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„GRIGLIA“ COSTITUZIONE CONFERIMENTI REGIME DELLA PARTECIPAZIONE REGOLE DELLA ORGANIZZAZIONE CONTROLLO BILANCIO MODIFICHE DELL‘ATTO COSTITUTIVO SCIOGLIMENTO capitale minimo 10.000 euro ANCHE srl unipersonale versamento 100% pubblicità sanzione: responsabilità illimitata Le obbligazioni...

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„GRIGLIA“

COSTITUZIONECONFERIMENTI

REGIME DELLAPARTECIPAZIONE

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

CONTROLLO

BILANCIO

MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

SCIOGLIMENTO

capitaleminimo

10.000 euro

ANCHE srl unipersonale

versamento 100%

pubblicità

sanzione:responsabilità illimitata perLe obbligazioni...

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„GRIGLIA“

CONFERIMENTIREGIME DELLAPARTECIPAZIONE

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

CONTROLLO

BILANCIO

MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

COSTITUZIONE

SCIOGLIMENTO

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica.

25% versato

alternativa

fideiussione bancaria

polizza di assicurazione

prestazione d’opera o di servizi a favore della società

valore garantito da

SIfideiussione bancaria

polizza di assicurazione

se atto cost. lo consente:denaro a titolo di cauzione

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se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società,.

Società

socio

10.000 Euro

creditori

in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

PRIMA

POI

Rimborsodeve essere restituito

finanziamento dei soci

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„GRIGLIA“

CONFERIMENTIREGIME DELLAPARTECIPAZIONE

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

CONTROLLO

BILANCIO

MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

COSTITUZIONE

SCIOGLIMENTO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

FRAZIONE DI CAPITALE

SOTTOSCRITTA

i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da

ciascuno posseduta.

PERÒ

l’atto costitutivo PUÒ prevedere l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti

l’amministrazione della società

la distribuzione degli utili

modificabile con il consenso ditutti i soci

salvo statuto

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DIRITTO DI RECESSO

secondo atto costitutivo

inderogabili

al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società,

ai soci che non hanno consentito

alla sua fusione o scissione,

alla revoca dello stato di liquidazione

al trasferimento della sede all’esteroalla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo

al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci

all‘aumento del capitale sociale conesclusione del diritto d‘opzione

società a tempo indeterminato

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ESCLUSIONE

L’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio.

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TRASFERIMENTO DELLAQUOTA DI

PARTECIPAZIONE

CONSENSO

con effetto di fronte alla società

dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci

L’atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

L’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell’alienante o dell’acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l’avvenuto deposito.

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casi l’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione

della società o dalla sottoscrizione della partecipazione,

STATUTO

intrasferibilità delle partecipazioni

clausola digradimento

ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte

il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso

prima del quale il recesso non può essere esercitato.

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„GRIGLIA“

CONFERIMENTI

PARTECIPAZIONE

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

COSTITUZIONE

ASSEMBLEA AMMINISTRATORICOLLEGIO

SINDACALE

SRL

particolarità

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DECISIONIDEI SOCI

l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utilI

la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori

la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore

le modificazioni dell’atto costitutivo

COMPETENZA INDEROGABILE

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

+ argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

NO amministratori

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DECISIONIDEI SOCI

ASSEMBLEA

mediante consultazione scritta o sulla base del

consenso espresso per iscritto

le modificazioni dell’atto costitutivo

la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione

dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante

modificazione dei diritti dei soci.

richiesta da uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà

del capitale sociale

dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento

oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

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CONVOCAZIONEASSEMBLEA

in mancanza

STATUTO

comunque assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare

mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci

MAGGIORANZEPIÙ ELEVATErispetto a spa

STATUTO

II convocazione

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INVALIDITÀDELLE DECISIONI

che non sono prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo

dai soci che non vi hanno consentito,

da ciascun amministratore

dal collegio sindacale

entro 90 giorni

che possono recare danno alla società

assunte con voto determinante del socio in conflitto di interessi

impugnabili

aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione

da chiunque vi abbia interesse entro tre anni

di modifica dell’oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.

sempre

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AMMINISTRATORI

salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci

in carica a tempoindeterminatometodo

collegialederogabile

mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

amministrazioneanche disgiuntiva

se prevista da statuto

salvo(metodo collegiale)

progetto di bilancio

progetto di fusione e scissione

aumento del capitalesociale per delega

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AMMINISTRATORI:RESPONSABILITÀ

NO menzione nei confronti deicreditori della società

azione sociale di responsabilità

chiedere anche, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori

promossa anche da singolo socio

solidalmente responsabili con gli amministratori

i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

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TIPIdi società

società semplicesocietà in nome collettivosocietà in accomandita semplice

SOCIETÀ DIPERSONE

società per azionisocietà in accomandita per azionisocietà a responsabilità limitata

SOCIETÀ DI CAPITALI

società cooperative

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RIFORMA SOSTANZIALEDELLE REGOLE: Ragioni?

incentivo piccola/media impresa

semplificazione delle regole (non più„piccola spa“

maggiore flessibilità

minori costi?

