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La fatturazione elettronica

verso la PA

N. 11 24.03.2015

• La fatturazione elettronica verso la PA

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LA FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PA

La Finanziaria del 2008 (L. 244/2007) ha introdotto all’art. 1 commi da 209 a 214, l’obbligo di

emissione, in formato elettronico, di ogni fattura destinata alle PA (c.d. rapporti B2G – business

to government).

Il Direttore delle Entrate, Rossella Orlandi, in occasione di un incontro sul tema, ha dichiarato

che auspica il decollo della fatturazione elettronica in breve tempo anche tra privati “che

dovrebbe essere incentivata per consentire il controllo fiscale, la modernizzazione delle

imprese e il risparmio in termini contabili”.

Le PA interessate dall'obbligo non possono accettare fatture emesse o trasmesse in forma

cartacea e soprattutto non possono procedere a pagamenti, anche parziali fino a invio in forma

elettronica.

L'obbligo, va detto, riguarda non solo l’emissione, ma anche la trasmissione, la conservazione e

l’archiviazione delle fatture esclusivamente in formato elettronico.

In attuazione di tale disposizione, il D.M. del 3 aprile 2013 numero 55, oltre a stabilire le regole

in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica, ha fissato le date

di decorrenza dell’obbligo:

- 6 giugno 2014 la data di entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica verso i

Ministeri, le Agenzie fiscali e gli Enti previdenziali, censiti nell'elenco Istat;

- il Decreto IRPEF ha successivamente fissato al 31 marzo 2015 la scadenza per tutte le

altre Pubbliche Amministrazioni.

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Viene previsto, comunque, un trimestre di transizione (dal 01.04.2015 fino al 30.06.2015),

necessario per far fronte ai pagamenti delle fatture cartacee già emesse.

L'obbligo di fatturazione elettronica, già in vigore dal 6 giugno 2014 verso tutti i Ministeri, le

Agenzie fiscali ed enti previdenziali, si applicherà, quindi, a tutte le Amministrazioni anche

locali, dal 31 marzo 2015.

SCADENZE DIVERSIFICATE - OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

06 GIUGNO 2014 MINISTERI, AGENZIE FISCALI ED ENTI NAZIONALI DI PREVIDENZA E

ASSISTENZA SOCIALE

31 MARZO 2015 • TUTTE LE ALTRE AMMINISTRAZIONI INCLUSE NELL'ELENCO ISTAT;

• AMMINISTRAZIONI LOCALI.

IL CASO DELLE ONLUS E DEGLI ENTI NO PROFIT In caso di assenza della partita iva

da parte del fornitore, la Pubblica Amministrazione può accettare, in luogo della

fattura elettronica, la ricevuta cartacea; è, difatti, impossibile veicolare un file

senza partita iva attraverso il Sistema di Interscambio.

Lo ha chiarito il Ministero qualche giorno fa in occasione di un’interrogazione parlamentare alla

Camera, svoltasi nella seduta n. 389 dell’11/03/2015; è stato chiesto al Ministro dell'Economia e

delle Finanze, Giancarlo Padoan, con atto n. 5/05002, un chiarimento in merito all’applicazione

dell’obbligo di fatturazione elettronica agli enti no profit, non dotati di partita IVA. Egli ha

chiarito che, essendo esclusi dalla soggettività passiva, le Onlus e tutti gli enti no profit non

dotati di posizione IVA, possono continuare ad emettere ricevute e note di debito in formato

cartaceo, con indicazione del solo codice fiscale.

In particolare, il Ministro ha espresso parere favorevole circa l’intenzione di prevedere una

deroga a tale obbligo per le realtà NO PROFIT sprovviste di partita IVA, che effettuano

prestazioni di servizi o operazioni in genere con la PA, certificandole con l’emissione della

semplice nota di addebito cartacea.

Esistono, difatti, molte criticità connesse agli obblighi di fatturazione elettronica nei confronti

della P.A. con particolare riferimento alle prestazioni erogate dagli enti non profit, che non

essendo titolari di partita IVA non emettono fattura ma semplici note spese verso la Pubblica

Amministrazione (Asl, ordini professionali, scuole, etc.), che vengono «bloccate» dal sistema di

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interscambio (SdI) in quanto trattasi di documentazione non assimilabile alla fattura, non

avendone i contenuti.

SERVIZIO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA GRATUITO

Il Sistema Camerale in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia digitale della Presidenza del

Consiglio dei Ministri ed Unioncamere hanno messo a disposizione delle piccole e medie

imprese iscritte, sul portale di Info Camere (https://fattura-pa.infocamere.it), gratuitamente, un

servizio di emissione della fatturaPA per le prime 24 fatture elettroniche.

Il servizio consente alle imprese la creazione e la completa gestione di un limitato numero di

fatture nell’arco dell’anno. Le PMI possono così adeguarsi alla nuova realtà digitale,

semplicemente collegandosi al portale di servizio, senza dover scaricare alcun software o

pagare un servizio esterno. Al servizio si accede previo riconoscimento del titolare dell’impresa

tramite la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), consentendo la compilazione del documento

contabile, l’individuazione della PA destinataria, la firma digitale, l’invio e relativa

conservazione a norma.

