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I Conferimenti di Complessi Aziendali e di Partecipazioni di Controllo Commissione Diritto dell'Impresa Presupposti economici del conferimento di complesso aziendale o di partecipazioni di controllo Roma 05 dicembre 2016 - Teatro dell'Angelo Relatore Dott. Michele Polini Dottore Commercialista – Revisore Legale - Consulente del Lavoro Dottore Magistrale in Giurisprudenza

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I Conferimenti di Complessi Aziendali e diPartecipazioni di Controllo

Presupposti economici del conferimento di complessoaziendale o di partecipazioni di controllo

Roma 05 dicembre 2016 - Teatro dell'Angelo

Commissione Diritto dell'Impresa

Presupposti economici del conferimento di complessoaziendale o di partecipazioni di controllo

Roma 05 dicembre 2016 - Teatro dell'Angelo

Relatore Dott. Michele PoliniDottore Commercialista – Revisore Legale - Consulente del Lavoro

Dottore Magistrale in Giurisprudenza

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Il conferimento - definizioneIn generale il conferimento è quell’operazionemediante la quale un soggetto (conferente)apporta beni o servizi a titolo di capitale in unasocietà (conferitaria), ricevendo in cambio unapartecipazione (quote o azioni) nel capitaledella società stessa, ovvero acquisendo laqualifica di socio.

I conferimenti di complessi aziendali e di partecipazioni di controllo- Roma 05.12.2016I conferimenti di complessi aziendali e di partecipazioni

In generale il conferimento è quell’operazionemediante la quale un soggetto (conferente)apporta beni o servizi a titolo di capitale in unasocietà (conferitaria), ricevendo in cambio unapartecipazione (quote o azioni) nel capitaledella società stessa, ovvero acquisendo laqualifica di socio.

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Riferimenti del Codice Civile• Società semplici, norme applicabili alle Società in nome collettivo

e Società in accomandita semplice : art. 2247 c.c. (contratto disocietà), artt. 2253 (conferimenti), 2254 (garanzia e rischi), 2255c.c.(conferimento crediti);

• Società per Azioni: artt. 2342 (conferimenti), 2343 (stima deiconferimenti), 2341 bis (acquisto da promotori, fondatori, soci eamministratori), 2343 ter (conferimento senza relazioni di stima),2343 quater (fatti eccezionali o rilevanti incidenti sullavalutazione);

• Società a Responsabilità limitata: artt. 2464 (conferimenti), 2465(stima dei conferimenti) 2466 c.c. (mancata esecuzione deiconferimenti).

I conferimenti di complessi aziendali e di partecipazioni di controllo - Roma 05.12.2016I conferimenti di complessi aziendali e di partecipazioni

• Società semplici, norme applicabili alle Società in nome collettivoe Società in accomandita semplice : art. 2247 c.c. (contratto disocietà), artt. 2253 (conferimenti), 2254 (garanzia e rischi), 2255c.c.(conferimento crediti);

• Società per Azioni: artt. 2342 (conferimenti), 2343 (stima deiconferimenti), 2341 bis (acquisto da promotori, fondatori, soci eamministratori), 2343 ter (conferimento senza relazioni di stima),2343 quater (fatti eccezionali o rilevanti incidenti sullavalutazione);

• Società a Responsabilità limitata: artt. 2464 (conferimenti), 2465(stima dei conferimenti) 2466 c.c. (mancata esecuzione deiconferimenti).

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Il conferimento di complesso aziendaleo di partecipazione di controllo

Il conferimento di complesso aziendale o dipartecipazione di controllo è l’operazione tramite la qualeun soggetto, detto conferente, apporta in una società,detta conferitaria, di nuova costituzione o preesistente,un insieme di beni organizzati (azienda o ramo d’azienda)ovvero una partecipazione di controllo, ricevendo incontropartita una partecipazione (quote o azioni) emessadalla stessa conferitaria.

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Il conferimento di complesso aziendale o dipartecipazione di controllo è l’operazione tramite la qualeun soggetto, detto conferente, apporta in una società,detta conferitaria, di nuova costituzione o preesistente,un insieme di beni organizzati (azienda o ramo d’azienda)ovvero una partecipazione di controllo, ricevendo incontropartita una partecipazione (quote o azioni) emessadalla stessa conferitaria.

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Il conferimentoI conferimenti di complessi aziendali e di partecipazioni di controllo - Roma 05.12.2016I conferimenti di complessi aziendali e di partecipazioni

Partecipazione (quote o azioni)

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Complesso aziendale/ partecipazione di controllo

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Caratteristiche del conferimento

I conferimenti di complessi aziendali e di partecipazioni di controllo - Roma 05.12.2016

Caratteristiche principali del conferimento sono:

- corrispettivo dell’apporto non regolato in denaro, a differenzadella cessione;

- Il soggetto conferente assume o incrementa una partecipazionenel capitale della società conferitaria;

- il soggetto conferente “sostituisce” beni (complessi aziendali e/opartecipazioni) apportati con partecipazioni che indirettamente lirappresentano.

