Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Civile Telematico - Anno 2017

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MOVIMENTO FORENSE PADOVA PADOVA Breve Compendio Giurisprudenziale del Processo Civile Telematico Anno 2017 a cura dell’Avv. Edoardo Ferraro - Presidente MF Padova - - Co-responsabile Dipartimento Nazionale Giustizia Telematica MF -

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MOVIMENTOF O R E N S EP A D O V AP A D O V A

Breve CompendioGiurisprudenziale del

Processo Civile TelematicoAnno 2017

a curadell’Avv. Edoardo Ferraro

- Presidente MF Padova -- Co-responsabile Dipartimento Nazionale Giustizia Telematica MF -

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PREMESSA

Come per il 2016, nel predisporre il presente Compendio, si è deciso di affrontare la ricerca

giurisprudenziale andando a svolgere un lavoro di elaborazione di “massime non ufficiali”,

studiando le più importanti decisioni delle corti di merito, della Cassazione e della Corte

Costituzionale, cercando di concentrare l’attenzione sugli elementi considerati più importanti

dei diversi provvedimenti.

Le massime sono presentate in ordine cronologico, al fine di meglio individuare l’evoluzione

negli orientamenti giurisprudenziali.

Qui di seguito sono indicati i siti internet in cui sono pubblicati i provvedimenti massimati, nel

caso si volesse leggere il testo integrale delle decisioni:

http://maurizioreale.it/

http://www.processociviletelematico.it/

www.judicium.it

www.altalex.com

Sperando di fare cosa utile.

Avv. Edoardo Ferraro

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SOMMARIO

Trib. Napoli Nord, Ord. 15-17.1.2017Iscrizione a ruolo esecuzioni - Copia non autentica - Termine per iscrizione a ruolo

Pag. 9

Trib. Roma, Sent. 23.1.2017 n. 1127Firma digitale - Sottoscrizione di atto di cessione di quote - Disconoscimento - Onereprobatorio - Titolare del dispositivo di firma

Pag. 9

Corte App. Firenze, Sent. 26.1.2017 n. 189Appello - Notifica via PEC effettuata dopo le ore 21 - Perfezionamento - Scissione delmomento perfezionativo per il notificante e per il destinatario - Applicabilità

Pag. 10

Trib. Rovigo, Sez. I, Sent. 3.2.2017 n. 110 Comparsa di costituzione telematica - Ricevuta di avvenuta consegna - Ritardo nelrilascio - Rimessione in termini

Pag. 10

Trib. Venezia, Sez. Lav., Sent. 8.2.2017 n. 68Notifica via PEC - Attestazione di conformità - Irregolarità - Raggiungimento delloscopo - Diritto di difesa

Pag. 11

Trib. Torino, Sez. I, Ord. 10.2.2017Deposito documenti per via telematica - Rifiuto della cancelleria - Errore “fatale” -Tempestività del deposito

Pag. 11

Trib. Torino, Sez. I, Ord. 14.2.2017Principio di sinteticità degli atti processuali (art. 16 bis, c. 9 octies, D.L. n. 179/2012) -Sommari ipertestuali e collegamenti ai documenti prodotti – Valutazione

Pag. 12

Trib. Torino, Sez. III, Ord. 23.2.17Notifica a mezzo PEC - Programmi per lettura atti - Necessità di rinotificare in viacartacea

Pag. 12

Corte di Cassazione, Sez. VI-1, Ord. 14.3.17 n. 6518Ricorso per cassazione - Notifica via PEC - Relata di notifica - Firma digitale -Mancanza - Irrilevanza

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Corte di Cassazione, Sez. VI-2, Ord. 15.3.17 n. 6657Notifica della sentenza via PEC - Ricorso per cassazione - Deposito della copiaautentica della sentenza impugnata (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) - Improcedibilità

Pag. 13

Corte di Cassazione, Sez. VI-1, Ord. 22.3.17 n. 7390Notifica ex art. 15 L.F. - Tardiva apertura della casella PEC - Irrilevanza - Conoscibilitàsecondo ordinaria diligenza

Pag. 14

Corte di Cassazione, Sez. VI-3, Ord. 10.4.17 n. 9231Ordinanza di inammissibilità (art. 348 bis c.p.c.) - Comunicazione di cancelleria -Decorso del termine breve ex art. 348 ter, c. 3, c.p.c. - Ricevute PEC

Pag. 14

Corte di Cassazione, SS.UU., Sent. 2.5.2017 n. 10648Ricorso per cassazione - Deposito copia autentica della sentenza impugnata e dellarelata di notifica (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) - Mancanza della relata di notifica - Validità

Pag. 15

Trib. Latina, Sent. 15.5.2017 n. 1053Iscrizione a ruolo - Atto principale con data diversa da quello notificato - Irregolarità -Allegazione copia corretta - Raggiungimento dello scopo

Pag. 15

Trib. Milano, Ord. 2.6.2017Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Deposito per via telematica - Indicazionenumero di ruolo - Mancanza - Rifiuto dopo scadenza del termine - Regolarizzazione

Pag. 16

Corte di Cassazione, Sez. VI, Ord. 8.6.2017 n. 14338Notifica atto di appello tramite PEC privo di firma digitale - Inammissibilità - Sussiste

Pag. 16

Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 20.6.2017 n. 15147Notifica sentenza presso la cancelleria se la PEC è indicata dal destinatario solo per lecomunicazioni - Valida

