L. 214/11 Riforma Monti

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L. 214/11 Riforma Monti Linea di Prodotto Previdenza Linea di Prodotto Pubblica Amministrazione

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L. 214/11 Riforma Monti. Linea di Prodotto Previdenza Linea di Prodotto Pubblica Amministrazione. RIFORMA MONTI. Art. 24 L. 214/2011 Finalità e principi. Le principali novità. Requisiti per la pensione Calcolo della pensione Totalizzazione dei contributi - PowerPoint PPT Presentation

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L. 214/11Riforma MontiLinea di Prodotto Previdenza Linea di Prodotto Pubblica Amministrazione

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RIFORMA MONTI

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Art. 24 L. 214/2011 Finalità e principi

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Le principali novità

• Requisiti per la pensione• Calcolo della pensione• Totalizzazione dei contributi• Blocco 2012-2013 perequazione pensioni• Contributi di solidarietà• Aumento aliquote contributive autonomi• Fusione enti previdenziali• Altre norme

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Pro rata contributivo (art. 24 c. 2)

• Il calcolo della pensione per la contribuzione che si matura dal 01/01/2012 avverrà con il sistema contributivo

• Si tratta di una modifica che riguarda solo:a) i lavoratori iscritti all’Ago, alle forme esclusive e sostitutive b) in possesso di almeno 18 anni ctb al 31/12/1995 c) la cui pensione, secondo le regole previgenti, sarebbe stata

calcolata esclusivamente secondo le regole del sistema retributivo

d) la cui pensione, secondo le regole attuali, verrà calcolata con le regole del sistema misto

NULLA CAMBIA PER I SOGGETTI CHE AVEVANO MENO DI 18 ANNI DI CTB AL 31/12/1995

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esempioLavoratore con almeno 18 anni di contributi

al 31/12/1995

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Attenzione: maggiorazioni contributive utili solo per diritto su quote contributive

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Esempio calcolo pensione con meno di 40 anni al 31/12/2011

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Esempio calcolo pensione con meno di 40 anni al 31/12/2011

Totale pensione 1.283,25

Totale pensione € 1.274,42

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Esempio calcolo pensione con meno di 40 anni al 31/12/2011

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Esempio calcolo pensione con meno di 40 anni al 31/12/2011

Totale pensione € 1.840,29

Totale pensione € 1.884,36

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Esempio calcolo pensione con 40 anni al 31/12/2011

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Esempio calcolo pensione con 40 anni al 31/12/2011

Totale pensione € 3021,56

Totale pensione € 3087,23

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Coefficienti trasformazione(art. 24 comma 16)

• A partire dal 01/01/2013 il coefficiente di trasformazione relativo al

l’età dell’assicurato al momento del pensionamento viene calcolato

anche per le età corrispondenti a valori sino a 70 anni

• Si applicheranno gli incrementi della speranza di vita anche se si

supereranno i 70 anni

• Fino al 31/12/2018 le variazioni degli incrementi saranno triennali,

dal 01/01/2019 biennali 13

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Coefficienti trasformazione(art. 24 comma 16)

Pensione nella Gestione dei Lavoratori Dipendenti

Montante Contributivo

Coefficiente di trasformazione

Importo pensione mensile

46.682,23 5,62 201,81

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Coefficienti trasformazione(art. 24 comma 16)

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ETA’ 1995 2010 2013

57 4,72% 4,42% 4,304%

58 4,86% 4,54% 4,416%

59 5,01% 4,66% 4,535%

60 5,16% 4,80% 4,661%

61 5,53% 4,94% 4,796%

62 5,51% 5,09% 4,940%

63 5,71% 5,26% 5,094%

64 5,91% 5,43% 5,259%

65 6,13% 5,62% 5,435%

66 5,624%

67 5,826%

68 6,046%

69 6,283%

70 6,541%

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Requisiti al 2011: salvaguardia e certificazione (art. 24 cc. 2 e 3)• Coloro che maturano i requisiti previsti dalla normativa previgente

entro il 31/12/2011 continuano a accedere alla pensione di vecchiaia e di anzianità con

VECCHI REQUISITI (ETÀ, CONTRIBUTI E QUOTA) VECCHIE DECORRENZE

• Si può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione del diritto per

conoscere la sua posizione assicurativa ed avere certezza di quanto

versato al 31/12/2011

• La certificazione non garantisce il diritto a pensione. La garanzia è data

solo dalla maturazione di tutti i requisiti richiesti entro il 31/12/201116

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Salvaguardia esempi (art. 24 cc. 2 e 3)

