S.R.L. IN LIQUIDAZIONE · Parere motivato ex art. 180 L.F. – Pag.Concordato Preventivo...
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TRIBUNALE DI …
CONCORDATO PREVENTIVO N° … R.C.P.
… S.R.L.
IN LIQUIDAZIONE
PARERE MOTIVATO
DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE
ai sensi dell’art.180, comma II, L.F.
GIUDICE DELEGATO:
COMMISSARIO GIUDIZIALE: dott. Saverio Mancinelli
Parere motivato ex art. 180 L.F. – Concordato Preventivo
Commissario Giudiziale: Saverio Mancinelli Dottore Commercialista e Revisore Legale
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INDICE
PREMESSA ............................................................................................................................................ 3
1. PARERE SUI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ .......................................................................... 5
1.1. RITUALITÀ DELLA DOMANDA DI CONCORDATO ............................................................................... 5 1.2. SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA E POTERE RAPPRESENTATIVO ................................................... 5 1.3. CONFORMITÀ STRUTTURALE DEL PIANO ......................................................................................... 6 1.4. OSSERVANZA DELLA PAR CONDICIO ................................................................................................ 6 1.5. PAGAMENTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI ...................................................................................... 7 1.6. RELAZIONE DEL PROFESSIONISTA ................................................................................................... 7 1.7. NOMINA DEL LIQUIDATORE ............................................................................................................ 8 1.8. ASSICURAZIONE PAGAMENTO DEI CREDITORI CHIROGRAFARI .......................................................... 9
2. PARERE SULLE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ ............................................................... 10
2.1. DEPOSITO DELLE SPESE DI PROCEDURA ......................................................................................... 10 2.2. “ATTI DI FRODE” .......................................................................................................................... 10 2.3. “ATTI NON AUTORIZZATI” ............................................................................................................ 11 2.4. ADUNANZA DEI CREDITORI E DECISIONI DEL G.D. ......................................................................... 13 2.5. DICHIARAZIONI DI VOTO DEI CREDITORI........................................................................................ 14 2.6. DEPOSITO CAUZIONALE PER L’OFFERTA IRREVOCABILE................................................................. 16 2.7. NOTIFICA DEL DECRETO DI COMPARIZIONE ................................................................................... 16
3. PARERE SULLA FATTIBILITA’ E CONVENIENZA DELLA PROPOSTA ............................. 17
3.1. PROPOSTA DEL DEBITORE ............................................................................................................. 17 3.2. “REVISIONE” SVOLTA DAL COMMISSARIO ..................................................................................... 17 3.3. “OPACITÀ” DELLA PROPOSTA ....................................................................................................... 18 3.4. PROFILI DI RISCHIO ....................................................................................................................... 18 3.5. ESECUZIONE DEL CONCORDATO .................................................................................................... 19 3.6. (POTENZIALE) “VENDITA COMPETITIVA” ....................................................................................... 21 3.7. REALIZZO DELL’ATTIVO RESIDUO ................................................................................................. 21 3.8. FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA ..................................................................................................... 22 3.9. CONVENIENZA SATISFATTIVA ....................................................................................................... 23
4. CONSIDERAZIONI E PARERE CONCLUSIVO.......................................................................... 25
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PREMESSA
On. Tribunale,
spett.li Sigg.ri Creditori,
il sottoscritto Saverio Mancinelli, dottore commercialista e revisore legale, con
Studio in Pescara via Conte di Ruvo 153, in qualità di commissario giudiziale nel
concordato preventivo s.r.l. … (d’ora in avanti semplicemente “…”), con
sede legale in …, con codice fiscale, partita I.V.A. ed iscrizione al Registro Imprese
di …; iscritta al R.E.A. di …al n. 33264, in persona del liquidatore dott. …
premesso che:
a seguito di domanda depositata in data 22.05.2012, la s.r.l. … veniva
ammessa alla procedura di concordato preventivo dal Tribunale di …, con
decreto del 18 - 19/7/2012, R.C.P. n…..;
in data 12 ottobre 2012 si concludeva l’adunanza dei creditori, nel corso
della quale venivano ammessi al voto i creditori chirografari, come risultanti
dall’elenco allegato al verbale relativo alla medesima adunanza;
nei venti giorni successivi alla chiusura dell’adunanza e quindi entro il
termine del 02.11.2012, pervenivano ulteriori voti favorevoli;
dall’attestazione resa dal cancelliere in data 05.11.2012 in calce al verbale
di udienza del 12.10.2012, risultava che la proposta concordataria aveva
ricevuto il voto favorevole dei creditori, rappresentanti più del 50% dei
crediti complessivamente ammessi al voto;
in osservanza a quanto disposto dall’articolo 180 L.F., il Tribunale, previa
informazione da parte del giudice delegato, fissava l’udienza del 19.12.2012
per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale e disponeva a
carico del debitore ricorrente la notifica al commissario giudiziale e ai
creditori dissenzienti entro la data del 05.12.2012;
lo scrivente svolgeva l’ulteriore attività richiesta dal proprio ruolo;
presenta il
PARERE MOTIVATO ex ART.180, comma II, L.F.
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anche al fine di fornire a codesto On.le Tribunale elementi di conoscenza e
valutazione circa la sussistenza delle condizioni per far luogo all’omologazione.
Ove, in particolare, il parere verrà sviluppato:
sui requisiti di ammissibilità relativi alla procedura (intesa come verifica di
conformità alla normativa);
sulle condizioni di procedibilità della domanda (tra cui la sussistenza delle
condizioni prescritte e l’esito della votazione);
sulla fattibilità della proposta concordataria in termini finanziari,
sottolineandone le “opacità” ed i connessi “profili di rischio”;
sull’aderenza della proposta concordataria agli interessi dei creditori (quale
controllo, a tutela dei creditori dissenzienti, sulla convenienza satisfattiva
rispetto ad alternative concretamente praticabili);
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1. PARERE SUI REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
1.1. Ritualità della domanda di concordato
Come già indicato nella relazione resa ex art. 172, L.F. la …. possiede i requisiti
soggettivi di accesso per la procedura e nel contempo evidenzia nel ricorso di
essere “in stato di insolvenza”.
Inoltre, la domanda è stata presentata in forma di ricorso, rispettando le
prescrizioni di forma-contenuto ex art. 125 c.p.c. e risulta correttamente incardinata
presso il Tribunale territorialmente competente, ovvero del luogo in cui l’impresa
ha la propria sede principale.
