L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA … · uffici tre mesi primadella decorrenza...
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L’OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONEPUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Adempimenti per le impreseAdempimenti per le imprese
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Normativa e Prassi
Legge n. 244 del 24.12.2007, articolo 1 commi 209-214
Direttiva UE 45/2010
L. 24.12.2012 n° 228 di recepimento della direttiva 45/2010direttiva 45/2010
D.M. 55/2013
Circolare MEF N° 1 del 31.03.2014
DL 24.04.2014 N° 66, art. 25
Decreto MEF 17.06.2014
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FINALITÁAl fine di semplificare il procedimento di
fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili
l’emissione
la trasmissione
l’archiviazionel’archiviazione
la conservazione
delle fatture nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (PA) “anche sotto forma di nota,
conto, parcella e simili” deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica
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FINALITÁ
La Fatturazione Elettronica verso la PA (FatturaPA) rappresenta uno strumento di:
semplificazione
trasparenza
rendicontazione
monitoraggio monitoraggio
Altri Paesi europei (Danimarca, Svezia, Norvegia, Finlandia, Spagna) hanno già adottato la fatturazione
elettronica verso la Pubblica Amministrazione (PA)
L’obbligo verso la PA rappresenta un volano per favorirne l’adozione nei rapporti tra imprese
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SISTEMA DI INTERSCAMBIO
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Sistema di Interscambio
(AE e SOGEI)
Fatture e notifiche
Fatture e notifiche
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Ragioneria Generale dello
Stato
DECORRENZA OBBLIGATORIASono fissate decorrenze ripartite
6 giugno 2014
Ministeri (Istituti di istruzione statale, Musei e
biblioteche statali, Polizia, Carabinieri, V.F. , ecc.)
Agenzie Fiscali (Demanio, Dogane e Monopoli,
Entrate)
Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale (INPS, INAIL, ENASARCO, Casse di previdenza
delle varie attività professionali, ecc.)
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DECORRENZA OBBLIGATORIA
31 marzo 2015
altri enti nazionali (ENIT, ENAC, AGCOM,
ENEA, CONI, ISTAT, ANAS spa, ICE, ANCI, UNIONCAMERE, ecc.)UNIONCAMERE, ecc.)
amministrazioni locali (Regioni, Province,
Comuni, Aziende Ospedaliere, ASL, CCIAA, ecc.)
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DECORRENZA ANTICIPATAVOLONTARIA
dal 6 dicembre 2013
le PA hanno la facoltà di concordare con gli le PA hanno la facoltà di concordare con gli Operatori Economici la ricezione delle
Fatture Elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio
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EFFETTI
A decorrere dalle predette date di entrata in vigore, le rispettive PA non potranno più
accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea
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Solo Fatture Elettroniche
EFFETTI
Decorsi tre mesi dalle predette date di entrata in vigore le rispettive PA non
potranno più procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla
ricezione della fattura in forma elettronicaricezione della fattura in forma elettronica
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Nessun pagamento senza Fattura Elettronica
PERIODO DI TRANSIZIONENei 3 mesi successivi alla decorrenza dell’obbligo
della fatturazione elettronica, le PA potranno ancora accettare e pagare le fatture cartacee
emesse entro la data di decorrenza
Esempio: fattura cartacea spedita prima della decorrenza dell’obbligo ma:decorrenza dell’obbligo ma:a) pervenuta alla PA dopo tale datab) pervenuta prima ma non ancora pagata a
causa dei tempi tecnici di verifica, contraddittorio ed eventuale rettifica della fattura (in tal caso è pagabile anche dopo i 3 mesi: Circ. MEF n° 1 del 31.03.2014, § 4)
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SOGGETTI INTERESSATIGli OPERATORI ECONOMICI, cioè i fornitori di beni e servizi verso la PA, obbligati all’utilizzo della fattura elettronica e alla conservazione sostitutiva
LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, che devono attivarsi per la ricezione della fattura elettronica e attivarsi per la ricezione della fattura elettronica e la conservazione sostitutiva
GLI INTERMEDIARI, ai quali gli Operatori Economici possono rivolgersi per l’emissione, la trasmissione e la conservazione sostitutiva della fattura elettronica
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LE PA INTERESSATELe PA verso le quali si applicano le disposizioni
in materia di fatturazione elettronica sono individuate in un elenco elaborato entro il 30
settembre di ogni anno dall’ISTAT
“Elenco delle amministrazioni pubbliche “Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”
Disponibile all’indirizzo http://www.istat.it/it/archivio/6729
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L’INDICE DELLE PALe PA devono identificare i propri uffici
deputati alla ricezione delle Fatture Elettroniche nell’Indice delle Pubbliche
Amministrazioni (IPA)
L’IPA è l’anagrafica di riferimento per la L’IPA è l’anagrafica di riferimento per la fatturazione elettronica a cui il SdI fa
riferimento per indirizzare le FatturePA agli uffici centrali e periferici delle PA deputati a
riceverle
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L’INDICE DELLE PA
Tutte le PA che si registrano in IPA ricevono un
Codice Univoco Ufficio
necessario per la trasmissione e la ricezione delle fatture all’ufficio della PA deputato a
riceverlericeverle
Il Codice va obbligatoriamente indicato nella FatturaPA affinché sia regolarmente
compilata
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DISPONIBILITÁ DEI CODICI IPA