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Caratteristiche principali del conferimento sono:

- corrispettivo dell’apporto non regolato in denaro, a differenzadella cessione;

- Il soggetto conferente assume o incrementa una partecipazionenel capitale della società conferitaria;

- il soggetto conferente “sostituisce” beni (complessi aziendali e/opartecipazioni) apportati con partecipazioni che indirettamente lirappresentano.

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Aspetti civilistici – Relazione di stimaI conferimenti di complessi aziendali e di partecipazioni di controllo - Roma 05.12.2016

Il codice civile prevede per i conferimenti l’obbligatorietà della relazione di stima.In particolare:-per le S.p.A. l’art. 2343 CC. prevede che venga redatta una relazione di stima

da parte di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la societàconferente, salvo il caso di cui all’art. 2343 ter CC.;

-per le Srl, l’art. 2465 c.c. prevede la relazione di stima da parte di un revisorelegale o di una società di revisione legale scelti dalla società.Lo scopo della obbligatorietà della Relazione di stima è di evitare cheavvengano sopravvalutazioni dei beni conferiti a danno dei futuri creditorisociali i quali possono confidare, per le obbligazioni assunte, esclusivamente sulpatrimonio sociale.

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Il codice civile prevede per i conferimenti l’obbligatorietà della relazione di stima.In particolare:-per le S.p.A. l’art. 2343 CC. prevede che venga redatta una relazione di stima

da parte di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la societàconferente, salvo il caso di cui all’art. 2343 ter CC.;

-per le Srl, l’art. 2465 c.c. prevede la relazione di stima da parte di un revisorelegale o di una società di revisione legale scelti dalla società.

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Aspetti civilistici – conferitaria SpARelazione di stima da parte di un esperto designato dal Tribunalenel cui circondario ha sede la società conferente (art. 2343 c.c.)

Contenuto della Relazione- descrizione dei beni o dei crediti conferiti;- attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essiattribuito ai fini della determinazione del capitale sociale edell’eventuale sovrapprezzo;- criteri di valutazione seguiti.Revisione della stimaEntro 180 gg dall’iscrizione della società, gli amministratoridevono controllare le valutazioni e, se sussistono fondati motivi,procedere alla revisione della stima.Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azionicorrispondenti ai conferimenti sono inalienabili.

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Relazione di stima da parte di un esperto designato dal Tribunalenel cui circondario ha sede la società conferente (art. 2343 c.c.)

Contenuto della Relazione- descrizione dei beni o dei crediti conferiti;- attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essiattribuito ai fini della determinazione del capitale sociale edell’eventuale sovrapprezzo;- criteri di valutazione seguiti.Revisione della stimaEntro 180 gg dall’iscrizione della società, gli amministratoridevono controllare le valutazioni e, se sussistono fondati motivi,procedere alla revisione della stima.Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azionicorrispondenti ai conferimenti sono inalienabili.

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Aspetti civilistici – conferitaria SpAConferimento di beni in natura o crediti senza relazione distima (art. 2343ter c.c.)La direttiva europea 2006/68/CE, recepita in Italia con ilD.Lgs. n. 142 del 4 agosto 2008, ha modificato la disciplinasui conferimenti in natura, per le sole S.p.A. conferitarie.In particolare, la predetta direttiva prevede, in caso diassegnazione di azioni a fronte di conferimenti in natura, lanon obbligatorietà della relazione dell'esperto, qualora esistagià un parametro di riferimento chiaro per la valutazione.

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Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione distima (art. 2343ter c.c.)La direttiva europea 2006/68/CE, recepita in Italia con ilD.Lgs. n. 142 del 4 agosto 2008, ha modificato la disciplinasui conferimenti in natura, per le sole S.p.A. conferitarie.In particolare, la predetta direttiva prevede, in caso diassegnazione di azioni a fronte di conferimenti in natura, lanon obbligatorietà della relazione dell'esperto, qualora esistagià un parametro di riferimento chiaro per la valutazione.

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Aspetti civilistici – conferitaria SpAConferimento di beni in natura o crediti senza relazione distima (art. 2343ter c.c.)Art. 2343 ter, comma 1La suddetta relazione non è richiesta quando:- nel caso di valori mobiliari o strumenti del mercatomonetario, il valore ad essi attribuito ai fini delladeterminazione del capitale sociale e dell’eventualesovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato alquale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentatinei sei mesi precedenti il conferimento;

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Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione distima (art. 2343ter c.c.)Art. 2343 ter, comma 1La suddetta relazione non è richiesta quando:- nel caso di valori mobiliari o strumenti del mercatomonetario, il valore ad essi attribuito ai fini delladeterminazione del capitale sociale e dell’eventualesovrapprezzo è pari o inferiore al prezzo medio ponderato alquale sono stati negoziati su uno o più mercati regolamentatinei sei mesi precedenti il conferimento;

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Aspetti civilistici – conferitaria SpA- in tutti gli altri casi, il valore attribuito ai beni in natura e crediti,ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventualesovrapprezzo, è pari o inferiore a:a) il fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente aquello nel quale è effettuato il conferimento (a condizione che ilbilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione nonesprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto delconferimento) ovverob) al valore risultante da una valutazione riferita ad una dataprecedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme aiprincipi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione deibeni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga daun esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dallasocietà e dai soci che esercitano individualmente ocongiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla societàmedesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.