Lo scrivente fornisce, quindi, ratifica della sussistenza di tali condizioni di
ammissibilità e di ritualità della domanda di concordato, già valutate d’ufficio in
sede di ammissione.
1.2. Sottoscrizione della proposta e potere rappresentativo
Nella premessa che:
l’invalidità della sottoscrizione della domanda concordataria può essere
sollevata (solo) all’interno del procedimento, con l’opposizione al giudizio
di omologazione;
nelle società di capitali la proposta e le condizioni del concordato, salva
diversa disposizione dell’atto costitutivo o dello statuto, sono deliberate
dagli amministratori;
nelle società di capitali la decisione deve risultare da verbale redatto da
notaio e deve essere depositata ed iscritta nel Registro delle imprese a
norma dell’art. 2436 c.c.;
ove l’inosservanza od omissione delle disposizioni determinano l’inammissibilità
della proposta e quindi la non omologabilità del concordato.
Ciò premesso, nel concordato de quo si dà atto che il ricorso è stato sottoscritto
da colui che aveva la rappresentanza sociale (artt. 152, comma 1 – 161, comma 4,
L.F.); che il soggetto agente era munito del potere rappresentativo di compiere
l’atto, effettuato mediante verbale notarile con iscrizione nel Registro delle imprese.
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1.3. Conformità strutturale del piano
Si premette che la proposta concordataria deve essere fondata su un piano
conforme al modello legale di cui all’art. 160, comma 1, L.F. (deve, cioè, contenere
la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione, almeno parziale, dei crediti, ove per
il raggiungimento di tali fini deve essere previsto un “piano” concordatario
predeterminato, pur senza vincoli e nella libertà di forme), ove tale vizio di
conformità al modello legale deve essere, eventualmente, sollevato nel giudizio di
omologazione, quale elemento impeditivo di regolarità.
Ciò premesso, nel concordato de quo si dà atto della conformità strutturale del
piano. In particolare la proposta di concordato con cessione dei beni prevede una
soddisfazione dei creditori sulla base della liquidazione di tutti i beni della
debitrice, con le seguenti modalità di realizzo:
A) una parte dei beni (immobili, mobili e macchinari - analiticamente individuati
nella relazione di stima, giurata il 14/5/2012 dall’ing. … e riportata in allegato
alla domanda di concordato) risulta oggetto di locazione commerciale e di
proposta irrevocabile di acquisto condizionata all’omologa della procedura, al
prezzo complessivo di € 4.000.000,00 oltre IVA, ove il prezzo deve corrisposto
con le seguenti modalità: € 400.000,00 oltre IVA, pari al 10% del prezzo di
acquisto, su richiesta degli organi della procedura; € 600.000,00 oltre IVA, alla
stipula del contratto di compravendita; € 3.000.000,00 oltre IVA, entro e non
oltre i 24 mesi successivi al pagamento di cui al punto precedente, in una o più
soluzioni.
B) la residua parte di (ulteriori) beni mobili e di crediti, secondo indicazioni fornite
nella proposta, deve essere rispettivamente “liquidata ed incassata da un
liquidatore”, nominato dalla stessa debitrice.
La proposta rispetta, quindi, i requisiti di determinatezza, possibilità e liceità.
1.4. Osservanza della par condicio
La proposta concordataria non prevede alcuna suddivisione in classi, ma
semplicemente una soddisfazione integrale dei creditori prelatizi (senza alcuna
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distinzione di privilegio mobiliare, immobiliare, generale o speciale) ed una
soddisfazione omogenea dei creditori chirografari.
Non sussistono, quindi, trattamenti differenziati, vengono rispettati i requisiti
della “posizione giuridica” e degli “interessi economici omogenei” ed il Tribunale
non ha dovuto valutare, in sede di ammissione, alcuna correttezza di formazione
delle classi.
1.5. Pagamento dei creditori privilegiati
Come detto, la proposta concordataria prospetta il pagamento integrale dei
creditori privilegiati, anche se non è previsto il pagamento “immediato” dopo
l’omologazione di tali crediti ammessi con prelazione.
La proposta ed il piano di smobilizzo dell’attivo evidenziano, in ogni caso, la
corresponsione degli interessi al tasso legale per i creditori garantiti da privilegio,
dal che scaturisce una legittimità sul piano sostanziale.
1.6. Relazione del professionista
Si è evidenziato nella relazione resa ex art.172, L.F., che nell’ambito della
proposta per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo formulata dalla
…., la relazione di cui all’art. 161, comma 3, L.F. risulta attestata dal dott. ….,
iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti di … al n. 443 ed al Registro dei
Revisori legali con D.M. del 27/01/1992 n. 88 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana, supplemento n. 31 bis del 21/04/1995.
Il professionista ha attestato la veridicità dei dati aziendali (dalla verifica è
emerso che i dati di bilancio corrispondono a quelli della contabilità e che sono
state correttamente applicate le norme previste per la redazione del bilancio) e la
fattibilità del piano di concordato, condividendo i valori riportati nella proposta con
le stime relative alle ipotesi di realizzo delle attività, effettuate considerando valori
minimi di realizzo.
Appaiono quindi rispettate le seguenti condizioni di legittimità formale:
a) esistenza di una relazione redatta da un professionista in possesso dei
requisiti ex art. 67, comma 3, lett. d, L.F.;
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b) attestazione della veridicità dei dati aziendali da parte del professionista;
c) attestazione della fattibilità del piano concordatario da parte del
professionista;
senza che debba approfondirsi o sindacarsi circa l’esattezza, l’attendibilità, la
congruità e/o la logicità delle valutazioni dell’attestatore (a meno che la richiesta
dell’indagine non avvenga su sollecitazione di creditori dissenzienti, attraverso
l’opposizione nel giudizio di omologazione).
1.7. Nomina del liquidatore
Nella presente proposta di concordato, attuato mediante cessione dei beni, il
Tribunale, con il decreto di omologazione, deve provvedere a nominare uno o più
liquidatori.
In caso di omologazione, la …. ritiene che l’affidamento del realizzo dell’attivo
e della soddisfazione del passivo debbano essere assegnati ad un liquidatore,
indicato dalla stessa debitrice nel persona del dott. …, commercialista, ritenendo
che il medesimo possegga adeguate competenze tecniche.