Pag. 17

Corte di Cassazione, Sez. VI-T, Ord. 27.6.2017 n. 15984Notifica via PEC - Irritualità (formato doc anziché pdf) - Sanatoria ex art. 156 c.p.c. -Raggiungimento dello scopo

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Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 11.7.2017 n. 17048Notifica sentenza presso la cancelleria e non alla PEC del destinatario - Nullità -Sussiste

Pag. 18

Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 11.7.2017 n. 17450Notifica via PEC - Ricorso per cassazione - Copia autentica analogica della relata dinotifica - Mancanza - Improcedibilità

Pag. 18

Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 28.7.2017 n. 18758Controricorso notificato tramite PEC - Mancanza sottoscrizione digitale - Inesistenzadella notifica - Nullità della notifica raggiungimento dello scopo - Sussiste

Pag. 19

Corte di Cassazione, Sez. VI-T, Ord. 24.8.2017 n. 20381Ricorso per cassazione - Notifica a mezzo PEC tempestiva - Atto da notificareilleggibile (per disfunzioni del server) - Nuovo tentativo oltre il termine - Validità

P Pag. 19

Corte di Cassazione, Sez. VI-III, Ord. 31.8.2017 n. 20672Forma degli atti del processo - Atti da notificare e procura speciale - Documentiinformatici (originali informatici) - Esistenza dell'atto - Rimessione alle SS.UU.

P Pag. 20

Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 21.9.2017 n. 21915Notifica via PEC - Notifica effettuata dopo le ore 21 - Perfezionamento - Ore 7 delgiorno successivo - Questione di legittimità costituzionale - Esclusione

Pag. 20

Corte di Cassazione, Sez. VI-III, Ord. 25.9.2017 n. 22320Notifica a mezzo PEC - Atto di precetto - Documento informatico sottoscritto confirma digitale - Onere per il destinatario di dotarsi degli strumenti informatici

P Pag. 21

Corte di Cassazione, Sez. III, Ord. 10.10.2017 n. 23658Impugnazioni - Appello - Parte costituita - Obbligo di depositare fascicolo di primogrado - Esclusione

Pag. 21

Trib. Ferrara, Ord. 25.7-16.10.2017Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Memoria di costituzione - Deposito su supportocartaceo - Ammissibile - Atto endoprocessuale - Esclusione

P Pag. 22

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Corte App. Milano, Ord. 16.10.2017Notifica via PEC - Notifica effettuata dopo le ore 21 - Questione di legittimitàcostituzionale - Rimessione alla Corte Costituzionale

Pag. 22

Corte di Cassazione, Sez. I, Ord. 26.10.2017 n. 25513Opposizione allo stato passivo - Indicazione specifica dei mezzi di prova a pena didecadenza (art. 99, c. 2, n. 4 L.F.) - Onere di deposito dei documenti già prodotti

Pag. 23

Corte di Cassazione, Sez. VI-I, Ord. 8.11.2017 n. 26488Impugnazioni - Appello - Atto di citazione - Notifica in cancelleria anziché all'indirizzoPEC del difensore costituito - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussiste

Pag. 23

Corte di Cassazione, Sez. III, Sent. 9.11.2017 n. 26520Impugnazioni - Notifica via PEC - Ricorso per cassazione - Deposito copia autenticadella sentenza impugnata (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) - Modalità - Copia cartacea

Pag. 24

Corte di Cassazione, Sez. VI-I, Ord. 9.11.2017 n. 26622Opposizione allo stato passivo - Ricorso - Deposito per via telematica - Ammissibile -Decreto D.G.S.I.A. ex art. 35, D.M. n. 44/2011

Pag. 24

APPENDICEProvvedimento di personale di cancelleriaTrib. Parma, Atto rifiutato: motivazione della cancelleriaDeposito telematico - Foglio di precisazione delle conclusioni - Rifiuto dell’atto -Deposito cartaceo

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Iscrizione a ruolo telematica PPT - Attestazione di conformitàsu documento separato - Improcedibilità - Estinzione

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

In mancanza di attestazione di conformità il G.E. non è messo in condizione diconoscere - con il grado di certezza che la legge esige - se il creditore sia legittimato omeno all’esercizio dell’azione esecutiva, ed oggi il G.E. può procedere d’ufficio arilevare fatti estintivi.Non è conferente (sotto questo specifico profilo) la tesi del raggiungimento delloscopo, atteso che la stessa attiene alle nullità processuali e non alle fattispecie diinefficacia per omesso tempestivo deposito di atti di cui sia onerato il procedente, vistoche l’art. 543 c. 4 c.p.c. il comportamento negligente della parte processuale.Va in definitiva dichiarata la inefficacia del pignoramento.

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Firma digitale - Sottoscrizione di atto di cessione di quote - Disconoscimento- Onere probatorio - Titolare del dispositivo di firma

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

In tema di oneri probatori, attesa la modalità di sottoscrizione dell’atto di cessionedelle quote, apposta con l’utilizzazione del dispositivo di firma digitale, va ricordato chenella fattispecie oggetto di giudizio deve essere applicato l’art. 21, secondo comma delCodice dell’Amministrazione Digitale, secondo cui, in relazione al tipo di documento(informatico) e di firma (digitale) in esame nella presente controversia, l’utilizzo deldispositivo di firma “si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia provacontraria”; vi è, quindi, una inversione dell’onere della prova e compete a chi opera ildisconoscimento della sottoscrizione per smentire di avere egli sottoscritto con firmadigitale l’atto di cessione delle quote, provare di non avere apposto la firma digitale.

