1 partecipazione sociale che lazione rappresentatitolo rappresentativo della partecipazione P A R T...
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1
partecipazione sociale che l’azione rappresenta titolo rappresentativo della partecipazione
P A R T E C I P A Z I O N I A Z I O N A R I E
profili tipologici
prerogative
hanno uguale valore
misura della partecipazione
nella
SPA
somma delle azioni in possesso dell’azionista, in rapporto al totale
nella
SRL
riferita alla persona dei soci e rapportata alla quota di capitale
determinazione del valore
corrispondenza tra il valore riferito alla totalità delle azioni e l’ammontare del capitale sociale
a ciascuna azione si attribuisce una frazione di quel valore per il numero delle azioni
parità formale di diritti conferiscono uguali diritti
A Z I O N I , O B B L I G A Z I O N I E S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I
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C A T E G O R I E S P E C I A L I D I A Z I O N I
D I R I T T I A M M I N I S T R A T I V I
azioni PRIVEdel diritto di voto
azioni con voto LIMITATO a
particolari argomenti
azioni con votoSUBORDINATO a
particolari condizioni
non possono emettersi azioni a voto plurimo
art. 2351,
comma 4,
codice civile
il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale
art. 2351,
comma 2,
codice civile
A Z I O N I , O B B L I G A Z I O N I E S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I
Il Mulino 2006 3
C A T E G O R I E S P E C I A L I – D I R I T T I P A T R I M O N I A L I
AUTONOMIA
PATRIMONIALE
remunerazione:
a) in base a una quota fissa di utili
c) in base ai risultati conseguiti dalla società in un determinato settore di attività
d) con preferenza rispetto alle azioni ordinarie (pagate prima / remunerate meglio)
postergazione
rispetto alle perdite subite dalla società
diverso trattamento
nel rimborso della quota in caso di scioglimento del
rapporto sociale (recesso e/o liquidazione)
Associazione Disiano Preite, Associazione Disiano Preite, Il diritto delle societàIl diritto delle società Parte II – Parte II – La s.p.a.La s.p.a.
A Z I O N I , O B B L I G A Z I O N I E S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I
+
DIVIETO
DI
PATTO
LEONINO
b) in base a percentuale commisurata al valore nominale del titolo o ad altro indice di riferimento
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C A T E G O R I E S P E C I A L I D I A Z I O N I – E S E M P I
lo statuto stabilisce:
a) criteri di imputazione di costi e ricavi del settore
b) diritti attribuiti a tali azioni
c) eventuali condizioni e modalità di conversione
lo statuto stabilisce:
a) disciplina di forma
b) modalità di trasferimento
c) diritti spettanti ai titolari
azioni
correlate
azioni
di godimento
azioni
di risparmio
azioni a favore dei
prestatori di lavoro
art.
2350
art.
2353
art.
145
t.u.f.
art.
2349
lo statuto stabilisce:
contenuto e misura dei privilegi di natura patrimoniale
a) attribuite ai soci con azioni rimborsate
b) prive del diritto di voto
c) diritti patrimoniali subordinati al soddisfacimento dei titolari di azioni non rimborsate
A Z I O N I , O B B L I G A Z I O N I E S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I
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L E A S S E M B L E E S P E C I A L I
finalità • consentire agli azionisti di ciascuna categoria di autotutelarsi rispetto a
scelte pregiudizievoli adottate solo o anche da azionisti di categorie diverseart. 2376
applicabilità anche ai possessori di strumenti finanziari, per quanto non soci, dato che, in certa misura, essi partecipano all’organizzazione sociale
• pregiudizio diretto ai diritti di una categoria
es., deliberazione che riduca i diritti patrimoniali di una singola categoria
• le deliberazioni in oggetto sono modificative dell’atto costitutivo
• esse non producono effetto sino a quando iscritte, e notaio o tribunale non
devono farle iscrivere in assenza delle condizioni stabilite dalla legge
no all’iscrizione prima di approvazione espressa dell’assemblea speciale
pregiudizio indiretto
