.M. 12/4/1995, pubbl. su G.U. 21/4/1995 n. 31/bis

Convegno

I criteri per la determinazione dell’assegno di mantenimento del coniuge e dei figli

La consulenza tecnica come attività rivolta a svelare i “segreti reddituali e patrimoniali” delle parti

11 marzo 2016 ore 14,15-16,30

FONDERIA APERTA TEATRO (EX FERRARIS)

VIA DEL PONTIERE N. 40/A - VERONA

Intervento dott. Stefano Tonelato Premessa

Al fine di individuare i temi e le problematiche che si affrontano nello svolgimento delle consulenze

tecniche in materia di famiglia si cercherà di dare, in questa breve e sintetica relazione, un inquadramento generale su come potrebbe svolgersi una consulenza tecnica in questo ambito; inoltre sono stati evidenziati tutti quegli elementi che consentono di pervenire ad una relazione definitiva con un contenuto qualitativo minimo e con un necessario approfondimento. Ci si è posti, quindi, l’obiettivo di definire alcune modalità operative concrete con le quali si potrebbe procedere (anche al fine contenere costi e tempi) alla valutazione della documentazione da acquisire presso le parti o i terzi e le relative modalità. Va premesso che questo tipo di perizie affrontano temi molto delicati perché nascono spesso nell’ambito di conflitti familiari anche molto accesi ed il CTU nominato dovrà necessariamente addentrarsi nell' approfondire le operazioni e le attività che di solito sono mantenute riservate dalle parti e che costituiscono quindi i segreti reddituali e patrimoniali più intimi delle persone che sono da pochi conosciuti.

Il CTU, pertanto, dovrà mettere a nudo tutte quelle operazioni, quelle attività e quei patrimoni che le parti non vorrebbero mai far conoscere, anche alla luce dei modificati rapporti che si vengono a creare con nuove famiglie. In queste situazioni, infatti, è facile constatare l’esistenza di diverse operazioni che vengono poste in essere da una parte all’insaputa dell’altra o degli altri componenti della famiglia.

Per questi motivi, dunque, è opportuno cercare di svolgere questi incarichi con il massimo rispetto per le parti, cercando di ottenere la massima collaborazione dei consulenti dalle stesse nominati, evitando però, nei limiti del possibile, la ricostruzione di redditi sulla base di mere presunzioni ma esclusivamente sulla base di riscontri obiettivi e documentati.

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La consulenza tecnica come attività rivolta a svelare i “segreti reddituali e patrimoniali” delle parti

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Di seguito sono riportati gli argomenti trattati:

1 Poteri del CTU e l’eventuale ausilio della polizia tributaria ......................................................................... 3 2 Data di riferimento della stima richiesta dal quesito. .................................................................................... 6 3 Individuazione del patrimonio ....................................................................................................................... 7 3.1 Indagini patrimoniali e finanziarie da svolgere: ............................................................................................ 7 3.1.1 Indagini bancarie: .................................................................................................................................. 7 3.1.2 Individuazione dei beni mobili o immobili ottenibile presso l’Ufficio del Registro sugli atti

registrati nel territorio nazionale .................................................................................................................. 11 3.1.3 Consistenza del patrimonio immobiliare ............................................................................................ 11 3.1.4 Consistenza del patrimonio mobiliare ................................................................................................. 13 3.1.4.1 Verifica partecipazioni societarie e/o incarichi societari nonché esistenza di ditte individuali o

imprese familiari intestate ai due coniugi ovvero altri incarichi attribuiti alle parti ................................... 13 3.1.4.2 visura presso il PRA per la verifica degli autoveicoli nella disponibilità delle parti. ......................... 14 3.1.4.3 Eventuale inventario e stima di altri beni mobili di pregio. ................................................................ 14 4 Individuazione del reddito ........................................................................................................................... 15 5 Alcune tipologie di reddito e relative particolarità. ..................................................................................... 15 5.1 Redditi di lavoro dipendente o di pensione ................................................................................................. 15 5.2 Redditi di fabbricati ..................................................................................................................................... 16 5.3 Redditi di attività professionali .................................................................................................................... 16 5.4 Redditi di attività imprenditoriali ................................................................................................................ 17 5.5 Redditi da incarichi di amministratori di società ......................................................................................... 18 5.6 Redditi da partecipazioni in altre società ..................................................................................................... 18 5.7 Redditi agrari ............................................................................................................................................... 19 6 Alcuni casi specifici: .................................................................................................................................... 19 6.1 Ipotesi n. 1 – possibile attività occulta o illecita .......................................................................................... 19 6.2 Ipotesi n. 2 - Professionista o imprenditore che dichiari un reddito annuo modesto in relazione al

tenore di vita dimostrato dal CTU. .............................................................................................................. 20 6.3 Ipotesi n. 3 - soggetto che sostenga un tenore di vita al di sopra delle sue possibilità dichiarate e

che utilizzi beni che sembrerebbero essere fittiziamente intestati a terzi. ................................................... 20 6.4 Ipotesi n. 4 – proprietario di beni immobili che non producono alcun reddito. .......................................... 21 6.5 Ipotesi n. 5 – ipotesi transattive e relativi problemi annessi. ....................................................................... 21

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1 Poteri del CTU e l’eventuale ausilio della polizia tributaria

Il codice civile non attribuisce al CTU in questa materia particolari poteri, se non quelli che derivano dal fatto che è pubblico ufficiale (1) nell’esercizio delle sue funzioni. Con ciò si intende l’attività svolta da un soggetto non nel proprio interesse ma nell'interesse della collettività (interesse pubblico).

Il CTU, nonostante la qualifica di pubblico ufficiale, non riveste la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, non essendo espressamente riportato tra i soggetti indicati dall’art. 57 e con le funzioni previste dall’art. 55 c.p.p. (2). La polizia giudiziaria ha dei doveri specifici previsti dagli art. 347 (obbligo di riferire della notizia di reato), 348 (assicurazione delle fonti di prova) e 349 (Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre) del c.p.p.. Tra i poteri del CTU non rientra quello: di assumere informazioni da terzi e di redigere verbali delle dichiarazioni dagli stessi rese. Tale potere, infatti, non trova uno specifico appiglio normativo, ma si potrebbe giustificare alla luce della qualifica di pubblico ufficiale attribuita al CTU. La Polizia Giudiziaria ha invece particolari funzioni e poteri di indagine e, proprio per questo, è soggetta a maggiori vincoli anche con riferimento alle modalità per lo svolgimento degli interrogatori (3). I terzi sentiti dagli Ufficiali o dagli Agenti della Polizia Giudiziaria hanno però l’onere di rendere le dichiarazioni testimoniali, salvo il diritto di non parlare. Nei confronti del CTU, invece, che non ha alcun potere, i terzi non hanno l’obbligo di rendere alcuna dichiarazione testimoniale. Non vi sono quindi altri particolari poteri attribuiti al CTU, se non quelli che derivano dall’incarico e dal quesito ricevuto dal G.I., che generalmente autorizza lo stesso ad acquisire eventuali ulteriori documenti presso enti pubblici o presso terzi. Lo stesso deve, dunque, esaminare la documentazione acquisita ed ha il dovere, (proprio in qualità di pubblico ufficiale) di informare il magistrato di eventuali anomalie riscontrate. (4)

Nei giudizi di famiglia il CTU non è vincolato alla documentazione dimessa in atti e, di conseguenza, può acquisire anche atti da terzi e svolgere verifiche presso terzi (5) e non è vincolato ai redditi dichiarati ed al patrimonio comunicato dalle parti. Nel caso in cui rilevi eventuali anomalie, e le stesse siano adeguatamente documentate, ha il dovere di indicare al magistrato anche gli effetti delle medesime. Di conseguenza, si può generare una netta diversità tra i redditi dichiarati ed i redditi accertati in sede di consulenza tecnica e sulla base dei quali possono essere quantificati gli assegni di mantenimento. Le segnalazioni al magistrato vanno effettuate su circostanze ed operazioni specifiche che potrebbero poi essere oggetto di ulteriore verifica ed approfondimento parte della polizia tributaria, (risulta infatti difficile ipotizzare un intervento della polizia tributaria su circostanze generiche).

(1) Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale. Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. (2) Art. 55 c.p.p. - Funzioni della polizia giudiziaria. 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale. 2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria. 3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria. Art. 57 c.p.p. - Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria: a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità; c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza. 2. Sono agenti di polizia giudiziaria: a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità; b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio. 3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55. (3) Si vedano anche al riguardo gli articoli 62, 63 e 64 c.p.p. (4) A questo fine si vedano anche gli art. 331 e 332 c.p.p. e l’art. 361 c.p. (5) In genere ci si riferisce alle società di proprietà o amministrate dalle parti in causa.

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Convegno del 11.3.2016

La consulenza tecnica come attività rivolta a svelare i “segreti reddituali e patrimoniali” delle parti

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Nel caso in cui il magistrato autorizzi l’utilizzo della polizia tributaria per lo svolgimento delle indagini peritali ovvero che la stessa sia incaricata di svolgere una indagine su particolari operazioni, si ritiene che il CTU possa assistere a tali operazioni. Le funzioni ed i compiti della Polizia Tributaria sono stabiliti dal Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68: "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2001 - Supplemento Ordinario n. 59. In particolare, l’articolo 1 (6) definisce la competenza dei poteri della Guardia di Finanza, all’interno dei quali rientrano anche le funzioni di polizia tributaria. (7) Il Giudice può anche ordinare, attribuendo così una specifica delega, (8) alla polizia tributaria di effettuare indagini bancarie/finanziarie. (9)

Al riguardo, ci si chiede se: nell’ambito delle operazioni che possono essere delegate alla polizia tributaria da parte del G.I., il CTU possa svolgere un ruolo analogo a quello del consulente del P.M., ovvero possa esaminare i documenti acquisiti e possa poi eventualmente indicare alla polizia tributaria l’eventuale opportunità di svolgere eventuali ulteriori indagini mirate; la polizia tributaria possa essere delegata a svolgere anche eventuali interrogatori delle parti (in particolare i dipendenti delle società) o di terzi al fine di ottenere informazioni utili e se il CTU possa poi, se opportunamente autorizzato dal G.I., assistere agli interrogatori svolgendo un ruolo di supporto alla polizia tributaria dato che il CTU non ha poteri per interrogare le parti o i terzi. Nei casi più concreti la polizia tributaria o la sezione di PG appositamente delegata risponde direttamente al Collegio, ovvero al CTU producendo una relazione dettagliata che contiene un’indicazione precisa di tutti i rapporti bancari tenuti dalla parte nel periodo richiesto, producendo anche gli estratti conto, ovvero l’indicazione delle operazioni bancarie eseguite al di fuori di specifici rapporti (ad. es. cambio di titoli) ed infine fornisce anche l’indicazione delle società fiduciarie utilizzate dalla parte con il periodo iniziale e finale.

