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1 Convegno ORDINE Convegno ORDINE 1 1 14 giugno 2011 14 giugno 2011 TASSAZIONE PERSONE FISICHE TASSAZIONE PERSONE FISICHE Parte I : Parte I : CONCETTO DI RESIDENZA FISCALE CONCETTO DI RESIDENZA FISCALE DI UNA PERSONA FISICA DI UNA PERSONA FISICA Roberto Roberto TAMBURELLI TAMBURELLI Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS

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Convegno ORDINE Convegno ORDINE 1114 giugno 201114 giugno 2011

TASSAZIONE PERSONE FISICHETASSAZIONE PERSONE FISICHE

Parte I :Parte I :CONCETTO DI RESIDENZA FISCALE CONCETTO DI RESIDENZA FISCALE

DI UNA PERSONA FISICADI UNA PERSONA FISICA

Roberto Roberto TAMBURELLITAMBURELLI

Mantova, Milano, Pavia, Roma, Torino An indipendent memeber of

STUDIO TAMBURELLI & PARTNERS

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Fonti normative:Fonti normative:

Disposizioni interne: principalmente Art. 2 commi Disposizioni interne: principalmente Art. 2 commi 2 e 2-bis del TUIR2 e 2-bis del TUIR

Convenzioni contro le doppie imposizioni: Art. 4 Convenzioni contro le doppie imposizioni: Art. 4 MOD OCSEMOD OCSE

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Art. 2 del TUIR:Art. 2 del TUIR:

- - Diverso concetto fra residenza fiscale e civilisticaDiverso concetto fra residenza fiscale e civilistica Comma 2. :Comma 2. :

E’ residente colui che per la maggior parte del periodo E’ residente colui che per la maggior parte del periodo d’imposta ha in Italia:d’imposta ha in Italia:

- Iscrizione all’ anagrafe- Iscrizione all’ anagrafe

- Domicilio- Domicilio

- Residenza- Residenza

- Anche una sola condizione è sufficiente x attrarre la - Anche una sola condizione è sufficiente x attrarre la residenza in Italiaresidenza in Italia

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- Iscrizione all’anagrafe: criterio formaleIscrizione all’anagrafe: criterio formale

- I cittadini italiani che emigrano all’estero devono - I cittadini italiani che emigrano all’estero devono iscriversi all’ AIREiscriversi all’ AIRE

- Procedura iscrizione all’ AIRE:Procedura iscrizione all’ AIRE:

a) Inoltro pratica al consolato/ ambasciata a) Inoltro pratica al consolato/ ambasciata esteraestera

b) Autodichiarazione all’ anagrafe del b) Autodichiarazione all’ anagrafe del comune di comune di residenzaresidenza

Procedura al consolatoProcedura al consolato

Effetto ex-tuncEffetto ex-tunc

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Domicilio:Domicilio:

* * Centro degli interessi:Centro degli interessi:

- Sociali- Sociali

- Familiari- Familiari

- Economici- Economici

* Circolare 304/E del 1997* Circolare 304/E del 1997

* Per la determinazione della sussistenza della * Per la determinazione della sussistenza della condizione i tre elementi vanno valutati condizione i tre elementi vanno valutati nell’insieme e NON è sufficiente che se ne verifichi nell’insieme e NON è sufficiente che se ne verifichi UNO SOLO !UNO SOLO !

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Interessi sociali:Interessi sociali:

• Iscrizione a Club, abbonamenti a teatri, palestre, Iscrizione a Club, abbonamenti a teatri, palestre, partecipazione ad eventi ecc. ecc.partecipazione ad eventi ecc. ecc.

• Frequentazione abituale di amiciFrequentazione abituale di amici• L’amministrazione finanziaria può anche condurre L’amministrazione finanziaria può anche condurre

indagini di PG ( appostamenti, pedinamenti ecc.).indagini di PG ( appostamenti, pedinamenti ecc.).

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* Interessi familiari:* Interessi familiari:

- Residenza del coniugeResidenza del coniuge- Luogo in cui vive la famigliaLuogo in cui vive la famiglia- Scuole dei figliScuole dei figli

- Sentenza che ha giudicato residente dirigente che Sentenza che ha giudicato residente dirigente che lavorava all’estero con famiglia lasciata in Italia.lavorava all’estero con famiglia lasciata in Italia.