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Trib. Napoli NordTrib. Napoli NordOrd. 15.1 – 17.1.2017Ord. 15.1 – 17.1.2017

Trib. RomaTrib. RomaSent. 23.1.2017 n. 1127Sent. 23.1.2017 n. 1127

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Appello - Notifica via PEC effettuata dopo le ore 21 - Perfezionamento - Scissione delmomento perfezionativo per il notificante e per il destinatario - Applicabilità

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generatala ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata laricevuta di avvenuta consegna: si ritiene che il successivo art. 16 septies debba esseretuttora letto alla luce del principio della scissione dell'efficacia della notifica per ilnotificante e per il destinatario, ed in particolare che valga solo per il destinatario iltermine di cui all’art. 147 c.p.c..Anche l'articolo 3 bis nella legge 53/94, ha disposto per le notifiche tramite PEC chedebba ritenersi operativa la scissione dell'efficacia della notifica per il notificante e peril destinatario.

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Comparsa di costituzione telematica - Ricevuta di avvenuta consegna -Ritardo nel rilascio - Rimessione in termini

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

La circostanza che il sistema abbia emesso la ricevuta di avvenuta consegna (c.d.R.d.A.C.) oltre sette ore dopo il deposito dell'atto di cui si tratta non può essereimputabile alla parte, non avendo questa il controllo del sistema. In sostanza, se, da un lato, è pacifico che il deposito telematico si perfeziona solo con laricezione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. R.d.A.C.); dall'altro, qualora ildeposito sia andato a buon fine, ancorché tardivamente, e la parte abbia effettuatolo stesso entro l'ultimo giorno utile, non si può imputare a quest'ultima un ritardo delsistema. Sussistono, pertanto, i presupposti per la rimessione in termini di parte convenuta.

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Trib. RovigoTrib. RovigoSez. I, Sent. 3.2.2017 n. 110Sez. I, Sent. 3.2.2017 n. 110

Corte App. FirenzeCorte App. FirenzeSent. 26.1.2017 n. 189Sent. 26.1.2017 n. 189

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Notifica via PEC - Attestazione di conformità - Irregolarità -Raggiungimento dello scopo - Diritto di difesa

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Ove notificate copie informatiche del ricorso e del D.I., attestando la conformitàall’originale sugli atti e non sulla relata, vi è da chiedersi se le irregolarità siano tali dainficiare la notifica del decreto ingiuntivo.Ritiene il Giudicante che, nonostante le evidente irregolarità non possa esseredichiarata la nullità della notifica, atteso che l’atto ha raggiunto lo scopo a cui èdestinato: il ricorso monitorio, procura e decreto sono, invero, stati portati aconoscenza della parte ingiunta, corrispondono all’originale e la parte ingiunta ha avutola possibilità di difendersi adeguatamente.

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Deposito documenti per via telematica - Rifiuto della cancelleria -Errore “fatale” - Tempestività del deposito

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Ritenuto che l'accettazione dell'atto da parte della cancelleria non concorra aintegrare la fattispecie del deposito, ma riguardi "il mero inserimento dell'atto nelfascicolo digitale", non si può ammettere che "anomalie che bloccano l'inserimentonel fascicolo sortiscano l'effetto di travolgere retroattivamente il deposito".Si ritiene, in applicazione di questi principi, che i documenti siano statitempestivamente depositati il 12/10/2016, come dimostrato dalla relativa ricevuta diavvenuta consegna, non rilevando al riguardo il successivo rifiuto da parte dellacancelleria in data 13/10/2016.

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Trib. VeneziaTrib. VeneziaSez. Lav., Sent. 8.2.2017 n. 68Sez. Lav., Sent. 8.2.2017 n. 68

Trib. TorinoTrib. TorinoSez. I, Ord. 10.2.2017Sez. I, Ord. 10.2.2017

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Principio di sinteticità degli atti processuali (art. 16 bis, c. 9 octies, D.L. n. 179/2012) -Sommari ipertestuali e collegamenti ai documenti prodotti - Valutazione

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Nel concedere alle parti i termini perentori di cui all’art. 183 c. 6 c.p.c., con decorrenzaa far data dal 27/02/2017 (tenuto conto dei tempi di comunicazione e del carico delruolo), il giudice richiama il principio di sinteticità degli atti depositati con modalitàtelematiche di cui all’art. 16 bis c. 9 octies Dl 179/2012, invitando le parti a dotare gliatti di sommari ipertestuali e collegamenti ipertestuali ai documenti prodotti con glistessi, osservando che l’uso di queste tecniche di redazione è valutabile sotto ilprofilo del pregio dell’attività prestata.

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Costituzione per via telematica - Rifiuto della cancelleria -Errore “fatale” - Remissione in termini

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

La scoperta incolpevole dell’errore “fatale” dopo la scadenza del termine utile per lacostituzione ai sensi dell’art. 165 c.p.c., giustifica il deposito tardivo della comparsa dicostituzione. La terza PEC indicava una necessità di accertamento da parte della cancelleria e quindinon sembra poter essere in alcun modo imputabile all’avv. R. la tardività dellacostituzione. Va quindi accolta l’istanza di rimessione in termini.La riduzione del termine di costituzione ex art. 165 c.p.c. rispetto all’odierna udienzadel 23.2.2017 - termine previsto a garanzia dell’attore - giustifica la fissazione di unanuova prima udienza nel rispetto dei termini ex art. 165 c.p.c..

