La tassazione delle operazioni di finanziamento

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La tassazione delle operazioni di finanziamento Aspetti principali relativi all’imposizione indiretta sui finanziamenti e alla tassazione delle garanzie Quirino Walter Imbimbo Dottore Commercialista 23 aprile 2014
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La presentazione mette in evidenza i principali aspetti relativi all’imposizione indiretta sui finanziamenti e alla tassazione delle garanzie. Per maggiori informazioni vi preghiamo di visitare: http://www.ey.com/IT/it/Services/Tax

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Page 1: La tassazione delle operazioni di finanziamento

La tassazione delleoperazioni di finanziamento

Aspetti principali relativi all’imposizioneindiretta sui finanziamenti e allatassazione delle garanzie

Quirino Walter ImbimboDottore Commercialista

23 aprile 2014

Page 2: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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IndicePremessa......................................................................................................................................61. Imposte indirette applicabili ai finanziamenti ed alle relative garanzie: nozioni

generali.................................................................................................................................. 7► Imposte indirette su finanziamenti e relative garanzie ................................................... 8► Imposte sui finanziamenti: iva/registro ........................................................................... 9► Alternatività iva/registro ................................................................................................10► Enunciazione di atti soggetti a registrazione in caso d’uso ..........................................12► Finanziamenti soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale ...................... 13► Finanziamenti bancari: imposta di registro e scambio di corrispondenza ................... 14► Finanziamenti non rientranti nel regime dell’imposta sostitutiva: imposta di registro e

scambio di corrispondenza ...........................................................................................15► Imposte sui finanziamenti: imposta di bollo ..................................................................16► Imposte sulle garanzie: imposta di registro ..................................................................17► Imposte sulle garanzie: imposta ipotecaria e tasse ipotecarie …................................ 18

2. Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine ...................................... 19► Sintesi del previgente regime dell’imposta sostitutiva………........................................ 20► Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine........................................ 21► Novità introdotte dall’art. 12, c. 4, del d.l. 145/2013…….……………........................... 23

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Indice► L’esercizio dell’opzione………………………………………………………………………24► Imposta sostitutiva: nozione di operazione inerente……………………………………...25► Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungo termine: aliquote………………… 27► Finanziamenti a persone fisiche per immobili ad uso abitativo:

aliquote 0,25% versus 2% …………………………………………………………………. 28► Finanziamenti a persone fisiche per immobili ad uso abitativo ................................... 29► Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo termine: base imponibile ............ 30► Imposta sostitutiva: presupposti .................................................................................. 31► Imposta sostitutiva: requisito soggettivo ...................................................................... 32► Imposta sostitutiva: requisito oggettivo ........................................................................ 37► Imposta sostitutiva: requisito territoriale .......................................................................46► Il punto sui finanziamenti bancari stipulati all’estero……………………………………...48► La posizione della giurisprudenza…………………………………………………………. 52► Finanziamenti bancari stipulati all’estero: caso d’uso ed enunciazione ....................... 53► Finanziamenti bancari stipulati all’estero con garanzia ipotecaria su immobili in Italia.54► Imposta sostitutiva: soggetto passivo e liquidazione dell’imposta ............................... 55► Finanziamenti strutturati come emissioni di obbligazioni o titoli similari………………..56

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Indice► La rilevanza delle novità introdotte in tema di finanziamenti strutturati…………….......58

3. Temi specifici: tassazione di alcuni atti, contratti e garanzie relativi aifinanziamenti ……………………………………………………………………………………. 60► Quando optare per il regime dell’imposta sostitutiva……………………………………..61► I crediti di firma .............................................................................................................62► Hedging Agreements ................................................................................................... 63► Cessione di crediti in garanzia ..................................................................................... 64► Pegno su azioni ........................................................................................................... 65► Pegno su quote di S.r.l. ................................................................................................ 67► Accollo ..........................................................................................................................69► Quietanze di pagamento ............................................................................................. 70

4. Il regime dell’imposta sostitutiva in alcune operazioni finanziarie .............................. 71► La sindacazione dei finanziamenti bancari ...................................................................72► Cartolarizzazione ex legge n. 130/1999 ....................................................................... 76► La surrogazione per volontà del debitore ..................................................................... 77► L’espromissione ............................................................................................................81► Il frazionamento del finanziamento ...............................................................................83

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Indice► La ristrutturazione dei debiti bancari ............................................................................ 86

► La ristrutturazione dei debiti bancari: novazione …..…………………………………..... 87

► La ristrutturazione dei debiti bancari: riconoscimento del debito ..................................90

► La ristrutturazione dei debiti bancari: remissione del debito......................................... 91

► La ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. e il concordato preventivo................... 92

5. Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out ...........................................................93Disclaimer ............................................................................................................................... 98

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Premessa

Con l’art. 12, comma 4, del d.l. 145/2013 (cd. «Destinazione Italia»), convertito inlegge 9/2014, sono state recentemente introdotte importanti modifiche al regimedell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine.Le profonde innovazioni apportate dal legislatore hanno rappresentatol’occasione per aggiornare il materiale didattico di una lezione, tenuta il 14novembre 2012 presso la Scuola di Notariato della Lombardia, integrandolo conle slide relative alla presentazione riguardante le novità in tema di impostasostitutiva, svoltasi il 20 febbraio u.s. presso un primario studio notarile di Milano.Ovviamente, con il presente documento non si ha alcuna pretesa di trattare inmaniera esaustiva le problematiche legate all’imposizione indiretta suifinanziamenti e alla tassazione delle relative garanzie.L’obiettivo perseguito, invece, è quello di fornire un utile strumento, dal tagliopratico, per individuare ed affrontare - nei limiti indicati dal disclaimer - leprincipali questioni legate alla stipula dei contratti di finanziamento(principalmente bancari) e delle relative garanzie.

Milano, 23 aprile 2014

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Capitolo 1

IMPOSTE INDIRETTE APPLICABILI AIFINANZIAMENTI ED ALLE RELATIVE

GARANZIE: NOZIONI GENERALI

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Imposte indirette su finanziamenti e relativegaranzie

Imposte sui finanziamenti► iva;► imposta di registro;► imposta di bollo.

Imposte sulle garanzie► iva;► imposta di registro;► imposta di bollo;► imposta e tasse ipotecarie.

nonché ilregime dell’imposta sostitutiva

Con riferimento ai finanziamenti ed alle garanzie nelle slide che seguonoverranno sinteticamente analizzate le seguenti imposte:

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Imposte sui finanziamenti: iva/registro

Ai fini iva, in presenza dei requisiti:► soggettivo (art. 4 d.p.r. 633/1972, “decreto iva”);► oggettivo (art. 3, decreto iva);► territoriale (artt. 7-ter e septies, decreto iva).

i finanziamenti rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, in regime diesenzione ex art. 10 del decreto iva.

Importanza del principio di alternatività iva/registroed in particolare del coordinato disposto

degli artt. 5 e 40 del d.p.r. 131/1986 (“TUR”)

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Alternatività iva/registroArt. 5 TURAi fini dell’imposta di registro le scritture private non autenticate sono soggette aregistrazione in caso d’uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sonosoggette ad iva.

Art. 40 TURPer gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad iva,l’imposta si applica in misura fissa.

Ai fini degli artt. 5 e 40 TUR le cessioni di beni e prestazioni di servizi siconsiderano soggette ad iva anche se prive del requisito di territorialità (da ultimocfr. circ. Ag. Entrate n. 18 del 29/05/2013).

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Alternatività iva/registroFinanziamenti che, ai fini del TUR, sono considerati “soggetti” ad iva► se redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata: registrazione in

termine fisso, con imposta in misura fissa (i.e. € 200);► se redatti per scrittura privata semplice: registrazione in caso d’uso, con

pagamento dell’imposta in misura fissa.

Finanziamenti che, ai fini del TUR, non sono “soggetti” ad iva► imposta di registro al 3% (art. 9, TP I, TUR);► se redatti per scrittura privata semplice e imposta proporzionale < a € 200:

registrazione con imposta fissa in caso d’uso (art. 2, c. 1, TP II, TUR).Nessuna tassazione in ipotesi di scambio di corrispondenza o atto redattoall’estero, salvo l’ipotesi di caso d’uso o enunciazione (artt. 5 e 22 TUR).

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Enunciazione di atti soggetti a registrazione in casod’usoRiferimenti normativi► “Caso d’uso”: art. 6 del TUR.► “Enunciazione”: art. 22 del TUR.

