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ADEMPIMENT O RIFERIMENTI SCADE PROCEDURE SOGGETTI OBBLIGA TI A A CASI PA R TICOLARI R R Anno XI - Direzione e redazione Strada 1 Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO PER PROFESSIONISTI E AZIENDE Fisco 18 Calendario delle dichiarazioni 2014 25 IVA annuale: versamento saldo e presentazione modello 32 Rimpatrio dei capitali: guida alla “voluntary disclosure” Società 7 “Sabatini bis”: invio delle domande dal 31 marzo 39 Impianti fotovoltaici e società di comodo Bilancio 43 Rimanenze di magazzino: criteri di rilevazione Lavoro 8 Minimali giornalieri di retribuzione dei dipendenti Le rubriche 5 Novità 9 Le scadenze 50 I quesiti 3 marzo 2014 9 5 0 0 0 0 0 1 4 8 2 7 9 4 00148280

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ADEMPIMENTO

RIFERIMENTISCADE

PROCEDURE

SOGGETTI OBBLIGATIOBBLIGATIOBBLIGA

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XI -

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SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO PER PROFESSIONISTI E AZIENDE

Fisco 18 Calendario delle dichiarazioni 2014 25 IVA annuale: versamento saldo e presentazione modello 32 Rimpatrio dei capitali: guida alla “voluntary disclosure”

Società 7 “Sabatini bis”: invio delle domande dal 31 marzo 39 Impianti fotovoltaici e società di comodo

Bilancio 43 Rimanenze di magazzino: criteri di rilevazione

Lavoro 8 Minimali giornalieri di retribuzione dei dipendenti

Le rubriche5 Novità 9 Le scadenze 50 I quesiti

3 marzo 2014

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NOVITA News a cura di e ......................................................................... 5

" FiscoOn-line la versione aggiornata di Intraweb 2014 ....................................................................... 5Valute estere: il cambio di gennaio ................................................................................................. 5Donazione e risoluzione per mutuo consenso ........................................................................... 5Risparmio gestito in continuita con la liquidazione ................................................................... 5Ricorso improcedibile senza mediazione tributaria ................................................................... 5Voluntary disclosure: modello in bozza .......................................................................................... 5San Marino fuori dalla black-list ........................................................................................................ 6Comunicazione IVA produttori agricoli ........................................................................................... 6Procedura automatizzata rimborsi di imposta ............................................................................. 6Affitti: sotto i 1.000 euro anche in contanti ................................................................................. 6Imposta sugli intrattenimenti: importi 2010 ................................................................................. 6Monitoraggio fiscale con «autocertificazione» ........................................................................... 7Processo telematico: il regolamento .............................................................................................. 7Sisma 2012: operativo il credito d’imposta .................................................................................. 7

" Bilancio e societaCircolare operativa per la «Sabatini-bis» ....................................................................................... 7Mediazione e agenzia: coesistenza di sede ................................................................................ 7

" FallimentoNuovo concordato ed esposizione creditizia ............................................................................... 8

" LavoroCUD 2014: focus sulle novita ............................................................................................................ 8Minimali giornalieri retribuzione dipendenti ................................................................................. 8Retribuzioni presunte INAIL: proroga ............................................................................................. 8Pensioni on-line per gli eredi .............................................................................................................. 8

LE SCADENZE " Gli adempimenti del mese ........................................................................................... 9

" Le scadenze dal 3 al 17 marzo 2014 ................................................................... 11

SCADENZEDICHIARAZIONI

Calendario dei dichiarativi 2014

di Roberta Aiolfi e Donatella Cerone ....................................................................................................... 18

IVA 2014 Dichiarazione IVA/2014: soggetti, termini, novita

di Roberto Fanelli ................................................................................................................................................. 25

VOLUNTARYDISCLOSURE

Rimpatrio dei capitali: guida alla «voluntary disclosure»

di Carlotta Benigni ............................................................................................................................................... 32

SOCIETADI COMODO

Societa di comodo: accoglimento delle istanze di disapplicazionedei produttori di energia fotovoltaica

di Filippo Gagliardi ............................................................................................................................................... 39

RIMANENZEMAGAZZINO

Le rimanenze di magazzino: i criteri di rilevazione

di Federico Gavioli ............................................................................................................................................... 43

SOMMARIO

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 3

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I QUESITI Pratica fiscale risponde ........................................................................................................... 50Societa Tra Professionisti - Recesso del socio di minoranza ............................................... 50

SETTIMANALEDI AGGIORNAMENTOPER PROFESSIONISTI E AZIENDE

Rivista licenziata per la stampail 19 febbraio 2014

EditriceWolters Kluwer Italia s.r.l.Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)http://www.ipsoa.it

Direttore responsabileGiulietta Lemmi

Realizzazione graficaIpsoa - Gruppo Wolters Kluwer

FotocomposizioneSinergie Grafiche SrlViale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)Tel. 02/57789422

StampaROTOLITO LOMBARDA S.p.A.Via Sondrio, 320096 Seggiano di Pioltello (MI)

RedazionePaola Boniardi, Carla Brunazzi, Rosa Ronsivalle

AutorizzazioneAutorizzazione del Tribunale di Milano n. 632del 5 dicembre 1994Tariffa R.O.C.; Poste Italiane Spa - Spedizione inabbonamento postale - D.L. 353/2003(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1,DCB MilanoIscritta nel Registro Nazionale della Stampacon il n. 3353 vol. 34 Foglio 417 in data 31 luglio 1991Iscrizione al R.O.C. n. 1702

Pubblicita

via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varesetel. 0332/282160 - fax 0332/282483e-mail: [email protected]

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Contributi redazionaliPer informazioni in merito a contributi, articoli ed argomentitrattati scrivere o telefonare a:Ipsoa Redazione Pratica Fiscalee ProfessionaleTel. 02 82476.338 - Fax 02 82476.800e-mail: [email protected] postale 12055 - 20120 Milano

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SOMMARIO

4 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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On-line la versione aggiornata di Intraweb 2014

Disponibile il software per la gestione delle dichiarazioni INTRASTAT: l’Agenzia delle

Dogane ha rilasciato la versione aggiornata per la compilazione, il controllo e l’invio tele-

matico degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi.

Valute estere: il cambio di gennaio

E stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di gennaio 2014. La misura e

stabilita con provvedimento pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Donazione e risoluzione per mutuo consenso

L’atto di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione, per il quale

non e previsto alcun corrispettivo, deve essere assoggettato a registrazione in termine

fisso, con applicazione dell’imposta in misura fissa.

Diversamente, nell’ipotesi in cui dalla risoluzione del contratto derivino prestazioni patri-

moniali in capo alle parti, ovvero venga pattuito un corrispettivo per la risoluzione del

precedente atto di donazione, trovera applicazione l’imposta proporzionale di registro.

Risparmio gestito in continuita con la liquidazione

La messa in liquidazione coatta amministrativa di una SIM e improduttiva di effetti sul

regime fiscale applicabile al patrimonio da questa gestito. Laddove il contribuente abbia

optato per il regime del risparmio gestito, pertanto, i commissari liquidatori sono tenuti a

continuare ad applicare il medesimo regime cui era sottoposto il patrimonio prima dell’i-

nizio della procedura di liquidazione.

Ricorso improcedibile senza mediazione tributaria

Per gli atti notificati a partire dal 2 marzo 2014, il ricorso effettuato direttamente in CTP,

senza passare dalla procedura di mediazione, sara improcedibile e non piu inammissibile.

Cio significa che solo dopo il compimento di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte

dell’Ufficio decorrono i termini previsti per il compimento degli atti processuali e per l’ado-

zione dei provvedimenti giudiziali.

Voluntary disclosure: modello in bozza

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in bozza la versione non definitiva del modello per

regolarizzare le attivita finanziarie e gli investimenti detenuti all’estero, al 31 dicembre 2012

o prima di questa data, in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale (D.L. n. 4/

2014). Eventuali osservazioni sul modello di richiesta e sulle schede allegate possono

essere inviate entro il 15 marzo 2014.

L’Agenzia comunica che le richieste presentate utilizzando il modello in consultazione

saranno comunque ritenute valide ai fini del perfezionamento della procedura anche se

il modello definitivo dovesse essere successivamente modificato.

News a cura della Redazione di e

FISCO

Agenzia delle dogane,sito web

Agenzia delle Entrate,provv.14 febbraio 2014

Agenzia delle Entrate,ris. 14 febbraio 2014,n. 20/E

Agenzia delle Entrate,ris. 13 febbraio 2014,n.19/E

Agenzia delle Entrate,circ.12 febbraio 2014,n. 1/E

Agenzia delle Entrate,comunicato stampa12 febbraio 2014

" Cfr. C. Benigni,a pag. 32

NOVITA

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 5

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San Marino fuori dalla black-list

La Repubblica di San Marino e stata espunta dalla cd.’’ black list’’ fiscale (art. 1, D.M. 4

maggio 1999).

Elemento determinante per tale iniziativa e stata la ratifica, il 3 ottobre 2013, della Con-

venzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte

sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, nonche la realizzazione di numerosi interventi di

adeguamento sostanziale del quadro normativo sanmarinese ai piu avanzati standard inter-

nazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni.

Comunicazione IVA produttori agricoli

Rinviata l’abrogazione dell’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA

per i produttori agricoli. La norma che conteneva la soppressione di tale obbligo (intro-

dotto dal D.L. n. 179/2012) era stata inserita nel D.d.l. Stabilita 2014, ma era stata infine

eliminata.

L’Agenzia delle Entrate si e nuovamente espressa in maniera favorevole all’abrogazione, in

considerazione delle esigenze legate a motivi di semplificazione; tuttavia, la soppressione

potrebbe collidere con le esigenze connesse alla rintracciabilita dei prodotti agricoli e

alimentari, finalizzata alla prevenzione delle frodi nel settore agro-alimentare.

Procedura automatizzata rimborsi di imposta

E stata estesa la procedura automatizzata di pagamento a tutti i rimborsi di tasse,

imposte dirette e indirette, di competenza dell’Agenzia delle Entrate che, fino ad oggi, in

assenza di disposizioni normative che prevedano apposite modalita, erano erogati dagli

uffici fiscali utilizzando i fondi di bilancio.

Affitti: sotto i 1.000 euro anche in contanti

A seguito di richieste di chiarimenti sull’obbligo di provvedere al pagamento dei canoni di

locazione per unita abitative con modalita e forme che escludano l’uso del contante,

introdotto dalla Legge di Stabilita 2014, fermo il limite di 1.000 euro (art. 49, D.Lgs. n.

231/2007), la finalita di conservare traccia delle transazioni in contante intercorse tra loca-

tore e conduttore, e soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata,

purche chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una somma di denaro

contante al pagamento del canone di locazione.

Imposta sugli intrattenimenti: importi 2010

Sono provvisoriamente confermate, per l’anno 2014, le categorie di appartenenza e i

relativi imponibili forfetari dell’imposta sugli intrattenimenti concernenti l’utilizzazione degli

apparecchi meccanici ed elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, contenute

nel decreto direttoriale n. 398/CGV del 10 marzo 2010.

Min. Finanze,comunicato stampa12 febbraio 2014

Camera dei Deputati,Commissione Finanze,interrogazione12 febbraio 2014,n. 5-02121

Agenzia delle Entrate,provv. 7 febbraio 2014,prot. n. 18173

Min. Finanze,nota 5 febbraio 2014,n. 10492

AAMS, nota11 febbraio 2014

NOVITA

6 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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Monitoraggio fiscale con ‘‘autocertificazione’’

I contribuenti possono ricorrere all’autocertificazione per evitare l’applicazione delle ritenu-

te di ingresso sui redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attivita

estere di natura finanziaria.

Da parte sua, l’intermediario - tenuto ad accettare le autocertificazioni dei contribuenti suoi

clienti - procedera ad ulteriori indagini sul contenuto dell’autocertificazione solo quando, in

base ad altre informazioni in suo possesso, ritenga che quanto indicato nella dichiarazione

ricevuta non corrisponda al vero; nessuna responsabilita ricadra, invece, sull’intermediario

quando non abbia ragione di dubitare della validita e veridicita delle informazioni autocerti-

ficate dal contribuente.

Processo telematico: il regolamento

Con la pubblicazione del regolamento ministeriale, entra nel vivo il processo tributario

telematico. Le modalita informatiche interesseranno la trasmissione, la comunicazione, la

notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonche di quelli

relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione.

L’utilizzo del processo telematico non e obbligatorio; peraltro, la parte che utilizza in primo

grado le modalita telematiche e tenuta ad utilizzare le medesime modalita per l’intero

grado del giudizio nonche per l’appello, salvo sostituzione del difensore.

Tutte le nuove regole graviteranno intorno al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria

(S.I.gi.T.). Il decreto entra in vigore il 1º marzo 2014.

Sisma 2012: operativo il credito d’imposta

Sono pienamente operative le modalita di attuazione del credito d’imposta in favore delle

imprese e dei lavoratori autonomi che, a seguito del sisma del maggio 2012, hanno subito

la distruzione ovvero l’inagibilita dell’azienda, dello studio professionale, ovvero la distru-

zione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attivita.

Circolare operativa per la ‘‘Sabatini-bis’’

Emanata la circolare attuativa che definisce i termini e le modalita di presentazione delle

domande di agevolazione in conto interessi previsti dalla ‘‘Nuova Sabatini’’ a favore di

micro, piccole e medie imprese per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrez-

zature,nonche investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.

La nuova modulistica sara disponibile entro il 10 marzo, mentre le domande potranno

essere presentate a partire dal 31 marzo 2014.

Mediazione e agenzia: coesistenza di sede

La disposizione che prescrive che presso la sede o localizzazione dell’attivita non viene

svolta attivita di mediazione, va interpretata non con riferimento alla sede fisica delle

imprese di mediazione e di agenzia, che possono quindi coesistere in un’unica ubicazione,

ma al materiale svolgimento nei confronti dei terzi delle due attivita.

Assofiduciaria,comunicazione6 febbraio 2014,Com_2014_010

Min. Finanze, decreto23 dicembre 2013,n. 163

(G.U. 14 febbraio 2014,n. 37)

Min. finanze, decreto23 dicembre 2013

(G.U. 12 febbraio 2014,n. 35)

BILANCIO E SOCIETA

Min. Sviluppoeconomico, circ.10 febbraio 2014,n. 4567

Min. Sviluppoeconomico, circ.5 febbraio 2014,n. 3667

NOVITA

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 7

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Nuovo concordato ed esposizione creditizia

In seguito alle importanti modifiche alla Legge Fallimentare introdotte dal Decreto

Sviluppo 2012 (D.L. n. 83/2012), per la parte che disciplina l’istituto del concordato pre-

ventivo, finalizzate a favorire la prosecuzione dell’attivita d’impresa in presenza di de-

terminati presupposti, sono stati chiesti alla Banca d’Italia chiarimenti sui criteri da adottare

con le nuove definizioni di non-performing exposures e di forbearance. Le suddette

modifiche normative hanno, infatti, riflessi sulla classificazione per qualita del credito delle

esposizioni verso soggetti che accedono agli istituti di credito, ai fini delle segnalazioni di

vigilanza, del bilancio e della Centrale dei Rischi.

CUD 2014: focus sulle novita

Assonime esamina le novita del mod. CUD 2014, il quale quest’anno si presenta sempli-

ficato e con una veste grafica rinnovata. Esso recepisce le modifiche determinate dalla

mutata disciplina delle detrazioni per le ONLUS e per i partiti e movimenti politici. Nel

modello anche le novita relative alla ridefinizione delle modalita di fruizione del regime

agevolato per la tassazione degli importi corrisposti a titolo di incremento della produtti-

vita.