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Lavoratore dipendente INPS Lavoratore autonomo Lavoratrice donna

Dipendente pubblico

A marzo 2011•60 anni età•36 anni di ctb•Quota 96

A dicembre 2011•61 anni di età•36 anni di ctb•Quota 97

Il 15 dicembre 2011•60 anni di età•36 anni di ctb•Quota 96

Decorrenza pensione1/4/2012

Decorrenza1/7/2013

Decorrenza16/12/2012

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Salvaguardia• È consentito, comunque, l’accesso alla pensione di vecchiaia e

anticipata secondo i nuovi requisiti se maturati prima dell’apertura della finestra

• Es. lavoratori autonomi di sesso maschile

• Per effetto della nuova norma che prevede il requisito della pensione di vecchiaia a 66 anni con decorrenza immediata, cioè senza finestra e con equiparazione dipendenti e autonomi, questi ultimi possono ottenere un beneficio di 6 mesi sulla decorrenza rispetto a quanto previsto nel 2011

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Nuovi trattamenti pensionisticidal 1.1.2012 (art.24 comma 3)

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Adeguamento incremento speranza di vita (art.24, cc.12 e 13)

•L’adeguamento relativo all’incremento della speranza di vita dall’01/01/2013 (L. 122/10) si applica:

• ai requisiti anagrafici di tutti i trattamenti pensionistici

• al requisito contributivo per la pensione anticipata

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Adeguamento incremento speranza di vita (art.24, cc.12 e 13)Incremento della speranza di vita - adeguamento con cadenza triennale fino al 2019, poi biennale:

• 1° adeguamento 01/01/2013 (fissato nella misura di 3 mesi – DM

06/12/2011)

• 2° adeguamento 01/01/2016

• 3° adeguamento 01/01/2019

• 4° adeguamento e successivi con cadenza biennale: 01/01/2021, 01/01/2023, ecc.

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Pensione di vecchiaia 22

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La nuova Pensione di Vecchiaia

• Dal 1° gennaio 2012 per avere diritto alla pensione di vecchiaia occorrono almeno 20 anni di contributi e aver raggiunto i nuovi requisiti anagrafici

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Attua un principio di “armonizzazione” tra soggetti

di sesso maschile e femminile, tra lavoratori

dipendenti ed autonomi, tra settore pubblico e

settore privato

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Pensione di vecchiaia(art. 24, cc. 6, 7, 9)

*Ai requisiti anagrafici si sommano gli adeguamenti rispetto all’incremento della speranza di vita

Donne dipendenti (AGO e forme sostitutive) sistema misto

Data maturazione requisiti Requisiti anagrafici e contributivi

Dall’1/1/2012 al 31/12/2012 62 anni età – 20 anni ctb

Dall’1/1/2013 al 31/12/2013 62 anni e 3 mesi età – 20 anni ctb

Dall’1/1/2014 al 31/12/2015 63 anni e 9 mesi età – 20 anni ctb(6 mesi + 3 mesi)

Dall’1/1/2016 al 31/12/2017 65 anni età* – 20 anni ctb

Dall’1/1/2018 al 31/12/2020 66 anni età* – 20 anni ctb

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Pensione di vecchiaia (art.24, cc. 6, 7, 9)Sistema misto

Ai requisiti anagrafici si sommano gli adeguamenti rispetto all’incremento della speranza di vita

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esempio

• Lavoratrice ministeriale (pubblico dipendente) nata il 06/08/1951

• Nel 2011 occorre avere 61 anni che compie ad agosto 2012• Ad agosto 2012 occorrono 66 anni che compie ad agosto 2017• Ad agosto 2017 ne occorrono 66 e 7 mesi (incremento

stimato) che perfeziona a marzo 2018 • Decorrenza prevista: 07 marzo 2018

requisito anagrafico richiesto

Nel 2011 Nel 2012 Dal 2013 Dal 2016

Lavoratrice pubblico impiego 61 anni 66 anni 66 anni e

3 mesi66 anni e

7 mesi

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Pensione di vecchiaia dal 01/01/2012

Nessun riferimento viene fatto nella circolare INPS alle deroghe previste dal D.lgs. 503/92 rispetto al requisito contributivo

necessario per l’accesso alla pensione di vecchiaia

•Autorizzazione ai VV entro il 31/12/92 (15 anni di ctb)•Perfezionamento dei 15 anni di ctb al 31/12/92 (privati)•Raggiungimento dei 15 anni di ctb in presenza di almeno 1 ctb al 31/12/1992 (pubblici)•25 anni di ctb di cui 10 anni con ctb inferiore a 52 settimane

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Pensione di vecchiaia – contributivo puro (art.24, cc. 6,7,9)

Per i soli assicurati dall’01/01/1996 in poi e gli iscritti alla Gestione Separata

•Medesimi requisiti contributivi e anagrafici previsti nel sistema misto•Requisito 1,5 volte A.S.**

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**Si prescinde dal requisito dell’1,5 volte A.S.

