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Febbraio 2011 BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI - IAS 12 RENZO PARISOTTO Università degli Studi di Bergamo, anno accademico 2010/2011

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Febbraio 2011

BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI

INTERNAZIONALI

- IAS 12 –

RENZO PARISOTTO

Università degli Studi di Bergamo, anno accademico 2010/2011

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Febbraio 20112

INDICE

IAS 12: ambito di applicazione

definizioni

la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12;

imposte sul reddito:

comparazione;

le riserve in sospensione d’imposta

gestione della FTA;

la valutazione delle attività e passività fiscali differite;

esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite;

disclousure richiesta dallo IAS 12;

fiscalità nelle operazioni di acquisizione;

fiscalità nelle operazioni di fusione;

lo IAS 12 nella circolare 262/05;

relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca;

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Febbraio 20113

Lo IAS 12 “Imposte sul reddito”

Lo IAS n. 12 si propone di definire il trattamento contabile delle imposte sul reddito

che consiste nel definire gli effetti fiscali correnti e differiti relativi:

al futuro recupero/estinzione del valore contabile delle attività/passività rilevate nello

stato patrimoniale dell‟impresa

alle operazioni e agli altri fatti dell‟esercizio corrente rilevati nel bilancio dell‟impresa

Oggetto dello IAS n.12 è, pertanto, la contabilizzazione delle imposte sul reddito

che comprendono tutte le imposte nazionali ed estere che si calcolano su redditi

imponibili. Le imposte sul reddito comprendono anche imposte, quali le ritenute fiscali,

che sono dovute da una società controllata, collegata o joint venture a seguito di

distribuzioni all'impresa che redige il bilancio

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Febbraio 20114

Definizioni

• E‟ l‟importo delle imposte sul reddito dovute (recuperabili) riferibili al reddito

imponibile (perdita fiscale) di un esercizio.Imposte correnti

• E‟ l‟importo delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri riferibili

alle differenze temporanee imponibili (v. oltre)Passività fiscali

differite

• E‟ l'importo complessivo delle imposte correnti e differite incluso nella

determinazione dell'utile netto o della perdita dell'esercizioOnere (provento)

fiscale

• E‟ l‟importo delle imposte sul reddito recuperabili negli esercizi futuri (v.

oltre) riferibili a:

a) differenze temporanee deducibili;

b) riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate;

c) riporto a nuovo di crediti d'imposta non utilizzati

Attività fiscali

differite

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Febbraio 20115

Definizioni (segue)

• Differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile

(perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi imponibili

quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto

–come nel caso delle plusvalenze rateizzate di cui all‟art. 86, comma 4 del

Tuir

Differenze

temporanee

imponibili

• Differenze tra il valore contabile di un'attività o di una passività nello stato

patrimoniale e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali

• Le differenze temporanee possono essere

a) differenze temporanee imponibili

b) differenze temporanee deducibili

Differenze

temporanee

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Febbraio 20116

Definizioni (segue)

• Differenze temporanee che, nella determinazione del reddito imponibile

(perdita fiscale) di esercizi futuri, si tradurranno in importi deducibili

quando il valore contabile dell'attività o della passività sarà realizzato o estinto

–Come nel caso di svalutazioni dei crediti verso la clientela iscritte in bilancio

che eccedono il limite di cui all‟art. 106, comma 3 del Tuir e la cui deduzione

avverrà attraverso il meccanismo dei “noni” e “settimi”

Differenze

temporanee

deducibili

• Differenze fra il reddito imponibile e l’utile contabile che emergono in un

esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi

• La categoria delle differenze temporanee comprende quella delle differenze

temporali

Differenze

temporali

Lo IAS 12 si focalizza sulle differenze temporanee (e non temporali), in quanto prevede l‟applicazione

Balance Sheet Liability Method = metodo delle passività dello stato patrimoniale (v. oltre)

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Febbraio 20117

INDICE

IAS 12: ambito di applicazione

definizioni

la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12;

imposte sul reddito:

comparazione;

le riserve in sospensione d’imposta

gestione della FTA;

la valutazione delle attività e passività fiscali differite;

esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite;

disclousure richiesta dallo IAS 12;

fiscalità nelle operazioni di acquisizione;

fiscalità nelle operazioni di fusione;

lo IAS 12 nella circolare 262/05;

relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca;

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Febbraio 20118

La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12

Imposte

correnti

• Le imposte correnti dell'esercizio e di quelli precedenti, nella misura in cui

esse non siano state pagate, devono essere rilevate come passività. Se

l'importo già pagato per l'esercizio in corso e per quelli precedenti eccede

quello dovuto per tali esercizi, l'eccedenza deve essere rilevata come

attività (cfr. par. 12)

• Il beneficio riferibile a una perdita fiscale che può essere portata in

riduzione dell'imposta corrente relativa a esercizi precedenti deve essere

rilevato come attività (cfr. par. 13)

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Febbraio 20119

La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12

– segue -

Imposte

differite

passive

• Una passività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenzetemporanee imponibili salvo che tale passività derivi da

a) la rilevazione iniziale dell'avviamento; o

b) dalla rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un'operazioneche

i. non sia un'aggregazione di imprese; e

ii. al momento dell'operazione, non influisca né sull'utile contabile nésul reddito imponibile (perdita fiscale)

• Tuttavia, per le differenze temporanee imponibili derivanti da investimentifinanziari in società controllate, filiali e società collegate, e da partecipazioniin joint venture, deve essere rilevata una passività fiscale differita secondoquanto previsto dal paragrafo 39 (cfr. par. 15)

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Febbraio 201110

La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12

– segue -

Imposte

differite

attive

• Un'attività fiscale differita deve essere rilevata per tutte le differenze

temporanee deducibili se è probabile che sarà realizzato un reddito

imponibile a fronte del quale potrà essere utilizzata la differenza

temporanea deducibile, salvo che l'attività fiscale differita derivi dalla

rilevazione iniziale di un'attività o di una passività in un„operazione che

a) non rappresenta una aggregazione aziendale; e

b) al momento dell'operazione non influenza né l'utile contabile né il

reddito imponibile (perdita fiscale)

• Tuttavia, per differenze temporanee deducibili relative a investimenti

finanziari in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni

in joint venture, deve essere rilevata un'attività fiscale differita secondo

quanto previsto dal paragrafo 44 (cfr. par. 24)

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Febbraio 201111

La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12

-segue-

Le imposte differite (passive o attive) devono essere calcolate su tutte le differenze temporanee

tra il valore in bilancio di un‟attività o di una passività, e il valore attribuito a quelle attività a fini

fiscali, applicando l‟aliquota in vigore al momento in cui le differenze temporanee si riverseranno

(v. oltre)

Lo IAS 12 prevede che la fiscalità differita sia iscritta in bilancio in tutte le ipotesi in cui

un‟attività è valutata al fair value (valore equo), anche se tale rideterminazione del valore

non abbia rilevanza fiscale

• Nonostante questo, il recupero futuro del valore contabile si tradurrà in un afflusso di

benefici economici imponibile per l‟impresa e l‟importo che sarà fiscalmente rilevante

differirà dall‟importo di tali benefici economici.