• non rileva un pregiudizio che colpisca in modo omogeneo e misura paritaria
es., deliberazione che aumenti il capitale escludendo dir. d’opzione di tutti
rilievo del pregiudizio
• irrilevanza di un pregiudizio di mero fatto di una singola categoria di azioni
es., deliberazione che incida negativamente, eludendo le aspettative
• pregiudizio all’interesse al mantenimento della esistente proporzione dei
diritti spettanti alle varie categorie di azioni es., deliberazione che, intensificando i diritti spettanti a una categoria, si
risolva in un decremento della partecipazione al risultato sociale spettante
ai titolari delle azioni di altre categorie
rilievo procedi= mentale
A Z I O N I , O B B L I G A Z I O N I E S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I
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C I R C O L A Z I O N E D E L L E A Z I O N I
iscrizione nel libro dei soci
a) richiesta dall’interessato
b) effettuata senza indugio dalla società
scritturazione sui conti destinati a registrare i movimenti
a) alienante impartisce ordine di trasferimento
b) depositario effettua giroconto pro acquirente
azioni al portatore
azioni
nominative
azioni
dematerializzate
transfert annotazione / rilascio nuovo titolo
girata
a) acquisizione di tutti i diritti sociali
b) indipendentemente dall’iscrizione nel libro dei soci
consegna del titolo
azioni
non rappresentate
da titoli
tipo di azione modalità di trasferimento
A Z I O N I , O B B L I G A Z I O N I E S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I
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A Z I O N I – L I M I T I E V I N C O L I
lo statuto può stabilire
a) di condizionare il trasferimento
b) di vietarne il trasferimento per massimo 5 anni
diritto di voto e ogni altro diritto amministrativo al custode
clausole di
mero gradimento
pegno
e usufrutto
sequestro
a) diritto di voto e di opzione spettano al socio
b) tutti gli altri diritti amministrativi spettano, disgiuntamente, tanto al socio quanto al creditore
approvazione a maggioranza solo se
a) obbligo di riacquisto (a carico di società o di terzi)
b) diritto di recesso all’alienante
limiti alla circolazione
introdotti
a maggioranza
A Z I O N I , O B B L I G A Z I O N I E S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I
ogni clausola limitativa della circolazione può essere
introdotta a maggioranza
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L E T R E S U B – F A T T I S P E C I E
D I C O N T R O L L O
controllo AZIONARIO(o interno) DI DIRITTO
controllo AZIONARIO(o interno) DI FATTO
controllo CONTRATTUALE
(o esterno)
a questo tipo di controllo
sono sottoposte le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nella assemblea ordinaria
a questo tipo di controllo
sono sottoposte le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per avere un’influenza dominante in assemblea ordinaria
a questo tipo di controllo
sono sottoposte le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa
art. 2359, c. 1, n. 1 art. 2359, c. 1, n. 2 art. 2359, c. 1, n. 3
A Z I O N I , O B B L I G A Z I O N I E S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I
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C O N T R O L L O A Z I O N A R I O ( O I N T E R N O )
NON: proprietà di partecipazioni in misura superiore a
una determinata percentuale del capitale sociale, MA:
DISPONIBILITÀ di maggioranza, o voti SUFFICIENTI
NON si tiene conto dei voti spettanti per conto di terzi;
si calcolano solo voti esercitabili in assemblea ordinaria
PUÒ derivare da sindacato di voto
PUÒ derivare anche da condizioni giuridiche diverse
(es., usufrutto; pegno), purché stabile influenza e non
convenzione contraria circa l’esercizio del voto
modalità di computo dei voti
• il controllo DI FATTO, PUÒ derivare da voti inferiori alla
maggioranza assoluta (per effetto della cosiddetta
‘polverizzazione del capitale’)
esclusivamente il controllo AZIONARIO, e non anche il controllo CONTRATTUALE, comprende il computo dei voti spettanti alle società controllate, fiduciarie e a persona interposta (cosiddetto controllo INDIRETTO)
N.B.