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TIPIdi società

società semplicesocietà in nome collettivosocietà in accomandita semplice

SOCIETÀ DIPERSONE

società per azionisocietà in accomandita per azionisocietà a responsabilità limitata

SOCIETÀ DI CAPITALI

società cooperative

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società cooperative

art. 2511 Le cooperative sono società

a capitale variabile con scopo mutualistico

soc.coop.

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La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione

Dallo Statuto della società cooperativa Mandacarù

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Essa opera ispirandosi ai principi di solidarietà e mutualità, e si propone la gestione in forma di impresa dei servizi socio-sanitari, in particolare culturali ed educativi, di cui al successivo articolo 4. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

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scopomutualistico

esercizio in comunedi una attività economica

soddisfazione di un bisognoeconomico a condizioni migliori

di quelle offerte dal mercato

però anche socisovventori non : più alta remunerazione

possibile del capitale investito

soc.coop.

limitata ripartizione fra i socidegli utili eventualmente prodotti

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società cooperative

a mutualitàprevalente

le altre soc. coop.

no agevolazioni…clausole che limitano la distribuzionedi utili e riserve ai soci cooperatori

attività svoltaprevalentemente a favore dei soci

outilizzate prevalentemente prestazioni

lavorative dei socio

utilizzati prevalentemente beni e servizi apportati dai soci

soc.coop.

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prevalenza

Gli amministratori e i sindaci documentano

la condizione di prevalenza

evidenziando contabilmente

il costo del lavoro dei soci è > 50% del totale del costo del lavoro

il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi…, ovvero al costo delle merci o materie prime acquistate o conferite…

i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci > 50%dei ricavi complessivi

soc.coop.

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MODELLO(per quanto non

espressamente previsto)

spasrlin quanto compatibili

un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro.

obbligatoria:

possibile:

un numero di soci cooperatori inferiore a nove

soc.coop.

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„GRIGLIA“

COSTITUZIONECONFERIMENTI

REGIME DELLAPARTECIPAZIONE

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

CONTROLLO

BILANCIO

MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

SCIOGLIMENTO

minimo

9 soci 3 persone fisiche se a responsabilità limitata

requisiti soggettivi

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

+

soc.coop.

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l‘atto costitutivo deveinoltre contenere

la indicazione specifica dell’oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci;

i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci

le condizioni per l’eventuale recesso o per la esclusione dei soci

le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni;

iscrizione R.I

iscrizione Albo delle Soc.Coop.

benefici fiscali

altre agevolazioni

soc.coop.

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„GRIGLIA“

CONFERIMENTIREGIME DELLAPARTECIPAZIONE

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

CONTROLLO

BILANCIO

MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

COSTITUZIONE

SCIOGLIMENTO tutti i soci a responsabilità limitata

come

spa

srl

soc.coop.

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„GRIGLIA“

CONFERIMENTI

REGIME DELLAPARTECIPAZIONE

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

CONTROLLO

BILANCIO

MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

COSTITUZIONE

SCIOGLIMENTO

AZIONI QUOTE

nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro, né tante azioni il cui valore nominale superi tale somma.

con più di cinquecento soci, limite elevato sino al due per cento del capitale sociale.

limite non opera: se conferimento beni in natura o crediti, se socio non persona fisica, ecc.

soc.coop.

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trasferimentodella partecipazione

sociale

La quota o le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

provvedimento motivatodecisione impugnabile dal socio

l‘atto costitutivo può vietare il trasferimento

diritto di recesso

soc.coop.

se da almeno 2 anniin società

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soci sovventori

partecipazioni liberamente trasferibili

particolari condizioni su ripartizione utili e liquidazione quota

max 5 voti

max 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci

soc.coop.

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LIMITI ALLA DISTRIBUZIONEDEGLI UTILI

con mutualitàprevalente

dividendi NON in misura superioreall‘interesse massimo dei buonifruttiferi postali...

ecc.