La circolare dei Consulenti del lavoro approfondisce le novita soffermandosi in particolare

su quelle relative ai contributi per l’assistenza sanitaria e ai contributi per la previdenza

complementare. In entrambi i casi, il chiarimento riguarda le indicazioni da inserire nelle

annotazioni della certificazione.

Minimali giornalieri retribuzione dipendenti

Pubblicata dall’INPS la circolare riepilogativa annuale relativa ai minimali giornalieri di

retribuzione e degli altri valori che influiscono sulla determinazione dell’imponibile e su altre

disposizioni di carattere previdenziale, sia per i lavoratori iscritti all’INPS, sia per gli iscritti ex

INPDAP ed ex ENPALS. Per l’anno 2014, l’aumento dei minimali e delle altre retribuzioni di

riferimento per il versamento dei contributi e pari all’1,1%.

Retribuzioni presunte INAIL: proroga

Differito al 16 maggio 2014 anche il termine massimo per la trasmissione delle comuni-

cazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte 2014; e quanto ha chiarito l’INAIL

a seguito di un ulteriore approfondimento ed una rilettura del complesso delle disposizioni

che regolano l’autoliquidazione dei premi.

Pensioni on-line per gli eredi

L’INPS ha aggiornato la procedura telematica delle domande di pensione per consentire

l’invio delle domande di rate maturate e non riscosse a favore degli eredi dei pensionati

deceduti titolari di pensioni delle gestioni private. La modalita telematica di presentazione

delle domande diverra esclusiva a partire dal 31 maggio 2014.

Alle domande devono essere allegate eventuali deleghe alla riscossione presentate dagli

eredi a favore di altri soggetti, nonche copia del testamento.

FALLIMENTO

Banca d’Italia,comunicazione7 febbraio 2014

(Bollettinodi Vigilanza n. 2,febbraio 2014)

LAVORO

Assonime, circ.13 febbraio 2014, n. 4

Fondazione Studiconsulenti del lavoro,circ. 13 febbraio 2014,n. 3

INPS, circ.6 febbraio 2014, n. 20

INAIL, nota3 febbraio 2014, n. 813

INPS, sito web

NOVITA

8 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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Gli adempimenti del mesea cura di Roberta Aiolfi e Valerio Artina (*)

3marzolunedı

" Termine di presentazione opzione IRAP

" Ravvedimento entro 15 giorni

" Operativita SISTRI per altri enti ed altre imprese obbligati

" Registrazione contratti di locazione e versamento dell’imposta di registro

10marzolunedı

" Versamento degli acconti IRES e IRAP

15marzosabato

" Fatturazione differita

" Annotazione separata registro corrispettivi

17marzolunedı

" cfr. R. Fanelli,

pag. 25

" Versamento imposta di produzione e consumo

" Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

" Versamento IVA periodica per soggetti con obbligo mensile

" Tassa annuale vidimazione libri sociali

" Liquidazione e versamento IVA annuale 2013

" Versamento mensile del contributo alla gestione separata INPS

" Versamento imposta unica

" Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute

" Versamento imposta sostitutiva sul risultato maturato (risparmio gestito) in caso di revoca

del mandato di gestione avvenuta nel secondo mese precedente

" Versamento imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni

(risparmio amministrato)

" Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente

" Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione

" Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed in-

trattenimento

" Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO

2013 societa di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali con esercizio a cavallo

" Imposta sulle transazioni finanziarie

19marzomercoledı

" Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile e trimestrale

(*) Dottori Commercialisti in Bergamo

LE SCADENZE

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 9

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25marzomartedı

" Presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie per

operatori con obbligo mensile

31marzolunedı

" Adempimenti di fine mese

" Opzione disciplina tonnage tax

" Registrazione contratti di locazione e versamento dell’imposta di registro

" Ravvedimento entro 15 giorni

" Presentazione UNICO 2013 societa a cavallo

" Versamento 2a rata imposta comunale sulla pubblicita

" Presentazione dichiarazione da parte degli eredi del contribuente

" Comunicazione periodica intermediari finanziari

" Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili

dall’agenzia delle Entrate

" Termine comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta per detrazione

55%

" INTRA 12

" Comunicazione delle operazioni con soggetti in Paesi a fiscalita privilegiata

" Presentazione modello per la comunicazione della variazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da

parte degli enti associativi

" Comunicazione integrativa annuale dell’archivio dei rapporti finanziari per il 2012

" Dichiarazione imposta transazioni finanziarie

LE SCADENZE

10 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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Dal 3 al 17 marzo 2014

3 Marzolunedı Comunicazione - Determinazione valore produzione netta

ADEMPIMENTO " Termine per la comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore dellaproduzione netta. La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza e ef-fettuata utilizzando il prodotto informatico denominato ‘‘COMIRAP’’, reso disponibilegratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.it.

Ravvedimento - Ritenute e IVA mensile entro 15 giorni

ADEMPIMENTO " Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del30% e ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascungiorno di ritardo: la convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effet-tuando il versamento entro il quattordicesimo giorno successivo al termine.

SISTRI - Decorrenza operativita per altri enti e imprese

ADEMPIMENTO " Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con piu di dieci dipendenti eper gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, il SISTRI e operativodal 1º ottobre 2013.Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasportodei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania ed eventualmente al SISTRI iltermine iniziale di operativita e fissato al 3 marzo 2014. Tali soggetti possono comun-que utilizzare il SISTRI su base volontaria dal termine di operativita (1º ottobre 2013).

Versamento - Imposta di registro contratti di locazione

ADEMPIMENTO " I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare laregistrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero)dalla data del contratto stesso. L’imposta deve essere determinata ed assolta dalcontribuente mediante versamento con Mod. F23 o con F24 ELIDE.

10 Marzolunedı Versamento - Secondo acconto ai fini IRES e IRAP

ADEMPIMENTO " Versamento degli acconti di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle societa dicapitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le societaed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1ºaprile 2013 - 31 marzo 2014. Per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincidecon l’anno solare, il versamento va effettuato entro il decimo giorno del dodice-simo mese dello stesso periodo d’imposta. La proroga dei termini di versamentoriguarda esclusivamente i soggetti IRES e ha effetto anche sul versamento dellaseconda o unica rata di acconto dell’IRAP.

CODICI TRIBUTO " � 2002 - IRES acconto - Seconda rata o acconto in unica soluzione� 3813 - IRAP acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione.

LE SCADENZE

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 11

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15 marzosabato Fatturazione - Fattura differita

ADEMPIMENTO " Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel meseprecedente.

SOGGETTI OBBLIGATI " I contribuenti che effettuano cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta dadocumento di trasporto o da altro documento idoneo.

MODALITA OPERATIVE " La fattura deve essere registrata entro il termine di emissione, ma con riferimento almese di consegna o spedizione dei beni. Ne segue che l’IVA, relativa alle fatturedifferite, dovra essere conteggiata nella liquidazione del mese di consegna, o dispedizione del bene, e non in quella del mese di emissione o registrazione della stessa.

Registro corrispettivi - Annotazione separata

ADEMPIMENTO " Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuatenel mese solare precedente per le quali e stato rilasciato lo scontrino fiscale o laricevuta fiscale.

SOGGETTI OBBLIGATI " I commercianti al minuto che emettono lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.

MODALITA OPERATIVE " Le operazioni per le quali e rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effet-tuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica registra-zione, nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo.

17 marzolunedı Comunicazione - Dichiarazioni d’intento

ADEMPIMENTO " Trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione entro il termine di effettuazio-ne della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale conflui-scono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.

SOGGETTI OBBLIGATI " Soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che siavvalgono della facolta di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta.

MODALITA OPERATIVE " I dati devono essere trasmessi in via telematica.

Imposta sostitutiva - Risparmio amministrato

ADEMPIMENTO " Versamento dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo onerosodi partecipazioni da parte degli intermediari applicata nel secondo mese precedente.

SOGGETTI OBBLIGATI " Banche, SIM ed altri intermediari autorizzati.

MODALITA OPERATIVE " I versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati con modalita tele-matiche.

CODICI TRIBUTO " � 1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di parte-cipazioni da parte degli intermediari

LE SCADENZE

12 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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Imposta sostitutiva - Risparmio gestito

ADEMPIMENTO " Versamento dell’imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (ri-sparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese prece-dente.

SOGGETTI OBBLIGATI " Banche, SIM e societa fiduciarie.

MODALITA OPERATIVE " I versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati con modalita tele-matiche.

CODICI TRIBUTO " � 1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale.

Libri sociali - Tassa annuale vidimazione

ADEMPIMENTO " Versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri.

SOGGETTI OBBLIGATI " Societa di capitali per gli anni successivi a quello di inizio attivita.

MODALITA OPERATIVE " Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalita telemati-che tramite Mod. F24.

CODICI TRIBUTO " � 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali

Ritenute - Lavoro autonomo, dipendente, provvigioni

ADEMPIMENTO " Versamento delle ritenute da parte dei soggetti che hanno corrisposto compensi perprestazioni di lavoro dipendente e assimilato, per prestazioni di lavoro autonomo aprofessionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni,assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nellamisura del 20%.

SOGGETTI OBBLIGATI " Societa di capitali, enti commerciali di diritto pubblico o privato, enti noncommerciali di diritto pubblico o privato, associazioni non riconosciute, con-sorzi, societa non residenti, societa di persone, associazioni per l’esercizio diarti e professioni, societa di armamento, societa di fatto, persone fisiche cheesercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole, condomi-ni.

MODALITA OPERATIVE " – Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali eprevidenziali, esclusivamente mediante modalita telematiche, anche servendosidi intermediari.

– I non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con F24 pressosportelli dell’ufficio postale, banca o concessionario della riscossione, o con mo-dalita telematiche.

LE SCADENZE

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 13

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Ritenute - Proventi derivanti da O.I.C.R.

ADEMPIMENTO " Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Organismi di investimento col-lettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.

SOGGETTI OBBLIGATI " Incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative ad O.I.C.R.

MODALITA OPERATIVE " I versamenti delle ritenute devono essere effettuati con modalita telematiche.

Ritenute - Capitali imprese di assicurazione

ADEMPIMENTO " Versamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte suredditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese prece-dente.

SOGGETTI OBBLIGATI " Imprese di assicurazione.

MODALITA OPERATIVE " – Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusiquelli corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato, le imprese di assicurazionedevono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 20%.

– La ritenuta va commisurata alla differenza tra l’ammontare del capitale corrispostoe quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimose il capitale e corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto diassicurazione.

CODICE TRIBUTO " � 1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sullavita

Versamento - Imposta di produzione e consumo

ADEMPIMENTO " Versamento dell’imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica ilregime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel meseprecedente.

SOGGETTI OBBLIGATI " a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, insolido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cuiconfronti si verificano i presupposti per l’esigibilita dell’imposta;

b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa;c) relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell’ob-

bligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di im-portazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’im-portazione.

MODALITA OPERATIVE " Il pagamento delle accise puo essere effettuato:– presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato;– presso gli uffici delle poste italiane mediante versamento sul conto corrente

postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato;– presso gli sportelli bancari o presso gli uffici delle poste italiane mediante il mo-

dello F24 utilizzando la apposita ‘‘Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti nonammessi in compensazione’’ del modello F/24 accise.

LE SCADENZE

14 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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Versamento - Imposta sugli intrattenimenti

ADEMPIMENTO " Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimen-to ed intrattenimento relativa al 2014. Per tali apparecchi e congegni per il giocolecito, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’imponibile medioforfetario annuo, e effettuato in unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno ovveroentro il 16 del mese successivo a quello di 1º installazione per gli apparecchi econgegni installati dopo il 1º marzo.

SOGGETTI OBBLIGATI " I soggetti detentori di apparecchi e congegni per il gioco lecito.

MODALITA OPERATIVE " Per gli apparecchi e congegni, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, la misuradell’imponibile medio forfetario annuo e variabile:– Categoria AM1 - Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone ovvero

affittati a tempo - E 3.800,00;– Categoria AM2 - Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o

gettone - E 540,00;– Categoria AM3 - Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero

affittati a tempo: calcio balilla - bigliardini e apparecchi similari - E 510,00;– Categoria AM4 - Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ov-

vero affittati a tempo: flipper - gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchisimilari - E 1.090,00;

– Categoria AM5 - Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabilia moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo ‘‘Kiddierides’’ e apparecchi similari - E 520,00;

– Categoria AM6 - Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovveroaffittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari - E 1.630,00.

CODICI TRIBUTO " � 5123 - Imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento edintrattenimento - Art. 22, comma 4, legge n. 289/2002;� 5125 - Imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed

intrattenimento - Interessi - Art. 22, comma 4, legge n. 289/2002.

Versamento - Imposta sulle transazioni finanziarie

ADEMPIMENTO " Versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle opera-zioni poste in essere nel mese precedente e compilazione prospetto analitico

SOGGETTI OBBLIGATI " L’imposta e dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento dellaproprieta delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipen-dentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto.

MODALITA OPERATIVE " L’imposta sulle transazioni e dovuta con modalita diverse per:– azioni ed altri strumenti finanziari: entro il 16 del mese successivo a quello del

trasferimento della proprieta;– strumenti derivati ed altri valori mobiliari: entro il 16 del mese successivo a

quello della conclusione del contratto;– operazioni ad alta frequenza: entro il 16 del mese successivo a quello in cui cade

la data di invio dell’ordine annullato o modificato.

CODICI TRIBUTO " � 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi;� 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity;� 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza azioni e strumenti partecipativi.

LE SCADENZE

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 15

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Versamento - Imposta unica

ADEMPIMENTO " Versamento dell’imposta unica in unica soluzione entro il giorno 16 del mesesuccessivo a quello di riferimento, e annotazione degli estremi su uno dei prospettio fogli previsti.

SOGGETTI OBBLIGATI " I soggetti passivi all’imposta unica per i quali si sono svolti gli avvenimenti oggettodelle scommesse al totalizzatore ed a quota fissa ovvero dei concorsi pronostici

MODALITA OPERATIVE " – Il versamento (tramite modello F24 accise) puo essere effettuato presso gli spor-telli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali.

– I titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previ-denziali esclusivamente mediante modalita telematiche, anche servendosi diintermediari.

Versamento - IVA annuale

ADEMPIMENTO "

" Cfr. Roberto Fanelli, pag. 25

Versamento dell’imposta a saldo esclusivamente mediante modalita telematiche,anche tramite intermediari.

SOGGETTI OBBLIGATI " – Tutti i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA annuale dalla quale risultiun’imposta dovuta per l’anno solare precedente complessivamente superiore aquella gia versata in base alle liquidazioni periodiche.

– Contribuenti trimestrali, ad eccezione dei soggetti che effettuano le liquidazionitrimestrali

MODALITA OPERATIVE " – I contribuenti sono tenuti al versamento in oggetto se in seguito alla compilazionedella dichiarazione IVA annuale risulta un debito d’imposta al rigo VL38. L’im-porto da versare, indicato nel rigo VX1, si ricava sottraendo all’importo indicato nelrigo VL32 i crediti utilizzati di cui ai righi VL34 e VL35 e sommando gli interessitrimestrali eventualmente dovuti di cui al rigo VL36.

– L’importo minimo di versamento e pari a euro 10,33 (10 euro in seguito agliarrotondamenti effettuati in sede di dichiarazione annuale).

– Il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalita telema-tiche.

