LA MALATTIA COME CAUSA DI CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA SOCIALE 2 DUE CASI CLINICI ESEMPLIFICATIVI.

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LA MALATTIA COME CAUSA DI

CONTRADDIZIONI DEL SISTEMA SOCIALE

2

DUE CASI CLINICI ESEMPLIFICATIVI

MALATTIA RARA E CRONICA

COMPROMISSIONEPSICOFISICA

ASSENZE LAVORATIVEPER ESAMI ED ALTRO

PROBLEMI SUL POSTO DI LAVORO

PRIMO CASO 1) 2005: La paziente F.P. , di professione contabile amministrativa, per una patologia ipofisaria iniziava il percorso diagnostico-terapeutico previsto dalla malattia.

2) Fin dall’inizio, l’Azienda da cui dipendeva, nonostante la presenza di certificati medici che giustificavano le assenze suddette, di fatto mal sopportava tali assenze portando la paziente alla decisione di recuperare sistematicamente le ore in questione.

3) A questo punto il Medico di Base, in occasione degli accertamenti previsti, certificava sulla ricetta “rossa” una giornata di malattia.

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PRIMO CASO II Parte

La paziente, per correttezza nei confronti dell’Azienda e per rispetto del medico di base,

avvia la richiesta di riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 104

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CENNI NORMATIVI

Legge 5 febbraio 1992, n. 104

"Legge - quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."

(Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)

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Legge 104 / 92: Articolo 33

prevede agevolazioni lavorative:

Per i familiari che assistonopersone con handicap Per gli stessi lavoratori con

disabilità

…..I lavoratori disabili, in possesso del certificato di handicap

con connotazione di gravità, possono richiedere due tipi di permessi:

1)un permesso pari a due ore giornaliere

1)oppure tre giorni di permesso mensile 8

rilasciato dalla Commissione dell'Azienda Usl.

Non sono ammessi altri certificati di invalidità”.

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Articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992“Il disabile deve essere in possesso del

certificato di handicap con connotazione di gravità

Abstract art. 33 Agevolazioni. 4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti

all'articolo 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7 della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9

dicembre 1977, n. 903.

LA PERSONA HANDICAPPATA MAGGIORENNE IN SITUAZIONE DI GRAVITÀ PUÒ USUFRUIRE

ALTERNATIVAMENTE DEI PERMESSI DI CUI AI COMMI 2 E 3, HA DIRITTO A SCEGLIERE, OVE

POSSIBILE, LA SEDE DI LAVORO PIÙ VICINA AL PROPRIO DOMICILIO E NON PUÒ ESSERE

TRASFERITA IN ALTRA SEDE, SENZA IL SUO CONSENSO.

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Certificazione di Handicap:Il Percorso nel Privato

Commissione Medica OspedalieraCommissione Medica Ospedaliera

Commissione

Certificazione di Handicap:RISULTATI DEL CASO IN OGGETTO

Commissione Medica Ospedaliera

I° Giudizio di Invalidità = 71 % II° Giudizio di Invalidità = 73 %

III° Giudizio di Invalidità = 75 %

Valutazione Amministrativa

Idoneità alla legge 104Invalidità 71 % Negativa

Invalidità 73 % Negativa Invalidità 75% Negativa

Percorso fatto3 volte e durato

1 anno

Il Paziente, trattato come una pallina di Ping-Pong,alla fine, amareggiato e demoralizzato,

non ha potuto far altro che licenziarsi e trovare un altro lavoro compatibile con la sua malattia

ovvero della serie “la legge c’è ma non per te”

? ? ! SE CON IL 75 % DI DISABILITA’, RICONOSCIUTA DALLA COMMISSIONE MEDICA, NON E’ STATA DATA LA LEGGE 104/92 E’ LECITO CHIEDERSI

QUALE SIA LIVELLO DI DISABILITÀ NECESSARIO AVERE PER OTTENERE I BENEFICI DELLA LEGGE 104 ?