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Febbraio 201112

La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12

–segue-

La differenza tra il valore contabile di un‟attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali è una

differenza temporanea e comporta l‟iscrizione di una passività o un‟attività fiscale differita;

questo, anche nel caso in cui

a) l‟impresa non intenda cedere l‟attività. In tali casi, il valore contabile rivalutato

dell‟attività sarà realizzato attraverso l‟utilizzo e questo produrrà proventi imponibili che

eccedono l‟ammortamento consentito a fini fiscali negli esercizi successivi; oppure

b) le imposte sulle plusvalenze siano differite se i corrispettivi della cessione dell‟attività

sono investiti in attività analoghe. In tali casi, le imposte saranno dovute al momento

della vendita e dell‟utilizzo di attività analoghe.

• Gli scostamenti tra il reddito imponibile e il risultato civilistico sono determinati da differenze permanenti

o temporanee

• Le prime hanno natura definitiva e sono, quindi, destinate a non essere riassorbite nel corso degli

esercizi futuri (es. svalutazione partecipazioni PEX)

• Le differenze temporanee, invece, provocano uno sfasamento temporale che comporta l‟anticipo o il

differimento del momento impositivo rispetto al periodo di competenza e dovranno quindi essere

contabilizzate in bilancio

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Febbraio 201113

Valore attribuito ad una attività

o ad una passività secondo

criteri civilistici

Valore attribuito ad una attività

o ad una passività secondo

criteri fiscali

VALORE DIVERSOVALORE UGUALE

DIFFERENZE

TEMPORANEA

DIFFERENZA

PERMANENTE

POSITIVA DEDUCIBILE NEI

SUCCESSIVI ESERCIZI

ATTIVITA’ PER

IMPOSTE ANTICIPATE

NEGATIVA TASSABILE NEI

SUCCESSIVI ESERCIZI

PASSIVITA’ PER

IMPOSTE DIFFERITE

NESSUNA RILEVAZIONE DI

ATTIVITA’/PASSIVITA’ PER IMPOSTE

ANTICIPATE/DIFFERITE

CONFRONTO

La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12

–segue-

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Febbraio 201114

La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12

–segue-

Rilevazione

a Conto

Economico

• L'imposta corrente e differita deve essere rilevata come provento o come onere, e

inclusa nell'utile o nella perdita dell'esercizio (i.e. conto economico), a meno che

l'imposta derivi da (a) un„ operazione o un fatto rilevato, nello stesso esercizio o in

un altro, direttamente nel patrimonio netto, (b) una aggregazione aziendale;

• Il valore contabile delle attività e passività fiscali differite può variare anche se non

c'è una variazione nell'ammontare delle relative differenze temporanee. Questo può

derivare, per esempio, da:

• (a) una modifica delle aliquote fiscali o delle normative fiscali;

• (b) una nuova valutazione della recuperabilità di attività fiscali differite; o

• (c) una modifica nelle modalità di recupero attese di un'attività.

• L'imposta differita risultante deve essere rilevata nel conto economico, a meno

che riguardi elementi addebitati o accreditati in precedenza al patrimonio netto

(Cfr. par. 60).

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Febbraio 201115

La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12

–segue-

Rilevazione

a Patrimonio

netto

• L'imposta corrente e quella differita deve essere addebitata o accreditata

direttamente al patrimonio netto se l'imposta si riferisce a partite che sono

accreditate o addebitate, nell'esercizio stesso o in un altro, direttamente al

patrimonio netto (Cfr. par. 61)

• Lo IAS 12 richiede dunque l’imputazione a patrimonio netto delle imposte

afferenti differenze temporanee generate da operazioni transitate

direttamente a patrimonio netto quali ad esempio:

• valutazione strumenti finanziari AFS; valutazione derivati di copertura di flussi

finanziari (CFH); rettifiche di valore di FTA; diminuzioni di valore registrate sugli

attivi ceduti nelle operazioni di cartolarizzazione di cui alla legge 130/99,

qualora sia stata esercitata l‟opzione di imputarle alle riserve patrimoniali;

rivalutazione di beni iscritti nell‟attivo di stato patrimoniale a seguito di

specifiche leggi; riserve e fondi in sospensione d‟imposta; conferimenti di

aziende in regime di sospensione d‟imposta; negoziazione di azioni proprie.

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Febbraio 201116

INDICE

IAS 12: ambito di applicazione

definizioni

la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12;

imposte sul reddito:

comparazione;

le riserve in sospensione d’imposta

gestione della FTA;

la valutazione delle attività e passività fiscali differite;

esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite;

disclousure richiesta dallo IAS 12;

fiscalità nelle operazioni di acquisizione;

fiscalità nelle operazioni di fusione;

lo IAS 12 nella circolare 262/05;

relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca;

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Febbraio 201117

Lo IAS 12 si focalizza sulle differenze temporanee (e non temporali), in quanto

prevede l‟applicazione Balance Sheet Liability Method = metodo delle passività

dello stato patrimoniale.

DIFFERENZE TEMPORANEE = differenze fra il valore ai fini fiscali di

un‟attività o una passività ed il suo valore contabile nello stato patrimoniale (es:

immobili rivalutati al fair value senza un‟equivalente modifica del valore

riconosciuto ai fini fiscali, v. par. 20).

DIFFERENZE TEMPORALI = differenze fra il reddito imponibile e l‟utile

contabile che emergono in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi

successivi.

La categoria delle differenze temporanee comprende quella delle differenze

temporali.

IAS 12 “Imposte sul reddito”

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Febbraio 201118

Fiscalità corrente e differita

MODALITA‟ DI RILEVAZIONE

E‟ possibile utilizzare due metodi:

– Il c.d. Balance sheet liability method (che considera tutte le differenze

temporanee – temporary differences. Questo metodo tiene dunque conto sia

della fiscalità differita che si genera nel CE, sia di quella correlata ad eventi che

interessano direttamente il patrimonio netto).

oppure

– Il c.d. Income statement liability method (che considera solo le differenze che

hanno interessato il conto economico – c.d. differenze temporali o timing

differences).

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Febbraio 201119

L‟approccio da utilizzare è quello del Balance sheet liability method che

confronta valore contabile e valore fiscale delle attività e passività per

determinare le differenze temporanee (temporary differences).

In ciò si differenzia dall‟Income statement liability method il quale considera

solo le più “tradizionali” differenze fra il reddito imponibile e l‟utile contabile che

emergono in un esercizio e si annullano in uno o più esercizi successivi – c.d.

differenze temporali o timing differences).

Il Balance sheet liability method tiene conto sia della fiscalità anticipata/differita

che si genera nel CE, sia di quella correlata ad eventi che interessano

direttamente il patrimonio netto.

IAS 12 “Imposte sul reddito”

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Febbraio 201120

IAS 12 “Imposte sul reddito” – segue-

IAS 12, par. 58: “L‟imposta corrente e differita deve essere rilevata come

provento o come onere, e inclusa nell‟utile o nella perdita dell‟esercizio, a meno

che l‟imposta derivi da:

• un‟operazione o un fatto rilevato, nello stesso esercizio o in un altro,

direttamente nel patrimonio netto (v. par. 61-65);

• un‟aggregazione aziendale (v. par. 66-68).