CODICE TRIBUTO " � 6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale

Versamento - IVA con obbligo mensile

ADEMPIMENTO " Versamento dell’IVA dovuta per il mese di febbraio (per il mese di gennaio nel casoin cui la contabilita sia affidata a terzi).

SOGGETTI OBBLIGATI " Contribuenti che nell’anno solare precedente o nella dichiarazione di inizio attivitapresentata nel corso dell’esercizio in corso hanno indicato un volume d’affari su-periore ai seguenti limiti:– Imprese che prestano servizi: 400.000 euro– Esercenti arti o professioni: 400.000 euro– Tutti gli altri soggetti: 700.000 euro– Soggetti che, pur non superando i limiti, non abbiano optato per il regime trime-

strale

LE SCADENZE

16 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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MODALITA OPERATIVE " Il versamento si determina quale differenza tra imposta a debito ed imposta acredito del periodo di riferimento, scomputando l’ammontare del credito del periodoprecedente.Nel caso in cui tale differenza sia positiva deve essere effettuato il relativo versa-mento esclusivamente mediante modalita telematiche.

CODICI TRIBUTO " � 6002 - Versamento IVA mensile febbraio;� 6202 - Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese di febbraio

Versamento - UNICO 2013 SC EC ENC societa a cavallo

ADEMPIMENTO " Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione UNICO2013 (Societa di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetticon periodo d’imposta 1º ottobre 2012 - 30 settembre 2013. I versamenti delleimposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entroil 16 aprile 2014 con l’applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

SOGGETTI OBBLIGATI " Societa di capitali, persone giuridiche, associazioni non riconosciute, consorzi, socie-ta e enti di ogni tipo non residenti, enti non commerciali, 1º ottobre 2012 - 30settembre 2013.

MODALITA OPERATIVE " I versamenti vanno effettuati esclusivamente con modalita telematiche.

CODICI TRIBUTO " � 2003 - IRES - Saldo;� 2001 - IRES - Acconto prima rata;� 3800 - IRAP Saldo;� 3812 - IRAP Acconto - prima rata.

Gestione separata INPS - Versamento contributo

ADEMPIMENTO " Versamento, tramite Mod. F24, del contributo previdenziale alla gestione separata INPSrelativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.

SOGGETTI OBBLIGATI " Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerentiai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa peri quali sussiste l’obbligo contributivo

MODALITA OPERATIVE " Con decorrenza dal 1º gennaio 2014 la misura della contribuzione alla Gestioneseparata INPS deve essere calcolata con:– aliquota del 28,72%, per i soggetti privi di un’altra tutela previdenziale obbligatoria

(ivi inclusi gli associati in partecipazione che non siano pensionati od iscritti ad altregestioni), ridotta per il 2014 al 27,72%, per i lavoratori autonomi, titolari di posizionefiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

– aliquota del 22 % per gli altri soggetti.Per il 2014 l’importo del massimale contributivo annuo e pari ad euro 100.123,00.

CAUSALI CONTRIBUTO " � C10 - per i collaboratori gia iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gliassociati in partecipazione per i quali non e dovuto il contributo dello 0,50 per cento;� CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione

comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli asso-ciati in partecipazione).

LE SCADENZE

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 17

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Calendario dei dichiarativi 2014Roberta Aiolfi e Donatella Cerone - Dottori commercialisti in Bergamo

NOVITA’ " L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet i modelli di dichiarazio-ne, con le relative istruzioni, da presentare nel corso di quest’anno.

RIFERIMENTI " – Agenzia delle Entrate, provvedimenti 15 gennaio 2014– Agenzia delle Entrate, provvedimenti 31 gennaio 2014

COMUNICAZIONEDATI IVA "

28 febbraio 2014

730/2014 " – 30 aprile 2014: presentazione al sostituto d’imposta– 31 maggio 2014: presentazione al CAF o professionista abilitato– 30 giugno 2014: trasmissione dichiarazioni da sostituti, CAF e professionisti

IVA/2014 " – 17 marzo 2014: versamento saldo 2013– 16 giugno 2014: versamento a saldo 2013 per i contribuenti che presentano l’IVA

2014 con l’UNICO 2014– 30 settembre 2014: invio telematico (sia in forma autonoma che con UNICO)

770/2014 " – 31 luglio 2014: presentazione Modelli semplificato e ordinario

UNICO/2014 " – 16 giugno 2014: versamento a saldo 2013 e prima rata acconto 2014– 30 giugno 2014: presentazione cartacea UNICO 2014 persone fisiche– 30 settembre 2014: invio telematico

IRAP/2014 " – 16 giugno 2014: versamento a saldo 2013 e prima rata acconto 2014– 30 settembre 2014: invio telematico

PROCEDURE " 1) Presentazione telematica:– diretta, tramite servizio Entratel o Internet (Fisconline)– attraverso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, che ne cureranno l’invio– tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, CAF, altri

soggetti abilitati).

2) Presentazione cartacea:– i contribuenti persone fisiche non obbligati all’invio telematico possono presentare

il Mod. UNICO 2014 anche mediante consegna agli Uffici postali.

FISCO

SCADENZE DICHIARAZIONI

18 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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Nel corso del mese di gennaio sono stati approvati in via definitiva i provvedimenti

contenenti i modelli e le istruzioni dei dichiarativi da presentare nel 2014.

Con Provvedimenti datati 15 gennaio 2014 sono stati approvati i seguenti modelli:

– Comunicazione annuale dati IVA

– 730/2014

– IVA/2014

– 770/2014 Semplificato

– 770/2014 Ordinario.

Con Provvedimenti datati 31 gennaio 2014 sono stati, invece, approvati:

– UNICO 2014 Persone fisiche

– UNICO 2014 Societa di persone

– UNICO 2014 Societa di capitali

– UNICO 2014 Enti commerciali

– IRAP 2014.

Sono state aggiornate le istruzioni della comunicazione annuale dati IVA relativa alle

operazioni del 2013. L’aggiornamento si e reso necessario per recepire la nuova disciplina

in vigore dal 1º gennaio 2013 che prevede l’obbligo di emissione della fattura anche per le

operazioni carenti del requisito territoriale.

COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA TERMINI

Presentazione in via telematica della comunicazione annuale dati IVA 28 febbraio 2014

La principale novita del Mod. 730/2014 e la possibilita di presentare il modello anche in

assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio da parte dei con-

tribuenti che:

– nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (escluse le indennita percepite dai membri

del Parlamento europeo)

– nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.

In tal caso il modello 730 va presentato a un CAF-dipendenti o a un professionista

abilitato.

Da quest’anno, inoltre, per rimborsi complessivamente superiori ad euro 4.000 l’eroga-

zione non avverra tramite il datore di lavoro. L’Agenzia delle Entrate, infatti, entro il mese di

dicembre (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione dello stesso modello, se

questa e successiva alla scadenza del 30 giugno), effettua dei controlli preventivi, anche

documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso

complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta

derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle ope-

razioni di controllo preventivo e erogato dall’Agenzia delle Entrate.

MODELLO 730 TERMINI

CUD 2014 - Consegna del CUD 2014 ai dipendenti o pensionati 28 febbraio 2014

Presentazione Mod. 730 e busta contenente 730/1 al sostitu-to d’imposta

30 aprile 2014

Presentazione Mod. 730 e busta contenente 730/1 al Caf o adun professionista abilitato

31 maggio 2014(slitta a martedı 3 giugno)

Il contribuente riceve copia elaborata del Mod. 730 e del pro-spetto di liquidazione Mod. 730-3 dal sostituto d’imposta

31 maggio 2014(slitta a martedı 3 giugno)

Il contribuente riceve copia elaborata del Mod. 730 e del pro-spetto di liquidazione Mod. 730-3 dal Caf o dal professionistaabilitato

15 giugno 2014(slitta a lunedı 16 giugno)

NOVITA "

COMUNICAZIONEDATI IVA "

SCHEMA DI SINTESI

MOD. 730/2014 "

SCHEMA DI SINTESI

SCADENZE DICHIARAZIONI

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 19

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MODELLO 730 TERMINI

Trasmissione telematica dichiarazioni da parte dei sostitutid’imposta (e consegna delle buste contenenti il modello 730/1) e dei CAF e professionisti abilitati

30 giugno 2014

Il sostituto effettua le operazioni di conguaglio ed esegue letrattenute a titolo di acconto in riferimento al mese di compe-tenza

Dal mese di Luglio 2014(per i pensionati a partire

dal mese di agosto o settembre)

Comunicazione al sostituto d’imposta di non volere effettua-re il secondo o unico acconto delle imposte o di volerlo effet-tuare in misura inferiore

30 settembre 2014

Presentazione Mod. 730 integrativo al CAF o al professionistaabilitato

25 ottobre 2014(slitta a lunedı 27 ottobre)

Trasmissione telematica Mod. 730 integrativo 10 novembre 2014

Il contribuente riceve copia elaborata del Mod. 730 integrativoe del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo dal Caf odal professionista abilitato

10 novembre 2014

Retribuzione al netto delle trattenute delle somme dovute atitolo di acconto IRPEF

Novembre 2014

Il contribuente riceve il rimborso che risulta spettante al ter-mine delle operazioni di controllo preventivo direttamente dal-l’Agenzia delle Entrate per importi superiori ad euro 4.000

Entro dicembre(o entro 6 mesi

dalla presentazione)

Anche quest’anno il modello IVA e composto da:

– Mod. IVA ordinario

– Mod. IVA BASE (versione semplificata ideata per agevolare i contribuenti che si trovano

in situazioni meno complesse).

Il modello IVA potra essere utilizzato dai contribuenti che presentano la dichiarazione sia in

forma unificata con il Mod. UNICO 2014, che in forma autonoma.

Tra le principali novita:

– sia nel quadro VE che nel quadro VF e stato introdotto il rigo dedicato alla nuova

aliquota ordinaria 22%

– nel rigo VE39, ridenominato ‘‘Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli artt. da 7

a 7-septies’’, devono essere riportate le operazioni non soggette ad IVA, per mancanza

del requisito territoriale, che concorrono, a decorrere dal 1º gennaio 2013, alla determina-

zione del volume d’affari e per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura

– nel quadro VO sono state eliminate le caselle relative alle opzioni non piu esercitabili

dalle societa agricole per l’anno 2013; si ricorda che tali disposizioni sono state ‘‘ripri-

stinate’’ con decorrenza dall’1 gennaio 2014 per effetto della Legge di stabilita 2014.

Si ricorda che l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a

5.000 euro puo essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di

presentazione della dichiarazione da cui emerge. L’utilizzo in compensazione del credito

IVA annuale per importi superiori a 15.000 euro e subordinato alla presenza del visto di

conformita nella dichiarazione.

ADEMPIMENTO SCADENZA

Versamento a saldo 2013I contribuenti possono versare in unica soluzione o rateizzare. Lerate devono essere di pari importo e la prima rata deve essereversata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unicasoluzione.Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non puo

16 marzo 2014(slitta a lunedı 17 marzo 2014)

MOD. IVA/2014 "

" Cfr. R. Fanelli, pag. 25

SCHEMA DI SINTESI

SCADENZE DICHIARAZIONI

20 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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ADEMPIMENTO SCADENZA

essere versata oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate succes-sive alla prima e dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo0,33% mensile.

Versamento a saldo 2013 per i contribuenti che presentanol’IVA 2014 con l’UNICO 2014Se il soggetto presenta la dichiarazione unificata il versamento puoessere differito alla scadenza prevista per il versamento delle som-me dovute in base a detta dichiarazione unificata, con la maggiora-zione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione dimese successivo al 16 marzo ed in ogni caso l’ultima rata non puoessere versata oltre il 16 novembre.

16 giugno 2014(o 16 luglio con la maggiora-zione dello 0,40 per cento atitolo di interesse corrispetti-vo)

Versamento adeguamento IVA agli studi di settoreIl versamento puo essere effettuato ratealmente con la maggiora-zione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione dimese successivo al 16 giugno (o 16 del sesto mese successivo per isoggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare)ed in ogni caso l’ultima rata non puo essere versata oltre il 16novembre (o entro la sesta rata per i soggetti con periodo noncoincidente con l’anno solare).

16 giugno 2014 o 16 del se-sto mese successivo allachiusura del periodo d’impo-sta(o 16 luglio/trenta giorni suc-cessivi con la maggiorazionedello 0,40% a titolo di interes-se corrispettivo)

Invio telematico IVA 2014 autonoma o UNICO 2014 contenentela dichiarazione IVA

30 settembre 2014

Versamento adeguamento IVA per il 2013 ai parametri 30 settembre 2014

Versamento acconto per il 2014E escluso il pagamento rateale

27 dicembre 2014(slitta a lunedı 29 dicembre)

Tra le principali novita del 770 per il 2014 si segnala:

– il modello Semplificato presenta nuovi campi nella Comunicazione dati certificazioni

lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi

– il prospetto SS fa spazio alle addizionali comunali di compartecipazione all’IRPEF

applicate sulle somme percepite in relazione all’esercizio diretto di attivita sportive di-

lettantistiche

– l’inserimento di nuovi campi per gestire l’ipotesi in cui il Fondo di Tesoreria dell’INPS

eroghi il TFR accantonato a partire dal 2007 e l’indicazione delle casistiche nelle quali il

sostituto d’imposta non e tenuto a trasmettere i prospetti ST, SV e/o SX.

ADEMPIMENTO SCADENZA

Mod. 770/2014 Semplificato 31 luglio 2014

Mod. 770/2014 Ordinario 31 luglio 2014

Con particolare riferimento ai termini di presentazione si ricorda che:

– le persone fisiche nonche le societa o le associazioni presentano all’Agenzia delle

Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di IRAP esclusivamente in

via telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del

periodo d’imposta

– le societa di capitali e gli altri soggetti IRES presentano le dichiarazioni entro l’ultimo

giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta ed effet-

tuano il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte entro il 16 del sesto

mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta ed il secondo acconto entro l’un-

dicesimo mese.

Tra le principali novita, si evidenzia che:

– il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili

MOD. 770/2014 "

SCHEMA DI SINTESI

MOD. UNICO 2014 "

SCADENZE DICHIARAZIONI

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 21

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a decorrere dall’anno 2014 e aumentato a 700.000 euro per ciascun anno solare (art. 9,

comma 2, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64)

– dall’anno 2014, anche i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti

relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle

imposte sul reddito ed IRAP per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo,

ai sensi della Legge di stabilita 2014, di richiedere l’apposizione del visto di conformita

relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

ADEMPIMENTO SCADENZA

UNICO 2014 - Versamento a saldo 2013 e prima rata di accon-to per il 2014 da parte di persone fisiche, societa di persone.I contribuenti non titolari di partita IVA possono rateizzare leimposte dovute effettuando i versamenti delle rate successiveal 16 giugno 2014 ovvero al 16 luglio 2014 (maggiorando l’im-porto dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo) entrola fine del mese.I contribuenti titolari di partita IVA possono rateizzare le impo-ste dovute effettuando i versamenti delle rate successive al 16giugno 2014 ovvero al 16 luglio 2014 (maggiorando l’importodovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo) entro il16 del mese.Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, te-nendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo aquello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenzadella seconda.In ogni caso il pagamento rateale deve essere completatoentro il mese di novembre.

16 giugno 2014(o entro il 16 luglio

con la maggiorazionedello 0,40 per centoa titolo di interesse

corrispettivo)

UNICO 2014 - Versamento a saldo 2013 e prima rata diacconto per il 2014 da parte dei soggetti IRES.Tutti i contribuenti possono avvalersi della facolta di rateizzare iversamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primoacconto in un numero massimo di sei rate.Le rate successive alla prima devono essere pagate entro ilgiorno 16 di ciascun mese di scadenza.Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misuradel 4% annuo da calcolarsi secondo il metodo commerciale,tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo aquello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenzadella seconda.

