ACQUISTO CARBURANTI Aspetti contabili, fiscali e operativi · La Legge di Bilancio 2018 ha...

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ACQUISTO CARBURANTI Aspetti contabili, fiscali e operativi

prima del 1° gennaio 2019

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Acquisto di carburanti

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Sommario

1. ACQUISTO DI CARBURANTI ............................................................................................................ 4

PREMESSA: LE NOVITA’ DAL 1° LUGLIO 2018 ................................................................................ 4

I RIFORNIMENTI CON FATTURA ELETTRONICA ............................................................................. 5

I RIFORNIMENTI SELF-SERVICE ....................................................................................................... 9

ACQUISTO DI CARBURANTE NON EFFETTUATO PRESSO IMPIANTI STRADALI ....................... 11

ACQUISTO DI CARBURANTE NON DESTINATO AD AUTOVETTURE ........................................... 11

NUOVE REGOLE DI PAGAMENTO DEL CARBURANTE ................................................................. 13

IL CASO DELLE AUTO AZIENDALI .................................................................................................. 16

QUANDO E’ POSSIBILE NON UTILIZZARE LA SCHEDA CARBURANTE ....................................... 17

2. APPALTI E SUBAPPALTI ................................................................................................................ 20

RAPPORTI TRA IMPRESE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ....................................................... 20

RAPPORTI TRA SUBAPPALTATORI E IMPRESE ........................................................................... 21

RAPPORTI TRA SUBAPPALTATORI E FORNITORI TERZI ............................................................. 24

Scheda ..................................................................................................................................................... 26

ASPETTO CONTABILE ........................................................................................................................... 29

1. NOVITÀ ..................................................................................................................................... 30

2. SCHEDA CARBURANTI ............................................................................................................ 32

3. REGISTRAZIONI CONTABILI .................................................................................................... 35

4. CONTABILITÀ ORDINARIA ....................................................................................................... 40

CASI RISOLTI .......................................................................................................................................... 42

Caso 1 - GPL e altri carburanti per uso autotrazione nei rapporti tra grossisti e altri intermediari. Termini operatività fattura elettronica .................................................... 43

Caso 2 - Deduzione spesa carburante e contratto di netting ..................................................... 43

Caso 3 - Fattura elettronica obbligatoria in caso di incertezza sull'impiego di una determinata tipologia di carburante ................................................................................................... 44

Caso 4 - Acquisto carburanti e fattura elettronica. Emissione facoltativa esclusa fino al 31-12 per i gestori di impianti stradali di distribuzione .......................................................... 44

Caso 5 - Trattori agricoli e forestali. Solo pagamenti tracciabili, esclusa la fattura elettronica ......................................................................................................................................... 45

Caso 6 - Detrazione Iva e Deduzione costi carburanti. Pagamento effettuato con la carta di credito del dipendente ................................................................................................... 45

Caso 7 - Fattura elettronica obbligatoria dal 1° luglio soggetti interessati............................... 46

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Caso 8 - Obbligo di fatturazione elettronica e cessioni di cui all'articolo 38-quater del DPR n. 633/1972 ......................................................................................................................... 46

Caso 9 - Fattura elettronica: il momento dell’emissione ............................................................ 47

Caso 10 - Fattura elettronica e Pubblica Amministrazione ....................................................... 47

Caso 11 - Scheda carburante per società con parco auto ......................................................... 48

Caso 12 - Fattura elettronica scartata dal SdI............................................................................. 49

Caso 13 - Integrazione di fattura elettronica già emessa .......................................................... 49

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1. ACQUISTO DI CARBURANTI

PREMESSA: LE NOVITA’ DAL 1° LUGLIO 2018

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione

elettronica per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti

o identificati nel territorio dello Stato (articolo 1, comma 916, Legge 27 dicembre 2017 n. 205).

L’entrata in vigore di tale obbligo era stabilito anticipatamente, con decorrenza 1° luglio 2018, per

le fatture emesse al fine di documentare le cessioni di benzina o gasolio utilizzate come

carburanti per motori, nonché per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti

della filiera delle imprese nell’ambito di contratti di appalto di lavori, servizi o forniture stipulati con

un’amministrazione pubblica (articolo 1, comma 917 lettere a) e b) della Legge 205/2017).

La proroga sancita dal D.L. 79/2018 non incide sull’obbligo, in vigore dal 1° luglio 2018, di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di carburante da utilizzare come carburanti per motori, le cui regole tecniche sono state definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 106701/2018.

Dal 1° luglio 2018 sono inoltre in vigore le nuove regole sulla tracciabilità dei pagamenti riguardanti l’acquisto di carburante per autotrazione, con l’obbligo di utilizzare i mezzi di pagamento “tracciabili” individuati dal Provvedimento n. 73203/2018 dell’Agenzia delle Entrate (quali carte di credito, carte di debito, altre carte di pagamento ovvero bonifici, assegni o addebito diretto su conto corrente). Tale novità è frutto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 sul piano della deducibilità e della detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di carburanti.

Il D.L. 28 giugno 2018 n. 79, in prossimità della scadenza di luglio, ha riallineato al 1° gennaio 2019 la decorrenza dell’obbligo di utilizzo della fattura elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale, mantenendo inalterata la decorrenza anticipata per le operazioni che avvengono nelle fasi precedenti della filiera. Per effetto di quanto previsto dal D.L. 79/2018, in sostanza, nell’ambito delle cessioni di carburanti si verifica un doppio binario con regole differenti tra le operazioni che avvengono nella filiera degli operatori e quelle poste in essere presso gli impianti di distribuzione. Soltanto la prima categoria di operazioni è ricompresa nel perimetro dell’obbligo anticipato di fatturazione elettronica, mentre la seconda tipologia di cessioni potrà continuare ad essere documentata secondo le regole attuali fino al 31 dicembre 2018. In sostanza, nell’ambito delle cessioni di carburanti, la proroga dell’obbligo di fatturazione elettronica al 1° gennaio 2019 riguarda esclusivamente quelle effettuate presso gli impianti di distribuzione stradale, non riguardando le operazioni poste in essere dai venditori grossisti nei confronti della rete di distribuzione.

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All’esito delle modifiche normative, infatti, l’art. 164 comma 1-bis del TUIR richiede il pagamento

con strumenti “tracciabili” per le deducibilità delle spese per “carburante per autotrazione”.

Sul piano IVA, il riformulato articolo 19-bis1 comma 1 lett. d) del DPR 633/72 richiede che

l’operazione di acquisto sia provata dal pagamento mediante mezzi diversi dal contante ai fini

della detrazione dell’imposta.

I soggetti passivi che acquisteranno benzina e gasolio nell’ambito della propria attività economica, pertanto, non potranno più procedere al pagamento “in contanti” – pena la perdita del diritto alla deduzione del costo e alla detrazione dell’IVA sull’acquisto – anche relativamente agli acquisti di

carburanti effettuati dal 1° luglio 2018 presso gli impianti di distribuzione stradale, ancorché relativamente a tali operazioni l’obbligo di emissione della fattura elettronica partirà soltanto dal 1° gennaio 2019.

L’articolo 1 comma 917 lettera b) della Legge di Bilancio 2018, come già accennato, ha anticipato

anche gli obblighi di fatturazione elettronica riguardanti le prestazioni rese da soggetti

subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di

appalto con un’Amministrazione Pubblica.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 8/E del 30 aprile 2018 ha precisato che l’obbligo di fatturazione elettronica sopra descritto riguarda solo i rapporti (appalti e/o altri

contratti) “diretti” fra il soggetto titolare del contratto e la P.A., nonché fra il primo soggetto indicato e coloro di cui si avvale. Sono esclusi, pertanto, gli ulteriori passaggi successivi.

La nuova disciplina, per espressa previsione della Legge di Bilancio 2018, si applica per tutte le

fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018.

I RIFORNIMENTI CON FATTURA ELETTRONICA

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo, le cessioni di carburante interessate dal differimento

dell’obbligo anticipato di fatturazione elettronica sono quelle destinate ad uso autotrazione da

parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale.

OSSERVA

Ambito oggettivo

Uso autotrazione

Cessioni di carburante interessate

Impianti di distribuzione stradale

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Sul punto la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 2 luglio 2018 richiama gli articoli 53, 54 e 55 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), circoscrivendo la

proroga alle cessioni di carburante destinati ad alimentare veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada. Tra queste sono compresi i rifornimenti di carburante destinati ad alimentare autoveicoli (tra cui autovetture, autobus, autotreni ecc.), motoveicoli e ciclomotori. Restano invece esclusi i rifornimenti destinati a mezzi di trasporti che non circolano su strada, quali aeromobili, imbarcazioni e trattori (agricoli e forestali), in relazione ai quali l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica partirà dal 1° gennaio 2019.

È comunque possibile, qualora il gestore dell’impianto sia già attrezzato per il rilascio del

documento informatico, richiedere facoltativamente l’emissione della fattura in formato

elettronico anche prima del predetto termine.

Resta invece confermata l’entrata in vigore dal 1° luglio 2018 della fattura elettronica per i passaggi precedenti alla vendita presso gli impianti stradali (es. acquisto di carburanti

dai grossisti). A tal fine rileva il momento di emissione del documento. Pertanto dovranno essere documentati con fattura elettronica anche gli acquisti di carburante effettuati entro il 30 giugno ma documentati successivamente al 1° luglio.

Non sono interessate dal differimento degli obblighi al 1° gennaio 2019, inoltre, le cessioni effettuate dalle imprese petrolifere nei confronti di imprese e professionisti nell’ambito dei c.d. contratti di “netting”. In questo caso, la fattura deve essere obbligatoriamente emessa in formato elettronico, sia dal gestore dell’impianto di distribuzione verso la società petrolifera, sia da quest’ultima nei confronti del soggetto che acquista il carburante.

Fatta questa premessa relativa al “doppio binario” che caratterizza la decorrenza degli obblighi di

utilizzo della e-fattura, le regole che caratterizzano il contenuto del documento rimangono quelle

stabilite dagli articoli 21 e 21-bis del DPR 633/72. Pertanto, ipotizzando l’emissione di una fattura

elettronica per la vendita di carburante, tra gli elementi obbligatori da indicare in fattura non

figurano quelli riguardanti la targa o altri estremi identificativi del veicoli al quale sono destinati

(casa costruttrice, modello, ecc.).

Art. 53,54 e 55 del Codice della Strada

Proroga cessioni di carburante (autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori) 1° gennaio 2019

Circolare 13/E

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Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 8/E/2018, tali informazioni non dovranno necessariamente essere riportate nelle fatture elettroniche, fermo restando la

possibilità di indicarle in eventuali documenti di ausilio per la tracciabilità della spesa ai fini della relativa deducibilità. A tal fine, il Provvedimento n. 89757/2018 dell’Agenzia delle Entrate, con cui sono state approvate le regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, ha chiarito che l’indicazione della targa può essere fornita utilizzando il campo “MezzoTrasporto” del file della fattura elettronica.

Restano confermate inoltre le regole che caratterizzano la registrazione cumulativa ai sensi

dell’articolo 6, comma 1, del DPR 695/1996. Pertanto per le fatture di importo inferiore ad euro

300, emesse nel corso del mese, in luogo di ciascuna fattura potrà essere annotato un documento

riepilogativo nel quale dovranno essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare

complessivo imponibile delle operazioni e l’importo dell’IVA, distinti secondo l’aliquota applicata.

