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    gnit rispetto al flne pravo della libidine. E talebenignit hanno esercitato le legislazioni contem-poranee. Il codice Toscano (art. 287) mentre al g. 1niiilaccia la ca rcere da tr e a diciotto mesi controil ratto improprio, ammette al S. 2 che la carcerepossa discendere fino ad un mese s e il fatto accaddeper fine di niatrimonio, qz4ando li;?*ovitna specialedisco@u ~zeZcosztegno d i clti h a la pati-ia potest oP autorili& zbtorin sopra Zcc dosztza. Clausola elastica,che agevoliiiente si presta cosi a designare le sevi-zie paterne, come la troppa rilassatezza nella edu-cazione della figlia, ed anche una soverchia docilittinel permettere che i due giovani an~oreggiassero.

    RIa gli effetti giuridici del matrimonio fra rali-tore e rapita susseguito al ratto inlproprio porgonoargomento di pi speciale disamina (1). Quando loamatore a cui fidanza erasi posta In giovinetta perlibera determinazione del proprlio 'clolere, cotnpieonestamente il do ~r ere uo m enanclola a inoglie, qrie-sto fatto successivo certamente non c1istrr.igge 1 ari-tecedente aziooe delittuosa; e contradizione giuri-dica non consentirebbe si dicesse tal cosa. Pu re dacotosto evento successivo due effetti risultano chela giustizia deve pigliare in esame. I1 primo si che la pi ~ nesta intenzione dell' agente di condurrevia la ragazza per farIa stia moglie no n B n rinaipotesi n un assorto, ina una veriti dimostrata:laoncle clall' azione (le1 giudicabile radicalineilte siesclucle ogni sospetto del pravo flnc clell:~ ibidine.Il secondo si b che cosi composta per afitto reci-VOL.111. 311

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    poco degli sposi la nuova famiglia, i l cas tigo c l ~ s is 'intromettesse a turbarne la pace recherebbe unmale ed un disordine, che se non ha gagliardia giu-ridica a cancellare il delitto, ha per6 un valore poli-tico meritevole di riguardi. Per tali considerazioninel rat to improprio assai n-ieglio che non nel proprioj S. 1696) il successivo matrimonio ebbe a conside-rarsi tanto clai pratici quanto dai legislatori comecircostanza influente sulla penalitg. Se non che aquesto proposito fuvvi sernpre e dura tuttavia unaclivcrgenza fra gli scrittori e fra i diversi legisla-tori : lcuni riconoscendo nelle successive nozze va-lide una circostanza cliri?~ze?ztea irnputazionc ; l tr iinvece accettaiidola solo come di)izitzzie;izte.L' am-mise come semplice diminuente il codice Toscanoar t . 283. La procla~ larono nvece dir imente assolutail codice Badese Ci(. 346, il Prussiano S. 20'3, o Spa-gnolo art. 371; ome giii 1' aveva arriiriessa con ta-le effetto il codice Fr.:tncese art. 357 nel ratto pro-prio (2). Ed io saidei (l i opinione clie questo secondosistem a fosse migiirii~e rlel primo, ravvis ando nellapunizione, per quanto mite, maggiore il danno cliela utilit politica.

    (1 ) La divrrgerrza s i i qiles io ar;!oir-irrifo fu in pri nc ipi oproniinziatissimn fra i canonisui ed i civilisti. I prinii nd i i i -segnare clie per i l si~ccessivom ~ t r i m o n i odovesse al rnpitoineriineltersi ogni punizio ne, furono i cnnonisti ; e ne addiisscrope r rag ioue clie il rnotivo drll;~ evcpriil~ dr*li;i priiii tl

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    erri riell,~ proibi zione delle riozze, nia uc1l.i offesa ai dirittidi timiglia: che la repulrblic;~ aveva quesito i l rliritto ciIIdriiorte del rapitore, e non po lrv a csscrl c tolto cIiit.ato diriltudal successivo nidtriuioriio, ti& diille leggi canoniche; Ic q wI inon hanno it~fluenziisulle penalit civili: e scesero fino n ~ i iepigrammi dicendo non esservi n~atrirnotiio he non si rornp'icon una buona corda: vetlasi D r 3 y o n Icg i i~r inlrvog(ttaru~rz121. 2, cp . 177, (~iciy.505, e i niolti da lui citali in ambo isensi. Pii1 singolare E il pensiero al quulc si inspir i l codicedei Grigioni al S. 150, dove dopo aver putiilo con otto ilicsid i carcer e il rdtto iiaproprio soggiuiigc che la prna debbaporidrsi u d u e an n i di erg asl olo quciiido 11 niatri mori io iiesia scguilo.

    (2) Questo codice non ariimetle i genitori a provorare laco n d ~n i iu del rapitore se priina non hanno ollcniito per seu-tenza del liib una le coiiipetente lo anniillaniento dcl iiitilri-inonio : red da si RI o r i n r c p ' t . 8542. L' :iriicolo 554 del codicestesso selnbra pcr clie o llre le condizioni esseiizi;ili Rene-ralnionte richieste dalla scienza e dalla prdticti, esiga ezinn-dio anclic. uua spe cia le coiirlizione di 1uo:jo : vedabi Il o r ncwt. 9315.

    Sul qual proposito ~iii icicc ricordare un a contro-versia al fine di mostrare come possa 1 uso di uimo di altra parola della legge penale essere nellapratica fecondo di dispute e di conseguenze gravied importantissiine. I1 coclicc: Francese all' art. 327inai~ifestanclo l suo p ei~ sicroctie il successivo nin-trinionio dovcsse essere uila dirin~enbcusO la ii-ase?zon pot.14 essere costdan~~crlo.uesto bastG perchnella giurispi~uilenzn li Francia si clcvasse acerrimaguerra sulla interpetrcizione ili quel]' rirticolo. I piiimiti c fiIosoli fra i criiilinr~listi rancesi ( M a n g i n

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    de I'action publique n. 117 - Le S e l l y e r tom. C,n. 5 0 8 , 5 0 9 , 5 1 0 , 5 1 1 - C h a u v e a u et H e -l i e ti~i.09-ien. 30?2 - 11o r i n 7*,:i-ertoire, nlot~ a p t ,. 10 - a l l o z r.$pe~*toi?-e,ot ~ ? ~ i m e sofz-t r e les personrzes??t. 3 0 3 - H a ti s cozrrs de droi tcriminel, n. 484 j dissero che il rapitore celebratoche avesse il matrimonio con fa rapita non potevapiu farsi obietto dell' azione penale, e doveva la-sciarsi in pace. Al contrario i pii1 ripicli e tenaciosservatori della lettera della legge ( B o i t a r d le-p ? z s szcv le cod~z hal, tz. 456, - C a r n o t szir lecode pb12111 urt. 357 , ollse~~vat.- 1 o f f m a n nqzlestions pr(:jzcciicielles 001. 3, S. G 8 G ) sostenneroche l'azione doveva avere libero corso; che il ra-pitore doveva essere carcerato, e sottoposto a tuttele angustie della procedura; doveva esser tratto agiudizio ; e pronrinciarsi contro di lui solenne sen-ten za : salvo che il tribunale dopo ave r dichiaratola reiiii doveva pronunciare I' assolrizione in luogodella condanna: c ci6 perch la Icgge aveva detto?zo12 p o t ~ i t ssere colzda?z.lzato in luogo di dire ?zonpo l~ (-i sseve persegziituto. Comprende ognuno Icgravi conseguenze alle quali conduce cjriesta scco~i-da dottrina (1).

    (1) Qursln dificoll no n b stata eliminata con In riioriiiade l 1863 ch e si limi10 ;i mii tare neII1 ;irticolo 357 i i i i i i p.i-rola insignificante. Vcda$i E l o i code d ' uztdic?ice yrrrg. 88.

    E le consegncnze si rendono ancora pii1 graviquando (per ipotesi) durante i l giudizio cririiinalc s

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    - 533 -elevi da chi ne ha il dirit to questione di nullita delmatrimonio in faccia alla competente autorit. Di taleemergente bene si scorge la indole pregiudiciale sulcrimina le giudizio. Le regole generali portano d inecessit che il giudice criminale debba soprasse-dere nell'ufficio suo finch il tribunale competentenon Io abbia reso certo se quel matrimonio che lalegge g1' impone di valutare soltanto quando fu va-lido, sia realmente valido o no. E poichk la presun-zione della legge sta per la validiti, cosi la ulterioreconseguenza di simile situazione sarebbe quella chementre pende la lite sulla pretesa nullit del ma-trimonio dovrebbe il rapitore tenersi esente da ognimolestia per pa rte dell' auto rit penale. Ma invecenella opposti? dottrina non arre standos i il corso delleprocedu re fino al giorno clella sentenza, e questa nonpotendo enianarsi dal giudice criminale se non gliconsta della validiti delle nozze, ne consegrie cheil rapitore debba languire in carcere per mesi edanni finchb la lite civile non abbia ultimato tutti isuoi giri. Avvertano a ci i legislatori: ma se m i lecito emettere su tale controversia il sentimentomio, parmi che la opinione pii1 mite debba preva-lere anche in faccia a quella lettera di legge. Perriie 1 azione penale non ha senso giuriclico se nonpuO ragg iung ere la condann a; tuttoci che osta allacondanna osta all' azione. Un fatto per il quale nonpuO dal giud ice proferi rsi condanna non pi undelitto; e contro un fa tto che la legge cancella dalnovero dei delitti non vi azione penale possibile.I1 non accaduto matrimonio la condizione dallaquale dipende la punibilitu clel fatto, e cosi la espe-ribilit6 clell' accusa. Quando l' inquisito oppone un

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    matrimonio che ha presunzione d i va l id i t~spettaal]' accusa distruggere l' ostacolo cile arresta i suoimovimenti e le toglie la condiz,ione indispensabileper procedere oltre. Fiilcl~t:cjuell' ostacolo rimanefermo nel suo stato c17 implicjta validita l' accusadeve arrestarsi. E non b a credersi che diversa fossela mente del legislatore cluando si limito a direnofz potrd esseln& concZc~~z~~ato;i percile di codestafrase e un implicito giuriilico la negazione dellapersecuzione, si perchi: la conseguenza cli una in -giusta carcerazione sofferta per tempo lnnghissimoda clii aveva nel m atrimon io (risultato poscia valjdo)il palladio della sua non punibilit, B tale esorbitanzada non p otersi m ai supp orre clae il legislatore 1 a l~biavolu ta. Rleglio i! per0 a legge da fare, precludereI' adito a siffatti dubbi con piu ch iaro lingdaggio.

