BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI … 12_Parisotto... · La rilevazione delle imposte correnti...
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Febbraio 2011
BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI
INTERNAZIONALI
- IAS 12 –
RENZO PARISOTTO
Università degli Studi di Bergamo, anno accademico 2010/2011
Febbraio 20112
INDICE
IAS 12: ambito di applicazione
definizioni
la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12;
imposte sul reddito:
comparazione;
le riserve in sospensione d’imposta
gestione della FTA;
la valutazione delle attività e passività fiscali differite;
esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite;
disclousure richiesta dallo IAS 12;
fiscalità nelle operazioni di acquisizione;
fiscalità nelle operazioni di fusione;
lo IAS 12 nella circolare 262/05;
relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca;
Febbraio 20113
Lo IAS 12 “Imposte sul reddito”
Lo IAS n. 12 si propone di definire il trattamento contabile delle imposte sul reddito
che consiste nel definire gli effetti fiscali correnti e differiti relativi:
al futuro recupero/estinzione del valore contabile delle attività/passività rilevate nello
stato patrimoniale dell‟impresa
alle operazioni e agli altri fatti dell‟esercizio corrente rilevati nel bilancio dell‟impresa
Oggetto dello IAS n.12 è, pertanto, la contabilizzazione delle imposte sul reddito
che comprendono tutte le imposte nazionali ed estere che si calcolano su redditi
imponibili. Le imposte sul reddito comprendono anche imposte, quali le ritenute fiscali,
che sono dovute da una società controllata, collegata o joint venture a seguito di
distribuzioni all'impresa che redige il bilancio
Febbraio 20114
Definizioni
• E‟ l‟importo delle imposte sul reddito dovute (recuperabili) riferibili al reddito
imponibile (perdita fiscale) di un esercizio.Imposte correnti
• E‟ l‟importo delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili
alle differenze temporanee imponibili (v. oltre)Passività fiscali
differite
• E‟ l'importo complessivo delle imposte correnti e differite incluso nella
determinazione dell'utile netto o della perdita dell'esercizioOnere (provento)
fiscale
• E‟ l‟importo delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri (v.
oltre) riferibili a:
a) differenze temporanee deducibili;
b) riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate;
c) riporto a nuovo di crediti d'imposta non utilizzati
Attività fiscali
differite
Febbraio 20115
Definizioni (segue)
• Differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile
(perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi imponibili
quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto
–come nel caso delle plusvalenze rateizzate di cui all‟art. 86, comma 4 del
Tuir
Differenze
temporanee
imponibili
• Differenze tra il valore contabile di un'attività o di una passività nello stato
patrimoniale e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali
• Le differenze temporanee possono essere
a) differenze temporanee imponibili
b) differenze temporanee deducibili
Differenze
temporanee
Febbraio 20116
Definizioni (segue)
• Differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile
(perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi deducibili
quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto
–Come nel caso di svalutazioni dei crediti verso la clientela iscritte in bilancio
che eccedono il limite di cui all‟art. 106, comma 3 del Tuir e la cui deduzione
avverrà attraverso il meccanismo dei “noni” e “settimi”
Differenze
temporanee
deducibili
• Differenze fra il reddito imponibile e l’utile contabile che emergono in un
esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi
• La categoria delle differenze temporanee comprende quella delle differenze
temporali
Differenze
temporali
Lo IAS 12 si focalizza sulle differenze temporanee (e non temporali), in quanto prevede l‟applicazione
Balance Sheet Liability Method = metodo delle passività dello stato patrimoniale (v. oltre)
Febbraio 20117
INDICE
IAS 12: ambito di applicazione
definizioni
la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12;
imposte sul reddito:
comparazione;
le riserve in sospensione d’imposta
gestione della FTA;
la valutazione delle attività e passività fiscali differite;
esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite;
disclousure richiesta dallo IAS 12;
fiscalità nelle operazioni di acquisizione;
fiscalità nelle operazioni di fusione;
lo IAS 12 nella circolare 262/05;
relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca;
Febbraio 20118
La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12
Imposte
correnti
• Le imposte correnti dell'esercizio e di quelli precedenti, nella misura in cui
esse non siano state pagate, devono essere rilevate come passività. Se
l'importo già pagato per l'esercizio in corso e per quelli precedenti eccede
quello dovuto per tali esercizi, l'eccedenza deve essere rilevata come
attività (cfr. par. 12)
• Il beneficio riferibile a una perdita fiscale che può essere portata in
riduzione dell'imposta corrente relativa a esercizi precedenti deve essere
rilevato come attività (cfr. par. 13)
Febbraio 20119
La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12
– segue -
Imposte
differite
passive
• Una passività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenzetemporanee imponibili salvo che tale passività derivi da
a) la rilevazione iniziale dell'avviamento; o
b) dalla rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazioneche
i. non sia un'aggregazione di imprese; e
ii. al momento dell'operazione, non influisca né sull'utile contabile nésul reddito imponibile (perdita fiscale)
• Tuttavia, per le differenze temporanee imponibili derivanti da investimentifinanziari in società controllate, filiali e società collegate, e da partecipazioniin joint venture, deve essere rilevata una passività fiscale differita secondoquanto previsto dal paragrafo 39 (cfr. par. 15)
Febbraio 201110
La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12
– segue -
Imposte
differite
attive
• Un'attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze
temporanee deducibili se è probabile che sarà realizzato un reddito
imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza
temporanea deducibile, salvo che l'attività fiscale differita derivi dalla
rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un„operazione che
a) non rappresenta una aggregazione aziendale; e
b) al momento dell'operazione non influenza né l'utile contabile né il
reddito imponibile (perdita fiscale)
• Tuttavia, per differenze temporanee deducibili relative a investimenti
finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni
in joint venture, deve essere rilevata un'attività fiscale differita secondo
quanto previsto dal paragrafo 44 (cfr. par. 24)
Febbraio 201111
La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12
-segue-
Le imposte differite (passive o attive) devono essere calcolate su tutte le differenze temporanee
tra il valore in bilancio di un‟attività o di una passività, e il valore attribuito a quelle attività a fini
fiscali, applicando l‟aliquota in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno
(v. oltre)
Lo IAS 12 prevede che la fiscalità differita sia iscritta in bilancio in tutte le ipotesi in cui
un‟attività è valutata al fair value (valore equo), anche se tale rideterminazione del valore
non abbia rilevanza fiscale
• Nonostante questo, il recupero futuro del valore contabile si tradurrà in un afflusso di
benefici economici imponibile per l‟impresa e l‟importo che sarà fiscalmente rilevante
differirà dall‟importo di tali benefici economici.