Secondo la Suprema Corte (sent. 14/3/2007, n. 5946) sarebbero soggetti adenunciazione anche gli atti soggetti a tassazione in caso d’uso.Posizione fortemente criticata in dottrina di cui, però, occorre necessariamentetener conto nella redazione e registrazione degli atti.

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Finanziamenti soggetti ad imposta di registro inmisura proporzionaleTipici esempi di finanziamenti che, anche se redatti anche per scrittura privatasemplice, scontano l’imposta di registro in misura pari al 3%:

► finanziamenti infruttiferi: in quanto in assenza di corrispettivo (i.e. interessi)non sono considerati prestazioni di servizi ai fini iva;

► finanziamenti da finanziatori privi di soggettività iva, ad esempio:‒ persone fisiche per finanziamenti effettuati fuori dall’esercizio d’impresa o

di arti o professioni;‒ holding che non svolgono attività commerciali, i.e. attività finanziaria o

attività di indirizzo, di coordinamento o altri interventi nella gestione dellesocietà partecipate (art. 4, c. 5, decreto iva).

Attenzione: enunciazione di finanziamenti soci negli atti notarili (ex multis,Cass., sent. 30/6/2010, n. 15585).

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Finanziamenti bancari: imposta di registro escambio di corrispondenza

Art. 1 lett. a), TP II, TURPrevede la possibilità di ricorrere allo scambio di corrispondenza, con tassazionein caso d’uso, per una serie di atti (artt. 2, c.1, 3, 6, 9 e 10 della TP I), adeccezione di quelli per i quali dal Codice Civile è richiesta a pena di nullità laforma scritta (...).

Nota art. 1, TP II, TURI contratti relativi alle operazioni e ai servizi bancari per i quali il titolo VI deldecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“TUB”), prescrive a pena di nullitàla forma scritta, sono soggetti a registrazione solo in caso d’uso.

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Finanziamenti non rientranti nel regime dell’impostasostitutiva: imposta di registro e scambio corrisp.Secondo alcuni autori la richiamata Nota permetterebbe di evitare la registrazionedegli atti di garanzia perfezionati per scrittura privata non autenticata.

L’interpretazione preferibile, e sicuramente più prudenziale, vede la Nota comederoga all’art. 1 lett. a), TP II, TUR avente la finalità di:

includere i contratti per operazioni e servizi bancari nel noverodi quelli da registrare in caso d’uso ma a condizione che

vengano redatti per scambio di corrispondenza

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Imposte sui finanziamenti: imposta di bollo

► Se redatti per atto pubblico o scrittura privata autenticata: imposta di bollo paria € 16 per ogni foglio (art. 1, c.1, TP I, d.p.r. 642/1972). Dal 1° giugno 2007 viè l’obbligo per i notai di registrare gli atti in via telematica: imposta di bollo paria € 45 (art. 1, c. 1-bis.1, n. 4, TP I, d.p.r. 642/1972).

► Se redatti per scrittura privata semplice (e relativi ad atti diversi dai contrattibancari e finanziari): imposta di bollo pari a € 16 per ogni foglio (art. 2, n.1, TPI, d.p.r. 642/1972).

► Se redatti per scrittura privata semplice e relativi a contratti bancari efinanziari: imposta di bollo pari a € 16 per contratto, indipendentemente dalnumero di esemplari o copie (art. 2, nota 2-bis TP I, d.p.r. 642/1972). Sel’operazione è regolata su conto corrente bancario, tale importo non è dovutoin quanto assorbito dall’imposta di bollo “periodica” applicata sul c/c bancario(Nota 3-ter, art. 13, TP I, d.p.r. 642/1972).

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Imposte sulle garanzie: imposta di registro

► Atti di garanzia per obbligazione propria: se soggetti a tassazione, scontanoimposta di registro in misura fissa pari a € 200.Dubbi espressi in dottrina circa il trattamento ai fini del registro di tali atti.Ris. min. n. 260146/1991: conferma della tassazione in misura fissa.

► Atti di garanzia per obbligazione di terzi se soggetti a tassazione, scontanoimposta di registro in misura proporzionale pari allo 0,5% (se le garanzie nonsono richieste dalla legge, art. 6, TP I, TUR).

► Atti di garanzia redatti per scrittura privata non autenticata con impostaproporzionale < a € 200: registrazione con imposta fissa, solo in caso d’uso(art. 2, c. 1, TP II, TUR).

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Imposte sulle garanzie: imposta ipotecaria e tasseipotecarie

► L’ipoteca costituisce un diritto reale di garanzia la cui iscrizione scontaun’imposta ipotecaria pari al 2% (art. 6 Tariffa, d.lgs. 347/1990).

► 2% in ipotesi di annotazione (es. intervenuta cessione del credito relativo alfinanziamento per consentire il subentro del cessionario nella titolarità delleipoteche e nel grado ipotecario, art. 9 Tariffa, d.lgs. 347/1990).

► Base imponibile: credito garantito, comprensivo di interessi ed accessori (art.3 d.lgs. 347/1990). In genere viene iscritta ipoteca per il doppio del valore delfinanziamento.

► Cancellazione ipoteca: 0,5% (salvo applicazione art. 40-bis del TUB, ex 13 d.l.7/2007, cd. “decreto Bersani-bis”).

► Tasse ipotecarie: dovute per le operazioni inerenti ai servizi ipotecari (art. 19d.lgs. 347/1990).

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IMPOSTA SOSTITUTIVA SUIFINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO

TERMINE

Capitolo 2

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Sintesi del previgente regime dell’impostasostitutivaIl regime dell’imposta sostitutiva ante modifiche introdotte dal decretolegge n. 145/2013 (cd. «Destinazione Italia»):

► costituiva il regime ordinario applicabile ai finanziamenti a medio e lungotermine;

► trovava obbligatoriamente applicazione in presenza dei tre requisiti soggettivo,oggettivo e territoriale;

► non necessariamente dava luogo ad un risparmio d’imposta, poteva esserepiù conveniente, ad esempio, in presenza di garanzie quali:‒ l’ipoteca; e/o,‒ il pegno su quote di S.r.l. o su marchi, rilasciati a garanzia di obbligazioni

di terzi;► non trovava applicazione con riferimento ai prestiti obbligazionari stante quanto

previsto dalla Direttiva 2008/7/CE concernente le imposte indirette sullaraccolta di capitali.

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Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungotermineArt. 15, c.1, d.p.r. 601/1973:Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti iprovvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, allaloro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunquetipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventualisurroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni ancheparziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a talifinanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni ogestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie oamministrative, il credito a medio e lungo termine, e quelle effettuate ai sensidell’ articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per le quali èstata esercitata l'opzione di cui all'articolo 17, sono esenti dall'imposta diregistro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tassesulle concessioni governative.

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Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio/lungotermineTributi sostituiti:► imposta di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e tasse sulle concessioni

governative.

Tributi non sostituiti:► gli atti giudiziari relativi a tali operazioni sono soggetti alle imposte indirette

secondo il regime ordinario;► le cambiali emesse in relazione alle operazioni di finanziamento sono

soggette all’imposta di bollo dello 0,1 per mille (anziché l’11 per mille);► tasse ipotecarie.

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Novità introdotte dall’art. 12, c. 4, del d.l. 145/2013

Il 24/12/2013, con l’entrata in vigore del richiamato decreto legge (poi convertitocon legge n. 9/2014), sono state apportate delle modifiche agli artt. 15 e 17 deld.p.r. 601/1973 ed è stato introdotto il nuovo art. 20-bis.

A seguito di tali modifiche viene recuperata l’originaria funzione agevolativa dellanorma. In particolare:

► il regime dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti a m/l termine è diventatoopzionale;

► il regime dell’imposta sostitutiva è stato esteso alle operazioni difinanziamento strutturate come emissione di obbligazioni o titoli similari (art.20-bis del d.p.r. 601/1973). Per approfondimenti si rimanda alla slide [57].

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Per i finanziamenti a m/l termine «l’opzione è esercitata per iscritto nell’atto difinanziamento»:► in assenza di opzione sui finanziamenti, sulle relative garanzie e con

riferimento agli atti agli stessi inerenti trovano applicazione le ordinarieimposte indirette;

► la norma non chiarisce chi debba esercitare l’opzione: si ritiene necessariol’assenso della banca, anche se, in via cautelativa, l’opzione andrebbe fattaesercitare anche dal soggetto finanziato;

► deve ritenersi ammissibile l’esplicita espressione di una eventuale intenzionedi non optare in favore del regime dell’imposta sostitutiva;

► difficilmente si assisterà alla redazione di contratti di finanziamento daassoggettare al regime dell’imposta sostitutiva senza l’intervento del notaio osenza l’attribuzione agli stessi di data certa.

