L. 214/11 Riforma Monti
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L. 214/11Riforma MontiLinea di Prodotto Previdenza Linea di Prodotto Pubblica Amministrazione
RIFORMA MONTI
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Art. 24 L. 214/2011 Finalità e principi
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Le principali novità
• Requisiti per la pensione• Calcolo della pensione• Totalizzazione dei contributi• Blocco 2012-2013 perequazione pensioni• Contributi di solidarietà• Aumento aliquote contributive autonomi• Fusione enti previdenziali• Altre norme
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Pro rata contributivo (art. 24 c. 2)
• Il calcolo della pensione per la contribuzione che si matura dal 01/01/2012 avverrà con il sistema contributivo
• Si tratta di una modifica che riguarda solo:a) i lavoratori iscritti all’Ago, alle forme esclusive e sostitutive b) in possesso di almeno 18 anni ctb al 31/12/1995 c) la cui pensione, secondo le regole previgenti, sarebbe stata
calcolata esclusivamente secondo le regole del sistema retributivo
d) la cui pensione, secondo le regole attuali, verrà calcolata con le regole del sistema misto
NULLA CAMBIA PER I SOGGETTI CHE AVEVANO MENO DI 18 ANNI DI CTB AL 31/12/1995
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esempioLavoratore con almeno 18 anni di contributi
al 31/12/1995
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Attenzione: maggiorazioni contributive utili solo per diritto su quote contributive
Esempio calcolo pensione con meno di 40 anni al 31/12/2011
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Esempio calcolo pensione con meno di 40 anni al 31/12/2011
Totale pensione 1.283,25
Totale pensione € 1.274,42
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Esempio calcolo pensione con meno di 40 anni al 31/12/2011
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Esempio calcolo pensione con meno di 40 anni al 31/12/2011
Totale pensione € 1.840,29
Totale pensione € 1.884,36
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Esempio calcolo pensione con 40 anni al 31/12/2011
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Esempio calcolo pensione con 40 anni al 31/12/2011
Totale pensione € 3021,56
Totale pensione € 3087,23
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Coefficienti trasformazione(art. 24 comma 16)
• A partire dal 01/01/2013 il coefficiente di trasformazione relativo al
l’età dell’assicurato al momento del pensionamento viene calcolato
anche per le età corrispondenti a valori sino a 70 anni
• Si applicheranno gli incrementi della speranza di vita anche se si
supereranno i 70 anni
• Fino al 31/12/2018 le variazioni degli incrementi saranno triennali,
dal 01/01/2019 biennali 13
Coefficienti trasformazione(art. 24 comma 16)
Pensione nella Gestione dei Lavoratori Dipendenti
Montante Contributivo
Coefficiente di trasformazione
Importo pensione mensile
46.682,23 5,62 201,81
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Coefficienti trasformazione(art. 24 comma 16)
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ETA’ 1995 2010 2013
57 4,72% 4,42% 4,304%
58 4,86% 4,54% 4,416%
59 5,01% 4,66% 4,535%
60 5,16% 4,80% 4,661%
61 5,53% 4,94% 4,796%
62 5,51% 5,09% 4,940%
63 5,71% 5,26% 5,094%
64 5,91% 5,43% 5,259%
65 6,13% 5,62% 5,435%
66 5,624%
67 5,826%
68 6,046%
69 6,283%
70 6,541%
Requisiti al 2011: salvaguardia e certificazione (art. 24 cc. 2 e 3)• Coloro che maturano i requisiti previsti dalla normativa previgente
entro il 31/12/2011 continuano a accedere alla pensione di vecchiaia e di anzianità con
VECCHI REQUISITI (ETÀ, CONTRIBUTI E QUOTA) VECCHIE DECORRENZE
• Si può chiedere all’ente di appartenenza la certificazione del diritto per
conoscere la sua posizione assicurativa ed avere certezza di quanto
versato al 31/12/2011
• La certificazione non garantisce il diritto a pensione. La garanzia è data
solo dalla maturazione di tutti i requisiti richiesti entro il 31/12/201116
Salvaguardia esempi (art. 24 cc. 2 e 3)
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Lavoratore dipendente INPS Lavoratore autonomo Lavoratrice donna
Dipendente pubblico
A marzo 2011•60 anni età•36 anni di ctb•Quota 96