    Qneste sono le principali regole che alla m ateriadel ratto improprio volevano essere ricordate, proce-dendo nella ipotesi che il medesimo ciel~ba avv isars icome ~~irn ina lm enteerseguitabiIe. Questa pero nonk che una ipotesi, clie la teorica suppone, ma clismolti legislatori hanno ridotto a niente. Infatti inquesto titolo B singolare e notabilis sin~ o 1 processostor ico che dallo avcrlo colloc,zto in prim a alla som-init della scala penale i: venuto poscia mano ama11o discendendolo per guisa da escludcrlo dal no-vero dei delitti. Io ricorderb tale evoluzione distin-guendo in tre periodi la storia del ratto improprio;nel tracciare In ciunla in i verr fatta eziandio laesposizioric della sua penalith. Priino periodo, leggi

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    - 3s -hipe,*inii- Secondo periodo, 23i*al cu - erzo pe-riodo, codici co.rzteii~~~ol-uizei.Prhno pe~ioc7o- G i u s t i n i a n o alla I. zt~zica

    C. de raplzc vi~*gi~)zztvizett clisposizioni che ecce-dono quanto mai possa imii~aginarsi i pit assurdoe di pi esorbitante in ferociti. Ivi si minacciava Iri.pena di morte e la confisca dei beni contro i ra -pitori di donne; e della pena capitale solEn?zto sipunivano i loro complici cd i ricettatori, facendo aloro grazia unicameizte della confisca: e (jueste peilcsi minacciavano tanto contro il ratto commesso no-lefztilizts ?1az6lieribz6s, quanto volentibz6s. Avresti dett,oche ci derivasse d a uno esagerato rispetto alla pa-tria potesta, per cu i si adeguasse la forza usata daidue giovani anianti per vincere la renitenza (lei ge-nitori, alla violenza reale o coattiva o compulsivausata per soggiogare la reluttante femmina. Ma 12legge cl i G i u t i n i a 11o , ripetuta poscia con laNuvc11a 143, e 450, non ispiravasi a cio, poich pro-cerlevtl oltre a punire della dcportazione anche glistessi genitori i quali avessero prestato pazienza opvrdo~1ato i 2~udic~ztiai1z.ii*aebzce+*ifztuc dolo resi^,~*enzise~~ifzG.ppo questo torna niale a formarsi unaidea della oggettivita giuiiclica di un delitto punitadi i u o ~ t en un fatto eseguito con 1 adesione di tuttigl' intcressizti. Pure in bnsc: di questa legge gli anti-chi dottori corsero acl insegna re la regola che nien-te cailgiasse al delitto di ratto il consenso della ra-pita (1 ) ilb ricono1:~lero alcun valo re alla costittiziotied i L e o n e (~zou. eorzis 3 5 ) elle alla foggia di quei

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    tempi prir mostr di voler modificare la eccessivaseveritd del marito di Teodosia.(1) Si vedano i commentatori alla l. u n . C. de rnp t i t uir-

    g ) i e n ~ .Sa ly C e t o fin codicenz lib. 9, tit. 11, 11. JO ) e glialtri in generale, trovarono la ragione di cliiesto rigore nelconcetto altra rolta nolalo dclls sedtzzivne pt.eszinta, e pas-sarono ad auerm are pevsu nsio u te ,~ t lolosa plics es t quclnaziiolcntct coccctio: A l b e r i C o d e Ro s a t e in l. rciplores71.7, C. de episcop. et clericis - l a r o pr c t ic a S. va-ptus , n. 3 - a l d o in i. un . C. dc r n p i u t l i rg i ~ t . 2. 2 0-C u j a C i o recitcit. i n Ciicl. liil. 9, til. 15, i?$ fin. - a e v i oi n Cod. lib. 9, ti& 13, n. 1 6 - i I l e t t i cons. cr i ia . cons.59, . 12. La se v ~ r i i ei dottori an119 fiiio al punto di so-stenere che il ratto di doniia consenzielite dovesse punirsicon la pena ordiuaria ancorch lii donna fosse stata priva cligenitori e non avesse tufori , cnl 'ens porenlibus: 31e n o C li i ode avh i t r. i n c~dclil.caa. 291, 11. 1 - o s s i o t rnct . c r inl .f i t . [le l ' n p t ~ n ~ u l i e r u n , 1. 16. Ma io vorrei domaridiire acostoro A CH I rapita la femmina in condizioni silYi~lie?9lenomale si tratliisse di una orfana e sposta, a cui fa l e veci dipadre e tutore il direttore dall' Ospizio ! Quella tesi colariiostrana e c~iiasi idicola d:i nou cred ersi s e non si legge con gliocchi propri, f u perb coinbaLtula dall: A n ge l o f de dr l ic t i spara 1, cnp. 109, n. 2 2 ) d al S a n i e l C e fdec i s . 267 , n. 13)e poscia dalla coinune dei doilori: per la evidente ragioneclie mancsnclo i genitori riiuno poteva lagnarsi di offesa alproprio diritto. In Francia si puniva di mo rte per la dicliia-razione dei 26 novembre 1639; cli$posizione rinnovala nel-1: art . 42 della ordinanza di Blois del 1 67 0, e di nuovoclall' art. 2 della dicli iarazione del 2 2 n ovembre 1730 . Nep-pure sottraeva alla peni1 capilala i l successivo ni:itrimonio.Avverte peraltro C h a u v e a u f n. 2755 ) che i piirlatxieiiiirion applicavano questa peua tranne quando i l rapilorc si fossevnlso ili mezzi odiosi O fosse stato il servo, I' institulore, il

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    - 37 -confessore od il medico della rirpila. I1 rigore andb fino iidestendere a questo reato la csosa regola vigente in tema dimaesl5 che i non rivelatori si p unissero coiile correi con lapena ordinaria: 31 u l l e r o a d S t r n v i u in q~~!rryrna icris,etcercitrft. 40, it. 5,S. 41, not. e. Le cause di tanto rigorele iiccenna IJa u s nel suo eccellenle scrillo In p c i n e t l e wovl,s o n pnsse', so?&presenl, so)&n t l e ~ l i r ,Cttnd, 3867, pug. 10'.L' anlico sistema di sno da ta severit penale perseverb inFrancia fino alla rivoluzione: laonde ben e osserva T h o n i s-s e I f J I ~ ~ r n tl l r s c o ~ u u l l e les ltoisiiies Etrctagers aux t~ i d c s aridiques n e sctu~~cticilte / i ~ r ~ r ~ i e ritte idee prldledes e r r e i i ~ s ,le s criiccir[e's vi l i soa i l lu io t t c t t cnre 1 cldnli/ii-strnfion cle la j i istice c r i ~ l i i i i e l l e ~ U I Z Srl secolzde t~zoil ikdu tlixl~uilidn ze icle. illa ;i torlo L h o n i s s e n imita H e I i enel render comuni al codice di Carlo V, le atrocila eccitatedalla ordinanza dt Francesc o I. La eno rm e differenza c hepassava nel secolo dccimotiirvo fra In giurisprudenza crirni-nate Francese e 1i giurispr udenz a crimiiialo gei.manica nonera tutta dovuta alla ferociih degl' interpetri. Questi eranostat i spinti nelle due opposte vie dai due legislatori. Francescoaveva dettalo precelli assoluti ed inalterabili, ed aveva ne-gato la difesa dei rei: Carlo in vece ave va dalo con gran destudio ai giudici la facolt (e d arizi ne aveva imposto loroil dovere) di corisultare nei casi gravi i sapienti; ed avevaamm esso la clifesa dei rei. Questi soli provvedim enii bastar onoa salvare la Germauia dagli orrori ai quali fu condotta i11Francia la giustizia criminale, e clie opporlunamente deplor~alo illustra e dottissimo professore di Lovanio.

    Seco?zclo periodo - Ma la pratica venne poco apoco temperando i rigidi dettati giustinianei, proce-dendo in principio con la formula della pena s t r a~ r -dinavia; formula cos frequentemente usata e casibenemerita clella umnnith. I1 principio dominatore

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    - 538 -di cotesto rimedio si i'u quello che quando il lcgi-slatore infliggeva una pena ( s~)ecialitienLe rav is-sima ) contro qualche malefizio doveva supporsi cheegli si fosse configurata alla mente la ipotesi in cuitutte ricorressero le pii1 gravi circostanze del ma-lelizio previsto. Dal clie ne dedussero clie dove al-cuna di tali circostanze venisse meno, non si fossepi~ el caso tassatiraniente colpito ilalla legge, main rin caso eccez ionale ed impropr io; e cosi nonpermettesse giustizia di estendere la pena ordinariaoltre le previsioni del legislatore e imponesse inveceili ricorrere ad una pena strao rdina ria: la qualepena rilasciata per vir& di siffatto ragionamentoalla prudenza del giudice si veniva abbassando se-condo lo influsso dei sentimenti umanitarii con unavariet indefinita. Con questo metodo i dottori mo-derarono 1 asprezza di tanti e tanti editti degl' Irn-pcratori d' Oriente, e con ques to inetoclo vennero adire clie anchc il consenso della rapita dovesse con-siderarsi coine una cli cluelle circostanze che obbli-gavano a deflettere dalla severit della l. 2m. @v7ctptu cirgiqzum. Come potessc senza uno slanciodi cuore adattarsi codesto sisteiua al consenso dellarapita nel proprio ratto, in faccia al chiaro testodella legge giustinianea assai ctifficile a dimo-strarsi, PcrO i: indubitato che la dottrina del rattoimproprio venne ogni giorno (1) guadagnando ter-idcno:a tal clie nelle consuetud ini giudicinli di Eu-Yopn si vide una crescente benignit verso questafornia di reato.

