Scuola Digitale 16 Maggio 2014 > · È la norma che istituisce (articolo 1, commi 209-214)...

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Scuola Digitale 16 Maggio 2014 << Angelo Galante >> Via Saffi 136 | Varese [email protected]

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Scuola Digitale16 Maggio 2014

<< Angelo Galante >>

Via Saffi 136 | Varese

[email protected]

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Con il termine in oggetto si definisce una Amministrazione i cui processi prevedono l’ impiego delle tecnologie I.C.T. con le finalità fissate dal D.Lgs. n. 39/1993

Art. 1. 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni dello Stato…2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde alle seguenti finalità :

a) miglioramento dei servizi; b) trasparenza dell'azione amministrativa; c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa.

Un po’ di storia…

1993: nasce il CNIPA Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione

2009: il CNIPA viene riorganizzato e ristrutturato ed assume la nuova denominazione di DigitPA

2012: l’ ente DigitPA viene soppresso e viene istituita l’ Agenzia per l’ Italia digitale AgID

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Obiettivi Ambiziosi!

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Introduzione del «diritto di accesso civico». Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione).

In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.

In pratica si enfatizza «[…] il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione […]»

E ancora: «[…] tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli […]»

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Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

I destinatari degli obblighi del D.lgs. 33/2013

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I principi di base del D.lgs. 33/2013

Capo I Principi generali

Capo II Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l‘attività delle PA

Capo III Obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pubbliche

Capo IV Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati

Capo V Obblighi di pubblicazione in settori speciali

Capo VI Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni

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Scuole: Che fare?

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Legge Stanca Legge del 9 gennaio 2004, recante «Disposizioni per

favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti

informatici.

Sanciva la necessità dei sistemi informatici di erogare informazioni fruibili, senza

discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di

tecnologie assistite o di configurazioni particolari

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Requisiti tecnici complessi

I siti conformi potevano fregiarsi di loghi particolari

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Accessibilità menù

Legge Stanca: controllo conformità dei siti

Chi valuta il rispetto dei requisiti per i siti della PA?

Un dirigente responsabile interno alla PA. Si tratta in pratica di un'autocertificazione. Poiché

la legge non prevede oneri per la valutazione, si è scelto di identificare una figura interna

che risponde direttamente in caso di mancato rispetto dei criteri.

Chi verifica il rispetto della valutazione per i siti della PA?

Nessuno!!! In un primo momento sembrava dovesse essere il Cnipa, almeno per le

amministrazioni centrali. Per le amministrazioni regionali non era stato definito, in quanto

non esistono uffici regionali del Cnipa. Invece la normativa specifica che il Cnipa valuta il

mantenimento del rispetto dei requisiti, non il loro rispetto. Ma se nessuno a monte valuta il

rispetto, il Cnipa non può certo valutare nemmeno il mantenimento. La conseguenza è che

la legge... non prevede un organismo per la verifica del rispetto dei requisiti, che sono

autocertificati, e dunque non controllati da un ente terzo.

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2010 – Ulteriori inviti alla trasparenza

Esempio di dati da pubblicare

2011 – Obbligo pubblicazione Albo Protorio on line

Riferimenti : articolo 32 della legge 69/2009

“A far data dal 1° gennaio 2010 (termine prorogato al 1° gennaio 2011) gli obblighi dipubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legalesi intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delleamministrazioni e degli enti pubblici obbligati.” “Dalla stessa data, al fine dipromuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, leamministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti eprovvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltreall’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazionevigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamoall’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici,secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...]”

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Legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della

corruzione e dell’illegalità nella PA

Viene individuata una Autorità nazionale anticorruzione con specifici compiti di vigilanza

e controllo.

Il D.lgs. 33/2013 si collega direttamente alla Legge 190/2012, in gergo denominata

«Legge anticorruzione”, pertanto la necessità di adeguare il sito Internet viene

avvertita con maggiore responsabilità dalle PA.