Vi sono però dei limiti per l'accoglimento della richiesta perché vi dovrebbero essere elementi concreti dal quale desumere l’esistenza di redditi occulti (ovvero un minimo indizio) e non possono essere richieste con una semplice istanza meramente esplorativa. Il problema è che spesso è molto difficile dimostrare che esistono dei redditi occulti e, di conseguenza, si cerca di ottenere dal giudice un ausilio all’espletamento di quelle indagini che la parte da sola non può svolgere perché sono alla stessa precluse. E’ evidente poi che le indagini effettuate dalla parte dipendono dalle disponibilità economiche della stessa. Ciò nonostante, talvolta è ritenuta inammissibile una richiesta al giudice di disporre delle indagini a mezzo della Polizia Tributaria con finalità esclusivamente esplorative. La parte, in ossequio ai principi sull'onere della prova, è tenuta a fornire al giudice una serie di elementi, eventualmente, anche solo di natura presuntiva, che possano indurre lo stesso giudice a ritenere necessario od opportuno un approfondimento istruttorio e a ritenere plausibile che le disponibilità e i

(6) Art. 1 (Natura e Dipendenza) Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 1. Il Corpo della Guardia di finanza è forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge. (7) Art. 2 - (Tutela del bilancio) Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 1. Fermi restando i compiti previsti dall'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e dalle altre leggi e regolamenti vigenti, il Corpo della Guardia di finanza assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea. 2. A tal fine, al Corpo della Guardia di finanza sono demandati compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di: a) imposte dirette e indirette, tasse, contributi, monopoli fiscali e ogni altro tributo, di tipo erariale o locale; b) diritti doganali, di confine e altre risorse proprie nonché' uscite del bilancio dell'Unione europea; c) ogni altra entrata tributaria, anche a carattere sanzionatorio o di diversa natura, di spettanza erariale o locale; d) attività di gestione svolte da soggetti privati in regime concessorio, ad espletamento di funzioni pubbliche inerenti la potestà amministrativa d'imposizione; e) risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché' di programmi pubblici di spesa; f) entrate ed uscite relative alle gestioni separate nel comparto della previdenza, assistenza e altre forme obbligatorie di sicurezza sociale pubblica; g) demanio e patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di unità produttive in via di privatizzazione o di dismissione; h) valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché movimentazioni finanziarie e di capitali; i) mercati finanziari e mobiliari, ivi compreso l'esercizio del credito e la sollecitazione del pubblico risparmio; l) diritti d'autore, know-how, brevetti, marchi ed altri diritti di privativa industriale, relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico; m) ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea. (8) Art. 68 c.p.c. - Altri ausiliari Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che non è in grado di compiere da sé solo. Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge. Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica. (9) Sul punto il sottoscritto è stato CTU in un procedimento nel quale il Collegio ha disposto “indagine finanziaria, ai sensi dell’art. 155 c.c., sulle condizioni patrimoniali di … nome della parte ….., a tal fine ordina alla sezione di PG di ……. di provvedere ad interrogare l’archivio dei rapporti finanziari per accertare l’esistenza dei rapporti bancari, finanziari, societari, ed ogni ulteriore transazione utile in capo a …… entro il ……”

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redditi del soggetto, siano in realtà, superiori a quanto risultante dalla documentazione ufficiale. E’ evidente che una contestazione specifica, consente di meglio raggiungere gli obiettivi che ci si pone con tale analisi fornendo l’indicazione degli elementi che motivano l’istanza e cosa espressamente si chiede a mezzo delle indagini. Le indagini della polizia tributaria costituiscono un mezzo di prova concreto e, in questo senso, la Guardia di Finanza diviene un ausiliario del giudice che non può sostituire l'onere probatorio della parte. Ad esempio: se un coniuge non produce alcuna dichiarazione dei redditi, pur essendovi tenuto, la richiesta può essere meno analitica con meno indicazioni induttive perché già il fatto è sufficiente a giustificare le indagini; negli altri casi sarebbe invece opportuno proporre contestazioni specifiche dando indicazioni sul tipo di indagini che si richiedono (su conti correnti, investimenti, società etc, intestazioni fittizie di beni mobili od immobili a terzi) proprio perché è una attività sussidiaria. Questa interpretazione sarebbe anche utile alla stessa Guardia di Finanza che ha a disposizione indicazioni mirate sulla base dei quesiti specifici posti. I criteri di indagine che risulterebbero percorribili da parte della Polizia Tributaria possono essere così indicati: 1) in questa prima fase delle verifiche le indagini si limitano al recupero di ciò che risulta dagli archivi informatici a disposizione della polizia tributaria (10): visure catastali, partecipazioni societarie, copia dei rapporti bancari, intestazioni fiduciarie, altre operazioni particolari, investimenti, polizze assicurative, mutui, prestiti personali, ecc…; 2) questa seconda fase di verifica può essere condotta con l’acquisizione di informazioni, per mezzo di soggetti terzi quali dipendenti, datori di lavoro e persone che possano essere a conoscenza di informazioni utili dirette ad ricostruire ed accertare il patrimonio, il tenore di vita della parte o la reale situazione lavorativa.

Alcuni giudici ritengono che sarebbe più efficace convocare in udienza l'ufficiale di GDF, come un consulente tecnico, per spiegargli esattamente le finalità del provvedimento e per responsabilizzarlo nel raggiungimento di tale finalità. Il limite a queste indagini di polizia tributaria, è rappresentato dalla difficoltà di individuare quella parte di patrimonio, eventualmente intestata in modo fittizio a terzi soggetti. Per i patrimoni cosiddetti “occulti” dovranno essere le stesse parti, magari più informate sulla situazione economica del coniuge e sullo stile di vita, ad effettuare attività di indagine, all’esito della quale potranno richiedere al Giudice di estendere le indagini a terzi soggetti, suggerendo quegli elementi che inducano a ritenere la sussistenza degli stessi. Alla luce delle indicazioni fornite o delle prove dimesse, le indagini di Polizia Tributaria possono essere estese anche a terzi soggetti che detengano o siano intestatari di beni o attività direttamente o indirettamente riconducibili ad una delle parti in causa.

Nel caso in cui le indagini svolte portino ad individuare dei redditi diversi rispetto a quelli dichiarati si reputa necessario segnalare al magistrato anche i conseguenti carichi fiscali associati a tali maggiori redditi. Si pensi, ad esempio, al caso in cui dalla trasmissione degli atti alla competente polizia tributaria scaturisca un carico fiscale elevato che possa comportare il successivo sequestro del patrimonio mobiliare ed immobiliare della parte sottoposta a verifica. Va da se’ che, in questo caso, la determinazione di un importante reddito non dichiarato potrebbe avere un effetto assolutamente negativo sul patrimonio della parte che verrebbe colpito dai carichi fiscali, con il conseguente inevitabile riflesso negativo anche sul reddito che il CTU dovrà indicare in perizia al G.I.. Nei casi più gravi, vanno poi considerati anche gli effetti preisti dall’art. 12 bis del D.Lgs. 74/2000 (11) che prevede l’obbligo di confisca nell’ipotesi di reati fiscali.

Infine, si deve richiamare l’attenzione dei consulenti sul fatto che vi è ora anche l’onere di relazionare il magistrato in merito ai comportamenti previsti dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7 - Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67 entrato in vigore il 06/02/2016. (GU Serie Generale n.17 del 22-1-2016) (12) (10) Al riguardo che sul sito www.indicepa.gov.it della pubblica amministrazione si possono trovare le PEC relative a tutti gli Uffici pubblici. Tra questi vi è anche l’indirizzo PEC della GDF competente per territorio (nel caso di Verona l’indirizzo è [email protected] ; (11) A tale riguardo si deve richiamare la recentissima introduzione dell’art. 12 bis del D.Lgs. 74/2000 in vigore dal 22.10.2015 che prevede: “1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. 2. La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la confisca è sempre disposta.” (12) Art. 4 - Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie 1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro ottomila: a) chi offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa; b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se' o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore; c) chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale;

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Gli accertamenti che tipicamente vengono demandati al CTU di questa materia sono di duplice natura: a)

Patrimoniali - ovvero l’individuazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare dei soggetti da valutare. La struttura patrimoniale dei soggetti da valutare spesso è direttamente collegata alla conseguente struttura reddituale dei soggetti: è evidente infatti che da un determinato patrimonio, spesso dipende anche parte del reddito attribuibile ai soggetti; b) Reddituali - ovvero l’individuazione del reddito dei soggetti da esaminare che, generalmente, dipende inscindibilmente dalla struttura del patrimonio dei medesimi.

Si può, dunque, comprendere che le due grandezze sopra indicate (il patrimonio ed il reddito) sono strettamente connesse tra di loro nel senso che: dalla struttura patrimoniale di un soggetto, dipendono inevitabilmente anche i conseguenti redditi; dalla redditività dell’attività svolta da un soggetto dipende anche la sua capacità di generare o incrementare il patrimonio, ovvero quella di ridurlo, nel caso in cui la redditività accertata sia negativa.

2 Data di riferimento della stima richiesta dal quesito.

In via preliminare, è necessario delimitare temporalmente l’ambito delle indagini del CTU che dovranno necessariamente tenere conto degli effetti di eventuali eventi, di carattere sia positivo che negativo, che possono essere intervenuti: dalla conquista di qualche particolare merito o successo professionale, al possibile assoggettamento delle società di una delle parti a procedura concorsuale e conseguente effetti sull’altra a causa delle garanzie eventualmente prestate.

Una indicazione da dare può essere quella di svolgere la verifica relativa al patrimonio ed al reddito delle parti con riferimento ad un periodo temporale antecedente almeno di un paio d’anni rispetto alla avvenuta separazione, questo al fine di verificare qual’era il tenore di vita della coppia e confrontarlo poi con gli accadimenti successivi e con le mutate situazioni reddituali e finanziarie dei due ex coniugi sino alla data della perizia.

d) chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate; e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, della quota dovuta al proprietario del fondo; f) chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito. 2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese sono reciproche, il giudice può non applicare la sanzione pecuniaria civile ad uno o ad entrambi gli offensori. 3. Non è sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso. 4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila: a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata; b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia uso, deriva un danno ad altri; c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno; d) chi, senza essere concorso nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno; e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno; f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone; 5. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 4, si applicano anche nel caso in cui le falsità ivi previste riguardino un documento informatico privato avente efficacia probatoria. 6. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4, lettere a), b), c), d) ed e) del presente articolo, nella denominazione di «scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti. 7. Nei casi di cui al comma 4, lettere b) e c) del presente articolo, si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito. 8. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano anche nel caso di cui al comma 4, lettera f), del medesimo articolo.

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3 Individuazione del patrimonio

3.1 Indagini patrimoniali e finanziarie da svolgere:

Con riferimento alle indagini patrimoniali e finanziarie da svolgere, di seguito sono proposte alcune verifiche che si ritengono necessarie al fine ricostruire il patrimonio delle parti.