Circa tale aspetto (necessaria nomina del liquidatore indicato dal debitore),
sebbene sussistano non univoche interpretazioni in giurisprudenza di merito1,
occorre evidenziare che la giurisprudenza di legittimità2, appare orientata nel senso
che, qualora nella proposta di concordato preventivo con cessione dei beni il
proponente abbia previsto che la liquidazione deve essere affidata ad un liquidatore
dallo stesso individuato (che non può definirsi “liquidatore giudiziale”, in quanto la
nomina non promana dal Tribunale) e sulla proposta i creditori hanno espresso il
consenso, il Tribunale in sede di omologazione dovrebbe omettere la nomina di un
“liquidatore giudiziale”.
In ogni caso l’indicazione delle modalità della liquidazione, per quanto idonea a
vincolare lo stesso Tribunale, non preclude che sia tale organo giudiziario a
1 Secondo Corte d’Appello di Milano, Sez. IV, decreto 20 marzo 2009 (confermativo di quanto
statuito dal Trib. Milano) in Il fallimento, n. 3/2010, 340, in sede di omologa il tribunale può
disporre la nomina di un liquidatore giudiziale e può determinare le altre modalità della
liquidazione, anche se la proposta concordataria prevede che il piano liquidatorio sia predisposto e
gestito dall’amministratore giudiziario ex art. 2409 c.c. nonché liquidatore, senza imposizione di
regole alle quali lo stesso Tribunale deve uniformarsi. 2 Cassazione 20 gennaio 2011, n. 1345.
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verificare che l’assetto gestorio assunto dal proponente sia conforme a taluni,
prevalenti, criteri normativi, tra cui la verifica dei requisiti soggettivi attinenti alla
nomina del necessario liquidatore.
In altri termini appare ammissibile che il liquidatore individuato dalla debitrice
possa essere ratificato dal Tribunale, purché tale organo ravvisi che il professionista
indicato dalla … possegga adeguate competenze tecniche idonee allo scopo, in
base alle attitudini professionali, eventualmente anche emergenti da precedenti
analoghi incarichi svolti e con caratteristiche adeguate all’iter prevedibile
dall’esecuzione del concordato.
Per la regolamentazione del ruolo del “liquidatore giudiziale” si applicano
alcune previsioni dettate in tema di curatore, tra cui i requisiti necessari alla nomina
(art. 28 L.F.); quindi, anche il liquidatore individuato dalla debitrice deve,
quantomeno, possedere i requisiti necessari alla nomina previsti per il “liquidatore
giudiziale” e, nel contempo, non vi deve essere sussistenza di alcuna delle cause di
incapacità o incompatibilità di cui al comma 2 dell’art. 28, L.F.3
1.8. Assicurazione pagamento dei creditori chirografari
3 Cassazione 15 luglio 2011, n. 15699, secondo cui “nel concordato preventivo per cessione dei beni,
la fase della liquidazione avviene ad opera della procedura concorsuale tramite i suoi organi, e tra
essi il liquidatore giudiziale, la cui designazione può anche costituire oggetto della proposta del
debitore volta a fissare le modalità di esecuzione del piano, ai sensi dell’ art. 182 l. fall., ma nel
necessario rispetto dei requisiti soggettivi - tra cui le incompatibilità di cui all’ art. 28 l. fall. –
previsti per la nomina a curatore ed ivi richiamati ...”.
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2. PARERE SULLE CONDIZIONI DI PROCEDIBILITÀ
2.1. Deposito delle spese di procedura
Il Tribunale aveva quantificato in complessive euro 120.000,00 le spese della
procedura ed aveva disposto il versamento, nel termine di quindici giorni dal
18/7/2012, della somma di euro 36.000,00, quale quota per le spese occorrenti.
Come già indicato nella relazione resa ex art.172, L.F., il giorno 31 del mese di
luglio lo scrivente commissario ha ricevuto, mediante assegni circolari intestati alla
procedura, dall’allora liquidatore della s.r.l. …., la somma di euro 36.000,00.
Il giorno successivo (01/8/2012) il verbale di avvenuto versamento è stato
depositato in cancelleria ed in pari data la somma riscossa è stata depositata presso
la Banca …, mediante apertura del libretto di deposito n. … (libretto vincolato
all’ordine del giudice delegato e con condizioni convenzionate per le procedure
concorsuali aperte dall’autorità giudiziaria - assenza di spese, tasso attivo ..%).
2.2. “Atti di frode”
Il legislatore ha previsto e voluto reprimere con la revoca dell’ammissione al
concordato, il compimento di atti “anomali” compiuti dal debitore, consistenti in
“atti di frode”, che il debitore tenta di perpetrare con la domanda di concordato o nel
corso di questa procedura, così fornendo una falsa rappresentazione delle condizioni di
ammissibilità al concordato.
Gli atti di frode possono consistere sia nell’attribuzione, fattasi dall’imprenditore, di
attività inesistenti (aumento dell’attivo) con il dolo specifico di ottenere l’ammissione
alla procedura, sia nella dolosa omissione della denuncia di uno o più crediti
(diminuzione del passivo), sia nella simulazione di crediti altrui, vantati nei confronti
dello stesso debitore, inesistenti in tutto o in parte (aumento del passivo) con il dolo
specifico di influire sulla formazione delle maggioranze.
Altri atti di frode possono essere considerate anche in gravi omissioni informative da
parte del debitore, tra cui, ad esempio, non descrivere nel ricorso per ammissione alla
procedura di concordato preventivo pregresse condotte (depauperative) o celare ai
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creditori l’esistenza di controversie giudiziarie, avvisi di accertamento e contenziosi
fiscali.
Da quanto conosciuto ed esaminato dallo scrivente, non emergono, allo stato,
eventuali o potenziali “gravi fatti” indicati dalla norma, né alcuna esplicitazione o
sollecitazione è pervenuta, in tal senso, da alcuno. Si precisa che l’analisi è stata
svolta anche ponendo a confronto gli stati patrimoniali della … al 22/5/2012, al
19/7/2012 ed al 31/10/2012 ed approfondendo la composizione di talune voci
mediante ausilio dei partitari contabili.
2.3. “Atti non autorizzati”
Il legislatore ha previsto e voluto reprimere con la revoca dell’ammissione al
concordato il compimento di “atti non autorizzati”, ovvero di atti che il debitore,
privo delle autorizzazioni ex art. 167 L.F. ha compiuto durante la procedura. Con il
decreto di apertura della procedura (o con successivo provvedimento), il Tribunale
non ha stabilito alcun limite di valore al di sotto del quale non è dovuta
l’autorizzazione del giudice delegato per gli atti di disposizione eccedenti
l’ordinaria amministrazione.
