Federalismo Fiscale in Italia: introduzione, attuazione e prospettive per la gestione degli Enti...

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Federalismo fiscale in Italia: introduzione, attuazione e prospettive per la gestione degli Enti

Locali

Dott. Stefano Tripi Università di Siena – Dip. Studi Aziendali e Sociali

Università di Modena e Reggio Emilia – Dip. Economia Aziendale

Piacenza, 17 gennaio 2012

Premessa

● Obiettivo: presentare il federalismo fiscale, nel contesto italiano, come processo e come sistema “a regime”

● Taglio: introduzione alla normativa con un'ottica operativa-gestionale

● N.B. Argomenti (e relative disposizioni normative ed attuative) in costante evoluzione● Federalismo fiscale → importanti novità nel corso del 2011

– Decreti attuativi e manovre (governo Berlusconi)

– Modifiche relative ad IMU, TCRES (governo Monti)

● Province → innovazioni normative ancora in corso rendono ancora più importante lo studio del federalismo, da tutti i punti di vista di Regioni ed EE.LL.

Indice

1.Introduzione al federalismo fiscale. Il percorso italiano

2.Federalismo fiscale: la Legge 42/2009

3.L'attuazione del federalismo fiscale

4.Conclusioni. Le prospettive del federalismo fiscale per le Province

1.Introduzione al federalismo fiscale. Il percorso italiano

Cos'è il federalismo fiscale?

Federalismo fiscale o federalismi fiscali?

● Federalismo fiscale: eterogeneità● nelle definizioni● nelle applicazioni

● Termine “Federalismo”: sistema di governo federale● esperienze internazionali: molto diverse (es. USA, Belgio)● peculiarità italiana: pluralismo degli Enti

● Termine “Fiscale”● riferito alle risorse finanziarie● non solo entrate, ma anche uscite

Definire e realizzare il federalismo fiscale

● Verso una prima definizione: ● “Decentramento dei poteri di spesa e di entrata a

favore delle istituzioni territoriali”

● Come si realizza il federalismo fiscale?● Occorre contemperare due fattori strettamente

connessi tra loro:– autonomia– responsabilità

Autonomia

● Autonomia: potere di decisione di ciascuna istituzione territoriale

● Autonomia relativa a:● servizi da erogare● risorse da impiegare

– Finanziarie– Umane– Strumentali– Intelettuali– ...

● Consiste nell'autogoverno delle entrate e delle spese

Responsabilità

● Responsabilità per amministratori: motivazione delle proprie scelte, in seguito ad aumento autonomia

● Responsabilità per gli amministrati (cittadini, imprese, ...): possibilità di determinare proprio destino ed influenzare scelte collettive attraverso

– Controllo– Voto– Spostamento da un territorio all'altro

Italia: i rapporti tra i diversi livelli di governo. La Costituzione del 1948

● Stato accentrato, presenza autonomie

● Sistema di finanza derivata

● Art. 114: " La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni"

● Art. 115: "Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"

● Art. 117 comma 1: per quanto riguarda il potere legislativo delle Regioni, esse hanno potestà legislativa soltanto nelle materie elencate dallo stesso art.117 e devono esercitare tale potestà concorrente "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e semprechè le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni"

● Art. 123: approvazione Statuto Regioni, in accordo con leggi nazionali

● Art. 128: "Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica che ne determinano le funzioni"

Italia: i rapporti tra i diversi livelli di governo. Tra Stato e Regioni

● 1949: Finanziamento EE.LL.: sistema misto, compartecipazione tributi erariali + sovvenzioni statali

● 1949-1968 ● dibattito e stallo relativamente all'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

● Forte ripresa spesa pubblica locale

● 1968: approvazione legge elettorale regionale

● 1970● Elezione Consigli regionali

● L. 281 “Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario”

– Entrate tributarie proprie regionali

– Trasferimento personale a Regioni

● 1973: Abolizione tributi EE.LL. e conferma sistema di finanza derivata

Italia: i rapporti tra i diversi livelli di governo. Verso il decentramento

● 1990: Avvio stagione riforme PP.AA.● Modernizzazione amministrativa – avvio riforme “manageriali”

● Decentramento amministrativo

● Finanza locale: responsabilizzazione EE.LL., entrate certe e stabili

● L. 142/90: definisce il quadro delle autonomie locali, testo base che ha ridefinito le funzioni dei comuni → D.lgs. 507/93

● L. 59/97 (Bassanini 1) e L. 127/97 (Bassanini 2), pongono le basi per le moderne relazioni tra Stato, Regioni, EE.LL.