Al compimento del 70° anno di etàCon 5 anni di contribuzione effettiva

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Soggetti optanti per il contributivo ex L.335/95ANTE E POST RIFORMA MONTI

Pensione di vecchiaia – Opzione L. 335/95 (art.24, cc. 6,7,9)*

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sono confermate le condizioni per l’opzione (meno di 18 anni di ctb al 31/12/95 e 15 anni di ctb complessivi, di cui 5 dal 1996)

* Non si applica per «DONNE OPTANTI» e «COMPUTO art.3 D.M. 282/96»

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Pensione di vecchiaia dal 2021(art.24, cc. 6,7,9)

Uomini e donne in pensione con decorrenza dal 2021

almeno 67 anni di età

Se tale età non sarà raggiunta con l’adeguamento alla speranza di vita, la stessa sarà comunque stabilita, per effetto di un

decreto direttoriale da emanarsi entro il 31/12/2019

L’incremento continua ad operare anche successivamente 30

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Pensione anticipata 31

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Pensione anticipata(art. 24 comma 3)

PENSIONE ANTICIPATA

Viene abolita la pensione di anzianità, legata ai requisiti di età e

contributi e si stabilisce un unico requisito che è quello del numero dei

contributi

Si stabilisce un’età minima per accedere al pensionamento al di sotto

della quale interviene una “penalizzazione” nella misura della rendita

Non esiste più differenza tra dipendenti o autonomi, settore pubblico o

privato32

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Pensione anticipata (per tutti)(art. 24 comma 10)

(*) I requisiti contributivi tengono conto dell’incremento della speranza di vita

AGO, forme sostitutive, esclusive e gestione separata

Data maturazione

requisitiRequisiti donne Requisiti uomini

1/1/2012 –1/12/2012 41 anni ctb + 1 mese 42 anni di ctb + 1 mese

1/1/2013 – 31/12/2013

41 anni ctb + 5 mesi 41 anni ctb + 2 mesi + 3 mesi(*)

42 anni ctb + 5 mesi 42 anni ctb + 2 mesi + 3 mesi(*)

1/1/2014 – 31/12/2015

41 anni ctb + 6 mesi 41 anni ctb + 3 mesi + 3 mesi(*)

42 anni ctb + 6 mesi 42 anni ctb + 3 mesi + 3 mesi(*)

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Page 34: L. 214/11 Riforma Monti

Pensione anticipata(art. 24 comma 10)

Penalizzazioni sull’importo della pensione

62 anni di età = NO RIDUZIONE

Prima del 62° anno di età = sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate ante 1° gennaio 2012 per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni si applica una RIDUZIONE: • dell’1% (con età compresa tra i 60 e i 62 anni)• del 2% (con età inferiore ai 60 anni)

La riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi effettivi, se l’anticipo è inferiore all’anno

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Page 35: L. 214/11 Riforma Monti

Pensione anticipata – penalizzazione (art. 24, c. 10)

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Page 36: L. 214/11 Riforma Monti

Pensione anticipata – penalizzazione (art. 24, c. 10)

La riduzione non opera nei confronti dei lavoratori che

hanno il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996

(contributivo puro)

Questi lavoratori accedono alla vecchiaia anticipata anche

prima dei 62 anni di età senza subire alcuna decurtazione

dell’importo della pensione

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Page 37: L. 214/11 Riforma Monti

Pensione anticipata – penalizzazione (art. 24, c. 10)

Esempio:

Lavoratore che accede a pensione con 58 anni di età

con 4 anni di anticipo rispetto a 62 anni

La riduzione della pensione sarà del 6%

2% per i primi due anni (1% + 1%)