Entro il giorno 16 del sesto me-se successivo a quello di chiusu-ra del periodo d’imposta - per isoggetti con periodo d’impostacoincidente con l’anno solare 16giugno 2014 (o entro i 30 giornisuccessivi con la maggiorazionedello 0,40% a titolo di interessecorrispettivo).– I soggetti che in base a disposi-zioni di legge approvano il bilan-cio o il rendiconto oltre il termi-ne di quattro mesi dalla chiusuradell’esercizio, versano il saldo do-vuto in base alla dichiarazione rela-tiva all’IRES, compresa quella uni-ficata, entro il giorno 16 del mesesuccessivo a quello di approvazio-ne del bilancio o rendiconto.– Se il bilancio o il rendicontonon e approvato entro il sestomese dalla chiusura dell’eserci-zio, il versamento deve, comun-que, essere effettuato entro ilgiorno 16 del mese successivoa quello sopra indicato

Versamento adeguamento IVA agli studi di settore.Il versamento puo essere effettuato ratealmente con la maggio-razione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazionedi mese successivo al 16 giugno (o 16 del sesto mese succes-sivo per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente conl’anno solare) ed in ogni caso l’ultima rata non puo essere ver-sata oltre il 16 novembre (o entro la sesta rata per i soggetti conperiodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).

16 giugno 2014 o 16 del sestomese successivo alla chiusuradel periodo d’imposta)(o 16 luglio/trenta giorni successi-vi con la maggiorazione dello0,40% a titolo di interesse corri-spettivo)

SCHEMA DI SINTESI

SCADENZE DICHIARAZIONI

22 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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ADEMPIMENTO SCADENZA

Presentazione cartacea UNICO 2014 persone fisiche da partedei contribuenti che possono presentare la dichiarazione cartacea

30 giugno 2014

Invio telematico UNICO 2014 da parte di persone fisiche,societa di persone

30 settembre 2014

Invio telematico UNICO 2014 da parte dei soggetti IRES L’ultimo giorno del nono mesesuccessivo a quello di chiusuradel periodo d’imposta (per i sog-getti con periodo d’imposta coin-cidente con l’anno solare 30 set-tembre 2014)

UNICO 2014 - Versamento seconda rata di acconto da partedi persone fisiche, societa di persone.E escluso il pagamento rateale

30 novembre 2014(slitta a lunedı

1 dicembre 2014)

UNICO 2014 - Versamento seconda rata di acconto per il2014 da parte dei soggetti IRES.E escluso il versamento rateale.

I versamenti a saldo risultanti dal-la dichiarazione, compresi quellirelativi al primo acconto, devonoessere eseguiti entro l’undicesi-mo mese successivo a quello dichiusura del periodo d’imposta(per i soggetti con periodo d’im-posta coincidente con l’anno so-lare 30 novembre 2014).

Dichiarazione integrativa per modificare il rimborso in com-pensazione - Presentazione telematica della dichiarazione permodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’im-posta esclusivamente per la scelta della compensazione, sem-preche il rimborso stesso non sia stato gia erogato anche inparte. Per modificare la scelta, il contribuente ha 120 giorni ditempo a partire dal 30 settembre 2014 (o dal nono mese suc-cessivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti conperiodo d’imposta non coincidente con l’anno solare)

28 gennaio 2015

Nelle istruzioni per il 2014 trovano spazio le seguenti novita:

– la tabella delle aliquote IRAP applicabili nelle diverse Regioni e Province autonome per

effetto di norme regionali, provinciali o di maggiorazioni statali. In particolare, e presente un

elenco completo ed esaustivo delle aliquote applicabili per ogni Regione e Provincia

– la tabella, aggiornata in appendice, delle deduzioni e delle detrazioni IRAP. Rispetto

al modello dello scorso anno, che gia teneva conto di quelle previste dalla Regione

Piemonte e dalla Provincia autonoma di Trento, entrano in scena le nuove deduzioni

previste dalle Regioni Umbria e Toscana e dalla Provincia autonoma di Bolzano

– il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili a

decorrere dall’anno 2014 e aumentato a 700.000 euro per ciascun anno solare (art. 9,

comma 2, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64)

– dall’anno 2014, anche i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti

relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle

imposte sul reddito ed IRAP per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo,

ai sensi della Legge di stabilita 2014, di richiedere l’apposizione del visto di conformita

relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.

ADEMPIMENTO SCADENZA

IRAP 2014 - Versamento a saldo 2013 e prima rata di accon-to per il 2014 da parte di persone fisiche, societa di persone.Tutti i contribuenti possono avvalersi della facolta di rateizzare iversamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo

16 giugno 2014 (ovvero entro il16 luglio 2014 maggiorando l’im-porto dovuto dello 0,40% a titolod’interesse corrispettivo)

MOD. IRAP/2014 "

SCHEMA DI SINTESI

SCADENZE DICHIARAZIONI

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 23

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ADEMPIMENTO SCADENZA

acconto. Le rate successive alla prima devono essere pagateentro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenen-do conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quellodi scadenza della prima rata fino alla data di scadenza dellaseconda.In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entroil mese di novembre.

IRAP 2014 - Versamento a saldo 2013 e prima rata di accon-to per il 2014 da parte dei soggetti IRES.Tutti i contribuenti possono avvalersi della facolta di rateizzare iversamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primoacconto in un numero massimo di sei rate. Le rate successivealla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascunmese di scadenza. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli inte-ressi nella misura del 4% annuo da calcolarsi secondo il metodocommerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giornosuccessivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data discadenza della seconda.

Entro il giorno 16 del sesto me-se successivo a quello di chiusu-ra del periodo d’imposta - per isoggetti con periodo d’impostacoincidente con l’anno solare 16giugno 2014 (o entro i 30 giornisuccessivi con la maggiorazionedello 0,40 per cento a titolo di in-teresse corrispettivo).– I soggetti che in base a disposi-zioni di legge approvano il bilan-cio o il rendiconto oltre il termi-ne di quattro mesi dalla chiusuradell’esercizio, versano il saldo do-vuto in base alla dichiarazione, en-tro il giorno 16 del mese succes-sivo a quello di approvazione delbilancio o rendiconto.– Se il bilancio o il rendicontonon e approvato entro il sestomese dalla chiusura dell’eserci-zio, il versamento deve, comun-que, essere effettuato entro ilgiorno 16 del mese successivo aquello sopra indicato

Invio telematico IRAP 2014 da parte di persone fisiche, so-cieta di persone.

30 settembre 2014

Invio telematico IRAP 2014 da parte dei soggetti all’IRES L’ultimo giorno del nono mesesuccessivo a quello di chiusuradel periodo d’imposta (per i sog-getti con periodo d’imposta coin-cidente con l’anno solare 30 set-tembre 2014)

IRAP 2014 - Versamento seconda rata di acconto da parte dipersone fisiche, societa di persone.E escluso il pagamento rateale

30 novembre 2014(slitta a lunedı 1 dicembre 2014)

IRAP 2014 - Versamento seconda rata di acconto per il 2014da parte dei soggetti IRES.E escluso il versamento rateale.

Entro l’undicesimo mese suc-cessivo a quello di chiusura delperiodo d’imposta (per i soggetticon periodo d’imposta coinciden-te con l’anno solare 30 novem-bre 2014).

Dichiarazione integrativa per modificare il rimborso in com-pensazione - Presentazione telematica della dichiarazione permodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’im-posta esclusivamente per la scelta della compensazione, sem-preche il rimborso stesso non sia stato gia erogato anche inparte. Per modificare la scelta, il contribuente ha 120 giorni ditempo a partire dal 30 settembre 2014 (o dal nono mese suc-cessivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti conperiodo non coincidente con l’anno solare)

28 gennaio 2015

SCADENZE DICHIARAZIONI

24 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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Dichiarazione IVA/2014:soggetti, termini, novitaRoberto Fanelli - Revisore contabile in Roma

ADEMPIMENTO " La dichiarazione annuale IVA/2014:– deve essere presentata dai contribuenti IVA, per riepilogare le operazioni attive e

passive effettuate, determinare l’imposta dovuta e liquidare quella da versare– fornisce elementi e notizie utili ai fini del controllo e dell’accertamento.

NOVITA’ " 1) Quadro VE: introdotto il Rigo VE23 riservato all’indicazione delle operazioni conaliquota al 22%, in vigore dal 1º ottobre 2013

2) Quadro VF: nuovo Rigo VF12 per l’indicazione di operazioni con aliquota 22%.3) Quadro VL: inserito nel Rigo VL8 il Campo 2 denominato ‘‘credito chiesto a rimborso in

anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio’’.4) Quadro VO: prevista una nuova casella nel Rigo VO10 a seguito dell’ingresso della

Croazia nell’Unione Europea, a partire dal 1º luglio 2013. Nei Righi VO23 e VO24sono state soppresse le caselle relative alle opzioni per la tassazione del reddito subase catastale da parte delle societa di persone, a responsabilita limitata e coope-rative che rivestono la qualifica di societa agricola non esercitabili per l’anno 2013.

5) Soppresso il Modello IVA 26 LP, riservato agli enti e alle societa controllanti.

RIFERIMENTI " – Agenzia delle Entrate, provvedimento 15 gennaio 2014– Agenzia delle Entrate, provvedimenti 31 gennaio 2014– D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 8

SOGGETTI PASSIVI " – tutti i soggetti che nel 2013 hanno esercitato, anche per una parte dell’anno, attivitad’impresa o attivita artistica o professionale e che hanno l’obbligo del numero dipartita IVA, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili

– taluni soggetti per l’attivita esercitata da altri contribuenti (curatori fallimentari, eredidel contribuente deceduto, societa beneficiare di scissioni).

SOGGETTI ESCLUSI " Contribuenti che:– nell’anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti

dall’imposta, sempreche non siano tenuti alle rettifiche della detrazione e sempre-che non abbiano effettuato operazioni intracomunitarie o acquisti per i quali l’impo-sta e dovuta dal cessionario (reverse charge)

– si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavo-ratori in mobilita

– sono esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative

PROCEDURE " La dichiarazione annuale deve essere presentata esclusivamente in via telematica daparte di tutti i soggetti obbligati:– per invio diretto– per il tramite di intermediari abilitati o di societa appartenenti al ‘‘gruppo’’.

SCADE " – tra il 1º febbraio e il 30 settembre 2014, su Modello autonomo– entro il 30 settembre 2014, su Modello unificato UNICO 2014

CASI PARTICOLARI " 1) Liquidazione IVA di gruppo 2) Operazioni straordinarie3) Fallimento e procedure concorsuali 4) Liquidazione della societa5) Soggetti non residenti 6) Contabilita separata

FISCO

IVA 2014

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 25

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Per la presentazione della dichiarazione IVA/2014 sono previsti, come lo scorso anno, tre

modelli dichiarativi:

– Modello unificato

– Dichiarazione autonoma

– ‘‘IVA base’’.

La dichiarazione annuale dell’Imposta sul valore aggiunto deve essere presentata dai con-

tribuenti, in via generale, con il Modello unificato (Modello UNICO 2014, relativo al periodo

d’imposta 2013), unitamente alla dichiarazione dei redditi.

Alcuni soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in via autonoma, cioe

al di fuori del Modello unificato.

Alcuni contribuenti, tenuti in via generale alla presentazione del Modello unificato, possono

presentare la dichiarazione in via autonoma:

a) i soggetti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso il

credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale (art. 3, comma 1, del D.P.R. n.

322/1998)

b) i soggetti passivi che presentano la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio, al fine

di poter usufruire dell’esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA

(cfr. circolare n. 1/E del 25 gennaio 2011 e Istruzioni per la compilazione della dichiara-

zione IVA/2014, par. 1.1.). Questa facolta riguarda tutti i soggetti, a condizione che la

dichiarazione sia presentata entro il 28 febbraio.

Taluni contribuenti, inoltre, possono presentare il Modello di dichiarazione annuale ‘‘IVA

base/2014’’, che costituisce una versione semplificata del modello di dichiarazione annua-

le. Questo modello puo essere utilizzato dai contribuenti legittimati, sia in luogo del Modello

UNICO 2014 sia in luogo del Modello di dichiarazione IVA in via autonoma (Modello IVA/

2014).

ADEMPIMENTO "

SCHEMA DI SINTESI

IVA 2014

26 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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Il Mod. IVA 2014 presenta alcune novita rispetto al Modello IVA dello scorso anno.

QuadroVE

Sezione 2: e stato introdotto il Rigo VE23 riservato all’indicazione delle operazioni conaliquota al 22%, in vigore dal 1º ottobre 2013. Conseguentemente, i righi della Sezione 3sono stati rinumerati.

Sezione 4: nel Rigo VE36 e stato eliminato il campo riservato all’esposizione delle ope-razioni ad esigibilita differita, soppresso a decorrere dal 1º dicembre 2012 (per il periodod’imposta 2013 e stato introdotto un nuovo regime IVA ‘‘di cassa’’ per i soggetti passivicon volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro; per la relativa opzione occorrebarrare la casella VO15).

Sezione 4: il Rigo VE39 e stato ridenominato ‘‘Operazioni non soggette all’imposta ai sensidegli articoli da 7 a 7-septies’’. A partire dal 1º gennaio 2013 le predette operazioni concor-rono alla determinazione del volume d’affari e per le stesse deve essere emessa fattura.

QuadroVF

Sezione 1: e stato introdotto il Rigo VF12 riservato all’indicazione delle operazioni conaliquota al 22%, in vigore dal 1º ottobre 2013. I rimanenti righi della Sezione 1 e dellaSezione 2 sono stati rinumerati.

Sezione 1: nel Rigo VF20 e stato eliminato il campo riservato all’esposizione degli acquistiregistrati nell’anno, ma con imposta differita ad anni successivi.

QuadroVL

Sezione 2: nel Rigo VL8 e stato inserito il Campo 2 denominato ‘‘di cui credito chiesto arimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio’’. Ilnuovo campo e riservato ai soggetti partecipanti alla procedura di liquidazione dell’IVA digruppo, per l’indicazione del credito, chiesto a rimborso e denegato dall’ufficio, che nonpuo essere trasferito al gruppo IVA.

QuadroVO

Sezione 1: nel Rigo VO10 e stata prevista una nuova casella a seguito dell’ingresso dellaCroazia nell’Unione Europea, dal 1º luglio 2013.

Sezione 2: nei Righi VO23 e VO24 sono state soppresse le caselle relative alle opzioni perla tassazione del reddito su base catastale da parte delle societa di persone, a responsa-bilita limitata e cooperative che rivestono la qualifica di societa agricola non esercitabili perl’anno 2013.

Soppressione del Modello IVA 26 LPIl Modello IVA 26 LP, con annesse le istruzioni per la compilazione, riservato agli enti e alle

societa controllanti, da quest’anno e stato soppresso.

Il modello conteneva, suddivisi su due facciate, 12 Quadri relativi al riepilogo delle liquida-

zioni effettuate dalla controllante e dalle controllate (un Quadro per la societa controllante e

11 Quadri per le societa controllate). A seguito della soppressione del modello, anche le

societa partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo devono compilare il Rigo VH3, dove

indicare gli importi trasferiti alla societa controllante tenuta a determinare l’acconto dovuto

per il gruppo (vedi circolare n. 52 del 3 dicembre 1991).

Il Modello IVA 26LP doveva essere presentato dalla capogruppo all’agente della riscossio-

ne territorialmente competente, unitamente al Prospetto IVA 26PR ed alle eventuali garan-

zie prestate dalle societa partecipanti alla procedura per le proprie eccedenze di credito

compensate.