Le stesse si propongono l’obiettivo di: - ricostruire l’entità del patrimonio mobiliare (saldi attivi di c/c bancari, titoli di investimento, polizze

vita, autoveicoli, partecipazioni, ecc…) ed immobiliare della famiglia all’epoca della separazione, e nel periodo antecedente per verificare se vi può essere stata una spoliazione di patrimonio da parte di un coniuge a discapito dell’altro o dei figli;

- esaminare la capacità reddituale della famiglia in costanza di matrimonio e dei coniugi nel periodo successivo alla separazione e di valutare le cause delle possibili variazioni nel periodo individuato (valutazione delle eventuali fonti di reddito mobiliare ed immobiliare, lavorative, oltre che l’esame delle capacità di spesa e del relativo tenore di vita tenuto dai coniugi attraverso l’esame dei flussi finanziari).

Ciò premesso, di seguito si procede a proporre un’ ipotesi di lavoro basata sulle verifiche minime che il CTU potrebbe effettuare:

3.1.1 Indagini bancarie:

In merito alle verifiche bancarie da intraprendere, può essere utile per il CTU chiedere alle parti di voler indicare, con apposita memoria, le banche presso le quali ciascuna di esse ha intrattenuto rapporti; ovvero quelle di cui ciascuna parte e’ a conoscenza che l’ex coniuge abbia avuto rapporti e gli estratti conto delle carte di credito, ovvero la copia della carta di credito con la quale e’ poi possibile ottenere i relativi estratti conto, a partire quantomeno dal biennio anteriore alla separazione.

Nel caso in cui le parti non comunichino al CTU tali informazioni, in forza delle autorizzazioni contenute nel quesito per individuare i rapporti bancari intestati ai soggetti o sui quali gli stessi hanno delega, il CTU potrebbe svolgere le seguenti indagini: scrivere alle società che in Italia gestiscono i circuiti delle carte di credito (sono circa un ventina) e chiedere alle stesse la copia degli estratti conto delle carte di credito intestati alle parti stesse o che le stesse parti hanno facoltà di utilizzo; scrivere alla Banca d’Italia per chiedere se il soggetto risulti indicato nel sistema in qualità di debitore, creditore, garante di terzi o garantito da terzi, ecc…; scrivere alla società che gestisce il Telepass per chiedere se la parte risulta intestataria o utilizzatrice di qualche servizio particolare; scrivere alla CRIF, la società che gestisce l’EURISC, un sistema di informazioni creditizie che raccoglie al suo interno i dati forniti direttamente dagli Enti finanziatori partecipanti.

Si è già anticipato che un contributo decisivo a tali indagini può pervenire dalla polizia tributaria incaricata o delegata a specifiche funzioni. In genere l’incarico affidato alla polizia tributaria si conclude in una relazione che viene trasmessa direttamente in cancelleria, per il giudice, ovvero al CTU nella quale sono riportate le analisi svolte sugli archivi informatici a disposizione della pubblica amministrazione. A titolo esemplificativo, la relazione può riportare l’indicazione di tutti i rapporti che risultano segnalati banca per banca (conti correnti, investimenti, cambio di titoli, ecc….) ovvero anche l’intestazione dei rapporti fiduciari con al data di decorrenza degli stessi e la data finale e con l’indicazione della società fiduciaria. La polizia tributaria è in grado di fornire al CTU anche la copia degli estratti conto acquisiti dai singoli istituti segnalanti per il periodo indicato. Di seguito si propone un esempio del tabulato a disposizione della polizia tributaria e relativo ai rapporti bancari.

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Oltre a tali richieste, si ritiene utile: ricostruire l’esatta situazione relativa al patrimonio mobiliare

posseduto ed investito presso i medesimi istituti o presso società finanziarie (dossier titoli, fondi comuni, ecc…); richiedere alle parti la copia degli estratti conto nei quali risultano accreditati gli stipendi o i compensi per gli incarichi di ciascuna parte (nel caso in cui la parte non produca questi documenti e’ possibile chiedere agli enti o società che effettuano i bonifici le coordinate bancarie delle parti beneficiarie); richiedere alle parti l’eventuale documentazione relativa agli impegni assunti nei confronti degli istituti di credito (fideiussioni, pegni, ipoteche od altro) o di terzi, in merito all’attività imprenditoriale in corso o nelle quali detengono delle partecipazioni; qualora le attività imprenditoriali siano sottoposte ad una reale crisi finanziaria, richiedere alle parti che sia eventualmente documentata anche l’avvenuta escussione delle garanzie e/o l’eventuale rischio di escussione, in considerazione dell’attuale patrimonio e dell’andamento delle società e/o delle attività garantite; esaminare l’eventuale esistenza di procedure esecutive mobiliari od immobiliari a carico delle parti; verificare la sussistenza di eventuali pegni esistenti sulle somme investite presso i vari istituti di credito (vi potrebbero essere, infatti, disponibilità finanziarie costituite in pegno per altre operazioni); verificare eventuali disponibilità finanziarie pervenute e dichiarate dalle parti in merito agli atti di vendita di immobili, di partecipazioni, di titoli ed investimenti finanziari, di beni mobili, ecc…. ed in merito alle quali è necessario che la parte interessata e beneficiaria produca la copia degli estratti conto contenenti i relativi accrediti e gli eventuali successivi investimenti effettuati. In questo modo è quindi possibile riconciliare gli atti di disposizione patrimoniale con i movimenti bancari.

In pratica, con il ricevimento di tale documentazione bancaria, è possibile effettuare le seguenti verifiche: individuare e ricostruire il patrimonio finanziario delle parti ad una certa data, generalmente antecedente la separazione (sia giacente sui c/c bancari, sia investita in vari modi nel mercato finanziario); detta disponibilità finanziaria, alla data scelta antecedente la separazione, potrà poi essere monitorata e seguita dal CTU in tutti i movimenti finanziari successivi (ad esempio il CTU potrà riconciliare gli eventuali incrementi o decrementi finanziari con gli atti di disposizione compiuti tra i coniugi); evidenziare eventuali spese voluttuarie sostenute dalle parti in maniera eccessiva rispetto alle possibilità dimostrate (ad esempio, spese per viaggi, spese per acquisti in negozi particolarmente costosi risultanti dagli addebiti contabilizzati sui c/c o sulle carte di credito, ecc…); confrontare i flussi in entrata ed i flussi in uscita contabilizzati sui c/c bancari esaminati; i flussi in accredito potrebbero essere riconciliati con gli stipendi o con i flussi di cassa relativi ai redditi dichiarati o con i disinvestimenti patrimoniali esaminati, mentre i flussi in uscita potrebbero essere riconciliati con gli investimenti patrimoniali esaminati ovvero con le spese documentate.

A titolo esemplificativo, è stato ricostruito di seguito uno schema di lavoro che vuole essere solo uno spunto di riflessione in merito all’attività che è possibile svolgere per l’accertamento del patrimonio e del reddito. Si è voluto poi indicare alcune particolari fattispecie proprio per accentuare e far comprendere meglio le possibile anomalie riscontrabili. In pratica, con l’ausilio di tale schema, costruito sulla base delle informazioni ricevute in merito al patrimonio esistente ad una certa epoca ed all’esame dei flussi finanziari, e’ possibile ricondurre i flussi finanziari in entrata ed in uscita con gli atti esaminati e, di conseguenza, evidenziare le eventuali anomalie.

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!Valore!patrimonio! !Banca!1! !Banca!2! !Totale! !debiti!o!garanzie!!

Patrimonio!iniziale!alla!data!del

saldo&titoli&al&____ &&&&&&&&&&&&&150.000,00& &&&&&&&&&&&&&150.000,00& &&&&&&&&&&&&&&&&25.000,00&

saldo&fondi&di&investimento&al&___ &&&&&&&&&&&&&250.000,00& &&&&&&&&&&&&&250.000,00&

saldo&c/c&n.&alla&data&del&____ &&&&&&&&&&&&&&&12.000,00& &&&&&&&&&&&&&&&35.500,00& &&&&&&&&&&&&&&&47.500,00&

totale!patrimonio!finanziario!iniziale !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!! !!!!!!!!!!!!!162.000,00! !!!!!!!!!!!!!285.500,00! !!!!!!!!!!!!!447.500,00! !!!!!!!!!!!!!!!!25.000,00!

valore&beni&mobili&iniziale &&&&&&&&&&&&&&&25.000,00& &&&&&&&&&&&&&&&25.000,00&

valore&autovetture&iniziale &&&&&&&&&&&&&&&30.000,00& &&&&&&&&&&&&&&&30.000,00&

valore&beni&immobili&inizile &&&&&&&&&&&&&650.000,00& &&&&&&&&&&&&&650.000,00& &&&&&&&&&&&&&&180.000,00&

totale!patrimonio!finanziario!iniziale !!!!!!!!!!!!!705.000,00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!! !!!!!!!!!!!!!705.000,00! !!!!!!!!!!!!!!180.000,00!

totale!patrimonio!iniziale !!!!!!!!!!!!!705.000,00! !!!!!!!!!!!!!162.000,00! !!!!!!!!!!!!!285.500,00! !!!!!!!!!!1.152.500,00! !!!!!!!!!!!!!!205.000,00!

Flussi!in!entrata!esaminati!nell'anno!2000__ !Valore!patrimonio! !Banca!1! !Banca!2! !Totale! !debiti!o!garanzie!!

Realizzi&per&affitti&(dichiarati) 22.000,00&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&22.000,00&

Realizzi&per&stipendi&o&emolumenti 52.000,00&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&52.000,00&

Realizzi!per!bonifici!provenienti!dall'estero 57.000,00!!!!!!!!!!!!!! &&&&&&&&&&&&&&&57.000,00&

Altri!realizzi!particolari!da!chiarire 150.000,00!!!!!!!!!!!! &&&&&&&&&&&&&150.000,00&

totale!flussi!in!entrata!riconducibili!a!redditi!dichiarati!e!potenziali !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!! !!!!!!!!!!!!!!!52.000,00! !!!!!!!!!!!!!229.000,00! !!!!!!!!!!!!!281.000,00! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!8!!!

Accrediti&dai&familiari&(con&carattere&di&straordinarietà) 25.000,00&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&25.000,00&

realizzi&autovetture 15.000,00&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&15.000,00&

Altri&realizzi&particolari&per&disinvestimenti&mobiliari 12.500,00&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&12.500,00&

Altri&realizzi&particolari&per&disinvestimenti&immobiliari &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&G&&&

Vendite&in&titoli 125.000,00&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&125.000,00&

vendita&fondi&comuni 250.000,00&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&250.000,00&

Totale!flussi!in!entrata!per!realizzi!di!patrimonio 8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 137.500,00!!!!!!!!!!!! 290.000,00!!!!!!!!!!!! 427.500,00!!!!!!!!!!!! 8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

totale!flussi!in!entrata 8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 189.500,00!!!!!!!!!!!! 519.000,00!!!!!!!!!!!! 708.500,00!!!!!!!!!!!! 8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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!Valore!patrimonio! !Banca!1! !Banca!2! !Totale! !debiti!o!garanzie!!

flussi!finanziari!in!uscita!esaminati!nell'anno!2000__ !Valore!patrimonio! !Banca!1! !Banca!2! !Totale! !debiti!o!garanzie!!