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- in tutti gli altri casi, il valore attribuito ai beni in natura e crediti,ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventualesovrapprezzo, è pari o inferiore a:a) il fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente aquello nel quale è effettuato il conferimento (a condizione che ilbilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione nonesprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto delconferimento) ovverob) al valore risultante da una valutazione riferita ad una dataprecedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme aiprincipi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione deibeni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga daun esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dallasocietà e dai soci che esercitano individualmente ocongiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla societàmedesima, dotato di adeguata e comprovata professionalità.

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Aspetti civilistici – conferitaria SpACambia, di conseguenza, anche la disciplina relativa alcontrollo da parte degli amministratori dei valori conferiti.Art. 2343 quaterGli Amministratori verificano, nel termine di 30 ggdall’iscrizione della società, se si sono verificati fatti nuovirilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni odei crediti conferiti, determinati ai sensi dell’art. 2343 ter,nonché i requisiti di professionalità e di indipendenzadell’esperto che ha reso la valutazione.Qualora ritengano che siano intervenuti i suddetti fatti o lacarenza dei requisiti, gli stessi devono richiedere una nuovavalutazione ai sensi del 2343 c.c.

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Cambia, di conseguenza, anche la disciplina relativa alcontrollo da parte degli amministratori dei valori conferiti.Art. 2343 quaterGli Amministratori verificano, nel termine di 30 ggdall’iscrizione della società, se si sono verificati fatti nuovirilevanti tali da modificare sensibilmente il valore dei beni odei crediti conferiti, determinati ai sensi dell’art. 2343 ter,nonché i requisiti di professionalità e di indipendenzadell’esperto che ha reso la valutazione.Qualora ritengano che siano intervenuti i suddetti fatti o lacarenza dei requisiti, gli stessi devono richiedere una nuovavalutazione ai sensi del 2343 c.c.

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Aspetti civilistici – conferitaria SpAViceversa, depositano, nel medesimo termine nel registro delle imprese unadichiarazione contenente le informazioni richieste dall’art. 2343 quater, c.3.In particolare:a) La descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogoalla relazione di cui all’art. 2343, comma 1.b) Il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione, e, se del caso, ilmetodo di valutazione;c) La dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito aifini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;d) La dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti cheincidono sulla valutazione di cui alla lettera b);e) La dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità ed indipendenzadell’esperto.

Fino all’iscrizione della dichiarazione, le azioni sono inalienabili e devonorestare depositate presso la Società.

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Viceversa, depositano, nel medesimo termine nel registro delle imprese unadichiarazione contenente le informazioni richieste dall’art. 2343 quater, c.3.In particolare:a) La descrizione dei beni o dei crediti conferiti per i quali non si è fatto luogoalla relazione di cui all’art. 2343, comma 1.b) Il valore ad essi attribuito, la fonte di tale valutazione, e, se del caso, ilmetodo di valutazione;c) La dichiarazione che tale valore è almeno pari a quello loro attribuito aifini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;d) La dichiarazione che non sono intervenuti fatti eccezionali o rilevanti cheincidono sulla valutazione di cui alla lettera b);e) La dichiarazione di idoneità dei requisiti di professionalità ed indipendenzadell’esperto.

Fino all’iscrizione della dichiarazione, le azioni sono inalienabili e devonorestare depositate presso la Società.

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Aspetti civilistici – conferitaria SrlRelazione di stima da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale(art. 2465 c.c.)Contenuto della Relazione - medesimo delle S.p.A.- descrizione dei beni o dei crediti conferiti;- attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini delladeterminazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;- criteri di valutazione seguiti.

Revisione della stima - Non previstaL’unica garanzia per i difetti di stima sembra essere rappresentata dalla responsabilitàprofessionale del revisore o della società di revisione legale per i danni causati allasocietà, ai soci ed ai terzi.Resta ferma la possibilità per i Soci di inserire nell’atto costitutivo una disciplina dicontrollo della relazione ispirata alla disciplina S.p.A..La dottrina più autorevole ha fortemente criticato la mancanza di una forma dicontrollo ritenendo irragionevole la disparità di trattamento operata dallegislatore.

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Relazione di stima da parte di un revisore legale o di una società di revisione legale(art. 2465 c.c.)Contenuto della Relazione - medesimo delle S.p.A.- descrizione dei beni o dei crediti conferiti;- attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini delladeterminazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo;- criteri di valutazione seguiti.

Revisione della stima - Non previstaL’unica garanzia per i difetti di stima sembra essere rappresentata dalla responsabilitàprofessionale del revisore o della società di revisione legale per i danni causati allasocietà, ai soci ed ai terzi.Resta ferma la possibilità per i Soci di inserire nell’atto costitutivo una disciplina dicontrollo della relazione ispirata alla disciplina S.p.A..La dottrina più autorevole ha fortemente criticato la mancanza di una forma dicontrollo ritenendo irragionevole la disparità di trattamento operata dallegislatore.