Chi fosse sprovvisto della CNS può ottenerla presso la Camera di commercio del proprio

territorio, oppure rivolgendosi ad altri Enti o Amministrazioni Pubbliche (per la CNS) o ad

operatori di mercato certificati (per i dispositivi di firma digitale).

DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA FATTURA PA

La fatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell'art. 21, co. 1, D.P.R. 633/1972. Si tratta

dell'unica tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni che, secondo le disposizioni di

legge, sono tenute ad avvalersi del Sistema di Interscambio.

AGLI ENTI NON PROFTI SPROVVISTI DI P. IVA

NON SI APPLICA, PERCHÈ IL SISTEMA SDI NON ACCETTA DOCUMENTI DIVERSI DALLE FATTURE

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA VERSO LA PA

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La fatturaPA ha le seguenti caratteristiche:

• il contenuto è rappresentato in un file xml (eXtensible Markup Language), secondo il

formato della fatturaPA. Questo formato è l'unico accettato dal Sistema di Interscambio

attraverso cui transitano tutte le fatture;

• l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto sono garantite tramite l'apposizione

della firma elettronica qualificata o digitale di chi emette la fattura;

• la trasmissione è vincolata alla presenza del codice identificativo univoco dell'ufficio

destinatario della fattura riportato nell'IPA - Indice delle Pubbliche Amministrazioni.

VERIFICA DEL CODICE UNIVOCO E DELL’UFFICIO PA DESTINATARIO

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Un punto di riferimento per comprendere se l’ente cui dobbiamo fatturare è o meno soggetto

all’obbligo di emissione della fattura elettronica, è rappresentato dall’elenco ISTAT aggiornato

al 30 settembre 2014, che dal 2014 comprende anche il Gse (gestore servizi energetici), ma

anche dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), consultabile al sito

www.indicepa.gov.it.

In particolare il percorso da seguire è questo: si clicca sul seguente link:

http://www.indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php e si effettua una ricerca dell’ente per

codice fiscale o con altro metodo; si seleziona, una volta individuato, il simbolo dell’euro.

Nella maschera che si apre, si verifica la “data di avvio del servizio fattura PA”.

PROCEDURA DA SEGUIRE:

- Clicco il seguente link: http://www.indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php -

- si cerca l’ente per codice fiscale o con altro metodo, ad esempio cerchiamo “A.DI.S.U.

L’Orientale”:

- si clicca sul simbolo dell’euro, al che compare la schermata:

Tra i vari dati si verifica la “data di avvio del servizio fattura PA” che nell’esempio è il 31.03.2015;

siamo certi che i fornitori di questo ente, quindi, dovranno emettere dal 31.03.2015 la fatturaPA

esclusivamente con formato elettronico e inviarla tramite il servizio SDI.

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Inoltre, nella stessa maschera è visibile il “codice univoco” dell’UfficioPA dell’ente, l’unico

competente a ricevere le fatture, da inserire nel documento contabile (a pena di scarto). In

realtà, i destinatari delle fatture elettroniche dovrebbero essi stessi comunicare ai loro fornitori

i codici univoci ufficio da utilizzare per la trasmissione delle fatture.

Secondo quanto chiarito dalla Circolare del MEF e della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.

1 del 31 marzo 2014, nell’IPA viene individuato per ogni ufficio destinatario di fatturazione

elettronica la data a partire dalla quale il servizio di fatturazione elettronica è attivo. La

consultazione del sito dell’IPA diviene un elemento di cui avvalersi per la puntuale

individuazione dei destinatari, come ribadito di recente dalla Circolare 1/E/2015 in tema di split

payment.

1. Chi è soggetto all’obbligo e con quale

scadenza?

…� Quali amministrazioni devono attenersi all’obbligo di fatturazione elettronica verso la PA dal 31.03.2015? …� Il MEF con la recente Circolare n. 1 del 09 marzo 2015 ha chiarito che l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo è così riassumibile: • soggetti di cui all’art.1 comma 2 del D.Lgs.

165/2001: tutte le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad

ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane. e loro consorzi e Associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro Associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e fino alla revisione organica della disciplina di settore,

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le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI;

• soggetti di cui all’art. 1, comma 2 della L. n. 196/2009: i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), pubblicato in Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana entro il 30 settembre di ogni anno e le Autorità indipendenti;

• soggetti di cui all’art.1 comma 209 della L. 244/2007: le Amministrazioni autonome.

