Post on 02-May-2015
Forum PA 2005 1
Politica industriale nell’ICT: brevettabilità del software,
opportunità o rischi?
Prof. Roberto Benzi
Forum PA 2005 2
Elementi di riflessione
1. Brevettabilità, diritto di autore;
2. Brevettabilità e standards;
3. Software versus firmware;
4. Direttiva Europea e proposte di emendamento;
5. Politiche di open source;
6. Indirizzi del governo.
Forum PA 2005 3
Brevettabilità, diritto di autore.
• La produzione di software è garantita dal copyright.
• Il brevetto tutela il programma ma soprattutto l’idea sottostante.
• La convenzione di Monaco (1973) stabilisce che il software non è brevettabile.
• Successive revisioni della convenzione rendono il quadro giuridico confuso e non omogeneo, sia a livello europeo che a livello internazionale.
Forum PA 2005 4
Brevettabilità e standards.
• La standardizzazione consente interoperabilità fra ambienti tecnologici diversi;
• La standardizzazione è oggi affidata al mercato (es. GSM, certificati digitali…);
• La brevettabilità del software pone limiti al processo di standardizzazione nelle nuove tecnologie.
Forum PA 2005 5
Software versus firmware.
• Vi sono molti tipi di software che sono intrinsecamente legati al funzionamento di apparati (fotocamere digitali, telefoni cellulari….);
• In questi casi (indicati genericamente con il termine firmaware) la brevettabilità del software deve essere consentita.
Forum PA 2005 6
Direttiva Europea e proposte di emendamento (1)
• La direttiva europea (numero 200270047) nasce con l’intento di uniformare la legislazione europea e chiarire le zone grigie su cosa si possa brevettare o no.
• Una direttiva in questa materia è necessaria.
• L’attuale direttiva è ambigua: da un lato nega la brevettabilità del software in quanto tale, dall’altro introduce eccezioni se il software “..realizzi un prodotto o attivi un processo rivendicato nella medesima domanda di brevetto…”.
Forum PA 2005 7
Direttiva Europea e proposte di emendamento (2)
• Sono stati proposti dal parlamento europeo autorevoli emendamenti per chiarire la direttiva. Ad esempio:
– Invenzione controllata (attuata) per mezzo di calcolatori;
– Definizione di tecnologia (brevettabile);
– Definizione di innovazione tecnica.
• Emendamenti che consentono la brevettabilità del firmware ma non del software.
Forum PA 2005 8
Politiche di open source.• Esistono ampie opportunità di crescita nello
sviluppo di una politica “open source”, in particolare per i progetti di e-government.
• Tuttavia deve essere chiaro che una politica efficace sull’open source può risultare remunerativa se combinata con 4 indispensabili fattori:– Qualificazione della domanda;– Ricerca;– Supporto professionale;– Processo di standardizzazione.
Forum PA 2005 9
Indirizzi del governo.• Con la direttiva “Stanca” e con il codice per
l’amministrazione digitale (art. 68) si sviluppa il concetto di analisi comparativa di tipo tecnico economico nell’acquisizione di soluzioni anche di tipo “open”;
• Viene introdotto il concetto di “riuso” per la pubblica amministrazione;
• Viene definito un centro di competenza presso il CNIPA;
• Sono inserite (art. 71) le regole tecniche (standards).