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La procedura di conferimento in sintesi

1) Delibere degli organi sociali della conferente, organoamministrativo o assemblea se il conferimento comportamodifiche sostanziali oggetto sociale;2)Delega al presidente/amministratori perl ’istanza al Tribunalecompetente (circoscrizione in cui ha sede conferitaria) se S.p.A.per la nomina del perito estimatore;3)Acquisita la perizia, atto costitutivo della newco oppure atto diconferimento (contestuale delibera assembleare di aumento CS)4)Se newco: atto costitutivo entro 20 gg depositato presso registroimprese (a cura notaio);5)Delibera di aumento CS e atto di conferimento entro 30 ggdepositati presso registro imprese da parte del notaio rogante.

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1) Delibere degli organi sociali della conferente, organoamministrativo o assemblea se il conferimento comportamodifiche sostanziali oggetto sociale;2)Delega al presidente/amministratori perl ’istanza al Tribunalecompetente (circoscrizione in cui ha sede conferitaria) se S.p.A.per la nomina del perito estimatore;3)Acquisita la perizia, atto costitutivo della newco oppure atto diconferimento (contestuale delibera assembleare di aumento CS)4)Se newco: atto costitutivo entro 20 gg depositato presso registroimprese (a cura notaio);5)Delibera di aumento CS e atto di conferimento entro 30 ggdepositati presso registro imprese da parte del notaio rogante.

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Conferimento d’aziendaPer conferimento d'azienda si intende l'operazione con la qualeun'azienda (o parte di essa) viene conferita da una persona fisicao giuridica (c.d. conferente) ad una società (c.d. conferitaria)giuridicamente distinta dal conferente.Il conferimento d'azienda rappresenta una fattispeciericonducibile alla categoria dei conferimenti in natura e siconcretizza nel trasferimento del"diritto"sull'azienda alla società(conferimento del diritto di proprietà) o nella costituzione, infavore di questa, di un diritto di godimento (conferimento ingodimento).Esso può avvenire sia in sede di costituzione di una nuovasocietà, sia in sede di aumento del capitale sociale di una societàgià esistente.

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Per conferimento d'azienda si intende l'operazione con la qualeun'azienda (o parte di essa) viene conferita da una persona fisicao giuridica (c.d. conferente) ad una società (c.d. conferitaria)giuridicamente distinta dal conferente.Il conferimento d'azienda rappresenta una fattispeciericonducibile alla categoria dei conferimenti in natura e siconcretizza nel trasferimento del"diritto"sull'azienda alla società(conferimento del diritto di proprietà) o nella costituzione, infavore di questa, di un diritto di godimento (conferimento ingodimento).Esso può avvenire sia in sede di costituzione di una nuovasocietà, sia in sede di aumento del capitale sociale di una societàgià esistente.

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Conferimento d’azienda – Quadro normativoNel codice civile non esiste una definizione ed un'organicadisciplina del"conferimento d'azienda", limitandosi il legislatorea dettare norme specifiche solo per il conferimento dei singolibeni.Per tanto vi è un rimando alle norme già esaminate con riguardoal conferimento di beni in natura che vengono di seguitorichiamate: nelle società di persone (art. 2254 c.c.), nelleS.p.A.(artt. 2342, 2343, 2343bis, 2343ter, 2343quater c.c.) e nelleS.r.l. (artt. 2464 e 2465 c.c.);Alle sopracitate norme si aggiungono le seguenti ulterioridisposizioni:• limitazione diritto d’opzione: (art.2441 co. 4 e 6 c.c. per le Spa eart. 2481- bis c.c. per le Srl);• trasferimento d'azienda (artt.2555-2562c.c.).

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Nel codice civile non esiste una definizione ed un'organicadisciplina del"conferimento d'azienda", limitandosi il legislatorea dettare norme specifiche solo per il conferimento dei singolibeni.Per tanto vi è un rimando alle norme già esaminate con riguardoal conferimento di beni in natura che vengono di seguitorichiamate: nelle società di persone (art. 2254 c.c.), nelleS.p.A.(artt. 2342, 2343, 2343bis, 2343ter, 2343quater c.c.) e nelleS.r.l. (artt. 2464 e 2465 c.c.);Alle sopracitate norme si aggiungono le seguenti ulterioridisposizioni:• limitazione diritto d’opzione: (art.2441 co. 4 e 6 c.c. per le Spa eart. 2481- bis c.c. per le Srl);• trasferimento d'azienda (artt.2555-2562c.c.).

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Conferimento d’azienda• L’oggetto del conferimento non è un singolo

elemento patrimoniale o una mera pluralità dibeni, bensì un'azienda, ossia un organicocomplesso di beni (materiali e immateriali) erapporti obbligatori, organizzati per l'eserciziodi un'attività d'impresa.• In presenza di un'espressa previsione dell'atto

costitutivo, il conferimento di un complessoaziendale può aver luogo in qualsiasi società, siadi persone che di capitali.

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• L’oggetto del conferimento non è un singoloelemento patrimoniale o una mera pluralità dibeni, bensì un'azienda, ossia un organicocomplesso di beni (materiali e immateriali) erapporti obbligatori, organizzati per l'eserciziodi un'attività d'impresa.• In presenza di un'espressa previsione dell'atto

costitutivo, il conferimento di un complessoaziendale può aver luogo in qualsiasi società, siadi persone che di capitali.

