Scuola Digitale 16 Maggio 2014 > · È la norma che istituisce (articolo 1, commi 209-214)...
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Con il termine in oggetto si definisce una Amministrazione i cui processi prevedono l’ impiego delle tecnologie I.C.T. con le finalità fissate dal D.Lgs. n. 39/1993
Art. 1. 1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano la progettazione, lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi automatizzati delle Amministrazioni dello Stato…2. L'utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 risponde alle seguenti finalità :
a) miglioramento dei servizi; b) trasparenza dell'azione amministrativa; c) potenziamento dei supporti conoscitivi per le decisioni pubbliche;d) contenimento dei costi dell'azione amministrativa.
Un po’ di storia…
1993: nasce il CNIPA Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
2009: il CNIPA viene riorganizzato e ristrutturato ed assume la nuova denominazione di DigitPA
2012: l’ ente DigitPA viene soppresso e viene istituita l’ Agenzia per l’ Italia digitale AgID
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Introduzione del «diritto di accesso civico». Questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione).
In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazioni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.
In pratica si enfatizza «[…] il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione […]»
E ancora: «[…] tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli […]»
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Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
I destinatari degli obblighi del D.lgs. 33/2013
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I principi di base del D.lgs. 33/2013
Capo I Principi generali
Capo II Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione e l‘attività delle PA
Capo III Obblighi di pubblicazione concernenti l’uso delle risorse pubbliche
Capo IV Obblighi di pubblicazione concernenti le prestazioni offerte e i servizi erogati
Capo V Obblighi di pubblicazione in settori speciali
Capo VI Vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e sanzioni
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Legge Stanca Legge del 9 gennaio 2004, recante «Disposizioni per
favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici.
Sanciva la necessità dei sistemi informatici di erogare informazioni fruibili, senza
discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di
tecnologie assistite o di configurazioni particolari
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Requisiti tecnici complessi
I siti conformi potevano fregiarsi di loghi particolari
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Legge Stanca: controllo conformità dei siti
Chi valuta il rispetto dei requisiti per i siti della PA?
Un dirigente responsabile interno alla PA. Si tratta in pratica di un'autocertificazione. Poiché
la legge non prevede oneri per la valutazione, si è scelto di identificare una figura interna
che risponde direttamente in caso di mancato rispetto dei criteri.
Chi verifica il rispetto della valutazione per i siti della PA?
Nessuno!!! In un primo momento sembrava dovesse essere il Cnipa, almeno per le
amministrazioni centrali. Per le amministrazioni regionali non era stato definito, in quanto
non esistono uffici regionali del Cnipa. Invece la normativa specifica che il Cnipa valuta il
mantenimento del rispetto dei requisiti, non il loro rispetto. Ma se nessuno a monte valuta il
rispetto, il Cnipa non può certo valutare nemmeno il mantenimento. La conseguenza è che
la legge... non prevede un organismo per la verifica del rispetto dei requisiti, che sono
autocertificati, e dunque non controllati da un ente terzo.
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2011 – Obbligo pubblicazione Albo Protorio on line
Riferimenti : articolo 32 della legge 69/2009
“A far data dal 1° gennaio 2010 (termine prorogato al 1° gennaio 2011) gli obblighi dipubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legalesi intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delleamministrazioni e degli enti pubblici obbligati.” “Dalla stessa data, al fine dipromuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, leamministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti eprovvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltreall’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazionevigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamoall’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici,secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...]”
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Legge 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella PA
Viene individuata una Autorità nazionale anticorruzione con specifici compiti di vigilanza
e controllo.
Il D.lgs. 33/2013 si collega direttamente alla Legge 190/2012, in gergo denominata
«Legge anticorruzione”, pertanto la necessità di adeguare il sito Internet viene
avvertita con maggiore responsabilità dalle PA.