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Interessi economiciInteressi economici::

• Riferimento soprattutto ad occupazioni attive: Riferimento soprattutto ad occupazioni attive: Cda, lavoro dipendente, lavoro professionale;Cda, lavoro dipendente, lavoro professionale;

• Non rilevano beni patrimonialiNon rilevano beni patrimoniali

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* Art. 2 TUIR comma 2-bis:Art. 2 TUIR comma 2-bis:

- Inversione dell’onere della prova per coloro che Inversione dell’onere della prova per coloro che migrano in paesi NON-White list migrano in paesi NON-White list

( ad oggi black-list)( ad oggi black-list)- Casi più frequenti : - SvizzeraCasi più frequenti : - Svizzera

- Montecarlo- Montecarlo

- Dubai- Dubai

- Hong-Kong- Hong-Kong

- Singapore- Singapore

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- Convenzioni: Art. 4 MOD OCSE- Convenzioni: Art. 4 MOD OCSE

- Criterio generale: residenza individuata in base alla Criterio generale: residenza individuata in base alla normativa domesticanormativa domestica

- In caso di doppia residenza: Tie-break rulesIn caso di doppia residenza: Tie-break rules

1° Permanent home available to him;1° Permanent home available to him;

2° Personal and economic relations closer (centre of2° Personal and economic relations closer (centre of

vital interests)vital interests)

3° He has an abitual abode3° He has an abitual abode

4° He is a National4° He is a National

5° Mutual agreement between the two states5° Mutual agreement between the two states

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Quindi in concreto:Quindi in concreto:

1° - Verificare se si è di fronte a caso di doppia 1° - Verificare se si è di fronte a caso di doppia residenza:residenza:

- di norma se entrambi gli stati rilasciano un- di norma se entrambi gli stati rilasciano un

certificato di residenza fiscale;certificato di residenza fiscale;

2° - Se sì allora applico le Tie-brek rules se è in 2° - Se sì allora applico le Tie-brek rules se è in vigore una Convenzione;vigore una Convenzione;

- Ricordo che le convenzioni prevalgono sulla - Ricordo che le convenzioni prevalgono sulla normativa domestica.normativa domestica.

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Un caso frequente: I resident but not domiciled in Un caso frequente: I resident but not domiciled in UKUK

- Sono tassati in UK SOLO sui redditi di fonte britannica e Sono tassati in UK SOLO sui redditi di fonte britannica e sulle somme “remitted” dall’estero: è il caso di top-sulle somme “remitted” dall’estero: è il caso di top-managers, sportivi, artisti, persone agiate.managers, sportivi, artisti, persone agiate.

- Di norma UK non rilascia per loro certificato di residenza Di norma UK non rilascia per loro certificato di residenza fiscale;fiscale;

- Quindi in caso di doppia residenza dubbia applicabilità della Quindi in caso di doppia residenza dubbia applicabilità della Convenzione infatti l’ Art. 4 OCSE stabilisce che:Convenzione infatti l’ Art. 4 OCSE stabilisce che:

“ “ Il termine residente comunque non comprende una persona che Il termine residente comunque non comprende una persona che è tassabile in uno Stato solamente per i redditi ivi derivati o per i è tassabile in uno Stato solamente per i redditi ivi derivati o per i capitali che vi detiene”capitali che vi detiene”

QUINDI: i soggetti devono fare attenzione a non mantenere in Italia QUINDI: i soggetti devono fare attenzione a non mantenere in Italia anche solo uno dei requisiti: domicilio, residenza, anagrafe.anche solo uno dei requisiti: domicilio, residenza, anagrafe.

(si pensi a casi illustri: Valentino Rossi, ecc.)(si pensi a casi illustri: Valentino Rossi, ecc.)

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ConvegnoConvegno

TASSAZIONE PERSONE FISICHETASSAZIONE PERSONE FISICHE

Parte I I :Parte I I :

IL QUADRO RW IL QUADRO RW

Roberto Roberto TAMBURELLITAMBURELLI

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Introduzione all’ RWIntroduzione all’ RW

FONTE NORMATIVA

Gli Art. 2 e 4 del D.L. 167/1990 obbligano alcuni soggetti residenti a fornire le seguenti informazioni:

Trasferimenti da, verso e sull’estero di denaro, titoli e certificati in serie o di massa;

La consistenza degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria detenute a fine periodo;

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SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti interessati sono, se fiscalmente residenti in Italia:

a) Persone fisiche (anche imprenditori individuali)

b) Società semplici e soggetti equiparati;

c) Enti non commerciali.