    (1) V o o t iti pntzdcctas lib. 48 , tit. 6, S. 6; lie aiiiinetfescciidersi onclie alla pena pcciiniaris - S 1 ib y i o usus

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    ezode?*1zzcs pa nde cta rto n lili. 4 8 , tit. 5 - B a j a r d o arEC l a r u n1 S. rnp tus , n. 16 - e C i a n o tractril lcs crimi-?zalis lib. 8 , cap. 7 , n. 21 - r o e n e v v e g e n dr! legibusahiwgat is in l. 111,.S. 2, C . d e rciptu v i r y i ~ a z o ~ t a u l u sV o e t nr l S . 8, Inst. de ptiblic. jri t l ic. n. 11 - e r e z iiaCodicetw lib. 9 , t i t . 15, 71 . 3- a n d e decis . Frisiccce lib . 5 ,l i t . 9 , de f . 10 - r u n n e m a n n in Cod. lib. 9 , t i t . 13,?t . 20 - l e x a n d r o lib. 3, cus. 1 , ?z. 1 4 . Dall' amiiiissio-ne del] ' attenuanza merc la pena slraordiiiarja si procedettea riconoscere nel caso della volente una figura distinla cuidiedesi il noine di ratto improprio : P o g g i elenzentn juriscri ln. Zib. t i , cap . 3, n. 27 - a o e t t i irutit. C ~ L I I L .ib . 2 ,t i t .i- o e h m e r o elenienla jzoris c rim . sect. 2 , cnp , 11,

    136.S. 1992.

    Terqzo pe?*iodo- Ma ai gio rni nostri si b proce-duto anco ra piU oltre . La maggior parte dei codicicontemporanei (I)onservano il ratto im proprio nelnovero dei malefizi, per un rigu ardo alla violenzao pressione che si esercita sui genitori. La qualeviolenza non consiste giA nello effetto fiizfnedialodello allonta nain ento clella figlia, ma nello effettoconseqzce~zziccle el costringimento a cui si sottoponela volonti dei parenti, che per quanto avversi almatrimoi~iobramato dal rapitore si trovano obbli-gati a prestarvi pazienza per rispetto all'onore mac-chiato della hnciulla. E simile considerazione par-rebbe buona per manteiiere al ratto improprio ilcaratiere di delitto; non tutti perb i moderni le-gislatori 1 hanno avu ta per tale, avvegnacl-i si tro-vino codici (2) ccho niente puniscorio cotesto fatto.Fra i i~~eclesirnicvesi noverare il codice Sardodel 1859 : osso ne lla il~ otcsi ella ragazza al disotto

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    dei sedici anni presume la violenza del ratto. hiaquesto te rmin e che chiud e il periodo del ratto pro-~briunon a tenersi rimpetto a quel codice comeil termine a qzlo del ratto improprio, che niente tro-vasi dal medesimo conteinplato. In ci6 confermaanche 1 autorit i del C o s e n t i n o (codice pelzuleItalictno) che a pag. ,341 cosi si esprime - u de-ciso ?zon esseroi c?-z3izi?zecli ?*attonel fcitto (l i colzci.il qzrale +~zclz~ce72u giovine qi;iaggios,e clqli ccnniscclzci ad ctbbandonare la casa i n czci fu collocata:qzlesto fatto si risolve in ser~plicesedz~ione on~iunibile. e la opinione adottata dalla legge sardafosse stata prevalente nei codici conteml~oraneionella scienza, o almeno se fosse stata universale inItalia, io avrei bene potuto risparmiare tutto i l pre-sente capitolo, e non venire ad esporre come rna-lefizio un fatto che pii1 non sare bbe tale . Ma poichbla criminosit del ratto improprio fondata sulla visin pu?*en(es si continua ali insegnare nella maggiorparte delle scuole italiane, e trovasi mantenuta nelcodice che tuttavia governa la provincia toscana, iocredetti di non cloverne omettere la clescrizione.

    (1) Fr a i codici contemporanei che hanno riprodollo lanozione del ratto il& pnrenles, con molla viiriel p era llrointorno alle punizioni ed alla deiinizione della eli, possonoricordarsi i seguenti, il codice Toscano art. 287: il codicePrussiano 9. 208: il codice di F riburg o a rt. 103: il codiceSpagnnolo art. 360: il codice Austriaco $. 97: i l codice diBi~den$. 841.

    (2) 11 codice Sardo abbracciando questo sistenia Iia evi-dentemente calcato le orme del codice Frdncese. llicordiiC h a u v c a u (llte'oric ta. 3018 ) clie alla coiifezioiie del co-dice del 1810 la Comniissione de l corpo legislalivo aveva

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    propcslo un paragrafo addizionale cosi concepito - e laIBnciullrr di etli si1periop.c ngli nn t i i .vc.dici e infri .iore r i ir.@nllinohn consrn t i l o al xuo r o p h t ~ e n l oo serjuilo volon-tnrirroznlc il .rnpilotmc,c a s l u i srirY coi ldn~ l ia lo 16 crrrcereda drrc (i cingile rrntli. Qiiesta sarebbe staio la nozionegenuina dc l ratlo improprio: e; la comrnissione proponevad' introdurla nel codice di Francia, osservando ch e le f~ nc iu llesono ;ippuo lo pi esposte alle passioni e alla seduz ione degliuoi~i ininel periodo dai sedici a i ventun ' antii. Ma ( soggiungeC h a u V e a u ) qiiesta proposizione fu respinta dal Consigliodi stato, perclik verinc co risiderando che le ragazza al disopra di anni sedici doveva abbandonarsi alla vigilanza deigeniloci, al freno della rcligione, ai princip ii dell e ono re, allacensori1 della opinione. Ed a questa considerazione alqiiaritodcclnriiatoria azgiiinsero 1 altra assai pi solidii e pisaiicu chein qiicsio periodo della vita della donna la su a sensibiliikfisica essrrido natiiralmente svegliata sarebbe riuscito mala-gevole iiei cabi coric:reti distinguere i l caso in cui la fanciiilliravesse aderi io a ruggire per i~bb~ndono[>otiti~n ca, iil C C I . ~ ~in cui vi fosse trascinala dalla sed i~z ion edell ' ati1ariit.. UPI-Iissinia quanto vera L1 la senleiiza con cui conclu se 1' oraioic51 o n s e i g n a t - uuwrlo i colpi purlula ' c i 1 ctiore solio~ c c i l n * o c i r i t ~ ~ eisli t lguerc il co lpo f i . r i l o ~ .e ? con le ri-c o n o s c ~ r c ' rr!lgrc2ssor-c i n i rn corll lr rr tl inzet i~o nel q ~ ~ u l elv i ~ t c i l o r e rl il ainlo solio p i ~ i~nlpl ic i lie no , l i c i ? Qurs i econsideriizioni o !:i difficoli di definir e la scduz ioiie Ii:iiinocoiisigliato p:ii.ccclii altri codici conicrriporanei iirl abbiirido-nare apdtlo !;l pliniziorie del ra tlo iin propr io: com c qlii.i(odi Neiicli:itel, delle due Sicilic, cd aliri.

    I1 codice Sardo dunque pii1 mite degli altri co-dici nel tlclilire In punibiliti clel ilatto, E pi riiiteqriaiido In donna e rilaggiore degli anni ventuno,

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    percfik alI' art. 103 esige la .criolenzae non si con-tenta della kotle. k piii mite yuanclo la donna versafra gli anni sedici e gli anni ventunci, pr:rcli al-1 art. 4'34 esige per la punibilit& la viulenza o 121frode e non si contenta della secluzione. k piii mitequando la donna k al disotto degli anni sedici, 11""-(.hball'art. 495 non si contenta come il codice Fran -cese all' art. 356 della presunzione nascente dallaeti, ma per punire il ratto esige cli pii1 che siaaccompagnato (la seduzione (l).

    ( I ) I n proposito dell 'art. 4% del codice Sardo L; sortii UI IC Iviva pol emi c,~ r:i I' A l o i si o e 1' A m b r o s o l i , la qiialeIia occupato piwecchi nuineri di giorn;ili, siil piinto di s a p ~ r < ~s e 1':ibduzione di an,i ini nore di srflici anrii cotiscnlila d,ilei, sia sempre punibile per se~ lua in l r~ ,l.csrtnicr o se inveceoccorra Ii i pr ova ~pec i t i c~ lellii frode che costituisce lo sc-duzione. L' A l o i s i o pre ten de chi. qilzrndo ia ragazza ha rneiiudi sedici anni, ancorclik sia stata essa la seduttrice al riitto,i l giovine che ha contentato i suoi desidcrii s i i l punibilr .L' A rn b r o s o 1 i invece sostienfb che oltre In elti tiiiitorc cleved,ill' accusa darci la prova spccifica della 5ediizione. Ir i facciaal lesto deil ' ar(icolo Sa rdo ha ragione pa1p;ibile l ' A ni 1, r o -s o l ; ed io penso clie la sila opinione siil la migl ior e a i ic l i~salto I' astratto punto di vista scienlifco.

    130 giii diverse volte emesso il lamento ch e cjue-sta parola sedz~zioltesi circontli clalle nnvole dclloinilefinito; ed al S. 1503 rricinifestai il mio pensierosulla intelligenza giuridica nella medesima. Nnno-stan te credo opportuno a questo lriogo di speniler-. .v rlualdle altra parola riassumentlo i concetti giu

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    343 -espressi. In ~ ~ r i n ~ ouogo io dico che Iri iiozione dellaseduziune no n puci desuiiiersi da un criterio ~ g g ~ t -tii-o. I1 ladro sedotto dali' aspetto cli r-iiia Lellagemma e dal pensiero cli poterla 11reni1er.e scnzaessere scoperto; il giovine sedotto dalle celveiiseriibianze di una feiiimiria. IIa il seduttore i l cjuelloistessci che roigarinente si dice sedotto. Seuza duL-bio questo primo seilso volgare della parola sedri-zione deve eliminarsi nel presente tema, e porsi laproposizione che Ia seduzione deve presentare n11elemento soggettiljo. JIa clncsto elemento deve egliriconoscersi nellQazb~zoo nei ./nodi usati dal pretesoseduttore? Ecco a mio parere la difficoltit. I nzoclz'coi quali si griaclagna I'afTetto di una donzella (blari-dizie, assiclriitti, lettcre, proteste, e simili) sorio cosrconnaturali ad ogni amoreggiamento che non rriisembra possibile se ne costituisca eleriicnto di aedu-zione. Questi modi sarann o tanto piu calzanti quantopiu il giovine sarh disperatamente innamorato : ionon sosterrt che i'ainore debba accettarsi in sensoassoluto conle scztsn; ma m i sem l~ra eprignante ch edebba guardarsi come un' ugg~*c~ounle come unelemento di crirninositti. Dunque io vengo a conclu-dere ch e la soggettiviti della seduzione deve tro-~~czrsiell' animo del preteso seduttore, e precisa-mente nel disegno (1 i~zga~z~zn~*e.uando si t! sirnu-lato buone intenzioni dove non erano: assunto qua-liti o conclizioni che non eqistevano; in un a parolamentito per indurre la clonzella alla fuga , vi sarAseduzione: altrimenti no, per quanto calde ed ap-passionate siano state le assiduitit dell'arnatore. Pii1delicata la cjuestione clell' oro. L' uomo che hacori~pratocon vistoso prezzo 1' adesione della fern-