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1 Conformità ai requisiti di Accessibilità (Legge Stanca e successive implementazioni)
2 Presenza ALBO on-line / Pubblicità legale ( Legge 69/2009)
3 Conformità ai requisiti QUALITATIVI (D.Lgs 33/2013)
4 Conformità ai requisiti di TRASPARENZA (D.Lgs 33/2013)
Requisiti da rispettare
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Requisiti qualitativi
Articolo 6 D.Lgs 33/2013
• Integrità (nel senso di completezza)
• Aggiornamento costante
• Semplicità di consultazione
• Tempestività
• Conformità dei documenti ai documenti originali
Necessità di utilizzare un CMS (Content Management System)
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Requisiti di trasparenza
Articolo 9 D.Lgs 33/2013
Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella homepage del sito deve
essere collocata una sezione denominata «AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE», al cui
interno sono contenuti i documenti da pubblicare secondo la normativa.
Questa sezione deve essere strutturata in varie sezioni e sotto-sezioni, secondo uno
schema ben definito ed organizzata secondo dei criteri precisi.
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Comunicato ANP: Associazione Nazionale Dirigenti
Piano anticorruzione e Piano trasparenza: esito dell'incontro al MIUR
[29/01/2014]
Questa mattina si è tenuto il previsto incontro tra l'Amministrazione e le Organizzazioni sindacali
rappresentative dell'area V in materia di obblighi relativi all'anticorruzione ed alla trasparenza…
…per quanto riguarda il Piano Anticorruzione, risulta accolta integralmente la posizione espressa
dall'Anp. Le scuole, pertanto, non dovranno predisporre un loro piano, né il dirigente scolastico sarà
chiamato ad assumere la funzione di Responsabile.
…La data ultima di adozione del Piano è, comunque, DIFFERITA AL 31 AGOSTO per le evidenti difficoltà
applicative della norma e per consentire al MIUR di elaborare e diffondere un modello per facilitarne la
redazione da parte delle istituzioni scolastiche.
Il MIUR diramerà ad horas un comunicato ufficiale per rendere note le sue decisioni.
In chiusura di riunione, l'Anp ha ribadito la sua ferma contrarietà in materia, basata sulle argomentazioni
già rese note in varie occasioni.
Risvolti
Fermo restando che l’obbligo di aggiungere nel sito web dell’istituzione
scolastica la sezione "Amministrazione trasparente” e quello di pubblicare la
prevista documentazione devono essere rispettati, e che essi rientrano nel
profilo del dirigente in quanto legale rappresentante dell’istituzione, allo stesso
non può essere fatto obbligo di designare un Responsabile per la trasparenza
e di adottare il connesso Piano triennale con tutte le relative procedure
Restiamo in attesa di indicazioni da parte del MIUR (entro il 31/08/2014)
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Problematiche tipicamente riscontrate nelle Scuole:
• Estrazione dei dati dalla Contabilità o dal Magazzino
• Definizione dato: “Scelta contraente”
UN PO’ DI PRATICA…www.idsinformatica.it
Prima di iniziare…
…VEDIAMO INSIEME ALCUNI CONCETTI DI BASE
• PEC Posta Elettronica Certificata
• Firma digitale
• Firma remota
• Firma massiva
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Con il termine fattura elettronica si identifica un documento informatico registrato in
forma digitale, il cui contenuto risulta nel tempo immutabile e non alterabile.
La fattura elettronica, a differenza della fattura analogica o cartacea, è un
documento immateriale che si può scindere dal supporto dove è memorizzata (la
fattura cartacea non può essere separata dal foglio di carta).
In senso stretto, la fattura elettronica nasce in formato elettronico, viaggia in
formato elettronico e viene conservata dal destinatario solo ed esclusivamente nel
formato elettronico.
Per salvaguardare l'integrità e l'univocità del soggetto che ha emesso la fattura è
necessaria l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale.
La fattura in formato PDF (o altro formato) non dotata di firma digitale e riferimento
temporale, inviata tramite posta elettronica, non è una fattura elettronica !!!!
Le origini
Legge numero 244 del 24 dicembre 2007, disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (Gazzetta
Ufficiale numero 300 del 28 dicembre 2007) come modificata dal Decreto
Legislativo 201 del 2011.