Le PA devono:
completare il caricamento in IPA degli uffici tre mesi prima della decorrenza dell’obbligo di Fatturazione Elettronica
comunicare a ciascun fornitore l’elenco comunicare a ciascun fornitore l’elenco dei contratti vigenti, specificando per ogni contratto il Codice Univoco Ufficio e indicando la data da cui è operativo il servizio di ricezione della FatturaPA
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DISPONIBILITÁ DEI CODICI IPA
Sul sito www.indicepa.gov.it è possibile individuare le PA e ottenere le informazioni:
sugli uffici destinatari delle fatture
sul Codice Univoco Ufficio da indicare in fatturain fattura
sul codice fiscale dell’Ufficio PA
sulla data di avvio del servizio di ricezione della FatturaPA
altre informazioni
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Zanatta19
CODICE UNIVOCO UFFICIO NON PRESENTE NELL’IPA
Va indicato in fattura un codice Ufficio di Fatturazione Elettronica Centrale
Uff_eFatturaPA
assegnato ad ogni PA presente in IPA
Attività dello SdI:Attività dello SdI:
a) se individua l’esistenza di un Codice Univoco Ufficio, trasmette una notifica di “scarto” e segnala il codice corretto da usare
b) in caso contrario la fattura viene inoltrata alla PA
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Zanatta21
PA NON CENSITA NELL’IPAVa indicato in fattura un codice di default
999999previsto dalle Specifiche Tecniche
Attività dello SdI:a) se individua individua il Codice Univoco Ufficio,
trasmette la notifica di “scarto” e segnala il codice corretto da usare
b) se individua più Uffici di fatturazione, trasmette la b) se individua più Uffici di fatturazione, trasmette la notifica di “scarto” e segnala il Codice di Fatturazione Elettronica Centrale
c) negli altri casi invia l’“attestazione di avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito ”
d) a tal punto la fattura potrà essere inviata alla PA attraverso altri canali telematici (senza passare per il SdI) e potrà essere pagata dalla PA
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FATTURA ELETTRONICAAi fini del DM. 55/2014 si intende per Fattura
Elettronica :
“un documento informatico in formato XML, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale, secondo la normativa, anche tecnica,
vigente in materia”vigente in materia”
Deve essere:
disponibile su supporto informatico e leggibile nel tempo (sino al termine degli obblighi di conservazione)
immodificabile durante le fasi di accesso e conservazione
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FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA
Ogni file FatturaPA trasmesso al SdI deve essere firmato dal soggetto che emette la fattura
tramite un
certificato di firma qualificata
che garantisce:
l’integrità delle informazioni contenute nella l’integrità delle informazioni contenute nella fattura
l’autenticità dell’emittente
La firma digitale inoltre associa al documento la data e l’ora (riferimento temporale)
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FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA
Per dotarsi di un certificato di firma qualificata è necessario rivolgersi a uno dei
certificatori presenti nell’ elenco dei
certificatori autorizzaticertificatori autorizzati
pubblicato sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale
www.agid.gov.it
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CONTENUTO DELLA FatturaPA
La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto:
delle disposizioni sul contenuto della fattura previste dall’art. 21 del D.P.R. 633
delle regole tecniche previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale
del formato fattura previsto dal DM 55/2013
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SPECIFICHE TECNICHE
Le SPECIFICHE TECNICHE sono rese
Disponibili sul sito del SdI
www.fatturapa.gov.it
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CONTENUTO INFORMATIVO
FORMATO
La fattura elettronica deve riportare i dati e le informazioni indicati e definiti
nell’Allegato «A» al DM 55/2013: nell’Allegato «A» al DM 55/2013:
“Formato della fattura elettronica”
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CONTENUTO INFORMATIVO
Per assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti alle PA la FatturaPA deve indicare anche:
il CIG (Codice identificativo Gara), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità (L. 13.08.2010, n. 136)
CUP (Codice Unico di Progetto) in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della L. 16.01.2003, n. 3
Le PA non possono procedere al pagamentodelle FatturePA prive dei codici Cig e Cup
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CONTENUTO INFORMATIVO
Oltre al contenuto obbligatorio per rispetto della normativa IVA (come per le fatture cartacee) e per la trasmissione tramite il SdI, possono essere inserite ulteriori informazioni(richieste dalla PA nei contratti):
necessarie per l’integrazione del processo di fatturazione elettronica con i sistemi di fatturazione elettronica con i sistemi gestionali delle PA e/o con i sistemi di pagamento
rilevanti in relazione alle tipologie di beni e servizi forniti e alle necessità informative intercorrenti tra il singolo fornitore e la singola PA
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ESEMPIO DI FatturaPA
Sono disponibili sul sito
www.fatturapa.gov.it
diverse funzioni di prova ed esempi di fatture e ricevute di trasmissione
ESEMPIO FATTURA ELETTRONICA TRATTO DAL SITO
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ESEMPIO FatturaPA VISUALIZZAZIONE FORMATO XML
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ESEMPIO FatturaPA VISUALIZZAZIONE “leggibile”
Codice Univoco Ufficio
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Codice Fiscale Dell’UfficioPA
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N.B.