IAS 12, par. 61: “l‟imposta corrente e quella differita deve essere addebitata o

accreditata direttamente al patrimonio netto se l‟imposta si riferisce a partite

che sono accreditate o addebitate, nell‟esercizio stesso o in un altro,

direttamente al patrimonio netto”.

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Febbraio 201121

IAS 12 “Imposte sul reddito” –segue-

Lo IAS 12 richiede dunque l‟imputazione a patrimonio netto delle imposte

afferenti differenze temporanee generate da operazioni transitate

direttamente a patrimonio netto quali ad esempio:

• valutazione strumenti finanziari AFS;

• valutazione derivati di copertura di flussi finanziari (CFH);

• rettifiche di valore di FTA;

• diminuzioni di valore registrate sugli attivi ceduti nelle operazioni di

cartolarizzazione di cui alla legge 130/99, qualora sia stata esercitata

l‟opzione di imputarle alle riserve patrimoniali;

• rivalutazione di beni iscritti nell‟attivo di stato patrimoniale a seguito di

specifiche leggi;

• riserve e fondi in sospensione d‟imposta;

• conferimenti di aziende in regime di sospensione d‟imposta;

• negoziazione di azioni proprie.

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Febbraio 201122

Lo IAS 12, pur presentando numerosi punti di contatto con le fonti normative

ed interpretative sinora utilizzate se ne discosta in alcuni aspetti

successivamente esaminati.

Trattandosi inoltre di un principio emanato da un organismo internazionale

esso non può tenere conto delle singole specificità presenti in ciascuna

legislazione tributaria nazionale: v. Guida operativa OIC per la transizione ai

principi contabili internazionali dell‟ottobre 2005 (in particolare Cap. 17, par.

3) e Guida OIC 2 sulla informativa di bilancio prevista per i soggetti che

adottano i principi contabili internazionali.

IAS 12 “Imposte sul reddito” – segue-

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Febbraio 201123

PC n. 25 IAS 12

DIFFERENZE

TEMPORANEE

Si generano quando il valore di bilancio diun’attività o passività differisce dal valoreattribuito a quell’attività o passività ai fini fiscali.

DIFFERENZE

TEMPORALI

Si generano quando emerge una differenza tra l’utile civilistico e il reddito imponibile

Differenze che interessano esclusivamente lo stato patrimoniale (IAS 16, IFRS 3)

Comparazione

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Febbraio 201124

PC n. 25 IAS n. 12

METODI AMMESSI

PER LA

RILEVAZIONE

il Balance sheet

liability method

il Balance sheet

liability method

Non è ammesso rilevare solo le differenze che hanno interessato il CE ma devono essere rilevate tutte le differenze

anche di SP

Comparazione – segue-

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Febbraio 201125

Comparazione – segue -

PC n. 25 IAS n. 12

CONDIZIONI

RICHIESTE PER LA

RILEVAZIONE

attività per imposte anticipate

SOLO SE

esiste la ragionevole certezza del loro recupero

Quando è probabile che siano

disponibili redditi imponibili

sufficienti per l’utilizzo dell’attività

fiscale differita, ad eccezione della

contabilizzazione iniziale di una

attività o di una passività in una

operazione che non rappresenta

una aggregazione aziendale e che

al momento dell’operazione non

influenza né l’utile contabile né il

reddito imponibile (perdita fiscale)”.

passività per imposte differite

SEMPRE

salvo che esistano scarse probabilità che esse siano sostenute

SEMPRESalvo:

1) Avviamento il cuiammortamento è fiscalmenteindeducibile

2) Contabilizzazione iniziale di una attività o di una passività derivante da una operazione che non sia una aggregazione di imprese e che nel momento in cui sorge non influisce né sul risultato d’esercizio né sul reddito imponibile (perdita fiscale)

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Febbraio 201126

PC n. 25 IAS n. 12

CONDIZIONI

RICHIESTE PER LA

RILEVAZIONE DELLE

IMPOSTE

ANTICIPATE

RELATIVE ALLE

PERDITE FISCALI

Le attività per imposte anticipate

relative a perdite fiscali possono

essere rilevate qualora:

Esiste una ragionevole certezza di

ottenere in futuro imponibili fiscali

adeguati al riversamento

Le attività per imposte

anticipate relative a perdite

fiscali possono essere rilevate

qualora:

È probabile che verrà

conseguito un imponibile

adeguato al riversamento

Le perdite sono originate da eventi ben individuati che è improbabile

che si ripetano.

Comparazione – segue -

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Febbraio 201127

PC n. 25 IAS n. 12

MODALITA’

DI CALCOLO

DELLE

IMPOSTE

ANTICIPATE

E DIFFERITE

Conteggiate ogni anno sulla base delle aliquote d’imposta in vigore al momento in cui le

differenze temporanee si riverseranno

Conteggiate sulla base di aliquote fiscali

annunciate

Utilizzando aliquote medie attese in caso di differenti aliquote fiscali da applicarsi a differenti livelli di reddito

Non è ammessa, in alcun caso,l’attualizzazione delle attività perimposte anticipate e delle passività perimposte differite.

Comparazione – segue -

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Febbraio 201128

PC n. 25 IAS n. 12

COMPENSAZ.

DELLE

IMPOSTE

ANTICIPATE

E DIFFERITE

Obbligo

se è consentitagiuridicamente

Obbligo se, e solo se:

a) l’impresa ha un diritto di

compensare attività fiscali

correnti a fronte di passività

fiscali correnti; e

b) le attività e le passività

fiscali differite sono relative a

imposte sul reddito applicate

dalla medesima autorità fiscale

su:

(i) stesso soggetto passivo;

o

(ii) soggetti passivi diversi

che intendono regolare le

passività e le attività

fiscali correnti su base

netta (…)

Comparazione – segue -

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Febbraio 201129

INDICE

IAS 12: ambito di applicazione

definizioni

la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12;

imposte sul reddito:

comparazione;

le riserve in sospensione d’imposta

gestione della FTA;

la valutazione delle attività e passività fiscali differite;

esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite;

disclousure richiesta dallo IAS 12;

fiscalità nelle operazioni di acquisizione;

fiscalità nelle operazioni di fusione;

lo IAS 12 nella circolare 262/05;

relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca;

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Febbraio 201130

Focus: le riserve in sospensione di imposta

Un problema specifico è rappresentato dalle riserve in sospensione di imposta

Si tratta, in particolare, delle riserve di rivalutazione previste dalle leggi n. 576/75, n. 72/83,

n. 408/90, n. 413/91, n. 342/00 e n. 350/03.

–Inoltre, in tale ambito potrebbero rientrare le riserve relative alla disciplina delle forme

pensionistiche complementari (fondi pensione), di cui alla legge n. 124/93 e quelle

relative alla ristrutturazione degli istituti di credito di diritto pubblico, di cui alla legge

n. 218/90, nonchè la speciale riserva di cui alla L. 153/99 (la cosiddetta Legge Ciampi) .