L’esercizio dell’opzione

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Imposta sostitutiva: nozione di operazione inerenteLa prassi amministrativa e la Suprema Corte, tendenzialmente, hanno adottatoun’interpretazione restrittiva della norma ed, in particolare, del concetto di“inerenza”:► non sono coperti dal regime dell’imposta sostitutiva i provvedimenti, atti e

contratti del tutto autonomi ed indipendenti rispetto al pregresso rapportoobbligatorio originato dal finanziamento (ris. min. nn. 310273/1988 e400352/1989 e cons. Avv. Gen. Stato n. 111917/2002);

► sussistenza di un nesso di strumentalità e necessarietà (ris. min. n.310665/1991);

► sono coperte dal regime dell’imposta sostitutiva le garanzie “direttamenteconnesse” al finanziamento (ris. min. fin. n. 271389/1982);

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Imposta sostitutiva: nozione di operazione inerente► possono considerarsi inerenti i soli atti aventi la propria causa

giustificativa nell’erogazione di un finanziamento agevolato o nellaprestazione delle garanzie accessorie ad un finanziamento agevolato.Sono, pertanto, esclusi gli atti che hanno la propria giustificazione causalein rapporti diversi dal finanziamento (sent. Cass. nn. 4970/2002,24164/2004 e 4602/2009; circ. Ag. Terr. n. 12/2002).

Autorevole dottrina propende per un’interpretazione estensiva della norma.In linea con questa posizione si segnala anche lo Studio del ConsiglioNazionale del Notariato n. 104/2000/T dell’8/2/2001.

Alla luce delle recenti modifiche introdotte dal decreto «Destinazione Italia»,sembrerebbe confermata l’interpretazione restrittiva della Amministrazionefinanziaria e della giurisprudenza. Sul tema si rimanda all’approfondimentoriportato alla successiva slide n. [58].

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Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungotermine: aliquote► 0,25% (aliquota ordinaria ai sensi dell’art. 18, d.p.r. n. 601/1973);► 2% finanziamenti erogati a persone fisiche per acquisto, costruzione,

ristrutturazione di abitazioni (i) per le quali non sussistano i requisiti “primacasa” ovvero (ii) non sia dichiarato nel contratto di finanziamento lasussistenza di tali condizioni;

► 0,125% mutui concessi alle cooperative edilizie;► 0,05% finanziamenti all’esportazione di durata superiore ai 18 mesi.

Finanziamenti che non scontano né l’imposta sostitutiva né le imposte da questasostituite (es. art. 19, c. 1 e 2, d.p.r. n. 601/1973 e finanziamenti BEI).

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Finanziamenti a persone fisiche per immobili ad usoabitativo: aliquote 0,25% versus 2%Per le persone fisiche che agiscono nell’ambito della propria sfera privatal’aliquota ordinaria trova applicazione se:1. scopo del finanziamento sia l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione di

abitazioni e relative pertinenze per le quali sussistano i requisiti “prima casa”; e2. venga dichiarato nel contratto di finanziamento la sussistenza delle condizioni

per beneficiare dei requisiti “prima casa”.

Se la persona fisica agisce nell’esercizio d’impresa o della propria professionel’aliquota applicabile è, comunque, quella ordinaria.

Attenzione:a far data dal 1 gennaio 2014 i requisiti per l’agevolazione «prima casa»divergono a seconda che l’atto sia, o meno, soggetto a iva. Con riferimento alregime dell’imposta sostitutiva resta fermo il richiamo alla nota II-bis all’art. 1,TP1, parte prima, annessa al TUR, la quale richiama il concetto di «casa dilusso», facendo così implicitamente rimando al d.m. 2 agosto 1969.

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Finanziamenti a persone fisiche per immobili ad usoabitativoAttenzione:► se il finanziamento è cointestato la dichiarazione di sussistenza dei requisiti

deve essere resa da tutti i mutuatari (i.e. anche dai mutuatari non acquirenti,circ. Ag. Entrate n. 19/E/2005);

► per ristrutturazione edilizia riferimento al testo unico delle disposizionilegislative e regolamentari in materia edilizia (d.p.r. n. 380/2001),conseguentemente.... i finanziamenti per manutenzione, restauro erisanamento conservativo di immobili dovrebbero essere soggettiall’aliquota ordinaria, anche in assenza dei requisiti “prima casa”.

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Imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungotermine: base imponibile

Ai sensi dell’art. 18, c.1, d.p.r. 601/1973 la base imponibile dell’impostasostitutiva è pari:► all’ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio;► per le aperture di credito, all’ammontare del fido, indipendentemente dagli

utilizzi.

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Imposta sostitutiva: presupposti

Imposta sostitutiva sui finanziamenti:

► requisito soggettivo;

► requisito oggettivo;

► requisito territoriale.

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Imposta sostitutiva: requisito soggettivo

Per essere applicabile il regime dell’imposta sostitutiva deve avere ad oggettofinanziamenti erogati da:► banche, come definite dall’art. 10 del TUB;► Cassa Depositi e Prestiti (legge n. 244/2007, Finanziaria 2008);► enti, istituti, fondi e casse previdenziali (legge n. 257/2004).

Salvo specifiche eccezioni, in genere, per l’applicazione del regime dell’impostasostitutiva non sono previsti requisiti soggettivi in capo al soggetto finanziato.

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Imposta sostitutiva: requisito soggettivoBanche:► banche residenti in Italia;► stabili organizzazioni in Italia di

banche estere (UE o extra UE);► banche residenti nella UE.

Il regime dell’imposta sostitutiva non èapplicabile ad altri soggetti finanziari:es. società finanziarie, fondimezzanino (SGR), ecc. PE

UE

extra-UE

Banca Lux

Mut

uata

rio

Bancaextra UE

NO

Bancaitaliana

Italia

PE

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Imposta sostitutiva: requisito soggettivo

Finanziamenti in pool sono operazioni in cui intervengono diverse banchefinanziatrici ed in cui la banca capofila può agire in base ad un mandato:► senza rappresentanza (in nome proprio e per conto delle altre banche): (i)

rapporto diretto prenditore-banca capofila, (ii) costituzione di garanzie infavore della sola banca capofila, (iii) obblighi dichiarativi e legati a versamentodell’imposta sostitutiva della sola banca capofila;

► con rappresentanza (in nome e per conto delle altre banche): (i) rapportoprenditore-banche finanziatrici, (ii) costituzione di garanzie a favore di tutte lebanche, (iii) obblighi dichiarativi e legati a versamento dell’imposta sostitutivaspettanti, pro-quota, ad ogni banca.

Attenzione:in quest’ultimo caso verificare che tutti i finanziatori godano del requisitosoggettivo per l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva.

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Imposta sostitutiva: requisito soggettivo

Cassa depositi e prestiti S.p.A.: il regime dell’imposta sostitutiva è applicabileai finanziamenti effettuati da tale società (art. 5, c. 7, lett. b, d.l. n. 269/2003,convertito dalla legge n. 326/2003).La Cassa Depositi e Prestiti effettua due tipologie di finanziamenti:► prestiti allo Stato, alle Regioni, agli enti locali, ecc. (art. 5, c. 7, lett. a, d.l. n.

269/2003) ai quali, inter alia, si applica un regime di esenzione da ogni formadi imposizione indiretta;

► finanziamenti finalizzati alla realizzazione di opere, di impianti e di retidestinati all’erogazione di servizi pubblici (art. 5, c. 7, lett. b, d.l. n. 269/2003),al quale è applicabile il regime dell’imposta sostitutiva.

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Imposta sostitutiva: requisito soggettivo

Enti, istituti, fondi e casse previdenziali per:1. contratti di mutuo (art. 1813 c.c.) erogati a propri dipendenti o iscritti;2. mutuo di scopo finalizzato all’acquisto o costruzione di un’abitazione - non

necessariamente “prima casa” - ovvero al rimborso di un precedente mutuoper l’acquisto o costruzione di un’abitazione (ris. Ag. Entrate n. 1/T/2008).

Il mutuatario deve rendere in atto una dichiarazione sulla destinazione del mutuo.

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Imposta sostitutiva: requisito oggettivo

Il regime dell’imposta sostitutiva ha ad oggetto:

► finanziamenti a medio lungo termine (art. 15 d.p.r. 601/1973);

► finanziamenti di qualsiasi durata relativi ad operazioni effettuate in specificisettori produttivi (art. 16 d.p.r. 601/1973);

► i finanziamenti speciali (art. 19 d.p.r. 601/1973).