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Tale obbligo si concretizza con la compilazione del quadro RW di UNICO.

L’ Amministrazione considera il quadro RW come modello di dichiarazione con propria vita autonoma e quindi per coloro che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione o che presentano il modello 730 l’ RW va presentato in modo autonomo, nei normali termini per l’invio di UNICO, compilando solo il quadro RW ed il frontespizio.

Il quadro RW non è soggetto a quadratura contabile.

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1919

Il Quadro RW è composto da tre sezioni in ciascuna delle quali vanno indicati:

I. trasferimenti da e verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso non residenti;

II. la consistenza degli investimenti esteri e delle attività detenuti all’estero alla fine di ciascun periodo d’imposta;

III. i flussi dei trasferimenti da, verso ed estero su estero attinenti alle attività di cui alla sezione II;

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2020

Il modello RW è venuto alla ribalta in occasione dell’ operazione di scudo I a seguito dell’ inasprimento delle sanzioni introdotto dal legislatore;

In occasione dello scudo ter e quater si è poi avuto un ulteriore inasprimento delle sanzioni per la mancata o incompleta compilazione del quadro RW raddoppiandole (D.L. 78/09).

A fine anno il Dl 30 dicembre 2009 ( comma 3 Art. 1) ha ulteriormente introdotto la previsione che i termini di accertamento per la violazione del Quadro RW si raddoppiano se le attività sono detenute in paradisi fiscali.

In aggiunta le somme detenute all’estero in paradisi fiscali in violazione degli obblighi valutari si presumono essere guadagni “in nero”: incremento delle sanzioni.

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La sezione I dell’ RW

Vanno indicate le operazioni correnti, da intendersi come i trasferimenti:

dall’estero verso l’Italia e dall’ Italia verso l’ estero;

di denaro, certificati di massa o titoli

effettuati attraverso non residenti e senza il tramite di intermediari residenti.

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Non vanno indicati:

le menzionate operazioni se sono attinenti a investimenti esteri o a attività estere di natura finanziaria (quelle da indicarsi nella sezione II) in quanto vanno indicati nella sezione III.

I trasferimenti in forma diretta tramite trasporto al seguito (sono già oggetto di CVS) - Art. 2 D.L. 167/90

I trasferimenti estero su estero

Gli assegni se tratti su banca italiana o versati su banca italiana non dovrebbero essere oggetto di segnalazione in quanto già oggetto di separata CVS da parte dell’intermediario nazionale che li lavora.

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SANZIONI PER L’OMESSA COMPILAZIONE

fino al 2008 dal 5 al 25% delle somme non indicate più confisca di valori equivalenti;

con DL 78/09 dal 10 al 50% più confisca di valori equivalenti

la confisca non è mai stata applicata

in caso di accertamento se si aderisce non viene conteggiata la ripetitività della violazione e la confisca, quale sanzione accessoria, non viene inflitta.

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SEZIONE II :SEZIONE II :

- Investimenti all’estero e attività estere di natura finanziariaInvestimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria

NOVITA’ RECENTI:• - Navi o imbarcazioni da diporto e altri beni iscritti in pubblici registri- Navi o imbarcazioni da diporto e altri beni iscritti in pubblici registri

• - Immobili in Italia posseduti tramite soggetto estero interposto- Immobili in Italia posseduti tramite soggetto estero interposto

• - USUFRUTTO – NUDA PROPRIETA’: entrambi devono compilarlo- USUFRUTTO – NUDA PROPRIETA’: entrambi devono compilarlo

• - Va indicato il COSTO STORICO delle attività, in mancanza:- Va indicato il COSTO STORICO delle attività, in mancanza:- costo fiscalmente riconosciuto- costo fiscalmente riconosciuto- donazioni: prezzo acquisto donante o costo costruzione- donazioni: prezzo acquisto donante o costo costruzione- valori indicati in successione- valori indicati in successione- titoli esenti: valore normale- titoli esenti: valore normale- se costo acquisto NON documentabile: perizia- se costo acquisto NON documentabile: perizia

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- - Il costo è al lordo di eventuali mutui o debiti vari;Il costo è al lordo di eventuali mutui o debiti vari;

- Cointestazione di attività: - Cointestazione di attività: * Se entrambi hanno la piena disponibilità dichiarano * Se entrambi hanno la piena disponibilità dichiarano

l’intero l’intero valore valore

* Se è definibile una quota di possesso: ciascuno * Se è definibile una quota di possesso: ciascuno dichiara solo dichiara solo la sua quota di spettanza;la sua quota di spettanza;

- Deve compilarlo anche chi ha semplice delega di firma e per - Deve compilarlo anche chi ha semplice delega di firma e per l’intera consistenza ( se ha anche delega di l’intera consistenza ( se ha anche delega di

prelievo);prelievo);

- TRUST : il settlor o i beneficiari devono compilare l’ RW se il- TRUST : il settlor o i beneficiari devono compilare l’ RW se il TRUST è un semplice schermo formale ( criteri circ. TRUST è un semplice schermo formale ( criteri circ.