Queste riserve se utilizzate a copertura di perdite di esercizio o imputate a capitale,

mantengono la sospensione da imposta; se, invece, vengono distribuite ai soci, sono soggette

a tassazione

–Fanno eccezione le riserve di rivalutazione, nell‟ipotesi in cui l‟impresa ha usufruito

dell‟affrancamento delle stesse, previsto dalla legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge

finanziaria 2005) o da precedenti leggi di affrancamento: in tal caso, infatti, il pagamento

dell’imposta sostitutiva “affranca” le riserve e le rende distribuibili senza ulteriore

tassazione; in sostanza, le riserve confluiscono tra quelle liberamente distribuibili, non

essendo più in sospensione di imposta.

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Febbraio 201131

Focus: le riserve in sospensione di imposta – segue-

• In base al chiarimento fornito dall’OIC è possibile, secondo una linea di continuità con i

comportamenti tenuti in passato, non stanziare la fiscalità differita passiva in bilancio.

Resta fermo che l‟iscrizione si renderà dovuta allorquando si manifestassero le condizioni

che rendono probabile la distribuzione delle riserve ai soci o comunque un loro utilizzo non

ammesso dal legislatore fiscale

– Se l‟impresa, decide di non iscrivere la passività per imposte differite, deve

evidenziarlo nella nota integrativa, menzionando le motivazioni della mancata

iscrizione della stessa, quantificandone altresì l‟ammontare. In tal caso, infatti,

l’impresa ha la ragionevole aspettativa di non dovere o di non volere utilizzare le

riserve in sospensione di imposta.

– La contabilizzazione delle imposte differite, menzionate e quantificate nella nota

integrativa, deve avvenire nell‟esercizio in cui si manifestano le condizioni che

rendono probabile la distribuzione delle riserve ai soci.

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Febbraio 201132

Focus: la gestione della FTA

- OIC Guida operativa alla transizione agli IAS -

In sede di transizione agli IAS, l‟impresa deve rettificare numerosi valori del bilancio civilistico

alla data della transizione per allinearli ai principi contabili internazionali

Su tali importi devono essere iscritte in bilancio le relative imposte differite, calcolate sulla

differenza fra il valore di iscrizione ai fini IAS/IFRS e quello ai fini fiscali . È indispensabile

tenere un dettaglio di ogni singola differenza temporanea allo scopo di tenere sotto controllo la

loro evoluzione nel tempo

Lo stanziamento deve essere calcolato in base alle aliquote in vigore alla data del di

transizione, con riferimento agli esercizi successivi in cui le differenze temporanee si

riverseranno, perché eventuali loro successive modificazioni avranno un impatto sui conti

economici degli anni successivi

Poiché tutte le rettifiche apportate in sede di transizione trovano contropartita nel

patrimonio netto, anche il relativo stanziamento dell’effetto fiscale (cioè le imposte differite

attive o passive) deve avere come contropartita il patrimonio netto. Tale stanziamento andrà

a sommarsi alle imposte differite già presenti nel bilancio civilistico

E‟ fondamentale, data la complessità e la numerosità delle operazioni da compiere, tenere

evidenza della genesi di ogni singola differenza temporanea allo scopo di monitorarne

l’evoluzione nel tempo.

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Febbraio 201133

Focus: Guida operativa OIC 3, alcuni aspetti di rilievo –segue-

•Ricorso al concetto di probabilità indicato al paragrafo 23 dello

IAS 37 relativo alle modalità di rilevazione delle passività

potenziali

–Il verificarsi di un evento è considerato probabile se il fatto

che si verifichi è più verosimile rispetto al fatto che non si

verifichi (more likely than not), ossia se le probabilità di

accadimento sono superiori, senza tuttavia avere riguardo

alla misura dello scarto. Se le possibilità di realizzazione di un

adeguato imponibile futuro sono almeno il 50% +1 degli

eventi, il test di probabilità deve considerarsi superato

Definizione di

probabilità ai

fini della

rilevazione delle

imposte differite

attive

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Febbraio 201134

Focus: Guida operativa OIC 3, alcuni aspetti di rilievo – segue -

• Le imposte differite attive e passive devono essere compensate soltanto se

l‟impresa ha un diritto legale per esercitare la compensazione e intende o

regolare le partite al netto, oppure realizzare l‟attività ed estinguere

contemporaneamente la passività.

• Il diritto alla compensazione legale sussiste quando le imposte sul reddito

sono applicate dalla medesima autorità fiscale e questa consente di eseguire

o di ricevere un unico pagamento netto.

–Tale concetto, nel bilancio consolidato, è riferito alle diverse imprese del

gruppo soltanto se le imprese in questione hanno un diritto legalmente

esercitabile di eseguire o di ricevere un unico pagamento netto

• L‟istituto del consolidato fiscale (secondo la normativa nazionale) consente ai

gruppi di imprese di compensare le imposte delle varie imprese che fanno

parte del gruppo

– In tal senso gli utili delle imprese possono essere compensati con le

perdite di altre imprese che fanno parte dell‟area di consolidamento

fiscale

– Il diritto alla compensazione, ovviamente, riguarda soltanto le imprese

che hanno aderito al consolidato fiscale in base alle regole previste dagli

articoli 117 e seguenti del Testo unico delle imposte sui redditi

Compensazion

e di imposte e

consolidato

fiscale

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Febbraio 201135

INDICE

IAS 12: ambito di applicazione

definizioni

la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12;

imposte sul reddito:

comparazione;

le riserve in sospensione d’imposta

gestione della FTA;

la valutazione delle attività e passività fiscali differite;

esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite;

disclousure richiesta dallo IAS 12;

fiscalità nelle operazioni di acquisizione;

fiscalità nelle operazioni di fusione;

lo IAS 12 nella circolare 262/05;

relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca;

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Febbraio 201136

La valutazione delle attività e passività fiscali differite – IAS 12

• Le passività (attività) fiscali correnti, dell'esercizio in corso e di quelli precedenti,

devono essere determinate al valore che si prevede di pagare alle (recuperare dalle)

autorità fiscali, applicando le aliquote fiscali (e la normativa fiscale) vigenti o

sostanzialmente emanate alla data di riferimento del bilancio (cfr. par. 46)

• Le attività e le passività fiscali differite devono essere rilevate con le aliquote fiscali

che si prevede saranno applicabili nell'esercizio nel quale sarà realizzata l'attività

fiscale o sarà estinta la passività fiscale, sulla base delle aliquote fiscali (e della

normativa fiscale) stabilite da provvedimenti in vigore o sostanzialmente in vigore alla

data di riferimento del bilancio (cfr par. 47)

• La valutazione delle passività e delle attività fiscali differite deve riflettere gli effetti

fiscali che derivano dalle modalità in cui l'impresa si attende, alla data di riferimento

del bilancio, di recuperare o estinguere il valore contabile delle sue attività o passività

(cfr. par. 51)

• Le attività e le passività fiscali differite non devono essere attualizzate (cfr. par. 53)

• Il valore contabile di un'attività fiscale differita deve essere rivisto a ciascuna data di

riferimento bilancio (cfr. par. 56)

• L'impresa deve ridurre il valore contabile di un'attività fiscale differita nella misura in

cui non è più probabile che sia realizzabile un reddito imponibile sufficiente per

consentire che sia utilizzato il beneficio di parte o di tutta quella attività fiscale differita.

