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1 COMPRAVENDITA Facoltà di Sociologia Corso di scienze dell’organizzazione Goi Clara Pizzoli Veronica

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COMPRAVENDITA

Facoltà di SociologiaCorso di scienze dell’organizzazione

Goi ClaraPizzoli Veronica

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La compravendita (art. da 1470 a 1547)

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il

trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo (art.1470)

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I CARATTERI

• Consensuale: per il perfezionamento del contratto è sufficiente il consenso delle parti

• Oneroso: in quanto la sua funzione è quella di scambiare un bene per un certo prezzo. L’esistenza del prezzo distingue la vendita dalla permuta, che è, invece un contratto che realizza lo scambio di cosa per cosa (baratto)

• A prestazioni corrispettive: alla prestazione dovuta da una parte (trasferimento del diritto) corrisponde una prestazione dall’altra (pagamento del prezzo)

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• Ad effetti reali: poiché produce immediatamente il trasferimento della proprietà o di un altro diritto e non l’obbligo a trasferire. Eccezionalmente vi sono delle ipotesi in cui la compravendita ha efficacia meramente obbligatoria

• A forma libera: le parti possono esprimere il consenso in qualsiasi forma, salvo che nei casi previsti dalla legge nei quali è necessario il rispetto di una determinata forma

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CAUSA ED OGGETTO

• La causa del contratto di compravendita, coincide con il trasferimento della proprietà o altro diritto verso un prezzo

• L’oggetto di questo contratto, coincide con la cosa o il diritto compravenduto verso il prezzo

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DIVIETI SPECIALI DI COMPRARE (ART.1471)

Non possono essere compratori nemmeno all’asta pubblica, né direttamente né per interposta persona:

• Gli amministratori• Gli ufficiali pubblici• Amministratori di beni altrui• I mandatari

Nei primi due casi l’acquisto è nullo; negli altri è annullabile.

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VENDITA DI COSE FUTURE (ART.1472)

Nella vendita che ha per oggetto una cosa futura l’acquisto della proprietà si verifica non appena la cosa viene ad esistenza

Qualora le parti non abbiano voluto concludere un contratto aleatorio la vendita è nulla, se la cosa non viene ad esistenza

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MANCANZA DI DETERMINAZIONE ESPRESSA DAL PREZZO (ART.1474)

• Se le parti non si accordano sul prezzo del bene si presume che abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente praticato dal venditore

• Se si tratta di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, il prezzo si desume dai listini o dalle mercuriali del luogo in cui avviene la consegna

• Se le parti si accordano sul prezzo, si applicano le comuni disposizioni; in mancanza di un accordo, si ricorre a terzi

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IL PREZZO

Il prezzo è essenziale nella compravendita (se non v’è prezzo non v’è vendita). Solo l’omessa indicazione del prezzo o la sua indeterminabilità comportano la nullità del contratto, mentre l’omesso pagamento del prezzo da luogo alla risoluzione. La determinazione del prezzo può essere affidata ad un terzo.

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SPESE DELLA VENDITA (ART.1475)

Le spese del contratto di vendita e le altre accessorie sono a carico del compratore, se non

è stato pattuito diversamente

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Le obbligazioni del venditore e del

compratore

(art. da 1476 a 1499)

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Obbligazioni del venditore

• Consegnare la cosa al compratore (art.1477)• Far acquistare al compratore la proprietà della

cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto

• Garantire il compratore dell’evizione della cosa (art.1483)

• Garantire il compratore dei vizi della cosa (art.1490)

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• CONSEGNARE LA COSA AL COMPRATORE (ART.1477)

Consiste nel, materiale trasferimento del bene al compratore. La cosa deve essere consegnata nello stato in cui si trovava al momento della vendita.