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    - 43 -mina, dicesi dal volgo seduttore. 3Ia in senso giu-ridico sar ella questa la sediizione criniinosi? Ri-flettasi clie rispondendo per l'affermativa si accordamaggior protezione alla femmina che & la pi viledi tutte , quella cio che T-endesi per denaro. Tran nela ipotesi di speciali artifizi maligni diretti a farnascere nella femmina le urgenze di pecuniarii bi-sogni io non saprei inclrirmi a ravvisare seduzionenello aperto mercanteggiare de l ricco a cui la donnaabbia alacremente aderito ( 1 ) . Essa b sedotta, nonvi e dubbio, ma sedotta da sb medesima; sedottadalla sua avidit, come un'allra sedotta dai sensi,un' altra dall' ambizione di divenire una signora, evia cosi discorrendo. Seduzione giuridica senza men-zogna non mi se m l~ ra ormula accettabile, special-mente nel ratto improprio, dove Ie future nozze (chesono 1 effetto sperato dalla fuga) stanno nel cuoredella femniina desiderate spesso con ener gia di gra nlunga pi viva che non stiano nel cuorc delI' uomo.(l)o sarei dunque loniano dallo iicceltare la regola de ivecclii pratici - i c i lur eL~lcnl in i~? .ctis ficisse pzbcllne c tpe r uini earb cogn nvis se, si pro nzwi m z n ~ e r c tzduxit rrdcanse t2 l i e~ i r /~~m Bl e s c ;i r d o rlc probnlinsibirs coizclirs.

    1 4 0 0 , ?i. 28 - I a r g p r e c h i11 ins i i t . l i 6 . 4 , t i t . 1 8 , S. 8ileul lex oJtll ir~, . 55 - o y z i u s dccis . 5 , $2 . 99 0 -V i v i O lib. 1 , d c ci s . 160. & singolare la ragione che si ripelti soslcgno di tale dolirina argomentando dalla scntenza delDercieroniniio - uia atlri1111 xcoccrrt ociilos srip ieniu~iet nrlilnl a erb n juslorz 11)r. L);i ci0 I I ~r:issero il hroccarducturunz Ficit ?zole,tlrm vette, e cos procedendo olire cnn-cluscro clie la ragazza 1u q i~o le 171)llt. fiiggirc allcllata daldenaro proiiiesso era ~ t o l r n f e ~ ~ c r c l i i :enza i l dcnnro natiavrcbbc, voliilo. Con qiicsiii sqiiisilii ilialettica io v i diixiostro

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    che il ladro non & mai impulabile perchb la vista dcl l 'oro10 indiissc a volere i l furto quantunque nolente; e vi diiiiostroche il giudice il quale v ende per oro la su a sen teiiza tion Cimpulabile quin n7trunz Inzttnt ucrbtc juslnrzin~.

    Passando adesso al secondo titolo preso in esamenel capitolo presente, ricordisi che il carattere co-stitutivo del ratto improprio il fine di matrimonioo d i lihkline. Quan do n uno n& I altro di quei finiricorrono non B pil a parlarsi di ratto improprio.Se la fuga avvenne pel fine di evitare ii~giu stimal-trattamenti, chi ajrlt0 i l figlio ad evadere non trovatitolo d i reato cile a lui si possa obiettare. SG pro-cedette da altro fine di lucrosa speculazione potrt~trovarvisi la nozione clel plagio i~2w*o21v*io.1plagioi??q ,~rop~ioi con ~tiic tte luiirlue da - hi ccl pnclrco hrlosv ~etzzies2tisotlrrce elqz giouiue soggetto alla109-0 po testtl e co~zse~zuie?zle,1~c1~!?,t f i t ~ c i ?dile (2'1soEt~*allore,scbcso il fine di libiciine o di 9.iarct~irno-nio. Per avere questa nozione si esige innanzi ttittoche il giovine abl~iaaggiunt,o gli anni dcla pnbertirai quali soltanto pub riguardarsi come capace rliconsenso. Pri ma d i rluesto giorno egli non Iia alli-liti1 (li coiisenso'girii.idico e si lianno sempre i fcr-n~iiiidi jilagio vero c l ~ l ~ o p ~ i o ,ome clicctilmo a1S . IG71. Mn se Iti nozione del plagio improprio sistringe cosi alla sola ipotesi di un eccitamento od i ari qjuto alla f u g . porto (la un estranco per vc-diitn cl i pro l~rio ucro al giovine di etri sriporiorea clriattordici anni tna iiori ancora sciolto sin (121-l' autoi*itib utoria sia drilla potestA patria, il qiialcVOL.111. 35

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    abbia liberamente consentito, d o n & egli a cotestanozione corrispondere u n titolo di clelitto? Nelle an-tiche legislazioni fiuch la patria pot estk rluantun-que nun piit tenuta a rjnell'npogo di clurezzn a cu ila elevb il seve ro coucetto clella famiglia m ma na ( i )pure si mantenne acl un valore giuridico cli graveimportanza, poterono i dottori ed alcuni legislatoriravvisare nel plagio improprio i car atte ri di un cle-litto civile. Ala poichi: la patria potest& venutaogni giorno piU arl impallidire per i mutati costumi,si dubitato se dovesse mantenersi il plagio im-proprio nella condizione di reato. Molti legislatoricontemporanei sono venuti sern pre pii1 riconoscend onel figlio che Iia passato cluattordici anni la liberaf'acoltk d' impiegarsi dove e come pi gli talenta.Ai genitori e tutori r imasta aperta la via (l' in -vocare la potesth economica perchi-, gindichi fka loesigenze loro ed i desiclerii del figlio, e provveggacome pii1 crede opportuno. Cotesti lcgislatori Ilannoconsegrientemente al-,banclonato (2)12 idea di punirecome colpevole chi abbia instigato, ajutato, o rac-colto il figlio fuggitivo. Cos il tit,olo di plagio im -proprio va esulando dalle scuole, ed b tralasciatoda molte legislazioni contemporan ee; m a noi nedovevamo far cenno non solo come ricordo storicorna anche perchb tuttavia esistono codici (3) cheinantengono l' antica dottrina.

    (1 ) fi cnsii a tutli nota corno appo gli nnliclii grclci e r ~ ~ i i i i i i ied iiriche appo i germani ( T a C i t o ds vlor ibus gelb?nn?corrrrrr9. 4 ) ecl i Galli ( C a e s ;I r de Dello g a l l ico la'b. G, c n p . 15 )1' uoiilo si tenesse come cosa venale, Laoride il figlio i n nianodel padre rirppresontava un valore pecuniario: vcdnsi C l i a r-

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    istigato o ajutnto, n meno clie questi non nziscn perfine ili 1xa.1costume, o di matrimonio.

    Una forua analoga forse pii1 al plagio che a1 rattuimproprio, si ha nel caso cli f u g a della donna mari-tata dalla casa con,jugale: il marito invochi l'autoritcoatti-rra per ricondurre la moglie a l suo clomiciliose giriste cause non le danno ragione di allonta-narsi; iLia non pretenda chiamare in faccia alla giu-stizia prinitiva coloro che la soccorsero o cli operao c1 i coiisiglio. La legge presrime in costoro un f ineoricsto ; ~i.esumeche essi abbiano agito ncllo intcn-dimento d i ai~t~a1 .el loro simile a lil~erarsi la unostato di soffereilza, e non vuole farli giudici di cpe-sto stato, 11 inettere a loro riscliio e pericolo lasua. vericlicitit. ;\la quando b palese al contrario ili f ne rlisonesto dei terzi, allora sorge la criminositadel loro operato. Cosi tanto la moglie quanto il suocomplice sentiranno obiettarsi iiella fuga dalla casacoi?jugalo nn reato clel rlriale axiibcdue saranno pn-niti rluanclo la fuga avi5 avuto il fine dell' aclultc-rio; nella rlriale ipotesi vicrie c7. sorgere una formaspeciale ( 1 ) d i rutto improprio, quando non si ab-]liano i tcrm iili cli re ato pii[ gra ve. Se In rnoglio f t lrapita al nlarito con inganno o violenza avremo lecvililizioni ilcl r a t to p ro~~r io qrielle clclla violenzacai ,nale clovc l' al~uso i ottct~ne. e la n~ ogli c u con-seilzicilte e 1 adulterio si consumi^, il titolo di aclul-tcrio assorbii~tl 'alt ro ch e nc potrii costituire un'ag-g r ~ ~ v a a t eoiiie mezzo pii1 odiosit, del pari chc ilconcul~inatoo la bigam ia ilovo sin srissegu ita. &la

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    quand o la do nna con senziente fu al1ont:in:tta dallacasa maritale per fine di libidine e non ancora av-venn e l' adulterio, quel fatto che potreb be iSappre-sentare u n tentativo di questo delitto si configurainvece (co me ho d etto ) in una forma di ratto im-proprio contemp lato da speciali disposizioni punitivetanto a carico della donna quanto del suo corilplicee di tutti i partecipi. I1 codice Toscano all' art. 289punisce a querela del marito con la pena dal car-cere da uno a quattro anni tanto la moglie i'riggitaquanto colui che per fine di libidine l' abbia rite-nu ta o sott ratt a al marito. Quest' articolo non di-stingu e se 1 adulterio sia avvenuto o no ; m a poichelo stesso codice all'a rt. 291 minaccia co ntro gli adul-teri la pena del carcere da due a cinque anni l ~ i -sogna dire che 1 art . 289 procede nel suppost,~ hcnon risulti l' adulterio consumato. Dato questo, i l ti-tolo de117 art. 289 viene assorbito nel titolo dell' ar-ticolo 291, nel quale deve cercarsi la sola penalitapplicabile tanto contro gli autori principali, quantocontro i terzi che se ne fossero renduti ausiliatori.I1 codice Sard o sem bra non a ver e coiiteniplato nep-pure questa specialith ; cosicche la medesima noilpub in faccia a quello colpirsi che col carccre clatre mesi a drie anni a fo rm a de117 ar t. 486 cluanclol' adulterio sia consumato, o considerarsi come ten -tativo di cjuesto delitto quando ricorrano i terminidella sua punibilit sotto tale figura giuridica.