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Trib. TorinoTrib. TorinoSez. I, Ord. 14.2.2017Sez. I, Ord. 14.2.2017

Trib. TorinoTrib. TorinoSez. III, Ord. 23.2.2017Sez. III, Ord. 23.2.2017

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Ricorso per cassazione - Notifica via PEC - Relata di notifica -Firma digitale - Mancanza - Irrilevanza

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Non ha pregio l'eccepita inammissibilità del ricorso per cassazione in ragione dellanullità della notificazione eseguita a mezzo PEC dal difensore del ricorrente, perché larelata sarebbe un documento privo della firma digitale (a differenza del ricorso e dellaprocura, a cui quella sarebbe stata apposta), essendo stato tale documento direttoinequivocabilmente dalla casella PEC dell'avvocato del ricorrente a quella deldifensore avversario, senza che abbia limitato i diritti difensivi della parte ricevente,raggiungendo quindi lo scopo.Nella specie, la notificazione affidata a mezzo PEC la mancata forma digitale della relatanon lascia alcun dubbio sulla riconducibilità al notificante.

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Notifica della sentenza via PEC - Ricorso per cassazione - Deposito della copiaautentica della sentenza impugnata (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) - Improcedibilità

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Ove sia stata notificata a mezzo PEC la sentenza contro cui si è poi proceduto conricorso per Cassazione, tale ricorso è improcedibile per la violazione dell'art. 369 c. 2n. 2 c.p.c., quando, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenzaimpugnata è stata notificata in data 2/12/2015, non risulti però depositata copiaautentica con la relazione di notificazione (né risulta che tale copia autentica sia stataversata in atti dal controricorrente).Ed, infatti, la copia allegata alla produzione del ricorrente, sebbene rechi in calce larelazione di notifica a mezzo PEC, è priva di qualsivoglia attestazione di conformitàdella stessa all'originale, il che rende evidente la improcedibilità del ricorso.

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Corte di CassazioneCorte di CassazioneSez. VI-1, Ord. 14.3.2017 n. 6518Sez. VI-1, Ord. 14.3.2017 n. 6518

Corte di CassazioneCorte di CassazioneSez. VI-2, Ord. 15.3.2017 n. 6657Sez. VI-2, Ord. 15.3.2017 n. 6657

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Notifica ex art. 15 L.F. - Tardiva apertura della casella PEC - Irrilevanza -Conoscibilità secondo ordinaria diligenza

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

La notifica del ricorso di fallimento e del decreto di fissazione, pacificamenteavvenuta a mezzo PEC nei termini previsti ma conosciuta dalla fallenda solo dopo ladata della comparizione (avendo solo tardivamente questa provveduto all'effettivaapertura della casella di posta certificata), non compromette il diritto di difesa dellafallenda atteso che, come correttamente osservato dalla Corte territoriale, sia lanotifica al domicilio sia quella telematica si fondano sullo stesso principio di fondo cheè quello della conoscibilità dell'atto secondo un criterio di ordinaria diligenza deldestinatario (circa il costante controllo degli atti ricevuti presso il domicilio reale otelematico).

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Ordinanza di inammissibilità (art. 348 bis c.p.c.) - Comunicazione di cancelleria -Decorso del termine breve ex art. 348 ter, c. 3, c.p.c. - Ricevute PEC

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Ove l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. di inammissibilità dell’appello sia comunicata amezzo PEC dalla cancelleria, decorre il termine breve di cui all’art. 348 ter c.p.c. perl’impugnazione dell’ordinanza e della sentenza di primo grado.La prova della comunicazione a mezzo PEC da parte della cancelleria è ricavabile dallericevute di accettazione e di consegna presenti nel fascicolo telematico, e sonodisponibili per la consultazione integrale nel registro di cancelleria.

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Corte di CassazioneCorte di CassazioneSez. VI-1, Ord. 22.3.2017 n. 7390Sez. VI-1, Ord. 22.3.2017 n. 7390

Corte di CassazioneCorte di CassazioneSez. VI-3, Ord. 10.4.2017 n. 9231Sez. VI-3, Ord. 10.4.2017 n. 9231

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Ricorso per cassazione - Deposito copia autentica della sentenza impugnata e dellarelata di notifica (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) - Mancanza della relata di notifica - Validità

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Nel caso di ricorso per cassazione, è ammessa un’attività equipollente a quella deldeposito della copia autentica della sentenza impugnata da parte del ricorrente. Ildeposito della copia autentica della sentenza con la relazione di notificazione eseguitadal controricorrente vale a produrre i medesimi effetti della produzione imposta alricorrente, sicché ove con il deposito dell’atto ex art. 369 c.p.c. sia allegata anche lasentenza completa dell’attestazione di notifica, l’improcedibilità del ricorso non potràessere dichiarata.Se il documento è infatti già nella disponibilità del giudice in ragione dell’attivitàcompiuta dalla controparte, tanto vale a raggiungere lo scopo, ovvero la conoscibilitàdel documento stesso entro determinati e circoscritti limiti di tempo. Non sarebbeinvece possibile, ribadisce la Corte, consentire la produzione sine die.