● L. 133/99, art. 10; d.lgs 56/2000 → primi tentativi di federalismo fiscale

● D.lgs 267/2000 Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali

Italia: i rapporti tra i diversi livelli di governo. Verso il federalismo

● 2001: Riforma costituzionale ● Riforma Titolo V → nuovo assetto istituzionale● Art. 114 “La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle

Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato...”● Art. 117: innovazione nel sistema di riparto delle competenze tra i

diversi livelli di governo

– Materie con competenza esclusiva → Stato

– Materie con competenza concorrente → Stato/Regioni

– Materie con competenza residuale (non espressamente attribuite allo Stato) → Regioni

● Art. 119 “I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa...”

● Necessità di dare attuazione normativa ai nuovi dettami costituzionali

Italia: i rapporti tra i diversi livelli di governo. Verso il federalismo

● Art. 119 Costituzione novellato

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Italia: i rapporti tra i diversi livelli di governo. Implementazione riforme

● 2001-...: Ritorno al passato? ● Effetti controversi nell'implementazione delle riforme manageriali e di

decentramento

– Incremento spesa pubblica

– Differenze significative tra territori nell'implementazione delle riforme

– Duplicazione e confusione nelle competenze tra i diversi livelli di governo

● Mutamento situazione economica

– Aumento vincoli per Enti locali in seguito all'introduzione del “Patto di Stabilità”, nelle sue diverse versioni

● Potenziale conflitto● Da un lato, decentramento amministrativo (“devolution”) → tentativi di

implementazione riforma costituzionale

● Dall'altro, accentramento amministrativo → aumento controlli e vincoli su EE.LL.

● Necessità di intervenire sui rapporti finanziari tra i livelli di governo

Italia: i rapporti tra i diversi livelli di governo. Il federalismo fiscale

● 2007: disegno di legge C. 3100, senza seguito● 2008: avvio iter nuova bozza disegno di legge

approvato dal Governo → Conferenza unificata → Camere

● 2009: approvazione definitiva Legge n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”

● 2009-... Avvio iter attuativo

Federalismo fiscale: principali fonti normative

● Costituzione (in particolare Titolo V e art. 119)● L. 42/2009● Decreti attuativi● Manovre “estive” 2011● Manovra “salva-Italia”● … (sono attesi ulteriori decreti

attuativi/correttivi)

Federalismo fiscale e management pubblico

● Evoluzione delle teorie legate al management pubblico

Paradigma Caratteristiche principali

Burocrazia “tradizionale” AccentramentoGerarchia

Regole formali

(New) Public Management DecentramentoAziendalizzazioneCittadino “cliente”

Public Governance Apertura all'ambiente esternoCo-decisione

Creazione di reti

Valore Pubblico (Public Value) Sistemi di creazione del valore pubblico

Federalismo fiscale e management pubblico

● Prospettiva: valore pubblico (public value) → le PP.AA. sono chiamate a coordinare sistemi di creazione del valore pubblico coinvolgendo● Soggetti interni alle PP.AA.● Soggetti esterni alle PP.AA.

● Valore pubblico: concetto ambivalente● significato economico: equivalente della creazione di

valore nelle aziende private● significato culturale: elemento fondante alla base di

una società

Federalismo fiscale e management pubblico

● “Triangolo” del valore pubblico● Definizione del VP:

obiettivi e risultati attesi● Ambiente

“autorizzativo”: coalizione di supporto → portatori di interessi

● Creazione della capacità operativa: mobilitazione ed impiego risorse

Federalismo fiscale e management pubblico

● Aumento delle possibilità di azione per il management pubblico locale

● Scelta tra differenti combinazioni di risorse per generare valore pubblico locale

● Possibilità di scelta → possibilità di innovazione (non solo tecnologica) anche in condizioni di risorse scarse

● Scelta: deve essere possibile, attraverso la piena implementazione di autonomia e responsabilità

1.Introduzione al federalismo fiscale. Il percorso italiano

2.Il federalismo fiscale. La legge 42/2009

La legge delega 42/2009

● Approvazione legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”

● Modalità di attuazione federalismo: legge delega e successivi decreti legislativi di attuazione