Si precisa che, comunque, permane l’obbligo per la controllante di consegnare all’agente

della riscossione territorialmente competente sia le garanzie prestate dalle singole socie-

ta, relativamente alle proprie eccedenze di credito compensate, sia le garanzie prestate

dalla controllante stessa per l’eccedenza di credito di gruppo compensata (art. 6 del D.M.

13 dicembre 1979).

Soggetti obbligati al modello autonomoAlcune categorie di contribuenti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione an-

nuale IVA mediante il Modello autonomo.

a) Societa di capitali ed enti soggetti a IRES, con periodo d’impostanon coincidente con l’anno solare.Per esercizi ‘‘non coincidenti con l’anno solare’’ si intendono:

NOVITA

SCHEMA DI SINTESI

SOGGETTIOBBLIGATI "

IVA 2014

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 27

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a) quelli che interessano piu anni solari (ad esempio: un periodo d’imposta 1º novembre

2012 - 31 ottobre 2013, esercizio c.d. ‘‘a cavallo’’);

b) quelli che riguardano un arco temporale interamente compreso nello stesso anno solare

2013, che hanno avuto termine anteriormente al 31 dicembre.

Una societa ha iniziato l’attivita il 30 novembre 2013: il periodo d’imposta e da consi-

derare ‘‘coincidente’’ con l’anno solare in quanto concluso il 31 dicembre 2013.

Una societa che ha cessato l’attivita il 30 novembre 2013: e tenuta alla presentazione

della dichiarazione annuale IVA in via autonoma e non in forma unificata, poiche il

periodo d’imposta e da considerare ‘‘non coincidente’’ con l’anno solare in quanto con-

cluso anteriormente al 31 dicembre.

b) Liquidazione IVA di gruppo:– Societa controllanti e controllate che hanno partecipato alla liquidazione ‘‘di grup-

po’’, anche per un periodo inferiore all’anno;

– soggetti (ad esempio: societa incorporante) che, a seguito di una operazione straor-

dinaria o altra trasformazione sostanziale soggettiva, presentano nella propria di-

chiarazione il modulo relativo ad altro soggetto (ad esempio: societa incorporata), che

abbia partecipato durante l’anno alla procedura della liquidazione di gruppo.

La societa A ha incorporato, nel corso dell’anno 2013, la societa B. La societa A non

partecipa ad alcuna liquidazione di gruppo. Tuttavia, la societa B (incorporata), prima

dell’incorporazione partecipava ad una liquidazione di gruppo. Pertanto, poiche la so-

cieta incorporante deve includere nella propria dichiarazione il modulo della societa incor-

porata, che ha partecipato, anche se solo parzialmente, alla liquidazione IVA di gruppo, la

societa A deve presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma.

c) Operazioni straordinarie 2014:– Soggetti (ad esempio: societa incorporante) che a seguito di una operazione straordinaria

o altra trasformazione sostanziale soggettiva avvenuta nel periodo compreso tra il 1º

gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2013, presentano

nella propria dichiarazione il modulo relativo ad altro soggetto (ad esempio: societa

incorporata), che si sia estinto a seguito dell’operazione (nell’esempio fatto: fusione

per incorporazione).

d) Soggetti non residenti:– si sono avvalsi di un rappresentante fiscale in Italia

– si sono identificati direttamente.

e) Curatori fallimentari e commissari liquidatori per le dichiarazioni presentate

per conto dei soggetti falliti o posti in liquidazione coatta amministrativa.

f) Venditori ‘‘porta a porta’’ e altri particolari soggetti non tenuti alla presentazione

della dichiarazione dei redditi.

Modello di dichiarazione annuale ‘‘IVA base’’Il Modello di dichiarazione annuale ‘‘IVA base’’ e una versione semplificata del Modello di

dichiarazione annuale IVA e puo essere utilizzato, in alternativa al predetto modello, sia dai

contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel Modello UNICO 2014

sia dai contribuenti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma.

ESEMPIO

ESEMPIO

ESEMPIO

IVA 2014

28 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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La semplificazione consiste nell’avere eliminato dal Modello ordinario:

– i quadri non utilizzabili (VC, VD, VK, VO)

– i righi non utilizzabili.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i seguenti soggetti (art. 8, comma 1,

del D.P.R. n. 322/1998):

1) contribuenti che nell’anno solare precedente hanno registrato esclusivamente opera-

zioni esenti dall’imposta (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972)

2) contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registra-

zione ed abbiano effettuato soltanto operazioni esenti

Tali contribuenti sono comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione qualora:

a) siano tenuti alle rettifiche della detrazione (art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972)

b) abbiano registrato, nel corso dell’anno 2013, operazioni intracomunitarie

c) abbiano effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta e

dovuta dal cessionario (reverse charge).

3) contribuenti che si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria

giovanile e lavoratori in mobilita

4) contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative

Si tratta dei seguenti contribuenti:

a) Produttori agricoli esonerati da adempimenti IVA

b) Esercenti attivita di gioco e intrattenimento in regime forfetario, che non abbiano

optato per l’applicazione dell’IVA in modo ordinario.

c) Imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitano attivita

rilevante ai fini IVA

d) Residenti in altri Stati membri della UE che si avvalgono del rappresentante ‘‘leggero’’

e) Societa e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, ecc., che abbiano optato per

l’esonero dagli adempimenti IVA

f) Soggetti extracomunitari che effettuano il commercio elettronico nella UE.

Termine di presentazioneLa dichiarazione annuale deve essere presentata esclusivamente in via telematica da

parte di tutti i soggetti obbligati, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto

(societa, ente, persona fisica) e dal volume d’affari realizzato.

La trasmissione telematica puo avvenire per invio diretto o per il tramite di intermediari

abilitati (ovvero di societa appartenenti allo stesso ‘‘gruppo’’).

La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e ricevuta telematicamente

dall’Agenzia delle Entrate, risultante dall’apposita comunicazione di ricezione resa dispo-

nibile dalla medesima Agenzia in forma telematica.

La consegna della dichiarazione compilata e sottoscritta all’intermediario abilitato o alla

societa del ‘‘gruppo’’ per la trasmissione telematica non costituisce presentazione della

dichiarazione stessa e non assume, quindi, alcuna rilevanza, ai presenti fini, nei confronti

dell’Agenzia delle Entrate.

Comunicazione dati IVASono esonerati dalla presentazione della ‘‘Comunicazione’’ dati i soggetti che presentano

la Dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio (in tal caso la dichiarazione viene

presentata in forma autonoma)

Versamento del saldo IVAIl versamento del saldo IVA deve essere effettuato entro il 16 marzo 2014 (quest’anno

prorogato al 17 cadendo il 16 di domenica).

SOGGETTI ESCLUSI "

PROCEDURE "

IVA 2014

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 29

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Il versamento del saldo non deve essere effettuato se e di importo pari o inferiore a 10,33

euro (art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126); l’importo da considerare e in realta 10,00 euro

per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione.

Se il soggetto presenta la dichiarazione unificata il versamento del saldo IVA puo essere

effettuato entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla

dichiarazione unificata (anziche entro il 17 marzo 2014), che, per le persone fisiche, le

societa di persone e le societa di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno

solare e il 16 giugno, salve ipotesi particolari. In tal caso le somme da versare devono

essere maggiorate degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione

di mese successivo alla data del 17 marzo.

Inoltre, il contribuente puo differire ulteriormente di 30 giorni il versamento dell’imposta,

rispetto alla data ‘‘naturale’’ di scadenza del 16 giugno, con applicazione di un ulteriore

interesse corrispettivo dello 0,40%.

Una societa, tenuta alla dichiarazione unificata, deve versare l’importo di E 24.000 a titolo

di saldo IVA. Decide di effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento

delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata. Il versamento viene effettuato il

16 giugno. La Societa deve effettuare il versamento maggiorando la somma da versare

degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla

data del 17 marzo.

17 marzo - 17 aprile: 0,40%

17 aprile - 17 maggio: 0,40%

17 maggio - 16 giugno: 0,40%

24.000 + 0,40% x 3 = 24.288

Una societa, tenuta alla dichiarazione unificata, deve versare l’importo di E 24.000 a titolo

di saldo IVA. Decide di effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi al termine

previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata (16

luglio 2014). La Societa deve effettuare il versamento maggiorando dapprima la somma

da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese

successivo alla data del 17 marzo e poi maggiorando il totale di un ulteriore 0,40%.

24.288 + 0,40% = 24.385,15

Versamento ratealeI contribuenti possono avvalersi della facolta di suddividere l’importo dovuto a titolo di

conguaglio, e risultante dalla dichiarazione annuale (sia in forma autonoma sia in forma

unificata), in due o piu rate alle seguenti condizioni:

– le rate devono essere mensili

– le rate devono essere tutte di uguale importo

– la prima rata deve essere versata, senza interessi, entro il termine previsto per il versa-

mento in unica soluzione

– le rate successive devono essere maggiorate di un interesse fisso cosı stabilito: 0,33%

sulla seconda rata, 0,66% sulla terza rata, 0,99% sulla quarta rata, e cosı via, indipen-

dentemente dal giorno del versamento

– i termini di pagamento di ciascuna rata sono fissati nel giorno 16 di ciascun mese

– l’ultima rata deve essere comunque pagata entro il 16 novembre del medesimo anno

di presentazione della dichiarazione.

Una societa deve versare l’importo di E 35.000 a titolo di saldo IVA e decide di rateizzare il

versamento di 4 rate. La prima rata viene versata il 17 marzo.

Piano di rateazione:

– 17 marzo: prima rata

ESEMPIO

ESEMPIO

ESEMPIO

IVA 2014

30 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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– 16 aprile: seconda rata

– 16. maggio: terza rata

– 16 giugno: quarta rata

Importo delle rate

35.000:4 = 8.750

1º rata: 8.750

2º rata: 8.750 + 0,33%

3º rata: 8.750 + 0,66%

4º rata: 8.750 + 0,99%

Una societa, tenuta alla dichiarazione unificata, deve versare l’importo di E 35.000 a titolo

di saldo IVA. Decide di effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento

delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata e di rateizzare il versamento in 4

rate. La prima rata viene versata il 16 giugno.

Maggiorazione dello 0,4%

La Societa deve effettuare il versamento maggiorando la somma da versare degli inte-

ressi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla data del

17 marzo.

35.000 + 1.2% = 35.420

Piano di rateazione:

– 16 giugno: prima rata

– 16 luglio: seconda rata

– 18 agosto: terza rata

– 16 settembre: quarta rata

Importo delle rate

35.420:4 = 8.855

1º rata: 8.855

2º rata: 8.855 + 0,33%

3º rata: 8.855 + 0,66%

4º rata: 8.855 + 0,99%

ESEMPIO

SCADE "

IVA 2014

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 31

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Rimpatrio dei capitali:guida alla ‘‘voluntary disclosure’’Carlotta Benigni - Dottore commercialista in Milano

NOVITA’ " Con la ‘‘voluntary disclosure’’ si apre la possibilita, per i soggetti che detengonocapitali all’estero senza averli dichiarati negli anni passati nell’apposito Quadro RWdella dichiarazione, di regolarizzare la propria posizione con il Fisco italiano pagando,oltre alle imposte in misura piena, le sanzioni ridotte.

RIFERIMENTI " – D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, art. 1

SOGGETTI PASSIVI " – Persone fisiche– societa semplici– soggetti equiparati– trust– enti non commerciali residenti in Italia che detengono attivita patrimoniali e finan-

ziarie all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale

SOGGETTI ESCLUSI " – Soggetti che hanno ricevuto notizia di verifiche su investimenti esteri da regolariz-zare

– Contitolari degli investimenti esteri che si vorrebbe regolarizzare se le verifichesono gia iniziate in capo agli altri contitolari.

PROCEDURE " – La ‘‘voluntary disclosure’’ non e uno scudo fiscale, pertanto sono dovute tutte leimposte non versate e le sanzioni, calcolate in misura ridotta.

– Per accedere alla ‘‘voluntary disclosure’’ sara necessario compilare i Modelli predi-sposti dall’Agenzia Entrate (bozza in consultazione) presentando:

1) domanda di adesione2) Scheda R: identifica nel dettaglio i titolari effettivi delle attivita all’estero3) Scheda A: individua le attivita estere e i redditi da esse derivanti. Dovranno essere

compilate tante Schede A quante sono le attivita patrimoniali e finanziarie detenute.

SCADE " 30 settembre 2015

CASI PARTICOLARI " 1) Riduzione delle sanzioni in caso di attivita patrimoniali in Paesi extraeuropei2) Copertura dei reati penali3) Anni aperti4) Applicazione delle sanzioni raddoppiate alle attivita detenute in Lussemburgo

FISCO

VOLUNTARY DISCLOSURE

32 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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Il Governo, con l’approvazione dell’apposito Decreto (D.L. n. 4/2014), da finalmente co-

pertura normativa alla procedura di ‘‘voluntary disclosure’’ (o collaborazione volon-

taria) che gia veniva portata avanti dall’Agenzia delle Entrate grazie agli sforzi dell’UCIFI e

al contributo della Commissione Greco, che ha espresso un chiaro favor nei confronti

della ‘‘voluntary disclosure’’. La Circolare sugli indirizzi operativi per la prevenzione e il

contrasto all’evasione, infatti, raccogliendo l’invito dell’OCSE a vagliare la possibilita di

introdurre nell’ordinamento un meccanismo di collaborazione, individuava nell’Ufficio

centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (UCIFI) l’organo deputato a tale

compito (circolare n. 25/E del 31 luglio 2013). E cosı, pur in assenza di una copertura

normativa, l’Agenzia aveva gia iniziato a sedersi al tavolo con i contribuenti per cercare di

trovare l’accordo. La mancanza della norma, tuttavia, poneva numerosi problemi tra i quali

la valenza ai fini dei reati penali della procedura e gli obblighi antiriciclaggio dei

professionisti.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono in consultazione, fino al 15 marzo 2014, i modelli

da presentare per aderire alla richiesta.

La ‘‘collaborazione volontaria’’ e la possibilita per i contribuenti che hanno violato gli

obblighi sul monitoraggio fiscale, di regolarizzare la propria posizione con il Fisco.

– Persone fisiche

– societa semplici e soggetti equiparati

– trust

– enti non commerciali residenti in Italia

che hanno violato le norme in tema di monitoraggio fiscale, ossia l’obbligo di indicare

nel quadro RW del Modello UNICO tutti gli investimenti e le attivita finanziarie detenuti

all’estero, come ad esempio partecipazioni, conti correnti, immobili, opere d’arte o imbar-

cazioni.

La procedura per esser valida dovra essere iniziata prima che il contribuente abbia

avuto notizia di verifiche sugli investimenti esteri da parte del Fisco. Non potra aderire

alla voluntary anche il contribuente contitolare di attivita finanziarie o patrimoniali

estere se gli accessi o le verifiche sono gia iniziati in capo all’altro/agli altri contitolare/i.

Vediamo in dettaglio come si fa.

La norma prevede che il contribuente fornisca al Fisco un report dettagliato sulle attivita

costituite o detenute all’estero, su:

– come si sono formate

– come sono state investite

– come eventualmente sono state utilizzate

per tutti i periodi di imposta ancora aperti alla data della voluntary.

La procedura dovra avere ad oggetto tutte le attivita e tutti gli anni aperti per l’accer-

tamento (se fatta quest’anno, dal 2008 - dichiarazione 2008 o addirittura dal 2003 - dichia-

razione 2004, in caso di raddoppio dei termini reati tributari o di attivita detenute in Paesi

Black List).