L’Agenzia delle Entrate ha inoltre confermato l’applicabilità delle disposizioni di cui all’articolo 21,

comma 4 lettera a) del Decreto IVA in materia di fatturazione differita.

A tal fine è necessario che ogni singolo acquisto risulti documentato con un giustificativo che

riporti le informazioni previste dal DPR 472/1996 tra cui:

La norma consente l’emissione di una sola fattura:

“per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con Decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472” laddove “effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto» e purché «recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.

DPR 695/1996

Art. 6 comma 1

Fatture di importo inferiore a 300 euro

Documento riepilogativo:

• Numeri delle fatture; • Ammontare

complessivo imponibile delle operazioni;

• Importo Iva.

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L’emissione della fattura in forma elettronica deve essere effettuata secondo i precetti stabilito

dall’articolo 1, commi 909 e ss. della Legge di Bilancio 2018, ossia tramite il Sistema di

Interscambio, utilizzando il formato XML ed attenendosi alle regole tecniche stabilite dal

Provvedimento n. 89757/2018.

Si ipotizzi il caso di una cessione di carburante rientrante nel perimetro della

fatturazione elettronica obbligatoria anticipata, posta in essere il 6 luglio 2018.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, non dovrebbero essere

applicate sanzioni purché la relativa fattura (riportante comunque la data corretta della

cessione) sia trasmessa non oltre il termine della liquidazione dell’IVA relativa al mese di

luglio.

DPR 472/1996

la data di rifornimento;

i dati dell’acquirente e del gestore dell’impianto;

le caratteristiche e la quantità del carburante acquistato.

!

ESEMPIO

In assenza di deroga alle disposizioni di cui all’articolo 21 del DPR 633/72 il termine di trasmissione resta collegato al momento di effettuazione dell’operazione e di esigibilità dell’imposta. Nel provvedimento citato, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la data di emissione della fattura è quella riportata nel campo “Data” della sezione “Dati generali” del file XML.

La fattura elettronica andrebbe pertanto emessa entro le ore 24 del giorno della cessione. Sul punto, tuttavia, va accolto con favore il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 13/E/2018 che – in considerazione dei tempi tecnici di elaborazione e trasmissione e il necessario adeguamento tecnologico richiesto – ha chiarito che non verranno applicate sanzioni qualora il file della fattura sia trasmesso al Sistema di Interscambio con un “minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta”.

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L’obbligo di utilizzo del formato elettronico non è limitato alle sole fatture di vendita, bensì

comprende anche l’emissione delle note di variazione in aumento e in diminuzione e le

autofatture.

Nella Circolare n.8/E/2018 (cit.) l’Agenzia delle Entrate ha osservato che nel caso in cui siano poste in essere, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni che trovano

esposizione in un’unica fattura, qualora alcune di esse siano soggette ai nuovi obblighi di documentazione ne consegue l’obbligo di fatturazione elettronica per l’intero importo.

Così, ad esempio, qualora una vendita di carburante posta in essere da un grossista ricomprenda anche la fornitura di merci di altro genere, la fattura che documenti cumulativamente tali operazioni dovrà necessariamente essere emessa in formato elettronico.

Acquisti di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori

Decorrenza dell’obbligo di

fatturazione elettronica Acquisti effettuati presso gli impianti di distribuzione stradale 1° gennaio 2019 Acquisti precedenti alla vendita presso gli impianti stradali (es. cessioni dalle compagnie petrolifere nei confronti dei grossisti, vendita dai grossisti ai gestori degli impianti, ecc.).

1° luglio 2018

I RIFORNIMENTI SELF-SERVICE

In base a quanto previsto dal DPR 21 dicembre 1996 n. 696, le cessioni di carburante e lubrificanti

per autotrazione non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite scontrino

fiscale o ricevuta, essendo utilizzabile, in alternativa alla scheda carburanti, la sola fattura.

Per effetto del rinvio al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti di

carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale, resta

salva la possibilità di continuare a documentare gli acquisti di carburante mediante utilizzo della

scheda carburante oppure, in alternativa, con l’utilizzo esclusivo di carte di credito, bancomat o di

altre carte prepagate.

L’articolo 7 comma 2 lettera p) del D.L. 70/2011, infatti, aggiungendo il comma 3-bis all’articolo 1

del DPR 10 novembre 1997 n. 444, ha stabilito che i soggetti passivi IVA che effettuano gli acquisti

di carburante:

“esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma,

del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, non sono soggetti all’obbligo di tenuta della scheda carburante”.

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Attenzione!

Bisogna poi considerare che, dal 1° luglio 2018, sono in vigore le nuove disposizioni in materia di

deducibilità dei costi di acquisto e di detraibilità dell’IVA assolta sui carburanti, che limitano le

stesse all’utilizzo di particolari mezzi di pagamento tracciabili individuati con il Provvedimento

dell’Agenzia delle Entrate n. 73203 del 4 aprile 2018.

Anche nel caso di acquisti effettuati presso distributori self-service è essenziale prestare

attenzione alla modalità di pagamento adottata, conservando la documentazione necessaria a

dimostrare di aver effettuato il pagamento utilizzando strumenti tracciabili.

L’obbligo di fatturazione elettronica è in vigore dal 1° luglio 2018 relativamente alle cessioni di

carburante effettuate mediante l’utilizzo di specifiche carte “fedeltà” rilasciate direttamente dalle

compagnie petrolifere sulla base di un contratto di “netting”.

Nel dettaglio, attraverso il contratto di netting, il gestore dell’impianto di distribuzione stipula con la compagnia petrolifera un

contratto di somministrazione, attraverso il quale si impegna ad effettuare periodicamente forniture di carburante, che erogherà direttamente al cliente finale al momento del rifornimento. La compagnia petrolifera a sua volta sottoscrive un contratto di somministrazione con il cliente finale, nei cui confronti si impegnerà a cedere il carburante ogni qual volta verrà effettuato il rifornimento. In questo caso, la fattura deve essere obbligatoriamente emessa in formato elettronico, sia dal gestore dell’impianto di distribuzione verso la società petrolifera, sia da quest’ultima nei confronti del soggetto che acquista il carburante.

Un caso particolare

riguarda l’ipotesi di emissione della

fattura su richiesta del

cliente.

In questo caso, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 8/E/2018, il cliente potrà richiedere l’emissione del documento consegnando la ricevuta rilasciata dall’impianto. In questo caso la fattura potrà essere emessa in formato analogico fino al 31 dicembre 2018.

1° luglio 2018

Nuove disposizioni

Deducibilità dei costi

Detraibilità dell’Iva assolta sui carburanti

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ACQUISTO DI CARBURANTE NON EFFETTUATO PRESSO IMPIANTI STRADALI

L’articolo 1, comma 917, della Legge di Bilancio 2018 ha previsto che le nuove disposizioni sulla fatturazione elettronica – ad eccezione delle cessioni per le quali il D.L. 79/2018 ha previsto il differimento al 1° gennaio 2019 – si applicano “alle fatture emesse a partire dal 1° luglio 2018”.

Tale modalità di documentazione riguarda tutte le cessioni di benzina o di gasolio destinate ad alimentare carburanti per motori, effettuate nelle fasi intermedie che precedono la vendita presso gli impianti di distribuzione stradale.

Il richiamo testuale della norma alle cessioni di benzina e gasolio esclude dall’obbligo di

fatturazione elettronica (che scatterà soltanto dal 1° gennaio 2019) le cessioni riguardanti altre

forme di carburante come GPL e metano.

Secondo i chiarimenti forniti nella Circolare n. 8/E del 2018 e nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018, sono da documentare con

fattura elettronica tutte le cessioni di benzina e gasolio, effettuate tra soggetti passivi d’imposta destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione.

Per espressa previsione legislativa (articolo 1, comma 918, Legge n. 205/2017), sono la tipologia di carburante ed il suo utilizzo ad imporre l’obbligo di fatturazione elettronica; sono pertanto escluse le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, ossia, diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada (es. trattori agricoli). Sono dunque esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica anticipata i rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni.

Nei casi diversi dai precedenti, le cessioni di carburanti per motori effettuate presso le compagnie

petrolifere o altri grossisti devono essere obbligatoriamente documentate tramite fattura

elettronica dal 1° luglio 2018. La medesima decorrenza si applica relativamente a tutte le restanti

cessioni di carburante per motori non effettuate presso gli impianti di distribuzione stradale. Ad

esempio, nel caso di una cessione di gasolio per autotrazione consegnata presso la sede

aziendale, l’obbligo di fatturazione elettronica si applica in via anticipata.

ACQUISTO DI CARBURANTE NON DESTINATO AD AUTOVETTURE

La Circolare n. 13/E/2018, confermando i chiarimenti già forniti nella Circolare n. 8/E/2018, ha

ribadito che dal 1° luglio 2018 devono essere documentate con fattura elettronica tutte le cessioni

di benzina e gasolio tra soggetti passivi d’imposta destinati ad essere utilizzati come carburanti

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Attenzione!

per motori per uso autotrazione, ad eccezione di quelle effettuate da parte degli esercenti gli

impianti di distribuzione stradale. Restano in ogni caso escluse le cessioni di benzina e gasolio

diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, ossia, diversi da quelli impiegati nei

veicoli (di qualunque tipologia) che circolano su strada in relazione alle quali l’obbligo di

fatturazione elettronica si applicherà, analogamente a qualsiasi altra cessione rilevante ai fini IVA,

dal 1° gennaio 2019.

Sono pertanto esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica anticipata, le cessioni per rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni poste in essere tra luglio e

dicembre 2018.

Conclusioni analoghe valgono per le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia (tra cui i trattori agricoli e forestali). La circolare 13/E/2018 ha, infatti, confermato la sostanziale esclusione per gli acquisti riguardanti veicoli che non sono iscritti al Pubblico registro automobilistico (PRA).

Un’azienda agricola riceve presso la propria sede una fornitura di benzina da

utilizzare per alimentare la propria flotta di trattori agricoli. Tale cessione può

essere documentata con fattura analogica fino al 31 dicembre 2018. Per le

cessioni effettuate dal 1° gennaio 2019 diventa invece obbligatorio l’utilizzo della fattura

elettronica.

Sono escluse dell’obbligo di fatturazione elettronica anticipata al 1° luglio 2018, inoltre, le cessioni di benzina per motori che fanno parte di

gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari, utensili da giardinaggio, nonché le cessioni di altre tipologie di carburanti (ad esempio GPL e metano) a prescindere dal relativo utilizzo.

Per identificare le tipologie di benzina e gasolio da riportare nella fattura elettronica è possibile

fare riferimento a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 13/E/2018. Il

documento di prassi ha precisato che a tal rilevano le specifiche tecniche allegate al

Provvedimento del 30 aprile 2018 n. 89757 che riporta i seguenti codici di riferimento per i prodotti

energetici della tabella TA13, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Dogane:

ESEMPIO

!