Febbraio 201112
La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12
–segue-
La differenza tra il valore contabile di un‟attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali è una
differenza temporanea e comporta l‟iscrizione di una passività o un‟attività fiscale differita;
questo, anche nel caso in cui
a) l‟impresa non intenda cedere l‟attività. In tali casi, il valore contabile rivalutato
dell‟attività sarà realizzato attraverso l‟utilizzo e questo produrrà proventi imponibili che
eccedono l‟ammortamento consentito a fini fiscali negli esercizi successivi; oppure
b) le imposte sulle plusvalenze siano differite se i corrispettivi della cessione dell‟attività
sono investiti in attività analoghe. In tali casi, le imposte saranno dovute al momento
della vendita e dell‟utilizzo di attività analoghe.
• Gli scostamenti tra il reddito imponibile e il risultato civilistico sono determinati da differenze permanenti
o temporanee
• Le prime hanno natura definitiva e sono, quindi, destinate a non essere riassorbite nel corso degli
esercizi futuri (es. svalutazione partecipazioni PEX)
• Le differenze temporanee, invece, provocano uno sfasamento temporale che comporta l‟anticipo o il
differimento del momento impositivo rispetto al periodo di competenza e dovranno quindi essere
contabilizzate in bilancio
Febbraio 201113
Valore attribuito ad una attività
o ad una passività secondo
criteri civilistici
Valore attribuito ad una attività
o ad una passività secondo
criteri fiscali
VALORE DIVERSOVALORE UGUALE
DIFFERENZE
TEMPORANEA
DIFFERENZA
PERMANENTE
POSITIVA DEDUCIBILE NEI
SUCCESSIVI ESERCIZI
ATTIVITA’ PER
IMPOSTE ANTICIPATE
NEGATIVA TASSABILE NEI
SUCCESSIVI ESERCIZI
PASSIVITA’ PER
IMPOSTE DIFFERITE
NESSUNA RILEVAZIONE DI
ATTIVITA’/PASSIVITA’ PER IMPOSTE
ANTICIPATE/DIFFERITE
CONFRONTO
La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12
–segue-
Febbraio 201114
La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12
–segue-
Rilevazione
a Conto
Economico
• L'imposta corrente e differita deve essere rilevata come provento o come onere, e
inclusa nell'utile o nella perdita dell'esercizio (i.e. conto economico), a meno che
l'imposta derivi da (a) un„ operazione o un fatto rilevato, nello stesso esercizio o in
un altro, direttamente nel patrimonio netto, (b) una aggregazione aziendale;
• Il valore contabile delle attività e passività fiscali differite può variare anche se non
c'è una variazione nell'ammontare delle relative differenze temporanee. Questo può
derivare, per esempio, da:
• (a) una modifica delle aliquote fiscali o delle normative fiscali;
• (b) una nuova valutazione della recuperabilità di attività fiscali differite; o
• (c) una modifica nelle modalità di recupero attese di un'attività.
• L'imposta differita risultante deve essere rilevata nel conto economico, a meno
che riguardi elementi addebitati o accreditati in precedenza al patrimonio netto
(Cfr. par. 60).
Febbraio 201115
La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12
–segue-
Rilevazione
a Patrimonio
netto
• L'imposta corrente e quella differita deve essere addebitata o accreditata
direttamente al patrimonio netto se l'imposta si riferisce a partite che sono
accreditate o addebitate, nell'esercizio stesso o in un altro, direttamente al
patrimonio netto (Cfr. par. 61)
• Lo IAS 12 richiede dunque l’imputazione a patrimonio netto delle imposte
afferenti differenze temporanee generate da operazioni transitate
direttamente a patrimonio netto quali ad esempio:
• valutazione strumenti finanziari AFS; valutazione derivati di copertura di flussi
finanziari (CFH); rettifiche di valore di FTA; diminuzioni di valore registrate sugli
attivi ceduti nelle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 130/99,
qualora sia stata esercitata l‟opzione di imputarle alle riserve patrimoniali;
rivalutazione di beni iscritti nell‟attivo di stato patrimoniale a seguito di
specifiche leggi; riserve e fondi in sospensione d‟imposta; conferimenti di
aziende in regime di sospensione d‟imposta; negoziazione di azioni proprie.
Febbraio 201116
INDICE
IAS 12: ambito di applicazione
definizioni
la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12;
imposte sul reddito:
comparazione;
le riserve in sospensione d’imposta
gestione della FTA;
la valutazione delle attività e passività fiscali differite;
esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite;
disclousure richiesta dallo IAS 12;
fiscalità nelle operazioni di acquisizione;
fiscalità nelle operazioni di fusione;
lo IAS 12 nella circolare 262/05;
relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca;
Febbraio 201117
Lo IAS 12 si focalizza sulle differenze temporanee (e non temporali), in quanto
prevede l‟applicazione Balance Sheet Liability Method = metodo delle passività
dello stato patrimoniale.
DIFFERENZE TEMPORANEE = differenze fra il valore ai fini fiscali di
un‟attività o una passività ed il suo valore contabile nello stato patrimoniale (es:
immobili rivalutati al fair value senza un‟equivalente modifica del valore
riconosciuto ai fini fiscali, v. par. 20).
DIFFERENZE TEMPORALI = differenze fra il reddito imponibile e l‟utile
contabile che emergono in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi
successivi.
La categoria delle differenze temporanee comprende quella delle differenze
temporali.
IAS 12 “Imposte sul reddito”
Febbraio 201118
Fiscalità corrente e differita
MODALITA‟ DI RILEVAZIONE
E‟ possibile utilizzare due metodi:
– Il c.d. Balance sheet liability method (che considera tutte le differenze
temporanee – temporary differences. Questo metodo tiene dunque conto sia
della fiscalità differita che si genera nel CE, sia di quella correlata ad eventi che
interessano direttamente il patrimonio netto).
oppure
– Il c.d. Income statement liability method (che considera solo le differenze che
hanno interessato il conto economico – c.d. differenze temporali o timing
differences).
Febbraio 201119
L‟approccio da utilizzare è quello del Balance sheet liability method che
confronta valore contabile e valore fiscale delle attività e passività per
determinare le differenze temporanee (temporary differences).
In ciò si differenzia dall‟Income statement liability method il quale considera
solo le più “tradizionali” differenze fra il reddito imponibile e l‟utile contabile che
emergono in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi – c.d.
differenze temporali o timing differences).
Il Balance sheet liability method tiene conto sia della fiscalità anticipata/differita
che si genera nel CE, sia di quella correlata ad eventi che interessano
direttamente il patrimonio netto.
IAS 12 “Imposte sul reddito”
Febbraio 201120
IAS 12 “Imposte sul reddito” – segue-
IAS 12, par. 58: “L‟imposta corrente e differita deve essere rilevata come
provento o come onere, e inclusa nell‟utile o nella perdita dell‟esercizio, a meno
che l‟imposta derivi da:
• un‟operazione o un fatto rilevato, nello stesso esercizio o in un altro,
direttamente nel patrimonio netto (v. par. 61-65);
• un‟aggregazione aziendale (v. par. 66-68).