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Iscrizione a ruolo - Atto principale con data diversa da quello notificato - Irregolarità -Allegazione copia corretta - Raggiungimento dello scopo

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

L’erronea allegazione, quale atto principale, di copia dell’atto introduttivo recantedata diversa costituisce una irregolarità che non influisce sulla validità della iscrizionea ruolo e sulla valida instaurazione del giudizio in considerazione della comunqueavvenuta contestuale produzione in allegato di copia corretta dell’atto notificato.In mancanza di un'espressa sanzione di nullità, la nota d'iscrizione a ruolo è nulla perirregolarità formali, con conseguente mancata costituzione della parte, solo quandodifettino i requisiti indispensabili per il raggiungimento del suo scopo, che è quello diportare la causa a conoscenza del giudice perché possa trattare e decidere la liteinstauratasi fra le parti con l'atto di citazione.

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Corte di CassazioneCorte di CassazioneSS.UU., Sent. 2.5.2017 n. 10648SS.UU., Sent. 2.5.2017 n. 10648

Trib. LatinaTrib. LatinaSent. 15.5.2017 n. 1053Sent. 15.5.2017 n. 1053

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Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Deposito per via telematica - Indicazionenumero di ruolo - Mancanza - Rifiuto dopo scadenza del termine - Regolarizzazione

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Il reclamo depositato entro il termine e consegnato alla casella del Tribunale è daconsiderarsi tempestivo, laddove il rifiuto da parte della cancelleria per mancanza dinumero di ruolo pervenga dopo la scadenza del termine di legge. Tale rifiuto va riferito a prassi organizzativa del Tribunale quanto alla iscrizione a ruolodegli atti di reclamo e non a negligenza della parte reclamante, che ha comunqueindirizzato tempestivamente al Tribunale competente il deposito telematico dell’atto direclamo.Non sarà nemmeno necessaria l’istanza di remissione in termini, trattandosi di meraregolarizzazione.

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Notifica atto di appello tramite PEC privo di firma digitale- Inammissibilità - Sussiste

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Essendo la firma digitale - al pari della sottoscrizione dell'atto analogico (cd. cartaceo)ai sensi dell'art. 125 c.p.c. (cfr. tra le altre Cass. n. 1275/2011) - requisito di validitàdell'atto introduttivo del giudizio (anche di impugnazione), in quanto essa attiene allaformazione dello stesso e alla sua riconducibilità a chi lo ha formato (nella specie,necessariamente al difensore munito di procura), l'inammissibilità dell'appello privo ditale firma digitale derivava già da siffatta carenza, non sanabile (e in tal senso,essendo corretto in diritto il dispositivo della sentenza, ne va parzialmente corretta lamotivazione ai sensi dell'art. 384 c.p.c.).

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Corte di CassazioneCorte di CassazioneSez. VI, Ord. 8.6.2017 n. 14338Sez. VI, Ord. 8.6.2017 n. 14338

Trib. MilanoTrib. MilanoOrd. 2.6.2017Ord. 2.6.2017

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Notifica sentenza presso la cancelleria se la PEC è indicata dal destinatario solo per lecomunicazioni - Valida

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Se nell'atto di appello viene effettuata elezione di domicilio presso la sede legaledell’assistito (dunque in luogo diverso da quello indicato nel R.D. n. 37 del 1934, art.82: nella specie, nell'ambito della circoscrizione della Corte d'appello di Catanzaro), e viè indicazione, nello stesso atto di appello, anche dell'indirizzo PEC dei legali "nondomiciliatari", accompagnata dalla esplicita richiesta di ricevere soltanto là le"comunicazioni", questa indicazione assume rilevanza (così come nel ricorso percassazione) esclusivamente ai fini delle "comunicazioni" di Cancelleria ex artt. 134 e135 c.p.c. e art. 176 c.p.c., comma 2, ma non anche ai fini delle "notificazioni". Si deve pertanto ritenersi correttamente e validamente eseguita la notifica dellasentenza di appello (ex artt. 170 e 285 c.p.c.) presso la Cancelleria della Corted'appello di Catanzaro.

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Notifica via PEC - Irritualità (formato doc anziché pdf) - Sanatoria ex art. 156 c.p.c. -Raggiungimento dello scopo

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

La notificazione a mezzo PEC è consentita dalla normativa secondaria e relativiprovvedimenti attuativi dell'art. 3 bis, legge 53/1994 (in particolare: D.M. 44/2011;provvedimento del 16 aprile 2014, Ministero della giustizia, Direzione generale per isistemi informativi automatizzati).In ogni caso vale l'ulteriore principio di diritto che «L'irritualità della notificazione di unatto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificatanon ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in"estensione.doc", anziché "formato.pdf”) ha comunque prodotto il risultato dellaconoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale».