Page 38: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Imposta sostitutiva: requisito oggettivo

Giurisprudenza e prassi amministrativa attribuiscono un ampio significato alconcetto di finanziamento:“Finanziamento, in senso proprio e più ampio, vuol dire invece provvista didisponibilità finanziarie, cioè possibilità di attingere denaro, in qualunquemomento ciò sia necessario, in base ad un impegno in tali sensi assuntodall’istituto di credito, con obbligo di restituzione entro il termine (mediolungo) previsto contrattualmente” (sent. Cass. n. 4611/2002).

Page 39: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Imposta sostitutiva: requisito oggettivo

Non sono soggetti al regime dell’imposta sostitutiva:► i crediti di firma (sent. Cass. n. 4552/1993);► le operazioni di locazione finanziaria;► le operazioni di factoring;► i prestiti obbligazionari (art. 5, n.2 lett. b, Direttiva 2008/7/CE 12/2/2008).

Con le modifiche introdotte del d.l. 145/2013 il regime dell’imposta sostitutivatrova applicazione anche alle garanzie prestate in relazione alle operazioni difinanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni o titoli similari alleobbligazioni (art. 20-bis d.p.r. 601/1973).

Page 40: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Imposta sostitutiva: requisito oggettivoIrrilevanza della destinazione del finanziamento.Con riferimento ai finanziamenti non destinati a finalità di “investimentoproduttivo” si era espressa per la non applicabilità del regime dell’impostasostitutiva:► Cassazione (sent. 16/4/2008, nn. 9929, 9930, 9933 e 5/3/2009, n. 5270);► Comm. trib. reg. Lombardia (sent. 5/11/2009, n. 119);► Agenzia delle Entrate (risposta a interrogazione parlamentare del 6/4/2011, n.

5-04536).

Tema risolto dalla ris. Ag. Entrate del 13/12/2011, n.121/E che ha sancitol’irrilevanza della destinazione del finanziamento

Page 41: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Imposta sostitutiva: requisito oggettivo

Durata del finanziamento: ai sensi dell’art. 15, c. 3, d.p.r. 601/1973 ilfinanziamento deve avere una durata contrattuale superiore ai 18 mesi.

Attenzione:il finanziamento deve avere contrattualmente una durata superiore ai 18 mesi più1 giorno, conseguentemente può essere prevista la possibilità di recesso infavore della banca solo a partire dal giorno successivo al 18° mese più 1 giorno(sent. Cass. n. 1585/1994).Rilevanza della durata minima prevista contrattualmente e non degli eventisuccessivi alla stipula del contratto.

Page 42: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Imposta sostitutiva: requisito oggettivo

Determinazione della durata del finanziamentoIn caso di non coincidenza fra1. data di stipula del finanziamento, e2. data di erogazione.Ma in che momento si verifica il presupposto impositivo a partire dal qualedeterminare la durata del contratto?

Il presupposto impositivo si realizza:► con il primo atto, provvedimento, contratto, formalità o garanzia inerente al

finanziamento (ris. min. nn. 281169/1983 e 310559/1988, sent. Cass. n.4470/1983);

► con riferimento ai mutui fondiari (e quindi ai contratti aventi natura reale)secondo il Consiglio Nazionale del Notariato (fonogramma 17/5/1988) ilpresupposto impositivo si realizza con l’erogazione. Posizione non condivisadall’Amministrazione finanziaria.

Page 43: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Imposta sostitutiva: requisito oggettivo

Recesso del prenditoreSull’inammissibilità delle clausole che consentano il recesso ad nutum in favoredel prenditore:► sent. Cass. n. 11165/2005 e circ. Ag. Territorio n. 6/2006 (parere Avvocatura

Generale dello Stato).Contra► studio del Notariato n. 86/2005/T; circ. ABI, n. 3/2007 e prevalente dottrina.

Questione definitivamente risolta con circ. Ag. Territorio 14/6/2007, n. 7/T:la facoltà di recesso da parte del soggetto finanziato non è incompatibile

con il regime dell’imposta sostitutiva

Page 44: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Imposta sostitutiva: requisito oggettivo

Recesso del finanziatoreIncompatibilità delle clausole di recesso ad nutum in favore del finanziatore.Possibilità per il finanziatore di recedere dal contratto per insolvenza o perdiminuzione delle garanzie per fatto del debitore (artt. 1186 e 1819 c.c.).Le clausole di recesso in favore del finanziatore per essere compatibili con ilvincolo della durata minima devono essere “riconducibili, in via generale, adesigenze di tutela del credito” e devono presentare......

..... i seguenti requisiti:1. “carattere obiettivo delle cause, preventivamente individuate ed accettate

dalle parti contraenti, come idonee a determinare un’anticipata modificazionedel termine previsto”;

2. “facoltà di recesso non rimessa alla libera ed esclusiva determinazionedell’Istituto bancario”.

(Circ. min. nn. 240/T/1999, circ. Ag. Ter. 8/T/2002 e ris. Ag. Ter. n. 1/T/2003).

Page 45: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Imposta sostitutiva: requisito oggettivo

Recesso del finanziatoreParere Avvocatura dello Stato 20/1/2003: “...fatti che anticipatamente previstisiano tali da incidere (con efficacia ex tunc - risoluzione o ex nunc - recesso)sulla stessa causa che ha costituito la ragione fondamentale dello specificonegozio giuridico”.Clausole di recesso anticipato compatibili:► ipotesi di inadempimento e insolvenza;► ipotesi di procedura concorsuale;► mancato rispetto dei covenants;► cessione di rami d’azienda o di determinati beni del soggetto finanziato;► cessioni di beni dati in garanzia;► change of control.

Page 46: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Imposta sostitutiva: requisito territoriale

► Tale requisito non è previsto espressamente dalla norma.► In base al rinvio operato dall’art. 20, c. 5, d.p.r. 601/1973 il regime ormai

opzionale dell’imposta sostitutiva può trovare applicazione per i finanziamentistipulati nel territorio italiano.

► In genere i contratti di finanziamento stipulati all’estero non possonobeneficiare del regime dell’imposta sostitutiva (caso particolare: ipotesi in cuicomportino contestuale trasferimento e/o costituzione di diritti reali digodimento o di garanzia su immobili siti in Italia).

► Eventuali atti redatti in Italia relativi a finanziamenti stipulati all’estero sarannosoggetti alle ordinarie imposte indirette (ris. min. n. 45/E/2000, circ. ABI nn.40/1996 e 18/2000 e parere ABI n. 781/2002).

Page 47: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Imposta sostitutiva: requisito territoriale

Il luogo di stipulazione del contrattoIn generale, il contratto si considera formato nel luogo di stipula. In ipotesi di attopubblico o scrittura privata, fa fede il luogo in cui gli stessi sono stati sottoscritti.Casi particolari:► contratto stipulato da più parti che lo sottoscrivono in luoghi diversi: rileva il

luogo di ultima sottoscrizione (a meno che esso non possa sussistereindipendentemente da tale sottoscrizione);

► contratto concluso per scambio di corrispondenza: il perfezionamento dell’attosi ha quando il proponente ha conoscenza dell’accettazione formaledell’altra parte (artt. 1326, c.1 e 1335 c.c.). Peraltro, si tratta di unacircostanza difficilmente dimostrabile nell’ipotesi in cui il contratto siaintervenuto fra prenditore e finanziatore residenti (cfr. circ. informativa CentroStudi SanPaolo-IMI, n.17/2000).

Page 48: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Profili di elusività del contratto stipulato all’esteroLa Dir. Reg. Ag. delle Entrate della Lombardia con nota del 24/4/2008 n.2008/25064/DA3 si era espressa in merito all’elusività della stipula all’esterodei finanziamenti a m/l termine aventi le seguenti caratteristiche:► parti entrambi residenti in Italia;► atto redatto in lingua italiana;► atto regolato dal diritto italiano;► finanziamento che esplica i suoi effetti esclusivamente in Italia.

L’interpretazione proposta dall’Amministrazione finanziaria aveva determinatol’avvio di una serie di accertamenti con i quali si contestava, facendo ricorso alprincipio dell’abuso del diritto, l’operato delle banche nell’attività di erogazione deifinanziamenti.Con riferimento alla giurisprudenza sul tema si rimanda alla slide [52].