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Conferimento d’azienda (segue)E’ possibile conferire:

• Sia l'intera azienda;• Sia un ramo della stessa (ossia una parte dell'attività aziendale),

purché si tratti, anche in questo caso, di un complesso di beni erapporti giuridici idoneo-dal punto di vista strutturale, funzionalee organizzativo all'esercizio di un'attività d'impresa e atto aprodurre reddito;

• Al riguardo, in sede giurisprudenziale, è stato, infatti, chiarito che,perché si abbia conferimento d'azienda (o di ramo aziendale),"ènecessario che venga conferito un complesso di beni di per séidoneo a consentire lo svolgimento di una determinata attivitàd'impresa"(Cass.21.10.95n.10993).

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E’ possibile conferire:• Sia l'intera azienda;• Sia un ramo della stessa (ossia una parte dell'attività aziendale),

purché si tratti, anche in questo caso, di un complesso di beni erapporti giuridici idoneo-dal punto di vista strutturale, funzionalee organizzativo all'esercizio di un'attività d'impresa e atto aprodurre reddito;

• Al riguardo, in sede giurisprudenziale, è stato, infatti, chiarito che,perché si abbia conferimento d'azienda (o di ramo aziendale),"ènecessario che venga conferito un complesso di beni di per séidoneo a consentire lo svolgimento di una determinata attivitàd'impresa"(Cass.21.10.95n.10993).

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Conferimento d’azienda (segue)Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione è possibileprocedere al conferimento di azienda o di ramo di azienda anchequalora:

• l'attività della società conferitaria sia diversa da quella svolta dalconferente;

• detta società, una volta divenuta il nuovo titolare dell'azienda, debbaintegrare l'insieme dei beni trasferiti con ulteriori fattori produttivi.

• secondo Cass. 21.10.95 n.10993 occorre che "i beni mancanti non sianotali da alterare l'unità economica e funzionale del complesso aziendale,atteso che non basta che i beni conferiti abbiano fatto parte diun'azienda, ma è altresì necessario che essi, per le loro caratteristicheed il loro collegamento funzionale, rendano possibile lo svolgimento diuna specifica impresa".

I conferimenti di complessi aziendali e di partecipazioni di controllo - Roma 05.12.2016

Secondo quanto precisato dalla Corte di Cassazione è possibileprocedere al conferimento di azienda o di ramo di azienda anchequalora:

• l'attività della società conferitaria sia diversa da quella svolta dalconferente;

• detta società, una volta divenuta il nuovo titolare dell'azienda, debbaintegrare l'insieme dei beni trasferiti con ulteriori fattori produttivi.

• secondo Cass. 21.10.95 n.10993 occorre che "i beni mancanti non sianotali da alterare l'unità economica e funzionale del complesso aziendale,atteso che non basta che i beni conferiti abbiano fatto parte diun'azienda, ma è altresì necessario che essi, per le loro caratteristicheed il loro collegamento funzionale, rendano possibile lo svolgimento diuna specifica impresa".

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Presupposti economiciIl conferimento può essere efficacemente utilizzato per il perseguimento didiverse finalità, rivolte, ad esempio:- ad effettuare operazioni di concentrazione di imprese – possono verificarsi casiin cui la “grande dimensione” aziendale rappresenti un vantaggio economico checonsenta di far fronte, ad esempio, alla concorrenza di altri operatori presentisul mercato;- ad agevolare processi di liquidazione – di parte del patrimonio dell’impresa.Ciò potrebbe verificarsi quando all’interno della stessa azienda sono presentidiversi business alcuni dei quali maggiormente redditizi di altri; separando isettori mediante il conferimento, diventa possibile procedere alla liquidazione diquelli in perdita separandoli da quelli redditizi;- alla ristrutturazione finanziaria – come strumento per attribuire una strutturafinanziaria autonoma alle diverse aree di affari presenti all’interno della stessaimpresa. Risulterebbe possibile, ad esempio, separare i settori di attività con unmaggiore grado di sviluppo – per i quali diventa agevole il ricorso al capitale dicredito – dagli altri per i quali si rende necessario il ricorso al finanziamento concapitale proprio a causa della difficoltà di reperire capitale di terzi.

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Il conferimento può essere efficacemente utilizzato per il perseguimento didiverse finalità, rivolte, ad esempio:- ad effettuare operazioni di concentrazione di imprese – possono verificarsi casiin cui la “grande dimensione” aziendale rappresenti un vantaggio economico checonsenta di far fronte, ad esempio, alla concorrenza di altri operatori presentisul mercato;- ad agevolare processi di liquidazione – di parte del patrimonio dell’impresa.Ciò potrebbe verificarsi quando all’interno della stessa azienda sono presentidiversi business alcuni dei quali maggiormente redditizi di altri; separando isettori mediante il conferimento, diventa possibile procedere alla liquidazione diquelli in perdita separandoli da quelli redditizi;- alla ristrutturazione finanziaria – come strumento per attribuire una strutturafinanziaria autonoma alle diverse aree di affari presenti all’interno della stessaimpresa. Risulterebbe possibile, ad esempio, separare i settori di attività con unmaggiore grado di sviluppo – per i quali diventa agevole il ricorso al capitale dicredito – dagli altri per i quali si rende necessario il ricorso al finanziamento concapitale proprio a causa della difficoltà di reperire capitale di terzi.