Attenzione

Per scoraggiare eventuali comportamenti fraudolenti, la norma prevede la reclusione da

un anno e 6 mesi a 6 anni in caso di documenti, dati o notizie falsi o non rispondenti al

vero.

NOVITA "

In cosa consiste

SOGGETTI PASSIVI "

SOGGETTI ESCLUSI "

PROCEDURE "

VOLUNTARY DISCLOSURE

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 33

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Calcolo delle maggiori imposteL’Agenzia calcola le maggiori imposte dovute e le relative sanzioni.

La ‘‘voluntary disclosure’’ infatti non e una riedizione dello scudo fiscale, e pertanto le

imposte vanno pagate in misura piena. Gia una prima difficolta sara calcolare tutte le

imposte dovute e non pagate su patrimoni che magari si sono movimentati continuamente.

Ad esempio...Pensiamo al caso di patrimoni dati in gestione a intermediari svizzeri, investiti in azioni,

obbligazioni, fondi, etc. o ancora a gruppi societari con catene di controllo che coinvolgono

Paesi ‘‘esotici’’ come Cayman, Isole Vergini o Jersey, o forme societarie peculiari, come

trust o altri tipi di fondi.

Il calcolo sara fatto dal professionista, sia prima di accedere alla procedura, per valutare il

carico fiscale complessivo sia al momento della presentazione del report.

Oltre alle imposte in misura piena, chi aderisce alla voluntary dovra pagare anche le

sanzioni, ridotte talvolta anche in modo sostanziale.

Omessa compilazione del quadro RWCon riferimento alle sanzioni per omessa compilazione del quadro RW, attualmente previste

nella misura dal 3% al 15% in caso di attivita detenute in Stati white list, e dal 6% al 30% in

caso di detenzione in Paesi Black List, la norma sulla voluntary prevede che siano ridotte a:

– meta quando il contribuente trasferisca o detenga le attivita in Italia, in un altro Paese

EU, in Norvegia o Islanda, o quando, se i capitali sono mantenuti in Stati diversi dai

precedenti, il contribuente autorizzi l’intermediario estero a comunicare al fisco italiano

ogni informazione rilevante

– 1/4, se sono detenute in Paesi diversi dai precedenti senza che sia data l’autorizzazione

all’intermediario

– ulteriormente a 1/3, se si pagano tutte le somme richieste con l’atto di contestazione

emesso dall’Agenzia delle Entrate (ex art. 16 D.Lgs. 472/1997).

L’importo di 1/3 deve essere in ogni caso maggiore di:

– 1/3 della somma del minimo previsto per le sanzioni piu gravi o

– 1/3 della somma delle sanzioni piu gravi gia ridotte alla meta o a 3/4.

Un contribuente detiene:

– una partecipazione in una societa olandese del valore di Euro 100.000

– un conto corrente in Svizzera con una giacenza media di Euro 20.000

– un immobile a New York del valore di Euro 500.000.

Il contribuente non ha mai compilato il Quadro RW. Le sole sanzioni relative all’omessa

compilazione saranno calcolate in

SCHEMA DI SINTESI

Calcola

Sanzioni

ESEMPIO

VOLUNTARY DISCLOSURE

34 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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Imponibile E Sanzioni ordinaria E Sanzione ridotta E

100.000 100.000 * 3% = 3.000 3.000 * 50% = 1.500

20.000 20.000 * 6% = 1.200 1.200 * 50% = 600 con autorizzazione

1.200 * 3/4 = 900 senza autorizzazione

500.000 500.000 * 3% = 15.000 15.000 * 50% = 7.500 con autorizzazione

15.000 * 3/4 = 11.250 senza autorizzazione*

TOTALE 19.200 9.600 con autorizzazione

13.650 senza autorizzazione

Le sanzioni sopra determinate potrebbero essere ulteriormente ridotte ad 1/3 (i.e. a euro

3.200 con autorizzazione o a euro 4.550 senza autorizzazione), previa verifica del limite

minimo (1/3 dei minimi edittali per le violazioni piu gravi - art. 16 del D.Lgs. 472/1997).

Omessa indicazione di redditi nella dichiarazioneQuando le attivita detenute all’estero producono redditi imponibili in Italia, tali redditi

devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi del contribuente. Pertanto, oltre

alle sanzioni per omessa indicazione nel quadro RW delle attivita estere, se le attivita estere

sono produttive di redditi imponibili in Italia, il contribuente dovra versare anche le san-

zioni per omessa dichiarazioni di redditi imponibili in Italia.

Va ricordato in particolare che le attivita finanziarie e il denaro non dichiarati detenuti all’e-

stero si presumono fruttifere di redditi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto

vigente in Italia nel relativo periodo di imposta.

Il Decreto sulla voluntary non prevede sconti sulle sanzioni per omessa dichiarazione di

redditi in Italia, e pertanto saranno applicabili le ordinarie sanzioni dal 100% al 200% in

caso di infedele dichiarazione (dal 120% al 240% in caso di omessa dichiarazione), che

sono raddoppiate (dal 200% al 400% in caso di infedele, o dal 240% al 480% in caso di

omessa dichiarazione) in caso di redditi provenienti da Paesi Black List.

Pertanto, anche chi aderisce alla voluntary dovra versare un’imposta pari al 100% o al 200%

(in caso di redditi black list) dei redditi non dichiarati e dell’IVIE e dell’IVAFE non versate.

Rimangono comunque applicabili le ordinarie riduzioni ad 1/3 o ad 1/6 in caso adesione

all’avviso di accertamento e di acquiescenza.

Modello di adesioneLa bozza di Modello pubblicata dall’Agenzia delle Entrate prevede la compilazione di un’ap-

posita Scheda (la Scheda A) per ogni attivita detenuta all’estero, al fine di individuare i

redditi non dichiarati e conseguentemente le imposte omesse.

Le Schede A sono formate da 5 sezioni che contengono le seguenti informazioni:

Sezione I Informazioni per identificare in dettaglio l’attivita estera, dove si trova, chi e iltitolare effettivo, se vi sono soggetti interposti.Deve essere indicato anche quando l’attivita e stata costituita e se e stata venduta oaltrimenti dismessa

Sezione II Informazioni sul valore del patrimonio in ciascuno degli esercizi aperti

Sezione III Informazioni sui trasferimenti all’estero che hanno incrementato l’attivita e sulledismissioni parziali.

Sezione IV Per ciascun anno, e necessario indicare i redditi derivanti dall’attivita estera perciascun anno e i soggetti che li hanno percepiti, se diversi dal richiedente. Dovraanche essere indicata la modalita di tassazione (ordinaria, sostitutiva 27%, ritenuta atitolo di imposta 12,5%, etc)

Sezione V Elenco della documentazione allegata

SCHEMA DI SINTESI

VOLUNTARY DISCLOSURE

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 35

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Le indicazioni da fornire nelle Schede A nella loro versione attuale sono lasciate alla indi-

cazione del contribuente, cosı come la scelta degli allegati. E evidente che in caso di

lacune nella documentazione fornita, l’Agenzia potra richiedere integrazioni.

Si ricorda che e onere del contribuente fornire tutta la documentazione necessaria alla

corretta individuazione delle attivita estere e dei redditi da dichiarare.

Partecipazione nella Alfa SAS detenuta dal Sig. Rossi in Svizzera dal 2000 del valore

attuale di CHF 200.000. Pertanto gli anni aperti per le violazioni degli obblighi di monito-

raggio sono dal 2003 (dichiarazione 2004). Per la dichiarazione dei redditi, assumendo che

il Sig. Rossi abbia presentato la dichiarazione UNICO 2004 senza dichiarazione, l’ultimo

anno aperto e il 2005 (dichiarazione 2006). Di seguito, la compilazione di alcuni riquadri del

modello.

Sezione I:

ESEMPIO

Compila

VOLUNTARY DISCLOSURE

36 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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Sezione II:

Sezione III:

Sezione IV:

Sara possibile aderire alla ‘‘voluntary disclosure’’ una sola volta entro il 30 settembre 2015.

Vi sono alcuni punti aperti, che il Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate po-

trebbe chiarire.

1) Riduzione di sanzioni in caso di attivita patrimoniali in Paesi extraeuropeiIn primo luogo, rimane da chiarire a quale intermediario il contribuente debba dare auto-

rizzazione a comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate italiana in caso di attivita patrimoniali

(immobili, oggetti d’arte, imbarcazioni, etc) detenuti fuori dall’Europa (in Paesi diversi da

Islanda e Norvegia) per beneficiare della riduzione delle sanzioni alla meta sull’omessa

indicazione nel quadro RW.

Compila

Compila

Compila

SCADE "

CASI PARTICOLARI "

VOLUNTARY DISCLOSURE

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 37

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Probabilmente l’Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere l’affidamento della gestione o

l’incasso dei proventi ad un intermediario estero o italiano, come avvenne nello scudo

fiscale per il rimpatrio giuridico.

2) Copertura dei reati penaliAltro punto dolente della norma e la copertura dalla punibilita dei reati penali che viene

garantita solo in caso di infedele dichiarazione. In caso di dichiarazione fraudolenta median-

te fatture false o mediante altri artifizi invece le pene sono ridotte alla meta. La norma

prevede che in ogni caso l’Agenzia delle Entrate faccia la segnalazione alla Procura della

Repubblica entro 60 giorni dalla chiusura della procedura. Dato il confine talvolta labile tra

dichiarazione infedele e dichiarazione fraudolenta, la norma cosı come scritta lascia aperto il

campo all’incertezza che potrebbe rappresentare un ostacolo per il contribuente che voglia

aderire.

3) Anni apertiCon riferimento agli anni aperti, le Istruzioni ai Modelli in consultazione indicano che con

riferimento agli obblighi di:

– indicazione nel Quadro RW delle attivita estere, gli anni aperti sono quelli a partire dal

2008 (omessa dichiarazione nell’RW della dichiarazione UNICO 2009) o il 2003 (omessa

dichiarazione nel 2004), se l’attivita e detenuta in Paesi black list (per cui scatta il rad-

doppio dei termini)

– dichiarazione dei redditi, gli anni accertabili sono dal 2008 (dichiarazione infedele

nell’anno 2009) o dal 2003 (dichiarazione omessa nell’anno 2004). Se opera il raddoppio

dei termini per i redditi black list o in caso di violazioni penalmente rilevanti, i termini

vanno dal 2005 (dichiarazione infedele nell’anno 2006) e dal 2003 (dichiarazione omessa

nell’anno 2004).

4) Applicazione di sanzioni raddoppiate a attivita in LussemburgoInfine, si segnala che, con riferimento alle sanzioni per omessa indicazione nel quadro RW,

le sanzioni raddoppiate dal 6% al 30% sono applicate in caso di attivita detenute in Paesi

inclusi nella Black List (DM 21 novembre 2001), senza tener conto delle limitazioni ivi

previste. Cio significa, ad esempio, che le sanzioni sono raddoppiate se detenute in Sviz-

zera (che e inclusa limitatamente alle societa che non pagano le imposte cantonali, muni-

cipali e federali), ma anche il Lussemburgo, che era incluso solo con riferimento alle c.d.

Holding del ’29. Dal momento che le Holding del ’29 in Lussemburgo non esistono piu, il

mancato aggiornamento della Black List (e la conseguente obbligatoria applicazione delle

sanzioni raddoppiate al 6%) potrebbe comportare un importante aggravio nel calcolo di

molti contribuenti.

Attenzione

La versione della voluntary italiana e spesso piu cara rispetto ad altre procedure di auto-

denuncia approvate in altri Paesi europei. Tuttavia, la necessita di riportare denaro regola-

rizzato in Italia in periodi di crisi come questo, ed i recenti accordi per lo scambio di

informazioni con alcuni storici Paradisi Fiscali, oltre al vacillare del segreto bancario in molti

altri, possono costituire un incentivo a regolarizzare spontaneamente la propria posi-

zione pagando sanzioni che, seppur importanti, sono comunque ridotte.

VOLUNTARY DISCLOSURE

38 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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Societa di comodo: accoglimentodelle istanze di disapplicazionedei produttori di energia fotovoltaicaFilippo Gagliardi - Esperto fiscale

ADEMPIMENTO " – I produttori di energia fotovoltaica che rientrano nell’ambito di applicazione delladisciplina delle societa di comodo possono ottenere la disapplicazione della stessa,presentando apposita istanza di interpello alla competente direzione regionale del-l’Agenzia delle Entrate.

– In funzione delle diverse modalita di vendita di energia sul mercato, i produttoridovranno dimostrare, nell’istanza, le differenti cause oggettive che non hannopermesso loro di superare il test di operativita.

NOVITA’ " – L’Agenzia delle Entrate riconosce ai produttori di energia fotovoltaica, che cedonol’energia prodotta a prezzi concordati con il GSE, la disapplicazione della disciplinadelle societa non operative essenzialmente sulla base dei contratti stipulati colcitato Gestore.

– Per gli altri produttori, che seguono canali di vendita diversi, valgono le ordinarieregole che permettono l’accoglimento dell’istanza.

RIFERIMENTI " – Agenzia delle Entrate, Circolare 19 dicembre 2013, n. 36/E– Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30

SOGGETTI PASSIVI " Societa di comodo che non hanno superato il test di vitalita.

SOGGETTI ESCLUSI " Soggetti che:– ricadono in una delle cause di esclusione o di disapplicazione automatica– hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione

PROCEDURE " – In funzione delle particolari regole di funzionamento del mercato dell’energia elet-trica prodotta da fonti fotovoltaiche, e necessario tenere in considerazione, ai finidell’accoglimento delle istanze di disapplicazione, delle diverse modalita di venditasul mercato dell’energia elettrica:

1) i produttori, che cedono l’energia a prezzi concordati con il GSE, possono ottenerela disapplicazione, allegando all’istanza di interpello i contratti stipulati con questoGestore

2) i produttori che, invece, cedono l’energia utilizzando altri canali, dovranno dimo-strare, con idonea motivazione e documentazioni, le cause oggettive che nonhanno permesso il superamento dei ricavi presunti e/o del reddito minimo.

SCADE " L’istanza di disapplicazione della disciplina deve essere presentata:– almeno 90 giorni prima del termine ordinario di presentazione della dichiarazione

dei redditi.

SOCIETA’

SOCIETA’ DI COMODO

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 39

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I produttori di energia da fonti fotovoltaiche, in linea generale, sono attratti, al pari di tutti

gli altri contribuenti, all’applicazione della disciplina delle societa non operative.

Si ricorda che si considerano tali le societa che non superano il ‘‘test di operativita’’,

ossia quelle il cui ammontare di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi ordinari imputati a

conto economico risulti inferiore al valore dei ricavi ‘‘figurativi’’, calcolati mediante l’appli-

cazione di prestabiliti coefficienti a determinati assets patrimoniali.

La ratio della disciplina in commento risiede nel contrastare le societa che, al di la del-

l’oggetto sociale adottato, gestiscono il proprio patrimonio, perlopiu nell’interesse dei

soci, senza esercitare un’effettiva attivita d’impresa.

Viene cosı contrastato il proliferare di societa costituite esclusivamente con l’obiettivo

di conseguire finalita estranee alla causa contrattuale, sostanzialmente prive dello

scopo lucrativo.

Allo stesso modo, la normativa intende scoraggiare la permanenza in vita di societa, co-

stituite senza finalita elusive, ma prive di obiettivi imprenditoriali concreti e immediati, cioe

di societa che, per diverse ragioni, non svolgono alcuna effettiva attivita imprenditoriale.