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NOVITÀ

• “27101245” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 95 e < 98);

• “27101249” (per vendita di Benzina senza piombo ottani => 98);

• “27101943” (per vendita di Olii da gas aventi tenore, in peso, di zolfo inferiore o uguale a

0,001%);

• “27102011” (per vendita di Olio da gas denaturato tenore in peso di zolfo nell’olio da gas

=< 0,001%).

La stessa Circolare 13/E/2018 ha chiarito che qualora al momento della cessione non vi sia

certezza sull’impiego di una determinata tipologia di carburante rientrante tra quelle sopra

richiamate occorre procedere comunque all’emissione della fattura elettronica anticipata.

Ad esempio dovrà essere documentato con fattura elettronica l’acquisto di gasolio effettuato da un’azienda e utilizzato in maniera indistinta sia per il funzionamento del

motore di un’imbarcazione/aeromobile sia per quello di un auto/motoveicolo.

Parimenti l’emissione della fattura dovrà seguire il formato elettronico nell’ipotesi in cui oltre

all’acquisto di carburante siano acquistati ulteriori beni o servizi e la documentazione avvenga

cumulativamente.

NUOVE REGOLE DI PAGAMENTO DEL CARBURANTE

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto specifiche disposizioni in materia di deducibilità dei costi d’acquisto dei carburanti e di detraibilità

della relativa IVA (articolo 1, commi 922 e 923), imponendo a tal fine l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, quali, “carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari” (articolo 1, commi 922 e 923).

La stretta è finalizzata ad incrementare la capacità di controllo da parte dell’Amministrazione

finanziaria e contrastare l’evasione fiscale e le frodi IVA.

La norma demandava ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di

individuare qualsiasi “altro mezzo ritenuto parimenti idoneo” valido sia ai fini della

documentazione del costo ex art. 164 comma 1-bis del TUIR che ai fini della detrazione dell’IVA ex

art. 19-bis1 lett. d) del DPR 633/72.

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In sostanza, gli operatori economici che acquisteranno benzina e gasolio nell’ambito della loro

attività, non potranno più procedere al pagamento in contanti.

Sul piano della tecnica legislativa, l’articolo 1 comma 923 modifica l’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d) del Decreto IVA (che richiama le operazioni di acquisto di

“carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 (es. leasing, noleggio), di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale”), prevedendo che il relativo acquisto sia documentato con il pagamento attraverso mezzi dal contante ai fini della detrazione dell’imposta relativa all’acquisto o all’importazione.

Analogamente le modifiche introdotte dal comma 922 all’articolo 164 comma 1-bis del TUIR impongono il pagamento con strumenti “tracciabili” per la deducibilità delle spese per “carburante per autotrazione”.

Da ciò sembrerebbe quindi desumersi che l’obbligo di pagamento tracciabile non sia esteso, neanche ai fini IVA, per le fattispecie richiamate dall’articolo 19bis 1, comma 1, lettera d), diverse dall’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione. L’obbligo di tracciabilità non dovrebbe quindi estendersi all’acquisto di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili e a natanti da diporto, oltre che all’acquisto di servizi di locazione, noleggio, custodia, manutenzione, riparazione e impiego di veicoli stradali a motore. In senso conforme si è espressa Assonime nella Circolare n. 17 pubblicata il 6 luglio 2018.

Nell’individuare tali mezzi pagamento, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203 del 4 aprile 2018 ha richiamato:

assegni bancari e postali, circolari e non;

vaglia cambiari e postali;

mezzi elettronici di cui all’art. 5 del D.Lgs. 82/2005, tra cui, a titolo esemplificativo, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di credito, di debito o prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico che consentano anche l’addebito in conto corrente.

Confrontando le due normative (IVA e redditi) si rileva una difformità letterale per cui le spese in oggetto, ai fini IVA, sembrerebbero dover essere documentate con strumenti tracciabili anche in ambiti diversi da quelli relativi all’acquisto di carburanti (es. leasing, noleggio, custodia, ecc.). Tuttavia il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 73203 del 4 aprile 2018 ha circoscritto il campo di applicazione, ai fini IVA, alle sole “spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione”.

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Un aspetto sul quale è opportuno porre l’accento riguarda il coordinamento tra le disposizioni

introdotte dal D.L. 79/2018 – che ha rinviato al 2019 l’obbligo di emissione della fattura elettronica

nei termini di cui si è detto in precedenza – e la decorrenza delle nuove regole in materia di

documentazione degli acquisti di carburante. Tale decorrenza, infatti, non è interessata dalla

proroga della fatturazione elettronica, essendo già pienamente operativa dal 1° luglio 2018.

Pertanto, gli operatori economici che acquistano benzina e gasolio nell’ambito della loro attività, non possono più procedere al pagamento in contanti, anche nell’ipotesi in cui

abbiano scelto di continuare ad adottare la scheda carburante fino al 31 dicembre 2018.

Occorre a questo punto interrogarsi in merito all’applicabilità delle nuove regole sulla tracciabilità

dei pagamenti anche agli acquisti di carburante esclusi dal perimetro di applicazione della

fatturazione elettronica obbligatoria anticipata delineato dalla Legge di Bilancio 2018 (ancorché

parzialmente rinviato al 2019). È questo il caso, ad esempio, delle cessioni di benzina e gasolio

destinati ad essere utilizzati per veicoli agricoli di varia tipologia (tra cui i trattori agricoli e

forestali, nonché altri macchinari non iscritti nel Pubblico registro automobilistico) esclusi

dall’applicazione anticipata della fatturazione elettronica secondo le disposizioni di cui al D.L.

79/2018.

Il tema è stato affrontato dall’Agenzia delle Entrate che, nella Circolare n. 13/E/2018 (cit.), ha chiarito che per la deducibilità del costo d’acquisto ed alla detraibilità della relativa IVA,

valgono le disposizioni di ordine generale dettate per tutti i carburanti e che, pertanto, l’obbligo di procedere al pagamento tracciabile utilizzando gli strumenti individuati con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 73203 del 4 aprile 2018 riguarda anche i predetti acquisti.

Un’azienda riceve la fornitura di carburante per alimentare dei trattori agricoli.

L’operazione è documentata da fattura emessa il 10 luglio 2018. Tale fattura può

essere emessa in formato analogico; tuttavia, al fine di documentare validamente

l’onere ai fini della deduzione e della detrazione dell’IVA è necessario che il pagamento avvenga

con strumenti tracciabili.

Nelle motivazioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203 del 4 aprile

2018, in riferimento alle forme di pagamento qualificato ritenute idonee dal Legislatore ai fini della

ESEMPIO

!

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detraibilità IVA e della deducibilità dei costi, è espressamente chiarito che le stesse si applicano

anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento

diverso rispetto alla cessione.

Rientrano in questa casistica le carte utilizzate nei c.d. contratti di “netting” che consentono al

titolare l’acquisto esclusivo di carburanti con medesima aliquota IVA all’atto della

cessione/ricarica della carta rilasciata dalla società petrolifera. Anche relativamente a tale

tipologia di acquisti, la Circolare 8/E/2018 ha riconosciuto l’applicabilità delle nuove disposizioni

sui pagamenti tracciabili.

IL CASO DELLE AUTO AZIENDALI

Una tema che si pone nel solco tra il differimento della fatturazione elettronica obbligatoria per

l’acquisto di carburanti presso le stazioni di servizio e la decorrenza anticipata dei nuovi obblighi di

pagamento con modalità tracciabili, riguarda le modalità di documentazione degli oneri sostenuti

dai lavoratori dipendenti mediante utilizzo della propria carta di credito personale e riaddebitati al

datore di lavoro in nota spese.

La questione può essere risolta facendo appello ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

In primo luogo bisogna considerare la Circolare n. 42/E del 9 novembre 2012, emanata a commento delle novità introdotte dall’art. 7 comma 2 lett. p) del D.L. 13 maggio 2011 n.

70. La norma ha previsto che i titolari di partita IVA che effettuano gli acquisti esclusivamentemediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari, sonoesonerati dall’obbligo di tenuta della scheda carburante. Il documento di prassi ha chiarito cheai fini della documentazione del costo è necessario che la carta di pagamento elettronico siaintestata al soggetto che esercita l’attività economica e che dall’estratto conto rilasciatodall’emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell’acquisto.

Tale chiarimento, tuttavia, necessita di essere coordinato con quanto precisato nella Circolare 8/E/2018 (cit.), dalla quale non sembrerebbe emergere che il pagamento debba necessariamente avvenire con carta intestata al titolare del rapporto di lavoro, a condizione che i pagamenti “siano allo stesso riconducibili secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili”.

Acquisto di carburanti con medesima quota IVA all’atto della cessione/ricarica della carta rilasciata dalla società petrolifera.

Contratti di netting Titolare

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Tra gli elementi necessari che devono risultare dal pagamento vi sono la data e il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del corrispettivo.

Pertanto il pagamento sostenuto dal dipendente con la propria carta di credito o di debito non preclude la deducibilità del costo e la detraibilità dell’Iva, purché la documentazione del costo sia in linea con i dettami normativi. È comunque fondamentale che il pagamento del rifornimento anticipato dal dipendente con la propria carta elettronica sia rimborsato dal datore di lavoro tramite strumento tracciabile (es. bonifico), in conformità peraltro ai nuovi obblighi di tracciabilità introdotti dalla Legge di Bilancio 2018 per il pagamento degli stipendi.

La soluzione appare controversa nel caso in cui il pagamento, con strumento tracciabile, avvenga

sulla base di rimborsi chilometrici a piè di lista per rifornimenti effettuati dal dipendente e pagati in

contanti. In questo caso, stando al tenore letterale della norma e ai chiarimenti forniti dalla

Circolare n. 8/E/2018, sembrerebbe doversi escludere la legittimità della deduzione e della

detrazione dell’IVA. Tuttavia la questione meriterebbe di essere esaminata da parte

dell’Amministrazione finanziaria.

QUANDO E’ POSSIBILE NON UTILIZZARE LA SCHEDA CARBURANTE

Per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 79/2018 l’obbligo di emissione della fattura

elettronica obbligatoria è rinviato al 1° gennaio 2019 relativamente alle cessioni effettuate presso

gli impianti stradali di distribuzione. Sebbene tale rinvio non dovrebbe precludere la possibilità di

documentare facoltativamente l’acquisto tramite fattura elettronica su richiesta del cliente, fino al

31 dicembre 2018 resta possibile continuare ad utilizzare la scheda carburante.

È tuttavia già in vigore, dal 1° luglio 2018, l’obbligo in capo ai soggetti passivi che acquistano

benzina e gasolio nell’ambito della propria attività, di effettuare il pagamento utilizzando strumenti

tracciabili, anche nell’ipotesi in cui abbiano scelto di continuare ad adottare la scheda carburante.

D.L. 79/2018

Impianti stradali di distribuzione

1° gennaio 2019

Emissione fattura elettronica

obbligatoria

OSSERVA

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Tale circostanza, come si dirà a breve, rende di fatto superfluo l’utilizzo della scheda carburanti.