Qualsiasi riduzione di questo tipo deve essere tuttavia stornata nella misura in cui è

probabile che sia realizzabile reddito imponibile sufficiente.

Aliquote

fiscali

Valutazione

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Febbraio 201137

Modifiche in corso sullo IAS 12

Il 20 dicembre 2010 li IASB ha approvato alcune modifiche allo IAS 12 – Imposte sul

reddito.

Lo IASB ha dichiarato l‟intenzione di ridefinire integralmente lo IAS 12; a marzo 2009 è

stato pubblicato un Exposure Draft Income Tax che proponeva un nuovo principio IFRS

in sostituzione dello IAS 12. Il progetto si è arrestato, nel frattempo si è deciso di proporre

delle modifiche per risolvere alcune questioni applicative.

A dicembre sono state apportate due modifiche:

a) per i beni immobili valutati al fair value in base allo IAS 40 le modifiche introducono

una presunzione in base alla quale, salvo alcune eccezioni, il valore recuperabile si

ottiene integralmente attraverso la vendita e non in parte dall‟utilizzo e in parte

dalla vendita;

b) per i beni non ammortizzabili è stato inserito nello IAS 12 quanto contenuto nella

interpretazione SIC Income – Taxes Recovery of revalued non-depreciable assets.

In base alla interpretazione il valore contabile di un bene rivalutato non

ammortizzabile, come i terreni, è recuperato solo attraverso la vendita, giacché

non si ha un consumo del bene durante l‟uso. Quindi, le relative imposte differite

riflettono le conseguenze fiscali derivanti dalla loro vendita.

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Febbraio 201138

INDICE

IAS 12: ambito di applicazione

definizioni

la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12;

imposte sul reddito:

comparazione;

le riserve in sospensione d’imposta

gestione della FTA;

la valutazione delle attività e passività fiscali differite;

esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite;

disclousure richiesta dallo IAS 12;

fiscalità nelle operazioni di acquisizione;

fiscalità nelle operazioni di fusione;

lo IAS 12 nella circolare 262/05;

relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca;

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Febbraio 201139

Esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite

I principi internazionali non prevedono schemi rigidi di stato patrimoniale o di conto economico

Essi si limitano a prescrivere un contenuto minimo e, per lo stato patrimoniale, una distinzione

delle d‟attività e passività fra quelle correnti e quelle non correnti.

Lo IAS 1 (paragrafo 70) stabilisce che le imposte anticipate e differite devono sempre

essere classificate fra le attività o passività non correnti

Circa la possibilità di compensazione, lo IAS 12 dispone che le imposte differite attive e

passive devono essere compensate soltanto se l‟impresa ha un diritto legale per esercitare la

compensazione e intende o regolare le partite al netto, oppure realizzare l‟attività ed estinguere

contemporaneamente la passività.

Il diritto alla compensazione legale sussiste quando le imposte sul reddito sono applicate dalla

medesima autorità fiscale e questa consente di eseguire o di ricevere un unico pagamento netto

Gli oneri e proventi fiscali relativi a profitti o perdite della gestione ordinaria devono

essere esposti nel prospetto di conto economico

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Febbraio 201140

INDICE

IAS 12: ambito di applicazione

definizioni

la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12;

imposte sul reddito:

comparazione;

le riserve in sospensione d’imposta

gestione della FTA;

la valutazione delle attività e passività fiscali differite;

esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite;

disclousure richiesta dallo IAS 12;

fiscalità nelle operazioni di acquisizione;

fiscalità nelle operazioni di fusione;

lo IAS 12 nella circolare 262/05;

relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca;

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Febbraio 201141

Disclousure richiesta dallo IAS 12

80. I componenti degli oneri (proventi) fiscali possono comprendere:

a) oneri (proventi) per imposte correnti;

b) eventuali rettifiche rilevate nell‟esercizio per imposte correnti relative a esercizi precedenti;

c) l‟ammontare degli oneri (proventi) fiscali differiti relativi all‟emersione e all‟annullamento di

differenze temporanee;

d) l‟ammontare degli oneri (proventi) fiscali differiti relativi alle modifiche delle aliquote fiscali

o all‟introduzione di nuove imposte;

e) l‟ammontare del beneficio derivante da una perdita fiscale, da un credito d‟imposta o da

una differenza temporanea di un esercizio precedente, non rilevati in precedenza, e

utilizzati per ridurre l‟onere fiscale corrente;

f) l‟ammontare del beneficio derivante da una perdita fiscale, da un credito d‟imposta o da

una differenza temporanea di un esercizio precedente, non rilevati in precedenza, e

utilizzati per ridurre l‟onere fiscale differito;

g) l‟onere fiscale differito derivante dalla svalutazione, o l‟annullamento di una svalutazione

precedente, di un‟attività fiscale differita secondo quanto previsto dal paragrafo 56; e

h) l‟ammontare di oneri (proventi) fiscali relativi a quei cambiamenti di principi contabili ed

errori inclusi nella determinazione dell‟utile o nella determinazione della perdita secondo

quanto previsto dallo IAS 8, nel caso in cui non possono essere contabilizzati

retroattivamente.

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Febbraio 201142

Disclousure richiesta dallo IAS 12 – segue-

81. Deve essere indicato separatamente anche quanto segue:

a) il valore complessivo delle imposte correnti e differite relative a voci addebitate o

accreditate al patrimonio netto;

b) (eliminato)

c) una spiegazione del rapporto tra gli oneri (proventi) fiscali e l‟utile contabile in una o

entrambe le seguenti forme:

a) una riconciliazione numerica tra gli oneri (proventi) fiscali e il prodotto dell‟utile contabile

moltiplicato per l‟aliquota fiscale applicabile, indicando anche il criterio con il quale è determinata

l‟aliquota fiscale applicabile; o

b) una riconciliazione numerica tra l‟aliquota fiscale media effettiva e l‟aliquota fiscale applicabile,

indicando anche il criterio con il quale è determinata l‟aliquota fiscale applicabile;

d) una spiegazione delle modifiche dell’aliquota fiscale applicabile comparata con

quella dell’esercizio precedente;

e) l‟ammontare (e la data di scadenza qualora esista) delle differenze temporanee

deducibili, delle perdite fiscali non utilizzate e dei crediti di imposta inutilizzati per i quali,

nello stato patrimoniale, non è rilevata l‟attività fiscale differita;

f) l‟ammontare complessivo delle differenze temporanee riferibili a investimenti finanziari

in società controllate, filiali e società collegate, e a partecipazioni in joint venture, per le

quali non è stata rilevata una passività fiscale differita (vedere paragrafo 39);