Salvo patto contrario, essa deve essere consegnata insieme agli accessori, le pertinenze e i frutti dal

giorno della vendita

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• FAR ACQUISTARE AL COMPRATORE LA PROPRIETÀ DELLA COSA O IL DIRITTO, SE L’ACQUISTO NON È EFFETTO IMMEDIATO DEL CONTRATTO

- Vendita di cosa altrui (art.1478)

- Buona fede del compratore (art.1479)

- Vendita di cosa parzialmente di altri (art.1480)

- Pericolo di rivendica (art.1481)

- Cosa gravata da garanzie reali o da altri vincoli (art.1482)

(articoli di riferimento)

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• GARANTIRE IL COMPRATORE DELL’EVIZIONE DELLA COSA (ART.1483)

Si ha l’evizione quando, dopo la vendita, il compratore si vede privato dalla cosa da parte di un terzo che

vanta, con successo, su di essa il diritto di proprietà

Evizione parziale Evizione totale

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• OBBLIGAZIONE DI GARANTIRE IL

COMPRATORE DAI VIZI DELLA COSA (ART.1490)

Il venditore deve garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendono inidonea

all’ uso o ne diminuiscono il valore

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CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA GARANZIA

• Patto di esclusione della garanzia (art.1490, 2°comma)

• Conoscenza, da parte del compratore dei vizi della cosa (art.1491)

• Vizi facilmente riconoscibili

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I RIMEDINel caso in cui la cosa venduta presenti dei

vizi, il compratore ha due possibilità:

Azione redibitoria

Azione estimatoria

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L’AZIONE REDIBITORIA

Mira alla risoluzione del contratto, con conseguente restituzione della cosa al

venditore e rimborso del prezzo pagato e delle spese sostenute

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L’AZIONE ESTIMATORIA O QUANTIS MINORIS

Mira a conservare il contratto, attraverso una riduzione del prezzo

Attraverso questa azione il compratore può chiedere la riduzione del prezzo

Lo scopo:Risarcire al compratore l’interesse

negativo costituito dalla differenza di valore determinata

dal vizio della cosa

La finalità:Mantenere inalterato

l’equilibrio economico tra cosa e prezzo contrattuale

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RISARCIMENTO DEL DANNO (ART.1494)

In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non

prova di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa.

Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi

della cosa

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DENUNCIA DEI VIZI E DECADENZA DAL DIRITTO (ART.1495)

• Una volta scoperto il vizio il compratore deve denunciarlo immediatamente

• Il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro 8 giorni dalla scoperta. Salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge

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LA DENUNCIA DEI VIZI

Modalità: Scopo:

La denuncia può essere presentata in modo analitico e specifico, ma può limitarsi anche ad una comunicazione generica che valga a mettere

sull’avviso il venditore, precisando in un secondo

momento l’entità e la natura dei vizi riscontrati.

• Far conoscere al venditore, i vizi della cosa venduta

• Evitare il prolungarsi dell’incertezza sulla sorte del

contratto

• Fare in modo che l’accertamento dell’entità e della causa dei vizi possa compiersi sollecitamente

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• Riconoscimento dei vizi da parte del venditore:

qualora il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o lo ha occultato la denuncia non è necessaria

• Prescrizione:

l’azione in garanzia per i vizi della cosa venduta si prescrive in un anno dalla consegna

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ALTRI RIMEDI

• Mancnza di qualità promesse (art.1497)

- Il compratore ha il diritto di ottenere la risoluzione del contratto purchè il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi

- Il diritto di ottenere la risoluzione è comunque soggetto agli stessi termini di decadenza e prescrizione dell’art.1495

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• Azione aliud pro alio

- L’ipotesi di consegna aliud pro alio si verifica quando si assume che la res tradita sia completamente diversa da quella pattuita

- A fronte di ciò si può attivare l’ordinaria azione contrattuale di risoluzione e di adempimento

- Questa azione è svincolata dai termini di decadenza e prescrizione ai quali sono soggette le azioni

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Obbligazioni del compratore

• Pagamento del prezzo: il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e

nel luogo stabilito dal contratto (art.1498)

• Spese di vendita: salvo patto diverso sono a carico del compratore le

spese di vendita e le altre accessorie

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Vendita con patto di riscatto (art. da 1500 a 1509)

Il venditore può riservarsi il diritto di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la

restituzione del prezzo e i rimborsi