In base all’articolo 2 del D.P.R. 696/1996 la cessione di carburanti per autotrazione dai distributori stradali non sono soggette a certificazioni, essendo possibile documentare

l’acquisto esclusivamente mediante scheda carburante o fattura. Tuttavia, in un’ottica di semplificazione, il D.L. 70/2011 ha previsto che i titolari di partita IVA che effettuano gli acquisti esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate sono esonerati dalla tenuta di tale documento. In particolare, l’articolo 7 comma 2 lett. p) del citato decreto ha introdotto il comma 3-bis all’interno dell’articolo 1 del DPR 444/1997, stabilendo che in deroga a quanto disposto in merito all’obbligo di utilizzare la scheda carburanti per certificare il costo sostenuto per l’acquisto di carburante, il cessionario può non utilizzare il documento qualora l’acquisto avvenga mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate, che siano emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione in anagrafe tributaria previsto dal comma 6, dell’articolo 7, del D.P.R. 605/1973.

In sostanza, fino al 31 dicembre 2018, tali soggetti potranno continuare a documentare gli acquisti di carburante sostenuti presso gli impianti di distribuzione utilizzando la carta carburante ovvero attraverso il pagamento con mezzi tracciabili.

L’utilizzo esclusivo degli strumenti di pagamento tracciabili in luogo della tenuta della scheda

carburanti, prima delle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2018, era alternativo e non veniva in

alcun modo limitata la deducibilità del costo, né la detrazione dell’IVA, sia pure nei limiti stabiliti

dalla legge.

Fino al 30 giugno 2018, pertanto, era ancora possibile pagare i rifornimenti di

carburante utilizzando denaro contante, ma in questo caso la deducibilità della spesa era

subordinata alla compilazione della scheda carburante.

Nella Circolare 42/E/2012 (cit.) l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che affinché sia riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA e alla deducibilità dei costi, il mezzo

elettronico di pagamento deve essere rilasciato da operatore finanziario soggetto all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria ed essere intestato al soggetto che esercita l’attività economica. Inoltre le ricevute dei pagamenti effettuati con la carta elettronica devono risultare tutti gli elementi per l’individuazione dell’acquisto quali, ad esempio, la data e il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del corrispettivo.

La spesa sostenuta può essere giustificata mediante l’estratto conto rilasciato dall’emittente della

carta.

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È possibile utilizzare la carta elettronica per effettuare anche altre spese, a patto che l’acquisto di

carburante avvenga con una transazione distinta. Il documento di prassi, inoltre, precisa che non

possono essere considerate moneta elettronica le “carte fedeltà”, ossia le tessere magnetiche

associate ai contratti di “netting”, che l’utente utilizza per il pagamento e che sono rilasciate

direttamente dalle società petrolifere.

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NOVITÀ

2. APPALTI E SUBAPPALTI

RAPPORTI TRA IMPRESE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L’articolo 1, comma 917, lettera b), della Legge di Bilancio 2018 ha stabilito che l’obbligo di

fatturazione elettronica si applica per:

Tale obbligo è in vigore dal 1° luglio 2018 poiché, come già accennato, il D.L. 79/2018 ha prorogato al 1° gennaio 2019 l’entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica

limitatamente alle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, senza recare modifiche alle disposizioni riguardanti le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti negli appalti stipulati con la P.A.

L’elemento di novità è rappresentato dall’estensione degli obblighi di fatturazione per i rapporti tra il contraente ed i propri fornitori. Nulla

cambia, invece, per quanto riguarda la fatturazione tra il soggetto titolare del contratto di appalto e la P.A., in relazione al quale l’obbligo di utilizzo del formato elettronico era già in vigore, secondo le specifiche approvate con il D.M. 3 aprile 2013, n. 55.

La normativa di riferimento è costituita dall’articolo 1, commi 209-2014 della Legge 244/2007

(Finanziaria 2008) che ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica

Amministrazione. Le fatture in forma cartacea non possono essere accettate da parte della P.A.,

né è possibile procedere al relativo pagamento.

La fattura elettronica emessa nei confronti della PA ha le seguenti caratteristiche:

“le prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o

forniture stipulato con un’Amministrazione Pubblica”.

il contenuto è rappresentato, in un file XML, secondo il formato “FatturaPA”;

la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell’Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto sono garantite tramite apposizione della firma elettronica qualificata di chi emette la fattura;

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Con riferimento a quest’ultimo aspetto, si evidenzia che la trasmissione della fattura elettronica nei

confronti della P.A. è veicolata mediante l’utilizzo di tale codice identificativo, mentre per i privati la

trasmissione è possibile anche in assenza del codice destinatario, previo utilizzo del servizio di

registrazione accessibile sul portale “Fatture e corrispettivi”, al cui interno è possibile segnalare al

Sistema di Interscambio l’indirizzo telematico prescelto (casella PEC o codice destinatario in caso

di utilizzo del protocollo Ftp).

Qualora entro i 15 giorni dalla trasmissione al Sistema di Interscambio, il soggetto emittente non riceva alcuna notifica d’esito, lo SdI provvede ad inoltrare una notifica di

decorrenza dei termini sia al soggetto trasmittente sia al soggetto ricevente.

Viceversa in caso di ricezione da parte dell’emittente di una notifica di rifiuto della fattura (ad esempio per un errore materiale negli importi indicati) l’emittente deve procedere, entro 15 giorni, a correggere e inviare nuovamente la fattura. In caso di impossibilità di recapito da parte dello SdI (ad esempio per l’indicazione di un codice destinatario errato), il soggetto emittente riceve entro 10 giorni dall’invio una notifica di mancata consegna.

Si ricorda infine che le fatture emesse verso le stazione appaltante della P.A. devono sempre

riportare il CIG (Codice identificativo gara) e/o il CUP (Codice Unico di Progetto).

RAPPORTI TRA SUBAPPALTATORI E IMPRESE

Dal 1° luglio 2018 è operativo l’obbligo di fatturazione elettronica per le prestazioni rese da

subappaltatori e subcontraenti nell’ambito dei rapporti con la P.A. Ciò virtù di quanto previsto

dall’art. 1, comma 917, lettera b), della Legge di Bilancio 2018, secondo cui l’obbligo di fatturazione

La Legge Finanziaria 2008 ha stabilito che la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all’Amministrazione dello Stato deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Tale sistema, gestito dall’Agenzia delle Entrate, svolge il ruolo di ricezione delle fatture, effettuazione dei controlli sui file ricevuti e relativo inoltro alle amministrazioni destinatarie.

Per ciascuna fattura elettronica ricevuta dalla stazione appaltante della P.A., entro il termine di 15 giorni, è facoltà dell’amministrazione ricevente inoltrare all’emittente una notifica di accettazione/rifiuto. Tale previsione continuerà ad essere applicabile esclusivamente per il ciclo di fatturazione nei confronti della P.A., non essendo stata replicata nell’ambito della fatturazione elettronica tra privati.

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elettronica si applica, con decorrenza dal 1° luglio 2018, “alle prestazioni rese da

soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di

appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’Amministrazione Pubblica”.

Con la Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di fattura elettronica si applica relativamente ai soli appalti e contratti diretti tra

l’appaltatore e la Pubblica Amministrazione, nonché tra l’appaltatore stesso e coloro di cui questi si avvale per l’esecuzione del contratto, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Se un’impresa A stipula un contratto di appalto con la PA ed un subappalto (o un

subcontratto) con le imprese B e C per la realizzazione di alcune opere, le

prestazioni rese da A alla P.A. sono soggette all’obbligo di fattura elettronica, al pari

di quelle rese da B e da C nei confronti di A.

Viceversa, nel caso in cui B o C si avvalessero di beni e servizi resi da soggetti terzi, per questi

rapporti la fatturazione elettronica non è obbligatoria dal 1° luglio 2018, essendo tale obbligo

differito al 1° gennaio 2019.

Come si è già detto nel precedente paragrafo, nell’ambito dei rapporti tra i contraenti privati la

trasmissione della fattura elettronica non è vincolata dalla presenza del codice identificativo

univoco del destinatario della fattura. Per le imprese appaltatrici che non si sono registrate, infatti,

il subappaltatore può utilizzare il codice convenzionale “0000000”.

ESEMPIO

!

L’emissione della fattura elettronica, differentemente da quanto previsto nell’ambito dei rapporti tra contraente e PA, deve seguire le regole tecniche approvate dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018.

Un ulteriore elemento di differenziazione, nell’ambito dei rapporti tra i due contraenti privati del subappalto, è rappresentato dalla mancata previsione delle notifiche d’esito. La fattura, pertanto, si considera trasmessa immediatamente all’atto dell’invio al Sistema di Interscambio.

Il Provvedimento dell’Agenzia n. 89757 del 30 aprile 2018 ha specificato che la data di emissione della fattura è invece la data riportata nel campo “data” della sezione “dati generali” del file XML.

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Con la Circolare n. 13/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha esaminato alcuni aspetti critici riguardanti l’ambito soggettivo di applicazione delle nuove disposizioni. Il documento di

prassi, in particolare, ha precisato che ai fini della definizione del contratto di subappalto rileva quanto stabilito dall’articolo 105, comma 2, del Codice degli appalti (D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 50) secondo cui è tale “il contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto”. La norma impone all’affidatario di comunicare alla stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, i riferimenti dei sub-contratti che non rientrano nella qualifica di subappalto, stipulati per l’esecuzione dell’appalto (nome del sub-contraente, importo del sub-contratto, oggetto del lavoro, servizio o fornitura).

In conseguenza di tali prescrizioni normative, la Circolare 13/E/2018 esclude dall’obbligo di fatturazione elettronica le imprese fornitrici che non siano coinvolte nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione dei codici identificativi di gara (CIG) e/o del codice unico di progetto (CUP).

Restano quindi escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica anticipata le imprese fornitrici che non siano state rese edotte del rapporto, ossia in relazione alle forniture per le quali il soggetto titolare dell’appalto pubblico non abbia comunicato alla controparte l’utilizzo della fornitura nell’ambito dell’appalto provvedendo a effettuare le comunicazioni normativamente previste alla stazione appaltante.

La società Alfa è parte di un contratto di appalto stipulato con un ufficio

ministeriale per l’erogazione del servizio mensa. Alfa si avvale della fornitura di

prodotti alimentari dalla società Beta. Alfa effettua il servizio di mensa anche per

altri clienti che non fanno parte della Pubblica Amministrazione e i prodotti consegnati

vengono quindi utilizzati in maniera indistinta. La società Alfa non effettua alcuna

comunicazione nei confronti della stazione appaltante. Beta può continuare ad emettere

fatture in formato analogico nei confronti di Alfa fino al 31 dicembre 2018.

La Circolare 13/E/2018 ha chiarito che l’obbligo anticipato di fatturazione elettronica è escluso relativamente alle prestazioni rese nei confronti di committenti che non siano

Pubbliche Amministrazioni, pur essendo da queste controllati o partecipati.

!

ESEMPIO

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L’obbligo di fatturazione elettronica anticipata, inoltre, non si estende nell’ambito dei rapporti

interni tra consorzio e imprese consorziate, anche nel caso in cui il consorzio intrattenga un

rapporto diretto con la Pubblica Amministrazione.

Se il subappalto rientra nel settore dell’edilizia, il subappaltatore è tenuto ad emettere la fattura

elettronica in regime di “reverse charge” senza applicare l’IVA ai sensi dell’articolo 17, comma 6,

DPR 633/73). Il committente appaltatore sarà quindi obbligato ad integrare la fattura con l’IVA

annotandola sia nel registro degli acquisti sia nel registro delle vendite entro il mese di

ricevimento.

