Il concordato preventivo ( artt. 160- 186 L.F.) Dott. Eduardo Grimaldi.

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Il concordato preventivo (artt. 160- 186 L.F.) Dott. Eduardo Grimaldi

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Il concordato preventivo (artt. 160- 186 L.F.)

Dott. Eduardo Grimaldi

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Recenti interventi normativi

- D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (c.d. “decreto competitività”): in vigore dal 17 marzo 2005, convertito in legge con modifiche dalla L. 14 maggio 2005, n. 80.

- D.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (c.d. “riforma fallimentare”)

- D.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (c.d. “decreto correttivo”): in vigore dal 1° gennaio 2008

- D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. “decreto sviluppo”): in vigore dal 11 settembre 2012, convertito in legge con modifiche dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.

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Definizione

Nuovi strumenti di regolazione

giudiziali e stragiudiziali

della crisi d’impresa

a)Liquidazione volontaria;

b)Cessione dell’intero complesso aziendale;

c) Accordi di ristrutturazione dei debiti (ex art. 182 bis L.F.);

d)Piani attestati di risanamento (ex art. 67, c. 3, lett. d), L.F.)

Il concordato preventivo è una procedura concorsuale che scaturisce da una proposta negoziale del debitore (imprenditore) e consente di evitare il fallimento. Altre alternative al fallimento sono ad esempio:

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…obiettivi delle nuove procedure

Evitare il fallimento

Evitare la disgregazione dell’impresa in crisi e la dispersione degli

intangibles (tutela del going concern)

Valorizzare la natura “privatistica” degli accordi tra debitore e creditori

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… confronti:

- la disciplina del concordato preventivo ha diversi aspetti in comune con quella del fallimento: divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive sul patrimonio del debitore (art. 168 L.F.), sospensione del corso degli interessi, compensazione (art. 169 L.F., che rinvia agli artt. 45 e da 55 a 63 L.F.).

Concordato preventivo crisi più gravi (anche insolvenza)Accordi di ristrutturazione

crisi tendenzialmente reversibiliPiani attestati di risanamento

squilibrio finanziario

- il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione ed i piani attestati di risanamento sono procedure “graduate” in funzione della gravità della crisi

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Concordato preventivo Accordo ex art. 182 bis L.F.

Necessario almeno lo “stato di crisi”

Necessario solo lo stato di crisi No presupposti formali

Necessaria votazione dei creditori

Non esiste votazione ma è necessario l’accordo con il 60% dei crediti – no rispetto “par condicio creditorum”

Relazione del professionista su veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano

Relazione del professionista su veridicità dei dati, attuabilità dell’accordo e idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei

Omologa del Tribunale con funzioni accentuate (c.d. cram down)

Omologa del Tribunale con funzione di verifica formale

Ombrello protettivo per il debitore

Mancanza di protezione per il debitore

… confronti

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Presupposti

Presupposto soggettivo: imprenditore commerciale, con i requisiti di cui all’art. 1 L.F. (è stato abrogato il requisito della meritevolezza)

Presupposto oggettivo: lo “stato di crisi” (manca una definizione legislativa) o lo “stato di insolvenza”. In generale, per stato di crisi si può intendere una situazione in cui, pur non essendovi necessariamente inadempimenti, si presenta un’oggettiva alterazione dell’equilibrio economico e/o finanziario e/o patrimoniale dell’impresa di origine strutturale, ovvero così profonda da rendere impossibile la prosecuzione della normale attività economica e probabile l’insorgenza dello stato di insolvenza.Lo stato di insolvenza è definito dall’art. 5 L.F.

Controllo di legittimità

del Tribunale

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Legittimato a proporre il concordato preventivo è solo il debitore (non i creditori, ai quali tuttavia spetta l’approvazione della proposta). Inoltre, la proposta, salva diversa disposizione dello statuto (art. 152 L.F.):- nelle società di persone: è approvata dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;- nelle società di capitali: è deliberata dagli amministratori, con verbale redatto da notaio e deposito ed iscrizione presso il registro delle imprese.