● La legge riprende elementi da disegno di legge gov. Prodi (2007)

● Ambito di intervento: attuazione dell'art. 119 della Costituzione (art. 1). A Regioni a statuto speciale si applicano solo piccole parti della norma

Costituzione(novellata)

Legge Delega

Attuazione(decreti)

Ambito di intervento (art. 1)

1. La presente legge costituisce attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, assicurando autonomia di entrata e di spesa di comuni, province, citta' metropolitane e regioni e garantendo i principi di solidarieta' e di coesione sociale, in maniera da sostituire gradualmente, per tutti i livelli di governo, il criterio della spesa storica e da garantire la loro massima responsabilizzazione e l'effettivita' e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti. A tali fini, la presente legge reca disposizioni volte a stabilire in via esclusiva i principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, a disciplinare l'istituzione ed il funzionamento del fondo perequativo per i territori con minore capacita' fiscale per abitante nonche' l'utilizzazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione degli interventi speciali di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione perseguendo lo sviluppo delle aree sottoutilizzate nella prospettiva del superamento del dualismo economico del Paese. Disciplina altresi' i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, citta' metropolitane e regioni e detta norme transitorie sull'ordinamento, anche finanziario, di Roma capitale.

2. Alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, in conformita' con gli statuti, esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 15, 22 e 27.

Modalità ed iter di attuazione

● Delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti attuativi del c.d. “federalismo fiscale” (art. 2)● Tempistica: entro 24 mesi, altri 24 mesi per

correzioni (L. 85/2011: proroga termini)● Iter “speciale” di approvazione decreti

GovernoConferenza

unificataCamere

Modifiche/Approvaz.ne

Ministeridiversi

Intesa Pareri Comm.ni● Comm.

fed. fiscale● comm.

competenti

Iter per modifiche o approvazione Governo

Attori e funzioni

● Definizione organi e relative funzioni (artt. 3-6)

● Meccanismi di coordinamento finanziario e fiscale (artt. 17-18)

Organo Funzione

Governo Predisposizione decreti attuativi

Commissione Tecnica Paritetica

Supporto predisposizione decreti

Commissione Parlamentare Bicamerale

Pareri, relazioni sullo stato di attuazione

Conferenza Coordinamento

Finanza Pubblica

Organismo stabile di coordinamento (anche

a regime)

Criteri generali di finanziamento e perequazione

● Nuovo sistema di finanziamento per Regioni (artt. 7-10) ed EE.LL. (artt. 11-15)

● Progressiva “fiscalizzazione” dei trasferimenti

● Superamento sistema finanza derivata (in 5 anni)

● Abbandono criterio spesa storica per Regioni ed EE.LL.

● Fabbisogno standard● “valorizzando l’efficienza e l’efficacia, costituisce l’indicatore rispetto al

quale comparare e valutare l’azione pubblica”.

● costituisce il livello ottimale di un servizio valutato a costi standard

Criteri generali di finanziamento e perequazione

● Fabbisogno standard: finanziamento integrale● Spese Regioni per livelli essenziali prestazioni● Spese EE.LL. per esercizio funzioni fondamentali

● Perequazione della capacità fiscale: finanziamento● Spese Regioni non essenziali● Spese EE.LL. non funzioni fondamentali● → Fondo perequativo: riequilibrio tra territori

I tributi locali

● Tributi delle Regioni● Tributi propri derivati● Addizionali su tributi erariali● Tributi propri istituiti dalle Regioni

● Tributi degli EE.LL.● Tributi propri derivati● Addizionali su tributi erariali e regionali● Tributi propri istituiti dalle Regioni

● Dl 93/2008 e L. 220/2010: Blocco tributi locali ad eccezione di quelli deliberati da norme ad hoc, in attesa di attuazione del federalismo fiscale

1.Introduzione al federalismo fiscale. Il percorso italiano

2.Il federalismo fiscale. La legge 42/20093.L'attuazione del federalismo fiscale

Decreti e disposizioni attuative

● 8 decreti attuativi emanati e in vigore:● Federalismo demaniale● Roma Capitale● Fabbisogni standard● Federalismo municipale● Autonomia di entrata per Regioni e Province● Perequazione e rimozione squilibri● Armonizzazione sistemi contabili● Sanzioni e premi per Regioni, Province, Comuni

Decreti e disposizioni attuative

● 2 decreti attuativi in approvazione● Ulteriori disposizioni in materia di Roma Capitale● Decreto correttivo in materia di federalismo fiscale –

avviato iter, ma ora superato da decreto Salva-Italia?

