ADEMPIMENTO
RIFERIMENTISCADE
PROCEDURE
SOGGETTI OBBLIGATIOBBLIGATIOBBLIGA
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SETTIMANALE DI AGGIORNAMENTO PER PROFESSIONISTI E AZIENDE
Fisco 18 Calendario delle dichiarazioni 2014 25 IVA annuale: versamento saldo e presentazione modello 32 Rimpatrio dei capitali: guida alla “voluntary disclosure”
Società 7 “Sabatini bis”: invio delle domande dal 31 marzo 39 Impianti fotovoltaici e società di comodo
Bilancio 43 Rimanenze di magazzino: criteri di rilevazione
Lavoro 8 Minimali giornalieri di retribuzione dei dipendenti
Le rubriche5 Novità 9 Le scadenze 50 I quesiti
3 marzo 2014
9
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NOVITA News a cura di e ......................................................................... 5
" FiscoOn-line la versione aggiornata di Intraweb 2014 ....................................................................... 5Valute estere: il cambio di gennaio ................................................................................................. 5Donazione e risoluzione per mutuo consenso ........................................................................... 5Risparmio gestito in continuita con la liquidazione ................................................................... 5Ricorso improcedibile senza mediazione tributaria ................................................................... 5Voluntary disclosure: modello in bozza .......................................................................................... 5San Marino fuori dalla black-list ........................................................................................................ 6Comunicazione IVA produttori agricoli ........................................................................................... 6Procedura automatizzata rimborsi di imposta ............................................................................. 6Affitti: sotto i 1.000 euro anche in contanti ................................................................................. 6Imposta sugli intrattenimenti: importi 2010 ................................................................................. 6Monitoraggio fiscale con «autocertificazione» ........................................................................... 7Processo telematico: il regolamento .............................................................................................. 7Sisma 2012: operativo il credito d’imposta .................................................................................. 7
" Bilancio e societaCircolare operativa per la «Sabatini-bis» ....................................................................................... 7Mediazione e agenzia: coesistenza di sede ................................................................................ 7
" FallimentoNuovo concordato ed esposizione creditizia ............................................................................... 8
" LavoroCUD 2014: focus sulle novita ............................................................................................................ 8Minimali giornalieri retribuzione dipendenti ................................................................................. 8Retribuzioni presunte INAIL: proroga ............................................................................................. 8Pensioni on-line per gli eredi .............................................................................................................. 8
LE SCADENZE " Gli adempimenti del mese ........................................................................................... 9
" Le scadenze dal 3 al 17 marzo 2014 ................................................................... 11
SCADENZEDICHIARAZIONI
Calendario dei dichiarativi 2014
di Roberta Aiolfi e Donatella Cerone ....................................................................................................... 18
IVA 2014 Dichiarazione IVA/2014: soggetti, termini, novita
di Roberto Fanelli ................................................................................................................................................. 25
VOLUNTARYDISCLOSURE
Rimpatrio dei capitali: guida alla «voluntary disclosure»
di Carlotta Benigni ............................................................................................................................................... 32
SOCIETADI COMODO
Societa di comodo: accoglimento delle istanze di disapplicazionedei produttori di energia fotovoltaica
di Filippo Gagliardi ............................................................................................................................................... 39
RIMANENZEMAGAZZINO
Le rimanenze di magazzino: i criteri di rilevazione
di Federico Gavioli ............................................................................................................................................... 43
SOMMARIO
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 3
I QUESITI Pratica fiscale risponde ........................................................................................................... 50Societa Tra Professionisti - Recesso del socio di minoranza ............................................... 50
SETTIMANALEDI AGGIORNAMENTOPER PROFESSIONISTI E AZIENDE
Rivista licenziata per la stampail 19 febbraio 2014
EditriceWolters Kluwer Italia s.r.l.Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)http://www.ipsoa.it
Direttore responsabileGiulietta Lemmi
Realizzazione graficaIpsoa - Gruppo Wolters Kluwer
FotocomposizioneSinergie Grafiche SrlViale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)Tel. 02/57789422
StampaROTOLITO LOMBARDA S.p.A.Via Sondrio, 320096 Seggiano di Pioltello (MI)
RedazionePaola Boniardi, Carla Brunazzi, Rosa Ronsivalle
AutorizzazioneAutorizzazione del Tribunale di Milano n. 632del 5 dicembre 1994Tariffa R.O.C.; Poste Italiane Spa - Spedizione inabbonamento postale - D.L. 353/2003(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1,DCB MilanoIscritta nel Registro Nazionale della Stampacon il n. 3353 vol. 34 Foglio 417 in data 31 luglio 1991Iscrizione al R.O.C. n. 1702
Pubblicita
via Leopoldo Gasparotto 168 - 21100 Varesetel. 0332/282160 - fax 0332/282483e-mail: [email protected]
AbbonamentiGli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e siintendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsientro 60 gg. dalla data di scadenza a mezzo raccomandataA.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia s.r.l. strada 1 Pal. F6Milanofiori 20090 Assago (MI).Servizio Clienti: tel. 02 824761e-mail: [email protected]/servizioclienti
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Contributi redazionaliPer informazioni in merito a contributi, articoli ed argomentitrattati scrivere o telefonare a:Ipsoa Redazione Pratica Fiscalee ProfessionaleTel. 02 82476.338 - Fax 02 82476.800e-mail: [email protected] postale 12055 - 20120 Milano
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SOMMARIO
4 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
On-line la versione aggiornata di Intraweb 2014
Disponibile il software per la gestione delle dichiarazioni INTRASTAT: l’Agenzia delle
Dogane ha rilasciato la versione aggiornata per la compilazione, il controllo e l’invio tele-
matico degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi.
Valute estere: il cambio di gennaio
E stato accertato il cambio delle valute estere per il mese di gennaio 2014. La misura e
stabilita con provvedimento pubblicato sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Donazione e risoluzione per mutuo consenso
L’atto di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di donazione, per il quale
non e previsto alcun corrispettivo, deve essere assoggettato a registrazione in termine
fisso, con applicazione dell’imposta in misura fissa.
Diversamente, nell’ipotesi in cui dalla risoluzione del contratto derivino prestazioni patri-
moniali in capo alle parti, ovvero venga pattuito un corrispettivo per la risoluzione del
precedente atto di donazione, trovera applicazione l’imposta proporzionale di registro.
Risparmio gestito in continuita con la liquidazione
La messa in liquidazione coatta amministrativa di una SIM e improduttiva di effetti sul
regime fiscale applicabile al patrimonio da questa gestito. Laddove il contribuente abbia
optato per il regime del risparmio gestito, pertanto, i commissari liquidatori sono tenuti a
continuare ad applicare il medesimo regime cui era sottoposto il patrimonio prima dell’i-
nizio della procedura di liquidazione.
Ricorso improcedibile senza mediazione tributaria
Per gli atti notificati a partire dal 2 marzo 2014, il ricorso effettuato direttamente in CTP,
senza passare dalla procedura di mediazione, sara improcedibile e non piu inammissibile.
Cio significa che solo dopo il compimento di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte
dell’Ufficio decorrono i termini previsti per il compimento degli atti processuali e per l’ado-
zione dei provvedimenti giudiziali.
Voluntary disclosure: modello in bozza
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in bozza la versione non definitiva del modello per
regolarizzare le attivita finanziarie e gli investimenti detenuti all’estero, al 31 dicembre 2012
o prima di questa data, in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale (D.L. n. 4/
2014). Eventuali osservazioni sul modello di richiesta e sulle schede allegate possono
essere inviate entro il 15 marzo 2014.
L’Agenzia comunica che le richieste presentate utilizzando il modello in consultazione
saranno comunque ritenute valide ai fini del perfezionamento della procedura anche se
il modello definitivo dovesse essere successivamente modificato.
News a cura della Redazione di e
FISCO
Agenzia delle dogane,sito web
Agenzia delle Entrate,provv.14 febbraio 2014
Agenzia delle Entrate,ris. 14 febbraio 2014,n. 20/E
Agenzia delle Entrate,ris. 13 febbraio 2014,n.19/E
Agenzia delle Entrate,circ.12 febbraio 2014,n. 1/E
Agenzia delle Entrate,comunicato stampa12 febbraio 2014
" Cfr. C. Benigni,a pag. 32
NOVITA
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 5
San Marino fuori dalla black-list
La Repubblica di San Marino e stata espunta dalla cd.’’ black list’’ fiscale (art. 1, D.M. 4
maggio 1999).
Elemento determinante per tale iniziativa e stata la ratifica, il 3 ottobre 2013, della Con-
venzione tra Italia e San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte
sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, nonche la realizzazione di numerosi interventi di
adeguamento sostanziale del quadro normativo sanmarinese ai piu avanzati standard inter-
nazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni.
Comunicazione IVA produttori agricoli
Rinviata l’abrogazione dell’obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti a fini IVA
per i produttori agricoli. La norma che conteneva la soppressione di tale obbligo (intro-
dotto dal D.L. n. 179/2012) era stata inserita nel D.d.l. Stabilita 2014, ma era stata infine
eliminata.
L’Agenzia delle Entrate si e nuovamente espressa in maniera favorevole all’abrogazione, in
considerazione delle esigenze legate a motivi di semplificazione; tuttavia, la soppressione
potrebbe collidere con le esigenze connesse alla rintracciabilita dei prodotti agricoli e
alimentari, finalizzata alla prevenzione delle frodi nel settore agro-alimentare.
Procedura automatizzata rimborsi di imposta
E stata estesa la procedura automatizzata di pagamento a tutti i rimborsi di tasse,
imposte dirette e indirette, di competenza dell’Agenzia delle Entrate che, fino ad oggi, in
assenza di disposizioni normative che prevedano apposite modalita, erano erogati dagli
uffici fiscali utilizzando i fondi di bilancio.
Affitti: sotto i 1.000 euro anche in contanti
A seguito di richieste di chiarimenti sull’obbligo di provvedere al pagamento dei canoni di
locazione per unita abitative con modalita e forme che escludano l’uso del contante,
introdotto dalla Legge di Stabilita 2014, fermo il limite di 1.000 euro (art. 49, D.Lgs. n.
231/2007), la finalita di conservare traccia delle transazioni in contante intercorse tra loca-
tore e conduttore, e soddisfatta fornendo una prova documentale, comunque formata,
purche chiara, inequivoca e idonea ad attestare la devoluzione di una somma di denaro
contante al pagamento del canone di locazione.
Imposta sugli intrattenimenti: importi 2010
Sono provvisoriamente confermate, per l’anno 2014, le categorie di appartenenza e i
relativi imponibili forfetari dell’imposta sugli intrattenimenti concernenti l’utilizzazione degli
apparecchi meccanici ed elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento, contenute
nel decreto direttoriale n. 398/CGV del 10 marzo 2010.
Min. Finanze,comunicato stampa12 febbraio 2014
Camera dei Deputati,Commissione Finanze,interrogazione12 febbraio 2014,n. 5-02121
Agenzia delle Entrate,provv. 7 febbraio 2014,prot. n. 18173
Min. Finanze,nota 5 febbraio 2014,n. 10492
AAMS, nota11 febbraio 2014
NOVITA
6 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
Monitoraggio fiscale con ‘‘autocertificazione’’
I contribuenti possono ricorrere all’autocertificazione per evitare l’applicazione delle ritenu-
te di ingresso sui redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attivita
estere di natura finanziaria.
Da parte sua, l’intermediario - tenuto ad accettare le autocertificazioni dei contribuenti suoi
clienti - procedera ad ulteriori indagini sul contenuto dell’autocertificazione solo quando, in
base ad altre informazioni in suo possesso, ritenga che quanto indicato nella dichiarazione
ricevuta non corrisponda al vero; nessuna responsabilita ricadra, invece, sull’intermediario
quando non abbia ragione di dubitare della validita e veridicita delle informazioni autocerti-
ficate dal contribuente.
Processo telematico: il regolamento
Con la pubblicazione del regolamento ministeriale, entra nel vivo il processo tributario
telematico. Le modalita informatiche interesseranno la trasmissione, la comunicazione, la
notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonche di quelli
relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione.
L’utilizzo del processo telematico non e obbligatorio; peraltro, la parte che utilizza in primo
grado le modalita telematiche e tenuta ad utilizzare le medesime modalita per l’intero
grado del giudizio nonche per l’appello, salvo sostituzione del difensore.
Tutte le nuove regole graviteranno intorno al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria
(S.I.gi.T.). Il decreto entra in vigore il 1º marzo 2014.
Sisma 2012: operativo il credito d’imposta
Sono pienamente operative le modalita di attuazione del credito d’imposta in favore delle
imprese e dei lavoratori autonomi che, a seguito del sisma del maggio 2012, hanno subito
la distruzione ovvero l’inagibilita dell’azienda, dello studio professionale, ovvero la distru-
zione di attrezzature o di macchinari utilizzati per la loro attivita.
Circolare operativa per la ‘‘Sabatini-bis’’
Emanata la circolare attuativa che definisce i termini e le modalita di presentazione delle
domande di agevolazione in conto interessi previsti dalla ‘‘Nuova Sabatini’’ a favore di
micro, piccole e medie imprese per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrez-
zature,nonche investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
La nuova modulistica sara disponibile entro il 10 marzo, mentre le domande potranno
essere presentate a partire dal 31 marzo 2014.
Mediazione e agenzia: coesistenza di sede
La disposizione che prescrive che presso la sede o localizzazione dell’attivita non viene
svolta attivita di mediazione, va interpretata non con riferimento alla sede fisica delle
imprese di mediazione e di agenzia, che possono quindi coesistere in un’unica ubicazione,
ma al materiale svolgimento nei confronti dei terzi delle due attivita.
Assofiduciaria,comunicazione6 febbraio 2014,Com_2014_010
Min. Finanze, decreto23 dicembre 2013,n. 163
(G.U. 14 febbraio 2014,n. 37)
Min. finanze, decreto23 dicembre 2013
(G.U. 12 febbraio 2014,n. 35)
BILANCIO E SOCIETA
Min. Sviluppoeconomico, circ.10 febbraio 2014,n. 4567
Min. Sviluppoeconomico, circ.5 febbraio 2014,n. 3667
NOVITA
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 7
Nuovo concordato ed esposizione creditizia
In seguito alle importanti modifiche alla Legge Fallimentare introdotte dal Decreto
Sviluppo 2012 (D.L. n. 83/2012), per la parte che disciplina l’istituto del concordato pre-
ventivo, finalizzate a favorire la prosecuzione dell’attivita d’impresa in presenza di de-
terminati presupposti, sono stati chiesti alla Banca d’Italia chiarimenti sui criteri da adottare
con le nuove definizioni di non-performing exposures e di forbearance. Le suddette
modifiche normative hanno, infatti, riflessi sulla classificazione per qualita del credito delle
esposizioni verso soggetti che accedono agli istituti di credito, ai fini delle segnalazioni di
vigilanza, del bilancio e della Centrale dei Rischi.
CUD 2014: focus sulle novita
Assonime esamina le novita del mod. CUD 2014, il quale quest’anno si presenta sempli-
ficato e con una veste grafica rinnovata. Esso recepisce le modifiche determinate dalla
mutata disciplina delle detrazioni per le ONLUS e per i partiti e movimenti politici. Nel
modello anche le novita relative alla ridefinizione delle modalita di fruizione del regime
agevolato per la tassazione degli importi corrisposti a titolo di incremento della produtti-
vita.
La circolare dei Consulenti del lavoro approfondisce le novita soffermandosi in particolare
su quelle relative ai contributi per l’assistenza sanitaria e ai contributi per la previdenza
complementare. In entrambi i casi, il chiarimento riguarda le indicazioni da inserire nelle
annotazioni della certificazione.
Minimali giornalieri retribuzione dipendenti
Pubblicata dall’INPS la circolare riepilogativa annuale relativa ai minimali giornalieri di
retribuzione e degli altri valori che influiscono sulla determinazione dell’imponibile e su altre
disposizioni di carattere previdenziale, sia per i lavoratori iscritti all’INPS, sia per gli iscritti ex
INPDAP ed ex ENPALS. Per l’anno 2014, l’aumento dei minimali e delle altre retribuzioni di
riferimento per il versamento dei contributi e pari all’1,1%.