Legittimazione attiva

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Organi della proceduraTribunale fallimentare

Giudice Delegato

Commissario Giudiziale

- Decide se ammettere il debitore alla procedura- Revoca l’ammissione alla procedura di concordato- Emette la sentenza dichiarativa di fallimento- Provvede sul giudizio di omologazione- Decide sui reclami avverso i provvedimenti del Giudice Delegato- Emette provvedimenti relativi al Commissario Giudiziale

- Presiede l’adunanza dei creditori- Autorizza le attività eccedenti l’ordinaria amministrazione- Riferisce al Tribunale in caso di mancata approvazione del concordato- Ha funzione di giudice istruttore nel giudizio di omologazione

- Vigila sull’amministrazione dei beni del debitore durante la procedura- Verifica l’elenco dei creditori e dei debitori presentato dall’imprenditore- Redige la relazione ex art. 172 L.F.- Convoca i creditori per l’adunanza ex art. 174 L.F.- Esprime parere motivato sull’omologazione- Sorveglia sull’adempimento del concordato dopo la sua omologazione

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Il Tribunale può concedere 15 giorni per far

integrare il piano o dichiarare inammissibile il concordato e verifica se ci sono le condizioni per dichiarare il fallimento

del debitore (art. 162 L.F.) Se la domanda è conforme

I creditori (eventualmente suddivisi in classi) votano se approvare o meno il concordato

Il Tribunale in composizione collegiale verifica le condizioni per l’omologazione

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Il Tribunale non approva il concordato e verifica se ci sono le

condizioni per dichiarare il fallimento del debitore (art. 179

L.F.)Se sono raggiunte le maggioranze e sussistono gli altri requisiti richiesti

Se gli obblighi concordatari sono adempiuti

Il Tribunale omologa e si apre l’esecuzione del concordato Se gli obblighi concordatari

non sono adempiuti

Il debitore ottiene l’esdebitazioneIl concordato è risolto e il Tribunale verifica se vi sono le condizioni per dichiarare il fallimento del debitore

L’impresa in crisi presenta la proposta di concordato preventivo al Tribunale fallimentare competente

Il Tribunale, sentito il P.M. e il debitore, esamina la proposta per accertarne la regolarità e la correttezza dell’eventuale suddivisione in classi dei creditori

Fasi:

Il Tribunale ammette il debitore al concordato, nomina gli organi della procedura, fissa l’adunanza dei creditori e l’importo del deposito per le spese di procedura.

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art. 160 L.F. (“Presupposti per l’ammissione alla procedura”):“L’imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano che può prevedere:a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l’attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;b) l’attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato;c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.La proposta può prevedere che i creditori muniti di diritto di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d). Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza.”

Presupposti per l’ammissione (art. 160 L.F.)

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Il piano concordatario può prevedere la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, attribuendo a ciascuna classe di creditori trattamenti differenziati (art. 160 L.F.), con riferimento non solo alla percentuale ma anche ai tempi ed alle modalità di pagamento.Omogeneità giuridica: si fa riferimento alle categorie di crediti (prededucibili, privilegiati speciali e generali, chirografari, postergati) ed all’ordine di preferenza già definiti dal legislatore;Omogeneità di interessi economici: criterio più elastico, che può tenere conto di fattori quali: mercato, entità del credito, natura merceologica, “ruolo” del creditore (se lavoratore dipendente, fornitore o finanziatore), volontà del creditore di proseguire o meno nel rapporto con il debitore, ecc. Esistono dubbi sulla possibilità di formare classi trasversali tra i creditori privilegiati, sulla base dell’omogeneità di interessi.Il principio cardine è che non si può comunque alterare l’ordine di graduazione dei privilegi.