● Disposizioni ulteriori (↔ iter?): ● Manovre estive 2011● Decreto “Salva-Italia”

D.lgs. 85/2010 “Federalismo demaniale”

● Trasferimento agli enti territoriali di beni diversi di proprietà dello Stato:● beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze,

salvo quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali;● beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché

delle opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, ma con esclusione dei fiumi di ambito sovraregionale e dei laghi di ambito sovraregionale, se non sono oggetto di intesa tra le Regioni interessate;

● aeroporti di interesse regionale o locale;● miniere, cave e torbiere;● altri beni immobili dello Stato (es. beni immobili in uso al

Ministero delle difesa non utilizzati)

D.lgs. 85/2010 “Federalismo demaniale”

● Alle Regioni e alle province sono trasferiti, senza oneri, il demanio idrico (fiumi e laghi), il demanio marittimo (le spiagge ad uso turistico-balneare, le coste edificate e non), le cave e le miniere, i porti e gli aeroporti, esclusi quelli di rilevanza internazionale.

● Ai comuni sono trasferiti quegli immobili del patrimonio disponibile dello Stato che gli stessi scelgono all’interno di un elenco predisposto dall’Agenzia del Demanio (esclusi gli immobili strumentali dello Stato) e che i comuni ritengono di poter valorizzare in un biennio.

● Elenco di beni → procedura di valorizzazione (entro due anni)

● Decreto “salva-Italia” mette a regime la procedura, incentivando intervento privati e società miste

D.lgs. 216/2010 “Fabbisogni standard”

● Avvio fase transitoria: 2012

● Metodologia innovativa, simile agli “studi di settore” (società SOSE)● Individuazione metodologia tecnica (statistica-econometrica)

● Raccolta ed analisi dei dati → invio questionari ad Enti

● Approvazione fabbisogni standard

● Pubblicazione fabbisogni standard

● Verifica ed eventuale revisione

● Funzioni standard: individuazione provvisoria, in attesa di norma specifica (ddl S. 2259 “carta delle autonomie”, ancora fermo)

● Analisi possibili recuperi di efficienza tramite gestioni associate

● Iter difficile e ancora incerto (es. invio e raccolta questionari)

D.lgs. 23/2011 “Federalismo municipale”

● Soppressione graduale trasferimenti statali e introduzione nuove entrate per i comuni

● Dal 2011● compartecipazione gettito IVA

● fondo sperimentale riequilibrio

– intero gettito Irpef sui redditi fondiari (escluso il reddito agrario) e quello relativo alle imposte di registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare;

30% gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento immobiliare ed una quota, pari al 21,7% nel 2011 ed al 21,6% dal 2012, del gettito della cedolare secca sugli affitti

● Imposta di soggiorno (per capoluoghi, Unioni di comuni, comuni turistici...)

● 55% partecipazione accertamento evasione

● maggiore gettito immobili non accatastati

● 75% sanzioni inadempimenti catastali

D.lgs. 23/2011 “Federalismo municipale”

● Dal 2014, in aggiunta alle precedenti● devoluzione completa fiscalità immobiliare● fondo perequativo● Imposta Municipale Propria - IMUp → possesso

immobili diversi da abitazione principale● Imposta Municipale Secondaria - IMUs →

sostituisce TOSAP, imposte su pubblicità e pubbliche affissioni, canone mezzi pubblicitari

D.lgs. 68/2011 “Federalismo regionale e provinciale”

● Soppressione graduale trasferimenti statali● Finanziamento Regioni:

● Addizionale IRPEF● Compartecipazione gettito IVA● Possibilità riduzione IRAP● Altri tributi regionali propri

D.lgs. 68/2011 “Federalismo regionale e provinciale”

● Finanziamento Province (“in attesa della loro soppressione o razionalizzazione”)● Tassa RC auto → dal 2012 tributo proprio → 12,5%

+- 3,5%● Compartecipazione IRPEF (al posto di addizionale

su energia elettrica) dal 2012● Compartecipazione tassa automobilistica regionale

(al posto di trasferimenti statali) dal 2013

D.lgs. 149/2011 “Sanzioni e premi per gli Enti Locali”

● Relazione di fine legislatura

● Grave dissesto finanziario: responsabilità● Politica → rimozione e divieto di candidatura e nomina a tutti i

livelli● Tecnica → rimozione e divieto incarichi per dirigenti e revisori

● Relazione di fine mandato → certificata e trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale

● Pesanti sanzioni per mancato rispetto patto di stabilità

● Meccanismi premiali

● Ulteriori incentivi per gli EE.LL. nella lotta all'evasione

● Gruppo lavoro per pagamento imprese da parte EE.LL.