Retribuzioni presunte INAIL: proroga
Differito al 16 maggio 2014 anche il termine massimo per la trasmissione delle comuni-
cazioni motivate di riduzione delle retribuzioni presunte 2014; e quanto ha chiarito l’INAIL
a seguito di un ulteriore approfondimento ed una rilettura del complesso delle disposizioni
che regolano l’autoliquidazione dei premi.
Pensioni on-line per gli eredi
L’INPS ha aggiornato la procedura telematica delle domande di pensione per consentire
l’invio delle domande di rate maturate e non riscosse a favore degli eredi dei pensionati
deceduti titolari di pensioni delle gestioni private. La modalita telematica di presentazione
delle domande diverra esclusiva a partire dal 31 maggio 2014.
Alle domande devono essere allegate eventuali deleghe alla riscossione presentate dagli
eredi a favore di altri soggetti, nonche copia del testamento.
FALLIMENTO
Banca d’Italia,comunicazione7 febbraio 2014
(Bollettinodi Vigilanza n. 2,febbraio 2014)
LAVORO
Assonime, circ.13 febbraio 2014, n. 4
Fondazione Studiconsulenti del lavoro,circ. 13 febbraio 2014,n. 3
INPS, circ.6 febbraio 2014, n. 20
INAIL, nota3 febbraio 2014, n. 813
INPS, sito web
NOVITA
8 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
Gli adempimenti del mesea cura di Roberta Aiolfi e Valerio Artina (*)
3marzolunedı
" Termine di presentazione opzione IRAP
" Ravvedimento entro 15 giorni
" Operativita SISTRI per altri enti ed altre imprese obbligati
" Registrazione contratti di locazione e versamento dell’imposta di registro
10marzolunedı
" Versamento degli acconti IRES e IRAP
15marzosabato
" Fatturazione differita
" Annotazione separata registro corrispettivi
17marzolunedı
" cfr. R. Fanelli,
pag. 25
" Versamento imposta di produzione e consumo
" Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
" Versamento IVA periodica per soggetti con obbligo mensile
" Tassa annuale vidimazione libri sociali
" Liquidazione e versamento IVA annuale 2013
" Versamento mensile del contributo alla gestione separata INPS
" Versamento imposta unica
" Comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute
" Versamento imposta sostitutiva sul risultato maturato (risparmio gestito) in caso di revoca
del mandato di gestione avvenuta nel secondo mese precedente
" Versamento imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo oneroso di partecipazioni
(risparmio amministrato)
" Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente
" Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione
" Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed in-
trattenimento
" Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei redditi UNICO
2013 societa di capitali, enti commerciali ed enti non commerciali con esercizio a cavallo
" Imposta sulle transazioni finanziarie
19marzomercoledı
" Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell’IVA mensile e trimestrale
(*) Dottori Commercialisti in Bergamo
LE SCADENZE
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 9
25marzomartedı
" Presentazione degli elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie per
operatori con obbligo mensile
31marzolunedı
" Adempimenti di fine mese
" Opzione disciplina tonnage tax
" Registrazione contratti di locazione e versamento dell’imposta di registro
" Ravvedimento entro 15 giorni
" Presentazione UNICO 2013 societa a cavallo
" Versamento 2a rata imposta comunale sulla pubblicita
" Presentazione dichiarazione da parte degli eredi del contribuente
" Comunicazione periodica intermediari finanziari
" Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Mod. 730-4 resi disponibili
dall’agenzia delle Entrate
" Termine comunicazione per lavori che proseguono oltre il periodo d’imposta per detrazione
55%
" INTRA 12
" Comunicazione delle operazioni con soggetti in Paesi a fiscalita privilegiata
" Presentazione modello per la comunicazione della variazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da
parte degli enti associativi
" Comunicazione integrativa annuale dell’archivio dei rapporti finanziari per il 2012
" Dichiarazione imposta transazioni finanziarie
LE SCADENZE
10 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
Dal 3 al 17 marzo 2014
3 Marzolunedı Comunicazione - Determinazione valore produzione netta
ADEMPIMENTO " Termine per la comunicazione dell’opzione per la determinazione del valore dellaproduzione netta. La trasmissione telematica dei dati contenuti nell’istanza e ef-fettuata utilizzando il prodotto informatico denominato ‘‘COMIRAP’’, reso disponibilegratuitamente dall’Agenzia delle Entrate nel sito www.agenziaentrate.it.
Ravvedimento - Ritenute e IVA mensile entro 15 giorni
ADEMPIMENTO " Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del30% e ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascungiorno di ritardo: la convenienza ad utilizzare tale regolarizzazione si ha quindi effet-tuando il versamento entro il quattordicesimo giorno successivo al termine.
SISTRI - Decorrenza operativita per altri enti e imprese
ADEMPIMENTO " Per i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con piu di dieci dipendenti eper gli enti e le imprese che gestiscono rifiuti speciali pericolosi, il SISTRI e operativodal 1º ottobre 2013.Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le imprese di trasportodei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania ed eventualmente al SISTRI iltermine iniziale di operativita e fissato al 3 marzo 2014. Tali soggetti possono comun-que utilizzare il SISTRI su base volontaria dal termine di operativita (1º ottobre 2013).
Versamento - Imposta di registro contratti di locazione
ADEMPIMENTO " I soggetti che hanno stipulato contratti di locazione di immobili devono effettuare laregistrazione entro 30 giorni (60 giorni per i contratti stipulati in uno Stato estero)dalla data del contratto stesso. L’imposta deve essere determinata ed assolta dalcontribuente mediante versamento con Mod. F23 o con F24 ELIDE.
10 Marzolunedı Versamento - Secondo acconto ai fini IRES e IRAP
ADEMPIMENTO " Versamento degli acconti di imposta ai fini IRES ed IRAP dovuti dalle societa dicapitali, le persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le societaed enti di ogni tipo non residenti, aventi esercizio sociale o periodo di gestione 1ºaprile 2013 - 31 marzo 2014. Per i soggetti il cui periodo d’imposta non coincidecon l’anno solare, il versamento va effettuato entro il decimo giorno del dodice-simo mese dello stesso periodo d’imposta. La proroga dei termini di versamentoriguarda esclusivamente i soggetti IRES e ha effetto anche sul versamento dellaseconda o unica rata di acconto dell’IRAP.
CODICI TRIBUTO " � 2002 - IRES acconto - Seconda rata o acconto in unica soluzione� 3813 - IRAP acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione.
LE SCADENZE
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 11
15 marzosabato Fatturazione - Fattura differita
ADEMPIMENTO " Emissione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel meseprecedente.
SOGGETTI OBBLIGATI " I contribuenti che effettuano cessioni di beni, la cui consegna o spedizione risulta dadocumento di trasporto o da altro documento idoneo.
MODALITA OPERATIVE " La fattura deve essere registrata entro il termine di emissione, ma con riferimento almese di consegna o spedizione dei beni. Ne segue che l’IVA, relativa alle fatturedifferite, dovra essere conteggiata nella liquidazione del mese di consegna, o dispedizione del bene, e non in quella del mese di emissione o registrazione della stessa.
Registro corrispettivi - Annotazione separata
ADEMPIMENTO " Termine per la registrazione nel registro corrispettivi delle operazioni effettuatenel mese solare precedente per le quali e stato rilasciato lo scontrino fiscale o laricevuta fiscale.
SOGGETTI OBBLIGATI " I commercianti al minuto che emettono lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale.
MODALITA OPERATIVE " Le operazioni per le quali e rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effet-tuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica registra-zione, nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo.
17 marzolunedı Comunicazione - Dichiarazioni d’intento
ADEMPIMENTO " Trasmissione dei dati contenuti nella comunicazione entro il termine di effettuazio-ne della prima liquidazione periodica IVA, mensile o trimestrale, nella quale conflui-scono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.
SOGGETTI OBBLIGATI " Soggetti che cedono beni o forniscono servizi nei confronti di contribuenti che siavvalgono della facolta di effettuare acquisti senza applicazione dell’imposta.
MODALITA OPERATIVE " I dati devono essere trasmessi in via telematica.
Imposta sostitutiva - Risparmio amministrato
ADEMPIMENTO " Versamento dell’imposta sostitutiva su plusvalenze per la cessione a titolo onerosodi partecipazioni da parte degli intermediari applicata nel secondo mese precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI " Banche, SIM ed altri intermediari autorizzati.
MODALITA OPERATIVE " I versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati con modalita tele-matiche.
CODICI TRIBUTO " � 1102 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di parte-cipazioni da parte degli intermediari
LE SCADENZE
12 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
Imposta sostitutiva - Risparmio gestito
ADEMPIMENTO " Versamento dell’imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale (ri-sparmio gestito) in caso di revoca del mandato avvenuta nel secondo mese prece-dente.
SOGGETTI OBBLIGATI " Banche, SIM e societa fiduciarie.
MODALITA OPERATIVE " I versamenti dell’imposta sostitutiva devono essere effettuati con modalita tele-matiche.
CODICI TRIBUTO " � 1103 - Imposta sostitutiva sui risultati da gestione patrimoniale.
Libri sociali - Tassa annuale vidimazione
ADEMPIMENTO " Versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri.
SOGGETTI OBBLIGATI " Societa di capitali per gli anni successivi a quello di inizio attivita.
MODALITA OPERATIVE " Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalita telemati-che tramite Mod. F24.
CODICI TRIBUTO " � 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali
Ritenute - Lavoro autonomo, dipendente, provvigioni
ADEMPIMENTO " Versamento delle ritenute da parte dei soggetti che hanno corrisposto compensi perprestazioni di lavoro dipendente e assimilato, per prestazioni di lavoro autonomo aprofessionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni,assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere, applicando la ritenuta nellamisura del 20%.
SOGGETTI OBBLIGATI " Societa di capitali, enti commerciali di diritto pubblico o privato, enti noncommerciali di diritto pubblico o privato, associazioni non riconosciute, con-sorzi, societa non residenti, societa di persone, associazioni per l’esercizio diarti e professioni, societa di armamento, societa di fatto, persone fisiche cheesercitano imprese commerciali, arti, professioni o imprese agricole, condomi-ni.
MODALITA OPERATIVE " – Tutti i titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali eprevidenziali, esclusivamente mediante modalita telematiche, anche servendosidi intermediari.
– I non titolari di partita IVA possono effettuare i versamenti con F24 pressosportelli dell’ufficio postale, banca o concessionario della riscossione, o con mo-dalita telematiche.
LE SCADENZE
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 13
Ritenute - Proventi derivanti da O.I.C.R.
ADEMPIMENTO " Versamento delle ritenute sui proventi derivanti da Organismi di investimento col-lettivo del risparmio (O.I.C.R.) effettuate nel mese precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI " Incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative ad O.I.C.R.
MODALITA OPERATIVE " I versamenti delle ritenute devono essere effettuati con modalita telematiche.
Ritenute - Capitali imprese di assicurazione
ADEMPIMENTO " Versamento da parte delle imprese di assicurazione delle ritenute alla fonte suredditi di capitale derivante da riscatti o scadenze di polizze vita stipulate entro il31 dicembre 2000 (escluso evento morte) corrisposti o maturati nel mese prece-dente.
SOGGETTI OBBLIGATI " Imprese di assicurazione.
MODALITA OPERATIVE " – Sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, esclusiquelli corrisposti a seguito di decesso dell’assicurato, le imprese di assicurazionedevono operare una ritenuta, a titolo di imposta e con obbligo di rivalsa, del 20%.
– La ritenuta va commisurata alla differenza tra l’ammontare del capitale corrispostoe quello dei premi riscossi, ridotta del 2% per ogni anno successivo al decimose il capitale e corrisposto dopo almeno dieci anni dalla conclusione del contratto diassicurazione.
CODICE TRIBUTO " � 1680 - Ritenute operate sui capitali corrisposti in dipendenza di assicurazione sullavita
Versamento - Imposta di produzione e consumo
ADEMPIMENTO " Versamento dell’imposta di produzione e consumo sui prodotti cui si applica ilregime fiscale delle accise immessi in consumo nel territorio dello Stato nel meseprecedente.
SOGGETTI OBBLIGATI " a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, insolido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cuiconfronti si verificano i presupposti per l’esigibilita dell’imposta;
b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa;c) relativamente all’importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell’ob-
bligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di im-portazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’im-portazione.
MODALITA OPERATIVE " Il pagamento delle accise puo essere effettuato:– presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato;– presso gli uffici delle poste italiane mediante versamento sul conto corrente
postale intestato alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato;– presso gli sportelli bancari o presso gli uffici delle poste italiane mediante il mo-
dello F24 utilizzando la apposita ‘‘Sezione Accise/Monopoli ed altri versamenti nonammessi in compensazione’’ del modello F/24 accise.
LE SCADENZE
14 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
Versamento - Imposta sugli intrattenimenti
ADEMPIMENTO " Versamento imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimen-to ed intrattenimento relativa al 2014. Per tali apparecchi e congegni per il giocolecito, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell’imponibile medioforfetario annuo, e effettuato in unica soluzione entro il 16 marzo di ogni anno ovveroentro il 16 del mese successivo a quello di 1º installazione per gli apparecchi econgegni installati dopo il 1º marzo.
SOGGETTI OBBLIGATI " I soggetti detentori di apparecchi e congegni per il gioco lecito.
MODALITA OPERATIVE " Per gli apparecchi e congegni, ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti, la misuradell’imponibile medio forfetario annuo e variabile:– Categoria AM1 - Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone ovvero
affittati a tempo - E 3.800,00;– Categoria AM2 - Elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o
gettone - E 540,00;– Categoria AM3 - Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero
affittati a tempo: calcio balilla - bigliardini e apparecchi similari - E 510,00;– Categoria AM4 - Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ov-
vero affittati a tempo: flipper - gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchisimilari - E 1.090,00;
– Categoria AM5 - Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabilia moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo ‘‘Kiddierides’’ e apparecchi similari - E 520,00;
– Categoria AM6 - Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovveroaffittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari - E 1.630,00.
CODICI TRIBUTO " � 5123 - Imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento edintrattenimento - Art. 22, comma 4, legge n. 289/2002;� 5125 - Imposta sugli intrattenimenti connessa agli apparecchi da divertimento ed
intrattenimento - Interessi - Art. 22, comma 4, legge n. 289/2002.
Versamento - Imposta sulle transazioni finanziarie
ADEMPIMENTO " Versamento imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin tax) relativa alle opera-zioni poste in essere nel mese precedente e compilazione prospetto analitico
SOGGETTI OBBLIGATI " L’imposta e dovuta dai soggetti in favore dei quali avviene il trasferimento dellaproprieta delle azioni, degli strumenti partecipativi e dei titoli rappresentativi, indipen-dentemente dalla residenza dei medesimi e dal luogo di conclusione del contratto.
MODALITA OPERATIVE " L’imposta sulle transazioni e dovuta con modalita diverse per:– azioni ed altri strumenti finanziari: entro il 16 del mese successivo a quello del
trasferimento della proprieta;– strumenti derivati ed altri valori mobiliari: entro il 16 del mese successivo a
quello della conclusione del contratto;– operazioni ad alta frequenza: entro il 16 del mese successivo a quello in cui cade
la data di invio dell’ordine annullato o modificato.
CODICI TRIBUTO " � 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi;� 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity;� 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza azioni e strumenti partecipativi.
LE SCADENZE
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 15
Versamento - Imposta unica
ADEMPIMENTO " Versamento dell’imposta unica in unica soluzione entro il giorno 16 del mesesuccessivo a quello di riferimento, e annotazione degli estremi su uno dei prospettio fogli previsti.
SOGGETTI OBBLIGATI " I soggetti passivi all’imposta unica per i quali si sono svolti gli avvenimenti oggettodelle scommesse al totalizzatore ed a quota fissa ovvero dei concorsi pronostici
MODALITA OPERATIVE " – Il versamento (tramite modello F24 accise) puo essere effettuato presso gli spor-telli di qualunque concessionario o banca convenzionata e presso gli uffici postali.
– I titolari di partita IVA sono obbligati ad effettuare i versamenti fiscali e previ-denziali esclusivamente mediante modalita telematiche, anche servendosi diintermediari.