Quali atti soggetti ad autorizzazione scritta del giudice delegato, la norma
individua i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le
alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni,
le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le
restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e, in genere, gli atti
eccedenti l’ordinaria amministrazione. Infatti, l’elencazione non ha carattere
tassativo, per cui deve ritenersi necessaria l’autorizzazione in parola per tutti gli atti
di straordinaria amministrazione, ove tale categoria si ricava a contrario da quella
degli atti di ordinaria amministrazione, che consistono in atti attinenti la
conservazione ed il miglioramento del patrimonio del debitore e che appaiono
normali rispetto alla gestione ed alla dimensione del patrimonio stesso.
Circa tali aspetti, si segnala che il 05/11/2012 lo scrivente commissario, su invito
della Regione …, direzione attività produttive, si è recato in … per partecipare, con
i sindacati, al tavolo di gestione della crisi aziendale per la richiesta della C.I.G.S.
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Successivamente i sindacati hanno inviato una bozza di convenzione esistente tra la
Regione … e la Banca … per l’anticipazione dell’indennità della C.I.G.S. Poiché al
punto 9 ultima riga, di tale convenzione si prevede una responsabilità in solido del
datore di lavoro, è stato espressamente avvisato il legale rappresentante della … che
per poter firmare un atto contenente una responsabilità in solido del datore di lavoro
(fideiussione), necessita l’autorizzazione del G.D., ex art. 167 L.F.
L’analisi dello scrivente, finalizzata alla valutazione del perfezionamento di
potenziali atti non autorizzati, è stata svolta anche ponendo a confronto i bilanci
della … al 22/5/2012, al 19/7/2012 ed al 31/10/2012 ed approfondendo la
composizione di talune voci mediante ausilio dei partitari contabili; in generale, non
emergono, allo stato, eventuali o potenziali atti straordinari compiuti senza
l’autorizzazione scritta del giudice delegato, né alcuna esplicitazione o
sollecitazione è pervenuta, in tal senso, da alcuno.
Unica “sfumatura” potrebbe astrattamente essere riferita ad alcune “spese per
liquidazione e concordato” (partitario contabile n. 40/0042), pagate nel corso della
procedura e che a parere dello scrivente avrebbero dovuto trovare soddisfazione (in
prededuzione o in privilegio) nei riparti del liquidatore, anche se corre obbligo di
evidenziare che le prestazioni di tipo professionale, richieste dall’imprenditore nel
corso del concordato, non sono, di per sé, atti di straordinaria amministrazione e
dunque non sono assoggettate ad alcuna autorizzazione da parte del giudice
delegato4.
La “confusione” (circa il pagamento nel corso della procedura e non nella
prededuzione o nel privilegio) delle “spese per liquidazione e concordato” nasce
certamente dalla circostanza che, nel piano, nulla si esplicita circa l’organizzazione
e la gestione della società nella delicata fase concorsuale, con particolare riguardo
alle movimentazioni di denaro, all’eventuale assunzione di nuove obbligazioni e,
comunque, alle attività e spese che si dovrebbero necessariamente effettuare, il tutto
in stretta relazione al disposto di cui all’art. 167 della L.F., nella considerazione che
tali spese dipendono anche dagli accordi tra debitore e professionisti e dalle
operazioni da compiere in esecuzione del piano. A ciò si aggiunga che nel ricorso
nulla è specificato circa l’eventuale distinzione tra atti compiuti prima della
domanda ed eventuali atti da compiere successivamente alla stessa (con eventuali
4 Cassazione. 21 ottobre 2011, n. 21924, 21925, 21926.
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prestazioni “in continuità” o “non in continuità”) e che nella relazione del
professionista attestatore non risulta approfondita e valutata la quantificazione delle
spese di procedura.
A parere dello scrivente, proprio tale “confusione” sembra suggerire la
soddisfazione (in prededuzione o in privilegio) delle “spese per liquidazione e
concordato” nei riparti del liquidatore e non (come avvenuto) nel corso della
procedura.
2.4. Adunanza dei creditori e decisioni del G.D.
Mediante n. 310 raccomandate a/r, spedite il 06 agosto 2012, lo scrivente
partecipava ai creditori indicati dalla … S.r.l. l’apertura della procedura e la data di
adunanza per l’espressione del voto; nel contempo comunicava l’importo
emergente dalle scritture ed invitava i creditori a far pervenire una comunicazione
scritta allo scrivente commissario giudiziale in ipotesi di importo vantato divergente
rispetto a quello comunicato.
Dai creditori pervenivano n. 85 precisazioni (o conferme) dei rispettivi crediti,
che il commissario valutava ai fini della collocazione per il voto.
L’adunanza dei creditori si celebrava in due udienze e precisamente in data
20/09/2012 ed in data 12/10/2012; il rinvio veniva disposto dal Giudice al fine di
effettuare necessari accertamenti su ….
Nell’ambito delle due udienze il G.D. assumeva le seguenti decisioni, circa la
collocazione di crediti ai fini del voto e del calcolo delle maggioranze:
…
Tutto ciò premesso il passivo concordatario veniva individuato come da allegati al
verbale di udienza del 12/10/2012 (in Allegato 1 - Elenco creditori privilegiati,
senza diritto di voto e in Allegato 2 - Elenco creditori chirografari, aventi diritto di
voto), con cui si chiudeva l’adunanza dei creditori. Il G.D. rinviava, quindi, il
computo della maggioranza dei crediti ammessi al voto ai venti giorni successivi al
12/10/2012.
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2.5. Dichiarazioni di voto dei creditori
Come detto, in data 12 ottobre 2012 si chiudeva l’adunanza dei creditori, nel
corso della quale venivano ammessi al voto creditori chirografari per €
12.622.074,07 (rif. Allegato 2 al verbale). Nessun creditore privilegiato esprimeva
una rinuncia, anche parziale, alla propria prelazione; pertanto tutti i privilegiati
venivano considerati senza diritto di voto.
Il passivo con diritto di voto si riduceva in € 12.395.756,57, in quanto i
creditori Banca .. e … srl nell’esprimere la propria adesione al concordato nei venti
giorni successivi all’udienza del 12/10/2012, dichiaravano anche di avere un credito
inferiore rispettivamente di € 200.000,00 e di € 26.317,50.