IAS 12, par. 61: “l‟imposta corrente e quella differita deve essere addebitata o
accreditata direttamente al patrimonio netto se l‟imposta si riferisce a partite
che sono accreditate o addebitate, nell‟esercizio stesso o in un altro,
direttamente al patrimonio netto”.
Febbraio 201121
IAS 12 “Imposte sul reddito” –segue-
Lo IAS 12 richiede dunque l‟imputazione a patrimonio netto delle imposte
afferenti differenze temporanee generate da operazioni transitate
direttamente a patrimonio netto quali ad esempio:
• valutazione strumenti finanziari AFS;
• valutazione derivati di copertura di flussi finanziari (CFH);
• rettifiche di valore di FTA;
• diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti nelle operazioni di
cartolarizzazione di cui alla legge 130/99, qualora sia stata esercitata
l‟opzione di imputarle alle riserve patrimoniali;
• rivalutazione di beni iscritti nell‟attivo di stato patrimoniale a seguito di
specifiche leggi;
• riserve e fondi in sospensione d‟imposta;
• conferimenti di aziende in regime di sospensione d‟imposta;
• negoziazione di azioni proprie.
Febbraio 201122
Lo IAS 12, pur presentando numerosi punti di contatto con le fonti normative
ed interpretative sinora utilizzate se ne discosta in alcuni aspetti
successivamente esaminati.
Trattandosi inoltre di un principio emanato da un organismo internazionale
esso non può tenere conto delle singole specificità presenti in ciascuna
legislazione tributaria nazionale: v. Guida operativa OIC per la transizione ai
principi contabili internazionali dell‟ottobre 2005 (in particolare Cap. 17, par.
3) e Guida OIC 2 sulla informativa di bilancio prevista per i soggetti che
adottano i principi contabili internazionali.
IAS 12 “Imposte sul reddito” – segue-
Febbraio 201123
PC n. 25 IAS 12
DIFFERENZE
TEMPORANEE
Si generano quando il valore di bilancio diun’attività o passività differisce dal valoreattribuito a quell’attività o passività ai fini fiscali.
DIFFERENZE
TEMPORALI
Si generano quando emerge una differenza tra l’utile civilistico e il reddito imponibile
Differenze che interessano esclusivamente lo stato patrimoniale (IAS 16, IFRS 3)
Comparazione
Febbraio 201124
PC n. 25 IAS n. 12
METODI AMMESSI
PER LA
RILEVAZIONE
il Balance sheet
liability method
il Balance sheet
liability method
Non è ammesso rilevare solo le differenze che hanno interessato il CE ma devono essere rilevate tutte le differenze
anche di SP
Comparazione – segue-
Febbraio 201125
Comparazione – segue -
PC n. 25 IAS n. 12
CONDIZIONI
RICHIESTE PER LA
RILEVAZIONE
attività per imposte anticipate
SOLO SE
esiste la ragionevole certezza del loro recupero
Quando è probabile che siano
disponibili redditi imponibili
sufficienti per l’utilizzo dell’attività
fiscale differita, ad eccezione della
contabilizzazione iniziale di una
attività o di una passività in una
operazione che non rappresenta
una aggregazione aziendale e che
al momento dell’operazione non
influenza né l’utile contabile né il
reddito imponibile (perdita fiscale)”.
passività per imposte differite
SEMPRE
salvo che esistano scarse probabilità che esse siano sostenute
SEMPRESalvo:
1) Avviamento il cuiammortamento è fiscalmenteindeducibile
2) Contabilizzazione iniziale di una attività o di una passività derivante da una operazione che non sia una aggregazione di imprese e che nel momento in cui sorge non influisce né sul risultato d’esercizio né sul reddito imponibile (perdita fiscale)
Febbraio 201126
PC n. 25 IAS n. 12
CONDIZIONI
RICHIESTE PER LA
RILEVAZIONE DELLE
IMPOSTE
ANTICIPATE
RELATIVE ALLE
PERDITE FISCALI
Le attività per imposte anticipate
relative a perdite fiscali possono
essere rilevate qualora:
Esiste una ragionevole certezza di
ottenere in futuro imponibili fiscali
adeguati al riversamento
Le attività per imposte
anticipate relative a perdite
fiscali possono essere rilevate
qualora:
È probabile che verrà
conseguito un imponibile
adeguato al riversamento
Le perdite sono originate da eventi ben individuati che è improbabile
che si ripetano.
Comparazione – segue -
Febbraio 201127
PC n. 25 IAS n. 12
MODALITA’
DI CALCOLO
DELLE
IMPOSTE
ANTICIPATE
E DIFFERITE
Conteggiate ogni anno sulla base delle aliquote d’imposta in vigore al momento in cui le
differenze temporanee si riverseranno
Conteggiate sulla base di aliquote fiscali
annunciate
Utilizzando aliquote medie attese in caso di differenti aliquote fiscali da applicarsi a differenti livelli di reddito
Non è ammessa, in alcun caso,l’attualizzazione delle attività perimposte anticipate e delle passività perimposte differite.
Comparazione – segue -
Febbraio 201128
PC n. 25 IAS n. 12
COMPENSAZ.
DELLE
IMPOSTE
ANTICIPATE
E DIFFERITE
Obbligo
se è consentitagiuridicamente
Obbligo se, e solo se:
a) l’impresa ha un diritto di
compensare attività fiscali
correnti a fronte di passività
fiscali correnti; e
b) le attività e le passività
fiscali differite sono relative a
imposte sul reddito applicate
dalla medesima autorità fiscale
su:
(i) stesso soggetto passivo;
o
(ii) soggetti passivi diversi
che intendono regolare le
passività e le attività
fiscali correnti su base
netta (…)
Comparazione – segue -
Febbraio 201129
INDICE
IAS 12: ambito di applicazione
definizioni
la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12;
imposte sul reddito:
comparazione;
le riserve in sospensione d’imposta
gestione della FTA;
la valutazione delle attività e passività fiscali differite;
esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite;
disclousure richiesta dallo IAS 12;
fiscalità nelle operazioni di acquisizione;
fiscalità nelle operazioni di fusione;
lo IAS 12 nella circolare 262/05;
relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca;
Febbraio 201130
Focus: le riserve in sospensione di imposta
Un problema specifico è rappresentato dalle riserve in sospensione di imposta
Si tratta, in particolare, delle riserve di rivalutazione previste dalle leggi n. 576/75, n. 72/83,
n. 408/90, n. 413/91, n. 342/00 e n. 350/03.
–Inoltre, in tale ambito potrebbero rientrare le riserve relative alla disciplina delle forme
pensionistiche complementari (fondi pensione), di cui alla legge n. 124/93 e quelle
relative alla ristrutturazione degli istituti di credito di diritto pubblico, di cui alla legge
n. 218/90, nonchè la speciale riserva di cui alla L. 153/99 (la cosiddetta Legge Ciampi) .