Le classi di creditori

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Il piano di concordato può prevedere il non integrale soddisfacimento dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione che:- il soddisfacimento previsto nel piano sia non inferiore a quello realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione (ovvero di fallimento), tenendo conto della collocazione preferenziale del credito;- il valore di mercato attribuibile al cespite oggetto di prelazione sia indicato in una relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti ex art. 67 L.F.;- non sia alterato l’ordine delle cause legittime di prelazione.

Superamento, a certe condizioni, del principio della par condicio creditorum

Il Tribunale vaglia la correttezza dei criteri di formazione delle classi e dei trattamenti differenziati previsti (art. 163 L.F.): è importante, quindi, che il piano indichi con chiarezza la composizione ed i criteri di formazione delle classi.Che tipo di controllo?- verifica che non vi sia alterazione dell’ordine dei privilegi;- verifica che l’aggregazione in classi dei privilegiati pagati non integralmente sia avvenuta correttamente, in particolare sulla base di una perizia giurata redatta da un esperto;-per quanto riguarda i chirografari, i criteri di controllo sono meno definiti: secondo alcuni, il Tribunale dovrebbe controllare che la suddivisione sia funzionale alla riuscita del piano, non discriminatoria e non finalizzata ad una mera manipolazione del voto.

Falcidia dei creditori privilegiati (art. 160, 2° comma, L.F.)

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Classe Privilegio Soddisfazione Falcidia % Pagamento

I Art. 2751 bis n. 1 33.813,25 - 100,00%

II Art. 2751 bis da n. 2 a n. 5 89.845,95 - 4.728,73 95,00%

IIIArt. 2778 n. 1 (contributi per assicurazioni obbligatorie)

19.332,17 - 23.628,21 45,00%

IVArt. 2778 n. 7 (Tributi indiretti ed irap/ires ultimi 2 anni)

4.572,14 - 6.858,20 40,00%

V Fornitori Chirografari 26.500,00 - 53.000,00 33,33%

VIFinanziatori Chirografari (Banche)

43.803,00 - 105.708,00 29,30%

Un esempio di formazione delle classi

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Domanda di concordato (art. 161)

È proposta nella forma del ricorso al Tribunale fallimentare competente (luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale).

Deve essere sottoscritta dall’imprenditore, nel caso di impresa individuale, o dai legali rappresentanti, nel caso di società.

Alla predisposizione del piano e degli atti allegati ex art. 161 L.F. partecipano:-il debitore;-i professionisti (advisor legale e commerciale);- i professionisti incaricati di fornire le attestazioni di cui all’art. 161, 3° comma, L.F. ed all’art. 160, 2° comma, L.F., qualora sia prevista la falcidia concordataria dei creditori privilegiati.

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Consiste in un vero e proprio piano liquidatorio, di risanamento e/o ristrutturazione (stessa logica del piano attestato ex art. 67, ma orizzonte temporale “potenzialmente” più lungo in quanto ha natura “consensuale”) finalizzato alla ristrutturazione dei debiti o alla soddisfazione dei crediti (anche parziale) attraverso qualsiasi forma. In particolare, il debitore (dotato di ampia libertà operativa) può prevedere anche il ricorso:

• ad operazioni straordinarie; • all’attribuzione ai creditori di azioni o quote di società (trasformando così i crediti in capitale di rischio), di obbligazioni, anche convertibili, o altri strumenti finanziari o titoli di debito; • all’assunzione del concordato (con attribuzione all’assuntore delle attività delle imprese coinvolte nel piano) da parte di una società partecipata dai creditori o anche appositamente costituita nel corso della procedura, le cui azioni siano destinate ai creditori per effetto del concordato.