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Corte di CassazioneCorte di CassazioneSez. VI-T, Ord. 27.6.17 n. 15984Sez. VI-T, Ord. 27.6.17 n. 15984

Corte di CassazioneCorte di CassazioneSez. III, Sent. 20.6.17 n. 15147Sez. III, Sent. 20.6.17 n. 15147

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Notifica sentenza presso la cancelleria e non alla PEC del destinatario- Nullità - Sussiste

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Deve ritenersi nulla la notifica della sentenza d’appello eseguita presso la cancelleriadella Corte d'Appello posto che la stessa doveva essere notificata alla PEC deldestinatario risultante dal REGINDE o da INIPEC. Quindi, se il destinatario della notifica non ha eletto domicilio nel comune in cui hasede l'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la causa, il difensore dovrà notificare larelativa sentenza (ai fini della decorrenza del termine breve) non in cancelleria ma allaPEC del destinatario risultante dai pubblici elenchi, presso il c.d. “domicilio digitale”.

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Notifica via PEC - Ricorso per cassazione - Copia autentica analogica della relata dinotifica - Mancanza - Improcedibilità

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

In tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnatasia stata eseguita con modalità telematica ai sensi della legge n. 53 del 1994, persoddisfare l'onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione exart. 369, c. 2, n. 2, c.p.c., il difensore del ricorrente, deve estrarre copie cartacee delmessaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione dinotificazione, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità aglioriginali digitali delle copie analogiche formate e depositare queste ultime presso lacancelleria della Corte entro il termine stabilito dalla disposizione codicistica.

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Corte di CassazioneCorte di CassazioneSez. III, Sent. 11.7.17 n. 17048Sez. III, Sent. 11.7.17 n. 17048

Corte di CassazioneCorte di CassazioneSez. III, Sent. 14.7.17 n. 17450Sez. III, Sent. 14.7.17 n. 17450

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Controricorso notificato tramite PEC - Mancanza sottoscrizione digitale - Inesistenzadella notifica - Nullità della notifica raggiungimento dello scopo - Sussiste

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Se l'originale del controricorso è in formato analogico, sottoscritto di proprio pugnodal ricorrente, e l'atto da notificare è costituito da un documento cartaceo (e non giàinformatico), la modalità notificatoria prescelta mediante PEC con indirizzo delmittente risultante da pubblico elenco, non può portare ad inesistenza per mancanzadi sottoscrizione digitale.Pure la nullità non potrebbe essere dichiarata in forza dell'efficacia sanante perraggiungimento dello scopo conseguente al deposito da parte del ricorrente di unapuntuale ed articolata memoria di replica al controricorso: non vi è nullità se la notificaha portato il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimentodello scopo legale.

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Ricorso per cassazione - Notifica a mezzo PEC tempestiva - Atto da notificareilleggibile (per disfunzioni del server) - Nuovo tentativo oltre il termine - Validità

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Ove il ricorrente effettui una prima notifica a mezzo PEC in termine per il ricorso, mala ricevuta di avvenuta consegna sia negativa per un problema del server che ha resol’atto illeggibile, se lo stesso si sia immediatamente attivato, senza attendere unprovvedimento giudiziale che autorizzasse la rinnovazione, in ossequio al principio diragionevole durata del processo (Cass. 5974/2017), riprendendo il procedimentonotificatorio e completandolo, a distanza di pochi giorni dalla prima tentata notifica,la notifica è valida, pur se fuori termini.Viene effettuata, infatti, entro dunque il tempo pari alla metà dei termini di cui all'art.325 c.p.c., fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 14594/2016, così conservandogli effetti collegati alla notifica originaria.

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Corte di CassazioneCorte di CassazioneSez. III, Sent. 28.7.17 n. 18758Sez. III, Sent. 28.7.17 n. 18758

Corte di CassazioneCorte di CassazioneSez. VI-T, Ord. 24.8.17 n. 20381Sez. VI-T, Ord. 24.8.17 n. 20381

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Forma degli atti del processo - Atti da notificare e procura speciale - Documentiinformatici (originali informatici) - Esistenza dell'atto - Rimessione alle SS.UU.

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Viene sollevata alle SS.UU. questione riguardante le regole tecniche (in tema diredazione dell’atto e di firma digitale) in ambito di processo telematico.Al riguardo, ad avviso del Collegio rimettente, in caso di violazione di tali norme, nonpuò trovare diretta ed immediata applicazione il principio generale di sanatoria dellanullità, perché l'osservanza delle specifiche tecniche sullo stesso confezionamento deifile informatici nativi dovrebbe poter attenere all'esistenza stessa dell'atto e, quantoalla procura speciale, all'ufficiosa indispensabile verifica dell'instaurazione di un validoe rituale rapporto processuale dinanzi a questa Corte, alla stregua della disciplina ormaiapplicabile.

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Notifica via PEC - Notifica effettuata dopo le ore 21 - Perfezionamento - Ore 7 delgiorno successivo - Questione di legittimità costituzionale - Esclusione

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

In caso di notifica a mezzo PEC effettuata oltre le ore 21 del giorno di scadenza deltermine, la notifica è tardiva in quanto perfezionata ex art. 147 c.p.c. alle ore 7 delgiorno successivo.In un caso del genere non opera il principio di scissione del termine tra notificante edestinatario perché siamo al di fuori delle ipotesi a tutela delle quali esso è statocreato. Il principio non ha ragione di operare, infatti, laddove la legge espressamentedisciplina i tempi per il corretto ed efficace svolgimento di una attività (a tutela deldiverso interesse, rafforzato dalle possibilità tecniche offerte dalla notifichetelematiche, di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora delgiorno e della notte, dell'arrivo di atti processuali), qualora, come nella specie, è lostesso notificante che ha iniziato a compiere l'attività notificatoria quando il marginedi tempo a sua disposizione si era già consumato.