Versamento - IVA annuale
ADEMPIMENTO "
" Cfr. Roberto Fanelli, pag. 25
Versamento dell’imposta a saldo esclusivamente mediante modalita telematiche,anche tramite intermediari.
SOGGETTI OBBLIGATI " – Tutti i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione IVA annuale dalla quale risultiun’imposta dovuta per l’anno solare precedente complessivamente superiore aquella gia versata in base alle liquidazioni periodiche.
– Contribuenti trimestrali, ad eccezione dei soggetti che effettuano le liquidazionitrimestrali
MODALITA OPERATIVE " – I contribuenti sono tenuti al versamento in oggetto se in seguito alla compilazionedella dichiarazione IVA annuale risulta un debito d’imposta al rigo VL38. L’im-porto da versare, indicato nel rigo VX1, si ricava sottraendo all’importo indicato nelrigo VL32 i crediti utilizzati di cui ai righi VL34 e VL35 e sommando gli interessitrimestrali eventualmente dovuti di cui al rigo VL36.
– L’importo minimo di versamento e pari a euro 10,33 (10 euro in seguito agliarrotondamenti effettuati in sede di dichiarazione annuale).
– Il versamento deve essere effettuato esclusivamente mediante modalita telema-tiche.
CODICE TRIBUTO " � 6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale
Versamento - IVA con obbligo mensile
ADEMPIMENTO " Versamento dell’IVA dovuta per il mese di febbraio (per il mese di gennaio nel casoin cui la contabilita sia affidata a terzi).
SOGGETTI OBBLIGATI " Contribuenti che nell’anno solare precedente o nella dichiarazione di inizio attivitapresentata nel corso dell’esercizio in corso hanno indicato un volume d’affari su-periore ai seguenti limiti:– Imprese che prestano servizi: 400.000 euro– Esercenti arti o professioni: 400.000 euro– Tutti gli altri soggetti: 700.000 euro– Soggetti che, pur non superando i limiti, non abbiano optato per il regime trime-
strale
LE SCADENZE
16 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
MODALITA OPERATIVE " Il versamento si determina quale differenza tra imposta a debito ed imposta acredito del periodo di riferimento, scomputando l’ammontare del credito del periodoprecedente.Nel caso in cui tale differenza sia positiva deve essere effettuato il relativo versa-mento esclusivamente mediante modalita telematiche.
CODICI TRIBUTO " � 6002 - Versamento IVA mensile febbraio;� 6202 - Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese di febbraio
Versamento - UNICO 2013 SC EC ENC societa a cavallo
ADEMPIMENTO " Versamento di IRES, IRAP ed imposta sostitutiva risultanti dalla dichiarazione UNICO2013 (Societa di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali) da parte dei soggetticon periodo d’imposta 1º ottobre 2012 - 30 settembre 2013. I versamenti delleimposte risultanti dalle predette dichiarazioni possono essere effettuati anche entroil 16 aprile 2014 con l’applicazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo
SOGGETTI OBBLIGATI " Societa di capitali, persone giuridiche, associazioni non riconosciute, consorzi, socie-ta e enti di ogni tipo non residenti, enti non commerciali, 1º ottobre 2012 - 30settembre 2013.
MODALITA OPERATIVE " I versamenti vanno effettuati esclusivamente con modalita telematiche.
CODICI TRIBUTO " � 2003 - IRES - Saldo;� 2001 - IRES - Acconto prima rata;� 3800 - IRAP Saldo;� 3812 - IRAP Acconto - prima rata.
Gestione separata INPS - Versamento contributo
ADEMPIMENTO " Versamento, tramite Mod. F24, del contributo previdenziale alla gestione separata INPSrelativo ai compensi soggetti a tale contribuzione corrisposti nel mese precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI " Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi inerentiai venditori porta a porta ed ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa peri quali sussiste l’obbligo contributivo
MODALITA OPERATIVE " Con decorrenza dal 1º gennaio 2014 la misura della contribuzione alla Gestioneseparata INPS deve essere calcolata con:– aliquota del 28,72%, per i soggetti privi di un’altra tutela previdenziale obbligatoria
(ivi inclusi gli associati in partecipazione che non siano pensionati od iscritti ad altregestioni), ridotta per il 2014 al 27,72%, per i lavoratori autonomi, titolari di posizionefiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
– aliquota del 22 % per gli altri soggetti.Per il 2014 l’importo del massimale contributivo annuo e pari ad euro 100.123,00.
CAUSALI CONTRIBUTO " � C10 - per i collaboratori gia iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e per gliassociati in partecipazione per i quali non e dovuto il contributo dello 0,50 per cento;� CXX - per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione
comprensiva di aliquota pensionistica e di aliquota assistenziale (inclusi gli asso-ciati in partecipazione).
LE SCADENZE
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 17
Calendario dei dichiarativi 2014Roberta Aiolfi e Donatella Cerone - Dottori commercialisti in Bergamo
NOVITA’ " L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito Internet i modelli di dichiarazio-ne, con le relative istruzioni, da presentare nel corso di quest’anno.
RIFERIMENTI " – Agenzia delle Entrate, provvedimenti 15 gennaio 2014– Agenzia delle Entrate, provvedimenti 31 gennaio 2014
COMUNICAZIONEDATI IVA "
28 febbraio 2014
730/2014 " – 30 aprile 2014: presentazione al sostituto d’imposta– 31 maggio 2014: presentazione al CAF o professionista abilitato– 30 giugno 2014: trasmissione dichiarazioni da sostituti, CAF e professionisti
IVA/2014 " – 17 marzo 2014: versamento saldo 2013– 16 giugno 2014: versamento a saldo 2013 per i contribuenti che presentano l’IVA
2014 con l’UNICO 2014– 30 settembre 2014: invio telematico (sia in forma autonoma che con UNICO)
770/2014 " – 31 luglio 2014: presentazione Modelli semplificato e ordinario
UNICO/2014 " – 16 giugno 2014: versamento a saldo 2013 e prima rata acconto 2014– 30 giugno 2014: presentazione cartacea UNICO 2014 persone fisiche– 30 settembre 2014: invio telematico
IRAP/2014 " – 16 giugno 2014: versamento a saldo 2013 e prima rata acconto 2014– 30 settembre 2014: invio telematico
PROCEDURE " 1) Presentazione telematica:– diretta, tramite servizio Entratel o Internet (Fisconline)– attraverso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, che ne cureranno l’invio– tramite intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, CAF, altri
soggetti abilitati).
2) Presentazione cartacea:– i contribuenti persone fisiche non obbligati all’invio telematico possono presentare
il Mod. UNICO 2014 anche mediante consegna agli Uffici postali.
FISCO
SCADENZE DICHIARAZIONI
18 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
Nel corso del mese di gennaio sono stati approvati in via definitiva i provvedimenti
contenenti i modelli e le istruzioni dei dichiarativi da presentare nel 2014.
Con Provvedimenti datati 15 gennaio 2014 sono stati approvati i seguenti modelli:
– Comunicazione annuale dati IVA
– 730/2014
– IVA/2014
– 770/2014 Semplificato
– 770/2014 Ordinario.
Con Provvedimenti datati 31 gennaio 2014 sono stati, invece, approvati:
– UNICO 2014 Persone fisiche
– UNICO 2014 Societa di persone
– UNICO 2014 Societa di capitali
– UNICO 2014 Enti commerciali
– IRAP 2014.
Sono state aggiornate le istruzioni della comunicazione annuale dati IVA relativa alle
operazioni del 2013. L’aggiornamento si e reso necessario per recepire la nuova disciplina
in vigore dal 1º gennaio 2013 che prevede l’obbligo di emissione della fattura anche per le
operazioni carenti del requisito territoriale.
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA TERMINI
Presentazione in via telematica della comunicazione annuale dati IVA 28 febbraio 2014
La principale novita del Mod. 730/2014 e la possibilita di presentare il modello anche in
assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio da parte dei con-
tribuenti che:
– nel 2013 hanno percepito redditi di lavoro dipendente, redditi di pensione e/o alcuni
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (escluse le indennita percepite dai membri
del Parlamento europeo)
– nel 2014 non hanno un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio.
In tal caso il modello 730 va presentato a un CAF-dipendenti o a un professionista
abilitato.
Da quest’anno, inoltre, per rimborsi complessivamente superiori ad euro 4.000 l’eroga-
zione non avverra tramite il datore di lavoro. L’Agenzia delle Entrate, infatti, entro il mese di
dicembre (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione dello stesso modello, se
questa e successiva alla scadenza del 30 giugno), effettua dei controlli preventivi, anche
documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso
complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta
derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle ope-
razioni di controllo preventivo e erogato dall’Agenzia delle Entrate.
MODELLO 730 TERMINI
CUD 2014 - Consegna del CUD 2014 ai dipendenti o pensionati 28 febbraio 2014
Presentazione Mod. 730 e busta contenente 730/1 al sostitu-to d’imposta
30 aprile 2014
Presentazione Mod. 730 e busta contenente 730/1 al Caf o adun professionista abilitato
31 maggio 2014(slitta a martedı 3 giugno)
Il contribuente riceve copia elaborata del Mod. 730 e del pro-spetto di liquidazione Mod. 730-3 dal sostituto d’imposta
31 maggio 2014(slitta a martedı 3 giugno)
Il contribuente riceve copia elaborata del Mod. 730 e del pro-spetto di liquidazione Mod. 730-3 dal Caf o dal professionistaabilitato
15 giugno 2014(slitta a lunedı 16 giugno)
NOVITA "
COMUNICAZIONEDATI IVA "
SCHEMA DI SINTESI
MOD. 730/2014 "
SCHEMA DI SINTESI
SCADENZE DICHIARAZIONI
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 19
MODELLO 730 TERMINI
Trasmissione telematica dichiarazioni da parte dei sostitutid’imposta (e consegna delle buste contenenti il modello 730/1) e dei CAF e professionisti abilitati
30 giugno 2014
Il sostituto effettua le operazioni di conguaglio ed esegue letrattenute a titolo di acconto in riferimento al mese di compe-tenza
Dal mese di Luglio 2014(per i pensionati a partire
dal mese di agosto o settembre)
Comunicazione al sostituto d’imposta di non volere effettua-re il secondo o unico acconto delle imposte o di volerlo effet-tuare in misura inferiore
30 settembre 2014
Presentazione Mod. 730 integrativo al CAF o al professionistaabilitato
25 ottobre 2014(slitta a lunedı 27 ottobre)
Trasmissione telematica Mod. 730 integrativo 10 novembre 2014
Il contribuente riceve copia elaborata del Mod. 730 integrativoe del prospetto di liquidazione Mod. 730-3 integrativo dal Caf odal professionista abilitato
10 novembre 2014
Retribuzione al netto delle trattenute delle somme dovute atitolo di acconto IRPEF
Novembre 2014
Il contribuente riceve il rimborso che risulta spettante al ter-mine delle operazioni di controllo preventivo direttamente dal-l’Agenzia delle Entrate per importi superiori ad euro 4.000
Entro dicembre(o entro 6 mesi
dalla presentazione)
Anche quest’anno il modello IVA e composto da:
– Mod. IVA ordinario
– Mod. IVA BASE (versione semplificata ideata per agevolare i contribuenti che si trovano
in situazioni meno complesse).
Il modello IVA potra essere utilizzato dai contribuenti che presentano la dichiarazione sia in
forma unificata con il Mod. UNICO 2014, che in forma autonoma.
Tra le principali novita:
– sia nel quadro VE che nel quadro VF e stato introdotto il rigo dedicato alla nuova
aliquota ordinaria 22%
– nel rigo VE39, ridenominato ‘‘Operazioni non soggette ad imposta ai sensi degli artt. da 7
a 7-septies’’, devono essere riportate le operazioni non soggette ad IVA, per mancanza
del requisito territoriale, che concorrono, a decorrere dal 1º gennaio 2013, alla determina-
zione del volume d’affari e per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura
– nel quadro VO sono state eliminate le caselle relative alle opzioni non piu esercitabili
dalle societa agricole per l’anno 2013; si ricorda che tali disposizioni sono state ‘‘ripri-
stinate’’ con decorrenza dall’1 gennaio 2014 per effetto della Legge di stabilita 2014.
Si ricorda che l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a
5.000 euro puo essere effettuato a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di
presentazione della dichiarazione da cui emerge. L’utilizzo in compensazione del credito
IVA annuale per importi superiori a 15.000 euro e subordinato alla presenza del visto di
conformita nella dichiarazione.
ADEMPIMENTO SCADENZA
Versamento a saldo 2013I contribuenti possono versare in unica soluzione o rateizzare. Lerate devono essere di pari importo e la prima rata deve essereversata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unicasoluzione.Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non puo
16 marzo 2014(slitta a lunedı 17 marzo 2014)
MOD. IVA/2014 "
" Cfr. R. Fanelli, pag. 25
SCHEMA DI SINTESI
SCADENZE DICHIARAZIONI
20 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
ADEMPIMENTO SCADENZA
essere versata oltre il 16 novembre. Sull’importo delle rate succes-sive alla prima e dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo0,33% mensile.
Versamento a saldo 2013 per i contribuenti che presentanol’IVA 2014 con l’UNICO 2014Se il soggetto presenta la dichiarazione unificata il versamento puoessere differito alla scadenza prevista per il versamento delle som-me dovute in base a detta dichiarazione unificata, con la maggiora-zione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione dimese successivo al 16 marzo ed in ogni caso l’ultima rata non puoessere versata oltre il 16 novembre.
16 giugno 2014(o 16 luglio con la maggiora-zione dello 0,40 per cento atitolo di interesse corrispetti-vo)
Versamento adeguamento IVA agli studi di settoreIl versamento puo essere effettuato ratealmente con la maggiora-zione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione dimese successivo al 16 giugno (o 16 del sesto mese successivo per isoggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare)ed in ogni caso l’ultima rata non puo essere versata oltre il 16novembre (o entro la sesta rata per i soggetti con periodo noncoincidente con l’anno solare).
16 giugno 2014 o 16 del se-sto mese successivo allachiusura del periodo d’impo-sta(o 16 luglio/trenta giorni suc-cessivi con la maggiorazionedello 0,40% a titolo di interes-se corrispettivo)
Invio telematico IVA 2014 autonoma o UNICO 2014 contenentela dichiarazione IVA
30 settembre 2014
Versamento adeguamento IVA per il 2013 ai parametri 30 settembre 2014
Versamento acconto per il 2014E escluso il pagamento rateale
27 dicembre 2014(slitta a lunedı 29 dicembre)
Tra le principali novita del 770 per il 2014 si segnala:
– il modello Semplificato presenta nuovi campi nella Comunicazione dati certificazioni
lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
– il prospetto SS fa spazio alle addizionali comunali di compartecipazione all’IRPEF
applicate sulle somme percepite in relazione all’esercizio diretto di attivita sportive di-
lettantistiche
– l’inserimento di nuovi campi per gestire l’ipotesi in cui il Fondo di Tesoreria dell’INPS
eroghi il TFR accantonato a partire dal 2007 e l’indicazione delle casistiche nelle quali il
sostituto d’imposta non e tenuto a trasmettere i prospetti ST, SV e/o SX.
ADEMPIMENTO SCADENZA
Mod. 770/2014 Semplificato 31 luglio 2014
Mod. 770/2014 Ordinario 31 luglio 2014
Con particolare riferimento ai termini di presentazione si ricorda che:
– le persone fisiche nonche le societa o le associazioni presentano all’Agenzia delle
Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di IRAP esclusivamente in
via telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del
periodo d’imposta
– le societa di capitali e gli altri soggetti IRES presentano le dichiarazioni entro l’ultimo
giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta ed effet-
tuano il versamento del saldo e del primo acconto delle imposte entro il 16 del sesto
mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta ed il secondo acconto entro l’un-
dicesimo mese.