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… le forme di concordato in sintesi

Con cessione di beni, con garanzia, misto (forme tradizionali)

+

Mediante effettuazione di operazioni straordinarie

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Atti allegati alla domanda di concordato (art. 161)

a) Relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’impresa;

b) Elenco/stima attività e creditori (con indicazione crediti e cause di prelazione);

c) Elenco dei titolari diritti reali o personali su beni dell’impresa;

d) Valore beni/creditori particolari di soci illimitatamente responsabili;

e) Piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;

f) (Eventuale) proposizione transazione fiscale e/o previdenziale;

g) Relazione predisposta da un professionista designato dal debitore con i requisiti di cui all’art. 67 L.F.;

h) Deposito delle scritture contabili (art. 170 L.F.).

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a) Relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria

Bilancio straordinario ad una data immediatamente anteriore al deposito

del ricorso

+

Relazione sulla gestione con descrizione cause della crisi (anche se

non espressamente previsto)

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b) Stato analitico - estimativo delle attività ed elenco dei creditori

Quantificazione “attivo” concordatario (anche valutato al going concern)

+

Ricostruzione gerarchia creditori (importo dei rispettivi crediti ed

elencazione delle cause di prelazione)

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c) Elenco titolari diritti reali o personali sui beni dell’impresa

Detenuti dal debitore a titolo di:

Proprietà Possesso

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d) Valore beni e creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili

Indicazione obbligatoria solo nel caso di presentazione del ricorso da parte di società

con soci illimitatamente responsabili

Onere sussistente in relazione a soci potenzialmente “fallibili”

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e) Piano

Il contenuto del piano deve essere ispirato alla analiticità, in quanto deve contenere “la

descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta”

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f) Eventuale proposta di transazione fiscale e/o previdenziale

Possibilità di inserire nel piano “proposta” ad hoc per la ristrutturazione dei debiti erariali e

previdenziali, da sottoporre alle Agenzie fiscali, agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e/o al concessionario

della riscossione

Il decreto correttivo “estende” tale opportunità anche al debitore che propone un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, l.f.

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-Sono esclusi dall’accordo i tributi costituenti risorse proprie dell’UE, l’I.V.A. e le Ritenute operate e non versate (ma non i relativi accessori), delle quali la proposta può prevedere unicamente la dilazione di pagamento -La stessa possibilità di transazione è ora prevista (a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 185/2008, c.c. “decreto anti-crisi”) anche per i contributi amministrati dagli enti gestori di forme di assistenza obbligatorie e per i relativi accessori (ad esempio INPS)-La proposta di transazione va presentata “contestualmente” a quella di concordato preventivo

Condizione:- se il credito tributario o contributivo è privilegiato (es. art. 2752/2778 n. 18 c.c.), il trattamento economico non può essere inferiore a quello offerto ai creditori aventi grado di privilegio inferiore o posizione giuridica ed interessi omogenei a quelli delle agenzie fiscali;- se si tratta di crediti in chirografo (es. somme aggiuntive per omissioni contributive), il trattamento economico non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari

Secondo il Trib. di Milano si tratta di norma “endoconcorsuale”: l’Agenzia delle Entrate ed il Concessionario restano dunque soggetti all’esito della votazione concordataria, anche se contrastante con il proprio voto.

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I requisiti del professionista:

requisiti per la nomina di curatore

(art. 28)

Avvocati, dott. e rag. comm., studi professionali

(con individuazione del professionista), soggetti che hanno svolto funzioni

di amm. e controllo in s.p.a

Ante correttivo Post correttivo (1.1.08)

requisiti per l’attestazione dei piani ex art. 67

Avvocati, dott. e rag. comm., studi professionali (con individuazione del

professionista), iscritti al registro dei revisori legali

g) Relazione del professionista (art.161)

È scelto direttamente dal debitore ed è indipendente

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Deve garantire autonomia di giudizio ed imparzialità

Deve essere indipendente dal debitore

Il professionista è indipendente quando non è legato all’impresa e a coloro che hanno interesse

all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tale da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso deve avere i requisiti di cui all’art. 2399 c.c. e non deve, neanche

per il tramite di professionisti associati, aver prestato negli ultimi cinque anni attibvità di lavoro

subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di

controllo

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- Il DL Sviluppo ha introdotto sanzioni penali (art. 236 bis L.F.) per il professionista che nelle relazioni o attestazioni espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti prevedendo la reclusione da due a cinque anni e la multa da 50.000 a 100.000 euro;