Il punto sui finanziamenti bancari stipulati all’estero

Page 49: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Successivamente, con ris. del 28/3/2013 n. 20/E, l’Agenzia delle Entrate hamodificato il proprio orientamento statuendo, con riferimento ai contratti difinanziamento stipulati all’estero, l’impossibilità di applicazione del principio diabuso del diritto. In particolare, nella richiamata risoluzione viene, inter alia,sostenuto quanto segue:a. la stipula del contratto all’estero non configura abuso di diritto;b. l’imposta sostitutiva trova applicazione anche in relazione ai finanziamenti

stipulati all’estero se «il consenso negoziale in ordine agli elementi delcontratto di finanziamento risulti già da scrittura semplice» firmata inItalia (es. term-sheet).

A seguito della richiamata risoluzione, i nuovi avvisi di accertamento relativi aifinanziamenti stipulati all’estero non sono più motivati sulla base del principiodell’abuso del diritto.Quanto indicato in quest’ultima risoluzione (cfr. supra let. a), peraltro, può essereutilizzato come valida argomentazione difensiva nell’ambito dei contenziosi inessere, fondati sul principio dell’abuso del diritto.

Il punto sui finanziamenti bancari stipulati all’estero

Page 50: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Il punto sui finanziamenti bancari stipulati all’estero

La posizione dell’Amministrazione finanziaria espressa nella slide precedente èstata oggetto di forti critiche da parte della dottrina (cfr. circ. Assonime n. 13 del7/5/2013): correttamente viene censurata la posizione assunta dall’Agenzia delleEntrate con riferimento ai term-sheet, posto che tali documenti costituiscono attimeramente preparatori e, quindi, non vincolanti.

Ragionando per assurdo: se si fosse seguita la linea interpretativadell’Amministrazione finanziaria (fintanto che l’imposta sostitutiva costituiva ilregime ordinario applicabile ai finanziamenti), i finanziamenti contrattualmentedefiniti a breve termine, avrebbero corso il rischio di essere considerati amedio/lungo termine (ad es. un finanziamento della durata di 17 mesi avrebbepotuto essere considerato a medio/lungo termine in presenza di un term-sheetpredisposto più di un mese prima rispetto al contratto di finanziamento).

Anche alla luce di quanto precede, non pare condivisibile la posizione assuntadall’Agenzia delle Entrate.

Page 51: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Autorevole dottrina, seguendo un diverso percorso argomentativo, ha affermatoche i finanziamenti a medio e lungo termine (nei fatti conclusi in Italia e rinnovatiall’estero per atto pubblico o scrittura privata autenticata) avrebbero dovutoessere soggetti a imposta sostitutiva, in quanto:► nulli per mancanza della forma scritta ad substantiam; e in quanto tali,► soggetti a tassazione ai sensi dell’art. 38 del TUR (il quale dispone che la

nullità dell’atto non dispensa dall’obbligo di richiederne la registrazione e dipagare la relativa imposta…).

Ad ogni modo, con l’avvento del regime opzionale, viene definitivamentemeno la questione legata alla stipula all’estero dei finanziamenti bancari a

medio e lungo termine.

Il punto sui finanziamenti bancari stipulati all’estero

Page 52: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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La posizione della giurisprudenza

Abuso del dirittoPro contribuente► sent. n. 27/10/12 della Comm. trib.

prov. di Brescia pronunciata in data10/4/2012;

► sent. n. 29/1/14 della Comm. trib.prov. di Siena pronunciata in data2/12/2014.

Contra contribuente► sent. n. 55 della Comm. trib. prov.

di Torino pronunciata in data8/5/2013 (27/3/2013);

Luogo di formazione del contrattoContra contribuente► sent. n. 98/14 della Comm. trib.

prov. di Bergamo pronunciata indata 13/1/2014.

► sent. n. 31-3/14 della Comm. trib.prov. Sondrio pronunciata in data4/4/2014

La presente slide riporta la giurisprudenza riguardante gli accertamenti fondatisul principio dell’abuso del diritto (come da nota del 24/4/2008 n.2008/25064/DA3, Dir. Reg. Ag. delle Entrate della Lombardia) e sul luogo diformazione del contratto (come da ris. Ag. Entrate del 28/3/2013, n. 20/E).

Page 53: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Finanziamenti bancari stipulati all’estero: casod’uso ed enunciazione

Per la rettifica dell’imponibile, per l’accertamento, per le sanzioni, per lariscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda l’applicazionedell’imposta sostitutiva rinvio alle norme sull’imposta di registro (art. 20, c. 5,d.p.r. 601/1973).

Finanziamento stipulato all’estero non soggetto ad imposta sostitutiva (art.2, c. 1, TUR).Non applicabili le disposizioni relative al caso d’uso e all’enunciazione.

Attenzione:ai finanziamenti redatti all’estero che incorporino contestuale trasferimento e/ocostituzione di diritti reali di godimento o di garanzia su immobili siti in Italia.

Page 54: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Finanziamenti bancari stipulati all’estero congaranzia ipotecaria su immobili in Italia

Finanziamenti redatti all’estero garantiti da ipoteca su immobili siti in Italia:imposta sostitutiva o imposte ipotecaria e di registro?

Casi:► finanziamento distinto dall’atto costitutivo della garanzia ipotecaria: imposte

indirette in misura ordinaria;► finanziamento e garanzia ipotecaria risultanti da medesimo atto:

‒ imposta sostitutiva (circ. ABI n. 18/2000, parere ABI n. 781/2002 e partedella dottrina);

‒ secondo altra dottrina il regime dell’imposta sostitutiva non sarebbecomunque applicabile.

Page 55: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Imposta sostitutiva: soggetto passivo e liquidazionedell’imposta► Il soggetto passivo dell’imposta è l’ente che effettua il finanziamento il quale

ne risponde nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (in alcuni casil’Amministrazione ha notificato avvisi di accertamento anche al borrower; cfr.sent. n. 34/01/12 della Comm. Trib. Gorizia, pronunciata in data 11/04/2012).

► Parziale eccezione per finanziamenti erogati a persone fisiche nel casol’acquisto dell’abitazione non goda dei benefici “prima casa”.

► Traslazione dell’imposta sul soggetto finanziato.► Dichiarazione: entro 3 mesi dalla chiusura di ciascun semestre.► Obbligo di versamento di acconto pari al 90% in sede di versamento

dell’imposta relativa al 1° semestre.Attenzione:nel caso di operazioni di finanziamento strutturate come le emissioniobbligazionarie o di titoli similari, l’imposta sostitutiva è dovuta dagli intermediariincaricati delle attività di promozione e collocamento, ovvero, laddove taliintermediari non intervengano, dalla società emittenti. «Il soggetto finanziatorisponde in solido con i predetti intermediari per il pagamento dell’imposta». Perapprofondimenti si veda la slide [56]

Page 56: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Il regime opzionale dell’imposta sostitutiva è stato esteso, dal d.l. 145/2013,anche alle operazioni di finanziamento strutturate come emissione diobbligazioni o titoli similari.

In particolare, gli artt. da 15 a 20 del d.p.r. 601/1973 :► si applicano alle «garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi

momento prestate…»;► …in relazione alle operazioni di finanziamento strutturate come emissione di

obbligazioni o titoli similari [art. 44, comma 2, lett. c) del TUIR];► da chiunque sottoscritte (viene meno il requisito soggettivo previsto per i

finanziamenti a m/l termine);

Finanziamenti strutturati come emissioni diobbligazioni o titoli similari

Page 57: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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► l’opzione per il regime dell’imposta sostitutiva è esercitata nella delibera diemissione («o in analogo provvedimento autorizzativo»);

► l’imposta è dovuta dagli intermediari finanziari incaricati delle attività dipromozione e collocamento ovvero, in loro assenza, dalla società emittente;

► il soggetto finanziario risponde in solido con gli intermediari per il pagamentodell’imposta;

► non è stato previsto l’obbligo di versamento dell’acconto previsto per ifinanziamenti a m/l termine.

Finanziamenti strutturati come emissioni diobbligazioni o titoli similari

Page 58: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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► il regime si applica anche alle «eventuali surroghe, sostituzioni postergazioni,frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni dicredito stipulate in relazione alle stesse, nonché ai trasferimenti di garanzieanche conseguenti alla cessione delle predette obbligazioni, nonché allamodificazione o estinzione di tali operazioni».

Formulazione dell’articolo 20-bis del d.p.r. 601/73 che inizialmente richiama ildettato letterale dell’art. 15 ma con una parte aggiuntiva che sembra avvalorarela tesi circa….

… la non applicabilità del regime dell’imposta sostitutiva in ipotesi disindacazione dei finanziamenti a m/l termine.