Tra le principali novita, si evidenzia che:
– il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili
MOD. 770/2014 "
SCHEMA DI SINTESI
MOD. UNICO 2014 "
SCADENZE DICHIARAZIONI
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 21
a decorrere dall’anno 2014 e aumentato a 700.000 euro per ciascun anno solare (art. 9,
comma 2, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64)
– dall’anno 2014, anche i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti
relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle
imposte sul reddito ed IRAP per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo,
ai sensi della Legge di stabilita 2014, di richiedere l’apposizione del visto di conformita
relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
ADEMPIMENTO SCADENZA
UNICO 2014 - Versamento a saldo 2013 e prima rata di accon-to per il 2014 da parte di persone fisiche, societa di persone.I contribuenti non titolari di partita IVA possono rateizzare leimposte dovute effettuando i versamenti delle rate successiveal 16 giugno 2014 ovvero al 16 luglio 2014 (maggiorando l’im-porto dovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo) entrola fine del mese.I contribuenti titolari di partita IVA possono rateizzare le impo-ste dovute effettuando i versamenti delle rate successive al 16giugno 2014 ovvero al 16 luglio 2014 (maggiorando l’importodovuto dello 0,40% a titolo d’interesse corrispettivo) entro il16 del mese.Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, te-nendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo aquello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenzadella seconda.In ogni caso il pagamento rateale deve essere completatoentro il mese di novembre.
16 giugno 2014(o entro il 16 luglio
con la maggiorazionedello 0,40 per centoa titolo di interesse
corrispettivo)
UNICO 2014 - Versamento a saldo 2013 e prima rata diacconto per il 2014 da parte dei soggetti IRES.Tutti i contribuenti possono avvalersi della facolta di rateizzare iversamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primoacconto in un numero massimo di sei rate.Le rate successive alla prima devono essere pagate entro ilgiorno 16 di ciascun mese di scadenza.Sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misuradel 4% annuo da calcolarsi secondo il metodo commerciale,tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo aquello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenzadella seconda.
Entro il giorno 16 del sesto me-se successivo a quello di chiusu-ra del periodo d’imposta - per isoggetti con periodo d’impostacoincidente con l’anno solare 16giugno 2014 (o entro i 30 giornisuccessivi con la maggiorazionedello 0,40% a titolo di interessecorrispettivo).– I soggetti che in base a disposi-zioni di legge approvano il bilan-cio o il rendiconto oltre il termi-ne di quattro mesi dalla chiusuradell’esercizio, versano il saldo do-vuto in base alla dichiarazione rela-tiva all’IRES, compresa quella uni-ficata, entro il giorno 16 del mesesuccessivo a quello di approvazio-ne del bilancio o rendiconto.– Se il bilancio o il rendicontonon e approvato entro il sestomese dalla chiusura dell’eserci-zio, il versamento deve, comun-que, essere effettuato entro ilgiorno 16 del mese successivoa quello sopra indicato
Versamento adeguamento IVA agli studi di settore.Il versamento puo essere effettuato ratealmente con la maggio-razione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazionedi mese successivo al 16 giugno (o 16 del sesto mese succes-sivo per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente conl’anno solare) ed in ogni caso l’ultima rata non puo essere ver-sata oltre il 16 novembre (o entro la sesta rata per i soggetti conperiodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).
16 giugno 2014 o 16 del sestomese successivo alla chiusuradel periodo d’imposta)(o 16 luglio/trenta giorni successi-vi con la maggiorazione dello0,40% a titolo di interesse corri-spettivo)
SCHEMA DI SINTESI
SCADENZE DICHIARAZIONI
22 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
ADEMPIMENTO SCADENZA
Presentazione cartacea UNICO 2014 persone fisiche da partedei contribuenti che possono presentare la dichiarazione cartacea
30 giugno 2014
Invio telematico UNICO 2014 da parte di persone fisiche,societa di persone
30 settembre 2014
Invio telematico UNICO 2014 da parte dei soggetti IRES L’ultimo giorno del nono mesesuccessivo a quello di chiusuradel periodo d’imposta (per i sog-getti con periodo d’imposta coin-cidente con l’anno solare 30 set-tembre 2014)
UNICO 2014 - Versamento seconda rata di acconto da partedi persone fisiche, societa di persone.E escluso il pagamento rateale
30 novembre 2014(slitta a lunedı
1 dicembre 2014)
UNICO 2014 - Versamento seconda rata di acconto per il2014 da parte dei soggetti IRES.E escluso il versamento rateale.
I versamenti a saldo risultanti dal-la dichiarazione, compresi quellirelativi al primo acconto, devonoessere eseguiti entro l’undicesi-mo mese successivo a quello dichiusura del periodo d’imposta(per i soggetti con periodo d’im-posta coincidente con l’anno so-lare 30 novembre 2014).
Dichiarazione integrativa per modificare il rimborso in com-pensazione - Presentazione telematica della dichiarazione permodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’im-posta esclusivamente per la scelta della compensazione, sem-preche il rimborso stesso non sia stato gia erogato anche inparte. Per modificare la scelta, il contribuente ha 120 giorni ditempo a partire dal 30 settembre 2014 (o dal nono mese suc-cessivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti conperiodo d’imposta non coincidente con l’anno solare)
28 gennaio 2015
Nelle istruzioni per il 2014 trovano spazio le seguenti novita:
– la tabella delle aliquote IRAP applicabili nelle diverse Regioni e Province autonome per
effetto di norme regionali, provinciali o di maggiorazioni statali. In particolare, e presente un
elenco completo ed esaustivo delle aliquote applicabili per ogni Regione e Provincia
– la tabella, aggiornata in appendice, delle deduzioni e delle detrazioni IRAP. Rispetto
al modello dello scorso anno, che gia teneva conto di quelle previste dalla Regione
Piemonte e dalla Provincia autonoma di Trento, entrano in scena le nuove deduzioni
previste dalle Regioni Umbria e Toscana e dalla Provincia autonoma di Bolzano
– il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili a
decorrere dall’anno 2014 e aumentato a 700.000 euro per ciascun anno solare (art. 9,
comma 2, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64)
– dall’anno 2014, anche i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti
relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali e alle imposte sostitutive delle
imposte sul reddito ed IRAP per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo,
ai sensi della Legge di stabilita 2014, di richiedere l’apposizione del visto di conformita
relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito.
ADEMPIMENTO SCADENZA
IRAP 2014 - Versamento a saldo 2013 e prima rata di accon-to per il 2014 da parte di persone fisiche, societa di persone.Tutti i contribuenti possono avvalersi della facolta di rateizzare iversamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primo
16 giugno 2014 (ovvero entro il16 luglio 2014 maggiorando l’im-porto dovuto dello 0,40% a titolod’interesse corrispettivo)
MOD. IRAP/2014 "
SCHEMA DI SINTESI
SCADENZE DICHIARAZIONI
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 23
ADEMPIMENTO SCADENZA
acconto. Le rate successive alla prima devono essere pagateentro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza.Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del4% annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenen-do conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quellodi scadenza della prima rata fino alla data di scadenza dellaseconda.In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entroil mese di novembre.
IRAP 2014 - Versamento a saldo 2013 e prima rata di accon-to per il 2014 da parte dei soggetti IRES.Tutti i contribuenti possono avvalersi della facolta di rateizzare iversamenti delle somme dovute a titolo di saldo e di primoacconto in un numero massimo di sei rate. Le rate successivealla prima devono essere pagate entro il giorno 16 di ciascunmese di scadenza. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli inte-ressi nella misura del 4% annuo da calcolarsi secondo il metodocommerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giornosuccessivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data discadenza della seconda.
Entro il giorno 16 del sesto me-se successivo a quello di chiusu-ra del periodo d’imposta - per isoggetti con periodo d’impostacoincidente con l’anno solare 16giugno 2014 (o entro i 30 giornisuccessivi con la maggiorazionedello 0,40 per cento a titolo di in-teresse corrispettivo).– I soggetti che in base a disposi-zioni di legge approvano il bilan-cio o il rendiconto oltre il termi-ne di quattro mesi dalla chiusuradell’esercizio, versano il saldo do-vuto in base alla dichiarazione, en-tro il giorno 16 del mese succes-sivo a quello di approvazione delbilancio o rendiconto.– Se il bilancio o il rendicontonon e approvato entro il sestomese dalla chiusura dell’eserci-zio, il versamento deve, comun-que, essere effettuato entro ilgiorno 16 del mese successivo aquello sopra indicato
Invio telematico IRAP 2014 da parte di persone fisiche, so-cieta di persone.
30 settembre 2014
Invio telematico IRAP 2014 da parte dei soggetti all’IRES L’ultimo giorno del nono mesesuccessivo a quello di chiusuradel periodo d’imposta (per i sog-getti con periodo d’imposta coin-cidente con l’anno solare 30 set-tembre 2014)
IRAP 2014 - Versamento seconda rata di acconto da parte dipersone fisiche, societa di persone.E escluso il pagamento rateale
30 novembre 2014(slitta a lunedı 1 dicembre 2014)
IRAP 2014 - Versamento seconda rata di acconto per il 2014da parte dei soggetti IRES.E escluso il versamento rateale.
Entro l’undicesimo mese suc-cessivo a quello di chiusura delperiodo d’imposta (per i soggetticon periodo d’imposta coinciden-te con l’anno solare 30 novem-bre 2014).
Dichiarazione integrativa per modificare il rimborso in com-pensazione - Presentazione telematica della dichiarazione permodificare l’originaria richiesta di rimborso dell’eccedenza d’im-posta esclusivamente per la scelta della compensazione, sem-preche il rimborso stesso non sia stato gia erogato anche inparte. Per modificare la scelta, il contribuente ha 120 giorni ditempo a partire dal 30 settembre 2014 (o dal nono mese suc-cessivo alla chiusura del periodo d’imposta per i soggetti conperiodo non coincidente con l’anno solare)
28 gennaio 2015
SCADENZE DICHIARAZIONI
24 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
Dichiarazione IVA/2014:soggetti, termini, novitaRoberto Fanelli - Revisore contabile in Roma
ADEMPIMENTO " La dichiarazione annuale IVA/2014:– deve essere presentata dai contribuenti IVA, per riepilogare le operazioni attive e
passive effettuate, determinare l’imposta dovuta e liquidare quella da versare– fornisce elementi e notizie utili ai fini del controllo e dell’accertamento.
NOVITA’ " 1) Quadro VE: introdotto il Rigo VE23 riservato all’indicazione delle operazioni conaliquota al 22%, in vigore dal 1º ottobre 2013
2) Quadro VF: nuovo Rigo VF12 per l’indicazione di operazioni con aliquota 22%.3) Quadro VL: inserito nel Rigo VL8 il Campo 2 denominato ‘‘credito chiesto a rimborso in
anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio’’.4) Quadro VO: prevista una nuova casella nel Rigo VO10 a seguito dell’ingresso della
Croazia nell’Unione Europea, a partire dal 1º luglio 2013. Nei Righi VO23 e VO24sono state soppresse le caselle relative alle opzioni per la tassazione del reddito subase catastale da parte delle societa di persone, a responsabilita limitata e coope-rative che rivestono la qualifica di societa agricola non esercitabili per l’anno 2013.
5) Soppresso il Modello IVA 26 LP, riservato agli enti e alle societa controllanti.
RIFERIMENTI " – Agenzia delle Entrate, provvedimento 15 gennaio 2014– Agenzia delle Entrate, provvedimenti 31 gennaio 2014– D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 8
SOGGETTI PASSIVI " – tutti i soggetti che nel 2013 hanno esercitato, anche per una parte dell’anno, attivitad’impresa o attivita artistica o professionale e che hanno l’obbligo del numero dipartita IVA, anche se non hanno effettuato operazioni imponibili
– taluni soggetti per l’attivita esercitata da altri contribuenti (curatori fallimentari, eredidel contribuente deceduto, societa beneficiare di scissioni).
SOGGETTI ESCLUSI " Contribuenti che:– nell’anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti
dall’imposta, sempreche non siano tenuti alle rettifiche della detrazione e sempre-che non abbiano effettuato operazioni intracomunitarie o acquisti per i quali l’impo-sta e dovuta dal cessionario (reverse charge)
– si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavo-ratori in mobilita
– sono esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative
PROCEDURE " La dichiarazione annuale deve essere presentata esclusivamente in via telematica daparte di tutti i soggetti obbligati:– per invio diretto– per il tramite di intermediari abilitati o di societa appartenenti al ‘‘gruppo’’.
SCADE " – tra il 1º febbraio e il 30 settembre 2014, su Modello autonomo– entro il 30 settembre 2014, su Modello unificato UNICO 2014
CASI PARTICOLARI " 1) Liquidazione IVA di gruppo 2) Operazioni straordinarie3) Fallimento e procedure concorsuali 4) Liquidazione della societa5) Soggetti non residenti 6) Contabilita separata
FISCO
IVA 2014
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 25
Per la presentazione della dichiarazione IVA/2014 sono previsti, come lo scorso anno, tre
modelli dichiarativi:
– Modello unificato
– Dichiarazione autonoma
– ‘‘IVA base’’.
La dichiarazione annuale dell’Imposta sul valore aggiunto deve essere presentata dai con-
tribuenti, in via generale, con il Modello unificato (Modello UNICO 2014, relativo al periodo
d’imposta 2013), unitamente alla dichiarazione dei redditi.
Alcuni soggetti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione in via autonoma, cioe
al di fuori del Modello unificato.
Alcuni contribuenti, tenuti in via generale alla presentazione del Modello unificato, possono
presentare la dichiarazione in via autonoma:
a) i soggetti che intendono utilizzare in compensazione, ovvero chiedere a rimborso il
credito d’imposta risultante dalla dichiarazione annuale (art. 3, comma 1, del D.P.R. n.
322/1998)
b) i soggetti passivi che presentano la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio, al fine
di poter usufruire dell’esonero dalla presentazione della Comunicazione annuale dati IVA
(cfr. circolare n. 1/E del 25 gennaio 2011 e Istruzioni per la compilazione della dichiara-
zione IVA/2014, par. 1.1.). Questa facolta riguarda tutti i soggetti, a condizione che la
dichiarazione sia presentata entro il 28 febbraio.
Taluni contribuenti, inoltre, possono presentare il Modello di dichiarazione annuale ‘‘IVA
base/2014’’, che costituisce una versione semplificata del modello di dichiarazione annua-
le. Questo modello puo essere utilizzato dai contribuenti legittimati, sia in luogo del Modello
UNICO 2014 sia in luogo del Modello di dichiarazione IVA in via autonoma (Modello IVA/
2014).
ADEMPIMENTO "
SCHEMA DI SINTESI
IVA 2014
26 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
Il Mod. IVA 2014 presenta alcune novita rispetto al Modello IVA dello scorso anno.
QuadroVE
Sezione 2: e stato introdotto il Rigo VE23 riservato all’indicazione delle operazioni conaliquota al 22%, in vigore dal 1º ottobre 2013. Conseguentemente, i righi della Sezione 3sono stati rinumerati.
Sezione 4: nel Rigo VE36 e stato eliminato il campo riservato all’esposizione delle ope-razioni ad esigibilita differita, soppresso a decorrere dal 1º dicembre 2012 (per il periodod’imposta 2013 e stato introdotto un nuovo regime IVA ‘‘di cassa’’ per i soggetti passivicon volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro; per la relativa opzione occorrebarrare la casella VO15).
Sezione 4: il Rigo VE39 e stato ridenominato ‘‘Operazioni non soggette all’imposta ai sensidegli articoli da 7 a 7-septies’’. A partire dal 1º gennaio 2013 le predette operazioni concor-rono alla determinazione del volume d’affari e per le stesse deve essere emessa fattura.
QuadroVF
Sezione 1: e stato introdotto il Rigo VF12 riservato all’indicazione delle operazioni conaliquota al 22%, in vigore dal 1º ottobre 2013. I rimanenti righi della Sezione 1 e dellaSezione 2 sono stati rinumerati.
Sezione 1: nel Rigo VF20 e stato eliminato il campo riservato all’esposizione degli acquistiregistrati nell’anno, ma con imposta differita ad anni successivi.
QuadroVL
Sezione 2: nel Rigo VL8 e stato inserito il Campo 2 denominato ‘‘di cui credito chiesto arimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell’ufficio’’. Ilnuovo campo e riservato ai soggetti partecipanti alla procedura di liquidazione dell’IVA digruppo, per l’indicazione del credito, chiesto a rimborso e denegato dall’ufficio, che nonpuo essere trasferito al gruppo IVA.