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Corte di CassazioneCorte di CassazioneSez. VI-III, Ord. 31.8.2017 n. 20672Sez. VI-III, Ord. 31.8.2017 n. 20672

Corte di CassazioneCorte di CassazioneSSez. III, Sent. 21.9.2017 n. 21915ez. III, Sent. 21.9.2017 n. 21915

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Notifica a mezzo PEC - Atto di precetto - Documento informatico sottoscritto confirma digitale - Onere per il destinatario di dotarsi degli strumenti informatici

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Sebbene la normativa sulle notifiche telematiche comporti l'imposizione, implicitasiccome indispensabilmente funzionale all'operatività stessa della modalità di nuovaintroduzione, di un onere per il destinatario di dotarsi degli strumenti necessari perleggere o decodificare i messaggi di posta elettronica coi quali la notifica è eseguita inconformità con le specifiche tecniche poste dalla stessa normativa, ciò costituisce lamera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamentoal mutato contesto tecnologico ed alle relative esigenze legate al contesto di operativitàdel professionista legale, e pertanto non vi è contrarietà con gli artt. 3 e 24 Cost..

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Impugnazioni - Appello - Parte costituita- Obbligo di depositare fascicolo di primo grado – Esclusione

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

L'assunto difensivo, volto ad ipotizzare l’esistenza di un obbligo, posto a carico dellacontroparte (appellata), di deposito in grado di appello del proprio fascicolo di primogrado, non trova riscontro nelle norme processuali (è appena il caso di rilevare comela costituzione in grado di appello, ex art. 347 c. 1 c.p.c. che rinvia agli artt. 165 e 166c.p.c. mediante deposito del proprio fascicolo di parte attiene al fascicolo contenentel'atto di appello e la sentenza appellata ovvero la comparsa di risposta, dunquesoltanto gli atti predisposti per quel grado di giudizio, e non anche il fascicolo di partedel precedente grado di giudizio), ed è semmai onere dell’appellante attivarsi perallegare ogni documento utile a fondare le doglianze su cui è stato incardinatol’appello.

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Corte di CassazioneCorte di CassazioneSez. VI-III, Ord. 25.9.2017 n. 22320Sez. VI-III, Ord. 25.9.2017 n. 22320

Corte di CassazioneCorte di CassazioneSez. III, Ord. 10.10.2017 n. 23658Sez. III, Ord. 10.10.2017 n. 23658

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Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. - Memoria di costituzione - Deposito su supportocartaceo - Ammissibile - Atto endoprocessuale - Esclusione

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. per quanto non inserito nel titolo III del libro IIdel codice di procedura civile relativo alle impugnazioni e per quanto di naturadevolutiva, ha natura lato sensu impugnatoria in quanto consiste nella censura di unprovvedimento e nella richiesta, ad un giudice diverso da quello che l'ha emanato, diuna nuova pronuncia idonea a sostituirsi alla prima (sulla natura impugnatoria delreclamo cautelare si vedano Corte Cost. sentenza n. 253/1994 nonché Trib. Venezia11.9.2013). Conseguentemente la memoria di costituzione di *** nel procedimento per reclamointrodotto da controparte non può avere natura di atto endoprocessuale.

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Notifica via PEC - Notifica effettuata dopo le ore 21 - Questione di legittimitàcostituzionale - Rimessione alla Corte Costituzionale

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

L’art 16 septies D.L. 179/2012, applicando il termine di cui all’art. 147 c.p.c. anche allenotifiche a mezzo PEC (con possibilità di notificare solo entro le ore 21.00 del giorno discadenza), viola gli artt. 3, 24 e 111 Cost..Un’interpretazione costituzionalmente orientata con il principio di scissione deglieffetti della notifica, potrebbe essere la seguente:- Nel caso in cui il notificante proceda alla notifica l’ultimo giorno utile, gli deve esserericonosciuto per intero il termine a sua disposizione, fino alla mezzanotte del giornostesso. Qualora egli notifichi oltre le ore 21:00 ma prima delle ore 24:00, gli effetti dellanotifica si produrranno, in capo al notificante, nel momento in cui viene generata laricevuta di avvenuta consegna al sistema.- Per quanto concerne il notificato, che il legislatore tutela con la predisposizione dellimite d’orario, gli effetti della notifica effettuata dopo le ore 21:00 e prima delle ore7:00 si produrranno automaticamente alle ore 7:00 del giorno successivo.

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Trib. FerraraTrib. FerraraOrd. 25.7-16.10.2017Ord. 25.7-16.10.2017

Corte App. MilanoCorte App. MilanoOrd. 16.10.2017Ord. 16.10.2017

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Opposizione allo stato passivo - Indicazione specifica dei mezzi di prova a pena didecadenza (art. 99, c. 2, n. 4 L.F.) - Onere di deposito dei documenti già prodotti

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

L’art. 99, c. 2, n. 4 L.F. nel prevedere l’onere per il ricorrente di produrre i documentiunitamente al deposito del ricorso, fa semplicemente riferimento alla necessità dielencare, nell'atto introduttivo, i documenti già dimessi e versati agli atti del processo.L’effetto preclusivo che potrebbe ricavarsi dall'esame del dato normativo va riferito,pertanto, non già alla necessità di ridepositare il materiale precostituito e giàprodotto ma, semmai, all'impossibilità per il creditore di avvalersi, successivamente aldeposito del ricorso, di documenti nuovi, differenti sia da quelli utilizzati in sede diverifica innanzi al giudice delegato sia da quelli prodotti per la prima volta almomento dell'opposizione.