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IMPOSTA DI BOLLOAnche per la FatturePA è dovuta l’Imposta di
Bollo alle medesime condizioni e nella stessa misura (€ 2,00) stabilita per le fatture
tradizionali
la fatturava deve riportare specifica annotazione di assolvimento del bollo ai annotazione di assolvimento del bollo ai sensi del DM 17.06.2014
va versata con F24, in unica soluzione e per tutte le fatture dell’anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio
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IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SdI)
E’ un sistema informatico che:
riceve le FatturePA nella forma tecnica prevista dalla legge
effettua controlli meramente formali sulle fatture ricevute
inoltra le FatturePA alle PA destinatarie
invia le ricevute/notifiche al trasmittente e/o al ricevente
E’ gestito dall’Agenzia delle Entrate che si avvale di SOGEI spa per la parte tecnica
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SISTEMA DI INTERSCAMBIO
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Sistema di Interscambio
(AE e SOGEI)
Fatture e notifiche
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Ragioneria Generale dello
Stato
SISTEMA DI INTERSCAMBIO
Il SdI presidia il processo di ricezione e inoltro delle fatture elettroniche alle PA
fornisce i servizi di accreditamento al sistema
riceve le fatture trasmesse in formato elettronicoelettronico
effettua le opportune verifiche sui dati trasmessi (integrità, autenticità, univocità, rispetto del formato, presenza e correttezza formale dei dati obbligatori di fattura)
valida e gestisce i flussi delle fatture
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IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO (SdI)
indirizza le fatture alle PA destinatarie
notifica l’esito di invio/ricezione dei flussi agli utenti tramite ricevuta
invia alla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) i flussi informativi per il monitoraggio della finanza flussi informativi per il monitoraggio della finanza pubblica
fornisce supporto tecnico ai soggetti che interagiscono con il SdI
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OPERATORE
ECONOMICO
SISTEMA DI
INTERSCAMBIO
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
TrasmissioneFatturaPA
Controlli propedeuticiall’inoltro
Notifica di scarto Controlli superati
InoltroFatturaPA
Ricezione
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SI
NO
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Inoltro riuscito
Notifica mancata consegna
RicezioneFatturaPA
Verifica diaccettabilità
Notifica accettazione
Notifica rifiuto Verifica superata
Notifica rifiutoInoltro notifica rifiuto
Inoltro notifica accettazione
Notifica accettazioneFatturaPA
Ricevuta di Consegna
SI
NO
SI
NO
N.B.