Spese%varie%e%ordinarie%(utenze,%spese%personali%e%alimentari,%prelievi%bancomat,%ecc..) 53.589,11%%%%%%%%%%%%%%% 97.000,00%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%150.589,11%

imposte%varie%personali%e%contributi 6.200,00%%%%%%%%%%%%%%%%% 5.800,00%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%12.000,00%eventuale%assegno%di%mantenimento%figli%e/o%ex%coniuge 20.000,00%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%20.000,00%

Altre%spese%particolari%per%beni%voluttuari%(viaggi,%centri%benessere,%hotel,%ecc…) 36.500,00%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%36.500,00%

Altre%spese%particolari 12.000,00%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%12.000,00%

pagamento%rate%mutui%e%finanziamenti 4.500,00%%%%%%%%%%%%%%%%% 12.000,00%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%16.500,00%

Totale!addebiti!per!spese!anno!200_ <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 76.289,11!!!!!!!!!!!!!!! 171.300,00!!!!!!!!!!!!! 247.589,11!!!!!!!!!!!!! <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

acquisto%autovetture 10.000,00%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%10.000,00% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%20.000,00%

investimenti%immobiliari 78.000,00%%%%%%%%%%%%%%% 300.000,00%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%378.000,00% %%%%%%%%%%%%%%%%%200.000,00%

acquisto%beni%mobili 15.000,00%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%15.000,00%

Acquisto%titoli 22.000,00%%%%%%%%%%%%%%% 13.468,10%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%35.468,10%

acquisto%fondi%di%investimento%al%___ 10.000,00%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%10.000,00%

Totale!addebiti!per!investimenti!anno!200_ <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 110.000,00!!!!!!!!!!!!! 338.468,10!!!!!!!!!!!!! 448.468,10!!!!!!!!!!!!! 220.000,00!!!!!!!!!!!!!!!!

totale!flussi!in!uscita <!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 186.289,11!!!!!!!!!!!!! 509.768,10!!!!!!!!!!!!! 696.057,21!!!!!!!!!!!!! 220.000,00!!!!!!!!!!!!!!!!

Patrimonio!finale!alla!data!del !Valore!patrimonio! !Banca!1! !Banca!2! !Totale! !Totale!

autovetture %%%%%%%%%%%%%%%%30.000,00% %%%%%%%%%%%%%%%%30.000,00% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%19.000,00%

beni%immobili%di%proprietà %%%%%%%%%%%1.228.000,00% %%%%%%%%%%%1.228.000,00% %%%%%%%%%%%%%%%%%360.000,00%

beni%mobili%di%proprietà %%%%%%%%%%%%%%%%27.500,00% %%%%%%%%%%%%%%%%27.500,00%

saldo%titoli%al%___ %%%%%%%%%%%%%%%%47.000,00% %%%%%%%%%%%%%%%%13.468,10% %%%%%%%%%%%%%%%%60.468,10% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%25.000,00%

saldo%fondi%di%investimento%al%___ %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%L%%% %%%%%%%%%%%%%%%%10.000,00% %%%%%%%%%%%%%%%%10.000,00%

saldo%c/c%n.%alla%data%del%____ %%%%%%%%%%%%%%%%15.210,89% %%%%%%%%%%%%%%%%44.731,90% %%%%%%%%%%%%%%%%59.942,79%

totale!patrimonio!alla!fine!del!periodo!esaminato !!!!!!!!!!!1.285.500,00! !!!!!!!!!!!!!!!!62.210,89! !!!!!!!!!!!!!!!!68.200,00! !!!!!!!!!!!1.415.910,89! !!!!!!!!!!!!!!!!!404.000,00!

Dal prospetto sopra proposto, realizzato a puro titolo esemplificativo, e che andrà ovviamente calato ed

integrato con le particolari necessità richieste dal caso specifico, si possono ricavare molte informazioni utili come ad esempio: la capacità di spesa della famiglia che, in questo caso, evidenzia come nel periodo in esame siano stati spesi ben 150.000,00 euro in spese ordinarie come utenze, spese personali e alimentari, prelievi bancomat, ecc… a fronte di redditi per affitti e per accrediti di stipendi per complessivi €.74.000,00 (Si potrebbe sul punto anche fare un confronto tra le spese fisse mensili addebitate in c/c (ad. Es. utenze, rate mutuo, assegni di mantenimento, affitti, ecc…) e i flussi in entrata mensili; oltre a tali spese il soggetto esaminato avrebbe speso

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ulteriori €. 20.000,00 per l’assegno di mantenimento, provvisoriamente liquidato, e ben 36.500,00 per spese voluttuarie (viaggi, centri benessere, ecc…) oltre ad altre spese non ben chiarite e alle rate del mutuo; nel caso ipotizzato, le spese sostenute sarebbero state consentite a fronte di alcuni accrediti provenienti dall’estero o da terzi (ad. es. società fiduciarie o altro) che risultano del tutto anomali rispetto ai redditi dichiarati (il CTU dovrà, dunque, segnalare al magistrato tali accrediti anomali, in maniera da consentire a quest’ultimo di valutare le iniziative opportune, anche con l’ausilio della Polizia Giudiziaria).

Nel caso ipotizzato, si può notare che è possibile effettuare una sorta di quadratura tra il patrimonio iniziale, i flussi in entrata (derivanti da redditi di vario tipo o da dismissioni di patrimonio) ed i flussi in uscita (dovuti a spese ordinarie, straordinarie, voluttuarie, o investimenti).

Di conseguenza, una ricostruzione di questo tipo, potrebbe consentire: a) da un lato una verifica sulla congruità dei flussi in entrata rispetto ai redditi dichiarati e, nel caso in cui siano riscontrate anomalie, consentire al CTU di evidenziarle al magistrato per le opportune eventuali successive indagini; b) dall’altro lato una vera e propria quadratura e quindi una riprova matematica che le verifiche compiute possano ritenersi attendibili e complete.

3.1.2 Individuazione dei beni mobili o immobili ottenibile presso l’Ufficio del Registro sugli atti registrati nel territorio nazionale

Per individuare la consistenza e le variazioni intervenute nel periodo del patrimonio mobiliare ed

immobiliare delle parti, è possibile effettuare le visure degli atti registrati sul territorio nazionale a favore e contro le due parti. In questo modo si accertano gli eventuali beni mobili o immobili di proprietà delle stesse o ceduti nel periodo oggetto di esame, nonché di tutti i contratti soggetti a registrazione.

Per ottenere dall’Agenzia delle Entrate competente questa visura è necessario verificare che nel quesito posto sia inserita anche una apposita autorizzazione, da parte del magistrato, che consenta al CTU l’accesso agli atti della pubblica amministrazione.

Con questa autorizzazione e’ possibile ottenere dall’Agenzia delle Entrate informazioni inerenti tutti gli atti stipulati dalle parti soggetti a registrazione, come ad esempio: compravendite di immobili; compravendite di azioni e di partecipazione; compravendita di natanti, aerei, ecc…; compravendita di titoli soggetti a registrazione; contratti di locazione; contratti di mutuo; contratti di donazione; atti di successione; ecc…

Questa visura assume importanza fondamentale per la verifica del patrimonio delle parti perché dalla stessa si possono vedere con precisione tutti i contratti di compravendita di beni immobili e mobili registrati, ed è possibile anche verificare la sussistenza di eventuali eredità in capo ad una delle parti posto che vengono registrate le dichiarazioni di successione. Una volta individuato l’atto da esaminare basterà, quindi, chiedere, con una semplice raccomandata all’Agenzia delle Entrate competente (allegando la copia autentica del provvedimento di nomina e del quesito del magistrato con le autorizzazioni connesse) la copia integrale di tale atto contenuta nel fascicolo della registrazione e lo stesso verrà trasmesso direttamente presso lo studio del CTU.

3.1.3 Consistenza del patrimonio immobiliare

Con riferimento alla consistenza patrimoniale delle parti, è possibile anche effettuare una verifica sommaria sul territorio nazionale e sul sito Entratel della Agenzia delle Entrate dal quale si possono rilevare i beni immobili iscritti al Catasto terreni e fabbricati a nome delle parti. La visura che si può gratuitamente estrarre dal sito dell’Agenzia delle Entrate, a mero titolo esemplificativo, utilizzando il codice fiscale del soggetto, può dare un risultato come quello sotto riportato:

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Data: 18/10/2010 18:09:22Provincia: VERONA Tipo soggetto: Persona fisicaUlt.Aggiornamento: 09/10/2010 Codice fiscale: DA INDICARECatasto: Fabbricati

Avvertenza: eventuali incongruenze o incompletezze dei risultati della ricerca possono essere segnalati al servizio WEB di Contact Center o all'ufficio provinciale di pertinenza. Zona e

Categoria

Proprieta' superficiaria per 1000/1000 VERONA 184 251 1

VERONA (VR) VIA __________, 4 Piano S1 zona3 cat. C/6 4 14 mq

Euro:51,34 L.99.400

Proprieta' per 1/1 VERONA 184 252 1

VERONA (VR) VIA _______________, 4 Piano S1 zona3 cat. C/6 4 120 mq

Euro:440,02 L.852.000

Proprieta' per 1/1 VERONA 184 251 3VERONA (VR) VIA __________, 4 Piano S1-T zona3 cat. A/2 4 2 vani

Euro:304,71 L.590.000

Proprieta' per 1/1 VERONA 184 27 4

VERONA (VR) VIA _____________, 4 Piano S1-T - 1-2 zona3 cat. A/2 4 9 vani

Euro:1.371,19 L.2.655.000

Nuda propriatà per 1/1 OLBIA 291 15 2

OLBIA VIA _____________, 4 Piano S1-T - 1-2 zona1 cat. A/2 3 4 vani Euro:951,16

Nuda propriatà per 1/1 MANTOVA 291 15 2

MANTOVA VIA _____________, 21 Piano 1 - 1-2 zona1 cat. A/2 3 5 vani Euro:1,021,12

Titolarità Comune FoglioParticell

aRenditaSub Indirizzo Cl. Consistenza

Per l’individuazione degli immobili delle parti da esaminare possono essere d’aiuto anche le verifiche

effettuate dalla polizia tributaria eventualmente nominata che produce nella propria relazione anche l’elenco degli immobili che risultano dall’archivio SISTER dell’Agenzia delle Entrate. Va evidenziato al riguardo che questo archivio non contiene i dati relativi agli immobili di proprietà esistenti nel territorio di Trento e Bolzano che adottano ancora il sistema “tavolare”.

Per svolgere un’adeguata valutazione del patrimonio immobiliare, è necessario poi richiedere alle parti, in

merito a tali immobili, la seguente documentazione: la copia degli atti di compravendita degli stessi; la visura aggiornata da effettuarsi presso la competente Conservatoria in merito agli stessi, al fine di verificare gli eventuali gravami iscritti e/o trascritti nel ventennio antecedente; la copia dei certificati di abitabilità; le

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planimetria catastali di tale immobile; la copia dei certificati di conformità degli impianti; la copia delle concessioni edilizie (al fine di verificare la conformità degli edifici); la copia eventuali contratti di mutuo, garanzie di terzi, ecc …, a garanzia del debito contratto per l’acquisto e la documentazione bancaria che certifichi il debito residuo.