A dicembre 2011•61 anni di età•36 anni di ctb•Quota 97
Il 15 dicembre 2011•60 anni di età•36 anni di ctb•Quota 96
Decorrenza pensione1/4/2012
Decorrenza1/7/2013
Decorrenza16/12/2012
Salvaguardia• È consentito, comunque, l’accesso alla pensione di vecchiaia e
anticipata secondo i nuovi requisiti se maturati prima dell’apertura della finestra
• Es. lavoratori autonomi di sesso maschile
• Per effetto della nuova norma che prevede il requisito della pensione di vecchiaia a 66 anni con decorrenza immediata, cioè senza finestra e con equiparazione dipendenti e autonomi, questi ultimi possono ottenere un beneficio di 6 mesi sulla decorrenza rispetto a quanto previsto nel 2011
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Nuovi trattamenti pensionisticidal 1.1.2012 (art.24 comma 3)
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Adeguamento incremento speranza di vita (art.24, cc.12 e 13)
•L’adeguamento relativo all’incremento della speranza di vita dall’01/01/2013 (L. 122/10) si applica:
• ai requisiti anagrafici di tutti i trattamenti pensionistici
• al requisito contributivo per la pensione anticipata
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Adeguamento incremento speranza di vita (art.24, cc.12 e 13)Incremento della speranza di vita - adeguamento con cadenza triennale fino al 2019, poi biennale:
• 1° adeguamento 01/01/2013 (fissato nella misura di 3 mesi – DM
06/12/2011)
• 2° adeguamento 01/01/2016
• 3° adeguamento 01/01/2019
• 4° adeguamento e successivi con cadenza biennale: 01/01/2021, 01/01/2023, ecc.
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Pensione di vecchiaia 22
La nuova Pensione di Vecchiaia
• Dal 1° gennaio 2012 per avere diritto alla pensione di vecchiaia occorrono almeno 20 anni di contributi e aver raggiunto i nuovi requisiti anagrafici
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Attua un principio di “armonizzazione” tra soggetti
di sesso maschile e femminile, tra lavoratori
dipendenti ed autonomi, tra settore pubblico e
settore privato
Pensione di vecchiaia(art. 24, cc. 6, 7, 9)
*Ai requisiti anagrafici si sommano gli adeguamenti rispetto all’incremento della speranza di vita
Donne dipendenti (AGO e forme sostitutive) sistema misto
Data maturazione requisiti Requisiti anagrafici e contributivi
Dall’1/1/2012 al 31/12/2012 62 anni età – 20 anni ctb
Dall’1/1/2013 al 31/12/2013 62 anni e 3 mesi età – 20 anni ctb
Dall’1/1/2014 al 31/12/2015 63 anni e 9 mesi età – 20 anni ctb(6 mesi + 3 mesi)
Dall’1/1/2016 al 31/12/2017 65 anni età* – 20 anni ctb
Dall’1/1/2018 al 31/12/2020 66 anni età* – 20 anni ctb
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Pensione di vecchiaia (art.24, cc. 6, 7, 9)Sistema misto
Ai requisiti anagrafici si sommano gli adeguamenti rispetto all’incremento della speranza di vita
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esempio
• Lavoratrice ministeriale (pubblico dipendente) nata il 06/08/1951
• Nel 2011 occorre avere 61 anni che compie ad agosto 2012• Ad agosto 2012 occorrono 66 anni che compie ad agosto 2017• Ad agosto 2017 ne occorrono 66 e 7 mesi (incremento
stimato) che perfeziona a marzo 2018 • Decorrenza prevista: 07 marzo 2018
requisito anagrafico richiesto
Nel 2011 Nel 2012 Dal 2013 Dal 2016
Lavoratrice pubblico impiego 61 anni 66 anni 66 anni e
3 mesi66 anni e
7 mesi
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Pensione di vecchiaia dal 01/01/2012
Nessun riferimento viene fatto nella circolare INPS alle deroghe previste dal D.lgs. 503/92 rispetto al requisito contributivo
necessario per l’accesso alla pensione di vecchiaia
•Autorizzazione ai VV entro il 31/12/92 (15 anni di ctb)•Perfezionamento dei 15 anni di ctb al 31/12/92 (privati)•Raggiungimento dei 15 anni di ctb in presenza di almeno 1 ctb al 31/12/1992 (pubblici)•25 anni di ctb di cui 10 anni con ctb inferiore a 52 settimane
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Pensione di vecchiaia – contributivo puro (art.24, cc. 6,7,9)
Per i soli assicurati dall’01/01/1996 in poi e gli iscritti alla Gestione Separata
•Medesimi requisiti contributivi e anagrafici previsti nel sistema misto•Requisito 1,5 volte A.S.**
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**Si prescinde dal requisito dell’1,5 volte A.S.