INTERMEDIARI
Con apposita delega, gli Operatori Economici e le PA
potranno affidare in outsourcing il processo di conservazione digitale delle fatture
elettroniche a elettroniche a
soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche:
gli INTERMEDIARI
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INTERMEDIARI
Gli Intermediari possono offrire servizi di
emissione delle fatture elettroniche
trasmissione delle fatture al sistema d'interscambio (SDI)d'interscambio (SDI)
conservazione a norma delle fatture elettroniche inviate
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SISTEMA DI INTERSCAMBIO - INTERMEDIARI
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Sistema di Interscambio
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Ragioneria Generale dello
Stato
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TRASMISSIONE DELLE FATTURELa FatturaPA va trasmessa solo attraverso il SdIscegliendo tra uno dei seguenti 5 canali:
1) PEC (come allegato di max 30 MB)
2) Invio via web (per i soggetti accreditati Entratel e
Fisconline, max 5 MB)Fisconline, max 5 MB)
3) SDICoop (per tutti i fornitori della PA)
4) SDIFTP (per soggetti strutturati con elevati volumi di
fatture, Max 150MB)
5) SPCoop (solo fra Enti della PA attestati sul Sistema
Pubblico di Connettività: SPC)
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TRASMISSIONE DELLE FATTURE
Per la trasmissione via PEC (1) non è necessario accreditarsi presso il SdI
è sufficiente possedere una casella PEC di gestore incluso nell’elenco pubblico presente
sul sito www.agid.gov.itsul sito www.agid.gov.it
La fatturaPA va in allegato al messaggio PEC
Massimo 30MB
Indirizzo a cui inviare: [email protected]
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TRASMISSIONE DELLE FATTURE
Per l’invio via web (2) non è necessario accreditarsi presso il SdI
E’ necessario possedere le credenziali Entratel o Fisconline, oppure disporre di una Carta Nazionale dei Servizi abilitata ai servizi Nazionale dei Servizi abilitata ai servizi
telematici dell’AE
La trasmissione avviene tramite un’applicazione disponibile sul sito SdI
Massimo 5MB
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TRASMISSIONE DELLE FATTURE
Per utilizzare i canali SDICoop (3), SDIFTP (4) e SPCoop (5) è necessario essere accreditati presso il SDI (tramite apposite funzionalità
disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it) con il disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it) con il quale si sottoscrive un Accordo di Servizio che regola le modalità e le condizioni di utilizzo dei
servizi per la trasmissione della FatturaPA
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MOMENTO DI EMISSIONE
Ai sensi dell'articolo 21, del DPR 633/1972, “La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna,
spedizione, trasmissione o messa a spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o
committente”
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MOMENTO DI EMISSIONE
La FatturaPA si considera
trasmessa
per via elettronica (ai sensi dell'articolo 21, comma 1 del DPR 633/1972)comma 1 del DPR 633/1972)
e ricevuta dalla PA
solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna da parte del SdI
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MOMENTO DI EMISSIONE
Qualora per cause tecniche la trasmissione alla PA non fosse possibile, il SdI invia al Soggetto
Trasmittente una notifica di mancata consegna
Successivamente il SdI: contatta il destinatario affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problematempestivamente alla risoluzione del problema
a problema risolto procede con l’invio
trascorsi 10 gg se non è riuscito il recapito della fattura, invia al trasmittente l’attestazione di “avvenuta trasmissione con impossibilità di recapito”
a tal punto la fattura potrà essere inviata attraverso altri canali telematici alla PA e potrà essere pagata
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MOMENTO DI EMISSIONE
Secondo il Ministero delle Finanze
“… la fattura elettronica può darsi per emessa”
ai fini iva “anche a fronte del rilascio da parte ai fini iva “anche a fronte del rilascio da parte del Sistema di Interscambio della notifica di
mancata consegna …”
(Circ. n° 1 del 31.03.2014, par. 3)
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MOMENTO DI EMISSIONE
Ricevuta di consegnao notifica di mancata
consegna
Prova di Emissione della FatturaPA
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Decorrenza termini
di pagamento
VERIFICA DI ACCETTABILITÁ
Ricevuta la fattura, entro 15 gg, la PA effettua una verifica di accettabilità con riferimento agli ordini e ai contratti
Segue una notifica di accettazione o di rifiuto della PA al SdIdella PA al SdI
Il SdI notifica al trasmittente della fattura l’accettazione/rifiuto ricevuto dalla PA
Decorsi i 15 gg senza notifiche dalla PA, il SdI trasmette una «notifica di decorrenza termini»
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OBBLIGO DELLA CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Operatori Economici e PA sono obbligati alla conservazione sostitutiva delle Fatture
Elettroniche
La conservazione è una procedura informatica, La conservazione è una procedura informatica, regolamentata dalla legge, in grado di garantire
nel tempo la validità legale (prova ad ogni effetto di legge) a tutti i documenti informatici
firmati digitalmente
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CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Le Fatture Elettroniche devono essere memorizzate attraverso la trasposizione su supporti di memorizzazione digitale che garantiscano:
la leggibilità sino al termine della conservazione
Il rispetto dell’ordine cronologico, senza soluzione di Il rispetto dell’ordine cronologico, senza soluzione di continuità per ciascun periodo d’imposta