- potrebbe incorrere in responsabilità civile verso la parte debitrice, quindi per riflesso anche verso i creditori (responsabilità extracontrattuale) se l’attestazione rilasciata dovesse risultare non veritiera per imperizia o negligenza;

- la colpa non è ravvisabile quando l’esperto è stato ingannato dal comportamento omissivo della stessa debitrice che potrebbe aver nascosto passività o esposto attività inesistenti.

Responsabilità del professionista:

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… la responsabilità civile del “professionista”

La legge non specifica grado e contenuto della responsabilità (verso il ceto creditorio)

Responsabilità extracontrattuale ex

art. 2043 verso singoli creditori

Responsabilità contrattuale verso

imprenditore che fallisce

Mitigazione ex art. 2236: responsabilità solo in caso di dolo o colpa grave in presenza di problemi di particolare

difficoltà

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Documentazione allegata al domanda di concordato

Piano di ristrutturazione e di soddisfazione

dei creditori

Analisi veridicità dati

aziendali

Valutazione fattibilità

piano

Giudizio su proposta di concordato

Oggetto della relazione

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Principi di redazione della relazione

adeguati standard di diligenza professionale

Procedure previste per il controllo contabile e

principi di revisione

Giudizio di veridicità dei dati aziendali; verifica dell’esistenza dei beni materiali, immateriali, dei crediti, dei contratti e di tutti gli elementi posti a fondamento della domanda di ammissione

Controllo di merito su adeguatezza del piano e “bontà” del business plan

Giudizio di fattibilità del piano: comprendere la tipologia di crisi ed i relativi fattori causali per verificare le strategie proposte e lasciar prevedere la realizzazione del piano proposto.

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Funzione della relazione

Garanzia (quasi) esclusiva per i creditori

Elemento di regolarità e di validità della domanda di concordato

Supporto per le valutazioni del tribunale

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AMMISSIONE ALLA PROCEDURA (art. 163) Il giudizio di ammissibilità: a) spetta al tribunale;b) si estrinseca nella verifica della: I. sussistenza del presupposto soggettivo ed oggettivo, (si

noti che è l’imprenditore a dover fornire la prova del tipo di disequilibrio in cui si trova la sua attività;

II. completezza e regolarità della domanda e dei suoi allegati, con possibilità di richiedere integrazioni;

III. regolarità procedurale dell’esame compiuto dal professionista asseveratore, senza però entrare nel merito delle sue conclusioni;

IV. correttezza della formazione di eventuali classi di creditori, segnalando la necessità di rivederne la formulazione;

V. sussistenza dei presupposti per il soddisfacimento non integrale dei privilegiati incapienti.

Nel caso in cui dichiari inammissibile la proposta di c.p., il Tribunale, su istanza del P.M. (a cui va sempre comunicata la proposta di c.p.) o di un creditore, accertati i presupposti soggettivi (all’art. 1) e lo stato d’insolvenza (art. 5), dichiara il fallimento del debitore.

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Il Tribunale, accertata la completezza e regolarità della documentazione e correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi, emette decreto con il quale dichiara aperta la procedura di concordato. Contestualmente dispone:

• la nomina degli organi della procedura: Giudice Delegato e Commissario Giudiziale;

• la convocazione dei creditori non oltre 30 giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori;

• un termine, non superiore a 15 giorni, entro il quale il debitore deve depositare la somma che si presume necessaria per sostenere i costi dell’intera procedura.

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AMMINISTRAZIONE DEI BENI DURANTE LA PROCEDURA (art. 167)

Durante la procedura il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

In generale, l’impresa ammessa al concordato può compiere tutti gli atti relativi alla gestione della stessa, ma, a partire dal decreto di ammissione alla procedura, per alcuni di essi è necessaria l’autorizzazione scritta del giudice delegato (es. mutui, compromessi, alienazioni beni immobili ed in genere gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione). In mancanza di autorizzazione, tali atti sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato e possono comportare la revoca dell’ammissione alla procedura ex art. 173 L.F.