La rilevanza delle novità introdotte in tema difinanziamenti strutturati

Page 59: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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«Le operazioni relative ai finanziamenti a medioe lungo termine e tutti i provvedimenti, atti,contratti e formalità inerenti alle operazionimedesime, alla loro esecuzione, modificazioneed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo dachiunque e in qualsiasi momento prestate e alleloro eventuali surroghe, sostituzioni,postergazioni, frazionamenti e cancellazionianche parziali, ivi comprese le cessioni di creditostipulate in relazione a tali finanziamenti,effettuate da aziende e istituti di credito e da lorosezioni o gestioni che esercitano, in conformità adisposizioni legislative, statutarie oamministrative, il credito a medio e lungotermine, e quelle effettuate ai sensi dell’ articolo5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30settembre 2003, n. 269, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, per le quali è stata esercitata l'opzione di cuiall'articolo 17, sono esenti dall'imposta diregistro, dall'imposta di bollo, dalle imposteipotecarie e catastali e dalle tasse sulleconcessioni governative.»

«Gli articoli da 15 a 20 si applicano anche allegaranzie di qualunque tipo, da chiunque e inqualsiasi momento prestate in relazione alleoperazioni di finanziamento strutturate comeemissioni di obbligazioni o titoli similari alleobbligazioni di cui all'articolo 44, comma 2,lettera c), del Testo unico delle imposte suiredditi, approvato con il decreto del Presidentedella Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dachiunque sottoscritte, alle loro eventualisurroghe, sostituzioni, postergazioni,frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivicomprese le cessioni di credito stipulate inrelazione alle stesse, nonché ai trasferimenti digaranzie anche conseguenti alla cessionedelle predette obbligazioni, nonché allamodificazione o estinzione di tali operazioni.»

Art. 15, d.p.r. 601/1973 Art. 20-bis, d.p.r. 601/1973

Page 60: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Capitolo 3

TEMI SPECIFICI: TASSAZIONE DIALCUNI ATTI, CONTRATTI E

GARANZIE RELATIVI AIFINANZIAMENTI

Page 61: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Quando optare per il regime dell’imposta sostitutiva

La convenienza ad optare per il regime dell’imposta sostitutiva può aversiquando il finanziamento risulti assistito da:► garanzie ipotecarie su beni immobili (2%);► garanzie su obbligazioni di terzi - che scontino l’imposta di registro in

misura pari allo 0,5% - con riferimento alle quali non sia possibile:‒ formalizzare l’atto per scambio di corrispondenza o (ii) redigendo lo stesso

all’estero (es. pegno su quote di S.r.l. e pegno su marchi); ovvero,‒ quando comunque ciò non consenta di evitare l’applicazione dell’imposta

di registro in misura proporzionale;► atti relativi al finanziamento che comportino l’applicazione dell’imposta di

registro in misura proporzionale (es. cessione di crediti in garanzia).

Page 62: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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I crediti di firmaCredito di firmaSi intende il contratto con il quale la banca si impegna a prestare in futuro unagaranzia.► In sé il credito di firma non rientra nel regime dell’imposta sostitutiva in quanto

non qualificabile come finanziamento.► Sull’applicabilità del regime dell’imposta sostitutiva all’apertura di credito

”promiscuo” che preveda, alternativamente, l’utilizzo di una linea di credito per“cassa” ovvero “per firma”:‒ Contro: sent. Cass. n. 4552/1992 e parere ABI n. 929/2006;‒ Pro: studio notariato n. 172-2006/T e parere ABI n. 993/2007.

AttenzioneSussiste un rischio in relazione alla fattispecie di concessione di garanzie (es.ipoteca) fornite in relazione alle linee “per firma”.

Page 63: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Hedging Agreements

Contratti derivati generalmente stipulati in relazione ad operazioni difinanziamento con tasso di interesse variabile al fine della copertura del rischiosui tassi d’interesse.Imposta di registro:► nella prassi si tende (a mio avviso erroneamente) a considerare tali contratti

non coperti dal regime dell’imposta sostitutiva;► tali contratti andranno, pertanto, redatti per scambio di corrispondenza al fine

di evitare l’imposta di registro in misura pari al 3%.

ImportanteÈ necessario evitare di estendere, negli atti di garanzia soggetti a registrazione,le garanzie (es. ipoteche/pegni per obbligazione di terzi) anche ai crediti derivantidagli hedging agreement.

Page 64: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Cessione di crediti in garanzia

La cessione di crediti in garanzia è un contratto stipulato a garanzia dell’esattoadempimento degli obblighi contrattuali del soggetto finanziato.Imposta di registro:► se posta in essere quale garanzia di un finanziamento non rientrante nel

regime dell’imposta sostitutiva: 0,5% imposta di registro indipendentementedal fatto che sia effettuata a garanzia di obbligazione propria o a garanzia diobbligazione di terzi (posizione non condivisibile ma confermata da ris. Ag.Entrate nn. 278/2008 e 95/E/2012);

► se inerente ad un finanziamento in regime di sostitutiva non è soggetta adimposta di registro.

Page 65: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Pegno su azioni

Imposta di registro► € 200, in termine fisso, se il pegno è a garanzia di obbligazione propria

indipendentemente dalla forma dell’atto (i.e. atto pubblico, scrittura privataautenticata e scrittura privata semplice);

► 0,5% in termine fisso, se il pegno è a garanzia (non richiesta dalla legge) diobbligazione di terzi, indipendentemente dalla forma dell’atto;

► € 200, in caso d’uso o enunciazione, se redatto per scrittura privata semplicecon tassazione proporzionale < € 200;

► nessuna tassazione se finalizzato per scambio di corrispondenza o per attoredatto all’estero, salvo ipotesi di caso d’uso o enunciazione (€ 200 garanziaper obbligazione propria, 0,5% garanzia per obbligazione di terzi).

Page 66: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Pegno su azioni

Imposta di registro

► Base imponibile (art. 43, c.1 lett. f, TUR): valore dei titoli se inferiore allasomma garantita.

► Significato da attribuire alla locuzione “valore dei titoli”‒ ...valore nominale?...valore contabile?...valore venale?...‒ ... valore in atto dichiarato dalle parti.

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Pegno su quote di S.r.l.

Imposta di registro sul pegno su quote di S.r.l.:Il pegno quote deve necessariamente essere stipulato per atto notarile, conrelativo obbligo di registrazione:► € 200, in termine fisso, se a garanzia di obbligazione propria;► 0,5%, in termine fisso, se a garanzia di obbligazione di terzi.► se redatto all’estero, per farne uso in Italia necessità di deposito presso

archivio notarile distrettuale o presso notaio esercente (art. 106, n.4 legge n.89/1913). Tale formalità secondo l’Amministrazione finanziaria comporterebbel’applicazione dell’imposta di registro sul pegno quote (ris. min. 12/12/1981, n.250751). Al riguardo autorevole dottrina propende per una diversaconclusione.

Page 68: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Pegno su quote di S.r.l.

► Base imponibile: non uniformità di comportamento degli uffici dell’Agenziadelle Entrate.

► La generalità degli Uffici applica l’imposta di registro proporzionale sullasomma garantita in quanto le “quote” non rientrano fra i “titoli”.

► Alcuni Uffici, sulla base di un’interpretazione logico-sistematica della normaapplicano estensivamente alle “quote” le disposizioni sui “titoli”.

► Necessità di informare il cliente sul teorico rischio, entro 3 anni, di un’impostasuppletiva determinata sul valore della somma garantita.

► Ulteriore fattore di criticità è il significato da attribuire alla locuzione “valoredei titoli”: vi sono rischi a dichiarare il valore nominale delle quote?

NO, in base all’attuale dettato normativo: art. 52 TUR

Page 69: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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AccolloImposta di registro:► non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e

contestuali ad altre disposizioni (art. 21, c. 3, TUR).

Se non contestuali ad altre disposizioni:► 3%, in termine fisso, se redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata

o scrittura privata semplice;► 3%, in caso d’uso o enunciazione, se redatti per scambio di corrispondenza o

per atto redatto all’estero.

Page 70: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Quietanze di pagamentoImposta di registro:1. non sono soggette ad imposta se rilasciate nello stesso atto che contiene le

disposizioni cui si riferiscono (art. 21, c. 3, TUR);2. 0,5%, in termine fisso, se rilasciata separatamente per atto pubblico o

scrittura privata autenticata (art. 6, TP I, TUR);3. 0,5%, in caso d’uso, se rilasciata per scrittura privata semplice.Nei casi b) e c) € 200 se applicabile il principio di alternatività iva/registro (ris.min. n. 301388/1976).Nei finanziamenti stipulati all’estero: richiesta, ad ogni erogazione, di quietanzeper atto pubblico o scrittura privata autenticata per disporre di un titolo esecutivo(art. 474 c.p.c.).