Definiti i soggetti coinvolti, il MEF richiama il D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, che all’art. 6 stabilisce le tempistiche di attuazione, distinguibili in quattro momenti differenti: - ADOZIONE VOLONTARIA (art. 6, comma 1, del

D.M. Economia e Finanze n. 55/2013): a decorrere dal 6 dicembre 2013 il SDI è stato reso disponibile per le Amministrazioni Pubbliche, che volontariamente intendono aderire e sulla base di accordi stipulati con i propri fornitori;

- ADOZIONE OBBLIGATORIA (art. 6, comma 2, del D.M. Economia e Finanze n. 55/2013): per alcune P.A. centrali. A decorrere dal 6 giugno 2014 (12 mesi dall’entrata in vigore del regolamento), adozione obbligatoria per i Ministeri, le Agenzie Fiscali e gli Enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale, individuati nell’elenco ISTAT come tali;

- ADOZIONE OBBLIGATORIA PER I RESTANTI SOGGETTI: (art. 6, comma 3, del D.M. Economia e Finanze n. 55/2013 e art.25, D.L. IRPEF D.L. n. 66/2014): per le restanti P.A.;

- il Dm prevedeva a decorrere dal 06 giugno 2015 (24 mesi dall’entrata in vigore del decreto), adozione obbligatoria per le restanti Amministrazioni Pubbliche.

- l’art.25 del D.L. n.66/2014 ha, tuttavia, successivamente anticipato al 31 marzo 2015 la scadenza, anche per le Amministrazioni locali, per la cui individuazione la L. 244/2007 rimandava ad apposito decreto.

Il MEF ritiene che tali amministrazioni locali siano soggette ad obbligo di fatturazione elettronica, a prescindere dall’emanazione del decreto, essendo sufficiente la loro individuazione in base all’elenco ISTAT.

2. Onlus ed enti no profit esclusi dall’obbligo

…� Dal 31 marzo 2015 scatterà l'obbligo della emissione, della trasmissione, della conservazione e della archiviazione esclusivamente in forma elettronica delle fatture emesse nei rapporti con tutte le Amministrazioni dello Stato. Come ci si comporta in caso di assenza della partita iva da parte del fornitore? La Pubblica Amministrazione può accettare, in luogo della fattura elettronica, la ricevuta cartacea? …� Dal 31 marzo 2015 scatterà l'obbligo suddetto; tuttavia, in caso di assenza della partita IVA da parte del fornitore, la Pubblica Amministrazione può accettare, in luogo della fattura elettronica, la ricevuta cartacea; è, difatti, impossibile veicolare un file senza partita IVA attraverso il Sistema di Interscambio. Lo ha chiarito il Ministero qualche giorno fa in occasione di un’interrogazione parlamentare alla Camera, svoltasi nella seduta n. 389 dell’11/03/2015; è stato chiesto al Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Padoan, con atto n. 5/05002, un chiarimento in merito all’applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica agli enti no profit, non dotati di partita IVA. Egli ha chiarito che, essendo esclusi dalla soggettività passiva, le Onlus e tutti gli enti no profit non dotati di posizione IVA, possono continuare ad emettere ricevute e note di debito in formato cartaceo, con indicazione del solo codice fiscale. In particolare, il Ministro ha espresso parere favorevole circa l’intenzione di prevedere una deroga a tale obbligo per le realtà NO PROFIT sprovviste di partita IVA, che effettuano prestazioni di servizi o operazioni in genere con la PA, certificandole con l’emissione della semplice nota di addebito cartacea. Esistono, difatti, molte criticità connesse agli obblighi di fatturazione elettronica nei confronti della P.A. con particolare riferimento alle prestazioni erogate dagli enti non profit, che non essendo titolari di partita IVA non emettono fattura ma semplici note spese verso la Pubblica Amministrazione (Asl, ordini professionali, scuole, etc.), che vengono «bloccate» dal sistema di

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interscambio (SdI) in quanto trattasi di documentazione non assimilabile alla fattura, non avendone i contenuti.

3. La fatturazione elettronica e il bollo virtuale

…� Nel caso di emissione della fatturazione elettronica come deve essere assolta l’imposta di bollo virtuale? …� Nel caso di fatturazione elettronica, o anche quando la fattura viene inoltrata tramite e-mail, è possibile assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, previa richiesta di autorizzazione all'Agenzia delle Entrate. Dal 1° aprile 2015 i soggetti in possesso dell'autorizzazione per l'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale dovranno effettuare il versamento con il modello F24.

Nel periodo compreso tra il 20 febbraio 2015 e il 31 marzo 2015, l’imposta potrà essere invece versata sia attraverso il modello F23 che tramite il modello F24. È quanto stabilito dal Provvedimento delle Entrate (2015/14261) emanato il 03.02.2015. Per garantire una graduale transizione dall'attuale modalità di pagamento dell'imposta di bollo virtuale (modello F23) alla nuova (modello F24) è stato previsto un periodo transitorio nell'ambito del quale potranno essere utilizzate entrambe le modalità di pagamento. Inoltre la Risoluzione 12/E/2015 ha istituito i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta tramite il modello F24. Il versamento di ciascuna delle sei rate bimestrali relative al tributo in oggetto dovrà avvenire utilizzando il codice 2505, specificando nel campo dedicato ai pagamenti rateali il numero della rata oggetto di pagamento e il numero di rate complessive previste, così come già avviene per il versamento rateale di altri tributi (ad esempio il versamento della quinta rata bimestrale dovrà essere valorizzato con «0506»). Il versamento dell'acconto dovuto da Poste, banche, imprese di assicurazioni ed altri intermediari finanziari dovrà avvenire utilizzando il codice tributo 2506.