E possibile, per tutti quei soggetti che rientrano nell’ambito applicativo della disciplina,

fornire prova contraria, mediante presentazione di apposita istanza di interpello disappli-

cativo, dimostrando all’Amministrazione finanziaria le situazioni oggettive che hanno impe-

dito il raggiungimento della soglia di operativita e del reddito minimo presunto.

Tale possibilita viene naturalmente riconosciuta anche ai soggetti che operano sul mercato

della produzione e vendita di energia elettrica prodotta da fonti fotovoltaiche.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di vendita indiretta dell’energia, ai fini

dell’accoglimento dell’istanza di disapplicazione, il contribuente puo addurre come moti-

vazione del mancato superamento del test la circostanza che la vendita avviene sulla

base di specifici contratti stipulati con il GSE, che impone al produttore i prezzi di vendita

(Circolare 19 dicembre 2013, n. 36/E).

In caso di vendita diretta, invece, resta a carico del contribuente dimostrare, di volta in

volta nell’istanza di disapplicazione, l’esistenza di quelle situazioni oggettive che non hanno

permesso il conseguimento di ricavi almeno pari a quelli presunti per legge.

In altre parole, viene concessa una procedura ‘‘facilitata’’, ai fini dell’accoglimento dell’istanza

di disapplicazione della disciplina delle societa di comodo, ai produttori di energia fotovoltaica,

che la collocano sul mercato attraverso specifici contratti stipulati con il GSE, consistente nella

semplice dimostrazione che ci si e avvalsi di detta particolare modalita di vendita dell’energia.

Sono soggetti all’applicazione della disciplina, e, pertanto, vi si possono sottrarre attraverso

l’istituto dell’interpello disapplicativo, i seguenti contribuenti, indipendentemente dal loro

settore di appartenenza:

– Societa a responsabilita limitata

– Societa per azioni

– Societa in accomandita per azioni

– Societa in nome collettivo

– Societa in accomandita semplice

– Societa ed enti non residenti, con stabile organizzazione in Italia.

Naturalmente, non e sufficiente il requisito soggettivo, ma deve contestualmente sussi-

stere quello oggettivo, consistente dall’impossibilita di superamento del test di operativita.

Il legislatore, con l’intento, sostanzialmente, di ridurre la portata della disciplina, ha intro-

dotto alcune cause di esclusione.

Al verificarsi di tali cause, la societa non ha l’obbligo di effettuare il test di operativita e, per

l’anno di riferimento, la stessa non viene interessata dall’applicazione della disciplina in

commento.

ADEMPIMENTO "

NOVITA "

In cosa consiste

SOGGETTI PASSIVI "

SOGGETTI ESCLUSI "

SOCIETA’ DI COMODO

40 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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CAUSE DI ESCLUSIONE– soggetti ai quali, per la particolare attivita svolta, e fatto obbligo di costituirsi sotto

forma di societa di capitali

– soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta

– societa in amministrazione controllata o straordinaria

– societa ed enti che controllano societa ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati

regolamentati italiani ed esteri, nonche alle stesse societa ed enti quotati ed alle

societa da essi controllate, anche indirettamente

– societa esercenti pubblici servizi di trasporto

– societa con un numero di soci non inferiore a 50

– societa che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai

inferiore alle dieci unita

– societa in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di

liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo

– societa che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (rag-

gruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale

– societa partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale

– societa che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore

Oltre alle richiamate cause di esclusione ex lege, l’Amministrazione finanziaria, con appo-

sito atto, ha individuato situazioni oggettive che consentono la disapplicazione della

disciplina sulle societa di comodo, senza necessita di presentare istanza di interpello (per un

approfondimento, cfr. questa Rivista n. 6/2014, pag. 39).

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA– societa in stato di liquidazione, che, con impegno assunto in dichiarazione dei red-

diti, richiedono la cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presenta-

zione della dichiarazione dei redditi successiva

– societa assoggettate ad una procedura di liquidazione giudiziaria

– societa sottoposte a sequestro penale o a confisca o in altre fattispecie analoghe in

cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario

– societa che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in lo-

cazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato.

– societa che detengono partecipazioni in:

1) societa considerate non di comodo;

2) societa escluse dall’applicazione della disciplina delle societa di comodo anche in

conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione;

3) societa collegate residenti all’estero.

– societa che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in re-

lazione ad un precedente periodo sulla base di circostanze oggettive puntualmente

indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi successivi.

– societa che esercitano esclusivamente attivita agricola

– societa per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o

differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello

stato di emergenza

Restano esclusi, infine, tutti quei soggetti ai quali viene accolta l’istanza di disapplica-

zione della disciplina.

La disciplina delle societa non operative, in linea di principio, e applicabile anche ai soggetti che

operano nel settore delle energie rinnovabili e, in particolare, nel fotovoltaico. In particolare,

per la sua applicazione non e possibile prescindere dalle particolari regole di mercato.

SCHEMA DI SINTESI

SCHEMA DI SINTESI

PROCEDURE "

SOCIETA’ DI COMODO

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 41

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Nel settore delle energie rinnovabili, i ricavi dell’attivita caratteristica sono, sostanzial-

mente, riconducibili a due componenti:

– incentivante: costituisce la fonte di ricavo principale per il soggetto responsabile del-

l’impianto fotovoltaico e consiste in un contributo, erogato per un periodo di 20 anni

– ‘‘prezzo di vendita’’: a cui e possibile ‘‘collocare’’ l’energia prodotta, dipende dalle

condizioni di vendita dell’energia prescelte dal produttore, in quanto la stessa puo avve-

nire con due diverse modalita:

1) ‘‘indiretta’’, stipulando una convenzione di ritiro dedicato con il Gestore dei Servizi

Energetici (GSE)

2) ‘‘diretta’’, attraverso la vendita in borsa o a un grossista (contratto bilaterale).

La modalita di vendita indiretta dell’energia e, di solito, quella piu utilizzata dai possessori di

impianti fotovoltaici, sia per la semplicita gestionale, sia perche assicura una maggiore

stabilita di prezzo rispetto a quello praticato sul libero mercato.

In alternativa, il produttore puo scegliere di vendere direttamente l’energia in borsa

oppure ad un trader/grossista di energia elettrica a un prezzo di cessione direttamente

negoziato con quest’ultimo. Tale tipologia di vendita puo essere utile per collocare sul

mercato le produzioni di energia provenienti da impianti di grande taglia.

Detto questo, ai fini della disapplicazione della disciplina delle societa c.d. di comodo,

in caso di vendita indiretta, il contribuente puo addurre come motivazione del mancato

superamento del test la circostanza che la vendita dell’energia avviene sulla base di spe-

cifici contratti stipulati con il GSE, che impone al produttore i prezzi di vendita.

Si supponga che Alfa, per l’anno di imposta 2013, non abbia superato il test di opera-

tivita e voglia presentare istanza di interpello per ottenere la disapplicazione della disci-

plina sulle societa di comodo.

Si supponga, altresı, che Alfa sia una societa produttrice di energia da fonti rinnovabili e

che collochi tale energia sul mercato attraverso specifici contratti stipulati con il GSE.

In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, ai fini dell’accoglimento dell’i-

stanza di interpello, con conseguente disapplicazione della disciplina antielusiva, e suffi-

ciente che Alfa illustri, anche con idonea documentazione, la scelta della modalita di

vendita indiretta dell’energia.

In caso di vendita diretta, invece, resta a carico del contribuente dimostrare, di volta in

volta nell’istanza di disapplicazione, l’esistenza di quelle situazioni oggettive che non hanno

permesso il conseguimento di ricavi almeno pari a quelli presunti per legge.

Si supponga che Alfa, per l’anno di imposta 2013, non abbia superato il test di opera-

tivita e voglia presentare istanza di interpello per ottenere la disapplicazione della disci-

plina sulle societa di comodo. Si supponga, altresı, che Alfa sia una societa produttrice di

energia da fonti rinnovabili e che collochi tale energia direttamente sul mercato, spun-

tando un prezzo negoziato direttamente sullo stesso.

In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, ai fini dell’accoglimento dell’i-

stanza di interpello, con conseguente disapplicazione della disciplina antielusiva, Alfa ha

l’obbligo di illustrare l’esistenza di quelle situazioni oggettive che non hanno permesso il

conseguimento di ricavi almeno pari a quelli presunti per legge, e che, quindi, possono

anche prescindere dalle modalita di collocazione dell’energia sul mercato.

L’interpello disapplicativo della disciplina delle societa di comodo deve essere preventivo:

– presentato alla competente direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate almeno 90

giorni prima del termine di scadenza ordinario di presentazione della dichiarazione

dei redditi.

In caso contrario, come detto, l’istanza verra considerata non preventiva e dichiarata inam-

missibile dall’Amministrazione finanziaria.

ESEMPIO 1

ESEMPIO 2

SCADE "

SOCIETA’ DI COMODO

42 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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Le rimanenze di magazzino:i criteri di rilevazioneFederico Gavioli - Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicista

ADEMPIMENTO " Le rimanenze di magazzino rappresentano, per l’azienda, operazioni di rettifica di fineesercizio:– consistono nel rinviare al prossimo esercizio, o ai prossimi esercizi, costi inerenti

beni che sono rimasti in giacenze in magazzino a fine esercizio, che non sono dicompetenza dell’esercizio stesso che si sta chiudendo

RIFERIMENTI " – Codice civile, art. 2423 bis e seguenti– Principio OIC n. 13

RIMANENZEDI MAGAZZINO "

Le rimanenze di magazzino sono composte da:– beni materiali, destinati alla vendita nella gestione caratteristica dell’impresa– beni che entreranno nel processo produttivo per la trasformazione, ma che comun-

que saranno destinati alla vendita– materie destinate ad entrare nella composizione dei prodotti– merci che si riacquistano per la rivendita

PROCEDURE " I criteri per la rilevazione delle rimanenze di magazzino sono:– la specifica identificazione del costo– il metodo FIFO (primo entrato e primo uscito, ‘‘First in, first out’’)– il costo medio ponderato– il metodo LIFO (ultimo entrato e primo uscito, ‘‘Last in, first out’’)

METODO FIFO " Le quantita acquistate o prodotte in epoca piu remota sono le prime ad esserevendute o utilizzate in produzione, per cui restano in magazzino le quantita relativeagli acquisti o alle produzioni piu recenti

COSTO MEDIOPONDERATO "

Le quantita acquistate o prodotte non sono piu individualmente identificabili e fannoparte di un insieme in cui i beni sono ugualmente disponibili

METODO LIFO " Si ipotizza che gli acquisti o le produzioni piu recenti siano i primi ad essere venduti, diconseguenze si ritiene che rimangano nel magazzino le quantita relative agli acquistio alle produzioni piu remote, valutate al costo di tali acquisti e produzioni

BILANCIO

RIMANENZE MAGAZZINO

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 43

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Secondo la normativa civilistica, le rimanenze di magazzino devono essere inserite nella

voce dell’attivo circolante dello stato patrimoniale che le differenzia in:

– materie prime, sussidiarie e di consumo:

a) materie prime: materiali acquisiti da economie esterne e destinati ad essere inseriti o

inglobati nei prodotti finiti

b) materie sussidiarie: servono per il completamento del prodotto (es. imballaggi)

c) materie di consumo: componenti utilizzati indirettamente nella produzione (per esem-

pio l’olio utilizzato per gli impianti)

– prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

– lavori in corso su ordinazione

– prodotti finiti e merci

– acconti.

Le voci del bilancio riguardanti le rimanenze di magazzino sono annoverabili, senza ombra

di dubbio, tra gli aspetti piu complicati per le aziende di produzione e di commercializza-

zione, sia per la loro importanza da un punto di vista economico-aziendale, sia con

riferimento agli aspetti contabili e fiscali. Al riguardo, occorre tenere ben presente che le

rimanenze, proprio per via della loro complessa rilevazione contabile e fiscale, sono

oggetto di attenzione sia da parte dei Principi contabili italiani, sia di quelli internazionali,

nella cognizione che la loro corretta valutazione sia fondamentale per la giusta rilevazione

dei risultati d’esercizio. Specificatamente, per la corretta rilevazione, valutazione e rappre-

sentazione delle rimanenze di magazzino nei bilanci, bisogna fare riferimento alle disposi-

zioni contenute nel codice civile (artt. 2423 e seguenti), nonche all’OIC n. 13 (Organismo

Italiano Contabilita).

Nelle giacenze di magazzino confluiscono i beni destinati alla vendita o che concorrono

alla produzione, nell’ambito dell’ordinaria attivita d’impresa.

Da un punto di vista tecnico, le rimanenze di magazzino rappresentano costi, imputabili a

beni ancora in giacenza, che si rinviano al futuro esercizio in quanto recuperabili tramite i

ricavi di futuri periodi.

PRINCIPIO GENERALE DI DETERMINAZIONE DEL COSTO� costo di acquisto: al valore originario del bene devono essere aggiunti gli oneri ac-

cessori

� costo di produzione: comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto, puo

comprendere anche altri costi relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal

quale il bene puo essere utilizzato

In linea di massima le rimanenze di magazzino comprendono le seguenti classi:

– merci e prodotti finiti: trattasi dei prodotti acquistati per la rivendita e dei manufatti

dell’impresa

– semilavorati: sono compresi in tale voce le parti finite di acquisto e di produzione

destinate alla fabbricazione del prodotto finito o ad un ulteriore processo intermedio di

produzione

– prodotti in corso di lavorazione: rientrano tra questi i materiali, parti e assiemi in fase

di avanzamento

– materie prime

– materie sussidiarie e di consumo.

Materie primeSono rappresentate dai materiali come, per esempio, il legno, il ferro, la plastica, etc,

destinati ad essere fisicamente incorporati nelle lavorazioni aziendali.

ADEMPIMENTO "

RIMANENZEDI MAGAZZINO "

SCHEMA DI SINTESI

RIMANENZE MAGAZZINO

44 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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Qualche volta sono ricompresi in questa voce i c.d. ‘‘componenti’’ di acquisto, cioe le

parti che, per lo piu fornite di una certa autonomia funzionale, vengono utilizzate nella fase

di assemblaggio.

Materie sussidiarie

Le materia sussidiarie sono costituite da beni che, pur essendo incorporati nei prodotti

finiti, costituiscono elementi ‘‘secondari’’ rispetto alle materie prime.

Materie di consumoComprendono i materiali che vengono utilizzati e consumati nel processo produttivo,

gli altri materiali di consumo, non necessariamente collegati al processo produttivo, gli

imballaggi ‘‘a perdere’’, i pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e di uso molto ricor-

rente.

Modalita di rilevazioneLe operazioni di valutazione e valorizzazione sono precedute dall’accurata rilevazione delle

quantita delle rimanenze.

Tale rilevazione puo:

– avvenire praticamente in base a conta fisica (inventario fisico)

– essere ricavata mediante un sistema affidabile di scritture contabili di magazzino (rile-

vazioni permanenti di magazzino).

La metodologia di valutazione delle quantita di magazzino cosı rilevate deriva dalla combi-

nazione di due fondamentali postulati del sistema contabile:

– il criterio del costo

– il principio di prudenza.

Tali principi, tra l’altro, sono rinvenibili nel codice civile, ove e previsto che le rimanenze, non

costituenti immobilizzazioni, devono essere iscritte:

– al costo di acquisto o di produzione

– qualora minore, al valore di mercato, intendendo per tale il valore di realizzo desumibile

dall’andamento del mercato; tale minor valore non puo essere mantenuto nei successivi

bilanci se ne sono venuti meno i motivi.