QuadroVO
Sezione 1: nel Rigo VO10 e stata prevista una nuova casella a seguito dell’ingresso dellaCroazia nell’Unione Europea, dal 1º luglio 2013.
Sezione 2: nei Righi VO23 e VO24 sono state soppresse le caselle relative alle opzioni perla tassazione del reddito su base catastale da parte delle societa di persone, a responsa-bilita limitata e cooperative che rivestono la qualifica di societa agricola non esercitabili perl’anno 2013.
Soppressione del Modello IVA 26 LPIl Modello IVA 26 LP, con annesse le istruzioni per la compilazione, riservato agli enti e alle
societa controllanti, da quest’anno e stato soppresso.
Il modello conteneva, suddivisi su due facciate, 12 Quadri relativi al riepilogo delle liquida-
zioni effettuate dalla controllante e dalle controllate (un Quadro per la societa controllante e
11 Quadri per le societa controllate). A seguito della soppressione del modello, anche le
societa partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo devono compilare il Rigo VH3, dove
indicare gli importi trasferiti alla societa controllante tenuta a determinare l’acconto dovuto
per il gruppo (vedi circolare n. 52 del 3 dicembre 1991).
Il Modello IVA 26LP doveva essere presentato dalla capogruppo all’agente della riscossio-
ne territorialmente competente, unitamente al Prospetto IVA 26PR ed alle eventuali garan-
zie prestate dalle societa partecipanti alla procedura per le proprie eccedenze di credito
compensate.
Si precisa che, comunque, permane l’obbligo per la controllante di consegnare all’agente
della riscossione territorialmente competente sia le garanzie prestate dalle singole socie-
ta, relativamente alle proprie eccedenze di credito compensate, sia le garanzie prestate
dalla controllante stessa per l’eccedenza di credito di gruppo compensata (art. 6 del D.M.
13 dicembre 1979).
Soggetti obbligati al modello autonomoAlcune categorie di contribuenti sono obbligati alla presentazione della dichiarazione an-
nuale IVA mediante il Modello autonomo.
a) Societa di capitali ed enti soggetti a IRES, con periodo d’impostanon coincidente con l’anno solare.Per esercizi ‘‘non coincidenti con l’anno solare’’ si intendono:
NOVITA
SCHEMA DI SINTESI
SOGGETTIOBBLIGATI "
IVA 2014
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 27
a) quelli che interessano piu anni solari (ad esempio: un periodo d’imposta 1º novembre
2012 - 31 ottobre 2013, esercizio c.d. ‘‘a cavallo’’);
b) quelli che riguardano un arco temporale interamente compreso nello stesso anno solare
2013, che hanno avuto termine anteriormente al 31 dicembre.
Una societa ha iniziato l’attivita il 30 novembre 2013: il periodo d’imposta e da consi-
derare ‘‘coincidente’’ con l’anno solare in quanto concluso il 31 dicembre 2013.
Una societa che ha cessato l’attivita il 30 novembre 2013: e tenuta alla presentazione
della dichiarazione annuale IVA in via autonoma e non in forma unificata, poiche il
periodo d’imposta e da considerare ‘‘non coincidente’’ con l’anno solare in quanto con-
cluso anteriormente al 31 dicembre.
b) Liquidazione IVA di gruppo:– Societa controllanti e controllate che hanno partecipato alla liquidazione ‘‘di grup-
po’’, anche per un periodo inferiore all’anno;
– soggetti (ad esempio: societa incorporante) che, a seguito di una operazione straor-
dinaria o altra trasformazione sostanziale soggettiva, presentano nella propria di-
chiarazione il modulo relativo ad altro soggetto (ad esempio: societa incorporata), che
abbia partecipato durante l’anno alla procedura della liquidazione di gruppo.
La societa A ha incorporato, nel corso dell’anno 2013, la societa B. La societa A non
partecipa ad alcuna liquidazione di gruppo. Tuttavia, la societa B (incorporata), prima
dell’incorporazione partecipava ad una liquidazione di gruppo. Pertanto, poiche la so-
cieta incorporante deve includere nella propria dichiarazione il modulo della societa incor-
porata, che ha partecipato, anche se solo parzialmente, alla liquidazione IVA di gruppo, la
societa A deve presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma.
c) Operazioni straordinarie 2014:– Soggetti (ad esempio: societa incorporante) che a seguito di una operazione straordinaria
o altra trasformazione sostanziale soggettiva avvenuta nel periodo compreso tra il 1º
gennaio 2014 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al 2013, presentano
nella propria dichiarazione il modulo relativo ad altro soggetto (ad esempio: societa
incorporata), che si sia estinto a seguito dell’operazione (nell’esempio fatto: fusione
per incorporazione).
d) Soggetti non residenti:– si sono avvalsi di un rappresentante fiscale in Italia
– si sono identificati direttamente.
e) Curatori fallimentari e commissari liquidatori per le dichiarazioni presentate
per conto dei soggetti falliti o posti in liquidazione coatta amministrativa.
f) Venditori ‘‘porta a porta’’ e altri particolari soggetti non tenuti alla presentazione
della dichiarazione dei redditi.
Modello di dichiarazione annuale ‘‘IVA base’’Il Modello di dichiarazione annuale ‘‘IVA base’’ e una versione semplificata del Modello di
dichiarazione annuale IVA e puo essere utilizzato, in alternativa al predetto modello, sia dai
contribuenti tenuti a comprendere la dichiarazione annuale IVA nel Modello UNICO 2014
sia dai contribuenti che presentano la dichiarazione IVA in via autonoma.
ESEMPIO
ESEMPIO
ESEMPIO
IVA 2014
28 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
La semplificazione consiste nell’avere eliminato dal Modello ordinario:
– i quadri non utilizzabili (VC, VD, VK, VO)
– i righi non utilizzabili.
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i seguenti soggetti (art. 8, comma 1,
del D.P.R. n. 322/1998):
1) contribuenti che nell’anno solare precedente hanno registrato esclusivamente opera-
zioni esenti dall’imposta (art. 10 del D.P.R. n. 633/1972)
2) contribuenti che si sono avvalsi della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registra-
zione ed abbiano effettuato soltanto operazioni esenti
Tali contribuenti sono comunque tenuti alla presentazione della dichiarazione qualora:
a) siano tenuti alle rettifiche della detrazione (art. 19-bis2 del D.P.R. n. 633/1972)
b) abbiano registrato, nel corso dell’anno 2013, operazioni intracomunitarie
c) abbiano effettuato acquisti per i quali, in base a specifiche disposizioni, l’imposta e
dovuta dal cessionario (reverse charge).
3) contribuenti che si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilita
4) contribuenti esonerati ai sensi di specifiche disposizioni normative
Si tratta dei seguenti contribuenti:
a) Produttori agricoli esonerati da adempimenti IVA
b) Esercenti attivita di gioco e intrattenimento in regime forfetario, che non abbiano
optato per l’applicazione dell’IVA in modo ordinario.
c) Imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda e non esercitano attivita
rilevante ai fini IVA
d) Residenti in altri Stati membri della UE che si avvalgono del rappresentante ‘‘leggero’’
e) Societa e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, ecc., che abbiano optato per
l’esonero dagli adempimenti IVA
f) Soggetti extracomunitari che effettuano il commercio elettronico nella UE.
Termine di presentazioneLa dichiarazione annuale deve essere presentata esclusivamente in via telematica da
parte di tutti i soggetti obbligati, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto
(societa, ente, persona fisica) e dal volume d’affari realizzato.
La trasmissione telematica puo avvenire per invio diretto o per il tramite di intermediari
abilitati (ovvero di societa appartenenti allo stesso ‘‘gruppo’’).
La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui e ricevuta telematicamente
dall’Agenzia delle Entrate, risultante dall’apposita comunicazione di ricezione resa dispo-
nibile dalla medesima Agenzia in forma telematica.
La consegna della dichiarazione compilata e sottoscritta all’intermediario abilitato o alla
societa del ‘‘gruppo’’ per la trasmissione telematica non costituisce presentazione della
dichiarazione stessa e non assume, quindi, alcuna rilevanza, ai presenti fini, nei confronti
dell’Agenzia delle Entrate.
Comunicazione dati IVASono esonerati dalla presentazione della ‘‘Comunicazione’’ dati i soggetti che presentano
la Dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio (in tal caso la dichiarazione viene
presentata in forma autonoma)
Versamento del saldo IVAIl versamento del saldo IVA deve essere effettuato entro il 16 marzo 2014 (quest’anno
prorogato al 17 cadendo il 16 di domenica).
SOGGETTI ESCLUSI "
PROCEDURE "
IVA 2014
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 29
Il versamento del saldo non deve essere effettuato se e di importo pari o inferiore a 10,33
euro (art. 3 del D.P.R. 16 aprile 2003, n. 126); l’importo da considerare e in realta 10,00 euro
per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione.
Se il soggetto presenta la dichiarazione unificata il versamento del saldo IVA puo essere
effettuato entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione unificata (anziche entro il 17 marzo 2014), che, per le persone fisiche, le
societa di persone e le societa di capitali con periodo d’imposta coincidente con l’anno
solare e il 16 giugno, salve ipotesi particolari. In tal caso le somme da versare devono
essere maggiorate degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione
di mese successivo alla data del 17 marzo.
Inoltre, il contribuente puo differire ulteriormente di 30 giorni il versamento dell’imposta,
rispetto alla data ‘‘naturale’’ di scadenza del 16 giugno, con applicazione di un ulteriore
interesse corrispettivo dello 0,40%.
Una societa, tenuta alla dichiarazione unificata, deve versare l’importo di E 24.000 a titolo
di saldo IVA. Decide di effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento
delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata. Il versamento viene effettuato il
16 giugno. La Societa deve effettuare il versamento maggiorando la somma da versare
degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla
data del 17 marzo.
17 marzo - 17 aprile: 0,40%
17 aprile - 17 maggio: 0,40%
17 maggio - 16 giugno: 0,40%
24.000 + 0,40% x 3 = 24.288
Una societa, tenuta alla dichiarazione unificata, deve versare l’importo di E 24.000 a titolo
di saldo IVA. Decide di effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi al termine
previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata (16
luglio 2014). La Societa deve effettuare il versamento maggiorando dapprima la somma
da versare degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese
successivo alla data del 17 marzo e poi maggiorando il totale di un ulteriore 0,40%.
24.288 + 0,40% = 24.385,15
Versamento ratealeI contribuenti possono avvalersi della facolta di suddividere l’importo dovuto a titolo di
conguaglio, e risultante dalla dichiarazione annuale (sia in forma autonoma sia in forma
unificata), in due o piu rate alle seguenti condizioni:
– le rate devono essere mensili
– le rate devono essere tutte di uguale importo
– la prima rata deve essere versata, senza interessi, entro il termine previsto per il versa-
mento in unica soluzione
– le rate successive devono essere maggiorate di un interesse fisso cosı stabilito: 0,33%
sulla seconda rata, 0,66% sulla terza rata, 0,99% sulla quarta rata, e cosı via, indipen-
dentemente dal giorno del versamento
– i termini di pagamento di ciascuna rata sono fissati nel giorno 16 di ciascun mese
– l’ultima rata deve essere comunque pagata entro il 16 novembre del medesimo anno
di presentazione della dichiarazione.
Una societa deve versare l’importo di E 35.000 a titolo di saldo IVA e decide di rateizzare il
versamento di 4 rate. La prima rata viene versata il 17 marzo.
Piano di rateazione:
– 17 marzo: prima rata
ESEMPIO
ESEMPIO
ESEMPIO
IVA 2014
30 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
– 16 aprile: seconda rata
– 16. maggio: terza rata
– 16 giugno: quarta rata
Importo delle rate
35.000:4 = 8.750
1º rata: 8.750
2º rata: 8.750 + 0,33%
3º rata: 8.750 + 0,66%
4º rata: 8.750 + 0,99%
Una societa, tenuta alla dichiarazione unificata, deve versare l’importo di E 35.000 a titolo
di saldo IVA. Decide di effettuare il versamento entro il termine previsto per il pagamento
delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata e di rateizzare il versamento in 4
rate. La prima rata viene versata il 16 giugno.
Maggiorazione dello 0,4%
La Societa deve effettuare il versamento maggiorando la somma da versare degli inte-
ressi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo alla data del
17 marzo.
35.000 + 1.2% = 35.420
Piano di rateazione:
– 16 giugno: prima rata
– 16 luglio: seconda rata
– 18 agosto: terza rata
– 16 settembre: quarta rata
Importo delle rate
35.420:4 = 8.855
1º rata: 8.855
2º rata: 8.855 + 0,33%
3º rata: 8.855 + 0,66%
4º rata: 8.855 + 0,99%
ESEMPIO
SCADE "
IVA 2014
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 31
Rimpatrio dei capitali:guida alla ‘‘voluntary disclosure’’Carlotta Benigni - Dottore commercialista in Milano
NOVITA’ " Con la ‘‘voluntary disclosure’’ si apre la possibilita, per i soggetti che detengonocapitali all’estero senza averli dichiarati negli anni passati nell’apposito Quadro RWdella dichiarazione, di regolarizzare la propria posizione con il Fisco italiano pagando,oltre alle imposte in misura piena, le sanzioni ridotte.
RIFERIMENTI " – D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, art. 1
SOGGETTI PASSIVI " – Persone fisiche– societa semplici– soggetti equiparati– trust– enti non commerciali residenti in Italia che detengono attivita patrimoniali e finan-
ziarie all’estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale
SOGGETTI ESCLUSI " – Soggetti che hanno ricevuto notizia di verifiche su investimenti esteri da regolariz-zare
– Contitolari degli investimenti esteri che si vorrebbe regolarizzare se le verifichesono gia iniziate in capo agli altri contitolari.
PROCEDURE " – La ‘‘voluntary disclosure’’ non e uno scudo fiscale, pertanto sono dovute tutte leimposte non versate e le sanzioni, calcolate in misura ridotta.
– Per accedere alla ‘‘voluntary disclosure’’ sara necessario compilare i Modelli predi-sposti dall’Agenzia Entrate (bozza in consultazione) presentando:
1) domanda di adesione2) Scheda R: identifica nel dettaglio i titolari effettivi delle attivita all’estero3) Scheda A: individua le attivita estere e i redditi da esse derivanti. Dovranno essere
compilate tante Schede A quante sono le attivita patrimoniali e finanziarie detenute.
SCADE " 30 settembre 2015
CASI PARTICOLARI " 1) Riduzione delle sanzioni in caso di attivita patrimoniali in Paesi extraeuropei2) Copertura dei reati penali3) Anni aperti4) Applicazione delle sanzioni raddoppiate alle attivita detenute in Lussemburgo
FISCO
VOLUNTARY DISCLOSURE
32 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
Il Governo, con l’approvazione dell’apposito Decreto (D.L. n. 4/2014), da finalmente co-
pertura normativa alla procedura di ‘‘voluntary disclosure’’ (o collaborazione volon-
taria) che gia veniva portata avanti dall’Agenzia delle Entrate grazie agli sforzi dell’UCIFI e
al contributo della Commissione Greco, che ha espresso un chiaro favor nei confronti
della ‘‘voluntary disclosure’’. La Circolare sugli indirizzi operativi per la prevenzione e il
contrasto all’evasione, infatti, raccogliendo l’invito dell’OCSE a vagliare la possibilita di
introdurre nell’ordinamento un meccanismo di collaborazione, individuava nell’Ufficio
centrale per il contrasto agli illeciti fiscali internazionali (UCIFI) l’organo deputato a tale
compito (circolare n. 25/E del 31 luglio 2013). E cosı, pur in assenza di una copertura
normativa, l’Agenzia aveva gia iniziato a sedersi al tavolo con i contribuenti per cercare di
trovare l’accordo. La mancanza della norma, tuttavia, poneva numerosi problemi tra i quali
la valenza ai fini dei reati penali della procedura e gli obblighi antiriciclaggio dei
professionisti.
Sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono in consultazione, fino al 15 marzo 2014, i modelli
da presentare per aderire alla richiesta.
La ‘‘collaborazione volontaria’’ e la possibilita per i contribuenti che hanno violato gli
obblighi sul monitoraggio fiscale, di regolarizzare la propria posizione con il Fisco.