Il codice tributo 2507 dovrà essere utilizzato nel caso di pagamento di sanzioni connesse all'imposta ed il codice tributo 2508 dovrà essere utilizzato per il versamento degli interessi. Come chiarito nella Risoluzione, i predetti codici tributo potranno essere esclusivamente utilizzati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”. Ciò significa che eventuali eccedenze di versamento relative a tale imposta non potranno essere oggetto di compensazione con altri tributi. Dall'altro lato, invece, a partire dal 20 febbraio 2015 sarà possibile compensare il debito relativo all'imposta di bollo virtuale con i crediti derivanti da altri tributi, rispettando i limiti quantitativi previsti dalla legge.

I codici tributo devono essere utilizzati anche per il versamento del bollo virtuale, tramite il modello «F24 Enti pubblici». Infine, la Risoluzione precisa che l'utilizzo del codice tributo 9400, denominato «Spese di notifica per atti impositivi», già utilizzabile nel caso di pagamenti effettuati tramite il modello F24, è esteso anche ai versamenti effettuati con il modello «F24 Enti pubblici».

A tal fine valgono le medesime istruzioni di compilazione del modello F24 previste per i suddetti codici tributo relativi all'imposta di bollo virtuale. 4. Divieto di pagamento in assenza di fattura

elettronica

…� L’art. 6, comma 6, del D.M. 3 aprile 2013, n. 55 prevede che, trascorsi tre mesi dalla data di decorrenza dell'obbligo di fatturazione elettronica (dal 31.03.2015 per tutte le Amministrazioni restanti), le PA non possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico. Tale divieto si deve intendere esteso alle fatture in forma cartacea, emesse prima della data di decorrenza dell'obbligo dì fatturazione elettronica? …� In proposito, la Circolare n.1/DF del 31.03.2014 ha evidenziato che la previsione della

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disposizione in commento non può essere in contrasto con quanto disposto in tema di fatturazione elettronica nei confronti della PA, dall' ar.1, commi da 209 a 214, della Legge 244/2007, di cui il D.M. 55/2013 costituisce provvedimento attuativo. In particolare, l'art. 1 comma 210 della legge 244/2007 prevede che: "A decorrere dal termine

di tre mesi dalla data di entrata in vigore del

regolamento di cui al comma 213, le

amministrazioni e gli enti di cui al comma 209

non possono accettare le fatture emesse o

trasmesse in forma cartacea né possono

procedere ad alcun pagamento, nemmeno

parziale, sino ali 'invio in forma elettronica ".

La disposizione in sostanza prevede che l'obbligo di emissione in forma elettronica preceda di tre mesi la corrispondente decorrenza del divieto di accettazione e pagamento di fatture in forma cartacea. Si tratta di un periodo di transizione, durante il quale le PA possono ancora accettare e pagare fatture emesse entro il termine di decorrenza dell'obbligo di cui al citato comma 209 in forma cartacea, mentre i fornitori, a partire dal suddetto termine di decorrenza dell'obbligo, non possono più emettere fattura in forma cartacea.

La ratio di questo periodo di transizione deriva dal fatto che la trasmissione di una fattura cartacea non è istantanea. Ad esempio, nel caso di spedizione a mezzo posta ordinaria, decorrono alcuni giorni dal momento dell'emissione a quello della ricezione.

Inoltre, una volta ricevuta la fattura, all'interno della PA committente si instaura una procedura amministrativa, volta alla verifica di quanto esposto in fattura, e solo se la verifica si conclude positivamente l'Amministrazione procede al pagamento.

La verifica della fattura può, inoltre, richiedere un confronto tra fornitore e Amministrazione ed eventualmente una rettifica della fattura stessa. Infine, anche il processo col quale si provvede al pagamento richiede tempo per essere portato a compimento.

Sono ovviamente fatte salve tutte le disposizioni in merito ai termini di pagamento delle fatture previsti dalle leggi vigenti. In palli colare il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192, in recepimento della direttiva 2011/7/UE, fissa in 30 giorni il termine ordinario per il pagamento delle fatture, con decorrenza dalla data di ricevimento della fattura, trascorsi i quali sono dovuti al creditore gli interessi moratori sull'importo dovuto senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Se allo scadere del termine di cui al comma 210, una PA stesse ancora processando una fattura emessa in forma cartacea prima dello scadere del termine di cui al comma 209, l'eventuale necessità di instaurare una nuova procedura, innescata dall'invio da parte del fornitore di una fattura elettronica comporterebbe, peraltro in violazione del noto principio tempus regit actum, un ulteriore prolungamento dell'iter amministrativo, con aggravio di costi sia per il fornitore sia per l'Amministrazione, che potrebbe protrarsi oltre i termini di pagamento della fattura, con pregiudizio per il diritto del fornitore e potenzialmente con ulteriori oneri per l'Amministrazione per il ritardato pagamento.