Pervenivano, quindi, le seguenti dichiarazioni di voto, in totale così suddivise:
A. n. 34 dichiarazioni di voto favorevole pervenute prima delle udienze
del 20/09/2012 e del 12/10/2012;
B. n. 39 dichiarazioni di voto favorevole pervenute nel corso delle
udienze del 20/09/2012 e del 12/10/2012;
C. n. 06 dichiarazioni di voto favorevole pervenute nei venti giorni
successivi all’udienza del 12/10/2012 (rif. verbale del 05/11/2012 del
Cancelliere ai sensi dell’art.178, IV comma L.F.);
D. n. 07 dichiarazioni di voto contrario pervenute prima delle udienze
del 20/09/2012 e del 12/10/2012;
E. n. 02 dichiarazioni di voto contrario pervenute nel corso delle
udienze del 20/09/2012 e del 12/10/2012;
perveniva inoltre, tardivamente (in quanto espressa successivamente all’udienza del
12/10/2012), la dichiarazione di voto contrario del Concessionario Equitalia S.p.A.
Quanto sopra riassunto viene dettagliato, nello specifico, negli schemi successivi:
A. Dichiarazioni di voto favorevole pervenute prima delle udienze
Creditore Importo Voto Categoria
1
820,70 Favorevole Chir
2
411.446,26 Favorevole Chir
3
15.994,32 Favorevole Chir
…
33
2.076,00 Favorevole Chir
34
5.014,00 Favorevole Chir
Totale 2.038.258,74
Parere motivato ex art. 180 L.F. – Concordato Preventivo
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Pag.15
B. Dichiarazioni di voto favorevole pervenute nel corso delle udienze
Creditore Importo Voto Categoria
1
11.043,24 Favorevole Chir
2
34.712,85 Favorevole Chir
3
6.146,00 Favorevole Chir
…
37
179.737,90 Favorevole Chir
38
6.430,00 Favorevole Chir
39
136.573,84 Favorevole Chir
Totale 2.146.653,15
C. Dichiarazioni di voto pervenute nei venti giorni successivi all’udienza del…
Creditore Importo Voto Categoria
1
153.507,86 Favorevole Chir
2
13.200,00 Favorevole Chir
3
65.160,00 Favorevole Chir
4
499,20 Favorevole Chir
5
1.722.176,34 Favorevole Chir
6
203.258,03 Favorevole Chir
Totale 2.157.801,43
D. Dichiarazioni di voto contrario pervenute prima delle udienze
Creditore Importo Voto Categoria
1
135.356,83 Contrario Chir
2
23.508,53 Contrario Chir
3
17.354,01 Contrario Chir
4
179.530,66 Contrario Chir
5
3.381.997,30 Contrario Chir
6
137.081,47 Contrario Chir
7
25.422,10 Contrario Chir
Totale 3.900.250,90
E. Dichiarazioni di voto contrario pervenute nel corso delle udienze
Creditore Importo Voto Categoria
1
69.138,55 Contrario Chir
2
23.257,20 Contrario Chir
Totale 92.395,75
Parere motivato ex art. 180 L.F. – Concordato Preventivo
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Pag.16
Ove i risultati conducono all’approvazione del concordato, con una percentuale
del 51,2% come da schema riepilogativo seguente:
Crediti ammessi al voto Voti favorevoli % Voti contrari %
12.395.756,57 6.342.713,32 51,2 3.992.646,65 32,2
2.6. Deposito cauzionale per l’offerta irrevocabile
……………….
2.7. Notifica del decreto di comparizione
Nel decreto per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale dinanzi
al Tribunale per l’udienza del 19 dicembre 2012, il Tribunale ha disposto
l’immediata comunicazione dalla cancelleria al p.m. e al debitore ricorrente con
onere a suo carico di notifica al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti
entro la data del 5 dicembre 2012.
Risultano creditori dissenzienti:
….
Esiste inoltre, la tardiva dichiarazione di voto contrario (in quanto espressa
successivamente all’udienza del 12/10/2012) del Concessionario Equitalia S.p.A.,
pervenuta al commissario e comunicata al debitore.
Si dà atto che la notifica al commissario giudiziale è stata effettuata il 28
novembre 2012.
Parere motivato ex art. 180 L.F. – Concordato Preventivo
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Pag.17
3. PARERE SULLA FATTIBILITA’ E CONVENIENZA DELLA
PROPOSTA
3.1. Proposta del debitore
Il concordato … è proposto mediante cessio bonorum, senza suddivisione in
classi ed il debitore ha ipotizzato un pagamento del 100% dei creditori privilegiati e
del 31,02% dei creditori chirografari.
In detta tipologia di concordato, il soddisfacimento dei creditori è in funzione
delle reali prospettive liquidatorie del patrimonio sociale ed il rischio connesso al
mancato soddisfacimento dei creditori chirografari, nella misura della percentuale
concordataria offerta (31,02%), grava unicamente su di essi, giacché in ipotesi di un
loro soddisfacimento in percentuale (anche sensibilmente) inferiore, il concordato
potrebbe non risolversi, non ravvisandosi alcun impegno del creditore sulla misura
del soddisfacimento.
3.2. “Revisione” svolta dal commissario
Nella relazione commissariale ex art.172 L.F. si è evidenziato che nel
concordato … sussiste uno stridente contrasto fra gli interessi e le aspettative dei
creditori privilegiati e gli interessi e le aspettative di quelli chirografari. Infatti,
mentre i primi, in ipotesi di omologazione del concordato, verrebbero
probabilmente soddisfatti dei loro crediti anche in quota interessi, i secondi ben
difficilmente potrebbero riuscire ad ottenere una soddisfazione dei rispettivi crediti
nella misura prospettata mediante la domanda concordataria, ovvero nella misura
del 31,02% del capitale, entro tre anni dalla presentazione del ricorso (maggio
2012).
Dopo una “revisione” dell’attivo e del passivo concordatario lo scrivente
commissario ha concluso, con una valutazione formulata ex ante (e, dunque, senza
certezze di raggiungimento dei risultati ipotizzati per le liquidità che non
provengono dalla vendita dei beni oggetto di offerta di acquisto irrevocabile),
ritenendosi stimabile la soddisfazione dei creditori chirografari in un intervallo
Parere motivato ex art. 180 L.F. – Concordato Preventivo
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Pag.18
compreso tra 5,8% ed 11,41% del credito in linea capitale, ove le percentuali
indicate rappresentano una prospettiva realistica e non una garanzia.