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CONVOCAZIONE E ADUNANZA DEI CREDITORI (ARTT. 171 E 174 L.F.) Il Commissario Giudiziale deve procedere alla verifica

dell’elenco dei creditori e dei debitori sulla base delle scritture contabili (verifica documentale) e comunica ai creditori con raccomandata o telegramma la data dell’adunanza e le proposte del debitore.

Nell’adunanza il Commissario illustra la relazione predisposta ai sensi dell’art. 172 L.F. (cause del dissesto, condotta del debitore, garanzie offerte dai creditori) e le proposte definitive del debitore (la proposta è modificabile fino all’inizio delle operazioni di voto).

E’ fondamentale che i creditori forniscano un “consenso informato” alla proposta di concordato.

Creditori ammessi all’adunanza: * creditori chirografari, le cui ragioni di credito trovino titolo e causa anteriori alla data del decreto di ammissione; * creditori il cui credito non è ancora esigibile; * creditori il cui credito è stato contestato; * creditori il cui credito non è compreso nell’elenco allegato dal debitore ma di cui si abbia comunque conoscenza.

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Non hanno diritto al voto i privilegiati di cui sia previsto il pagamento integrale, salvo che:- ne sia previsto il pagamento differito (che dovrebbe includere la corresponsione di interessi) o in natura, oppure-abbiano rinunciato, in tutto o in parte, al diritto di prelazione. Non hanno diritto al voto, altresì, e sono esclusi dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.I creditori privilegiati di cui si propone il pagamento non integrale “sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito” (art. 177 L.F). In adunanza ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene conveniente la proposta di concordato e contestare i crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti. il Giudice Delegato può ammettere ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze i crediti contestati.

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In tutta la procedura di concordato preventivo non è prevista una fase di verifica e di graduazione dei crediti: ciò comporta che l’accertamento dei crediti contestati e l’impugnabilità delle deliberazioni con quorum contestato può avvenire solo tramite il contenzioso ordinario;Il decreto di omologazione del concordato non determina alcun giudicato sul credito, ovvero sull’esistenza, entità e rango dei crediti, e sugli altri diritti implicati dalla procedura.

L’attività di ricognizione dei crediti avviene comunque:-ex art. 161 L.F.: “il debitore deve presentare con il ricorso […] l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione”; -ex art. 171 L.F.: “il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell’elenco dei creditori e dei debitori con la scorta delle scritture contabili presentate a norma dell’art. 161 L.F., apportando le necessarie rettifiche”; -ex art. 176 L.F.: “il G.D. può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza dei crediti stessi”.

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MAGGIORANZA PER L’APPROVAZIONE DEL CONCORDATO (artt. 177 – 178 L.F.) Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori

che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Qualora il piano preveda la suddivisione dei creditori in classi, è necessario che abbiano aderito alla proposta di concordato anche il maggior numero delle classi.

Sono ritenuti validi ai fini dell’adesione alla proposta di concordato e necessari ai fini del calcolo delle maggioranze, i voti ricevuti nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale dell’adunanza dei creditori. Il DL Sviluppo ha inserito il principio del “silenzio/assenso”.

Il Tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza dei crediti ammessi al voto, in sede di omologazione, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili (c.d. “regola del cram down”). Analogamente, in caso di mancata formazione delle classi, il Tribunale può omologare il concordato, qualora vi siano creditori dissenzienti che rappresentano il 20% dei crediti ammessi al voto e contestano la convenienza della proposta.

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OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO (art. 180)

Il Tribunale, una volta accertato il raggiungimento delle maggioranze richieste, fissa un’udienza in camera di consiglio mediante provvedimento da affiggersi all’albo del Tribunale per la comparizione del debitore e del Commissario Giudiziale.