Non consentire in tale ipotesi la conclusione del procedimento avviato correttamente in forma cartacea, inoltre, costituirebbe un inutile aggravio del procedimento, in aperta violazione del principio di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Inoltre, l'emissione di una seconda fattura in formato elettronico a fronte di una fattura correttamente e legittimamente emessa in formato cartaceo, non è consentito dalla normativa IVA. Non sarebbe, infatti, possibile emettere note di credito a storno delle fatture cartacee già emesse perché queste ultime non presenterebbero alcuno dei vizi che ne permettono la rettifica ai fini IVA.

Conseguentemente, ove allo scadere del termine di cui al comma 210, una PA stesse ancora processando una fattura emessa in formato cartaceo, prima dello scadere del termine di cui al comma 209, l'Amministrazione dovrà, secondo quanto chiarito dal Ministero nella Circolare

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n.1/Df del 31.03.2014, senz'altro portare a compimento il relativo procedimento e, ove sussistano tutte le altre condizioni, procedere al pagamento. È invece da escludere la possibilità, per le Pubbliche Amministrazioni, di accettare fatture in forma cartacea emesse successivamente allo scadere del medesimo termine di cui al comma 209. 5. Il contenuto della fattura – informazioni fiscali

necessarie

…� Qual è il contenuto informativo minimo della fatturaPA dal punto di vista fiscale? …� Il contenuto informativo minimo della fatturaPA, cioè le informazioni da riportare obbligatoriamente in fattura, secondo la normativa vigente, è contemplato dagli artt. 21 e 21-bis co. 1 (per le fatture semplificate di ammontare complessivo inferiore a Euro 100) del D.P.R. 633/1972. Le informazioni rilevanti ai fini fiscali sono descritte, inoltre, nell'allegato A del D.M. 55/2013. Si tratta di informazioni che riguardano il cedente-prestatore, il cessionario committente, l'eventuale soggetto compilatore del documento, i dati generali del documento oltre ai beni e servizi oggetto dell'operazione. Il contenuto informativo può riferirsi ad una fattura singola ovvero ad un lotto di fatture, in entrambi i casi si fa riferimento ad un unico documento informatico. L’art. 21, co. 2, D.P.R. 633/1972 stabilisce che la fattura contiene le seguenti indicazioni: data di emissione; numero progressivo che la identifichi in modo univoco; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; numero di partita IVA del soggetto cessionario o committente ovvero, in

caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale; natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione; corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art. 15, co.1, n. 2; corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono; aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro; data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'art. 38, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427; annotazione che la stessa, è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo. L’art. 21-bis, co. 1 del D.P.R. 633/1972 stabilisce che, per le fattura di ammontare complessivo non superiore a 100 euro, nonché la fattura rettificativa di cui all'art. 26, può essere emessa in modalità semplificata recando, in luogo di quanto previsto dall'art. 21, almeno le seguenti indicazioni: data di emissione; numero progressivo che la identifichi in modo univoco; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore; ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita Iva, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il solo numero di

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identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento; descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi; ammontare del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla; per le fatture emesse ai sensi dell'art. 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate. 6. Informazioni tecniche della fattura

…� Qual è il contenuto informativo minimo della fatturaPA dal punto di vista tecnico? …� In aggiunta alle informazioni fiscali obbligatorie, il formato .xml deve contenere obbligatoriamente anche le informazioni indispensabili ai fini di una corretta trasmissione della fattura al soggetto destinatario attraverso il Sistema di Interscambio. Per favorire l'automazione informatica del processo di fatturazione, a integrazione delle informazioni obbligatorie, il formato prevede anche la possibilità di inserire nella fattura ulteriori dati:

• Informazioni, utili per la completa dematerializzazione del processo di ciclo passivo attraverso l'integrazione del documento fattura con i sistemi gestionali e/o con i sistemi di pagamento;

• informazioni, che possono risultare di interesse per esigenze informative concordate tra operatori economici e Amministrazioni Pubbliche oppure specifiche dell'emittente, con riferimento a particolari tipologie di beni e servizi, o di utilità per il colloquio tra le parti.

7. Requisiti della fatturaPA

…� Quali requisiti deve avere la fattura PA? …� L’articolo 21, comma 3, quarto periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, dispone, poi, che il soggetto passivo assicura:

• l’autenticità dell’origine (l’identità del fornitore/prestatore di beni/servizi o

dell’emittente della fattura devono essere certi);

• l’integrità del contenuto (il contenuto della fattura ed, in particolare, i dati obbligatori previsti dall’articolo 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, non possano essere alterati);

