Art. 24, 1° co., Cost. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi...

Post on 02-May-2015

213 views 0 download

Transcript of Art. 24, 1° co., Cost. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi...

Art. 24, 1° co., Cost.Art. 24, 1° co., Cost.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimidei propri diritti e interessi legittimi

99. Principio della domanda.99. Principio della domanda.

Chi vuole far valere un diritto in Chi vuole far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudizio deve proporre domanda al giudice competentegiudice competente

Art. 113, 1° e 2° co., Cost.Art. 113, 1° e 2° co., Cost.

Contro gli atti della pubblica amministrazione è Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria e amministrativagiurisdizione ordinaria e amministrativa

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di attideterminate categorie di atti

Art. 112 Cost.Art. 112 Cost.

Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penalel’azione penale

Art. 25, 1° co., Cost.Art. 25, 1° co., Cost.

Nessuno può essere distolto dal giudice Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per leggenaturale precostituito per legge

Art. 102, 2° co., Cost.Art. 102, 2° co., Cost.

Non possono essere istituiti giudici Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.alla magistratura.

Art. 101, 2° co., Cost.Art. 101, 2° co., Cost.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge.I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 111, 6° e 7° co., Cost.Art. 111, 6° e 7° co., Cost.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.essere motivati.

Contro le sentenze…, è sempre ammesso Contro le sentenze…, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.tempo di guerra.

Art. 24, 2° co., Cost.Art. 24, 2° co., Cost.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.grado del procedimento.

Art. 101 c.p.c. Principio del Art. 101 c.p.c. Principio del contraddittoriocontraddittorio

Il giudice, salvo che la legge disponga Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa.non è comparsa.

Art. 24, 3° co., Cost.Art. 24, 3° co., Cost.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e per difendersi istituti, i mezzi per agire e per difendersi davanti ad ogni giurisdizione.davanti ad ogni giurisdizione.

Art. 111, 1° e 2° co., Cost.Art. 111, 1° e 2° co., Cost.

La giurisdizione si attua mediante il giusto La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.assicura la ragionevole durata.

FrancescaniFrancescani

DomenicaniDomenicani

CarmelitaniCarmelitani

TrappistiTrappisti

GIURISDIZIONE/ORDINIGIURISDIZIONE/ORDINI

GIUDICI MILITARIGIUDICI MILITARI

GIUDICI TRIBUTARIGIUDICI TRIBUTARI

GIUDICI AMMINISTRATIVIGIUDICI AMMINISTRATIVI

GIUDICI CONTABILIGIUDICI CONTABILI

GIUDICI ORDINARIGIUDICI ORDINARI

GIUDICI ORDINARIGIUDICI ORDINARI

==

GIUDICI CIVILIGIUDICI CIVILI

GIUDICI PENALIGIUDICI PENALI

GIUDICI MILITARIGIUDICI MILITARI

GIUDICI TRIBUTARIGIUDICI TRIBUTARI

GIUDICI AMMINISTRATIVIGIUDICI AMMINISTRATIVI

GIUDICI CONTABILIGIUDICI CONTABILI

==

GIUDICI SPECIALIGIUDICI SPECIALI

GIUDICI SPECIALIGIUDICI SPECIALI

GIUDICI ORDINARIGIUDICI ORDINARI

TRIBUT.

MILITARI

CONTABILI

AMMINIS.

ORDINARI

Art. 37 c.p.c. Difetto di Art. 37 c.p.c. Difetto di giurisdizionegiurisdizione

Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario Il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministra-nei confronti della pubblica amministra-zione o dei giudici speciali è rilevato, anche zione o dei giudici speciali è rilevato, anche d’ufficio, in qualunque stato e grado del d’ufficio, in qualunque stato e grado del processo.processo.

Art. 3, l. 31.5.1995, n. 218. Art. 3, l. 31.5.1995, n. 218. Ambito della giurisdizioneAmbito della giurisdizione

La giurisdizione italiana sussiste quando il La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia convenuto è domiciliato o residente in Italia (…).(…).

Art. 11, l. 31.5.1995, n. 218. Art. 11, l. 31.5.1995, n. 218. Rilevabilità del difetto di Rilevabilità del difetto di

giurisdizionegiurisdizioneIl difetto di giurisdizione può essere rilevato, in Il difetto di giurisdizione può essere rilevato, in

qualunque stato e grado del processo, soltanto dal qualunque stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E’ o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E’ rilevato dal giudice d’ufficio, sempre in qualunque rilevato dal giudice d’ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto è stato e grado del processo, se il convenuto è contumace, se ricorre l’ipotesi di cui all’art. 5, contumace, se ricorre l’ipotesi di cui all’art. 5, ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per ovvero se la giurisdizione italiana è esclusa per effetto di una norma internazionaleeffetto di una norma internazionale

Art. 59, l. 18 giugno 2009, n. 69Art. 59, l. 18 giugno 2009, n. 69

1. Il giudice che, in materia civile, 1. Il giudice che, in materia civile, amministrativa, contabile, tributaria o di amministrativa, contabile, tributaria o di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giudici speciali, dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione giurisdizione. La pronuncia sulla giurisdizione resa dalle sezioni unite della Corte di resa dalle sezioni unite della Corte di cassazione è vincolante per ogni giudice e per cassazione è vincolante per ogni giudice e per le parti anche in altro processo.le parti anche in altro processo.

2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal 2. Se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato, nel successivo processo le parti restano indicato, nel successivo processo le parti restano vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti vincolate a tale indicazione e sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione giurisdizione fosse stato adito fin dall’instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la decadenze intervenute. Ai fini del presente comma la domanda si ripropone con le modalità e secondo le domanda si ripropone con le modalità e secondo le forme previste per il giudizio davanti al giudice adito forme previste per il giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile.in relazione al rito applicabile.

3. Se sulla questione di giurisdizione non si 3. Se sulla questione di giurisdizione non si sono già pronunciate, nel processo, le sezioni sono già pronunciate, nel processo, le sezioni unite della Corte di cassazione, il giudice unite della Corte di cassazione, il giudice davanti al quale la causa è riassunta può davanti al quale la causa è riassunta può sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale sollevare d’ufficio, con ordinanza, tale questione davanti alle medesime sezioni unite questione davanti alle medesime sezioni unite della Corte di cassazione, fino alla prima della Corte di cassazione, fino alla prima udienza fissata per la trattazione del merito. udienza fissata per la trattazione del merito. Restano ferme le disposizioni sul regolamento Restano ferme le disposizioni sul regolamento preventivo di giurisdizione.preventivo di giurisdizione.

4. L’inosservanza dei termini fissati ai sensi del 4. L’inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l’estinzione del prosecuzione del giudizio comporta l’estinzione del processo, che è dichiarata anche d’ufficio alla prima processo, che è dichiarata anche d’ufficio alla prima udienza, e impedisce la conservazione degli effetti udienza, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.sostanziali e processuali della domanda.

5. In ogni caso di riproposizione della domanda 5. In ogni caso di riproposizione della domanda davanti al giudice di cui al comma 1, le prove davanti al giudice di cui al comma 1, le prove raccolte nel processo davanti al giudice privo di raccolte nel processo davanti al giudice privo di giurisdizione possono essere valutate come giurisdizione possono essere valutate come argomenti di provaargomenti di prova