43/E)43/E)

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CASO DEGLI AMMINISTRATORI:CASO DEGLI AMMINISTRATORI: - - Sentenza 17051 e 17052 del 21 luglio 2010 CassazioneSentenza 17051 e 17052 del 21 luglio 2010 Cassazione

- Sentenza 9320 del 11 giugno 2003- Sentenza 9320 del 11 giugno 2003

- Pareri discordi sulla stampa specializzata- Pareri discordi sulla stampa specializzata

- Entrambe le sentenze mantengono fissi alcuni paletti:- Entrambe le sentenze mantengono fissi alcuni paletti:

- necessità dell’erario di monitorare i trasferimenti- necessità dell’erario di monitorare i trasferimenti

quali manifestazioni di capacità contributiva;quali manifestazioni di capacità contributiva;

- non occultamento degli investimenti e delle attività- non occultamento degli investimenti e delle attività

finanziarie all’erario.finanziarie all’erario.

- E’ evidente che tali rischi non ci sono se un manager ha la firma sui - E’ evidente che tali rischi non ci sono se un manager ha la firma sui conti correnti di una società che tiene regolari scritture contabili o che conti correnti di una società che tiene regolari scritture contabili o che sia estera e quindi non abbia obblighi fiscali in Italia.sia estera e quindi non abbia obblighi fiscali in Italia.

- Telefisco 2011: ha chiarito che NON devono compilare l’ RW gli - Telefisco 2011: ha chiarito che NON devono compilare l’ RW gli amministratori di società residenti che hanno conti all’estero amministratori di società residenti che hanno conti all’estero relativamente ai conti su cui hanno poteri di firmarelativamente ai conti su cui hanno poteri di firma..

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CONTI CORRENTI ESTERI:CONTI CORRENTI ESTERI:

- La Circ. 45/E ha stabilito che non vanno indicati - La Circ. 45/E ha stabilito che non vanno indicati se i se i loro frutti sono riscossi tramite un loro frutti sono riscossi tramite un

intermediario residente.intermediario residente.

- In concreto si deve dare apposita disposizione - In concreto si deve dare apposita disposizione allaalla

banca estera di bonificare qualsiasi rendita banca estera di bonificare qualsiasi rendita su su di un c/c italiano intestato allo stesso di un c/c italiano intestato allo stesso

contribuente entro il mese della percezionecontribuente entro il mese della percezione..

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STOCK-OPTIONSTOCK-OPTION

- - Vanno indicati se :Vanno indicati se : - al termine del periodo d’imposta il prezzo di - al termine del periodo d’imposta il prezzo di

esercizio è inferiore al valore corrente del sottostanteesercizio è inferiore al valore corrente del sottostante Se sono acquistati a titolo onerosoSe sono acquistati a titolo oneroso Se sono cedibiliSe sono cedibili

- NON vanno indicati nel “vesting period”- NON vanno indicati nel “vesting period”

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- SEZIONE III- SEZIONE III

- Trasferimenti da e verso l’estero ed estero su estero- Trasferimenti da e verso l’estero ed estero su estero

- Totale movimenti deve superare 10.000 € : somma entrate ed - Totale movimenti deve superare 10.000 € : somma entrate ed uscite.-uscite.-

- Ribadito che va compilata solo in relazione a movimentazioni che- Ribadito che va compilata solo in relazione a movimentazioni che

interessano attività di cui alla sezione II;interessano attività di cui alla sezione II;

- Eccezione: l’anno del disinvestimento.- Eccezione: l’anno del disinvestimento.