Al ricevimento di tale documentazione sarà poi necessario richiedere la nomina di un ausiliario per la stima degli immobili stessi e per la verifica in loco dell’attuale stato in relazione alle concessioni edilizie ed allo stato degli impianti. La verifica, ovviamente, si complica enormemente qualora le parti possiedano immobili al di fuori del territorio Italiano. In questo caso, è evidente che un’eventuale nomina di ausiliario incaricato di redigere una stima diventi necessariamente costosa per effetto della trasferta che dovrebbe effettuare e, in ogni caso, lo stesso dovrebbe essere in grado di conoscere l’andamento del mercato locale.

In via alternativa, per contenere i costi della perizia, se non vi sono particolari ragioni che impongano una verifica in loco dello stato degli immobili, dettati da particolari caratteristiche degli stessi o dello stato degli stessi (deve trattarsi di immobili finiti e già censiti) sentiti i consulenti delle parti, e’ possibile individuare dei criteri di valutazione alternativi e approssimativi: ad esempio, in qualche caso sono stati assunti per la valutazione i dati di riferimento presso l’Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del Territorio, che indicano un valore al metro quadro di determinati immobili sulla base delle località nelle quali si trovano e che sono pubblicate su internet su un apposito sito. Le stesse tabelle danno anche un’indicazione del valore di mercato delle locazioni. E’ evidente che tali parametri non sono utilizzabili per il caso in cui vi siano da stimare delle aree fabbricabili dotate di apposite concessioni edilizie ovvero di progetti già approvati. In questo caso sarà necessario ottenere la nomina di un tecnico ausiliario in grado di stimare tali progetti. Ai valori del patrimonio immobiliare determinati sulla base delle stime effettuate andranno ovviante sottratti i valori dei debiti residui relativi ai mutui in essere.

3.1.4 Consistenza del patrimonio mobiliare Di seguito viene proposto uno schema di lavoro che comprende una serie di indagini minime da svolgere

e che consente al CTU di avere una prima valutazione della consistenza del patrimonio mobiliare delle parti, in aggiunta alla già richiamata visura da effettuare presso l’Ufficio del Registro di tutti gli atti registrati sul territorio nazionale.

3.1.4.1 Verifica partecipazioni societarie e/o incarichi societari nonché esistenza di ditte individuali o imprese familiari intestate ai due coniugi ovvero altri incarichi attribuiti alle parti

In merito a tale analisi, è necessario effettuare tutte le visure necessarie presso il Registro delle Imprese

per verificare se le parti risultino o meno titolari di quote societarie, di incarichi societari o di ditte individuali. In particolare è possibile estrarre: 1) Visure delle partecipazioni possedute dalla parte in altre società; 2) elenco storico delle partecipazioni in altre società possedute dalla parte e cedute nel periodo interessato (al fine di verificare i conseguenti flussi finanziari); 3) scheda persona con le cariche attuali della parte interessata; 4) la scheda persona completa con gli incarichi storici avuti e definiti; 5) fascicolo storico completo (anche degli ultimi bilanci) per ciascuna delle società in cui la parte risulta avere degli interessi specifici; 6) copia di tutti gli atti di rilievo (verbali di assemblee straordinarie, cessioni di ramo di azienda, cessioni di quote, cessione di partecipazioni, ecc…)

Per i casi più complessi è anche possibile utilizzare una particolare funzione del sistema Telemaco che costruisce i grafici relativi alle partecipazioni possedute da un soggetto o dalle società di quest’ultimo.

In merito alle visure sopra indicate, si consiglia di richiedere ai consulenti di parte una memoria tecnica, adeguatamente documentata, che contenga le seguenti indicazioni per il periodo che si vuole esaminare; a) elenco delle società nelle quali le parti avevano ed hanno avuto partecipazioni; b) elenco delle società nelle quali le parti avevano ed hanno avuto incarichi in qualità di dipendenti, procuratori, amministratori, liquidatori, ecc…,; c) copia dei bilanci delle società nelle quali le parti hanno avuto incarichi o partecipazioni di cui ai precedenti punti a) e b); d) copia degli atti relativi a cessioni di azienda e di partecipazioni relativi alle suddette società; e) copia della documentazione bancaria delle parti, dalle quali risulti l’accredito o l’addebito delle somme incassate o pagate a seguito delle varie cessioni delle diverse partecipazioni possedute, con la relativa riconciliazione rispetto agli atti notarili di cessione; f) copia documentazione bancaria relativa agli accrediti percepiti dalle parte

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in relazione agli incarichi ricevuti dalle diverse società, sempre dal 2002 ad oggi; g) copia documentazione bancaria relativa alle eventuali cessioni od acquisti di altri beni mobili di valore appartenenti alle parti nell’anno 2008.

Si consiglia di acquisire ed esaminare la documentazione sopra indicata a partire dagli atti antecedenti di almeno un biennio rispetto alla separazione. La documentazione e gli atti acquisiti andranno poi riconciliati con i flussi finanziari pervenuti alle parti in tali anni e con il patrimonio mobiliare (investimenti finanziari, saldi bancari attivi, eventuali beni mobili di valore, ecc…) che dovranno essere documentati dalle parti in una apposita memoria che il CTU può richiedere.

In conclusione, la memoria che potrebbe essere chiesta dal CTU alle parti dovrebbe contenere la formazione e la ricostruzione del patrimonio mobiliare delle stesse a partire almeno dal biennio antecedente la separazione con la relativa riconciliazione rispetto alle compravendite di partecipazioni e di beni avvenute. Si raccomanda la necessità di esaminare con attenzione eventuali atti di natura straordinaria compiuti dalle società esaminate (cessioni di azienda, di quote, di immobili, trasformazioni, ecc….) che potrebbero sottendere distrazioni di patrimonio o di reddito a favore di terzi.

Altro aspetto importante da esaminare riguarda i possibili benefit che gli imprenditori, oggetto di verifica, possono avere dalle singole società. In linea teorica gli stessi imprenditori potrebbero anche avere un reddito irrisorio ma potrebbero però avere dei benefit rilevanti come, ad esempio: l’autovettura aziendale, il telefono aziendale, l’abitazione aziendale, la carta di credito aziendale, ecc… E’ evidente che, avendo a disposizione tali benefits pagati dalla società, non serve agli stessi un reddito elevato per sopravvivere.

Al fine di verificare l’esistenza di tali benefit si consiglia di esaminare: i cespiti delle società per vedere se vi sono autovetture, telefoni, immobili non strumentali, ecc…; i contratti di leasing di autovetture; le utenze aziendali di vario tipo; le carte di credito aziendali a disposizione del soggetto da esaminare; ecc…

Occorre poi tenere presente il fatto che molto spesso accade di trovarsi di fronte ad una situazione in cui il soggetto da esaminare possieda o risulti amministratore o liquidatore di diverse società e di non avere in queste alcun compenso deliberato. E’ evidente che, in questi casi, occorrerà quantomeno distinguere le società in liquidazione da quelle con attività in corso. Per le società che stanno compiendo una liquidazione o per le società puramente immobiliari di famiglia è possibile ritenere che il liquidatore o l’amministratore possa avere deciso di non chiedere alcun compenso alla società per il buon esito della liquidazione o per mantenere un equilibrio con i costi della società immobiliare. Nei casi, però, in cui vi sia un amministratore che amministra una società con attività in corso, con un certo rischio aziendale e con patrimonio significativo, è evidente che è difficile ritenere che lo stesso possa avere accettato tale ruolo senza avere alcun compenso. E’ necessario dunque fare una riflessione in merito ad un reddito minimo da attribuire a tale amministratore in funzione del rischio d’impresa, del patrimonio e dei dipendenti della medesima. Di fatto, la parte potrebbe in seguito agire nei confronti della società per ottenere il riconoscimento di un giusto compenso per l’attività svolta.

3.1.4.2 visura presso il PRA per la verifica degli autoveicoli nella disponibilità delle parti. Rimangono infine da effettuare le visure presso il PRA per l’individuazione degli autoveicoli di proprietà

o nella disponibilità dei due coniugi a partire quantomeno dal biennio antecedente la separazione in maniera da ricostruire anche il tenore di vita in corso di matrimonio e nel periodo immediatamente successivo. Attraverso tale visura storica è possibile individuare l’intestazione o le vendite di: autovetture prestigiose; auto storiche; camper; ecc…

3.1.4.3 Eventuale inventario e stima di altri beni mobili di pregio. Può capitare talvolta che, nel possesso di una delle parti, rientrino anche beni mobili di particolare pregio

(oggetti d’arte preziosi, come quadri, statue, ecc…, ovvero gioielli, argenti, orologi, ecc...). In questo caso è possibile che il CTU provveda ad effettuare: l’inventario dei beni indicati dalle parti e presenti al momento del sopralluogo effettuato nei luoghi ove gli stessi si trovano (ovviamente con l’assistenza e l’autorizzazione delle parti stesse); una stima di tali beni avvalendosi eventualmente di un ausiliario nominato a tale scopo e specializzato nella valutazione degli oggetti inventariati.

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4 Individuazione del reddito Per consentire un’individuazione del reddito delle parti, si ritiene opportuno effettuare una rapida

digressione sulle diverse modalità di approccio della consulenza in relazione alla tipologia di redditi e patrimoni che debbono essere accertati. Si pensi, ad esempio; all’accertamento della capacità reddituale di un'azienda che comporta l'analisi dei bilanci, per valutare eventuali manovre volte a ridurre la capacità reddituale; oppure la capacità di evasione fiscale della detta azienda; eventuali altre indagini mirate che possono essere svolte al fine di accertare l'effettiva produttività di un'azienda.

E’ necessario precisare che l’entità del reddito delle parti non può prescindere dalla struttura delle varie tipologie di reddito con conseguenti oneri di struttura e fiscali.

- Oneri di struttura: per oneri di struttura, s’intendono quegli oneri che dipendono dalla particolare tipologia e struttura patrimoniale di proprietà di un soggetto: si pensi ad esempio al caso di un soggetto che possieda un compendio immobiliare considerevole e che è assoggettato ad una serie di oneri tipici che dipendono direttamente dalla struttura patrimoniale di proprietà (spese condominiali ordinarie e straordinarie, imposte di registro per i contratti di locazione, eventuali provvigioni corrisposte agli agenti immobiliari per ottenere nuovi contratti di locazione, spese straordinarie particolari, IMU, lavori straordinari, ecc…); oppure si pensi ad un soggetto che possieda una serie di partecipazioni in alcune società in difficoltà finanziaria, che necessitano di un finanziamento particolare da parte dei soci oppure ad una attività in fase di start-up che necessariamente richiede un particolare finanziamento iniziale.