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1 Conformità ai requisiti di Accessibilità (Legge Stanca e successive implementazioni)

2 Presenza ALBO on-line / Pubblicità legale ( Legge 69/2009)

3 Conformità ai requisiti QUALITATIVI (D.Lgs 33/2013)

4 Conformità ai requisiti di TRASPARENZA (D.Lgs 33/2013)

Requisiti da rispettare

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Requisiti qualitativi

Articolo 6 D.Lgs 33/2013

• Integrità (nel senso di completezza)

• Aggiornamento costante

• Semplicità di consultazione

• Tempestività

• Conformità dei documenti ai documenti originali

Necessità di utilizzare un CMS (Content Management System)

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Requisiti di trasparenza

Articolo 9 D.Lgs 33/2013

Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella homepage del sito deve

essere collocata una sezione denominata «AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE», al cui

interno sono contenuti i documenti da pubblicare secondo la normativa.

Questa sezione deve essere strutturata in varie sezioni e sotto-sezioni, secondo uno

schema ben definito ed organizzata secondo dei criteri precisi.

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Strumenti di verifica

Controlli

Cosa Pubblicare?

Sanzioni

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Comunicato ANP: Associazione Nazionale Dirigenti

Piano anticorruzione e Piano trasparenza: esito dell'incontro al MIUR

[29/01/2014]

Questa mattina si è tenuto il previsto incontro tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali

rappresentative dell'area V in materia di obblighi relativi all'anticorruzione ed alla trasparenza…

…per quanto riguarda il Piano Anticorruzione, risulta accolta integralmente la posizione espressa

dall'Anp. Le scuole, pertanto, non dovranno predisporre un loro piano, né il dirigente scolastico sarà

chiamato ad assumere la funzione di Responsabile.

…La data ultima di adozione del Piano è, comunque, DIFFERITA AL 31 AGOSTO per le evidenti difficoltà

applicative della norma e per consentire al MIUR di elaborare e diffondere un modello per facilitarne la

redazione da parte delle istituzioni scolastiche.

Il MIUR diramerà ad horas un comunicato ufficiale per rendere note le sue decisioni.

In chiusura di riunione, l'Anp ha ribadito la sua ferma contrarietà in materia, basata sulle argomentazioni

già rese note in varie occasioni.

Risvolti

Fermo restando che l’obbligo di aggiungere nel sito web dell’istituzione

scolastica la sezione "Amministrazione trasparente” e quello di pubblicare la

prevista documentazione devono essere rispettati, e che essi rientrano nel

profilo del dirigente in quanto legale rappresentante dell’istituzione, allo stesso

non può essere fatto obbligo di designare un Responsabile per la trasparenza

e di adottare il connesso Piano triennale con tutte le relative procedure

Restiamo in attesa di indicazioni da parte del MIUR (entro il 31/08/2014)

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Problematiche tipicamente riscontrate nelle Scuole:

• Estrazione dei dati dalla Contabilità o dal Magazzino

• Definizione dato: “Scelta contraente”

UN PO’ DI PRATICA…www.idsinformatica.it

Un po’ di pratica

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Prima di iniziare…

…VEDIAMO INSIEME ALCUNI CONCETTI DI BASE

• PEC Posta Elettronica Certificata

• Firma digitale

• Firma remota

• Firma massiva

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Marca Temporale: quando e perché?

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Con il termine fattura elettronica si identifica un documento informatico registrato in

forma digitale, il cui contenuto risulta nel tempo immutabile e non alterabile.

La fattura elettronica, a differenza della fattura analogica o cartacea, è un

documento immateriale che si può scindere dal supporto dove è memorizzata (la

fattura cartacea non può essere separata dal foglio di carta).

In senso stretto, la fattura elettronica nasce in formato elettronico, viaggia in

formato elettronico e viene conservata dal destinatario solo ed esclusivamente nel

formato elettronico.

Per salvaguardare l'integrità e l'univocità del soggetto che ha emesso la fattura è

necessaria l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale.

La fattura in formato PDF (o altro formato) non dotata di firma digitale e riferimento

temporale, inviata tramite posta elettronica, non è una fattura elettronica !!!!

Le origini

Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (Gazzetta

Ufficiale numero 300 del 28 dicembre 2007) come modificata dal Decreto

Legislativo 201 del 2011.

È la norma che istituisce (articolo 1, commi 209-214) l’obbligo di fatturazione

elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea

non possono essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è

possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture

avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

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Operatori economici

Accreditamento

Principi Generali

Flusso dei documenti

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Individuazione del SIDI

Decreto 7 marzo 2008, individuazione del gestore del Sistema di Interscambio

della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze,

ai sensi dell’articolo 1, comma 212 della legge numero 244 del 2007 (Gazzetta

Ufficiale numero 103 del 3 maggio 2008).