Queste riserve se utilizzate a copertura di perdite di esercizio o imputate a capitale,
mantengono la sospensione da imposta; se, invece, vengono distribuite ai soci, sono soggette
a tassazione
–Fanno eccezione le riserve di rivalutazione, nell‟ipotesi in cui l‟impresa ha usufruito
dell‟affrancamento delle stesse, previsto dalla legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge
finanziaria 2005) o da precedenti leggi di affrancamento: in tal caso, infatti, il pagamento
dell’imposta sostitutiva “affranca” le riserve e le rende distribuibili senza ulteriore
tassazione; in sostanza, le riserve confluiscono tra quelle liberamente distribuibili, non
essendo più in sospensione di imposta.
Febbraio 201131
Focus: le riserve in sospensione di imposta – segue-
• In base al chiarimento fornito dall’OIC è possibile, secondo una linea di continuità con i
comportamenti tenuti in passato, non stanziare la fiscalità differita passiva in bilancio.
Resta fermo che l‟iscrizione si renderà dovuta allorquando si manifestassero le condizioni
che rendono probabile la distribuzione delle riserve ai soci o comunque un loro utilizzo non
ammesso dal legislatore fiscale
– Se l‟impresa, decide di non iscrivere la passività per imposte differite, deve
evidenziarlo nella nota integrativa, menzionando le motivazioni della mancata
iscrizione della stessa, quantificandone altresì l‟ammontare. In tal caso, infatti,
l’impresa ha la ragionevole aspettativa di non dovere o di non volere utilizzare le
riserve in sospensione di imposta.
– La contabilizzazione delle imposte differite, menzionate e quantificate nella nota
integrativa, deve avvenire nell‟esercizio in cui si manifestano le condizioni che
rendono probabile la distribuzione delle riserve ai soci.
Febbraio 201132
Focus: la gestione della FTA
- OIC Guida operativa alla transizione agli IAS -
In sede di transizione agli IAS, l‟impresa deve rettificare numerosi valori del bilancio civilistico
alla data della transizione per allinearli ai principi contabili internazionali
Su tali importi devono essere iscritte in bilancio le relative imposte differite, calcolate sulla
differenza fra il valore di iscrizione ai fini IAS/IFRS e quello ai fini fiscali . È indispensabile
tenere un dettaglio di ogni singola differenza temporanea allo scopo di tenere sotto controllo la
loro evoluzione nel tempo
Lo stanziamento deve essere calcolato in base alle aliquote in vigore alla data del di
transizione, con riferimento agli esercizi successivi in cui le differenze temporanee si
riverseranno, perché eventuali loro successive modificazioni avranno un impatto sui conti
economici degli anni successivi
Poiché tutte le rettifiche apportate in sede di transizione trovano contropartita nel
patrimonio netto, anche il relativo stanziamento dell’effetto fiscale (cioè le imposte differite
attive o passive) deve avere come contropartita il patrimonio netto. Tale stanziamento andrà
a sommarsi alle imposte differite già presenti nel bilancio civilistico
E‟ fondamentale, data la complessità e la numerosità delle operazioni da compiere, tenere
evidenza della genesi di ogni singola differenza temporanea allo scopo di monitorarne
l’evoluzione nel tempo.
Febbraio 201133
Focus: Guida operativa OIC 3, alcuni aspetti di rilievo –segue-
•Ricorso al concetto di probabilità indicato al paragrafo 23 dello
IAS 37 relativo alle modalità di rilevazione delle passività
potenziali
–Il verificarsi di un evento è considerato probabile se il fatto
che si verifichi è più verosimile rispetto al fatto che non si
verifichi (more likely than not), ossia se le probabilità di
accadimento sono superiori, senza tuttavia avere riguardo
alla misura dello scarto. Se le possibilità di realizzazione di un
adeguato imponibile futuro sono almeno il 50% +1 degli
eventi, il test di probabilità deve considerarsi superato
Definizione di
probabilità ai
fini della
rilevazione delle
imposte differite
attive
Febbraio 201134
Focus: Guida operativa OIC 3, alcuni aspetti di rilievo – segue -
• Le imposte differite attive e passive devono essere compensate soltanto se
l‟impresa ha un diritto legale per esercitare la compensazione e intende o
regolare le partite al netto, oppure realizzare l‟attività ed estinguere
contemporaneamente la passività.
• Il diritto alla compensazione legale sussiste quando le imposte sul reddito
sono applicate dalla medesima autorità fiscale e questa consente di eseguire
o di ricevere un unico pagamento netto.
–Tale concetto, nel bilancio consolidato, è riferito alle diverse imprese del
gruppo soltanto se le imprese in questione hanno un diritto legalmente
esercitabile di eseguire o di ricevere un unico pagamento netto
• L‟istituto del consolidato fiscale (secondo la normativa nazionale) consente ai
gruppi di imprese di compensare le imposte delle varie imprese che fanno
parte del gruppo
– In tal senso gli utili delle imprese possono essere compensati con le
perdite di altre imprese che fanno parte dell‟area di consolidamento
fiscale
– Il diritto alla compensazione, ovviamente, riguarda soltanto le imprese
che hanno aderito al consolidato fiscale in base alle regole previste dagli
articoli 117 e seguenti del Testo unico delle imposte sui redditi
Compensazion
e di imposte e
consolidato
fiscale
Febbraio 201135
INDICE
IAS 12: ambito di applicazione
definizioni
la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12;
imposte sul reddito:
comparazione;
le riserve in sospensione d’imposta
gestione della FTA;
la valutazione delle attività e passività fiscali differite;
esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite;
disclousure richiesta dallo IAS 12;
fiscalità nelle operazioni di acquisizione;
fiscalità nelle operazioni di fusione;
lo IAS 12 nella circolare 262/05;
relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca;
Febbraio 201136
La valutazione delle attività e passività fiscali differite – IAS 12
• Le passività (attività) fiscali correnti, dell'esercizio in corso e di quelli precedenti,
devono essere determinate al valore che si prevede di pagare alle (recuperare dalle)
autorità fiscali, applicando le aliquote fiscali (e la normativa fiscale) vigenti o
sostanzialmente emanate alla data di riferimento del bilancio (cfr. par. 46)
• Le attività e le passività fiscali differite devono essere rilevate con le aliquote fiscali
che si prevede saranno applicabili nell'esercizio nel quale sarà realizzata l'attività
fiscale o sarà estinta la passività fiscale, sulla base delle aliquote fiscali (e della
normativa fiscale) stabilite da provvedimenti in vigore o sostanzialmente in vigore alla
data di riferimento del bilancio (cfr par. 47)
• La valutazione delle passività e delle attività fiscali differite deve riflettere gli effetti
fiscali che derivano dalle modalità in cui l'impresa si attende, alla data di riferimento
del bilancio, di recuperare o estinguere il valore contabile delle sue attività o passività
(cfr. par. 51)
• Le attività e le passività fiscali differite non devono essere attualizzate (cfr. par. 53)
• Il valore contabile di un'attività fiscale differita deve essere rivisto a ciascuna data di
riferimento bilancio (cfr. par. 56)
• L'impresa deve ridurre il valore contabile di un'attività fiscale differita nella misura in
cui non è più probabile che sia realizzabile un reddito imponibile sufficiente per
consentire che sia utilizzato il beneficio di parte o di tutta quella attività fiscale differita.