4% per gli altri due anni (2% + 2%)37

Page 38: L. 214/11 Riforma Monti

Esempio di applicazione della riduzione al calcolo della pensione

PRIMA DELLA RIFORMA MONTI

Lavoratore con 58 anni di età

•QUOTA A € 586,57

•QUOTA B € 696,68

•Totale pensione € 1.283,25

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Page 39: L. 214/11 Riforma Monti

Esempio di applicazione della riduzione al calcolo della pensione

DOPO LA RIFORMA MONTI

Lavoratore con 58 anni di età con 4 anni di penalizzazione

•QUOTA A € 586,57

•QUOTA B € 696,68 - 6% (€76,99)

•QUOTA C € 21,36

•Totale pensione € 1.227,62

Se il periodo è inferiore ad 1 anno la riduzione è proporzionata ai mesi

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Page 40: L. 214/11 Riforma Monti

Pensione anticipata senza penalizzazioni – MilleproroghePossono ottenere la pensione anticipata senza penalizzazioni tutti coloro che maturano entro il 31/12/2017:•41 anni + 3 mesi + adeguamento (donne)•42 anni + 3 mesi + adeguamento (uomini)

•Prima del compimento dei 62 anni di età•A condizione che i contributi derivino da effettiva prestazione lavorativa oppure:• Astensione obbligatoria per maternità• Servizio di leva• Infortunio o malattia • CIG • Maggiorazioni di servizio (INPDAP)• Riscatto art. 13 L. 1338/62 (omissione contributiva)

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Pensione anticipata senza penalizzazioni – Milleproroghe• Non sono quindi utili i contributi figurativi per:• Periodi di aspettativa (inclusa quella sindacale)• LSU• CIGS• Congedo parentale (privati)• Permessi ex L. 104 – congedo straordinario per handicap grave• Mobilità• Disoccupazione • Maggiorazioni art.80 – ciechi – amianto – terrorismo (risposta a

quesito Inpdap del 09.10.2012)41

Page 42: L. 214/11 Riforma Monti

Pensione anticipata – contributivo puro (art.24, cc. 11)• Soltanto per chi ha il primo contributo dal 1996 in poi

* Al requisito anagrafico si sommano gli adeguamenti rispetto all’incremento della speranza di vita (più 3 mesi dal 2013)

Data maturazione requisiti Requisiti

Dal 01/01/2012

Almeno 20 anni di contributi effettivi (obbligatori, riscattati, volontari)

Almeno 63 anni di età*

Importo non inferiore a 2,8 volte A.S.

(€429,00 x 2,8 = € 1201.20)

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Page 43: L. 214/11 Riforma Monti

Norma eccezionale (art.24, c. 15 bis)Possono accedere alla pensione con un’età più favorevole i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’Ago e alle forme sostitutive:

•Ai 64 anni previsti si sommano gli adeguamenti rispetto all’incremento della speranza di vita (più 3 mesi dal 2013) che nella realtà rendono irrilevante il possibile beneficio.

Solo donne – requisiti da

maturare entro il 31/12/2012

Uomini e donne – requisiti da maturare entro il 31/12/2012

Requisito di età per l’accesso alla

pensione

20 anni ctb e60 anni età

Quota 96 (60 anni di età e

almeno 35 anni di ctb)64 anni

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Page 44: L. 214/11 Riforma Monti

Norma eccezionale (art.24, c. 15 bis)

Possono usufruire della norma eccezionale tutti i lavoratori e le lavoratrici che al 28/12/2011 svolgevano attività di lavoro dipendente* a prescindere dalla gestione previdenziale che liquida la pensione:Lavoratori con contribuzione mista (GG.SS. Lavoratori autonomi)Lavoratori di Poste Italiane (fondo speciale/esclusivo)Lavoratori di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (fondo speciale/esclusivo)

* oppure ultimo rapporto di lavoro dipendente (notizia ufficiosa Inps)

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Page 45: L. 214/11 Riforma Monti

Decorrenza della pensione (art. 24, c. 5)

Soppressione regime delle decorrenze mobili per chi matura i requisiti

dal 2012 in poi

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Page 46: L. 214/11 Riforma Monti

Decorrenza della pensione differita per i pubblici dipendenti

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Page 47: L. 214/11 Riforma Monti

Soggetti derogati/SALVAGUARDATI 47

Page 48: L. 214/11 Riforma Monti

Soggetti derogati (art.24, cc. 3,14 e 15)

Soggetti derogati dalla nuova disciplina:

A.Coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2011: norma di salvaguardia – possibilità di certificazione del diritto NO LISTE SICOB.Donne optanti ex L. 243/04 (calcolo contributivo) – fino al 2015