• e la leggibilità della fattura (la fattura deve essere resa leggibile per l’uomo e cioè se il documento e i suoi dati sono resi prontamente disponibili, anche dopo il processo di conversione, in una forma leggibile per l’uomo su schermo o tramite stampa; è possibile verificare che le informazioni del file elettronico originale non siano state alterate rispetto a quelle del documento leggibile presentato)

dal momento della sua emissione, fino al termine del suo periodo di conservazione. In capo al soggetto passivo vi è, quindi, l’obbligo di assicurare gli specifici requisiti dal momento della sua emissione fino al termine del periodo di conservazione. L’articolo 21, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972 nella precedente formulazione, prevedeva che l’attestazione della data, l’autenticità dell’origine e l’integrità del contenuto della fattura elettronica fossero "rispettivamente garantite mediante l’apposizione su ciascuna fattura del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell’emittente o mediante sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati che garantiscano i predetti requisiti di autenticità e integrità" (Circolare n. 45/E del 2005). La nuova formulazione dell’articolo 21, invece, rimette al soggetto emittente l’utilizzo della tecnologia ritenuta più idonea a garantire i requisiti di autenticità e integrità, richiamando ad es.:

• i sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione di beni o la prestazione di servizi ad essa riferibile;

• la firma elettronica qualificata o digitale dell’emittente;

• i sistemi EDI (Electronic Data Interchange) di trasmissione elettronica dei dati;

• o altre tecnologie non specificate.

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8. Amministrazione non censita in IPA

…� Nel caso in cui il fornitore, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione, abbia rilevato l'assenza in IPA dell'Amministrazione stessa, quale codice ufficio va inserito in fattura? …� Nel caso in cui il fornitore, non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione, abbia rilevato l'assenza in IPA dell'Amministrazione stessa, le Specifiche tecniche operative delle Regole tecniche di cui all'allegato B al D.M. 55/2013 indicano che il codice ufficio da inserire in fattura può assumere il valore di default indicato nelle Specifiche stesse. Al fine di evitare l'utilizzo improprio del valore di default, le medesime Specifiche tecniche prevedono che nel caso in cui una fattura sia indicato tale valore di default, il SdI verifichi - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l'esistenza in IPA di uno e un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla stessa Amministrazione.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente un Ufficio di fatturazione elettronica, l’SdI respinge la fattura inviando al mittente una "notifica di scarto", segnalando il codice ufficio identificato.

Nel caso in cui siano individuati più Uffici di fatturazione elettronica, afferenti alla stessa Amministrazione, l’SdI respinge la fattura inviando al mittente una "notifica di scarto", segnalando il Codice FE Centrale dell'Amministrazione individuata.

In tutti gli altri casi, l’SdI rilascia al fornitore una "Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura con impossibilità di recapito". Tale attestato consiste in un messaggio firmato elettronicamente, contenente la fattura ricevuta dal SdI, ed è sufficiente a dimostrare che la fattura in esso contenuta è pervenuta al SdI nel rispetto delle regole tecniche e che non è stato possibile recapitarla all'Amministrazione

committente per cause non imputabili al fornitore. Inoltre, in presenza di tale attestato la fattura in esso contenuta può sicuramente darsi per emessa.

Il fornitore che abbia ricevuto dal SdI una "Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SdI con impossibilità di recapito" si trova quindi nella condizione di non poter recapitare la fattura regolarmente emessa all'Amministrazione committente tramite il SdI, come previsto dall'art. 1, comma 211 della Legge 244/2007, e tale condizione si è determinata per cause non imputabili al fornitore stesso.

L’SdI segnala il caso agli enti di controllo preposti, affinché l'Amministrazione interessata provveda a instaurare e tenere funzionante il canale di comunicazione col SdI come previsto dalle Linee guida di cui all'allegato C) al D.M. 55/2013.

Tale procedimento si rende necessario in quanto, pur essendo le Pubbliche Amministrazioni obbligate ad aggiornare l'indice IPA, spetta all'iniziativa delle Amministrazioni medesime ottemperare all'obbligo, né è previsto alcun potere sostitutivo in caso di inottemperanza.

Occorre pertanto individuare, nei termini di seguito specificati, una procedura che consenta al fornitore di recapitare comunque la fattura all'amministrazione committente, e vedere soddisfatto il proprio diritto a percepire il corrispettivo contrattualmente previsto, ferme restando le verifiche cui l'Amministrazione deve in ogni caso sottoporre le fatture ricevute prima di procedere al pagamento.

Una volta ricevuto tale messaggio, il fornitore, che ha già ottemperato all'obbligo di emissione della fattura in forma elettronica, potrà comunque direttamente trasmettere all'Amministrazione committente o mettere a disposizione di quest'ultima la fattura elettronica.

È, ad esempio, possibile trasmettere l'attestato inviato dal SdI, che è firmato elettronicamente e contiene la fattura elettronica, tramite un servizio di posta elettronica o altro canale telematico, ovvero di metterlo a disposizione dell'amministrazione committente, tramite

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portali telematici, che consentano a quest'ultima di effettuare il download dell'attestato e della fattura elettronica nello stesso inclusa. Alla ricezione in formato elettronico dell'"Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SdI con impossibilità di recapito", l'Amministrazione committente può prendere visione della fattura in esso contenuta, e viene a conoscenza del fatto che la medesima fattura è stata correttamente inviata al SdI. La fattura elettronica contenuta nell'attestato può pertanto ritenersi ricevuta dall'Amministrazione committente. Nel caso in esame non trova, quindi, applicazione il divieto di procedere al pagamento disposto dall'art. 1, comma 209, della Legge 244/2007, in quanto la fattura è stata emessa, inviata e ricevuta in forma elettronica. Pertanto, ove siano verificate tutte le altre condizioni previste, l'Amministrazione deve sicuramente procedere al pagamento della fattura in questione.