Qualsiasi riduzione di questo tipo deve essere tuttavia stornata nella misura in cui è
probabile che sia realizzabile reddito imponibile sufficiente.
Aliquote
fiscali
Valutazione
Febbraio 201137
Modifiche in corso sullo IAS 12
Il 20 dicembre 2010 li IASB ha approvato alcune modifiche allo IAS 12 – Imposte sul
reddito.
Lo IASB ha dichiarato l‟intenzione di ridefinire integralmente lo IAS 12; a marzo 2009 è
stato pubblicato un Exposure Draft Income Tax che proponeva un nuovo principio IFRS
in sostituzione dello IAS 12. Il progetto si è arrestato, nel frattempo si è deciso di proporre
delle modifiche per risolvere alcune questioni applicative.
A dicembre sono state apportate due modifiche:
a) per i beni immobili valutati al fair value in base allo IAS 40 le modifiche introducono
una presunzione in base alla quale, salvo alcune eccezioni, il valore recuperabile si
ottiene integralmente attraverso la vendita e non in parte dall‟utilizzo e in parte
dalla vendita;
b) per i beni non ammortizzabili è stato inserito nello IAS 12 quanto contenuto nella
interpretazione SIC Income – Taxes Recovery of revalued non-depreciable assets.
In base alla interpretazione il valore contabile di un bene rivalutato non
ammortizzabile, come i terreni, è recuperato solo attraverso la vendita, giacché
non si ha un consumo del bene durante l‟uso. Quindi, le relative imposte differite
riflettono le conseguenze fiscali derivanti dalla loro vendita.
Febbraio 201138
INDICE
IAS 12: ambito di applicazione
definizioni
la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12;
imposte sul reddito:
comparazione;
le riserve in sospensione d’imposta
gestione della FTA;
la valutazione delle attività e passività fiscali differite;
esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite;
disclousure richiesta dallo IAS 12;
fiscalità nelle operazioni di acquisizione;
fiscalità nelle operazioni di fusione;
lo IAS 12 nella circolare 262/05;
relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca;
Febbraio 201139
Esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite
I principi internazionali non prevedono schemi rigidi di stato patrimoniale o di conto economico
Essi si limitano a prescrivere un contenuto minimo e, per lo stato patrimoniale, una distinzione
delle d‟attività e passività fra quelle correnti e quelle non correnti.
Lo IAS 1 (paragrafo 70) stabilisce che le imposte anticipate e differite devono sempre
essere classificate fra le attività o passività non correnti
Circa la possibilità di compensazione, lo IAS 12 dispone che le imposte differite attive e
passive devono essere compensate soltanto se l‟impresa ha un diritto legale per esercitare la
compensazione e intende o regolare le partite al netto, oppure realizzare l‟attività ed estinguere
contemporaneamente la passività.
Il diritto alla compensazione legale sussiste quando le imposte sul reddito sono applicate dalla
medesima autorità fiscale e questa consente di eseguire o di ricevere un unico pagamento netto
Gli oneri e proventi fiscali relativi a profitti o perdite della gestione ordinaria devono
essere esposti nel prospetto di conto economico
Febbraio 201140
INDICE
IAS 12: ambito di applicazione
definizioni
la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12;
imposte sul reddito:
comparazione;
le riserve in sospensione d’imposta
gestione della FTA;
la valutazione delle attività e passività fiscali differite;
esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite;
disclousure richiesta dallo IAS 12;
fiscalità nelle operazioni di acquisizione;
fiscalità nelle operazioni di fusione;
lo IAS 12 nella circolare 262/05;
relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca;
Febbraio 201141
Disclousure richiesta dallo IAS 12
80. I componenti degli oneri (proventi) fiscali possono comprendere:
a) oneri (proventi) per imposte correnti;
b) eventuali rettifiche rilevate nell‟esercizio per imposte correnti relative a esercizi precedenti;
c) l‟ammontare degli oneri (proventi) fiscali differiti relativi all‟emersione e all‟annullamento di
differenze temporanee;
d) l‟ammontare degli oneri (proventi) fiscali differiti relativi alle modifiche delle aliquote fiscali
o all‟introduzione di nuove imposte;
e) l‟ammontare del beneficio derivante da una perdita fiscale, da un credito d‟imposta o da
una differenza temporanea di un esercizio precedente, non rilevati in precedenza, e
utilizzati per ridurre l‟onere fiscale corrente;
f) l‟ammontare del beneficio derivante da una perdita fiscale, da un credito d‟imposta o da
una differenza temporanea di un esercizio precedente, non rilevati in precedenza, e
utilizzati per ridurre l‟onere fiscale differito;
g) l‟onere fiscale differito derivante dalla svalutazione, o l‟annullamento di una svalutazione
precedente, di un‟attività fiscale differita secondo quanto previsto dal paragrafo 56; e
h) l‟ammontare di oneri (proventi) fiscali relativi a quei cambiamenti di principi contabili ed
errori inclusi nella determinazione dell‟utile o nella determinazione della perdita secondo
quanto previsto dallo IAS 8, nel caso in cui non possono essere contabilizzati
retroattivamente.