controllo INDIRETTO:
la propagazione agisce solo in senso
verticale
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C O N T R O L L O C O N T R A T T U A L E ( O E S T E R N O )
RIENTRANO (ad esempio)
a) contratto di affitto d’azienda
b) contratto di licenza di brevetto o know-how
c) contratto di distribuzione in esclusiva
NON RIENTRANO
i contratti parasociali: il controllo esterno ricorre
in presenza di particolari vincoli contrattuali
tra società controllante e società controllata
(e non tra soggetti tutti diversi di quest’ultima)
nozione di controllo contrattuale
NOZIONE AMPIA
contratti del più vario
oggetto e contenuto
SI DISCUTE
se rientri nella nozione il contratto di dominazione
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... PURCHÉ
vi sia sottomissione
di una società alla
INFLUENZA
DOMINANTE
di un’altra società
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L E O P E R A Z I O N I S U A Z I O N I P R O P R I E
a) acquisizione di azioni proprie in senso stretto
b) acquisizione di azioni o quote di società controllante da parte della controllata
a) sottoscrizione
b) acquisto
c) altre operazioni
profilo oggettivo profilo soggettivo
per effetto del D. Lgs. n. 315/1995, la disciplina dell’acquisizione di azioni della società controllante, da parte della controllata, è equiparata quasi integralmente alla disciplina dell’acquisizione delle azioni proprie
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S O T T O S C R I Z I O N E D I A Z I O N I P R O P R I E
AMMISSIBILITÀ CONDIZIONATA:
sì al diritto d’opzione, a condizione che• sussista autorizzazione assembleare• vi siano le condizioni per l’acquisto di
azioni proprie
DIVIETO ASSOLUTO di:• sottoscrizione delle proprie
azioni da parte dell’emittente
• sottoscrizione da parte della controllata di azioni della controllante
prima della riforma societaria dopo la riforma societaria
sottoscrizione diretta ... e indiretta sottoscrizione di
proprie azioni in
fase costitutiva: le
azioni si intendono
sottoscritte da
PROMOTORI e
FONDATORI
coloro che hanno
sottoscritto in nome proprio
e per conto della società si
considerano, a tutti gli
effetti, sottoscrittori
PER CONTO PROPRIO
art. 2357-quater, c. 1
art. 2359-quinquies, c.1
art. 2357-ter, c. 2, e art. 2357-quater, c. 1
sottoscrizione di
proprie azioni in fase
di aumento del
capitale: le azioni si
intendono sottoscritte
da AMMINISTRATORI
sottoscrizione di
azioni di controllante:
le azioni si intendono
sottoscritte dagli
AMMINISTRATORI
della CONTROLLATA
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C O N D I Z I O N I D I L E G I T T I M I T À D E L L ’ A C Q U I S T O
D I A Z I O N I P R O P R I E
O D E L L A S O C I E T À C O N T R O L L A N T E
impiego esclusivo di somme prelevate da utili distribuibili o da riserve
disponibili
esclusivamente azioniinteramente liberate
quale oggettodell’acquisto
valore nominale delle azioni acquisite non oltre
il decimo del capitale
RATIOsi usano risorse non
sottoposte a vincoli
per evitare ogni forma di
annacquamento del
capitale sociale
RATIOsi evita il rischio che
non vi sia copertura al
momento del pagamento
dei residui dovuti, o in
caso di scioglimento
RATIOsi ritiene conveniente
predisporre un livello
di guardia, fissato in
termini quantitativi
assoluti e “forfettari”
art. 2357, comma 1 art. 2357, comma 1 art. 2357, comma 3
A Z I O N I , O B B L I G A Z I O N I E S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I
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C A S I S P E C I A L I D I A C Q U I S T O D I A Z I O N I P R O P R I E
non necessariamente utili / riserve• acquisto anche di azioni non liberate• derogabile limite del decimo del capitale• non necessaria autorizzaz. assemblea
non entra in gioco in linea di principio
l’esigenza d’acquisto con utili / riserve
se è superato decimo di capitale sociale
occorre alienare eccedenza entro 3 anni
non sussiste il rischio di discriminazioni
ovvero di altri abusi degli amministratori
se è superato decimo di capitale sociale
occorre alienare eccedenza entro 3 anni
comunque possibile individuare a priori
un interesse sociale che esclude abusi
se è superato decimo di capitale sociale
occorre alienare eccedenza entro 3 anni
ACQUISTO EFFETTUATO ESEGUENDO DELIBERA
DI RIDUZIONE DI CAPITALE MEDIANTE RISCATTO
AZIONI PROPRIE ACQUISTATE PER EFFETTO DI
SUCCESSIONE UNIVERSALE, FUSIONE/SCISSIONE
ACQUISTO A TITOLO GRATUITO CON ESENZIONE
SOLO PER L’AUTORIZZAZIONE DELL’ASSEMBLEA
AZIONI PROPRIE / DI CONTROLLANTE ACQUISITE
IN SEDE DI ESECUZIONE FORZATA PER CREDITO
A Z I O N I , O B B L I G A Z I O N I E S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I
esenzione integrale esenzione integrale
esenzione di autorizzazione assembleare esenzione di autorizzazione assembleare
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A C Q U I S T O D I P A R T E C I P A Z I O N I I N A L T R E I M P R E S E
QUESTIONI INTERPRETATIVE:
a) misura:
dei mezzi impiegati
della percentuale di partecipazione
RATIO – evitare alterazioni in condizioni di
rischio ordinarie e tipiche di società di capitali
c) rapporto misura / oggetto:
presupposti cumulativi ovvero alternativi?