    (1) Questa forma speciale di riialeGzio di cu i si avevanotraccie ancora nei vecclii pratici ( C a s t i I l o dec . 183, n. 2-F a r i 11a c c o qzcctest. 145 , 11. 172- a 11 C 11 e z dc rnnt?. i t lr .lib. 7, d i s p . 12 , n. 25 ) lb lti ris c il codice Toscuoo da quello

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    di Baden $. 342. Venne per censurato ( e non a torto a miocredere ) dal prof. P u c c o n i nel suo comwenlo all' art. 289.Fra le antiche legislazioni trovo m eritevoli d i ossr.rvazione leCostituzioni Egidiane f l i h . 4 , cap. 69) ch e I' abduzione dellamoglie altrui consenziente punivano con la multa di venti-cinque fiorini s e dopo averla carnalrnente coaocciuia si erarestituita al marito, e con la n iulta di cen to fiorirli se si erarikrtuta presso di S E .

    Tutte le altre ricerche relative ai criterii misn-ratori ed al grado nei titoli di reato che adessoespongo, possono tralasciarsi, rimettendoci alle os-servazioni gi fatte in tema cli stzq?-o, di ratto , edi udztlterio, in quanto siano applicabili. Soltanto mipiace notare una differenza importante relativa allamateriaiit costituente il tc?ztativo pz6.lzibbz'l Dissi( S . l699 nota) che il ratto era consunzato tostochper fine disonesto si e ra violentemente tolta la donnadal stio dorniciIio, senza aspettare che ella fosse tra-sl~o rtata d gna certa distanza, e molto meno chefosse giunta al luogo dove il suo rapitore destinavacondurla. Ci6 mi parve una logica conseguenza dellepremesse per le quali io considero il ratto come undelitto contro la liberl indi~idualedi cui certa-mente b cornpleta la violazione quando una personak tra tta a forza (qu antu nqu e per brevissiirio spazioo di luogo o d i tempo) fuori del suo dotnicilio: evi persisto . Ma questa rego la non puO procederenel ratto improprio. Il ratto propri" perfetto nellasua specie ancorchk il rapitore abbia pensiero direstituire la donna alla sua libcrtit dopo averneabusato: non cosi il ratto improprio, i1 rluale deve

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    aver e per su a condizione il disegno di ut6ui?c1~1-?zure la casa ruaiitale o paterna. Spessissimo unamoglie ocl u na ragazza si al lon tai~ eran no al cloini-cilio, e andvanno ancora in case remote, ed anco perdi ri ~o ra rr i ualche ora a l firie di daissi piacer e coni loro amatori. Ma questo non s a r i ratto, perchbnel ratto improprio la oggettivita giuridica standonel diritto inerente alla potesta patria o maritaledi costringere alla coabit:izione, la violazione cli i ~ u c -sto diritto non put trovarsi in un precario a1loiit:rnarneiito, dove non interviene il disegno di al-iban-don are il convitto. Si avr nei congrrii t erm ini unos t t q ~ ~ od un aclulte~io, ia non un atto inzp~opvinli&. coilsurilato nb tent ato . Xon b gii che io dicache ad avere il ratto iru ~ir op ~ioia necessario ildisegno di al~banclonare er seri?pe il rlomicilio co-njugale o paterno: non dico per selp7131.e; nia ildisegno dovr essere diretto ad un tempo incleter-minalo, o tale almeno cile rappresenti la violazionedell'o1)bligo del conv itto : orse potrli bastare la per-noitazione anche di un a sola nottc : ci6 dipende dallaprudenza pratica. Rla rlucllo che tengo per fermo siche non basti rin allontanamento precario limitatoa quel breve tempo che &. nc?cessario pe r la soddi-sfazione delle reciprochz volutti.

    Una osse~vnzione enerale colpisce tutti i diversifatti dei quali lio tenuto parola nel preseiite capitolo;cd i? che i iiiedesiiui cla clriei coclici che li l-innn:)crcilriti ~ ~ e r i t ~ ~ ' o l ili puiiizione si nov crano fra idelitti pcrscgiritalili soltanto a querela di parte :

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    clc11a rlrinl cosa sono tanto evidenti i motivi da noniiieritarc (li fimi dimora. Conseguenza di questo siil clic la non J:rta qrierela coiitro 1 autore principalel~o r.ti l]' effetto dclla inipunit de i suoi complici ( i ) .Ala ~ l o r r 8gli dirsi lo stesso n el caso inv ers o? Allatnic!cria dello adnltrio ( S. 1025) vederilmo ilon an-i-incrtersi per le odierne leggi (cliecclik piacesse agli:irltichi) la querela ristretta contro uno solo (lei cor-rei, ma valersi invece costantemente comuni le sortisia della pace sia della guerra fi'a tutti i partecipidi quel delitto. Dove peraltro i codici non ripetonoconsimile prescrizione in tema della persecuzioneclel ratto, a me seiril~raevidente che quel precettonon si possa supplire dagl' interpetri. Cosicch non(lovendo ammettersi un limite alle umane libertclie la legge non al~biaespressamente dettato, neconsegue che l'o ffe so, libero dispositore dei snoidiritti, potra muovere cluerela contro il rapitore dellafiglia e concedere pace ai suoi ausiliatori. La que-stione grave non meno che interessante; e pii1seria si presenta in faccia al codice Toscano nel-1' argo mento clel ratto della moglie, perclii! 1' art. 293dettato tassativaruiente per il caso di adulterio nontrovasi iipctuto dopo 1 art. 280 che in sede ante-cedente e diversa contempla la fuga della maritata.Capisco tutto ci6 che vi sarel~bedi contradittorioin questo sistema di interpetrazione, per il quale alri7ai.ito a cui fu rapita la moglie si concederebbelarghezza maggiore di arbitrio che non a quello alquale fu soltanto contaminata. ala d'altronde par-rebbcmi ardito 1' argomento di analogia elle volesseestendere quella restrizione dai caso previsto alcaso non previsto dalla legge (2).

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    - 33 -(1) il tlissenso dei genitori quello clic d i il cS:iratteredi

    o&sa giuridic:i a l ratlo della ragazzii pubcre conscnzietite,indipendcriicmente da qcialsisia violenza sulla persona. hla sequantiliicluc? consen ta la riig:izza sia s talo pcrV meslieri nl finedi abduria di u-arc vera -e propria violenza contro i genitoriO contro i custodi di qiiell;~, u;ilc sarti i l risnltamenlo giu-ridico di siEilla c orubinaz ione? Tre proposizioiii divc rse pos-sono hrs i avanli : - . O pu pretendersi che invece di unrallo irriproprio abbidsi un ratto proprio: mii questa tesi repu-su a alle noziorie del rcitlo prop rio, al quale pe r essenza suaoccorre che le violeriza (alm eno presunlii) sia cad uta suia ra-gazz;i stess;~ non sopra di altre persone- 2." ub aflerniarsiche sorgano due titoli di malefizio, ciob i l rallo improprio e laviolcriza privala; e che quesli due [iloli t.iano iizdipendenlil 'uno dal]: allro - ."pu sostenersi clie questi due titoli sia-no connessi per guisa da rend ere la violcnz:~ privi il^ pctlissc-quc~ l rntlo improprio; cosicchB dove uon si abbia qiiereln peril ratto non possa neppure procedersi per la violcnz;~privata.Questa terza tesi fu da nie propugnatn ava nti la Corte cliCassazioue di Firenze, e d accolta col Decreto del d 7 set-ten131i.e 1861.

    (2) Devo perallro ovverlire che questa conclusione stret-t;iriiente logica in facciti ad u na legge ch e sia ctidiita in t;iledimenticanza non sem bra accertala in pralica. I criminalistiin generale riguardano come inconirastabile canone clie (qua-lunque siasi la forma assunia di] queslo malefizio) l ; ~ onperseguibilit del ratto contro 1' aiilore principale porla secodi necessariii conseguenza I n non perseguibilil dei suoi coin-plici: C h a v e a u n. 5023 - a u s c o z ~ r s ,n. 486 - :i I-l o z i - i j ~ e r t o i r c ~ ,iot ~ 1 ~ i n 2 .O ? Z ~ T C es peysotuacs, n. 30 4 -110 f f in e n ti qz~est io?is reJitrliciclles S. GS8- assnzioiie 2ottobre 1852. La qual massima s e prevale in I?ra~ieiane itermini di ralto proprio, deve a pi forle ragione acceilarsiuello iinproprio.

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    I n c e s t o .

    Ai delitti contro l'ord ine delle famiglie referironoi modemi istitutisti il titolo d'iizcesto (1) che si dc-finisce - l co.rzgi*essocmlizalt.fva clza pevsone disesso diflci-ente congiunte pein tccli ui?zcoZi di pm*e2z-tela du i?i2peciiinjzc e nozze. Nessun dubbio che 10incesto sia ~ritupe revo le allo, e che pel i-iiedesiiiiositnrl~i ordine della famiglia; sia perczh n un sensunc capovolge la gerarchia, sia perchk in un altrosenso ne tram uta gli affetti, che dalla loro primitivaintlole di santi e purissiini degenerano ia un per-vertimento bestiale. Percib clel pari inconti.astaLileche quando lo ifzceslo si congiunga ad un altro fatfoche per la sua speciale oggettivitti giuridica costi-tuisca un titolo di reato, questo se ne qualifichiaumctntandosi la sua quanti ti^, se non naturale,certaniente politica. i3 la ragione politica cli taleauri-iento non si stenta u trovarla nel cardine fozicla-mentale della minorata potenza della difesa privala:a v v e g ~ ~ t l c l i ~ia intuitivo che la pareiltela dcll' of-i'ensore minorando lc diffidenze eli accrescendo lafamiliarith, rendono pii^ difficile all' offeso ( pe rcsciiipio tlull:i violenza carnale, o dallo nclulterio)i l i rritc1:ii.c nvvcr'so colui i l proprio diritto. Tolto(li~csi,~,i: cl~itirissiiiio.