- Oneri fiscali: determinato il reddito delle parti, sulla base dei criteri che si andranno a descrivere, è necessario, calcolare e detrarre il carico fiscale e contributivo che ricade sullo stesso e che va necessariamente a diminuire le disponibilità finanziarie realmente a disposizione per la famiglia. Di conseguenza, la disponibilità finanziaria spendibile che rimane alla famiglia dovrà essere ridotta per effetto di tali oneri, posto che l’eventuale assegno di mantenimento dovrebbe tenere conto delle disponibilità finanziarie effettive che rimangono alle parti e non di quelle solo teoriche. Occorre infatti tenere presente che la configurazione di reddito richiesta da questo tipo di perizia non coincide con la configurazione di reddito richiesta dal T.U.I.R.

Sulla base del “reddito” determinato, il magistrato dovrà infatti stabilire l’ammontare dell’assegno di mantenimento che un coniuge dovrà poter versare all’altro in maniera continuativa. Di conseguenza, l’importo che andrà indicato al magistrato dovrà essere depurato da tutti i predetti oneri di struttura (in relazione alla particolare composizione del patrimonio) e degli oneri fiscali e contributivi che ricadono o che potrebbero ricadere sulla parte esaminata.

Alla luce di quanto sopra detto, la configurazione di reddito richiesta per queste particolari perizie dovrà coincidere necessariamente con la disponibilità finanziaria effettiva che rimane alla parte e spendibile dalla stessa.

5 Alcune tipologie di reddito e relative particolarità.

5.1 Redditi di lavoro dipendente o di pensione E’ necessario prestare particolare attenzione ad alcune categorie di lavoratori dipendenti che possono

beneficiare di disponibilità finanziarie che non sono ben visibili nelle buste paga prodotte (si pensi, ad esempio, alle particolari indennità per gli stipendi dei parlamentari, o per stipendi relativi ad incarichi pubblici, ovvero alle indennità per missioni militari all’estero, o per i piloti di aereo, oppure ai fringe benefit di cui può godere la parte – tipici sono l’auto aziendale, il computer, il telefono, ecc…..)

Si pone, inoltre, il problema di verificare se, in mancanza di un’adeguata documentazione giustificativa dei redditi generati e del lavoro svolto da una parte, rientri tra i compiti del consulente tecnico l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato “in nero”.

Nel caso in cui il CTU ravvisi elementi di difformità particolari tra i redditi dichiarati e le spese sostenute e’ opportuno che provveda ad informare il Giudice di tale eventuale anomalia in maniera tale che il Giudice possa valutare l’eventuale intervento della Polizia Tributaria.

Si pone, infine, il problema di valutare se i coniugi che risultano disoccupati, pur avendo acquisito particolari competenze o titoli (lauree, diplomi od altro) possano avere un fondato motivo per rimanere tali. Spesso capita che uno dei coniugi risulti disoccupato, nonostante abbia le capacità ed i titoli e la salute per

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provvedere anche autonomamente al proprio fabbisogno. Tale verifica non pare, comunque, di competenza del consulente contabile, ma eventualmente del magistrato designato.

5.2 Redditi di fabbricati

Per la valutazione di tali redditi si consiglia di effettuare le seguenti verifiche minime: acquisizione dei contratti di locazione e stima della adeguatezza del canone; preliminare valutazione dell’attuale stato degli immobili in relazione alla loro adeguatezza ad essere affittati (adeguamento degli impianti, ecc…); conseguente necessità di verifica in loco dell’attuale affittuario e del relativo canone, spese condominiali, eventuali noleggi di mobilio, ecc….; riconciliazione tra le somme indicate nei contratti ed i bonifici mensili ricevuti sui c/c; analisi spese condominiali ordinarie.

Si pone inoltre il problema della valutazione delle spese straordinarie, che andrebbero però ad aumentare o mantenere il valore del patrimonio e non andrebbero invece considerate come spese ricorrenti e strutturali connesse agli immobili e, di conseguenza, alla struttura patrimoniale. Le stesse potrebbero forse essere riconosciute in decurtazione dei redditi qualora, per la particolare struttura degli immobili, possano diventare sistematiche o ricorrenti. In alterativa, nel caso in cui determinati immobili necessitino di una ristrutturazione minima per essere affittati, sembrerebbe ragionevole decurtare i canoni di locazione percepiti dell’importo pari alle rate del mutuo che potrebbe essere stipulato per far fronte a tali spese straordinarie e che comunque la proprietà deve sostenere per il mantenimento degli stessi.

E’ necessario considerare anche i canoni annuali dichiarati tenendo conto del relativo carico fiscale. L’alternativa potrebbe essere quella di considerare i redditi fiscali, comprendendo una detrazione forfettaria pari a tutte le spese ad essi connesse.

Nel caso in cui i beni non risultino affittati, occorre valutarne il motivo (ad esempio sono stati posti sul mercato degli affitti ad un canone adeguato? o ad un canone spropositato per non essere affittati ? ovvero non sono affittabili per problemi di ubicazione, di disposizione, di struttura, ecc… ?) e laddove l’ausiliario nominato ritenga di stimare un reddito in una percentuale del valore degli stessi è necessario tenere conto dell’eventuale effetto fiscale nella percentuale adottata (in questo caso si può assistere a delle considerazioni soggettive che portano taluni CTU ad una valutazione presuntiva in ordine ad un reddito di fatto non realizzabile dalla parte).

Si pone, a questo punto, anche il tema della scelta tra l’utilizzo o meno del reddito relativo agli immobili utilizzati dalle parti. Sul punto si precisa che questa indicazione da parte del CTU potrebbe essere data qualora vi sia un evidente squilibrio tra le abitazioni dei due coniugi successive alla separazione (si pensi al caso di un coniuge che vive in una villa di proprietà e l’altro in un piccolo appartamento di proprietà).

Difficile invece risulta la valutazione del reddito generabile dagli immobili che non si riescono ad affittare per obiettive ragioni di mercato (si pensi ai capannoni industriali o agli immobili posti in località non interessanti). La valutazione va effettuata caso per caso, tenendo però conto del fatto che, l’eventuale indicazione da parte del CTU di un reddito solo potenziale, e di difficile realizzo, potrebbe generare un ingiusto addebito a carico della parte proprietaria, nel caso in cui tale redditività sia poi utilizzata anche nel successivo provvedimento del giudice e non sia però realizzata dalla parte.

5.3 Redditi di attività professionali Quanto alle attività professionali, la verifica relativa alla redditività effettiva risulta tutt’altro che

semplice. Una prima verifica da fare riguarda la congruità della documentazione bancaria dimessa rispetto ai redditi dichiarati. Ci si deve chiedere se il CTU abbia i poteri per acquisire ed esaminare la documentazione contabile della parte e soprattutto se possa poi permettersi di ricalcolare e di ipotizzare un reddito diverso da quello dichiarato dalla stessa. Non vi è dubbio che il CTU abbia la possibilità di ottenere la documentazione contabile dal soggetto esaminato e che possa, di conseguenza, esaminare la corrispondenza tra le scritture contabili e le dichiarazioni presentate. Nel caso del reddito professionale, poi, è ancor più difficile ricostruire od ipotizzare un reddito diverso rispetto a quello dichiarato, anche in considerazione del fatto che le spese sostenute dal professionista in un esercizio spesso sono connesse a ricavi che potrebbero essere realizzati negli esercizi successivi. Di conseguenza, diviene davvero difficile ipotizzare dei ricavi diversi da quelli dichiarati.

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E’ possibile eventualmente segnalare al magistrato eventuali anomalie come ad esempio: struttura sovradimensionata rispetto al fatturato dichiarato (sia per il personale impiegato che per gli eventuali costi di struttura); spese personali, ricavabili dall’esame degli estratti conto, o dalle utenze o da altri dati, in misura addirittura superiore rispetto ai redditi dichiarati.

La valutazione di questi elementi non potrà che effettuarsi sulla base di una verifica fisica da parte del CTU sui luoghi dell’attività. In questi casi, infatti, si ritiene che sia onere del CTU evidenziare queste anomalie al magistrato il quale può valutare un eventuale intervento della polizia tributaria. Ci si deve infatti chiedere che valore possa avere l’accertamento di un maggiore reddito ricostruito dal CTU e se lo stesso possa o debba poi essere trasferito alla Polizia Tributaria, posto che al CTU non sono attribuiti poteri di accertamento di un reddito diverso rispetto a quello dichiarato. Ci si troverebbe in presenza di un maggiore reddito ricostruito in una CTU contabile anche in assenza di un regolare accertamento fiscale divenuto definitivo. In questo caso, comunque, il professionista assoggettato a questo tipo di verifica e di accertamento potrebbe essere condannato al pagamento di un assegno di mantenimento in misura diversa rispetto ad un reddito formalmente dichiarato.

In linea generale, comunque, va detto che, nel caso si debba concludere una relazione peritale con la ricostruzione di un reddito diverso rispetto a quello dichiarato, si pone il problema di segnalare al magistrato anche quali potrebbero essere i conseguenti effetti fiscali e contributivi, per imposte sanzioni ed interessi, sui maggiori redditi determinati. Si pensi, ad esempio, al caso in cui, dalla trasmissione degli atti alla competente polizia tributaria, scaturisca un carico fiscale elevato che comporti il successivo sequestro del patrimonio mobiliare ed immobiliare della parte sottoposta a verifica (13). Ci si deve chiedere se tale effetto debba quindi essere considerato dal CTU ed anticipato al magistrato.

Infatti, se da un lato andrebbe ad individuare un maggiore reddito della persona sottoposta a verifica, dall’altro avrebbe la conseguenza di generare un successivo accertamento fiscale che andrebbe a colpire e a ridurre considerevolmente il patrimonio mobiliare ed immobiliare della parte.

5.4 Redditi di attività imprenditoriali La stessa cosa si può dire sulla possibilità per il CTU di determinare un reddito diverso rispetto a quello

dichiarato dalle parti anche nel caso di reddito derivante da attività imprenditoriale. Sembrerebbe, quindi, di poter precisare che il CTU nominato in questa sede non sia vincolato ai redditi dichiarati dai soggetti esaminati, ma abbia, invece, il dovere, anche in qualità di pubblico ufficiale, di informare il magistrato delle anomalie riscontrate nelle analisi effettuate. E non solo. Si ritiene, infatti, che l’incarico dello stesso CTU possa spingersi anche oltre, ovvero possa valutare (in maniera comunque estremamente prudente) quali possano essere gli effetti delle anomalie riscontrate su una diversa eventuale ricostruzione del reddito.

Quanto alle verifiche possibili sul reddito imprenditoriale, in linea generale, è possibile precisare che le stesse sono sempre diverse e devono essere adattate di volta in volta alle caratteristiche tipiche di ciascuna azienda. Ad esempio, le verifiche che è possibile porre in essere nel caso di una azienda commerciale, sono molto diverse da quelle che è possibile effettuare nel caso di azienda industriale o di servizi. Spesso però accade che, dall’esame della documentazione contabile della ditta esaminata, emergano delle anomalie evidenti.