Al compimento del 70° anno di etàCon 5 anni di contribuzione effettiva
Soggetti optanti per il contributivo ex L.335/95ANTE E POST RIFORMA MONTI
Pensione di vecchiaia – Opzione L. 335/95 (art.24, cc. 6,7,9)*
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sono confermate le condizioni per l’opzione (meno di 18 anni di ctb al 31/12/95 e 15 anni di ctb complessivi, di cui 5 dal 1996)
* Non si applica per «DONNE OPTANTI» e «COMPUTO art.3 D.M. 282/96»
Pensione di vecchiaia dal 2021(art.24, cc. 6,7,9)
Uomini e donne in pensione con decorrenza dal 2021
almeno 67 anni di età
Se tale età non sarà raggiunta con l’adeguamento alla speranza di vita, la stessa sarà comunque stabilita, per effetto di un
decreto direttoriale da emanarsi entro il 31/12/2019
L’incremento continua ad operare anche successivamente 30
Pensione anticipata 31
Pensione anticipata(art. 24 comma 3)
PENSIONE ANTICIPATA
Viene abolita la pensione di anzianità, legata ai requisiti di età e
contributi e si stabilisce un unico requisito che è quello del numero dei
contributi
Si stabilisce un’età minima per accedere al pensionamento al di sotto
della quale interviene una “penalizzazione” nella misura della rendita
Non esiste più differenza tra dipendenti o autonomi, settore pubblico o
privato32
Pensione anticipata (per tutti)(art. 24 comma 10)
(*) I requisiti contributivi tengono conto dell’incremento della speranza di vita
AGO, forme sostitutive, esclusive e gestione separata
Data maturazione
requisitiRequisiti donne Requisiti uomini
1/1/2012 –1/12/2012 41 anni ctb + 1 mese 42 anni di ctb + 1 mese
1/1/2013 – 31/12/2013
41 anni ctb + 5 mesi 41 anni ctb + 2 mesi + 3 mesi(*)
42 anni ctb + 5 mesi 42 anni ctb + 2 mesi + 3 mesi(*)
1/1/2014 – 31/12/2015
41 anni ctb + 6 mesi 41 anni ctb + 3 mesi + 3 mesi(*)
42 anni ctb + 6 mesi 42 anni ctb + 3 mesi + 3 mesi(*)
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Pensione anticipata(art. 24 comma 10)
Penalizzazioni sull’importo della pensione
62 anni di età = NO RIDUZIONE
Prima del 62° anno di età = sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate ante 1° gennaio 2012 per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni si applica una RIDUZIONE: • dell’1% (con età compresa tra i 60 e i 62 anni)• del 2% (con età inferiore ai 60 anni)
La riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi effettivi, se l’anticipo è inferiore all’anno
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Pensione anticipata – penalizzazione (art. 24, c. 10)
35
Pensione anticipata – penalizzazione (art. 24, c. 10)
La riduzione non opera nei confronti dei lavoratori che
hanno il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996
(contributivo puro)
Questi lavoratori accedono alla vecchiaia anticipata anche
prima dei 62 anni di età senza subire alcuna decurtazione
dell’importo della pensione
36
Pensione anticipata – penalizzazione (art. 24, c. 10)
Esempio:
Lavoratore che accede a pensione con 58 anni di età
con 4 anni di anticipo rispetto a 62 anni
La riduzione della pensione sarà del 6%
2% per i primi due anni (1% + 1%)
4% per gli altri due anni (2% + 2%)37
Esempio di applicazione della riduzione al calcolo della pensione
PRIMA DELLA RIFORMA MONTI
Lavoratore con 58 anni di età
•QUOTA A € 586,57
•QUOTA B € 696,68
•Totale pensione € 1.283,25
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Esempio di applicazione della riduzione al calcolo della pensione
DOPO LA RIFORMA MONTI
Lavoratore con 58 anni di età con 4 anni di penalizzazione
•QUOTA A € 586,57
•QUOTA B € 696,68 - 6% (€76,99)
•QUOTA C € 21,36
•Totale pensione € 1.227,62
Se il periodo è inferiore ad 1 anno la riduzione è proporzionata ai mesi
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Pensione anticipata senza penalizzazioni – MilleproroghePossono ottenere la pensione anticipata senza penalizzazioni tutti coloro che maturano entro il 31/12/2017:•41 anni + 3 mesi + adeguamento (donne)•42 anni + 3 mesi + adeguamento (uomini)