PERO’ UNA DISABILITA’ SUPERIORE A 75 % FORSE AVREBBE CONSENTITO DI DARE LA 104 NON AL PAZIENTE MA BENSI’ AI

FAMILIARI PERCHE’ LO ASSISTESSERO

Morale della I^ Storia: Contraddizioni Emerse

La legge 104 prevede dei benefici anche per il paziente che lavora, ma le commissioni addette non concordano

tra loro sul giudizio

Nella discordanza del giudizio tra le commissioni prevale quella che ha esaminato solo le carte ma non

ha visitato il paziente

L’impressione e la conclusione del paziente è che prevalga il bisognodi risparmio più che la volontà di

aiutare il paziente

SECONDO CASO

La storia successiva si svolge in ambito pubblico

ed ha inizio nel 1992 e riguarda E.Z. docente di Educazione Fisica nella

scuola pubblica

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Anche lui ha dovuto conciliare per anni il lavoro con la malattia

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Posto di lavoro

Ospedale

Presentando certificati medici in caso indagini strumentali in day

hospital e/o di terapie .

Sopportando due visite fiscali contemporaneamente al ricovero ospedaliero:

la prima durante l’intervento chirurgico e la seconda durante la radioterapia!

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I° RICOVERO PER INTERVENTOII° RICOVERO PER RADIOTERAPIA

I^ Visita fiscale II^ Visita fiscale

IL DOCENTE, PER OVVIE LIMITAZIONI FISICHE DOVUTE ALLA MALATTIA E PER I CONTINUI

CONTROLLI SANITARI, RICHIEDE RIPETUTAMENTE AI SUOI SUPERIORI DI ESSERE

IMPIEGATO IN MANSIONI DIVERSE DALL’AULA, RICEVENDONE SEMPRE UN DINIEGO!

19Ufficio Biblioteca?

Dopo vent’anni presenta domanda di pensionamento

anticipato (36 anni già maturati) per invalidità totale.

presso la Commissione Medica del Ministero del Tesoro

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“inabile permanentemente al servizio

ma

non sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi

attività lavorativa !!!”21

RISULTATO DELLA COMMISSIONE MEDICA

•inidoneo al servizio (docente di educazione fisica)

ai sensi art. 15 DPR 461/2001 •senza il riconoscimento art. 2 comma 12

L. 335/95 (ovvero i 40 anni di servizio).

NON GLI VIENE RICONOSCIUTA L’INABILITÀ TOTALE

Si poteva pensare ad un utilizzo in altre mansioni dopo la dichiarazione di

inidoneità!!! 22

ASPETTATIVE DISATTESE

DOMANDA FATTA PER CONVINZIONE DI INABILITÀ TOTALE

RICERCA DISATTESA DEI VANTAGGI PENSIONISTICI DELLART2 COMMA 12 LEGGE 335/95

DIVENTA QUINDI IMPROBABILE CHE SI SODDISFI COMUNQUE LA RICHIESTA DI ALLEGGERIRE IL CARICO DI LAVORO DEL

DISABILE !

COSA INSEGNANO I DUE CASI ?

1 IL MALATO NON DEVE AGIRE IN SOLITUDINE

2 AVVALERSI SEMPRE DI UN SUPPORTO PERITALE MEDICO-LEGALE

3FONDAMENTALE E AUSPICABILE POTREBBE ESSERE

L’ATTIVAZIONE DI UN SERVIZIO DI CONSULENZA MEDICO-LEGALE DA PARTE DI ANIPI!

LA SALUTE secondo la Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), agenzia dell'ONU istituita nel 1948

La salute, definita nella Costituzione dell'OMS, come

"stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia",

viene considerata un DIRITTO e come tale si pone alla base di tutti gli altri diritti fondamentali che

spettano alle persone.

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Questo principio assegna agli Stati e alle loro articolazioni compiti che vanno ben al di là della

semplice gestione di un sistema sanitario.

Essi dovrebbero farsi carico di individuare e cercare, tramite opportune alleanze, di modificare

quei fattori che influiscono negativamente sulla salute collettiva,

promuovendo al contempo quelli favorevoli.

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In tale contesto, la salute viene considerata più un mezzo

che un fine e può essere definita come una

risorsa di vita

quotidiana che consente alle persone di condurre una vita produttiva a livello

individuale, sociale ed economico

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