Le fatture elettroniche in esame devono riportare il codice identificativo gara (CIG) e il codice

unitario progetto (CUP) riportati nelle fatture emesse dall’impresa capofila nei confronti della P.A.

Tali codici devono essere riportati nel blocco informativo “DatiOrdineAcquisto”, “DatiContratto”,

“DatiConvenzione”, DatiRicezione” oppure “Datifatturecollegate”.

La società Alfa, titolare di un contratto d’appalto con una Pubblica Amministrazione

per la fornitura di beni e servizi stipula un subcontratto con Beta per la fornitura di

merci. Alfa comunica alla PA che i beni saranno forniti da Beta e invia alla stessa il

Codice identificativo di gara (CIG) da inserire in fattura. In questo caso risultano soddisfatte

tutte le condizioni previste per l’applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica in relazione

alle fatture emesse da Beta ad Alfa a partire dal 1° luglio 2018. Le fatture emesse da Alfa nei

confronti della P.A., invece, già risultavano soggette all’obbligo di fatturazione elettronica in

conformità alle previsioni di cui al DM 3 aprile 2013 n. 55, ancorché emesse prima del 1° luglio

2018.

RAPPORTI TRA SUBAPPALTATORI E FORNITORI TERZI

L’obbligo di fatturazione elettronica anticipato, per le prestazioni effettuate dal 1° luglio 2018, è

escluso relativamente alle forniture di beni e servizi afferenti contratti stipulati tra il

subappaltatore e fornitori terzi. Tali prestazioni saranno obbligatoriamente documentate con

fattura elettronica soltanto dal 1° gennaio 2019, mentre fino al 31 dicembre 2018 potrà continuare

ad essere emessa fattura in formato analogico.

ESEMPIO

!

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La società Delta ha stipulato un contratto di subappalto con la società Gamma che

è a sua volta parte di un contratto di appalto con la PA. Delta si avvale della fornitura

di beni e servizi da un fornitore terzo Teta. La situazione configurabile in relazione

alle fatture da emettere dal 1° luglio 2018 per regolare i rapporti è la seguente:

1) le prestazioni rese da Gamma sono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica secondo

le regole previste per la fatturazione nei confronti della P.A. (DM 55/2013);

2) le prestazioni rese da Delta nei confronti di Gamma devono essere documentate con fattura

elettronica, in base alle regole tecnica approvate per la fatturazione elettronica tra privati

(Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30 aprile 2018);

3) le fatture emesse da Teta nei confronti di Delta non sono soggette all’obbligo di emissione

in formato elettronico fino al 31 dicembre 2018.

ESEMPIO

!

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Scheda

Acquisto di carburanti presso l’impianto di distribuzione dal 1° luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2018

Detraibilità

IVA Deducibilità

costo Pagamento Documentazione contabile

Autovettura uso aziendale 40% 20%

Solo con strumenti

tracciabili pena indeducibilità

costo e indetraibilità IVA

Scheda carburante (con indicazione dei

chilometri) o pagamento in esclusiva modalità

elettronica (2)

Autovettura del professionista 40% 20%

Solo con strumenti

tracciabili pena indeducibilità

costo e indetraibilità IVA

(1)

Scheda carburante (senza indicazione dei

chilometri) o pagamento in esclusiva modalità

elettronica (2)

Autovettura agente / rappresentante 100% 80%

Solo con strumenti

tracciabili pena indeducibilità

costo e indetraibilità IVA

(1)

Scheda carburante (con indicazione dei

chilometri) o pagamento in esclusiva modalità

elettronica (2)

Autovettura concessa in fringe benefit a dipendenti / collaboratori (amministratori) per la maggior parte del periodo di imposta

40% (salvo addebito ai dipendenti

(3))

70%

Solo con strumenti

tracciabili pena indeducibilità

costo e indetraibilità IVA

(1)

Scheda carburante (con indicazione dei

chilometri) o pagamento in esclusiva modalità

elettronica (2)

Autovetture uso esclusivo aziendale (taxi, noleggio con conducente, autoscuole)

100% 100%

Solo con strumenti

tracciabili pena indeducibilità

costo e indetraibilità IVA

(1)

Scheda carburante (con indicazione dei

chilometri) o pagamento in esclusiva modalità

elettronica (2)

Autocarri (uso esclusivo aziendale: camion, furgone e similari)

100% 100%

Solo con strumenti

tracciabili pena indeducibilità

costo e indetraibilità IVA

(1)

Scheda carburante (con indicazione dei

chilometri) o pagamento in esclusiva modalità

elettronica (2)

Bus per attività di trasporto di persone 100% 100%

Solo con strumenti

tracciabili pena

Scheda carburante (con indicazione dei

chilometri) o pagamento

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indeducibilità costo e

indetraibilità IVA (1)

in esclusiva modalità elettronica (2)

Autocarri attività autotrasporto conto proprio e conto terzi

100% 100%

Solo con strumenti

tracciabili pena indeducibilità

costo e indetraibilità IVA

(1)

Fattura - non elettronica a semplice richiesta (4)

Macchine da cantiere "in movimento su strada" (muletti, pale, ruspe ecc.)

100% 100%

Solo con strumenti

tracciabili pena indeducibilità

costo e indetraibilità IVA

(1)

Scheda carburante o pagamento in esclusiva modalità elettronica (5)

Trattori agricoli e forestali 100% 100%

Solo con strumenti

tracciabili pena indeducibilità

costo e indetraibilità IVA

(1) - Circolare 13/E/2018

Scheda carburante o pagamento in esclusiva

modalità elettronica

Acquisto di carburanti non alla pompa dal 1° luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2018 da parte

dell'utilizzatore finale (non filiera carburanti)

Aerei, navi A seconda dell'uso

A seconda dell'uso Libero Fattura - non elettronica

Uso riscaldamento 100% 100% Libero Fattura - non elettronica Macchinari privi di moto es. gruppo elettrogeno

100% 100% Libero Fattura - non elettronica

Acquisto di carburanti non alla pompa dal 1° luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2018 da parte dell'utilizzatore finale (non filiera carburanti) con destinazione cisterna / deposito aziendale

La fornitura di benzina e gasolio destinati ad essere introdotti in cisterne impone la fatturazione elettronica in presenza di un possibile uso autotrazione (ovvero se il destinatario ha la titolarità di beni potenzialmente adibibili ad autotrazione).

Legenda:

[1] Obbligo di pagamento tracciabile – Circolare 8/E/2018: “Il direttore dell’Agenzia, con provvedimento prot. n. 73203 del 4 aprile 2018, ha individuato quali idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni, i seguenti mezzi di pagamento: a) gli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive

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modificazioni e integrazioni; b) quelli elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5.”

La Circolare 8/E ha altresì chiarito che il pagamento non necessariamente deve essere direttamente effettuato in prima battuta con uno strumento aziendale riconducibile all’azienda stessa, potendo ben avvenire in via mediata, purché ogni passaggio sia “tracciabile”. Esaustivo è l’esempio portato dalla Circolare stessa: “Qualora il pagamento avvenga con carta di credito/debito/prepagata del dipendente (o altro strumento individuato nel Provvedimento Direttoriale del 4 aprile 2018 allo stesso riconducibile) ed il relativo ammontare gli sia rimborsato, secondo la legislazione vigente, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla Legge di Bilancio (ad esempio, tramite bonifico bancario unitamente alla retribuzione), non vi è dubbio che la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità” e la detraibilità IVA, sempre nel rispetto delle specifiche norme.

[2] Alternativa alla scheda carburante: con la proroga della carta carburante è altresì prevista l’alternatività della stessa ai pagamenti effettuati in esclusiva via elettronica. Ai sensi dell’articolo 1 comma 3 bis del D.P.R. 444/97 la scheda carburante può non essere tenuta laddove i rifornimenti siano pagati esclusivamente tramite carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, del DPR 605/1973. Come chiarito dalla Circolare 42/E del 9 novembre 2012 è necessario in questo caso che lo strumento di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l’attività economica e che dall’estratto conto della carta di credito emergano tutti gli elementi necessari a ‘verificare’ l’acquisto, come data, corrispettivo e soggetto presso il quale è stato effettuato il rifornimento.

[3] Autovettura in fringe benefit a dipendenti: Circolare 326/E/1997, paragrafo 2.3.2.1 e risoluzione 25/E/2000 - La detrazione Iva sui costi delle autovetture è pari al 40%, a meno che l’azienda non addebiti a questi ultimi un corrispettivo regolarmente fatturato (ed ivato) per l’uso personale almeno pari al fringe benefit. In questo caso è possibile detrarre integralmente l’IVA (che viene riversata a seguito della fattura emessa). Questa fattispecie non è applicabile agli amministratori, quindi l’IVA relativa all’auto in fringe benefit all’amministratore potrà essere detratta sempre e solo nella misura del 40% (Direzione regionale Entrate della Lombardia, n. 904-472/2014).

[4] Autotrasportatori: Vige obbligo fiscale per i gestori di impianti stradali di distribuzione carburante di emettere fattura per la cessione di carburante effettuata nei confronti degli autotrasportatori di cose per conto terzi, quando richiesta dal cliente. (Consulenza giuridica AdE / CNA 954-65/2015).

[5] Macchine cantiere: con la Sentenza 24930 del 25 novembre 2011, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’impresa edile non può dedurre i costi sostenuti per il carburante e il gasolio acquistato per i macchinari in cantiere se non ha istituito le apposite “schede carburanti” nelle quali annotare tali componenti negativi di reddito.

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ASPETTO CONTABILE

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NOVITÀ

NOVITÀ

1. NOVITÀ

Dal 1° gennaio 2019 gli acquisti di carburante per autotrazione dovranno essere documentati

esclusivamente mediante fattura elettronica, al pari delle restanti operazioni soggette ad IVA.

La Legge di Bilancio 2018 ha, infatti, introdotto, a partire dal prossimo anno, l’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di

beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato (articolo 1, comma 916, Legge 27 dicembre 2017 n. 205).

L’entrata in vigore dei nuovi obblighi era previsto anticipatamente, con decorrenza 1° luglio 2018,

per le fatture emesse al fine di documentare le cessioni di benzina o gasolio utilizzate come

carburanti per motori.

Il D.L. 28 giugno 2018 n. 79 ha poi riallineato al 1° gennaio 2019 la decorrenza per le cessioni di

carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione stradale,

mantenendo inalterata la decorrenza anticipata per le cessioni che avvengono nelle fasi precedenti

della filiera.

Per espressa previsione normativa (articolo 1, comma 918), l’obbligo di fatturazione elettronica anticipata si desume dalla tipologia di carburante e dal relativo utilizzo; sono pertanto escluse le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, ossia, diversi da

quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada (es. trattori agricoli, aeromobili ed imbarcazioni).

Nei casi diversi dai precedenti, le cessioni di carburanti per motori effettuate presso le compagnie

petrolifere o altri grossisti devono essere obbligatoriamente documentate tramite fattura

elettronica dal 1° luglio 2018. La medesima decorrenza si applica relativamente a tutte le restanti

cessioni di carburante per motori non effettuate presso gli impianti di distribuzione stradale.

