1 IL CALCOLO DELLE IMPOSTE DI COMPETENZA Corso di Contabilità e Bilancio II A.A. 2003-2004.
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IL CALCOLO DELLE IMPOSTE DI IL CALCOLO DELLE IMPOSTE DI COMPETENZACOMPETENZA
Corso di Contabilità e Bilancio II
A.A. 2003-2004
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Possibili interazioni tra risultato civilistico e reddito (fiscale)
d’impresa
• Monobinario
– Dipendenza totale – Dipendenza parziale– Dipendenza rovesciata
• Doppio Binario
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Dipendenza Totale
• Il risultato civilistico corrisponde a quello fiscale• Non bisogna procedere a rettifiche
Risultatocivilistico
ante imposte
Redditoimponibile
=
4
Dipendenza Parziale
• Il risultato civilistico è la base di partenza sulla quale effettuare variazioni per determinare il reddito imponibile.
• Le rettifiche, in aumento o diminuzione, sono di natura tributaria
Risultatocivilistico
ante imposte
Reddito imponibile
Variazioni in aumento
Variazioniin diminuzione
+
-
=
5
Dipendenza Rovesciata
• Sono presenti norme che consentono l’iscrizione a bilancio di operazioni riconducibili alla sola ottica fiscale (interferenze fiscali).
• Si verifica una sovrapposizione di norme, civilistiche e tributarie anche nella redazione del bilancio civilistico.
Risultatocivilistico
ante imposte
Reddito imponibile
Variazioni in aumento
Variazioniin diminuzione
+
-
=
Interferenze fiscali
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Doppio binario
+
Reddito civilistico e reddito imponibile sono determinati distintamente applicando nel primo caso le norme civilistiche e nel secondo le norme fiscali.
Risultato Risultato civilisticocivilistico
Reddito Reddito imponibileimponibile
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Risultato d’esercizio da conto economico
Variazioni in aumento o in diminuzione (previste dal TUIR)
Reddito imponibile
Aliquota d’imposta (ai fini IRES, a partire dell’1/1/2004 è del 33%)
Imposta lorda
IL CALCOLO DELLE IMPOSTE DI IL CALCOLO DELLE IMPOSTE DI COMPETENZACOMPETENZA
+/-
=
x
=
8
LE VARIAZIONI IN AUMENTO ED LE VARIAZIONI IN AUMENTO ED IN DIMINUZIONEIN DIMINUZIONE
I diversi criteri valutativi:
CIVILISTICI
•Rappresentazione veritiera e corretta
•Chiarezza
•Prudenza
•Competenza
FISCALI
•Competenza fiscale
•Certezza
•Imputazione
•Inerenza
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I principi fiscali di valutazione principi di competenza e di certezza
I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell' esercizio di competenza…
… i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell' esercizio di competenza non sia ancora certa l' esistenza o determinabile in modo obiettivo l' ammontare concorrono a formarlo nell' esercizio in cui si verificano tali condizioni.
La tassazione del reddito d’impresa avviene per competenza (non “per cassa”)
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I principi fiscali di valutazioneprincipio di competenza fiscale
Ai fini della determinazione dell' esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell' atto per gli immobili e per le aziende
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate
In alcuni casi si applica il criterio fiscale della rilevanza “per cassa”
Art. 109 co. 2 a) TUIR
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I principi fiscali di valutazioneprincipio dell’inerenza
Le spese e gli altri componenti negativi … sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito
Art. 109 co. 5 TUIR
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I principi fiscali di valutazioneprincipio dell’imputazione
I ricavi concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto economico.
I costi non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto economico.
Art. 109 co. 3 TUIR
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I principi fiscali di valutazioneprincipio dell’imputazione - deroga
Art. 109 co. 4 b) TUIR
•Gli ammortamenti•le altre rettifiche di valore •gli accantonamenti sono deducibili se in dichiarazione dei redditi è indicato il loro importo (in un apposito prospetto)
VENGONO COSI’ ELIMINATE LE INTERFERENZE FISCALI
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La fiscalità differita La fiscalità differita IMPOSTE ANTICIPATEIMPOSTE ANTICIPATE
Reddito imponibile Reddito imponibile >> Risultato Risultato d’eserciziod’esercizio
In questo esercizio l’impresa paga più imposte di quante ne siano di competenza.
Negli esercizi futuri dovrà pagare meno imposte.
ImponibileImponibile --Reddito Reddito
civilisticocivilistico ==Differenze Differenze tassabilitassabili
TemporaneeTemporanee(esempio: spese di
rappresentanza)
DefinitiveDefinitive(costi non deducibili)
IMPOSTE IMPOSTE ANTICIPATEANTICIPATE
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La fiscalità differita La fiscalità differita IMPOSTE DIFFERITEIMPOSTE DIFFERITE
Reddito imponibile Reddito imponibile << Risultato Risultato d’eserciziod’esercizio
In questo esercizio l’impresa paga meno imposte di quante ne siano di competenza.
Negli esercizi futuri dovrà pagare più imposte.