9. Scarto della fornitura - Codice Ufficio dell'Amministrazione non deducibile dall'IPA

…� Se è impossibile recapitare la fattura elettronica all'amministrazione committente perché non è identificabile il codice ufficio da utilizzare, la fattura risulta scartata? …� Vi possono essere diversi casi in cui risulta impossibile recapitare la fattura elettronica all'Amministrazione committente. Più in dettaglio, tale evenienza si può presentare nel caso in cui, pur essendo l'amministrazione presente in IPA, risulti non identificabile il codice ufficio da utilizzare, ovvero nel caso in cui l'Amministrazione non sia censita in IPA, ovvero nel caso in cui non sia possibile trasmettere all'amministrazione la fattura correttamente ricevuta dal SdI.

Le Specifiche Operative relative all'allegato D) al D.M. 3 aprile 2013, n. 55, prevedono che per ciascuna Amministrazione presente in IPA sia reso disponibile un Ufficio di fatturazione elettronica "Centrale" denominato "Uff_eFatturaPA".

Come chiarito nelle medesime Specifiche Operative, tale ufficio centrale potrà essere utilizzato dal fornitore per l'invio della fattura elettronica, esclusivamente nel caso in cui non abbia ricevuto la comunicazione dei codice ufficio destinatario di fattura elettronica da arte dell'Amministrazione e, pur avendo riscontrato la presenza dell'Amministrazione in IPA, non sia in grado di individuare in modo univoco, sulla base dei dati contrattuali in proprio possesso, l'Ufficio destinatario della fattura.

Al fine di evitare l'utilizzo improprio del Codice FE Centrale, nel caso in cui una fattura sia destinata ad un Ufficio di fatturazione elettronica Centrale, le Regole tecniche di cui all'allegato B) al D.M. 55/2013 prevedono che il SdI verifichi - sulla base dei dati fiscali di destinazione della fattura in essa contenuti - l'esistenza in IPA di uno e un solo Ufficio di fatturazione elettronica deputato al ricevimento della fattura.

Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente tale codice ufficio, il SdI respinge la fattura inviando al mittente una "notifica di scarto", segnalando il codice ufficio identificato.

In caso contrario il SdI inoltra all'amministrazione la fattura ricevuta, che riporta l'indicazione del Codice FE Centrale. Ne deriva che, ove ricorrano le condizioni anzi richiamate per l'impiego del Codice FE Centrale e il SdI non rilevi un utilizzo improprio di tale codice, possono essere inviate al Codice FE Centrale le fatture relative ai diversi Uffici destinatari di fattura riferibili ai dati fiscali contenuti nella fattura.

Le Amministrazioni possono rifiutare le fatture inoltrate agli Uffici di fatturazione elettronica "Centrale", e riportanti quindi un Codice FE Centrale, esclusivamente nel caso in cui la fattura non sia attribuibile all'Amministrazione, ivi compresa ogni sua componente organizzativa, anche in caso di organizzazioni autonome che da essa derivano.

Infatti, per questi casi il SdI accetta esclusivamente il codice causale indicato nelle Specifiche tecniche operative delle Regole tecniche di cui all'allegato B) al D.M. 55/2013

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restituendo, negli altri casi, un messaggio di segnalazione di anomalia. 10. Impossibilità di inoltro al destinatario per

cause tecniche

…� Se è impossibile l’inoltro all’Amministrazione competente per cause tecniche, come ci si deve comportare? …� Vi sono dei casi in cui la fattura elettronica è correttamente pervenuta all’ SdI ma, per motivi tecnici, risulta impossibile l'inoltro all'Amministrazione committente. Alla ricezione di una fattura elettronica, questa sia sottoposta ad una serie di controlli, superati i quali l’SdI provvede ad inoltrarla all'Amministrazione committente.

In funzione dell'esito di tale inoltro, il SdI rilascia al soggetto che ha inviato la fattura, una ricevuta di consegna, nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito positivo, ovvero una notifica di mancata consegna, nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito negativo.

In quest'ultimo caso, la struttura di supporto dell’SdI contatta il referente del servizio di fatturazione elettronica dell'Amministrazione ricevente, affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema ostativo alla trasmissione e, a problema risolto, procede con l'invio della fattura.

Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della notifica di mancata consegna, il SdI non è riuscito a recapitare la fattura elettronica al destinatario, invia al soggetto trasmittente una "Attestazione di avvenuta trasmissione della fattura al SdI con impossibilità di recapito".

In tale ultima evenienza è confermata la non applicabilità del divieto di procedere al pagamento da parte della PA. 11. Emissione della fattura PA – prova

…� La fattura PA quando si considera emessa?