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Febbraio 201143

Disclousure richiesta dallo IAS 12- segue-

g) con riferimento a ciascun tipo di differenza temporanea e a ciascun tipo di perdite

fiscali non utilizzate e crediti di imposta inutilizzati:

i. l‟ammontare delle attività e delle passività fiscali differite rilevate nello stato

patrimoniale per ciascun esercizio presentato;

ii. l‟ammontare dei proventi od oneri fiscali differiti rilevati nel conto economico, se

questo non risulta evidente dalle variazioni degli importi rilevati nello stato

patrimoniale;

h) con riferimento ad attività cessate, l‟onere fiscale relativo a:

a) I)la plusvalenza o la minusvalenza derivante dalla cessazione; e

b) II) l‟utile o la perdita derivante dall‟attività ordinaria dell‟attività cessata, insieme agli importi

corrispondenti per ciascun esercizio precedente presentato;

i) l‟ammontare degli effetti fiscali, ai fini delle imposte sul reddito, dei dividendi la cui

distribuzione agli azionisti della società sia stata proposta o dichiarata prima

dell‟approvazione del bilancio, ma per i quali non sia stata rilevata una passività in

bilancio

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Febbraio 201144

INDICE

IAS 12: ambito di applicazione

definizioni

la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12;

imposte sul reddito:

comparazione;

le riserve in sospensione d’imposta

gestione della FTA;

la valutazione delle attività e passività fiscali differite;

esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite;

disclousure richiesta dallo IAS 12;

fiscalità nelle operazioni di acquisizione;

fiscalità nelle operazioni di fusione;

lo IAS 12 nella circolare 262/05;

relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca;

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Febbraio 201145

La fiscalità differita delle attività/passività dell’acquisita cui è

imputato il costo di acquisizione – IAS 12

Le previsioni rilevanti in tema di determinazione della fiscalità differitaconnessa all’allocazione del costo dell’acquisizione su attività/passivitàdell‟acquisita e residualmente sull‟avviamento sono tutte rinvenibili nello IAS12 (“Imposte sui redditi”).

In particolare

– Ai sensi dello IAS 12, par. 15, “una passività fiscale differita deve essererilevata per tutte le differenze temporanee imponibili salvo che tale passivitàderivi

a)dalla rilevazione iniziale dell‟avviamento; o

b)dalla rilevazione iniziale di un‟attività o di una passività in un‟operazioneche (i) non sia un‟aggregazione di imprese (ii) al momentodell‟operazione, non influisca né sull‟utile contabile né sul redditoimponibile (perdita fiscale)”

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Febbraio 201146

La fiscalità differita delle attività/passività dell’acquisita cui è

imputato il costo di acquisizione – IAS 12 - segue -

– La mancata considerazione da parte dello IAS 12 della passivitàfiscale differita relativa all‟avviamento indeducibile ai fini fiscali(come si verifica di norma a seguito di una rivalutazione dei beni inconseguenza di una fusione, di una scissione o di un conferimentoneutrale) deriva dalla considerazione che il valore dell‟avviamento,in quanto avente natura residuale, risulterebbe contabilmenteincrementato nel caso in cui fosse rilevata una passività differita(vedi par. 21 e ss.)

– Qualora l‟avviamento (avanzo/disavanzo) avesse invece rilevanzafiscale, come in alcune ipotesi di conferimenti realizzativi, lepassività fiscali differite derivanti da differenze temporaneeimponibili connesse all‟avviamento dovrebbero essere rilevate,nella misura in cui non derivino da rilevazione iniziale

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Febbraio 201147

La fiscalità differita delle attività/passività dell’acquisita cui è

imputato il costo di acquisizione – IAS 12 – segue -

Ai sensi dello IAS 12, par. 19, nell‟ambito di un‟aggregazione aziendale

“quando il valore contabile di un‟attività viene incrementato fino al suo fair

value, ma il valore riconosciuto fiscalmente dell‟attività continua ad essere al

costo per il precedente proprietario, si manifesta una differenza temporanea

imponibile che si traduce in una passività fiscale differita. La passività fiscale

differita che ne deriva influisce sull’avviamento”.

Ai sensi dello IAS 12, par. 21, con riguardo all‟avviamento emergente da

una aggregazione aziendale “qualsiasi differenza tra il valore contabile

dell‟avviamento e il valore riconosciuto fiscalmente pari a zero rappresenta

una differenza temporanea imponibile. Tuttavia, il presente principio non

consente la rilevazione della conseguente passività fiscale differita, in quanto

l‟avviamento è valutato come valore residuo e la rilevazione della passività

fiscale differita ne incrementerebbe il valore contabile”.

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Febbraio 201148

La fiscalità differita delle attività/passività dell’acquisita cui è

imputato il costo di acquisizione – IAS 12- segue -

Ai sensi dello IAS 12, par. 22 in una aggregazione aziendale, un'entità rileva qualunque

attività e passività fiscale differita. Ciò influisce sull‘importo dell'avviamento o sull'importo di

qualunque eccedenza della quota d'interessenza dell'acquirente nel fair value (valore equo)netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili dell'acquisito(vedere paragrafo

19), rispetto al costo dell'aggregazione;

• L‟acquirente deve rilevare le passività fiscali differite riferibili all‟incremento a fair value delle attività dell‟acquisita nonché alla rilevazione di intangibili specifici identificabili dell‟acquisita;

• L‟acquirente non deve (ne può) rilevare passività fiscali differite con riguardoall‟avviamento, proprio in quanto valore residuo

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Febbraio 201149

INDICE

IAS 12: ambito di applicazione

definizioni

la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12;

imposte sul reddito:

comparazione;

le riserve in sospensione d’imposta

gestione della FTA;

la valutazione delle attività e passività fiscali differite;

esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite;

disclousure richiesta dallo IAS 12;

fiscalità nelle operazioni di acquisizione;

fiscalità nelle operazioni di fusione;

lo IAS 12 nella circolare 262/05;

relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca;

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Febbraio 201150

La fiscalità differita nelle fusioni

Lo IAS 12 prevede, come detto in precedenza, l‟iscrizione delle imposte differite sulle

differenze temporanee derivanti dalla valutazione al fair value degli asset della società

acquisita (escluso l‟avviamento che ha natura di posta residuale.

Una volta individuato l‟importo del valore del disavanzo di fusione al lordo della fiscalità

differita, detto disavanzo lordo deve essere imputato ali elementi patrimoniali attivi

provenienti dall‟incorporata e contestualmente devono essere iscritte le imposte differite

Nel caso il cui il valore effettivo degli elementi patrimoniali attivi provenienti dall‟incorporata

è minore del valore del disavanzo al lordo delle imposte differite, la differenza è imputata,

ricorrendone i presupposti, ad avviamento

In altre parole il valore dell’avviamento è ciò che residua dopo avere allocato la

differenza di fusione sui maggiori valori delle attività e passività della società

acquisita al lordo della fiscalità differita (v. aumento del valore dell‟avviamento a fronte

della rilevazione delle imposte differite passive calcolate sui maggiori valori degli asset della

incorporata)

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Febbraio 201151

OIC Guida 2: Riconciliazione fiscale (o dell’aliquota fiscale)

La riconciliazione fiscale richiesta dallo IAS 12 al punto c) par 81

consente agli utilizzatori del bilancio di comprendere se la relazione tra

l‟onere (o provento) fiscale e l‟utile contabile è anomala e di comprendere

i fattori significativi che potrebbero influenzare la relazione in futuro. La

relazione può essere influenzata dagli effetti di fattori quali:

• oneri non deducibili;

• proventi esenti da tassazione;

• perdite fiscali;

• aliquote fiscali estere.