– Persone fisiche
– societa semplici e soggetti equiparati
– trust
– enti non commerciali residenti in Italia
che hanno violato le norme in tema di monitoraggio fiscale, ossia l’obbligo di indicare
nel quadro RW del Modello UNICO tutti gli investimenti e le attivita finanziarie detenuti
all’estero, come ad esempio partecipazioni, conti correnti, immobili, opere d’arte o imbar-
cazioni.
La procedura per esser valida dovra essere iniziata prima che il contribuente abbia
avuto notizia di verifiche sugli investimenti esteri da parte del Fisco. Non potra aderire
alla voluntary anche il contribuente contitolare di attivita finanziarie o patrimoniali
estere se gli accessi o le verifiche sono gia iniziati in capo all’altro/agli altri contitolare/i.
Vediamo in dettaglio come si fa.
La norma prevede che il contribuente fornisca al Fisco un report dettagliato sulle attivita
costituite o detenute all’estero, su:
– come si sono formate
– come sono state investite
– come eventualmente sono state utilizzate
per tutti i periodi di imposta ancora aperti alla data della voluntary.
La procedura dovra avere ad oggetto tutte le attivita e tutti gli anni aperti per l’accer-
tamento (se fatta quest’anno, dal 2008 - dichiarazione 2008 o addirittura dal 2003 - dichia-
razione 2004, in caso di raddoppio dei termini reati tributari o di attivita detenute in Paesi
Black List).
Attenzione
Per scoraggiare eventuali comportamenti fraudolenti, la norma prevede la reclusione da
un anno e 6 mesi a 6 anni in caso di documenti, dati o notizie falsi o non rispondenti al
vero.
NOVITA "
In cosa consiste
SOGGETTI PASSIVI "
SOGGETTI ESCLUSI "
PROCEDURE "
VOLUNTARY DISCLOSURE
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 33
Calcolo delle maggiori imposteL’Agenzia calcola le maggiori imposte dovute e le relative sanzioni.
La ‘‘voluntary disclosure’’ infatti non e una riedizione dello scudo fiscale, e pertanto le
imposte vanno pagate in misura piena. Gia una prima difficolta sara calcolare tutte le
imposte dovute e non pagate su patrimoni che magari si sono movimentati continuamente.
Ad esempio...Pensiamo al caso di patrimoni dati in gestione a intermediari svizzeri, investiti in azioni,
obbligazioni, fondi, etc. o ancora a gruppi societari con catene di controllo che coinvolgono
Paesi ‘‘esotici’’ come Cayman, Isole Vergini o Jersey, o forme societarie peculiari, come
trust o altri tipi di fondi.
Il calcolo sara fatto dal professionista, sia prima di accedere alla procedura, per valutare il
carico fiscale complessivo sia al momento della presentazione del report.
Oltre alle imposte in misura piena, chi aderisce alla voluntary dovra pagare anche le
sanzioni, ridotte talvolta anche in modo sostanziale.
Omessa compilazione del quadro RWCon riferimento alle sanzioni per omessa compilazione del quadro RW, attualmente previste
nella misura dal 3% al 15% in caso di attivita detenute in Stati white list, e dal 6% al 30% in
caso di detenzione in Paesi Black List, la norma sulla voluntary prevede che siano ridotte a:
– meta quando il contribuente trasferisca o detenga le attivita in Italia, in un altro Paese
EU, in Norvegia o Islanda, o quando, se i capitali sono mantenuti in Stati diversi dai
precedenti, il contribuente autorizzi l’intermediario estero a comunicare al fisco italiano
ogni informazione rilevante
– 1/4, se sono detenute in Paesi diversi dai precedenti senza che sia data l’autorizzazione
all’intermediario
– ulteriormente a 1/3, se si pagano tutte le somme richieste con l’atto di contestazione
emesso dall’Agenzia delle Entrate (ex art. 16 D.Lgs. 472/1997).
L’importo di 1/3 deve essere in ogni caso maggiore di:
– 1/3 della somma del minimo previsto per le sanzioni piu gravi o
– 1/3 della somma delle sanzioni piu gravi gia ridotte alla meta o a 3/4.
Un contribuente detiene:
– una partecipazione in una societa olandese del valore di Euro 100.000
– un conto corrente in Svizzera con una giacenza media di Euro 20.000
– un immobile a New York del valore di Euro 500.000.
Il contribuente non ha mai compilato il Quadro RW. Le sole sanzioni relative all’omessa
compilazione saranno calcolate in
SCHEMA DI SINTESI
Calcola
Sanzioni
ESEMPIO
VOLUNTARY DISCLOSURE
34 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
Imponibile E Sanzioni ordinaria E Sanzione ridotta E
100.000 100.000 * 3% = 3.000 3.000 * 50% = 1.500
20.000 20.000 * 6% = 1.200 1.200 * 50% = 600 con autorizzazione
1.200 * 3/4 = 900 senza autorizzazione
500.000 500.000 * 3% = 15.000 15.000 * 50% = 7.500 con autorizzazione
15.000 * 3/4 = 11.250 senza autorizzazione*
TOTALE 19.200 9.600 con autorizzazione
13.650 senza autorizzazione
Le sanzioni sopra determinate potrebbero essere ulteriormente ridotte ad 1/3 (i.e. a euro
3.200 con autorizzazione o a euro 4.550 senza autorizzazione), previa verifica del limite
minimo (1/3 dei minimi edittali per le violazioni piu gravi - art. 16 del D.Lgs. 472/1997).
Omessa indicazione di redditi nella dichiarazioneQuando le attivita detenute all’estero producono redditi imponibili in Italia, tali redditi
devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi del contribuente. Pertanto, oltre
alle sanzioni per omessa indicazione nel quadro RW delle attivita estere, se le attivita estere
sono produttive di redditi imponibili in Italia, il contribuente dovra versare anche le san-
zioni per omessa dichiarazioni di redditi imponibili in Italia.
Va ricordato in particolare che le attivita finanziarie e il denaro non dichiarati detenuti all’e-
stero si presumono fruttifere di redditi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto
vigente in Italia nel relativo periodo di imposta.
Il Decreto sulla voluntary non prevede sconti sulle sanzioni per omessa dichiarazione di
redditi in Italia, e pertanto saranno applicabili le ordinarie sanzioni dal 100% al 200% in
caso di infedele dichiarazione (dal 120% al 240% in caso di omessa dichiarazione), che
sono raddoppiate (dal 200% al 400% in caso di infedele, o dal 240% al 480% in caso di
omessa dichiarazione) in caso di redditi provenienti da Paesi Black List.
Pertanto, anche chi aderisce alla voluntary dovra versare un’imposta pari al 100% o al 200%
(in caso di redditi black list) dei redditi non dichiarati e dell’IVIE e dell’IVAFE non versate.
Rimangono comunque applicabili le ordinarie riduzioni ad 1/3 o ad 1/6 in caso adesione
all’avviso di accertamento e di acquiescenza.
Modello di adesioneLa bozza di Modello pubblicata dall’Agenzia delle Entrate prevede la compilazione di un’ap-
posita Scheda (la Scheda A) per ogni attivita detenuta all’estero, al fine di individuare i
redditi non dichiarati e conseguentemente le imposte omesse.
Le Schede A sono formate da 5 sezioni che contengono le seguenti informazioni:
Sezione I Informazioni per identificare in dettaglio l’attivita estera, dove si trova, chi e iltitolare effettivo, se vi sono soggetti interposti.Deve essere indicato anche quando l’attivita e stata costituita e se e stata venduta oaltrimenti dismessa
Sezione II Informazioni sul valore del patrimonio in ciascuno degli esercizi aperti
Sezione III Informazioni sui trasferimenti all’estero che hanno incrementato l’attivita e sulledismissioni parziali.
Sezione IV Per ciascun anno, e necessario indicare i redditi derivanti dall’attivita estera perciascun anno e i soggetti che li hanno percepiti, se diversi dal richiedente. Dovraanche essere indicata la modalita di tassazione (ordinaria, sostitutiva 27%, ritenuta atitolo di imposta 12,5%, etc)
Sezione V Elenco della documentazione allegata
SCHEMA DI SINTESI
VOLUNTARY DISCLOSURE
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 35
Le indicazioni da fornire nelle Schede A nella loro versione attuale sono lasciate alla indi-
cazione del contribuente, cosı come la scelta degli allegati. E evidente che in caso di
lacune nella documentazione fornita, l’Agenzia potra richiedere integrazioni.
Si ricorda che e onere del contribuente fornire tutta la documentazione necessaria alla
corretta individuazione delle attivita estere e dei redditi da dichiarare.
Partecipazione nella Alfa SAS detenuta dal Sig. Rossi in Svizzera dal 2000 del valore
attuale di CHF 200.000. Pertanto gli anni aperti per le violazioni degli obblighi di monito-
raggio sono dal 2003 (dichiarazione 2004). Per la dichiarazione dei redditi, assumendo che
il Sig. Rossi abbia presentato la dichiarazione UNICO 2004 senza dichiarazione, l’ultimo
anno aperto e il 2005 (dichiarazione 2006). Di seguito, la compilazione di alcuni riquadri del
modello.
Sezione I:
ESEMPIO
Compila
VOLUNTARY DISCLOSURE
36 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
Sezione II:
Sezione III:
Sezione IV:
Sara possibile aderire alla ‘‘voluntary disclosure’’ una sola volta entro il 30 settembre 2015.
Vi sono alcuni punti aperti, che il Provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate po-
trebbe chiarire.
1) Riduzione di sanzioni in caso di attivita patrimoniali in Paesi extraeuropeiIn primo luogo, rimane da chiarire a quale intermediario il contribuente debba dare auto-
rizzazione a comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate italiana in caso di attivita patrimoniali
(immobili, oggetti d’arte, imbarcazioni, etc) detenuti fuori dall’Europa (in Paesi diversi da
Islanda e Norvegia) per beneficiare della riduzione delle sanzioni alla meta sull’omessa
indicazione nel quadro RW.
Compila
Compila
Compila
SCADE "
CASI PARTICOLARI "
VOLUNTARY DISCLOSURE
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 37
Probabilmente l’Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere l’affidamento della gestione o
l’incasso dei proventi ad un intermediario estero o italiano, come avvenne nello scudo
fiscale per il rimpatrio giuridico.
2) Copertura dei reati penaliAltro punto dolente della norma e la copertura dalla punibilita dei reati penali che viene
garantita solo in caso di infedele dichiarazione. In caso di dichiarazione fraudolenta median-
te fatture false o mediante altri artifizi invece le pene sono ridotte alla meta. La norma
prevede che in ogni caso l’Agenzia delle Entrate faccia la segnalazione alla Procura della
Repubblica entro 60 giorni dalla chiusura della procedura. Dato il confine talvolta labile tra
dichiarazione infedele e dichiarazione fraudolenta, la norma cosı come scritta lascia aperto il
campo all’incertezza che potrebbe rappresentare un ostacolo per il contribuente che voglia
aderire.
3) Anni apertiCon riferimento agli anni aperti, le Istruzioni ai Modelli in consultazione indicano che con
riferimento agli obblighi di:
– indicazione nel Quadro RW delle attivita estere, gli anni aperti sono quelli a partire dal
2008 (omessa dichiarazione nell’RW della dichiarazione UNICO 2009) o il 2003 (omessa
dichiarazione nel 2004), se l’attivita e detenuta in Paesi black list (per cui scatta il rad-
doppio dei termini)
– dichiarazione dei redditi, gli anni accertabili sono dal 2008 (dichiarazione infedele
nell’anno 2009) o dal 2003 (dichiarazione omessa nell’anno 2004). Se opera il raddoppio
dei termini per i redditi black list o in caso di violazioni penalmente rilevanti, i termini
vanno dal 2005 (dichiarazione infedele nell’anno 2006) e dal 2003 (dichiarazione omessa
nell’anno 2004).
4) Applicazione di sanzioni raddoppiate a attivita in LussemburgoInfine, si segnala che, con riferimento alle sanzioni per omessa indicazione nel quadro RW,
le sanzioni raddoppiate dal 6% al 30% sono applicate in caso di attivita detenute in Paesi
inclusi nella Black List (DM 21 novembre 2001), senza tener conto delle limitazioni ivi
previste. Cio significa, ad esempio, che le sanzioni sono raddoppiate se detenute in Sviz-
zera (che e inclusa limitatamente alle societa che non pagano le imposte cantonali, muni-
cipali e federali), ma anche il Lussemburgo, che era incluso solo con riferimento alle c.d.
Holding del ’29. Dal momento che le Holding del ’29 in Lussemburgo non esistono piu, il
mancato aggiornamento della Black List (e la conseguente obbligatoria applicazione delle
sanzioni raddoppiate al 6%) potrebbe comportare un importante aggravio nel calcolo di
molti contribuenti.
Attenzione
La versione della voluntary italiana e spesso piu cara rispetto ad altre procedure di auto-
denuncia approvate in altri Paesi europei. Tuttavia, la necessita di riportare denaro regola-
rizzato in Italia in periodi di crisi come questo, ed i recenti accordi per lo scambio di
informazioni con alcuni storici Paradisi Fiscali, oltre al vacillare del segreto bancario in molti
altri, possono costituire un incentivo a regolarizzare spontaneamente la propria posi-
zione pagando sanzioni che, seppur importanti, sono comunque ridotte.
VOLUNTARY DISCLOSURE
38 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
Societa di comodo: accoglimentodelle istanze di disapplicazionedei produttori di energia fotovoltaicaFilippo Gagliardi - Esperto fiscale
ADEMPIMENTO " – I produttori di energia fotovoltaica che rientrano nell’ambito di applicazione delladisciplina delle societa di comodo possono ottenere la disapplicazione della stessa,presentando apposita istanza di interpello alla competente direzione regionale del-l’Agenzia delle Entrate.
– In funzione delle diverse modalita di vendita di energia sul mercato, i produttoridovranno dimostrare, nell’istanza, le differenti cause oggettive che non hannopermesso loro di superare il test di operativita.
NOVITA’ " – L’Agenzia delle Entrate riconosce ai produttori di energia fotovoltaica, che cedonol’energia prodotta a prezzi concordati con il GSE, la disapplicazione della disciplinadelle societa non operative essenzialmente sulla base dei contratti stipulati colcitato Gestore.
– Per gli altri produttori, che seguono canali di vendita diversi, valgono le ordinarieregole che permettono l’accoglimento dell’istanza.
RIFERIMENTI " – Agenzia delle Entrate, Circolare 19 dicembre 2013, n. 36/E– Legge 23 dicembre 1994, n. 724, art. 30
SOGGETTI PASSIVI " Societa di comodo che non hanno superato il test di vitalita.
SOGGETTI ESCLUSI " Soggetti che:– ricadono in una delle cause di esclusione o di disapplicazione automatica– hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione
PROCEDURE " – In funzione delle particolari regole di funzionamento del mercato dell’energia elet-trica prodotta da fonti fotovoltaiche, e necessario tenere in considerazione, ai finidell’accoglimento delle istanze di disapplicazione, delle diverse modalita di venditasul mercato dell’energia elettrica:
1) i produttori, che cedono l’energia a prezzi concordati con il GSE, possono ottenerela disapplicazione, allegando all’istanza di interpello i contratti stipulati con questoGestore
2) i produttori che, invece, cedono l’energia utilizzando altri canali, dovranno dimo-strare, con idonea motivazione e documentazioni, le cause oggettive che nonhanno permesso il superamento dei ricavi presunti e/o del reddito minimo.
SCADE " L’istanza di disapplicazione della disciplina deve essere presentata:– almeno 90 giorni prima del termine ordinario di presentazione della dichiarazione
dei redditi.
SOCIETA’
SOCIETA’ DI COMODO
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 39
I produttori di energia da fonti fotovoltaiche, in linea generale, sono attratti, al pari di tutti
gli altri contribuenti, all’applicazione della disciplina delle societa non operative.
Si ricorda che si considerano tali le societa che non superano il ‘‘test di operativita’’,
ossia quelle il cui ammontare di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi ordinari imputati a
conto economico risulti inferiore al valore dei ricavi ‘‘figurativi’’, calcolati mediante l’appli-
cazione di prestabiliti coefficienti a determinati assets patrimoniali.