La Legge di Bilancio 2018, inoltre, ha introdotto specifiche disposizioni in materia di deducibilità dei costi d’acquisto dei carburanti

e di detraibilità della relativa IVA (articolo 1, commi 922 e 923), imponendo a tal fine l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili, quali, “carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari” (articolo 1, commi 922 e 923). La novità è in vigore dal 1° luglio 2018 ed opera a prescindere dal differimento della fatturazione elettronica.

OSSERVA

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La norma demandava ad un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate il compito di

individuare qualsiasi “altro mezzo ritenuto parimenti idoneo” valido sia ai fini della

documentazione del costo ex art. 164 comma 1-bis del TUIR che ai fini della detrazione dell’IVA ex

art. 19-bis1 lett. d) del DPR 633/72.

In definitiva, dal 1° luglio 2018, gli operatori economici che acquistano carburanti per autotrazione

nell’ambito della propria attività, non possono più procedere al pagamento in contanti – pena la

perdita del diritto alla deduzione del costo e alla detrazione dell’IVA sull’acquisto – anche

relativamente agli acquisti effettuati presso gli impianti di distribuzione stradale, ancorché

relativamente a tali operazioni l’obbligo di emissione della fattura elettronica è rinviato al 1°

gennaio 2019 (cfr. Agenzia delle Entrate, Circolari n. 8/E/2018 e n. 13/E/2018).

Nell’individuare tali mezzi pagamento, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203 del 4 aprile 2018 ha richiamato:

assegni bancari e postali, circolari e non;

vaglia cambiari e postali;

mezzi elettronici di cui all’art. 5 del D.Lgs. 82/2005, tra cui, a titolo esemplificativo, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di credito, di debito o prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico che consentano anche l’addebito in conto corrente.

1° luglio 2018

Operatori economici

SÌ NO

Pagamenti tracciabili Pagamento in contanti

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2. SCHEDA CARBURANTI

Sulla base di quanto previsto dal DPR 21 dicembre 1996 n. 696, le cessioni di carburante e

lubrificanti per autotrazione non sono soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi tramite

scontrino fiscale o ricevuta, essendo utilizzabile, in alternativa alla scheda carburanti, la sola

fattura.

Per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 79/2018 l’obbligo di emissione della fattura elettronica obbligatoria è rinviato al 1° gennaio 2019 relativamente alle cessioni

effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione. Sebbene tale rinvio non dovrebbe precludere la possibilità di documentare facoltativamente l’acquisto tramite fattura elettronica su richiesta del cliente, fino al 31 dicembre 2018 resta possibile continuare ad avvalersi della scheda carburante.

Dal 1° luglio 2018 è in vigore l’obbligo, in capo ai soggetti passivi che acquistano benzina e gasolio

nell’ambito della propria attività, di effettuare il pagamento utilizzando strumenti tracciabili. Tale

circostanza, come si dirà a breve, rende di fatto superfluo l’utilizzo della scheda carburanti.

La scheda carburanti costituisce un documento sostitutivo della fattura, idoneo a certificare, sia ai

fini della detrazione dell’IVA sia della giustificazione del costo, l’acquisto dei carburanti per

autotrazione.

La scheda carburanti deve essere tenuta nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento approvato con il DPR 10 novembre 1997, n. 444. A tal fine, per ciascun

veicolo a motore utilizzato nell’esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione, va istituita una scheda mensile o trimestrale contenente alcuni elementi obbligatori, tra cui gli estremi di individuazione del veicolo.

In particolare devono essere annotati i seguenti dati: • dati identificativi del soggetto che acquista il carburante (ditta, denominazione, ragione

sociale ovvero cognome e nome, domicilio fiscale e numero di partita IVA); − nel caso di autovetture aziendali utilizzate dai dipendenti per l’attività lavorativa occorre

riportare i dati identificativi sia del dipendente intestatario del veicolo sia del datore di lavoro;

• dati identificativi dell’esercente l’impianto di distribuzione (denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e nome se persona fisica, ubicazione dell’impianto, ubicazione della stabile organizzazione in Italia se il cedente è domiciliato all’estero), anche mediante l’apposizione di un timbro su cui va apposta la firma (obbligatoria) dell’addetto alla distribuzione;

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− per i soggetti esteri con rappresentante fiscale in Italia vanno indicati i dati identificativi sia del soggetto estero che del rappresentante fiscale italiano;

• estremi di individuazione del veicolo (casa costruttrice, modello e targa o numero del telaio, eventuali altri estremi identificativi del veicolo apposti dall’impresa costruttrice);

• per ogni rifornimento è necessario indicare, a cura del cedente, la data e l’ammontare del corrispettivo al lordo dell’IVA;

• numero dei chilometri percorsi dal veicolo, risultante alla fine del mese o del trimestre (tale indicazione non è necessaria per i professionisti e per i concessionari/rivenditori di autoveicoli relativamente alle auto usate in vendita o utilizzate per le prove dimostrative, nonché per i veicoli in riparazione e per quelli esposti in conto vendita).

Le informazioni suddette devono essere annotate e registrate su modello conforme a quello allegato al DPR n. 444/1997.

Per effetto del differimento al 1° gennaio 2019 dell’obbligo di fatturazione elettronica per gli

acquisti di carburante per autotrazione da parte degli esercenti gli impianti di distribuzione

stradale, resta salva la possibilità di continuare a documentare gli acquisti di carburante mediante

utilizzo della scheda carburante.

Tuttavia il comma 3-bis dell’articolo 1 del DPR 10 novembre 1997 n. 444 sancisce l’esonero dalla

tenuta della scheda carburanti per i soggetti passivi IVA che effettuano gli acquisti di carburante

“esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori

finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del Decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605”.

Carte di debito

Esonero scheda carburanti

Carte di credito

DPR 10 novembre 1997 n. 444 Art. 1, comma 3-bis

Soggetti passivi Iva

Carte prepagate

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Nella Circolare 42/E/2012, l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che affinché sia riconosciuto il diritto alla detrazione dell’IVA e alla deducibilità dei costi, il mezzo

elettronico di pagamento deve essere rilasciato da operatore finanziario soggetto all’obbligo di comunicazione all’anagrafe tributaria ed essere intestato al soggetto che esercita l’attività economica. Inoltre le ricevute dei pagamenti effettuati con la carta elettronica devono risultare tutti gli elementi per l’individuazione dell’acquisto quali, ad esempio, la data e il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, nonché l’ammontare del corrispettivo.

In definitiva, dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018 è possibile continuare a documentare gli

acquisti di carburante sostenuti presso gli impianti di distribuzione utilizzando la carta carburante

ovvero attraverso il pagamento esclusivo con mezzi tracciabili.

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3. REGISTRAZIONI CONTABILI

L’introduzione dei nuovi obblighi di tracciabilità e documentazione degli oneri sostenuti per

l’acquisto dei carburanti ha effetti concreti sulle modalità di rilevazione in contabilità di tali

acquisti. L’argomento necessita di essere esaminato in considerazione delle diverse tipologie di

regimi in uso da parte delle imprese.

Partendo dalle c.d. “imprese minori” bisogna rilevare che la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) ha modificato il regime di tassazione delle imprese che applicano il regime di contabilità semplificata.

Dal 1° gennaio 2017 questi soggetti, in deroga alle ordinarie regole di determinazione del reddito d’impresa, devono seguire il principio di cassa.

Le nuove disposizioni si applicano ad imprenditori individuali, società di persone ed enti non

commerciali in contabilità semplificata.

L’introduzione del regime di cassa ha determinato un impatto significativo sul piano degli obblighi contabili. Il Legislatore, modificando l’articolo 18 del DPR 600/73, ha previsto la

tenuta obbligatoria di appositi registri i cui contenuti sono simili a quelli previsti per gli esercenti attività di lavoro autonomo.

La necessità di contabilizzare gli incassi e i pagamenti determina un aggravio degli adempimenti

contabili amministrativi a carico degli operatori. Per tale ragione il Legislatore ha riformulato

completamente i commi 4 e 5 del citato articolo 18, prevedendo una serie di semplificazioni

contabili.

3.1 Registri degli incassi e pagamenti

Le imprese in contabilità semplificata sono obbligate ad istituire i registri IVA (acquisti e vendite).

Sotto questo profilo non sono previste novità e l’obbligo trova origine nel combinato disposto

dell’art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 23, 24 e 25 del DPR 633/72.

Il secondo comma dell’articolo 18 in esame prevede poi l’obbligo, gravante sui soggetti in

contabilità semplificata di istituire appositi registri ove annotare cronologicamente gli incassi e i

pagamenti relativi all’attività.

OSSERVA

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Tali informazioni devono essere annotate, entro 60 giorni, in forma analitica e cronologica. Gli altri componenti positivi e negativi di reddito devono essere annotati

negli stessi registri entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In caso di acquisto del carburante con utilizzo di una carta elettronica, la data di pagamento coincide con quella di utilizzo della carta di credito o di debito, mentre non assume alcuna rilevanza la data di addebito del saldo risultante dall’estratto conto dell’emittente della carta di credito.

Per i pagamenti effettuati per il tramite assegno assume rilievo la data di materiale consegna del titolo.

Ad esempio se un imprenditore individuale effettua un rifornimento per un veicolo

strumentale utilizzando la carta di credito in data 31 luglio 2018 è con riferimento

a tale data che occorre procedere all’annotazione sul registro dei pagamenti.

N.

Data del

pagamento o

della riscossione

Data

registrazione

Numero

Fattura

Data

fattura

Generalità del

soggetto che ha

ricevuto il pagamento

Importo (…)

… 31.07.18 Pagamento

del 31.07.18

-

-

Carburante (stazione

di servizio …) 100,00

ESEMPIO

!

Devono essere riportate nei registri le seguenti indicazioni:

la data di incasso e di pagamento;

l’importo dell’operazione;

le generalità, l’indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento (o che lo riceve);

gli estremi della fattura o altro documento emesso.

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Al fine di ottenere la deduzione del costo e la detrazione dell’Iva, i contribuenti devono conservare

la documentazione necessaria per dimostrare, in sede di eventuali verifiche, di aver effettuato il

pagamento utilizzando strumenti tracciabili. Infatti, il registro cronologico dei pagamenti riporta

semplicemente la data di avvenuto pagamento e non, invece, il mezzo utilizzato.

Ad esempio sarà possibile esibire l’estratto conto bancario dal quale dovrebbe risultare l’utilizzo

della carta di debito, ovvero l’estratto conto della carta di credito o anche copia dello scontrino

rilasciato dal POS al momento dell’utilizzo della carta.

Occorre poi annotare sul registro IVA degli acquisti la scheda carburante, scorporando l’IVA e

contabilizzando la quota detraibile (es. 40% per le autovetture).

Ipotizzando per semplicità che la scheda carburanti di luglio riporti come unica

operazione il rifornimento del 31 luglio, la rilevazione sul registro delle fatture di

acquisto può essere schematizzata come segue:

REGISTRO DEGLI ACQUISTI

Numero

protocollo

Numero

documento

Data

documento Fornitore Imponibile

Iva

detraibile

(40%)

Iva

indetraibile

(60%)

Totale

(…) 7 31.07

Carburante

(stazione di

servizio)

81,97 7,21 10,82 100,00

Nell’esempio l’IVA risultante dallo scorporo al 22% (18,03 euro) è detraibile solamente per il 40%,

(pari a 7,21 euro), pertanto il 60% corrispondente all’Iva indetraibile (10,82) deve essere portato ad

incremento del costo di acquisto del carburante.