•Prima del compimento dei 62 anni di età•A condizione che i contributi derivino da effettiva prestazione lavorativa oppure:• Astensione obbligatoria per maternità• Servizio di leva• Infortunio o malattia • CIG • Maggiorazioni di servizio (INPDAP)• Riscatto art. 13 L. 1338/62 (omissione contributiva)
40
Pensione anticipata senza penalizzazioni – Milleproroghe• Non sono quindi utili i contributi figurativi per:• Periodi di aspettativa (inclusa quella sindacale)• LSU• CIGS• Congedo parentale (privati)• Permessi ex L. 104 – congedo straordinario per handicap grave• Mobilità• Disoccupazione • Maggiorazioni art.80 – ciechi – amianto – terrorismo (risposta a
quesito Inpdap del 09.10.2012)41
Pensione anticipata – contributivo puro (art.24, cc. 11)• Soltanto per chi ha il primo contributo dal 1996 in poi
* Al requisito anagrafico si sommano gli adeguamenti rispetto all’incremento della speranza di vita (più 3 mesi dal 2013)
Data maturazione requisiti Requisiti
Dal 01/01/2012
Almeno 20 anni di contributi effettivi (obbligatori, riscattati, volontari)
Almeno 63 anni di età*
Importo non inferiore a 2,8 volte A.S.
(€429,00 x 2,8 = € 1201.20)
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Norma eccezionale (art.24, c. 15 bis)Possono accedere alla pensione con un’età più favorevole i lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’Ago e alle forme sostitutive:
•Ai 64 anni previsti si sommano gli adeguamenti rispetto all’incremento della speranza di vita (più 3 mesi dal 2013) che nella realtà rendono irrilevante il possibile beneficio.
Solo donne – requisiti da
maturare entro il 31/12/2012
Uomini e donne – requisiti da maturare entro il 31/12/2012
Requisito di età per l’accesso alla
pensione
20 anni ctb e60 anni età
Quota 96 (60 anni di età e
almeno 35 anni di ctb)64 anni
43
Norma eccezionale (art.24, c. 15 bis)
Possono usufruire della norma eccezionale tutti i lavoratori e le lavoratrici che al 28/12/2011 svolgevano attività di lavoro dipendente* a prescindere dalla gestione previdenziale che liquida la pensione:Lavoratori con contribuzione mista (GG.SS. Lavoratori autonomi)Lavoratori di Poste Italiane (fondo speciale/esclusivo)Lavoratori di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. (fondo speciale/esclusivo)
* oppure ultimo rapporto di lavoro dipendente (notizia ufficiosa Inps)
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Decorrenza della pensione (art. 24, c. 5)
Soppressione regime delle decorrenze mobili per chi matura i requisiti
dal 2012 in poi
45
Decorrenza della pensione differita per i pubblici dipendenti
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Soggetti derogati/SALVAGUARDATI 47
Soggetti derogati (art.24, cc. 3,14 e 15)
Soggetti derogati dalla nuova disciplina:
A.Coloro che hanno maturato i requisiti entro il 31/12/2011: norma di salvaguardia – possibilità di certificazione del diritto NO LISTE SICOB.Donne optanti ex L. 243/04 (calcolo contributivo) – fino al 2015
A. 35 + 57 anni (dipendenti) o 58 anni (autonome)B. finestre mobili: 12 mesi (dipendenti) o 18 mesi (autonome) entro il 2015 C. adeguamento alla speranza di vita dal 2013
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2012 – Lavoratori salvaguardati –2012 – Lavoratori salvaguardati –la domanda alla DTLla domanda alla DTL
49
Pensioni in totalizzazione 50
PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE (art.24, c.19)
Dal 1° gennaio 2012
Abolito il requisito minimo di durata (tre anni di iscrizione in ciascuna gestione)
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PENSIONI IN TOTALIZZAZIONE (art.24, c.19)
Cosa cambia per la pensione in “TOTALIZZAZIONE”
La “totalizzazione” è una norma speciale e non è stata modificata dalla
“manovra Monti”
Si accede alla pensione di vecchiaia al 65° anno di età e 20 di contributi
Si accede alla pensione di anzianità con 40 anni di contributi a prescindere dall’età