L’oscillazione della percentuale satisfattiva risulta principalmente in funzione
delle seguenti due variabili,
…
3.3. “Opacità” della proposta
Si evidenzia che la proposta presenta una “opacità”, in quanto l’arch. …,
nominato ausiliare per la stima dei beni immobili e mobili con provvedimento del
09 agosto 2012 del Giudice Delegato, ha valutato in € 5.209.550,00 il totale
complessivo dei beni oggetto di proposta irrevocabile d’acquisto (di cui valore
degli immobili € 4.440.800,00 e di cui valore dei beni mobili € 768.750,00).
Il parere del commissario giudiziale sulla specifica questione verrà espresso nel
prosieguo (rif. Paragrafo 3.5 “L’esecuzione del concordato”).
3.4. Profili di rischio
Circa i profili di rischio sulla percentuale spettante ai creditori chirografari si è
già argomentato; resta da dire che si ritiene sussista un ulteriore “profilo di rischio”
in quanto la domanda concordataria prevede nella proposta irrevocabile di acquisto
la corresponsione del prezzo in tre tranches, ovvero:
1) € 400.000,00 oltre IVA, su richiesta degli organi della procedura;
2) € 600.000,00 oltre IVA, alla stipula del contratto di compravendita e,
dunque, una volta intervenuta l’omologa della procedura;
3) € 3.000.000,00 oltre IVA, entro e non oltre i 24 mesi successivi alla stipula
del contratto di compravendita, in una o più soluzioni.
Sembrerebbe, quindi, che l’acquirente voglia perfezionare l’atto di compravendita
senza aver corrisposto il pagamento integrale, non escludendosi che l’intenzione
dell’offerente … sia quella di effettuare con il liquidatore una vendita con riserva
della proprietà o vendita con patto di riservato dominio (ex art. 1523 c.c.). In tale
Parere motivato ex art. 180 L.F. – Concordato Preventivo
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Pag.19
vendita le parti contraenti stabiliscono che il prezzo debba essere pagato
frazionatamente entro un certo tempo; il compratore acquista la proprietà del bene
con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della
sua consegna. In altri termini, in ambito civilistico la vendita con riserva di
proprietà è caratterizzata dal fatto che il pagamento del prezzo viene effettuato
ratealmente da parte dell’acquirente, ma l’effetto traslativo del diritto di proprietà
si verifica con il pagamento dell’ultima rata. Di fatto si crea la possibilità di
finanziamento a favore del compratore ed una funzione di garanzia per il
venditore, nella fattispecie (probabilmente) rafforzata dalla circostanza che il
decreto purgativo (ex art. 108, L.F.) dovrebbe necessariamente intervenire solo
dopo il saldo del prezzo.
Quanto prospettato, se realmente coincidente con l’intenzione dell’offerente,
comporta, ovviamente, dei profili di rischio, che potrebbero essere dissolti
totalmente solo ove il parziale pagamento alla stipula del contratto di
compravendita venisse supportato da idonea garanzia (assicurativa, bancaria o di
terzo) per il saldo del prezzo “entro e non oltre i 24 mesi successivi alla stipula del
contratto di compravendita, in una o più soluzioni”.
3.5. Esecuzione del concordato
Nella presente proposta di concordato con cessione dei beni, il Tribunale, con il
decreto di omologazione, deve provvedere a determinare le modalità della
liquidazione, con necessario richiamo a quelle contenute nella proposta originaria.
Sulle modalità della liquidazione, essendo esplicitate ed oggetto di approvazione, il
Tribunale in sede di omologazione non dovrebbe, quindi, diversamente orientarsi,
visto che il giudice ha solo un’alternativa, quella di rigettare l’omologazione
laddove reputi inammissibile una proposta “programmata”. Ciò anche nella
considerazione che al Tribunale non dovrebbe essere consentito di modificare la
proposta concordataria, con l’effetto che il decreto di omologazione interviene su
un “pacchetto preconfezionato”; se su quella proposta è stato ottenuto il consenso
dei creditori che l’hanno condivisa, il Tribunale potrebbe sindacarla solo per
Parere motivato ex art. 180 L.F. – Concordato Preventivo
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negarne l’omologazione, sempre che ciò sia consentito in virtù dell’esercizio di
poteri di controllo.
In particolare, proprio per cercare di incentivare i creditori ad approvare il
concordato sul presupposto di una maggiore certezza dell’esito della liquidazione, è
consueto che l’imprenditore programmi l’esecuzione del concordato con la
stipulazione di “contratti preliminari”. La vantaggiosità di questi contratti viene
esaltata dall’inserzione di clausole di condizionamento dell’efficacia del contratto
all’omologazione del concordato. Si pone, dunque, il dubbio se il liquidatore debba
adempiere al contratto quando la condizione si verifica (cioè l’omologazione),
oppure se quel contratto non debba, in ogni caso, essere posto in competizione con
altri possibili offerenti. Questa seconda soluzione sembra, ovviamente, compatibile
quando, anziché un contratto preliminare, il terzo presenta un’offerta irrevocabile di
acquisto (sempre condizionata all’omologazione), posto che in tal caso l’impegno
grava solo sul terzo e il liquidatore può porre in essere le attività idonee a
stimolare il mercato per verificare se l’offerta sia, davvero, vantaggiosa.
In altri termini, si è già detto nella relazione ex art.172 L.F. e si ribadisce quale
parere in questa sede, che nel presente concordato (ove un terzo ha presentato
un’offerta irrevocabile di acquisto, condizionata all’omologazione) non si esclude
che il Tribunale possa disporre che il liquidatore ponga in essere una
“procedura competitiva” per verificare se l’offerta è davvero vantaggiosa e,
quindi, partendo dalla offerta irrevocabile “base”, pubblicizzare la stessa ed ove
non seguita da alcun esito da parte di alcuno entro un periodo di tempo
predeterminato, disporre “l’aggiudicazione definitiva”.
Il parere dello scrivente in tal senso scaturisce anche dalla considerazione
precedentemente esposta sulla “opacità” della proposta (stima dei beni superiore
all’importo della proposta irrevocabile d’acquisto), ove la proposta irrevocabile
potrebbe essere resa oggettivamente “trasparente” tramite una potenziale vendita
competitiva, ove il prezzo del bene viene determinato dal mercato ed è pari
all’importo massimo che un acquirente è disposto a pagare per quel bene in
quel preciso contesto storico.
Parere motivato ex art. 180 L.F. – Concordato Preventivo
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3.6. (Potenziale) “vendita competitiva”
Ove l’On. Tribunale dovesse reputarlo ammissibile, non si esclude che la vendita
per il realizzo dei beni già oggetto di proposta irrevocabile, possa essere strutturata
come di seguito esposto.