b) natura della deliberazione assembleare:
(autorizzatoria, con funzione di rimuovere
un limite all’esercizio di un potere proprio
degli amministratori)
art. 2361,
c. 1
art. 2361,
c. 2
b) oggetto:
(diversa attività della società partecipata)
QUESTIONI INTERPRETATIVE:
a) fonte della responsabilità illimitata:
(partecipazione in sé considerata, cui sia inerente/connaturata quella responsabilità)
1. se misura / oggetto di partecipazione
causano MODIFICA dell’oggetto sociale
2. se, da partecipazione, responsabilità
ILLIMITATA per obbligazioni partecipate
l’acquisto è in linea generale liberamente consentito, fatte salve due eccezioni:
RATIO – evitare alterazioni nella attività
programmata a causa della partecipazione
A Z I O N I , O B B L I G A Z I O N I E S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I
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A C Q U I S T O D I P A R T E C I P A Z I O N I
I N S O C I E T À Q U O T A T E : S O G L I E R I L E V A N T I
PARTECIPAZIONE IN QUOTATAOLTRE IL 2% E I LIMITI CONSOB.PARTECIPAZIONE DI QUOTATAIN NON QUOTATA OLTRE IL 10%
PARTECIPAZIONI RECIPROCHE TRA QUOTATE SUPERIORI AL 2%.
TRA QUOTATA E NON, OLTRELE SOGLIE PREVISTE (2% - 10%)
PARTECIPAZIONE SUPERIOREAL 30% DI AZIONI ORDINARIEDI UNA SOCIETÀ QUOTATA
RATIOtutela informativa della trasparenza degli assetti proprietari, sul presupposto costituito da un preciso interesse a ciò nutrito dal mercato
RATIOtutela avverso il pericolo di annacquamento patrimoniale e di inquinamento gestionale che può derivare da un incrocio di partecipazioni
RATIOper via dell’applicazione della disciplina sull’o.p.a., tutela della parità di trattamento a tutti i possessori di azioni ordinarie
art. 120 t.u.f. art. 121 t.u.f. art. 105 ss. t.u.f.