Primo decreto attuativo della Legge numero 244 del 2007, individua nell’

Agenzia delle Entrate il gestore del Sistema di interscambio (SdI), ne

definisce i compiti, le responsabilità e individua nella Sogei SpA la struttura

dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica del SdI.

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Entriamo nel dettaglio

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Esempio fattura riportata in formato leggibileVIETATO STAMPARE

Formato effettivo della fattura

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Elenco dei messaggi previsti dal SIDISi tratta di file XML conformi ad uno schema rigido dettato dalle specifiche tecniche emanate.

Notifica di scarto: messaggio che SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso (file FatturaPA o file archivio)

non abbia superato i controlli previsti;

File dei metadati: file che SdI invia al destinatario, insieme al file FatturaPA;

Ricevuta di consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per certificare l’avvenuta consegna al destinatario del

file FatturaPA;

Notifica di mancata consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per segnalare la temporanea impossibilità di

recapitare al destinatario il file FatturaPA. È generalmente seguita da una ricevuta di consegna;

Notifica di esito committente: messaggio che il destinatario invia al SdI per segnalare l’accettazione o il rifiuto della

fattura ricevuta, la segnalazione può pervenire al SdI entro il termine di 15 giorni;

Notifica di esito: messaggio che il SdI inoltra al trasmittente contenente l’esito segnalato dal destinatario nella notifica di

esito committente;

Scarto esito committente: messaggio che il SdI invia al destinatario per segnalare un’eventuale situazione di non

ammissibilità o non conformità della notifica di esito committente;

Notifica di decorrenza termini: messaggio che il SdI invia sia al trasmittente sia al destinatario, trascorsi 15 giorni dalla

data della prima comunicazione (ricevuta di consegna o notifica di mancata consegna) inoltrata al trasmittente

senza aver ricevuto notifica di esito committente, per informare della decorrenza del periodo entro il quale il sistema

accetta il messaggio notifica esito;

Notifica di file non recapitabile: messaggio che il SdI invia al trasmittente qualora, trascorsi 15 giorni dalla data della

notifica di mancata consegna, non sia stato possibile recapitare in alcun modo il file FatturaPA al destinatario.

Esempio di ricevuta da archiviare

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Esempio di ricevuta da archiviare

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Esempio di ricevuta da archiviare

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Esempio di ricevuta da archiviare

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Esempio di ricevuta da archiviare

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Stampiamo?

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Il processo di conservazione sostitutiva è

finalizzato a rendere un documento elettronico non

deteriorabile e quindi disponibile nel tempo in tutta

la sua integrità ed autenticità. Il processo di

conservazione è in generale successivo

all’eventuale archiviazione elettronica (Note

esplicative Deliberazione CNIPAnr11/2004del 19

febbraio 2004). A seguito della procedura di

conservazione sostitutiva è possibile liberarsi della

copia cartacea.

"Conservazione sostitutiva" significa letteralmente "sostituire i documenti cartacei, con l'equivalente

documento in formato digitale" la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso

la firma digitale e la marca temporale:

la firma digitale è un tipo di firma elettronica che si appone ai documenti informatici proprio come la firma

autografa viene apposta ai documenti cartacei tradizionali;

la marca temporale è una sequenza di caratteri che rappresentano una data e/o un orario per accertare

l'effettivo avvenimento di un certo evento.

L'associazione tra la firma digitale e la marca temporale permette di dare la paternità al documento

informatico e di renderlo immodificabile e dotato di una data certa.

Linee guida per le PA

DECRETO 3 aprile 2013, n. 55 e successiva Circolare

interpretativa del 31 marzo 2014

Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento

della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche

ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24

dicembre 2007, n. 244. (13G00097) (GU n.118 del 22-5-2013 )

Riferimenti specifici : ALLEGATO C

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La nuova legislazione, fa esplicito riferimento al sistema di conservazione, cioè ad un

insieme coordinato di procedure e attività che assicurino la presa in carico dei documenti,

lo svolgimento a norma di legge del processo di conservazione e l’accessibilità nel tempo

agli oggetti conservati. Se fino ad oggi, veniva enfatizzata la necessità di produrre

documenti informatici, con un graduale abbandono della carta, ora, con l’introduzione

invece del “sistema di conservazione” punto focale diventa il processo, che deve

assicurare, dalla presa in carico fino alla cancellazione finale, la conservazione dei

documenti autentici, integri, affidabili, leggibili e reperibili.