I beni mobili ed immobili oggetto di proposta irrevocabile (e meglio individuati
nella proposta concordataria, nella valutazione di parte e nella stima dell’ausiliare
della procedura, all’uopo nominato dal giudice delegato) potrebbero essere posti in
vendita dal liquidatore in un lotto unico, secondo disposizioni finalizzate ad
ottenere una procedura competitiva, cercando di assicurare la massima
partecipazione di acquirenti.
In particolare potrebbero essere adottate le seguenti CONDIZIONI DI
VENDITA:
3.7. Realizzo dell’attivo residuo
Il piano concordatario offre soltanto riferimenti sommari circa le concrete
possibilità di liquidazione degli assets patrimoniali non oggetto di proposta di
acquisto irrevocabile (nella domanda si legge solo che “i restanti beni e crediti
saranno rispettivamente liquidati ed incassati dal liquidatore”). Nella relazione
commissariale si è, infatti, già evidenziato come la proposta concordataria risulti
carente sul punto e come il piano contenga soltanto un compendio semplicistico di
quelle che sono le voci che compongono l’attivo “extra proposta irrevocabile” ed
una altrettanto semplicistica indicazione sulla realizzazione (modi e tempi) di tali
poste attive, da aversi dopo il passaggio in giudicato della sentenza di
omologazione (ove la qualità delle informazioni fornite rende alquanto difficoltoso
l’apprezzamento dei rischi effettivamente gravanti sulla convenienza /fattibilità
della proposta per i creditori chirografari).
Nella considerazione che l’art.182 L.F. prevede, per il concordato con cessione
dei beni, in assenza di indicazioni che“… il tribunale … determina le altre modalità
della liquidazione”, il parere dello scrivente è orientato nel senso che il Tribunale
dovrebbe vincolare il liquidatore, con il decreto di omologa, a redigere, entro un
termine prestabilito, un analitico piano di liquidazione ex art. 104-ter L.F. per le
Parere motivato ex art. 180 L.F. – Concordato Preventivo
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attività non oggetto di proposta irrevocabile, da sottoporre al parere del
commissario giudiziale, nonché all’approvazione del comitato dei creditori,
informando il giudice delegato. Successivamente dovrebbe essere il commissario
giudiziale ad autorizzare i singoli atti di liquidazione, riscontrandone la conformità
all’approvato programma di liquidazione.
Nel contempo, poiché nella domanda concordataria semplicisticamente si
prevede che “ il liquidatore ... inoltre, proseguirà il contenzioso pendente, nonché,
se opportuno, avvierà nuovi giudizi innanzi ogni competente autorità giudiziaria”,
a parere dello scrivente si reputa opportuno che in Tribunale, al fine di una
possibile soluzione bonaria di controversie che potrebbero insorgere sulla
collocazione di crediti, stabilisca nell’eventuale decreto di omologa che il
liquidatore predisponga entro un breve termine e, in ogni caso prima di procedere a
riparti, un elenco dei creditori con le rispettive cause di prelazione, sulla base dei
titoli giustificativi dei crediti, con successivo deposito dell’elenco stesso in
cancelleria ed avviso ai creditori che detto elenco può essere consultato e discusso.
3.8. Fattibilità della proposta
Si confema che, anche in considerazione degli elementi valutativi sopravvenuti
dopo la presentazione della relazione ex art.172 L.F., il piano concordatario, pur
con le perplessità esposte circa le concrete possibilità di liquidazione degli elementi
patrimoniali “extra proposta irrevocabile” e pur in presenza di una semplicistica
indicazione sulla realizzazione (modi e tempi) di tali poste attive, ha una concreta
fattibilità, in quanto, la proposta sembra consentire:
1. il pagamento integrale delle spese prededucibili;
2. il pagamento integrale dopo l’omologa, con la corresponsione degli
interessi conteggiati per un anno dalla presentazione della domanda, di
parte dei creditori privilegiati;
3. il pagamento integrale dopo due anni dall’omologa, con la
corresponsione degli interessi conteggiati per tre anni dalla presentazione
della domanda, per la residua parte dei creditori privilegiati;
Parere motivato ex art. 180 L.F. – Concordato Preventivo
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4. il pagamento in una percentuale (individuabile nell’ambito di una
forbice, per la presenza, come detto, di due variabili) dopo tre anni dalla
presentazione della domanda dei creditori chirografari.
3.9. Convenienza satisfattiva
Considerato che, allo stato, la …:
- è stata posta in liquidazione e pertanto è priva di una operatività prospettica
sotto ogni aspetto economico;
- è in stato di insolvenza e quindi in una condizione di impotenza strutturale,
definitiva ed irreversibile;
unica alternativa concretamente praticabile al concordato è una procedura
concorsuale necessariamente fallimentare.
I singoli creditori dovrebbero, quindi, valutare la convenienza sulla proposta di
concordato preventivo della … S.r.l. rispetto al fallimento.
A tal fine lo scrivente conferma quanto già evidenziato nella relazione
commissariale e cioè che:
la disamina dei fatti gestionali, anche nella consapevolezza della eventuale
consecutio tra procedure concorsuali, sembra non condurre, allo stato, a
possibili atti di revoca finalizzati ad un incremento di attivo distribuibile in
sede fallimentare;
sussiste solo un’azione di revoca che potrebbe incidere sulla composizione
del passivo (ovvero l’inefficacia in ipotesi di fallimento in consecutio
dell’iscrizione del 27/04/2012 del creditore … S.p.A. per € 56.539,20 – R.P.
98, R.G. 1462 - Pubblico ufficiale Tribunale di Piacenza Rep.1066/2012 del
31/01/2012 – ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo, totale €
113.000,00);
sembrano non evidenziarsi “responsabilità” in capo all’organo
amministrativo della … (anche se corre l’obbligo di segnalare che, in ipotesi
di fallimento, qualora il curatore dovesse individuare una potenziale
responsabilità civile degli amministratori potrebbe astrattamente intentare
azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili di tali comportamenti).
Parere motivato ex art. 180 L.F. – Concordato Preventivo
Commissario Giudiziale: Saverio Mancinelli Dottore Commercialista e Revisore Legale
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Ciò considerato lo scrivente commissario ritiene maggiormente satisfattiva delle
ragioni creditorie la proposta concordataria rispetto al fallimento, principalmente in
virtù della circostanza che la stessa, pur con i profili di opacità e di rischio
evidenziati, contiene una proposta irrevocabile d’acquisto (che il Tribunale
potrebbe considerare come proposta “base”) di parte dell’attivo, proposta certa nel
concordato e che non può essere garantita in una eventuale procedura fallimentare,
ove i beni potrebbero anche essere subastati ad un prezzo inferiore alla proposta
irrevocabile d’acquisto.