Page 71: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Capitolo 4

IL REGIME DELL’IMPOSTASOSTITUTIVA IN ALCUNE

OPERAZIONI FINANZIARIE

Page 72: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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La sindacazione dei finanziamenti bancari

Attraverso la sindacazione la banca finanziatrice cede una parte del credito(cessione parziale del contratto) verso il soggetto finanziato in genere al fine diridurre la propria esposizione in relazione ad una determinata operazione.

Finanziamento

FinanziatoFinanziatoBanca ABanca A

Banca BBanca B

Cessionecredito/contratto

DebitoTassazione:► della cessione del credito;► dell’annotazione ipotecaria;► altri atti confermativi ed estensivi

delle garanzie da redigere in formanotarile;

► enunciazione della cessione delcredito.

Page 73: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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La sindacazione dei finanziamenti bancari

Tempistica della sindacazione:

► ante sottoscrizione (soluzione ponte“bridge loan”);

► post sottoscrizione - ante erogazione;► post erogazione.

Cessione credito versus cessionecontratto

Finanziamento

FinanziatoFinanziatoBanca ABanca A

Banca BBanca B

Cessionecredito/contratto

Debito

Page 74: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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La sindacazione dei finanziamenti bancariLa prassi amministrativa e la Suprema Corte tendono a non estendere allesindacazioni il regime dell’imposta sostitutiva. In tema si segnalano:► ris. min. nn. 310273/1988, 310932/1989, 400352/1989, 310665/1991, e circ.

Ag. Territorio n.12/2002;► consultiva n. 111917 del 2002 dell’Avvocatura Generale dello Stato;► sent. Cass. nn. 4970/2002, 24164/2004, 1205/2005, 1954/2005 e

4602/2009 (contra, sent. Cass. n. 2734/2009).

Sindacazione rientrante nel regime dell’imposta sostitutiva se previstacome obbligatoria nel contratto di finanziamento (ris. min. n. 310665/1991).Al di fuori del caso appena indicato, (anche alla luce di quanto segnalato allaslide [56]) il regime dell’imposta sostitutiva non si estende alle sindacazioni deifinanziamenti a m/l termine.

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La sindacazione dei finanziamenti bancariAderendo all’interpretazione restrittiva della norma:► cessione crediti: imposta di registro 0,5%, non applicabile nel caso in cui:

(i) atto redatto per scambio di corrispondenza, (ii) atto redatto all’esteroovvero (iii) cessione rientrante nell’ambito di applicazione del regime iva(i.e. effettuando la cessione con uno sconto);

► annotazione dell’ipoteca: imposta ipotecaria pari al 2%;► atti confermativi ed estensivi delle garanzie da redigere in forma notarile:

rischio 0,5% imposta di registro se a garanzia di obbligazione di terzi?

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Cartolarizzazione ex legge n. 130/1999Art. 6, c. 2 legge n. 130/1999: “Se la cessione ha per oggetto crediti derivantidalle operazioni indicate negli articoli 15, 16 e 19 del D.P.R. continuano adapplicarsi le agevolazioni previste nel citato articolo 15. Nello specifico:► in base a tale norma, nonostante il mutamento del soggetto titolare dei crediti,

gli atti (es. cancellazione di ipoteca) continuano ad essere copertidall’originario regime dell’imposta sostitutiva;

► dubbi se tale disposizione copra anche le cessioni di tali crediti alla SPV130/1999;

► prudenzialmente, al fine di evitare il rischio di applicazione dell’imposta diregistro in misura pari allo 0,5%, sarebbe opportuno che la cessioneavvenisse con uno sconto in maniera che la stessa rientri nel campo diapplicazione iva (ancorché in regime di esenzione) e sia, pertanto, soggetta,in caso di registrazione, ad imposta di registro pari a € 200.

Da ultimo le garanzie di qualsiasi tipo (ivi incluse quelle ipotecarie) esistenti infavore del cedente conservano la loro validità e il loro grado a favore della SPV,senza bisogno di alcuna formalità (art. 58, c. 3 TUB, richiamato dall’art. 4, c. 1,legge n. 130/1999; cfr. ris. Ag. Territorio n. 3/T/2006).

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La surrogazione per volontà del debitoreCon la surrogazione, ex art. 1202 c.c., il debitore prende a mutuo una sommafinalizzata al rimborso di un precedente debito, surrogando il mutuante nei dirittidel creditore: non si applica art. 33, c. 2, TUR.Per la prevalente dottrina e giurisprudenza:► surroga come vicenda traslativa del credito in cui il surrogato subentra nella

posizione giuridica del creditore soddisfatto;► nonostante il pagamento del debitore non vi sarebbe l’estinzione del rapporto

obbligatorio originario;► il mutuante surrogato acquista il medesimo diritto di credito cui era titolare il

precedente creditore nonché i diritti accessori (i.e. garanzie).

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La surrogazione per volontà del debitorePortabilità del mutuo: art. 8 d.l. 7/2007 (decreto Bersani-bis) poi trasposto nelTUB (art. 120-quater).La norma trova applicazione con riferimento:► ai soli contratti di finanziamento conclusi da intermediari bancari e finanziari

con persone fisiche o micro-imprese;► ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai loro iscritti

(chiaramente in relazione all’acquisto di un’abitazione).

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La surrogazione per volontà del debitoreAi sensi dell’art. 120-quater TUB:► il mutuante surrogato (banca o ente di previdenza obbligatoria) subentra nelle

garanzie, personali e reali, accessorie al credito surrogato;► la surrogazione non comporta il venir meno dei benefici fiscali;► con la surrogazione non trovano applicazione l’imposta sostitutiva e le

imposte ordinarie da questa sostituite. In particolare:‒ l’erogazione del nuovo finanziamento non è soggetto ad imposta

sostitutiva;‒ l’annotazione della surroga a margine dell’iscrizione originaria di ipoteca

non comporta applicazione dell’imposta di registro, dell’imposta ipotecaria,dell’imposta di bollo mentre è soggetta alla tassa ipotecaria (circ. Ag.Territorio n. 9/T/2007).

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La surrogazione per volontà del debitore

Surrogazioni non rientranti nel regime dell’art. 120-quater TUB:Secondo l’Amministrazione finanziaria e la Suprema Corte (ex multis, sent. Cass.4970/2002) l’annotazione della surroga non sconta imposta ipotecaria solonell’ipotesi in cui:► la surroga abbia la propria causa giustificativa in un finanziamento da parte di

una banca che eserciti il credito a medio lungo termine; e,► la banca corrisponda, in luogo dell’imposta ordinariamente prevista, l’imposta

sostitutiva.

Page 81: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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L’espromissioneCon l’espromissione un terzo soggetto assume il debito nei confronti dell’entefinanziatore il quale può decidere, o meno, di liberare il debitore originario (art.1272 c.c.).

L’espromissione è qualificabilecome

atto inerente al finanziamento?Finanziamento

FinanziatoFinanziatoBanca ABanca A

Debito

TerzoTerzo

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L’espromissione

Sul tema specifico non risultano interpretazioni ministeriali, né giurisprudenziali.Sulla base dei richiamati pronunciamenti ministeriali e della Suprema Corte intema di surroga sembrerebbe doversi concludere in senso negativo.Conseguentemente:► atto di espromissione: 3% imposta di registro, in termine fisso,

indipendentemente dalla forma dell’atto (atto pubblico, scrittura privataautenticata, scrittura privata semplice);

► imposte indirette applicabili in misura ordinaria sulle eventuali ulteriorigaranzie concesse dal terzo.

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Il frazionamento del finanziamento

Nel finanziare progetti di sviluppoimmobiliare le società edili ricorrono afinanziamenti bancari garantiti daipoteca sul terreno edificabile o sullaproprietà in corso di costruzione.

Tre step:► finanziamento;► frazionamento;► accollo.

Societàedile

Societàedile

BancaBanca

Terreno -Immobile incostruzione

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Il frazionamento del finanziamento

Art. 39 (c. 6 e 6-bis TUB)Se è possibile ottenere l’accatastamentodelle singole porzioni che costituisconol’edificio o complesso condominialeallora.......il debitore, il terzo acquirente, ilpromissario acquirente o l’assegnatariodel bene ipotecato hanno diritto per larelativa porzione di immobile:1. alla suddivisione del finanziamento

in quote; e,2. al frazionamento dell’ipoteca.