Reddito Reddito civilisticocivilistico --
Reddito Reddito imponibileimponibile ==
Differenze Differenze deducibilideducibili
TemporaneeTemporanee(ammortamenti anticipati)
DefinitiveDefinitive(es. Proventi esenti)
IMPOSTE IMPOSTE DIFFERITEDIFFERITE
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La fiscalità differita nel bilancioLa fiscalità differita nel bilancio
IMPOSTE IMPOSTE ANTICIPATEANTICIPATE
IMPOSTE IMPOSTE DIFFERITEDIFFERITE
Iscrizione di un’attività patrimonialeun’attività patrimoniale che risconti la quota di imposte anticipate ed
eccedenti l’ammontare di competenza (deve tuttavia esistere la ragionevole possibilità del
recupero delle imposte riscontate)
Accantonamento al fondo imposte fondo imposte differitedifferite
“Imposte anticipate” , voce C) II, 4 ter dell’attivo dello stato patrimoniale
Voce B) 2) del Conto Economico
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Alcuni approfondimenti sui principi fiscali relativi a:
1. La valutazione delle rimanenze 2. Gli ammortamenti3. Le spese di manutenzione4. Le plusvalenze5. Il fondo rischi su crediti
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1. La valutazione delle rimanenze
I criteri ammessi sono:• Il costo specifico• Il costo medio ponderato• Il F.I.F.O.• Il L.I.F.O.• Il L.I.F.O. A scatti
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1. La valutazione delle rimanenze
Qualora l’impresa utilizzi un criterio di valutazione del magazzino diverso da quelli fiscalmente ammessi il valore fiscalmente riconosciuto al magazzino non può essere inferiore a quello determinato applicando il metodo del LIFO A SCATTI
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1. La valutazione delle rimanenzele svalutazioni
Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni è superiore al valore normale medio di essi nell' ultimo mese dell' esercizio, il valore minimo è determinato moltiplicando l' intera quantità dei beni per il valore normale.Valore normale: prezzo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
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1. La valutazione delle rimanenzele svalutazioni
In armonia con il legislatore civilistico il TUIR consente di valutare le rimanenze al minore tra il costo (determinato secondo una delle modalità fiscalmente ammesse) e il valore di mercato
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2. Gli ammortamenti
Gli ammortamenti sono consentiti per i beni materiali strumentali e solo a partire dall’esercizio della loro entrata in funzione (N.B. non dal momento in cui sono idonei per l’uso)
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2. Gli ammortamentitipologie
a. Gli ammortamenti ordinarib. Gli ammortamenti anticipatic. Gli ammortamenti acceleratid. Gli ammortamenti integrali (per i
beni di importo non superiore a circa 516 euro)
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2.a gli ammortamenti ordinari
La deduzione è ammessa in misura non superiore a quella risultante dall' applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto ministeriale ridotti alla metà per il primo esercizio.
Art 102 co 2 TUIR
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2.b gli ammortamenti anticipati
La misura “ordinaria” dell’ammortamento può essere aumentata fino a due volte, nell' esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi
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2.b gli ammortamenti anticipatiper i beni usati
nell' ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l' ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell' esercizio in cui i beni sono entrati in funzione
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2.c Gli ammortamenti accelerati
La misura massima dell’ammortamento ordinario può inoltre essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore in tal caso si ha un ammortamento “accelerato”
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2.d L’ammortamento integrale
Per i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro è consentitala deduzione integrale delle spese di acquisizione nell’esercizio in cui sono state sostenute
rif. Art 102 co 5 TUIR
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3. Le spese di manutenzione
Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all' inizio dell' esercizio dal registro dei beni ammortizzabili;
rif. Art 102 co 6 TUIR
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3. Le spese di manutenzione
per i beni ceduti nel corso dell' esercizio la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione.
rif. Art 102 co 6 TUIR
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3. Le spese di manutenzione
Per tener conto delle alienazioni e degli acquisti intervenute nel corso dell’anno si considerano le frazioni del mese come mese intero solo se il possesso dei beni sia perdurato oltre 15 giorni.
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4. Le plusvalenze su cespiti
In caso di cessione a titolo oneroso di beni strumentali o patrimoniali, se gli stessi sono stati posseduti per non meno di 3 anni (o 1 anno per le società sportive professionistiche) la plusvalenza può, a scelta del contribuente, concorre alla formazione del reddito:•o per intero dell’esercizio in cui è stata realizzata •o in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto (e quindi essere rateizzabile su un massimo di 5 anni) rif. Art 86 , c. 4 TUIR
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5. Il fondo rischi su crediti
Fiscalmente l’accantonamento operato al fondo rischi su crediti è ammesso fino al limite max. dello 0,5% dell’ammontare dei crediti “commerciali” (cioè derivanti dall’attività tipica aziendale, quella che dà origine ai ricavi) risultanti in bilancio
rif. Art 106 TUIR
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Inoltre, ai fini fiscali, la consistenza del fondo rischi su crediti non può superare il 5% del loro ammontare.
5. Il fondo rischi su crediti
rif. Art 106 TUIR