3.2 Registri Iva integrati con i mancati incassi e pagamenti

Le imprese minori possono non istituire i registri cronologici degli incassi e dei pagamenti. In tale

ipotesi i registri IVA devono essere opportunamente integrati secondo le modalità previste dai

commi 4 e 5 dell’art. 18 del DPR 600/73.

ESEMPIO

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La semplificazione è subordinata all’osservanza di una serie di condizioni. Il quarto comma dell’articolo 18 stabilisce infatti che i registri IVA possano sostituire i registri cronologici dei ricavi percepiti e delle spese sostenute qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a

registrazione IVA e sia riportato l’importo complessivo delle partite che non hanno generato incassi o pagamenti, con indicazione delle fatture cui le operazioni di riferiscono.

Con riferimento all’acquisto dei carburanti il relativo pagamento avviene nella pressoché totalità

dei casi contestualmente all’acquisto. È pertanto probabile che il contribuente non debba

procedere ad alcuna annotazione aggiuntiva sul registro IVA degli acquisti.

Anche in questo caso il contribuente deve conservare la documentazione necessaria a dimostrare

l’avvenuto pagamento del carburante con strumenti tracciabili (ad esempio estratto conto della

carta di credito, ricevuta del rifornimento effettuato tramite POS, ecc.).

3.3 Registri Iva senza annotazione degli incassi e pagamenti

L’articolo 18 del DPR 600/73 prevede al quinto comma un’ulteriore semplificazione. I contribuenti

possono tenere esclusivamente i registri IVA senza operare annotazioni relative a incassi e

pagamenti. In tal caso, per finalità di semplificazione, si presume che la data di registrazione dei

documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

In applicazione di questo metodo si presume che il documento risulti incassato/pagato nella

stessa data in cui è contabilizzato sui registri IVA. La scelta, vincolante per almeno un triennio,

potrebbe risultare conveniente in tutti i casi in cui le date di incasso e di pagamento non divergano

in misura sostanziale dalle date di registrazione ai fini IVA.

OSSERVA

Articolo 18 del DPR 600/73 comma 5

Tenuta dei registri IVA senza annotazioni di incassi e

pagamenti.

Si presume che la data di registrazione coincida con

l’incasso/pagamento.

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Ad esempio se un contribuente procede entro la fine del 2018 alla rilevazione nel

registro IVA acquisti della scheda carburanti afferente l’ultimo trimestre dell’anno

(ottobre-dicembre 2018), il pagamento si considera avvenuto, in base ad una

presunzione assoluta, nel 2018. Viceversa, se la scheda carburante viene registrata nel mese di

gennaio 2019, la deduzione del costo – nei limiti stabiliti dall’articolo 164 del TUIR – si verifica nel

2019.

Si ipotizzi un importo complessivo dei rifornimenti effettuati nel trimestre pari ad euro 300,00.

REGISTRO DEGLI ACQUISTI

Numero protocollo

Numero documento

Data documento Fornitore Imponibile

Iva detraibile

(40%)

Iva indetraibile

(60%) Totale

(…) 4 31.12

Carburante (stazione

di servizio) 245,91 21,63 32,46 300,00

Scheda carburanti ottobre-dicembre 2018

La circostanza che la deduzione del costo e la detrazione dell’IVA non siano collegate alla data di

pagamento non determinano il venir meno degli obblighi di documentazione circa la tracciabilità,

per cui valgono considerazioni analoghe a quelle già esaminate per le altre metodologie di tenuta

della contabilità semplificata.

ESEMPIO

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4. CONTABILITÀ ORDINARIA

In questo caso la modalità di pagamento utilizzata per l’acquisto del carburante risulterà dalle

scritture analitiche sul libro giornale. In particolare dovrà essere rilevato, all’atto di ogni utilizzo

della carta di credito, il debito verso il soggetto emittente che si chiuderà nel mese successivo con

la registrazione dell’addebito bancario del saldo risultante dall’estratto della carta di credito.

Si consideri il seguente esempio, riferito ad una società che effettua un rifornimento

di carburante in data 1° agosto 2018 utilizzando una carta di credito.

01.08.2018

Anticipi verso fornitori a Debiti v/emittente carta di credito 100,00 Rifornimento carburante presso stazione di servizio

100,00

Se il pagamento fosse effettuato con assegno o con bancomat, la contropartita contabile

sarebbe rappresentata direttamente dal conto banca.

Alla fine del mese si procede all’annotazione della scheda carburanti sul registro IVA acquisti,

secondo le modalità già descritte in precedenza. Non occorre procedere a tale rilevazione

qualora il contribuente avesse deciso di non istituire tale documento. In tale circostanza, sarà

sufficiente procedere alla rilevazione del costo deducibile e dell’Iva detraibile direttamente al

momento del pagamento del singolo rifornimento.

31.08.2018

Diversi a Scheda carburante 100,00 Carburanti auto aziendale

92,79

Iva detraibile (40%)

7,21 Data documento, protocollo, numero

100,00

In pari data bisogna procedere allo storno delle anticipazioni corrispondenti ai pagamenti

eseguiti con la seguente scrittura:

31.08.2018

Scheda carburante a Anticipi verso fornitori 100,00 Rilevazione scheda carburante

100,00

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ESEMPIO

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Il mese successivo, in data 16.09.2018, si rileva l’addebito sul conto corrente bancario della

spesa anticipata con carta di credito.

16.09.2018

Debiti v/emittente carta di credito a Banca c/c 100,00 Addebito e/c periodico carta di credito

100,00

In caso di utilizzo della contabilità ordinaria, pertanto, dalle scritture contabili sarà sempre

possibile desumere le modalità di pagamento del carburante.

Dal libro giornale risulteranno i pagamenti effettuati con indicazione degli estremi dei conti

correnti bancari e postali utilizzati. Il medesimo registro darà evidenza dei pagamenti eseguiti

con carta di debito, ovvero carta di credito o carta prepagata.

Gli eventuali pagamenti in contanti, che daranno luogo all’indeducibilità del costo del carburante

e l’indetraibilità dell’Iva, risulteranno dal libro giornale con l’addebito del relativo conto “cassa”.

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CASI RISOLTI

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Caso 1 - GPL e altri carburanti per uso autotrazione nei rapporti tra grossisti e altri intermediari. Termini operatività fattura elettronica.

L’obbligo di fatturazione elettronica dal 1° luglio per le cessioni di gasolio o benzina destinate a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, slittato al 1° gennaio 2019 solo per le cessioni effettuate direttamente presso gli impianti stradali di distribuzione,

riguarda qualsiasi passaggio della filiera carburanti, ossia anche quelli intermedi quale ad esempio l’acquisto effettuato del singolo distributore da un grossista. Detto ciò il suddetto obbligo operativo dal 1° luglio, vale anche per altri tipi di carburante per autotrazione, GPL, metano, ecc.?

In relazione alle cessioni relative ad altri tipi di carburante per autotrazione (GPL, metano, ecc.), l’obbligo di fatturazione elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2019 ciò non toglie la facoltà di ricorrere fin da subito alla fatturazione elettronica anche per i carburanti

destinati ad uso autotrazione diversi da benzina e gasolio ma solo per le cessioni che non riguardano la fase finale della filiera dunque non per quelle effettuate direttamente presso gli impianti stradali di distribuzione nei confronti di soggetti Iva.

Caso 2 - Deduzione spesa carburante e contratto di netting

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto l’obbligo di ricorrere a pagamenti tracciabili ai fini della detrazione dell’Iva e della deducibilità del costo sostenuto per l’acquisto di carburanti effettuato nell’esercizio di impresa arti e professioni. In presenza di un contratto di “netting” come devono

essere regolati i pagamenti ai fini della detraibilità dell’Iva e della deducibilità del relativo costo?

La detraibilità Iva e la deducibilità dei costi è ammessa qualora il pagamento sia effettuato, anche nell’ambito di un contratto di netting, con le modalità di pagamento individuate dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile scorso ossia

bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ecc.; dunque nell’ambito di un contratto di netting, i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, devono essere regolati con gli strumenti di pagamento sopra indicati. La compagnia petrolifera dovrà emettere apposita F.E.

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RISPOSTA

DOMANDA

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Caso 3 - Fattura elettronica obbligatoria in caso di incertezza sull'impiego di una determinata tipologia di carburante.

Al di là del termine di operatività dell’obbligo di fatturazione elettronica, qualora al momento della cessione del carburante benzina o gasolio GPL, ecc. , nei confronti dell’utente finale titolare di partita Iva, non si è a conoscenza del suo effettivo utilizzo finale, bisogna comunque

procedere all’emissione della fattura elettronica?

Con la Circolare 13/E del 2 luglio l’Agenzia delle Entrate ha messo in evidenza come laddove, al momento della cessione, non vi sia certezza sull’impiego di una determinata tipologia di carburante quale benzina o gasolio– astrattamente idoneo ad essere

utilizzato in motori tra loro diversi (si pensi al gasolio, che può essere impiegato tanto per il funzionamento del motore di un’imbarcazione/aeromobile, quanto per quello di un auto/motoveicolo) – le esigenze più volte espresse di presidio e contrasto ai fenomeni di evasione e di frode IVA (si veda la già citata Circolare n. 8/E del 2018) impongono che la fatturazione sia elettronica, naturalmente se già sussiste a livello temporale tale obbligo di fatturazione elettronica.

Caso 4 - Acquisto carburanti e fattura elettronica. Emissione facoltativa esclusa fino al 31-12 per i gestori di impianti stradali di distribuzione.

L’obbligo di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA è stato rimandato al 1° gennaio 2019 e nel contempo sono state ripristinate le disposizioni

regolamentari e normative di cui alla scheda carburante. Detto ciò, al di là di quanto appena detto, per i soggetti titolari di partita Iva, è comunque possibile farsi rilasciare la F.E. dal distributore già pronto alla sua emissione e dunque non ricorrere alla scheda carburante?

Il D.L. 79/212 ristabilendo “in toto” le previsioni di cui alla scheda carburante ha posto di conseguenza l’obbligo di rispettare la disposizione secondo la quale, come da indicazioni dell’art. 1 comma 3 del D.P.R. 444/1997 “è fatto divieto ai gestori di impianti stradali di

distribuzione di carburanti per autotrazione di emettere per la cessione di tali prodotti la fattura prevista dall'articolo 21 del decreto Iva” salvo qualora le cessioni siano effettuate nei confronti dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi o negli altri casi specificatamente individuati nella Circolare del 12/08/1998 n. 205 - Min. Finanze., salvo le preclusioni anzidette, fino al 31 dicembre 2018 gli impianti stradali di carburante non possono emettere alcun tipo di fattura né cartacea né elettronica per le cessioni finali effettuate nei rapporti con soggetti titolari di partita Iva.

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DOMANDA

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Caso 5 - Trattori agricoli e forestali. Solo pagamenti tracciabili, esclusa la fattura elettronica.