D.lgs. 118/2011 “Armonizzazione sistemi contabili”

● Sperimentazione 2012 → 2014; avvio a regime dal 2014

● Adozione sistemi contabili omogenei → contabilità finanziaria, affiancata da economico-patrimoniale “ai fini conoscitivi”.

● Piano dei conti integrato per Regioni, EE.LL. e relative istituzioni → assolvimento obblighi europei per aggregabilità e confrontabilità dei dati

● Transazione elementare di bilancio codificata● Introduzione bilancio consolidato

D.lgs. 118/2011 “Armonizzazione sistemi contabili”

● Nuovo criterio di competenza finanziaria:

“Tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l’ente, devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione è perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui l’obbligazione viene a scadenza. E’ in ogni caso, fatta salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa giuridicamente assunti a prescindere dall’esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati”

● Fondo pluriennale vincolato● saldo pari alla differenza tra le risorse già accertate e l'esigibilità differita della spesa in

esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata

● consente di dare copertura, negli esercizi successivi a quello in cui è finanziato l'investimento, e di applicare il nuovo principio di competenza finanziaria rendendo esplicita la distanza tra il finanziamento di un'opera e la sua effettiva realizzazione attraverso l'impiego nel tempo delle risorse già accantonate

● può essere costituito solamente a seguito dell'accertamento delle entrate che finanziano la spesa, la quale può essere impegnata solo a copertura finanziaria avvenuta

D.lgs. 118/2011 “Armonizzazione sistemi contabili”

● Nuovi schemi di bilancio comuni → aumento ● omogeneità e standardizzazione● flessibilità

ClassificazioneEntrate

Approvazione/ Variazione

Titoli Consiglio

Tipologie Consiglio

Categorie Giunta (medesima Tipologia); altrimenti

Consiglio

Capitoli/Articoli Dirigente (medesima Categoria); altrimenti Giunta o Consiglio

ClassificazioneUscite

Approvazione/ Variazione

Missioni Consiglio

Programmi Consiglio

Macroaggregati Giunta (medesimo Programma); altrimenti

Consiglio

Capitoli/Articoli Dirigente (medesimo Macroaggregato); altrimenti Giunta o

Consiglio

Manovre estate 2011 (DD.LL. 70, 98, 138): impatti sul federalismo

fiscale● Consistente riduzione di risorse a disposizione degli EE.LL.

● Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità

● Soppressione di 36 province e aggregazione piccoli comuni

● Disposizioni per federalismo demaniale per i comuni che applicano piani paesaggistici regionali

● Sblocco addizionale comunale Irpef, resa articolabile per scaglioni

● Addizionale regionale Irpef anticipata al 2012

● Aumento al 100% della partecipazione dei comuni all'accertamento

Decreto correttivo(CdM 24/10/2011)

● Decreto● approvato, ma non in vigore, destino incerto

● esaminato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 24 ottobre 2011, per avvio iter di approvazione come decreti precedenti, ma nel frattempo

– È caduto il Governo Berlusconi

– Il nuovo Governo Monti ne ha ripreso parti nel c.d. “Salva-Italia”

● Anticipazione al 2012 della completa determinazione dei fabbisogni standard di comuni e province, con entrata in vigore nel 2013

● Anticipazione al 2012 del sistema a regime del federalismo fiscale dei comuni e province. Avvio dal 2013 del fondo perequativo

● Anticipazione al 2013 dell’IMU, nelle sue due componenti (propria e secondaria) sostituendo, per la componente propria, Ici, Irpef sul reddito fondiario e relative addizionali mentre per la componente secondaria una serie di piccoli tributi comunali minori; abbassamento aliquota base dal 7,6 per mille al 6,6 per mille

Decreto correttivo(CdM 24/10/2011)

● Anticipazione al 2013 della compartecipazione al 30% al gettito dei tributi erariali immobiliari