A Z I O N I , O B B L I G A Z I O N I E S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I
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S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I P A R T E C I P A T I V I
autonomia statutaria
regime di default: diritto al rimborso con partecipatività
piena (assoggettamento allo stesso regime delle azioni)
competenza all’assemblea straordinaria
possono stabilirsi norme particolari su condizioni di
esercizio dei diritti, trasferimento, decadenza, riscatto
diritti
amministrativi
circolazione
strumenti finanziari
per i dipendenti
autonomia statutaria può optare per una qualsiasi delle
leggi di circolazione cartolare (anche al portatore)
autonomia statutaria
diritto di voto: escluso nell’assemblea generale di azionisti
due interpretazioni possibili: a) voto in sede diversa da
assemblea generale – b) divieto di voto nella generalità
delle assemblee, ma consentito per determinati argomenti
diritti
patrimoniali
emissione autonomia statutaria
regime di default: competenza dell’organo amministrativo
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E M I S S I O N E D I O B B L I G A Z I O N I
quando l’emissione è garantita da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore dei medesimi
art. 2410 art. 2412
quando l’emissione è destinata alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma di leggi speciali
LIMITE ALL’EMISSIONE:
il capitale versato ed esistente secondo l’ultimo bilancio approvato
LIMITE ALL’EMISSIONE: il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato, comprese le garanzie prestate dalla società per emissioni di altre società, anche estere
prima della riforma societaria dopo la riforma societaria
ipotesi in cui il limite codicistico può essere superato:
quando ricorrono particolari ragioni che interessano l’economia nazionale e l’autorità governativa autorizza l’emissione obbligazionaria
quando si applichino leggi speciali che riguardano particolari categorie di società e le riserve di attività
art. 2412, c. 3 art. 2412, c. 2 art. 2412, c. 5 art. 2412, c. 6
A Z I O N I , O B B L I G A Z I O N I E S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I
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R A P P R E S E N T A N Z A D E I P O R T A T O R I D I O B B L I G A Z I O N I
assemblea:funzione
• il funzionamento dell’assemblea è regolato da norme sull’ass. straordinaria art. 2415
• garantisce agli obbligazionisti il fare valere i propri interessi verso la società
• rende più agevole per l’emittente la rinegoziazione dei termini del prestito
• le deliberazioni sono impugnabili a norma degli artt. 2377 e 2379 c.c. per effetto della riforma, l’impugnazione non può più essere proposta da
ciascun obbligazionista, ma da tanti obbligazionisti che detengano almeno
art. 2416
a) l’uno per mille delle obbligazioni emesse e non estinte (se quotate)
b) il cinque per cento delle stesse (negli altri casi)
• la norma non vieta le azioni individuali dei singoli obbligazionisti
si ritengono precluse iniziative che portino a esiti contrari alle azioni
dell’organizzazione comune – es., opposizione a fusione ex art. 2503-bis
art. 2419
disciplina
rappre=sentante comune
• competenze in tema di modifica delle condizioni del prestito, su proposta di
amministrazione controllata e di concordato, su oggetti di interesse comune
degli obbligazionisti, su nomina e revoca di rappresentante comune
singoli obbliga=zionisti
• esegue delibere assemblea, tutela interessi comuni, rappresenta nel proc., assiste a sorteggio obbligazioni e all’assemblea dei soci, consulta libri sociali art. 2418• può essere scelto tra non obbligazionisti, non deve trovarsi in condizione di
conflitto di interessi con l’emittente
• se non nominato da assemblea, provvede presidente tribunale, su richiesta
A Z I O N I , O B B L I G A Z I O N I E S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I
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O B B L I G A Z I O N I C O N V E R T I B I L I
funzione • assicurano il diritto di conversione in azioni della stessa società,
realizzando un mutamento della causa del rapporto con l’emittente
da capitale di debito a capitale di rischio
art. 2420-bis
a) obbligazioni convertibili con procedimento indiretto – l’obbligazione è
convertibile in azione di altra società, magari appartenente a stesso gruppo
b) warrants – obbligazione assicura al portatore il diritto al pagamento degli
interessi e a ottenere il rimborso del capitale, oltre al diritto distinto di far
valere il contenuto di warrant od opzione con investimento di altro denaro
• assieme all’emissione, aumento di capitale per ammontare corrispondente
• emissione concreta effettuata dagli amministratori a inizio di ogni semestre
• fino a scadenza dei termini di conversione non si può ridurre il capitale, né
modificare le disposizioni statutarie sulla ripartizione degli utili
ipotesi particolari
delega a organo ammini= strativo
• l’assemblea straordinaria delibera l’emissione delle obbligazioni e fissa il
rapporto di cambio
• l’emissione non può avvenire se il capitale non è stato interamente versato
rapporto di cambio
• lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere, in una o
più riprese, obbligazioni convertibili
a) sino a un limite prefissato
art. 2420-ter
b) per un periodo non superiore a 5 anni dall’iscrizione nel registro imprese
procedure
A Z I O N I , O B B L I G A Z I O N I E S T R U M E N T I F I N A N Z I A R I