Nello spiegare la relazione tra l‟onere (o provento) fiscale e l‟utile

contabile, l‟impresa usa un‟aliquota fiscale applicabile che fornisca la più

significativa informazione agli utilizzatori del bilancio. Spesso, l‟aliquota

più significativa è l‟aliquota fiscale nazionale del Paese in cui l‟impresa ha

sede.

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Febbraio 201152

IAS 10: fatti accaduti dopo la data di riferimento del bilancio

Fatti successivi che comportano una rettifica

•Par. 8 : “l’entità è tenuta a rettificare gli importi rilevati nel bilancio per

riflettere i fatti successivi che comportano una rettifica”

Fatti successivi che non comportano rettifica

•Par. 10: “L’ entità non deve rettificare gli importi rilevati nel proprio

bilancio per riflettere fatti successivi che non comportano rettifica”

•Par. 22, lett. h): “Variazioni delle aliquote fiscali o delle norme

tributarie emanate o comunicate dopo la data di riferimento del bilancio

che hanno un effetto significativo sulle attività e passività fiscali correnti e

differite (si veda IAS 12, Imposte sul reddito)”

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Febbraio 201153

INDICE

IAS 12: ambito di applicazione

definizioni

la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12;

imposte sul reddito:

comparazione;

le riserve in sospensione d’imposta

gestione della FTA;

la valutazione delle attività e passività fiscali differite;

esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite;

disclousure richiesta dallo IAS 12;

fiscalità nelle operazioni di acquisizione;

fiscalità nelle operazioni di fusione;

lo IAS 12 nella circolare 262/05;

relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca.

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Febbraio 201154

LE ATTIVITÀ FISCALI NELLO STATO PATRIMONIALE DELLE

BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 1° AGGIORNAMENTO

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Febbraio 201155

130. Attività fiscali

Nella presente voce figurano le attività fiscali (correnti e anticipate) rilevate in

applicazione dello IAS 12.

LE ATTIVITÀ FISCALI: DEFINIZIONE CONTENUTA CIRCOLARE

262/2005, 1° AGGIORNAMENTO AL 18 NOVEMBRE 2009

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Febbraio 201156

LE PASSIVITÀ FISCALI NELLO STATO PATRIMONIALE DELLE

BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 1° AGGIORNAMENTO - SEGUE-

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Febbraio 201157

80. Passività fiscali

Nella presente voce figurano le passività fiscali (correnti e differite) rilevate in

applicazione dello IAS 12.

LE PASSIVITÀ FISCALI: DEFINIZIONE CONTENUTA CIRCOLARE

262/2005, 1° AGGIORNAMENTO AL 18 NOVEMBRE 2009

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Febbraio 201158

LE IMPOSTE NEL CONTO ECONOMICO DELLE BANCHE :

CIRCOLARE 262/2005, 1° AGGIORNAMENTO

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Febbraio 201159

LE IMPOSTE NEL CONTO ECONOMICO DELLE BANCHE :

CIRCOLARE 262/2005, 1° AGGIORNAMENTO

260. Imposte sul reddito dell'esercizio dell’operatività corrente

Nella presente voce figura l‟onere fiscale – pari al saldo fra la fiscalità corrente e

quella differita – relativo al reddito dell‟esercizio, al netto di quello relativo ai

gruppi di attività e relative passività in via di dismissione, da ricondurre nella

voce 280 “Utile (Perdita) delle attività non correnti in via di dismissione al netto

delle imposte”.

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Febbraio 201160

LE ATTIVITÀ FISCALI E LE PASSIVITÀ FISCALI NELLA NOTA

INTEGRATIVA: SEZIONE 13

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Febbraio 201161

LE ATTIVITÀ FISCALI E LE PASSIVITÀ FISCALI NELLA NOTA

INTEGRATIVA: SEZIONE 13

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Febbraio 201162

LE ATTIVITÀ FISCALI E LE PASSIVITÀ FISCALI NELLA NOTA

INTEGRATIVA: SEZIONE 13

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Febbraio 201163

LE ATTIVITÀ FISCALI E LE PASSIVITÀ FISCALI NELLA NOTA

INTEGRATIVA: SEZIONE 13

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Febbraio 201164

SEZIONE 13 – LE ATTIVITÀ FISCALI E LE PASSIVITÀ FISCALI

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto dell‟attivo relativo alla voce

130 e il conto del passivo relativo alla voce 80.

13.1 Attività per imposte anticipate: composizione

13.2 Passività per imposte differite: composizione

Nelle presenti voci occorre illustrare, rispettivamente, la composizione della voce “attività

per imposte anticipate” e della voce “passività per imposte differite”, distinguendo i diversi

tipi d‟imposta (nazionali e relativi ai paesi di insediamento delle filiali estere). Se nello stato

patrimoniale tali attività e passività sono presentate in modo compensato (IAS 12,

paragrafo 74), nella presente voce occorre indicare, a corredo delle anzidette informazioni,

gli importi oggetto di compensazione.

LE ATTIVITÀ FISCALI E LE PASSIVITÀ FISCALI NELLA NOTA

INTEGRATIVA: SEZIONE 13

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Febbraio 201165

13.4 Variazioni delle imposte differite (in contropartita del conto economico)

Nella sottovoce “Imposte anticipate rilevate nell‟esercizio – relative a precedenti esercizi”

figurano le attività per imposte anticipate rilevate nell‟esercizio, ma relative a precedenti

esercizi, destinate ad essere utilizzate per ridurre le imposte future. Nelle sottovoci “Altri

aumenti” e “Altre diminuzioni” figurano, ad esempio, le riduzioni delle imposte correnti

dell‟esercizio dovute al riconoscimento di un beneficio fiscale (relativo ad un‟imposta

anticipata, a un credito d‟imposta e a una perdita fiscale) in precedenza non iscritto

nell‟attivo. Sono inclusi anche i mutamenti di classificazione delle imposte anticipate e

differite (da/a in contropartita del patrimonio netto a/da in contropartita del conto

economico) dovuti a eventuali trasferimenti di attività da un portafoglio contabile all'altro.

La differenza fra gli “aumenti” e le “diminuzioni” delle “attività per imposte anticipate”

registrati in contropartita del conto economico (tavola 13.3) corrisponde alla voce

“variazione delle imposte anticipate” riportata nella Parte C, Sezione 18 “Le imposte sul

reddito dell‟esercizio dell‟operatività corrente”, tavola 18.1.

La differenza fra gli “aumenti” e le “diminuzioni” delle “passività per imposte differite”

registrati in contropartita del conto economico (tavola 13.4) corrisponde alla voce

“variazione delle imposte differite” riportata nella Parte C, Sezione 18 “Le imposte sul

reddito dell‟esercizio dell‟operatività corrente”, tavola 18.1.