● Riordino delle modalità di finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti, con soppressione dei prelievi vigenti e istituzione dell’imposta relativa ai rifiuti ed ai servizi comunali (RES)

● Sostituzione della compartecipazione comunale al gettito dell’Iva con la compartecipazione comunale al gettito Irpef, a partire dal 2013

● Immediata soppressione della misura forfettaria della tariffa dell’Ipt per gli atti soggetti ad Iva ed estensione della misura anche alle regioni a statuto speciale

● Estensione a tutti i comuni della possibilità di istituire l’imposta di soggiorno

● Modifiche tecniche al decreto sull’armonizzazione dei bilanci degli enti locali

Decreto “salva-Italia”: impatti sul federalismo fiscale

● Incremento addizionale regionale Irpef

● Istituzione Tributo comunale su servizi e rifiuti → ispirata a RES, sostituisce TARSU, TIA, TIA 2

● Anticipazione sperimentale IMU propria dal 2012 (a regime nel 2015), anche su “prima casa”● IMU “prima casa” → 100% al Comune

● IMU “seconda casa” ed altri immobili → 50% Comune, 50% trasferito allo Stato

● Intervento fondo riequilibrio per compensare squilibri e differenze rispetto a ICI

● Revisione moltiplicatori catastali ed aggiornamento valori

● Misure su Province

● → queste misure non passano da iter previsto da L. 42

1.Introduzione al federalismo fiscale. Il percorso italiano

2.Il federalismo fiscale. La legge 42/20093.L'attuazione del federalismo fiscale4.Conclusioni: le prospettive del federalismo fiscale per le Province

Federalismo fiscale: le questioni ancora aperte

● Iter e tempistica: non sempre rispettati, non vi sono ad oggi previsioni per il futuro

● Restano ancora ● Punti da perfezionare (ad es. esclusione dall'Irpef delle

rendite catastali per le sole abitazioni non affittate)● Punti da attuare (ad es. Città metropolitane)

● Impatto delle attuali condizioni economico-finanziarie sulla situazione politica e sulle norme● Manovre d'estate● Manovra “salva-Italia”● Future disposizioni?

Possibili implicazioni per gli Enti Locali

● Formazione ed organizzazione del personale e degli uffici → entrate, ma non solo

● Nuovi compiti in materia di accertamento e gestione dei tributi: problemi tecnici (banche dati, incasso, ecc.) e rapporti con altri Enti (incentivi/disincentivi a collaborare)

● Capacità implementazione federalismo in Enti più piccoli/meno attrezzati

● Aumento autonomia e responsabilità → necessità di presidiare la governance dei tributi locali, sotto tutti gli aspetti

Il futuro delle Province

● Decreto “salva-Italia” interviene pesantemente sulle Amministrazioni provinciali

● Funzioni: esclusivamente di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nei limiti legislativamente imposti

● Organi:● Giunta provinciale → eliminata● Consiglio provinciale → mantenuto, composto al massimo da

10 consiglieri, eletti dagli organi elettivi dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia.

● Presidente → mantenuto, ma eletto tra i componenti del Consiglio

Il futuro delle Province

● Entro il 30 aprile 2012, lo Stato e le Regioni dovranno con legge provvedere a trasferire ai Comuni funzioni e risorse (umane, finanziarie e strumentali) attualmente conferite alle Province

● E' fatta salva la possibilità di demandarle le funzioni alle Regioni, in presenza di esigenze di esercizio unitario e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione

● Il testo approvato ha stabilito che sarà la legge statale a determinare il termine di scadenza degli organi provinciali → le elezioni degli organi provinciali non si svolgono contestualmente nelle diverse Province → sono prevedibili decadenze differenziate

● Comparazione con altri paesi: ruolo intermedio Comune-Regione è importante, occorre valutarne lo scopo e i mezzi

Ulteriori risorse

● www.portalefederalismofiscale.gov.it● federalismo.sspa.it● www.normattiva.it

“Nel nostro Paese i rapporti tra finanza statale e finanza locale sono rimasti avvolti nell’incertezza e nell’empirismo dall’unità fino ad oggi; dominati da una costante, cioè dalle lotte per far rispondere risorse scarse alla tumultuosa sollecitazione di bisogni disparati e crescenti, lotta risoltasi sempre col sacrificio della finanza e dell’autonomia locale”

--Celestino Arena, 1963

Grazie per l'attenzione

stefano.tripi@unisi.it