Febbraio 201142
Disclousure richiesta dallo IAS 12 – segue-
81. Deve essere indicato separatamente anche quanto segue:
a) il valore complessivo delle imposte correnti e differite relative a voci addebitate o
accreditate al patrimonio netto;
b) (eliminato)
c) una spiegazione del rapporto tra gli oneri (proventi) fiscali e l‟utile contabile in una o
entrambe le seguenti forme:
a) una riconciliazione numerica tra gli oneri (proventi) fiscali e il prodotto dell‟utile contabile
moltiplicato per l‟aliquota fiscale applicabile, indicando anche il criterio con il quale è determinata
l‟aliquota fiscale applicabile; o
b) una riconciliazione numerica tra l‟aliquota fiscale media effettiva e l‟aliquota fiscale applicabile,
indicando anche il criterio con il quale è determinata l‟aliquota fiscale applicabile;
d) una spiegazione delle modifiche dell’aliquota fiscale applicabile comparata con
quella dell’esercizio precedente;
e) l‟ammontare (e la data di scadenza qualora esista) delle differenze temporanee
deducibili, delle perdite fiscali non utilizzate e dei crediti di imposta inutilizzati per i quali,
nello stato patrimoniale, non è rilevata l‟attività fiscale differita;
f) l‟ammontare complessivo delle differenze temporanee riferibili a investimenti finanziari
in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in joint venture, per le
quali non è stata rilevata una passività fiscale differita (vedere paragrafo 39);
Febbraio 201143
Disclousure richiesta dallo IAS 12- segue-
g) con riferimento a ciascun tipo di differenza temporanea e a ciascun tipo di perdite
fiscali non utilizzate e crediti di imposta inutilizzati:
i. l‟ammontare delle attività e delle passività fiscali differite rilevate nello stato
patrimoniale per ciascun esercizio presentato;
ii. l‟ammontare dei proventi od oneri fiscali differiti rilevati nel conto economico, se
questo non risulta evidente dalle variazioni degli importi rilevati nello stato
patrimoniale;
h) con riferimento ad attività cessate, l‟onere fiscale relativo a:
a) I)la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla cessazione; e
b) II) l‟utile o la perdita derivante dall‟attività ordinaria dell‟attività cessata, insieme agli importi
corrispondenti per ciascun esercizio precedente presentato;
i) l‟ammontare degli effetti fiscali, ai fini delle imposte sul reddito, dei dividendi la cui
distribuzione agli azionisti della società sia stata proposta o dichiarata prima
dell‟approvazione del bilancio, ma per i quali non sia stata rilevata una passività in
bilancio
Febbraio 201144
INDICE
IAS 12: ambito di applicazione
definizioni
la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12;
imposte sul reddito:
comparazione;
le riserve in sospensione d’imposta
gestione della FTA;
la valutazione delle attività e passività fiscali differite;
esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite;
disclousure richiesta dallo IAS 12;
fiscalità nelle operazioni di acquisizione;
fiscalità nelle operazioni di fusione;
lo IAS 12 nella circolare 262/05;
relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca;
Febbraio 201145
La fiscalità differita delle attività/passività dell’acquisita cui è
imputato il costo di acquisizione – IAS 12
Le previsioni rilevanti in tema di determinazione della fiscalità differitaconnessa all’allocazione del costo dell’acquisizione su attività/passivitàdell‟acquisita e residualmente sull‟avviamento sono tutte rinvenibili nello IAS12 (“Imposte sui redditi”).
In particolare
– Ai sensi dello IAS 12, par. 15, “una passività fiscale differita deve essererilevata per tutte le differenze temporanee imponibili salvo che tale passivitàderivi
a)dalla rilevazione iniziale dell‟avviamento; o
b)dalla rilevazione iniziale di un‟attività o di una passività in un‟operazioneche (i) non sia un‟aggregazione di imprese (ii) al momentodell‟operazione, non influisca né sull‟utile contabile né sul redditoimponibile (perdita fiscale)”
Febbraio 201146
La fiscalità differita delle attività/passività dell’acquisita cui è
imputato il costo di acquisizione – IAS 12 - segue -
– La mancata considerazione da parte dello IAS 12 della passivitàfiscale differita relativa all‟avviamento indeducibile ai fini fiscali(come si verifica di norma a seguito di una rivalutazione dei beni inconseguenza di una fusione, di una scissione o di un conferimentoneutrale) deriva dalla considerazione che il valore dell‟avviamento,in quanto avente natura residuale, risulterebbe contabilmenteincrementato nel caso in cui fosse rilevata una passività differita(vedi par. 21 e ss.)
– Qualora l‟avviamento (avanzo/disavanzo) avesse invece rilevanzafiscale, come in alcune ipotesi di conferimenti realizzativi, lepassività fiscali differite derivanti da differenze temporaneeimponibili connesse all‟avviamento dovrebbero essere rilevate,nella misura in cui non derivino da rilevazione iniziale
Febbraio 201147
La fiscalità differita delle attività/passività dell’acquisita cui è
imputato il costo di acquisizione – IAS 12 – segue -
Ai sensi dello IAS 12, par. 19, nell‟ambito di un‟aggregazione aziendale
“quando il valore contabile di un‟attività viene incrementato fino al suo fair
value, ma il valore riconosciuto fiscalmente dell‟attività continua ad essere al
costo per il precedente proprietario, si manifesta una differenza temporanea
imponibile che si traduce in una passività fiscale differita. La passività fiscale
differita che ne deriva influisce sull’avviamento”.
Ai sensi dello IAS 12, par. 21, con riguardo all‟avviamento emergente da
una aggregazione aziendale “qualsiasi differenza tra il valore contabile
dell‟avviamento e il valore riconosciuto fiscalmente pari a zero rappresenta
una differenza temporanea imponibile. Tuttavia, il presente principio non
consente la rilevazione della conseguente passività fiscale differita, in quanto
l‟avviamento è valutato come valore residuo e la rilevazione della passività
fiscale differita ne incrementerebbe il valore contabile”.
Febbraio 201148
La fiscalità differita delle attività/passività dell’acquisita cui è
imputato il costo di acquisizione – IAS 12- segue -
Ai sensi dello IAS 12, par. 22 in una aggregazione aziendale, un'entità rileva qualunque
attività e passività fiscale differita. Ciò influisce sull‘importo dell'avviamento o sull'importo di
qualunque eccedenza della quota d'interessenza dell'acquirente nel fair value (valore equo)netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito(vedere paragrafo
19), rispetto al costo dell'aggregazione;
• L‟acquirente deve rilevare le passività fiscali differite riferibili all‟incremento a fair value delle attività dell‟acquisita nonché alla rilevazione di intangibili specifici identificabili dell‟acquisita;
• L‟acquirente non deve (ne può) rilevare passività fiscali differite con riguardoall‟avviamento, proprio in quanto valore residuo
Febbraio 201149
INDICE
IAS 12: ambito di applicazione
definizioni
la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12;
imposte sul reddito:
comparazione;
le riserve in sospensione d’imposta
gestione della FTA;
la valutazione delle attività e passività fiscali differite;
esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite;
disclousure richiesta dallo IAS 12;
fiscalità nelle operazioni di acquisizione;
fiscalità nelle operazioni di fusione;
lo IAS 12 nella circolare 262/05;
relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca;
Febbraio 201150
La fiscalità differita nelle fusioni
Lo IAS 12 prevede, come detto in precedenza, l‟iscrizione delle imposte differite sulle
differenze temporanee derivanti dalla valutazione al fair value degli asset della società
acquisita (escluso l‟avviamento che ha natura di posta residuale.
Una volta individuato l‟importo del valore del disavanzo di fusione al lordo della fiscalità
differita, detto disavanzo lordo deve essere imputato ali elementi patrimoniali attivi
provenienti dall‟incorporata e contestualmente devono essere iscritte le imposte differite
Nel caso il cui il valore effettivo degli elementi patrimoniali attivi provenienti dall‟incorporata
è minore del valore del disavanzo al lordo delle imposte differite, la differenza è imputata,
ricorrendone i presupposti, ad avviamento
In altre parole il valore dell’avviamento è ciò che residua dopo avere allocato la
differenza di fusione sui maggiori valori delle attività e passività della società
acquisita al lordo della fiscalità differita (v. aumento del valore dell‟avviamento a fronte
della rilevazione delle imposte differite passive calcolate sui maggiori valori degli asset della
incorporata)
Febbraio 201151
OIC Guida 2: Riconciliazione fiscale (o dell’aliquota fiscale)
La riconciliazione fiscale richiesta dallo IAS 12 al punto c) par 81
consente agli utilizzatori del bilancio di comprendere se la relazione tra
l‟onere (o provento) fiscale e l‟utile contabile è anomala e di comprendere
i fattori significativi che potrebbero influenzare la relazione in futuro. La
relazione può essere influenzata dagli effetti di fattori quali:
• oneri non deducibili;
• proventi esenti da tassazione;
• perdite fiscali;
• aliquote fiscali estere.