La ratio della disciplina in commento risiede nel contrastare le societa che, al di la del-
l’oggetto sociale adottato, gestiscono il proprio patrimonio, perlopiu nell’interesse dei
soci, senza esercitare un’effettiva attivita d’impresa.
Viene cosı contrastato il proliferare di societa costituite esclusivamente con l’obiettivo
di conseguire finalita estranee alla causa contrattuale, sostanzialmente prive dello
scopo lucrativo.
Allo stesso modo, la normativa intende scoraggiare la permanenza in vita di societa, co-
stituite senza finalita elusive, ma prive di obiettivi imprenditoriali concreti e immediati, cioe
di societa che, per diverse ragioni, non svolgono alcuna effettiva attivita imprenditoriale.
E possibile, per tutti quei soggetti che rientrano nell’ambito applicativo della disciplina,
fornire prova contraria, mediante presentazione di apposita istanza di interpello disappli-
cativo, dimostrando all’Amministrazione finanziaria le situazioni oggettive che hanno impe-
dito il raggiungimento della soglia di operativita e del reddito minimo presunto.
Tale possibilita viene naturalmente riconosciuta anche ai soggetti che operano sul mercato
della produzione e vendita di energia elettrica prodotta da fonti fotovoltaiche.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in caso di vendita indiretta dell’energia, ai fini
dell’accoglimento dell’istanza di disapplicazione, il contribuente puo addurre come moti-
vazione del mancato superamento del test la circostanza che la vendita avviene sulla
base di specifici contratti stipulati con il GSE, che impone al produttore i prezzi di vendita
(Circolare 19 dicembre 2013, n. 36/E).
In caso di vendita diretta, invece, resta a carico del contribuente dimostrare, di volta in
volta nell’istanza di disapplicazione, l’esistenza di quelle situazioni oggettive che non hanno
permesso il conseguimento di ricavi almeno pari a quelli presunti per legge.
In altre parole, viene concessa una procedura ‘‘facilitata’’, ai fini dell’accoglimento dell’istanza
di disapplicazione della disciplina delle societa di comodo, ai produttori di energia fotovoltaica,
che la collocano sul mercato attraverso specifici contratti stipulati con il GSE, consistente nella
semplice dimostrazione che ci si e avvalsi di detta particolare modalita di vendita dell’energia.
Sono soggetti all’applicazione della disciplina, e, pertanto, vi si possono sottrarre attraverso
l’istituto dell’interpello disapplicativo, i seguenti contribuenti, indipendentemente dal loro
settore di appartenenza:
– Societa a responsabilita limitata
– Societa per azioni
– Societa in accomandita per azioni
– Societa in nome collettivo
– Societa in accomandita semplice
– Societa ed enti non residenti, con stabile organizzazione in Italia.
Naturalmente, non e sufficiente il requisito soggettivo, ma deve contestualmente sussi-
stere quello oggettivo, consistente dall’impossibilita di superamento del test di operativita.
Il legislatore, con l’intento, sostanzialmente, di ridurre la portata della disciplina, ha intro-
dotto alcune cause di esclusione.
Al verificarsi di tali cause, la societa non ha l’obbligo di effettuare il test di operativita e, per
l’anno di riferimento, la stessa non viene interessata dall’applicazione della disciplina in
commento.
ADEMPIMENTO "
NOVITA "
In cosa consiste
SOGGETTI PASSIVI "
SOGGETTI ESCLUSI "
SOCIETA’ DI COMODO
40 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
CAUSE DI ESCLUSIONE– soggetti ai quali, per la particolare attivita svolta, e fatto obbligo di costituirsi sotto
forma di societa di capitali
– soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta
– societa in amministrazione controllata o straordinaria
– societa ed enti che controllano societa ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati
regolamentati italiani ed esteri, nonche alle stesse societa ed enti quotati ed alle
societa da essi controllate, anche indirettamente
– societa esercenti pubblici servizi di trasporto
– societa con un numero di soci non inferiore a 50
– societa che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai
inferiore alle dieci unita
– societa in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di
liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo
– societa che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (rag-
gruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale
– societa partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale
– societa che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore
Oltre alle richiamate cause di esclusione ex lege, l’Amministrazione finanziaria, con appo-
sito atto, ha individuato situazioni oggettive che consentono la disapplicazione della
disciplina sulle societa di comodo, senza necessita di presentare istanza di interpello (per un
approfondimento, cfr. questa Rivista n. 6/2014, pag. 39).
CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA– societa in stato di liquidazione, che, con impegno assunto in dichiarazione dei red-
diti, richiedono la cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presenta-
zione della dichiarazione dei redditi successiva
– societa assoggettate ad una procedura di liquidazione giudiziaria
– societa sottoposte a sequestro penale o a confisca o in altre fattispecie analoghe in
cui il Tribunale in sede civile abbia disposto la nomina di un amministratore giudiziario
– societa che dispongono di immobilizzazioni costituite da immobili concessi in lo-
cazione ad enti pubblici ovvero locati a canone vincolato.
– societa che detengono partecipazioni in:
1) societa considerate non di comodo;
2) societa escluse dall’applicazione della disciplina delle societa di comodo anche in
conseguenza di accoglimento dell’istanza di disapplicazione;
3) societa collegate residenti all’estero.
– societa che hanno ottenuto l’accoglimento dell’istanza di disapplicazione in re-
lazione ad un precedente periodo sulla base di circostanze oggettive puntualmente
indicate nell’istanza che non hanno subito modificazioni nei periodi successivi.
– societa che esercitano esclusivamente attivita agricola
– societa per le quali gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o
differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello
stato di emergenza
Restano esclusi, infine, tutti quei soggetti ai quali viene accolta l’istanza di disapplica-
zione della disciplina.
La disciplina delle societa non operative, in linea di principio, e applicabile anche ai soggetti che
operano nel settore delle energie rinnovabili e, in particolare, nel fotovoltaico. In particolare,
per la sua applicazione non e possibile prescindere dalle particolari regole di mercato.
SCHEMA DI SINTESI
SCHEMA DI SINTESI
PROCEDURE "
SOCIETA’ DI COMODO
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 41
Nel settore delle energie rinnovabili, i ricavi dell’attivita caratteristica sono, sostanzial-
mente, riconducibili a due componenti:
– incentivante: costituisce la fonte di ricavo principale per il soggetto responsabile del-
l’impianto fotovoltaico e consiste in un contributo, erogato per un periodo di 20 anni
– ‘‘prezzo di vendita’’: a cui e possibile ‘‘collocare’’ l’energia prodotta, dipende dalle
condizioni di vendita dell’energia prescelte dal produttore, in quanto la stessa puo avve-
nire con due diverse modalita:
1) ‘‘indiretta’’, stipulando una convenzione di ritiro dedicato con il Gestore dei Servizi
Energetici (GSE)
2) ‘‘diretta’’, attraverso la vendita in borsa o a un grossista (contratto bilaterale).
La modalita di vendita indiretta dell’energia e, di solito, quella piu utilizzata dai possessori di
impianti fotovoltaici, sia per la semplicita gestionale, sia perche assicura una maggiore
stabilita di prezzo rispetto a quello praticato sul libero mercato.
In alternativa, il produttore puo scegliere di vendere direttamente l’energia in borsa
oppure ad un trader/grossista di energia elettrica a un prezzo di cessione direttamente
negoziato con quest’ultimo. Tale tipologia di vendita puo essere utile per collocare sul
mercato le produzioni di energia provenienti da impianti di grande taglia.
Detto questo, ai fini della disapplicazione della disciplina delle societa c.d. di comodo,
in caso di vendita indiretta, il contribuente puo addurre come motivazione del mancato
superamento del test la circostanza che la vendita dell’energia avviene sulla base di spe-
cifici contratti stipulati con il GSE, che impone al produttore i prezzi di vendita.
Si supponga che Alfa, per l’anno di imposta 2013, non abbia superato il test di opera-
tivita e voglia presentare istanza di interpello per ottenere la disapplicazione della disci-
plina sulle societa di comodo.
Si supponga, altresı, che Alfa sia una societa produttrice di energia da fonti rinnovabili e
che collochi tale energia sul mercato attraverso specifici contratti stipulati con il GSE.
In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, ai fini dell’accoglimento dell’i-
stanza di interpello, con conseguente disapplicazione della disciplina antielusiva, e suffi-
ciente che Alfa illustri, anche con idonea documentazione, la scelta della modalita di
vendita indiretta dell’energia.
In caso di vendita diretta, invece, resta a carico del contribuente dimostrare, di volta in
volta nell’istanza di disapplicazione, l’esistenza di quelle situazioni oggettive che non hanno
permesso il conseguimento di ricavi almeno pari a quelli presunti per legge.
Si supponga che Alfa, per l’anno di imposta 2013, non abbia superato il test di opera-
tivita e voglia presentare istanza di interpello per ottenere la disapplicazione della disci-
plina sulle societa di comodo. Si supponga, altresı, che Alfa sia una societa produttrice di
energia da fonti rinnovabili e che collochi tale energia direttamente sul mercato, spun-
tando un prezzo negoziato direttamente sullo stesso.
In base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, ai fini dell’accoglimento dell’i-
stanza di interpello, con conseguente disapplicazione della disciplina antielusiva, Alfa ha
l’obbligo di illustrare l’esistenza di quelle situazioni oggettive che non hanno permesso il
conseguimento di ricavi almeno pari a quelli presunti per legge, e che, quindi, possono
anche prescindere dalle modalita di collocazione dell’energia sul mercato.
L’interpello disapplicativo della disciplina delle societa di comodo deve essere preventivo:
– presentato alla competente direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate almeno 90
giorni prima del termine di scadenza ordinario di presentazione della dichiarazione
dei redditi.
In caso contrario, come detto, l’istanza verra considerata non preventiva e dichiarata inam-
missibile dall’Amministrazione finanziaria.
ESEMPIO 1
ESEMPIO 2
SCADE "
SOCIETA’ DI COMODO
42 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
Le rimanenze di magazzino:i criteri di rilevazioneFederico Gavioli - Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicista
ADEMPIMENTO " Le rimanenze di magazzino rappresentano, per l’azienda, operazioni di rettifica di fineesercizio:– consistono nel rinviare al prossimo esercizio, o ai prossimi esercizi, costi inerenti
beni che sono rimasti in giacenze in magazzino a fine esercizio, che non sono dicompetenza dell’esercizio stesso che si sta chiudendo
RIFERIMENTI " – Codice civile, art. 2423 bis e seguenti– Principio OIC n. 13
RIMANENZEDI MAGAZZINO "
Le rimanenze di magazzino sono composte da:– beni materiali, destinati alla vendita nella gestione caratteristica dell’impresa– beni che entreranno nel processo produttivo per la trasformazione, ma che comun-
que saranno destinati alla vendita– materie destinate ad entrare nella composizione dei prodotti– merci che si riacquistano per la rivendita
PROCEDURE " I criteri per la rilevazione delle rimanenze di magazzino sono:– la specifica identificazione del costo– il metodo FIFO (primo entrato e primo uscito, ‘‘First in, first out’’)– il costo medio ponderato– il metodo LIFO (ultimo entrato e primo uscito, ‘‘Last in, first out’’)
METODO FIFO " Le quantita acquistate o prodotte in epoca piu remota sono le prime ad esserevendute o utilizzate in produzione, per cui restano in magazzino le quantita relativeagli acquisti o alle produzioni piu recenti
COSTO MEDIOPONDERATO "
Le quantita acquistate o prodotte non sono piu individualmente identificabili e fannoparte di un insieme in cui i beni sono ugualmente disponibili
METODO LIFO " Si ipotizza che gli acquisti o le produzioni piu recenti siano i primi ad essere venduti, diconseguenze si ritiene che rimangano nel magazzino le quantita relative agli acquistio alle produzioni piu remote, valutate al costo di tali acquisti e produzioni
BILANCIO
RIMANENZE MAGAZZINO
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 43
Secondo la normativa civilistica, le rimanenze di magazzino devono essere inserite nella
voce dell’attivo circolante dello stato patrimoniale che le differenzia in:
– materie prime, sussidiarie e di consumo:
a) materie prime: materiali acquisiti da economie esterne e destinati ad essere inseriti o
inglobati nei prodotti finiti
b) materie sussidiarie: servono per il completamento del prodotto (es. imballaggi)
c) materie di consumo: componenti utilizzati indirettamente nella produzione (per esem-
pio l’olio utilizzato per gli impianti)
– prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
– lavori in corso su ordinazione
– prodotti finiti e merci
– acconti.
Le voci del bilancio riguardanti le rimanenze di magazzino sono annoverabili, senza ombra
di dubbio, tra gli aspetti piu complicati per le aziende di produzione e di commercializza-
zione, sia per la loro importanza da un punto di vista economico-aziendale, sia con
riferimento agli aspetti contabili e fiscali. Al riguardo, occorre tenere ben presente che le
rimanenze, proprio per via della loro complessa rilevazione contabile e fiscale, sono
oggetto di attenzione sia da parte dei Principi contabili italiani, sia di quelli internazionali,
nella cognizione che la loro corretta valutazione sia fondamentale per la giusta rilevazione
dei risultati d’esercizio. Specificatamente, per la corretta rilevazione, valutazione e rappre-
sentazione delle rimanenze di magazzino nei bilanci, bisogna fare riferimento alle disposi-
zioni contenute nel codice civile (artt. 2423 e seguenti), nonche all’OIC n. 13 (Organismo
Italiano Contabilita).
Nelle giacenze di magazzino confluiscono i beni destinati alla vendita o che concorrono
alla produzione, nell’ambito dell’ordinaria attivita d’impresa.
Da un punto di vista tecnico, le rimanenze di magazzino rappresentano costi, imputabili a
beni ancora in giacenza, che si rinviano al futuro esercizio in quanto recuperabili tramite i
ricavi di futuri periodi.
PRINCIPIO GENERALE DI DETERMINAZIONE DEL COSTO� costo di acquisto: al valore originario del bene devono essere aggiunti gli oneri ac-
cessori
� costo di produzione: comprende tutti i costi direttamente imputabili al prodotto, puo
comprendere anche altri costi relativi al periodo di fabbricazione e fino al momento dal
quale il bene puo essere utilizzato
In linea di massima le rimanenze di magazzino comprendono le seguenti classi:
– merci e prodotti finiti: trattasi dei prodotti acquistati per la rivendita e dei manufatti
dell’impresa
– semilavorati: sono compresi in tale voce le parti finite di acquisto e di produzione
destinate alla fabbricazione del prodotto finito o ad un ulteriore processo intermedio di
produzione
– prodotti in corso di lavorazione: rientrano tra questi i materiali, parti e assiemi in fase
di avanzamento
– materie prime
– materie sussidiarie e di consumo.
Materie primeSono rappresentate dai materiali come, per esempio, il legno, il ferro, la plastica, etc,
destinati ad essere fisicamente incorporati nelle lavorazioni aziendali.
ADEMPIMENTO "
RIMANENZEDI MAGAZZINO "
SCHEMA DI SINTESI
RIMANENZE MAGAZZINO
44 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
Qualche volta sono ricompresi in questa voce i c.d. ‘‘componenti’’ di acquisto, cioe le
parti che, per lo piu fornite di una certa autonomia funzionale, vengono utilizzate nella fase
di assemblaggio.
Materie sussidiarie
Le materia sussidiarie sono costituite da beni che, pur essendo incorporati nei prodotti
finiti, costituiscono elementi ‘‘secondari’’ rispetto alle materie prime.
Materie di consumoComprendono i materiali che vengono utilizzati e consumati nel processo produttivo,
gli altri materiali di consumo, non necessariamente collegati al processo produttivo, gli
imballaggi ‘‘a perdere’’, i pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e di uso molto ricor-
rente.
Modalita di rilevazioneLe operazioni di valutazione e valorizzazione sono precedute dall’accurata rilevazione delle
quantita delle rimanenze.
Tale rilevazione puo:
– avvenire praticamente in base a conta fisica (inventario fisico)
– essere ricavata mediante un sistema affidabile di scritture contabili di magazzino (rile-
vazioni permanenti di magazzino).