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    obseruat 99 - e l l h a c h selectcc criminolin posil. 30,n. 10 - a r p z o v i o j ur i sprudent ia pars 4 , coi t f l i t . 22,rlef. 1 - P a n i n1 o l e dccis. 61 - i t i u s displtlnt.j i t r id. 12, cop. 2 - t t o n e cons. 1798, 1799 - 'i-s t o r observat , 192 - P i s b o r blodes l inus quc i~s t .i l lus t r . par s 2, quriest. 92 - e y s e r ntedit. ad put~clecl.sprc. 586 dc incesf c- a m disser t . de inces tu - I o m-rri e I vaps odia e obser.. 227- t l o dissert. de actitis rifl-?tiuva nuptiis (in t l iesaur. raov. O e r i C li s vol . 3, lom. 2,dissel-t . 6 ) - f e s t e r p+i~zc i l~ iuL ct . 2, p n r s 2, cap . 16,S. 4 - e i ,o n e u s ys t inw ab ~& g e jz i ri spr t tdencs cr i -~ ~ i i ~ i e l l eng . 250 - o c h i izstitutiones S. 554 el seqq. -Jo o s s e jristice crifni~zellenr t . 4, lit. 25- a r n1 i g 1 n rr iele~nclztaS. 1166- r e m a n i de ju re cr int. li!). 3, crrp. 6,ar t . 5 - R e n a z z i e l o n e n t a l i b . 4 , pnrs 2, crip. 6 -G i u l a n i i s t i tz iz innivol. 2, pag . 409 - C li u z e Lchr-Dnclb S. 73 , p. 531 e segg. - e i.n e r Le/t?*fizlc/tS. 188,pag. 453, e sagy. Lipsiu 1871.

    Ma quando trattasi di riconoscere in un fatto icaratteri di vero delitto d i per si: stante non bastache il m edesimo sia vizioso o gra vem ent e peccami-noso, se non si trova un diritto o pas*ticolare ozcwhersccle che dal medesimo venga ferito. Senzaci6 il legislatore scambia 1 ufficio suo. Ora il dirittol~a~~dz ' co la~~ehe ledasi con lo incesto (disgiunto daaltro mtilefizio) mi sembra assai difficile rintrac-ciarlo. Lo isolanlento dcllo azccsto (1 ) presupponeche non sinvi stato adulterio, non ~riolcn za, on stu-pio con secluzione criniinosa. Ed nlIora Ia donnaconsanziente che dovrebbe essere corrcn non 1iu6(iil'si 1)azii:nte rlel l~ re tc so eato, com e non pu

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    serlo il con,j[uge che si snppone non esistere; laoiiclai. I~e ne nlrio lo indicare qual si:i 1 yersona chc iclric voluttuosi lianiio leso uel srio diritto.

    "1 ) Sulla etimologia della parola Yncesls discordano li scril-tori: alcuno ( F e s o de uerZi. sig~.ri/:ib . 9 la fa der ivaredal greco cinriceslos finsnarrhilej quasi cleliiio inespiabile:tiltri ( C a l v i ii o l rx icon j u r i d i c t ~ ~ ~ ~ ,U C Y ~ O i ~ a c t ~ ~ t i i a a -c e r rid F e s l u 111 ( le verb. signif: lili. 9, ac rbn I?lcestns/da iu e ccrsirls, cioi? non casto : altri da i?lcestnre (conta-minare); i i l [ t a i infine d a cesto (zona nuziale) per la riiancanzadi esso nelle illegitiime unioni.

    Per mantenere l'izcesto al grado di delitto civilerimane dunque a cercare il suo oggetlo in un cli-ritto zcnive~sale.Ci6 lo farebbe camhiare di classe,e lo porterebbe fra i delitti sociali ; nia prescindiamoda questa considerazione. Coloro che vollero man-tenere lo incesto nel novero dei delitti di per sestanti cercarono la sua oggettivit giuridica o ne-5'1' inciampi che recava ai mutrimo~z.ii,e perci loposero tra i reati contro 1' ordine delle fai~ziglie:nella offesa alla vneligione, e casi lo po rtaron o nellaserie dei delitti religiosi; o nello scu~zdalo, ci6 loavrebbe portato fra i reati contro la pzcblilicu nzo-rale o contro il buon costzcme, seconciochk piace chia-marli. Ma tutte queste formule sono a mio credereassai disputabili.

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    Sussiste in fatto la idea che piacque al C a r rn i-g n a n i , vale a dire che lo incesto coltivando IFale persone di sesso differente un affetto che non puGavere i1 suo term ine nel matrimonio ostativo d ialtiai affetti, i quali (fossero pur viziosi in princip io)potrebbero nel iuatrimonio trovare con tutta pro-babilit il loro ultiuo corupimento. Sussiste del paricome fatto che la i 'epul~blica l~l~iano interesse apromuovere i legittimi coiinubii, e cosi un interessea rimuovere qualunque ostacolo che valga a ilira-dare le nozze. Ala io !lul~i to lic clrieste sole ragio ninon hastino a dare all' autoriti1 il diritto cli servirsidel magistero penale per la promozione dei connu-bii, e clie la sola ragione clello essere un fatto ostn-tivo alla frequenza delle nozze non sia sufficieiltea rendere l eg i t t i~a a peilalit& chc contro il fattomedesimo piaccia a1 legislatore di minacciare. E nedubito perchi: l' arg nn ~e nto pr'ovC?rebl~e roppo (l ache difetto grniirlissirno di ogni argom ento ) ci1anzmesso in un caso non potrel~l~eiu negarsi lasua efficacia in tutti i casi ai quali fosse adattabile.Laonde essenclo molti i vizi, ixolte le relazioni car-nal i che oltre alla loro tuipitfrrcline producono incli-rettailiente rlriesto risultato d i rendere pi ~ ari imatrinioili, se coclesto argomenta si accettasse comehuona ragione politicti di statuire la c ii ~ l~ in o si ti ~elloincesto, necessiti1 'logica porterebbe a stattii re al-trclt ; t~~toontro tu tti quei uizi e contro tut te rluellerelt~zinni:ne occorre cliro rltinnto ci6 sarebbe repri-gnnintc :dlc rogolc nr ii- \~e rsn lii entt~rcettatc nella

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    odierna scienza penale. Non vale argomentare da ci0clie fu fatto in Ro ma pag ana (i) con la celel~rct egg ePapia Popp ea. Quei tenipi si consider.arono coriiceccezionali, e si stimb in pericolo la RepubI~Iicn eogni coazione possibile non ponevasi in opera c~ltdespingere al matrimonio i corrotti cittaclirii: e cibI~a stb ove la statolatrin e ra a1 suo apogeo, e la per-sonalit nmana era niente appo quella. IIa nella re-puljblica cristiana l' utile dello stato non ha pikquella magica potenza che dette un giorno Izaliad7 ncatenare le liberti1 indiviiluali; nit siamo in t,criii-pi cosi deficienti di popolazione da dovere ricorrerea mezzi straordinari ed antipiuridici.

    (I) hlolti pensa rono ch e a nc he in Rorria fosse coitu $1 ' ini-peraiori puuilo di riiorte I' in c~ st o, ilmcno in linea asctlri-dentale: altri per presero a cor~ib atterc qupcto opiuic~riesostenendo che SI punisse con pc r i a inferiore. Vedi R a ni deincesta. pcig . 80 - j a C i o obscrwationum 21, c n p . 18;ct in expos . ~ r v e l l n~ . z s ~ r ,auell. 12 - o o r d a interpe-trntiontib jur is l ib. 5 , cnp. 14. Si i l la quesliotie se gli antichi~ ~ ~ l ? ~ ; l l l ious ider a~s ero come incestuose io nozze frn zio rrriepoie vednsi R e y c o l d o opztscuia piry. 152.

    La offesa alla religione h grave nello incesto comein ogni altro peccato ; na non ogni peccato delittose non lo accompagna il carattere politico della of=fesa al diritto. Quand o parleremo dei reati controla religione vedremo come la indole giuridica deldelitto religioso si sviluppi in una offesa reca ta aldiritto di alcuno. h un errore supporre che ogni

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    - 550 -offesa alla religione (ciob ogni peccato) sia per ci6solo un reato civile. La obbiettivith dei delitti reli-giosi i: in un diritto universa le, cio nel diritto chehanno tutti i cittadini di vedere rispettata la lororeligione. Ma perche ci6 sia, vi cl' uopo cli un attoesteriore che attacchi la religione nelle sue estrin-secazioni materiali ; non basta un atto che mera-mente ne violi i precetti per quanto santissiini. Chipubblicamente reclii oltraggio alle sacre immaginisar8 punito non per il peccato che egli ha corn-messo, ma perchb quelle immagini sono 1' oggettodi un diritto incontrastabile e caro a tutti coloroche le venerano. Ma questa offesa al diritto dei cul-tori della religione non si verifica ne1 fatto dei duecongiunti che si perinettono illecite volutt. Sul chebisogna avvertire essere spesso accaduto si confon-desse lo incesto con le nouze Zncest~tose, qriali sonoclue casi differentissimi. Le nozze incestuose sono ilfatto di coloro che artificiosamente occultati i lororapporti attentarono di dare al loro congiungimentola forma di matrimonio legittimo, imponendo allasociot&una famiglia che per le leggi religiose e ci-vili era impossibile. In simile fatto vi O la vera of-fesa politica alla religione per I' insulto al sacra-mento ; vi la offesa all' autoritd civile per il falsocontratto; e cos niente repugna che vi si trovi undelitto. Ma dell' acciilentals congiungimento volut-tuoso non pu dirsi altrettanto; ri B la violazioneal precetto religioso, ma In pubblica religione nonk? in niente attaccata ( l ) .