RISTORNI

mezzo tecnico per l‘attribuzioneai soci dei vantaggi mutualistici

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„GRIGLIA“

CONFERIMENTI

PARTECIPAZIONE

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

COSTITUZIONE

CONTROLLO

BILANCIO

MODIFICHE DELL‘ATTOCOSTITUTIVO

SCIOGLIMENTO

ASSEMBLEA

una testa = un voto

voto anche espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione

assembleeseparate

facoltative

obbligatorie se più di 3000 sociattività in più province

soc.coop.

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AMMINISTRATORI

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

soc.coop.

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„GRIGLIA“

CONTROLLO

BILANCIO

MODIFICHE DEL CAPITALE SOCIALE

SCIOGLIMENTO

CONFERIMENTI

PARTECIPAZIONE

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

COSTITUZIONE

2524 (Variabilità del capitale) 1. Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito. 2. Nelle società cooperative l’ammissione di nuovi soci, nelle forme previste dall’articolo 2528 non importa modificazione dell’atto costitutivo. …

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione

soc.coop.

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Capitale « minimo »

Valore minimo della quota: 25 euro

Salvo: cooperative di credito, coop di assicurazione, mutue assicuratrici

Riserve accantonate annualmente

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Art. 2545-quater.Riserve legali, statutarie e volontarie. Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

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„GRIGLIA“

CONTROLLO

BILANCIO

MODIFICHE DEL CAPITALE SOCIALE

SCIOGLIMENTO LIMITAMENTEA UN SOCIO

CONFERIMENTI

PARTECIPAZIONE

REGOLE DELLAORGANIZZAZIONE

COSTITUZIONERECESSO

se vietato trasfer. di azioni o quote (min.2 anni di permanenza)

casi previsti per spa o srl (secompatibili)

secondo atto costitutivo

soc.coop.

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MORTE

gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni L’atto costitutivo può prevedere che gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla società subentrino nella partecipazione del socio deceduto.

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TRASFORMAZIONE

l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.

OMOGENEA ETEROGENEA

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in ogni caso al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.

società di persone società di capitali

consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili

OMOGENEA

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se non risulta che i creditori sociali hanno dato

il loro consenso alla

trasformazione.

Il consenso si presume se i creditori, ai quali la deliberazione di trasformazione sia stata comunicata per raccomandata o con altri mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, non lo hanno espressamente negato nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

i soci a responsabilità illimitata non sono liberati dalla responsabilità

per le obbligazioni sociali precedentemente sorte

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società di personesocietà di capitali

È comunque richiesto il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata.

adottata con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto.

I soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, rispondono illimitatamente anche per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione

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ETEROGENEA

società di capitaliconsorzi, società consortili, società cooperative,comunioni di azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni.

voto favorevole di 2/3 degli aventi diritto

comunque con il consenso dei soci che assumono responsabilità illimitata

Es.

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consorzi, le società consortili, le comunioni d’azienda, le associazioni

riconosciute e le fondazioni

società di capitali

disciplina più dettagliata

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FUSIONE

=

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Progetto di fusione

approvazionedel progetto da

parte delle assemblee/dei soci

deliberazioni/decisioni depositate per

l‘iscrizione nel R.I.

deposito dell‘attodi fusione

opposizione dei creditori?

FASI del procedimento

di fusione

impugnazionedella delibera diapprovazione della fusione ?

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2501-ter (Progetto di fusione) 1. L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione, dal quale devono in ogni caso risultare: 1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la sede delle società partecipanti alla fusione; 2) l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione; 3) il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in danaro; 4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 5) la data dalla quale tali azioni o quote partecipano agli utili; 6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante; 7) il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni; 8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l’amministrazione delle società partecipanti alla fusione...

Progetto di fusione

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2501-quater (Situazione patrimoniale) 1. L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere, con l’osservanza delle norme sul bilancio d’esercizio, la situazione patrimoniale delle società stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società. 2. La situazione patrimoniale può essere sostituita dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.

Progetto di fusione

situazione patrimoniale+

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2501-quinquies (Relazione dell’organo amministrativo) 1. L’organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote. 2. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. 3. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

Progetto di fusione

situazione patrimoniale+ + Relazione dell’organo

amministrativo

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Progetto di fusione

situazione patrimoniale+ + Relazione

dell’organo amministrativo

Relazione degli esperti+

2501-sexies (Relazione degli esperti) 1. Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi: a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall’applicazione di ciascuno di essi; b) le eventuali difficoltà di valutazione.2. La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. ….