A. 35 + 57 anni (dipendenti) o 58 anni (autonome)B. finestre mobili: 12 mesi (dipendenti) o 18 mesi (autonome) entro il 2015 C. adeguamento alla speranza di vita dal 2013

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Page 49: L. 214/11 Riforma Monti

2012 – Lavoratori salvaguardati –2012 – Lavoratori salvaguardati –la domanda alla DTLla domanda alla DTL

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Page 50: L. 214/11 Riforma Monti

Pensioni in totalizzazione 50

Page 51: L. 214/11 Riforma Monti

PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE (art.24, c.19)

Dal 1° gennaio 2012

Abolito il requisito minimo di durata (tre anni di iscrizione in ciascuna gestione)

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Page 52: L. 214/11 Riforma Monti

PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE (art.24, c.19)

Cosa cambia per la pensione in “TOTALIZZAZIONE”

La “totalizzazione” è una norma speciale e non è stata modificata dalla

“manovra Monti”

Si accede alla pensione di vecchiaia al 65° anno di età e 20 di contributi

Si accede alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi a prescindere dall’età

La decorrenza è dopo 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti (spostamento

decorrenza più lunga L. 111/2011 – soltanto per i 40 anni di ctb)

Specifica scuola: finestra mobile 1° settembre

Al requisito anagrafico si applica incremento della speranza di vita

Al requisito contributivo dei 40 anni si applica incremento della speranza di vita

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Page 53: L. 214/11 Riforma Monti

Soppressione Enti (art. 21)

Dal 1° gennaio 2012l’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi

le relative funzioni sono attribuite all’INPS l’Inps succede in tutti i rapporti attivi e passivi

degli Enti soppressinessuna modifica è apportata alle normative

specifiche di ogni gestione le domande di prestazioni devono essere

presentate presso le rispettive sedi territoriali degli Enti soppressi 53

Page 54: L. 214/11 Riforma Monti

I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIOPubblico Impiego

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Page 55: L. 214/11 Riforma Monti

TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO

Indennità di buonuscita (TFS)

Indennità premio di fine servizio (TFS)

Indennità di anzianità (TFS)

Trattamento di fine rapporto (TFR)

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Page 56: L. 214/11 Riforma Monti

Passaggio da TFS a TFR in relazione alle modalità di calcolo

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Anzianità maturata dal 01/01/2011 fino alla cessazione dal servizio calcolata secondo le regole del TFR

Sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012

Illegittima la norma che prevede la trattenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione a carico del dipendente pubblico prevista dalla L.122/11 Il TFR è una retribuzione differita nel tempo

accantonata dal datore di lavoro senza oneri per il lavoratore

Page 57: L. 214/11 Riforma Monti

Nuove modalità di pagamento per il riconoscimento della prestazione di fine servizio dal 01/01/2012.

Rimane invariata la rateizzazione per i trattamenti superiori a 90.000€

*Per chi matura i requisiti dal 01/01/2012 in quanto viene meno la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di servizio.

Trattamenti di fine servizio L. 214/11

NUOVE DISPOSIZIONI(L. 214/11)

PENSIONE DI VECCHIAIA 9 mesi(6 mesi + 3 mesi)

PENSIONE DI ANZIANITA’ / ANTICIPATA* 27 mesi(24 mesi + 3 mesi)

PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO (40 anni) 27 mesi(24 mesi + 3 mesi)

PENSIONE INABILITA’ 105 giorni(15 giorni + 90 giorni)

PENSIONE REVERSIBILITA’/INDIRETTA 105 giorni(15 giorni + 90 giorni)

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Page 58: L. 214/11 Riforma Monti

La nuova disciplina inerente il rapporto di lavoro nel PI

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Page 59: L. 214/11 Riforma Monti

La nuova disciplina inerente il rapporto di lavoro

La nuova disciplina riguarda i requisiti per l’accesso al trattamento;

l’art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata

(comma 4 dell’art. 24).

“……..Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di

appartenenza…….” 59

Page 60: L. 214/11 Riforma Monti

La nuova disciplina inerente il rapporto di lavoro

Rimane vincolante il compimento del 65° anno di età

In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente fino al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione.

Se il diritto a pensione è stato già acquisito alla data del raggiungimento dei 65 anni l’amministrazione, se il dipendente non si è avvalso della facoltà del trattenimento, dovrà collocarlo a riposo. 60

Page 61: L. 214/11 Riforma Monti

Il c. 7 dell’art. 24, nel quale si prevede che si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel caso in cui il dipendente abbia un’età anagrafica di 70 anni, rappresenta una norma eccezionale.

Inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale, la facoltà di trattenimento in servizio fino a 70 anni è limitata esclusivamente:•al personale i cui limiti ordinamentali prevedono tale età •al personale che al compimento dei 65 anni non raggiunge il requisito minimo contributivo•per quei dipendenti che ottengono il trattenimento in servizio per un biennio.

La nuova disciplina inerente il rapporto di lavoro

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Page 62: L. 214/11 Riforma Monti

Esempi

Iscritto con 65 anni di età il 15/03/2012 e 37 anni di anzianità

Se il dipendente ha chiesto e ottenuto il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età rimarrà in servizio fino al termine del trattenimento

Se il dipendente non ha chiesto o, anche se richiesto, non ha ottenuto il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età il 31/03/2012 con decorrenza immediata della pensione in quanto già acquisita ad altro titolo.

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La nuova disciplina inerente il rapporto di lavoro

Art.24, comma 20 decreto legge n. 201/2011

“Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo.” 63

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Il trattenimento in servizio, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e l’esonero.Continuano ad essere applicati gli istituti previsti dall’art. 72 della L. 133/08:•il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, •la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

I presupposti per l’applicazione degli istituti nei confronti di coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012 devono essere rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento.

L’istituto dell’esonero è abrogato dal 4/12/201164

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La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

Le amministrazioni potranno procedere al collocamento a riposo d’ufficio al compimento dell’anzianità prevista per

i pensionamenti anticipati nei confronti dei lavoratori che sono in possesso di almeno 62 anni

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Con l’applicazione del sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente al 1 gennaio 2012, non è più attuale il concetto di “anzianità massima contributiva” ed è quindi mutato il presupposto per l’esercizio del potere unilaterale di risoluzione, che, in virtù del comma 20, per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012 è attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata.

Il presupposto per l’applicazione dell’istituto della risoluzione nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età o di anzianità contributiva entro l’anno 2011 per effetto della norma rimane fissato secondo il regime previgente al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva.

La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

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Esempio

Al dipendente con 63 anni di età e 39 anni e 6 di anzianità il 31/12/2011 potrà avere l’applicazione l’istituto della

risoluzione unilaterale a decorrere dal 01/07/2012(al raggiungimento dei 40 anni ctb)

La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

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Pensionamenti in deroga alla L.214/11 (DL 101/2013)• L. 135/12 «Spending review" aveva previsto per le situazioni di

soprannumero dei dipendenti pubblici, la possibilità di accedere alla pensione con i requisiti vigenti prima della legge 214/11(compresa la decorrenza del trattamento) entro 31 dicembre 2014.

La nuova norma proroga tale possibilità al 31/12/2015.

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Norma di interpretazione autentica• Il TAR del Lazio, con sentenza n. 2446/2013 aveva annullato

una parte della circolare n. 2 dell’08/03/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica.

• La circolare stabiliva, che quei dipendenti che avevano maturato un qualsiasi diritto a pensione al 31/12/2011 rimanevano soggetti alle normative previgenti.

• Pertanto, le amministrazioni pubbliche dovevano collocare a riposo d’ufficio, al compimento dei 65 anni, per raggiunti limiti di età, i dipendenti con un requisito maturato al 2011 che rimanevano esclusi dai nuovi requisiti (66 anni e 3 mesi nel 2013).

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Norma di interpretazione autentica• La sentenza del TAR aveva riconosciuto al ricorrente il diritto a

rimanere in servizio fino al compimento dei nuovi requisiti (66 anni e 3 mesi nel 2013), pur avendo maturato il requisito per la pensione di anzianità al 2011.

• Il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha proposto appello chiedendo al Consiglio di Stato di stabilire la correttezza di quanto disposto dal TAR.

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Norma di interpretazione autentica• Il DL 101/2013 (art. 2, commi 4 e 5) con una norma di

interpretazione autentica intende contrastare la decisione del TAR, evitare il ricorso al Consiglio di Stato, confermando quanto precedentemente indicato dalla Funzione Pubblica.

• La nuova norma, impone quindi alle amministrazioni di procedere al collocamento a riposo d’ufficio, al compimento dei limiti ordinamentali, i dipendenti che hanno maturato un qualsiasi requisito pensionistico entro il 31/12/2011.

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