…� L'art. 2, co.4 del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, stabilisce che "La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi

dell'articolo 21, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre

1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di

cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del

rilascio della ricevuta di consegna, di cui al

paragrafo 4 del documento che costituisce

l'allegato B del presente regolamento, da parte

del Sistema di interscambio".

Questa previsione è coerente col disposto dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. 633/72, che prevede che "La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna,

spedizione, trasmissione o messa a disposizione

del cessionario o committente".

Il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, della ricevuta di consegna di cui al paragrafo 4 dell'allegato B al D.M. 55/2013, è certamente sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della Pubblica Amministrazione committente.

È tuttavia possibile e opportuno individuare in maniera disgiunta le condizioni alle quali la fattura elettronica possa considerarsi:

• emessa dal soggetto cedente o prestatore; • ovvero ricevuta dal cessionario o

committente. In particolare, la previsione sopra riportata dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. 633/72, in combinato con quanto disposto dalle Regole tecniche di cui all'allegato B al D.M. 55/2013, consente di determinare le condizioni alle quali la fattura elettronica inviata al Sistema di Interscambio, può darsi per emessa dal soggetto cedente o prestatore.

Il richiamato art. 21, comma 1, del D.P.R. 633/72 afferma che la fattura può darsi per emessa "...all'atto della sua consegna, spedizione,

trasmissione o messa a disposizione del

cessionario o committente e tale previsione si

applica tanto alle fatture cartacee quanto a

quelle elettroniche”.

Nel caso in esame, la più volte richiamata Legge n. 244/2007 prevede che le fatture non vengano inviate direttamente all'Amministrazione committente, ma siano veicolate tramite il

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Sistema di interscambio, cui i fornitori delle Pubbliche Amministrazioni sono dunque tenuti a inviare le proprie fatture.

Le Regole tecniche di cui all'allegato B al D.M. 55/2013 prevedono al paragrafo 4 che il Sistema di Interscambio, all'atto della ricezione di una fattura elettronica e una volta superati i controlli previsti per la fattura stessa, provveda ad inoltrarla al competente Ufficio dell'Amministrazione committente, identificato tramite il codice univoco riportato nella fattura medesima.

In funzione dell'esito di tale inoltro, il Sistema di interscambio rilascia al soggetto che ha inviato la fattura una ricevuta di consegna, nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito positivo" ovvero una notifica di mancata consegna, nel caso in cui l'inoltro abbia avuto esito negativo. In nessun caso il Sistema di Interscambio rilascia un documento comprovante il mero ricevimento della fattura da parte del Sistema di Interscambio medesimo.

Come sopra evidenziato, nel caso in cui l'inoltro all'amministrazione committente abbia avuto esito positivo, la conseguente ricevuta di consegna recapitata al soggetto che ha inviato la fattura è certamente sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica, sia la sua ricezione da parte della Pubblica Amministrazione committente.

Nel caso in cui l'inoltro all'Amministrazione committente abbia avuto esito negativo, il soggetto che ha inviato la fattura riceve dal SdI una notifica di mancata consegna.

Tale notifica di mancata consegna è sicuramente sufficiente a provare la ricezione della fattura da parte del SdI, e conseguentemente l'avvenuta trasmissione della fattura da parte del soggetto emittente verso il SdI.

Da tali elementi emerge quindi che la fattura elettronica può darsi per emessa, ai sensi dell'art.21, comma 1, del D.P.R. 633/72, anche a fronte del rilascio dal parte del Sistema di interscambio della notifica di mancata consegna

di cui al paragrafo 4 dell'allegato B al D.M. 3 aprile 2013, n. 55. 12. Termini per la conservazione elettronica della

fattura trasmessa - decorrenza

…� Da quando decorrono i termini per la conservazione della Fattura PA? …� I termini per la conservazione elettronica della fattura trasmessa, così come quelli per calcolare gli interessi di mora, decorrono dalla data della ricevuta di consegna. Anche l'eventuale notifica di mancata consegna costituisce emissione della fatturaPa, alla data di ricezione della medesima notifica. In questo caso il documento emesso, trasmesso, ma non consegnato, dovrà essere conservato unitamente all'emissione di una nota di credito che non andrà però trasmessa tramite SdI, ma solo contabilizzata e conservata.

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LE DATE DA RICORDARE…

Argomento Già pubblicate

Le principali novità della Legge di Stabilità 2015 13/01/2015

Comunicazione annuale dati IVA 20/01/2015

Dichiarazione IVA – Prima Parte 27/01/2015

Dichiarazione IVA – Seconda Parte 03/02/2015

Telefisco e Videoforum 10/02/2015

Ravvedimento Operoso 17/02/2015

Collaborazione volontaria, ultime novità 24/02/2015

Bilancio 2014 03/03/2015

Le novità del modello 730/2015 10/03/2015

Novità oneri detraibili e deducibili 17/03/2015

La fatturazione elettronica verso la PA 24/03/2015

Argomento Prossime uscite

La gestione degli immobili in UNICO 2015 31/03/2015