Nello spiegare la relazione tra l‟onere (o provento) fiscale e l‟utile
contabile, l‟impresa usa un‟aliquota fiscale applicabile che fornisca la più
significativa informazione agli utilizzatori del bilancio. Spesso, l‟aliquota
più significativa è l‟aliquota fiscale nazionale del Paese in cui l‟impresa ha
sede.
Febbraio 201152
IAS 10: fatti accaduti dopo la data di riferimento del bilancio
Fatti successivi che comportano una rettifica
•Par. 8 : “l’entità è tenuta a rettificare gli importi rilevati nel bilancio per
riflettere i fatti successivi che comportano una rettifica”
Fatti successivi che non comportano rettifica
•Par. 10: “L’ entità non deve rettificare gli importi rilevati nel proprio
bilancio per riflettere fatti successivi che non comportano rettifica”
•Par. 22, lett. h): “Variazioni delle aliquote fiscali o delle norme
tributarie emanate o comunicate dopo la data di riferimento del bilancio
che hanno un effetto significativo sulle attività e passività fiscali correnti e
differite (si veda IAS 12, Imposte sul reddito)”
Febbraio 201153
INDICE
IAS 12: ambito di applicazione
definizioni
la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12;
imposte sul reddito:
comparazione;
le riserve in sospensione d’imposta
gestione della FTA;
la valutazione delle attività e passività fiscali differite;
esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite;
disclousure richiesta dallo IAS 12;
fiscalità nelle operazioni di acquisizione;
fiscalità nelle operazioni di fusione;
lo IAS 12 nella circolare 262/05;
relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca.
Febbraio 201154
LE ATTIVITÀ FISCALI NELLO STATO PATRIMONIALE DELLE
BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 1° AGGIORNAMENTO
Febbraio 201155
130. Attività fiscali
Nella presente voce figurano le attività fiscali (correnti e anticipate) rilevate in
applicazione dello IAS 12.
LE ATTIVITÀ FISCALI: DEFINIZIONE CONTENUTA CIRCOLARE
262/2005, 1° AGGIORNAMENTO AL 18 NOVEMBRE 2009
Febbraio 201156
LE PASSIVITÀ FISCALI NELLO STATO PATRIMONIALE DELLE
BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 1° AGGIORNAMENTO - SEGUE-
Febbraio 201157
80. Passività fiscali
Nella presente voce figurano le passività fiscali (correnti e differite) rilevate in
applicazione dello IAS 12.
LE PASSIVITÀ FISCALI: DEFINIZIONE CONTENUTA CIRCOLARE
262/2005, 1° AGGIORNAMENTO AL 18 NOVEMBRE 2009
Febbraio 201158
LE IMPOSTE NEL CONTO ECONOMICO DELLE BANCHE :
CIRCOLARE 262/2005, 1° AGGIORNAMENTO
Febbraio 201159
LE IMPOSTE NEL CONTO ECONOMICO DELLE BANCHE :
CIRCOLARE 262/2005, 1° AGGIORNAMENTO
260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente
Nella presente voce figura l‟onere fiscale – pari al saldo fra la fiscalità corrente e
quella differita – relativo al reddito dell‟esercizio, al netto di quello relativo ai
gruppi di attività e relative passività in via di dismissione, da ricondurre nella
voce 280 “Utile (Perdita) delle attività non correnti in via di dismissione al netto
delle imposte”.
Febbraio 201160
LE ATTIVITÀ FISCALI E LE PASSIVITÀ FISCALI NELLA NOTA
INTEGRATIVA: SEZIONE 13
Febbraio 201161
LE ATTIVITÀ FISCALI E LE PASSIVITÀ FISCALI NELLA NOTA
INTEGRATIVA: SEZIONE 13
Febbraio 201162
LE ATTIVITÀ FISCALI E LE PASSIVITÀ FISCALI NELLA NOTA
INTEGRATIVA: SEZIONE 13
Febbraio 201163
LE ATTIVITÀ FISCALI E LE PASSIVITÀ FISCALI NELLA NOTA
INTEGRATIVA: SEZIONE 13
Febbraio 201164
SEZIONE 13 – LE ATTIVITÀ FISCALI E LE PASSIVITÀ FISCALI
Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell‟attivo relativo alla voce
130 e il conto del passivo relativo alla voce 80.
13.1 Attività per imposte anticipate: composizione
13.2 Passività per imposte differite: composizione
Nelle presenti voci occorre illustrare, rispettivamente, la composizione della voce “attività
per imposte anticipate” e della voce “passività per imposte differite”, distinguendo i diversi
tipi d‟imposta (nazionali e relativi ai paesi di insediamento delle filiali estere). Se nello stato
patrimoniale tali attività e passività sono presentate in modo compensato (IAS 12,
paragrafo 74), nella presente voce occorre indicare, a corredo delle anzidette informazioni,
gli importi oggetto di compensazione.
LE ATTIVITÀ FISCALI E LE PASSIVITÀ FISCALI NELLA NOTA
INTEGRATIVA: SEZIONE 13
Febbraio 201165
13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)
Nella sottovoce “Imposte anticipate rilevate nell‟esercizio – relative a precedenti esercizi”
figurano le attività per imposte anticipate rilevate nell‟esercizio, ma relative a precedenti
esercizi, destinate ad essere utilizzate per ridurre le imposte future. Nelle sottovoci “Altri
aumenti” e “Altre diminuzioni” figurano, ad esempio, le riduzioni delle imposte correnti
dell‟esercizio dovute al riconoscimento di un beneficio fiscale (relativo ad un‟imposta
anticipata, a un credito d‟imposta e a una perdita fiscale) in precedenza non iscritto
nell‟attivo. Sono inclusi anche i mutamenti di classificazione delle imposte anticipate e
differite (da/a in contropartita del patrimonio netto a/da in contropartita del conto
economico) dovuti a eventuali trasferimenti di attività da un portafoglio contabile all'altro.
La differenza fra gli “aumenti” e le “diminuzioni” delle “attività per imposte anticipate”
registrati in contropartita del conto economico (tavola 13.3) corrisponde alla voce
“variazione delle imposte anticipate” riportata nella Parte C, Sezione 18 “Le imposte sul
reddito dell‟esercizio dell‟operatività corrente”, tavola 18.1.