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Impugnazioni - Appello - Atto di citazione - Notifica in cancelleria anziché all'indirizzoPEC del difensore costituito - Inesistenza - Esclusione - Nullità - Sussiste

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

La Corte territoriale ha fatto applicazione della giurisprudenza della Corte di Cassazionein tema di notificazione (ritenendo esclusa la fattispecie dell’inesistenza della stessa), incaso di notifica alla cancelleria anziché all’indirizzo PEC del difensore dell’atto diappello, dato che il difensore si è costituito.L'avvenuta costituzione nel giudizio di secondo grado dell’appellato ha comportato lasanatoria del vizio, che deve qualificarsi come nullità e non come inesistenza.

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Corte di CassazioneCorte di CassazioneSez. I, Ord. 26.10.2017 n. 25513Sez. I, Ord. 26.10.2017 n. 25513

M O V I M E N T O F O R E N S E P A D O V A

Corte di CassazioneCorte di CassazioneSez. VI-I, Ord. 8.11.2017 n. 26488Sez. VI-I, Ord. 8.11.2017 n. 26488

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Impugnazioni - Notifica via PEC - Ricorso per cassazione - Deposito copia autenticadella sentenza impugnata (art. 369, c. 2, n. 2 c.p.c.) - Modalità - Copia cartacea

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Deve dichiararsi l'improcedibilità del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 369, c. 2,n. 2, c.p.c., in ragione del mancato deposito della «copia autentica della sentenza odella decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta».Infatti, dall'esame del fascicolo d'ufficio e di quello dei ricorrenti non risulta lapresenza della copia autentica della sentenza impugnata, che non è stata prodottaneppure dai controricorrenti o dal ricorrente incidentale, come si evince daglianaloghi controlli effettuati nei rispettivi fascicoli.Ove non sia stata notificata la sentenza, la stessa verrà prodotto come copia cartaceaautenticata ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 bis D.L. 179/12. Quando vi sia stata lanotifica, il difensore notificato dovrà estrarre copia ai sensi dell’art. 3 bis comma 5 dellaLegge 53/94.

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Opposizione allo stato passivo - Ricorso - Deposito per via telematica - Ammissibile -Decreto D.G.S.I.A. ex art. 35, D.M. n. 44/2011

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

In tema di deposito telematico di atti, l'art. 16 bis, c. 1, del D.L. 179/2012 , rationetemporis applicabile, non ne implica il divieto di utilizzazione per atti processualidiversi da quelli ivi contemplati e per il periodo anteriore a quello previsto, trattandosidi modalità conosciuta e ammessa dall'ordinamento.Quindi l'invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, in ungiudizio iniziato prima del 30/06/14, mancando una sanzione espressa di nullità, e nonostando il difetto del provvedimento ministeriale autorizzativo ex art. 35 del D.M. n. 44del 2011, integra una mera irregolarità che, a fronte del rifiuto di accettazione dellarelativa busta telematica, legittima la rimessione in termini.Pertanto, il ricorso in opposizione allo stato passivo depositato telematicamente nonpuò ritenersi inammissibile.

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Corte di CassazioneCorte di CassazioneSez. III, Sent. 9.11.2017 n. 26520Sez. III, Sent. 9.11.2017 n. 26520

Corte di CassazioneCorte di CassazioneSez. VI-I, Ord. 9.11.2017 n. 26622Sez. VI-I, Ord. 9.11.2017 n. 26622

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APPENDICEProvvedimento di personale di cancelleria

Deposito telematico - Foglio di precisazione delle conclusioni - Rifiuto dell’atto -Deposito cartaceo

(Massima non ufficiale, a cura di MF Padova)

Si riporta il testo di un messaggio di Atto Rifiutato da parte della Cancelleria delTribunale di Parma

IL FOGLIO DI PC NON E&apos [“È”, n.d.r.] UN ATTO DA DEPOSITARE NEL TELEMATICO. PORTARE DIRETTAMENTE IN UDIENZA OPPURE INVIARE ALLA MAIL DEL GIUDICE GRAZIE. Atti rifiutati il 20/10/2017.

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Trib. ParmaTrib. ParmaAtto rifiutato: motivazione della cancelleriaAtto rifiutato: motivazione della cancelleria

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DISCLAIMERLa presente guida è aggiornata al momento della sua pubblicazione.Ciò nonostante, la natura stessa degli argomenti trattati esclude lapossibilità di controllare tutte le fonti esistenti e l’autore non può fornirealcuna garanzia in merito all'affidabilità ed all'esattezza delle notizieriportate e declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno,diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato all'uso, proprio oimproprio delle informazioni contenute in questo compendio, ivi inclusi,senza alcuna limitazione, la perdita di profitto, l'interruzione di attivitàaziendale o professionale, la perdita di programmi o altro tipo di datiubicati sul sistema informatico dell'utente o altro sistema, e ciò anchequalora gli autori fossero stati espressamente messi al corrente dellapossibilità del verificarsi di tali danni.

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A cura della Commissione Giustizia Telematica

del Movimento Forense Padova

Movimento Forense

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