- Va compilato anche per i trasferimenti avvenuti tramite - Va compilato anche per i trasferimenti avvenuti tramite intermediario residente;intermediario residente;

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- NO: pagamenti in Italia per acquisti esteri;- NO: pagamenti in Italia per acquisti esteri;

- NO: incassi/pagamenti dall’estero a seguito cessione/acquisto - NO: incassi/pagamenti dall’estero a seguito cessione/acquisto beni beni in Italia ( Sentenza CTR Lombardia 22 marzo 2010) in Italia ( Sentenza CTR Lombardia 22 marzo 2010)

- Trasferimenti a famigliari esteri: NO a meno che il trasferente - Trasferimenti a famigliari esteri: NO a meno che il trasferente non non abbia firma su c/c estero o disponibilità delle somme;abbia firma su c/c estero o disponibilità delle somme;

- Acconti su acquisto attività estere: - o li considero correlati al - Acconti su acquisto attività estere: - o li considero correlati al benebene

- o come crediti ( allora RW )- o come crediti ( allora RW )

- DIVIDENDI : non vanno indicati.- DIVIDENDI : non vanno indicati.

- IMMOBILI: No affitti e spese condominiali- IMMOBILI: No affitti e spese condominiali

NO rate dei mutuiNO rate dei mutui

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- - ITALIANI che lavorano all’esteroITALIANI che lavorano all’estero- ESONERO per :ESONERO per :

- persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo - persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo stato Italiano … e per organizzazioni internazionali cui stato Italiano … e per organizzazioni internazionali cui aderisce l’ Italia – Esenzione piena.aderisce l’ Italia – Esenzione piena.

- soggetti residenti che prestano attività in zone di - soggetti residenti che prestano attività in zone di frontiera e paesi limitrofi. Esonero si stende a TUTTE le frontiera e paesi limitrofi. Esonero si stende a TUTTE le attività ed i beni che si trovano nel paese straniero.attività ed i beni che si trovano nel paese straniero.

- Il requisito deve sussistere al 31 dicembre - Il requisito deve sussistere al 31 dicembre

( continuità)( continuità)

- Negli altri casi RW SE il soggetto rimane FISCALMENTE - Negli altri casi RW SE il soggetto rimane FISCALMENTE RESIDENTE in ITALIA.-RESIDENTE in ITALIA.-

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-- Prestare attenzione al momento del rientro ad iniziare a Prestare attenzione al momento del rientro ad iniziare a compilare RW per eventuali attività lasciate nel paese compilare RW per eventuali attività lasciate nel paese estero;estero;

- Il primo anno si compilerà subito SOLO la sezione II con le - Il primo anno si compilerà subito SOLO la sezione II con le giacenze, il rimpatrio del soggetto non crea obblighi di giacenze, il rimpatrio del soggetto non crea obblighi di sezione III.sezione III.

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- STRANIERI che lavorano in Italia- STRANIERI che lavorano in Italia

- L’acquisto dello status di residente fiscale in Italia fa L’acquisto dello status di residente fiscale in Italia fa scattare l’obbligo dell’ RW.scattare l’obbligo dell’ RW.

- ATTENZIONE ad indicare:ATTENZIONE ad indicare:

- Conti correnti esteri intestati, su cui c’è delega di - Conti correnti esteri intestati, su cui c’è delega di firma, firma, cointestati;cointestati;

- Immobili;- Immobili;

- Quote di società;- Quote di società;

- Polizze assicurative- Polizze assicurative

- Crediti di varia natura- Crediti di varia natura

- Opere d’arte- Opere d’arte

- Imbarcazioni con bandiera straniera- Imbarcazioni con bandiera straniera

- Gioielli- Gioielli

- Attività cointestate- Attività cointestate

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- ATTENZIONE anche a:- ATTENZIONE anche a:

- CFC: se si hanno partecipazioni in società black-list o a - CFC: se si hanno partecipazioni in società black-list o a fiscalità ridotta ( Comma 8-bis Art. 167 TUIR)fiscalità ridotta ( Comma 8-bis Art. 167 TUIR)

- TRUST in paesi black list ( comma 3 Art. 73 TUIR): - TRUST in paesi black list ( comma 3 Art. 73 TUIR):

presunzione residenza in Italia se settlor o presunzione residenza in Italia se settlor o beneficiari beneficiari

sono qui residentisono qui residenti

- Dividendi o utili di capitale da paesi black list- Dividendi o utili di capitale da paesi black list

- Eventuali problemi di residenza fiscale in Italia (in base al - Eventuali problemi di residenza fiscale in Italia (in base al criterio dell’ effective place of management) di società che criterio dell’ effective place of management) di società che si amministrano e che sono residenti all’estero.si amministrano e che sono residenti all’estero.

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