La metodologia di valutazione delle quantita di magazzino cosı rilevate deriva dalla combi-
nazione di due fondamentali postulati del sistema contabile:
– il criterio del costo
– il principio di prudenza.
Tali principi, tra l’altro, sono rinvenibili nel codice civile, ove e previsto che le rimanenze, non
costituenti immobilizzazioni, devono essere iscritte:
– al costo di acquisto o di produzione
– qualora minore, al valore di mercato, intendendo per tale il valore di realizzo desumibile
dall’andamento del mercato; tale minor valore non puo essere mantenuto nei successivi
bilanci se ne sono venuti meno i motivi.
Per la valutazione delle rimanenze di magazzino sarebbe opportuna l’attribuzione alle
singole unita fisiche dei costi specificamente sostenuti per l’acquisizione o la produ-
zione delle unita medesime. Tuttavia, caso per caso, a causa dell’entita delle rimanenze,
ovvero della velocita di rotazione, tale valutazione appare quantomeno difficoltosa, se non
concretamente improponibile.
Determinazione del costo di acquisto o di produzione delle rimanenzeLe possibili tecniche di valorizzazione che possono essere utilizzate per la determinazione
del costo di acquisto o di produzione delle rimanenze di magazzino si differenziano a
seconda che i beni in giacenza siano:
– infungibili: beni con caratteristiche specifiche che, pertanto, non sono interscambiabili
con altri beni. Il legislatore impone la determinazione del loro costo specifico di
acquisto o di produzione e l’impiego di tale valore per la valorizzazione delle giacenze
di magazzino di tali beni ai fini della predisposizione del bilancio
– fungibili: beni che presentano caratteristiche omogenee e che possono essere sostituiti
da beni dello stesso genere. Le regole del codice civile consentono al redattore del
bilancio di valorizzarli al costo specifico o, trattandosi di giacenze che si caratterizzano
per una rilevante velocita di rotazione, utilizzando specifici criteri che, facilitandone la
valutazione, ne approssimano il valore effettivo.
PROCEDURE "
RIMANENZE MAGAZZINO
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 45
In particolare, in alternativa alla definizione del costo specifico, e prevista la possibilita di
utilizzare (art. 2426, primo comma, n. 9 c.c.):
– il costo medio ponderato
– il metodo FIFO (first in first out)
– il metodo LIFO (last in first out).
Vediamo di analizzare tali principi, piu nel dettaglio, secondo quanto indicato dal principio
contabile OIC (n. 13 del 13 luglio 2005).
Il metodo FIFO rappresenta l’andamento dei prezzi di mercato, perche valuta il magazzino ai
costi piu recenti. Tale metodo, inoltre, in molti casi esprime con una certa approssimazione
il flusso fisico delle voci di magazzino. Esso assume che gli elementi di costo seguano un
ordine cronologico determinato dalla data del loro sostenimento. Nel caso in cui il flusso
fisico e realmente quello che permette di alienare le voci di acquisto piu remoto, il metodo
FIFO avvicina quello della specifica identificazione del costo. Il costo FIFO tende a con-
trapporre nel conto economico a ricavi recenti costi meno recenti. In sostanza, i costi
vengono contrapposti ai ricavi nell’ordine in cui tali costi vengono sostenuti. La valutazione
delle rimanenze a fine esercizio col metodo FIFO assume che esse siano costituite dalla
sommatoria dei costi piu recenti; di conseguenza, per la valutazione delle rimanenze di
magazzino, con tale metodo si assegnano prima gli ultimi costi sostenuti per le ultime
quantita acquisite (acquistate o prodotte) nell’esercizio a correlate quantita in giacenza;
poi i penultimi costi sostenuti per le penultime quantita acquisite, e cosı via fino a
coprire tutte le quantita in giacenza.
PRINCIPIO GENERALE DEL METODO FIFO� I beni sono iscritti al momento dell’acquisto in base agli effettivi costi sostenuti
dall’azienda
� Le uscite di magazzino, astrattamente, vengono riferite ai primi acquisti effettuati
dall’impresa (primo entrato, primo uscito)
Attenzione
Nel caso di un materiale acquistato, la valutazione con il metodo FIFO si fa sulla base dei
costi delle fatture fornitori degli acquisti piu recenti partendo dall’ultima fattura e pre-
cedendo all’indietro nel tempo in modo da coprire la quantita in magazzino con le quantita
ed i relativi costi delle fatture fornitori piu recenti. L’uso della sola fattura d’acquisto piu
recente e inaccettabile, poiche porta a risultati sbagliati se la quantita dell’ultima fattura e
inferiore alla giacenza della voce da valutare e il costo delle fatture precedenti ne-
cessarie per coprire la quantita della voce in magazzino e diverso dal costo riflesso nell’ul-
tima fattura, in modo tale da produrre significative differenze nella valutazione.
Data Prodotto X Quantita Costo unitario Valore complessivo
01.01.2013 Esistenza iniziali 500 100 50.000,00
05.02.2013 Acquisto 100 150 15.000,00
20.05.2013 (prelievo) (400) (400 * 100) (40.000,00)
SALDO 200 100 * 100100 * 150 25.000,00
21.08.2013 Acquisto 300 120 36.000,00
20.11.2013 (prelievo) (150) (100 * 100)(50 * 150) (17.500,00)
SALDO 350 50 * 150300 * 120 43.500,00
METODO FIFO "
SCHEMA DI SINTESI
ESEMPIO
RIMANENZE MAGAZZINO
46 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
Il costo medio ponderato considera le unita di un bene acquistato o prodotto a date
diverse ed a diversi costi come facenti parte di un insieme, in cui i singoli acquisti e le
singole produzioni non sono piu identificabili, ma sono tutti ugualmente disponibili.
Tale metodo ha come finalita quello di uniformare i movimenti nei prezzi per cui esiste
differenza tra i prezzi piu recenti ed i costi medi.
PRINCIPIO DEL COSTO MEDIO PONDERATO� Le quantita acquistate o prodotte non sono piu individualmente identificabili
� Fanno parte di un insieme i cui beni sono ugualmente disponibili; tale metodo
cerca di livellare i movimenti nei prezzi per cui esiste differenza tra i prezzi piu recenti
ed i costi medi
Come indicato dal principio OIC n. 13, il costo medio puo essere ponderato:
– per movimento: il costo medio e calcolato subito dopo ogni singolo acquisto e le
vendite vengono scaricate con il costo medio calcolato dopo l’ultimo acquisto effettuato.
Al momento del ricevimento, il costo medio e determinato dividendo il costo totale delle
unita residue prima dell’ultimo ricevimento piu il costo delle ultime unita ricevute per il
totale delle unita residue dopo l’ultimo ricevimento
– per periodo: alle quantita ed ai costi in inventario all’inizio del periodo si aggiungono gli
acquisti o la produzione di un periodo (mese, trimestre, ecc.) e si determinano i nuovi
costi medi ponderati. Tale secondo metodo e ovviamente piu pratico del costo medio
ponderato per movimento. La ponderazione puo quindi essere calcolata su base annuale
o mensile o di altro periodo (es. trimestrale) ovvero di volta in volta che le voci vengono
acquistate o prodotte, a seconda delle caratteristiche dell’attivita dell’impresa.
MovimentoQuantita
acquistataPrezzounitario
Costoacquisto
Quantitascaricate
Rimanenze
Rimanenze al 1 gennaio 2013 1.000 4 2.000 1.000
1 aprile 2013 500 12 6.000 1.500
1 maggio 2013 500 1.000
1 luglio 2013 2.000 2 4.000 3.000
31 dicembre 2013 3.500 12.000 3.000
Il costo medio ponderato secondo lo schema illustrato nella tabella sara pari (2.000 +
6.000+ 4.000) / 3.500 = 3,43
La rimanenza finale sara uguale a 3,43 x 3.000= 10.290
Contabilmente si procedera alla seguente registrazione:
Materie a Rimanenze finali di merci 10.290 10.290
Rilevazione contabile delle rimanenze finali al 31 dicembre 2013 con il criterio delcosto medio ponderato
Conti di contabilita Conti di bilancio
Materie SP C I 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
Rimanenze finali di merci CE B 11) Variazioni delle rimanenze e di materieprime,sussidiarie, di consumo e merci
Ipotizzando che le rimanenze iniziale fossero pari a euro 1.000 occorrera indicare in
bilancio la variazione delle rimanenze che deve essere indicata con segno negativo nella
voce B11 del conto economico - Costo della produzione - in quanto le rimanenza finali
sono superiori a quelle iniziali (1.000 - 10.290) = - 9.290
COSTO MEDIOPONDERATO "
SCHEMA DI SINTESI
ESEMPIO
Compila
RIMANENZE MAGAZZINO
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 47
Il termine LIFO e l’acronimo inglese di Last In First Out (Ultimo ad entrare, primo ad uscire)
e presuppone che vengano scaricati per primi i beni strumentali per ultimi in magaz-
zino. Esprime il concetto relativo al modo di immagazzinare dati in cui l’ultimo valore
introdotto e il primo ad uscire. Il metodo LIFO e uno dei diversi possibili impieghi della
gestione delle scorte di magazzino. In relazione al tipo di metodo utilizzato per la valorizza-
zione delle scorte, e ve ne sono molti, si perviene a risultati di reddito e di valore delle scorte
stesse differenti.
Con il metodo LIFO, infatti, se l’ultima merce acquistata e la prima ad essere venduta, il
magazzino tendera ad essere costituito da merci piu remote, ed in una realta di au-
mento dei prezzi con il tempo, il reddito sara piu basso: ai ricavi correnti si contrappon-
gono costi recenti, quindi piu alti di quelli passati, considerati, ad esempio con il metodo
FIFO (First In First Out).
PRINCIPIO DEL METODO LIFO� Ipotizza che gli acquisti o le produzioni piu recenti siano i primi a essere venduti
� Rimangono nel magazzino le quantita relative agli acquisti o alle produzioni piu
remote, valutate al costo di tali acquisti e produzioni
Il LIFO conduce, quindi, generalmente ad una sottovalutazione delle rimanenze nello
stato patrimoniale. Al contrario, gli scarichi di magazzino, che avvengono al valore mag-
giore, deteterminano sul conto economico l’effetto contrario di incrementare il costo del
venduto.
Attenzione
Proprio per segnalare questa potenziale sottovaluzione, il documento OIC 13 prescrive che
si indichi nella nota integrativa la differenza rispetto ai costi correnti, nel caso in cui
questi alla chiusura dell’esercizio divergano notevolmente dalla valutazione delle rimanenze
ottenuta applicando non solo il metodo LIFO ma anche gli altri criteri ammessi.
Tale disposizione e gia contenuta nel Codice civile (art. 2426, comma 1, n. 10).
Il LIFO a scattiVa evidenziato che le aziende italiane utilizzano molto frequentemente il metodo del LIFO a
scatti che rappresenta una variante del LIFO. Tale diffusione e giustificata dal fatto che la
variante ‘‘a scatti’’ era il metodo secondo il quale l’Amministrazione finanziaria calcolava il
valore minimo del magazzino ai fini della determinazione del reddito imponibile.
Si parla di LIFO a scatti, in quanto il funzionamento e diverso dal LIFO continuo: la valu-
tazione viene fatta non gradualmente in base ad ogni movimento di entrata/uscita, ma
soltanto a fine periodo.
In sintesi, nel primo periodo, la valutazione della quantita in rimanenze e effettuata appli-
cando il costo del medio ponderato di acquisto o di fabbricazione riferito allo stesso
periodo. Nell’esercizio successivo e necessario verificate la quantita in rimanenza e con-
frontarla con quello dell’esercizio precedente, poiche:
– se aumentata la quantita preesistente viene valutata come l’esercizio precedente,
mentre l’incremento (scatto) si valuta al costo medio ponderato dell’esercizio
– se diminuita, si riduce proporzionalmente il valore delle rimanenze dell’esercizio prece-
dente.
Negli esercizi successivi, nel caso di:
– ulteriori aumenti, gli scatti positivi, valutati con il costo medio ponderato dell’esercizio di
formazione, si aggiungono alle quantita preesistenti che restano inalterate come valore
– diminuzione, si assume che i decrementi riguardino gli scatti formatesi per ultimi a
partire dal piu recente.
METODO LIFO "
SCHEMA DI SINTESI
RIMANENZE MAGAZZINO
48 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
Nelle rimanenze valutate con il metodo del LIFO a scatti annuale nel primo esercizio la valutazioneavviene al costo medio ponderato.Negli esercizi successivi:a) la rimanenze invariata e valutata allo stesso valore del primo eserciziob)se la rimanenze aumenta, la maggiore quantita e valutata al C.M.P. dell’esercizio in chiusura o al
valore degli acquisti piu remoti effettuti dallo stesso, la quantita preesistente e valutata comenell’esercizio precedente
c) se la rimanenze e diminuita si distingue tra rimanenze relative al secondo esercizo e rimanenzerelative agli esercizi successivi al secondo.
AnnoCosto medio
ponderatoRimanenze
finale Scatto Valorizzazione in euro
2010 10 2.000 +2.000 2000 * 10 = 20.000
2011 12 3.000 +1.000 (2.000 * 10 ) + (1.000 * 12) = 32.000
2012 12,5 1.500 -1.500 1500 * 10 = 15.000
2013 13,1 2.500 +1.000 (1.500 * 10) + (1.000 * 13,1) = 28.100
Confronto tra metodi di valutazione
ESEMPIO
SCHEMA DI SINTESI
RIMANENZE MAGAZZINO
Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014 49
Una associazione professionale, in essere dal 2005, e formata da due professionisti,
con quote di partecipazione agli utili del 98% e 2%. Ora, l’associato che detiene il 2%
vorrebbe recedere dall’associazione professionale; naturalmente gli verrebbe liqui-
dato e pagato quanto spettante tanto di apporto iniziale, la quota su utili eventual-
mente maturati, oltre che eventualmente altre maggiori somme da concordarsi. Si
ritiene che le maggiori somme attribuite, a parte quanto percepito per apporto
iniziale, sia soggetto a tassazione separata (art. 1, primo comma, lett. l), T.U.I.R.).
L’associato rimanente non intende ricostituire la pluralita soggettiva entro 6 mesi
(sempre che sia obbligato a ricostituirla) ma continuare l’attivita in forma individuale.
a) Egli e obbligato ad aprire una nuova partita IVA, a fatturare con IVA, quindi a
determinare anche eventuali plusvalenze, e naturalmente a presentare il mod. UNI-
CO SP per il periodo di vigenza della societa come unico associato? Oppure
b) potrebbe, stante la non ricostituzione della pluralita degli associati, adottare un
comportamento simile a quanto tenuto dalle imprese, cioe continuare l’attivita in
forma individuale, «attribuendosi» l’azienda ai medesimi valori fiscali gia in essere
(circ. n. 54/E/2002), versando la relativa imposta di registro, senza fatturare i beni?
Qual e, dunque, il comportamento fiscale piu corretto?
(A.A., Venezia)
Il professionista dovra sicuramente:
� aprire una nuova partita IVA, e� formulare due tipologie di dichiarazioni:– una relativa ai redditi della STP, e– una relativa ai redditi da attivita professionale individuale.
La circolare dei Consulenti del lavoro (n. 6/2013) chiarisce che: «in ogni caso il numero dei
soci professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deli-
berazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di sciogli-
mento della societa e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale e iscritta
la societa procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la societa non abbia
provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di 6
mesi».
Pertanto, a parere di chi scrive, il socio superstite proseguira la sua attivita esclusivamente
in forma individuale.
Il modello UNICO della STP va presentato regolarmente per il periodo dell’anno fino alla
data di scioglimento della societa, in relazione ai redditi maturati dalla STP che verranno
suddivisi sulla base delle percentuali di spettanza dei singoli soci.
Con riferimento al recesso, lo stesso andra segnalato alla CCIAA competente, essendo
venuto meno il requisito della STP, in modo tale che possano procedere alla cancellazione.
Maurizio Villani
Francesca Giorgia Romana Sannicandro
(Avvocati in Lecce)
E possibile inviare i quesiti in redazione al seguente indirizzo: [email protected]
SOCIETATRAPROFESSIONISTI
Recesso del socio diminoranza
I QUESITI
50 Pratica Fiscale e Professionale n. 9 del 3 marzo 2014
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