Societàedile

Societàedile

BancaBanca

Porz

.im

m.1

Porz

.im

m.2

Porz

.im

m.3

Acq. imm. 1

Acq. imm. 2

Acq. imm. 3Accollo

finanziamenti 1,2 e 3

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Il frazionamento del finanziamentoCon il frazionamento:► l’annotazione del frazionamento a margine dell’ipoteca ha efficacia retroattiva;► l’ipoteca non si estingue ma perde il suo carattere di indivisibilità. I nuovi

vincoli ipotecari frazionati hanno stessa data, grado ed effetto dell’ipotecaoriginaria.

Conseguenze fiscali dell’operazione:► non si applica l’imposta sostituiva al rapporto banca-acquirente;► non trova applicazione l’imposta ipotecaria del 2%;► accollo contestuale all’acquisto dell’immobile non è soggetto ad imposta di

registro (art. 21, c. 3, TUR).

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La ristrutturazione di debiti bancariNell’ambito della ristrutturazione dei debiti l’imposizione indiretta applicabileall’operazione va analizzata con attenzione caso per caso:► la ristrutturazione del debito riguarda un finanziamento a breve o a m/l

termine?► è prevista solo una dilazione dei termini di pagamento e/o dei tassi

d’interesse?► vi è erogazione di nuova finanza?► intervengono modifiche contrattuali che comportano novazione?► sono concesse ulteriori garanzie?► intervengono remissioni di debito?

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La ristrutturazione di debiti bancari: novazioneNovazione (artt. 1230 ss. c.c.): con la novazione si ha l’estinzione (senzaadempimento) di un’obbligazione con la sostituzione, senza soluzione dicontinuità, di una nuova obbligazione avente oggetto e titolo diverso.Nell’ambito delle operazioni di ristrutturazione dei finanziamenti bancari:► la modifica dei tassi d’interesse e la dilazione dei termini non comporta

novazione (parere ABI del 15/12/1999, n. 522), pertanto, se il finanziamentoera soggetto al regime dell’imposta sostitutiva, anche le eventuali ulteriorigaranzie soggiacciono a tale regime e non scontano le ordinarie imposteindirette;

► una dilazione dei termini, di durata superiore a 18 mesi più 1 giorno, nonconsente l’applicazione del regime dell’imposta sostitutiva al finanziamento selo stesso originariamente era a breve termine (circ. Ag. del Territorio n.240/T/1999 e ris. Ag. Entrate. n 121/E/2011 e sent. Cass. nn. 4530/2002 e4611/2002);

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La ristrutturazione di debiti bancari: novazione► se la ristrutturazione di un’esposizione bancaria è effettuata attraverso il

ricorso ad un nuovo finanziamento finalizzato al rimborso dell’originariodebito, in presenza dei necessari requisiti, tale finanziamento e le relativegaranzie soggiacciono al regime dell’imposta sostitutiva (ris. Ag. Entrate nn.68/E/2008 e 121/E/2011).

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La ristrutturazione di debiti bancari: novazioneIn caso di novazione, secondo certa dottrina, se il nuovo finanziamento presentai requisiti soggettivo, oggettivo e territoriale lo stesso è soggetto al regimedell’imposta sostitutiva (parere ABI del 19/11/1997, n. 309).Attenzione:di avviso contrario è l’Amministrazione finanziaria (ris. min. n. 1/T/2005) secondocui:► in ipotesi di novazione il nuovo finanziamento non rientra nel regime

dell’imposta sostitutiva in quanto «il soggetto originariamente finanziato nonverrebbe effettivamente a disporre,(…), di nuova liquidità»,conseguentemente …

► le ulteriori garanzie sarebbero, pertanto, soggette alle ordinarie imposteindirette.

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La ristrutturazione di debiti bancari: riconoscimentodel debitoIn relazione alla tassazione applicabile al riconoscimento del debito contenutain tali atti si registrano posizioni contrastanti:► atti di natura dichiarativa soggetti ad imposta di registro dell’1%;► atti a contenuto patrimoniale soggetti ad imposta di registro 3%;ovvero► atti soggetti ad imposta di registro pari a € 200 in quanto atti a contenuto non

patrimoniale.

In ogni caso, con riferimento ai finanziamenti fruttiferi in genere, trovaapplicazione l’imposta di registro in misura fissa in base al principio dialternatività iva/registro (ris. min. n. 152/E/2008).

Page 91: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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La ristrutturazione di debiti bancari: remissione deldebitoImposta di registro:► Remissione di debito: 0,5% in termine fisso (art. 6, TP I, TUR).

Tassazione in caso d’uso o enunciazione se redatto per scambio dicorrispondenza (attenzione agli atti unilaterali) o per atto stipulato all’estero.

► Remissione di debito da parte del socio: assimilata ad un conferimento indenaro (ris. min. nn. 250638/1978 e 250934/1978).In virtù di tale assimilazione secondo alcuni l’atto sarebbe soggetto adimposta di registro di € 200, in termine fisso, anche se redatto per scambio dicorrispondenza, mentre secondo altri non sarebbe soggetto a registrazione.

Page 92: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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La ristrutturazione di debiti ex art. 182-bis l.f. e ilconcordato preventivo► Il decreto di omologazione del concordato preventivo e dell’accordo di

ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. è soggetto ad imposta di registroin misura fissa (art. 8 lett. g, TP I, TUR; ris. Ag. Entrate n. 26/E/2012 e circ.Ag. Entrate n. 27/E/2012).

► La tassazione in misura fissa non trova applicazione in caso di concordatocon trasferimento dei beni a terzo assuntore salvo non abbiano ad oggettooperazioni rientranti nell’ambito applicativo dell’iva.

Page 93: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Capitolo 5

CASO PRATICO: LE OPERAZIONI DILEVERAGED BUY OUT

Page 94: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Assumptions:► Acquisition debt: (i) fin. bancari, (ii) fin. mezzanino

e (iii) Vendors’ loan.► Rifinanziamento debito esistente in target tramite

fin. bancari.

Target

Private Equity

NewCo

100%

Finanziamento bancarioFinanziamento mezzanino

Sub-target

100%

SociVenditori

Equity injectionfinanziamento soci

Prezzo

Vendors’ loan

Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out

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Security package del bridge loan, delmezzanino e del vendors’ loan:► Pegno su azioni/quote Newco► Pegno azioni/quote Target► Cessione crediti in garanzia► Pegno su c/c bancari► Pegno marchi► Privilegio speciale

Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out

Target

Private Equity

NewCo

100%

Bridge loan bancario

Sub-target

100%

Bridge loan bancarioFinan. mezzanino

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Security package del senior loan:► Pegno su azioni/quote Newco► Ipoteca su immobili ex Target post

fusione► Cessione crediti in garanzia► Pegno su c/c bancari► Pegno marchi► Privilegio speciale

Attenzione alle garanzie del:► finanziamento mezzanino;► Vendors’ loan.

Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out

Target

Private Equity

NewCo

100%Fusione

Sub-target

100%

Senior loan bancarioFinan. mezzanino

Senior loan bancario

Page 97: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Caso pratico: le operazioni di leveraged buy out

Check-list controlli fase bridge:ügaranzie per obbligazioni di terzi;üenunciazione di atti;ü riconoscimento di debito e/o

quietanze (per scrittura privata o attopubblico) relative ad operazioni nonrientranti nel campo di applicazionedell’iva;

ü accolli e/o compensazioni;ü finanziamenti soci infruttiferi;ü presenza di altri atti a contenuto

patrimoniale.

Check-list controlli fase senior:ü verifica dei requisiti per il regime

dell’imposta sostitutiva (es.verifica delle clausole di recessoo rimborso anticipato in favoredelle banche);

ü atti e garanzie per obbligazione diterzi, non inerenti (es. garanzie suhedging agreement, sul finanz.soci, sul finanz. mezzanino e sulVendors’ loan);

ü enunciazione di atti;ü clausole a contenuto patrimoniale,

non inerenti;ü clausole e form contrattuali per la

sindacazione del finanziamento.

Page 98: La tassazione delle operazioni di finanziamento

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Disclaimer“Nonostante l’attenzione posta nel predisporre le presenti slide, - anche inconsiderazione delle diverse posizioni interpretative delle norme trattate in questoelaborato - si invita a non trarre definitive conclusioni in merito al regime ditassazione da riservare ad atti e contratti oggetto di stipula, unicamente sullabase del presente lavoro e si suggerisce di effettuare, caso per caso, gliopportuni e necessari approfondimenti. A tale riguardo si declina ogniresponsabilità eventualmente derivante da un uso improprio delle presenti slide.”

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Quirino Walter ImbimboDottore Commercialista e Revisore Legale

e-mail: [email protected]

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