    (1) La diUcrenza clie inlercedc fra il piure ciinonico c?dil giure civile intorno alla cotriputiiziotie dei griidi di piii.eii-

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    tela, diede origine al dubbio se in Ciccia ad nna legge pe nalech e punisc:i lo iiicesto senza detcrrn inarne le condizioni dehb:iinterpetrarsi la volont del legislaiore in qiianio alla male-rialii del reato sec ondo le leggi civili o secon do le leggicanoniche. La idea che la pnnihilii di questo fiiito abbilila sua radice nella inipossibilif del inatrimonio parre bbech e de sse prevalenza alle leggi canoniche. Ma app o gli scrih-tor i cbe esaminarono lale c ~i~esli o i ieembra invece accollala opinione corilraria. Vedasi \lT c s C 11 n i ii tolercrnlici cxcul-pfltfr dissertat io l , cupi 2 , n. 7, p$. 185 : dove co~iclucirche sa reb be una iniquit ri correre ai Ciinoni per irroga renon le p ene canon iche ma le pe ne civili. T;i!c qiiesiioc c p;ir-iiii non trovi termini abili dove si :idoii:i i l tiia:rinionio civile.

    Resta drinyue la idea clello .scntaclc~lo,o clricstaidea Sri clncllla vlie prevalse nel senato italiano quan-d o nel 186.3prenclenclo in esame il progetto di leggepi.esentntojli ilal hlinistero sulla esteiisionc: del co-dice penale Sardo alle provincie toscanc, posto fra1' antico testo ilel coclicc Sardo chc (art. 481 ) pu-nisce l' incesto, c il codice Stirrlo-napolcttiiio cheavev a nfi'atto abolito questo titolo, am prcnd creun a via cli mezzo clichiaranclo panihile I' incestoijuanilo fbsse czccompngilato rln scnriilalo. l'la cjui niisi periiiettn ripeterc cih ciic? alti-a ~ ~ 0 l t 3otai ; ~ e s f aparola scntzckllo C troppo clinl'tiilti, e ripetesi sllessii~1:r lllolti sixiza clie clii In trsn coilcegisca ncttaiiicntcla realli clic per In merlcsimn si vorrcljbc rnpprc-sc nta ~i :. L4vviciriirimoci n rlriestn rcnltib. Lo scan-dalo ( i ) k una cliccria ronmrosa corsa :~ttorrio pe run dato fritto; i! rinn comrnozionc del senso rnoralc(li gran nuinero di cittadini suscitata pcr un avveni-iilcnto. GIn questo scnnrlalo b nato esso ilircttaiiic.iltc

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    - 61 -dallo incesto o S nato dal fatto di altri che vi si siaintromesso t Se b nato direttamente dallo incestoperche la coppia imp ura abbia fatto spettacolo dellesue oscenit (2) io dico che il fatto deve essere pu-nito; ma dico altres che per punirlo non vi bi-sogno di porre nel codice penale il titolo dello in -cesto, essendovi quello dell' olt!*aggio ppubhllcn cclped0-lol.e (che troveremo a suo luogo) e del qualela incestuosit puO costituire una aggr avan te. Sepoi lo scandalo nacque dalla malignit degli oziosie dalle commari che andarono empiendo il vicinatodei loro sospetti, ripeto anche una volta che B pimeritevole di punizione la malignit di costoro, quan-tunque cuoprano le loro diffamazioni sotto il man-tello di un ipocrita zelo, che non sia convenientesping ere una inquisizione nelle dom estiche p aretiper soddisfare il mal animo di un garrulo vicinato:e dico che lo scandalo maggiore sarii il processocriminale. Pro cessi d i siffatta natura, i quali non siassodano se non si costruisce la prova della coasu-mazione del reato, non vidi rnai che recassero gra ndivantaggi alla pubblica moralit; e non B convenientepromuoverli tran ne quando un diritto veram ente ol-traggiato dimalidi imperioso la dovuta riparazione.Lo scandalo inteso in cotesta guisa un' armesomministrata dalla legge ai malevoli. L' essere onon essere punito dipende dall' avere o non avereun perfido nemico nel vicinato.

    (I) Sulla elimologin della parola scnadrrlo vedasi P a h r oll!escitcrus eruditioilis, verbo scnnd:ilum - i a i b c i r l i r i o -irnrio c t i j n o l o g i c o , ptrrtiln scanda lo .VOL.111. :# i

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    - 62-(2) k questo i l senso nel qus le s i prende l a parola sccin-dalo dal la giurisprudenza. Kon per necessario che il fattosiasi commesso in luogo pubblico, ma basta ch e potesse ve-ders i da luogo a tutti accessibile: Cassazione di Tori no 18giugiio 186 6. Questa dotlrina per bisogna con giungerla co nla niassima stabilita dalla Corte di Cassazione di F irenz e neldecreto del 29 se t t embre 1860 f A ~ i ~ l n l i2, 1, 6 8 6 ) o vedecise che le oscenit commesse in luogo privato ancorchbsiano state eventualmente vedute da terzi non so no punibiliquan do non n e sia deriv alo pu bblico scandalo. Bisogna dipi congiungerla con le decisioni della Corte di Cassazionedi Firenze del 28 luglio 1860 f Annali 22 , 1, 4 7 8 ) e de l 411:agos to 1863 ( A n ~ z a l i25, 1, 635) nelle quali fu stabilito chele osceni la commesse in luogo aperto che sebbene privatopoteva accidentalmente trov arsi esposto alla vista di terzi,sono punibili se di fatto furono vedute e ne consegu pthb-blico standolo. E la teorica si completa con le quattro de-cisioni dei Lribiinali di Francia che citai alla nota sotto ilEj. 1550 e con le osservaziotii ch e col feci. Alle quali os-servazioni ed ai giudicati di Francia non B altrimenti veroche si opponga la giurisprudenza nostra coi giudicati anzidetti.(luesto un erro re nel quale pu cadere soltanto chi nonbene comprese il concetto di quelle n iie osservazioni. Quandoio dissi doversi distinguere fra I' essere cnzcscc dello scan-dalo, e lo esserne soltanto occnsfi)?re, o adoperai ques te dueparole nel senso giuridico, e credeva di dovere esser com-preso. Per essere cuztsa di un evento nel senso giuridicobisogna clie il mcdesirno possa riferirsi all' agen le com eessere ~noralm enle ibero; ch e quanto dire dover 1: eventoris alir e alla n1alv:igilli (d o lo ) o alla irilpruclenz:~ (co lpa ) dcl-l'agente stesso. Dove non fu n& dolo nb iiiipriidenza ci ch e ac-cade b UII fortiiito del quale l'agente non fu che niera occnsio-ne . Bene giud icarono le Corti di Francia che qu:indo 1' uonioa sfogarre con ieinniina i propri appetiti si era cliiuso entrola propria camera, se altri avevi1 rotto Ic persiane per guar-dare l dentro e cagionato una pubblicit5, quell ' uo n~ o on

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    era responsnhilc t l i questa piit~ltlicitli,~ i ~ r c l i i : I i i i rirsGilrinirnprudcriz,~era u l i ic[ (abif~;e irnn potendo ohiettar,si ad nl-cuno i1 niPro peccato si facevano sii lui r icadere le conse-guenz e dcl Litlo nialigno ed illeciio del terzo. evidenie clieSP qriell' uonio si fosse pod o 1 dpntro a f inestre apeiic s ic-CL & i passeggier i io avessero accidentalmente veduio , e ~ l i a-rebbe s tato la cnrtscc e non la nera occnsione delio scan-dalo avvenuto. Gli otto giudicati che qui ricordo niente sicontradicono, ma si coordindno in una teorica completa egiuslissinia, la cui ultima forniilla questa: che onde lo scan-dalo possa valutarsi a carico di alcuno o come costituente ocome agsravante un inalcfizio 8 necessario che il medesimosia derivato, o da una tem erita cinica, o alm eno da una im-prudenza di quello : senza cib nessuno pot r i n iai amme ttereresponsabilil peiiale. T~ ilia via uesta teorica coliduce a con-clude re la seguetite proposizione c he svolger alla bua sede ,nia ch e frattanto nii piace acce nnare: ciob che un biion co-dice penale nel defiriire l' oll rog gio al 11ttbDlico piitiorc doveastenersi d a qualunque accenno a qiiella vaga idea dellosoandalo. Clrk~lqi lc a ut l i oscctii is luogo dove possarroesser uedziii ~ C L s t ~ c ~ w e i! ~ o l p e ~ o l ei o l ~ r t / g g i i ~1 1 pub-blico pudore. Ecco la vera nozione tutta sogyelliun di que-sto reato. L' essere stato vedillo B una necescitj di fatto,perch altrim enti non s e ne a vreb be la prova. RIa il delitto giuridicamente perfetlo toslocli& vi 6 la pole l l za; perchk regola cardinale ch e in tutti i reati sociali il d anno polen-z ia lc equivale al danno eflettivo ai fini della consunzclzionedel rnalefizio. Ciio coloro i q uali videro abb ian o o no m ossodicerie o lamenti, B un'accidentalii;~. Dalla prudenza od im-prudenza di costoro non pu nascere la cl.iI1riaoaitiL di unf:jtto qualunque esso sia, percl~b a essenzialil crirninosa deveda l legislalorc cercarsi nel fatto dcll' agente, e noti gi (cliec-ch: possa dir si in c crt e forrire qua nto alla riiisura) nel Pattodci tcrzi, ctie una mera everitiialii.

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    Per siffatte considerazioni i codici contemporaneisi sono rlivjsi in due schiere sul proposito della pu-nibilit dello incesto. Alcuni cancellandolo dal no-vero dei delitti: altri (1 ) serbandolo caro ; d alcuniallargandone anche la nozione.