La decorrenza è dopo 18 mesi dal perfezionamento dei requisiti (spostamento
decorrenza più lunga L. 111/2011 – soltanto per i 40 anni di ctb)
Specifica scuola: finestra mobile 1° settembre
Al requisito anagrafico si applica incremento della speranza di vita
Al requisito contributivo dei 40 anni si applica incremento della speranza di vita
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Soppressione Enti (art. 21)
Dal 1° gennaio 2012l’INPDAP e l’ENPALS sono soppressi
le relative funzioni sono attribuite all’INPS l’Inps succede in tutti i rapporti attivi e passivi
degli Enti soppressinessuna modifica è apportata alle normative
specifiche di ogni gestione le domande di prestazioni devono essere
presentate presso le rispettive sedi territoriali degli Enti soppressi 53
I TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIOPubblico Impiego
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TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO
Indennità di buonuscita (TFS)
Indennità premio di fine servizio (TFS)
Indennità di anzianità (TFS)
Trattamento di fine rapporto (TFR)
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Passaggio da TFS a TFR in relazione alle modalità di calcolo
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Anzianità maturata dal 01/01/2011 fino alla cessazione dal servizio calcolata secondo le regole del TFR
Sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012
Illegittima la norma che prevede la trattenuta del 2,5% sull’80% della retribuzione a carico del dipendente pubblico prevista dalla L.122/11 Il TFR è una retribuzione differita nel tempo
accantonata dal datore di lavoro senza oneri per il lavoratore
Nuove modalità di pagamento per il riconoscimento della prestazione di fine servizio dal 01/01/2012.
Rimane invariata la rateizzazione per i trattamenti superiori a 90.000€
*Per chi matura i requisiti dal 01/01/2012 in quanto viene meno la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di servizio.
Trattamenti di fine servizio L. 214/11
NUOVE DISPOSIZIONI(L. 214/11)
PENSIONE DI VECCHIAIA 9 mesi(6 mesi + 3 mesi)
PENSIONE DI ANZIANITA’ / ANTICIPATA* 27 mesi(24 mesi + 3 mesi)
PENSIONE PER LIMITI DI SERVIZIO (40 anni) 27 mesi(24 mesi + 3 mesi)
PENSIONE INABILITA’ 105 giorni(15 giorni + 90 giorni)
PENSIONE REVERSIBILITA’/INDIRETTA 105 giorni(15 giorni + 90 giorni)
57
La nuova disciplina inerente il rapporto di lavoro nel PI
58
La nuova disciplina inerente il rapporto di lavoro
La nuova disciplina riguarda i requisiti per l’accesso al trattamento;
l’art. 24 non ha invece modificato il regime dei limiti di età, la cui vigenza, anzi, è stata espressamente confermata
(comma 4 dell’art. 24).
“……..Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di
appartenenza…….” 59
La nuova disciplina inerente il rapporto di lavoro
Rimane vincolante il compimento del 65° anno di età
In base ai principi generali, una volta raggiunto il limite di età ordinamentale l’amministrazione prosegue il rapporto di lavoro con il dipendente fino al conseguimento dei requisiti per l’accesso alla pensione.
Se il diritto a pensione è stato già acquisito alla data del raggiungimento dei 65 anni l’amministrazione, se il dipendente non si è avvalso della facoltà del trattenimento, dovrà collocarlo a riposo. 60
Il c. 7 dell’art. 24, nel quale si prevede che si prescinde dal requisito di importo minimo della pensione nel caso in cui il dipendente abbia un’età anagrafica di 70 anni, rappresenta una norma eccezionale.
Inoltre, in linea con i principi enunciati dalla Corte costituzionale, la facoltà di trattenimento in servizio fino a 70 anni è limitata esclusivamente:•al personale i cui limiti ordinamentali prevedono tale età •al personale che al compimento dei 65 anni non raggiunge il requisito minimo contributivo•per quei dipendenti che ottengono il trattenimento in servizio per un biennio.