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Presupposti economici (segue)• La costituzione ex novo di una società,nel caso in cui uno dei soci

intenda conferire beni, anziché denaro liquido, e intenda farvalutare a terzi l’entità del proprio apporto;

• La convenienza di effettuare un conferimento può avvenire aseguito di considerazioni di ordine fiscale in relazione adisposizioni agevolative defnitive o temporanee che evitano orinviano nel tempo la tassazione delle plusvalenze insitenell’azienda oggetto di conferimento;

• Può essere un’operazione che prelude a un rafforzamento dell’attivitàimprenditoriale, anche mediante l’ingresso eventuale di nuovi soci;

• Il conferimento di ramo d’azienda con successiva scorporazione consentedi isolare, all’interno di un’azienda con molte attività, un settore inperdita da un settore che invece è in grado di ottenere buoni risultati, alfine di porre il primo in liquidazione in una fase successiva mantenendoin vita esclusivamente il settore remunerativo;

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• La costituzione ex novo di una società,nel caso in cui uno dei sociintenda conferire beni, anziché denaro liquido, e intenda farvalutare a terzi l’entità del proprio apporto;

• La convenienza di effettuare un conferimento può avvenire aseguito di considerazioni di ordine fiscale in relazione adisposizioni agevolative defnitive o temporanee che evitano orinviano nel tempo la tassazione delle plusvalenze insitenell’azienda oggetto di conferimento;

• Può essere un’operazione che prelude a un rafforzamento dell’attivitàimprenditoriale, anche mediante l’ingresso eventuale di nuovi soci;

• Il conferimento di ramo d’azienda con successiva scorporazione consentedi isolare, all’interno di un’azienda con molte attività, un settore inperdita da un settore che invece è in grado di ottenere buoni risultati, alfine di porre il primo in liquidazione in una fase successiva mantenendoin vita esclusivamente il settore remunerativo;

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Presupposti economici (segue)• Consente la separazione delle attività dell’azienda

enucleando un ramo di attività che il soggetto conferenteintende cedere;

• Consente di far assumere alla società conferente, la qualificadi società holding delle società scorporate;

• Consente di separare le attività immobiliari presenti inazienda dalla gestione tipica d’impresa;

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• Consente la separazione delle attività dell’aziendaenucleando un ramo di attività che il soggetto conferenteintende cedere;

• Consente di far assumere alla società conferente, la qualificadi società holding delle società scorporate;

• Consente di separare le attività immobiliari presenti inazienda dalla gestione tipica d’impresa;

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Presupposti economici (segue)• Il conferimento di diversi rami d’azienda consente di

separare diverse attività riducendo le dimensioni e lacomplessità di gestione con il decentramento di compiti edecisioni;

• Può essere visto come un mezzo per la diversificazione degliinvestimenti, dal momento che è possibile cedere solotaluni singoli rami aziendali senza dover cedere tuttal’azienda;

• Può essere visto come strumento di passaggiogenerazionale all’interno dell’azienda al fine di semplificaree razionalizzare l’eventuale divisione dell’azienda tra glieredi.

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• Il conferimento di diversi rami d’azienda consente diseparare diverse attività riducendo le dimensioni e lacomplessità di gestione con il decentramento di compiti edecisioni;

• Può essere visto come un mezzo per la diversificazione degliinvestimenti, dal momento che è possibile cedere solotaluni singoli rami aziendali senza dover cedere tuttal’azienda;

• Può essere visto come strumento di passaggiogenerazionale all’interno dell’azienda al fine di semplificaree razionalizzare l’eventuale divisione dell’azienda tra glieredi.

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Il conferimento dipartecipazioni di controllo

Il conferimento di partecipazioni di controllo, rientra nelladisciplina generale dei conferimenti di beni e crediti.L’operazione riguarda beni di «secondo grado» (azioni oquote) e quindi presenta assai più duttilità rispetto alle varieforme di trasferimento di complessi aziendali.Consente di ottenere con maggiore facilità il controllo suimprese.Si presta a disegni di ristrutturazioni societarie.E’ utile per riorganizzazioni infragruppo.Permette di migliorare gli assetti di governance .

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Il conferimento di partecipazioni di controllo, rientra nelladisciplina generale dei conferimenti di beni e crediti.L’operazione riguarda beni di «secondo grado» (azioni oquote) e quindi presenta assai più duttilità rispetto alle varieforme di trasferimento di complessi aziendali.Consente di ottenere con maggiore facilità il controllo suimprese.Si presta a disegni di ristrutturazioni societarie.E’ utile per riorganizzazioni infragruppo.Permette di migliorare gli assetti di governance .