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approvazionedel progetto da

parte delle assemblee/dei soci

nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione

nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell’atto costitutivo o statuto

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(Opposizione dei creditori) La fusione può essere attuata solo dopo sessanta giorni dall’ultima delle iscrizioni delle delibere nel R.I., salvo che consti il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all’iscrizione prevista nel terzo comma dell’articolo 2501-ter, o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso, ovvero il deposito delle somme corrispondenti presso una banca, salvo che la relazione di cui all’articolo 2501-sexies sia redatta, per tutte le società partecipanti alla fusione, da un’unica società di revisione la quale asseveri, sotto la propria responsabilità ai sensi del sesto comma dell’articolo 2501-sexies, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla fusione rende non necessarie garanzie a tutela dei suddetti creditori.

opposizione dei creditori?

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deposito dell‘attodi fusione

L’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione, a cura del notaio o dei soggetti cui compete l’amministrazione della società risultante dalla fusione o di quella incorporante

La fusione deve risultare da atto pubblico

dopo l’iscrizione, l'invalidità dell'atto di fusione non può essere pronunciata.

resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi danneggiati dalla fusione

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CONTRATTI « ORGANIZZATIVI » FRAIMPRENDITORI ALTERNATIVI ALLE

SOCIETÀ

CONSORZI

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese

Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità.

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Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede.

Sottoscrizioni: autenticate

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Fondo consortile.I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

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Responsabilità verso i terzi.Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile.

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OBBLIGAZIONI

TITOLI DI CREDITO

DIVERSA TIPOLOGIA

Es. indicizzate

Convertibili in azioni

Con warrant

LIMITI DI EMISSIONE Doppio del

Capitale sociale

Riserva legale

riserve disponibili

+

+

NO per società quotate

altro...

emissione deliberatadagli amministratori

salvo statuto

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obbligazioni convertibili in azioni

emissione deliberatadall‘assemblea straordinaria

salvo delega ex statuto ad amm.

rapporto di cambio

periodo e modalità di conversioneASSEMBLEA degliobbligazionisti

per modificazione dellecondizioni di prestito

favorevole ½ delleobbl. emesse

NOMINA rappresentantecomune

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STRUMENTIFINANZIARI

PARTECIPATIVI

2346 u.c. c.c“resta salva la possibilità che lasocietà, a seguito dell’apporto da parte di soci o di terzi anche diopera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimonialio anche di diritti amministrativi”

2411 u.c. c.c. “la disciplina della presente sezione (n.d.r. delleobbligazioni) si applica inoltre agli strumenti finanziari, comunquedenominati, che condizionano i tempi e l’entità del rimborso delcapitale all’andamento economico della società

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STRUMENTIFINANZIARI

PARTECIPATIVI≠

apporti patrimoniali

NON imputatial capitale

AZIONI

DOTATI di DIRITTI

patrimoniali

amministrativi

NO di voto nell‘assembleagenerale degli azionisti

SOLO singoli argomenti

eventualmente, nominacariche sociali

s.p.a.

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Art. 542 “Les statuts déterminent si, et dans quelle mesure, un droit de vote estaccordé aux titulaires de parts bénéficiaires. Ces titres ne pourront, en aucun cas,donner droit à plus d'une voix par titre, se voir attribuer dans l'ensemble un nombrede voix supérieur à la moitié de celui attribué à l'ensemble des actions, ni êtrecomptés dans le vote pour un nombre de voix supérieur aux deux tiers du nombredes voix émises par les actions. Si les votes, soumis à la limitation sont émis ensens différents, les réductions s'opèrent proportionnellement; il n'est pas tenucompte des fractions de voix”.

Diritto di voto: variazione dei diritti ad essi attribuiti e a concorrere all’approvazione della modifica dell’oggetto sociale

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ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI

COSTITUZIONE OAUMENTO DEL

CAPITALE

PARTECIPAZIONI GIÀ CIRCOLANTI

s.p.a.

Soc. A Soc.B

PROPRIE

ALTRUI

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società società CONTROLLA

sotto influenza dominante in virtù di particolari

vincoli contrattuali con essa.

maggioranza dei voti esercitabili nella

assemblea ordinaria

voti sufficienti per esercitare un’influenza

dominante nella assemblea ordinaria

controllodi dirittocontrollo

di fatto

controllocontrattuale

SOCIETÀ CONTROLLATE s.p.a.