È la norma che istituisce (articolo 1, commi 209-214) l’obbligo di fatturazione
elettronica verso la Pubblica Amministrazione. Le fatture in forma cartacea
non possono essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è
possibile procedere al relativo pagamento. La trasmissione delle fatture
avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).
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Individuazione del SIDI
Decreto 7 marzo 2008, individuazione del gestore del Sistema di Interscambio
della fatturazione elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenze,
ai sensi dell’articolo 1, comma 212 della legge numero 244 del 2007 (Gazzetta
Ufficiale numero 103 del 3 maggio 2008).
Primo decreto attuativo della Legge numero 244 del 2007, individua nell’
Agenzia delle Entrate il gestore del Sistema di interscambio (SdI), ne
definisce i compiti, le responsabilità e individua nella Sogei SpA la struttura
dedicata ai servizi strumentali e alla conduzione tecnica del SdI.
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Elenco dei messaggi previsti dal SIDISi tratta di file XML conformi ad uno schema rigido dettato dalle specifiche tecniche emanate.
Notifica di scarto: messaggio che SdI invia al trasmittente nel caso in cui il file trasmesso (file FatturaPA o file archivio)
non abbia superato i controlli previsti;
File dei metadati: file che SdI invia al destinatario, insieme al file FatturaPA;
Ricevuta di consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per certificare l’avvenuta consegna al destinatario del
file FatturaPA;
Notifica di mancata consegna: messaggio che SdI invia al trasmittente per segnalare la temporanea impossibilità di
recapitare al destinatario il file FatturaPA. È generalmente seguita da una ricevuta di consegna;
Notifica di esito committente: messaggio che il destinatario invia al SdI per segnalare l’accettazione o il rifiuto della
fattura ricevuta, la segnalazione può pervenire al SdI entro il termine di 15 giorni;
Notifica di esito: messaggio che il SdI inoltra al trasmittente contenente l’esito segnalato dal destinatario nella notifica di
esito committente;
Scarto esito committente: messaggio che il SdI invia al destinatario per segnalare un’eventuale situazione di non
ammissibilità o non conformità della notifica di esito committente;
Notifica di decorrenza termini: messaggio che il SdI invia sia al trasmittente sia al destinatario, trascorsi 15 giorni dalla
data della prima comunicazione (ricevuta di consegna o notifica di mancata consegna) inoltrata al trasmittente
senza aver ricevuto notifica di esito committente, per informare della decorrenza del periodo entro il quale il sistema
accetta il messaggio notifica esito;
Notifica di file non recapitabile: messaggio che il SdI invia al trasmittente qualora, trascorsi 15 giorni dalla data della
notifica di mancata consegna, non sia stato possibile recapitare in alcun modo il file FatturaPA al destinatario.
Il processo di conservazione sostitutiva è
finalizzato a rendere un documento elettronico non
deteriorabile e quindi disponibile nel tempo in tutta
la sua integrità ed autenticità. Il processo di
conservazione è in generale successivo
all’eventuale archiviazione elettronica (Note
esplicative Deliberazione CNIPAnr11/2004del 19
febbraio 2004). A seguito della procedura di
conservazione sostitutiva è possibile liberarsi della
copia cartacea.
"Conservazione sostitutiva" significa letteralmente "sostituire i documenti cartacei, con l'equivalente
documento in formato digitale" la cui valenza legale di forma, contenuto e tempo viene attestata attraverso
la firma digitale e la marca temporale:
la firma digitale è un tipo di firma elettronica che si appone ai documenti informatici proprio come la firma
autografa viene apposta ai documenti cartacei tradizionali;
la marca temporale è una sequenza di caratteri che rappresentano una data e/o un orario per accertare
l'effettivo avvenimento di un certo evento.
L'associazione tra la firma digitale e la marca temporale permette di dare la paternità al documento
informatico e di renderlo immodificabile e dotato di una data certa.