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Caratteristiche strutturali dell’operazione

• L’attuazione dell’operazione non richiede alcun esborso dicarattere finanziario

• L’oggetto di acquisizione non sono direttamente le condizioniproduttive della società obiettivo, ma i propri beni di secondogrado (azioni/quote di capitale sociale)

• La società acquirente acquisisce il controllo della società obiettivo,portando la stessa sotto l’influenza dell’unitario soggettoeconomico

• La società acquirente registra un incremento del patrimonio netto• I soci della società obiettivo entrano nella compagine sociale della

società acquirente, determinando una diluizione della quota dipartecipazione dei/l soci/o di maggioranza di quest’ultima.

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• L’attuazione dell’operazione non richiede alcun esborso dicarattere finanziario

• L’oggetto di acquisizione non sono direttamente le condizioniproduttive della società obiettivo, ma i propri beni di secondogrado (azioni/quote di capitale sociale)

• La società acquirente acquisisce il controllo della società obiettivo,portando la stessa sotto l’influenza dell’unitario soggettoeconomico

• La società acquirente registra un incremento del patrimonio netto• I soci della società obiettivo entrano nella compagine sociale della

società acquirente, determinando una diluizione della quota dipartecipazione dei/l soci/o di maggioranza di quest’ultima.

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Il conferimento di partecipazioni di controlloaspetti fiscali

La nozione di controllo cui fa riferimento il co.2 dell’art.177del Tuir è rappresentata esclusivamente dal controllo didiritto ai sensi dell’art.2359, co.1, n. 1) c.c., in base al quale èconsiderata controllata una società in cui un soggettodispone della maggioranza dei voti esercitabilinell’assemblea ordinaria. Non rileva, quindi, il controllo c.d.“di fatto”, né tanto meno quello c.d. “contrattuale” (previstirispettivamente ai numeri 2) e 3) del co.1 dell’art.2359 c.c.).In particolare, è necessario che con l’acquisizione dellepartecipazioni oggetto di conferimento la società conferitariaacquisisca il controllo, come precedentemente definito, inun’altra società.

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La nozione di controllo cui fa riferimento il co.2 dell’art.177del Tuir è rappresentata esclusivamente dal controllo didiritto ai sensi dell’art.2359, co.1, n. 1) c.c., in base al quale èconsiderata controllata una società in cui un soggettodispone della maggioranza dei voti esercitabilinell’assemblea ordinaria. Non rileva, quindi, il controllo c.d.“di fatto”, né tanto meno quello c.d. “contrattuale” (previstirispettivamente ai numeri 2) e 3) del co.1 dell’art.2359 c.c.).In particolare, è necessario che con l’acquisizione dellepartecipazioni oggetto di conferimento la società conferitariaacquisisca il controllo, come precedentemente definito, inun’altra società.

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Il conferimento di partecipazioni di controlloaspetti fiscali (segue)

L’art. 177, c.2, prevede che, in caso di conferimento dipartecipazioni mediante le quali la società conferitariaacquisisce il controllo di una società ai sensi dell’art. 2359,primo comma, n. 1, c.c., ovvero incrementa in virtù di unobbligo legale o di un vincolo statutario la percentuale dicontrollo, le partecipazioni ricevute sono valutate, ai finidella determinazione del reddito del conferente in base allacorrispondente quota delle voci di patrimonio netto formatodalla società conferitaria per effetto del conferimento.Il conferimento può tradursi in un conferimento a “realizzocontrollato”/“neutralità indotta” se l’aumento di patrimoniodella conferitaria è pari al valore fiscalmente riconosciutodella partecipazione in capo al conferente.

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L’art. 177, c.2, prevede che, in caso di conferimento dipartecipazioni mediante le quali la società conferitariaacquisisce il controllo di una società ai sensi dell’art. 2359,primo comma, n. 1, c.c., ovvero incrementa in virtù di unobbligo legale o di un vincolo statutario la percentuale dicontrollo, le partecipazioni ricevute sono valutate, ai finidella determinazione del reddito del conferente in base allacorrispondente quota delle voci di patrimonio netto formatodalla società conferitaria per effetto del conferimento.Il conferimento può tradursi in un conferimento a “realizzocontrollato”/“neutralità indotta” se l’aumento di patrimoniodella conferitaria è pari al valore fiscalmente riconosciutodella partecipazione in capo al conferente.

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Il conferimento di partecipazioni di controlloesempio

Le società operative A – B – C - sono possedute congiuntamente dallemedesime persone fisiche 1, 2 3 e 4, tutte riconducibili allo stesso gruppofamiliare, mediante partecipazioni non consolidate.Le società si troveranno ad affrontare le problematiche relative al c.d.ricambio generazionale che potrebbero comportare un’ulterioreframmentazione della compagine sociale con possibile estensione dellaproprietà anche a soggetti non direttamente interessati alla gestionesocietaria.La creazione di una “holding di famiglia” nella quale tutti i soci conferiscono,all’atto di costituzione, le rispettive partecipazioni detenute nelle diversesocietà operative ricevendo, in contropartita – e nelle medesime proporzioni– le partecipazioni della costituenda società, consentirà di concentrareeventuali conflitti o divergenze di vedute strategiche, derivanti dalla ulterioreframmentazione della compagine sociale, ad un livello societario diverso esuperiore rispetto a quello attuale.