A titolo esemplificativo si segnalano le seguenti fattispecie: reddito dichiarato molto modesto, a volte addirittura inferiore rispetto a quello dei propri dipendenti; reddito non compatibile con il tenore di vita dimostrato e rispetto alle spese personali sostenute e documentate dalle utenze, o dagli addebiti sui c/c esaminati o dalla struttura del patrimonio personale che richiede oneri particolari ricorrenti (si pensi al possesso di immobili che richiedano ingenti spese di manutenzione, giardinaggio, ecc…); struttura e spese eccessivi rispetto al fatturato ed al reddito finale dichiarato. Quanto alle verifiche da effettuare, in linea generale è possibile precisare che: per quanto riguarda le aziende commerciali è possibile fare una verifica sul margine di ricarico dato ai prodotti venduti rispetto al costo del venduto e porre in relazione il margine medio ricavato con il margine di quel particolare mercato; per quanto riguarda, invece, le aziende produttive, sarà necessario esaminare i costi di produzione ed i processi di gestione del magazzino (l’esame del processo produttivo e l’eventuale verifica dei costi connessi, consente di verificare l’eventuale attendibilità del sistema di controllo interno).

(13) A questo riguardo si deve evidenziare anche la recente introduzione dell’art. 12 bis del D.Lgs 74/2000.

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Nel caso poi in cui sia possibile individuare un reddito diverso rispetto a quello dichiarato, valgono le considerazioni fatte al punto precedente in merito al conseguente carico fiscale.

5.5 Redditi da incarichi di amministratori di società Altro caso che si può verificare è quello dell’amministratore di una società (generalmente di famiglia) che

risulta non avere alcun reddito ne’ indennità derivante da tale carica. In questi casi, ovviamente, occorrerà esaminare la documentazione della società a disposizione dell’amministratore, nonché quella disponibile dai pubblici uffici (ci si riferisce in particolare ai bilanci della società acquisibili presso l’agenzia delle Entrate o il Registro delle Imprese). L’esame di tale documentazione consente di verificare l’eventuale importanza della società, i risultati economici ottenuti, il patrimonio della stessa e le connesse responsabilità che sottendono all’incarico di amministratore. Da tale esame dovrebbe poi derivare il conseguente reddito minimo che dovrebbe competere all’amministratore per lo svolgimento di tale attività. Anche in questo caso, dunque, si dovrà eventualmente rappresentare al magistrato se vi sia una possibile anomalia e si dovrebbero, comunque, fornire allo stesso tutti gli elementi utili per l’eventuale quantificazione di un compenso minimo spettante a questo amministratore sulla base degli incarichi assunti. Ovviamente occorre distinguere anche tra società in liquidazione o società puramente immobiliare dalla società con attività in corso che comporti quindi un vero e proprio rischio di impresa.

Una particolare attenzione dovrà essere posta anche ai benefit di cui l’amministratore gode per tale incarico (auto aziendale, computer aziendale, telefono, abitazione, carte di credito, ecc….). In linea teorica l’amministratore che possiede un’auto aziendale, un computer portatile aziendale, un telefono aziendale, una carta di credito aziendale ed un immobile aziendale, non necessita di un particolare ulteriore reddito per sopravvivere.

5.6 Redditi da partecipazioni in altre società Questo reddito viene generalmente certificato dalla società nella quale la parte risulta essere socia. E’

evidente che una verifica dell’attendibilità dei bilanci della società terza, rispetto alla parte, non risulta semplice da compiere anche in considerazione del fatto che talvolta le quote societarie sono di proprietà anche di terzi e, di conseguenza, diviene ben difficile per il CTU modificare i bilanci approvati dall’assemblea. In questi casi, pare di poter precisare che il CTU potrà limitarsi ad effettuare alcune verifiche formali (ad esempio le proprietà immobiliari o mobiliari della società), ed esaminare le poste di bilancio per verificare se vi sono eventuali anomalie ovvero delle plusvalenze o minusvalenze sulle poste dell’attivo (14). Il CTU potrebbe poi richiedere al socio la documentazione che lo stesso avrebbe il diritto di ottenere dalla società con una specifica richiesta.

Caso diverso invece parrebbe essere quello in cui il soggetto da esaminare possieda la maggioranza del patrimonio sociale o la sua totalità. In questi casi parrebbe possibile per il CTU ottenere, sempre dalla parte, la documentazione inerente la società. Rimane però da comprendere se ed in quali specifici casi l’attività del consulente possa spingersi oltre alla soglia della sede della società e possa quindi avere accesso all’esame della stessa attività societaria, attraverso anche ispezioni vere e proprie.

Infine si segnala un altro possibile caso che si può verificare qualora il CTU, nell’ambito degli atti acquisiti ed esaminati, rilevi delle operazioni straordinarie, quali cessioni di azienda, fusioni, scissioni, liquidazioni o altro, che abbiano avuto l’effetto di spogliare le società dall’attività aziendale o da particolari patrimoni mobiliari o immobiliari e diminuire così il valore delle quote delle società da esaminare. Si tratta evidentemente di operazioni che andranno esaminate dal consulente con particolare attenzione allo scopo di comprenderne i motivi che le hanno giustificate. Naturalmente le informazioni acquisite dalla società andranno poi incrociate con i movimenti finanziari esaminati dagli estratti conto acquisiti.

(14) Si pensi, ad esempio, al caso in cui vi siano degli immobili nell’attivo il cui valore reale sia più elevato del costo storico. In questa ipotesi il CTU dovrà tenere conto di questa plusvalenza latente nella stima del valore della partecipazione.

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5.7 Redditi agrari Anche l’esame dei redditi agrari non risulta di semplice determinazione. Il reddito agrario che deriva

dall’attività agricola è assoggettato ad una speciale agevolazione fiscale che consente di dichiarare un valore molto modesto e molto diverso dagli incassi reali e derivante dalle tariffe d’estimo catastali individuate su ciascun terreno. Di conseguenza, chi svolge attività agricola è incentivato ad optare per questo regime in considerazione del fatto che non e’ praticamente assoggettato ad imposizione fiscale. In qualche caso, vi è anche chi opta per altro regime speciale che consente la detrazione dell’IVA. In questo caso, dunque, dovrebbe essere possibile ottenere dal consulente della parte la contabilità relativa quantomeno all’IVA, ovvero al volume di affari conseguito dalla attività. Ottenuto questo, occorre poi stimare, in via presuntiva, e sulla base delle indicazioni ricevute, i costi necessari per ottenere tale fatturato. Qualora invece questo non sia possibile, e risulti che l’attività agricola, e la conseguente struttura agricola del soggetto da esaminare, rivesta una particolare importanza nell’ambito dei redditi dello stesso, potrebbe essere opportuno ottenere la nomina di un ausiliario specializzato in attività agricola agronomo o perito agrario. Un ausiliario con tali professionalità dovrebbe essere in grado di stabilire, sulla base della visione in loco, comparata con i fotogrammi delle aree acquisibili dagli enti a ciò designati, la tipologia della coltura impiantata sul fondo da stimare, la sua densità e lo stato generale degli impianti e la tipologia delle piante. Sulla base di tali elementi sarebbe poi in grado di determinare anche la quantità di raccolto, espresso in quintali, ottenibile da tale struttura. Sulla base della produttività attesa, è possibile poi stimare i relativi costi connessi e, il conseguente reddito potenziale ricavabile dai fondi con le caratteristiche come quelli esaminati. La stima della produttività di determinati fondi è calcolata dal perito in relazione alla sua tipologia, alla strutture degli impianti, alla vetustà delle piante, alla densità della coltura, ecc….

Con questi strumenti è possibile dunque ricostruire anche questo reddito ed incrociarlo con i relativi flussi finanziari accreditati sui c/c da esaminare.

6 Alcuni casi specifici: In alcuni casi è possibile riscontrare un tenore di vita delle parti o di una parte in evidente contraddizione

con i redditi da questo dichiarati o formalmente percepiti. Infatti, è possibile osservare che, in determinati periodi di tempo, il soggetto osservato risulta avere sostenuto delle spese ordinarie o straordinarie per entità addirittura superiori rispetto alle disponibilità finanziarie accertate, senza che le disponibilità finanziarie si siano ridotte in maniera corrispondente per effetto di disinvestimenti.

6.1 Ipotesi n. 1 – possibile attività occulta o illecita Si consideri un impiegato, o funzionario, pubblico o privato, che percepisca formalmente uno stipendio

fisso e che, nel corso degli anni esaminati abbia acquistato una serie di immobili con i relativi pagamenti eseguiti, uno o due immobili all’anno, per una spesa annua complessiva ben superiore al reddito disponibile. In tal caso è necessario acquisire tutti gli estratti conto bancari e delle carte di credito del soggetto ed esaminare la tipologia degli incassi e delle spese.

Si potrà ricavare che alcune spese sostenute sono state rese possibili grazie a: versamenti ricorrenti provenienti dai genitori; incassi di affitti relativi ad immobili di proprietà dei genitori; accrediti provenienti da società fiduciarie; accrediti di somme provenienti da società estere; altri accrediti con versamento di assegni o di contanti; altri accrediti o disponibilità anomale; ecc…..

Anche in questo caso, si ritiene che sia onere del CTU evidenziare queste anomalie al magistrato che potrebbe disporre un’apposita indagine da parte della polizia tributaria finalizzata anche alla individuazione di possibili attività illecite. Sul punto si pone poi il tema, non tanto dei poteri, a questo punto attribuiti al CTU, ma piuttosto dei poteri attribuiti alla polizia tributaria in merito a questi fatti eventualmente evidenziati dal CTU.

Nel caso in cui dalle indagini poi emerga lo svolgimento di una attività occulta o addirittura illecita, il magistrato dovrà valutare l’eventuale trasmissione alla competente Procura della Repubblica dell’esito degli accertamenti compiuti. Tale trasmissione potrebbe anche generare ulteriori e più approfondite indagini dalle quali potrebbero emergere ulteriori elementi prima ignoti.

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Stefano Tonelato – Dottore Commercialista Revisore legale

Convegno del 11.3.2016

La consulenza tecnica come attività rivolta a svelare i “segreti reddituali e patrimoniali” delle parti

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6.2 Ipotesi n. 2 - Professionista o imprenditore che dichiari un reddito annuo modesto in relazione al tenore di vita dimostrato dal CTU.

Si consideri un soggetto che svolga attività autonoma (professionista, imprenditore, ecc…) e dichiari un

reddito annuo di importo modesto. In questo caso è possibile svolgere un accertamento sulle spese annue ricorrenti sostenute da questo soggetto. Ad esempio è possibile richiedere la copia delle fatture o dei tabulati relativi alle fatture emesse e pagate alle società che forniscono l’erogazione dei servizi di acqua, gas, energia elettrica, telefono, ecc…. Tali spese andranno poi sommate con l’assegno di mantenimento che già sostiene, all’epoca della consulenza tecnica, con le spese di locazione che sostiene sia per l’immobile ove vive egli stesso, sia per quello in cui vive l’ex coniuge per il quale corrisponde la locazione.