La differenza fra gli “aumenti” e le “diminuzioni” delle “passività per imposte differite”
registrati in contropartita del conto economico (tavola 13.4) corrisponde alla voce
“variazione delle imposte differite” riportata nella Parte C, Sezione 18 “Le imposte sul
reddito dell‟esercizio dell‟operatività corrente”, tavola 18.1.
LE ATTIVITÀ FISCALI E LE PASSIVITÀ FISCALI NELLA NOTA
INTEGRATIVA: SEZIONE 13
Febbraio 201166
In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre
inserire fra gli “aumenti” o fra le “diminuzioni” , rispettivamente, l‟incremento o il
decremento delle attività per imposte anticipate (passività per imposte differite) rilevate in
contropartita dell‟avviamento, prevedendo una specifica evidenza con la dizione
“operazioni di aggregazione aziendale”. Occorre indicare in calce alla tavola 13.3 la quota
parte delle attività per imposte anticipate che derivano da perdite fiscali riportabili agli
esercizi successivi.
13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)
Nella sottovoce “Imposte anticipate rilevate nell‟esercizio – relative a precedenti esercizi”
figurano le attività per imposte anticipate rilevate nell‟esercizio, ma relative a precedenti
esercizi, destinate ad essere utilizzate per ridurre le imposte future.
13.7 Altre informazioni
In tale voce devono essere fornite le informazioni di cui allo IAS 12, par. 81, 82 e 82A,
diverse da quelle già date nelle precedenti tabelle.
LE ATTIVITÀ FISCALI E LE PASSIVITÀ FISCALI NELLA NOTA
INTEGRATIVA: SEZIONE 13
Febbraio 201167
INDICE
IAS 12: ambito di applicazione
definizioni
la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12;
imposte sul reddito:
comparazione;
le riserve in sospensione d’imposta
gestione della FTA;
la valutazione delle attività e passività fiscali differite;
esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite;
disclousure richiesta dallo IAS 12;
fiscalità nelle operazioni di acquisizione;
fiscalità nelle operazioni di fusione;
lo IAS 12 nella circolare 262/05;
relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca;
Febbraio 201168
Relazioni e bilanci 2008
UBI BANCA
Febbraio 201169
10. Attività e passività fiscali
Le attività e le passività fiscali sono esposte nello stato patrimoniale nelle voci
“140 Attività fiscali” e “80 Passività fiscali”.
10.1 Attività e passività fiscali correnti
Le imposte correnti dell‟esercizio e di quelli precedenti, nella misura in cui esse
non siano state pagate, sono rilevate come passività; l‟eventuale eccedenza
rispetto al dovuto è rilevata come attività. Le passività (attività) fiscali correnti,
dell‟esercizio in corso e di quelli precedenti, sono determinate al valore che si
prevede di versare/ recuperare nei confronti delle autorità fiscali, applicando le
aliquote fiscali e la normativa fiscale vigenti. Le attività e passività fiscali correnti
vengono cancellate nell‟esercizio in cui le attività vengono realizzate o le
passività risultano estinte.
Relazioni e bilanci Ubi anno 2008:
attività e passività fiscali
Febbraio 201170
10.2 Attività e passività fiscali differite
Per tutte le differenze temporanee imponibili è rilevata una passività fiscale
differita, a meno che la passività fiscale differita derivi:
• da avviamento il cui ammortamento non sia fiscalmente deducibile o
• dalla rilevazione iniziale di un‟attività o di una passività in un‟operazione che:
o non sia un‟aggregazione di imprese e
o al momento dell‟operazione non influisca né sull‟utile contabile né sul
reddito imponibile.
Non sono calcolate imposte differite con riguardo a maggiori valori dell‟attivo in
sospensione d‟imposta relativi a partecipazioni e a riserve in sospensione
d‟imposta in quanto si ritiene, allo stato, ragionevole che non sussistano i
presupposti per la loro futura tassazione. Le passività fiscali differite sono rilevate
nella voce di stato patrimoniale “80 Passività fiscali b) differite”.
Relazioni e bilanci Ubi anno 2008:
attività e passività fiscali– segue -
Febbraio 201171
Le passività fiscali differite sono rilevate nella voce di stato patrimoniale “80 Passività fiscali
b) differite”. Per tutte le differenze temporanee deducibili è rilevata un‟attività fiscale differita
se sarà probabile che sarà utilizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere
utilizzata la differenza temporanea deducibile, a meno che l‟attività fiscale differita derivi da:
• avviamento negativo che è trattato come ricavo differito;
• rilevazione iniziale di un‟attività o di una passività in un‟operazione che:
non rappresenta una aggregazione di imprese e
al momento dell‟operazione non influenza né l‟utile contabile né il reddito
imponibile.
Le attività fiscali anticipate sono rilevate nella voce di stato patrimoniale “140 Attività fiscali
b) anticipate”. Le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite sono oggetto di
costante monitoraggio e sono quantificate secondo le aliquote fiscali che si prevede
saranno applicabili nell‟esercizio nel quale sarà realizzata l‟attività fiscale o sarà estinta la
passività fiscale, tenuto conto della normativa fiscale derivante da provvedimenti
attualmente in vigore.
Relazioni e bilanci Ubi anno 2008:
attività e passività fiscali– segue -
Febbraio 201172
Le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite vengono cancellate
nell‟esercizio in cui:
• la differenza temporanea che le ha originate diventa imponibile con
riferimento alle passività fiscali differite o deducibile con riferimento alle
attività fiscali anticipate;
• la differenza temporanea che le ha originate perde rilevanza fiscale.
Le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite non vengono attualizzate
e neppure, di norma, tra loro compensate.
Relazioni e bilanci Ubi anno 2008:
attività e passività fiscali– segue -
Febbraio 201173
LE ATTIVITÀ FISCALI NELLO STATO PRATRIMONIALE ELLE
BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 1° AGGIORNAMENTO – SEGUE-
BILANCIO
CONSOLIDATO
Febbraio 201174
LE PASSIVITÀ FISCALI NELLO STATO PRATRIMONIALE ELLE
BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 1° AGGIORNAMENTO – SEGUE-
BILANCIO
CONSOLIDATO
Febbraio 201175
LE IMPOSTE NEL CONTO ECONOMICO DELLE BANCHE :
CIRCOLARE 262/2005, 1° AGGIORNAMENTO – SEGUE-
Febbraio 201176
Relazioni e bilanci Ubi anno 2008:
attività e passività fiscali
Febbraio 201177
Relazioni e bilanci Ubi anno 2008:
Febbraio 201178
Relazioni e bilanci Ubi anno 2008:
Febbraio 201179
Relazioni e bilanci Ubi anno 2008:
Febbraio 201180
Relazioni e bilanci Ubi anno 2008:
Febbraio 201181
Relazioni e bilanci Ubi anno 2008:
le imposte sul reddito