    ( I ) Rlolii sono i codici contemporanei clie hanno cancellatol ' inceslo dal novero dei delitti. Lo conserv ano per il codiceSardo art. 481; i l codice Toscano art. 2 9 4, 39 5; il codice diBaden S. 565 e sepg.; il codice di Fribourg art. 4 5 6 ; l co-dice di Prussia S. 141; i l codice de i Grigioni S. 136 e 337;i l cod ice del Trallese art. 202; il codice Svedese cap. 18, S. 1e segg. i l codice Auslriaco S . 131.11 codice Spaguuolo art. 56 6sembra aver pure preso di mira lo inces to nel solo caso de lvincolo ascendeatale o fraterno : m a a giuslo vedere esso nonne fa che iin 7agg rava nte dello siupr o; cosiccb cessando lapunibilil8 dove non concorre lo stupr o, evidente ch e nonconlen~pia1 incesto come titolo di per s stante. Dove si pu -nisce 1' incesto corne delitto su i gencris, confondendo (comebene osserva P a c e C h o al comm entario al predelto articolo)1: ufficio del confessionario con quello della giustizia, la one-st o vergini12 della Sonna non S pi condizione essenzialeal reato. Epp ure questo peccato c onvertito i n delillo civilesi pun generalmente nelle ariliche legislazioni con la mortee col fuoco in entrambo i correi. Anche nella Inghilterra leleggi repubblicane del 1650 ch e afl'ettavano, com e osse rvai3 l a C k s o 11e f conlnientnries, 6ook 4, l~apter4 iin gran-d e zelo pe r In religione, punirono di mort e 1' incesto: iia dopoIn resta uraz ione la le gge fu abolita, e la cognizione ne furilascialo ai tribunali ecclesiastici. Anc he fr a i moderni scrit-tori non nianca clii acca rezzi la vecchia ruggine. P e r r a o ( c healtra volta ve demmo mostrare simpatie maggiori per le tra-

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    dizioui della santa inquisizione che per le buone regole dicriminale diri t to ) nel suo dire i lo pencll po?ttcquez f v01 7,png. 249 ) ha combattuto con aspri modi P a C e c h o, e vor-rebbe ch e ogni atto di lascivia fosse criminalri~ente unitocome ogesa alla religione. T h o n i s s e n nello eruditissiiiloscriito intilolato l a peine de niort drcns le Talnzud f l2ruxel-le s 181j(i, p n g . 14 j giuslaniente osserva clie queste esorbi-tanti pe ne applica te all' incesto ebbero causa dall' infliisso chefatalmen te esercit nei secoli passati la legge mosaica sulg i u r e p ~ n a l e .&fa anc he egli giustam ente o sserva ch e la leggeriicjsaicii come la legge emiiiiat;~direttamente da Dio punivai l peccato come peccato; e da una legge clie fu nel temposiesso legge politica, legge civile, e legge religiosa, non pos-sono tra rre argom ento le leggi penali dei popoli cristiani.Sulle penaliti ehraiclie dcll' i> lces to , vedasi S e d e n o i i x o ~ .i iaeb~rr icn ib. 'l, cup. 4 , 6 , 6 ; lo stesso T l io n i s s e n nel-I ' opera t t l d ~ ~tlr 1' lhi stoi re d t ~r o i i o . i ~ ~ r i t t c lo l . 2, rip-yend. A , chnp. 4, S. 5, ay . 167 ,

    Fra questi il codice Toscano (art. 205) and piinnanzi, e cre il titolo del qzcusi itzcesto, trovan-dolo nel commercio avuto dal tutore con la pupilla.E sebbene il &Io r i non ponesse questo nome, cheaccattava dagli scrittori alemnnni (l), nel testo delcodice e s i conte ntasse di mette rlo nell'indice, pu revi pose il fatto come delitto, e lo volle punito colcarcere da uno a tre anni.

    (1) Veramente gli scril lori germanici non applicarono laforruula di qrcnsi itzcesto al concubinato del tutore con lapupill i i ; ma bens n quello intervenuto fra lo sposo e un acoiiginntii dclia sposa o viccvcrsa, dopoclii! i piibblici spon-

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    - 66 -sali erano stati celebrati : n sostanza si estendeva il titolod' incesto l dove non interveniva la vera affinit nascentedal matrinionio, ma un rapporto anomalo nascen te dagli spon-sali; e come la infedelta della sposa dicevano qu as i ad ull er iocosi dissero quasi inceslo il concubito suaccennato : H o m-m l riinpsodicte ohseruat. 227, n. 13 - e r g e o elecftcwr~nit iu lkc n szcpplem. pnrs 2, observut io 162. hla il Ca-b ;i l l o f resolutiones cr iwina les cas . 200, n. 65 ) censtirquesta illazione, e sull' autoril del Sa l y o e t o fi n l e y . f in.tr. 41 , C, de i )Jes .d icio i ) )atr i~ onio ntes . p i ip i l la et tzctorejsostenne non potersi mai ravvisare incesto dove non inter-cedeva un impedimento dirimente il matrimonio. Ed notoch e quanlu nque le leggi civili interdicessero le nozze fr a tu-tore e pupilla, il giure canonico le permise; e questa opi- ,nione prevalse nella pratica universale. D' al t ronde anche nelgiure civile la proibizione non era assoluta, e non derivavada un vincolo che si ravvisasse fra tutore e pupilla, ma daun mero riguardo agl ' interessi patrimoniali; laonde la l . 6,C. de in terdiclo matriwionio espressamente permetteva co-deste nozze dopochb i l tutore avesse regolarmente reso iconli della sua amministrazione : 13 r o u v e r d e j u r e c on -? ~ n b i o r u ~ nib . 2, cap. 20, n, 9, In quanto allo stupro com-messo dal tutore sulla pupilla lo previde la I . u?zica C. sigu is eam cicjus tzttol' fuerit, che lo pun con la deporta-zione: e la pratica toscana consider sem pre lo stupro in co-deste condizioni come qualificato. nla vi B grandissima dif-frren za f ra lo aggiungere per le condizioni persona li un' ag-gravdnte ad i111 delitlo che gi esiste come tale, ed il creareun delitlo dove non , ed applicarvi con un voli) poetico lanozioue dell' incesto d ove non b nl! vincolo di sangue nb.17incolo di affinil. Noi cre dia mo pe rt an to cli e a mi glior par -tito si siano appresi tutli gli altri codici ch e non hanno con-teiiiplato questa spccialil. Nell' antico gi ure rom ano il ma-trin ionio sembra s ' in t erd ice sse ancora fra I' educatore e1 alunna : ma G i u s t i n i a n o volendo con apposita disposi-zione togliere via le vetusle ambiguiih, alla I, 26, C. de nup-

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    - 567 -li& liherariieitte lu permise: \V i e s a a d opirscula 8pec. 4,Cj. 1, edtrcirlor cunr rrluniriu j t i s i t i r ~ i orrfrciliit t)atrimuniurn.

    Ora in proposito di questo quasi incesto io cer -tamente non neghert che lo stupro della pupillacorninesso dal tutore sia cosa bruttissima, e che loabuso dell' auto ritti e la mag giore difficoltb delladifesa privata esigano se ne faccia una specialeaggravante dello stupro quando esso sia per le suecondizioni essenziali per s stesso punibile. >fa chein moclo assoluto le q ualit personali suppliscanoalle condizioni essenziali del reato non mi pare daammettersi. Lo stupro semplice (gi lo vedemmoal S. 1489) non & piu oggi dai buoni codici perse-guitato come delitto. A renderlo tale occorre la se-dzczione nel rigore giuridico della parola. Ed ioconcedert che quando lo stupro si oper dal tuto-re, possano i giudici piu facilmente accettare infatto la ipotesi della seduzione purch in fatto vene siano elementi. &la che codesta seduzione sta-biiiscasi come presunzione ju?-.is et de jzcre per lesemplici relazioni personali, mi sembra soverchio epieno di pericolo d' ingiustizie La possibilit dellenozze fra tutore e pupilla porta ad amm ettere unoinnamoramento reciproco col fine legittimo di ma-trimonio ; e dove ci6 sia, comprende ognuno che lasednzione rimane uiia figura poetica perch si 1 unocome 1 altra sonosi sedotti reciprocamente. N valeil dire che il tuto re pub abus are della sua posi-zione per ottenere la mano di una ricca pupilla,perchb ques to argom ento proverebbe troppo. Esso

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    - 68 -infatti porterebbe a proibire il matrimonio de l tu -tore con la pupilla; e di pii1 porterebbe a vietareeziandio che la pupilla si maritasse col figlio o colfratello del proprio tutore. Io non vorrei mai laimpunita del delitto, ma mai non applaudir8 allepunizioni fondate sopra una ipotesi.

    F I N EU E L TERZO VOLUME, E I)EI,I,.I QIIIIVTA CLASSE

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    I N D I C ED E L L E R U B R I C H E

    -8*%--

    (SEGUE)SEZIONE PltIRIAD E L I T T I N A T U R A L I

    CLASSE QUARTAD E L I T T I C O h 7 T R 0 L' O N O R E

    CAP . 1 O Idea e contenuto dlla classe fi. 1702 n 171 iC A P . 2.' Desccizione delle specie con-tenute in questa classe . 9. 1712Tit. 1.' Diffamazione . S. 1713 a 1720Til. 2.' Libello famoso. . S. 1721 a 1731Tit. 3.Ton tnme lia . fi. 1732 u ,1734CAP. 33 CtaiterG essenziali della in-. . . . . .izbi26'1"ia S . 1735Art. I .V lemenEo materiale . . S. 9736 n 1751)Art. 2.' Zlemento intenzionale . S. 175g n 1768CAP. 4O Cyiterii misuratori della in-. . . . . .iur ia Ej .1760a1709CAP. 5." fizflztsso della veritti su l con-. . . . . . .zciC20 9. 1800 n 1810

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    CAP.6.' Ingiurie colitro imorti . g. 4813 a 1823CAP.7.' Def gradowEZa iMgtUriQ . 5.1824 a i 830CAP.8.' Azione penale contro la in -g d a . . . . . . . 1831 a 1848CAP. 9: Penalit M e ngiurie . 9. 3849 a 1858

    CLASSE QUIHTAR E A T I C O i i T R o 1 DIRITTI DI FANIGi,IB

    CAP. 1O Idea e contenuto della classe 9. 1859 a 1864CAP.2: Concubinato . . . . . S. 2865 a 1870CAP.3.' Adulterio.Art. 1." Nozione . . . . . . S. 287l a 1878

    Art. 2. Criteioii essenziali . . Bj. 1870 a 1887Art. 3.' Criterii r/lisuratori . . '3. 1888 a 1894Art. 4.' Grado . . . . . . fi. 2895 u .l'30!Art. 5.'' Azione . . . , . . S. 1010 a 1030Art. 6.' Penalitu . . . . . S. 1031 a 1935

    CAP.4.' Poligamia . . . . . . Bj . 1936 a 1048CAP.5." Reati contro lo stato civiledi un fanciullo.

    Art. 1O Idea e contenuto d i questaspecie criminosa, e sua es -senzialit generale . . S. 2949 a 2955Art. 2.' Specialit dife ren ti che ca-dono sotto il presente ti-tolo . . . . . . . . 1956 a 1971Art. 3.0 Penalit . . . . . S. 1072 a 1974CAP.6.' Sottrazione d i minori . . 13. 1975 a 1999CAP.7.O Incesto . . . . . . . S . 2000 ad pn.