Basti fare un esempio concreto: a fronte di un reddito dichiarato di circa €. 50.000,00 annui, dal quale vanno detratti gli oneri fiscali, la parte corrisponde già al coniuge un assegno di circa €.1.000,00 mensili, oltre al pagamento dell’affitto del coniuge. Oltre a ciò, sempre con lo stesso reddito dichiarato, l’ex coniuge vive in una villa che necessita di manutenzione e di spese ricorrenti costosissime: €. 15.000,00 annui solo per l’acqua che serve al riempimento della piscina, ovvero €. 10.000,00 per il giardinaggio, €. 1.000,00 per il solo riempimento del serbatoio della imbarcazione che possiede, ecc…

Al riguardo si ritiene che il consulente nominato, nell’ambito della consulenza contabile, debba evidenziare al magistrato queste evidenti anomalie che scaturiscono dal mero confronto tra i redditi dichiarati, al netto dei relativi oneri fiscali, e gli oneri ordinari, straordinari e voluttuari che la parte è in grado di sostenere annualmente. L’unica possibilità di difesa per la parte potrebbe essere quella di dimostrare che quelle spese hanno di fatto ridotto ed intaccato il patrimonio mobiliare (disinvestimenti mobiliari e finanziari utilizzati per far fronte a tali spese) ovvero che le stesse sono state possibili grazie ad una eredità, oppure una o più donazioni ricevute da terzi (genitori, parenti o altro, …).

Nel caso in cui la parte non sia in grado di dimostrare la provenienza dei flussi finanziari utilizzati competerà al magistrato l’onere di valutare l’opportunità di delegare la polizia tributaria a svolgere determinate indagini sul soggetto.

6.3 Ipotesi n. 3 - soggetto che sostenga un tenore di vita al di sopra delle sue possibilità dichiarate

e che utilizzi beni che sembrerebbero essere fittiziamente intestati a terzi. Si consideri un soggetto che risulti pressoché nullatenente, e che abbia solo una carica di amministratore

in una società di famiglia e che utilizzi di fatto beni non di sua proprietà, ma di proprietà delle società della famiglia come ad esempio: abitazione di proprietà della società o dei genitori; l’autovettura aziendale oppure intestata ad altro familiare (di solito di grossa cilindrata); il telefono aziendale; il computer aziendale; la carta di credito aziendale; ecc…..

Si pone, in questo caso, il tema della possibilità dell’estensione degli accertamenti a persone che fittiziamente risultano intestatari di beni che realmente appaiono riconducibili al soggetto obbligato. Si tratta di capire se ed in che misura si possano estendere le verifiche del CTU, ovvero di comprendere i limiti dei poteri del consulente tecnico nominato in materia contabile. Con riferimento ai limiti del consulente tecnico in materia contabile, lo stesso non potrà fare altro che esaminare i documenti che è riuscito ad acquisire dalle parti o dai terzi ovvero presso le pubbliche autorità e segnalare eventualmente al magistrato la necessità di acquisire ulteriori documenti presso terzi, chiedendone la relativa autorizzazione od ordine di esibizione. Nel caso in cui rilevi particolari anomalie deve informare tempestivamente il magistrato per consentire a quest’ultimo di valutare la possibilità di delegare per determinate indagini la polizia tributaria.

La stessa polizia tributaria, che ha quindi poteri ben diversi dal CTU, potrà svolgere gli eventuali successivi accertamenti delegati dal magistrato, con l’eventuale ausilio del CTU. Si pone qui il problema eventualmente di comprendere se all’attività della polizia tributaria possa essere affiancato anche il CTU per consentire il completamento delle indagini, delegando quest’ultimo ad indicare alla stessa polizia tributaria ulteriori accertamenti necessari e, addirittura, a delegarlo a partecipare eventualmente all’interrogatorio della parte, dei familiari o dei terzi, (in pratica si pone il problema di comprendere se, in certi casi, il magistrato possa delegare il CTU a svolgere un ruolo simile a quello che fa il consulente del P.M. nell’ambito delle indagini penali). Resta poi da esaminare il tema dei soggetti che risultano intestatari delle quote societarie attraverso l’interposizione delle società fiduciarie. Sul punto, si è visto in precedenza che la relazione predisposta dalla polizia tributaria (qualora incaricata) è in grado di precisare anche quali siano o siano stati, nel periodo

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esaminato, i rapporti instaurati con le società fiduciarie nonché la decorrenza e la durata del rapporto. A titolo esemplificativo si riporta di seguito in esempio del tabulato che è in possesso degli archivi telematici della polizia tributaria.

Nel caso di specie, si nota, ad esempio, il soggetto verificato ha instaurato un rapporto con Italfiduciaria a

partire dal 14.1.2010.

6.4 Ipotesi n. 4 – proprietario di beni immobili che non producono alcun reddito. Si consideri un soggetto che sia proprietario di diversi beni immobili in parte locati ed in parte non locati,

ovvero ad un soggetto che possieda partecipazioni ed incarichi sociali in importanti società e non riceva da queste alcun reddito dichiarato. In tali casi, a fronte dell’attuale contingenza economica, è difficile stabilire se un soggetto non loca volutamente i propri immobili oppure, come nel caso di chi possiede capannoni ad uso industriale, non sconti la crisi economica, come pure è difficile stabilire se un reddito di partecipazione sconti anch’esso effettivamente la crisi economica oppure sia generato da una situazione voluta.

In pratica si pone la questione relativa all’accertamento della capacità reddituale del soggetto obbligato che dispone di un patrimonio consistente che non produce alcun reddito per diversi motivi. In un caso come questo, quale sarà il reddito che dovrà indicare il CTU ? Il reddito astrattamente ricavabile da un bene produttivo (immobile o mobile che sia), o da un'attività produttiva ? Si deve calcolare un reddito potenziale o in atto ?

Sul punto, pare possibile precisare che la risposta a questo quesito non può che essere data da quelle che sono le funzioni ed i poteri del consulente contabile nominato dal magistrato al fine della determinazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge ed i figli. Di fatto, il consulente contabile non risulta dotato di particolari poteri se non quelli disposti dal quesito del magistrato. Tuttavia il CTU è pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Lo stesso, quindi, dovrebbe semplicemente attenersi al quesito posto avendo cura di chiedere ed acquisire tutti i documenti possibili per svolgere l’incarico per il quale e’ stato nominato. Nel caso in cui riscontri la necessità di acquisire ulteriori eventuali documenti può chiedere al magistrato l’eventuale autorizzazione. In un caso come questo, il consulente dovrebbe inoltre analizzare il mercato immobiliare degli affitti e comprendere per quali motivi gli immobili non vengono affittati. Potrebbe chiedere alla parte la prova dell’incarico ad una agenzia immobiliare per la offerta in locazione ad un canone adeguato, ecc…

Solo nel caso in cui non ravvedano particolari motivi per la mancata locazione degli immobili pare possibile che il CTU possa indicare, per tali immobili liberi, ma potenzialmente affittabili, quale potrebbe essere il flusso di denaro che potrebbe rimanere alla parte per effetto della locazione.

6.5 Ipotesi n. 5 – ipotesi transattive e relativi problemi annessi. Si è voluto inserire anche questa fattispecie in ragione del fatto che spesso è lasciato al CTU il compito di

trovare una soluzione conciliativa tra le parti. L’esperienza avuta consente di consigliare ai consulenti nominati di svolgere sempre nel corso del proprio incarico un serio tentativo di conciliazione. Nei casi piu’ semplici questo tentativo può essere svolto anche all’inizio della consulenza ovvero a seguito della produzione dei primi

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documenti richiesti alle parti. Nei casi più difficili, invece, un serio tentativo di conciliazione può avvenire soltanto alla fine della consulenza ovvero quando ormai sono state svolte tutte le verifiche e, di conseguenza, è possibile per il CTU anticipare i risultati del lavoro svolto. A questo punto, la soluzione che può essere studiata, ipotizzata e sottoposta alle parti dovrà essere molto equilibrata e ponderata in ragione dei documenti esaminati, del conseguente probabile reddito e soprattutto, della struttura e della composizione del patrimonio disponibile per le parti. Occorre però tenere presente che l'individuazione della soluzione più appropriata si scontra spesso con una serie di ostacoli di natura processuale e fiscale che occorre avere ben presenti.

Sembrerebbe importante, pertanto, fornire anche alcuni spunti di riflessione sugli aspetti che ci si trova a dover valutare quando si deve individuare una soluzione conciliativa.

Ad esempio: 1) problematiche fiscali inerenti all'accordo; 2) problematiche dell'accordo e della conseguente possibile revoca dello stesso prima della sentenza di divorzio; 3) problematiche degli adempimenti legati all'accordo in vista della successiva sentenza di divorzio; 4) sentenza di divorzio e relativi effetti in merito a: trasferimento dei beni e relativa fiscalità [esenzione fiscale nel caso di trasferimento con la sentenza di divorzio (15)]; definitività ed irrevocabilità della stessa;

Si richiama a questo proposito anche il contenuto dell’art. 200 c.p.c. (16).Occorre considerare che, molto spesso, data la delicatezza di queste consulenze ed il fatto che all’inizio della consulenza, le parti hanno un aspettativa su ipotesi e su dati di cui ancora non conoscono gli effetti reali, ai fine del reddito e del patrimonio, è sicuramente più efficace, per le parti, un tentativo di conciliazione effettuato dal CTU alla fine delle analisi svolte quanto ormai sono stati acquisiti tutti gli elementi disponibili e quando risulta possibile avere una idea più completa del reddito e del patrimonio delle parti. A questo punto, dunque è opportuno che il CTU, nella propria relazione definitiva, predisponga un apposito capitolo destinato a relazionare il giudice sul comportamento tenuto dalle parti in merito al tentativo di conciliazione proposto e sui motivi del mancato accordo.

(15) Al riguardo si deve qui richiamare il recentissimo orientamento espresso dalla Cassazione (17 febbraio 2016, n. 3110): “Quanto sopra, nei limiti propri della presente decisione, induce questa Corte a ritenere che, nel mutato contesto normativo di riferimento, debba riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge (per quanto qui rileva, il decorso del termine richiesto di separazione legale ininterrotta). In tale contesto non sembra, infatti, potersi più ragionevolmente negare - quale che sia la forma che i negozi concretamente vengano ad assumere - che detti negozi siano da intendersi quali "atti relativi al procedimento di separazione o divorzio", che, come tali possono usufruire dell'esenzione di cui all'art. 19 della l. n. 74/1987 nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte costituzionale, salvo che l'Amministrazione contesti e provi, secondo l'onere probatorio cedente a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.” (16) Art. 200. (Mancata conciliazione) Se la conciliazione delle parti non riesce, il consulente espone i risultati delle indagini compiute e il suo parere in una relazione, che deposita in cancelleria nel termine fissato dal giudice istruttore. Le dichiarazioni delle parti, riportate dal consulente nella relazione, possono essere valutate dal giudice a norma dell'articolo 116 secondo comma.