La tipologia di carburante ed il suo utilizzo sono le variabili da considerare ai fini dell’eventuale obbligo di fatturazione elettronica; sono escluse dalla F.E. le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione.

La cessione di carburante per trattori agricoli e forestali rientra tra quelle da documentare con fattura elettronica?

Sono escluse dall’obbligo di F.E. le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, ossia, diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada (vedi articoli 53, 54 e 55 del

c.d. “Codice della strada”) quali motocicli, motocarri, autovetture, autobus, autocarri ecc. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella recente Circolare n° 13/E, le cessioni di benzina e gasolio destinate ad essere utilizzate per veicoli agricoli di varia tipologia (tra cui i trattori agricoli e forestali, nonché, in generale, le macchine individuate nell’articolo 57 del Codice della strada (macchine agricole) devono ritenersi escluse dall’applicazione delle nuove disposizioni circa l’obbligo di fatturazione elettronica.

Caso 6 - Detrazione Iva e Deduzione costi carburanti. Pagamento effettuato con la carta di credito del dipendente.

Considerando l’intervento della Legge di Bilancio 2018 che a partire dal 1° luglio subordina la detrazione Iva e la deducibilità dei costi sostenuti per l’acquisto di carburanti all’utilizzo di mezzi di pagamenti tracciabili, quali sono le indicazioni operative da seguire laddove il pagamento del

carburante sia regolato tramite la carta di credito del dipendente in trasferta di lavoro?

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 8/2018 ha affrontato proprio nello specifico il caso in cui rifornimento di benzina di un’autovettura aziendale è effettuato dal dipendente con la propria carta di credito/debito/prepagata, durante una trasferta di

lavoro; in tale sede è stato precisato che qualora il relativo ammontare gli sia rimborsato, avvalendosi sempre di una delle modalità individuate dalla Legge di Bilancio e dal Provvedimento ADE del 4 aprile 2018 (pagamenti tracciabili), “non vi è dubbio che la riferibilità della spesa al datore di lavoro ne consentirà la deducibilità e la relativa detrazione Iva, nel rispetto, come ovvio, degli ulteriori criteri previsti dal T.U.I.R.” (D.P.R 917/86).

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Caso 7 - Fattura elettronica obbligatoria dal 1° luglio soggetti interessati.

Il D.L. 79/2018 ha prorogato al 1° gennaio 2019 l’obbligo di F.E per le cessioni effettuate direttamente presso gli impianti di distribuzione carburante nei confronti dei soggetti titolari di partita Iva mantenendo la data del 1° luglio per gli altri soggetti della filiera.

Quali sono in via generale i soggetti obbligati all’emissione della F.E. dal 1° luglio?

Intervenendo sulle disposizioni temporali disposte dalla Legge di Bilancio 2018 che anticipavano al 1° luglio la F.E. per la cessione di benzina e di gasolio per motori per uso autotrazione effettuate nei rapporti tra soggetti passivi d’imposta che agiscono

nell’esercizio di impresa, arte o professione, il D.L. 79/2018 pubblicato in G.U. in data 28 giugno, ha prorogato la data citata al 1° gennaio 2019 solo per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA. Tuttavia rimane fermo l’obbligo di fatturazione elettronica già a partire dal 1° luglio per gli altri soggetti passivi Iva operanti nell’ambito della filiera carburanti quali ad esempio le compagnie petrolifere, grossisti, ecc., nonché per le “prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica” per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi (vedi Circolare Agenzia delle Entrate n° 8/2018).

Caso 8 - Obbligo di fatturazione elettronica e cessioni di cui all'articolo 38-quater del DPR n. 633/1972.

La proroga al 1° gennaio 2019 per l’obbligo di fatturazione elettronica (come disposta per le cessioni di carburanti e gasolio per veicoli a motore effettuate dagli impianti di distribuzione stradale) interessa anche le cessioni di cui all'articolo 38-quater del DPR n. 633/1972, la cui

decorrenza partirebbe dal 1° settembre 2018?

La risposta è negativa. Resta fermo al 1° settembre 2018 il termine dal quale decorrerà l’obbligo di fatturazione elettronica con riferimento alle cessioni di beni di cui all'articolo 38-quater del DPR n. 633/1972. In particolare, si tratta delle cessioni, effettuate nei

confronti di soggetti privati domiciliati o residenti fuori della Comunità Europea, di beni per un complessivo importo, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto, superiore a 154,94 euro e destinati all'uso personale o familiare, da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio doganale della Comunità medesima. Ai sensi del citato art. 38-quarter, le predette cessioni possono essere effettuate senza pagamento dell'IVA da parte dell’acquirente o con il diritto a

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richiederne il rimborso. Tale disposizione si applica a condizione che sia emessa fattura, e che i beni siano trasportati fuori della Comunità entro il terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Caso 9 - Fattura elettronica: il momento dell’emissione.

La fattura elettronica va emessa entro gli stessi termini della fattura analogica, ossia entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione (Circolare n. 13/E/2018) Al riguardo si chiede di sapere cosa succede nel caso in cui la fattura elettronica è emessa entro il predetto termine ma

il SdI concluda l’iter di emissione oltre l’anzidetta tempistica.

Come chiarito nell’Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 13/E/2018, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, considerato anche il necessario adeguamento tecnologico richiesto alla platea di soggetti coinvolti e le connesse

difficoltà organizzative, si ritiene che il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisce violazione NON punibile.

Caso 10 - Fattura elettronica e Pubblica Amministrazione.

La Legge di Stabilità 2018 prevede, a decorrere dal 1° luglio 2018, l’obbligo di fatturazione elettronico per le cessioni che avvengono nei contratti di subappalto che vedono coinvolta la Pubblica Amministrazione. Quali sono i casi precisi in cui sorge tale obbligo?

La Legge di Stabilità 2018 (comma 917 lett. b) impone, dal 1° luglio 2018, l’emissione di fatture elettroniche per le “prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture

stipulato con un’amministrazione pubblica”. E’ il caso, ad esempio, in cui un’impresa (Alfa) stipula un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione (Beta). L’impresa (Alfa) stipula poi un subappalto con l’impresa Gamma. In tal caso la fattura elettronica dovrà essere emessa da Alfa a Beta (obbligo già in essere prima del 1° luglio 2018 - Decreto Interministeriale 3 aprile 2013, n. 55). Inoltre anche Gamma dovrà emettere la fattura in formato elettronico nei confronti di Alfa. Nella Circolare n. 13/E/2018, l’Agenzia delle Entrate ha poi chiarito che nell’ambito degli appalti vi sarà obbligo di emettere fattura elettronica via SdI (Sistema di interscambio) solo in capo a coloro che operano nei confronti della stazione appaltante pubblica ovvero a chi, nell’esecuzione del contratto

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di appalto, è titolare di contratti di subappalto propriamente detto, ossia esegue direttamente una parte dello stesso) o riveste la qualifica di subcontraente (vale a dire colui che per vincolo contrattuale esegue un’attività nei confronti dell’appaltatore e in quanto tale viene comunicato alla stazione appaltante con obbligo di codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico di progetto (CUP). Quindi, ad esempio è da ritenersi che siano esclusi dai nuovi obblighi di fatturazione tutti coloro che cedono beni ad un cliente senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale con comunicazioni verso la stazione appaltante ovvero con l’imposizione di CIG e/o CUP (è il caso di chi fornisce beni all’appaltatore senza sapere quale utilizzo egli ne farà, utilizzandone magari alcuni per l’appalto pubblico, altri in una fornitura privata). Nella stessa circolare è stato altresì precisato che l’obbligo di fatturazione elettronica NON riguarda, in ogni caso, i rapporti in cui, a monte della filiera contrattuale, vi sia un soggetto che non rientri tra quelli da qualificarsi come Pubblica Amministrazione (Circolare n. 13/E/2018). Occorre inoltre considerare che la fatturazione elettronica trova applicazione per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la Pubblica Amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Caso 11 - Scheda carburante per società con parco auto.

Sono amministratore delegato di una società la quale è dotata di parco macchine aziendale molto ampio. Si chiede di sapere se in tal caso è conveniente ancora l’utilizzo della scheda carburante alla luce degli ultimi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate.

Coloro che dal 1° luglio effettuano acquisti di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, al fine di detrarre correttamente l’Iva e dedurre il relativo costo possono alternativamente:

utilizzare la scheda carburante, debitamente compilata, ai sensi del previgente articolo 1 del DPR 444/97 ed eseguire il pagamento mediante strumenti di pagamento tracciabili (previsti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 73203/2018 del 4 aprile 2018);

non ricorrere alla scheda carburante ma pagare, comunque, l’acquisto con uno dei predetti mezzi di pagamento tracciabili.

Nel caso del quesito si consiglia di percorrere la prima delle due opzioni, in quanto nel nostro ordinamento, ai fini della deducibilità fiscale, l’onere di dimostrare l’inerenza del costo è sempre a carico del contribuente. In tal caso, dunque, si consiglia di istituire una distinta scheda carburante per ciascun veicolo la quale dovrà essere debitamente compilata con i dati richiesti dalla normativa in materia (fermo restando, comunque, che per la deducibilità del costo e la detraibilità dell’IVA sarà necessario eseguire il pagamento con gli strumenti di pagamento tracciabili di cui al citato provvedimento).

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Page 50: ACQUISTO CARBURANTI Aspetti contabili, fiscali e operativi · La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2019, l’obbligo di fatturazione elettronica per

Acquisto di carburanti

Direttore Antonio Gigliott i

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Caso 12 - Fattura elettronica scartata dal SdI.

Se una fattura elettronica è scartata dal SdI, ed il contribuente la emette nuovamente, dovrà farlo con lo stesso numero e data oppure dovrà modificare tali dati?

Una fattura elettronica, relativa al file scartato dal SdI, va preferibilmente emessa (ossia nuovamente inviata tramite SdI entro 5 giorni dalla notifica di scarto) con la data ed il numero del documento originario.

Qualora ciò non sia possibile, ferma la necessità di procedere alla corretta liquidazione dell’imposta in ragione dell’operazione effettuata, è possibile alternativamente:

• emettere una fattura con nuovo numero e data (coerenti con gli ulteriori documenti emessi nel tempo trascorso dal primo inoltro tramite SdI), per la quale risulti un collegamento alla precedente fattura scartata da SdI e successivamente stornata con variazione contabile interna onde rendere comunque evidente la tempestività della fattura stessa rispetto all’operazione che documenta;

• emettere una fattura come da punto precedente, ma ricorrendo ad una specifica numerazione che, nel rispetto della sua progressività, faccia emergere che si tratta di un documento rettificativo del precedente, variamente viziato e scartato dal SdI.

Caso 13 - Integrazione di fattura elettronica già emessa.

In che modo è possibile procedere ad un’integrazione di fattura elettronica già emessa e correttamente acquisita dal SdI?

Data la natura del documento elettronico transitato tramite SdI - di per sé non modificabile e, quindi, non integrabile - la numerazione della fattura o qualsiasi altra integrazione della stessa (si pensi, in generale, alle ipotesi di inversione contabile di cui

all’articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972) può essere effettuata secondo le modalità già illustrate nella Risoluzione n. 46/E/2017, ossia, ad esempio, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della stessa (Circolare n. 13/E/2018).

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