La nuova disciplina inerente il rapporto di lavoro
61
Esempi
Iscritto con 65 anni di età il 15/03/2012 e 37 anni di anzianità
Se il dipendente ha chiesto e ottenuto il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età rimarrà in servizio fino al termine del trattenimento
Se il dipendente non ha chiesto o, anche se richiesto, non ha ottenuto il trattenimento in servizio oltre il 65° anno di età, sarà collocato a riposo per raggiunti limiti di età il 31/03/2012 con decorrenza immediata della pensione in quanto già acquisita ad altro titolo.
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La nuova disciplina inerente il rapporto di lavoro
Art.24, comma 20 decreto legge n. 201/2011
“Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento come disciplinata dal presente articolo.” 63
Il trattenimento in servizio, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e l’esonero.Continuano ad essere applicati gli istituti previsti dall’art. 72 della L. 133/08:•il trattenimento in servizio oltre i limiti di età, •la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
I presupposti per l’applicazione degli istituti nei confronti di coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012 devono essere rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento.
L’istituto dell’esonero è abrogato dal 4/12/201164
La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
Le amministrazioni potranno procedere al collocamento a riposo d’ufficio al compimento dell’anzianità prevista per
i pensionamenti anticipati nei confronti dei lavoratori che sono in possesso di almeno 62 anni
65
Con l’applicazione del sistema contributivo per le anzianità maturate successivamente al 1 gennaio 2012, non è più attuale il concetto di “anzianità massima contributiva” ed è quindi mutato il presupposto per l’esercizio del potere unilaterale di risoluzione, che, in virtù del comma 20, per i dipendenti che maturano i requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2012 è attualizzato agli anni di anzianità contributiva necessari per la maturazione del diritto alla pensione anticipata.
Il presupposto per l’applicazione dell’istituto della risoluzione nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età o di anzianità contributiva entro l’anno 2011 per effetto della norma rimane fissato secondo il regime previgente al compimento dei 40 anni di anzianità contributiva.
La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
66
Esempio
Al dipendente con 63 anni di età e 39 anni e 6 di anzianità il 31/12/2011 potrà avere l’applicazione l’istituto della
risoluzione unilaterale a decorrere dal 01/07/2012(al raggiungimento dei 40 anni ctb)
La risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
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Pensionamenti in deroga alla L.214/11 (DL 101/2013)• L. 135/12 «Spending review" aveva previsto per le situazioni di
soprannumero dei dipendenti pubblici, la possibilità di accedere alla pensione con i requisiti vigenti prima della legge 214/11(compresa la decorrenza del trattamento) entro 31 dicembre 2014.
La nuova norma proroga tale possibilità al 31/12/2015.
68
Norma di interpretazione autentica• Il TAR del Lazio, con sentenza n. 2446/2013 aveva annullato
una parte della circolare n. 2 dell’08/03/2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica.
• La circolare stabiliva, che quei dipendenti che avevano maturato un qualsiasi diritto a pensione al 31/12/2011 rimanevano soggetti alle normative previgenti.
• Pertanto, le amministrazioni pubbliche dovevano collocare a riposo d’ufficio, al compimento dei 65 anni, per raggiunti limiti di età, i dipendenti con un requisito maturato al 2011 che rimanevano esclusi dai nuovi requisiti (66 anni e 3 mesi nel 2013).
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Norma di interpretazione autentica• La sentenza del TAR aveva riconosciuto al ricorrente il diritto a
rimanere in servizio fino al compimento dei nuovi requisiti (66 anni e 3 mesi nel 2013), pur avendo maturato il requisito per la pensione di anzianità al 2011.
• Il Dipartimento della Funzione Pubblica, ha proposto appello chiedendo al Consiglio di Stato di stabilire la correttezza di quanto disposto dal TAR.
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Norma di interpretazione autentica• Il DL 101/2013 (art. 2, commi 4 e 5) con una norma di
interpretazione autentica intende contrastare la decisione del TAR, evitare il ricorso al Consiglio di Stato, confermando quanto precedentemente indicato dalla Funzione Pubblica.
• La nuova norma, impone quindi alle amministrazioni di procedere al collocamento a riposo d’ufficio, al compimento dei limiti ordinamentali, i dipendenti che hanno maturato un qualsiasi requisito pensionistico entro il 31/12/2011.
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