le funzioni di ricerca ed estrazione delle informazionidagli archivi informatici (ad es. nome, cognome, denominazione, codice fiscale, partita IVA, data o associazioni logiche di questi ultimi)
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CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
E’ consentito effettuare la Conservazione Sostitutiva delle sole Fatture Elettroniche, a condizione che le stesse siano:
numerate progressivamente con distinta serie numerica, in ordine cronologico e senza soluzione di continuità per periodo di impostacontinuità per periodo di imposta
annotate in un apposito registro sezionale
N.B.: Con tale soluzione le altre fatture cartacee (analogiche) potranno essere conservate con le modalità tradizionali; diversamente tutte le fatture dovranno essere conservate [email protected] Studio BAREA CANAL BARES - Dott. Paolo Zanatta 58
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
E’ necessario rispettare le prescrizioni fissate per la conservazione sostitutiva dei
documenti fiscali
Il processo di conservazione dei documenti Il processo di conservazione dei documenti informativi termina con l’apposizione di un riferimento temporale sul pacchetto di archiviazione
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Documento Informatico
Documento Analogico
Memorizzazione
CONSERVAZIONESOSTITUTIVA
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Marca Temporale
Firma Elettronica Qualificata
Conservazione Sostitutiva
CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
La conclusione del processo di conservazione deve avvenire
per l’emittente entro 3 mesi dalla scadenza dei termini per la presentazione della
dichiarazione annualedichiarazione annuale
Esempio per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare:
Fattura emessa il 15.06.2014 termine per la conclusione della conservazione: 31.12.2015
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CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
Il Decreto MEF del 17.06.2014 ha eliminato l’obbligo di generazione e invio dell’impronta
all’Agenzia Entrate
L’utilizzo della conservazione sostitutiva dei L’utilizzo della conservazione sostitutiva dei documenti fiscalmente rilevanti va comunicata all’Agenzia Entrate mediante indicazione nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riferimento
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CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA
In caso di verifiche tributarie il documento informatico deve essere:
leggibile da parte dei verificatori
su richiesta, reso disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente o o informatico presso la sede del contribuente o presso il luogo di conservazione delle scritture contabili
può essere esibito anche per via telematica
Solo dopo la conclusione del processo di conservazione possono essere distrutti i documenti “analogici” (cartacei)
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IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE
Le società lo devono nominare, mentre per le persone fisiche si identifica con il contribuente, salvo sia
nominato un terzo
1. attesta il corretto svolgimento del processo di conservazioneconservazione
2. gestisce il sistema nel suo complesso e garantisce l'accesso alle informazioni
3. verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi utilizzati
4. predispone le misure di sicurezza del sistema, al fine di garantire la sua continua integrità
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IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE
5. richiedere la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia previsto intervento (documento analogico originale unico)
6. definisce e documenta le procedure da rispettare per l'apposizione della marca temporale
7. verifica, con periodicità non superiore ai cinque anni, 7. verifica, con periodicità non superiore ai cinque anni, che i documenti conservati siano leggibili, adotta gli opportuni accorgimenti al fine di assicurare la leggibilità degli stessi
8. provvede al riversamento diretto o sostitutivo
Il Responsabile può delegare in tutto o in parte le sue funzioni persone competenti
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IL RESPONSABILE DELLA CONSERVAZIONE
Il Responsabile della Conservazione redige il MANUALE DELLA CONSERVAZIONE nel quale sono illustrati
dettagliatamente “l'organizzazione, i soggetti coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la descrizione del processo, la
descrizione delle architetture e delle infrastrutture descrizione delle architetture e delle infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra
informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel tempo, del sistema di
conservazione” (Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 03/12/2013)
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LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI
Se il luogo di conservazione elettronica dei documenti fiscali è diverso da quello già comunicato per i documenti cartacei, va
trasmesso all’Agenzia Entrate il modello AA7 o trasmesso all’Agenzia Entrate il modello AA7 o AA9 per segnalare
“gli estremi identificativi dei luoghi di giacenza fisica dei server dove sono conservati i
documenti, anche se essi risiedono all’estero.” (Circ. 24.06.2014 N. 18/E)
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TERMINI DI CONSERVAZIONE
A fini civilistici: 10 anni
A fini tributari: 4° anno successivo alla presentazione della dichiarazione o 5° anno successivo in caso di omissione di successivo in caso di omissione di presentazione della dichiarazione
N.B.: I termini fissati a fini tributari sono raddoppiati in caso di violazioni sanzionabili penalmente
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STUDIO DI CONSULENZA AZIENDALE SOCIETARIA TRIBUTARIA E DEL LAVORO
Barea Canal BaresBarea Canal Bares
Professionisti Associati
Via Zandonai, 10 30174 Mestre (Ve)
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