Linee guida per le PA
DECRETO 3 aprile 2013, n. 55 e successiva Circolare
interpretativa del 31 marzo 2014
Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento
della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche
ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24
dicembre 2007, n. 244. (13G00097) (GU n.118 del 22-5-2013 )
Riferimenti specifici : ALLEGATO C
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La nuova legislazione, fa esplicito riferimento al sistema di conservazione, cioè ad un
insieme coordinato di procedure e attività che assicurino la presa in carico dei documenti,
lo svolgimento a norma di legge del processo di conservazione e l’accessibilità nel tempo
agli oggetti conservati. Se fino ad oggi, veniva enfatizzata la necessità di produrre
documenti informatici, con un graduale abbandono della carta, ora, con l’introduzione
invece del “sistema di conservazione” punto focale diventa il processo, che deve
assicurare, dalla presa in carico fino alla cancellazione finale, la conservazione dei
documenti autentici, integri, affidabili, leggibili e reperibili.
Il nuovo decreto descrive la necessità di creare un Manuale della conservazione che
descriva la logica di gestione dei documenti digitali e il sistema di conservazione sostitutiva.
Il manuale deve essere redatto e periodicamente aggiornato dal responsabile della
conservazione e messo a disposizione delle autorità in caso di accessi e verifiche.
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Documenti in entrata
I documenti da gestire nella scuola possono provenire da diverse fonti…
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Documenti in entrata
...possono essere timbrati, firmati e protocollati digitalmente...
(timbro leggibile)
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TIPOLOGIA FIRMA
Documenti bancari (Mandati, Reversali, Distinte Tesoriere, ecc..) DS, DSGA (firma digitale)
Bilancio preventivo e consuntivo DS, DSGA (firma digitale)
Bandi di gara DS (firma digitale)
Ordini di acquisto materiale DS (firma digitale)
Documento di valutazione DS (firma massiva)
Firma Digitale forte
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TIPOLOGIA FIRMA
Contratti di prestazione (Supplenti, Esperti esterni) DS (firma digitale),
Supplente o Esperto (????)
Documentazione relativa agli scrutini DS (firma digitale),
Docenti (????)
Registri docenti Docenti (????)
Registri di classe DS (firma digitale),
Docenti (????)
Firma Digitale debole
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Firma Grafometrica
I campi di
applicazione più
promettenti sono
quelli dei contratti
bancari,
assicurativi,
finanziari, credito al
consumo, utilities;
perfezionamento
ordinativi tramite
tablet; documenti
clinici quali
consenso
informato, privacy.
La firma grafometrica, grazie al valore legale conferito dalle ultime modifiche al Codice
dell'Amministrazione Digitale (soddisfacimento pieno del requisito della forma scritta), è
particolarmente interessante: permette infatti di estendere la dematerializzazione (cioè di
evitare i documenti cartacei) anche nei casi in cui sia richiesta una firma ad un comune
cittadino, non provvisto di strumenti per la Firma Digitale.
Firma Grafometrica: validità legale?La misurazione dei parametri biometrici consente di identificare univocamente la firma di una
persona; un'altra persona che cerchi di imitare la firma originale fa rilevare parametri diversi e può
essere riconosciuta.
Ogni singola firma ha
una sua validità
legale.
Il documento
emesso e
sottoscritto è
autoconsistente,
contiene i dati
biometrici
crittografati che non
possono essere
estratti e apposti su
altri documenti.
Una nuova organizzazione
La nuova legislazione, fa esplicito riferimento al sistema di conservazione, cioè ad un insieme
coordinato di procedure e attività che assicurino la presa in carico dei documenti, lo
svolgimento a norma di legge del processo di conservazione e l’accessibilità nel tempo agli
oggetti conservati. Se fino ad oggi, veniva enfatizzata la necessità di produrre documenti
informatici, con un graduale abbandono della carta, ora, con l’introduzione invece del “sistema
di conservazione” punto focale diventa il processo, che deve assicurare, dalla presa in carico
fino alla cancellazione finale, la conservazione dei documenti autentici, integri, affidabili, leggibili
e reperibili.
Il nuovo decreto descrive la necessità di creare un Manuale della conservazione che descriva
la logica di gestione dei documenti digitali e il sistema di conservazione sostitutiva . Il manuale
deve essere redatto e periodicamente aggiornato dal responsabile della conservazione e
messo a disposizione delle autorità in caso di accessi e verifiche.
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