Tale provvedimento deve essere notificato a cura dell’impresa in crisi, al Commissario Giudiziale e agli eventuali creditori che hanno dissentito in sede di votazione, nonché affisso all’albo del Tribunale.

Il termine per costituirsi è quello di almeno 10 giorni prima dell’udienza fissata, depositando memoria difensiva contenente le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché l’indicazione dei mezzi istruttori e dei documenti prodotti.

Nel medesimo termine il Commissario Giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Il Tribunale deve omologare il concordato preventivo se non sono proposte opposizioni con decreto non soggetto a gravame.

In caso di opposizioni (creditori dissenzienti, esclusi, qualsiasi interessato) il Tribunale, assunti i mezzi istruttori, può omologare ovvero dichiarare il fallimento del debitore, ricorrendone i presupposti (artt. 1 e 5 L.F.), su istanza del creditore o del P.M., con separata sentenza emessa contestualmente al decreto.

Avverso il decreto che omologa o respinge il concordato può essere proposto reclamo alla corte di appello.

Con il decreto di omologazione in caso di cessione dei beni si applicano le disposizioni di cui all’art. 182 L.F.

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CHIUSURA DELLA PROCEDURA (art. 181)

La procedura di concordato preventivo termina con il passaggio in giudicato del decreto di omologazione.

In ogni caso il decreto deve intervenire nel termine di 6 mesi dalla presentazione della proposta di concordato, termine prorogabile una sola volta di 60 giorni (secondo la Suprema Corte tali termini sono ordinatori).

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EFFETTI ED ESECUZIONE DEL CONCORDATO (ARTT. 185 E 186 L.F.)

Il concordato omologato:

• è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all’art. 161 L.F.;

• esdebita l’imprenditore in crisi. Con l’omologazione del concordato l’imprenditore individuale

riacquista la piena capacità di agire e la società concordataria non si scioglie automaticamente.

Il concordato si considera eseguito quando è posto in essere l’ultimo adempimento previsto dalla proposta.

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REVOCA DELL’AMMISSIONE (ART. 173 L.F.), RISOLUZIONE E ANNULLAMENTO DEL CONCORDATO (ART. 186 L.F.)

In corso di procedura, il Commissario Giudiziale può chiedere la revoca dell’ammissione al concordato, se il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode.

La revoca può avvenire anche se il debitore ha compiuto atti non autorizzati ex art. 167 L.F. o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento vengono a mancare le condizioni prescritte per l’ammissibilità del concordato.

Nei predetti casi può essere dichiarato il fallimento del debitore, accertati i presupposti di cui agli artt. 1 e 5 L.F. su istanza di un creditore o del P.M.

Intervenuta l’omologazione, ciascun creditore può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, purché tale inadempimento non sia di “scarsa importanza” ovvero gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.

Intervenuta l’omologazione, ciascun creditore o il Commissario Giudiziale possono chiedere l’annullamento del concordato quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo, ovvero dissimulata o sottratta una parte rilevante dell’attivo. Il ricorso per l’annullamento deve essere proposto entro 6 mesi dalla scoperta del dolo e non oltre 2 anni dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.

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ULTERIORI NOVITA’ INTRODOTTE DAL “DL SVILUPPO” IN VIGORE DAL 11.09.2012

Presentazione separata del ricorso di concordato e della proposta, piano e documentazione di cui all’art. 161 L.F.;

Inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei 90 giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese;

Disciplina dei contratti in corso di esecuzione (art. 169-bis L.F.);

Precisazioni in tema di prededucibilità dei crediti (art. 182-quater L.F.) e disciplina in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo (art. 182-quinquies L.F.);

Disposizioni in materia di riduzione o perdita del capitale della società in crisi (art. 182-sexies L.F.);

Disciplina del concordato con continuità aziendale (art. 186-bis L.F.).