LE ATTIVITÀ FISCALI E LE PASSIVITÀ FISCALI NELLA NOTA

INTEGRATIVA: SEZIONE 13

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Febbraio 201166

In caso di operazioni di aggregazione aziendale effettuate nel corso dell'esercizio, occorre

inserire fra gli “aumenti” o fra le “diminuzioni” , rispettivamente, l‟incremento o il

decremento delle attività per imposte anticipate (passività per imposte differite) rilevate in

contropartita dell‟avviamento, prevedendo una specifica evidenza con la dizione

“operazioni di aggregazione aziendale”. Occorre indicare in calce alla tavola 13.3 la quota

parte delle attività per imposte anticipate che derivano da perdite fiscali riportabili agli

esercizi successivi.

13.5 Variazioni delle imposte anticipate (in contropartita del patrimonio netto)

Nella sottovoce “Imposte anticipate rilevate nell‟esercizio – relative a precedenti esercizi”

figurano le attività per imposte anticipate rilevate nell‟esercizio, ma relative a precedenti

esercizi, destinate ad essere utilizzate per ridurre le imposte future.

13.7 Altre informazioni

In tale voce devono essere fornite le informazioni di cui allo IAS 12, par. 81, 82 e 82A,

diverse da quelle già date nelle precedenti tabelle.

LE ATTIVITÀ FISCALI E LE PASSIVITÀ FISCALI NELLA NOTA

INTEGRATIVA: SEZIONE 13

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Febbraio 201167

INDICE

IAS 12: ambito di applicazione

definizioni

la rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12;

imposte sul reddito:

comparazione;

le riserve in sospensione d’imposta

gestione della FTA;

la valutazione delle attività e passività fiscali differite;

esposizione in bilancio delle imposte correnti e differite;

disclousure richiesta dallo IAS 12;

fiscalità nelle operazioni di acquisizione;

fiscalità nelle operazioni di fusione;

lo IAS 12 nella circolare 262/05;

relazione di bilancio del Gruppo UBI Banca;

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Febbraio 201168

Relazioni e bilanci 2008

UBI BANCA

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Febbraio 201169

10. Attività e passività fiscali

Le attività e le passività fiscali sono esposte nello stato patrimoniale nelle voci

“140 Attività fiscali” e “80 Passività fiscali”.

10.1 Attività e passività fiscali correnti

Le imposte correnti dell‟esercizio e di quelli precedenti, nella misura in cui esse

non siano state pagate, sono rilevate come passività; l‟eventuale eccedenza

rispetto al dovuto è rilevata come attività. Le passività (attività) fiscali correnti,

dell‟esercizio in corso e di quelli precedenti, sono determinate al valore che si

prevede di versare/ recuperare nei confronti delle autorità fiscali, applicando le

aliquote fiscali e la normativa fiscale vigenti. Le attività e passività fiscali correnti

vengono cancellate nell‟esercizio in cui le attività vengono realizzate o le

passività risultano estinte.

Relazioni e bilanci Ubi anno 2008:

attività e passività fiscali

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Febbraio 201170

10.2 Attività e passività fiscali differite

Per tutte le differenze temporanee imponibili è rilevata una passività fiscale

differita, a meno che la passività fiscale differita derivi:

• da avviamento il cui ammortamento non sia fiscalmente deducibile o

• dalla rilevazione iniziale di un‟attività o di una passività in un‟operazione che:

o non sia un‟aggregazione di imprese e

o al momento dell‟operazione non influisca né sull‟utile contabile né sul

reddito imponibile.

Non sono calcolate imposte differite con riguardo a maggiori valori dell‟attivo in

sospensione d‟imposta relativi a partecipazioni e a riserve in sospensione

d‟imposta in quanto si ritiene, allo stato, ragionevole che non sussistano i

presupposti per la loro futura tassazione. Le passività fiscali differite sono rilevate

nella voce di stato patrimoniale “80 Passività fiscali b) differite”.

Relazioni e bilanci Ubi anno 2008:

attività e passività fiscali– segue -

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Febbraio 201171

Le passività fiscali differite sono rilevate nella voce di stato patrimoniale “80 Passività fiscali

b) differite”. Per tutte le differenze temporanee deducibili è rilevata un‟attività fiscale differita

se sarà probabile che sarà utilizzato un reddito imponibile a fronte del quale potrà essere

utilizzata la differenza temporanea deducibile, a meno che l‟attività fiscale differita derivi da:

• avviamento negativo che è trattato come ricavo differito;

• rilevazione iniziale di un‟attività o di una passività in un‟operazione che:

non rappresenta una aggregazione di imprese e

al momento dell‟operazione non influenza né l‟utile contabile né il reddito

imponibile.

Le attività fiscali anticipate sono rilevate nella voce di stato patrimoniale “140 Attività fiscali

b) anticipate”. Le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite sono oggetto di

costante monitoraggio e sono quantificate secondo le aliquote fiscali che si prevede

saranno applicabili nell‟esercizio nel quale sarà realizzata l‟attività fiscale o sarà estinta la

passività fiscale, tenuto conto della normativa fiscale derivante da provvedimenti

attualmente in vigore.

Relazioni e bilanci Ubi anno 2008:

attività e passività fiscali– segue -

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Febbraio 201172

Le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite vengono cancellate

nell‟esercizio in cui:

• la differenza temporanea che le ha originate diventa imponibile con

riferimento alle passività fiscali differite o deducibile con riferimento alle

attività fiscali anticipate;

• la differenza temporanea che le ha originate perde rilevanza fiscale.

Le attività fiscali anticipate e le passività fiscali differite non vengono attualizzate

e neppure, di norma, tra loro compensate.

Relazioni e bilanci Ubi anno 2008:

attività e passività fiscali– segue -

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Febbraio 201173

LE ATTIVITÀ FISCALI NELLO STATO PRATRIMONIALE ELLE

BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 1° AGGIORNAMENTO – SEGUE-

BILANCIO

CONSOLIDATO

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Febbraio 201174

LE PASSIVITÀ FISCALI NELLO STATO PRATRIMONIALE ELLE

BANCHE : CIRCOLARE 262/2005, 1° AGGIORNAMENTO – SEGUE-

BILANCIO

CONSOLIDATO

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Febbraio 201175

LE IMPOSTE NEL CONTO ECONOMICO DELLE BANCHE :

CIRCOLARE 262/2005, 1° AGGIORNAMENTO – SEGUE-

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Febbraio 201176

Relazioni e bilanci Ubi anno 2008:

attività e passività fiscali

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Febbraio 201177

Relazioni e bilanci Ubi anno 2008:

Page 78: BILANCIO SECONDO I PRINCIPI CONTABILI … 12_Parisotto... · La rilevazione delle imposte correnti e differite ai sensi dello IAS 12 Imposte correnti •Le imposte correnti dell'esercizio

Febbraio 201178

Relazioni e bilanci Ubi anno 2008:

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Febbraio 201179

Relazioni e bilanci Ubi anno 2008:

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Febbraio 201180

Relazioni e bilanci Ubi anno 2008:

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Febbraio 201181

Relazioni e bilanci Ubi anno 2008:

le imposte sul reddito