Il nuovo decreto descrive la necessità di creare un Manuale della conservazione che

descriva la logica di gestione dei documenti digitali e il sistema di conservazione sostitutiva.

Il manuale deve essere redatto e periodicamente aggiornato dal responsabile della

conservazione e messo a disposizione delle autorità in caso di accessi e verifiche.

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Protocollo

Documenti in entrata

I documenti da gestire nella scuola possono provenire da diverse fonti…

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Documenti in entrata

...ed essere in diversi formati...

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Documenti in entrata

...possono essere timbrati, firmati e protocollati digitalmente...

(timbro leggibile)

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TIPOLOGIA FIRMA

Documenti bancari (Mandati, Reversali, Distinte Tesoriere, ecc..) DS, DSGA (firma digitale)

Bilancio preventivo e consuntivo DS, DSGA (firma digitale)

Bandi di gara DS (firma digitale)

Ordini di acquisto materiale DS (firma digitale)

Documento di valutazione DS (firma massiva)

Firma Digitale forte

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TIPOLOGIA FIRMA

Contratti di prestazione (Supplenti, Esperti esterni) DS (firma digitale),

Supplente o Esperto (????)

Documentazione relativa agli scrutini DS (firma digitale),

Docenti (????)

Registri docenti Docenti (????)

Registri di classe DS (firma digitale),

Docenti (????)

Firma Digitale debole

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Firma Grafometrica

I campi di

applicazione più

promettenti sono

quelli dei contratti

bancari,

assicurativi,

finanziari, credito al

consumo, utilities;

perfezionamento

ordinativi tramite

tablet; documenti

clinici quali

consenso

informato, privacy.

La firma grafometrica, grazie al valore legale conferito dalle ultime modifiche al Codice

dell'Amministrazione Digitale (soddisfacimento pieno del requisito della forma scritta), è

particolarmente interessante: permette infatti di estendere la dematerializzazione (cioè di

evitare i documenti cartacei) anche nei casi in cui sia richiesta una firma ad un comune

cittadino, non provvisto di strumenti per la Firma Digitale.

Firma Grafometrica: validità legale?La misurazione dei parametri biometrici consente di identificare univocamente la firma di una

persona; un'altra persona che cerchi di imitare la firma originale fa rilevare parametri diversi e può

essere riconosciuta.

Ogni singola firma ha

una sua validità

legale.

Il documento

emesso e

sottoscritto è

autoconsistente,

contiene i dati

biometrici

crittografati che non

possono essere

estratti e apposti su

altri documenti.

Una nuova organizzazione

La nuova legislazione, fa esplicito riferimento al sistema di conservazione, cioè ad un insieme

coordinato di procedure e attività che assicurino la presa in carico dei documenti, lo

svolgimento a norma di legge del processo di conservazione e l’accessibilità nel tempo agli

oggetti conservati. Se fino ad oggi, veniva enfatizzata la necessità di produrre documenti

informatici, con un graduale abbandono della carta, ora, con l’introduzione invece del “sistema

di conservazione” punto focale diventa il processo, che deve assicurare, dalla presa in carico

fino alla cancellazione finale, la conservazione dei documenti autentici, integri, affidabili, leggibili

e reperibili.

Il nuovo decreto descrive la necessità di creare un Manuale della conservazione che descriva

la logica di gestione dei documenti digitali e il sistema di conservazione sostitutiva . Il manuale

deve essere redatto e periodicamente aggiornato dal responsabile della conservazione e

messo a disposizione delle autorità in caso di accessi e verifiche.

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Documenti in entrata/uscita

...Infine, dopo essere stati protocollati, possono essere inviati in conservazione

sostitutiva e/o nel Cloud Axios, inoltre, ove necessario, possono essere pubblicati

in Amministrazione Trasparente e/o Albo Pretorio Digitale.