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società società COLLEGATE

sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

s.p.a.SOCIETÀ COLLEGATE

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società

la società non può sottoscrivere azioni propriee azioni della controllante

salvo esercizio diritto di opzionesulle azioni proprie già detenute

SOCIETÀ azioni

DEBITORECREDITORE=

incremento delcapitale nominale

nessun incremento delcapitale reale

MA

s.p.a.SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE

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SANZIONE

le azioni si intendono sottoscritte e devono essere liberate

dai promotori e dai soci fondatori

in caso di aumento del capitale socialedagli amministratori

se acquisto fatto da terzo in nome proprioma per conto della società

è considerato a tutti gli effetti sottoscrittore

rispondono solidalmente, a meno che dimostrino di essere esenti da colpa, i promotori, i soci fondatori e, nel caso di aumento del capitale sociale, gli amministratori.

s.p.a.

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società A

società B

 È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni,

anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

es., aumento del capitalesociale di 100.000 Euro

sottoscrittoda A

es., aumento del capitalesociale di 100.000 Euro

sottoscrittoda B 100.000

100.000 patrimonio reale invariato

capitale nominale aumentato

s.p.a.SOTTOSCRIZIONE RECIPROCADI AZIONI

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la società può acquistare azioni proprie

societàsoci

azioni

rimborso

capitale nominale INVARIATO

capitalereale RIDOTTO

SALVO utilizzando

utili

eccedenze di bilancio disponibili

LIMITI

MAX: 1/10 del capitale socialeAUTORIZZAZIONE assemblea ordinaria

ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE

s.p.a.

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REGIME delleproprie azioni

diritti amministrativi sospesi

il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni;

salvo autorizzazione assembleare all‘eserciziodel diritto d‘opzione

azioni proprie tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea.

vendita delle azioni acquistate con previa autorizzazione dell’assemblea, la quale deve stabilire le relative modalità.

s.p.a.

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debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea, entro un anno dal loro acquisto.

per azioni acquistate in violazione

dei limiti imposti

SANZIONI

In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale..

Qualora l’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale     

s.p.a.

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SCIOGLIMENTODELLA SOCIETÀ

per volontà di tutti i soci

alla scadenza del termine, salvo proroga (anche tacita)

oggetto realizzato odivenuto impossibile

per mancanza dellapluralità dei soci

e non ricostituitaentro sei mesi

altre ipotesi ex contratto sociale

s.s., s.n.c.

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effetti dello scioglimento

scioglimento automatico

apertura della fasedi liquidazione

salvo revoca dellaliquidazione

es., modifica oggettosociale divenuto impossibile

amministratori: solo affari urgenti

poteri

atti volti alla liquidazione

NO nuove operazioni

altrimenti:responsabilità illimitata e solidale

s.s., s.n.c.

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ripartizione del residuo attivo fra i soci

solo se debiti socialiintegralmente pagati

rimborso dei conferimenti

conferimenti d‘operaliberazione dall‘obbligodi beni in godimento

restituzione

ripartizione dell‘attivo

in misura della partecipazioneai guadagni

s.s., s.n.c.

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ulteriore causa discioglimento

quando permangono solo socidi una medesima categoria

e non ne avviene laricostituzioneentro sei mesi

SE societàcontinua

trasformazione in snc irregolare

s.a.s.

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Art. 2484. Cause di scioglimento. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:1) per il decorso del termine;2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;6) per deliberazione dell'assemblea;7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

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Art. 2485. Obblighi degli amministratori. Gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'articolo 2484. Essi, in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.Quando gli amministratori omettono gli adempimenti di cui al precedente comma, il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto a norma del terzo comma dell'articolo 2484.

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Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione. Salvo che nei casi previsti dai numeri 2), 4) e 6) del primo comma dell'articolo 2484 non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, debbono convocare l'assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, su:a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.Se gli amministratori omettono la convocazione di cui al comma precedente, il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.L'assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, le deliberazioni di cui al primo comma.I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o, quando sussiste una giusta causa, dal tribunale su istanza di soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

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Art. 2487-bis. Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti. La nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione.Avvenuta l'iscrizione di cui al primo comma gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.

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Art. 2489.Poteri, obblighi e responsabilità dei liquidatori. Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

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Art. 2491. Poteri e doveri particolari dei liquidatori. Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.

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art. 2492. Bilancio finale di liquidazione. Compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale , indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, è depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori.I reclami devono essere riuniti e decisi in unico giudizio, nel quale tutti i soci possono intervenire. La trattazione della causa ha inizio quando sia decorso il termine suddetto. La sentenza fa stato anche riguardo ai non intervenuti.

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Art. 2493. Approvazione tacita del bilancio. Decorso il termine di novanta giorni senza che siano stati proposti reclami, il bilancio finale di liquidazione s'intende approvato, e i liquidatori, salvi i loro obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio, sono liberati di fronte ai soci.Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza, rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto, importa approvazione del bilancio.

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Art. 2495. Cancellazione della società. Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.