Per la valutazione delle rimanenze di magazzino sarebbe opportuna l’attribuzione alle

singole unita fisiche dei costi specificamente sostenuti per l’acquisizione o la produ-

zione delle unita medesime. Tuttavia, caso per caso, a causa dell’entita delle rimanenze,

ovvero della velocita di rotazione, tale valutazione appare quantomeno difficoltosa, se non

concretamente improponibile.

Determinazione del costo di acquisto o di produzione delle rimanenzeLe possibili tecniche di valorizzazione che possono essere utilizzate per la determinazione

del costo di acquisto o di produzione delle rimanenze di magazzino si differenziano a

seconda che i beni in giacenza siano:

– infungibili: beni con caratteristiche specifiche che, pertanto, non sono interscambiabili

con altri beni. Il legislatore impone la determinazione del loro costo specifico di

acquisto o di produzione e l’impiego di tale valore per la valorizzazione delle giacenze

di magazzino di tali beni ai fini della predisposizione del bilancio

– fungibili: beni che presentano caratteristiche omogenee e che possono essere sostituiti

da beni dello stesso genere. Le regole del codice civile consentono al redattore del

bilancio di valorizzarli al costo specifico o, trattandosi di giacenze che si caratterizzano

per una rilevante velocita di rotazione, utilizzando specifici criteri che, facilitandone la

valutazione, ne approssimano il valore effettivo.

PROCEDURE "

RIMANENZE MAGAZZINO

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 45

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In particolare, in alternativa alla definizione del costo specifico, e prevista la possibilita di

utilizzare (art. 2426, primo comma, n. 9 c.c.):

– il costo medio ponderato

– il metodo FIFO (first in first out)

– il metodo LIFO (last in first out).

Vediamo di analizzare tali principi, piu nel dettaglio, secondo quanto indicato dal principio

contabile OIC (n. 13 del 13 luglio 2005).

Il metodo FIFO rappresenta l’andamento dei prezzi di mercato, perche valuta il magazzino ai

costi piu recenti. Tale metodo, inoltre, in molti casi esprime con una certa approssimazione

il flusso fisico delle voci di magazzino. Esso assume che gli elementi di costo seguano un

ordine cronologico determinato dalla data del loro sostenimento. Nel caso in cui il flusso

fisico e realmente quello che permette di alienare le voci di acquisto piu remoto, il metodo

FIFO avvicina quello della specifica identificazione del costo. Il costo FIFO tende a con-

trapporre nel conto economico a ricavi recenti costi meno recenti. In sostanza, i costi

vengono contrapposti ai ricavi nell’ordine in cui tali costi vengono sostenuti. La valutazione

delle rimanenze a fine esercizio col metodo FIFO assume che esse siano costituite dalla

sommatoria dei costi piu recenti; di conseguenza, per la valutazione delle rimanenze di

magazzino, con tale metodo si assegnano prima gli ultimi costi sostenuti per le ultime

quantita acquisite (acquistate o prodotte) nell’esercizio a correlate quantita in giacenza;

poi i penultimi costi sostenuti per le penultime quantita acquisite, e cosı via fino a

coprire tutte le quantita in giacenza.

PRINCIPIO GENERALE DEL METODO FIFO� I beni sono iscritti al momento dell’acquisto in base agli effettivi costi sostenuti

dall’azienda

� Le uscite di magazzino, astrattamente, vengono riferite ai primi acquisti effettuati

dall’impresa (primo entrato, primo uscito)

Attenzione

Nel caso di un materiale acquistato, la valutazione con il metodo FIFO si fa sulla base dei

costi delle fatture fornitori degli acquisti piu recenti partendo dall’ultima fattura e pre-

cedendo all’indietro nel tempo in modo da coprire la quantita in magazzino con le quantita

ed i relativi costi delle fatture fornitori piu recenti. L’uso della sola fattura d’acquisto piu

recente e inaccettabile, poiche porta a risultati sbagliati se la quantita dell’ultima fattura e

inferiore alla giacenza della voce da valutare e il costo delle fatture precedenti ne-

cessarie per coprire la quantita della voce in magazzino e diverso dal costo riflesso nell’ul-

tima fattura, in modo tale da produrre significative differenze nella valutazione.

Data Prodotto X Quantita Costo unitario Valore complessivo

01.01.2013 Esistenza iniziali 500 100 50.000,00

05.02.2013 Acquisto 100 150 15.000,00

20.05.2013 (prelievo) (400) (400 * 100) (40.000,00)

SALDO 200 100 * 100100 * 150 25.000,00

21.08.2013 Acquisto 300 120 36.000,00

20.11.2013 (prelievo) (150) (100 * 100)(50 * 150) (17.500,00)

SALDO 350 50 * 150300 * 120 43.500,00

METODO FIFO "

SCHEMA DI SINTESI

ESEMPIO

RIMANENZE MAGAZZINO

46 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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Il costo medio ponderato considera le unita di un bene acquistato o prodotto a date

diverse ed a diversi costi come facenti parte di un insieme, in cui i singoli acquisti e le

singole produzioni non sono piu identificabili, ma sono tutti ugualmente disponibili.

Tale metodo ha come finalita quello di uniformare i movimenti nei prezzi per cui esiste

differenza tra i prezzi piu recenti ed i costi medi.

PRINCIPIO DEL COSTO MEDIO PONDERATO� Le quantita acquistate o prodotte non sono piu individualmente identificabili

� Fanno parte di un insieme i cui beni sono ugualmente disponibili; tale metodo

cerca di livellare i movimenti nei prezzi per cui esiste differenza tra i prezzi piu recenti

ed i costi medi

Come indicato dal principio OIC n. 13, il costo medio puo essere ponderato:

– per movimento: il costo medio e calcolato subito dopo ogni singolo acquisto e le

vendite vengono scaricate con il costo medio calcolato dopo l’ultimo acquisto effettuato.

Al momento del ricevimento, il costo medio e determinato dividendo il costo totale delle

unita residue prima dell’ultimo ricevimento piu il costo delle ultime unita ricevute per il

totale delle unita residue dopo l’ultimo ricevimento

– per periodo: alle quantita ed ai costi in inventario all’inizio del periodo si aggiungono gli

acquisti o la produzione di un periodo (mese, trimestre, ecc.) e si determinano i nuovi

costi medi ponderati. Tale secondo metodo e ovviamente piu pratico del costo medio

ponderato per movimento. La ponderazione puo quindi essere calcolata su base annuale

o mensile o di altro periodo (es. trimestrale) ovvero di volta in volta che le voci vengono

acquistate o prodotte, a seconda delle caratteristiche dell’attivita dell’impresa.

MovimentoQuantita

acquistataPrezzounitario

Costoacquisto

Quantitascaricate

Rimanenze

Rimanenze al 1 gennaio 2013 1.000 4 2.000 1.000

1 aprile 2013 500 12 6.000 1.500

1 maggio 2013 500 1.000

1 luglio 2013 2.000 2 4.000 3.000

31 dicembre 2013 3.500 12.000 3.000

Il costo medio ponderato secondo lo schema illustrato nella tabella sara pari (2.000 +

6.000+ 4.000) / 3.500 = 3,43

La rimanenza finale sara uguale a 3,43 x 3.000= 10.290

Contabilmente si procedera alla seguente registrazione:

Materie a Rimanenze finali di merci 10.290 10.290

Rilevazione contabile delle rimanenze finali al 31 dicembre 2013 con il criterio delcosto medio ponderato

Conti di contabilita Conti di bilancio

Materie SP C I 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo

Rimanenze finali di merci CE B 11) Variazioni delle rimanenze e di materieprime,sussidiarie, di consumo e merci

Ipotizzando che le rimanenze iniziale fossero pari a euro 1.000 occorrera indicare in

bilancio la variazione delle rimanenze che deve essere indicata con segno negativo nella

voce B11 del conto economico - Costo della produzione - in quanto le rimanenza finali

sono superiori a quelle iniziali (1.000 - 10.290) = - 9.290

COSTO MEDIOPONDERATO "

SCHEMA DI SINTESI

ESEMPIO

Compila

RIMANENZE MAGAZZINO

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 47

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Il termine LIFO e l’acronimo inglese di Last In First Out (Ultimo ad entrare, primo ad uscire)

e presuppone che vengano scaricati per primi i beni strumentali per ultimi in magaz-

zino. Esprime il concetto relativo al modo di immagazzinare dati in cui l’ultimo valore

introdotto e il primo ad uscire. Il metodo LIFO e uno dei diversi possibili impieghi della

gestione delle scorte di magazzino. In relazione al tipo di metodo utilizzato per la valorizza-

zione delle scorte, e ve ne sono molti, si perviene a risultati di reddito e di valore delle scorte

stesse differenti.

Con il metodo LIFO, infatti, se l’ultima merce acquistata e la prima ad essere venduta, il

magazzino tendera ad essere costituito da merci piu remote, ed in una realta di au-

mento dei prezzi con il tempo, il reddito sara piu basso: ai ricavi correnti si contrappon-

gono costi recenti, quindi piu alti di quelli passati, considerati, ad esempio con il metodo

FIFO (First In First Out).

PRINCIPIO DEL METODO LIFO� Ipotizza che gli acquisti o le produzioni piu recenti siano i primi a essere venduti

� Rimangono nel magazzino le quantita relative agli acquisti o alle produzioni piu

remote, valutate al costo di tali acquisti e produzioni

Il LIFO conduce, quindi, generalmente ad una sottovalutazione delle rimanenze nello

stato patrimoniale. Al contrario, gli scarichi di magazzino, che avvengono al valore mag-

giore, deteterminano sul conto economico l’effetto contrario di incrementare il costo del

venduto.

Attenzione

Proprio per segnalare questa potenziale sottovaluzione, il documento OIC 13 prescrive che

si indichi nella nota integrativa la differenza rispetto ai costi correnti, nel caso in cui

questi alla chiusura dell’esercizio divergano notevolmente dalla valutazione delle rimanenze

ottenuta applicando non solo il metodo LIFO ma anche gli altri criteri ammessi.

Tale disposizione e gia contenuta nel Codice civile (art. 2426, comma 1, n. 10).

Il LIFO a scattiVa evidenziato che le aziende italiane utilizzano molto frequentemente il metodo del LIFO a

scatti che rappresenta una variante del LIFO. Tale diffusione e giustificata dal fatto che la

variante ‘‘a scatti’’ era il metodo secondo il quale l’Amministrazione finanziaria calcolava il

valore minimo del magazzino ai fini della determinazione del reddito imponibile.

Si parla di LIFO a scatti, in quanto il funzionamento e diverso dal LIFO continuo: la valu-

tazione viene fatta non gradualmente in base ad ogni movimento di entrata/uscita, ma

soltanto a fine periodo.

In sintesi, nel primo periodo, la valutazione della quantita in rimanenze e effettuata appli-

cando il costo del medio ponderato di acquisto o di fabbricazione riferito allo stesso

periodo. Nell’esercizio successivo e necessario verificate la quantita in rimanenza e con-

frontarla con quello dell’esercizio precedente, poiche:

– se aumentata la quantita preesistente viene valutata come l’esercizio precedente,

mentre l’incremento (scatto) si valuta al costo medio ponderato dell’esercizio

– se diminuita, si riduce proporzionalmente il valore delle rimanenze dell’esercizio prece-

dente.

Negli esercizi successivi, nel caso di:

– ulteriori aumenti, gli scatti positivi, valutati con il costo medio ponderato dell’esercizio di

formazione, si aggiungono alle quantita preesistenti che restano inalterate come valore

– diminuzione, si assume che i decrementi riguardino gli scatti formatesi per ultimi a

partire dal piu recente.

METODO LIFO "

SCHEMA DI SINTESI

RIMANENZE MAGAZZINO

48 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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Nelle rimanenze valutate con il metodo del LIFO a scatti annuale nel primo esercizio la valutazioneavviene al costo medio ponderato.Negli esercizi successivi:a) la rimanenze invariata e valutata allo stesso valore del primo eserciziob)se la rimanenze aumenta, la maggiore quantita e valutata al C.M.P. dell’esercizio in chiusura o al

valore degli acquisti piu remoti effettuti dallo stesso, la quantita preesistente e valutata comenell’esercizio precedente

c) se la rimanenze e diminuita si distingue tra rimanenze relative al secondo esercizo e rimanenzerelative agli esercizi successivi al secondo.

AnnoCosto medio

ponderatoRimanenze

finale Scatto Valorizzazione in euro

2010 10 2.000 +2.000 2000 * 10 = 20.000

2011 12 3.000 +1.000 (2.000 * 10 ) + (1.000 * 12) = 32.000

2012 12,5 1.500 -1.500 1500 * 10 = 15.000

2013 13,1 2.500 +1.000 (1.500 * 10) + (1.000 * 13,1) = 28.100

Confronto tra metodi di valutazione

ESEMPIO

SCHEMA DI SINTESI

RIMANENZE MAGAZZINO

Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 49

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Una associazione professionale, in essere dal 2005, e formata da due professionisti,

con quote di partecipazione agli utili del 98% e 2%. Ora, l’associato che detiene il 2%

vorrebbe recedere dall’associazione professionale; naturalmente gli verrebbe liqui-

dato e pagato quanto spettante tanto di apporto iniziale, la quota su utili eventual-

mente maturati, oltre che eventualmente altre maggiori somme da concordarsi. Si

ritiene che le maggiori somme attribuite, a parte quanto percepito per apporto

iniziale, sia soggetto a tassazione separata (art. 1, primo comma, lett. l), T.U.I.R.).

L’associato rimanente non intende ricostituire la pluralita soggettiva entro 6 mesi

(sempre che sia obbligato a ricostituirla) ma continuare l’attivita in forma individuale.

a) Egli e obbligato ad aprire una nuova partita IVA, a fatturare con IVA, quindi a

determinare anche eventuali plusvalenze, e naturalmente a presentare il mod. UNI-

CO SP per il periodo di vigenza della societa come unico associato? Oppure

b) potrebbe, stante la non ricostituzione della pluralita degli associati, adottare un

comportamento simile a quanto tenuto dalle imprese, cioe continuare l’attivita in

forma individuale, «attribuendosi» l’azienda ai medesimi valori fiscali gia in essere

(circ. n. 54/E/2002), versando la relativa imposta di registro, senza fatturare i beni?

Qual e, dunque, il comportamento fiscale piu corretto?

(A.A., Venezia)

Il professionista dovra sicuramente:

� aprire una nuova partita IVA, e� formulare due tipologie di dichiarazioni:– una relativa ai redditi della STP, e– una relativa ai redditi da attivita professionale individuale.

La circolare dei Consulenti del lavoro (n. 6/2013) chiarisce che: «in ogni caso il numero dei

soci professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deli-

berazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di sciogli-

mento della societa e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale e iscritta

la societa procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la societa non abbia

provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di 6

mesi».

Pertanto, a parere di chi scrive, il socio superstite proseguira la sua attivita esclusivamente

in forma individuale.

Il modello UNICO della STP va presentato regolarmente per il periodo dell’anno fino alla

data di scioglimento della societa, in relazione ai redditi maturati dalla STP che verranno

suddivisi sulla base delle percentuali di spettanza dei singoli soci.

Con riferimento al recesso, lo stesso andra segnalato alla CCIAA competente, essendo

venuto meno il requisito della STP, in modo tale che possano procedere alla cancellazione.

Maurizio Villani

Francesca Giorgia Romana Sannicandro

(Avvocati in Lecce)

E possibile inviare i quesiti in redazione al seguente indirizzo: [email protected]

SOCIETATRAPROFESSIONISTI

Recesso del socio diminoranza

I QUESITI

50 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014

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