Parere motivato ex art. 180 L.F. – Concordato Preventivo
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4. CONSIDERAZIONI E PARERE CONCLUSIVO
Lo scrivente commissario giudiziale, pur evidenziando le “opacità” (stima dei
beni superiore all’importo della proposta irrevocabile d’acquisto, che potrebbe
essere “dissolta” tramite una potenziale vendita competitiva) ed i “profili di rischio
della proposta concordataria” (saldo del prezzo non alla stipula dell’atto, ma “entro
e non oltre i 24 mesi successivi alla stipula del contratto di compravendita, in una o
più soluzioni”), ritiene la procedura formalmente ammissibile, procedibile e
fattibile, in quanto:
1. il debitore è imprenditore commerciale, al di sopra delle soglie dimensionali
dell’art. 1 L.F.;
2. presenta una competenza territoriale correttamente incardinata;
3. contiene la regolare sottoscrizione della proposta da parte dell’imprenditore
collettivo, anche in relazione al potere rappresentativo di compimento
dell’atto;
4. la domanda concordataria presenta una rituale presentazione ed una
strutturazione legale in conformità dell’art. 160 L.F.;
5. la proposta e le condizioni del concordato sono state approvate e la
decisione del liquidatore è stata depositata ed iscritta nel Registro delle
imprese;
6. la proposta rispetta i requisiti di determinatezza, possibilità e liceità;
7. sussistono le condizioni di ammissibilità della proposta presentata ai
creditori, già valutate d’ufficio in sede di ammissione (tra cui il rispetto
della par condicio creditorum, in assenza di trattamenti differenziati per
classi ed in osservanza della posizione giuridica e degli interessi economici,
con creditori semplicemente suddivisi in privilegiati e chirografari, quindi
senza alcuna alterazione dell’ordine di prelazione);
8. è corredata dalla relazione del professionista e sussistono i requisiti di legge
in capo a tale soggetto;
9. è stato effettuato il deposito della percentuale richiesta delle somme
necessarie per le spese della procedura;
10. sembrano non sussistere condizioni ostative di cui all’art. 173 L.F.
(presenza di atti di frode e/o atti non autorizzati);
Parere motivato ex art. 180 L.F. – Concordato Preventivo
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Pag.26
11. l’adunanza dei creditori, celebrata in due udienze, si è conclusa il
12/10/2012 ed i voti pervenuti nei venti giorni successivi hanno condotto ad
una maggioranza favorevole del 51,2% circa (riassuntivamente sono emersi:
crediti ammessi al voto € 12.395.756,57; voti favorevoli € 6.342.713,32;
voti contrari € 3.992.646,65);
12. ha una concreta fattibilità, poiché, nell’ambito della capienza stimata, lascia
presumere il pagamento integrale delle spese di procedura, il pagamento di
parte dei creditori privilegiati dopo l’omologa o, in alternativa, la
corresponsione degli interessi per gli altri creditori privilegiati ed il
pagamento in percentuale dei creditori chirografari (percentuale certamente
minima e non nella misura prospettata in domanda concordataria, come
esplicitato nella relazione ex art. 172, L.F. ed ove le percentuali indicate
rappresentano una prospettiva realistica e non una garanzia), in quanto,
riassuntivamente, emergono:
- un attivo realizzabile compreso tra € 5.371.122,51 ed € 6.580.672,51,
con una valutazione formulata ex ante e, dunque, senza certezze di
raggiungimento dei risultati ipotizzati per le liquidità che non provengono
dalla vendita dei beni oggetto di offerta di acquisto irrevocabile (rif.
Paragrafo 7.5 - Ipotesi A ed Ipotesi B della relazione del commissario
giudiziale ex art. 172 L.F.);
- spese prededucibili per € 255.000,00 (rif. Paragrafo 6.3 della relazione
del commissario giudiziale ex art. 172 L.F.);
- creditori privilegiati, con individuazione ai soli fini del voto, €
4.518.153,02 (rif. Elenco Allegato 1 in Verbale di udienza del 12/10/2012);
- creditori chirografari, con individuazione ai soli fini del voto, €
12.395.756,57 (dato da € 12.622.074,07 riportati in Elenco - Allegato 2 al
verbale di udienza del 12/10/2012, cui vanno sottratti € 226.317,50, in
quanto i creditori Banca … e … srl nell’esprimere la propria adesione nei
venti giorni successivi hanno anche dichiarato di avere un credito inferiore
rispettivamente di € 200.000,00 e di € 26.317,50), ove detto importo
potrebbe essere soggetto ad eventuale variazione in relazione all’esito del
contenzioso con il cliente …;
Parere motivato ex art. 180 L.F. – Concordato Preventivo
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13. si dà atto che la notifica al commissario giudiziale del decreto per la
comparizione delle parti è stata effettuata il 28 novembre 2012 (mentre non
si conosce la data di notifica ai creditori dissenzienti);
14. le alternative concretamente praticabili (unica ipotesi: declaratoria di
fallimento, ove non sussisterebbe più l’offerta “base” irrevocabile di €
4.000.000,00 della … S.R.L.) sembrano non condurre a migliori prospettive
satisfattive per i creditori.
Tutto ciò considerato lo scrivente commissario giudiziale, rebus sic stantibus:
- valutate dal Tribunale le perplessità evidenziate sulle “opacità” della
procedura;
- valutate dal Tribunale le perplessità prospettate sui “profili di rischio”
della proposta;
- versato da parte della … il deposito cauzionale pari al 10% dell’offerta
irrevocabile (quale condicio sine qua non per l’omologazione);
ritiene possibile, determinato, lecito e fattibile il concordato preventivo PRECAL
per come proposto ed approvato dai creditori ed esprime
PARERE FAVOREVOLE
alla sua omologazione da parte del Tribunale.
* * *
Quanto sopra risulta espresso in virtù di ciò che appare, ad oggi, conosciuto; lo
scrivente si riserva di segnalare nel corso del giudizio di omologazione al Tribunale
ed ai creditori, eventuali elementi utili che dovessero essere acquisiti nel prosieguo.
Il presente parere è composto di n. .. pagine compreso frontespizio.
Con osservanza.
…………
Il Commissario Giudiziale
dott. Saverio Mancinelli