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Le società operative A – B – C - sono possedute congiuntamente dallemedesime persone fisiche 1, 2 3 e 4, tutte riconducibili allo stesso gruppofamiliare, mediante partecipazioni non consolidate.Le società si troveranno ad affrontare le problematiche relative al c.d.ricambio generazionale che potrebbero comportare un’ulterioreframmentazione della compagine sociale con possibile estensione dellaproprietà anche a soggetti non direttamente interessati alla gestionesocietaria.La creazione di una “holding di famiglia” nella quale tutti i soci conferiscono,all’atto di costituzione, le rispettive partecipazioni detenute nelle diversesocietà operative ricevendo, in contropartita – e nelle medesime proporzioni– le partecipazioni della costituenda società, consentirà di concentrareeventuali conflitti o divergenze di vedute strategiche, derivanti dalla ulterioreframmentazione della compagine sociale, ad un livello societario diverso esuperiore rispetto a quello attuale.

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Il conferimento di partecipazioni di controlloesempio (segue)

Le partecipazione potrebbero essere conferite da 1,2,3 e 4 in unaHolding di famiglia, che controllerebbe direttamente tutte le societàoperative A, B e C.La governance delle società operative sarebbe di esclusiva competenzadei suoi amministratori, direttamente nominati dalla holding, evitando,pertanto, che possibili conflitti tra i soci si possano estendere alle societàoperative con i correlati rischi di ingovernabilità e/o paralisiamministrativa.Il conferimento, effettuato ai sensi dell’art. 177, comma 2, TUIR,avverrebbe, non sulla base del valore normale delle partecipazioniconferite, bensì sull’incremento patrimoniale della società conferitaria –“Holding di famiglia”.

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Le partecipazione potrebbero essere conferite da 1,2,3 e 4 in unaHolding di famiglia, che controllerebbe direttamente tutte le societàoperative A, B e C.La governance delle società operative sarebbe di esclusiva competenzadei suoi amministratori, direttamente nominati dalla holding, evitando,pertanto, che possibili conflitti tra i soci si possano estendere alle societàoperative con i correlati rischi di ingovernabilità e/o paralisiamministrativa.Il conferimento, effettuato ai sensi dell’art. 177, comma 2, TUIR,avverrebbe, non sulla base del valore normale delle partecipazioniconferite, bensì sull’incremento patrimoniale della società conferitaria –“Holding di famiglia”.

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Costituzione di una holding familiare medianteconferimento di partecipazioni

Alfa, Beta e Gamma sono tre membri di una stessa famiglia che detengonopartecipazioni rappresentanti rispettivamente il 20%, 30% e 50% del capitalee dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria della società B (società“conferita”). Il costo fiscale di tali partecipazioni in capo a Alfa, Beta eGamma risulta rispettivamente di 200, 300 e 500. Alfa, Beta e Gammaconferiscono le loro partecipazioni nella nuova società A, ricevendo incambio partecipazioni della stessa pari rispettivamente al 20%, 30% e 50%del capitale, emesse a seguito dell’aumento di capitale sottoscritto con ilconferimento. In conseguenza dell’operazione, i conferenti si trovano quindia detenere il 100% della società conferitaria A la quale, a sua volta, si trovaad acquisire il controllo totalitario della società B (per cui la disciplina di cuial co.2 dell’art.177 Tuir risulta applicabile). In conseguenza del conferimentola società conferitaria A effettua un aumento di capitale di complessivi 1.000che viene attribuito a Alfa, Beta e Gamma rispettivamente per 200, 300 e500. La plusvalenza realizzata da Alfa, Beta e Gamma in conseguenza delconferimento ai sensi dell’art.177 del Tuir è quindi pari a zero, in quantol’aumento di Patrimonio netto di A è pari al costo fiscalmente riconosciutodelle partecipazioni conferite con riferimento a ciascun conferente.

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Alfa, Beta e Gamma sono tre membri di una stessa famiglia che detengonopartecipazioni rappresentanti rispettivamente il 20%, 30% e 50% del capitalee dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria della società B (società“conferita”). Il costo fiscale di tali partecipazioni in capo a Alfa, Beta eGamma risulta rispettivamente di 200, 300 e 500. Alfa, Beta e Gammaconferiscono le loro partecipazioni nella nuova società A, ricevendo incambio partecipazioni della stessa pari rispettivamente al 20%, 30% e 50%del capitale, emesse a seguito dell’aumento di capitale sottoscritto con ilconferimento. In conseguenza dell’operazione, i conferenti si trovano quindia detenere il 100% della società conferitaria A la quale, a sua volta, si trovaad acquisire il controllo totalitario della società B (per cui la disciplina di cuial co.2 dell’art.177 Tuir risulta applicabile). In conseguenza del conferimentola società conferitaria A effettua un aumento di capitale di complessivi 1.000che viene attribuito a Alfa, Beta e Gamma rispettivamente per 200, 300 e500. La plusvalenza realizzata da Alfa, Beta e Gamma in conseguenza delconferimento ai sensi dell’art.177 del Tuir è quindi pari a zero, in quantol’aumento di Patrimonio netto di A è pari al costo fiscalmente riconosciutodelle partecipazioni conferite con riferimento a ciascun conferente.

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Fine

Grazie dell’attenzione

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